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C. con ordinanza del 3 giugno 2024, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 giugno 2024, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), \u0026#171;limitatamente alle parole \u0026#8220;In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\u0026#8221; (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992)\u0026#187;, e, in via consequenziale, dell\u0026#8217;art. 5 del medesimo d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la rilevanza penale della guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) in via ulteriormente subordinata, dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, \u0026#171;nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992) che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell\u0026#8217;intervento del d.lgs. 8/2016\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ed) in via di ulteriore ed estremo subordine, dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui \u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio \u0026#8211; prevede che si applichi la pena dell\u0026#8217;arresto fino a un anno e dell\u0026#8217;ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, anzich\u0026#233; la pena dell\u0026#8217;ammenda da euro 5.000 a euro 30.000, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio abbreviato conseguente a giudizio direttissimo e in esito a riunione di procedimenti, una persona imputata dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, nonch\u0026#233; della contravvenzione di guida senza patente da parte di soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale, di cui all\u0026#8217;art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2000, n. 136).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ipotesi di accusa, l\u0026#8217;imputato \u0026#8211; postosi alla guida di un\u0026#8217;autovettura privo di patente, in quanto mai conseguita, dopo essere stato sanzionato nel biennio precedente per lo stesso motivo ed essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale dell\u0026#8217;avviso orale del questore \u0026#8211; non aveva rispettato l\u0026#8217;ordine di fermarsi intimatogli da due agenti della Polizia di Stato e si era opposto ad essi con violenza, dandosi alla fuga e compiendo manovre azzardate con il proprio veicolo idonee a porre deliberatamente in pericolo l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; degli agenti inseguitori e degli altri utenti della strada, sino a speronare l\u0026#8217;autovettura della polizia giudiziaria che lo inseguiva, causando agli occupanti lesioni personali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitenuta sussistente, alla luce delle risultanze processuali, la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il rimettente osserva, quanto all\u0026#8217;imputazione di guida senza patente, che con la stessa risultano in realt\u0026#224; contestati, in fatto, due diversi reati: da un lato, la contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 73 cod. antimafia, per avere l\u0026#8217;imputato condotto un autoveicolo senza patente nonostante fosse sottoposto, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione dell\u0026#8217;avviso orale, adottata con provvedimento del Questore di Napoli; dall\u0026#8217;altro lato, la contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, per aver guidato un autoveicolo senza patente con recidiva nel biennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;imputato andrebbe assolto dal primo dei due reati perch\u0026#233; il fatto non sussiste, in quanto l\u0026#8217;avviso orale da cui egli era stato attinto risultava privo della prescrizione dei divieti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 4, cod. antimafia: prescrizione in assenza della quale, secondo l\u0026#8217;orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il reato in questione non si configura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, invece, la contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada. Quanto, in particolare, alla recidiva nel biennio, l\u0026#8217;imputato era stato infatti condannato gi\u0026#224; due volte per guida senza patente con recidiva nel biennio e il nuovo fatto era stato commesso il 5 gennaio 2020, quindi entro i due anni dall\u0026#8217;ultimo episodio precedente, tanto ove si consideri la data di esecutivit\u0026#224; del decreto penale di condanna (12 gennaio 2019), quanto ove si abbia riguardo alla data del fatto con esso giudicato (23 ottobre 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Tribunale fiorentino ritiene tuttavia che, ai fini di una corretta decisione in ordine alla responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per il reato da ultimo indicato, ed eventualmente al relativo trattamento sanzionatorio, si renda necessario sollevare, in sequenza, quattro gruppi di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente muove dal rilievo che, prima della riforma operata dal d.lgs. n. 8 del 2016, il reato di guida senza patente di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada era punito, quanto alla fattispecie base, con la sola pena dell\u0026#8217;ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; nel caso di recidiva nel biennio, era prevista altres\u0026#236; la pena dell\u0026#8217;arresto fino a un anno. Era, inoltre, pacifico in giurisprudenza che quest\u0026#8217;ultima previsione configurasse una circostanza aggravante, e non gi\u0026#224; un\u0026#8217;autonoma figura criminosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reato in questione ricadrebbe quindi pienamente nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, il quale \u0026#8211; dopo aver disposto, al comma 1, che \u0026#171;[n]on costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali \u0026#232; prevista la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda\u0026#187; \u0026#8211; soggiunge, al comma 2, che tale disposizione \u0026#171;si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, per effetto delle disposizioni ora ricordate il reato di guida senza patente risulta dunque depenalizzato quanto alla vecchia fattispecie base, mentre la vecchia ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio conserva rilevanza penale quale fattispecie autonoma di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, in via principale, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, al secondo periodo, reca la previsione: \u0026#171;[i]n tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 76 Cost., ponendosi in contrasto con i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili): legge volta a realizzare \u0026#8211; quanto alle deleghe legislative con essa conferite \u0026#8211; un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio di \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e nel ricorso alla pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 ha dato attuazione, in particolare, alla cosiddetta depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221; prefigurata dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge n. 67 del 2014, il quale si limitava, peraltro, a prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda (ad eccezione di quelli riconducibili alle materie successivamente elencate), senza autorizzare il legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale, come fattispecie autonome, di eventuali ipotesi aggravate punite con pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMiliterebbe in tale direzione il rilievo che, in occasione della precedente depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221; dei reati puniti con sola pena pecuniaria, disposta dall\u0026#8217;art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il secondo comma di tale articolo aveva espressamente escluso dal suo ambito applicativo le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, fossero punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. A fronte di tale precedente legislativo, la mancanza di una analoga limitazione nell\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge n. 67 del 2014 andrebbe interpretata nel senso che la nuova depenalizzazione doveva investire \u0026#8211; rispetto ai reati puniti con sola pena pecuniaria \u0026#8211; anche le eventuali ipotesi aggravate punite con pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Escludendo tali ipotesi aggravate dalla depenalizzazione e trasformandole in fattispecie autonome di reato, il legislatore delegato ne avrebbe, d\u0026#8217;altra parte, di fatto inasprito il trattamento sanzionatorio, in assenza di qualsiasi legittimazione da parte della legge delega e in contrasto con la logica, ad essa sottesa, di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del sistema giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrima dell\u0026#8217;intervento del d.lgs. n. 8 del 2016, infatti, la guida senza patente con recidiva nel biennio, in quanto costituente una fattispecie aggravata, risultava soggetta al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 69 del codice penale: giudizio che, in caso di ritenuta prevalenza o equivalenza di queste ultime, comportava l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della sola pena pecuniaria prevista per la fattispecie base. La trasformazione della fattispecie in autonoma ipotesi di reato implica invece che, anche in presenza di circostanze attenuanti, si debba comunque applicare la pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte, osserva il rimettente, si \u0026#232;, peraltro, gi\u0026#224; occupata di una vicenda \u0026#171;per certi versi simile\u0026#187; con la sentenza n. 354 del 2002. La norma all\u0026#8217;epoca censurata (sia pure per profili diversi dalla violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost.) era l\u0026#8217;art. 688, secondo comma, cod. pen., che puniva con l\u0026#8217;arresto da tre a sei mesi la persona colta in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico, allorch\u0026#233; il fatto fosse commesso da chi aveva gi\u0026#224; riportato una condanna per un delitto non colposo contro la vita o l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; individuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimilmente che nel caso oggi in esame, in quell\u0026#8217;occasione il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) aveva trasformato in illecito amministrativo la sola fattispecie base del reato di ubriachezza prevista dal primo comma dell\u0026#8217;art. 688 cod. pen., che prescindeva dalla condizione personale dell\u0026#8217;agente, con la conseguenza che la fattispecie del secondo comma \u0026#8211; costituente in precedenza una ipotesi aggravata \u0026#8211; si era trasformata in fattispecie autonoma di reato. Questa Corte ha dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittima la norma censurata \u0026#8211; oltre che per la ragione di cui si dir\u0026#224; poco pi\u0026#249; avanti \u0026#8211; per la \u0026#171;intrinseca irrazionalit\u0026#224;\u0026#187; del risultato che si era venuto in tal modo a produrre, consistito non soltanto nella depenalizzazione della fattispecie base, ma anche nell\u0026#8217;inasprimento del trattamento sanzionatorio della vecchia fattispecie aggravata, per effetto della sua sottrazione al bilanciamento con le attenuanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; La censura ora esposta viene formulata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;in via generale\u0026#187;, con riguardo a tutti i reati rientranti nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016. In via subordinata, peraltro, nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui questa Corte ritenesse \u0026#171;troppo esteso tale \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#187;, il rimettente lo limita al solo rapporto della norma sottoposta a scrutinio con il reato di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn entrambe le prospettive, la questione sarebbe rilevante nel giudizio principale, giacch\u0026#233;, ove essa fosse accolta, il rimettente, anzich\u0026#233; emettere sentenza di condanna, dovrebbe assolvere l\u0026#8217;imputato dalla contestazione di guida senza patente con recidiva nel biennio perch\u0026#233; il fatto non \u0026#232; pi\u0026#249; previsto dalla legge come reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;accoglimento della questione dovrebbe inoltre comportare la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale della norma di coordinamento di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in base alla quale quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale decreto legislativo prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e sottratte alla depenalizzazione, \u0026#171;per recidiva \u0026#232; da intendersi la reiterazione dell\u0026#8217;illecito depenalizzato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In via subordinata, il Tribunale di Firenze solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui \u0026#8211; dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato di guida senza patente ad opera del d.lgs. n. 8 del 2016 \u0026#8211; continua ad attribuire rilevanza penale al fatto commesso da chi sia recidivo nel biennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, si sarebbe venuta anche per questo verso a creare una situazione analoga a quella censurata dalla citata sentenza n. 354 del 2002 in rapporto al reato di ubriachezza. Nella circostanza, questa Corte aveva infatti rilevato che, a seguito dell\u0026#8217;avvenuta depenalizzazione della fattispecie base prevista dal primo comma dell\u0026#8217;art. 688 cod. pen., l\u0026#8217;avere riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato e priva di correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza, rendeva punibile una condotta che, se posta in essere da ogni altra persona, non assumeva alcun disvalore sul piano penale. La norma incriminatrice finiva quindi per punire, non tanto l\u0026#8217;ubriachezza in s\u0026#233;, quanto piuttosto una qualit\u0026#224; personale del soggetto, imprimendo cos\u0026#236; alla contravvenzione \u0026#171;i tratti di una sorta di reato d\u0026#8217;autore, in aperta violazione del principio di offensivit\u0026#224; del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alla guida senza patente si registrerebbe \u0026#8211; a parere del rimettente \u0026#8211; una \u0026#171;criticit\u0026#224; simile\u0026#187;: un fatto che per la generalit\u0026#224; dei consociati non costituisce illecito penale assume tale connotazione se commesso da chi sia recidivo nel biennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eBench\u0026#233; in questo caso il collegamento tra requisito soggettivo e condotta illecita appaia pi\u0026#249; stretto che non nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;ubriachezza, l\u0026#8217;aver commesso una violazione analoga nei due anni precedenti costituirebbe comunque anch\u0026#8217;esso un elemento estraneo al fatto-reato, privo di qualsiasi incidenza sull\u0026#8217;offesa al bene giuridico protetto: il pericolo per la sicurezza della circolazione stradale resterebbe, infatti, identico tanto se a condurre veicoli senza patente sia un soggetto recidivo nel biennio, quanto se sia una qualunque altra persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe di conseguenza violato l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., che attraverso il richiamo al \u0026#171;fatto commesso\u0026#187; annette rilievo fondamentale all\u0026#8217;azione criminosa per il suo obiettivo disvalore, e non solo in quanto manifestazione di pericolosit\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, altres\u0026#236;, la copiosa giurisprudenza costituzionale in materia di limiti al bilanciamento di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata, rilevando come fin dalla sentenza n. 251 del 2012 questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente illegittima una norma \u0026#171;che indirizz[i] l\u0026#8217;individuazione della pena concreta verso un\u0026#8217;abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato\u0026#187;, in particolare facendo s\u0026#236; che la recidiva determini un uguale trattamento per fattispecie significativamente diverse sul piano dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda ancora il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche nella sentenza n. 211 del 2022, relativa al reato di guida senza patente commesso da chi sia sottoposto a misure di prevenzione, questa Corte ha affermato che il principio di offensivit\u0026#224; del reato osta a disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a qualit\u0026#224; personali dei soggetti o a loro comportamenti pregressi, salvo che tale trattamento specifico e differenziato risponda alla necessit\u0026#224; di preservare altri interessi meritevoli di tutela. Quest\u0026#8217;ultima evenienza \u0026#232; stata ravvisata nel caso allora in discussione, dato che la configurazione della qualit\u0026#224; di sottoposto a misura di prevenzione personale come elemento costitutivo della fattispecie criminosa rispondeva alla necessit\u0026#224; di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attivit\u0026#224; illecite e di rendere meno agevole la sottrazione di soggetti pericolosi ai controlli dell\u0026#8217;autorit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltrettanto non potrebbe dirsi per la guida senza patente con recidiva nel biennio, dato che la precedente commissione del medesimo illecito da parte dell\u0026#8217;agente non aggiungerebbe alcunch\u0026#233; alla fattispecie sotto il profilo dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si giustificherebbe, quindi, una cos\u0026#236; marcata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla condotta di chi non si sia reso responsabile di analoga violazione nei due anni anteriori. La recidiva \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; potrebbe eventualmente giustificare un aggravamento della pena (com\u0026#8217;era quando la fattispecie base della guida senza patente costituiva reato), ma non assurgere a elemento discriminante tra ci\u0026#242; che \u0026#232; penalmente rilevante e ci\u0026#242; che non lo \u0026#232;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; gioverebbe obiettare che, in materia di particolare tenuit\u0026#224; del fatto, l\u0026#8217;abitualit\u0026#224; del comportamento \u0026#8211; e quindi l\u0026#8217;avvenuta commissione di altri fatti analoghi \u0026#8211; costituisce una condizione ostativa all\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. Come sottolineato, infatti, da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 279 del 2017, il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento la citata disposizione del codice penale, \u0026#232; comunque un fatto offensivo, costituente reato e che il legislatore preferisce non punire: laddove la norma censurata fa dipendere, invece, dalla recidiva la stessa rilevanza penale del fatto e l\u0026#8217;applicazione di una pena detentiva, radicalmente diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l\u0026#8217;illecito in assenza di recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe considerato, inoltre, che la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99 cod. pen. (configurata come circostanza aggravante), alla luce dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice della giurisprudenza costituzionale e comune e per effetto della sentenza n. 185 del 2015 di questa Corte, \u0026#232; sempre facoltativa, nel senso che l\u0026#8217;aumento di pena presuppone un accertamento della concreta significativit\u0026#224; del nuovo episodio sotto il profilo della pi\u0026#249; accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosit\u0026#224; del reo. Nel caso dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada la recidiva va invece intesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, come mera reiterazione dell\u0026#8217;illecito depenalizzato, con conseguente rigido automatismo tra reiterazione e rilevanza penale del fatto, dovendosi escludere, alla luce del tenore letterale delle due disposizioni, la praticabilit\u0026#224; di interpretazioni adeguatrici che richiedano una verifica da parte del giudice della significativit\u0026#224; del nuovo episodio nei sensi dianzi indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente reputa violato, da ultimo, anche l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto una pena correlata a una condizione soggettiva avulsa rispetto all\u0026#8217;offesa al bene giuridico protetto sarebbe inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, rimanendo di conseguenza inidonea a realizzare la sua funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero esse pure rilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per la medesima ragione indicata a proposito della questione sollevata in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In via ulteriormente subordinata, per l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui questa Corte non accolga le questioni relative alla persistente rilevanza penale dell\u0026#8217;illecito censurato, il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., nella parte in cui non prevede che, con riguardo alle ipotesi aggravate dei reati puniti con sola pena pecuniaria, ora da ritenere fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina sanzionatoria prevista prima dell\u0026#8217;intervento del citato decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome gi\u0026#224; rilevato, infatti, la norma censurata \u0026#8211; depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti con la sola pena pecuniaria e trasformando in fattispecie autonome le vecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva \u0026#8211; avrebbe reso pi\u0026#249; severo il trattamento sanzionatorio di queste ultime senza che un tale esito fosse autorizzato dalla legge delega e in contrasto con la logica che ne ispirava l\u0026#8217;intero impianto, improntato alla valorizzazione dei principi di frammentariet\u0026#224;, offensivit\u0026#224; del reato e sussidiariet\u0026#224; della sanzione penale (e di quella detentiva in particolare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche tale censura viene formulata con riguardo a tutti i reati rientranti nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016 o, in subordine, in relazione al solo reato di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe del pari rilevante nel giudizio principale. Secondo il rimettente, potrebbero infatti riconoscersi a favore dell\u0026#8217;imputato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della giovane et\u0026#224; al momento del fatto e della sua travagliata adolescenza. Di conseguenza, se la questione fosse accolta, occorrerebbe procedere \u0026#8211; in applicazione della disciplina sanzionatoria vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 8 del 2016 \u0026#8211; al bilanciamento tra le attenuanti generiche e la vecchia aggravante della recidiva nel biennio: bilanciamento che andrebbe risolto in termini quanto meno di equivalenza, con il risultato di rendere applicabile la sola pena dell\u0026#8217;ammenda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; In via di ulteriore ed estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento di tutte le precedenti questioni, il rimettente chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada nella parte in cui \u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi di recidiva nel biennio \u0026#8211; prevede l\u0026#8217;applicazione della pena dell\u0026#8217;arresto fino a un anno, oltre all\u0026#8217;ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, anzich\u0026#233; la pena dell\u0026#8217;ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ove pure si ritenesse costituzionalmente legittima la nuova fattispecie autonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, non si potrebbe per\u0026#242; \u0026#8211; alla luce dei gi\u0026#224; evocati principi di cui agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; far discendere da un elemento estraneo al reato, quale appunto la recidiva, l\u0026#8217;applicazione di una pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta che questa Corte, con la sentenza n. 94 del 2023, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell\u0026#8217;ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. Questa Corte ha ritenuto, dunque, che la recidiva \u0026#8211; quand\u0026#8217;anche reiterata \u0026#8211; non possa determinare, inibendo l\u0026#8217;effetto diminuente delle circostanze attenuanti, l\u0026#8217;applicazione di una pena detentiva perpetua nelle situazioni in cui in sua assenza il giudice potrebbe applicare una pena detentiva (elevata s\u0026#236;, ma) temporanea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa situazione in esame, sia pure a un diverso livello, sarebbe simile. Se \u0026#232; legittimo annettere alla recidiva un inasprimento quantitativo (entro certi limiti) della pena, non lo sarebbe invece far conseguire ad essa l\u0026#8217;applicazione di una pena di natura diversa e decisamente pi\u0026#249; severa di quella altrimenti applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente individua, quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata, la sostituzione della pena censurata con l\u0026#8217;ammenda per un importo pari a quello della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nell\u0026#8217;ipotesi semplice di guida senza patente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 8 del 2016 (da 5.000 a 30.000 euro). La significativa ampiezza della forbice edittale consentirebbe di tenere conto, al suo interno, della recidiva, mentre la perdurante rilevanza penale del fatto varrebbe comunque a differenziare l\u0026#8217;ipotesi della recidiva nel biennio dall\u0026#8217;ipotesi semplice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali conclusive questioni sarebbero rilevanti qualora le precedenti non fossero accolte, giacch\u0026#233; in tal caso per determinare il trattamento sanzionatorio occorrerebbe partire dalla nuova cornice edittale prevista per la nuova fattispecie autonoma della guida senza patente con recidiva nel biennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Quale notazione conclusiva, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eesclude che le norme censurate si prestino a una interpretazione costituzionalmente conforme, stante il loro chiaro e univoco tenore letterale, al quale si sarebbe di fatto attenuta l\u0026#8217;interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, le questioni sarebbero inammissibili in quanto l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe incorsa \u0026#171;in un rilevante errore procedimentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e era chiamato, infatti, a decidere sul reato di cui all\u0026#8217;art. 73 cod.  antimafia, che il pubblico ministero aveva contestato all\u0026#8217;imputato in quanto, \u0026#171;pur essendo sottoposto \u0026#8211; con provvedimento definitivo \u0026#8211; alla misura di prevenzione dell\u0026#8217;avviso orale emesso dal questore di Napoli\u0026#187;, si era posto alla guida di un\u0026#8217;autovettura \u0026#171;privo della patente di guida mai conseguita e gi\u0026#224; sanzionato nel biennio per tale motivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;mera evenienza\u0026#187; che nel capo d\u0026#8217;imputazione si faccia riferimento a quest\u0026#8217;ultima circostanza non consentirebbe al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di riqualificare il reato contestato come contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, giacch\u0026#233; tale operazione comporterebbe un mutamento nella descrizione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, dopo aver escluso la configurabilit\u0026#224; del reato di cui all\u0026#8217;art. 73 cod. antimafia, non avrebbe potuto pertanto ritenere sussistente la contravvenzione di cui al citato art. 116, comma 15, cod. strada e sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in relazione ad essa, ma avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, affinch\u0026#233; procedesse alla riformulazione del capo di imputazione, essendo il fatto risultato diverso da quello contestato, cos\u0026#236; da dar modo alla difesa dell\u0026#8217;imputato di confrontarsi con la nuova imputazione, scegliendo la strategia processuale preferibile. Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, d\u0026#8217;altra parte, il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando riscontri la diversit\u0026#224; del fatto non incontra limiti nel caso in cui si proceda, come nella specie, nelle forme del giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; conseguirebbe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni, non essendo il censurato art. 116, comma 15, cod. strada applicabile nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero comunque fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Quanto alla questione sollevata in via principale, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ricorda come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la previsione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. non osti all\u0026#8217;emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, il che circoscrive il vizio di eccesso di delega ai casi di dilatazione dell\u0026#8217;oggetto indicato dalla legge di delegazione, fino all\u0026#8217;estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. Lo stesso silenzio del legislatore delegante su un tema non impedisce al legislatore delegato di disciplinarlo, purch\u0026#233; mediante scelte che non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la scelta operata con il censurato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, di includere nella depenalizzazione i reati puniti con sola pena pecuniaria che prevedano ipotesi aggravate punite con pena detentiva, trasformando queste ultime in fattispecie autonome di reato, si porrebbe nel solco di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 67 del 2014, costituendo uno sviluppo logico e coerente della volont\u0026#224; del legislatore delegante, ispirata alla razionalizzazione del sistema mediante una riduzione dell\u0026#8217;area di rilevanza penale delle fattispecie dotate di minore offensivit\u0026#224;, individuate con il riferimento alla comminatoria della sola pena pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Egualmente non fondate sarebbero le questioni sollevate in via subordinata, intese a censurare, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui continua a riconoscere rilevanza penale alla guida senza patente con recidiva nel biennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe essere, infatti, condiviso l\u0026#8217;assunto del rimettente, secondo il quale la recidiva nel biennio nulla aggiungerebbe, sul piano dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;, al nuovo illecito, che rimarrebbe cos\u0026#236; incentrato sulla mera condizione soggettiva dell\u0026#8217;agente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, l\u0026#8217;elemento in questione sarebbe indice di una maggiore pericolosit\u0026#224; della condotta connessa alla violazione della medesima disposizione, che individua nel possesso del titolo di guida il presupposto indefettibile per il lecito svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; pericolosa, all\u0026#8217;interno di un\u0026#8217;area di \u0026#171;rischio consentito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Analoga valutazione di non fondatezza si imporrebbe con riguardo alla questione sollevata in via ulteriormente subordinata, con la quale si denuncia come viziato da eccesso di delega l\u0026#8217;inasprimento del trattamento sanzionatorio della guida senza patente con recidiva nel biennio, conseguente alla sua trasformazione in fattispecie autonoma di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSebbene tale operazione renda non pi\u0026#249; assoggettabile la fattispecie in questione al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti, in grado di \u0026#171;sterilizzare\u0026#187; l\u0026#8217;applicazione della pena detentiva, ci\u0026#242; risponderebbe a una precisa scelta del legislatore, che non potrebbe essere ritenuta manifestamente irragionevole. Nel limitare la rilevanza penale della guida senza patente alla sola ipotesi di recidiva nel biennio, il legislatore avrebbe ritenuto, infatti, preminente l\u0026#8217;esigenza di mantenere la punibilit\u0026#224; di una condotta sensibilmente pericolosa per la circolazione stradale, perch\u0026#233; posta in essere da chi ha gi\u0026#224; perpetrato nei due anni precedenti la medesima violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attuale configurazione come fattispecie autonoma di reato non impedirebbe comunque al giudice di valutare \u0026#8211; al fine di graduare, mitigare o escludere la risposta punitiva \u0026#8211; la concreta offensivit\u0026#224; della condotta sulla base dei parametri di cui all\u0026#8217;art. 133 cod. pen., ovvero, ricorrendone i presupposti, agli effetti dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eResterebbe inoltre impregiudicata la possibile applicazione, da parte del giudice della cognizione, di pene sostitutive ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 della legge n. 689 del 1981, come pure, in sede esecutiva, delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato rileva, infine, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, uno scrutinio che investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore \u0026#232; possibile solo ove esse contrastino in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, come quando la scelta manchi il suo obiettivo o tradisca la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e. Ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso in esame, apparendo la norma censurata proporzionale, congrua e adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, solleva quattro gruppi di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in via di gradato subordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente censura primariamente, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui \u0026#8211; dopo aver disposto, al primo periodo, che la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, si applica anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria \u0026#8211; soggiunge, al secondo periodo, che \u0026#171;[i]n tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, quest\u0026#8217;ultima previsione si porrebbe in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione, alla luce dei quali, nel caso considerato, la depenalizzazione avrebbe dovuto investire l\u0026#8217;intera fattispecie, tanto nell\u0026#8217;ipotesi base, quanto in quella aggravata. L\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge n. 67 del 2014 si limitava, infatti, a stabilire la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali era prevista la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda (fatta eccezione per quelli inerenti alle materie successivamente elencate), senza autorizzare il legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale, come fattispecie autonome, di eventuali ipotesi aggravate punite con pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; sollevata con riferimento a tutti i reati rientranti nell\u0026#8217;ambito applicativo della norma censurata o, in subordine, in relazione al solo reato di guida senza patente, di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, che viene in rilievo nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, l\u0026#8217;accoglimento della questione dovrebbe inoltre comportare la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via consequenziale, della disposizione di coordinamento di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in base alla quale, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale decreto legislativo prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e sottratte alla depenalizzazione, \u0026#171;per recidiva \u0026#232; da intendersi la reiterazione dell\u0026#8217;illecito depenalizzato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In via subordinata, il Tribunale fiorentino solleva, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo la norma censurata farebbe dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per la generalit\u0026#224; dei consociati costituisce mero illecito amministrativo, da una condizione personale dell\u0026#8217;agente avulsa rispetto all\u0026#8217;offesa al bene giuridico protetto, in quanto non indicativa di un maggior pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, enfatizzando cos\u0026#236; oltre misura, sul piano sanzionatorio, le componenti soggettive della violazione a discapito di quelle oggettive: donde la compromissione dei principi di eguaglianza e di offensivit\u0026#224; del reato, nonch\u0026#233; della funzione rieducativa della pena, dato che il condannato, il quale si veda inflitta per effetto della recidiva una sanzione penale (per giunta detentiva), in luogo di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria, avvertirebbe inevitabilmente detta sanzione come ingiusta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In via ulteriormente subordinata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura, in riferimento ancora all\u0026#8217;art. 76 Cost., l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede \u0026#8211; in generale o, in subordine, in relazione al solo reato di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada \u0026#8211; che, con riguardo alle ipotesi aggravate dei reati puniti con sola pena pecuniaria divenute fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente osserva che, escludendo dalla depenalizzazione le predette ipotesi e trasformandole in fattispecie autonome di reato, il legislatore delegato ne ha inasprito il trattamento sanzionatorio, sottraendole al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti: ci\u0026#242;, in assenza di qualsiasi legittimazione da parte della legge delega e in contrasto, altres\u0026#236;, con la logica del ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del sistema giustizia, che ispirava l\u0026#8217;intero impianto di tale legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In estremo subordine, il rimettente deduce infine l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, di nuovo in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di guida senza patente con recidiva nel biennio, si applichi la pena dell\u0026#8217;arresto fino a un anno e dell\u0026#8217;ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, anzich\u0026#233; la pena dell\u0026#8217;ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ove pure si ritenesse costituzionalmente legittima la previsione di una fattispecie autonoma di reato per la guida senza patente con recidiva nel biennio, non si potrebbe per\u0026#242;, alla luce dei parametri costituzionali evocati, far dipendere da \u0026#171;un elemento estraneo al fatto di reato\u0026#187;, quale la recidiva, l\u0026#8217;applicazione di una pena detentiva, anzich\u0026#233; (solo) pecuniaria. Per l\u0026#8217;individuazione della pena da sostituire a quella denunciata come contraria a Costituzione sarebbe, d\u0026#8217;altro canto, possibile assumere quale punto di riferimento l\u0026#8217;ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nell\u0026#8217;ipotesi semplice di guida senza patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, sull\u0026#8217;assunto che il rimettente, nel sollevarle, sarebbe incorso \u0026#171;in un rilevante errore procedimentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiamato a giudicare una persona imputata, tra l\u0026#8217;altro, della contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 73 cod. antimafia (reato speciale rimasto estraneo all\u0026#8217;intervento di depenalizzazione in ragione del suo trattamento sanzionatorio: tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 dicembre 2017-20 febbraio 2018, n. 8223), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe a torto ritenuto di poter riqualificare il fatto per cui si procede come contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada: operazione che risulterebbe, di contro, a lui inibita, in quanto implicante un mutamento del fatto contestato. In luogo di promuovere l\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto, dunque, restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per la riformulazione dell\u0026#8217;imputazione, a fronte della riscontrata diversit\u0026#224; del fatto. Ci\u0026#242; renderebbe irrilevanti le questioni, in quanto il censurato art. 116, comma 15, cod. strada non sarebbe applicabile nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha escluso la configurabilit\u0026#224; della contestata contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 73 cod. antimafia \u0026#8211; che punisce chi guida autoveicoli o motoveicoli senza patente, o dopo che essa \u0026#232; stata negata, sospesa o revocata, essendo gi\u0026#224; sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale \u0026#8211; in quanto l\u0026#8217;avviso orale del questore, da cui l\u0026#8217;imputato era stato raggiunto nel caso di specie, non conteneva la prescrizione dei divieti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 4, cod. antimafia: prescrizione in assenza della quale, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; predominante, il reato in questione non pu\u0026#242; ritenersi integrato (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 28 febbraio-7 aprile 2023, n. 14935; prima sezione penale, sentenza 3 febbraio-6 settembre 2023, n. 36857).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha, peraltro, rilevato che nel capo di imputazione relativo al predetto reato risulta contestata, in fatto, anche la contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, giacch\u0026#233; all\u0026#8217;imputato viene specificamente addebitato di aver condotto un\u0026#8217;autovettura \u0026#171;privo della patente di guida mai conseguita e gi\u0026#224; sanzionato nel biennio per tale motivo\u0026#187;: contravvenzione sulla quale il rimettente si reputa, dunque, abilitato a pronunciare (a norma dell\u0026#8217;art. 521, comma 1, cod. proc. pen.) e che ritiene in concreto sussistente alla luce delle risultanze processuali (donde la rilevanza delle questioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale motivazione appare senz\u0026#8217;altro in grado di superare il vaglio di \u0026#8220;non implausibilit\u0026#224;\u0026#8221;, sul quale si arresta il controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; della rilevanza da parte di questa Corte (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 179, n. 148 e n. 80 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; vale, anzitutto, per la questione sollevata in via principale, con la quale si denuncia un supposto vizio di eccesso di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Al riguardo, giova preliminarmente ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;la previsione di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. non osta all\u0026#8217;emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo\u0026#187; (tra le molte, sentenze n. 36 del 2025 e n. 96 del 2020). La verifica di conformit\u0026#224; della norma delegata a quella delegante deve quindi svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l\u0026#8217;oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 36 del 2025, n. 129 del 2024 e n. 166 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nella specie, la legge di delegazione n. 67 del 2014 persegue nel suo complesso \u0026#8211; come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentariet\u0026#224;, offensivit\u0026#224; e sussidiariet\u0026#224; della sanzione criminale. La chiara finalit\u0026#224; politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge \u0026#232; quindi rinvenibile nell\u0026#8217;esigenza di un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio della\u0026#160;\u003cem\u003eextrema\u0026#160;ratio\u003c/em\u003e\u0026#160;del ricorso alla pena\u0026#187; (sentenze n. 81 del 2025 e n. 88 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;art. 2 della citata legge ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi \u0026#171;per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili\u0026#187; (comma 1), sulla base di principi e criteri direttivi che contemplano, come prima linea d\u0026#8217;intervento, la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di figure criminose, selezionate con due tecniche distinte. Da un lato, mediante una clausola generale che prevede la depenalizzazione di \u0026#171;tutti i reati\u0026#187; puniti con \u0026#171;la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda\u0026#187;, ad eccezione di quelli riconducibili a determinate materie (comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e: cosiddetta depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;); dall\u0026#8217;altro lato, tramite l\u0026#8217;elencazione \u0026#8220;nominativa\u0026#8221; di ulteriori fattispecie attratte nell\u0026#8217;operazione (comma 2, lettere da \u003cem\u003eb \u003c/em\u003ea \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega relativa alla depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;, stabilendo che \u0026#171;[n]on costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali \u0026#232; prevista la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda\u0026#187; (comma 1), fatte salve talune esclusioni (commi 3 e 4), e fissando quindi i criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni depenalizzate (commi 5 e 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto qui pi\u0026#249; direttamente interessa, il comma 2 del medesimo art. 1 chiarisce che la depenalizzazione disposta dal comma 1 \u0026#171;si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria\u0026#187; (primo periodo), precisando ulteriormente che, \u0026#171;[i]n tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\u0026#187; (secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Proprio su quest\u0026#8217;ultima previsione si incentra il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale del giudice rimettente. Ad avviso del Tribunale fiorentino, come gi\u0026#224; precisato, essa risulterebbe incompatibile con i dettami della legge delega, il cui art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, si limitava a prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati puniti con sola pena pecuniaria: non consentendo \u0026#8211; in assunto \u0026#8211; con ci\u0026#242; al legislatore delegato di mantenere la rilevanza penale, come fattispecie autonome, delle ipotesi aggravate di tali reati punite (anche o soltanto) con pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tesi sarebbe corroborata dal rilievo che, in occasione della precedente depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221; dei reati puniti con pena pecuniaria prevista dall\u0026#8217;art. 32 della legge n. 689 del 1981, il secondo comma di tale articolo ne aveva espressamente escluso l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; ai \u0026#171;reati che, nelle ipotesi aggravate, [fossero] punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria\u0026#187;. L\u0026#8217;assenza di una previsione similare nella legge n. 67 del 2014 andrebbe interpretata quindi nel senso che, negli intenti del legislatore delegante, la nuova depenalizzazione doveva investire i reati in questione nella loro interezza, sia quanto alla fattispecie base, sia quanto alle ipotesi aggravate. Il Governo non avrebbe potuto pertanto lasciare ferma la rilevanza penale di queste ultime, trasformandole in autonome figure di reato, con il risultato \u0026#8211; antitetico rispetto agli obiettivi generali della legge di delegazione \u0026#8211; di inasprirne il trattamento sanzionatorio, in ragione della loro sottrazione al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti (giudizio che, ove queste ultime fossero ritenute equivalenti o prevalenti, avrebbe reso applicabile la sola pena pecuniaria prevista per la fattispecie base).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La tesi del rimettente non appare suscettibile di avallo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sede di attuazione della delega, il legislatore delegato si \u0026#232; posto in effetti il problema di stabilire se \u0026#8211; a fronte della mancanza, nella legge di delegazione, di una disposizione preclusiva analoga a quella dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 \u0026#8211; la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge n. 67 del 2014, dovesse o meno estendersi alle figure criminose che rispondevano a tale condizione quanto alla fattispecie base, ma le cui ipotesi aggravate risultavano represse con pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Governo ha recepito, sul punto, le indicazioni della Commissione di studio costituita con decreto del Ministro della giustizia 27 maggio 2014 \u0026#171;per elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione\u0026#187;: ha ritenuto, cio\u0026#232;, di dover \u0026#171;attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale\u0026#187; di depenalizzazione recata dalla legge delega, facendone beneficiare anche i reati dianzi indicati (cos\u0026#236; la relazione illustrativa dello schema preliminare del d.lgs. n. 8 del 2016, che parafrasa il punto 5 della relazione sulla depenalizzazione della suddetta Commissione). Questa soluzione asseconda e valorizza, in effetti, le generali finalit\u0026#224; di deflazione del sistema penale sottese alla legge di delegazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;operare in tale direzione, il legislatore delegato \u0026#8211; sempre in adesione alle proposte della Commissione \u0026#8211; ha lasciato, tuttavia, doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si discute, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del pi\u0026#249; accentuato disvalore del fatto, anche o soltanto la pena della reclusione o dell\u0026#8217;arresto. Contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, infatti, tali fattispecie non sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di operativit\u0026#224; della depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221; \u0026#8211; l\u0026#8217;essere, cio\u0026#232;, il reato punito unicamente con pena pecuniaria \u0026#8211; alla sola fattispecie base, cos\u0026#236; da rendere irrilevante il diverso trattamento sanzionatorio eventualmente riservato alle ipotesi aggravate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa trasformazione di tali ipotesi aggravate in fattispecie autonome di reato \u0026#8211; con ogni effetto a ci\u0026#242; conseguente, anche se sfavorevole \u0026#8211; rappresenta, d\u0026#8217;altro canto, un portato ineludibile della soluzione adottata: \u0026#232; evidente, infatti, che le vecchie aggravanti non potevano sopravvivere come tali una volta venuta meno la rilevanza penale della fattispecie base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe considerazioni ora esposte trovano, d\u0026#8217;altra parte, conforto nei pareri espressi dalle commissioni parlamentari sullo schema di decreto: pareri che, come pi\u0026#249; volte rilevato da questa Corte, pur non essendo vincolanti, n\u0026#233; esprimendo interpretazioni autentiche della legge delega, costituiscono pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest\u0026#8217;ultima (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 81 del 2025, n. 96 del 2020, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016; analogamente, sentenze n. 79 del 2019 e n. 47 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, mentre il parere della 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nulla ha obiettato sul punto, il parere della 2a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha condiviso in modo espresso \u0026#171;la scelta relativa alle fattispecie penali punite con sola pena pecuniaria nell\u0026#8217;ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base \u0026#232; depenalizzata mentre l\u0026#8217;aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8210; Le considerazioni fin qui svolte valgono, all\u0026#8217;evidenza, a escludere altres\u0026#236; la fondatezza del sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata avanzato dal rimettente, in via subordinata, con riferimento al solo reato di guida senza patente, di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Cade, inoltre, automaticamente, per quanto esposto, anche la censura mossa \u0026#171;in via consequenziale\u0026#187; dal rimettente alla disposizione di coordinamento di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva (come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio), per \u0026#171;recidiva\u0026#187; deve intendersi \u0026#171;la reiterazione dell\u0026#8217;illecito depenalizzato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, infatti, pure in questo caso, di un corollario logico della soluzione adottata dal legislatore delegato. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema preliminare del decreto legislativo, infatti, \u0026#171;[i]n assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a \u0026#8220;cadere\u0026#8221; in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla \u0026#8220;recidiva\u0026#8221;, non essendo pi\u0026#249; possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Parimenti non fondate si palesano le questioni sollevate in via subordinata, che investono in modo specifico l\u0026#8217;attuale assetto sanzionatorio della guida senza patente delineato dall\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui continua ad annettere rilievo penale all\u0026#8217;illecito commesso da chi sia recidivo nel biennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Come lo stesso rimettente ricorda, prima della riforma operata dal d.lgs. n. 8 del 2016, la conduzione di veicoli a motore senza la corrispondente patente di guida \u0026#8211; perch\u0026#233; mai conseguita, ovvero revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici \u0026#8211; era punita dal citato art. 116, comma 15, cod. strada con la pena dell\u0026#8217;ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 (primo periodo del comma 15); in caso di recidiva nel biennio si applicava altres\u0026#236; l\u0026#8217;arresto fino ad un anno (secondo periodo). La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; non dubitava che tale ultima ipotesi configurasse una circostanza aggravante, e non gi\u0026#224; un\u0026#8217;autonoma figura di reato (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 30 aprile-1\u0026#176; ottobre 2014, n. 40617; sentenza 12-30 gennaio 2012, n. 3566).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;intervento di depenalizzazione disposto dall\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, nei termini che si sono dianzi ricordati, la guida senza patente risulta quindi punita, in via generale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, sostituitasi alla pregressa ammenda in base al comma 5, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del citato art. 1 (salvi i successivi aggiornamenti disposti ai sensi dell\u0026#8217;art. 195, comma 3, cod. strada). Quando, per\u0026#242;, vi sia recidiva nel biennio il fatto integra una autonoma ipotesi di reato, punita con l\u0026#8217;arresto fino a un anno e l\u0026#8217;ammenda da 2.257 a 9.032 euro (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 4 giugno-4 luglio 2024, n. 26285, ove si esclude che la fattispecie possa ritenersi sanzionata attualmente con la sola pena detentiva), reato del quale la recidiva integra un elemento costitutivo (tra le altre, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 28 gennaio-4 marzo 2025, n. 8871; sentenza 10 maggio-15 settembre 2017, n. 42285).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; utile altres\u0026#236; rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la recidiva deve ritenersi a tal fine integrata tanto dal precedente giudiziario specifico (segnatamente in relazione ai fatti commessi prima della riforma), quanto \u0026#8211; alla luce del disposto dell\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016 \u0026#8211; da una precedente violazione amministrativa, purch\u0026#233; definitivamente accertata (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6-12 maggio 2025, n. 17795; sentenza 6 aprile-14 giugno 2018, n. 27398), non essendo sufficiente la mera contestazione dell\u0026#8217;illecito (Corte di cassazione, sezione quarta penale, n. 8871 del 2025; sentenza 12 ottobre-8 novembre 2023, n. 44905).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; appariva inoltre orientata nel senso che, ai fini della configurabilit\u0026#224; della recidiva nel biennio, rilevasse come \u003cem\u003edies a quo \u003c/em\u003ela data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto precedente e non quella di commissione di tale fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione quarta penale, 30 aprile-1\u0026#176; ottobre 2014, n. 40617): indirizzo ribadito dopo la riforma (Corte di cassazione, sezione quarta penale, 30 settembre-31 ottobre 2016, n. 45769) e che appare riferibile, \u003cem\u003emutatis mutandis\u003c/em\u003e, anche alla reiterazione dell\u0026#8217;illecito depenalizzato (nel senso che il biennio decorrer\u0026#224; dal momento in cui il relativo accertamento diviene definitivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tanto puntualizzato, va ricordato che, secondo il rimettente, la previsione come ipotesi di reato della guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio violerebbe i principi di eguaglianza, di offensivit\u0026#224; del reato e della funzione rieducativa della pena (artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e basa, nella sostanza, le sue censure su una duplice linea argomentativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto un primo profilo, nella ordinanza di rimessione si sostiene che la norma censurata farebbe dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per ogni altra persona resta sanzionato solo in via amministrativa, da una condizione soggettiva dell\u0026#8217;agente (la recidiva nel biennio) priva di incidenza sull\u0026#8217;offesa al bene giuridico protetto. In tal modo, la disposizione verrebbe a configurare \u0026#8211; similmente a quanto era avvenuto a suo tempo per la contravvenzione di ubriachezza (art. 688, secondo comma, cod. pen.), rimossa dalla sentenza n. 354 del 2002 di questa Corte \u0026#8211; una responsabilit\u0026#224; penale cosiddetta \u0026#8220;d\u0026#8217;autore\u0026#8221;, non tollerabile sul piano costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto un secondo e concorrente profilo, il Tribunale di Firenze \u0026#8210; richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata \u0026#8211; ritiene che la norma denunciata enfatizzi oltre misura il peso della recidiva sul piano sanzionatorio, rendendolo soverchiante rispetto alle componenti oggettive del fatto. Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la recidiva potrebbe giustificare, bens\u0026#236;, un incremento (entro certi limiti) della pena, ma non assurgere a \u003cem\u003ediscrimen\u003c/em\u003e tra ci\u0026#242; che rientra nell\u0026#8217;area di rilevanza penale e ci\u0026#242; che esula da essa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Anche in questo caso la prospettazione del rimettente non pu\u0026#242; essere condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima linea argomentativa, questa Corte ha, in effetti, affermato che il principio di offensivit\u0026#224; del reato, desumibile dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#8211; il quale impegna il legislatore a limitare la repressione penale ai comportamenti che nella loro configurazione astratta appaiano offensivi di beni meritevoli di protezione, anche solo nella forma dell\u0026#8217;esposizione a pericolo (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 211 del 2022) \u0026#8211;, osta alla previsione di fattispecie penali che \u0026#171;abbia[no], come presupposto, una qualit\u0026#224; della persona non connessa alla condotta\u0026#187; (sentenza n. 116 del 2024), come pure a disposizioni che stabiliscano trattamenti penali pi\u0026#249; severi fondati su qualit\u0026#224; personali derivanti dal precedente compimento di atti \u0026#171;del tutto estranei al fatto-reato\u0026#187; (sentenza n. 249 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa logica, si \u0026#232; escluso che la qualit\u0026#224; di condannato per delitti non colposi contro la vita o l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; individuale possa essere elevata a elemento costitutivo del reato di ubriachezza (sentenza n. 354 del 2002); o che la qualit\u0026#224; di migrante irregolare possa integrare una circostanza aggravante di ordine generale, riferibile a qualsiasi reato (sentenza n. 249 del 2010); ovvero ancora che la configurabilit\u0026#224; dei reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 cod. pen.) e di possesso ingiustificato di valori (art. 708 cod. pen.) possa essere collegata alla condizione di condannato per mendicit\u0026#224;, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (in questo senso, sulla base di uno scrutinio di ragionevolezza, sentenze n. 14 del 1971 e n. 110 del 1968), nonch\u0026#233;, limitatamente al secondo reato, a quella di condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (sentenza n. 370 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario questa Corte si \u0026#232; espressa, quanto alla condizione da ultimo indicata, con riguardo al reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ritenendo non irragionevole che, a fronte di una condotta che deve presentare una potenziale proiezione verso l\u0026#8217;offesa al patrimonio, il legislatore tenga conto delle precedenti condanne riportate dal soggetto attivo per reati aggressivi del medesimo bene, o comunque connotati da finalit\u0026#224; di lucro, in quanto idonee a rendere maggiormente concreta detta proiezione offensiva (sentenza n. 225 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riguardo alla contravvenzione prevista dall\u0026#8217;art. 73 cod. antimafia, originariamente contestata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003equesta Corte ha ritenuto, del pari, non costituzionalmente illegittima l\u0026#8217;incriminazione della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, allorch\u0026#233; il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o perch\u0026#233;, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione dell\u0026#8217;applicazione della misura di prevenzione, essendo tale incriminazione finalizzata a tutelare l\u0026#8217;ordine pubblico, in correlazione alla necessit\u0026#224; di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attivit\u0026#224; illecite e di rendere meno agevole la sottrazione ai controlli dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; da parte di soggetti pericolosi (sentenza n. 211 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base dei predetti principi questa Corte \u0026#232; pervenuta, per converso, ad una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale con riguardo al caso in cui il prevenuto abbia guidato autoveicoli senza patente per essere stata la stessa sospesa o revocata per cause ricollegabili, non gi\u0026#224; alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada (quale quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente). In una simile evenienza, che non lascia emergere la prospettiva di tutela dianzi indicata, \u0026#171;[s]ia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la successiva condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del codice della strada non pu\u0026#242; non avere lo stesso trattamento giuridico\u0026#187;: deve costituire, cio\u0026#232;, illecito amministrativo, \u0026#171;salva l\u0026#8217;ipotesi della recidiva nel biennio\u0026#187; (sentenza n. 116 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Venendo allora proprio all\u0026#8217;ipotesi fatta salva da quest\u0026#8217;ultima sentenza, deve rilevarsi come la fattispecie oggi in esame, al di l\u0026#224; degli apparenti punti di contatto, risulti significativamente dissimile da quella sulla quale si \u0026#232; pronunciata la sentenza n. 354 del 2002, specificamente evocata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale sentenza questa Corte ha rilevato che, a seguito della depenalizzazione della fattispecie base del reato di ubriachezza attuata dal d.lgs. n. 507 del 1999, la precedente condanna dell\u0026#8217;agente per un delitto non colposo contro la vita o l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; individuale \u0026#8211; gi\u0026#224; integrativa di una circostanza aggravante \u0026#8211; veniva ad assumere \u0026#171;le fattezze di un marchio, che nulla il condannato [poteva] fare per cancellare e che vale[va] a qualificare [come penalmente rilevante] una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale\u0026#187;. La circostanza poi che il precedente penale che veniva in rilievo fosse \u0026#171;evenienza del tutto estranea al fatto-reato\u0026#187; e \u0026#171;privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza\u0026#187;, rendeva chiaro che la norma incriminatrice finiva col punire non tanto l\u0026#8217;ubriachezza in s\u0026#233;, quanto una qualit\u0026#224; personale del soggetto, cos\u0026#236; che la contravvenzione assumeva \u0026#171;i tratti di una sorta di reato d\u0026#8217;autore, in aperta violazione del principio di offensivit\u0026#224; del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno frangente, di contro, il precedente che viene in rilievo non pu\u0026#242; dirsi privo di correlazione con la condotta di guida senza patente sanzionata dalla norma censurata, essendo costituito dalla commissione, definitivamente accertata, del medesimo illecito. A quest\u0026#8217;ultimo deve intendersi infatti riferita, nel contesto della norma incriminatrice, la formula \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ipotesi di recidiva nel biennio\u0026#187;, non essendo dunque sufficiente \u0026#8211; come invece ai fini della recidiva specifica di cui all\u0026#8217;art. 99, secondo comma, numero 1), cod. pen. \u0026#8211; la commissione di una violazione semplicemente della \u0026#171;stessa indole\u0026#187;. Ne consegue che, come lo stesso rimettente riconosce, nel caso in esame \u0026#171;il collegamento tra requisito soggettivo e condotta illecita \u0026#232; pi\u0026#249; stretto rispetto al caso dell\u0026#8217;ubriachezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa recidiva, d\u0026#8217;altra parte, per assumere rilievo agli effetti dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, secondo periodo, cod. strada, deve manifestarsi entro un arco temporale assai circoscritto: due anni, a decorrere \u0026#8211; secondo la tesi pi\u0026#249; accreditata \u0026#8211; dall\u0026#8217;accertamento definitivo del precedente illecito. Non si pu\u0026#242; ritenere, dunque, che tale accertamento assuma \u0026#8211; come la precedente condanna cui aveva riguardo l\u0026#8217;art. 688, secondo comma, cod. pen. \u0026#8211; \u0026#171;le fattezze di un marchio, che nulla potrebbe fare il condannato per cancellare\u0026#187; (sentenza n. 354 del 2002, gi\u0026#224; citata): decorso il biennio senza che il soggetto abbia reiterato la violazione, egli torna a porsi \u0026#8211; riguardo agli eventuali successivi fatti di guida senza patente \u0026#8211; nella medesima condizione della generalit\u0026#224; dei consociati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Con riguardo, poi, alla seconda linea argomentativa che sorregge le censure del rimettente, si deve ricordare come questa Corte, al pari della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, abbia individuato la ragione atta a giustificare gli aumenti di pena previsti dall\u0026#8217;art. 99 cod. pen. per i vari casi di recidiva, non solo nella pi\u0026#249; elevata pericolosit\u0026#224; del reo attestata dai suoi trascorsi criminali, ma anche nel maggior grado di colpevolezza ravvisabile in capo a chi \u0026#171;non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo gi\u0026#224; stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2020; nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, in analogo ordine d\u0026#8217;idee, Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738). Maggior grado di colpevolezza che a sua volta si traduce in una pi\u0026#249; elevata gravit\u0026#224; (soggettiva) del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ampia giurisprudenza concernente il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata stabilito dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; giurisprudenza ripercorsa, in sintesi, quanto alle pronunce anteriori, nella sentenza n. 94 del 2023 (punto 10 del\u0026#160;\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e alla quale fa appello il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; questa Corte ha posto, peraltro, l\u0026#8217;accento sull\u0026#8217;esigenza di mantenere \u0026#171;un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravit\u0026#224; (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severit\u0026#224; della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza \u0026#8220;capostipite\u0026#8221; n. 251 del 2012 gi\u0026#224; aveva definito l\u0026#8217;\u0026#8220;abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 141 del 2023; negli stessi termini, altres\u0026#236;, sentenza n. 188 del 2023). Fenomeno, questo, che \u0026#232; stato ravvisato nella \u0026#8220;sterilizzazione\u0026#8221;, indotta dal divieto in parola, dell\u0026#8217;effetto mitigatore di determinate circostanze attenuanti, e particolarmente di quelle espressive di una ridotta offensivit\u0026#224; del fatto, cui sovente si accompagna la previsione di una pena nettamente inferiore a quella base del reato (con riguardo a queste, sentenze n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012): il che rischiava di rendere la pena inflitta non proporzionata al singolo fatto per il quale il soggetto era giudicato, in contrasto con i principi costituzionali evocati dall\u0026#8217;odierno rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; Le ricordate affermazioni risultano estensibili, con i dovuti adattamenti, all\u0026#8217;ipotesi in cui la recidiva (o reiterazione dell\u0026#8217;illecito) sia configurata \u0026#8211; come nel caso in esame \u0026#8211; non quale circostanza aggravante, ma come elemento che determina il passaggio da una violazione amministrativa a una fattispecie di reato (ci\u0026#242;, pur in presenza del dato differenziale rappresentato dal fatto che la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99 cod. pen. riguarda i soli delitti non colposi, mentre nella specie si discute di un illecito punibile anche a titolo di colpa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno frangente, tuttavia, il predetto fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell\u0026#8217;illecito non appare riscontrabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, occorre osservare che la guida senza patente \u0026#8211; la cui disciplina \u0026#232; passata attraverso un\u0026#8217;alternanza di interventi di penalizzazione e depenalizzazione (ripercorsi analiticamente nella sentenza di questa Corte n. 211 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; intrinsecamente pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale, e dunque per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; di persone e cose \u0026#8211; quale la conduzione di veicoli a motore \u0026#8211;, in difetto del titolo abilitativo che attesta l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del soggetto ad esercitarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; nella disciplina antecedente al d.lgs. n. 8 del 2016, quando il fatto assumeva in generale rilevanza penale, la recidiva nel biennio provocava un mutamento qualitativo della risposta punitiva, essendo configurata come circostanza aggravante autonoma, che implicava l\u0026#8217;aggiunta di una pena detentiva alla pena pecuniaria prevista per l\u0026#8217;ipotesi base. La trasformazione di quest\u0026#8217;ultima in illecito amministrativo ha ampliato lo scarto, ma senza con ci\u0026#242; rendere la reazione sanzionatoria alla nuova violazione eccedente i limiti della proporzionalit\u0026#224; al fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon appare idonea, in specie, a produrre tale effetto la soluzione di prevedere che la reiterazione in un ristretto arco temporale della medesima violazione \u0026#8211; per quanto detto, di significativo rilievo nel sistema degli illeciti in materia stradale \u0026#8211; renda applicabile al suo autore, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria ordinariamente prevista, sanzioni di natura penale. Ci\u0026#242;, tenendo conto che si discute di un reato di tipo contravvenzionale, punito bens\u0026#236;, oltre che con la pena dell\u0026#8217;ammenda (di ammontare, peraltro, sensibilmente inferiore a quello della sanzione amministrativa), anche con la pena dell\u0026#8217;arresto, ma in limiti edittali contenuti \u0026#8211; fino a un anno, e dunque con un minimo di soli cinque giorni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 cod. pen. (che notoriamente \u0026#232; quello che pi\u0026#249; conta nella prassi giudiziaria) \u0026#8211; e tali da rendere la pena stessa, nei congrui casi, attualmente sostituibile con la pena pecuniaria anche se applicata nella misura massima (art. 53, primo comma, della legge n. 689 del 1981).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conclusione non appare inficiata dal rilievo \u0026#8211; su cui pure fa leva il rimettente \u0026#8211; che la recidiva prevista dall\u0026#8217;art. 116, comma 15, cod. strada, diversamente da quella contemplata dall\u0026#8217;art. 99 cod. pen., non abbia carattere facoltativo, non richieda, cio\u0026#232;, ai fini della sua applicazione, una verifica in concreto da parte del giudice della significativit\u0026#224; della nuova violazione quale indice di una pi\u0026#249; accentuata colpevolezza e pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente. Ci\u0026#242;, considerato il fatto che i due principali elementi sui quali tale verifica deve basarsi \u0026#8211; vale a dire la natura e il tempo di commissione dei fatti precedenti (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 185 del 2015 e n. 192 del 2007) \u0026#8211; formano nella specie oggetto di tipizzazione normativa (la violazione deve essere la medesima, la reiterazione deve aversi entro un ristretto lasso temporale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.7.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono deve, dunque, escludersi, oltre alla dedotta violazione del principio di offensivit\u0026#224;, anche quella del principio di eguaglianza \u0026#8211; non potendo il diverso trattamento riservato a chi sia recidivo nel biennio ritenersi privo di giustificazione o sproporzionato \u0026#8211; come pure della funzione rieducativa della pena \u0026#8211; la quale non si presta nella specie ad essere apprezzata come iniqua, e perci\u0026#242; inidonea alla rieducazione, da parte del condannato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche la questione, sollevata in via ulteriormente subordinata, con la quale il giudice rimettente chiede che l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, sotto il profilo dell\u0026#8217;eccesso di delega, nella parte in cui non prevede che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora trasformate in fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima della riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non fondatezza di tale questione \u0026#8211; a base della quale il rimettente, come precisato, deduce l\u0026#8217;asserita incompatibilit\u0026#224; con la legge delega dell\u0026#8217;inasprimento del trattamento sanzionatorio delle ipotesi aggravate conseguente alla loro trasformazione in fattispecie autonome di reato, che ne impedisce il bilanciamento con eventuali attenuanti \u0026#8211; \u0026#232; gi\u0026#224; insita in quanto osservato in precedenza al punto 4.4., con riguardo alla questione sollevata in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; aggiungersi che la pronuncia richiesta per questo verso dal rimettente darebbe luogo a un assetto \u0026#8220;\u003cem\u003eextra ordinem\u003c/em\u003e\u0026#8221; e del tutto asistematico: il giudice dovrebbe continuare a trattare come circostanza aggravante una previsione sanzionatoria alla quale non corrisponde pi\u0026#249; alcuna fattispecie base di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Analogamente, quanto rilevato in precedenza al punto 5.6., relativamente alle questioni sollevate in via subordinata, vale ad escludere anche la fondatezza delle questioni sollevate in via di estremo subordine con riferimento ai medesimi parametri (artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.), intese ad ottenere la sostituzione della pena attualmente prevista per la guida senza patente con recidiva nel biennio (arresto fino a un anno e ammenda da euro 2.257 a euro 9.032) con quella dell\u0026#8217;ammenda da euro 5.000 a euro 30.000: ci\u0026#242;, sull\u0026#8217;assunto che la recidiva nel biennio possa giustificare al pi\u0026#249;, nella specie, la previsione della sola pena pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, dunque, tutte le questioni sottoposte all\u0026#8217;esame della Corte debbono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell\u0026#8217;art. 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, c. 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, \u0026#8220;In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\u0026#8221;. \nInasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie aggravate trasformate in fattispecie autonome di reato, nella specie, della guida senza patente con l\u0026#8217;aggravante della recidiva nel biennio - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.\nIn subordine: Circolazione stradale - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della rilevanza penale dell\u0026#8217;ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia gi\u0026#224; commesso analogo illecito nel biennio precedente - Lesione del principio di offensivit\u0026#224; del reato.\nIn ulteriore subordine: Ipotesi di recidiva nel biennio - Previsione della pena dell\u0026#8217;arresto fino a un anno oltre all\u0026#8217;ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anzich\u0026#233; la pena dell\u0026#8217;ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46981","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Valore interpretativo, seppur non vincolante, dei pareri delle Commissioni parlamentari. (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI pareri espressi dalle commissioni parlamentari, pur non essendo vincolanti, né esprimendo interpretazioni autentiche della legge delega, costituiscono pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest’ultima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 81/2025 - mass. 46750; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 79/2019 - mass. 42202; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 47/2014 - mass. 37772\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46982","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46982","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Rapporto di coerente sviluppo e completamento tra le norme delegate e le scelte del legislatore delegante - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega - Possibilità per il legislatore delegato di disciplinarlo nel rispetto degli indirizzi generali della delega (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, in particolare quella riguardante la disciplina del reato di guida senza patente che determina l’inasprimento del trattamento sanzionatorio). (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante deve quindi svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2025 - mass. 46710; S. 129/2024 - mass. 46347; S. 166/2023 - mass. 45764; S. 96/2020 - mass. 43352\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, la prima delle due disposizioni – dopo aver disposto, al primo periodo, che la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dal comma 1, si applica anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria – soggiunge, al secondo periodo, che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato, mentre la seconda stabilisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale decreto legislativo prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e sottratte alla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. La questione – sollevata con riferimento a tutti i reati rientranti nell’ambito applicativo della norma censurata o, in subordine, in relazione al solo reato di guida senza patente, ex art. 116, comma 15, cod. strada – non comporta la violazione della legge di delegazione n. 67 del 2014. Quest’ultima persegue infatti l’obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale, mediante la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di figure criminose, selezionate con due tecniche distinte: da un lato, la c.d. depenalizzazione “cieca” – ossia mediante una clausola generale –, dall’altro tramite l’elencazione “nominativa” di ulteriori fattispecie attratte nell’operazione. Con l’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore delegato ha dato dunque attuazione alla delega relativa proprio alla depenalizzazione “cieca”, recependo, sul punto, le indicazioni della Commissione di studio costituita nel 2014. Nell’operare in tale direzione, il legislatore delegato ha lasciato, tuttavia, doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si discute, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche o soltanto la pena della reclusione o dell’arresto. La trasformazione di tali ipotesi aggravate in fattispecie autonome di reato rappresenta, d’altro canto, un portato ineludibile della soluzione adottata, non potendo le vecchie aggravanti sopravvivere come tali una volta venuta meno la rilevanza penale della fattispecie base. Ciò vale a escludere altresì la fondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale della disposizione censurata avanzato in via subordinata, con riferimento al solo reato di guida senza patente, di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Così come cade, automaticamente, anche la censura mossa in via consequenziale alla disposizione di coordinamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva, come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio, per recidiva deve intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 81/2025 - mass. 46750; S. 88/2024 - mass. 46097\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46983","numero_massima_precedente":"46981","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero":"8","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero":"8","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46983","titoletto":"Reati e pene - In genere - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio residuale a seguito di depenalizzazione - Rilevanza penale della recidiva nel biennio della guida senza patente - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di offensività del reato e del principio della funzione rieducativa della pena, nonché dei principi e criteri direttivi della legge di delega - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di offensività del reato, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., osta alla previsione di fattispecie penali che abbiano come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta, come pure a disposizioni che stabiliscano trattamenti penali più severi fondati su qualità personali derivanti dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 116/2024 - mass. 46303; S. 249/2010 - mass. 34820\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa ragione atta a giustificare gli aumenti di pena previsti dall’art. 99 cod. pen. per i vari casi di recidiva sta non solo nella più elevata pericolosità del reo attestata dai suoi trascorsi criminali, ma anche nel maggior grado di colpevolezza ravvisabile in capo a chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne. Maggior grado di colpevolezza che a sua volta si traduce in una più elevata gravità (soggettiva) del reato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 73/2020 - mass. 43274\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata stabilito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. pone l’accento sull’esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare l’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820 S. 192/2007 - mass. 31375\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso. La recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell’art. 116, comma 15, secondo periodo, cod. strada, deve manifestarsi entro un arco temporale assai circoscritto: non si può ritenere, dunque, che tale accertamento assuma le fattezze di un marchio, perché decorso il biennio senza che il soggetto abbia reiterato la violazione, egli torna a porsi nella medesima condizione della generalità dei consociati. Né appare riscontrabile il fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito. La guida senza patente, infatti, rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, né la conclusione appare inficiata dal rilievo che la recidiva prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, diversamente da quella contemplata dall’art. 99 cod. pen., non abbia carattere facoltativo, considerato il fatto che i due principali elementi sui quali tale verifica deve basarsi – la natura e il tempo di commissione dei fatti precedenti – formano nella specie oggetto di tipizzazione normativa). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 225/2008 - mass. 32643; S. 354/2002; S. 370/1996; S. 14/1971; S. 110/1968\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46982","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero":"285","articolo":"116","specificazione_articolo":"","comma":"15","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art116"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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