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C., con ordinanza del 25 ottobre 2024, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che con ordinanza del 25 ottobre 2024, iscritta al n. 221 reg. ord. del 2024, il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, che prevede una causa di esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, \u0026#171;nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di procedere nei confronti di R. C. per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen., in relazione ai quali la costituita parte civile si \u0026#232; opposta a un\u0026#8217;eventuale pronuncia ai sensi dell\u0026#8217;art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che prevede una causa di esclusione della procedibilit\u0026#224; nei casi di particolare tenuit\u0026#224; del fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla rilevanza, la disposizione censurata non sarebbe suscettibile di una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi l\u0026#8217;orientamento espresso dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione nella sentenza 2 giugno-28 novembre 2017, n. 53683, che ha \u0026#171;radicalmente\u0026#187; escluso l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva in via generale che tanto secondo un orientamento giurisprudenziale, sia pure minoritario, quanto secondo una parte della dottrina sarebbe ravvisabile una \u0026#171;pacifica convivenza\u0026#187; tra l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e l\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, poich\u0026#233; \u0026#171;proprio le differenze fra i due istituti [\u0026#8230;] inducono a ritenere che [l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.] sia applicabile \u0026#8211; nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma \u0026#8211; a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche perch\u0026#233; sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che una norma di diritto sostanziale \u0026#8211; nata per evitare alla persona offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di minima offensivit\u0026#224;, che la coscienza comune percepisce come di minimo disvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento penale \u0026#8211; sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, sarebbero mutate le \u0026#171;circostanze\u0026#187; rispetto alla pronuncia dell\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021, con cui questa Corte ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate identiche questioni gi\u0026#224; proposte dal medesimo giudice, nell\u0026#8217;ambito di un diverso procedimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali mutamenti consisterebbero nel fatto che \u0026#171;il Giudice di pace (GOP) \u0026#232; divenuto stabile\u0026#187; e nell\u0026#8217;attribuzione allo stesso \u0026#171;GOP\u0026#187; di \u0026#171;[m]aggiori competenze\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo alla violazione degli artt. 3 e 25 Cost., il rimettente evoca l\u0026#8217;istituto del \u003cem\u003efavor rei\u003c/em\u003e, in forza del quale l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., atteggiandosi a norma pi\u0026#249; favorevole rispetto all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, si dovrebbe applicare anche ai reati di competenza del giudice di pace commessi in passato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo alla violazione dell\u0026#8217;art. 27 Cost., il rimettente richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e costituzionale, secondo cui il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena comporta che quest\u0026#8217;ultima deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve essere percepita come ingiusta o sproporzionata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel bilanciamento costituzionale, tali valori prevarrebbero rispetto al carattere di specialit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, frutto di una mera scelta di opportunit\u0026#224; e di politica criminale, che non pu\u0026#242; rivestire un rilievo costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la finalit\u0026#224; eminentemente conciliativa del procedimento davanti al giudice di pace andrebbe individuata in altri istituti, come la remissione della querela, in caso di assenso della persona offesa o in caso di reiterata assenza della parte civile o della persona offesa nel processo, piuttosto che nella causa di non procedibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, mentre la persona offesa pu\u0026#242; impedire al giudice di pace di applicare tale causa di non procedibilit\u0026#224;, ove manifesti l\u0026#8217;interesse alla prosecuzione del giudizio o esprima la propria opposizione, la stessa non potrebbe, invece, paralizzare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, la medesima persona offesa, \u0026#171;nell\u0026#8217;eventuale concorrente veste di persona danneggiata, sarebbe comunque legittimata ad esercitare l\u0026#8217;azione civile a carattere restitutorio o risarcitorio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 651 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.p.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anche ad ammetterne la finalit\u0026#224; conciliativa, il meccanismo disciplinato dall\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 perseguirebbe comunque un obiettivo privo di carattere costituzionale, che non potrebbe giustificare l\u0026#8217;\u0026#171;emarginazione dal procedimento dinanzi al giudice di pace del congegno previsto dall\u0026#8217;articolo 131 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p., la cui \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ha invece un solido fondamento costituzionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sussisterebbe anche la violazione del \u0026#171;principio di sussidiariet\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito penale\u0026#187;, atteso che il ricorso alla sanzione penale deve ammettersi esclusivamente come \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e, quando cio\u0026#232; la tutela del bene giuridico non possa essere raggiunta adeguatamente attraverso altri strumenti dell\u0026#8217;ordinamento giuridico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo alla violazione dell\u0026#8217;art. 102 Cost., il rimettente afferma che il giudice di pace non \u0026#232; un giudice speciale o diverso in relazione allo svolgimento della funzione di conciliazione delle parti, sicch\u0026#233; anche a tale giudice dovrebbe consentirsi di applicare il modello di irrilevanza per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto, al fine di assicurare le istanze di economia processuale, di proporzionalit\u0026#224; e di ragionevolezza della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo alla violazione dell\u0026#8217;art. 111 Cost., il rimettente evidenzia \u0026#171;il difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista dal vigente art. 131 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p., e [dal]l\u0026#8217;art. 34 d.lgs. n 274/2000, che emergerebbe nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per il fatto di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, non apparendo ragionevole che per le fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. vi sia il proscioglimento, mentre nel secondo caso vi sia la condanna, ove, acquisiti sufficienti elementi probatori della colpevolezza, la persona offesa si opponga a un esito di improcedibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., inoltre, sarebbe irragionevole prevedere che il giudice di pace, riscontrata la sussistenza di tutte le condizioni di procedibilit\u0026#224;, debba irrogare la sanzione anche quando abbia accertato la mancanza del \u0026#171;bisogno di pena\u0026#187;, non essendo applicabile l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo alla violazione degli artt. 25 e 111 Cost., il rimettente richiama altres\u0026#236; le sentenze di questa Corte n. 222 e n. 233 del 2018, in tema di valutazioni discrezionali del legislatore sulla dosimetria della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 2 Cost., il quale \u0026#171;riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di applicare l\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, per l\u0026#8217;opposizione della parte civile, porterebbe a condannare l\u0026#8217;imputato anzich\u0026#233; ad applicare l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con atto depositato il 23 dicembre 2024 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, per la non fondatezza nel merito delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, per l\u0026#8217;omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con conseguente difetto di rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe speso alcun argomento per dimostrare che il fatto oggetto di accertamento, nemmeno riferito specificatamente, possa essere ricondotto sia all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 che a quella della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, con riferimento al denunciato contrasto con gli artt. 2, 102 e 111 Cost., il rimettente si sarebbe limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost. emergerebbe dalla circostanza che gli elementi posti a sostegno dell\u0026#8217;asserito \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e sarebbero \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e espressione di altri parametri costituzionali (artt. 3 e 27), risolvendosi nel richiamo al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena e alle possibilit\u0026#224; di intervento del giudice delle leggi su scelte sanzionatorie irragionevoli adottate dal legislatore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto all\u0026#8217;art. 102 Cost., il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si limiterebbe a richiamarne il contenuto precettivo, insieme ad alcune disposizioni dei codici di rito, nonch\u0026#233; al dispositivo di una pronuncia della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (sezione seconda, sentenza 16 luglio 2020, causa C-658/18, UX), senza illustrare i passaggi interpretativi per cui le norme richiamate non porrebbero il giudice di pace su di un piano funzionalmente diverso da quello degli altri giudici;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. sarebbe soltanto indicata, senza alcuna motivazione di supporto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, l\u0026#8217;interveniente osserva che le medesime questioni risultano gi\u0026#224; scrutinate da questa Corte, che le ha dichiarate non fondate con la sentenza n. 120 del 2019, nonch\u0026#233; in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate con la successiva ordinanza n. 224 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le attuali questioni non presenterebbero alcun carattere di novit\u0026#224; rispetto alle precedenti, essendo la disposizione censurata la stessa, i parametri uguali e identiche le argomentazioni a sostegno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, nessun carattere di novit\u0026#224; potrebbe riconoscersi alle circostanze relative all\u0026#8217;acquisita stabilit\u0026#224; del giudice di pace e all\u0026#8217;aumento delle sue competenze, rimanendo immutata la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione di pace, caratterizzata dal peculiare risalto dato alla posizione dell\u0026#8217;offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un potere di iniziativa nella \u003cem\u003evocatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in ius \u003c/em\u003e(\u0026#232; citato l\u0026#8217;art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il processo davanti al giudice di pace continuerebbe a essere improntato a finalit\u0026#224; di snellezza e rapidit\u0026#224;, che lo rendono non comparabile con quello davanti il tribunale; il giudice di pace sarebbe rimasto un giudice onorario e non professionale; i reati di cui \u0026#232; chiamato a conoscere continuerebbero a essere di ridotta gravit\u0026#224; ed espressivi per lo pi\u0026#249; di conflitti interpersonali di carattere privato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni dovrebbero dichiararsi manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, le ragioni giustificative della mancata applicazione dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. nel giudizio davanti al giudice di pace risiederebbero, alla luce della citata sentenza n. 120 del 2019, nelle peculiari connotazioni dei reati di competenza dello stesso giudice e del procedimento dinanzi a quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., che prevede una causa di esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, nella parte in cui esso non \u0026#232; applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per l\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta, che non consentirebbe di valutare se sussiste il requisito della rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, invero, si sarebbe limitato a riferire che il giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003econcerne i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen., omettendo di descrivere le condotte illecite contestate nel capo di imputazione e di indicare le ragioni che giustificherebbero l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, nello stesso giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, della causa di esclusione della punibilit\u0026#224; ex art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, dopo avere premesso che nella specie la dichiarazione di improcedibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto \u0026#232; preclusa solo dall\u0026#8217;opposizione della persona offesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, prospetta chiaramente la possibilit\u0026#224; di adottare, per gli stessi fatti di reato sottoposti al suo esame, una decisione ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., ove non vi ostasse il censurato diritto vivente, che di quest\u0026#8217;ultima disposizione esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; nel procedimento davanti al giudice di pace;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tal modo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ritenuto per implicito sussistenti, in concreto, tutti gli altri presupposti dell\u0026#8217;esimente prevista dall\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., cos\u0026#236; sufficientemente motivando sulla necessit\u0026#224; di risolvere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale per definire il processo principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sono, comunque, in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nell\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021 questa Corte ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce aveva sollevato, sempre in relazione all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., nell\u0026#8217;ambito di un diverso procedimento penale avente per oggetto gli stessi titoli di reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale ordinanza ha dichiarato manifestamente inammissibili, per \u0026#171;lacune in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza\u0026#187;, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 102 e 111 Cost., essendosi \u0026#171;il rimettente [\u0026#8230;] limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali\u0026#187;, e in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., essendo la violazione di tale parametro \u0026#171;soltanto indicata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto agli stessi parametri, le attuali censure e le argomentazioni offerte a loro sostegno sono letteralmente sovrapponibili alle precedenti, senza alcun elemento di novit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come ha osservato l\u0026#8217;Avvocatura, le ragioni dell\u0026#8217;asserito contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost. possono astrattamente ricondursi al contrasto con altri parametri, quali gli artt. 3 e 27 Cost., essendo richiamati il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena e la possibilit\u0026#224; di intervento di questa Corte su scelte sanzionatorie irragionevoli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 102 Cost., il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si limita a riprodurre il testo di tale disposizione costituzionale e a richiamare alcune norme dei codici di rito, quali l\u0026#8217;art. 6 del codice di procedura penale e l\u0026#8217;art. 7 del codice di procedura civile, nonch\u0026#233; il dispositivo di una sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, senza alcuna illustrazione della censura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. \u0026#232; anche qui \u0026#171;soltanto indicata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sul punto si deve dunque concludere, ancora sulla scorta dell\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021, che \u0026#171;tali lacune in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, determinano la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni proposte\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la citata ordinanza n. 224 del 2021 ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., rilevando che \u0026#171;la sentenza n. 120 del 2019 \u0026#8210; peraltro depositata in data antecedente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ma non presa in considerazione dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8210; ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo all\u0026#8217;alternativit\u0026#224; degli istituti di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, la stessa ordinanza ha ricordato come questa Corte, nell\u0026#8217;indicata sentenza n. 120 del 2019, abbia, \u0026#171;tra l\u0026#8217;altro, affermato che \u0026#8220;[l]e ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternativit\u0026#224; [\u0026#8230;] risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest\u0026#8217;ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale\u0026#8221;\u0026#187;, e abbia \u0026#171;altres\u0026#236; richiamato il proprio costante orientamento secondo cui \u0026#8220;il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha ribadito, sempre nell\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021, che \u0026#171;la previsione di \u0026#8220;un rito orientato, pi\u0026#249; che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalit\u0026#224; deflattive\u0026#8221; (sentenza n. 120 del 2019), e le distinte aree applicative degli istituti in esame giustificano, sul piano dell\u0026#8217;art. 3 Cost., [la loro] alternativit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, nella medesima ordinanza si \u0026#232; osservato che \u0026#171;la sentenza n. 120 del 2019 reca una motivazione esaustiva dei rilievi sollevati dal Giudice di pace di Lecce, anche con riferimento alla violazione dei parametri di cui agli artt. 25 e 27 Cost.\u0026#187;, e che il rimettente non aveva aggiunto, \u0026#171;rispetto a quelli oggetto di esame nella richiamata sentenza, argomenti ulteriori o diversi di censura\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche in questa sede il rimettente sostiene, come nel precedente giudizio, la possibilit\u0026#224; di una \u0026#171;pacifica convivenza\u0026#187; degli istituti in esame, anzich\u0026#233; la loro alternativit\u0026#224;, senza prendere in alcuna considerazione la sentenza n. 120 del 2019, con la quale ancora non si confronta, e senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e adduce, quali \u0026#171;circostanze\u0026#187; sopravvenute alla pronuncia dell\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021, il fatto che il giudice onorario di pace sarebbe divenuto \u0026#171;stabile\u0026#187;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;attribuzione allo stesso di \u0026#171;[m]aggiori competenze\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, simili \u0026#171;circostanze\u0026#187; non costituiscono novit\u0026#224; suscettibili di tradursi in ulteriori o diversi argomenti di censura dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; ai reati di competenza del giudice di pace della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la \u0026#171;stabilit\u0026#224;\u0026#187; asseritamente raggiunta dal giudice onorario di pace \u0026#232; invocata in modo generico, senza chiarire il nesso tra una simile vicenda e le questioni sottoposte all\u0026#8217;esame di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non si giunge a diversa conclusione ipotizzando che il rimettente abbia inteso riferirsi all\u0026#8217;istituto della conferma dei magistrati onorari in servizio, disciplinato dall\u0026#8217;art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 629, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale conferma, infatti, non muta la natura onoraria dei magistrati confermati, n\u0026#233;, per quanto qui specificamente rileva, modifica le connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento davanti a quest\u0026#8217;ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale, connotazioni peculiari nelle quali risiedono, alla luce della sentenza n. 120 del 2019, le ragioni giustificative della alternativit\u0026#224; degli istituti disciplinati dall\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e dall\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; generica e assertiva, altres\u0026#236;, la deduzione relativa alle \u0026#171;[m]aggiori competenze\u0026#187; del giudice di pace, cosicch\u0026#233; anche sotto questo profilo non emerge alcuna pertinente novit\u0026#224; argomentativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, va data continuit\u0026#224; ai principi affermati nella sentenza n. 120 del 2019 e confermati nell\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021, pi\u0026#249; volte citate, dovendosi ribadire che \u0026#171;il tendenziale rispetto dei propri precedenti \u0026#8211; unitamente alla coerenza dell\u0026#8217;interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasivit\u0026#224; delle motivazioni \u0026#8211; \u0026#232;, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell\u0026#8217;autorevolezza delle loro decisioni\u0026#187; (sentenza n. 203 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., mentre va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni, aventi ad oggetto la medesima disposizione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecce con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0026#8217;ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Cause di non punibilit\u0026#224; - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Inapplicabilit\u0026#224; ai reati di competenza del giudice di pace - Difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista, a fronte dell\u0027operativit\u0026#224; del regime di cui all\u0027art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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