HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:224 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.146433 "namelookup_time" => 0.001212 "connect_time" => 0.009874 "pretransfer_time" => 0.166438 "size_download" => 86279.0 "speed_download" => 75258.0 "starttransfer_time" => 1.076804 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 38412 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 166190 "connect_time_us" => 9874 "namelookup_time_us" => 1212 "pretransfer_time_us" => 166438 "starttransfer_time_us" => 1076804 "total_time_us" => 1146433 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770613099.3891 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:224" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:224 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Mon, 09 Feb 2026 04:58:19 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Mon, 09 Feb 2026 04:58:19 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"224","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"BUSCEMA","relatore":"BUSCEMA","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"22/11/2023","data_decisione":"22/11/2023","data_deposito":"22/12/2023","pubbl_gazz_uff":"27/12/2023","num_gazz_uff":"52","norme":"Art. 43, c. 1° e 2°, del decreto-legge 12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11/11/2014, n. 164 e dell\u0027art. 53, c. 4°, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.","atti_registro":"ord. 20/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 224\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell\u0026#8217;art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, nel procedimento contabile relativo al Comune di Fara in Sabina, con ordinanza del 26 gennaio 2023, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 gennaio 2023, nel corso del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, svolto ai sensi dell\u0026#8217;art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dell\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) e dell\u0026#8217;art. 11, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell\u0026#8217;art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, in riferimento agli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma, 119 commi primo e sesto (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: settimo) della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, premette il rimettente che il Comune di Fara in Sabina ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000, giusta deliberazione del Consiglio comunale 23 maggio 2017, n. 15. Il Consiglio comunale ha successivamente determinato il contenuto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e indicato le misure di copertura della massa passiva, quantificando obiettivo finale e obiettivi intermedi per raggiungere il risanamento nell\u0026#8217;arco di cinque anni (esercizi 2017-2021, deliberazione 18 agosto 2017, n. 35). Nella seconda parte del PRFP sono indicate le misure di ripiano, tra cui l\u0026#8217;accesso al fondo di rotazione previsto dall\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. enti locali e gli obiettivi intermedi del piano stesso, e in particolare la percentuale di ripiano da raggiungere in ciascuna annualit\u0026#224;. Il Piano ha ricevuto il parere positivo dall\u0026#8217;organo di revisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Piano stesso \u0026#232; stato modificato due volte e l\u0026#8217;amministrazione si \u0026#232; avvalsa della facolt\u0026#224; di richiedere un anticipo del fondo di rotazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 2019, \u0026#232; stato chiesto un acconto, pari a euro 2.061.300, erogato dal Ministero dell\u0026#8217;interno nel 2019 (reversale n. 1.929 del 20 novembre 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce sempre la Corte dei conti che, nella versione originaria del Piano, il ricorso all\u0026#8217;indebitamento costituiva il cento per cento del fabbisogno di copertura, quantificato con l\u0026#8217;obiettivo di riequilibrio. Segnatamente, il Piano prevedeva: a) all\u0026#8217;\u0026#171;azione n. 5\u0026#187;, il ricorso al fondo di rotazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. enti locali (impiegato ai sensi dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito) per un ammontare iniziale di 2.952.230,16 euro, ossia il settantasette per cento delle risorse necessarie a coprire l\u0026#8217;obiettivo di riequilibrio; b) in secondo luogo, con \u0026#171;l\u0026#8217;azione n. 6\u0026#187;, l\u0026#8217;ente prevedeva di contrarre un \u0026#171;mutuo in deroga\u0026#187;, collegato a un debito fuori bilancio in conto capitale, con le forme e condizioni contemplate dall\u0026#8217;art. 194 t.u. enti locali. Il PRFP prevedeva poi di autorizzare un mutuo di euro 897.533,31, pari al restante ventitr\u0026#233; per cento delle coperture necessarie. Venivano, inoltre, previste collaterali azioni di \u003cem\u003espending\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ereview\u003c/em\u003e (azioni numeri 2, n. 3, n. 8) e di innalzamento delle entrate (azione n. 1), nonch\u0026#233; entrate straordinarie da trasferimenti regionali (azione n. 9) e da alienazioni immobiliari (azione n. 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda versione del Piano, a fronte dell\u0026#8217;emersione di nuovi debiti fuori bilancio, aumentava l\u0026#8217;obiettivo di ripiano (incrementato a euro 4.120.044,15) e modificava l\u0026#8217;assetto delle coperture, senza variarne la durata, con una \u0026#171;quota aggiuntiva fondo di rotazione\u0026#187; pari a euro 1.103.469,84 (deliberazione 30 novembre 2018, n. 61).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa terza versione del Piano \u0026#8211; approvata a seguito delle consultazioni amministrative del 21 e 22 settembre 2020, avvalendosi della facolt\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, t.u. enti locali \u0026#8211; ha aggiunto nuovi e ulteriori debiti fuori bilancio (euro 2.348.642,03) e ha rimodulato i tempi di rientro, estendendo il PRFP a 10 anni (2017-2026, deliberazione del Consiglio comunale 19 febbraio 2021, n. 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel mese di maggio 2022, a distanza di 5 anni dall\u0026#8217;inizio della procedura, la Commissione ministeriale per la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali, di cui all\u0026#8217;art. 155 t.u. enti locali ha concluso la propria istruttoria e ha rilasciato parere positivo sulla terza versione del PRFP, concludendo che il Piano \u0026#232; stato riformulato con l\u0026#8217;aumento dell\u0026#8217;obiettivo di riequilibrio a euro -7.206.004,76. Per effetto delle numerose modifiche, il peso specifico del fondo di rotazione sull\u0026#8217;obiettivo di riequilibrio si \u0026#232; attestato al cinquantasei per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSuccessivamente, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha disposto, con apposita ordinanza, un aggiornamento istruttorio per l\u0026#8217;acquisizione di specifiche informazioni sull\u0026#8217;evoluzione della situazione finanziaria e sui metodi di rappresentazione contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe informazioni rese dall\u0026#8217;amministrazione comunale avrebbero confermato che il fondo di rotazione \u0026#232; stato contabilizzato a titolo di copertura di nuove spese, ai sensi dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, con un automatico miglioramento del saldo di parte disponibile del risultato di amministrazione (riga E dell\u0026#8217;Allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42\u0026#187;) e, quindi, senza alcuna posta di neutralizzazione, alla stregua di un mutuo. In particolare, n\u0026#233; i residui passivi, n\u0026#233; i fondi accantonati e destinati agli investimenti del risultato di amministrazione recherebbero per intero l\u0026#8217;importo del fondo ancora da restituire. Il Comune avrebbe potuto cos\u0026#236; coprire direttamente i debiti fuori bilancio e, contemporaneamente, avrebbe beneficiato del miglioramento del risultato di amministrazione per conseguire gli obiettivi intermedi del PRFP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl magistrato istruttore della Corte dei conti, all\u0026#8217;esito di tali riscontri, ha nuovamente deferito la questione al Collegio, evidenziando la necessit\u0026#224; di decidere sull\u0026#8217;effettiva sussistenza dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio (art. 148-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune, nelle memorie depositate in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, ha rappresentato che le risorse del fondo di rotazione, bench\u0026#233; sufficienti a soddisfare gli originari creditori, non avrebbero esaurito l\u0026#8217;esigenza di riequilibrio del piano, il quale continuerebbe a essere gravato dai relativi oneri restitutori per i successivi dieci anni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, t.u. enti locali e dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze del 1\u0026#176; agosto 2019 (Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011). L\u0026#8217;ente locale avrebbe, dunque, utilizzato tutti i mezzi e le risorse disponibili per procedere al recupero dell\u0026#8217;originario disavanzo, avvalendosi, per la copertura dei debiti fuori bilancio, del fondo di rotazione, contabilizzandoli ai sensi dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune ha altres\u0026#236; precisato che il fondo di rotazione richiesto e percepito non rientra nella casistica contabile dell\u0026#8217;art. 53, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, come attesterebbe anche il decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 25 novembre 2021 (Concessione ai comuni, a seguito di apposita attestazione, di 200 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui all\u0026#8217;articolo 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all\u0026#8217;acquisizione di servizi e forniture, gi\u0026#224; impegnate), il quale non include il Comune di Fara in Sabina tra i destinatari dei fondi erogati ai sensi dell\u0026#8217;art. 53, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa del Comune ha concluso chiedendo: a) di omologare il PRFP, posto che l\u0026#8217;uso del fondo di rotazione come risorsa di copertura sarebbe conforme all\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nonch\u0026#233; al paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del principio contabile applicato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011; b) in subordine, ove il Collegio avesse ritenuto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale uso, di sollevare questione di costituzionalit\u0026#224;, onde ripristinare condizioni di certezza del diritto e parit\u0026#224; di trattamento tra tutti gli enti locali che hanno avuto accesso, nel territorio nazionale, al fondo di rotazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La sezione regionale di controllo per il Lazio ha sospeso il giudizio di omologazione del PRFP del Comune di Fara Sabina e ha sollevato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale illustrate nel \u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, la sezione regionale di controllo lamenta che il comma 1 dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, introdurrebbe la facolt\u0026#224; di impiegare il fondo di rotazione come risorsa di copertura, espressamente prevedendone l\u0026#8217;utilizzo tra le misure di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. enti locali, necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 2 \u0026#232; poi censurato perch\u0026#233; \u0026#171;spezza il collegamento tra erogazione e obbligo di restituzione, imponendo di registrare i due flussi finanziari, in entrata e in spesa, come due trasferimenti tra loro non comunicanti, prima dallo Stato all\u0026#8217;ente locale (titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102, ossia \u0026#8220;trasferimenti correnti\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#8220;proventi da servizi pubblici\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#8220;diritti di istruttoria\u0026#8221;) e poi dall\u0026#8217;ente locale allo Stato (titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 1570, ossia \u0026#8220;trasferimenti correnti a Stato\u0026#8221;)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; altres\u0026#236; censurato l\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, ai sensi del quale le \u0026#171;risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalit\u0026#224; previste dal paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del principio applicato della contabilit\u0026#224; finanziaria di cui all\u0026#8217;allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidit\u0026#224; \u0026#232; applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, il comma 4 dell\u0026#8217;art. 53 del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, \u0026#171;non priverebbe di legittimit\u0026#224; un eventuale uso del fondo di rotazione a scopo di copertura\u0026#187;. Infatti, la disposizione censurata attribuirebbe valenza legislativa al principio contabile richiamato, che, a sua volta, riprodurrebbe i contenuti dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e lo intrepreterebbe nel senso che autorizzerebbe l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; del fondo a scopo di copertura. \u0026#171;Il doppio richiamo normativo\u0026#187; esporrebbe l\u0026#8217;art. 53, comma 4, \u0026#171;agli stessi vizi di incostituzionalit\u0026#224; delle norme richiamate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e l\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, violerebbero quindi congiuntamente gli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma, 119, commi primo e settimo, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge cost n. 1 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Quanto alla legittimazione al processo costituzionale della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, a sollevare questioni di costituzionalit\u0026#224; nel corso del controllo sul piano di riequilibrio pluriennale finanziario, il rimettente richiama la costante giurisprudenza di questa Corte che ormai ne ha riconosciuto la titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione (sono citate le sentenze n. 80 del 2021, n. 115 del 2020, 105 del 2019 e n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, rappresenta il rimettente che i commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, che prevedono la possibilit\u0026#224; di utilizzare il fondo come misura per il ripiano della massa passiva oggetto del riequilibrio, sarebbero disposizioni \u0026#171;essenzial[i] per la valutazione della legittimit\u0026#224; dei mezzi di copertura\u0026#187; impiegati dal Comune di Fara Sabina, che ha aderito al PRFP e ha avuto accesso al fondo di rotazione. Precisa la Corte dei conti che il Comune avrebbe espressamente incluso tale fondo tra le misure di cui all\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t.u. enti locali, impiegandolo nelle modalit\u0026#224; di cui al citato art. 43. Il fondo di rotazione, infatti, sarebbe stato utilizzato a scopo di copertura e impatterebbe sul rientro dall\u0026#8217;obiettivo di riequilibrio, nelle varie versioni approvate del piano, in una misura variabile dal novantotto per cento al cinquantasei per cento. Inoltre, sarebbe stato verificato che il fondo di rotazione percepito in acconto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 960, della legge n. 145 del 2018, per un importo pari a euro 2.061.300, non sarebbe stato neutralizzato nel risultato di amministrazione con una posta passiva che lo faccia operare alla stregua di una anticipazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl risultato di amministrazione avrebbe registrato un miglioramento illegittimo, pari all\u0026#8217;incasso del fondo di rotazione non correttamente neutralizzato. Rileva il rimettente che una eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate renderebbe illegittime le modalit\u0026#224; di copertura predisposte dall\u0026#8217;ente, posto che priverebbe il fondo di rotazione accertato e riscosso della capacit\u0026#224; di dare copertura ai debiti fuori bilancio e di ripianare il disavanzo, con conseguente accertamento di uno squilibrio pari al fondo incassato (euro 2.061.300), al netto delle rate gi\u0026#224; restituite (con pari obbligo di correzione nel bilancio in corso di esecuzione), con evidente impatto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbero, a detta del rimettente, anche le condizioni \u0026#171;di fatto\u0026#187; per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, in quanto \u0026#171;connesso\u0026#187; alle disposizioni contenute nel d.l. n. 133 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;onere di esperire un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di aver verificato che n\u0026#233; la formulazione letterale delle disposizioni censurate, n\u0026#233; il diritto vivente consentirebbero interpretazioni alternative, capaci di superare il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale. La stessa giurisprudenza contabile, peraltro, non sarebbe univoca sulla possibilit\u0026#224; di individuare un\u0026#8217;interpretazione conforme (sono citate le delibere della Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, n. 7/2021; sezione regionale di controllo per la Calabria n. 3/2020/PRSP; sezione regionale di controllo per il Lazio n. 108/2021/PRSP, nonch\u0026#233; sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Umbria, n. 1/2021/PAR). L\u0026#8217;intervento del giudice costituzionale consentirebbe, a detta del rimettente, di superare l\u0026#8217;\u0026#171;obiettiva condizione di incertezza del diritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che le disposizioni censurate, autorizzando l\u0026#8217;indebitamento per finanziare spese pregresse, diverse da un investimento, consentirebbero una forma di copertura costituzionalmente illegittima, in violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione del precetto sulla copertura, a sua volta, determinerebbe la violazione del principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio, di cui agli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posto che copertura ed equilibrio costituiscono \u0026#171;due \u0026#8220;facce della stessa medaglia\u0026#8221;\u0026#187; (sono citate le sentenze di questa Corte n. 274 del 2017, n. 184 del 2016, n. 181 del 2015, n. 26 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio sarebbe violato perch\u0026#233; l\u0026#8217;impiego delle risorse del fondo di rotazione senza apposizione di un vincolo sulle risorse aggiuntive produrrebbe un\u0026#8217;illegittima disponibilit\u0026#224; patrimoniale, \u0026#171;pari al capitale finanziario incassato e alla correlata riduzione delle passivit\u0026#224; pregresse\u0026#187;, consentendo di aumentare la spesa corrente senza preservare il patrimonio dell\u0026#8217;ente. Al contempo, la mancata sterilizzazione delle risorse ancora da restituire impedirebbe l\u0026#8217;attivazione dei meccanismi di correzione finalizzati a recuperare risorse compatibili con la natura del debito (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 250 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sono altres\u0026#236; censurati per violazione dell\u0026#8217;art. 119, settimo comma, Cost., in quanto \u0026#171;\u003cem\u003eexpressis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003everbis\u003c/em\u003e utilizzabile come copertura delle passivit\u0026#224; pregresse (comma 1), senza la \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221; ex art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003\u0026#187; e in quanto prevedono che venga registrata solo la posta per l\u0026#8217;ammortamento e non anche l\u0026#8217;intero importo del capitale residuo a scopo di neutralizzazione (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 119, settimo comma, Cost. non sarebbe determinato dalla destinazione dell\u0026#8217;indebitamento al pagamento delle passivit\u0026#224; pregresse, bens\u0026#236; dall\u0026#8217;incremento \u0026#171;innominato\u0026#187; di risorse che la riduzione delle passivit\u0026#224; pregresse produrrebbe sul risultato di amministrazione. Come sarebbe affermato anche da costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;allocazione finalizzata a ripianare il disavanzo di amministrazione o a coprire debiti fuori bilancio, senza un vincolo di destinazione costituisce gi\u0026#224; \u0026#8220;avvenuta utilizzazione\u0026#8221; non conforme a Costituzione dal momento che la liquidit\u0026#224;, anzich\u0026#233; essere impiegata per il pagamento dei debiti pregressi, \u0026#232; stata acquisita nella disponibilit\u0026#224; finanziaria dell\u0026#8217;ente, finendo per alterare in modo non veritiero il risultato di amministrazione, attraverso la sommatoria con le componenti attive e passive della gestione finanziaria\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 115 e n. 4 del 2020, n. 181 del 2015 e n. 70 del 2012). La riduzione delle passivit\u0026#224; pregresse, in altri termini, determinerebbe la formazione di uno spazio finanziario per la copertura di nuova spesa mediante il miglioramento del saldo iniziale, che potrebbe essere applicato nei futuri bilanci di previsione, senza rispettare il vincolo di destinazione alle spese di investimento imposto dall\u0026#8217;art. 119, settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il rimettente che questa Corte, con riferimento al trattamento delle anticipazioni di liquidit\u0026#224;, in diverse occasioni ha rilevato che \u0026#171;esse servono soltanto per rimediare a \u0026#8220;sofferenze di cassa\u0026#8221; e che l\u0026#8217;anticipazione straordinaria deve continuare a essere sterilizzata integralmente sul risultato di amministrazione, a mezzo del Fal (paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del principio contabile applicato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), senza potere costituire copertura dello squilibrio accumulato\u0026#187;. Pertanto, dette anticipazioni sarebbero utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passivit\u0026#224; pregresse iscritte in bilancio e non per risanare bilanci strutturalmente in perdita (\u0026#232; citata la sentenza n. 4 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata imporrebbe, pertanto, di trattare tale forma di indebitamento alla stregua di mere anticipazioni di cassa, mediante l\u0026#8217;applicazione del trattamento contabile previsto dall\u0026#8217;art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; censurato altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. 104 del 2020, come convertito, per un duplice ordine di motivi. Anzitutto perch\u0026#233; limiterebbe la tecnica contabile prevista per l\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. enti locali (con neutralizzazione del risultato di amministrazione) soltanto nel caso del fondo di rotazione erogato sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo. In secondo luogo, perch\u0026#233; avrebbe attribuito valenza legislativa al paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, il quale confermerebbe che il fondo di rotazione di cui all\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, pu\u0026#242; essere impiegato a scopo di copertura, cos\u0026#236; ponendosi in contrapposizione alla regola della neutralizzazione prevista dall\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il rimettente censura l\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e l\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, per lesione dell\u0026#8217;art. 81, sesto comma, Cost. e dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge cost. n. 1 del 2012. Rappresenta in proposito il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che le disposizioni costituzionali richiamate demanderebbero a una legge rinforzata la definizione del contenuto della legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l\u0026#8217;equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilit\u0026#224; del debito, nonch\u0026#233; le altre materie specificate dall\u0026#8217;art. 5 della citata legge costituzionale. Come avrebbe affermato anche questa Corte, lo spazio per altre fonti residuerebbe solo per gli aspetti tecnici della disciplina, con provvedimenti privi di effettivo contenuto innovativo, e che, tuttavia, renderebbero \u0026#171;concretamente eseguibili i comandi dell\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 88 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa altres\u0026#236; il rimettente che la cosiddetta \u003cem\u003egolden\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003erule\u003c/em\u003e sarebbe stata disciplinata dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 243 del 2012, ai sensi del quale \u0026#171;[i]l ricorso all\u0026#8217;indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#232; consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalit\u0026#224; e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato\u0026#187;. L\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;ultimo periodo della citata disposizione imporrebbe che la legge dello Stato debba essere solamente una legge rinforzata, \u0026#171;ovvero la legge ordinaria, che per\u0026#242; pu\u0026#242; introdurre soltanto una disciplina di dettaglio tecnico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate, invece, conterrebbero una disciplina fortemente innovativa, in deroga all\u0026#8217;art. 119, settimo comma, Cost., senza rispettare le forme prescritte dai richiamati parametri costituzionali, dal che ne discenderebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 81, sesto comma, Cost. e del principio dell\u0026#8217;equilibrio del bilancio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, in riferimento agli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma, 119, commi primo e sesto (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: settimo), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge cost. n. 1 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRappresenta il rimettente che il Comune di Fara in Sabina, trovandosi in PRFP, avrebbe impiegato risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura di nuove spese, ai sensi dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, con un automatico miglioramento del saldo di parte disponibile \u0026#171;riga E dell\u0026#8217;allegato n. 10 del d.lgs. n. 118 del 2011\u0026#187;, senza alcuna posta di neutralizzazione, considerando tali erogazioni alla stregua di un mutuo. In particolare, n\u0026#233; i residui passivi, n\u0026#233; i fondi accantonati e destinati agli investimenti del risultato di amministrazione recherebbero per intero l\u0026#8217;importo del fondo ancora da restituire. Il Comune avrebbe cos\u0026#236; coperto i debiti fuori bilancio e, contemporaneamente, avrebbe beneficiato del miglioramento del risultato di amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Sezione regionale di controllo del Lazio lamenta che il comma 1 dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, introdurrebbe la facolt\u0026#224; di impiegare il fondo di rotazione come risorsa di copertura, espressamente prevedendo l\u0026#8217;utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. enti locali, necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 2 \u0026#232; poi censurato perch\u0026#233; interromperebbe il collegamento tra erogazione e obbligo di restituzione, imponendo di registrare i due flussi finanziari, in entrata e in spesa, come due trasferimenti tra loro non comunicanti, prima dallo Stato all\u0026#8217;ente locale (titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102, ossia \u0026#8220;trasferimenti correnti\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#8220;proventi da servizi pubblici\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#8220;diritti di istruttoria\u0026#8221;) e poi dall\u0026#8217;ente locale allo Stato (titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 1570, ossia \u0026#8220;trasferimenti correnti a Stato\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, poich\u0026#233; tale disposizione avrebbe attribuito valenza legislativa al principio contabile applicato di cui al paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che, a sua volta, riproducendo i contenuti dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, \u0026#171;lo intrepreta nel senso che esso autorizza l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; del fondo a scopo di copertura. [\u0026#8230;] Il doppio richiamo normativo, quindi, espone l\u0026#8217;art. 53, comma 4, agli stessi vizi di incostituzionalit\u0026#224; delle norme richiamate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e l\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, violerebbero congiuntamente gli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma, 119, commi primo e settimo, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge cost. n. 1 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserva il rimettente che le disposizioni censurate, autorizzando l\u0026#8217;indebitamento per finanziare spese pregresse, diverse da investimenti, violerebbero l\u0026#8217;art. 119, settimo comma, Cost. in quanto l\u0026#8217;utilizzo di tali risorse per la copertura delle passivit\u0026#224; pregresse confliggerebbe con la regola aurea ai sensi della quale gli indebitamenti sono consentiti solo a fini di investimento. Tali disposizioni consentirebbero altres\u0026#236; una forma di copertura finanziaria costituzionalmente illegittima, determinando congiuntamente la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa violazione del principio della necessaria copertura, a sua volta, determinerebbe la violazione del principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio, di cui agli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posto che copertura ed equilibrio costituirebbero \u0026#171;due \u0026#8220;facce della stessa medaglia\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio sarebbe violato perch\u0026#233; l\u0026#8217;impiego delle risorse del fondo di rotazione senza apposizione di un vincolo sulle risorse aggiuntive produrrebbe un\u0026#8217;illegittima disponibilit\u0026#224; patrimoniale, \u0026#171;pari al capitale finanziario incassato e alla correlata riduzione delle passivit\u0026#224; pregresse\u0026#187;, consentendo di aumentare la spesa corrente, senza preservare il patrimonio dell\u0026#8217;ente. Al contempo, la mancata sterilizzazione delle risorse ancora da restituire impedirebbe l\u0026#8217;attivazione dei meccanismi di correzione finalizzati ad assicurare risorse compatibili con la natura del debito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Venendo ai profili di rito, deve anzitutto ritenersi sussistente la legittimazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nell\u0026#8217;ambito della sua attivit\u0026#224; di controllo di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; svolto sul PRFP e sugli equilibri di bilancio di un comune, come confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 89 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, nel ricostruire le vicende sulla procedura di riequilibrio del Comune di Fara in Sabina, il rimettente ha precisato che il Comune non risulta fra i beneficiari delle risorse distribuite ai sensi dell\u0026#8217;art. 53, commi 3 e 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, mentre ha confermato che le risorse sono state impiegate e contabilizzate ai sensi dell\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, disposizione che ha introdotto nel 2014 (e fino al 2020) una diversa modalit\u0026#224; di impiego e contabilizzazione delle risorse del fondo di rotazione, rispetto a quanto stabilito dagli artt. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. enti locali e dai principi contabili di cui al paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, deve circoscriversi il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e al solo art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, mentre le questioni sollevate sull\u0026#8217;art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, sono inammissibili in quanto irrilevanti, poich\u0026#233; la disposizione non si applica nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa peraltro osservato che l\u0026#8217;art. 53 del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, dispone di innalzare la dotazione del fondo di rotazione per gli enti in PRFP a 200 milioni di euro per il 2020, destinando tale importo esclusivamente \u0026#171;al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all\u0026#8217;acquisizione di servizi e forniture, gi\u0026#224; impegnate\u0026#187; (comma 3) e prescrive che tali risorse non possono essere utilizzate secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, dovendo essere contabilizzate secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del principio applicato della contabilit\u0026#224; finanziaria di cui all\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. \u0026#200; inoltre previsto che \u0026#171;[l]a quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidit\u0026#224; \u0026#232; applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione\u0026#187; (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAfferma il rimettente che l\u0026#8217;art. 53, comma 4, \u0026#171;\u0026#8220;legifica\u0026#8221; il contenuto normativo del principio contabile richiamato, che, a sua volta, riproduce i contenuti dell\u0026#8217;art. 43 e lo intrepreta nel senso che esso autorizza l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; del fondo a scopo di copertura\u0026#187;, cosa che giustificherebbe l\u0026#8217;allargamento del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e. Tuttavia, il comma 4 del predetto art. 53 non \u0026#171;legifica\u0026#187; il contenuto del principio contabile applicato ma semplicemente lo richiama in quanto disciplina generale di riferimento applicabile alle anticipazioni di liquidit\u0026#224;, e, nel richiamarlo, effettua un rinvio meramente recettizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sul comma 4 dell\u0026#8217;art. 53 del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, sono quindi inammissibili per il difetto di rilevanza che deriva dall\u0026#8217;erroneit\u0026#224; nella loro interpretazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irrilevanza delle questioni, per costante giurisprudenza di questa Corte, ne determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 85 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando ora all\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale formulate sull\u0026#8217;art. 43, commi e 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, occorre preliminarmente rilevare che fra i parametri asseritamente violati il rimettente evoca, accanto al primo comma dell\u0026#8217;art. 119 Cost., anche il sesto comma del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta palese l\u0026#8217;incongruenza del richiamo di tale parametro \u0026#8211; il quale stabilisce che \u0026#171;La Repubblica riconosce le peculiarit\u0026#224; delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall\u0026#8217;insularit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; rispetto allo sviluppo argomentativo del ricorso, evidentemente circoscritto al precetto di cui all\u0026#8217;attuale settimo comma del predetto art. 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale incongruenza \u0026#8211; con tutta probabilit\u0026#224; dovuta alla evocazione del parametro nel testo anteriore alla modifica apportata dall\u0026#8217;art. 1 della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 (Modifica all\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarit\u0026#224; delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall\u0027insularit\u0026#224;) \u0026#8211; \u0026#171;non si configura come errore concettuale bens\u0026#236; quale mero \u003cem\u003elapsus calami\u003c/em\u003e, che non preclude l\u0026#8217;identificazione della questione [\u0026#8230;] ed \u0026#232; dunque irrilevante ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 151 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale devono quindi essere riferite all\u0026#8217;art. 119, primo e settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate nei confronti dell\u0026#8217;art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119 primo e settimo comma, Cost. sono fondate, con assorbimento delle questioni relative all\u0026#8217;art. 81, sesto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, dispone che gli \u0026#171;enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 6 del medesimo articolo 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l\u0026#8217;utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul \u0026#8220;Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;articolo 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 267 del 2000. A seguito dell\u0026#8217;approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l\u0026#8217;ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto \u0026#8220;Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali\u0026#8221; risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l\u0026#8217;ente locale interessato \u0026#232; tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all\u0026#8217;anticipazione non attribuita\u0026#187; (comma 1) e che, nel \u0026#171;caso di utilizzo delle risorse del \u0026#8220;Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;articolo 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102. La restituzione delle medesime risorse \u0026#232; iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 1570\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate si inseriscono fra le misure che il Governo ha adottato nel 2014 con il d.l. n. 133 del 2014, come convertito (cosiddetto decreto \u0026#8220;Sblocca Italia\u0026#8221;), le quali \u0026#8211; come emerge anche dalla relazione tecnica e dai lavori preparatori della legge di conversione \u0026#8211; introducono misure volte ad attribuire maggiore efficacia alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata dagli enti locali in predissesto, attraverso l\u0026#8217;utilizzo del fondo di rotazione, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, quindi, a potenziare la possibilit\u0026#224; di pagamento ai creditori dei predetti debiti, riducendo l\u0026#8217;ammontare dei debiti delle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In tema di anticipazioni di liquidit\u0026#224;, questa Corte ha chiarito che la loro \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e \u0026#232; quella di \u0026#171;riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza\u0026#187;, immettendo risorse disponibili nella cassa, per provvedere al pagamento di debiti pregressi risultanti dal bilancio di competenza certi, liquidi ed esigibili con \u0026#171;un\u0026#8217;utilizzazione limitata al pagamento delle passivit\u0026#224; pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa cos\u0026#236; da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell\u0026#8217;anticipazione\u0026#187; (sentenza n. 181 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, quindi, le anticipazioni di liquidit\u0026#224; non possono essere impiegate \u0026#171;per risanare bilanci strutturalmente in perdita\u0026#187; (sentenza n. 4 del 2020), ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi gi\u0026#224; iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, al contrario, consente l\u0026#8217;impiego delle risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo, in tal modo ponendosi direttamente in contrasto con la cosiddetta regola aurea che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (art. 119, settimo comma, Cost.), con pregiudizio degli equilibri dell\u0026#8217;ente locale e con un effetto migliorativo non veritiero del risultato di amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del divieto di indebitamento per finalit\u0026#224; diverse dagli investimenti trova fondamento, come detto, nella citata regola, che a sua volta costituisce la traduzione giuridica di \u0026#171;una nozione economica di relativa semplicit\u0026#224;. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall\u0026#8217;investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell\u0026#8217;ente pubblico che ricorre al credito\u0026#187; (sentenza n. 188 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, deve dunque ribadirsi quanto gi\u0026#224; affermato da questa Corte, l\u0026#224; dove ha chiarito che \u0026#171;l\u0026#8217;anticipazione di liquidit\u0026#224;, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacit\u0026#224; di spesa dell\u0026#8217;ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite gi\u0026#224; presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione\u0026#187; (sentenza n. 274 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame, dunque, nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;utilizzo delle risorse attribuibili agli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a valere sul \u0026#8220;Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 deve avvenire solo a titolo di cassa, viola tanto l\u0026#8217;art. 119, settimo comma, Cost., quanto i principi dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e dell\u0026#8217;obbligo di copertura della spesa, di cui agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;impiego del fondo di rotazione a titolo di copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacit\u0026#224; di spesa priva di copertura che si riflette sugli equilibri di bilancio dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sulla disposizione in esame consente anche di fare chiarezza in ordine alla corretta applicazione delle anticipazioni di liquidit\u0026#224; concesse a valere sul fondo di rotazione di cui al censurato art. 43, il quale ha dato luogo a prassi applicative non omogenee nel territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; illegittimo il comma 2 dell\u0026#8217;art. 43, nella parte in cui non prevede che \u0026#232; comunque garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidit\u0026#224; di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidit\u0026#224; incassate nell\u0026#8217;esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata, poich\u0026#233;, non prevedendo espressamente il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidit\u0026#224; l\u0026#8217;importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate, ma prevedendo esclusivamente di istituire una nuova voce SIOPE (voce SIOPE 1570, relativa ai trasferimenti correnti allo Stato), per l\u0026#8217;importo pari alla rata annua da restituire, allarga artificiosamente la capacit\u0026#224; di spesa, senza alcuna garanzia sull\u0026#8217;effettiva possibilit\u0026#224; di restituzione dell\u0026#8217;intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale proposito, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito che, onde evitare che l\u0026#8217;ottenimento delle risorse a titolo di anticipazione determini un\u0026#8217;indebita espansione della capacit\u0026#224; di spesa dell\u0026#8217;ente, \u0026#171;\u0026#232; previsto l\u0026#8217;obbligo di sterilizzare l\u0026#8217;anticipazione, affinch\u0026#233; la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalit\u0026#224; contrarie agli artt. 81 e 119, sesto [oggi settimo] comma, Cost.\u0026#187; (sentenza n. 181 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe risorse ottenute dal fondo di rotazione devono, quindi, essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidit\u0026#224;, perch\u0026#233; altrimenti costituirebbero una surrettizia modalit\u0026#224; di copertura di nuova spesa. La contabilizzazione dell\u0026#8217;anticipazione di liquidit\u0026#224; \u0026#8211; ha, infatti, precisato questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;non pu\u0026#242; essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria entra nel risultato di amministrazione per la parte attiva attraverso l\u0026#8217;incameramento della sorte nel titolo di entrata dedicato ai mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e serve a coprire, in parte spesa, gli investimenti. Nel caso del mutuo il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell\u0026#8217;anticipazione \u0026#232; l\u0026#8217;intera somma \u0026#8220;sterilizzata\u0026#8221; ad essere iscritta tra le passivit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 89 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, l\u0026#8217;anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bens\u0026#236; fornire liquidit\u0026#224; per onorare debiti pregressi, gi\u0026#224; regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 42, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Occorre ora confrontarsi con gli effetti della presente decisione di accoglimento per gli enti locali che abbiano utilizzato le anticipazioni di liquidit\u0026#224; dal fondo di rotazione a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo e abbiano contestualmente iniziato il relativo piano di ammortamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFermo restando che non \u0026#232; comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidit\u0026#224; per modificare il risultato di amministrazione, va precisato che la presente pronuncia produce un\u0026#8217;efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e conseguentemente impone l\u0026#8217;adozione di adeguate correzioni atte a porvi rimedio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConformemente a quanto gi\u0026#224; affermato da questa Corte nella sentenza n. 4 del 2020, si deve ribadire che in un simile contesto non \u0026#232; necessario che l\u0026#8217;amministrazione riapprovi, risalendo all\u0026#8217;indietro, i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, \u0026#171;essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. [\u0026#8230;] Tenuto conto dell\u0026#8217;accentuata mutevolezza del \u0026#8220;tempo finanziario\u0026#8221; che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, \u0026#232; proprio il rispetto del principio dell\u0026#8217;equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalit\u0026#224; costituzionale dei conti e l\u0026#8217;esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l\u0026#8217;esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l\u0026#8217;intero periodo di risanamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali di cui all\u0026#8217;art. 243-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che \u0026#232; garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidit\u0026#224; di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidit\u0026#224; incassate nell\u0026#8217;esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevate, in riferimento agli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma e 119, commi primo e settimo, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Enti locali - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Risorse del \"Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; degli enti locali\" - Facolt\u0026#224; degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di prevedere le risorse del Fondo di rotazione tra le misure di cui alla lett. c) del c. 6 dell\u0027art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 - Denunciata possibilit\u0026#224; di contabilizzare il Fondo di rotazione come risorsa di copertura, senza neutralizzarlo sul risultato di amministrazione - Incremento, per l\u0027anno 2020, della dotazione del \"Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u0026#224; degli enti locali\" - Esclusione della possibilit\u0026#224; di utilizzare le risorse aggiuntive del Fondo di rotazione secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0027art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito - Previsione della contabilizzazione di tali risorse secondo le modalit\u0026#224; indicate nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilit\u0026#224; finanziaria di cui all\u0027Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 (registrazione tra le accensioni di prestiti come per le anticipazioni di liquidit\u0026#224;).","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45916","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti nell\u0027attività di controllo di legittimità-regolarità sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP e sugli equilibri di bilancio di un comune - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. (Classif. 112002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSussiste la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della Corte dei conti, sez. reg. di controllo, nell’ambito dell’attività di controllo di legittimità-regolarità svolta sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP e sugli equilibri di bilancio di un comune. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 89/2023 - mass. 45578\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45917","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45917","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede che le risorse del fondo di rotazione per gli enti in PRFP, aumentate per il 2020, siano contabilizzate secondo quanto stabilito dal par. 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all\u0027Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’irrilevanza delle questioni ne determina l’inammissibilità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 85/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza che deriva dall’erroneità nella loro interpretazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, in riferimento agli artt. 81, terzo e sesto comma, 97, primo comma e 119, primo e settimo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, della legge cost. n. 1 del 2012, dell’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che – nell’innalzare la dotazione del fondo di rotazione per gli enti in PRFP a 200 milioni di euro per il 2020, destinando tale importo esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate – prescrive che tali risorse devono essere contabilizzate secondo quanto stabilito dal par. 3.20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. La disposizione censurata non si applica nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dato che il citato Comune non risulta fra i beneficiari delle risorse distribuite in base ad essa; il rimettente, peraltro, erra nella sua interpretazione dal momento che la disposizione non «legifica» il contenuto normativo del principio contabile richiamato, ma semplicemente lo richiama, con un rinvio meramente recettizio).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45918","numero_massima_precedente":"45916","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"14/08/2020","data_nir":"2020-08-14","numero":"104","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-08-14;104~art53"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/10/2020","data_nir":"2020-10-13","numero":"126","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"20/04/2012","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett g)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45918","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Individuazione dei parametri costituzionali asseritamente lesi - Lapsus calami - Ininfluenza sull\u0027individuazione della questione - Ammissibilità della relativa questione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando l’incongruenza, pur palese, del richiamo di un parametro costituzionale non si configura come errore concettuale del rimettente bensì quale mero \u003cem\u003elapsus calami\u003c/em\u003e, che non preclude l’identificazione della questione, la stessa è irrilevante ai fini dell’ammissibilità della questione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 151/2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45919","numero_massima_precedente":"45917","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45919","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) - Ratio e utilizzo - Pagamento di debiti pregressi, già iscritti in bilancio con le rispettive coperture, il cui mancato pagamento dipenda da sfasature temporali fra cassa e competenza - Carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell\u0027ente - Necessario rispetto della c.d. regola aurea per cui è possibile effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione nella parte in cui - prevedendo, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che le risorse del FAL possano essere usate quale risorse di copertura, con pagamento dei debiti fuori bilancio e recupero del disavanzo - non ne vincola l\u0027utilizzo solo a titolo di cassa. Effetti della decisione). (Classif. 036015).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle anticipazioni di liquidità è di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, immettendovi risorse disponibili per provvedere al pagamento di debiti pregressi risultanti dal bilancio di competenza certi, liquidi ed esigibili, con un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell’anticipazione stessa, così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 181/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe anticipazioni di liquidità non possono essere impiegate per risanare bilanci strutturalmente in perdita ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi già iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 4/2020 – mass. 41531\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 274/2017 – mass. 41123\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edel divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento nella cosiddetta regola aurea – che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento, ai sensi dell’art. 119, settimo comma, Cost. – la quale, a sua volta, costituisce la traduzione giuridica di una nozione economica di relativa semplicità, dal momento che risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 181/2015; S. 188/2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eillegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo e settimo comma, Cost., l’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come, conv., nella parte in cui non prevede che, per gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP, l’utilizzo delle risorse ad essi attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 243-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003et.u. enti locali, deve avvenire solo a titolo di cassa. La disposizione, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina – consentendo l’impiego delle risorse ottenute dal detto fondo a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo – contrasta sia con la c.d. regola aurea – che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento –, sia con i principi dell’equilibrio di bilancio e dell’obbligo di copertura della spesa, poiché il citato impiego del fondo determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacità di spesa priva di copertura. Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione, la pronuncia produce un’efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e conseguentemente impone l’adozione di adeguate correzioni atte a porvi rimedio: in un simile contesto non è necessario che l’amministrazione riapprovi, risalendo all’indietro, i bilanci antecedenti, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 4/2020 - mass. 41531\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45920","numero_massima_precedente":"45918","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/11/2014","data_nir":"2014-11-11","numero":"164","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"12/09/2014","data_nir":"2014-09-12","numero":"133","articolo":"43","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;133~art43"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45920","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Principio dell\u0027equilibrio dinamico del bilancio - Ratio - Garanzia della bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l\u0027esigenza di un graduale risanamento del deficit. (Classif. 036001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTenuto conto dell’accentuata mutevolezza del “tempo finanziario” che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è il rispetto del principio dell’equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45921","numero_massima_precedente":"45919","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45921","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Utilizzo del fondo di rotazione - Contabilizzazione dell\u0027anticipazione di liquidità - Obbligo di sterilizzazione\u{A0}(nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione nella parte in cui, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che utilizzino il fondo anticipazioni di liquidità, non prevede l\u0027obbligo di garantire idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell\u0027esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata). (Classif. 036015).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe risorse ottenute dal fondo di rotazione devono essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità costituendo, altrimenti, una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa. L’obbligo di sterilizzare l’anticipazione, infatti, serve ad evitare che l’ottenimento delle risorse a titolo di anticipazione determini un’indebita espansione della capacità di spesa dell’ente, di modo che la stessa non diventi, da strumento di flessibilizzazione della cassa, anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, settimo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 181/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria entra nel risultato di amministrazione per la parte attiva attraverso l’incameramento della sorte nel titolo di entrata dedicato ai mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e serve a coprire, in parte spesa, gli investimenti: in questo caso il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell’anticipazione è l’intera somma “sterilizzata” ad essere iscritta tra le passività. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 89/2017 - mass. 41970\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eillegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo e settimo comma, Cost., l’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come conv., nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. La disposizione, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, non prevede espressamente il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l’importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate; così facendo essa allarga artificiosamente la capacità di spesa senza alcuna garanzia sull’effettiva possibilità di restituzione dell’intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio. L’anticipazione non deve rappresentare, infatti, una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45920","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"12/09/2014","data_nir":"2014-09-12","numero":"133","articolo":"43","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;133~art43"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/11/2014","data_nir":"2014-11-11","numero":"164","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44801","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 224/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1392","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44358","autore":"D’Andrea P.I.","titolo":"Gli enti locali e la rimodulazione del pfrp dopo la sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale (nota a Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. 11 marzo 2024, n. 15/2024/prsp)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoeconti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44357_2023_224.pdf","nome_file_fisico":"224-2023_D\u0027Andrea.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45542","autore":"Forte C. – Pieroni M.","titolo":"La recente questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sez. contr. per la Regione Umbria: l’occasione per una riflessione sulla sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale (oggetto di richiamo nell’ordinanza di rimessione)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.contabilità-pubblica.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"04/25","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45541_2023_224.pdf","nome_file_fisico":"224_23-4_20 Forte-Pieroni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44143","autore":"Tomassini E.","titolo":"La Corte costituzionale interviene nuovamente a tutela dei principi di tenuta dei bilanci pubblici","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"231","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|