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Lombardia n. 12 del 2005, che disciplina il \u0026#171;presupposto essenziale del procedimento espropriativo, rappresentato dal vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il TAR Lombardia evidenzia come la perdurante efficacia del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio, sulla cui scorta \u0026#232; stata dichiarata la pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera in questione, dipenda proprio dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn mancanza di quest\u0026#8217;ultima, infatti, il vincolo sarebbe decaduto in data anteriore al momento dell\u0026#8217;adozione della dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;, con conseguente illegittimit\u0026#224; della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; (Testo A)\u0026#187;, infatti, un bene \u0026#232; sottoposto al vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio nel momento in cui acquista efficacia l\u0026#8217;atto di approvazione del piano urbanistico generale (o una sua variante) che prevede la realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica o di pubblica utilit\u0026#224;: nel caso di specie, il piano di governo del territorio del Comune di Adro risulta approvato in data 21 novembre 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI successivi commi del citato art. 9 prevedono che il vincolo espropriativo dura cinque anni, termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera, a pena di decadenza del vincolo, che pu\u0026#242; essere motivatamente reiterato, ai sensi del successivo art. 39, ma solo previa rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tali previsioni normative, dunque, il vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio sarebbe venuto meno il 21 novembre 2017, a fronte di una dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera intervenuta solo in data 15 febbraio 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia la disposizione censurata \u0026#8211; in forza dell\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche (e relativo aggiornamento) \u0026#8211; avrebbe impedito la decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione, da parte della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal cosiddetto piano dei servizi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, infatti, riferisce ancora il TAR Lombardia, sarebbe stato approvato \u0026#8211; riguardo al triennio 2017-2019 e comprendendo la previsione dell\u0026#8217;opera viaria in discorso \u0026#8211; in data 6 aprile 2017 (con deliberazione del Consiglio comunale n. 12) e, dunque, prima della scadenza del quinquennio di efficacia del vincolo espropriativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, non osterebbe alla rilevanza delle questioni sollevate l\u0026#8217;adozione \u0026#8211; con la deliberazione n. 10 del 2018 del Consiglio comunale, nella stessa data in cui \u0026#232; stata dichiarata la pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera impugnata \u0026#8211; di una variante urbanistica (poi approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 12 maggio 2018) avente ad oggetto anche l\u0026#8217;opera di cui si tratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il TAR Lombardia, infatti, la variante urbanistica non avrebbe reiterato il vincolo ablativo, ma semplicemente \u0026#171;preso atto della \u0026#8220;conferma\u0026#8221; dell\u0026#8217;efficacia del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio\u0026#187; in ragione dell\u0026#8217;inclusione dell\u0026#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche e proprio in applicazione dall\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il giudice a quo, quindi, la variante urbanistica avrebbe un contenuto \u0026#171;sostanzialmente ricognitivo\u0026#187; e non anche \u0026#171;dispositivo\u0026#187;, ci\u0026#242; che renderebbe irrilevante la sua mancata impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, in altre parole, la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; impugnata sarebbe intervenuta sulla base di un vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio risalente a pi\u0026#249; di cinque anni prima, ma la cui efficacia risulterebbe \u0026#171;prorogata automaticamente\u0026#187; per effetto dell\u0026#8217;inclusione dell\u0026#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche, proprio in forza della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl provvedimento di variante urbanistica, dunque, \u0026#171;risulterebbe inevitabilmente ed automaticamente travolto dall\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che ne rappresenta il presupposto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, esclusa espressamente la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, nella prospettiva del rimettente \u0026#171;[s]olo l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale consentirebbe [\u0026#8230;] al Collegio di annullare i provvedimenti impugnati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi, nell\u0026#8217;ordine, gli artt. 42 e 117, terzo e primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo ripercorre, in primo luogo, la giurisprudenza costituzionale sviluppatasi sulla tutela della propriet\u0026#224; privata alla luce dell\u0026#8217;art. 42 Cost., con particolare riferimento alle garanzie che la assistono in caso di espropriazione. Muovendo dall\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con il precetto costituzionale di vincoli espropriativi senza limiti di durata (sono richiamate le sentenze n. 575 del 1989 e n. 55 del 1968), evidenzia che i requisiti della temporaneit\u0026#224; e della indennizzabilit\u0026#224; (in caso di reiterazione del vincolo indefinita nel tempo) sono tra loro alternativi (sono citate anche le sentenze n. 82 del 1982 e n. 6 del 1966). Ricorda, quindi, che, proprio sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, il legislatore, con l\u0026#8217;art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ha stabilito la durata quinquennale del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il TAR Lombardia rammenta che, con la sentenza n. 179 del 1999, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva all\u0026#8217;amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all\u0026#8217;espropriazione o che comportassero l\u0026#8217;inedificabilit\u0026#224;, senza la previsione di indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio nella sentenza da ultimo citata sarebbe stato escluso che il vincolo urbanistico possa essere reiterato senza che, alternativamente, si proceda o all\u0026#8217;espropriazione (cui potrebbe equivalere un \u0026#171;serio inizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; preordinata all\u0026#8217;espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi)\u0026#187; o alla corresponsione di un indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella ricostruzione del TAR Lombardia, il legislatore statale, in sede di adozione del testo unico delle espropriazioni approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, si sarebbe appunto adeguato ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendo all\u0026#8217;art. 9 la durata quinquennale del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio e la sua decadenza nel caso di mancata approvazione, nel termine, del provvedimento che dichiara la pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera (e, quindi, di un atto che garantisce la partecipazione in chiave collaborativa al proprietario del bene).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, ancora, il giudice a quo che la possibilit\u0026#224; di reiterazione del vincolo \u0026#232; subordinata al rispetto di un procedimento condotto con la partecipazione dei proprietari interessati, concluso con un provvedimento motivato ed accompagnato dalla corresponsione di un indennizzo (art. 39 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, secondo il TAR Lombardia, l\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non risulterebbe conforme a ci\u0026#242; che richiedono i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la Regione Lombardia, \u0026#171;disciplinando una nuova ipotesi di \u0026#8220;attuazione\u0026#8221; del vincolo espropriativo\u0026#187;, avrebbe superato i limiti imposti alla sua competenza concorrente in materia, con l\u0026#8217;introduzione di una nuova ipotesi in cui il vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio si consolida, pur in mancanza di un \u0026#171;\u0026#8220;serio inizio della procedura espropriativa\u0026#8221;\u0026#187;, condizione ritenuta invece essenziale dalla giurisprudenza costituzionale e la cui ricorrenza sarebbe stata individuata dal legislatore statale \u0026#8211; esclusivamente al quale spetterebbe la relativa competenza \u0026#8211; solo nella dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Lombardia, inoltre, rileva che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 42 Cost., poich\u0026#233; consentirebbe l\u0026#8217;esercizio del potere ablatorio \u0026#171;a tempo indeterminato\u0026#187;, in ragione di un provvedimento, quale l\u0026#8217;approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, la cui adozione non garantisce la partecipazione procedimentale degli interessati e che pu\u0026#242; essere indefinitamente rinnovato, senza necessit\u0026#224; n\u0026#233; di motivazione, n\u0026#233; di indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il rimettente, a tale ultimo proposito, che l\u0026#8217;art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) disciplina l\u0026#8217;approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, senza prevedere formalit\u0026#224; che garantiscano la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati dalla realizzazione delle opere in esso inserite. Tale atto, del resto, avrebbe una funzione \u0026#171;prettamente programmatica, strettamente connessa alla programmazione finanziaria e di bilancio\u0026#187; e una \u0026#171;natura organizzativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente\u0026#187;, allo scopo di individuare le opere da eseguirsi con priorit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;opera nel piano triennale delle opere pubbliche, inoltre, non potrebbe essere qualificato come un \u0026#171;serio inizio della procedura espropriativa\u0026#187;, in quanto non offrirebbe alcuna garanzia circa il fatto che l\u0026#8217;opera sia effettivamente realizzata, non comportando alcun impegno di spesa e non essendo previsto alcun termine entro il quale i lavori debbono essere conclusi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, sempre a giudizio del TAR Lombardia, attraverso gli aggiornamenti annuali del programma dei lavori pubblici sarebbe possibile riproporre la previsione di realizzazione della stessa opera pubblica senza limiti di tempo, \u0026#171;di fatto svuotando completamente di contenuto il diritto di propriet\u0026#224; e, cos\u0026#236;, espropriando il suo titolare, cui \u0026#232; preclusa ogni utilizzazione che non sia quella per la coltivazione agricola, pur in assenza di alcun indennizzo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Comune di Adro, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune di Adro, preliminarmente, osserva come dalla stessa ordinanza di rimessione emerga l\u0026#8217;attivazione di un nuovo procedimento di variante allo strumento regolatore, proprio finalizzato a reiterare il vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio, con conseguente irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in relazione all\u0026#8217;art. 12, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che non dovrebbe essere applicato nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune di Adro evidenzia, ancora, che, in ordine alla prospettata lesione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non indica in maniera precisa \u0026#171;quale comma e/o lettera sarebbero stati violati\u0026#187;, con ci\u0026#242; impedendo di comprendere i limiti ed i termini della supposta violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al delineato contrasto con l\u0026#8217;art. 42 Cost., il Comune di Adro osserva che l\u0026#8217;art. 21 cod. contratti pubblici fissa \u0026#171;un termine certo e sicuro (tre anni)\u0026#187;, decorso il quale il programma triennale delle opere pubbliche perde efficacia, sicch\u0026#233; non avrebbe pregio la censura incentrata sull\u0026#8217;assenza di un termine siffatto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio l\u0026#8217;inserimento di una determinata opera all\u0026#8217;interno del programma triennale delle opere pubbliche manifesterebbe, di contro, \u0026#171;la chiara volont\u0026#224; dell\u0026#8217;Amministrazione di realizzare, nel predetto arco temporale, l\u0026#8217;opera pubblica\u0026#187;, sicch\u0026#233; privo di consistenza sarebbe anche il rilievo secondo cui l\u0026#8217;approvazione del programma triennale non costituirebbe un serio inizio della procedura preordinata all\u0026#8217;espropriazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla presunta carenza di partecipazione dell\u0026#8217;interessato alla procedura espropriativa, il Comune di Adro sostiene che, nella fattispecie concreta, prima dell\u0026#8217;approvazione del programma triennale, sarebbe stata garantita la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati, che avrebbero anche presentato osservazioni, effettivamente esaminate dal Consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il Comune di Adro ha osservato che, sebbene \u0026#171;per pacifica giurisprudenza\u0026#187; la reiterazione del vincolo preordinato all\u0026#8217;espropriazione non imponga il contestuale pagamento di una indennit\u0026#224;, nel caso concreto sarebbe stata prevista la corresponsione di una somma connessa a tale reiterazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 4 novembre 2020, il Comune di Adro, ribadendo le argomentazioni addotte nell\u0026#8217;atto di costituzione a sostegno dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque, della infondatezza delle questioni sollevate, ha dato conto dei fatti sopravvenuti alla pronuncia dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDepositando la relativa documentazione a sostegno, ha esposto che il terreno oggetto di esproprio \u0026#232; stato alienato dalla societ\u0026#224; Terra Moretti spa, ricorrente nel giudizio a quo, all\u0026#8217;ente ecclesiastico Provincia Veneta dell\u0026#8217;Ordine dei Carmelitani Scalzi, in forza di atto di cessione del 18 febbraio 2020, e che il suddetto ente ecclesiastico ha alienato il medesimo terreno al Comune di Adro, in forza di atto di compravendita del 14 settembre 2020. Di conseguenza, i difensori della societ\u0026#224; Terra Moretti spa e il difensore del Comune di Adro hanno depositato, in data 2 ottobre 2020, presso la segreteria del TAR Lombardia, dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune di Adro ha, quindi, chiesto che la Corte costituzionale dichiari inammissibili le questioni sollevate, per sopravvenuto difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio non \u0026#232; intervenuta la Regione Lombardia.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dubita che l\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), violi gli artt. 42 e 117, terzo e primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il TAR Lombardia ricorda che la disposizione censurata disciplina i vincoli preordinati all\u0026#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo costituisce una componente del piano di governo del territorio, previsto dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 quale strumento urbanistico generale della pianificazione di livello comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, dopo aver stabilito nel primo periodo, in cinque anni, decorrenti dall\u0026#8217;entrata in vigore del citato piano dei servizi, la durata dei vincoli ablativi in questione, prevede, nel secondo periodo (cio\u0026#232; proprio nella parte della cui legittimit\u0026#224; costituzionale il rimettente dubita), che \u0026#171;[d]etti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l\u0026#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell\u0026#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, il rimettente espone, in punto di rilevanza, che le societ\u0026#224; Terra Moretti spa e Societ\u0026#224; Agricola Bellavista ss hanno impugnato l\u0026#8217;atto contenente la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; e i successivi provvedimenti, adottati nell\u0026#8217;ambito del procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di una strada di collegamento, in parte prevista su un fondo di propriet\u0026#224; della Terra Moretti spa e destinato dalla Societ\u0026#224; Agricola Bellavista ss alla coltivazione di uva per la produzione di vino pregiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;, contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale del 15 febbraio 2018, n. 11 (recante l\u0026#8217;approvazione del progetto dell\u0026#8217;opera da realizzare), sarebbe stata adottata \u0026#8211; riferisce il rimettente \u0026#8211; quando erano gi\u0026#224; decorsi cinque anni dal momento dell\u0026#8217;apposizione del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, infatti, troverebbe origine nell\u0026#8217;approvazione, in data 21 novembre 2012, del piano di governo del territorio del Comune di Adro, che prevedeva l\u0026#8217;assoggettamento del fondo in questione a vincolo ablativo fino al 21 novembre 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decadenza del vincolo ablativo sarebbe stata impedita proprio e soltanto in forza dell\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata. Tale effetto sarebbe cio\u0026#232; derivato dall\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;intervento, prima della scadenza quinquennale del vincolo espropriativo, nel programma triennale delle opere pubbliche \u0026#8211; nella specie approvato in data 6 aprile 2017 \u0026#8211; inserimento che avrebbe cos\u0026#236; legittimato l\u0026#8217;adozione della dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera, pur se intervenuta in data 15 febbraio 2018, e dunque oltre il termine quinquennale decorrente dall\u0026#8217;approvazione del piano di governo del territorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TAR Lombardia riferisce che, nella medesima data da ultimo indicata, \u0026#232; stata anche adottata dal Consiglio comunale di Adro una variante urbanistica (poi approvata con deliberazione del 12 maggio 2018, n. 23). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, con riferimento all\u0026#8217;opera pubblica di cui si tratta, quest\u0026#8217;ultima deliberazione non avrebbe legittimamente reiterato il vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio (ormai gi\u0026#224; scaduto), in quanto il Comune di Adro, in applicazione della disposizione censurata, avrebbe semplicemente \u0026#171;preso atto\u0026#187; dell\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;intervento nel programma triennale delle opere pubbliche e del conseguente \u0026#171;effetto \u0026#8220;confermativo\u0026#8221;\u0026#187; dell\u0026#8217;efficacia del vincolo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio del TAR Lombardia \u0026#8211; che attribuisce al provvedimento di variante urbanistica funzione meramente ricognitiva di un effetto legale gi\u0026#224; prodottosi \u0026#8211; la sua mancata impugnazione da parte delle societ\u0026#224; ricorrenti non avrebbe dunque rilievo, poich\u0026#233; il provvedimento stesso \u0026#171;risulterebbe inevitabilmente ed automaticamente travolto dall\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che ne rappresenta il presupposto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera, impugnata dalle ricorrenti, sarebbe comunque intervenuta sulla base di un vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio risalente a pi\u0026#249; di cinque anni prima, sicch\u0026#233; essa poggerebbe esclusivamente su una sorta di \u0026#8220;proroga automatica\u0026#8221; del vincolo, conseguente all\u0026#8217;inclusione dell\u0026#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche ai sensi della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima costituirebbe, in definitiva, l\u0026#8217;unico ostacolo frapposto all\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, ricorda che, trascorso un periodo di ragionevole durata \u0026#8211; oggi fissato in cinque anni dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; (Testo A)\u0026#187; (d\u0026#8217;ora innanzi: t.u. espropriazioni) \u0026#8211; la pubblica amministrazione pu\u0026#242; reiterare il vincolo solo motivando adeguatamente in relazione alla persistenza di effettive esigenze urbanistiche (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni), e comunque corrispondendo un indennizzo (ai sensi del successivo art. 39 del medesimo testo unico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il Tribunale amministrativo rimettente, dunque, l\u0026#8217;esercizio del potere ablatorio pu\u0026#242; essere ritenuto conforme all\u0026#8217;art. 42 Cost., solo se risulti limitato nel tempo e compensato, in caso di reiterazione del vincolo, dalla corresponsione di un equo indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRicorda il giudice a quo, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 179 del 1999) ha escluso che il vincolo possa essere reiterato senza che si proceda, alternativamente, all\u0026#8217;espropriazione (o comunque al \u0026#171;serio inizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; preordinata all\u0026#8217;espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi)\u0026#187;, oppure alla corresponsione di un indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella ricostruzione del TAR Lombardia, questo \u0026#171;serio inizio\u0026#187; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; espropriativa sarebbe stato individuato dal legislatore statale, unico competente a tal fine, nel provvedimento che dichiara la pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera; quindi, in un atto che comunque garantisce la partecipazione del proprietario del bene. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, avrebbe, invece, disciplinato una nuova ipotesi di attuazione del vincolo espropriativo, in mancanza di un serio avvio della procedura espropriativa e, in particolare, di una tempestiva dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., la legge regionale avrebbe ecceduto la propria competenza concorrente in materia, dal momento che l\u0026#8217;art. 12 t.u. espropriazioni non ricomprenderebbe, tra gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;, l\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;opera pubblica nel programma triennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, in lesione dell\u0026#8217;art. 42 Cost., la disposizione censurata consentirebbe l\u0026#8217;esercizio del potere ablatorio \u0026#171;a tempo indeterminato\u0026#187;, in ragione di un provvedimento \u0026#8211; appunto l\u0026#8217;approvazione del piano triennale delle opere pubbliche \u0026#8211; la cui adozione, da un lato, non pu\u0026#242; essere qualificata come serio avvio della procedura espropriativa, e, dall\u0026#8217;altro, non garantisce la partecipazione procedimentale degli interessati e pu\u0026#242; essere indefinitamente rinnovato, senza necessit\u0026#224; n\u0026#233; di motivazione, n\u0026#233; di indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, non pu\u0026#242; essere accolta la richiesta di una declaratoria d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per sopravvenuto difetto di rilevanza, avanzata dal Comune di Adro, costituito in giudizio, in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata nel giudizio a quo dalle societ\u0026#224; espropriate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome stabilito dall\u0026#8217;art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio incidentale di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all\u0026#8217;ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. Per questo, la costante giurisprudenza costituzionale afferma che la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (sentenze n. 244 e n. 85 del 2020), quand\u0026#8217;anche costituiti dall\u0026#8217;estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti (ordinanza n. 96 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Deve essere, inoltre, circoscritto il thema decidendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, in dispositivo, indirizza le proprie censure sull\u0026#8217;intero comma 12 dell\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tuttavia, consente agevolmente di delimitare l\u0026#8217;oggetto delle censure al solo secondo periodo del comma in esame, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all\u0026#8217;espropriazione decadono qualora, entro cinque anni dall\u0026#8217;approvazione del piano dei servizi che prevede l\u0026#8217;intervento, quest\u0026#8217;ultimo non sia inserito, a cura dell\u0026#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, va rigettata l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, originariamente avanzata dalla difesa del Comune di Adro, secondo cui l\u0026#8217;adozione della variante allo strumento urbanistico, in quanto idonea a reiterare il vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio, renderebbe irrilevanti le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il Comune di Adro non sarebbe stato obbligato a reiterare il vincolo \u0026#8211; nonostante la scadenza del quinquennio dalla originaria apposizione \u0026#8211; proprio in virt\u0026#249; della norma censurata, che avrebbe determinato una \u0026#8220;proroga\u0026#8221; ex lege del vincolo, a seguito dell\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;opera nel programma triennale, per la durata di quest\u0026#8217;ultimo e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, da questo punto di vista, il provvedimento di variante urbanistica, quantomeno in relazione all\u0026#8217;opera di cui si tratta, potrebbe considerarsi meramente ricognitivo e, come tale, prima ancora che \u0026#8220;atipico\u0026#8221; (come ritenuto dal rimettente), addirittura superfluo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si versa, pertanto, in una di quelle ipotesi di manifesta implausibilit\u0026#224; della motivazione sulla rilevanza, che impediscono, secondo costante giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;esame del merito (da ultimo, sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Neppure pu\u0026#242; essere accolta l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure di violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., per non avere il rimettente indicato \u0026#171;quale comma e/o lettera sarebbero stati violati\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, il giudice a quo, almeno in un passaggio dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, individua espressamente il terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost. quale parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, poi, ininfluente che il rimettente non menzioni espressamente la materia di legislazione concorrente tra quelle indicate nel terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost., quando la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata (in senso analogo, da ultimo, sentenza n. 264 del 2020). E dal tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va invece, e ancora preliminarmente, dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non ha, infatti, assolto l\u0026#8217;onere di motivazione sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232;, invero, volta unicamente a denunciare la lesione degli artt. 42 e 117, terzo comma, Cost., sotto i profili prima illustrati, e non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale carenza conduce inevitabilmente all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della specifica questione in esame (in tal senso, tra le molte, sentenze n. 223 e n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;esame del merito delle residue questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; utile premettere qualche sintetico richiamo alla disciplina statale e regionale rilevante, nonch\u0026#233; alla pertinente giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Governata dall\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;espropriazione per motivi d\u0026#8217;interesse generale consiste in un procedimento preordinato all\u0026#8217;emanazione di un provvedimento che trasferisce la propriet\u0026#224; o altro diritto reale su di un bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale ha introdotto a tal fine uno schema procedimentale articolato nelle fasi indicate dall\u0026#8217;art. 8 t.u. espropriazioni, costituite dalla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio, dalla dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera che deve essere realizzata e dalla determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di espropriazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali fasi sono finalizzate all\u0026#8217;emissione del decreto di esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del successivo art. 9 del medesimo testo unico, un bene \u0026#232; sottoposto al vincolo preordinato all\u0026#8217;espropriazione quando diventa efficace, in base alla specifica normativa statale e regionale di riferimento, l\u0026#8217;atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che preveda la realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica o di pubblica utilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta apposto il vincolo espropriativo, il proprietario del bene resta titolare del suo diritto sulla cosa e nel possesso di essa, ma non pu\u0026#242; utilizzarla in contrasto con la destinazione dell\u0026#8217;opera, fino a che l\u0026#8217;amministrazione non proceda all\u0026#8217;espropriazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricorda il giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 55 del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i numeri 2), 3) e 4) dell\u0026#8217;art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per le limitazioni espropriative a tempo indeterminato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale, chiamato a sciogliere l\u0026#8217;alternativa tra un indennizzo da corrispondere immediatamente, al momento dell\u0026#8217;apposizione del vincolo di durata indeterminata, e un vincolo senza immediato indennizzo ma a tempo determinato, ha optato per tale seconda soluzione, con la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), il cui art. 2 ha stabilito la durata quinquennale del vincolo, periodo durante il quale la necessit\u0026#224; di corrispondere un indennizzo \u0026#232; esclusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 179 del 1999, infine, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge n. 1150 del 1942, e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva alla pubblica amministrazione di reiterare i vincoli espropriativi scaduti senza la previsione di un indennizzo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale si \u0026#232; adeguato a queste indicazioni con l\u0026#8217;emanazione del gi\u0026#224; richiamato t.u. espropriazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alle norme dettate da quest\u0026#8217;ultimo, il vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio \u0026#232; di durata quinquennale (art. 9, comma 2) \u0026#8211; periodo, cosiddetto di franchigia, durante il quale al proprietario del bene non \u0026#232; dovuto alcun indennizzo \u0026#8211; e decade se, entro tale termine, non \u0026#232; dichiarata la pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera (art. 9, comma 3). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta decaduto e, dunque, divenuto inefficace, il vincolo pu\u0026#242; solo essere motivatamente reiterato, subordinatamente alla previa approvazione di un nuovo piano urbanistico generale o di una sua variante (art. 9, comma 4), e con la corresponsione di un apposito indennizzo (art. 39).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe stesse garanzie devono sorreggere una eventuale proroga del vincolo prima della sua naturale scadenza (in tal senso, sentenza n. 314 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta apposto il vincolo, occorre procedere alla dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera, entro il termine di efficacia del vincolo espropriativo (art. 13, comma 1, t.u. espropriazioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta dell\u0026#8217;atto con il quale vengono individuati in concreto i motivi di interesse generale cui l\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost. subordina l\u0026#8217;espropriazione della propriet\u0026#224; privata nei casi previsti dalla legge (sentenza n. 155 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;, la pubblica amministrazione avvia effettivamente la procedura espropriativa, accertando l\u0026#8217;interesse pubblico dell\u0026#8217;opera attraverso l\u0026#8217;individuazione specifica di essa e la sua collocazione nel territorio, nel rispetto del contraddittorio tra i cittadini interessati e l\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ruolo centrale nell\u0026#8217;attuale disciplina del procedimento espropriativo \u0026#232; svolto dalla cosiddetta dichiarazione implicita di pubblica utilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl t.u. espropriazioni, infatti, prevede che l\u0026#8217;adozione di taluni atti, aventi struttura e funzioni proprie, comporti anche la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; delle opere da essi previste. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; si intende disposta \u0026#171;quando l\u0026#8217;autorit\u0026#224; espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell\u0026#8217;opera pubblica o di pubblica utilit\u0026#224;, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando \u0026#232; approvato il piano di zona\u0026#187;. Inoltre, e comunque, essa si intende disposta quando la normativa vigente prevede che equivalga \u0026#171;a dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; l\u0026#8217;approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In ambito statale, il programma triennale dei lavori pubblici \u0026#232; attualmente previsto dall\u0026#8217;art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale disciplina unitariamente la programmazione, sia per i lavori pubblici che per i servizi e le forniture, demandando (comma 8) a un decreto ministeriale, di natura regolamentare, la normazione di dettaglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 3, lettera ggggg-sexies), cod. contratti pubblici, il programma rappresenta il documento, da aggiornare annualmente, che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini della presente decisione, va altres\u0026#236; sottolineato che, in relazione alla definizione del contenuto del programma in questione, la disciplina della partecipazione dei privati interessati \u0026#232; contenuta nella fonte regolamentare prima evocata: l\u0026#8217;art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 (\u0026#171;Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l\u0026#8217;acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali\u0026#187;), prevede, infatti, che le amministrazioni \u0026#171;possono consentire\u0026#187; la presentazione di \u0026#171;eventuali\u0026#187; osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma sul profilo informatico del committente e che l\u0026#8217;approvazione definitiva del documento programmatico triennale, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per tali \u0026#171;consultazioni\u0026#187;, ovvero, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul suddetto profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La complessiva disciplina statale sinteticamente richiamata ha trovato peculiare attuazione nella legislazione della Regione Lombardia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come riconosce significativamente lo stesso art. 5, comma 1, t.u. espropriazioni (\u0026#171;[l]e Regioni a statuto ordinario esercitano la potest\u0026#224; legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza [\u0026#8230;]\u0026#187;), l\u0026#8217;espropriazione costituisce una funzione trasversale, che pu\u0026#242; esplicarsi in varie materie, anche di competenza concorrente. Tra queste, soprattutto, il \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, per la pacifica attrazione in quest\u0026#8217;ultimo dell\u0026#8217;urbanistica, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 130 del 2020 e n. 254 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Lombardia, nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze legislative, si \u0026#232; dotata sia di una propria legge per il governo del territorio (legge reg. Lombardia n. 12 del 2005), sia di una disciplina in materia di procedimento di espropriazione, contenuta nella legge della Regione Lombardia 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento alla vicenda che ha dato origine al giudizio a quo, relativo ad una fattispecie in cui sono in questione le prime due fasi della procedura espropriativa (apposizione del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio e dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;) assumono rilievo, nella legislazione della Regione Lombardia, due disposizioni: da un lato, quella effettivamente censurata, contenuta nella legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che attribuisce, come s\u0026#8217;\u0026#232; visto, peculiare effetto all\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;opera pubblica o di pubblica utilit\u0026#224; nel programma triennale delle opere pubbliche; dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Lombardia n. 3 del 2009, il quale, nell\u0026#8217;indicare gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;, include \u0026#8211; a differenza della appena ricordata disciplina statale \u0026#8211; anche il programma triennale delle opere pubbliche, subordinando per\u0026#242; tale effetto all\u0026#8217;accertamento di alcuni requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il comma 2 della previsione da ultimo citata esige, relativamente a ciascuna opera per la quale il programma triennale intende produrre l\u0026#8217;effetto in parola, che esso contenga: un piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali; una motivazione circa la necessit\u0026#224; di dichiarare la pubblica utilit\u0026#224; in tale fase; la determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformit\u0026#224; ai criteri applicabili in materia, con l\u0026#8217;indicazione della relativa copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur riguardando entrambe il programma triennale delle opere pubbliche in ambito regionale, le due disposizioni hanno differenti obbiettivi: la prima (oggetto delle censure di legittimit\u0026#224; costituzionale) \u0026#232; relativa alla fase dell\u0026#8217;apposizione del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio e stabilisce che il vincolo non decade se l\u0026#8217;opera viene inserita nel programma; la seconda, relativa alla fase successiva del procedimento, include, alle condizioni viste, il programma in questione tra gli atti la cui approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;, con scelta, si \u0026#232; detto, innovativa rispetto alla disciplina statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo non si occupa affatto della seconda disposizione e perci\u0026#242; non ne definisce il rapporto (di coordinamento, di alternativit\u0026#224;, di esclusione) con la prima, che sospetta di illegittimit\u0026#224; costituzionale. Si deve ritenere, peraltro, che tale pur indubbia lacuna non comporti l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, oppure per una erronea o incompleta individuazione della disciplina da censurare. Avendo affermato, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che il programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Comune di Adro non costituisce \u0026#171;serio inizio\u0026#187; della procedura espropriativa (carattere che, invece, \u0026#232; in generale riconosciuto alla dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; di un\u0026#8217;opera, e che, in virt\u0026#249; dei requisiti posti dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, legge reg. Lombardia n. 3 del 2009, potrebbe derivare, almeno nelle intenzioni del legislatore regionale, dall\u0026#8217;inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche corredate da quei requisiti), se ne deve dedurre che il rimettente abbia implicitamente ritenuto non applicabile l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Lombardia n. 3 del 2009 alla fattispecie al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi, dunque, di disposizione non ritenuta pertinente alla definizione del giudizio, questa Corte pu\u0026#242; prescindere da qualsiasi valutazione su di essa, sia in punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni, sia, nel merito, circa la sua riconducibilit\u0026#224; alla legittima espressione della potest\u0026#224; legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sull\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. n. 12 del 2005 sono fondate, poich\u0026#233; tale disposizione viola gli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; che ribadirsi, nel solco della sentenza n. 179 del 1999, che la proroga in via legislativa dei vincoli espropriativi \u0026#232; fenomeno inammissibile dal punto di vista costituzionale, qualora essa si presenti \u0026#171;sine die o all\u0026#8217;infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cio\u0026#232; non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto \u0026#232; proprio il vizio che presenta, in primo luogo, la disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome correttamente evidenziato dal giudice rimettente, infatti, l\u0026#8217;art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, consente la protrazione dell\u0026#8217;efficacia del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale e, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;inclusione dell\u0026#8217;aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche nell\u0026#8217;ambito applicativo della norma, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto effetto si pone in frontale contrasto con la giurisprudenza costituzionale illustrata in precedenza, dando seguito alla quale il legislatore statale ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra la reiterabilit\u0026#224; indefinita dei vincoli e la necessit\u0026#224; di indennizzare il proprietario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. sono, infatti, violati in tutti i casi in cui \u0026#8211; come avviene nella specie \u0026#8211; alla protrazione automatica di vincoli di natura espropriativa, disposta da una legge regionale oltre il punto di tollerabilit\u0026#224; individuato dal legislatore statale, non corrisponda l\u0026#8217;obbligo di riconoscere un indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che, nel consentire la proroga senza indennizzo del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio oltre il quinquennio originario, il legislatore regionale ha omesso di imporre un preciso onere motivazionale circa l\u0026#8217;interesse pubblico al mantenimento del vincolo per un periodo che oltrepassa quello cosiddetto di franchigia: ci\u0026#242; che invece \u0026#232; richiesto dalla legge statale (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni) per le ipotesi di reiterazione del vincolo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, e si tratta di un profilo che non risulta certo ultimo per importanza, la disposizione censurata appare del tutto carente quanto al livello di garanzia partecipativa da riconoscersi al privato interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Proprio in materia espropriativa, questa Corte ha da tempo affermato che i privati interessati, prima che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi \u0026#171;in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell\u0026#8217;interesse pubblico\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 71 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa garanzia in parola \u0026#232;, invece, frustrata da un atto \u0026#8211; l\u0026#8217;approvazione del programma triennale delle opere pubbliche \u0026#8211; in relazione al cui contenuto il codice dei contratti pubblici prevede forme di partecipazione di qualit\u0026#224; e grado insufficienti, e comunque non corrispondenti a quelle stabilite dal t.u. espropriazioni (in particolare nell\u0026#8217;art. 11) per gli atti appositivi e per quelli reiterativi del vincolo espropriativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la partecipazione al procedimento che sfocia nel programma in questione \u0026#232; prevista esclusivamente dalla fonte regolamentare (d.m. n. 14 del 2018), non gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 21 cod. contratti pubblici e nemmeno dalla legge regionale. Inoltre, e soprattutto, l\u0026#8217;art. 5, comma 5, del d.m. prima ricordato si limita a prevedere che le \u0026#171;amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni\u0026#187; da parte dei privati interessati, cos\u0026#236; degradando la partecipazione a mera eventualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Per queste complessive ragioni va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all\u0026#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall\u0026#8217;entrata in vigore del piano stesso, l\u0026#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell\u0026#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all\u0026#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall\u0026#8217;entrata in vigore del piano stesso, l\u0026#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell\u0026#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; - Norme della Regione Lombardia - Piano dei servizi - Durata quinquennale dei vincoli preordinati all\u0027espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi, decorrenti dall\u0027entrata in vigore del piano stesso - Decadenza dei vincoli qualora, entro tale termine, l\u0027intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell\u0027ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42912","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Estinzione del giudizio a quo per rinuncia al ricorso - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio incidentale di costituzionalità - come stabilito dall\u0027art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è autonomo rispetto al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all\u0027ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. (Nel caso di specie, non è accolta la richiesta di una declaratoria d\u0027inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, quand\u0027anche costituiti dall\u0027estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 244 del 2020 e n. 85 del 2020; ordinanza n. 96 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42913","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"11/03/2005","data_nir":"2005-03-11","numero":"12","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"42913","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio incidentale - Indicazione, nel dispositivo, di un intero comma - Limitazione ad un periodo soltanto del comma indicato, in base alla motivazione contenuta nell\u0027ordinanza di rimessione.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, va circoscritto il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e al solo secondo periodo della disposizione indicata. Sebbene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in dispositivo, indirizzi le proprie censure sull\u0027intero comma 12, la motivazione dell\u0027ordinanza di rimessione, infatti, consente agevolmente di delimitare l\u0027oggetto delle censure al solo secondo periodo.","numero_massima_successivo":"42914","numero_massima_precedente":"42912","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"11/03/2005","data_nir":"2005-03-11","numero":"12","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42914","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente sulla rilevanza della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità, per difetto di rilevanza. Nel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il provvedimento amministrativo successivamente adottato potrebbe considerarsi meramente ricognitivo dell\u0027effetto censurato - anziché idoneo a reiteralo - e, come tale, prima ancora che \"atipico\", addirittura superfluo. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"42915","numero_massima_precedente":"42913","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"11/03/2005","data_nir":"2005-03-11","numero":"12","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42915","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dei parametri evocati - Indicazione dell\u0027articolo costituzionale, ma non del comma relativo alla sfera di competenza concorrente asseritamente lesa - Sufficiente chiarezza del tenore dell\u0027ordinanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità delle censure di violazione dell\u0027art. 117 Cost., per non avere il rimettente indicato «quale comma e/o lettera sarebbero stati violati». Non solo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, almeno in un passaggio dell\u0027ordinanza di rimessione, individua espressamente il terzo comma dell\u0027art. 117 Cost. quale parametro evocato, ma è poi ininfluente che il rimettente non menzioni espressamente la materia di legislazione concorrente tra quelle indicate nel suddetto terzo comma, in quanto dal tenore dell\u0027ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia del governo del territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 264 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42916","numero_massima_precedente":"42914","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"11/03/2005","data_nir":"2005-03-11","numero":"12","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42916","titoletto":"Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Lombardia - Vincoli preordinati all\u0027espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi - Termine di decadenza quinquennale, decorrente dalla vigenza del piano - Proroga, in caso di inserimento dei relativi interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento - Denunciata violazione di parametri sovranazionali - Assenza delle relative ragioni - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 1 Prot. add. alla CEDU, dell\u0027art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, il quale prevede che i vincoli preordinati all\u0027espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall\u0027entrata in vigore del piano stesso, l\u0027intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell\u0027ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. L\u0027ordinanza di rimessione è volta unicamente a denunciare la lesione degli artt. 42 e 117, terzo comma, Cost., e non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale; pertanto, il rimettente non ha assolto l\u0027onere di motivazione sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 223 del 2020 e n. 115 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42917","numero_massima_precedente":"42915","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"11/03/2005","data_nir":"2005-03-11","numero":"12","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"42917","titoletto":"Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Lombardia - Vincoli preordinati all\u0027espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi - Termine di decadenza quinquennale, decorrente dalla vigenza del piano - Proroga, in caso di inserimento dei relativi interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento - Violazione del diritto di proprietà e dei principi in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all\u0027espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall\u0027entrata in vigore del piano stesso, l\u0027intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell\u0027ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. La norma censurata dal TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, consente la protrazione dell\u0027efficacia del vincolo preordinato all\u0027esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale e, in virtù dell\u0027inclusione dell\u0027aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche nell\u0027ambito applicativo della medesima norma, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo. Pertanto, essa è in frontale contrasto con la giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di vincoli ablativi finalizzati all\u0027espropriazione, dando seguito alla quale il legislatore statale ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra la reiterabilità indefinita dei vincoli e la necessità di indennizzare il proprietario. Nel consentire la proroga senza indennizzo del vincolo preordinato all\u0027esproprio oltre il quinquennio originario, il legislatore regionale ha omesso di imporre un preciso onere motivazionale circa l\u0027interesse pubblico al mantenimento del vincolo per un periodo che oltrepassa quello c.d. di franchigia: ciò che invece è richiesto dalla legge statale (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni) per le ipotesi di reiterazione del vincolo. Ancora, la disposizione censurata appare del tutto carente quanto al livello di garanzia partecipativa da riconoscersi al privato interessato, in quanto la partecipazione al procedimento che sfocia nel programma triennale delle opere pubbliche - in relazione al cui contenuto il codice dei contratti pubblici prevede forme di partecipazione di qualità e grado insufficienti, e comunque non corrispondenti a quelle stabilite dal t.u. espropriazioni (in particolare nell\u0027art. 11) per gli atti appositivi e per quelli reiterativi del vincolo espropriativo - è prevista esclusivamente dalla fonte regolamentare (d.m. n. 14 del 2018), non già dall\u0027art. 21 cod. contratti pubblici e nemmeno\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003edalla legge regionale. Inoltre, e soprattutto, l\u0027art. 5, comma 5, dell\u0027indicato d.m., prevedendo che le amministrazioni possano consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei privati interessati, degrada la partecipazione a mera eventualità. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 314 del 2007, n. 179 del 1999, n. 155 del 1995 e n. 55 del 1968\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027espropriazione costituisce una funzione trasversale, che può esplicarsi in varie materie, anche di competenza concorrente. Tra queste, soprattutto, il «governo del territorio», per la pacifica attrazione in quest\u0027ultimo dell\u0027urbanistica. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 130 del 2020 e n. 254 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa proroga in via legislativa dei vincoli espropriativi è fenomeno inammissibile dal punto di vista costituzionale, qualora essa si presenti \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e o all\u0027infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 179 del 1999\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn materia espropriativa, i privati interessati, prima che l\u0027autorità pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell\u0027interesse pubblico. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 71 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"42916","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"11/03/2005","data_nir":"2005-03-11","numero":"12","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"34418","autore":"Lonati S.","titolo":"L\u0027espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"353","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40209","autore":"Roccella A.","titolo":"Conferme e sviluppi della giurisprudenza della Corte costituzionale sui vincoli espropriativi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2727","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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