HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:175 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.983482 "namelookup_time" => 0.000303 "connect_time" => 0.085107 "pretransfer_time" => 0.680413 "size_download" => 89446.0 "speed_download" => 45095.0 "starttransfer_time" => 1.687281 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 46588 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 680276 "connect_time_us" => 85107 "namelookup_time_us" => 303 "pretransfer_time_us" => 680413 "starttransfer_time_us" => 1687281 "total_time_us" => 1983482 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770699860.9618 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:175" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:175 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 05:04:22 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 05:04:22 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"175","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"AMOROSO","relatore":"AMOROSO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"23/06/2022","data_decisione":"23/06/2022","data_deposito":"14/07/2022","pubbl_gazz_uff":"20/07/2022","num_gazz_uff":"29","norme":"Art. 7, c. 1°, lett. b), del decreto legislativo 24/09/2015, n. 158, modificativo dell\u0027art. 10 bis del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74.","atti_registro":"ord. 155/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 175\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), modificativo dell\u0026#8217;art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell\u0026#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Monza, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di G. J., con ordinanza del 27 maggio 2021, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 maggio 2021 (r. o. n. 155 del 2021), il Tribunale ordinario di Monza, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 77, primo comma, della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), limitatamente alle parole \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187; aggiunte nel testo dell\u0026#8217;art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell\u0026#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e, conseguentemente, della suddetta disposizione, come modificata, nella parte in cui prevede la rilevanza penale di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di procedere nei confronti di G. J., imputato del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 perch\u0026#233;, \u0026#171;quale legale rappresentante della societ\u0026#224; G. J. srl non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d\u0026#8217;imposta per l\u0026#8217;anno di imposta 2015, ritenute risultanti (dichiarazione modello 770) per un ammontare complessivo di 675.503,69 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca l\u0026#8217;imputazione, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evidenzia che, inizialmente, il reato era stato contestato in termini di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti (per importo eccedente la soglia di punibilit\u0026#224; contemplata dall\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. 74 del 2000), e che, successivamente, all\u0026#8217;udienza del 27 maggio 2021, il pubblico ministero aveva proceduto ad integrare l\u0026#8217;originaria imputazione, precisandola nel senso dell\u0026#8217;omesso versamento di ritenute dovute in base alla dichiarazione annuale di sostituto di imposta (fermo l\u0026#8217;importo complessivo di imposta evasa gi\u0026#224; indicato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, in primo luogo, sottolinea come la fattispecie di \u0026#171;omesso versamento di ritenute certificate\u0026#187; \u0026#8210; introdotta dall\u0026#8217;art. l, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187; \u0026#8211; si presenti eccentrica, sul piano politico criminale, rispetto al primigenio assetto del d.lgs. n. 74 del 2000, calibrato su fattispecie di evasione oggettivamente organizzate sulla presentazione di una dichiarazione annuale, connotata da profili di fraudolenza, e soggettivamente orientate da dolo specifico di evasione, e su tre incriminazioni collaterali, considerate dagli artt. 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, svincolate dal momento dichiarativo, ma colorate da evidente attitudine lesiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione, rubricata \u0026#171;Omesso versamento di ritenute certificate\u0026#187;, in particolare, puniva \u0026#171;con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; precisato, il rimettente rileva come la tipicit\u0026#224; della fattispecie sia mutata a seguito del d.lgs. n. 158 del 2015, attuativo della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale pi\u0026#249; equo, trasparente e orientato alla crescita).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice a quo evidenzia che l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 23 del 2014, rubricato \u0026#171;Revisione del sistema sanzionatorio\u0026#187;, ha delegato il Governo, in parte qua, a \u0026#171;procedere [...] alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalit\u0026#224; rispetto alla gravit\u0026#224; dei comportamenti, prevedendo [...] la possibilit\u0026#224; di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anzich\u0026#233; penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn attuazione della norma di delega, l\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato il paradigma delittuoso dell\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 rubricato, ora, \u0026#171;Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\u0026#187;, il quale testualmente, dispone: \u0026#171;\u0026#200; punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale premessa, il rimettente osserva che per effetto della disposizione censurata la figura delittuosa in esame \u0026#232; stata novellata in relazione a due profili: in primo luogo, si \u0026#232; ristretto il perimetro di rilevanza penale, tramite l\u0026#8217;innalzamento della soglia di punibilit\u0026#224;; su un altro versante, si \u0026#232; ampliato lo spettro della fattispecie mediante l\u0026#8217;aggiunta del riferimento alla debenza delle ritenute sulla scorta della mera presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (cosiddetto modello 770).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui \u0026#171;l\u0026#8217;arricchimento del presupposto di tipicit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo di versamento, penalmente presidiato, in capo al sostituto\u0026#187;, con conseguente asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione per eccesso di delega nella porzione relativa al sintagma \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo il rimettente evidenzia che il sindacato di costituzionalit\u0026#224; in materia di eccesso di delega in ambito penale si muova tra due opposte esigenze: da un lato, vi \u0026#232; il principio, non flessibile, della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), che si sostanzia nel tendenziale monopolio del Parlamento, quale rappresentante della volont\u0026#224; popolare nella dialettica tra maggioranza e minoranza, sulle scelte d\u0026#8217;incriminazione (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 230 del 2012), salvi i casi di legittimo intervento del potere esecutivo (decreto legislativo e, sebbene pi\u0026#249; problematicamente, decreto-legge); dall\u0026#8217;altro, rileva l\u0026#8217;essenza stessa della delega legislativa (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.), il cui esercizio non pu\u0026#242; ridursi ad automatica trasposizione di norme gi\u0026#224; fissate nella loro interezza nella legge delega (pena lo svilimento della legislazione delegata a normazione di stampo sostanzialmente \u0026#171;regolamentare\u0026#187;) e, tuttavia, marcata dal limite invalicabile di legittimit\u0026#224; costituzionale del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega, al fine di scongiurare l\u0026#8217;improprio svuotamento delle garanzie sottese alla riserva di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione a tale profilo, il giudice a quo si sofferma sulla copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega, richiamando i principi affermati, tra le tante, nella sentenza n. 5 del 2014, adottata in relazione ad una ipotesi di abolitio criminis, (introdotta dal decreto legislativo al di fuori della norma di delega), predicabili a fortiori nella fattispecie in esame, in cui la norma delegata amplia una figura delittuosa gi\u0026#224; esistente, in assenza di copertura nei criteri direttivi della delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso tale quadro giurisprudenziale, il rimettente afferma che nella fattispecie in esame \u0026#232; evidente il contrasto tra i criteri e i principi fissati nella delega e \u0026#171;il prodotto del decreto delegato, quanto alla novellata calibrazione della omissione propria dell\u0026#8217;art. 10 bis d.lgs.74/2000\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, mentre anteriormente alla norma delegata, nella cornice delittuosa ricadevano esclusivamente le condotte di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, componendosi la norma incriminatrice di un primo segmento commissivo costituito dal rilascio delle certificazioni, seguito dall\u0026#8217;inerzia nel versamento, con la novella in esame la pura omissione del versamento acquista tipicit\u0026#224;, purch\u0026#233; dalla dichiarazione risulti la debenza delle somme a titolo di ritenute sulla scorta della dichiarazione (modello 770), a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, in particolare, rileva che, attraverso la nuova formulazione della fattispecie incriminatrice, il legislatore avrebbe risolto il contrasto giurisprudenziale, insorto con riferimento alla valenza probatoria del modello 770, circa l\u0026#8217;esistenza del rilascio delle certificazioni; contrasto poi risolto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in relazione ai fatti commessi anteriormente alla novella, dalla sentenza 22 marzo-1\u0026#176; giugno 2018, n. 24782, nella quale si \u0026#232; affermato che, al fine del rilascio delle certificazioni, non \u0026#232; sufficiente la mera acquisizione del modello 770, occorrendo piuttosto la prova di tale elemento della fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, con l\u0026#8217;arresto in esame le Sezioni unite avrebbero ribadito che il legislatore del 2004, nell\u0026#8217;inserire l\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 nel micro settore penale tributario, ha espressamente condizionato la tipicit\u0026#224; dell\u0026#8217;omissione al rilascio delle certificazioni ai sostituiti, e dall\u0026#8217;altro, avrebbero rinvenuto nella novella del 2015 un rafforzamento dell\u0026#8217;interpretazione accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; precisato, il rimettente rileva che nel delegare l\u0026#8217;esecutivo alla \u0026#171;revisione\u0026#187; del sistema penale tributario, l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 23 del 2014 avrebbe limitato lo spazio d\u0026#8217;azione del legislatore delegato vincolandolo alla \u0026#171;mera \u0026#8220;possibilit\u0026#224; di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anzich\u0026#233; penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del giudice a quo, inoltre, non vi sarebbe alcun dubbio sulla ascrivibilit\u0026#224; del reato di omesso versamento delle ritenute alla categoria delle \u0026#171;fattispecie meno gravi\u0026#187; tra quelle che compongono il settore tributario; e ci\u0026#242; alla luce delle numerose disposizioni di maggior favore contenute nel d.lgs. n. 74 del 2000, dettate in riferimento al delitto in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella direzione della minore gravit\u0026#224; della fattispecie, peraltro, assumerebbero rilievo anche gli altri criteri direttivi dell\u0026#8217;art. 8 della legge delega, concernenti le norme incriminatrici penali tributarie connotate da fraudolenza, da comportamenti simulatori o finalizzati alla creazione o all\u0026#8217;utilizzo di falsa documentazione, e che individuano un pi\u0026#249; preciso discrimen tra condotte di effettiva evasione e di mera elusione di imposta, e che influiscono sul regime della dichiarazione infedele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di categorie in alcun modo riferibili alle omissioni in esame, nelle quali difetta il requisito della fraudolenza, e non vi sono interrelazioni con il tema dell\u0026#8217;elusione fiscale, trattandosi di condotte distinte dalla dichiarazione infedele, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente il legislatore delegato, ad onta di tali criteri direttivi, arrogandosi scelte di politica criminale spettanti al Parlamento, avrebbe impresso un deciso ampliamento dell\u0026#8217;area di rilevanza penale di tale delitto, l\u0026#224; dove la delega in assenza di \u0026#171;elementi testuali suscettibili di divergenti letture\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 127 del 2017) precludeva senz\u0026#8217;altro la possibilit\u0026#224; di attrarre nel perimetro della tipicit\u0026#224; della fattispecie, condotte penalmente irrilevanti all\u0026#8217;epoca in cui la legge delega \u0026#232; stata promulgata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, afferma il rimettente, si pu\u0026#242; ritenere che la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 sia rispettosa della delega perch\u0026#233; \u0026#232; stata innalzata la soglia di punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto dell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2015, infatti, diventano penalmente rilevanti comportamenti che in precedenza esulavano dalla tipicit\u0026#224;, quali gli omessi versamenti delle ritenute risultanti esclusivamente dalla dichiarazione annuale del sostituto di imposta per importi eccedenti 150.000 euro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, poi, espone ulteriori censure in punto di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, nell\u0026#8217;ordinanza si afferma che la fattispecie, come modificata dall\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2015, si porrebbe in frizione con il parametro costituzionale indicato, tanto se il sindacato di ragionevolezza fosse condotto secondo il tradizionale giudizio triadico, tanto se, alla luce del pi\u0026#249; recente orientamento della giurisprudenza costituzionale, si soffermasse l\u0026#8217;analisi sulla verifica della offensivit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; della risposta repressiva rispetto all\u0026#8217;effettivo disvalore condensato nella norma incriminatrice sospettata di incostituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, evidenziando l\u0026#8217;assenza nel sistema penale tributario di una figura delittuosa che tipizzi la presentazione di dichiarazioni fraudolente del sostituto di imposta, il rimettente rileva che attraverso l\u0026#8217;ampliamento della tipicit\u0026#224; del reato acquista rilevanza penale l\u0026#8217;omissione liquidatoria di ritenute unicamente risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; operando, il legislatore avrebbe innalzato lo standard della tutela per il bene giuridico di categoria, prevedendo il presidio penale per una condotta di omesso versamento che, pur rinvenendo nella dichiarazione il proprio presupposto operativo, \u0026#232; comunque circoscritta alla fase finale, prettamente liquidatoria, del tributo, e che nel contesto complessivo del sistema penale tributario si colloca a un livello inferiore di disvalore astratto, come dimostrato dalla mitezza delle sanzioni edittali delle figure omissivo-liquidatorie rispetto ai pi\u0026#249; gravi illeciti dichiarativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, prosegue il rimettente, tra tali pi\u0026#249; gravi illeciti dichiarativi non rientrano previsioni delittuose in materia di dichiarazioni fraudolente o infedeli del sostituto di imposta, se non nel contesto dell\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 il quale, per effetto dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015 contempla, ora, anche l\u0026#8217;omessa dichiarazione del sostituto di imposta, che, secondo il rimettente, sarebbe gravemente indiziata di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguirebbe da ci\u0026#242; che, in difetto del rilascio delle certificazioni, \u0026#232; punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore a 150.000 euro, mentre andr\u0026#224; esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entit\u0026#224;, abbia presentato una dichiarazione falsa, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, il legislatore avrebbe, dunque, regolato in termini deteriori, con il ricorso al presidio penale, condotte meno gravi di quelle ricadenti sempre sulle ritenute del sostituto di imposta, caratterizzate da un pi\u0026#249; intenso disvalore e tuttavia sfornite di tutela penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sussisterebbe una intrinseca irragionevolezza della fattispecie, come modificata, in quanto essa affiderebbe, interamente, alla dichiarazione del sostituto uno dei due alternativi criteri del calcolo dell\u0026#8217;imposta evasa e, in conseguenza, di verifica del superamento della soglia di punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn tale disegno normativo, ad avviso del rimettente gi\u0026#224; irragionevole quando sia mancato il rilascio delle certificazioni, assumerebbe contorni paradossali quando le ritenute fossero anche certificate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di incriminazioni a presidio della veridicit\u0026#224; del sostituto si tradurrebbe, a parer del rimettente, in un improprio incentivo a presentare un modello 770 mendace in punto di quantum effettivamente dovuto, con indicazione di importi inferiori alla soglia di punibilit\u0026#224;; in tal caso il PM sarebbe comunque onerato di dimostrare, oltre alla falsit\u0026#224; del modello 770, non pi\u0026#249; utilizzabile come presupposto dell\u0026#8217;omissione, anche l\u0026#8217;avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti esattamente come accadeva prima del d.lgs. n. 158 del 2015. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente osserva che il procedimento incardinato innanzi a s\u0026#233; vede imputata una persona del delitto di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione in relazione a un fatto commesso il 15 settembre 2016, e, quindi, successivamente al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.gs n. 158 del 2015, e con imposta evasa ampliamente eccedente la soglia di punibilit\u0026#224; della fattispecie incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il giudice a quo d\u0026#224; atto che dal fascicolo del PM, acquisito con il consenso della difesa, ed in particolare dalla lettura della dichiarazione del modello 770, emerge la sussistenza del nuovo presupposto di tipicit\u0026#224; della fattispecie, integrata anche sul piano del coefficiente psicologico, non risultando una crisi di liquidit\u0026#224; che, ad avviso della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, potrebbe assumere efficacia scusante rispetto alla realizzazione della condotta tipica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, alla luce della nuova formulazione della norma incriminatrice, il processo, con elevata probabilit\u0026#224;, dovrebbe concludersi con l\u0026#8217;affermazione della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato, risultando la prova degli elementi costitutivi del reato, e non rilevando in senso contrario la possibilit\u0026#224; di accedere a riti alternativi, i quali comunque, richiedono una preliminare valutazione dei presupposti per la pronuncia della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8210; Con atto depositato l\u0026#8217;8 novembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato osserva che in aderenza alle indicazioni del legislatore delegante, il Governo avrebbe chiarito la portata della norma senza estendere la condotta incriminatrice, non incorrendo nel vizio di eccesso di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, la difesa statale rileva che, dalla lettura dei lavori parlamentari della legge delega n. 23 del 2014 e della relazione illustrativa al d.lgs. n. 158 del 2015, emergerebbero spunti decisivi a sostegno della natura interpretativa e non novativa della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 nella versione attualmente vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nell\u0026#8217;atto di intervento evidenzia che se, da un lato, la norma, nella sua formulazione originaria, effettuava il richiamo alla sola certificazione per il fondamentale rilievo che essa impedisce all\u0026#8217;Erario di agire nei confronti del sostituito; dall\u0026#8217;altro, per\u0026#242;, si rileva che in tal modo si finiva per lasciare al sostituto ampi margini per sottrarsi alla responsabilit\u0026#224; penale; sarebbe stato, infatti, sufficiente non certificare le ritenute dopo averle regolarmente eseguite per sfuggire completamente alla sanzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa, inoltre, rileva che gi\u0026#224; sotto la vigenza della formulazione originaria, le indicazioni della giurisprudenza e della prassi, come evidenziato dalla Risoluzione dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate n. 68/E del 19 marzo 2009, erano dirette a sollevare il sostituito dal proprio obbligo, una volta dimostrata in qualsiasi modo l\u0026#8217;effettuazione della ritenuta (a tal riguardo \u0026#232; richiamata la sentenza della Corta di cassazione, sezioni unite civili, 12 aprile 2019, n. 10378). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, prosegue la difesa statale, in sede amministrativa, la responsabilit\u0026#224; solidale del sostituito era stata in molti casi esclusa a seguito della semplice dimostrazione della avvenuta applicazione della ritenuta, a prescindere, quindi, dalla certificazione (ad esempio, producendo la prova della trattenuta attraverso gli assegni rilasciati per il pagamento dei compensi ovvero tramite le buste paga).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa modifica apportata dal d.lgs. n. 158 del 2015, a parere dell\u0026#8217;Avvocatura, recepirebbe tali indicazioni, dal momento che il comportamento fraudolento che si intende colpire con la norma penale, posta a tutela dell\u0026#8217;interesse patrimoniale alla corretta e puntuale percezione del tributo, si manifesta a prescindere dalla certificazione o dalle interferenze amministrative legate alla responsabilit\u0026#224; solidale del sostituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 25 Cost., la difesa statale, oltre a dubitare dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, deducendo una mera motivazione di stile da parte del giudice a quo, reputa che essa sia comunque priva di fondamento, ed a tal riguardo richiama numerose pronunce della Corte costituzionale in ordine alla possibilit\u0026#224; di legiferare in materia penale attraverso il ricorso al decreto legislativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in esame, poi, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, il legislatore delegato non solo non avrebbe introdotto alcuna nuova figura incriminatrice, ma, anzi, in virt\u0026#249; della legge delega, avrebbe ristretto la portata incriminatrice del fatto elevando la soglia di punibilit\u0026#224; penalmente rilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, alla violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza, la difesa dello Stato evidenzia, in primo luogo, come il giudizio comparativo su cui il rimettente basa la censura sarebbe errato in s\u0026#233;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, osserva che le asserite condotte poste a base della ritenuta violazione del principio di eguaglianza caratterizzate, secondo la prospettazione del rimettente, da un pi\u0026#249; intenso disvalore, quali la presentazione di dichiarazioni false o infedeli, che per il sostituto di imposta sarebbero penalmente irrilevanti, sono solo quelle sotto la soglia (di rilevanza penale) e, dunque, non possono porsi a valido fondamento di comparazione riguardando situazioni giuridiche disomogenee tra loro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura, infine, osserva che il sindacato del merito delle scelte sanzionatorie presuppone che l\u0026#8217;opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per cos\u0026#236; dire sintomatica di \u0026#171;eccesso di potere\u0026#187; e, dunque, \u0026#171;di sviamento rispetto alle attribuzioni che l\u0026#8217;ordinamento assegna alla funzione legislativa\u0026#187; (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 313 del 1995 e n. 146 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in esame, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;aumento della soglia di punibilit\u0026#224; penale comproverebbe proprio il contrario di quanto prospettato dal giudice a quo, ovvero un restringimento dell\u0026#8217;alveo penale della fattispecie con trattamento sanzionatorio inalterato rispetto al passato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8210; La Camera degli avvocati tributaristi del Veneto ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta, in qualit\u0026#224; di amicus curiae, sottolineando in particolare, che la nuova formulazione della norma operata dall\u0026#8217;intervento normativo censurato, riaprirebbe tutti i dubbi applicativi concernenti la differenziazione tra illecito tributario e illecito amministrativo, in punto di divieto di bis in idem.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, vigenti ratione temporis, con decreto presidenziale del 16 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 maggio 2021 (r. o. n. 155 del 2021), il Tribunale ordinario di Monza, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 77, primo comma, della Costituzione, sia dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) \u0026#8211; nella parte in cui ha inserito le parole \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187; nel testo dell\u0026#8217;art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell\u0026#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) \u0026#8211; sia, conseguentemente, dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato, nella parte in cui prevede la rilevanza penale di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., il rimettente ritiene che l\u0026#8217;ampliamento della fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute, di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non trovi alcuna copertura nella delega di cui all\u0026#8217;art. 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale pi\u0026#249; equo, trasparente e orientato alla crescita).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione infatti \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; avrebbe delegato il Governo alla \u0026#171;revisione del sistema sanzionatorio penale tributario\u0026#187;, limitando lo spazio d\u0026#8217;azione del legislatore delegato alla mera \u0026#171;possibilit\u0026#224; di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anzich\u0026#233; penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Governo non avrebbe potuto introdurre una nuova fattispecie penale, prima non prevista, cos\u0026#236; violando anche il principio di stretta legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate violerebbero, poi, anche il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). In particolare osserva il rimettente che sarebbe punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore alla soglia di euro 150.000, mentre andrebbe esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entit\u0026#224;, abbia presentato una dichiarazione infedele, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2. \u0026#8211; In via preliminare, le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente ha puntualmente motivato in punto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono infatti senz\u0026#8217;altro rilevanti in quanto nel giudizio a quo l\u0026#8217;imputato deve rispondere del delitto di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione in relazione a un fatto commesso il 15 settembre 2016 e dunque, successivo al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, e con imposta evasa per un ammontare complessivo superiore alla soglia di punibilit\u0026#224; prevista dalla fattispecie incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il giudice rimettente ha sufficientemente motivato la non manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le censure del giudice rimettente vanno inquadrate nel contesto dell\u0026#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativamente alla fattispecie incriminatrice in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo assetto organico del sistema sanzionatorio penale tributario \u0026#232; contenuto nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. In particolare, con riguardo alle condotte illecite attribuibili al sostituto di imposta, l\u0026#8217;art. 2 aveva previsto una disciplina sanzionatoria articolata in reati di natura sia contravvenzionale (art. 2, comma 1, numeri 1, 2 e 3), sia delittuosa (art. 2, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAccanto alle contravvenzioni di omessa e infedele dichiarazione del sostituto di imposta (con la previsione di differenti soglie di punibilit\u0026#224;), l\u0026#8217;art. 2, comma 2, sanzionava con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla met\u0026#224; della somma non versata, chiunque non pagava all\u0026#8217;erario le \u0026#171;ritenute effettivamente operate\u0026#187; a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina aveva, dunque, introdotto un regime sanzionatorio decisamente pi\u0026#249; severo di quello previsto dall\u0026#8217;art. 92, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che sanzionava con la sola pena della multa la condotta di \u0026#171;[r]itardati od omessi versamenti diretti\u0026#187; e, ancor prima, dall\u0026#8217;art. 260 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), il quale stabiliva la pena dell\u0026#8217;arresto fino a sei mesi per la condotta di \u0026#171;[o]missione del versamento in tesoreria\u0026#187; di ritenute operate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina penale recata dall\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 429 del 1982, come convertito, era stata, poi, novellata dall\u0026#8217;art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur mantenendo ferma la previsione dell\u0026#8217;omessa dichiarazione annuale del sostituto di imposta, quale illecito penale di natura contravvenzionale, la novella aveva disciplinato l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute secondo due distinte fattispecie incriminatrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima, di natura contravvenzionale, prevista al comma 2 del novellato art. 2, del d.l. n. 429 del 1982, come convertito, con cui si sanzionava, con la pena dell\u0026#8217;arresto fino a tre anni o con l\u0026#8217;ammenda fino a lire sei milioni, l\u0026#8217;omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di ritenute alle quali il sostituto di imposta era obbligato per legge relativamente a somme pagate per un ammontare complessivo per ciascun periodo di imposta superiore a cinquanta milioni di lire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda, di natura delittuosa, prevista al comma 3, secondo cui: \u0026#171;Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d\u0026#8217;imposta, \u0026#232; punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo \u0026#232; superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascuno periodo d\u0026#8217;imposta si applica la pena dell\u0026#8217;arresto fino a tre anni o dell\u0026#8217;ammenda fino a lire sei milioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale assetto sanzionatorio \u0026#232;, poi, intervenuto il d.lgs. n. 74 del 2000, adottato in attuazione dell\u0026#8217;art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), che aveva conferito la delega al Governo \u0026#171;per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario\u0026#187;. Tale nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ha, in via generale, limitato la rilevanza penale delle fattispecie in materia tributaria alle sole condotte caratterizzate da un comportamento fraudolento, richiedendo un quid pluris rispetto al semplice sottrarsi all\u0026#8217;obbligazione tributaria; con ci\u0026#242; non prevedendo fattispecie incriminatrici concernenti il sostituto di imposta. Le nuove fattispecie incriminatrici, introdotte dagli artt. da 2 a 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, non hanno riguardato comportamenti del sostituto di imposta e, quindi, il comportamento consistente nell\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute \u0026#232; risultato depenalizzato, rimanendo sanzionato sul solo piano amministrativo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante \u0026#171;Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell\u0026#8217;articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale pi\u0026#249; mite disciplina, per gli illeciti commessi dal sostituto di imposta, \u0026#232; rimasta inalterata fino a quando il legislatore \u0026#232; tornato a prevedere la sanzione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187;, ha arricchito il catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 introducendo l\u0026#8217;art. 10-bis che prevede il delitto di omesso versamento delle ritenute secondo la seguente formulazione: \u0026#171;\u0026#200; punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma della finanziaria del 2005 ha, in sostanza, reintrodotto, sia pure con alcune modifiche, il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, gi\u0026#224; disciplinato dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 429 del 1982, come convertito, e come sostituito dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 1991, come convertito, lasciando per\u0026#242; immuni da sanzione penale i casi di mancato versamento all\u0026#8217;erario di ritenute che non fossero state certificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, con la legge n. 23 del 2014, il Parlamento ha conferito un\u0026#8217;ampia delega al Governo finalizzata a ridisegnare l\u0026#8217;ordinamento tributario per \u0026#171;un sistema fiscale pi\u0026#249; equo, trasparente e orientato alla crescita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa delega ha, tra l\u0026#8217;altro, specificamente riguardato la \u0026#171;revisione del sistema sanzionatorio\u0026#187;, da attuarsi secondo i criteri dettati dall\u0026#8217;art. 8 della legge n. 23 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione ha delegato il Governo a procedere \u0026#171;alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalit\u0026#224; rispetto alla gravit\u0026#224; dei comportamenti, prevedendo: la punibilit\u0026#224; con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all\u0026#8217;utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l\u0026#8217;individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l\u0026#8217;efficacia attenuante o esimente dell\u0026#8217;adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all\u0026#8217;articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalit\u0026#224;, le sanzioni all\u0026#8217;effettiva gravit\u0026#224; dei comportamenti; la possibilit\u0026#224; di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anzich\u0026#233; penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;; l\u0026#8217;estensione della possibilit\u0026#224;, per l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell\u0026#8217;ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione di tale delega, l\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la previsione di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente nella rubrica e nella descrizione della fattispecie, che ora reca la seguente formulazione \u0026#171;[\u0026#232;] punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve aggiungersi che sul punto si era sviluppato un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 novembre 2012-11 gennaio 2013, n. 1443), si riconosceva alla dichiarazione annuale del sostituto di imposta (modello 770) valenza probatoria in ordine all\u0026#8217;avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altra, si negava ci\u0026#242; ritenendo che occorresse la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti da parte del sostituto (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 aprile-1\u0026#176; ottobre 2014, n. 40526).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto \u0026#232; stato composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, (sentenza 22 marzo-1\u0026#176; giugno 2018, n. 24782) che hanno affermato che \u0026#171;con riferimento all\u0026#8217;art. 10-bis nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non pu\u0026#242; essere ritenuta di per s\u0026#233; sola sufficiente ad integrare la prova della avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, sussiste il denunciato eccesso di delega (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.) che, concernendo l\u0026#8217;introduzione di una fattispecie di reato da parte del legislatore delegato, va valutato congiuntamente al rispetto della riserva di legge e del principio di stretta legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato, pi\u0026#249; o meno ampia in relazione al grado di specificit\u0026#224; dei \u0026#171;princ\u0026#236;pi e criteri direttivi\u0026#187; determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalit\u0026#224; da quest\u0026#8217;ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l\u0026#8217;altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l\u0026#8217;entit\u0026#224; massima delle pene, sia dettando il criterio, in s\u0026#233; restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, nella materia penale \u0026#232; pi\u0026#249; elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ci\u0026#242; perch\u0026#233; il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei \u0026#171;princ\u0026#236;pi e criteri direttivi\u0026#187;, \u0026#232; anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalit\u0026#224;, spettando al Parlamento l\u0026#8217;individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La disposizione censurata ha, per l\u0026#8217;appunto, introdotto una nuova fattispecie di reato, nel senso che ha previsto come condotta penalmente perseguibile ci\u0026#242; che prima costituiva un illecito amministrativo tributario: l\u0026#8217;omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione per un ammontare superiore a una determinata soglia di punibilit\u0026#224; (fissata in 150.000 euro per ciascun periodo d\u0026#8217;imposta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe alterne vicende del sistema sanzionatorio penale, sopra esaminate per grandi linee, mostrano che l\u0026#8217;assoggettamento a sanzione (da parte della disposizione censurata) della condotta suddetta costituisce una nuova e distinta fattispecie penale, che si affianca a quella dell\u0026#8217;omesso versamento, alle stesse condizioni, delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; vi sia una contiguit\u0026#224; delle due condotte, perch\u0026#233; concernono pur sempre le stesse ritenute operate dal sostituto, le vicende normative sopra descritte mostrano che si tratta di condotte diverse, le quali hanno avuto un trattamento giuridico nettamente distinto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer lungo tempo, fino alla depenalizzazione del d.lgs. n. 74 del 2000, due erano state le fattispecie di condotte, penalmente sanzionate dalla norma incriminatrice (l\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 429 del 1982, come convertito e come sostituito), e ben diverse tra loro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;indicato art. 2 riguardava le ritenute dovute in base alla relativa dichiarazione del sostituto. Si trattava di un reato contravvenzionale (punito con la pena alternativa dell\u0026#8217;arresto o dell\u0026#8217;ammenda), che aveva ad oggetto l\u0026#8217;omesso versamento di ritenute tout court sopra una certa soglia (all\u0026#8217;epoca 50 milioni di lire) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 della stessa disposizione sanzionava, invece, l\u0026#8217;omesso versamento delle \u0026#171;ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti\u0026#187; entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta. Si trattava di una condotta specifica, all\u0026#8217;epoca valutata come pi\u0026#249; grave. Il reato era configurato come delitto, punito con reclusione e multa, per l\u0026#8217;omesso versamento oltre la soglia di lire 25 milioni; e come contravvenzione, sanzionato con la pena alternativa dell\u0026#8217;arresto o dell\u0026#8217;ammenda, per l\u0026#8217;omesso versamento di ritenute al di sotto della soglia predetta, ma di importo superiore a lire10 milioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEra quindi ben chiara la distinzione tra le due fattispecie, la seconda (quella del comma 3 dell\u0026#8217;art. 2) pi\u0026#249; grave della prima (quella del comma 2 dell\u0026#8217;art. 2), sia perch\u0026#233; la soglia della punibilit\u0026#224; era collocata pi\u0026#249; in alto per la contravvenzione di cui al secondo comma rispetto al reato (delitto o contravvenzione) di cui al terzo comma, sia perch\u0026#233; solo per il delitto \u0026#8211; che concerneva unicamente l\u0026#8217;omesso versamento delle \u0026#171;ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti\u0026#187; \u0026#8211; la pena detentiva e quella pecuniaria erano congiunte, mentre per la contravvenzione erano alternative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;elemento differenziale era costituito proprio dalle certificazioni delle ritenute rilasciate dal sostituto ai sostituiti. Il legislatore dell\u0026#8217;epoca riteneva pi\u0026#249; grave la condotta del sostituto, che metteva in circolazione le certificazioni, utilizzabili dai sostituiti per l\u0026#8217;assolvimento del loro obbligo tributario, e poi ometteva il versamento delle ritenute certificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste erano quindi le due distinte fattispecie di reato, che poi sarebbero state depenalizzate con il d.lgs. n. 74 del 2000, nel nuovo assetto dei reati tributari, s\u0026#236; da essere sanzionate entrambe solo come illeciti amministrativi tributari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il legislatore del 2004, invertendo la rotta nel senso di voler contrastare con la sanzione penale anche l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute, non poteva non aver presente che due erano le fattispecie che avevano ad oggetto tale condotta. E in effetti ha operato una scelta con l\u0026#8217;introduzione, nel sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 74 del 2000, dell\u0026#8217;art. 10-bis, disposizione di nuovo conio, la quale \u0026#232; stata chiaramente indirizzata a ripristinare la sanzionabilit\u0026#224; penale della sola fattispecie pi\u0026#249; grave, in precedenza prevista dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 429 del 1982, come convertito e sostituito (l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute certificate), e non anche della fattispecie meno grave, quella prevista dal comma 2 dello stesso art. 2 (l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione del sostituto), che \u0026#232; rimasta soggetta solo alle sanzioni amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dato testuale della nuova disposizione rispecchiava tale scelta perch\u0026#233;, anche nella rubrica dell\u0026#8217;art. 10-bis, si faceva riferimento all\u0026#8217;\u0026#171;omesso versamento di ritenute certificate\u0026#187; negli stessi termini in cui, in passato, l\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 429 del 1982, come convertito e sostituito, riguardava l\u0026#8217;omesso versamento di \u0026#171;ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti\u0026#187;. Il sostanziale ripristino di quella fattispecie penale emergeva anche dal fatto che il reato di cui all\u0026#8217;art. 10-bis era configurato come delitto, e non gi\u0026#224; come contravvenzione, e che le pene, della reclusione e della multa, erano congiunte, esattamente come nell\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 429 del 1982, come convertito. Anche l\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena era pressoch\u0026#233; identica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, la condotta gi\u0026#224; prevista come reato contravvenzionale \u0026#8211; quindi meno grave \u0026#8211; dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 2 citato, ma poi depenalizzata dal d.lgs. n. 74 del 2000, continuava ad essere non sanzionata penalmente pur dopo l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 10-bis nel d.lgs. n. 74 del 2000, proprio perch\u0026#233; questa nuova fattispecie non prevedeva anche l\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione del sostituto. Tale condotta rimaneva un illecito amministrativo tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, determinante al fine della rilevanza penale della condotta omissiva del mancato pagamento delle ritenute era che queste stesse fossero state certificate dal sostituto ai sostituiti; ci\u0026#242; completava la fattispecie e l\u0026#8217;elemento oggettivo del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta \u0026#232; stata la scelta del legislatore del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Pu\u0026#242; aggiungersi \u0026#8211; inoltre \u0026#8211; che l\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;unica fattispecie penale nell\u0026#8217;art. 10-bis, che vedeva come elemento costitutivo il rilascio delle certificazioni ai sostituiti da parte del sostituto, non \u0026#232; inficiata, n\u0026#233; messa in dubbio dal contrasto giurisprudenziale che si \u0026#232; sviluppato in ordine all\u0026#8217;applicazione di tale disposizione e di cui si \u0026#232; gi\u0026#224; fatto cenno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza della dichiarazione del sostituto, contenente l\u0026#8217;indicazione delle ritenute, \u0026#232; s\u0026#236; venuta all\u0026#8217;esame della giurisprudenza, ma sotto un aspetto diverso: quello della prova del rilascio delle certificazioni che integrava la fattispecie penale, l\u0026#8217;unica sanzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome sopra gi\u0026#224; ricordato, il contrasto di giurisprudenza, insorto in riferimento a tale disposizione, \u0026#232; stato infine composto dalla indicata pronuncia delle Sezioni unite (sentenza n. 24782 del 2018), che ha escluso che la dichiarazione del sostituto possa costituire di per s\u0026#233; sola piena prova, in via induttiva \u0026#8211; quasi una (inammissibile) prova legale \u0026#8211;, del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa non si \u0026#232; dubitato che la condotta costituente reato fosse pur sempre solo quella del mancato versamento delle ritenute certificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Quindi, al momento della delega del 2014, il reato previsto, concernente la condotta omissiva del sostituto, era solo quello dell\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute certificate, per effetto del ripristino della sanzione penale di dieci anni prima, mentre la condotta di omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione del sostituto rimaneva distinta e non sanzionata penalmente, pur costituendo anch\u0026#8217;essa un illecito in ragione dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo fiscale, assoggettato a sanzione amministrativa tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore avrebbe potuto, in ipotesi, ripristinare la sanzionabilit\u0026#224; penale anche di questa condotta, come dieci anni prima era stato fatto, ma con legge ordinaria (legge n. 311 del 2004), per quella di omesso versamento delle ritenute certificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; invece il legislatore, nel porre la delega di cui all\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014, non ha fatto, n\u0026#233; ha autorizzato il legislatore delegato a fare, sicch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo, nel reintrodurre questa fattispecie penale, equiparandola a quella gi\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 10-bis, ha violato i princ\u0026#236;pi e criteri direttivi della delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La delega (art. 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014) \u0026#8211; sopra riportata nella sua formulazione testuale \u0026#8211; concerneva la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario declinato in specifici criteri, secondo una duplice direttrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima riguardava la determinazione della pena. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa parte la revisione doveva avvenire secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalit\u0026#224; (della pena, appunto) rispetto alla gravit\u0026#224; dei comportamenti, prevedendo in particolare la punibilit\u0026#224; con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, tenendo conto di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi il legislatore delegato era facoltizzato, in linea generale, a rivedere le pene, nel rispetto di un intervallo della pena detentiva compreso fra un minimo e un massimo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, si prevedeva \u0026#8211; come ulteriore criterio \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di ridurre le sanzioni per le \u0026#171;fattispecie meno gravi\u0026#187; o di applicare sanzioni amministrative anzich\u0026#233; penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilit\u0026#224;. Questo era anche il verso della delega: il legislatore delegato avrebbe potuto mitigare e finanche depenalizzare reati per condotte meno gravi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;altra direttrice della delega concerneva s\u0026#236; la configurazione di fattispecie penali, ma con riferimento a condotte tipiche di particolare gravit\u0026#224;. Il legislatore delegato era, infatti, facoltizzato alla configurazione del reato per \u0026#171;i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all\u0026#8217;utilizzo di documentazione falsa\u0026#187;. Anche il regime della \u0026#171;dichiarazione infedele\u0026#187; avrebbe potuto essere rivisto; cos\u0026#236; anche l\u0026#8217;individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di gravi condotte insidiose per il fisco, poste in essere da chi con frode o falsificazione di documenti mira a sottrarsi all\u0026#8217;obbligo tributario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Invece, la condotta di chi non versa le ritenute indicate nella relativa dichiarazione come sostituto d\u0026#8217;imposta \u0026#8211; che al momento della delega non costituiva reato, ma illecito amministrativo tributario, e solo in passato, fino alla riforma del 2000, \u0026#232; stata punita come reato contravvenzionale \u0026#8211; non \u0026#232; certo ascrivibile a \u0026#171;comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all\u0026#8217;utilizzo di documentazione falsa\u0026#187;. N\u0026#233; \u0026#232; riconducibile al regime della \u0026#171;dichiarazione infedele\u0026#187; dal momento che ci\u0026#242; che rileva \u0026#232; l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute \u0026#171;dovute in base alla dichiarazione\u0026#187;, a prescindere dal fatto che essa sia fedele o infedele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale condotta \u0026#8211; che, quando era penalmente rilevante (fino al 2000), integrava una mera contravvenzione punita con pena alternativa e che successivamente, e cos\u0026#236; al momento della delega in esame, costituiva un illecito assoggettato a sanzione amministrativa tributaria \u0026#8211; sarebbe semmai rientrata tra le \u0026#171;fattispecie meno gravi\u0026#187; per le quali la pena, ove il fatto costituisse reato, avrebbe potuto essere mitigata e finanche trasformata in sanzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, si evidenziava in particolare che il Governo, recependo i principi e criteri direttivi dell\u0026#8217;art. 8 della legge n. 23 del 2014, aveva inteso \u0026#171;ridurre l\u0026#8217;area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza \u0026#8211; quella penale \u0026#8211; ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, l\u0026#8217;innalzamento della tutela penale era rivolto a tali pi\u0026#249; insidiosi comportamenti, in ordine ai fatti privi dei suddetti connotati di fraudolenza nella medesima relazione illustrativa si evidenziava che il legislatore delegato era, invece, chiamato ad un intervento \u0026#171;tendenzialmente mitigatore\u0026#187;, da effettuarsi in relazione al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis) e di omesso versamento dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter), e da attuarsi attraverso l\u0026#8217;introduzione di soglie di punibilit\u0026#224; al di sotto delle quali \u0026#171;il ricorso a misure sanzionatorie di tipo amministrativo \u0026#8211; peraltro gi\u0026#224; previste dalla legislazione vigente \u0026#8211; appare proporzionato alle caratteristiche dell\u0026#8217;illecito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl delitto introdotto dalla disposizione censurata attiene ad una condotta puramente omissiva, non fraudolenta, n\u0026#233; simulatoria, il che incentra il disvalore del fatto sul momento dell\u0026#8217;adempimento del debito tributario, perch\u0026#233; colpisce il sostituto di imposta che non versa le ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale o certificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il trattamento sanzionatorio accessorio risponde ad un minore rigore rispetto a quello riservato alle altre fattispecie incriminatrici tributarie, come emerge anche dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude per tale reato l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici, di cui al comma 2 del medesimo art. 12.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; operano i limiti restrittivi di cui all\u0026#8217;art. 12, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che al delitto di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 si applica l\u0026#8217;istituto come regolato dall\u0026#8217;art. 163 del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente dalle altre fattispecie incriminatrici, per il delitto in esame (e per quelli di cui agli artt. 10-ter e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000) trova applicazione la causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo, specificamente introdotta dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015. I reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, a questi reati non si applica l\u0026#8217;art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 che, soltanto per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10, stabilisce che \u0026#171;i termini di prescrizione sono elevati di un terzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi stata innalzata la soglia di punibilit\u0026#224; \u0026#8211; quanto al reato di cui all\u0026#8217;art. 10-bis \u0026#8211; fino ad un importo superiore a 150.000 euro per ciascun anno di imposta; con ci\u0026#242; determinando la depenalizzazione delle condotte omissive per importi superiori alla precedente meno elevata soglia di punibilit\u0026#224; (50.000 euro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In definitiva, il legislatore delegato ha introdotto nell\u0026#8217;art. 10-bis una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella gi\u0026#224; esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge di delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito per poter essere rispettoso anche del principio di stretta legalit\u0026#224; in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e a difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto una finalit\u0026#224; latamente interpretativa che il legislatore delegato avrebbe perseguito: non quella di introdurre una nuova fattispecie di reato, bens\u0026#236; quella di chiarire la portata della fattispecie gi\u0026#224; esistente, contemplata dall\u0026#8217;art. 10-bis che sanzionava (solo) l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute certificate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOssia si \u0026#232; ipotizzato che l\u0026#8217;intento del legislatore delegato fosse quello di \u0026#8220;chiarire\u0026#8221; il punto controverso del dibattito giurisprudenziale in corso, intervenendo a sostegno della tesi, in passato maggioritaria, ma poi oggetto di revirement e infine smentita dalle Sezioni unite del 2018 (sentenza n. 24782 del 2018), secondo cui dalla dichiarazione del sostituto poteva desumersi, induttivamente, la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo concernente la revisione del sistema sanzionatorio si legge che veniva chiarita la portata dell\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute di cui all\u0026#8217;art. 10-bis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; forse spiega, ma non legittima, l\u0026#8217;introduzione della nuova fattispecie penale da parte del legislatore delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta ipotizzata valenza interpretativa \u0026#8211; comunque successivamente esclusa dalla giurisprudenza (ancora Corte di cassazione, sentenza n. 24782 del 2018) \u0026#8211; non solo era smentita dalla lettera della disposizione, che non aveva la formulazione tipica delle norme di interpretazione autentica, ma era anche, in tesi, inammissibile perch\u0026#233; il principio di non retroattivit\u0026#224; della legge penale esclude una tale possibilit\u0026#224; in malam partem con ampliamento del perimetro della condotta penalmente sanzionata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, quindi, escludersi che il legislatore delegato potesse intervenire in un dibattito giurisprudenziale ancora in corso per offrire un \u0026#8220;soccorso normativo\u0026#8221; alla tesi di maggior rigore, secondo cui era sufficiente, sul piano probatorio, che le ritenute risultassero dalla dichiarazione perch\u0026#233; potesse ritenersi provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In conclusione, la scelta del legislatore delegato di inserire le parole \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187; nella fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute di cui all\u0026#8217;art.10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., non essendo sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, assorbito l\u0026#8217;ulteriore parametro evocato dal giudice rimettente (l\u0026#8217;art. 3 Cost.), deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sia dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 158 del 2015, sia dell\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. 74 del 2000, come modificato dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 158 del 2015, limitatamente alle parole \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, stante la sussistenza di \u0026#171;un rapporto di chiara consequenzialit\u0026#224; con la decisione assunta\u0026#187;, discende, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha inserito nella rubrica del reato previsto dall\u0026#8217;art. 10-bis le parole \u0026#171;dovute o\u0026#187;. Analoga declaratoria investe anche la rubrica di quest\u0026#8217;ultima disposizione limitatamente alle parole \u0026#171;dovute o\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Per effetto della presente dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicch\u0026#233; da una parte l\u0026#8217;integrazione della fattispecie penale dell\u0026#8217;art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilit\u0026#224;, riguardi le ritenute certificate; dall\u0026#8217;altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c\u0026#8217;\u0026#232; prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questo assetto del regime sanzionatorio non \u0026#232; privo di rilevanza il recente sviluppo della giurisprudenza civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 aprile 2019, n. 10378), secondo cui, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non \u0026#232; tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilit\u0026#224; solidale prevista dall\u0026#8217;art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 \u0026#232; espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva il rilascio della relativa certificazione da parte del sostituto sta, quindi, perdendo quella valenza che in passato consentiva di identificare una fattispecie pi\u0026#249; grave, sanzionata penalmente, rispetto a una meno grave, sanzionata solo in via amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) \u0026#8211; nella parte in cui ha inserito le parole \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187; nel testo dell\u0026#8217;art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell\u0026#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole \u0026#171;dovute sulla base della stessa dichiarazione o\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole \u0026#171;dovute o\u0026#187; contenute nella rubrica della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d\u0027imposta.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45026","titoletto":"Delegazione legislativa - In genere - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Necessità di un grado più elevato di determinatezza dei principi e criteri direttivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della modifica dell\u0027art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che introduce il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto. Conseguente spettanza al legislatore del compito di rivedere il complessivo regime sanzionatorio). (Classif. 077001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l\u0027entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto - spettando al Parlamento l\u0027individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili - il controllo del rispetto dei princìpi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 174/2021 - mass. 44205; S. 127/2017 - mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 - mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 - mass. 27715\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e della finalità da quest\u0027ultima perseguita. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2020 -mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l\u0027art. 7, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell\u0027art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell\u0027omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - in precedenza illecito amministrativo tributario - una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all\u0027omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 - sicché l\u0027integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate -, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45027","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/09/2015","data_nir":"2015-09-24","numero":"158","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"modificativo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art7"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2000","data_nir":"2000-03-10","numero":"74","articolo":"10","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2000","data_nir":"2000-03-10","numero":"74","articolo":"10","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/09/2015","data_nir":"2015-09-24","numero":"158","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45027","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Necessità di un rapporto di chiara consequenzialità con le disposizioni oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in via consequenziale in materia tributaria). (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLaddove sussista un rapporto di chiara consequenzialità tra una disposizione e quella oggetto di una decisione di illegittimità costituzionale, la prima può essere oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale consequenziale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi, l\u0027art. 7, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha inserito nella rubrica dell\u0027art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 74 del 2000 le parole «dovute o», e lo stesso art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica. Dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via parziale, l\u0027art. 7, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 158 del 2015, e lo stesso art. 10-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e - che avevano introdotto il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - l\u0027illegittimità costituzionale si estende alle citate disposizioni, intervenute nel medesimo senso sulla rubrica dell\u0027art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45026","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/09/2015","data_nir":"2015-09-24","numero":"158","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art7"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2020","data_nir":"2020-03-10","numero":"74","articolo":"10","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-03-10;74~art10"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42244","autore":"Ballesi F.","titolo":"La sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2022 e la ridefinizione della fattispecie di omesso versamento di ritenute \"dovute o\" certificate di cui all\u0027art. 10 bis d.lgs. 74/2000","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42244_2022_175.pdf","nome_file_fisico":"175_2022_Ballesi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43736","autore":"Crepaldi G.","titolo":"Corte dei conti e giurisdizione: considerazioni sul rapporto di servizio \"allargato\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1426","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42609","autore":"Di Siena M.","titolo":"La Corte costituzionale e la criminalizzazione dell\u0027omesso versamento di ritenute","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42366","autore":"Ingrao G.","titolo":"Omesso versamento delle ritenute Irpef: è ipotizzabile una modifica normativa che dia esclusivo rilievo alle ritenute scomputabili dal sostituito?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42233","autore":"Vivoli G.","titolo":"La Corte costituzionale e il reato di omesso versamento di ritenute d\u0027acconto: un \"concorso di colpa\" tra eccesso di delega e mancati controlli del delegante","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.contabilità-pubblica.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42233_2022_175.pdf","nome_file_fisico":"175_2022_Vivoli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|