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R. e altri e l\u0026#8217;Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, con ordinanza del 12 settembre 2022, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di R. R., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di R. S. e G. V., di A. C., di A. C. e di L. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Augusto Sinagra per R. S. e G. V., Emilio De Stefano per A. C., Massimo Agerli e Angelo Di Lorenzo per A. C., Angelo Di Lorenzo per R. S. e G. V. e per A. C., Davide Di Paola per R. R. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 settembre 2022, iscritta al n. 118 reg. ord. 2022, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato tre diversi gruppi di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl primo gruppo ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, \u0026#171;sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e di approfonditi accertamenti e persino di test di positivit\u0026#224;/negativit\u0026#224; al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimit\u0026#224; di un vaccino obbligatorio solo se, tra l\u0026#8217;altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze \u0026#8220;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl secondo gruppo di questioni ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale comporta la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl terzo gruppo, infine, ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., in considerazione dell\u0026#8217;\u0026#171;intrinseca irrazionalit\u0026#224; del dettato normativo\u0026#187;, stante la \u0026#171;richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volont\u0026#224; all\u0026#8217;atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell\u0026#8217;esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poich\u0026#233; tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell\u0026#8217;aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un\u0026#8217;apposita clausola di salvaguardia nell\u0026#8217;ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di essere investito dell\u0026#8217;appello cautelare proposto da uno psicoterapeuta iscritto all\u0026#8217;Albo degli psicologi della Regione Siciliana avverso la delibera del Presidente dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, relativa all\u0026#8217;\u0026#171;accertamento dell\u0026#8217;inadempimento obbligo vaccinale all\u0026#8217;esito delle verifiche di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 3, D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 171/2021, conv. con Legge 3/2022 e consequenziale sospensione dall\u0026#8217;esercizio professionale ed annotazione nell\u0026#8217;Albo professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene che dalla decisione di questa Corte deriverebbe un diverso esito del giudizio sotto il profilo della valutazione del \u003cem\u003efumus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e boni \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiuris\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rileva, inoltre, che l\u0026#8217;interesse della parte appellante non possa essere soddisfatto mediante la \u0026#8220;sospensione impropria\u0026#8221; del giudizio nelle more della decisione su analogo incidente dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana sollevato in altro giudizio con ordinanza del 22 marzo 2022 (reg. ord. n. 38 del 2022), in quanto tale sospensione impropria avrebbe precluso alla parte la possibilit\u0026#224; di partecipare alla discussione dell\u0026#8217;incidente davanti a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sempre ai fini della rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;osserva che non pu\u0026#242; rilevare d\u0026#8217;ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento impugnato, come si argomenta dall\u0026#8217;art. 9 e dall\u0026#8217;art. 62 comma 4 c.p.a e quindi non pu\u0026#242; esimersi dall\u0026#8217;esaminare nel merito l\u0026#8217;incidente cautelare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Relativamente alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, il giudice rimettente ripropone l\u0026#8217;articolata motivazione posta a supporto della propria precedente ordinanza di rimessione (iscritta al reg. ord. n. 38 del 2022), con la quale venivano sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di analogo tenore, e specifica di tener conto degli approfondimenti istruttori disposti nel corso di quel giudizio, ovverosia quelli affidati a un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanit\u0026#224; e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, per chiarire diversi profili relativi all\u0026#8217;efficacia dei vaccini, anche con riferimento alle varianti COVID-19, al numero di ricoveri e decessi dei vaccinati contagiati, anche comparandoli con quelli dei non vaccinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e parte dalla giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, secondo la quale l\u0026#8217;art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libert\u0026#224; di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224;. In particolare viene ricordato come questa Corte (con le sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) abbia precisato che \u0026#8211; ferma la necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;obbligo vaccinale sia imposto con legge \u0026#8211; la legge impositiva di un trattamento sanitario non \u0026#232; incompatibile con l\u0026#8217;art. 32 Cost. alle seguenti condizioni: a) se il trattamento \u0026#232; diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze \u0026#171;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#187;; c) se, nell\u0026#8217;ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennit\u0026#224; in favore del danneggiato, e ci\u0026#242; a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sottolinea, quindi, di doversi rifare alla richiamata giurisprudenza per valutare l\u0026#8217;attuale piano vaccinale obbligatorio, pure nella dichiarata consapevolezza di confrontarsi con principi affermati in riferimento a situazioni ordinarie, \u0026#171;non ravvisandosi precedenti riferiti a situazioni emergenziali ingenerate da una grave pandemia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, afferma che, nel caso in esame, pu\u0026#242; dirsi soddisfatto \u0026#8211; oltre che il presupposto \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e c), stante la riconducibilit\u0026#224;, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, nonch\u0026#233; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, dell\u0026#8217;obbligo vaccinale in esame alla disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) \u0026#8211; anche il presupposto \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e a). Sotto tale profilo, in particolare, il Collegio rimettente sostiene la natura non sperimentale dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 e rammenta che \u0026#8211; come evincibile dalla relazione trasmessa a seguito della propria ordinanza istruttoria \u0026#8211; l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;immissione in commercio condizionata \u0026#232; lo strumento che permette alle autorit\u0026#224; regolatorie di approvare un farmaco rapidamente in presenza di una necessit\u0026#224; urgente, garantendo, comunque, che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi standard dell\u0026#8217;Unione europea quanto a sicurezza, efficacia e qualit\u0026#224;, ma senza considerare concluso il processo di valutazione al momento dell\u0026#8217;immissione in commercio, in quanto si prevede che gli sviluppatori presentino dati supplementari sul vaccino anche successivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; concluso con riferimento ai parametri \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e a) e c), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ravvisa insuperabili elementi di criticit\u0026#224; con riferimento al restante profilo \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e b), relativamente ai cosiddetti eventi avversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente segnala che dai nuovi dati risulta che il numero di eventi avversi da vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 \u0026#232; superiore alla \u0026#171;media [\u0026#8230;] degli eventi avversi gi\u0026#224; registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni\u0026#187;, e, per di pi\u0026#249;, lo \u0026#232; di diversi ordini di grandezza. Sulla base di tali dati conclude per una necessaria \u0026#171;rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati\u0026#187;, nel senso che il vaccino incide negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato a vaccinarsi, oltre quelle conseguenze \u0026#171;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente si sofferma anche sull\u0026#8217;inadeguatezza del \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e pre-vaccinale, valorizzando fondamentalmente tre aspetti: 1) il difetto di coinvolgimento del medico di base, unico detentore di un\u0026#8217;approfondita conoscenza dei propri assistiti; 2) l\u0026#8217;assenza di previsione di esami di laboratorio, quali accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione, o test, inclusi quelli di carattere genetico; 3) la mancanza di un test per la rilevazione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, idoneo a evidenziare una condizione di infezione in atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.3.\u0026#8211; Infine, con specifico riferimento alla sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale quale conseguenza dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, viene stigmatizzata la irragionevolezza e sproporzionalit\u0026#224; della misura, soprattutto in ordine a quelle professioni \u0026#8211; quale quella in esame \u0026#8211; che si prestano a essere svolte senza contatto fisico con il paziente e con modalit\u0026#224; a distanza mediante l\u0026#8217;utilizzo dei comuni strumenti telematici e telefonici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.4.\u0026#8211; In ordine al secondo gruppo di questioni, relativo alla mancata esclusione dell\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di trattamenti sanitari obbligatori e, in particolare, di vaccinazione obbligatoria, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone che, per quanto emerge dall\u0026#8217;istruttoria effettuata, al momento dell\u0026#8217;anamnesi pre-vaccinale, in conformit\u0026#224; alla normativa in questione, viene effettivamente raccolto il consenso informato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe, dunque, l\u0026#8217;intrinseca irrazionalit\u0026#224; del dettato normativo, in quanto sarebbe richiesta la sottoscrizione di tale manifestazione di volont\u0026#224; all\u0026#8217;atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell\u0026#8217;esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale inammissibili e, nel merito, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In via preliminare vengono sollevate diverse eccezioni di inammissibilit\u0026#224; con riferimento al primo e al terzo gruppo di questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto al merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; con riferimento al primo gruppo di questioni \u0026#8211; ricorda che questa Corte ha fissato con chiarezza le condizioni in presenza delle quali la legge impositiva di un trattamento sanitario pu\u0026#242; ritenersi conforme al parametro costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost., richiamate anche dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato svolge, anzitutto, una serie di argomentazioni tese a comprovare che il trattamento vaccinale \u0026#232; diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (considerazione sulla quale lo stesso rimettente concorda).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sofferma, poi, sulla circostanza che l\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#171;non incid[e] negativamente sullo stato di salute di colui che vi \u0026#232; assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneit\u0026#224; e scarsa entit\u0026#224;, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre con il necessario conforto dei dati tecnico-scientifici offerti dalle autorit\u0026#224; ed organismi competenti \u0026#8722; con relativa allegazione della documentazione dell\u0026#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell\u0026#8217;Istituto superiore di sanit\u0026#224; (ISS) e del Ministero della salute \u0026#8211; l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che il sistema assicurava (e assicura) il rispetto del parametro costituzionale della non eccedenza la normale tollerabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;evento avverso, correttamente inteso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer giungere a tale conclusione ricostruisce la procedura di autorizzazione dei vaccini e sostiene il carattere \u0026#171;non sperimentale\u0026#187; del vaccino per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2; espone le modalit\u0026#224; di realizzazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di farmacovigilanza attiva e passiva, affermando l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; dei dati raccolti sull\u0026#8217;incidenza di eventi avversi conseguenti alla vaccinazione; sostiene l\u0026#8217;irrilevanza \u0026#8211; ai fini della verifica del rispetto dell\u0026#8217;art. 32 Cost. e comunque di qualsiasi altro parametro costituzionale \u0026#8211; del mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e pre-vaccinale, nonch\u0026#233; della mancanza nella fase di \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e di approfonditi accertamenti e di test di positivit\u0026#224;/negativit\u0026#224; all\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn chiusura della trattazione del primo gruppo di questioni, la difesa dello Stato, tirando le fila di quanto esposto, affronta le singole argomentazioni svolte dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, contesta l\u0026#8217;affermazione di inattendibilit\u0026#224; del sistema, sostenuta dal Collegio rimettente nonostante l\u0026#8217;autorevolezza e ufficialit\u0026#224; della fonte, e rileva come il numero elevato di segnalazioni sia indice di elevato monitoraggio e non di maggiori rischi. Soprattutto, stigmatizza la mancata ponderazione, da parte del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, del fatto che la disposizione censurata ha introdotto un obbligo vaccinale settoriale e non generalizzato, che, proprio in considerazione della peculiare posizione dei sanitari, deporrebbe per la correttezza del bilanciamento operato tra la libert\u0026#224; di autodeterminazione del singolo e le esigenze di interesse pubblico, e tra queste, \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, quelle concernenti la tenuta dei presidi ospedalieri e la garanzia, per chi necessita di cura e assistenza, di poterle ricevere in condizioni di massima sicurezza e di minor rischio di contagio possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Con riferimento al secondo gruppo di questioni, viene, in particolare, segnalato che la modifica intervenuta con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha espunto dall\u0026#8217;articolato la locuzione \u0026#171;prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2\u0026#187;, cos\u0026#236; estromettendo il sanitario inadempiente all\u0026#8217;obbligo vaccinale dall\u0026#8217;esercizio di tutte le attivit\u0026#224; riconducibili alla sua professione senza la predetta limitazione, rappresenterebbe la ragionevole risposta al mutato contesto fattuale, caratterizzato dall\u0026#8217;aggravarsi della situazione pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Quanto al terzo gruppo di questioni, infine, la difesa dello Stato ne sostiene la manifesta infondatezza, rilevando, in particolare, che, nel caso di specie, trattandosi di vaccinazione obbligatoria, non si potrebbe neanche parlare di consenso, essendo quest\u0026#8217;ultimo esercitabile solo laddove vi sia la possibilit\u0026#224; di rifiutare il trattamento sanitario, circostanza esclusa \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e in tutti i casi di vaccinazione obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 3 novembre 2022 si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;appellante nel giudizio \u003cem\u003ea quo.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEgli, riportandosi alle argomentazioni del giudice rimettente, sottolinea che \u0026#8211; come gi\u0026#224; esposto nelle interlocuzioni che aveva avuto con l\u0026#8217;Ordine degli psicologi \u0026#8211; la sua attivit\u0026#224; professionale tipica in presenza si svolge con una notevole distanza tra lui e i pazienti mentre l\u0026#8217;altra parte della sua attivit\u0026#224;, costituita dall\u0026#8217;insegnamento, pu\u0026#242; essere svolta anche con tecniche di comunicazione a distanza. La possibilit\u0026#224;, dunque, che una parte almeno dello svolgimento della professione non comporti contatti diretti con i terzi avrebbe consentito una misura diversa e pi\u0026#249; limitata rispetto alla radicale interdizione dallo svolgimento di qualunque attivit\u0026#224; professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInsiste dunque sulla sproporzionalit\u0026#224; e irragionevolezza della misura della sospensione dall\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, con conseguente violazione anche dell\u0026#8217;art. 4 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In data 13 marzo 2023 la parte ha depositato memoria, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento della questione, ribadendo le argomentazioni gi\u0026#224; svolte nel proprio atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 14 marzo 2023 l\u0026#8217;Avvocatura ha depositato memoria, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; degli interventi e insistendo sulla non fondatezza delle questioni sollevate, anche alla luce del contenuto dei comunicati stampa delle sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 di questa Corte pubblicati nel frattempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel presente giudizio le associazioni Avvocati Liberi \u0026#8722; \u003cem\u003eUnited\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eLawyers\u003c/em\u003e\u003cem\u003e for \u003c/em\u003e\u003cem\u003eFreedom\u003c/em\u003e, PRODIRMED \u0026#8722; Associazione italiana dei medici, professionisti dirigenti della sanit\u0026#224;, ANISAN \u0026#8722; Associazione nazionale italiana operatori della sanit\u0026#224; pubblica e privata, e CoScienze Critiche hanno presentato \u003cem\u003eopiniones\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ammesse con decreto presidenziale del 1\u0026#176; marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8722; Nel giudizio sono stati altres\u0026#236; depositati numerosi atti di intervento. Uno di essi \u0026#232; stato presentato con l\u0026#8217;indicazione, in epigrafe, dell\u0026#8217;intitolazione \u0026#8220;intervento/opinione\u0026#8221;, accompagnato dalla richiesta che venga esaminata la possibilit\u0026#224; di considerare il proprio atto alla stregua di \u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutti gli interventi presentano un contenuto omogeneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, essi sono presentati da operatori sanitari non vaccinati, destinatari della sospensione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito. Sotto il profilo della legittimazione, gli intervenienti assumono di rivestire la medesima condizione di diritto sostanziale dell\u0026#8217;impugnante incidentale di cui all\u0026#8217;ordinanza di rimessione o posizioni giuridiche sostanziali individuali identiche o comunque direttamente connesse per strettissima dipendenza rispetto alla parte principale e quindi accomunate dal concreto esito del presente giudizio, stante il carattere trasversale della questione incidentale sollevata su uno dei generali e preliminari presupposti di ammissibilit\u0026#224; costituzionale dello stesso \u003cem\u003ean\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;imposizione di un qualsiasi obbligo vaccinale. Quanto al merito della questione in esame, viene sostenuta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, contestando, in sintesi, la sicurezza e l\u0026#8217;efficacia dei vaccini anti COVID-19 oggetto del predetto obbligo, nonch\u0026#233; la criticit\u0026#224; del sistema di farmacovigilanza passiva, oltrech\u0026#233; che l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale alle persone dotate di immunit\u0026#224; naturale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 12 settembre 2022, iscritta al n. 118 reg. ord. 2022, ha sollevato tre diversi gruppi di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo gruppo riguarda l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento all\u0026#8217;obbligo vaccinale, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., \u0026#171;sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di \u003cem\u003etriage\u003c/em\u003e di approfonditi accertamenti e persino di test di positivit\u0026#224;/negativit\u0026#224; al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimit\u0026#224; di un vaccino obbligatorio solo se, tra l\u0026#8217;altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze \u0026#8220;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo gruppo di questioni ha ad oggetto il successivo comma 4 del medesimo art. 4, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale comporta la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., in quanto la sospensione, quale conseguenza dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, viene estesa a tutte le attivit\u0026#224; professionali, in qualunque modalit\u0026#224; esse vengano svolte, e cio\u0026#232; anche se svolte da remoto e senza contatti con il paziente; nonch\u0026#233; per disparit\u0026#224; di trattamento derivante dall\u0026#8217;equiparazione tra la sospensione dell\u0026#8217;esercizio della professione e quella dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo professionale; infine, in quanto \u0026#171;[i]l divieto assoluto di svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, imposto ai professionisti che la esercitano in forma autonoma, non sembra [\u0026#8230;] costituire il mezzo pi\u0026#249; adeguato e proporzionato per garantire il contestuale parziale soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse del professionista a svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa ricompresa nell\u0026#8217;ambito settoriale di riferimento, tutelato dagli articoli 1, 2, 4, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione, quale mezzo di esplicazione della propria personalit\u0026#224;, di esercizio del diritto al lavoro nella forma della libera professione e di sostentamento personale e familiare, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;interesse dei pazienti alla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza, tutelato dall\u0026#8217;art. 32 comma 1 della Costituzione, i quali rappresentano valori fondamentali, di cui il legislatore avrebbe dovuto tenere adeguata considerazione, imponendone il sacrificio totale \u0026#8722; ancorch\u0026#233; temporaneo \u0026#8722; quale \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e, ovvero solo ove non fosse stato possibile individuare una soluzione alternativa meno gravosa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl terzo gruppo, infine, concerne l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., in considerazione dell\u0026#8217;\u0026#171;intrinseca irrazionalit\u0026#224; del dettato normativo\u0026#187;, stante la \u0026#171;richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volont\u0026#224; all\u0026#8217;atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell\u0026#8217;esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poich\u0026#233; tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell\u0026#8217;aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un\u0026#8217;apposita clausola di salvaguardia nell\u0026#8217;ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va innanzitutto confermata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; degli interventi \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e spiegati nel presente giudizio, per le ragioni indicate nell\u0026#8217;ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 4 aprile 2023, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#232; ipotizzabile una sorta di conversione dell\u0026#8217;atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell\u0026#8217;\u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, come richiesto da uno degli intervenienti. Le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalit\u0026#224; processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata (in tal senso, sentenze n. 15 e n. 14 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate nel corso di un giudizio cautelare, sono inammissibili per difetto di rilevanza, in assenza di una plausibile motivazione del Collegio rimettente sulla propria giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di fatto, giova osservare che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma di non poter rilevare d\u0026#8217;ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento impugnato, come si argomenta dall\u0026#8217;art. 9 e dall\u0026#8217;art. 62, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e quindi di non potersi esimere dall\u0026#8217;affrontare nel merito l\u0026#8217;incidente cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di necessit\u0026#224; di una non implausibile motivazione sulla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice rimettente e delle conseguenze della mancanza di tale motivazione in tema di rilevanza, per determinare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale il difetto di competenza o di giurisdizione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e (con specifico riferimento alla giurisdizione, si vedano, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, le sentenze n. 101 del 2023, n. 267, n. 99 e n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora sussista l\u0026#8217;evidenza del vizio, o nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e siano state sollevate specifiche eccezioni al riguardo, \u0026#232; richiesta al rimettente una motivazione esplicita (sentenze n. 65 del 2021 e n. 267 del 2020), rispetto alla quale il giudizio di questa Corte si ferma alla valutazione del suo carattere \u0026#171;non implausibile, ancorch\u0026#233; opinabile\u0026#187; (sentenza n. 99 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2020, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999). Qualora, invece, difetti l\u0026#8217;evidenza \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e del vizio, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione non \u0026#232; inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, l\u0026#224; dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione (tra le ultime, sentenze n. 79 del 2022 e n. 189 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni in esame sono state sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, investito del ricorso proposto da uno psicoterapeuta iscritto all\u0026#8217;Albo degli psicologi della Regione Siciliana che esercita la professione in forma autonoma, per l\u0026#8217;annullamento della delibera del Presidente dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi della Regione Siciliana con cui il ricorrente \u0026#232; stato sospeso dall\u0026#8217;esercizio della professione a seguito dell\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo vaccinale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; detto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, si \u0026#232; limitato ad affermare che \u0026#171;[a]i fini della rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il Collegio anzitutto osserva che non pu\u0026#242; rilevare d\u0026#8217;ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento impugnato, come si argomenta dall\u0026#8217;art. 9 e dall\u0026#8217;art. 62 comma 4 c.p.a. e quindi non pu\u0026#242; esimersi dall\u0026#8217;esaminare nel merito l\u0026#8217;incidente cautelare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Tale motivazione non pu\u0026#242; essere considerata sufficiente a sorreggere il giudizio sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 55, comma 13, cod. proc. amm., innovando il precedente sistema quale delineato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), espressamente prevede che il giudice amministrativo \u0026#171;pu\u0026#242; disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza\u0026#187;. E tale presupposto \u0026#232; pacificamente ritenuto riferibile anche alla giurisdizione. D\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;insussistenza della giurisdizione si rifletterebbe inevitabilmente sul profilo del \u003cem\u003efumus\u003c/em\u003e richiesto per la misura cautelare, in assenza del quale il giudice non pu\u0026#242; accogliere la relativa istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9 cod. proc. amm. vieta s\u0026#236; la rilevabilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in secondo grado del difetto di giurisdizione, richiedendo, per converso, che esso sia \u0026#171;dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione\u0026#187;. Il successivo art. 62, al comma 4, elenca le violazioni rilevabili in sede di appello cautelare anche d\u0026#8217;ufficio (la violazione, in primo grado, degli artt. 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13), tra le quali manca il difetto di giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente si limita a evocare la norma che vieta la rilevabilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in secondo grado del difetto di giurisdizione e su tale profilo null\u0026#8217;altro dice. Soprattutto, nulla dice sulla sussistenza di una specifica statuizione, sia pure implicita, in punto di giurisdizione nell\u0026#8217;ordinanza cautelare di primo grado o sull\u0026#8217;evenienza, che pure si riscontra nella prassi della giurisprudenza cautelare in primo grado, di voler prescindere in fase cautelare dalla verifica della giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE per\u0026#242;, il richiamato art. 9 cod. proc. amm., che esclude la rilevabilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in secondo grado del difetto di giurisdizione, presuppone che nella pronuncia cautelare impugnata vi sia una specifica statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione; alla quale non potrebbe essere ovviamente equiparata la scelta di prescindere dall\u0026#8217;esame della questione di giurisdizione, cio\u0026#232; una \u0026#8220;non pronuncia\u0026#8221; sulla stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso pertanto pu\u0026#242; essere evocato solo in quanto vi sia stata in primo grado una pronuncia sulla giurisdizione di tenore tale da essere idonea a determinare la preclusione di cui all\u0026#8217;art. 9 cod. proc. amm. per il giudice d\u0026#8217;appello, in forza dell\u0026#8217;intervenuta pronuncia sulla stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi tale essenziale presupposto per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della preclusione dettata dal menzionato art. 9 il giudice rimettente nulla dice. Come sopra anticipato, egli si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio della carenza di giurisdizione, senza per\u0026#242; tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cio\u0026#232; del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione. Giurisdizione amministrativa, peraltro, in data successiva all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ritenuta insussistente dalle sezioni unite della Corte di cassazione con l\u0026#8217;ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Alla luce delle esposte considerazioni, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate vanno dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale comporta la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 4 aprile 2023\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0027epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall\u0027art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0027epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nonch\u0026#233; degli artt. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza del 12 settembre 2022, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0027anno 2022.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato \u003c/em\u003eche, nel giudizio sono intervenuti, con atti depositati il 7 novembre 2022, R. S., e il successivo 8 novembre 2022, G. V., A. C., A. C. e L. B.;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche gli intervenienti - esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario e, pertanto, destinatari dell\u0027obbligo vaccinale ai sensi dell\u0027art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito -, sostengono di trovarsi nella medesima condizione di diritto sostanziale dell\u0027appellante di cui all\u0027ordinanza di rimessione indicata.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche le parti intervenienti non si sono avvalse della facolt\u0026#224; e del procedimento di cui all\u0027art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che pertanto non pu\u0026#242; essere accolta l\u0027istanza di rinvio proposta in udienza;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, ai sensi dell\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio in via incidentale possono intervenire \u0026#171;i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232;, infatti, circoscritta, di norma, alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che \u0026#171;non \u0026#232; sufficiente, al fine di rendere ammissibile l\u0027intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sul quale la decisione di questa Corte possa influire\u0026#187; (ordinanza n. 191 del 2021);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, nel caso in esame, i soggetti intervenuti nel presente giudizio, in quanto destinatari dell\u0027obbligo vaccinale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sono titolari di un interesse meramente indiretto all\u0027accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale pendente dinnanzi a questa Corte al pari di ogni altro soggetto dell\u0027ordinamento che, nella qualit\u0026#224; di esercente della professione sanitaria, non si sia sottoposto all\u0027obbligo vaccinale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, infatti, l\u0027intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale da parte del rispettivo giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 106 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonch\u0026#233; ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, ai sensi dell\u0027art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in tali giudizi non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici e che, pertanto, non vi \u0026#232; luogo a provvedere su ogni altra questione dedotta in sede di intervento.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili gli interventi di R. S., G. V., A. C., A. C. e L. B.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Silvana Sciarra, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario [nel caso di specie: psicoterapeuta iscritto all\u0027Albo dell\u0027Ordine degli Psicologi] - Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche - Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell\u0027obbligo vaccinale, dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie con annotazione nel relativo Albo professionale.\nConsenso informato - Omessa previsione dell\u0027esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Omessa previsione dell\u0027esclusione dell\u0027onere del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.\nPrevisione che l\u0027atto di accertamento dell\u0027inadempimento dell\u0027obbligo vaccinale determina l\u0027immediata sospensione dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie ed \u0026#232; annotato nel relativo Albo professionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45821","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell\u0027intervento - Conversione dell\u0027atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell\u0027opinio di amicus curiae - Esclusione. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ee non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. Rendere ammissibile l’intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, contrasterebbe infatti con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso ad esso avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 106/2019 – mass. 42227; S. 35/2017 – mass. 39591; S. 71/2015 – mass. 38333;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 191/2021 – mass. 44211; O. 202/2020 – mass. 43024\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon è ipotizzabile una sorta di conversione dell’atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell’\u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e. Le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e di R. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nonché degli artt. 1 della legge n. 219 del 2017, e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45822","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027art.","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/11/2021","data_nir":"2021-11-26","numero":"172","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-11-26;172~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero":"76","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"22/12/2017","data_nir":"2017-12-22","numero":"219","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45822","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione -\u{A0}Questioni relative alla competenza o alla giurisdizione del rimettente - Necessità di motivazione esplicita, o non espressa, a seconda che il difetto sia più o meno evidente (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l\u0027obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario e gli effetti dell\u0027inadempimento del medesimo obbligo). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer determinare l’inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza o di giurisdizione del giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edeve essere macroscopico e, quindi, rilevabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 101/2023; S. 267/2020 – mass. 43081\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 99/2020 – mass. 42517;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 24/2020 – mass. 42453;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 189/2018 – mass. 40297;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 269/2016 – mass. 39347\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQualora sussista l’evidenza del vizio di difetto di competenza o di giurisdizione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, o nel processo \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esiano state sollevate specifiche eccezioni al riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale il giudizio della Corte costituzionale si ferma alla valutazione del suo carattere non implausibile, ancorché opinabile. Qualora, invece, difetti l’evidenza \u003cem\u003eictu oculi \u003c/em\u003edel vizio, l’ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 79/2022 – mass. 44631;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 65/2021 – mass. 43779;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 267/2020 – mass. 43081;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 99/2020 – mass. 42517;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 24/2020 – mass. 42453;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 189/2018 – mass. 40297;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 269/2016 – mass. 39347\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost. – dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45823","numero_massima_precedente":"45821","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero":"76","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/11/2021","data_nir":"2021-11-26","numero":"172","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-11-26;172~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45823","titoletto":"Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale sanitario - Effetti in caso di inadempimento - Sospensione dell\u0027esercizio della professione e dell\u0027iscrizione all\u0027albo professionale - Limitazione al solo personale che svolge prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio - Omessa previsione - Questioni sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e di precauzione, di quello del buon andamento, del diritto al lavoro, nonché dell\u0027interesse dei pazienti alla continuità dell\u0027erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45824","numero_massima_precedente":"45822","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero":"76","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/11/2021","data_nir":"2021-11-26","numero":"172","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-11-26;172~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45824","titoletto":"Salute (Tutela della) - Consenso informato - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nei casi di trattamenti sanitari obbligatori e nel caso di vaccinazione obbligatoria - Omessa previsione - Questioni sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. – dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45823","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2017","data_nir":"2017-12-22","numero":"219","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45217","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 156/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43779","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 156/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2976","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43787","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 156/2023 - allegata all\u0027ord. 4 aprile s.n.","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2977","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45049","autore":"Cuomo G., Di Capua O.","titolo":"L’impatto degli amici curiae sulla giurisprudenza costituzionale. 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