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IV, n. 10), con la quale \u0026#232; stata rigettata la richiesta avanzata dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), di autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo delle intercettazioni in cui \u0026#232; stato coinvolto il senatore Armando Siri nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A., compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo e confluite nel procedimento n. 40767 del 2018 R.G.N.R. e n. 9200 del 2019 R.G.Dib., promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 3 del 2023), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza del potere di quest\u0026#8217;ultimo di negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 (Doc. IV, n. 10), l\u0026#8217;autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri le conversazioni telefoniche intercettate nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo e confluite nel procedimento n. 40767 del 2018 R.G.N.R. e n. 9200 del 2019 R.G.Dib. pendente presso il Tribunale di Roma, adducendo \u0026#171;la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessit\u0026#224; relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e prog. 2523\u0026#187;, nonch\u0026#233; la \u0026#171;mancanza del requisito della fortuit\u0026#224; e occasionalit\u0026#224; in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto risulta dal ricorso, il senatore Siri \u0026#232; stato iscritto nel registro degli indagati il 25 settembre 2018 a seguito dell\u0026#8217;imputazione, in concorso con P.F. A., per il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 321 del codice penale, perch\u0026#233;, in qualit\u0026#224; di senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe asservito le sue funzioni a interessi privati, favorendo l\u0026#8217;inserimento, in provvedimenti normativi di rango regolamentare e legislativo, di contenuti favorevoli agli interessi economici di P.F. A., a fronte della \u0026#171;promessa e/o [del]la dazione\u0026#187; di 30.000,00 euro da parte di quest\u0026#8217;ultimo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel corso delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (solo successivamente trasferite presso il Tribunale procedente), sarebbero emersi \u0026#8211; a partire dal maggio 2018 \u0026#8211; contatti sporadici tra alcuni imputati, titolari di impianti di produzione di energia da fonti alternative, e il senatore Siri, la cui iscrizione nel registro degli indagati sarebbe conseguita a una captazione di una conversazione ambientale del 10 settembre 2018, nel corso della quale gli imputati avrebbero riferito della necessit\u0026#224; di \u0026#171;ricompensare\u0026#187; il senatore Siri per attivit\u0026#224; svolte in loro favore e, segnatamente, per l\u0026#8217;inserimento di un emendamento nella legge di conversione di un decreto-legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con ordinanza del 23 giugno 2021, a fronte della richiesta avanzata dal pubblico ministero in ordine all\u0026#8217;utilizzo di tutte le conversazioni cui aveva partecipato il senatore Siri, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha chiesto al Senato della Repubblica l\u0026#8217;autorizzazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in relazione alle sole conversazioni intercettate nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale in un momento antecedente all\u0026#8217;iscrizione del senatore nel registro degli indagati, \u0026#171;ritenendo che per quelle successive sarebbe stata necessaria l\u0026#8217;autorizzazione preventiva\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto riferisce il ricorrente, il Senato della Repubblica, con deliberazione assunta in data 9 marzo 2022, ha negato la richiesta autorizzazione \u0026#171;per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessit\u0026#224; relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e prog. 2523\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;per mancanza del requisito della fortuit\u0026#224; e occasionalit\u0026#224; in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, a fondamento della richiesta di autorizzazione vi sarebbe la rilevante necessit\u0026#224; di utilizzo di tali intercettazioni, poich\u0026#233; \u0026#171;dalle stesse [\u0026#8230;] emergono i contatti tra l\u0026#8217;imprenditore e il parlamentare finalizzati alla presentazione degli emendamenti ai provvedimenti normativi in corso di discussione in Parlamento ed aventi ad oggetto il settore economico d\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato A[.]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, le stesse intercettazioni \u0026#8211; prosegue il ricorso riportando il contenuto della richiesta di autorizzazione \u0026#8211; \u0026#171;appaiono astrattamente rappresentative del contesto spazio temporale in cui avrebbe operato il Senatore e il Sottosegretario Armando Siri a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalit\u0026#224; e finalit\u0026#224; illecite prospettate dalla pubblica accusa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di ci\u0026#242;, sarebbe basata su un erroneo dato di fatto la valutazione contenuta nella deliberazione di diniego da parte del Senato della Repubblica dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzazione delle due intercettazioni del 15 maggio 2018, secondo cui queste, per il fatto di essere avvenute in un momento antecedente all\u0026#8217;assunzione della carica di Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del senatore Siri (13 giugno 2018), renderebbero evidente l\u0026#8217;implausibilit\u0026#224; del requisito della necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;utilizzo delle stesse, perch\u0026#233; relative a condotte svolte anteriormente all\u0026#8217;assunzione della carica governativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, al contrario, le condotte ascritte al senatore Siri in qualit\u0026#224; di pubblico ufficiale renderebbero indifferente che una parte della condotta sia stata commessa quando \u0026#171;l\u0026#8217;imputato era solo Senatore, potendo il sostegno ad un emendamento legislativo in cambio di utilit\u0026#224; essere dato sia in tale qualit\u0026#224; che in quella, successivamente assunta, di Sottosegretario\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il diniego di autorizzazione, pertanto, travalicherebbe l\u0026#8217;ambito delle attribuzioni riservate alla Camera di appartenenza del parlamentare dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., secondo il quale a questa spetterebbe di verificare, conformemente a quanto si ricava dall\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, unicamente l\u0026#8217;assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta e la sussistenza dell\u0026#8217;affermata necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto, motivata in termini di non implausibilit\u0026#224; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 188 del 2010 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche priva di fondamento sarebbe anche la motivazione che ha condotto il Senato della Repubblica a ritenere che, in relazione alle conversazioni, intercettate il 17 maggio, il 17 luglio, il 4 e il 6 agosto 2018, difetti il requisito della occasionalit\u0026#224;; motivazione secondo cui si sarebbe avuto un mutamento della direzione dell\u0026#8217;atto di indagine nel momento in cui, dopo le due captazioni del 15 maggio 2018, la Procura procedente poteva, alla stregua di criteri di plausibilit\u0026#224; e di ragionevolezza, rendersi conto del coinvolgimento del parlamentare, e conseguentemente disporre l\u0026#8217;immediata sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, al contrario di quanto ipotizzato dal Senato della Repubblica, solo in un momento successivo si sarebbe determinato il mutamento degli obiettivi nella direzione delle indagini, e cio\u0026#232; quando, in occasione della riferita intercettazione ambientale avvenuta il 10 settembre 2018, era emersa la notizia relativa alla consegna di una somma di denaro per l\u0026#8217;inserimento di emendamenti normativi favorevoli ai coimputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le intercettazioni avvenute prima di tale data, al contrario, testimonierebbero solamente \u0026#171;sporadiche interlocuzioni\u0026#187; del tutto neutre dal punto di vista penale, ivi compresi gli \u003cem\u003esms\u003c/em\u003e del 15 maggio 2018 e la telefonata intercorsa il successivo 17 maggio, rispetto ai quali gli inquirenti non avrebbero avuto neanche la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;rendersi conto che l\u0026#8217;interlocutore \u0026#8220;Armando\u0026#8221; fosse un parlamentare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, anche rispetto al diniego all\u0026#8217;utilizzo di tali intercettazioni, il Senato della Repubblica avrebbe ecceduto dai limiti delle proprie attribuzioni costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 3 del 2023), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza del potere di quest\u0026#8217;ultimo di negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 (Doc. IV, n. 10), l\u0026#8217;autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri le conversazioni telefoniche intercettate nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo e confluite nel procedimento n. 40767 del 2018 R.G.N.R. e n. 9200 del 2019 R.G.Dib. pendente presso il Tribunale ordinario di Roma, adducendo \u0026#171;la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessit\u0026#224; relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e prog. 2523\u0026#187;, nonch\u0026#233; la \u0026#171;mancanza del requisito della fortuit\u0026#224; e occasionalit\u0026#224; in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090\u0026#187;, con ci\u0026#242; travalicando il perimetro delle attribuzioni riservate alla Camera di appartenenza del parlamentare dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, odierno ricorrente, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui \u0026#232; investito, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ordinanze n. 62 del 2023, n. 69 del 2020, n. 25 del 2013 e n. 142 del 2011);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche il Senato della Repubblica \u0026#232; legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere che esso impersona, in relazione all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della prerogativa di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. (ordinanze n. 62 del 2023, n. 261 del 2022, n. 276 e n. 275 del 2008);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, essendo questo volto a lamentare l\u0026#8217;alterazione del corretto equilibrio tra l\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale e la salvaguardia delle prerogative e delle immunit\u0026#224; parlamentari di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., asseritamente menomato dalla pretesa del Senato della Repubblica di valutare autonomamente il requisito della necessit\u0026#224; probatoria previsto dall\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 (con riguardo alle intercettazioni effettuate il 15 maggio 2018) e di ritenere di natura indiretta, anzich\u0026#233; fortuita o occasionale, le restanti intercettazioni di cui il ricorrente ha chiesto l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo nel giudizio pendente dinnanzi ad esso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sussistono, quindi, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 ottobre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del senatore Armando Siri per i reati, in concorso con un altro imputato, di cui agli artt. 318 e 321 codice penale e per i reati, in concorso con altri imputati, di cui agli artt. 110, 318 e 321 codice penale - Richiesta del Giudice dell\u0027udienza preliminare del Tribunale di Roma al Senato della Repubblica di autorizzazione a utilizzare le conversazioni telefoniche intercettate nell\u0027ambito del procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nell\u0027odierno procedimento - Deliberazione del Senato della Repubblica di diniego dell\u0027autorizzazione \"per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessit\u0026#224; relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e 2523\", nonch\u0026#233; \"per mancanza del requisito della fortuit\u0026#224; e occasionalit\u0026#224; in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018, prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090\".","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45795","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Tribunale di Roma - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma in relazione al diniego del Senato di autorizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, l\u0027utilizzo di conversazioni telefoniche e captazioni occasionali antecedenti all\u0027iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati nell\u0027ambito di un procedimento penale). (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDeve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 62/2023 – mass. 45460; O. 69/2020 – mass. 43150; O. 25/2013 – mass. 36921; O. 142/2011 – mass. 35599\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 62/2023 – mass. 45460; O. 261/2022 – mass. 45197; O. 276/2008 – mass. 32704; O. 275/2008 – mass. 32703\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, volto a dichiarare la non spettanza del potere di quest’ultimo di negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 – Doc. IV, n. 10 –, l’autorizzazione a utilizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, le conversazioni telefoniche e le captazioni occasionali antecedenti all’iscrizione del medesimo senatore nel registro degli indagati nell’ambito di un procedimento penale. Quanto al profilo soggettivo, sono riconosciute la natura di potere dello Stato sia al GUP del Tribunale di Roma che al Senato della Repubblica. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, essendo questo volto a lamentare l’alterazione del corretto equilibrio tra l’esercizio della funzione giurisdizionale e la salvaguardia delle prerogative e delle immunità parlamentari di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., asseritamente menomato dalla pretesa del Senato della Repubblica di valutare autonomamente il requisito della necessità probatoria previsto dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e di ritenere di natura indiretta, anziché fortuita o occasionale, le restanti intercettazioni di cui il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo nel giudizio pendente dinnanzi ad esso).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"09/03/2022","data_nir":"2022-03-09","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Doc. 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