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M., con ordinanza del 13 maggio 2024, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 maggio 2024, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che \u0026#8211; quando la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99 co. 1 c.p. concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale \u0026#8211; si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave, ma il giudice pu\u0026#242; aumentarla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze riferisce di procedere nei confronti di persona imputata dei reati di cui all\u0026#8217;art. 612, secondo comma, cod. pen., in relazione all\u0026#8217;art. 339 cod. pen., e all\u0026#8217;art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), per aver minacciato la vittima con l\u0026#8217;uso di un coltello e di altro strumento atto a offendere portati, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione precisa che le indagini svolte hanno consentito l\u0026#8217;accertamento del primo reato e dell\u0026#8217;aggravante ipotizzata, e la sussistenza peraltro della \u0026#8220;recidiva semplice\u0026#8221;, come contestata dal pubblico ministero, avendo l\u0026#8217;imputato subito una condanna per resistenza a pubblico ufficiale nell\u0026#8217;anno 2015 e un\u0026#8217;altra nell\u0026#8217;anno 2017 per ricettazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eassume che non \u0026#232; possibile applicare le circostanze attenuanti generiche, in quanto l\u0026#8217;imputato non \u0026#232; incensurato, non ha risarcito il danno n\u0026#233; ha mostrato segni di ravvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, in base al disposto dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen., occorrerebbe prima applicare la circostanza aggravante autonoma di cui all\u0026#8217;art. 612, secondo comma, cod. pen. e poi infliggere l\u0026#8217;aumento di un terzo per la recidiva ex art. 99, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, perch\u0026#233;, quando la recidiva \u0026#8220;semplice\u0026#8221;, circostanza aggravante a effetto comune, concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o autonoma, non sarebbe consentito al giudice di applicare il criterio moderatore previsto dall\u0026#8217;art. 63, quarto comma, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze a effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave aumentata fino a un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esito operativo della norma censurata appare al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e contrario ai principi di proporzionalit\u0026#224; della pena e di \u0026#8220;ragionevolezza-uguaglianza\u0026#8221;, espressi dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., come dimostrerebbe il caso in cui si trovassero a concorrere una circostanza autonoma o a effetto speciale e la recidiva \u0026#8220;qualificata\u0026#8221; (aggravata, pluriaggravata o reiterata), ai sensi degli ulteriori commi dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esostiene, quindi, che l\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen. lo obbligherebbe, in sostanza, ad applicare l\u0026#8217;aumento di pena nella misura di un terzo stabilito per la recidiva semplice, obbligo che non sussisterebbe ove l\u0026#8217;imputato versasse nella pi\u0026#249; grave situazione di una delle forme qualificate di recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza denunciata, secondo il rimettente, indurrebbe anche il condannato a percepire la pena irrogata come non \u0026#8220;giusta\u0026#8221;, e quindi pure come inadeguata a esplicare la propria funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta irragionevolezza si avvertirebbe ancor pi\u0026#249; nel caso di specie, essendo stata contestata all\u0026#8217;imputato dal pubblico ministero la recidiva semplice, pur sussistendo gli estremi per l\u0026#8217;applicazione di una recidiva qualificata, in quanto i due precedenti rilevanti erano uno \u0026#8220;specifico\u0026#8221; e l\u0026#8217;altro \u0026#8220;infraquinquennale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltrettanto irragionevole, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sarebbe la previsione dell\u0026#8217;aumento \u0026#171;di un terzo\u0026#187; della pena da infliggere, ai sensi dell\u0026#8217;art. 99, primo comma, cod. pen., anzich\u0026#233; \u0026#171;fino a un terzo\u0026#187;, come invece stabilito dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione ritiene poi non dirimente l\u0026#8217;obiezione secondo cui \u0026#171;la recidiva semplice \u0026#232; pur sempre facoltativa e quindi il giudice potrebbe astenersi dall\u0026#8217;applicarla\u0026#187;, giacch\u0026#233;, ove questi abbia verificato che la reiterazione dell\u0026#8217;illecito \u0026#232; sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosit\u0026#224; del suo autore, avuto riguardo ai diversi indici rivelatori di ci\u0026#242;, deve poi sottoporre il condannato all\u0026#8217;aumento di pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen., non potendo evitare tale aumento in considerazione dei soli effetti irragionevoli che deriverebbero dalla sua applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure, espone il rimettente, varrebbe obiettare che il giudice potrebbe comunque neutralizzare l\u0026#8217;applicazione della recidiva riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, non ricorrendo i presupposti perch\u0026#233; siano concesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione prende in considerazione alcuni precedenti della Corte di cassazione per inferirne che una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata contrasterebbe col dato letterale della stessa, il quale prescrive espressamente che \u0026#171;l\u0026#8217;aumento o la diminuzione per le circostanze ad effetto comune operi sulla pena stabilita per la circostanza autonoma o ad effetto speciale, senza prevedere che l\u0026#8217;aumento ulteriore sia facoltativo o che possa essere in misura discrezionale fino ad un terzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale obietta che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono manifestamente inammissibili per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo in ordine alla ritenuta rilevanza, assumendo il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eche egli \u0026#171;\u0026#232; tenuto ad applicare l\u0026#8217;aumento di pena previsto per la recidiva semplice\u0026#187;, nel mentre la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sostiene che \u0026#171;il giudice pu\u0026#242; attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per s\u0026#233;, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si proceda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA supporto, la difesa dello Stato richiama anche la sentenza n. 185 del 2015 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall\u0026#8217;art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole \u0026#171;\u0026#232; obbligatorio e,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInammissibili sarebbero, poi, le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., per omessa motivazione in proposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, peraltro, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato reputa che sia manifestamente infondata la questione attinente al parametro di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., giacch\u0026#233; il rimettente sovrapporrebbe la disciplina di dosimetria della pena tratteggiata dall\u0026#8217;art. 63 cod. pen. in tema di circostanze aggravanti, qual \u0026#232; la recidiva semplice ai sensi del primo comma dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen., con quella relativa invece alle circostanze a effetto speciale, qual \u0026#232; la recidiva delineata nelle ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, quando la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, primo comma, cod. pen. concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante a effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave, ma il giudice pu\u0026#242; aumentarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere chiamato a giudicare una persona imputata dei reati di cui all\u0026#8217;art. 612, secondo comma, cod. pen., in relazione all\u0026#8217;art. 339 cod. pen., e all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 110 del 1975, per aver minacciato la vittima con l\u0026#8217;uso di un coltello e di altro strumento atto a offendere portati, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione precisa che sussiste la recidiva semplice, come contestata dal pubblico ministero, avendo l\u0026#8217;imputato subito precedenti condanne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente evidenzia che, in base al disposto dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen., occorrerebbe prima applicare la circostanza aggravante autonoma di cui all\u0026#8217;art. 612, secondo comma, cod. pen. e poi l\u0026#8217;aumento di un terzo per la recidiva ex art. 99, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze ritiene che il criterio di computo della pena previsto dall\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen., per il caso in cui concorrano una circostanza aggravante a effetto comune, quale \u0026#232; la recidiva \u0026#8220;semplice\u0026#8221;, e una circostanza aggravante a effetto speciale o autonoma, sarebbe contrario ai principi di proporzionalit\u0026#224; della pena e di \u0026#8220;ragionevolezza-uguaglianza\u0026#8221;, espressi dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., come dimostrerebbe il caso in cui si trovassero a concorrere una circostanza autonoma o a effetto speciale e la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata), ai sensi degli ulteriori commi dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, l\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen. obbliga il giudice ad applicare l\u0026#8217;aumento di pena nella misura di un terzo stabilito per la recidiva semplice, obbligo che non sussisterebbe ove l\u0026#8217;imputato versasse nella pi\u0026#249; grave situazione di una delle forme qualificate di recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza denunciata, secondo il Tribunale di Firenze, indurrebbe il condannato a percepire la pena irrogata come non giusta, e quindi pure come inadeguata a esplicare la propria funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, sostenendo che il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe erroneamente ritenuto di essere obbligato ad applicare l\u0026#8217;aumento di pena previsto per la recidiva semplice, nel mentre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 185 del 2015) e della Corte di cassazione, l\u0026#8217;applicazione della recidiva sarebbe sempre facoltativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce, invero, di procedere nei confronti di persona imputata dei reati di cui all\u0026#8217;art. 612, secondo comma, cod. pen., in relazione all\u0026#8217;art. 339 cod. pen., e all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 110 del 1975. Osserva, poi, che la contestazione dell\u0026#8217;aggravante di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 612 cod. pen. (essere la minaccia fatta \u0026#171;in uno dei modi indicati nell\u0026#8217;articolo 339\u0026#187;), comporta l\u0026#8217;applicazione della pena della reclusione fino a un anno, nel mentre la pena per il reato non aggravato \u0026#232; solo quella della multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAccertata la sussistenza della contestata recidiva semplice, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e motiva specificamente l\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;applicazione della recidiva, intesa quale sintomo di un\u0026#8217;accentuata pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;imputato, dopo aver esaminato in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui procede e le precedenti condanne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente assume, quindi, di essere inevitabilmente tenuto a fare applicazione della norma censurata, della quale, tuttavia, critica il criterio di calcolo dell\u0026#8217;aumento, che sarebbe necessariamente \u0026#171;di un terzo della pena da infliggere\u0026#187; (ex art. 99, primo comma, cod. pen.) per il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell\u0026#8217;art. 612, comma secondo, cod. pen., e non invece quello del cumulo giuridico di cui all\u0026#8217;art. 63, quarto comma, cod. pen., stabilito per il concorso tra circostanze a effetto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e precisa, ancora, che i dubbi sollevati non possono trovare soluzione nella mancata applicazione della recidiva, giacch\u0026#233;, avendo egli verificato che la reiterazione dell\u0026#8217;illecito \u0026#232; sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosit\u0026#224; del suo autore, dovrebbe applicare, nel caso di specie, l\u0026#8217;aumento di pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen., non potendosi esimere da ci\u0026#242; in considerazione dei soli effetti irragionevoli che deriverebbero dalla sua applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente da quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, la linea argomentativa del rimettente in punto di rilevanza \u0026#232; dunque del tutto plausibile, poich\u0026#233; egli motiva ampiamente sia sulle ragioni per le quali si giustificherebbe l\u0026#8217;applicazione nei confronti dell\u0026#8217;imputato dell\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 99, primo comma, cod. pen., sia sul contestuale riconoscimento a suo carico dell\u0026#8217;aggravante di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 612 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232;, del pari, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; della questione con riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si ravvisa, invero, l\u0026#8217;assoluta carenza di motivazione in ordine alle ricadute che un criterio irragionevole di determinazione della pena da irrogare nel caso concreto pu\u0026#242; determinare sulla rispondenza della stessa alla funzione rieducativa, alla quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., tutte le pene devono tendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha, infatti, ricordato come, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di proporzione della pena rispetto alla gravit\u0026#224; del reato contestato, derivante dalla applicazione di un criterio di determinazione irragionevole, possa ingenerare nel destinatario della pena la percezione della sua ingiustizia e, proprio per questo, della sua inidoneit\u0026#224; al perseguimento della finalit\u0026#224; rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Occorre poi rilevare che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha altres\u0026#236; congruamente motivato in ordine alla non sperimentabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme, impedita dal tenore letterale della disposizione censurata, la quale prescrive espressamente che l\u0026#8217;aumento per le aggravanti a effetto comune operi sulla pena stabilita per la circostanza autonoma o a effetto speciale, senza consentire che l\u0026#8217;aumento ulteriore sia facoltativo o applicato in misura discrezionale fino ad un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa correttezza dell\u0026#8217;interpretazione prescelta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232;, peraltro, profilo che esula dall\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e attiene al merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (tra le tante, sentenza n. 133 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di procedere all\u0026#8217;esame nel merito delle questioni, \u0026#232; opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale le questioni stesse si inseriscono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVengono, in particolare, in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 63 e 99 cod. pen., nonch\u0026#233; le decisioni di questa Corte in tema di recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 63 cod. pen., sotto la rubrica \u0026#171;[a]pplicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena\u0026#187;, nella formulazione risultante dalle modificazioni apportate, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 5 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull\u0026#8217;appello contro le sentenze del pretore), al secondo comma dispone che \u0026#171;[s]e concorrono pi\u0026#249; circostanze aggravanti, ovvero pi\u0026#249; circostanze attenuanti, l\u0026#8217;aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantit\u0026#224; di essa risultante dall\u0026#8217;aumento o dalla diminuzione precedente\u0026#187;; al terzo comma, che: \u0026#171;[q]uando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l\u0026#8217;aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo\u0026#187;; al quarto comma, che \u0026#171;[s]e concorrono pi\u0026#249; circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave; ma il giudice pu\u0026#242; aumentarla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 99, primo comma, cod. pen., disponeva che \u0026#171;[c]hi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto della sostituzione dell\u0026#8217;intero art. 99 disposta, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 251 del 2005, il primo comma dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen. si trova riformulato nel senso che \u0026#171;[c]hi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, pu\u0026#242; essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore del 2005 ha, dunque, reso fissa, anzich\u0026#233; variabile, e ha innalzato a un terzo, la misura frazionaria dell\u0026#8217;aumento di pena per la recidiva semplice. In ci\u0026#242; consiste la particolarit\u0026#224; della recidiva semplice: questa, pur essendo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen., una circostanza aggravante comune, in quanto non comporta un aumento superiore a un terzo, tuttavia impone al giudice, una volta che ritenga di doverne fare applicazione, di aumentare la pena base nella misura di un terzo, senza alcuna possibilit\u0026#224; di modulazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Secondo costante interpretazione di questa Corte, l\u0026#8217;applicazione della recidiva non \u0026#232; obbligatoria, ma si giustifica solo in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia gi\u0026#224; stato condannato per precedenti delitti non colposi, risulti espressivo in concreto sia di una maggiore pericolosit\u0026#224; criminale, sia di un maggior grado di colpevolezza, legato alla pi\u0026#249; elevata rimproverabilit\u0026#224; della decisione di violare la legge penale nonostante l\u0026#8217;ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. Questa maggiore rimproverabilit\u0026#224; non pu\u0026#242; essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo \u0026#8211; ad esempio \u0026#8211; essere esclusa allorch\u0026#233; il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorch\u0026#233; abbia caratteristiche affatto diverse (tra le tante, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 185 del 2015, n. 183 del 2011 e n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza n. 185 del 2015, nel ricostruire i lineamenti della recidiva dopo l\u0026#8217;avvenuta sostituzione dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen., effettuata con l\u0026#8217;art. 4 della legge n. 251 del 2005, ha sottolineato la facoltativit\u0026#224; di tutte le ipotesi di recidiva diverse da quella di cui al quinto comma dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen., nel senso che nei casi contemplati dai primi quattro commi dell\u0026#8217;art. 99 cod. pen. l\u0026#8217;aumento di pena pu\u0026#242; essere disposto soltanto riscontrando la concreta significativit\u0026#224; del nuovo episodio delittuoso, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della pi\u0026#249; accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosit\u0026#224; del reo, come gi\u0026#224; evidenziato. Ci\u0026#242;, peraltro, in consonanza con l\u0026#8217;interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che chiama il giudice a tale verifica di significativit\u0026#224; della reiterazione dell\u0026#8217;illecito in termini di riprovevolezza e pericolosit\u0026#224;, consentendogli, perci\u0026#242;, di negare altrimenti la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenze 24 febbraio-24 maggio 2011, n. 20798 e 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 185 del 2015 ha, quindi, dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole \u0026#171;\u0026#232; obbligatorio e,\u0026#187; che accompagnavano la previsione dell\u0026#8217;aumento della pena per la recidiva per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale. E ci\u0026#242; sulla base del rilievo che l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della recidiva stabilita dall\u0026#8217;art. 99, quinto comma, cod. pen. contrastasse sia con il principio di ragionevolezza, parificando nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sia con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., che implica \u0026#171;\u0026#8220;un costante \u0026#8216;principio di proporzione\u0026#8217; tra qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; della sanzione, da una parte, e offesa, dall\u0026#8217;altra\u0026#8221; (sentenza n. 341 del 1994)\u0026#187;, precludendo l\u0026#8217;accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l\u0026#8217;applicazione della recidiva, cos\u0026#236; da poter rendere \u0026#171;la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalit\u0026#224; rieducativa prevista appunto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, cos\u0026#236; come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 46 del 2024, n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), non equivale ad arbitrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni che costituiscono espressione di tale discrezionalit\u0026#224;, e segnatamente quelle che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libert\u0026#224; personale dei loro destinatari, devono quindi ritenersi suscettibili di controllo da parte di questa Corte per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Ora, l\u0026#8217;applicazione sulla pena stabilita per l\u0026#8217;aggravante a effetto speciale dell\u0026#8217;aumento di un terzo della pena previsto per la recidiva semplice, a fronte dell\u0026#8217;aumento facoltativo applicabile ove con la prima concorra una ipotesi di recidiva aggravata, d\u0026#224; luogo a una evidente irragionevolezza della disciplina applicabile, con violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. Invero, contrasta con il canone di ragionevolezza che al minor grado di rimproverabilit\u0026#224; soggettiva corrisponda una pena superiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parit\u0026#224; di disvalore oggettivo del fatto (sentenze n. 217 e n. 94 del 2023, n. 185 e n. 55 del 2021, n. 73 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre, infatti, le ipotesi di recidiva qualificabili come circostanze a effetto speciale beneficiano, in caso di concorso (art. 64, quarto comma, cod. pen.), del doppio \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e della sola applicazione della pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave e della facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;aumento affidata al giudice, non si rinviene \u0026#8211; dopo la richiamata modificazione di cui alla legge n. 251 del 2005 \u0026#8211; la ragione per cui, in caso di concorso della meno grave recidiva semplice con una circostanza autonoma o a effetto speciale, debba trovare applicazione automatica e obbligatoria l\u0026#8217;aumento di un terzo (e non fino a un terzo), una volta che il giudice abbia reputato i precedenti penali indicativi di una pi\u0026#249; accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosit\u0026#224; del reo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Tale disciplina non pu\u0026#242; trovare una idonea giustificazione nel diverso regime delle modalit\u0026#224; di maggiorazione della pena, frutto di un differente giudizio di disvalore delle fattispecie, che connota le circostanze comuni e le circostanze a effetto speciale, supponendo che solo il cumulo materiale di queste ultime possa comportare una pena sproporzionata per eccesso, mentre il concorso tra aggravanti comuni e a effetto speciale incontrerebbe unicamente i limiti di cui all\u0026#8217;art. 66 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, pu\u0026#242; essere causa, come visto, dell\u0026#8217;irrogazione di una sanzione sproporzionata e non \u0026#8220;individualizzata\u0026#8221; proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Il dato testuale della disposizione censurata impedisce, altrimenti, una interpretazione dell\u0026#8217;art. 63, commi terzo e quarto, cod. pen., nel senso che, ove concorrano una circostanza aggravante a effetto speciale e la recidiva semplice, non si debba operare la somma aritmetica prevista dall\u0026#8217;art. 63, secondo comma, cod. pen., ma trovi comunque applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma del medesimo articolo, cos\u0026#236; da evitare che la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Il censurato criterio di determinazione della pena in caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o a effetto speciale e una circostanza aggravante comune risulta anche lesivo dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. Invero, una pena determinata sulla base di un criterio irragionevole non pu\u0026#242; essere percepita dal suo destinatario come una pena giusta, e non pu\u0026#242; quindi assolvere alla funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Deve essere perci\u0026#242; dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che \u0026#171;Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave, ma il giudice pu\u0026#242; aumentarla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che \u0026#171;Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave, ma il giudice pu\u0026#242; aumentarla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250528105828.pdf","oggetto":"Reati e pene - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena - Mancata previsione che, quando la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, primo comma, codice penale concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante a effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza pi\u0026#249; grave, ma il giudice pu\u0026#242; aumentarla.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46752","titoletto":"Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Sindacabilità - Limiti - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie manifestamente irragionevoli o sproporzionate. (Classif. 210048).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43897\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, sono suscettibili di controllo da parte della Corte costituzionale per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46753","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46753","titoletto":"Reati e pene - Circostanze - Recidiva - Fondamento - Maggiore pericolosità e maggior grado di colpevolezza del reo, legato alla sua più elevata rimproverabilità - Applicazione - Obbligatorietà - Esclusione - Necessità di verifica in concreto da parte del giudice. (Classif. 210011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’applicazione della recidiva non è obbligatoria, ma si giustifica solo in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, risulti espressivo in concreto sia di una maggiore pericolosità criminale, sia di un maggior grado di colpevolezza, legato alla più elevata rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l’ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 55/2021 - mass. 43737; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 183/2011 - mass. 35683; S. 192/2007 - mass. 31375; O. 171/2009 - mass. 33479\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e33480; O. 257/2008 - mass. 32679\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e32680; O. 193/2008 - mass. 32532; O. 90/2008 - mass. 32249; O. 33/2008 - mass. 32121\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46754","numero_massima_precedente":"46752","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46754","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Determinazione della pena in caso di concorso della recidiva semplice con una circostanza aggravante ad effetto speciale o autonoma - Cumulo materiale delle pene, anziché applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di aumentarla - Violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». Il criterio del cumulo materiale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o autonome con la recidiva semplice – aggravante comune per la quale la legge n. 251 del 2005 ha previsto un aumento fisso di un terzo (e non fino ad un terzo) della pena –, comporta conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli a fronte di quanto stabilito invece per le ipotesi di recidiva aggravata, che, quali aggravanti ad effetto speciale, beneficiano del trattamento, più favorevole perché discrezionale nella misura, previsto dal quarto comma della medesima disposizione (cumulo giuridico). In tal modo ad un minor grado di rimproverabilità soggettiva riscontrabile nella recidiva semplice rispetto alle più gravi ipotesi di recidiva aggravata può corrispondere, a parità di disvalore oggettivo del fatto, una pena irragionevolmente superiore e dunque sproporzionata e non “individualizzata”, con conseguente violazione anche della funzione rieducativa della pena. Per evitare che la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate è pertanto necessario che anche nell’ipotesi della recidiva semplice trovi applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma dell’art. 63. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2023 - mass. 45906; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 185/2021 - mass. 44243; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46753","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"63","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46472","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 27 maggio 2025, n. 74","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1919","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46500","autore":"Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 74 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1260","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46732","autore":"Pisani N.","titolo":"Incostituzionalità della disciplina del concorso omogeneo tra circostanze aggravanti autonome o ad effetto speciale, e recidiva semplice: primi passi verso l\u0027illegittimità costituzionale degli aumenti fissi di pena?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3133","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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