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L. srl e S. srl in liquidazione e altro, con ordinanza del 24 febbraio 2023, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 9 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 gennaio 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 febbraio 2023, iscritta al n. 68 del relativo registro dell\u0026#8217;anno 2023, il Giudice dell\u0026#8217;esecuzione mobiliare del Tribunale ordinario di Palermo, sezione sesta civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 55 e 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente premette che, nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;espropriazione forzata presso terzi, la debitrice aveva proposto opposizione all\u0026#8217;esecuzione deducendo, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;impignorabilit\u0026#224; dei beni ai sensi dell\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia, in base al quale a seguito del sequestro non possono essere iniziate azioni esecutive sui beni oggetto dello stesso, sottolineando che, peraltro, l\u0026#8217;esecuzione era iniziata dopo la confisca definitiva. Sicch\u0026#233; si era evidenziato, nell\u0026#8217;opposizione proposta, che, in forza della disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 52 e seguenti del predetto codice, i creditori, in luogo dell\u0026#8217;azione esecutiva ordinaria, avrebbero dovuto proporre domanda di accertamento delle loro pretese dinanzi al giudice della prevenzione, senza che le relative regole potessero ritenersi derogabili in presenza di crediti \u0026#8211; come quelli azionati nella procedura esecutiva presupposta \u0026#8211; di carattere prededucibile perch\u0026#233; sorti dopo l\u0026#8217;emanazione del sequestro di prevenzione, alla medesima stregua di quanto avviene nelle procedure concorsuali originate dalla crisi dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva, in via preliminare, che l\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia, piuttosto che un\u0026#8217;ipotesi di impignorabilit\u0026#224; dei beni, prevede l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esecuzione che pu\u0026#242; essere, in quanto tale, rilevata anche d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsidera, tuttavia, il Tribunale di Palermo che, in effetti, a fronte del divieto di agire \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecutivis\u003c/em\u003e, i creditori possono soddisfarsi nell\u0026#8217;ambito del procedimento di pagamento dei crediti disciplinato dagli artt. 60 e 61 del predetto codice, che individuano l\u0026#8217;organo preposto al pagamento dei creditori, dopo che il provvedimento di confisca \u0026#232; divenuto definitivo, nell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata (in seguito, anche: Agenzia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAssume, peraltro, il giudice rimettente che sotto tali aspetti, il combinato disposto degli artt. 55, 60 e 61 cod. antimafia potrebbe violare gli artt. 24 e 102 Cost., poich\u0026#233; tali disposizioni assicurerebbero una tutela giurisdizionale incompleta e, dunque, non effettiva ai creditori, i quali potrebbero adire l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria solo per contestare il piano di pagamento predisposto dall\u0026#8217;Agenzia. In particolare, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e si determinerebbe perch\u0026#233; i creditori non avrebbero alcuna tutela giurisdizionale, tanto nella fase antecedente di predisposizione del progetto di graduazione dei crediti, quanto in quella successiva di esecuzione materiale del piano, in una situazione vieppi\u0026#249; pregiudizievole per i titolari di crediti prededucibili \u0026#8211; come il creditore procedente nell\u0026#8217;esecuzione pendente dinanzi al medesimo giudice \u0026#8210; il cui accertamento \u0026#232; compiuto al di fuori della procedura concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente sottolinea ulteriormente che il pregiudizio arrecato si disvela con evidenza ancora maggiore avendo riguardo alla differente disciplina prevista per il fallimento (ora, liquidazione giudiziale), nel quale nelle fasi di accertamento e graduazione dei crediti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del curatore \u0026#232; assoggettata a un controllo continuativo da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva, infine, che, pur nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore processuale, l\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte sarebbe a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221;; domanda infatti, conclusivamente, la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate \u0026#171;nella parte in cui l\u0026#8217;art. 61 non prevede che i creditori inseriti nello stato passivo e i titolari di crediti prededucibili che non lo sono, possono ricorrere all\u0026#8217;Autorit\u0026#224; Giudiziaria individuata nel co. 7^ con ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 702 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cpc, per ottenere l\u0026#8217;inserimento nel progetto di pagamento e l\u0026#8217;effettivo adempimento del piano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nessuna delle parti del giudizio principale si \u0026#232; costituita; n\u0026#233; \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 febbraio 2023 (reg. ord. n. 68 del 2023), il Giudice dell\u0026#8217;esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, sezione sesta civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 55 e 61 cod. antimafia, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente premette che, nell\u0026#8217;ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi, promossa in danno di una societ\u0026#224; nei confronti della quale era stato emesso un provvedimento di confisca divenuto irrevocabile prima dell\u0026#8217;inizio della procedura esecutiva, la debitrice aveva proposto opposizione all\u0026#8217;esecuzione, adducendo l\u0026#8217;impignorabilit\u0026#224; dei beni ai sensi dell\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia che, gi\u0026#224; dopo il sequestro di prevenzione, vieta la proposizione di azioni esecutive sui beni oggetto del provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;espropriazione forzata era stata promossa dal creditore successivamente alla confisca definitiva per un credito sorto dopo il sequestro di prevenzione per servizi resi in favore della societ\u0026#224; assoggettata al sequestro stesso; credito quindi da ritenersi prededucibile nella fase liquidatoria del procedimento di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale rimettente \u0026#8211; dopo aver premesso che il divieto di cui all\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia incide sulla procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esecuzione forzata e non gi\u0026#224; sulla pignorabilit\u0026#224; dei beni \u0026#8211; osserva che, in effetti, a fronte del divieto di agire \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecutivis\u003c/em\u003e, i creditori possono soddisfarsi nell\u0026#8217;ambito del procedimento di pagamento dei crediti, disciplinato, dopo la confisca definitiva, dall\u0026#8217;art. 60 del predetto codice, che individua l\u0026#8217;organo preposto al pagamento dei creditori nell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assetto normativo, e in particolare gli artt. 55 e 61 cod. antimafia, si porrebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost., poich\u0026#233; sarebbe assicurata ai creditori una tutela giurisdizionale incompleta, atteso che gli stessi hanno la possibilit\u0026#224; di adire l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria solo per contestare il piano di pagamento predisposto dall\u0026#8217;Agenzia, mentre sono privi di tutela giurisdizionale, anche rispetto all\u0026#8217;eventuale inerzia dell\u0026#8217;Agenzia stessa, nello svolgimento delle attivit\u0026#224; ad essa demandate, tanto nella fase antecedente di predisposizione del progetto di pagamento, quanto in quella successiva di esecuzione materiale del piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto sistema normativo, nel suo complesso, sarebbe pregiudizievole per i titolari di crediti prededucibili, il cui accertamento \u0026#232; compiuto al di fuori della procedura di prevenzione, specie ove si abbia riguardo alla differente disciplina prevista per il fallimento (ora, liquidazione giudiziale), nella quale, nelle fasi di accertamento e graduazione dei crediti, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del curatore \u0026#232; assoggettata a un controllo costante dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo lo stesso Tribunale rimettente la \u003cem\u003ereductio\u003c/em\u003e \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel sistema richiederebbe un intervento a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; di questa Corte, dovendo riconoscersi ai creditori inseriti nello stato passivo e ai titolari di crediti prededucibili la possibilit\u0026#224; di adire l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria individuata, dall\u0026#8217;art. 61, comma 7, cod. antimafia, con ricorso proposto ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione in riferimento all\u0026#8217;evocato parametro dell\u0026#8217;art. 102 Cost., poich\u0026#233; lo stesso non \u0026#232; pertinente rispetto alle censure che si ritraggono dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la quale vuole denunciare un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eall\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale dei creditori contemplata, a fronte del divieto di introdurre e proseguire azioni esecutive individuali, dall\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia dopo il sequestro di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, l\u0026#8217;art. 102 Cost. prevede, per un verso, che in linea di principio la giurisdizione \u0026#232; esercitata da magistrati ordinari e, per un altro, che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui, non essendo posta in dubbio, neppure dalla stessa ordinanza di rimessione, la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le fasi nelle quali \u0026#232; contemplato l\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale, l\u0026#8217;evocazione di tale parametro risulta essere inconferente con conseguente inammissibilit\u0026#224; della censura (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 225, n. 209 e n. 108 del 2023). Infatti \u0026#8211; ha affermato recentemente questa Corte \u0026#8211; quando l\u0026#8217;evocato parametro risulta inconferente, e comunque di esso non \u0026#232; indicata la pertinenza, la questione \u0026#232; \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e inammissibile (ancora sentenza n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Anche con riguardo al parametro dell\u0026#8217;art. 24 Cost., la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; inammissibile, sia nella parte in cui ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia, sia in quella concernente il successivo art. 61.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice rimettente \u0026#8211; lamentando un\u0026#8217;insufficiente tutela giurisdizionale \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecutivis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi un credito sorto, dopo il sequestro di prevenzione, a carico di un soggetto raggiunto da tale misura, credito gi\u0026#224; accertato in via definitiva in sede di cognizione \u0026#8211; denuncia un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e complessivo e, come presupposto interpretativo della questione, muove dalla considerazione che la possibilit\u0026#224; di ottenere il soddisfacimento del credito sarebbe, per un verso, preclusa nella sede ordinaria dell\u0026#8217;espropriazione forzata, stante il disposto dell\u0026#8217;art. 55 cod. antimafia, in base al quale a seguito del sequestro (e a maggior ragione dopo la successiva confisca) non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e, per l\u0026#8217;altro, sarebbe invece riconosciuta \u0026#8211; ma in termini ritenuti inadeguati \u0026#8211; nel procedimento speciale di liquidazione previsto dall\u0026#8217;art. 61 cod. antimafia a seguito della definitivit\u0026#224; della confisca di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In realt\u0026#224;, sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, si ha che per i crediti prededucibili \u0026#8211; quali, in generale, quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, quindi non prima del provvedimento di sequestro \u0026#8211; il codice delle leggi antimafia contempla (art. 54) una pi\u0026#249; rapida tutela, distinta e separata, rispetto a quella degli altri crediti, anteriori al sequestro. Ci\u0026#242; innanzi tutto escludendo che i primi, a differenza dei secondi, debbano essere verificati secondo le modalit\u0026#224; e la procedura di accertamento previste dagli artt. 57, 58 e 59 cod. antimafia. Quando sono liquidi, esigibili e non contestati, ovvero accertati in via definitiva in sede di cognizione, tali crediti (quelli prededucibili) possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto in cui confluiscono i crediti non prededucibili, assoggettati alla procedura di accertamento, e, quindi, anche prima della redazione dello stesso piano, sempre che l\u0026#8217;attivo sia sufficiente e che il pagamento non comprometta la gestione e comunque previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura di prevenzione, chiamato a verificare che si tratti effettivamente di un credito prededucibile e che sussistano le condizioni per il pagamento immediato. Se, per\u0026#242; \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;art. 54, al comma 2 \u0026#8211; la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalit\u0026#224;, conformemente all\u0026#8217;ordine assegnato dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, dopo l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del provvedimento di confisca, tali crediti, se non gi\u0026#224; soddisfatti prima, precedono tutti gli altri nel progetto (e nel successivo piano) di pagamento redatto dall\u0026#8217;Agenzia (art. 61 cod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;una e nell\u0026#8217;altra evenienza il creditore di un credito prededucibile, il cui pagamento immediato non sia stato autorizzato dal giudice delegato alla procedura di prevenzione o che non sia stato inserito, con la dovuta priorit\u0026#224;, nel piano di pagamento dei crediti, pu\u0026#242; dolersi di ci\u0026#242; proponendo opposizione al giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un caso, gi\u0026#224; dopo il sequestro di prevenzione, \u0026#232; possibile il ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, mediante l\u0026#8217;opposizione prevista in generale dall\u0026#8217;art. 59, comma 6, in favore dei \u0026#171;creditori esclusi\u0026#187; e tale deve considerarsi anche il creditore in prededuzione non ammesso al pagamento anticipato (in tal senso, gi\u0026#224; Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 23 gennaio-26 febbraio 2019, n. 8441); nell\u0026#8217;altro caso, dopo la definitivit\u0026#224; della confisca e la comunicazione del piano di pagamento redatto dall\u0026#8217;Agenzia, \u0026#232; possibile il ricorso alla sezione civile della Corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca (ai sensi dell\u0026#8217;art. 61, comma 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisdizionalizzazione di questa fase risulta ormai dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 aprile 2022, n. 12871), che ha chiarito che l\u0026#8217;Agenzia opera, nelle fasi di liquidazione dei beni e di pagamento delle somme in favore dei creditori, nella veste di ausiliario dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e quindi sotto il controllo di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer\u0026#242;, nella fattispecie in esame, \u0026#232; determinante la considerazione che questa articolata tutela concerne la liquidazione dei crediti nella procedura di prevenzione e, quale che sia la sua intensit\u0026#224;, non si proietta sul giudizio di opposizione all\u0026#8217;esecuzione, nel senso che il giudice di questo giudizio non \u0026#232; chiamato ad applicare la disciplina della procedura di prevenzione, n\u0026#233; tanto meno l\u0026#8217;art. 61. Consegue che tale disposizione non viene in rilievo nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, promosso dal rimettente, proprio quale giudice dell\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;esecuzione in un\u0026#8217;ordinaria procedura di espropriazione presso terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, espresso dal giudice rimettente nella parte in cui censura l\u0026#8217;art. 61 citato, non \u0026#232; rilevante e la relativa questione \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Parimenti inammissibile \u0026#8211; ma per insufficiente motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; \u0026#232; la questione nella parte in cui ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 55.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Invero, sussiste il presupposto della rilevanza perch\u0026#233; nel giudizio di opposizione all\u0026#8217;esecuzione si controverte proprio in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 55, che \u0026#8211; come gi\u0026#224; detto \u0026#8211; prevede che, a seguito del sequestro di prevenzione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl debitore opponente invoca tale disposizione per sostenere la non pignorabilit\u0026#224; del suo credito presso il terzo (nella specie, un\u0026#8217;azienda di credito), il quale ha gi\u0026#224; riconosciuto il suo debito in ragione di un rapporto di conto corrente intrattenuto con il prevenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente correttamente considera che non di impignorabilit\u0026#224; si tratta, bens\u0026#236; di improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione esecutiva, che non pu\u0026#242; essere iniziata, n\u0026#233; proseguita, dopo il sequestro di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna preclusione analoga \u0026#232; prevista dall\u0026#8217;art. 150 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), il quale prescrive che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, pu\u0026#242; essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. La stessa disposizione, con riferimento al fallimento, era contenuta, in precedenza, nell\u0026#8217;art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di disposizioni simmetriche, alle quali, in realt\u0026#224;, \u0026#232; sottesa una diversa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee anche un distinto fondamento, rilevante al fine di valutare la giustificatezza, rispetto alla garanzia riconosciuta dall\u0026#8217;art. 24 Cost., della temporanea preclusione della ordinaria tutela giurisdizionale \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecutivis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di iniziare (o proseguire) un\u0026#8217;azione esecutiva ordinaria dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o di fallimento risponde all\u0026#8217;evidente esigenza di preservare la \u003cem\u003epar condicio \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecreditorum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein una situazione di insolvenza che rende incerto il soddisfacimento di tutti i crediti.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, il procedimento di prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del prevenuto, bens\u0026#236; la sua pericolosit\u0026#224;, sicch\u0026#233; vi \u0026#232; la diversa esigenza di verificare se, per i crediti coinvolti nella procedura di prevenzione (essenzialmente quelli anteriori al sequestro), sussistano le condizioni di cui all\u0026#8217;art. 52 cod. antimafia perch\u0026#233; la confisca non li pregiudichi e, quindi, possano essere soddisfatti. In particolare, deve trattarsi di crediti non strumentali all\u0026#8217;attivit\u0026#224; illecita e connotati da buona fede e inconsapevole affidamento dei creditori stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal caso, il carattere concorsuale della liquidazione di tali crediti, assoggettati a procedimento di verifica, attrae anche i crediti prededucibili, sorti dopo il sequestro di prevenzione, il cui pagamento deve avvenire, non di meno, nel contesto della liquidazione dei crediti nella procedura di prevenzione, sia immediatamente al di fuori del piano di riparto (art. 54), sia dopo la definitivit\u0026#224; della confisca mediante l\u0026#8217;inserimento nel piano di pagamento (art. 61).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di ci\u0026#242;, il censurato art. 55 pone la prescrizione in esame, che esclude che possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive dopo il sequestro di prevenzione; disposizione questa che \u0026#232; quindi applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a differenza del (parimenti censurato) art. 61, sussistendo, pertanto, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione sotto tale profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La questione, nella parte in cui ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 55, \u0026#232; non di meno inammissibile per insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente, da una parte, si limita a richiamare il principio, pi\u0026#249; volte enunciato da questa Corte, secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale, posta dall\u0026#8217;art. 24 Cost., non si esaurisce con la cognizione da parte del giudice, ma include anche l\u0026#8217;esecuzione forzata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 140 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltres\u0026#236; recentemente (sentenza n. 159 del 2023) si \u0026#232; ribadito che \u0026#171;la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall\u0026#8217;art. 24 Cost. comprende anche la fase dell\u0026#8217;esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l\u0026#8217;attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); e ci\u0026#242; \u0026#232; tanto pi\u0026#249; vero quando leso \u0026#232; un diritto fondamentale (art. 2 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il rimettente indirizza la sua censura domandando, come \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, una pronuncia additiva di questa Corte sull\u0026#8217;art. 61, che concerne la liquidazione dei crediti nel procedimento di prevenzione, ritenendo che la \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e possa avvenire intervenendo sulla disciplina della procedura di liquidazione nel procedimento di prevenzione e non gi\u0026#224; su quella della procedura di espropriazione forzata in corso. Infatti, il rimettente \u0026#8211; come gi\u0026#224; ricordato \u0026#8211; domanda, conclusivamente, la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate \u0026#171;nella parte in cui l\u0026#8217;art. 61 non prevede che i creditori inseriti nello stato passivo e i titolari di crediti prededucibili che non lo sono, possono ricorrere all\u0026#8217;Autorit\u0026#224; Giudiziaria individuata nel co. 7^ con ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 702 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cpc, per ottenere l\u0026#8217;inserimento nel progetto di pagamento e l\u0026#8217;effettivo adempimento del piano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che \u0026#8211; come affermato da questa Corte (da ultimo, sentenza n. 221 del 2023) \u0026#8211; \u0026#171;[n]el giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente\u0026#187;, sicch\u0026#233; la Corte \u0026#171;rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, tuttavia, non sviluppa la sua censura focalizzandola sul procedimento di espropriazione forzata in corso, che \u0026#232; quello oggetto della sua cognizione dell\u0026#8217;azione di opposizione all\u0026#8217;esecuzione, ma devia verso il procedimento di liquidazione nella confisca di prevenzione, il quale non \u0026#232; rilevante nel giudizio principale, quale che sia, in quest\u0026#8217;ultimo, la specificit\u0026#224; della tutela dei crediti prededucibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ridonda in motivazione, insufficiente e perplessa, dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione quanto al presupposto della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale. Ed invero, questa Corte ha ritenuto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate con ordinanze le cui modalit\u0026#224; argomentative tradiscano un\u0026#8217;incertezza e contraddittoriet\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e che non consente di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure (sentenze n. 248 e n. 118 del 2022; n. 123 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In definitiva, anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 55 e 61 cod. antimafia, sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 55 e 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;esecuzione mobiliare del Tribunale ordinario di Palermo, sezione sesta civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Misure di prevenzione - Esecuzione forzata - Codice delle leggi antimafia - Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali - Estinzione delle procedure esecutive in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca - Creditori inseriti nello stato passivo e titolari di crediti prededucibili che non lo sono (nel caso di specie: crediti sorti nel corso della procedura) - Possibilit\u0026#224; di proporre ricorso, ex art. 702-bis codice di procedura civile, all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria, individuata nel c. 7 dell\u0027art. 61 del d.lgs. n. 159 del 2011, per ottenere l\u0027inserimento nel progetto di pagamento dei crediti e l\u0027effettivo adempimento del piano di pagamento.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45977","titoletto":"Misure di prevenzione - In genere - Codice delle leggi antimafia - Provvedimento di confisca di beni patrimoniali divenuto irrevocabile precedentemente alla procedura esecutiva - Conseguente impossibilità, per i creditori , di agire per l\u0027esecuzione forzata - Necessità di soddisfarsi nell\u0027ambito del piano di pagamento predisposto dall\u0027Agenzia nazionale per l\u0027amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Denunciata violazione del diritto all\u0027effettività della tutela giurisdizionale e di difesa - Evocazione di parametro non pertinente - Difetto di rilevanza - Perplessità e insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 156001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, sez. sesta civile, degli artt. 55 e 61 cod. antimafia, nella parte in cui, successivamente alla confisca definitiva, prevede che i creditori possano soddisfarsi nell’ambito del piano di pagamento predisposto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’evocato parametro dell’art. 102 Cost. non è pertinente rispetto alle censure sollevate, in quanto l’effettività della tutela giurisdizionale non viene posta in dubbio neppure dalla stessa ordinanza di rimessione. Con riguardo, poi, all’art. 24 Cost., la questione sollevata in ordine all’art. 61 cod. antimafia, che prevede un procedimento speciale di liquidazione a seguito della definitività della confisca di prevenzione, non è rilevante, in quanto la disposizione non è applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e; in ordine all’art. 55 cod. antimafia, invece, l’ordinanza presenta una motivazione insufficiente e perplessa quanto alla non manifesta infondatezza. Il rimettente si limita a richiamare il principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale include anche l’esecuzione forzata; tuttavia, non considera che il procedimento di prevenzione di cui all’art. 55 cod. antimafia non presuppone l’insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità, sicché vi è la diversa esigenza di verificare se, per i crediti coinvolti nella procedura di prevenzione, sussistano le condizioni perché la confisca non li pregiudichi e, quindi, possano essere soddisfatti – attraendo, in caso, anche i crediti prededucibili. Così facendo, il rimettente non sviluppa la sua censura focalizzandola sul procedimento di espropriazione forzata in corso, che è quello oggetto della sua cognizione dell’azione di opposizione all’esecuzione, ma devia verso il procedimento di liquidazione nella confisca di prevenzione, il quale non è rilevante nel giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 209/2023 - mass. 45849; S. 159/2023 - mass. 45663; S. 108/2023 - mass. 45533; S. 248/2022- mass. 45204; S. 140/2022- mass. 44837; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 128/2021- mass. 43960; S. 123/2021- mass. 43987; S. 522/2002; S. 321/1998 - mass. 24090\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero":"159","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art55"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero":"159","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art61"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in particolare"},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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