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B, lett. c-1), alla medesima legge regionale.","atti_registro":"ord. 91/2025","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 1\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2026\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)\u0026#187;, nella parte in cui richiama l\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1), alla medesima legge regionale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione quarta civile, nel procedimento vertente tra l\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) APS, l\u0026#8217;Altro diritto ODV - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalit\u0026#224; e governo delle migrazioni, il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, con ordinanza del 26 ottobre 2024, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Regione Toscana, dell\u0026#8217;ASGI APS e dell\u0026#8217;Altro diritto ODV - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalit\u0026#224; e governo delle migrazioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Alberto Guariso per ASGI APS, l\u0026#8217;avvocata Silvia Ventura per l\u0026#8217;Altro diritto ODV - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalit\u0026#224; e governo delle migrazioni, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione quarta civile, con ordinanza del 26 ottobre 2024, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)\u0026#187;, nella parte in cui richiama l\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1), alla medesima legge regionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione: i) all\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; ii) all\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u0026#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; iii) all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa censurata prevede, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell\u0026#8217;ambito territoriale di riferimento del bando per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), l\u0026#8217;attribuzione, ai fini della graduatoria, di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, ex art. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), su ricorso dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) APS e dell\u0026#8217;associazione l\u0026#8217;Altro diritto ODV - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalit\u0026#224; e governo delle migrazioni (l\u0026#8217;Altro diritto), nei confronti del Comune di Arezzo e della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe associazioni ricorrenti, per quanto qui rileva, chiedono che si accerti il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Arezzo, il quale nel bando ERP del 2022 ha previsto una clausola relativa all\u0026#8217;assegnazione del punteggio basata sulle condizioni di \u0026#171;storicit\u0026#224; di presenza\u0026#187;, e che si ordini al medesimo Comune di modificare detto bando, di modificare le graduatorie adottate sulla base dello stesso (riformulandole senza considerare la clausola asseritamente discriminatoria), nonch\u0026#233; di riaprire i termini per la presentazione delle domande.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rappresenta che ASGI e l\u0026#8217;Altro diritto hanno rilevato che la citata clausola contenuta nel bando ERP 2022 \u0026#232; identica a quella prevista dalla normativa regionale censurata, la cui vigente formulazione \u0026#232; stata adottata con la legge della Regione Toscana 21 settembre 2021, n. 35 (Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l\u0026#8217;attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B L.R. 2/2019), intervenuta a seguito delle sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020 di questa Corte. La \u0026#171;valorizzazione\u0026#187; della residenza pregressa prevista dalla legge regionale \u0026#8211; e conseguentemente dal bando ERP 2022 \u0026#8211; non sarebbe per\u0026#242; conforme alla giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo le associazioni ricorrenti, infatti, \u0026#171;i criteri di attribuzione del punteggio basati su condizioni di durata della presenza (residenza o prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa) rivestirebbero una rilevanza eccessiva rispetto agli altri criteri\u0026#187;, rispondenti invece alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della normativa in materia di ERP, diretta a garantire il diritto all\u0026#8217;abitazione di chi si trovi in stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Dato conto che le ricorrenti contestano al Comune di Arezzo anche una ulteriore condotta discriminatoria, altra per\u0026#242; dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate e in relazione alla quale, per ragioni di economia di giudizio, ritiene di pronunciarsi all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;odierno giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che l\u0026#8217;ente locale convenuto ha preliminarmente richiesto si dichiari l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per difetto di giurisdizione, per carenza di interesse e per difetto di legittimazione attiva di ASGI e l\u0026#8217;Altro diritto: eccezioni che, tuttavia, esso giudice ritiene essere non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 e della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sarebbe pacifica, infatti, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in materia di discriminazione, a nulla rilevando che questa sia attuata con un provvedimento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure potrebbe dubitarsi dell\u0026#8217;interesse a ricorrere delle due associazioni, le quali \u0026#8211; secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parit\u0026#224; di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall\u0026#8217;origine etnica) e dall\u0026#8217;art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l\u0026#8217;esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori) \u0026#8211; agiscono in giudizio \u0026#171;per la generalit\u0026#224; dei soggetti illegittimamente pregiudicati\u0026#187; dalla condotta del Comune di Arezzo, della quale chiedono si accerti la natura discriminatoria. L\u0026#8217;accoglimento del ricorso, d\u0026#8217;altro canto, comporterebbe la rimozione dei punteggi attribuiti sulla base della mera residenza storica e l\u0026#8217;obbligo, in capo all\u0026#8217;amministrazione, di procedere alla revisione delle graduatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, alla legittimazione attiva, la consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha gi\u0026#224; affermato che le organizzazioni iscritte all\u0026#8217;elenco ex art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 possono agire anche avverso condotte ritenute discriminatorie per nazionalit\u0026#224; (e non soltanto per etnia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, il Tribunale di Firenze riconosce che \u0026#171;la controversia in esame ha ad oggetto un ambito materiale che rientra nella sfera di competenza che il TFUE attribuisce all\u0026#8217;Unione\u0026#187;, ma al contempo che l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma interna per contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea sarebbe condizionata solo quando quest\u0026#8217;ultimo sia dotato di effetto diretto o sia direttamente applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAmpiamente richiamati, a tale ultimo riguardo, i princ\u0026#236;pi affermati dalla Corte di giustizia \u0026#8211; anche specificamente in ordine alla direttiva 2003/109/CE \u0026#8211; il giudice rimettente osserva che, anche ove la normativa UE consentisse la non applicazione della norma regionale, deve considerarsi quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 15 del 2024, la quale avrebbe \u0026#171;consentito il cumulo dei due strumenti della disapplicazione della legge con la rimessione alla Corte di una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla medesima legge, nell\u0026#8217;ottica di garantire un piano di rimozione delle discriminazioni effettivo e \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e (art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011), comprensivo della rimozione dell\u0026#8217;atto normativo in contrasto con le norme eurounitarie e tuttavia conseguente alla dichiarazione di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;. Di qui, pertanto, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, anche in ragione di quanto gi\u0026#224; detto circa l\u0026#8217;interesse a ricorrere di ASGI e de l\u0026#8217;Altro diritto e le conseguenze nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di un\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Esclusa la possibilit\u0026#224; di interpretare le disposizioni censurate in senso conforme a Costituzione, il Tribunale di Firenze le ritiene di dubbia legittimit\u0026#224; costituzionale, innanzitutto, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10 della legge regionale censurata, nella parte in cui richiama l\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1), attribuirebbe particolare rilievo alla residenza pregressa, la quale per\u0026#242; non \u0026#232; di per s\u0026#233; collegata alla funzione del servizio di ERP, volto ad \u0026#171;assicurare il soddisfacimento del bisogno primario ad una abitazione\u0026#187;. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte al riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che, se una certa stabilit\u0026#224; sul territorio \u0026#232; coerente con l\u0026#8217;erogazione del servizio sociale erogato dal Comune, il radicamento territoriale \u0026#171;non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020), sicch\u0026#233; le norme che lo considerino tra gli elementi da valutare ai fini della graduatoria devono essere \u0026#171;vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell\u0026#8217;accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza\u0026#187; (sentenza n. 107 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, il Tribunale di Firenze ritiene che le disposizioni censurate debbano essere valutate \u0026#171;all\u0026#8217;interno del sistema costituito dalle norme che stabiliscono i punteggi da assegnare ai richiedenti in ragione delle loro condizioni soggettive e oggettive, e da quelle che definiscono i requisiti di accesso al servizio\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021). Ebbene, la legge reg. Toscana n. 2 del 2019 attribuisce un massimo di sei punti alle \u0026#8220;condizioni economiche, sociali e familiari\u0026#8221;, un massimo di quattro punti alle condizioni oggettive riferibili alla gravit\u0026#224; del disagio abitativo e un massimo di quattro punti per la storicit\u0026#224; della presenza: dal che si trarrebbe \u0026#171;l\u0026#8217;evidente \u0026#8220;sopravvalutazione\u0026#8221;, operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che pi\u0026#249; rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio\u0026#187;. Compiendo alcuni esempi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e arriva alla conclusione che l\u0026#8217;assetto normativo censurato sopravvaluta la storicit\u0026#224; della residenza rispetto all\u0026#8217;attualit\u0026#224; dello stato di bisogno, con ci\u0026#242; ponendosi in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 9 del 2021, ove si \u0026#232; rilevato che la prospettiva di stabilit\u0026#224; \u0026#171;se pu\u0026#242; concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralit\u0026#224; dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8722; Le disposizioni sottoposte al vaglio di questa Corte sarebbero in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle diverse disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea gi\u0026#224; sopra richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, infatti, avrebbe gi\u0026#224; rilevato che normative quali quella censurata, che svantaggiano cittadini di uno Stato membro solo per avere esercitato la propria libert\u0026#224; di circolazione e soggiorno, possono trovare giustificazione solo ove la restrizione sia \u0026#171;basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed \u0026#232; proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza CGUE, 21 luglio 2011, causa C-503/09, Stewart).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, le disposizioni censurate, innanzitutto, non perseguirebbero uno scopo legittimo. Se, infatti, la normativa regionale intende garantire il diritto all\u0026#8217;abitazione di chi versa in stato di bisogno, allora \u0026#171;non si comprende come tale scopo possa essere raggiunto attraverso l\u0026#8217;elevata valorizzazione della residenza pregressa, criterio che come detto non offre alcuna prognosi sulla stanzialit\u0026#224; futura del soggetto che pu\u0026#242; farla valere, e con la postergazione automatica nella graduatoria per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi di persone che possono far valere fattori di bisogno soggettivo rilevanti a vantaggio di chi tali fattori non li possegga\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Firenze osserva, poi, che, anche ove si ritenesse legittimo lo scopo \u0026#171;di attribuire un beneficio soltanto a coloro che possano manifestare una prognosi di radicamento futuro nel territorio\u0026#187;, le disposizioni censurate si rivelerebbero sproporzionate \u0026#171;sia nella misura (attribuzione di un punteggio equivalente o superiore a diverse condizioni che esprimono condizioni di bisogno soggettivo o di disagio abitativo), sia perch\u0026#233; \u0026#232; ben possibile considerare misure alternative e pi\u0026#249; proporzionate per raggiungere lo stesso obiettivo che si prefigge il legislatore attribuendo rilevanza all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di graduatoria, oppure utilizzando il criterio della residenzialit\u0026#224; storica come criterio di preferenza residuale, a parit\u0026#224; dei bisogni soggettivi ed oggettivi evidenziati dai richiedenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, questa Corte avrebbe gi\u0026#224; riscontrato la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 21 del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea, da parte di normativa che annoverava la residenza pregressa quale requisito per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;ERP (si cita la sentenza n. 168 del 2014). Pur consapevole che in tale decisione veniva in considerazione un limite all\u0026#8217;accesso e non un criterio di attribuzione di punteggio, il giudice rimettente ritiene le relative argomentazioni valevoli anche per l\u0026#8217;odierno scrutinio, in quanto le disposizioni oggi censurate, che sopravvalutano la \u0026#171;residenza prolungata, che agisce [come] fattore discriminatorio per chi non pu\u0026#242; farla valere, rivelandosi presupposto necessario per concorrere a parit\u0026#224; di mezzi all\u0026#8217;ammissione al beneficio dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza a parit\u0026#224; di bisogni evidenziati)\u0026#187;, del pari determinano un\u0026#8217;irragionevole diseguaglianza sia nei confronti dei cittadini dell\u0026#8217;Unione, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; La Regione Toscana si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 13 giugno 2025, chiedendo che le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano ritenute inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa regionale osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal rimettente ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;di norme che davano rilievo alla durata della residenza ai fini dell\u0026#8217;accesso a benefici sociali\u0026#187;, mentre le disposizioni regionali censurate considerano la residenza o la prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa continuativa \u0026#171;unicamente un criterio valutativo ai fini della formazione della graduatoria\u0026#187;: ci\u0026#242; che escluderebbe possano ritenersi in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., alla luce di quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 145 del 2023, n. 199 del 2022 e n. 44 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderare la residenza non quale criterio escludente, ma premiale, consentirebbe di \u0026#171;soddisfare in modo complessivamente equo le opposte spinte che si manifestano in questo tipo di legislazioni\u0026#187;, volte per un verso a tutelare le esigenze abitative e per un altro ad assicurare efficienza amministrativa, utilizzando al meglio risorse pubbliche limitate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale censurata, a seguito delle modifiche apportate nel 2021, contempla un \u0026#171;sistema molto complesso, articolato e bilanciato\u0026#187;, entro il quale sono considerati tutti gli aspetti in cui si esprime il bisogno abitativo e ove le condizioni di storicit\u0026#224; di presenza sono considerate gradualmente, a seconda degli anni di residenza o di prestazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa. La difesa regionale rileva, in particolare, come il punteggio massimo attribuibile alle condizioni sociali, economiche e familiari e quello attribuibile alla presenza continuativa nella graduatoria per l\u0026#8217;assegnazione degli alloggi sono pari a 6 punti e, dunque, in grado di prevalere su quello massimo attribuibile sulla base della permanenza storica, pari a 4 punti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Secondo la Regione Toscana, analoghe ragioni dovrebbero portare a ritenere non fondate anche le questioni di legittimit\u0026#224; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe, infatti, alcun contrasto con l\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto non v\u0026#8217;\u0026#232; alcuna sopravvalutazione della residenza prolungata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto concerne, poi, la violazione dell\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, la difesa regionale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della relativa questione, perch\u0026#233; le disposizioni censurate non prevedono alcun trattamento differenziato e, dunque, la direttiva non avrebbe \u0026#171;rilevanza nel caso in esame\u0026#187;. Nel merito, ad ogni modo, andrebbe esclusa ogni violazione, in quanto \u0026#232; la medesima direttiva a richiedere un radicamento sul territorio nazionale del soggiornante di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInammissibile o non fondata sarebbe, infine, anche la questione per violazione dell\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2011/98/CE. Il giudice rimettente, infatti, non avrebbe motivato in ordine al presunto contrasto delle disposizioni censurate con tale parametro. Nel merito, comunque sia, i dubbi sarebbero non fondati, poich\u0026#233; le disposizioni censurate non prevedono alcun trattamento diverso per i cittadini di Paesi terzi che lavorano in Italia, tanto pi\u0026#249; che sarebbe la stessa direttiva a dare rilievo alle esigenze di stabilit\u0026#224; della presenza, consentendo la limitazione all\u0026#8217;accesso alle procedure di ottenimento di un alloggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con atti di identico tenore, depositati il 16 e il 17 giugno 2025, si sono costituite in giudizio anche ASGI e l\u0026#8217;Altro diritto, chiedendo sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Le associazioni rilevano che tali disposizioni sono state introdotte con la legge reg. Toscana n. 35 del 2021 la quale, se per un verso ha inteso conformare la legge reg. Toscana n. 2 del 2019 alla sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte, per l\u0026#8217;altro, proprio con le disposizioni oggetto di scrutinio, ha reintrodotto la medesima logica e la medesima finalit\u0026#224; del requisito di residenza quinquennale, precedentemente previsto dalla legislazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, le associazioni ritengono erronea l\u0026#8217;ordinanza di rimessione laddove esclude che le direttive UE richiamate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbiano efficacia diretta, poich\u0026#233;, al contrario, non potrebbe dubitarsi circa la loro \u0026#171;auto-esecutivit\u0026#224;\u0026#187;. Tale non corretta qualificazione, ad ogni modo, non potrebbe inficiare la rilevanza delle questioni, in quanto \u0026#232; lo stesso Tribunale di Firenze a porre in luce come l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; sarebbe necessitato in considerazione della affermazioni compiute da questa Corte nella sentenza n. 15 del 2024: \u0026#232; alla luce del \u0026#171;percorso logico-giuridico\u0026#187; di quella decisione, e non della presunta assenza di efficacia diretta, che, pertanto, le parti richiedono sia valutata la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe associazioni sottolineano, poi, come le disposizioni censurate debbano essere vagliate anche in raffronto all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2011/98/UE e all\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE, richiamate in motivazione ma non anche in dispositivo, ove il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evoca soltanto la direttiva 2003/109/CE. Considerare il tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe particolarmente importante alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, prima sezione, 29 luglio 2024, cause C-184/22, IK e C-185/22, CM, che avrebbe chiarito \u0026#171;il rapporto tra facolt\u0026#224; di deroga e cause di giustificazione delle discriminazioni indirette\u0026#187; e, conseguentemente, ristretto \u0026#171;notevolmente il \u0026#8220;margine di manovra\u0026#8221; del legislatore nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Nel merito, ASGI e l\u0026#8217;Altro diritto ritengono che il tema posto dalle disposizioni censurate \u0026#8211; la residenza storica quale criterio premiale, affrontato da questa Corte nella sola sentenza n. 9 del 2021 \u0026#8211; sia contiguo e omogeneo rispetto a quello della residenza quale barriera all\u0026#8217;accesso, pi\u0026#249; volte invece oggetto di decisioni costituzionali. I princ\u0026#236;pi affermati sarebbero, infatti, gli stessi: a) pu\u0026#242; essere richiesto un collegamento del richiedente con il territorio, ma \u0026#171;la residenza pregressa costituisce un elemento prognostico \u0026#8220;debole\u0026#8221; circa la stabilit\u0026#224; futura del beneficiario\u0026#187;; b) il criterio preminente per l\u0026#8217;attribuzione dei servizi sociali \u0026#232; quello della rilevanza del bisogno. L\u0026#8217;applicazione di tali princ\u0026#236;pi mostrerebbe l\u0026#8217;irragionevolezza delle disposizioni censurate, tanto pi\u0026#249; che nel caso di specie \u0026#171;viene in rilievo addirittura la mobilit\u0026#224; tra Comuni, posto che punteggi per residenzialit\u0026#224; storica vengono attribuiti per lungo-residenza nel Comune o nel bacino (solo poco pi\u0026#249; grande) cui si riferisce il bando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle associazioni osserva, in particolare, che, sulla base delle disposizioni censurate, il soggetto richiedente, che abbia esercitato la propria libert\u0026#224; di circolazione e soggiorno, potrebbe non maturare mai il diritto all\u0026#8217;alloggio pubblico, anche se portatore di rilevanti bisogni. Ci\u0026#242;, peraltro, pur potendo il legislatore regionale optare per altre soluzioni, quale tenere conto dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; in graduatoria, che sarebbe espressiva dell\u0026#8217;acuirsi del bisogno (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 147 e n. 67 del 2024 e n. 9 del 2021, nonch\u0026#233; la sentenza del Tribunale ordinario di Milano del 20 febbraio 2025, l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale ordinario di Padova del 2 gennaio 2025 e l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale ordinario di Ferrara del 6 luglio 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.1.\u0026#8722; Non varrebbe a escludere il vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale la circostanza che le disposizioni censurate attribuiscono un peso al punteggio relativo alla residenza pregressa inferiore rispetto agli altri elementi presi in considerazione, poich\u0026#233; \u0026#8211; in linea con quanto affermato dalla citata sentenza n. 9 del 2021 \u0026#8211; ci\u0026#242; che rileva \u0026#232; che il criterio censurato \u0026#171;comporta la possibilit\u0026#224; che persone pi\u0026#249; bisognose siano sopravanzate da persone meno bisognose, per il solo fatto di aver risieduto da pi\u0026#249; tempo nel medesimo Comune\u0026#187;. La residenza in quanto tale, insistono le associazioni, non pu\u0026#242; avere una rilevanza in quanto tale superiore a una o pi\u0026#249; condizione di bisogno, come invece accade applicando le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale in esame, d\u0026#8217;altra parte, gi\u0026#224; tiene in considerazione l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di presenza in graduatoria o in altro alloggio ERP \u0026#8211; attribuendo 0,5 punti per ogni anno \u0026#8211; sicch\u0026#233; l\u0026#8217;ulteriore punteggio per la residenzialit\u0026#224; storica non sarebbe funzionale a considerare il protrarsi dello stato di bisogno, ma sarebbe un \u0026#171;mero premio alla stanzialit\u0026#224; in quanto tale totalmente estraneo alla finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.2.\u0026#8722; ASGI e l\u0026#8217;Altro diritto osservano, poi, che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate non precluderebbe al decisore politico di attribuire punteggi pi\u0026#249; alti per la presenza in graduatoria o di considerare l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; solo ove sussista anche una condizione di bisogno. La caducazione delle disposizioni censurate, insomma, lascerebbe poi al legislatore regionale il compito di dare seguito ai principi affermati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via di subordine, e per il caso in cui questa Corte intendesse replicare il modello decisorio adoperato con la sentenza n. 31 del 2025, le parti segnalano le opzioni della citata sentenza del Tribunale di Milano: esclusione della residenza, salvo non sussista anche una condizione di bisogno; il punteggio per la durata della residenza non pu\u0026#242; sopravanzare la condizione di bisogno; valorizzazione di periodi di residenza anche minimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Le parti private ritengono fondate, poi, anche le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in quanto la giurisprudenza della CGUE avrebbe gi\u0026#224; riconosciuto che \u0026#171;i requisiti che avvantaggiano i richiedenti lungo-residenti violano indirettamente gli obblighi di parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, in particolare, la gi\u0026#224; citata sentenza della Corte di giustizia, cause C-184/22 e C-185/22).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conforto di questa conclusione, e richiamando diversi rapporti dell\u0027Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le associazioni rilevano che: i) la propensione alla mobilit\u0026#224; interna degli stranieri \u0026#232; pi\u0026#249; del doppio di quella degli italiani; ii) la propensione alla mobilit\u0026#224; \u0026#232; pi\u0026#249; elevata in presenza di condizioni sociali pi\u0026#249; precarie, sicch\u0026#233; criteri di lungo-residenza escludono proprio i pi\u0026#249; bisognosi; iii) il progressivo incremento di contratti a termine rende pi\u0026#249; probabile l\u0026#8217;esigenza di spostarsi per accedere a nuove opportunit\u0026#224; di lavoro, il che peraltro accade con maggiore frequenza per i lavoratori con salari bassi. Del resto, questa Corte nelle sentenze n. 1 del 2025 e n. 147 del 2024 avrebbe gi\u0026#224; \u0026#171;dato atto del nesso tra povert\u0026#224; e mobilit\u0026#224; sicch\u0026#233; il punto non richiede ulteriori conferme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tutto, in conclusione, dimostrerebbe la discriminazione indiretta determinata dalle disposizioni censurate, senza che essa possa trovare giustificazione alcuna, secondo quanto gi\u0026#224; argomentato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8722; Le due associazioni precisano, infine, che le argomentazioni spese valgono per la valorizzazione tanto della residenza anagrafica quanto della prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa continuativa, che pur sempre attribuisce un maggior punteggio a chi vanta una maggiore presenza storica. Anzi, sotto questo secondo profilo il vizio sarebbe anche pi\u0026#249; significativo, perch\u0026#233; verrebbero svantaggiate le persone pi\u0026#249; bisognose \u0026#8211; i lavoratori con contratti a termine e salari bassi \u0026#8211; e sarebbe particolarmente leso \u0026#171;il principio di libera circolazione, che costituisce un elemento di crescita dell\u0026#8217;economia nel suo insieme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In data 13 ottobre 2025, la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha insistito per la dichiarazione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Oltre a ribadire argomenti gi\u0026#224; utilizzati nell\u0026#8217;atto di costituzione, la difesa regionale, con riferimento all\u0026#8217;assunta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., osserva che le disposizioni censurate dovrebbero essere lette considerando anche l\u0026#8217;art. 14 della legge reg. Toscana n. 2 del 2019. Tale disposizione, infatti, disciplina l\u0026#8217;\u0026#171;[u]tilizzo autorizzato degli alloggi\u0026#187;, che \u0026#232; una modalit\u0026#224; provvisoria di conferimento dell\u0026#8217;abitazione a un nucleo familiare non assegnatario che sia in possesso dei requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;ERP, tra i quali \u0026#232; prevista la mera residenza (e non anche la residenza protratta che, come appunto previsto dalle disposizioni censurate, \u0026#232; soltanto un criterio per la formazione delle graduatorie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Per quel che concerne, invece, il presunto contrasto con la normativa UE e, dunque, con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., la Regione Toscana rileva che \u0026#232; la stessa lettura complessiva della direttiva 2004/38/CE a consentire di prendere in considerazione la durata e la stabilit\u0026#224; del soggiorno, che solo se permanente rende non necessaria, per l\u0026#8217;accesso a prestazioni sociali, la disponibilit\u0026#224; di risorse sufficienti affinch\u0026#233; lo straniero e i suoi familiari non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro. Le disposizioni censurate, pertanto, sarebbero conformi a tale direttiva perch\u0026#233; pongono un equo contemperamento tra le esigenze abitative e quelle dell\u0026#8217;efficienza amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; In data 14 ottobre 2025, l\u0026#8217;Altro diritto ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;associazione contesta, innanzitutto, le conclusioni della Regione Toscana in ordine alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto la sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte avrebbe posto princ\u0026#236;pi che depongono per l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate. La residenza pregressa, infatti, sarebbe un elemento prognostico debole circa la stabilit\u0026#224; futura del beneficiario e, in ogni caso, non potrebbe mai prevalere sulla rilevanza del bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa regionale, invece, determinerebbe una sopravvalutazione della residenza rispetto allo stato di bisogno, tanto pi\u0026#249; irragionevole perch\u0026#233; \u0026#232; richiesta in un ambito territoriale limitato. La difesa privata osserva, inoltre, che la legge regionale attribuisce un punteggio per l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di presenza in graduatoria o in altro alloggio ERP, in tal modo dando gi\u0026#224; rilievo alla stanzialit\u0026#224; storica del richiedente, ma correttamente abbinata allo stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Secondo l\u0026#8217;Altro diritto sarebbero fallaci anche gli argomenti della difesa regionale in ordine al rispetto della normativa UE. I requisiti richiesti per la concessione di un permesso di lungo soggiorno, infatti, \u0026#171;nulla hanno a che vedere con la finalit\u0026#224; sociale ed assistenziale cui invece \u0026#232; pr[e]posto un bando per l\u0026#8217;accesso ad alloggi residenziali pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ad ogni modo, avrebbe correttamente richiamato la giurisprudenza della CGUE che ha gi\u0026#224; affermato che \u0026#171;i requisiti che avvantaggiano i richiedenti lungo-residenti violano indirettamente gli obblighi di parit\u0026#224; di trattamento (essendo dei requisiti pi\u0026#249; facilmente conseguibili dai nativi)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; In data 15 ottobre 2025, anche ASGI ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;individuazione dello stato di bisogno, osserva la parte privata, spetta senza dubbio al decisore politico. La Regione Toscana lo ha fatto prevedendo, per un verso, che possano accedere ad alloggi ERP coloro che abbiano un indicatore ISEE inferiore a euro 16.500 e che compiano gli altri requisiti indicati nell\u0026#8217;Allegato A; per l\u0026#8217;altro, attribuendo un punteggio secondo \u0026#171;una serie molto ampia di indicatori\u0026#187; di cui all\u0026#8217;Allegato B.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEbbene, una volta che il legislatore ha cos\u0026#236; individuato, nella sua discrezionalit\u0026#224;, i fattori di bisogno, \u0026#232; irragionevole che una persona, portatrice di uno o pi\u0026#249; di quei bisogni, possa essere sopravanzata in graduatoria da altra persona che \u0026#232; residente nell\u0026#8217;ambito territoriale da pi\u0026#249; tempo, ma che non ha alcuno dei bisogni di cui all\u0026#8217;Allegato B. La pregressa residenza, infatti, nulla direbbe rispetto al bisogno, che anzi spinge \u0026#8211; come questa Corte ha riconosciuto nelle sentenze n. 1 del 2025 e n. 147 del 2024 \u0026#8211; a spostarsi continuamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer dimostrare che la presenza storica sia realmente indice di una stabilit\u0026#224; futura, occorrerebbe una \u0026#171;prova statistica che le persone, dopo aver ottenuto un alloggio, tendono a stabilizzarsi nel Comune (o nella Regione) in percentuale maggiore se ivi gi\u0026#224; da lungo tempo residenti\u0026#187;. Tuttavia, non solo \u0026#8211; osserva ASGI \u0026#8211; nessun ente locale ha mai fornito una prova del genere, ma \u0026#232; anzi \u0026#171;assolutamente prevedibile\u0026#187; che un nucleo familiare decida di stabilizzarsi perch\u0026#233; ha ottenuto un alloggio, a prescindere dalla previa e protratta residenza in quello stesso luogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; non implica che della presenza sul territorio non possa tenersi conto, ma sarebbe costituzionalmente necessario che questa \u0026#171;venga intesa come durata del bisogno\u0026#187;. Ci\u0026#242; potrebbe accadere valorizzando la presenza in graduatoria, come ha suggerito questa Corte nelle sentenze n. 147 del 2024 e n. 9 del 2021, o, suggerisce la difesa di ASGI, considerando i fattori di bisogno di cui all\u0026#8217;Allegato B \u0026#171;nella loro permanenza nel tempo\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, e contestando sul punto la difesa regionale, la parte privata rileva che questa Corte mai ha affermato \u0026#171;n\u0026#233; espressamente n\u0026#233; implicitamente la legittimit\u0026#224; di discipline come quella qui in discussione, che cio\u0026#232; possano determinare il \u0026#8220;sorpasso\u0026#8221; in graduatoria di chi vanti la sola pregressa residenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8722; Quanto alla violazione delle direttive UE, le quali \u0026#171;prospettano un obbligo di parit\u0026#224; (tra italiani e stranieri) rafforzato rispetto a quello che pu\u0026#242; derivare dal principio generale di uguaglianza (e dal conseguente controllo di ragionevolezza) di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;, ASGI ritiene che le difese della Regione siano \u0026#171;piuttosto oscure\u0026#187; e, comunque sia, non portino alcun argomento che dimostri che la indiretta disparit\u0026#224; di trattamento persegua un fine legittimo con mezzi proporzionati e necessari.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Il Tribunale Firenze, sezione quarta civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 91 del 2025), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1, alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall\u0026#8217;art. 10 della medesima legge regionale. Tale disposizione prevede, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell\u0026#8217;ambito territoriale di riferimento del bando per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi ERP, l\u0026#8217;attribuzione, ai fini della graduatoria, di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta che la normativa censurata, sebbene consideri la residenza protratta o la prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa continuativa non come requisito per l\u0026#8217;accesso alle graduatorie, bens\u0026#236; come criterio per l\u0026#8217;attribuzione di un punteggio, crescente all\u0026#8217;aumentare degli anni di stanzialit\u0026#224; sul territorio, sia in contrasto, innanzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost. La norma regionale, infatti, sopravvaluterebbe una condizione \u0026#8211; la storicit\u0026#224; di presenza sul territorio \u0026#8211; che non si correla allo stato di disagio del richiedente, che va valutato con riferimento alle condizioni che pi\u0026#249; rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio di edilizia residenziale pubblica tende a porre rimedio, con la discriminatoria conseguenza che richiedenti meno bisognosi, ma presenti sul territorio da pi\u0026#249; tempo, possono sopravanzare in graduatoria richiedenti maggiormente bisognosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violate altres\u0026#236; le richiamate disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea (punto 1 del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e), e dunque l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., perch\u0026#233; il criterio della storicit\u0026#224; della presenza risulterebbe sproporzionato e discriminatorio nei confronti dei cittadini dell\u0026#8217;UE e dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; In via preliminare, deve rilevarsi che la circostanza per cui il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edubita della compatibilit\u0026#224; della normativa regionale in riferimento tanto all\u0026#8217;art. 3 Cost. quanto a diverse norme del diritto dell\u0026#8217;Unione europea non inficia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle censure concernenti le disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, non pu\u0026#242; infatti essere dubbia, nel caso di specie, la sussistenza del \u0026#8220;tono costituzionale\u0026#8221; delle questioni sollevate (sentenze n. 147, n. 93, n. 31 e n. 7 del 2025, n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025), dal momento che il giudice rimettente contesta la ragionevolezza della disciplina censurata, sottolineandone la natura discriminatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il Tribunale di Firenze \u0026#232; chiamato, per un verso, ad accertare la natura discriminatoria o meno della condotta del Comune di Arezzo che ha adottato nel bando ERP 2022 una clausola che, in attuazione delle norme regionali censurate alle quali \u0026#232; conforme, attribuisce un punteggio per la storicit\u0026#224; di presenza; per un altro, ove si accerti la natura discriminatoria di tale condotta, a adottare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, un piano di rimozione della discriminazione, il quale, pur a fronte di quanto previsto dall\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1), alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019 (cui l\u0026#8217;impugnato bando \u0026#232; conforme), imponga al Comune la rimozione della clausola dal bando, la riformulazione delle graduatorie senza considerare la clausola discriminatoria, nonch\u0026#233; di riaprire i termini per la presentazione delle domande. In evenienze del genere, questa Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto che la \u0026#171;dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della normativa interna [\u0026#8230;] offre un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi garanzia al primato del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all\u0026#8217;obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione \u0026#8211; sicch\u0026#233; ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione \u0026#8211; pu\u0026#242; altres\u0026#236; verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilit\u0026#224; o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando ovviamente gli altri rimedi che l\u0026#8217;ordinamento conosce per l\u0026#8217;uniforme applicazione del diritto quando ci\u0026#242; accada, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale offre la possibilit\u0026#224;, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall\u0026#8217;ordinamento, con l\u0026#8217;efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187; (sentenza n. 15 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; La questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8722; La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato la centrale considerazione dello stato di bisogno per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica. Che il diritto all\u0026#8217;abitazione rientri \u0026#171;fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialit\u0026#224; cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione\u0026#187;, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce \u0026#171;a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l\u0026#8217;immagine universale della dignit\u0026#224; umana\u0026#187; (sentenza n. 217 del 1988), \u0026#232; approdo ermeneutico cui la giurisprudenza costituzionale \u0026#232; pervenuta da tempo e che ha ribadito anche di recente (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ERP risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio \u0026#171;\u0026#232; dirett[o] ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perch\u0026#233; serve a \u0026#8220;garantire un\u0026#8217;abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove \u0026#232; la sede dei loro interessi\u0026#8221; (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un\u0026#8217;esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla \u0026#8220;provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti\u0026#8221; (sentenza n. 168 del 2014)\u0026#187; (sentenze n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini pressoch\u0026#233; analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello scrutinare diverse disposizioni regionali che hanno previsto il radicamento territoriale come requisito di accesso all\u0026#8217;ERP, questa Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#171;non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l\u0026#8217;esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilit\u0026#224;, e la pregressa e protratta residenza \u0026#8211; comunque la si declini [\u0026#8230;] \u0026#8211; nel territorio regionale\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 67 del 2024). Il criterio della prolungata residenza o attivit\u0026#224; lavorativa, infatti, \u0026#171;muov[e] dalla premessa, contraddetta dalla realt\u0026#224; empirica, che il bisogno abitativo sia pi\u0026#249; pressante solo perch\u0026#233; pi\u0026#249; lunga \u0026#232; la permanenza sul territorio [\u0026#8230;] e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua\u0026#187; (sentenza n. 1 del 2025). E, se qualificato come requisito di accesso all\u0026#8217;ERP, quel criterio \u0026#171;impedisce il soddisfacimento del diritto all\u0026#8217;abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non \u0026#232; inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all\u0026#8217;altro in cerca di opportunit\u0026#224; di lavoro; non \u0026#232; indice di una prospettiva di radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 147 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8722; Dalla centralit\u0026#224; della considerazione dello stato di bisogno per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi ERP discende l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche di ogni disposizione legislativa che come quella censurata \u0026#8211; pur non prevedendo il radicamento territoriale come requisito di accesso all\u0026#8217;ERP \u0026#8211; attribuisca alla permanenza sul territorio una \u0026#171;importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020) o, comunque sia, un peso pi\u0026#249; rilevante \u0026#171;rispetto alla necessaria centralit\u0026#224; dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021); in altri termini, che consenta, nell\u0026#8217;attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attribuzione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e di una siffatta prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per varie ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, sotto il profilo della ragionevolezza e della congruit\u0026#224; del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale: \u0026#171;[l]\u0026#8217;effetto dell\u0026#8217;adozione di un criterio irragionevole rispetto alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della prestazione sociale si traduce, dunque, nella violazione del principio di eguaglianza fra chi pu\u0026#242; o meno vantare una condizione \u0026#8211; quella della prolungata residenza nel territorio regionale \u0026#8211; del tutto dissociata dal suo stato di bisogno. E questo chiaramente pu\u0026#242; riguardare tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, perch\u0026#233; viola il principio d\u0026#8217;eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilit\u0026#224; (sentenza n. 147 del 2024, ripresa dalla sentenza n. 1 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, in quanto si pone in contrasto con il principio d\u0026#8217;eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che affida alla Repubblica il compito di \u0026#171;rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana\u0026#187; (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 del 2024 e n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Questa Corte non intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell\u0026#8217;assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, come \u0026#232; stato gi\u0026#224; affermato, \u0026#171;il protrarsi dell\u0026#8217;attesa pu\u0026#242; opportunamente riflettersi nell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l\u0026#8217;acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell\u0026#8217;istanza abitativa e che, dunque, d\u0026#224; effettiva \u0026#8220;evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato\u0026#8221; (ancora sentenza n. 9 del 2021)\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 67 del 2024). Un criterio del genere pu\u0026#242; ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilit\u0026#224; da valutare in sede di formazione della graduatoria (sentenza n. 44 del 2020), poich\u0026#233; pu\u0026#242; inferirsi che il richiedente bisognoso ma non assegnatario di alloggio, il quale ciononostante sia rimasto sul territorio, difficilmente eserciter\u0026#224; la propria libert\u0026#224; di circolazione una volta che \u0026#8211; finalmente \u0026#8211; venga soddisfatto il suo diritto all\u0026#8217;abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, del resto, si \u0026#232; orientata la stessa legge regionale censurata, che prevede l\u0026#8217;attribuzione di un punteggio progressivo per l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di permanenza nella graduatoria (Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-2). E non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che tale permanenza prolungata pu\u0026#242; costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1), alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall\u0026#8217;art. 10 della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;Allegato B, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-1), alla legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)\u0026#187;, richiamato dall\u0026#8217;art. 10 della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217; 8 gennaio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Toscana - Formazione delle graduatorie per l\u0026#8217;assegnazione degli alloggi - Condizioni per l\u0026#8217;assegnazione dei punteggi - Condizioni di storicit\u0026#224; di presenza - Assegnazione da 1 a 4 punti in caso di residenza anagrafica o prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell\u0026#8217;ambito territoriale di riferimento del bando da almeno tre anni fino a oltre venti anni alla data di pubblicazione del bando - Denunciata incoerenza dell\u0026#8217;assegnazione di un punteggio premiale e graduato per la residenza (o attivit\u0026#224; lavorativa) protratta rispetto al fine perseguito - Irragionevole diseguaglianza sia nei confronti dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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