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Uff.\" n. 176 del 29 giugno 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. N. REALE \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO \r\n VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO \r\n ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. \r\n ALBERTO MALAGUGINI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3 \r\n della legge 15 febbraio 1963, n. 151 modificazioni degli artt. 41, 66 e \r\n 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con r.d. 27 luglio \r\n 1934, n. 1265), promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale amministrativo \r\n regionale per il Piemonte, nel procedimento civile vertente tra Grillo \r\n Cesare e il Comune di Moncrivello, iscritta al n. 533 del registro \r\n ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 18 del 21 gennaio 1976; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale amministrativo \r\n regionale per il Piemonte, nel procedimento civile vertente tra Croce \r\n Giovanni e il Consorzio medico del Comune di Crevacuore ed altri, \r\n iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanze emesse il 23 aprile 1975 dal tribunale amministrativo \r\n regionale per il Piemonte, nei procedimenti civili vertenti tra De \r\n Michelis Celestino e il Consorzio medico di Arborio ed altro, Farina \r\n Giuseppe e il Comune di Lenta, Fioramonti Sergio e il Comune di \r\n Ghislarengo, iscritte ai nn. 535, 536 e 537 del registro ordinanze 1975 \r\n e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 \r\n gennaio 1976; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4) ordinanze emesse il 29 aprile 1975 dal tribunale amministrativo \r\n regionale per il Piemonte, nei procedimenti civili vertenti tra Gallo \r\n Luigi e il Comune di Racconigi, Ricci Luigi e il Comune di Villadeati, \r\n iscritte ai nn. 538 e 539 del registro ordinanze 1975 e pubblicate \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Gallo Luigi, del Comune di \r\n Racconigi, nonch\u0026#233; gli atti d\u0027intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 maggio 1977 il Giudice relatore \r\n Nicola Reale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avv.ti Claudio Dal Piaz e Giuseppe Guarino per Gallo, \r\n l\u0027avv. Franco Levi per il Comune di Racconigi, e il sostituto avvocato \r\n generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con sette diverse ordinanze di identico tenore, emesse il 22, \r\n il 23 e il 29 aprile 1975 (nel corso di procedimenti promossi - nella \r\n loro qualit\u0026#224; di medici condotti - da Grillo Cesare contro il comune di \r\n Moncrivello; da Croce Giovanni, contro il Consorzio medico dei comuni \r\n di Crevacuore - Ailoche Caprile - Postua - Guardabosone; da de Michelis \r\n Celestino contro il Consorzio medico dei comuni di Arborio - S. \r\n Giacomo Vercellese; da Farina Giuseppe contro il comune di Lenta; da \r\n Fioramonti Sergio contro il comune di Glislarengo, da Gallo Luigi \r\n contro il comune di Racconigi e da Ricci Luigi contro il comune di \r\n Villadeati, al fine di ottenere l\u0027adeguamento delle rispettive \r\n retribuzioni ai sensi e per gli effetti dell\u0027art. 3 della legge 15 \r\n febbraio 1963, n. 151 in relazione con il d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 \r\n e con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, il tribunale amministrativo \r\n regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale del citato art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 \r\n in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel giudizio promosso con l\u0027ordinanza n. 538 del 1975 (in \r\n causa Gallo Luigi contro comune di Racconigi) si sono costituite \r\n entrambe le parti. La difesa del ricorrente dott. Luigi Gallo contesta \r\n che la norma denunziata violi le norme costituzionali sopra richiamate. \r\n Secondo la difesa del comune di Racconigi (contro il quale il ricorso \r\n del dott. Gallo \u0026#232; diretto) la questione sollevata dal giudice a quo \r\n sarebbe invece fondata. Entrambe le parti hanno poi ribadito i loro \r\n rispettivi punti di vista, con due memorie depositate il 28 e il 29 \r\n aprile 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tutti i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, \r\n chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Le sette ordinanze in epigrafe hanno per oggetto una identica \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale: i relativi giudizi possono \r\n pertanto essere riuniti onde dar luogo ad unica decisione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - L\u0027art. 3 della legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha \r\n sostituito il testo originario dell\u0027art. 67 del T.U. delle leggi \r\n sanitarie approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce - \r\n fra l\u0027altro - che il Consiglio comunale non pu\u0026#242; determinare la \r\n retribuzione dei medici condotti in misura inferiore \"allo stipendio \r\n degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi \r\n della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 \r\n gennaio 1956 n. 19\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va subito rilevato che, secondo l\u0027ormai consolidato indirizzo della \r\n giurisprudenza e la prevalente dottrina, quello operato dal suddetto \r\n art. 3 \u0026#232; un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione \r\n dello stipendio del personale civile dello Stato (e concernente la \r\n categoria cui fa riferimento la norma in questione) si estende ai \r\n sanitari e, nella specie, ai medici condotti. Pertanto si ritiene \r\n comunemente che il trattamento economico di questi ultimi ha subito \r\n modifiche, nel senso del miglioramento, per effetto del d.P.R. 5 \r\n giugno 1965, n. 749 e del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079. \r\n Ovviamente, per\u0026#242;, le innovazioni non possono scalfire il principio che \r\n il trattamento economico dei medici condotti non pu\u0026#242; essere in nessun \r\n caso inferiore a quello richiamato dall\u0027articolo in discussione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Secondo quanto si assume nelle ordinanze di rimessione, la \r\n normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 5, 128 e 3 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le censure riferentesi all\u0027art. 5 (per cui la Repubblica riconosce \r\n e promuove le autonomie locali) e 128 (a norma del quale le provincie e \r\n i comuni sono enti autonomi nell\u0027ambito dei principi fissati da leggi \r\n generali della Repubblica che ne determinano le funzioni) si concretano \r\n nel rilievo che se pure astrattamente la determinazione per legge \r\n statale dello stipendio di un dipendente comunale (quale \u0026#232; il medico \r\n condotto) specie se limitata all\u0027imposizione del minimo, non \u0026#232; di per \r\n s\u0026#233; in insanabile contrasto con il principio dell\u0027autonomia del comune, \r\n una possibile lesione della autonomia di tale ente \u0026#232; in concreto \r\n ravvisabile ove l\u0027intervento legislativo venga riguardato nei suoi \r\n riflessi sulla esiguit\u0026#224; di taluni bilanci comunali per i quali anche \r\n lo stipendio di un solo dipendente (da includersi tra le spese \r\n obbligatorie) pu\u0026#242; finire per condizionare gran parte del programma di \r\n attivit\u0026#224; dell\u0027ente assorbendone le disponibilit\u0026#224; finanziarie, in \r\n misura resa pi\u0026#249; gravosa dall\u0027applicazione (resa possibile \r\n dall\u0027indirizzo interpretativo cui si \u0026#232; fatto cenno) dei miglioramenti \r\n accordati ai dipendenti statali successivamente alla entrata in vigore \r\n della norma denunziata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Nei termini sopra delineati la censura \u0026#232; palesemente \r\n infondata. \u0026#200; infatti agevole obbiettare che si tratta di pregiudizi di \r\n mero fatto e per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare \r\n una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale e che, comunque, \r\n possono essere, se non eliminati, quanto meno attenuati attraverso la \r\n costituzione di consorzi, secondo la testuale previsione dell\u0027art. 63 \r\n del T.U. delle leggi sanitarie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma anche a voler approfondire l\u0027indagine su di un piano pi\u0026#249; \r\n propriamente tecnico giuridico avendo riguardo ai principi che regolano \r\n la materia \u0026#232; da escludere che la norma denunziata violi in alcun modo \r\n l\u0027autonomia comunale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Invero, appare evidente dal sopra citato testo dell\u0027art. 128 \r\n Cost. che il principio dell\u0027autonomia comunale non pu\u0026#242; comportare una \r\n autonoma ed ingiustificata eliminazione di ogni potest\u0026#224; di intervento \r\n statale, sul piano legislativo, nell\u0027ambito dei principi generali e nel \r\n perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche \r\n nella articolazione che si esprime a livello delle amministrazioni \r\n locali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; \u0026#232; stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 52 del \r\n 1969 con la quale si \u0026#232; esplicitamente affermato che le autonomie degli \r\n enti locali non possono essere considerate avulse dall\u0027ordinamento \r\n generale e che quindi non vi \u0026#232; ragione di escludere la legittimit\u0026#224; di \r\n un intervento legislativo quando si tratta del rapporto di impiego dei \r\n dipendenti locali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il problema, pertanto, non riguarda in via astratta la legittimit\u0026#224; \r\n di intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che esso \u0026#232; tenuto \r\n ad osservare; si dovr\u0026#224;, cio\u0026#232;, di volta in volta accertare se le \r\n disposizioni legislative si siano mantenute nell\u0027ambito strettamente \r\n necessario a soddisfare esigenze di carattere generale ed abbiano \r\n lasciato agli enti locali quel minimo di poteri, richiesto da quella \r\n autonomia di cui essi devono godere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232; chi non veda come siffatti principi siano stati, nel caso di \r\n specie, integralmente rispettati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; certo infatti che la legge impugnata sia \"generale\" nel senso \r\n richiesto dall\u0027art. 128 Cost. in quanto risponde all\u0027esigenza, di \r\n indubbio e preminente interesse pubblico, di assicurare che localmente \r\n l\u0027assistenza sanitaria sia la migliore possibile, attraverso la oculata \r\n scelta del personale, ovviamente condizionata, fra l\u0027altro, da un \r\n congruo trattamento economico. Tali concetti risultano oltretutto dai \r\n lavori preparatori della legge impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va inoltre considerato che questa si limita a fissare il minimo \r\n dello stipendio dei medici condotti e che pertanto, al di l\u0026#224; di tale \r\n limite, il comune resta libero di determinare la retribuzione di tali \r\n dipendenti nella misura compatibile con le sue risorse e nel rispetto \r\n degli altri criteri fissati dalla legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - Il contrasto con il principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 \r\n \u0026#232; prospettato sotto un duplice profilo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si assume, anzitutto, che, mentre ai fini della determinazione \r\n della retribuzione dei suoi dipendenti il Comune deve tener conto \r\n (giusta quanto disposto dall\u0027art. 228 T.U. della legge comunale e \r\n provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) delle proprie \r\n disponibilit\u0026#224; finanziarie e della esigenza - di una giusta proporzione \r\n fra stipendi e funzioni, nel caso dei medici condotti verrebbe, \r\n indipendentemente dai criteri suddetti, ad essere vincolato al rispetto \r\n dei minimi inderogabili fissati dalla legge statale. D\u0027altro canto, si \r\n deduce che la determinazione di un minimo retributivo, fissato nella \r\n stessa misura per tutti i medici condotti, creerebbe irrazionali \r\n disparit\u0026#224; di trattamento tra gli stessi poich\u0026#233; l\u0027impegno che a \r\n ciascuno di essi \u0026#232; concretamente richiesto varia grandemente da comune \r\n a comune e da regione a regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine al raffronto tra il trattamento riservato ai medici \r\n condotti e agli altri dipendenti locali non pu\u0026#242; non rilevarsi che lo \r\n stato giuridico e le attribuzioni dei sanitari condotti si \r\n diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I medici condotti sono infatti tenuti a prestare l\u0027assistenza \r\n medica chirurgica ai poveri iscritti negli appositi elenchi del comune, \r\n gratuitamente, e in base alle tariffe approvate dalle competenti \r\n autorit\u0026#224; anche agli abbienti (art. 4 t.u.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Su di essi grava fra gli altri l\u0027obbligo di espletare gratuitamente \r\n il servizio necroscopico quando non si sia altrimenti provveduto e di \r\n curare, sempre gratuitamente, anche a domicilio, le persone affette da \r\n malattie veneree che abbiano diritto alla cura gratuita. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; va omesso che, per l\u0027art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie, ai \r\n medici condotti possono essere temporaneamente affidate le funzioni di \r\n ufficiale sanitario, quando per lo scarso numero della popolazione o \r\n per altro motivo non si possa provvedere al servizio di vigilanza \r\n igienica e di profilassi mediante la nomina di un ufficiale sanitario. \r\n Essi poi in ogni caso sono tenuti a cooperare alla esecuzione dei \r\n provvedimenti di igiene e profilassi ordinati dall\u0027autorit\u0026#224; sanitaria \r\n comunale o dalle autorit\u0026#224; superiori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Trattasi, come si vede, di funzioni che trascendono gli interessi \r\n locali del comune per riguardare direttamente gli interessi generali \r\n della tutela e della vigilanza sulla salute pubblica, il cui \r\n espletamento pu\u0026#242; richiedere un particolare impegno da parte degli \r\n addetti. Appunto per questo i medici condotti hanno per legge l\u0027obbligo \r\n di non assentarsi dal comune di residenza senza avvertire e senza aver \r\n provveduto alla propria, sia pure temporanea, sostituzione: l\u0027obbligo \r\n di residenza che va valutato con particolare rigore al punto che la sua \r\n violazione pu\u0026#242; essere causa di provvedimenti disciplinari. Di fronte a \r\n questo complesso di obblighi non sembra che sia di rilievo decisivo in \r\n senso contrario, anche sul piano pratico, la facolt\u0026#224; accordata ai \r\n medici condotti di esercitare la libera professione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto sopra vale a collocare i medici condotti in una posizione \r\n del tutto particolare rispetto all\u0027apparato burocratico comunale e a \r\n giustificare, di riflesso, il particolare trattamento retributivo loro \r\n riservato dalla norma denunziata, senza che ci\u0026#242; possa comportare \r\n violazione dell\u0027art. 3 Cost., tanto pi\u0026#249; che esso non risulta fissato \r\n in misura eccessiva, come emerge dall\u0027esame delle somme in cui si \r\n concreta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del resto, proprio in considerazione delle particolari funzioni che \r\n ad essi sono demandate, il trattamento economico dei medici condotti \u0026#232; \r\n stato sempre diverso da quello degli altri dipendenti comunali e \r\n soggetto a particolare valutazione da parte dello Stato. Difatti l\u0027art. \r\n 67 del T.U. delle leggi sanitarie (nella sua formulazione anteriore a \r\n quella introdotta con l\u0027articolo 3 della legge 151 del 1963) riservava \r\n alla competenza della Giunta provinciale amministrativa il potere di \r\n fissare gli stipendi minimi dei sanitari condotti mentre l\u0027art. 66 \r\n dello stesso testo unico (del pari sostituito dall\u0027art. 2 della legge \r\n n. 151 del 1963) stabiliva che uno speciale regolamento per ciascun \r\n comune, approvato dalla G.P.A. previo parere del Consiglio provinciale \r\n di sanit\u0026#224;, doveva disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento \r\n economico del detto personale sanitario, secondo norme contenute nello \r\n stesso T.U. ed eventualmente diverse da quelle riguardanti gli altri \r\n impiegati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233;, infine, pu\u0026#242; sostenersi che la fissazione in un\u0027unica misura \r\n del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti comporti \r\n violazione del principio di uguaglianza in considerazione del fatto che \r\n l\u0027impegno che ad essi \u0026#232; concretamente richiesto per l\u0027espletamento \r\n della loro attivit\u0026#224; varia grandemente a seconda delle dimensioni e \r\n della importanza della condotta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al riguardo \u0026#232;, infatti, sufficiente osservare che quello stabilito \r\n dalla legge \u0026#232; solo il minimo (non eccessivo, come si \u0026#232; gi\u0026#224; \r\n ricordato) di stipendio e che l\u0027eventuale dippi\u0026#249; delle retribuzioni va \r\n differenziato secondo criteri risultanti da apposite norme le quali \r\n tengono conto delle dimensioni e del presumibile impegno del singolo \r\n sanitario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In conclusione deve riconoscersi che la scelta che ha dato luogo \r\n alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalit\u0026#224; anche \r\n se le innegabili trasformazioni avvenute nel frattempo nel contesto \r\n sociale e nel campo dell\u0027assistenza medica, e che si adducono per \r\n rafforzare le censure in oggetto (miglioramento del tenore di vita \r\n delle popolazioni, ampliamento del numero e delle funzioni delle mutue \r\n nonch\u0026#233; degli ospedali e cos\u0026#236; via), potranno consigliare al \r\n legislatore scelte anche organicamente diverse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; anche a seguito delle attribuzioni spettanti alle regioni dopo \r\n l\u0027entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 che, in \r\n riferimento al disposto degli artt. 117 e 118 e VIII trans. Cost., e in \r\n esecuzione della delega data al Governo dall\u0027art. 17 della legge 16 \r\n maggio 1970, n. 281 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le \r\n funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed \r\n ospedaliera e dei relativi personali ed uffici come previsto dall\u0027art. \r\n 1 lett. \"g\" ed \"h\" del detto d.P.R. con le conseguenze sul piano \r\n legislativo di cui all\u0027ultima parte del predetto art. 17 legge n. 281 \r\n del 1970. Come \u0026#232; poi noto, nel quadro della riforma sanitaria, da \r\n tempo in programma, la quale ha trovato la sua ultima formulazione nel \r\n disegno di legge n. 1252 del 16 marzo 1977 attualmente all\u0027esame del \r\n Parlamento, \u0026#232; compresa anche la disciplina in sede locale \r\n dell\u0027assistenza sanitaria. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha modificato l\u0027art. \r\n 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. \r\n 1265) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal \r\n tribunale amministrativo per il Piemonte con le ordinanze in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - \r\n EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - \r\n MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - \r\n ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8915","titoletto":"SENT. 118/77 A. IGIENE E SANITA\u0027 - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - GARANZIA DI UN MINIMO AI MEDICI - RINVIO FORMALE E NON RICETTIZIO ALLA DISCIPLINA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO.","testo":"L\u0027art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (che ha sostituito il testo originario dell\u0027art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce - fra l\u0027altro - che il Consiglio comunale non puo\u0027 determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore \"allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19\". Secondo l\u0027ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza e la prevalente dottrina, quello operato dall\u0027art. 3 e\u0027 un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione dello stipendio del suindicato personale civile dello Stato (come i miglioramenti apportati dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079) si estende ai sanitari e, nella specie, ai medici condotti.","numero_massima_successivo":"8916","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"27/07/1934","numero":"1265","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1265~art67"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/02/1963","numero":"151","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;151~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8916","titoletto":"SENT. 118/77 B. IGIENE E SANITA\u0027 - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - INCIDENZA SUI BILANCI COMUNALI - GARANTISCE UN MINIMO AI MEDICI - NON VULNERA L\u0027AUTONOMIA DELL\u0027ENTE LOCALE. COMUNI - AUTONOMIA EX ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - NON ESCLUDE INTERVENTI LEGISLATIVI DELLO STATO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI LOCALI - PUO\u0027 DAR LUOGO SOLO A PREGIUDIZI DI MERO FATTO NON CONFIGURABILI COME VIZI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 128 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Il principio dell\u0027autonomia comunale, quale si ricava dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, non puo\u0027 comportare una autonoma e ingiustificata eliminazione di ogni potesta\u0027 di intervento statale volta, sul piano legislativo, al perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche quando si tratti del rapporto di impiego dei dipendenti locali. Le disposizioni legislative statali debbono tuttavia mantenersi nell\u0027ambito strettamente necessario a soddisfare esigenze di carattere generale e lasciare agli enti locali un minimo di poteri. Rispetta tali limiti l\u0027art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (sostitutivo dell\u0027art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934) che con lo stabilire che il Consiglio comunale non puo\u0027 determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore allo stipendio di una certa categoria di impiegati dello Stato, risponde all\u0027esigenza, di interesse pubblico, di assicurare che localmente l\u0027assistenza sanitaria sia la migliore possibile, restando libero il comune di fissare la retribuzione del medico condotto al di sopra del minimo suddetto. D\u0027altra parte i riflessi che la norma statale potrebbe avere sulla esiguita\u0027 di taluni bilanci comunali, sono pregiudizi di fatto e per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare una declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale. Pertanto, sono infondate le censure formulate in proposito nei confronti dell\u0027indicato art. 3 legge n. 151 del 1963. Cfr.: sent. n. 52 del 1969.","numero_massima_successivo":"8917","numero_massima_precedente":"8915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"27/07/1934","numero":"1265","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1265~art67"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/02/1963","numero":"151","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;151~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8917","titoletto":"SENT. 118/77 C. IGIENE E SANITA\u0027 - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - CRITERI DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI COMUNALI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E\u0027 VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Sotto molteplici aspetti stato giuridico e attribuzioni dei sanitari condotti - le cui funzioni del resto trascendono gli interessi del Comune - si diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali, e cio\u0027 vale a collocarli in una posizione del tutto particolare nell\u0027apparato burocratico dell\u0027ente, e a giustificare il particolare trattamento retributivo loro riservato dall\u0027art. 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151, (sostitutivo dell\u0027art. 67 T.U. leggi sanitarie app.to con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), senza che cio\u0027 possa incidere sul principio di eguaglianza, tanto piu\u0027 che, come emerge dalle somme in cui si concreta, tale trattamento non risulta fissato in misura eccessiva. Non comporta violazione del principio di uguaglianza, neppure la fissazione, in un\u0027unica misura, del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti, considerato che l\u0027impegno ad essi concretamente richiesto varia grandemente a seconda delle dimensioni e della importanza della condotta e che quello stabilito dalla legge e\u0027, appunto, un minimo. Per cui deve riconoscersi che la scelta che ha dato luogo alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalita\u0027, anche se le innegabili trasformazioni avvenute nel frattempo potranno consigliare al legislatore scelte anche organicamente diverse. Sotto entrambi i profili va percio\u0027 dichiarata non fondata la questione sollevata nei confronti dell\u0027indicato art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione.","numero_massima_precedente":"8916","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"27/07/1934","numero":"1265","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1265~art67"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/02/1963","numero":"151","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;151~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4584","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"963","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4442","autore":"CHITI M.P.","titolo":"I MEDICI CONDOTTI VERSO LA RIFORMA SANITARIA","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2417","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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