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Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell\u0026#8217;Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l\u0026#8217;anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), promosso dalla Corte d\u0026#8217;appello di Palermo, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra M. M. e altri e il Comune di Palermo, con ordinanza del 24 settembre 2020, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di G. M., anche nella qualit\u0026#224; di procuratore generale di G. M., entrambi nella qualit\u0026#224; di eredi di F.P. M. e di G. M. e altri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 marzo 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Luca Giardina Cannizzaro per G. M., anche nella qualit\u0026#224; di procuratore genitoriale di G. M., entrambi nella qualit\u0026#224; di eredi di F.P. M. e di G. M. e altri, e l\u0026#8217;avvocata Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 settembre 2020, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2020, la Corte d\u0026#8217;appello di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1\u0026#176; settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l\u0026#8217;occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall\u0026#8217;art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell\u0026#8217;Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l\u0026#8217;anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), \u0026#171;per contrasto con l\u0026#8217;art. 117 Cost., anche alla luce dell\u0026#8217;art. 6 e dell\u0026#8217;art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali\u0026#187; (recte: dell\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224;, CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e dell\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che il procedimento ha avuto origine dall\u0026#8217;opposizione, promossa dai proprietari di una porzione del palazzo Gul\u0026#236;, residenza nobiliare del Cinquecento, sita nel centro di Palermo, avverso la stima effettuata nel giudizio di primo grado delle indennit\u0026#224; di espropriazione e di occupazione temporanea, relative a detto immobile e dovute dal Comune di Palermo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza si afferma che la Corte d\u0026#8217;appello aveva accolto l\u0026#8217;opposizione, determinando l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di espropriazione sulla base del criterio del valore venale, previsto dall\u0026#8217;art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilit\u0026#224; pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il giudice a quo espone, di seguito, che la sentenza della Corte d\u0026#8217;appello veniva impugnata e che la Corte di cassazione (prima sezione civile, sentenza 5 marzo 2015, n. 4488) accoglieva il ricorso del Comune di Palermo, fondato sulla emanazione, nelle more tra la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; e la pronuncia del decreto di espropriazione, dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che, modificando l\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, sulla determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di espropriazione di fabbricati, aveva stabilito l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disciplina dell\u0026#8217;art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della citt\u0026#224; di Napoli). Secondo tale disposizione, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; per l\u0026#8217;espropriazione di fabbricati deve essere determinata sulla base della \u0026#171;media del valore venale e dei fitti coacervati dell\u0026#8217;ultimo decennio purch\u0026#233; essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione\u0026#187;. A tale criterio la norma censurata aggiunge l\u0026#8217;ulteriore previsione secondo cui, \u0026#171;in mancanza di coacervo dei fitti, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell\u0026#8217;ultimo decennio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza precisa ulteriormente che, all\u0026#8217;esito del giudizio di cassazione con rinvio, gli originari attori riassumevano la controversia dinanzi alla Corte di appello, eccependo, in via preliminare, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come modificato dall\u0026#8217;art. 29, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, per violazione degli artt. 3, 42, 117, terzo e primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai parametri interposti di cui all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e all\u0026#8217;art. 6 CEDU. In particolare, nel rilevare che il criterio di calcolo introdotto \u0026#171;darebbe luogo a una ingiustificata disparit\u0026#224; con la disciplina delle procedure espropriative realizzate nel restante territorio nazionale aventi a oggetto fabbricati legittimamente edificati, nelle quali, ai sensi dell\u0026#8217;art. 38, comma 1, del 8 giugno 2001, n. 327, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; determinata nella misura pari al valore venale\u0026#187;, le parti private chiedevano che le indennit\u0026#224; oggetto di opposizione venissero determinate in misura corrispondente al valore di mercato dell\u0026#8217;immobile espropriato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, la Corte d\u0026#8217;appello afferma che, in virt\u0026#249; della decisione resa dalla Corte di cassazione (sentenza n. 4488 del 2015) nello stesso giudizio, si imporrebbe l\u0026#8217;applicazione della norma censurata alla fattispecie oggetto del giudizio in riassunzione. D\u0026#8217;altro canto, precisato che a tale fattispecie, in mancanza del coacervo dei fitti, si dovrebbe applicare, in base alla citata disposizione regionale, il criterio della media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, motiva la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. In particolare, deduce tale profilo dalla comparazione fra la stima, pari ad euro 112.577,15, cui conduce il richiamato criterio, e il valore dell\u0026#8217;indennizzo cui si addiverrebbe, applicando, viceversa, il parametro del valore di mercato del bene espropriato, che, in base alla consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio espletata nel corso del giudizio rescissorio, era stato quantificato in euro 217.649,00.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sotto il profilo, poi, della non manifesta infondatezza, il giudice a quo sostiene che la norma regionale censurata si porrebbe in insanabile contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dall\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; A tal fine, la Corte d\u0026#8217;appello si riporta alla sentenza di questa Corte n. 348 del 2007, nella parte in cui dichiara che l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. condiziona l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali e menziona la conseguente necessit\u0026#224; di verificare la compatibilit\u0026#224; delle norme da applicare con l\u0026#8217;interpretazione data dalla Corte EDU alle regole convenzionali a tutela della propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In particolare, dopo aver rapidamente rammentato la giurisprudenza costituzionale antecedente al 2007 (le sentenze n. 283 del 1993 e n. 5 del 1980) nonch\u0026#233; la sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino contro Italia, il rimettente argomenta sulla base della gi\u0026#224; citata sentenza n. 348 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Rileva, infatti, che la norma censurata sarebbe sostanzialmente sovrapponibile all\u0026#8217;art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, gi\u0026#224; giudicato costituzionalmente illegittimo nel giudizio da ultimo richiamato, sicch\u0026#233; la questione sollevata dinanzi a questa Corte risulterebbe \u0026#171;del tutto simile\u0026#187; a quella ivi decisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente esclude, inoltre, la ricorrenza di una finalit\u0026#224; di riforma economica o di giustizia sociale nella legislazione regionale siciliana, che potrebbe giustificare un indennizzo inferiore al valore venale, anche in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo. La norma censurata, introdotta a posteriori con \u0026#171;evidenti finalit\u0026#224; di contenimento della spesa\u0026#187;, avrebbe integrato una legge caratterizzata da \u0026#171;un insieme molto eterogeneo di interventi, qualificati come \u0026#8220;interventi straordinari per l\u0026#8217;occupazione produttiva in Sicilia\u0026#8221;, che non sono unificati da un unico filo conduttore o da una specifica e coerente finalit\u0026#224; di riforma economica o di giustizia sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il giudice a quo rileva, infine, l\u0026#8217;insussistenza di elementi che consentano di pervenire a una risoluzione della questione in via interpretativa, partendo dalla constatazione secondo cui il riferimento operato dalla normativa regionale censurata alla disciplina di cui al terzo comma dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 2892 del 1885 non potrebbe ritenersi un rinvio dinamico. In tal senso, deporrebbe l\u0026#8217;espressa integrazione della disciplina statale oggetto di rinvio con la previsione dell\u0026#8217;alternativa tra il coacervo dei fitti e quello della rendita catastale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atti depositati il 10, il 15 e il 18 dicembre 2020, si sono costituite in giudizio G. M. e G. M., nella qualit\u0026#224; di eredi di F.P. M. e di G. M.; A. C. e G. P.S., quest\u0026#8217;ultimo nella qualit\u0026#224; di erede di M. M. e di G. M.; B. C. e E. S., nella qualit\u0026#224; di eredi di G. S., parti ricorrenti nel giudizio a quo, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate. Le difese delle parti hanno richiamato le censure del rimettente, ribadendo la violazione dei parametri evocati, oltre che dell\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost. In particolare, le parti hanno ribadito che il calcolo imposto dalla legge siciliana condurrebbe, nella generalit\u0026#224; dei casi, a un dimidiamento del valore venale del bene espropriato; hanno enfatizzato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di considerare una tale indennit\u0026#224; quale \u0026#171;serio ristoro\u0026#187;; hanno evidenziato la sostanziale sovrapponibilit\u0026#224; fra la norma censurata e l\u0026#8217;art. 5-bis dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla precedente sentenza n. 348 del 2007; hanno, infine, contestato la possibilit\u0026#224; di ravvisare obiettivi di riforma economica o di giustizia sociale negli interventi finalizzati al risanamento del centro storico cittadino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 22 dicembre 2020, a mezzo PEC, e` intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa regionale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in relazione alle lettere a) e c) dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, evidenziandone la irrilevanza nel giudizio a quo, alla luce della estraneit\u0026#224; delle stesse ai fatti di causa, oltre che l\u0026#8217;assenza di argomentazioni e censure rispetto a tali disposizioni. La Regione Siciliana ritiene, poi, inammissibile la questione anche con riferimento alla lettera b) dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, per difetto di rilevanza, poich\u0026#233; \u0026#171;nel giudizio di rinvio, che \u0026#232; un procedimento \u0026#8220;chiuso\u0026#8221;, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo \u0026#232; inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito, formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione. Di conseguenza, neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacch\u0026#233; il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La difesa regionale deduce, inoltre, quale ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224;, il difetto di motivazione in relazione alla non manifesta infondatezza. Con riferimento all\u0026#8217;art. 6 CEDU, il giudice si sarebbe limitato alla sua mera evocazione, senza svolgere alcuna argomentazione al fine di giustificare l\u0026#8217;asserito contrasto della disposizione regionale con i principi dell\u0026#8217;equo processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Con riguardo, poi, all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. e al parametro interposto di cui all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, la difesa regionale sostiene la non fondatezza della questione, evidenziando che la norma censurata non sarebbe sovrapponibile all\u0026#8217;art. 5-bis dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 348 del 2007, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo riguardava l\u0026#8217;espropriazione di aree edificabili. Inoltre, si rileva che le due norme detterebbero criteri di determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; differenti: nella disposizione regionale, infatti, la rendita \u0026#232; presa a riferimento solo quale criterio sussidiario nella determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; e non \u0026#232; prevista la decurtazione del quaranta per cento, in mancanza della cessione volontaria del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Infine, la difesa regionale argomenta la ricorrenza di una finalit\u0026#224; di riforma economica o di giustizia sociale che, secondo la sentenza n. 348 del 2007 e le statuizioni della Corte EDU, giustificherebbe la riduzione dell\u0026#8217;indennizzo, in ragione della finalit\u0026#224; degli interventi previsti dalla legge regionale censurata, volti al recupero del centro storico di Palermo, a tutela del patrimonio storico-artistico della citt\u0026#224;, in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 23 marzo 2021, le parti e la difesa erariale hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 settembre 2020, iscritta al reg. ord. n. 169 del 2020, la Corte d\u0026#8217;appello di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1\u0026#176; settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l\u0026#8217;occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall\u0026#8217;art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell\u0026#8217;Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l\u0026#8217;anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), per contrasto con l\u0026#8217;art. 117 della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (di seguito, CEDU) e all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. La disposizione censurata prevede, in particolare, che: \u0026#171;[l]e opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal Comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilit\u0026#224;, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e riguardo alla determinazione delle indennit\u0026#224;: a) per le aree libere, quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; b) per i fabbricati, quelle di cui al comma 3 dell\u0026#8217;articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In mancanza di coacervo dei fitti, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell\u0026#8217;ultimo decennio; c) per le aree sulle quali insistono ruderi, quelle di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituendo al reddito dominicale rivalutato il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell\u0026#8217;ultimo decennio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; A parere del rimettente, in virt\u0026#249; della decisione resa dalla Corte di cassazione (prima sezione civile, sentenza 5 marzo 2015, n. 4488) nel giudizio rescindente, si renderebbe necessaria l\u0026#8217;applicazione della norma censurata e, alla luce dei dati di fatto acquisiti nell\u0026#8217;istruttoria, emergerebbe la chiara rilevanza del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, per la sua incidenza sul criterio di determinazione dell\u0026#8217;indennizzo per l\u0026#8217;espropriazione di fabbricati e di occupazione temporanea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo la Corte d\u0026#8217;appello, la disposizione regionale si porrebbe in insanabile contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dall\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, quale interpretato dalla Corte europea per i diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il giudice a quo si sofferma, in particolare, sull\u0026#8217;indirizzo accolto da questa Corte a partire dalla sentenza n. 348 del 2007 che, per un verso, ha riconosciuto alle norme CEDU l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a fungere da parametro interposto, e, per altro verso, anche sulla scorta della giurisprudenza convenzionale, ha reputato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, previsione che la Corte d\u0026#8217;appello considera sostanzialmente sovrapponibile a quella regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente, inoltre, esclude che il tipo di ablazione cui si riferisce la legge regionale siciliana sia funzionale a obiettivi di riforma economica o di giustizia sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Infine, il giudice a quo d\u0026#224; atto di ritenere non percorribile l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, argomentando sulla base di alcuni elementi letterali, oltre che della ratio della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Preliminarmente, risulta non fondata l\u0026#8217;eccezione, avanzata dalla difesa regionale, di irrilevanza delle questioni, che discenderebbe dal carattere vincolante del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 4488 del 2015. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, se \u0026#232; vero che il giudice del procedimento in riassunzione \u0026#232; tenuto a conformarsi a quanto deciso dalla suprema Corte, \u0026#232; vero anche che, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, deve essere legittimato ad eccepirne l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 293 del 2013 e n. 204 del 2012; ordinanza n. 118 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sollevate sono, in ogni caso, inammissibili, in ragione delle ulteriori eccezioni avanzate dal Presidente della Regione Siciliana e dei vizi di seguito rilevati d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, innanzitutto, fondata l\u0026#8217;eccezione di irrilevanza, nel giudizio a quo, delle questioni relative alle lettere a) e c) dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana n. 25 del 1993, data la loro estraneit\u0026#224; ai fatti di causa, che hanno ad oggetto un fabbricato e non aree libere, regolate dalla citata lettera a), n\u0026#233; aree sulle quali insistono ruderi, disciplinate dalla richiamata lettera c).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto alla lettera b) della disposizione censurata (riferita, viceversa, ai fabbricati), deve ritenersi fondata l\u0026#8217;eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla difesa regionale in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., relativamente al parametro interposto dell\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente non articola, in proposito, alcuna specifica contestazione, limitandosi ad affermare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata. In conformit\u0026#224; alla giurisprudenza costante di questa Corte, ove manchi nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione un\u0026#8217;adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni a sostegno della violazione del parametro costituzionale evocato, la questione risulta viziata nel rito (ex plurimis, sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 120 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Parimenti inammissibile, per inadeguatezza della motivazione, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per indeterminatezza del petitum, \u0026#232; l\u0026#8217;ulteriore questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, con riguardo sempre alla citata lettera b), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., relativamente al parametro interposto dell\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla conformit\u0026#224; ai principi costituzionali, nonch\u0026#233; agli obblighi convenzionali, dell\u0026#8217;indennizzo per l\u0026#8217;espropriazione dipende dalle caratteristiche essenziali del bene ablato; dal tipo di procedimento espropriativo previsto dalla normativa; dal carattere congruo, serio e adeguato dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; (si vedano, in particolare, le sentenze n. 181 del 2011 e n. 348 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; Per converso, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione si limita a motivare per relationem l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, adducendo che l\u0026#8217;art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, reputato costituzionalmente illegittimo dalla citata sentenza n. 348 del 2007, sarebbe \u0026#171;pressoch\u0026#233; sovrapponibil[e]\u0026#187; alla norma regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233; le due disposizioni non sono affatto sovrapponibili e divergono non solo per i criteri che evocano, ma in primis per il profilo determinante costituito dalla natura del bene oggetto della previsione relativa all\u0026#8217;indennizzo: l\u0026#8217;art. 5-bis si riferisce ai terreni edificabili; l\u0026#8217;art. 124, comma 4, lettera b), censurato nel presente giudizio, riguarda i fabbricati, con quanto ne consegue anche in termini di possibile incidenza sul diritto all\u0026#8217;abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.2.\u0026#8211; Altrettanto assertoria e inconferente \u0026#232; la motivazione sulla insussistenza nella legislazione regionale censurata del presupposto della riforma economica o di giustizia sociale, che viene ritenuta assente, adducendo, oltre ad una constatazione meramente tautologica, il solo carattere eterogeneo delle finalit\u0026#224; perseguite dalla legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNulla, peraltro, si argomenta sulla congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennizzo individuato dalla norma censurata, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui si ravvisassero dette finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Sotto il profilo, poi, della ricostruzione del quadro normativo, l\u0026#8217;ordinanza riferisce che lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, alla luce dei principi illustrati da questa Corte, \u0026#171;deve essere condotto in modo da verificare [\u0026#8230;] se le norme della Convenzione E.D.U. invocate come integrazione del parametro, nell\u0026#8217;interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano\u0026#187; (in senso conforme, si vedano, ex plurimis, sentenze n. 193 del 2016, n. 181 del 2011, n. 311 del 2009 e n. 348 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, il giudice a quo, salvo rammentare che, prima della sentenza n. 348 del 2007, questa Corte si era occupata in altri precedenti dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di espropriazione, sulla base all\u0026#8217;art. 42 Cost., omette qualsivoglia argomentazione volta a coordinare l\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU con la citata norma costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, non tiene conto degli sviluppi successivi alla sentenza n. 348 del 2007, a partire dal confronto con l\u0026#8217;importante riforma del testo unico espropri (di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001, n. 327, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; \u0026#8211; Testo A\u0026#187;), introdotta con l\u0026#8217;art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)\u0026#187;, proprio al fine di adeguare la stima degli indennizzi ai principi formulati da questa Corte, in coordinamento con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, neppure un cenno viene riservato al raffronto tra la norma regionale e i criteri di determinazione degli indennizzi previsti per i fabbricati dalla legislazione nazionale, onde uniformare, nel rispetto dell\u0026#8217;art. 42 Cost., la stima del valore della propriet\u0026#224; (si vedano le sentenze n. 64 del 2021 e n. 153 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Da ultimo, deve rilevarsi l\u0026#8217;indeterminatezza del petitum di cui all\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha costantemente affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure\u0026#187; (sentenza n. 176 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 175 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, dalla lettura del dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, anche alla luce della motivazione, si profila, a ben vedere, un difetto di chiarezza circa il verso delle censure, risultando incerto lo stesso tipo di intervento richiesto, se manipolativo o meramente ablativo della normativa censurata (sentenze n. 21 del 2020 e n. 239 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn alcuni passaggi della motivazione, il rimettente sembra richiedere una pronuncia di tipo manipolativo, che vada a sostituire il criterio adottato dalla norma impugnata, rimuovendo il solo riferimento alla rendita catastale, con l\u0026#8217;esito di preservare nella lettera b) della disposizione censurata l\u0026#8217;alternativa tra la media del valore venale e del coacervo dei fitti e il valore venale tout court. L\u0026#8217;ordinanza, infatti, riconosce che, con il coacervo dei fitti, sin dai tempi della legge di risanamento della citt\u0026#224; di Napoli, \u0026#171;si intendeva [\u0026#8230;] indennizzare i proprietari per il venire meno di un reddito concreto costituito dai fitti che gli stessi percepivano e l\u0026#8217;indennizzo cos\u0026#236; calcolato poteva essere anche pi\u0026#249; alto del valore venale del bene in s\u0026#233; e per s\u0026#233; considerato\u0026#187;. Tale giudizio positivo sembrerebbe, dunque, voler preservare la norma, purch\u0026#233; depurata dal criterio della rendita catastale, censurato dal rimettente in quanto abbatterebbe del cinquanta per cento il valore venale del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza pare emergere una richiesta di intervenire con una pronuncia di mero accoglimento sull\u0026#8217;intero art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, che oltretutto \u0026#8211; come si \u0026#232; sopra rilevato \u0026#8211; solo nella lettera b) si riferisce ai fabbricati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;incertezza che scaturisce dall\u0026#8217;alternativa sopra richiamata conferma l\u0026#8217;indeterminatezza del petitum (ex plurimis, sentenze n. 21 e n. 7 del 2020, e n. 239 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Da quanto sopra illustrato, consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1\u0026#176; settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l\u0026#8217;occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall\u0026#8217;art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell\u0026#8217;Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l\u0026#8217;anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117 della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Palermo, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; - Norme della Regione Siciliana - Interventi per il centro storico di Palermo - Determinazione dell\u0027indennit\u0026#224; di espropriazione - Previsione che per i fabbricati, in mancanza di coacervo dei fitti, l\u0027indennit\u0026#224; \u0026#232; determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato e il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell\u0027ultimo decennio.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"43986","titoletto":"Rilevanza della questione incidentale - Interpretazione della disposizione censurata da parte della Corte di cassazione - Legittimazione del rimettente, giudice del rinvio, ad eccepirne comunque l\u0027illegittimità costituzionale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall\u0027art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004. Il carattere vincolante del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 4488 del 2015 non esclude la legittimazione del rimettente, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, ad eccepirne l\u0027illegittimità costituzionale.\u003c/p\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, se è vero che il giudice del procedimento in riassunzione è tenuto a conformarsi a quanto deciso dalla suprema Corte, è vero anche che, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, deve essere legittimato ad eccepirne l\u0027illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 293 del 2013 e n. 204 del 2012; ordinanza n. 118 del 2016\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43987","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/09/1993","data_nir":"1993-09-01","numero":"25","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"05/11/2004","data_nir":"2004-11-05","numero":"15","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43987","titoletto":"Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Siciliana - Determinazione dell\u0027indennità di espropriazione dei fabbricati - Novella modificativa, a ribasso, del criterio del valore venale del bene - Denunciata violazione delle regole convenzionali a tutela della proprietà - Difetto di rilevanza - Inadeguatezza della motivazione, incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, inadeguatezza della motivazione, incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d\u0027appello di Palermo, prima sez. civ., in riferimento all\u0027art. 117 Cost., in relazione all\u0027art. 6 CEDU e all\u0027art. 1 del Prot. addiz. alla medesima Convenzione - dell\u0027art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall\u0027art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che definisce i criteri di determinazione dell\u0027indennità di espropriazione dei fabbricati in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili. Le questioni relative alle lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) della disposizione censurata, rispettivamente riferite alle aree libere e a quelle su cui insistono ruderi, sono irrilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, data la loro estraneità ai fatti di causa, che hanno ad oggetto un fabbricato. Quanto alla lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), il rimettente, relativamente al parametro interposto dell\u0027art. 6 CEDU, non articola alcuna specifica contestazione, mentre, relativamente al parametro interposto dell\u0027art. 1 Prot. addiz. CEDU, fornisce una motivazione assertoria e inconferente, omettendo qualsivoglia argomentazione volta a coordinare il parametro convenzionale con l\u0027art. 42 Cost. e a raffrontare la norma regionale con i criteri di determinazione degli indennizzi previsti per i fabbricati dalla legislazione nazionale. Inoltre, non è chiaro il verso delle censure, risultando incerto lo stesso tipo di intervento richiesto, se manipolativo o meramente ablativo della normativa censurata. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 64 del 2021, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019, n. 193 del 2016, n. 311 del 2009 e n. 153 del 1995\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOve manchi nell\u0027ordinanza di rimessione un\u0027adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni a sostegno della violazione del parametro costituzionale evocato, la questione risulta viziata nel rito. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 120 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio sulla conformità ai principi costituzionali, nonché agli obblighi convenzionali, dell\u0027indennizzo per l\u0027espropriazione dipende dalle caratteristiche essenziali del bene ablato; dal tipo di procedimento espropriativo previsto dalla normativa; dal carattere congruo, serio e adeguato dell\u0027indennità. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 181 del 2011 e n. 348 del 2007\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eL\u0027ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43986","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/09/1993","data_nir":"1993-09-01","numero":"25","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"05/11/2004","data_nir":"2004-11-05","numero":"15","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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