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Questi impugnavano il decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 3 agosto 2017, n. 142791, con cui \u0026#232; stato istituito nel bilancio dello Stato il capitolo di spesa n. 6630, denominato \u0026#171;Contributo al Teatro Eliseo per le spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario\u0026#187;; tale decreto veniva adottato, in attuazione dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, che ha stabilito che \u0026#171;[i]n favore del teatro di rilevante interesse culturale \u0026#8220;Teatro Eliseo\u0026#8221;, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuit\u0026#224; delle sue attivit\u0026#224; in occasione del centenario della sua fondazione \u0026#232; autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2017, mediante corrispondente quota delle risorse di cui all\u0026#8217;articolo 24, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all\u0026#8217;erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2017 e a 4 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all\u0026#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe societ\u0026#224; ricorrenti, avendo presentato al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze e al Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali un\u0026#8217;istanza-diffida di concessione di fondi straordinari, rimasta priva di seguito, presentavano una successiva istanza di accesso alla documentazione inerente alla speciale erogazione disposta a favore del Teatro Eliseo. Il 10 ottobre 2017, venivano informati dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze dell\u0026#8217;adozione della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 ottobre 2017, n. 179352, nella quale si comunicava che, in applicazione dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, \u0026#171;con decreto del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze n. 142791 del 14 settembre 2017 \u0026#232; stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivit\u0026#224; culturali e del turismo, il capitolo n. 6630 \u0026#8220;Contributo al Teatro Eliseo per le spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario\u0026#8221; con uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;impugnare tale decreto, le ricorrenti ponevano in evidenza, in primo luogo, la violazione dei criteri fissati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), che regola il sostegno finanziario dello Stato in favore delle attivit\u0026#224; teatrali, realizzato mediante la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Infatti, l\u0026#8217;attribuzione a un solo teatro, fuori dagli ordinari canali di finanziamento, di un contributo ulteriore di rilevante entit\u0026#224;, sarebbe stata, a loro avviso, del tutto ingiustificata e avrebbe determinato un grave effetto distorsivo della concorrenza in danno degli altri teatri che attingono al medesimo bacino di utenti. In particolare, il ricorso si fondava su quattro ordini di motivi: 1) l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, per violazione degli artt. 3, 9, 33, 41, 97 e 117 Cost., e contestuale violazione delle \u0026#171;norme d\u0026#8217;interposizione costituzionale\u0026#187; di cui alla legge n. 163 del 1985, al decreto del Ministro dei beni e delle attivit\u0026#224; culturali e del turismo l\u0026#176; luglio 2014 (Nuovi criteri per l\u0026#8217;erogazione e modalit\u0026#224; per la liquidazione e l\u0026#8217;anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 2) la violazione dell\u0026#8217;art. 107 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, \u0026#171;in materia di aiuti di Stato\u0026#187;; 3) la violazione e la falsa applicazione della legge n. 163 del 1985 e del d.m. 1\u0026#176; luglio 2014, nonch\u0026#233; dei principi di imparzialit\u0026#224;, pubblicit\u0026#224; e trasparenza; 4) l\u0026#8217;eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, disparit\u0026#224; di trattamento e ingiustizia manifesta. Peraltro, con motivi aggiunti, l\u0026#8217;impugnazione veniva estesa al decreto del Ministero dei beni e delle attivit\u0026#224; culturali e del turismo 12 dicembre 2017, n. 2148, recante l\u0026#8217;autorizzazione dell\u0026#8217;impegno di 4 milioni di euro per l\u0026#8217;esercizio 2017 in favore del Teatro Eliseo, con relativo positivo riscontro della Ragioneria generale dello Stato del 22 gennaio 2018, e al decreto dello stesso Ministero 17 gennaio 2018, n. 7, con cui le risorse stanziate nel capitolo 6630 erano state assegnate al dirigente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile e i motivi aggiunti in parte irricevibili e in parte inammissibili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La decisione \u0026#232; stata impugnata dalle societ\u0026#224; soccombenti. Dinanzi al Consiglio di Stato venivano riproposte le censure articolate in primo grado e non esaminate nel merito; si sono costituiti il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e del turismo e il Teatro Eliseo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Con sentenza non definitiva n. 8067 del 15 dicembre 2020 sono state riformate le statuizioni in rito del giudice del primo grado ed \u0026#232; stato respinto il secondo motivo di ricorso in primo grado, devoluto in appello, cos\u0026#236; escludendosi che la norma impugnata dia luogo a un aiuto di Stato in violazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea. Con separata ordinanza, il Consiglio di Stato ha sollevato le presenti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero rilevanti, poich\u0026#233; gli atti impugnati troverebbero fondamento giuridico nella \u0026#171;disposizione-provvedimento che ha previsto un contributo straordinario in favore del teatro Eliseo al di fuori della disciplina e del procedimento ordinariamente previsti ai fini dell\u0026#8217;intervento pubblico a sostegno dei soggetti operanti nel settore del teatro e dello spettacolo dal vivo\u0026#187;; l\u0026#8217;esito della controversia dipenderebbe, dunque, proprio dalla legittimit\u0026#224; di tale disposizione, rispetto alla quale i provvedimenti amministrativi avrebbero un contenuto del tutto vincolato. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sull\u0026#8217;assenza, nell\u0026#8217;ordinamento italiano, di una \u0026#8220;riserva di amministrazione\u0026#8221;, il Collegio rimettente rileva, tuttavia, come le leggi-provvedimento \u0026#8211; quale sarebbe quella oggetto di giudizio \u0026#8211; siano da sottoporre ad uno scrutinio \u0026#8220;stretto\u0026#8221; di ragionevolezza e non arbitrariet\u0026#224;. La norma censurata, infatti, si riferirebbe a un singolo soggetto e a uno specifico rapporto e, perci\u0026#242;, andrebbe assoggettata a una rigorosa valutazione di rispondenza al principio di uguaglianza. D\u0026#8217;altronde, tale norma imporrebbe un obbligo di esecuzione all\u0026#8217;amministrazione, predeterminando l\u0026#8217;an, il quando, il quid e il quomodo dell\u0026#8217;erogazione, recando in s\u0026#233; la capacit\u0026#224; di realizzare l\u0026#8217;effetto cui tende. Conseguentemente, l\u0026#8217;impugnazione degli atti applicativi diviene l\u0026#8217;unica possibilit\u0026#224; di tutela giurisdizionale per i soggetti che ne contestino la legittimit\u0026#224;, deducendone l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Nel motivare sulla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente innanzitutto richiama le regole cui \u0026#232; informato il sistema di interventi pubblici nel settore dello spettacolo dal vivo: sono stanziate apposite risorse nel Fondo unico per lo spettacolo (FUS), le quali sono poi distribuite agli operatori del settore sulla base di procedure comparative regolate con criteri prefissati. Rileverebbero, nella specie, la legge n. 163 del 1985 e il d.m. 1\u0026#176; luglio 2014 sui criteri di distribuzione e liquidazione del FUS. La concessione dei contributi sarebbe condizionata dalla presentazione e positiva valutazione di un progetto triennale e di un programma annuale; inoltre, in base all\u0026#8217;art. 46, comma 2, del predetto d.m., su iniziativa del ministro, sarebbe possibile finanziare progetti speciali, a carattere annuale o pluriennale. Alla ripartizione dei fondi, dal punto di vista soggettivo, concorrerebbero teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale e centri di produzione teatrale, i quali presenterebbero caratteristiche diverse in termini di monte ore di produzione teatrale e di giornate lavorative. Nella valutazione delle domande presentate, l\u0026#8217;attribuzione del punteggio, che determina il contributo, sarebbe disciplinata dal decreto ministeriale in parola e dai suoi allegati. Si effettuerebbe, con queste regole, una valutazione comparativa dei requisiti oggettivi e del pregio artistico dei progetti presentati, il tutto in nome dell\u0026#8217;interesse pubblico per il miglioramento dell\u0026#8217;offerta culturale nel Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl Teatro Eliseo sarebbero stati corrisposti ingenti contributi, quale teatro di rilevante interesse culturale (art. 11 del d.m.) e per progetti speciali (art. 46 del d.m.); circostanza testimoniata dalla scheda di lettura del d.l. n. 50 del 2017, a cura del Servizio studi del Senato. In aggiunta, e indipendentemente dalla presentazione di un progetto artistico, l\u0026#8217;Eliseo si sarebbe visto conferire risorse ulteriori, le quali, nella fase di conversione del decreto-legge, sono state fissate in 4 milioni per l\u0026#8217;anno 2017 e 4 milioni per l\u0026#8217;anno 2018. Tali previsioni configurerebbero, si torna a dire, norme-provvedimento, destinate a un soggetto individuato e sorrette dall\u0026#8217;intento di consentire la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del Teatro Eliseo alla ricorrenza del centenario della sua fondazione. Secondo il Collegio rimettente, esse non supererebbero il vaglio di non arbitrariet\u0026#224; e ragionevolezza. Da un lato, la qualifica di teatro di rilevante interesse culturale non rappresenterebbe un\u0026#8217;idonea giustificazione per \u0026#8220;provvedere\u0026#8221; a speciali erogazioni in denaro che non raggiungano gli altri teatri di prosa, peraltro limitrofi; dall\u0026#8217;altro lato, non sarebbe veritiero affermare che l\u0026#8217;Eliseo fosse l\u0026#8217;unico teatro ad affrontare una crisi finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, per evitare la disparit\u0026#224; di trattamento, occorrerebbe l\u0026#8217;illustrazione chiara delle ragioni, che hanno condotto a svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; a contenuto amministrativo, e i criteri ai quali s\u0026#8217;ispirano le scelte effettuate. Nel caso odierno, questo non sarebbe accaduto. La finalit\u0026#224; enunciata dalla norma sarebbe, infatti, generica e, dunque, \u0026#171;qualunque tipo di spesa potrebbe essere sovvenzionata\u0026#187;, indipendentemente dalla realizzazione di progetti meritevoli di sostegno pubblico o dall\u0026#8217;organizzazione di attivit\u0026#224; effettivamente legate al ricorrere del centenario. Sarebbe, perci\u0026#242;, violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di parit\u0026#224; di trattamento, poich\u0026#233; le sovvenzioni in esame pregiudicherebbero le altre imprese che operano nello stesso settore di spettacolo (attivit\u0026#224; teatrali di prosa) e nella stessa area geografica. Inoltre, non sarebbe possibile avere chiarificazioni in merito alla scelta legislativa con l\u0026#8217;esame dei lavori preparatori, che nulla direbbero sulle ragioni dell\u0026#8217;elargizione e sui criteri applicativi. Secondo le amministrazioni appellate, sarebbe implicito e sufficiente l\u0026#8217;interesse pubblico a che non cessi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; un teatro di particolare valore storico-artistico di Roma. Tuttavia, il giudice rimettente osserva che nemmeno tale valutazione sarebbe sorretta da atti, documenti o studi, essendo viceversa notorio \u0026#8211; si scrive \u0026#8211; che anche i teatri ricorrenti vantano lunga tradizione nel panorama culturale capitolino. Peraltro, il riconoscimento dell\u0026#8217;Eliseo come \u0026#171;teatro di rilevante interesse culturale\u0026#187;, non riflettendo alcun giudizio di valore da parte dell\u0026#8217;ordinamento, sarebbe funzionale solamente alla corretta classificazione dello stesso nella ripartizione dei fondi del FUS. Sarebbe l\u0026#8217;attivit\u0026#224; teatrale e culturale in s\u0026#233; a meritare il sostegno pubblico, mediante i ricordati criteri, e non l\u0026#8217;esigenza di risanamento finanziario di un solo teatro. Non emergerebbe, dunque, l\u0026#8217;interesse pubblico sotteso alla differenziazione del beneficiario rispetto agli altri teatri romani, non potendosi rintracciare tale interesse nella sola ricorrenza del centenario, n\u0026#233; nella presenza di difficolt\u0026#224; finanziarie, comuni invece a molti operatori del settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla discriminazione dei teatri ricorrenti, strumenti di cultura e veicoli di espressione artistica, deriverebbe la violazione degli artt. 9 e 33 Cost., che tutelano la cultura e la libert\u0026#224; di espressione artistica e che fanno da sfondo all\u0026#8217;intervento pubblico nel settore in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, inoltre, leso l\u0026#8217;art. 97 Cost.: la manifesta irragionevolezza della disciplina censurata causerebbe un vulnus al buon andamento e all\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa. Rileverebbero, \u0026#171;quali norme interposte rispetto all\u0026#8217;attuazione degli articoli 3 e 97 Cost.\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990 \u0026#8211; secondo cui i provvedimenti attributivi di benefici economici predeterminano e rendono pubblici i criteri di erogazione dei finanziamenti \u0026#8211; e le norme, legislative e non, sulla ripartizione dei fondi pubblici per lo spettacolo dal vivo (legge n. 163 del 1985 e d.m. 1\u0026#176; luglio 2014, vigente ratione temporis).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 41 Cost., perch\u0026#233; le imprese appellanti agirebbero sullo stesso mercato e in concorrenza fra loro, senza che, ai presenti fini, possa valorizzarsi una \u0026#171;peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta culturale del teatro Eliseo\u0026#187;; sarebbe, dunque, chiaro come il finanziamento concesso dalla norma censurata alteri la concorrenza, attribuendo al beneficiario una posizione di vantaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 12 aprile 2021, si sono costituite in giudizio le societ\u0026#224; Quirino srl e Officine culturali srl, che gestiscono, rispettivamente, i Teatri Quirino e Ambra Jovinelli, parti nel giudizio a quo, concludendo per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza delle questioni. Sottolineano, in premessa, come i metodi utilizzati per l\u0026#8217;attribuzione del FUS, ispirati alla corretta valutazione comparativa dei progetti degli operatori del settore, dovrebbero orientare qualsiasi ulteriore forma di finanziamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; artistica, specie se si tratta del sostegno a enti operanti nello stesso settore e nello stesso territorio. Ed \u0026#232; proprio in ragione del fatto che il legislatore, nell\u0026#8217;approvare l\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, si sarebbe completamente discostato da essi, determinando gravi pregiudizi, che \u0026#232; sorta la controversia a qua, della quale si offre ampia ricostruzione. Nel merito, sarebbero violati gli artt. 3, 9, 33, e 97 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza. Il centenario dalla fondazione dell\u0026#8217;Eliseo, peraltro, non ricorrerebbe nel 2017, ma nel 2019. Le difficolt\u0026#224; finanziarie, inoltre, rappresenterebbero \u0026#171;identica criticit\u0026#224;\u0026#187; pure per altri teatri. Nessun particolare interesse pubblico, insomma, giustificherebbe l\u0026#8217;elargizione prevista dalla norma censurata. Oltre ai parametri indicati dal Consiglio di Stato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, si deduce la violazione dell\u0026#8217;art. 113 Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi coinvolti nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa. In conclusione, le societ\u0026#224; costituite suggeriscono a questa Corte l\u0026#8217;autorimessione della questione di costituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 101 e seguenti TFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232;, inoltre, costituita in giudizio, con atto depositato il 13 aprile 2021, la societ\u0026#224; Nuovo Sistina srl, anch\u0026#8217;essa parte nel giudizio a quo. Riepiloga le vicende di causa e le argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, facendo seguire rilievi a sostegno dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata. La parte sottolinea che l\u0026#8217;interesse pubblico rilevante dovrebbe essere quello al sostegno delle attivit\u0026#224; culturali in generale, ed esso sarebbe gi\u0026#224; soddisfatto dall\u0026#8217;esistenza del FUS. Riprendendo, cos\u0026#236;, varie argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la parte specifica che, alterando la concorrenza nel mercato di riferimento, le sovvenzioni avrebbero consentito al Teatro Eliseo di coprire le spese e adottare prezzi pi\u0026#249; bassi, ottenendo un pi\u0026#249; significativo ritorno economico (per esempio, con politiche di sconti in biglietteria, con approntamento di pi\u0026#249; spettacoli dall\u0026#8217;ampio riscontro popolare, con campagne pubblicitarie pi\u0026#249; incisive). Insiste, in tal modo, nella richiesta di dichiarare fondate le presenti questioni di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 13 aprile 2021, si \u0026#232; costituita in giudizio anche la societ\u0026#224; Eliseo srl \u0026#8211; Teatro nazionale dal 1918 Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo, concludendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni. Premette, ritenendole circostanze di fatto rilevanti per la comprensione delle vicende,  che la nuova gestione dell\u0026#8217;Eliseo sarebbe cominciata alla fine dell\u0026#8217;anno 2014, a seguito del fallimento di quella precedente; che, al fine di riattivare l\u0026#8217;offerta teatrale, sarebbe stato necessario sostenere ingenti spese, anche per rimediare a difficolt\u0026#224; organizzative e amministrative che non avrebbero consentito la regolare apertura delle sale al pubblico; che, a causa di tali opere di adeguamento, la stagione teatrale sarebbe iniziata con ritardo, con l\u0026#8217;effetto di ottenere contributi FUS molto ridotti, sia rispetto agli anni passati, sia rispetto alla misura sufficiente a sostenere le attivit\u0026#224; di rilevante interesse culturale che l\u0026#8217;Eliseo era tenuto a realizzare; che si avvicinava il periodo del centenario dalla fondazione del Teatro, importante occasione di rilancio delle attivit\u0026#224;; che, in questo peculiare contesto, \u0026#232; stato previsto in via straordinaria e una tantum il censurato contributo di 4 milioni di euro per il 2017 e altrettanti per il 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero quindi, per un verso, inammissibili: dall\u0026#8217;implausibilit\u0026#224; delle conclusioni del Collegio rimettente sulla sussistenza dei presupposti per la legittima instaurazione del giudizio principale, specie dell\u0026#8217;interesse ad agire in capo alle societ\u0026#224; ricorrenti, deriverebbe il difetto di rilevanza delle questioni. Non rappresenterebbe un ostacolo a questa soluzione il fatto che sia stata adottata la sentenza non definitiva n. 8067 del 2020, dato che \u0026#8211; ritenendo altrimenti \u0026#8211; ogni giudice a quo potrebbe sottrarsi alla verifica di plausibilit\u0026#224; sull\u0026#8217;esistenza dei presupposti dell\u0026#8217;azione processuale con l\u0026#8217;affiancamento di una sentenza parziale all\u0026#8217;ordinanza di rimessione. I teatri ricorrenti non potrebbero considerarsi afferenti al medesimo settore in cui opera l\u0026#8217;Eliseo, n\u0026#233; concorrenti nell\u0026#8217;offerta degli stessi servizi: l\u0026#8217;essere un teatro di rilevante interesse culturale, infatti, comporterebbe oneri assai pi\u0026#249; gravosi e una diversa organizzazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; e del tipo di offerta culturale. Per operare nello stesso settore concorrenziale \u0026#8211; si sostiene \u0026#8211; non basterebbe essere ubicati nella stessa citt\u0026#224;. A dire della stessa difesa, il Teatro Sistina potrebbe considerare \u0026#171;suoi veri \u0026#8220;concorrenti\u0026#8221; [\u0026#8230;] il Teatro Brancaccio oppure il Teatro Olimpico, non certo il Teatro Eliseo, che offre una programmazione teatrale completamente differente!\u0026#187;. Il Collegio rimettente avrebbe, dunque, dovuto escludere che i ricorrenti potessero vantare un interesse concreto, diretto e attuale a contestare la concessione della sovvenzione all\u0026#8217;Eliseo; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, pertanto, sarebbero palesemente irrilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, si deduce la non fondatezza di tutte le questioni, a partire da quella riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. Si dovrebbero, in tesi, riprendere le considerazioni svolte per suffragare l\u0026#8217;assenza di un interesse ad agire in capo alle societ\u0026#224; ricorrenti: esse non opererebbero nello stesso settore dell\u0026#8217;Eliseo, e sarebbe, dunque, da escludere in radice l\u0026#8217;esistenza del vizio di disparit\u0026#224; di trattamento, dato che \u0026#171;non si verific[herebbe] una discriminazione perch\u0026#233; non vi [sarebbe] parit\u0026#224; di condizioni\u0026#187;. Come gi\u0026#224; esposto, l\u0026#8217;Eliseo e i Teatri ricorrenti non avrebbero la stessa qualificazione; non sarebbero assoggettati al medesimo regime giuridico; non offrirebbero una programmazione assimilabile e non si rivolgerebbero al medesimo \u0026#171;bacino di utenti\u0026#187;. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa affermerebbe che le imprese che operano nel medesimo mercato sono quelle che offrono alle stesse condizioni servizi interscambiabili (sono citate le sentenze Consiglio di Stato, sezione sesta, 15 luglio 2019, n. 4990 e 27 aprile 2020, n. 2674): tali circostanze non si verificherebbero nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo all\u0026#8217;assenza di motivazioni dell\u0026#8217;intervento normativo, la difesa dell\u0026#8217;Eliseo pone in evidenza come l\u0026#8217;eventuale inadeguatezza della motivazione esplicitata dal legislatore non possa ritenersi causa immediata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, come affermato nella sentenza di questa Corte n. 168 del 2020. Sarebbero chiari gli interessi pubblici sottesi all\u0026#8217;intervento, i quali giustificherebbero la scelta legislativa di concedere un contributo aggiuntivo speciale all\u0026#8217;Eliseo, in qualit\u0026#224; di teatro storico romano e di rilevante interesse culturale. Per comprendere tali interessi, sarebbe sufficiente leggere la disposizione censurata, per la quale il sostegno \u0026#232; finalizzato alla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta teatrale e alla celebrazione del centenario. Sarebbe stato sovrabbondante, quindi, ripetere le ragioni della scelta in una premessa o nella relazione di accompagnamento. Il contributo finanziario s\u0026#8217;inserirebbe, infatti, \u0026#171;nella logica di tutti i contributi straordinari ex lege, dei quali \u0026#232; piena ogni legge finanziaria e (ora) di bilancio, contributi che sono praticamente sempre legati a eventi contingenti e ad attivit\u0026#224; straordinarie [\u0026#8230;]. In quanto accaduto nella vicenda di cui ci si occupa, insomma, non [vi sarebbe] nulla di particolare e di diverso rispetto a quanto avviene costantemente nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; legislativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il sostegno finanziario, oltre ad arricchire la programmazione, il beneficiario avrebbe posto in essere numerose iniziative, a partire dalla valorizzazione del patrimonio dell\u0026#8217;Eliseo (con il riordino dell\u0026#8217;archivio di interesse storico, soggetto a tutela della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio) sino all\u0026#8217;instaurazione di una fruttuosa collaborazione con il Ministero dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca, che avrebbe consentito di organizzare manifestazioni che coinvolgessero le giovani generazioni e in specie le scuole. Tutte iniziative, queste, di indubbio interesse generale e che non sarebbe stato possibile realizzare senza il contributo statale censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dell\u0026#8217;Eliseo sostiene, inoltre, la non fondatezza delle censure riferite agli artt. 9 e 33 Cost. Tali censure sarebbero meramente ancillari rispetto alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art.3 Cost. Se, infatti, venisse meno la premessa secondo cui la sovvenzione in esame \u0026#232; discriminatoria, si comprenderebbe che le disposizioni censurate, viceversa, promuovono la cultura e l\u0026#8217;arte, impedendo la chiusura di un importante teatro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon fondata sarebbe anche la censura riferita all\u0026#8217;art. 97 Cost. Le leggi-provvedimento non sarebbero di per s\u0026#233; costituzionalmente illegittime, se non quando il procedimento amministrativo sia imposto direttamente dalla Costituzione. In particolare, secondo la recente decisione di questa Corte n. 116 del 2020 \u0026#8211; si afferma \u0026#8211; tali leggi dovrebbero s\u0026#236; sottoporsi a scrutinio stretto di costituzionalit\u0026#224;, ma non dovrebbero, a priori, ritenersi contrarie alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;Eliseo deduce la non fondatezza della censura ex art. 41 Cost., la quale sarebbe intimamente connessa a quella riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. Una volta verificato che i soggetti interessati dalla vicenda non agiscono nello stesso mercato, si dovrebbe escludere la violazione del principio di libera concorrenza. Quanto detto sarebbe pianamente desumibile dalle norme vigenti: l\u0026#8217;art. 3 del d.m. 1\u0026#176; luglio 2014 indicherebbe l\u0026#8217;esistenza dell\u0026#8217;\u0026#8220;ambito teatro\u0026#8221;, il quale sarebbe suddiviso in diversi \u0026#8220;settori\u0026#8221;. In \u0026#8220;settori\u0026#8221; distinti, per l\u0026#8217;appunto, sarebbero collocati l\u0026#8217;Eliseo, da un lato, e i Teatri ricorrenti nel giudizio a quo, dall\u0026#8217;altro lato. L\u0026#8217;appartenenza all\u0026#8217;uno o agli altri \u0026#8220;settori\u0026#8221; segnerebbe \u0026#8211; e troverebbe ragione in \u0026#8211; profonde differenze tra gli ambiti di attivit\u0026#224;, sia sul piano dell\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, sia sul piano dell\u0026#8217;offerta culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il 5 aprile 2022, la difesa dei Teatri Quirino e Ambra Jovinelli ha depositato memoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContesta, in primo luogo, che sussista l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per originario difetto d\u0026#8217;interesse al ricorso nel giudizio amministrativo, dedotta dall\u0026#8217;Eliseo. Sarebbe difatti chiaro l\u0026#8217;interesse a ripristinare le condizioni di concorrenza e pluralismo nel settore delle attivit\u0026#224; teatrali, che poteva essere perseguito solo tramite l\u0026#8217;impugnazione degli atti esecutivi del censurato art. 22, comma 8.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon avrebbero, inoltre, pregio le deduzioni sull\u0026#8217;assenza della parit\u0026#224; di condizioni fra i teatri coinvolti nelle odierne vicende: il far parte di distinti \u0026#8220;settori\u0026#8221; dello stesso ambito \u0026#8220;teatro\u0026#8221; avrebbe rilievo ai soli fini della corretta ripartizione del FUS, ma non darebbe diritto a ottenere sovvenzioni ulteriori e attribuite arbitrariamente. Il ricorrere del centenario e l\u0026#8217;esigenza di contribuire alla continuit\u0026#224; delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;Eliseo non rappresenterebbero ragioni meritevoli di un intervento finanziario cos\u0026#236; cospicuo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure riferite agli artt. 9 e 33 Cost., lungi dal presentarsi generiche, sarebbero fondate, perch\u0026#233; sarebbero violati la parit\u0026#224; di accesso agli incentivi alle attivit\u0026#224; culturali, posto che il sostegno pubblico dovrebbe rivolgersi agli operatori del settore \u0026#8211; che ne dovrebbero beneficiare sulla base di criteri oggettivi e predefiniti \u0026#8211; e non a un solo soggetto. Anche il principio di imparzialit\u0026#224; e quello di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa sarebbero lesi, dato che l\u0026#8217;amministrazione si sarebbe trovata vincolata dalla disposizione censurata a sostenere l\u0026#8217;interesse di un solo ente, anzich\u0026#233; l\u0026#8217;interesse generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti insiste, infine, sull\u0026#8217;opportunit\u0026#224; che questa Corte auto-rimetta dinanzi a s\u0026#233; la questione sulla violazione delle norme europee sul divieto di aiuti di Stato. L\u0026#8217;alterazione della concorrenza non danneggerebbe solo i teatri romani, ma anche imprese teatrali italiane e straniere. Sarebbe ormai noto il \u0026#171;rilievo unionale\u0026#187; del mercato delle attivit\u0026#224; teatrali, anche per il semplice fatto che i biglietti per gli spettacoli si acquistano in tutta Europa e nel mondo tramite le piattaforme internet. Lo stesso Eliseo, nella propria pagina web, si proporrebbe di tornare a essere una \u0026#171;realt\u0026#224; di riferimento dell\u0026#8217;entertainment internazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In pari data, anche la difesa del Teatro Eliseo ha depositato memoria, volta a replicare alle difese delle altre parti costituite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe innanzitutto inammissibile l\u0026#8217;evocazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, sarebbero infondati i rilievi delle parti costituite \u0026#8211; che ricalcherebbero quelli dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; sull\u0026#8217;irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224; della disposizione censurata. Per testimoniare come l\u0026#8217;intervento legislativo v\u0026#242;lto a finanziare enti determinati in occasioni specifiche non sia inusuale, l\u0026#8217;Eliseo ricorda alcuni esempi di sovvenzioni una tantum, tra cui quella  prevista dall\u0026#8217;art. 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), secondo cui \u0026#171;[i]n occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, \u0026#232; autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell\u0026#8217;Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione  degli  archivi  librari, nonch\u0026#233; della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi pi\u0026#249; significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare\u0026#187; e dall\u0026#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) in forza del quale \u0026#171;[i]n occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, \u0026#232; autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonch\u0026#233; della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l\u0026#8217;opera dello storico\u0026#187;. Si tratterebbe di provvidenze straordinarie, estranee alla ripartizione dei fondi annualmente messi a disposizione del FUS, della cui legittimit\u0026#224; costituzionale non si sarebbe dubitato, n\u0026#233; vi sarebbe da dubitare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon risulterebbe, peraltro, che i teatri ricorrenti abbiano contestato norme che si presenterebbero ben pi\u0026#249; lesive dei loro interessi rispetto a quella oggetto dello scrutinio di costituzionalit\u0026#224;: l\u0026#8217;art. 6-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19) avrebbe infatti disposto un contributo di 1 milione di euro a favore della fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, imputando il relativo onere al FUS. Quest\u0026#8217;ultima sarebbe una disposizione di cui altri enti che operano nel settore dello spettacolo potrebbero dolersi, perch\u0026#233; sarebbero sottratti fondi al FUS, in favore di un soggetto determinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel tutto errato sarebbe inoltre pretendere, come farebbero le controparti e il rimettente, che la ratio degli interventi risulti in apposita istruttoria, documento o studio (sono richiamate le motivazioni delle sentenze di questa Corte n. 168 del 2020 e 270 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l\u0026#8217;erogazione di un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo di Roma, \u0026#171;per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuit\u0026#224; delle sue attivit\u0026#224; in occasione del centenario della sua fondazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice a quo, la disposizione violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. Per un verso, determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento in danno delle altre imprese che svolgono attivit\u0026#224; teatrali di prosa e si rivolgono al medesimo bacino d\u0026#8217;utenza; per altro verso, concederebbe una sovvenzione irragionevole, derogando agli ordinari metodi di finanziamento degli spettacoli dal vivo in assenza di uno specifico interesse pubblico che tale deroga possa giustificare. La norma-provvedimento censurata non supererebbe lo scrutinio stretto di ragionevolezza cui questa Corte suole sottoporre le previsioni di tal genere, specie considerando che non emergerebbero, nemmeno dai lavori preparatori, le particolari ragioni che giustificherebbero un intervento finanziario straordinario di tale consistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 22, comma 8, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 9 e 33 Cost. Difatti, dalla lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza nella materia del sostegno pubblico ai teatri deriverebbe la non conformit\u0026#224; alle disposizioni costituzionali poste a tutela della cultura e della libert\u0026#224; di espressione artistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, inoltre, cagionerebbe un vulnus al buon andamento e all\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, richiesti dall\u0026#8217;art. 97 Cost.: sarebbe imposto all\u0026#8217;amministrazione l\u0026#8217;obbligo di eseguirne puntualmente il contenuto, privando i provvedimenti di una motivazione da cui emergano gli interessi pubblici coinvolti e la trasparenza della loro valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, infine, violato l\u0026#8217;art. 41 Cost., poich\u0026#233; la norma censurata altererebbe la concorrenza, attribuendo al beneficiario del contributo una posizione di vantaggio rispetto alle imprese che agiscono nello stesso mercato, ma che non hanno ricevuto la sovvenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Si sono costituite le societ\u0026#224; che gestiscono i Teatri Quirino, Ambra Jovinelli e Sistina, parti del giudizio a quo, sostenendo le ragioni della fondatezza delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; altres\u0026#236; costituita la Eliseo srl, gestore del teatro omonimo, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per difetto di rilevanza, e la loro non fondatezza, sulla base dei seguenti argomenti: i teatri ricorrenti, non appartenendo alla stessa categoria dell\u0026#8217;Eliseo, non avrebbero diritto alla parit\u0026#224; di trattamento e, di conseguenza, non potrebbero lamentare di aver sub\u0026#236;to una discriminazione; il contributo finanziario censurato risponderebbe al principio di ragionevolezza, trovando idonea giustificazione nelle finalit\u0026#224; indicate per tabulas nella disposizione indubbiata; inoltre, dietro la denunciata carenza di motivazione dell\u0026#8217;intervento normativo si celerebbe un errore di prospettazione, perch\u0026#233; la ratio legis non abbisognerebbe di essere illustrata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Restano estranee all\u0026#8217;odierno giudizio le censure di violazione degli artt. 113 e 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. prospettate dalle parti costituite in giudizio Quirino srl e Officine culturali srl (le quali, con particolare riguardo alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la disciplina dell\u0026#8217;Unione europea sugli aiuti di Stato, hanno anche sollecitato questa Corte ad autorimettersi la relativa questione, cosa incompatibile con la trattazione della questione sollevata dal giudice rimettente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;oggetto del giudizio di costituzionalit\u0026#224; in via incidentale \u0026#232; limitato alle norme e ai parametri indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, mentre non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalit\u0026#224; dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2021, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza formulata dalla difesa del Teatro Eliseo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale difetto deriverebbe dalla palese carenza di interesse ad agire delle societ\u0026#224; ricorrenti nel giudizio a quo, avente ad oggetto l\u0026#8217;impugnazione degli atti con i quali i Ministeri competenti hanno dato attuazione alla norma censurata. Le ricorrenti non avrebbero, in specie, alcun interesse attuale e concreto a contestare la concessione del contributo statale al Teatro Eliseo, non essendo i teatri da esse gestiti omogenei a quest\u0026#8217;ultimo, n\u0026#233; sul piano della classificazione ai sensi della normativa vigente, n\u0026#233; sul piano della programmazione teatrale, e non potendo, dunque, ambire ad essere a esso equiparati. Di qui l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso introduttivo del giudizio principale e la conseguente irrilevanza delle questioni sottoposte a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non merita accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, la verifica sulla rilevanza ha carattere \u0026#171;esterno\u0026#187; e si arresta alla valutazione di non implausibilit\u0026#224; della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (ex multis, sentenza n. 194 del 2021); non \u0026#232; sindacabile, \u0026#171;in sede di ammissibilit\u0026#224;, la validit\u0026#224; dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti (sentenze n. 241 del 2008 e n. 62 del 1992). Ai fini del relativo controllo da parte di questa Corte, anche per il riscontro dell\u0026#8217;interesse ad agire e per la verifica della legittimazione delle parti, \u0026#232; dunque sufficiente che il rimettente motivi in modo non implausibile sulla rilevanza\u0026#187; (sentenza n. 224 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione sulla rilevanza, offerta dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; idonea a superare il descritto vaglio di non manifesta implausibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ha riferito, infatti, che le societ\u0026#224; ricorrenti \u0026#8211; il cui interesse a ricorrere \u0026#232; stato riconosciuto con contestuale sentenza parziale dallo stesso giudice \u0026#8211; gestiscono teatri di prosa siti, come l\u0026#8217;Eliseo, nella citt\u0026#224; di Roma, e che attingono al medesimo bacino di utenza: di conseguenza, la concessione di un contributo statale di rilevante entit\u0026#224; a un solo teatro sarebbe idonea a determinare una distorsione della concorrenza in loro danno, che le ricorrenti avrebbero interesse a rimuovere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Scendendo al merito delle questioni, va subito rilevato che l\u0026#8217;art. 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, prevede l\u0026#8217;assegnazione al Teatro Eliseo di una sovvenzione straordinaria, indicando le coperture finanziarie. Essa \u0026#232; un contributo cosiddetto \u0026#8220;extra-FUS\u0026#8221;, perch\u0026#233; le risorse sono attinte da fondi diversi da quello che ordinariamente sostiene il comparto dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Per meglio comprendere l\u0026#8217;oggetto delle censure, occorre quindi tratteggiare alcuni profili della disciplina di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinato, appunto, al \u0026#171;sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivit\u0026#224; cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonch\u0026#233; per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all\u0026#8217;estero\u0026#187; (art. 1). Il Fondo ha fatto confluire le forme di contribuzione precedentemente stabilite in altre leggi in un unico strumento, rifinanziato ogni anno con la legge di bilancio. Esso \u0026#232; ripartito tra i diversi settori secondo le percentuali indicate globalmente per ciascuno di essi dall\u0026#8217;art. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl compito di determinare nel dettaglio i criteri e le modalit\u0026#224; di erogazione dei contributi \u0026#232; affidato a decreti ministeriali (art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivit\u0026#224; dello spettacolo\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto attiene, in particolare, all\u0026#8217;ambito delle attivit\u0026#224; teatrali, il decreto del Ministro dei beni e delle attivit\u0026#224; culturali e del turismo 1\u0026#176; luglio 2014 (Nuovi criteri per l\u0026#8217;erogazione e modalit\u0026#224; per la liquidazione e l\u0026#8217;anticipazione di contributi allo spettacolo dal vico, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) \u0026#8211; vigente al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della norma censurata \u0026#8211; suddivideva i possibili destinatari dei contributi in teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale, centri di produzione teatrale, circuiti regionali, organismi di programmazione e festival (art. 3, comma 5, lettera a). Ai soli fini ed effetti del citato decreto ministeriale, dovevano, in particolare, intendersi per teatri di rilevante interesse culturale \u0026#171;gli organismi che svolgano attivit\u0026#224; di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della regione di appartenenza\u0026#187; (art. 11, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI soggetti interessati ottenevano annualmente una quota del FUS in base all\u0026#8217;inquadramento in una delle categorie dianzi elencate, a condizione che soddisfacessero una serie di requisiti \u0026#8211; individuati distintamente per ciascuna delle categorie \u0026#8211; attinenti, tra l\u0026#8217;altro, alle giornate recitative e lavorative effettuate, alla capienza delle sale gestite e alla programmazione artistica (artt. 10 e seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ottenere il contributo, il soggetto doveva presentare un progetto triennale di attivit\u0026#224;, corredato dal programma riguardante ogni annualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu iniziativa del Ministro, sentite le commissioni consultive competenti, potevano essere inoltre sostenuti finanziariamente \u0026#171;progetti speciali, a carattere annuale o triennale\u0026#187; (art. 46, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella valutazione delle domande, per attribuire il punteggio utile a determinare l\u0026#8217;entit\u0026#224; del contributo FUS, erano considerate la qualit\u0026#224; artistica, la dimensione quantitativa e la cosiddetta qualit\u0026#224; indicizzata, secondo le indicazioni fornite nello stesso decreto (art. 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Secondo quanto emerge dai lavori parlamentari relativi alla legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017, ai fini della ripartizione del suddetto Fondo, il Teatro Eliseo veniva qualificato teatro di rilevante interesse culturale (diversamente dai teatri ricorrenti nel giudizio a quo, riconosciuti come imprese e centri di produzione teatrale), ricevendo negli anni 2015 e 2016 contributi dell\u0026#8217;importo, rispettivamente, di 481.151 e 514.831 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa inoltre ottenuto, nel 2016, ai sensi dell\u0026#8217;art. 46 del d.m. 1\u0026#176; luglio 2014, l\u0026#8217;ulteriore contributo di euro 250.000 per la realizzazione di un progetto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, oggi censurato, si pu\u0026#242; senz\u0026#8217;altro definire \u0026#8220;legge-provvedimento\u0026#8221; o \u0026#8220;norma-provvedimento\u0026#8221;. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, la fattispecie ricorre se, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica (sentenze n. 181 del 2019, n. 24 del 2018, n. 231 del 2014), \u0026#171;attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa\u0026#187; (sentenze n. 168 del 2020 e n. 114 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisamente, oggetto di sindacato \u0026#232; una \u0026#8220;norma singolare\u0026#8221; \u0026#8211; del caso singolo o a fattispecie esclusiva \u0026#8211; e dal carattere, propriamente, personale, che rinuncia alla sua naturale attitudine alla generalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, disposizioni legislative di tal fatta non sono di per s\u0026#233; incompatibili con l\u0026#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, \u0026#171;in considerazione del pericolo di disparit\u0026#224; di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalit\u0026#224;, sotto i profili della non arbitrariet\u0026#224; e della non irragionevolezza della scelta legislativa\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275, n. 154 e n. 85 del 2013, n. 20 del 2012). La loro legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere \u0026#171;\u0026#8220;valutata in relazione al loro specifico contenuto\u0026#8221; [...] e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonch\u0026#233; le relative modalit\u0026#224; di attuazione (sentenze n. 182 del 2017 e n. 270 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 275 e n. 85 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo scrutinio deve essere, d\u0026#8217;altro canto, tanto pi\u0026#249; rigoroso quanto pi\u0026#249; marcata sia la natura provvedimentale della disposizione (sentenze n. 275 del 2013, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007): natura che, nel caso in esame, \u0026#232; in effetti lampante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, una tantum, a un teatro, come l\u0026#8217;Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della citt\u0026#224; di Roma ed \u0026#232; stato storica fucina di produzioni artistiche, in occasione del centenario e per sostenere il rilancio delle sue attivit\u0026#224;, non \u0026#232; di per s\u0026#233; motivo di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. Se la qualifica di teatro di rilevante interesse culturale \u0026#8211; che ha valore ai fini della ripartizione del FUS \u0026#8211; non attribuisce, come rilevato dal rimettente, il diritto a ulteriori finanziamenti, tuttavia, non pu\u0026#242; ritenersi costituzionalmente illegittimo assegnare risorse cosiddette \u0026#8220;extra-FUS\u0026#8221;, n\u0026#233; ci\u0026#242; determina automaticamente discriminazioni nei confronti degli altri soggetti operanti nel settore teatrale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; non ostante, il controllo di ragionevolezza e non arbitrariet\u0026#224; del contributo in esame rivela profili d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, illustrati di seguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sindacato di questa Corte non si arresta, infatti, alla valutazione del proposito del legislatore cio\u0026#232; alla verifica di una \u0026#8220;ragion sufficiente\u0026#8221;, che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento, ma si estende al giudizio di congruit\u0026#224; del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalit\u0026#224; della misura selezionata in vista dell\u0026#8217;ottenimento di quello scopo. Il primo \u0026#232; teso a verificare la conformit\u0026#224; del mezzo al fine, mentre il secondo \u0026#232; v\u0026#242;lto a saggiare la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze da soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, da lungo tempo, ravvisa nella \u0026#171;proporzionalit\u0026#224; del trattamento giuridico\u0026#187; uno degli aspetti essenziali della ragionevolezza e ha affermato che essa va apprezzata \u0026#171;tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata [\u0026#8230;] in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita\u0026#187; (sentenza n. 163 del 1993; vedasi, pure, sentenza n. 1130 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, il mezzo approntato dal legislatore per raggiungere il fine si rivela, per un verso, incongruo e, per altro verso, sproporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Il contributo finanziario \u0026#232; destinato al Teatro Eliseo \u0026#171;per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuit\u0026#224; delle sue attivit\u0026#224; in occasione del centenario della sua fondazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl beneficio, tuttavia, non \u0026#232; legato alla realizzazione di programmi o eventi, n\u0026#233; \u0026#232; accompagnato da indicazioni o vincoli di utilizzo dei fondi. Si tratta di risorse che l\u0026#8217;Eliseo ha potuto impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non, invece, per i soli scopi indicati dalla legge: onorare il centenario del teatro e rilanciare la programmazione artistica, consentendo la continuit\u0026#224; delle attivit\u0026#224;. All\u0026#8217;assegnazione del contributo in denaro avrebbero dovuto affiancarsi condizioni v\u0026#242;lte ad assicurare la sua efficacia, intesa come capacit\u0026#224; effettiva di raggiungere le finalit\u0026#224; prefissate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;assenza di previsioni sulle modalit\u0026#224; di utilizzo delle ingenti risorse in parola \u0026#8211; oltre a contraddire l\u0026#8217;esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche \u0026#8211; rivela un difetto di congruit\u0026#224; della decisione legislativa: il contributo non risulta connesso, sul piano concreto, al raggiungimento degli obiettivi annunciati. Cos\u0026#236; che, \u0026#171;l\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata risiede, pertanto, anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i mezzi in concreto prescelti\u0026#187; (sentenza n. 125 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; La sovvenzione censurata \u0026#8211; della consistenza di otto milioni di euro in due anni, in favore di un solo teatro \u0026#8211; \u0026#232;, inoltre, sproporzionata, per eccesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, infatti, la misura del beneficio \u0026#232; macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalit\u0026#224; di sostegno allo spettacolo che l\u0026#8217;ordinamento conosce: le quote del FUS, destinate ai teatri, sono assai contenute, se le si compara alla somma di otto milioni di euro; lo stesso Eliseo ha percepito molto meno di un decimo di quella cifra, per annualit\u0026#224;. Per altro verso, questa sovvenzione supera, in misura ampia, quelle riconosciute a istituzioni promotrici di arte e cultura al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari (di tali erogazioni cosiddette \u0026#8220;extra-FUS\u0026#8221; offre una rassegna esemplificativa la stessa memoria difensiva depositata dall\u0026#8217;Eliseo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; Occorre anche registrare la carente illustrazione delle ragioni della scelta di assegnare un contributo cos\u0026#236; cospicuo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl testo originario dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017 prevedeva la destinazione all\u0026#8217;Eliseo, in occasione del centenario, della somma di due milioni di euro; durante la conversione in legge, mediante l\u0026#8217;approvazione di un emendamento, il contributo \u0026#232; stato quadruplicato, passando a otto milioni di euro complessivi. Nelle relazioni illustrativa e tecnica \u0026#232;, peraltro, riportato soltanto quanto testualmente risulta dalla disposizione censurata: si sostiene finanziariamente il teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuit\u0026#224; delle sue attivit\u0026#224;, in occasione del centenario dalla sua fondazione. Non \u0026#232;, dunque, possibile cogliere dalla lettura dei lavori parlamentari le ragioni per cui \u0026#232; stato deciso quel notevole incremento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di motivare la legge, questa Corte ritiene che la possibilit\u0026#224; di desumere, anche dai lavori preparatori, la ratio legis, \u0026#171;specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, pu\u0026#242; proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l\u0026#8217;interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 168 del 2020). La norma-provvedimento reca, infatti, i contenuti tipici dell\u0026#8217;atto amministrativo ed \u0026#232; dunque necessario che siano intellegibili all\u0026#8217;esterno le ragioni che ne sono alla base, nel rispetto degli interessi di ogni soggetto coinvolto e della trasversale esigenza della trasparenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, nel decidere questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative al sostegno finanziario in favore di enti di promozione sociale e culturale, individuati dalla legge, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di precisare che, \u0026#171;qualora il legislatore ponga in essere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalit\u0026#224; di attuazione\u0026#187; e ha stigmatizzato l\u0026#8217;assenza di indicatori che potessero rassicurare sull\u0026#8217;utilizzo di \u0026#171;criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno\u0026#187;. In tal modo, infatti, \u0026#171;la norma denunciata si risolve[va] in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in danaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi [\u0026#8230;]\u0026#187; (sentenza n. 137 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La rilevata irragionevolezza del contributo previsto dalla norma censurata si traduce ulteriormente nella violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro a un destinatario unico, infatti, pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato dell\u0026#8217;organizzazione e dell\u0026#8217;offerta di attivit\u0026#224; teatrali di prosa. L\u0026#8217;impresa beneficiaria \u0026#232; avvantaggiata, rispetto a chi non ha ricevuto fondi straordinari, dato che pu\u0026#242; investire tali fondi nella promozione e valorizzazione delle attivit\u0026#224;, nonch\u0026#233; nella copertura di costi, migliorando la propria posizione nel settore di riferimento. Ora, una volta accertata l\u0026#8217;irragionevolezza del contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato: essa assume, cos\u0026#236;, la valenza di un\u0026#8217;alterazione della concorrenza nel mercato ed \u0026#232; ragione di contrasto tra la norma censurata e l\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per le ragioni che si sono illustrate, va pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, rimanendo assorbite le ulteriori censure formulate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Spettacolo - Teatro - Disposizioni sul personale e sulla cultura - Prevista autorizzazione di una spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in favore del teatro di rilevante interesse culturale \"Teatro Eliseo\", per spese ordinarie e straordinarie, per garantire la continuit\u0026#224; delle sue attivit\u0026#224; in occasione del centenario della sua fondazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45048","titoletto":"Legge - Leggi provvedimento - Definizione - Compatibilità con l\u0027assetto costituzionale dei poteri - Condizioni - Sottoposizione della scelta legislativa a rigido controllo di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza - Necessità di rendere intellegibile all\u0027esterno le ragioni delle scelte - Illegittimità costituzionale delle leggi provvedimento irragionevoli o sproporzionate (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell\u0027erogazione di un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, per garantire la continuità dell\u0027attività in occasione del centenario della fondazione, con conseguente ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di quelli di libertà di iniziativa economica privata e del buon andamento e imparzialità dell\u0027attività amministrativa). (Classif. 141005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eRicorre la fattispecie della \"legge-provvedimento\" o \"norma-provvedimento\" se, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all\u0027autorità amministrativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 114/2017 - mass. 40445\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni legislative configurabili quali \"legge-provvedimento\" non sono di per sé incompatibili con l\u0027assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve quindi essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione Lo scrutinio deve essere, d\u0027altro canto, tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale della disposizione. Il sindacato di legittimità costituzionale non si arresta infatti alla valutazione del proposito del legislatore cioè alla verifica di una \"ragion sufficiente\", che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento, ma si estende al giudizio di congruità del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalità della misura selezionata in vista dell\u0027ottenimento di quello scopo. Il primo è teso a verificare la conformità del mezzo al fine, mentre il secondo è vòlto a saggiare la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze da soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013; S. 20/2012; S. 137/2009 - mass. 33381; S. 241/2008 - mass. 32654; S. 267/2007 - mass. 31529\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa proporzionalità del trattamento giuridico è uno degli aspetti essenziali della ragionevolezza, che va apprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/1993 - mass. 19540; S. 1130/1988 - mass. 12248\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa norma-provvedimento, poiché reca i contenuti tipici dell\u0027atto amministrativo, rende necessario che siano intellegibili all\u0027esterno le ragioni che ne sono alla base, nel rispetto degli interessi di ogni soggetto coinvolto e della trasversale esigenza della trasparenza. Pertanto - sebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di motivare la legge - la possibilità di desumere, anche dai lavori preparatori, la \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e, specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l\u0027interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 168/2020 - mass. 42602\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l\u0027art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, che prevede l\u0027erogazione di un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo di Roma, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione. La norma censurata dal Consiglio di Stato, che attribuisce una sovvenzione straordinaria al Teatro Eliseo - c.d. \"extra-FUS\" -, si può senz\u0027altro definire \"legge-provvedimento\" o \"norma-provvedimento\", in quanto oggetto di sindacato è una \"norma singolare\" e dal carattere propriamente personale, che rinuncia alla sua naturale attitudine alla generalità. Se la scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, a un teatro, come l\u0027Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della città di Roma, non è di per sé motivo di contrasto con l\u0027art. 3 Cost., tuttavia il mezzo approntato per raggiungere il fine si rivela, per un verso, incongruo e, per altro verso, sproporzionato. Il beneficio in esame, infatti, non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, né è accompagnato da indicazioni o vincoli di utilizzo dei fondi, trattandosi di risorse che il Teatro ha potuto impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non, invece, per i soli scopi indicati dalla legge. L\u0027assenza di previsioni sulle modalità di utilizzo delle ingenti risorse in parola - oltre a contraddire l\u0027esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche - rivela così un difetto di congruità della decisione legislativa. La sovvenzione censurata è, inoltre, sproporzionata per eccesso, perché, per un verso, è macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo che l\u0027ordinamento conosce, e per altro verso supera, in misura ampia, quelle riconosciute a istituzioni promotrici di arte e cultura al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari. La rilevata irragionevolezza, infine, si traduce ulteriormente nella violazione dell\u0027art. 41 Cost., perché l\u0027assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro a un destinatario unico pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato dell\u0027organizzazione e dell\u0027offerta di attività teatrali di prosa. Una volta accertata l\u0027irragionevolezza del contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato: essa assume, così, la valenza di un\u0027alterazione della concorrenza nel mercato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 125/2022 - mass. 44898; S. 137/2009 - mass. 33381\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2017","data_nir":"2017-04-24","numero":"50","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-04-24;50~art22"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/06/2017","data_nir":"2017-06-21","numero":"96","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43999","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 186/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42370","autore":"Arabia A.G.","titolo":"La Corte ritorna sul tema della motivazione della legge, ovvero sulla necessità «che siano intellegibili all\u0027esterno le ragioni» alla base di una disposizione-provvedimento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42369","autore":"Rescigno G.U.","titolo":"Quattro distinte ragioni (una fondamentale) per dichiarare incostituzionale con la sentenza n. 186 del 2022 una legge-provvedimento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41934","autore":"Sau A.","titolo":"L\u0027irragionevolezza delle leggi provvedimento: la riserva di amministrazione c\u0027è ma non si vede","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42900","autore":"Spuntarelli S.","titolo":"Il Parlamento amministratore","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto pubblico","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"121","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44198","autore":"Spuntarelli S.","titolo":"Eccessi legislativi ed erosione dell\u0027attività amministrativa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41577","autore":"Tripodi L.","titolo":"La Corte dichiara il finanziamento \"extra-FUS\" al teatro Eliseo \"incongruo\", \"sproporzionato\" e idoneo ad alterare la libera concorrenza","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41577_2022_186.pdf","nome_file_fisico":"186-2022_Tripodi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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