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Ettore GALLO;                                          \r\n Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele    \r\n    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,    \r\n    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro    \r\n    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato    \r\n    GRANATA;                                                              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               SENTENZA                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4  della  legge    \r\n della Regione Lazio 8 giugno (recte: 11 maggio) 1984, n. 19 (Norme di    \r\n procedura  per  l\u0027estinzione  delle  I.P.A.B.  e  norme in materia di    \r\n patrimonio e personale) promosso con ordinanza emessa  il  20  luglio    \r\n 1990  dal  Pretore  di  Viterbo  nel procedimento civile vertente tra    \r\n Comune di Soriano nel Cimino e S.P.A. Parke Davis iscritta al  n.  79    \r\n del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale    \r\n della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell\u0027anno 1991;              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto l\u0027atto di costituzione del Comune  di  Soriano  nel  Cimino,    \r\n nonch\u0026#233;  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  della  Giunta della    \r\n Regione Lazio;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nell\u0027udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore    \r\n Aldo Corasaniti;                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi l\u0027avv. Marcello  Polacchi  per  il  Comune  di  Soriano  nel    \r\n Cimino;                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.  -  Il Pretore di Viterbo, nel giudizio di opposizione promosso    \r\n dal Comune di Soriano nel Cimino, avverso il precetto con il quale la    \r\n Parke Davis S.p.a. gli aveva intimato il pagamento  di  somme  dovute    \r\n dalla  disciolta  I.P.A.B.  Ospedale  S.  Giovanni di Dio, quale ente    \r\n subentrante  nei  rapporti  giuridici  pendenti,  ha  sollevato,  con    \r\n ordinanza  emessa  il  20  luglio  1990,  questione  di  legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale, in  riferimento  all\u0027art.  81,  ultimo  comma,  della    \r\n Costituzione,  dell\u0027ar.  4  della  legge della Regione Lazio 8 giugno    \r\n (recte: 11 maggio) 1984, n. 19 (Norme di procedura  per  l\u0027estinzione    \r\n delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale).            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Osserva  il  giudice  a quo che la qualit\u0026#224; di debitore del Comune    \r\n discende dalla delibera adottata dalla Giunta regionale del Lazio  in    \r\n data 23 dicembre 1988, n. 11399, in attuazione del suindicato art. 4,    \r\n primo e secondo comma, secondo i quali l\u0027estinzione delle I.P.A.B. \u0026#232;    \r\n dichiarata  dalla  Giunta,  con  la contestuale indicazione dell\u0027ente    \r\n pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e    \r\n la propriet\u0026#224; dei beni,  e  che  subentra  nei  rapporti  pendenti  a    \r\n qualsiasi  titolo,  inerenti  i  beni e loro pertinenze, oltre che in    \r\n tutti  gli  altri  rapporti  giuridici  preesistenti.  Le  menzionate    \r\n disposizioni  della legge regionale non sembrano tuttavia conformi al    \r\n dettato  dell\u0027art.  81,  ultimo  comma,  della Costituzione, alla cui    \r\n stregua ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i    \r\n mezzi per farvi fronte, in quanto non prevedono i mezzi con i quali i    \r\n comuni possano far fronte ai maggiori oneri posti a loro carico quali    \r\n enti subentranti alle I.P.A.B. estinte.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e   N\u0026#233; sembra sufficiente, ad avviso del giudice a quo,  a  soddisfare    \r\n il  princi\u0027pio  posto dall\u0027art. 81, ultimo comma, della Costituzione,    \r\n la  previsione,   contenuta   nella   norma   impugnata,   circa   il    \r\n trasferimento  al  comune  della  propriet\u0026#224; dei beni delle I.P.A.B.,    \r\n poich\u0026#233; \u0026#232;  assente  ogni  meccanismo  correttivo  per  l\u0027ipotesi  di    \r\n squilibrio  tra  attivit\u0026#224; e passivit\u0026#224;, tale da creare uno sbilancio    \r\n in danno dell\u0027ente subentrante  (sbilancio,  nella  specie,  ritenuto    \r\n palese).                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ed  \u0026#232;  pacifico,  prosegue  l\u0027ordinanza,  che  il  precetto posto    \r\n dall\u0027art. 81, ultimo comma, della Costituzione trova applicazione non    \r\n solo nei riguardi dello Stato, ma anche nei confronti  di  tutti  gli    \r\n enti  rientranti  nella  c.d. finanza pubblica allargata, tra i quali    \r\n sono compresi i comuni.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La questione, conclude l\u0027ordinanza, \u0026#232; infine  rilevante,  poich\u0026#233;    \r\n la  deliberazione  della  Giunta  regionale resterebbe travolta dalla    \r\n dichiarazione di  incostituzionalit\u0026#224;  delle  disposizioni  di  legge    \r\n sulle  quali  era fondata, e verrebbe pertanto meno la legittimazione    \r\n passiva del comune.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2. - Si \u0026#232; costituito il Comune di Soriano nel  Cimino,  chiedendo    \r\n alla Corte di dichiarare illegittima la norma impugnata.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.  -  Si  \u0026#232;  altres\u0026#236;  costituita  la Regione Lazio, con memoria    \r\n depositata fuori termine.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                         \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1. - Con l\u0027ordinanza di rimessione \u0026#232; sollevata in via incidentale    \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0027art. 81,    \r\n quarto comma, della  Costituzione,  dell\u0027art.  4  della  legge  della    \r\n Regione  Lazio  8  giugno  (recte:  11 maggio) 1984, n. 19, (Norme di    \r\n procedura per l\u0027estinzione delle  I.P.A.B.  e  norme  in  materia  di    \r\n patrimonio  e personale), nella parte in cui, mentre attribuisce alla    \r\n giunta  regionale  la  competenza  a  dichiarare  l\u0027estinzione  delle    \r\n I.P.A.B.  e  a  individuare  l\u0027ente pubblico, di norma il comune, cui    \r\n sono trasferiti il personale e la propriet\u0026#224; dei  beni  dell\u0027I.P.A.B.    \r\n estinta,  e  che  subentra  nei  rapporti giuridici facenti capo alla    \r\n medesima, non indica i mezzi con i quali il comune possa  far  fronte    \r\n ai  maggiori  oneri  e  alle passivit\u0026#224; di bilancio derivanti da tale    \r\n subingresso.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il giudice a quo, premesso che nel caso il comune si  era  opposto    \r\n al   precetto   concernente   un   credito   vantato   nei  confronti    \r\n dell\u0027I.P.A.B. \"Ospedale S.Giovanni di Dio\" di Soriano nel Cimino, cui    \r\n il comune stesso era subentrato in base alla norma  impugnata  e  per    \r\n effetto  della  deliberazione della giunta della Regione Lazio del 23    \r\n dicembre 1988, avente per  oggetto  la  dichiarazione  di  estinzione    \r\n della stessa I.P.A.B., denuncia la violazione del richiamato precetto    \r\n costituzionale  - che ritiene applicabile con riferimento a tutti gli    \r\n enti della cosiddetta finanza pubblica allargata - anche in base alla    \r\n considerazione  che  dalla  cennata  deliberazione  emergevano  gravi    \r\n passivit\u0026#224; a carico dell\u0027ente estinto.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.  -  La legge regionale ora indicata, con l\u0027art. 1, primo comma,    \r\n stabilisce che le I.P.A.B. aventi  sede  e  operanti  nel  territorio    \r\n regionale,  che si trovino nelle condizioni di cui all\u0027art. 70, primo    \r\n comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (sopravvenuta mancanza del    \r\n fine o sopravvenuta non rispondenza a  un  interesse  della  pubblica    \r\n assistenza e beneficenza, o sopravvenuta superfluit\u0026#224;), sono soggette    \r\n a  trasformazione  secondo  le  norme  e  le procedure previste dalla    \r\n richiamata  legge  n.  6972.  La  detta  legge  regionale  stabilisce    \r\n altres\u0026#236;, con l\u0027art. 1, secondo comma, che le stesse I.P.A.B., quando    \r\n la  trasformazione  non  ne sia possibile per impedimenti oggettivi o    \r\n per  mancata  rispondenza   all\u0027interesse   dell\u0027assistenza   sociale    \r\n pubblica,  possono  essere  dichiarate  estinte  e introduce all\u0027uopo    \r\n apposite procedure e modalit\u0026#224;. La stessa legge regionale  stabilisce    \r\n infine,   con   l\u0027art.  1,  terzo  comma,  che  la  trasformazione  e    \r\n l\u0027estinzione possono aver luogo nei confronti delle I.P.A.B. non pi\u0026#249;    \r\n in grado di perseguire gli  scopi  statutari  \"perch\u0026#233;  in  oggettive    \r\n situazioni   di   non  contingente  mancanza  di  mezzi  economici  e    \r\n finanziari\".                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Le procedure e modalit\u0026#224; prescritte  per  l\u0027estinzione,  ai  sensi    \r\n dell\u0027art. 2 della legge regionale ora indicata, comprendono:             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       a)  la  proposta  da parte dell\u0027organo di amministrazione della    \r\n singola I.P.A.B. da dichiarare estinta, o da parte del consiglio  del    \r\n comune  nel  cui  territorio trovasi la sede legale dell\u0027istituzione,    \r\n ovvero la promozione, d\u0027ufficio, da parte della giunta regionale;        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       b) il parere, nel caso di proposta della stessa I.P.A.B. o  del    \r\n detto comune, dell\u0027altro ente cui spetta il potere di proposta;          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       c)  il parere, nel caso di promozione d\u0027ufficio, dell\u0027I.P.A.B.,    \r\n nonch\u0026#233; del detto comune;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       d) il parere, in ogni caso, dell\u0027ente destinatario dei  beni  e    \r\n del personale dell\u0027I.P.A.B. da dichiarare estinta.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La  legge  regionale  ora indicata prevede altres\u0026#236;, con l\u0027art. 3,    \r\n che l\u0027organo di amministrazione dell\u0027I.P.A.B. da dichiarare  estinta,    \r\n o,  in caso di inadempienza, il sindaco del comune nel cui territorio    \r\n \u0026#232; la sede legale della stessa  I.P.A.B.,  procede  alla  rilevazione    \r\n della   situazione   patrimoniale,  alla  ricognizione  dei  rapporti    \r\n giuridici pendenti ed alla ricognizione del  personale  dell\u0027I.P.A.B.    \r\n da dichiarare estinta.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3. - La questione non \u0026#232; fondata.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La  legittimit\u0026#224;  della  legge  regionale  di cui si tratta non \u0026#232;    \r\n contestata sotto l\u0027aspetto della competenza della regione a  regolare    \r\n con   legge  la  (trasformazione  e  la)  estinzione  delle  I.P.A.B.    \r\n infraregionali,  n\u0026#233;  sotto  l\u0027aspetto  del  contenuto,  come   sopra    \r\n descritto,  della  disciplina che essa ha dettato in proposito, salvo    \r\n che per quanto concerne la dedotta violazione  dell\u0027art.  81,  quarto    \r\n comma,  della  Costituzione,  in cui essa incorrerebbe nella parte in    \r\n cui, nel prevedere che  il  comune  possa  essere  individuato  quale    \r\n destinatario  del  patrimonio  dell\u0027I.P.A.B.  da dichiarare estinta e    \r\n quale subentrante nei rapporti giuridici facenti capo a questa  (art.    \r\n 4), non indica i mezzi mediante i quali il comune possa far fronte ai    \r\n maggiori   oneri  e  particolarmente  sopperire  alle  passivit\u0026#224;  di    \r\n bilancio derivanti dal previsto subingresso.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La configurabilit\u0026#224; del vizio  ora  dedotto  anche  per  la  legge    \r\n regionale  \u0026#232;  ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n.    \r\n 63 del 1979).                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Deve  peraltro  ritenersi  per la detta legge, come si ritiene per    \r\n quella nazionale, che il  vizio  sussista  in  concreto  solo  se  le    \r\n maggiori  spese  derivanti  dalla  sua applicazione siano esattamente    \r\n prevedibili,  nell\u0027  an  e  nel  quantum,  al   momento   della   sua    \r\n approvazione  (cfr.  sentenze nn. 320 del 1989, 478 del 1987, 341 del    \r\n 1983).                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ora, anzitutto l\u0027intera legge  regionale  in  discorso  ha  natura    \r\n meramente  organizzatoria  e  non  di  legge  di  spesa.  Ma  anche a    \r\n prescindere da ci\u0026#242;, proprio dal contenuto della disciplina con  essa    \r\n introdotta,  come  sopra  descritto, si desume che gli oneri ai quali    \r\n sarebbero  andati  incontro  i  comuni,  in  quanto  subentranti  nei    \r\n rapporti  giuridici  facenti  capo  alle  I.P.A.B. estinte, erano non    \r\n soltanto imprevedibili nelle quantit\u0026#224; e nei  tempi,  ma  addirittura    \r\n del tutto eventuali al momento della approvazione della legge stessa.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Invero  la  legge regionale n. 19 del 1984 si limita a contemplare    \r\n l\u0027estinzione delle I.P.A.B. (da  dichiarare  ad  opera  della  giunta    \r\n regionale) come possibile e sempre che si avveri una data situazione,    \r\n situazione  che  pu\u0026#242; essere, ma non \u0026#232; necessariamente, quella della    \r\n \"non contingente mancanza di  mezzi  economici  e  finanziari\"  cos\u0026#236;    \r\n grave da impedire il perseguimento degli scopi statutari.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Per  di  pi\u0026#249;,  la  non  contingente  e  grave  \"mancanza di mezzi    \r\n economici e finanziari\" viene acclarata mediante accertamenti  (circa    \r\n i  beni,  i  debiti,  gli  oneri relativi al personale) compiuti solo    \r\n quando \u0026#232; avviato il procedimento di estinzione (art. 3  della  legge    \r\n regionale  n.  19).  \u0026#200; solo in questo momento, certamente successivo    \r\n all\u0027approvazione della legge, che \u0026#232; dato  verificare  se  e  in  che    \r\n misura  il  comune  subentrante  vada incontro ad oneri cui non \u0026#232; in    \r\n grado di far  fronte  con  il  patrimonio  e  con  le  entrate  della    \r\n istituzione estinta.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    \u0026#200;   ovvio   che   non   pu\u0026#242;  indurre  a  ritenere  il  contrario    \r\n l\u0027accertamento risultante dalla dichiarazione di estinzione ad  opera    \r\n della  giunta  regionale  con deliberazione del 23 dicembre 1988 (sia    \r\n pure con  riferimento  al  31  dicembre  1986),  n\u0026#233;  tanto  meno  il    \r\n ripianamento  disposto mediante contributi a favore del comune, anche    \r\n in relazione all\u0027I.P.A.B. estinta di cui trattasi, con la  successiva    \r\n legge regionale 25 novembre 1989, n. 69.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Invero  la prevedibilit\u0026#224; o, al contrario, la non prevedibilit\u0026#224; o    \r\n addirittura la remota eventualit\u0026#224; di oneri o di spese va riferita  -    \r\n ai  fini della pronuncia sulla violazione dell\u0027art. 81, quarto comma,    \r\n della  Costituzione  -  a  una  prudente   valutazione   da   operare    \r\n preventivamente  (cio\u0026#232;,  ripetesi,  al momento di approvazione della    \r\n legge), e  non  al  riscontro  da  effettuare  successivamente,  alla    \r\n stregua  di quanto effettivamente verificatosi (cfr., con particolare    \r\n riguardo alla legislazione di ripianamento, sent. n. 320 del 1989).      \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,    \r\n in   riferimento  all\u0027art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,    \r\n dell\u0027art. 4 della legge della Regione Lazio 11  maggio  1984,  n.  19    \r\n (Norme  di  procedura  per  l\u0027estinzione  delle  I.P.A.B.  e norme in    \r\n materia di patrimonio e personale), come  sollevata  dal  Pretore  di    \r\n Viterbo con l\u0027ordinanza indicata in epigrafe.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                         Il Presidente: GALLO                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                       Il redattore: CORASANITI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17330","titoletto":"SENT.   294/91  A.   LEGGI  REGIONALI (IN  GENERE)  -  VIOLAZIONI DELL\u0027ART.    81,  QUARTO  COMMA,   COST.   -  CONFIGURABILITA\u0027  - ACCERTAMENTO - CRITERI.","testo":"Anche per la legge regionale e\u0027 ammessa la configurabilita\u0027 della violazione dell\u0027art.  81, quarto comma, Cost., che tuttavia, come per  la  legge  nazionale, deve considerarsi  sussistente  se  le maggiori  spese  derivanti dalla applicazione della legge  stessa siano  esattamente prevedibili, \"nell\u0027an e nel quantum\", in  base ad  una  prudente valutazione da operarsi in via  preventiva,  al momento  della  sua  approvazione e non al riscontro  da  attuare successivamente, alla stregua di quanto in effetti verificatosi.  - S. nn. 63/1979, 320/1989, 478/1987, 341/1983.","numero_massima_successivo":"17331","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17331","titoletto":"SENT.   294/91  B.   REGIONE  LAZIO - I.P.A.B.   -  PROCEDURA  DI ESTINZIONE  - DICHIARAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE -  CONTESTUALE INDICAZIONE DELL\u0027ENTE (DI NORMA IL COMUNE) QUALE DESTINATARIO DEL PATRIMONIO  E  SUBENTRANTE  NEI  RAPPORTI  PENDENTI  -  LAMENTATA MANCANZA DI INDICAZIONE DEI MEZZI CON I QUALI IL COMUNE POSSA FAR FRONTE  AI  MAGGIORI ONERI DERIVANTI - ESCLUSIONE  DI  VIOLAZIONE DELL\u0027ART.   81,  QUARTO  COMMA,  COST.  -  NON  FONDATEZZA  DELLA QUESTIONE.","testo":"La  legge della Regione Lazio n.  19 del 1984 che detta norme  di procedura  per  l\u0027estinzione delle I.P.A.B., ha natura  meramente organizzatoria  e  non di legge di spesa.  In particolare,  dalla disposizione che individua il comune quale possibile destinatario del  patrimonio  dell\u0027I.P.A.B.   da dichiarare  estinta  e  quale subentrante nei rapporti giuridici ad essa facenti capo, derivano a  carico  del  comune  oneri non  soltanto  imprevedibili  nelle quantita\u0027  e  nei  tempi, ma addirittura del tutto  eventuali  al momento  della approvazione della legge predetta (v.  massima A): la  situazione  di  non contingente e grave  \"mancanza  di  mezzi economici  e  finanziari\"  costituisce   infatti  un  presupposto possibile  e non necessario della dichiarazione di estinzione, il cui  accertamento  viene comunque effettuato quando  il  relativo procedimento  e\u0027  gia\u0027 avviato.  Ne\u0027 possono indurre a  contrario avviso  l\u0027accertamento  risultante,  nel caso  di  specie,  dalla dichiarazione  di  estinzione  dell\u0027I.P.A.B.    di  cui  trattasi (\"Ospedale  S.   Giovanni  di  Dio\" di Soriano  nel  Cimino)  con deliberazione  della  Giunta Regionale del 23 dicembre 1988  (sia pure  con  riferimento al 31 dicembre 1986), ne\u0027 il  ripianamento disposto  mediante  contributi  a  favore del  comune,  anche  in relazione  all\u0027I.P.A.B.   suddetta,  con   la  successiva   legge regionale  25  novembre  1989,  n.    69.   (Non  fondatezza   in riferimento all\u0027art.  81, quarto comma, Cost.  della questione di legittimita\u0027   costituzionale  dell\u0027art.   4  della  legge  della Regione Lazio 11 maggio 1984, n.  19).","numero_massima_precedente":"17330","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"11/05/1984","numero":"19","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"11565","autore":"CHIARI S.","titolo":"OBBLIGO DI COPERTURA DELLE LEGGI CHE IMPORTANO NUOVE O MAGGIORI SPESE ED AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"877","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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