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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nei procedimenti vertenti tra il Ministero dello sviluppo economico ed altri contro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia ed altri, tra il Ministero dello sviluppo economico ed altri contro Pietro Agen ed altri, nonch\u0026#233; tra Ministero dello sviluppo economico ed altri contro Giuseppe Giannone ed altri, con sentenza non definitiva del 30 marzo 2023, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale \u003c/em\u003edella Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003egli atti di costituzione di Pietro Agen, Riccardo Galimberti, Giuseppe Giannone, della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia e dell\u0026#8217;Unione regionale delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Sicilia, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 novembre 2023 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Agatino Cariola per Pietro Agen, Riccardo Galimberti, Giuseppe Giannone, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia e per l\u0026#8217;Unione regionale delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Sicilia e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con sentenza non definitiva iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2023, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato comma 2 dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e disciplina la fase transitoria che precede l\u0026#8217;attuazione della riforma del sistema camerale regionale (prevista dal comma 1) e istituisce due nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA): da un lato, quella di Catania e, dall\u0026#8217;altro, quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. La disposizione in esame stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d\u0026#8217;intesa con il presidente della Regione Siciliana, \u0026#232; nominato un commissario per ciascuna di queste nuove CCIAA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la disposizione censurata, inserita in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021, violi l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., essendo priva di omogeneit\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;originario decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, \u0026#232; censurato per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; conterrebbe una norma-provvedimento che avrebbe irragionevolmente modificato l\u0026#8217;ordinamento delle CCIAA siciliane, introducendo un assetto che deroga alla disciplina generale, stabilita dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonch\u0026#233; dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Del resto, ad avviso del CGARS, il sistema previsto in via temporanea dalla disposizione censurata sarebbe differente anche rispetto a quello previsto in via definitiva dal comma 1 dello stesso art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa transitoriet\u0026#224; della disposizione censurata \u0026#8211; destinata a operare nelle more della riorganizzazione delle CCIAA siciliane \u0026#8211; e la conseguente successione di scelte organizzative contrastanti determinerebbero anche la violazione del principio di buon andamento, di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il riordino delle CCIAA previsto dall\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2 \u0026#8211; in quanto adottato unilateralmente dallo Stato, in assenza del necessario coinvolgimento della Regione Siciliana \u0026#8211; violerebbe il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il CGARS \u0026#232; chiamato a decidere sui ricorsi in appello proposti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonch\u0026#233; da Pietro Agen pi\u0026#249; altri, per la riforma di tre sentenze, con le quali il Tribunale amministrativo regionale per la Regione Siciliana \u0026#8211; in accoglimento dei ricorsi proposti da alcuni componenti del consiglio della CCIAA del Sud Est Sicilia \u0026#8211; ha ritenuto illegittimo il decreto del MISE 30 marzo 2022, attuativo della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon questo atto sono state istituite la CCIAA di Catania, da un lato, e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, dall\u0026#8217;altro lato, e sono stati nominati i relativi commissari. In primo grado, il TAR ha annullato il decreto ministeriale 30 marzo 2022, ritenendolo illegittimo poich\u0026#233;, nell\u0026#8217;istituire le nuove CCIAA, avrebbe dovuto disciplinare il fenomeno successorio tra quelle precedenti e quelle di nuova costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio di appello, il CGARS ha accolto i ricorsi promossi dalle parti appellanti, ritenendo che la circostanza che il decreto ministeriale impugnato non regoli la successione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra le CCIAA precedenti e quelle di nuova istituzione non determini in s\u0026#233; la sua illegittimit\u0026#224;, n\u0026#233;, conseguentemente, quella della nomina dei commissari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il CGARS riferisce inoltre che gli originari ricorrenti hanno proposto appello incidentale e, tra i motivi dedotti, hanno eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, per contrasto con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero rilevanti, poich\u0026#233; l\u0026#8217;impugnato decreto ministeriale 30 marzo 2022 \u0026#232; attuativo della disposizione censurata e la soluzione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative alla normativa primaria, in base alla quale \u0026#232; stato adottato l\u0026#8217;atto impugnato, costituisce il necessario presupposto della pronuncia di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la rilevanza delle questioni non sarebbe scalfita dalle modifiche apportate in primo luogo dall\u0026#8217;art. 28, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233. La disposizione modificativa ha riguardato, in particolare, i criteri per la nomina dei commissari, mentre, sottolinea il CGARS, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale attengono all\u0026#8217;istituzione delle nuove CCIAA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, sulla rilevanza delle questioni non influirebbero neppure le ulteriori modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 51-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91. Infatti, come osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tali modifiche riguarderebbero la disciplina della successione fra enti e non inciderebbero sui profili di legittimit\u0026#224; costituzionale evidenziati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il CGARS denuncia in primo luogo il contrasto dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., per mancanza di omogeneit\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente premette che il d.l. n. 73 del 2021, come convertito, \u0026#232; un provvedimento governativo a contenuto plurimo, determinato dalla necessit\u0026#224; di introdurre misure di sostegno economico e di garantire la continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali, al fine di superare le conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, inserita dalla legge di conversione n. 106 del 2021, reca invece una disciplina transitoria in vista del definitivo riordino delle CCIAA siciliane. Essa risponderebbe ad un\u0026#8217;esigenza di carattere ordinamentale, volta a ridisegnare il sistema camerale della sola Regione Siciliana, e coinvolgerebbe solo indirettamente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa. Oltre a non trovare giustificazione nelle difficolt\u0026#224; finanziarie originate dall\u0026#8217;emergenza pandemica, la disciplina in esame non risponderebbe agli obiettivi di superare tali criticit\u0026#224; e di assicurare la continuit\u0026#224; dei servizi dei soggetti pubblici esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; estraneo rispetto al contenuto e alle finalit\u0026#224; del d.l. n. 73 del 2021, come convertito (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 245 e n. 8 del 2022, n. 247 e n. 226 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; In secondo luogo, il CGARS denuncia la violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette che la disposizione censurata rivestirebbe natura provvedimentale, poich\u0026#233; \u0026#8211; con riferimento all\u0026#8217;istituzione delle nuove CCIAA \u0026#8211; essa impone all\u0026#8217;amministrazione un obbligo di esecuzione, di cui sono predeterminati i tempi, il contenuto e le modalit\u0026#224;. Le possibilit\u0026#224; di scelta sarebbero limitate alla sola nomina del commissario, da individuare nell\u0026#8217;ambito di determinate figure professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente rileva che le leggi-provvedimento, pur non essendo in s\u0026#233; incompatibili con l\u0026#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione \u0026#8211; poich\u0026#233; nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi degli atti a contenuto particolare e concreto \u0026#8211;, nondimeno devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalit\u0026#224;, sotto i profili della non arbitrariet\u0026#224; e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 168 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto questo profilo, il CGARS evidenzia che l\u0026#8217;assetto delineato dalla disposizione censurata si discosta sia dal modello delineato dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 580 del 1993, che demanda alle stesse CCIAA l\u0026#8217;iniziativa sull\u0026#8217;organizzazione delle medesime, sia da quello configurato dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 219 del 2016, che prevede un decreto ministeriale adottato con la compartecipazione di Unioncamere. Inoltre, la disposizione censurata si collocherebbe in una prospettiva opposta anche rispetto al sistema previsto dal comma 1 dello stesso art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, che attribuisce rilievo alle sole determinazioni della Regione Siciliana. In definitiva, la disposizione censurata si porrebbe in linea di discontinuit\u0026#224; sia con la disciplina precedente, sia con quella prevista in via definitiva dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la modifica organizzativa introdotta non sarebbe collegata a ponderate ragioni (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 26 del 2023), di cui possono essere portatrici le stesse CCIAA, che non risultano coinvolte nella scelta operata (salvo che per la nomina degli organi straordinari). Il sistema previsto dal legislatore statale trascurerebbe dunque la valutazione in concreto dell\u0026#8217;attuale assetto delle CCIAA siciliane, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate nella gestione dei servizi amministrativi affidati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non sarebbe rispettato il principio secondo cui le funzioni esercitate dalle CCIAA esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale, posto che per la giurisprudenza costituzionale citata le stesse non sono \u0026#171;un arcipelago di entit\u0026#224; isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l\u0026#8217;intervento dello Stato\u0026#187; (sentenza n. 261 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, ad avviso del rimettente, la Regione Siciliana non vanterebbe una specifica competenza in questa materia e la sua posizione non giustificherebbe alcuna deroga all\u0026#8217;esigenza di una disciplina unitaria (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 225 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione censurata emergerebbe anche sotto un ulteriore profilo, connesso alla violazione del principio di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa definitiva riforma prevista dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e attribuisce rilievo alle sole determinazioni regionali, mentre il comma 2 contiene in s\u0026#233; la scelta organizzativa di istituire le due nuove CCIAA, sia pure in via provvisoria. Oltre che diversa dalla disciplina generale, in vigore sul rimanente territorio nazionale in ordine alle procedure di accorpamento delle CCIAA, la scelta compiuta nel comma 1 risulta quindi opposta a quella compiuta, in via transitoria, nel comma 2. D\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;assetto delineato dalla disposizione censurata potrebbe essere successivamente modificato da quello adottato in via definitiva, in base al comma 1. Questa ulteriore modifica dovrebbe tra l\u0026#8217;altro essere introdotta in tempi brevi, ossia entro il 31 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa successione di scelte organizzative, risulterebbe dunque priva di giustificazione la disciplina transitoria recata dalla disposizione censurata, destinata ad avere efficacia soltanto fino al definitivo riassetto di cui al comma 1. Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non sarebbe rinvenibile alcun motivo per il quale non si possa attendere l\u0026#8217;introduzione della disciplina definitiva dell\u0026#8217;assetto camerale siciliano. Il carattere vincolato della modifica e la sua transitoriet\u0026#224; risulterebbero privi di giustificazione e di un idoneo collegamento con il regime definitivo. Ci\u0026#242; si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento e con l\u0026#8217;\u0026#171;esigenza di continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost. (\u0026#232; richiamata ancora la sentenza n. 26 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA questo riguardo, il CGARS osserva che le scelte organizzative e ordinamentali richiedono tempi e risorse perch\u0026#233; divengano effettive. Sarebbero quindi irragionevoli interventi che non tengano conto delle implicazioni di modifiche che riguardano l\u0026#8217;organizzazione di enti pubblici. L\u0026#224; dove \u0026#8211; come nel caso in esame \u0026#8211; non vi siano ragioni di urgenza che giustifichino scelte transitorie, esse dovrebbero essere definitive, al fine di non vanificare i costi e i tempi di attuazione e di non pregiudicare l\u0026#8217;efficienza dell\u0026#8217;azione pubblica e la certezza che deve accompagnare l\u0026#8217;accesso dei cittadini alle amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; Infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#171;per mancato rispetto del principio di leale collaborazione, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione per non avere coinvolto la regione nella decisione presa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il giudice rimettente evidenzia che le CCIAA, per un verso, esercitano funzioni riconducibili alla competenza legislativa dello Stato e, per altro verso, svolgono compiti che riflettono competenze regionali. L\u0026#8217;intervento del legislatore statale in questa materia \u0026#232; giustificato dalla finalit\u0026#224; di razionalizzare la dimensione territoriale delle CCIAA e di perseguire una maggiore efficienza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da esse svolta. Ad avviso del rimettente, questi obiettivi possono essere perseguiti soltanto sulla base di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale. Peraltro, il coinvolgimento di competenze regionali comporta che la disciplina statale sia posta nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (\u0026#232; richiamata ancora la sentenza n. 261 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in esame, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle CCIAA siciliane avrebbe dovuto essere decisa attraverso strumenti procedimentali di tipo collaborativo, che muovano dall\u0026#8217;intesa tra lo Stato e la Regione. Viceversa, la modifica organizzativa introdotta dalla disposizione censurata non \u0026#232; stata preceduta da alcun coinvolgimento regionale. N\u0026#233; sarebbe sufficiente, a questo riguardo, la sola previsione dell\u0026#8217;intesa in ordine alla nomina dei commissari delle nuove CCIAA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 12 giugno 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio, chiedendo che le questioni sollevate dal CGARS siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., osservando che il rilievo della disomogeneit\u0026#224; non costituisce un requisito costituzionalmente imposto e non pu\u0026#242; integrare in via automatica l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, dovendosi ritenere impropria ogni categorizzazione predeterminata del vizio (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 226 del 2019, n. 32 del 2014 e n. 186 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, i profili di disomogeneit\u0026#224; dedotti dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non sarebbero sufficienti a sostenere la censura e ci\u0026#242; precluderebbe la valutazione sul merito. \u0026#200; richiamata la giurisprudenza costituzionale che non considera sufficiente neppure la \u0026#171;palese estraneit\u0026#224;\u0026#187; della norma, qualora la stessa sia temperata dalla \u0026#171;comune natura\u0026#187; della materia oggetto del decreto-legge e della conseguente legge di conversione (sono citate le sentenze di questa Corte n. 226 del 2019 e n. 251 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Parimenti inammissibili risulterebbero le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., in quanto formulate in termini perplessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe chiarito se il vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale discenda dalla natura provvedimentale della disposizione di legge in esame, ovvero se esso concerna la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In quanto formulata in termini alternativi e incompleti, la questione sarebbe pertanto inammissibile (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 297 del 2009 e n. 421 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa statale ritiene che la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., non sia fondata, poich\u0026#233; la disposizione censurata sarebbe conforme all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, in esame si limiterebbe a prevedere la riorganizzazione del sistema camerale della Regione Siciliana, al fine di arginare le conseguenze socio-economiche dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riaccorpamento delle CCIAA, nel rispetto di indicatori di efficienza e di equilibrio economico, si presenterebbe infatti quale concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica. Le finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento in esame sarebbero dunque omogenee rispetto a quelle del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La difesa statale deduce inoltre la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. e al principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata introdurrebbe una disciplina temporanea in attesa del definitivo riassetto territoriale delle CCIAA, previsto al comma 1. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa alla disciplina transitoria risiederebbe nell\u0026#8217;esigenza di assicurare, tramite una disposizione provvedimentale, la continuit\u0026#224; di erogazione dei servizi delle CCIAA nelle more dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica, cos\u0026#236; sostenendo gli operatori economici esercenti nel territorio siciliano, gravato da endemiche differenze economico-sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina in esame sarebbe rispettosa dell\u0026#8217;assetto stabilito dall\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevedeva \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di istituire una Camera di commercio tenendo conto delle specificit\u0026#224; geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico\u0026#187;. Del resto, il decreto ministeriale 30 marzo 2022, impugnato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non sarebbe l\u0026#8217;unico ad aver accorpato le CCIAA per esigenze di efficienza e di sostegno socio-economico (sono richiamati i decreti del MISE 8 agosto 2017, recante \u0026#171;Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale\u0026#187;, e 16 febbraio 2018, recante \u0026#171;Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ad avviso della difesa statale, il nuovo assetto territoriale delle CCIAA configurato dall\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 non sarebbe irragionevole, n\u0026#233; eccentrico, sia nel rapporto tra il decreto-legge e la legge di conversione, sia con riferimento alla disciplina previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Sarebbe parimenti non fondata la violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur riconoscendo l\u0026#8217;esistenza di un dovere di leale collaborazione nella configurazione delle circoscrizioni territoriali del sistema camerale, la difesa statale ritiene che nel caso in esame l\u0026#8217;omesso coinvolgimento non determini l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata. Infatti, le procedure di collaborazione tra Stato e regioni interessate possono essere derogate in considerazione delle straordinarie ragioni di necessit\u0026#224; e di urgenza sottese all\u0026#8217;adozione del decreto-legge (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 247 del 2019 e n. 298 del 2009). Questa attivit\u0026#224; del Governo non potrebbe essere ostacolata da procedure collaborative che, per il tempo necessario al loro svolgimento, rischierebbero di far fallire la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa alla decretazione d\u0026#8217;urgenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale sottolinea, infine, che la posizione della Regione Siciliana nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; stata in linea con la posizione del MISE e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa statale ha depositato una memoria illustrativa in cui ha ribadito le eccezioni preliminari di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, gi\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nel merito, la difesa statale ha sottolineato che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa all\u0026#8217;intervento in esame risiederebbe nell\u0026#8217;esigenza di sostenere, senza soluzione di continuit\u0026#224;, gli operatori economici del territorio siciliano, gravato al suo interno da endemiche differenze economico-sociali, aggravate dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. In questa prospettiva, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, condividerebbe la \u0026#171;comune natura\u0026#187; del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, di misura connessa all\u0026#8217;emergenza pandemica, volta a sostegno delle imprese, del lavoro, dei giovani, della salute e dei servizi territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata non sarebbe dunque disomogenea rispetto al decreto-legge in cui \u0026#232; inserita, n\u0026#233; irragionevolmente eccentrica, n\u0026#233; da un punto di vista interno (ossia nel rapporto tra decreto-legge e legge di conversione), n\u0026#233; da un punto di vista esterno (ossia rispetto alla disciplina previgente). Conseguentemente, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 97 Cost. non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ha infine ribadito la non fondatezza della censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, osservando che le procedure collaborative possono essere derogate dalle straordinarie ragioni di necessit\u0026#224; e urgenza sottese all\u0026#8217;adozione del decreto-legge (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 298 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con tre separati atti, di analogo tenore letterale, si sono costituiti in giudizio \u0026#8211; quali parti appellate e appellanti incidentali nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211;\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela CCIAA del Sud Est Sicilia, l\u0026#8217;Unione regionale delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura della Sicilia (Unioncamere), nonch\u0026#233; Pietro Agen e altri, gi\u0026#224; componenti del consiglio della stessa CCIAA del Sud Est Sicilia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti hanno chiesto che siano accolte le questioni sollevate dal CGARS e che, in via conseguenziale, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo anche il comma 1 dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Dopo avere analiticamente illustrato l\u0026#8217;evoluzione normativa del sistema camerale siciliano, sia precedente, sia successiva alla disposizione censurata, nonch\u0026#233; la vicenda amministrativa e processuale che ha preceduto la pronuncia con cui il CGARS ha sollevato le questioni in esame, le parti appellate condividono le censure formulate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in ordine all\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione censurata e al contrasto con il principio di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso delle parti, nell\u0026#8217;organizzazione del sistema camerale non sarebbero ammissibili norme di carattere provvedimentale, che abbiano riguardo soltanto a talune CCIAA o a alcune parti del territorio nazionale. La disciplina statale dovrebbe limitarsi a porre disposizioni di principio, valevoli per tutto il sistema camerale italiano. D\u0026#8217;altra parte, nel caso in esame non sarebbero neppure ravvisabili possibili \u0026#171;specificit\u0026#224; geo-economiche dei territori\u0026#187;, tali da giustificare la modifica delle circoscrizioni territoriali delle sole CCIAA siciliane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un diverso profilo, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. andrebbe altres\u0026#236; ravvisata nel distacco dal modello posto dall\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che ha previsto un procedimento in cui la proposta di modifica delle circoscrizioni territoriali \u0026#232; formulata da Unioncamere. Il contrasto con questa disposizione, che costituisce principio fondamentale, violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe rispettoso n\u0026#233; dell\u0026#8217;autonomia regionale, n\u0026#233; di quella riconosciuta al sistema camerale e al suo organo esponenziale, Unioncamere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Le parti lamentano inoltre la violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; la provvisoriet\u0026#224; della disciplina censurata, pi\u0026#249; volte modificata nell\u0026#8217;arco di pochi mesi, comporterebbe ripetute trasformazioni delle CCIAA siciliane che rappresentano oltre la met\u0026#224; del territorio regionale. Da ci\u0026#242; deriverebbero incertezze gestionali, stasi amministrative e difficolt\u0026#224; applicative, in violazione del principio di buon andamento e della necessit\u0026#224; di individuare con immediatezza compiti e responsabilit\u0026#224; degli uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio di buon andamento, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., sarebbe violato anche sotto un ulteriore profilo. Con l\u0026#8217;assegnazione al Ministro del potere di nomina dei commissari, la disposizione censurata attribuirebbe all\u0026#8217;organo di governo il potere di gestione amministrativa dell\u0026#8217;ente pubblico, vanificando quella distinzione tra politica e amministrazione, che \u0026#232; a fondamento del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e in particolare dei suoi artt. 1, comma 2, 4 e 21.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;attribuire al Ministro il potere di nomina dei commissari, la disposizione censurata evidenzierebbe la natura politica della relativa scelta, in contrasto con il principio di imparzialit\u0026#224; e con la regola del concorso per l\u0026#8217;accesso ai pubblici uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Le parti lamentano inoltre la violazione degli artt. 24, 25, 103 e 113 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsse evidenziano che, sulla base del sistema precedente, configurato dalla legge n. 580 del 1993 e dal d.lgs. n. 219 del 2016, la decisione sulla delimitazione territoriale delle CCIAA era assunta con un atto amministrativo. Questa \u0026#171;riserva d\u0026#8217;amministrazione\u0026#187; era coerente con il riconoscimento dell\u0026#8217;autonomia di ogni CCIAA e di Unioncamere. Viceversa, nel definire direttamente le circoscrizioni territoriali di alcune CCIAA siciliane, la disposizione legislativa censurata violerebbe questa riserva di amministrazione, impedendo che sulla vicenda si eserciti il sindacato del giudice amministrativo, che \u0026#232; il giudice naturale di queste controversie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Le parti lamentano inoltre l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa statutaria in materia di industria e commercio, di cui la Regione Siciliana \u0026#232; titolare in base agli artt. 14, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 17 del regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch\u0026#233; agli artt. 2 e 3 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all\u0026#8217;industria ed al commercio), che assegnano all\u0026#8217;Assessorato regionale per l\u0026#8217;industria e il commercio lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e tutela sulle CCIAA del territorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli artt. 14, 17 e 43 dello statuto speciale stabiliscono il riparto delle competenze statali e regionali, rimettendone la concreta attuazione ai decreti legislativi adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione paritetica. Ad avviso delle parti, la disposizione censurata avrebbe modificato questo assetto, stabilito dal richiamato d.P.R. n. 1182 del 1949, e avrebbe cos\u0026#236; violato una competenza esclusiva regionale e riservata ai decreti legislativi di attuazione dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, ad avviso delle parti, lo Stato non potrebbe sostituirsi alla Regione Siciliana nel definire le circoscrizioni territoriali delle CCIAA. Il medesimo vizio sarebbe da riferire anche all\u0026#8217;art. 1, comma 25-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Sarebbe inoltre violato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, poich\u0026#233; la modifica delle circoscrizioni territoriali delle CCIAA avrebbe dovuto essere decisa attraverso procedimenti di tipo collaborativo (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 169 del 2020, n. 261 del 2017 e n. 251 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Le parti condividono le censure del rimettente relative alla violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., per difetto di omogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, rispetto al contenuto del decreto-legge in cui tale disposizione \u0026#232; stata inserita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, la circostanza che, con il successivo d.l. n. 152 del 2021, come convertito, la decadenza degli organi delle CCIAA preesistenti sia stata \u0026#8220;agganciata\u0026#8221; alla finalit\u0026#224; di realizzare gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non varrebbe a sanare il vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, come rilevato dal Presidente della Repubblica nella nota inviata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della promulgazione della legge n. 106 del 2021, di conversione del d.l. n. 73 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso delle parti, i medesimi rilievi sarebbero parimenti riferibili all\u0026#8217;art. 28 del d.l. n. 152 del 2021, come convertito, che ha modificato la disposizione censurata. Neppure questa ulteriore modifica varrebbe a sanarne l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, che anzi travolgerebbe anche la disposizione pi\u0026#249; recente (al riguardo \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 29 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.7.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. sarebbe violato anche per l\u0026#8217;assenza delle ragioni di necessit\u0026#224; ed urgenza. Ci\u0026#242; emergerebbe gi\u0026#224; dalla considerazione che l\u0026#8217;intervento normativo \u0026#232; stato deciso in sede di conversione in legge e non in occasione dell\u0026#8217;adozione del decreto-legge. Le ragioni di urgenza a fondamento del decreto-legge non sarebbero rinvenibili n\u0026#233; nell\u0026#8217;originario testo dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 73 del 2021, n\u0026#233; in quello risultante dalle successive modificazioni, apportate dal d.l. n. 152 del 2021 e dal d.l. n. 228 del 2021, come convertiti. Ci\u0026#242; sarebbe dimostrato anche dai ripetuti rinvii del termine per l\u0026#8217;attuazione del riassetto del sistema camerale siciliano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.8.\u0026#8211; La disposizione censurata violerebbe inoltre gli artt. 2 e 41 Cost., l\u0026#8217;art. 3 del Trattato sull\u0026#8217;Unione europea (TUE) e l\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsservano le parti che \u0026#8211; nel disporre gli accorpamenti e le separazioni delle CCIAA siciliane \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, sarebbe lesivo dell\u0026#8217;autonomia funzionale di cui godono le CCIAA, che costituiscono espressione delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale. La soluzione legislativa finirebbe per gravare su queste formazioni sociali, violando l\u0026#8217;autonomia di cui esse godono ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la limitazione posta agli operatori economici, quanto alla scelta del territorio su cui operare, violerebbe anche la libert\u0026#224; di iniziativa economica, di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost., e la libert\u0026#224; di stabilimento, di cui agli artt. 3 del TUE e 49 del TFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.9.\u0026#8211; Le parti lamentano altres\u0026#236; la violazione dell\u0026#8217;art. 118 Cost. e del principio di sussidiariet\u0026#224;, perch\u0026#233; con la disposizione censurata lo Stato avrebbe modificato \u0026#8220;dall\u0026#8217;alto\u0026#8221; le circoscrizioni territoriali delle CCIAA siciliane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e mancherebbe un \u0026#171;disegno unitario, elaborato a livello nazionale\u0026#187; e difetterebbe quindi un presupposto fondamentale per l\u0026#8217;attrazione in sussidiariet\u0026#224; al livello statale, ammissibile solo in presenza di un interesse insuscettibile di frazionamento, allorquando risultino inidonee le misure predisposte ai minori livelli di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.10.\u0026#8211; Infine, le parti chiedono che, in via consequenziale, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo anche il comma 1 dello stesso art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI medesimi argomenti illustrati a sostegno delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, sarebbero infatti riferibili anche al comma 1, da intendersi quale norma presupposta, del tutto funzionale all\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eStante l\u0026#8217;intrinseca connessione dei due commi in esame, l\u0026#8217;accoglimento delle questioni relative alla disposizione censurata determinerebbe il carattere \u0026#171;sbilanciato e monco\u0026#187; della disciplina residua del comma 1, di cui dovrebbe dunque essere dichiarata in via consequenziale l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.11.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, Pietro Agen e altri hanno depositato una memoria in cui hanno sottolineato la persistenza del requisito della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, anche alla luce della successiva applicazione dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, nel contesto siciliano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti ha ribadito gli argomenti gi\u0026#224; illustrati nell\u0026#8217;atto di costituzione a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e della fondatezza delle questioni sollevate dal CGAR, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa delle parti ha insistito affinch\u0026#233;, in via consequenziale, sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche del comma 1 dello stesso art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.12.\u0026#8211; Anche la CCIAA del Sud Est Sicilia, in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato una memoria in cui ha richiamato gli argomenti, gi\u0026#224; illustrati nel proprio atto di costituzione, a sostegno dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal CGARS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della parte ha osservato inoltre come la proroga del termine per l\u0026#8217;attuazione della riforma delle CCIAA siciliane, cos\u0026#236; come le ripetute modifiche del suo contenuto normativo, costituiscano una sostanziale elusione del divieto di reiterazione dei decreti-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la successione degli interventi modificativi di questa disciplina dimostrerebbe il carattere sostanzialmente unitario dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.l. n. 73 del 2021, come convertito, e la necessit\u0026#224; di dichiarare illegittimo, in via consequenziale, anche il comma 1 di tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, il CGARS ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo e quarto comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata disciplina la fase transitoria che precede l\u0026#8217;attuazione della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, prevista dal comma 1. Essa prevede l\u0026#8217;istituzione \u0026#8211; \u0026#171;anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti\u0026#187; \u0026#8211; di due nuove CCIAA, in particolare quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d\u0026#8217;intesa con il presidente della Regione Siciliana, \u0026#232; nominato un commissario per ciascuna di queste nuove CCIAA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la disposizione in esame, inserita in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021, violi l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., essendo priva di omogeneit\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; di questo decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, \u0026#232; censurato per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; si tratterebbe di una norma-provvedimento che avrebbe irragionevolmente modificato l\u0026#8217;ordinamento delle CCIAA siciliane, introducendo un assetto che deroga alla disciplina stabilita in via generale dalla legge n. 580 del 1993 e dal d.lgs. n. 219 del 2016. D\u0026#8217;altra parte, ad avviso del CGARS, il sistema previsto in via transitoria dalla disposizione censurata sarebbe differente anche rispetto a quello previsto in via definitiva dal comma 1 dello stesso art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa transitoriet\u0026#224; della disposizione censurata \u0026#8211; destinata a operare nelle more della riorganizzazione delle CCIAA siciliane \u0026#8211; e la conseguente successione di scelte organizzative contrastanti determinerebbero anche la violazione del principio di buon andamento, di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il riordino delle CCIAA previsto dalla disposizione censurata \u0026#8211; in quanto adottato unilateralmente dallo Stato, in assenza del necessario coinvolgimento della Regione Siciliana \u0026#8211; violerebbe il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va rilevato che non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dalle parti costituite in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi investono il dedotto contrasto dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, con parametri costituzionali diversi rispetto a quelli evocati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ossia con gli artt. 2, 24, 25, 41, 77, secondo comma, 103, 113, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., con gli artt. 14, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 17 dello statuto regionale, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 3 del TUE e l\u0026#8217;art. 49 TFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti questi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale si pongono al di fuori del perimetro tracciato dall\u0026#8217;atto di rimessione. Questa considerazione vale anche riguardo al contrasto con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., che ad avviso delle parti deriverebbe dal difetto dei requisiti della necessit\u0026#224; e urgenza del d.l. n. 73 del 2021 (oltre che dalla mancanza di omogeneit\u0026#224; della norma censurata rispetto all\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;originario decreto-legge, come denunciato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e). Sebbene la disposizione censurata ed il parametro evocato siano formalmente gli stessi, questi argomenti illustrati dalle parti private in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., introducono un motivo di illegittimit\u0026#224; costituzionale diverso e ulteriore rispetto a quello fatto proprio dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quanto volti ad allargare il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, nessuno di questi profili pu\u0026#242; essere esaminato nel merito. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che l\u0026#8217;oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale \u0026#232; limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rinvio e che non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalit\u0026#224; dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 161 e n. 63 del 2023; n. 228, n. 198 e n. 186 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, occorre rilevare che le successive modifiche dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, non impongono la restituzione degli atti al rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giurisprudenza costituzionale costante, lo \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003eus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e che incida solo parzialmente sulla norma della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si dubita, senza mutare i termini della questione, per come \u0026#232; stata posta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non impone la restituzione degli atti (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 30 del 2021 e n. 203 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, dapprima l\u0026#8217;art. 28, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 152 del 2021 ha modificato la disposizione censurata, nella parte in cui sono disciplinati i criteri per la nomina dei commissari delle nuove CCIAA siciliane. Come rilevato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il contenuto di queste modifiche non altera la sostanza normativa della disposizione oggetto di sindacato e non influisce sulla rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, che attengono invece all\u0026#8217;istituzione delle nuove CCIAA e alla definizione delle relative circoscrizioni territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, sulla rilevanza delle questioni non incidono neppure le ulteriori modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 51-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 50 del 2022. Anche in questo caso, infatti, si tratta di modifiche che riguardano l\u0026#8217;estensione dei poteri dei commissari delle nuove CCIAA, ma non incidono sulla previsione dell\u0026#8217;istituzione dei nuovi enti camerali siciliani, che forma oggetto delle questioni sollevate dal CGARS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per ragioni di ordine logico, va esaminata per prima la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., che assume carattere pregiudiziale, poich\u0026#233; attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria (sentenze n. 151 del 2023, n. 8 del 2022, n. 30 del 2021, n. 186 e n. 115 del 2020, n. 288 e n. 247 del 2019, n. 189 del 2018 e n. 169 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno di questo motivo di illegittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia il difetto di omogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, rispetto al contenuto e alle finalit\u0026#224; del d.l. n. 73 del 2021, in cui la disposizione censurata \u0026#232; stata inserita in sede di conversione in legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, in primo luogo, l\u0026#8217;eccezione, sollevata dalla difesa statale, di inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di idonea motivazione in ordine ai dedotti profili di disomogeneit\u0026#224; della disposizione censurata rispetto al d.l. n. 73 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa rilevato infatti che, in riferimento a questa censura, il CGARS si \u0026#232; soffermato criticamente sul difetto di omogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, inserito dalla legge di conversione n. 106 del 2021, evidenziando, in particolare, che esso introduce una disciplina che non troverebbe giustificazione in alcuna delle molteplici finalit\u0026#224; perseguite dal d.l. n. 73 del 2021, come convertito, n\u0026#233; risponderebbe all\u0026#8217;obiettivo di superare le difficolt\u0026#224; finanziarie originate dall\u0026#8217;emergenza pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;intervento volto al transitorio riassetto del sistema camerale siciliano non sarebbe funzionale agli obiettivi di superare le criticit\u0026#224; connesse alla pandemia e di assicurare la continuit\u0026#224; dei servizi dei soggetti pubblici esistenti. In definitiva, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; estraneo rispetto al contenuto e alle finalit\u0026#224; del d.l. n. 73 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di quanto sopra, i contorni della censura in esame risultano chiari e niente affatto generici. L\u0026#8217;atto di rimessione risulta adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni del preteso contrasto della disposizione censurata con il parametro costituzionale evocato. L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deve essere dunque respinta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; accennato, a sostegno di questo motivo di illegittimit\u0026#224; costituzionale il CGARS denuncia il difetto di omogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, rispetto al contenuto e alle finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;originario d.l. n. 73 del 2021, in cui tale disposizione \u0026#232; stata introdotta in sede di conversione in legge. La questione sollevata dal CGARS chiama, dunque, in gioco il requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dei contenuti normativi introdotti dalla legge di conversione rispetto a quelli propri del decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte \u0026#171;funzionalizzata e specializzata\u0026#187;, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non pu\u0026#242; aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma pu\u0026#242; solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), \u0026#171;essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare\u0026#187; (sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha infatti affermato \u0026#171;[l\u0026#8217;]esigenza di preservare l\u0026#8217;ordinaria funzionalit\u0026#224; del procedimento legislativo di cui all\u0026#8217;art. 72, primo comma, Cost. \u0026#8211; che permette una partecipazione parlamentare ben pi\u0026#249; efficace di quella consentita dall\u0026#8217;iter, peculiare e contratto, della legge di conversione\u0026#187; (sentenza n. 245 del 2022; sul punto, tra le molte, sentenze n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995, nonch\u0026#233; sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e Ci\u0026#242;\u003cem\u003e \u003c/em\u003esi pone in armonia con l\u0026#8217;ulteriore giurisprudenza di questa Corte sull\u0026#8217;uso improprio e strumentale del decreto-legge, volta ad evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralit\u0026#224; che \u0026#232; propria della legge ordinaria (tra le molte, sentenze n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995, nonch\u0026#233; sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare \u0026#171;l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo, determina un vizio della legge di conversione \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge pu\u0026#242; dunque essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (tra le molte, sentenze n. 30 del 2021, n. 247, n. 226 e n. 181 del 2019; ordinanze n. 204 e n. 93 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi ai decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e, occorre infine considerare specificamente anche il profilo teleologico, cio\u0026#232; l\u0026#8217;osservanza della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dominante che ispira l\u0026#8217;intervento normativo d\u0026#8217;urgenza (tra le molte, sentenze n. 8 del 2022, sentenze n. 30 del 2021, n. 149 del 2020, n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 244 del 2016, n. 154 del 2015 e n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Al fine di esaminare il contenuto della disposizione censurata occorre richiamare i tratti salienti del quadro normativo in cui essa si colloca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 interviene nel processo di generale riassetto avviato dall\u0026#8217;art. 10 della legge delega n. 124 del 2015, volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle CCIAA, con conseguente riduzione del loro numero entro il limite di sessanta, mediante accorpamento di due o pi\u0026#249; enti camerali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principi e criteri direttivi posti dall\u0026#8217;art. 10, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della suddetta legge delega hanno ricevuto attuazione con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 219 del 2016, che ha stabilito la nuova procedura per l\u0026#8217;accorpamento delle circoscrizioni territoriali e la modifica delle circoscrizioni esistenti, ferma restando la necessit\u0026#224; di conservare l\u0026#8217;equilibrio economico finanziario per ciascuna delle CCIAA interessate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda il sistema camerale della Regione Siciliana, cui si riferisce la disposizione censurata, i procedimenti di accorpamento erano stati avviati ancor prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 219 del 2016 e avevano portato \u0026#8211; su proposta degli enti camerali interessati e d\u0026#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni \u0026#8211; all\u0026#8217;istituzione della CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, in seguito denominata CCIAA del Sud Est Sicilia, con sede legale a Catania (decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2015), e di quella di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con sede a Trapani (decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 219 del 2016, i decreti del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 hanno successivamente confermato le rispettive circoscrizioni territoriali di entrambi questi enti camerali della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata modifica questo assetto. Essa prevede, in via transitoria, in attesa della definitiva riorganizzazione del sistema camerale siciliano, l\u0026#8217;istituzione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di due nuove CCIAA in sostituzione del precedente assetto, in particolare quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in sostituzione del precedente assetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, occorre verificare se questo contenuto della disposizione censurata, introdotta in fase di conversione, sia funzionalmente correlato all\u0026#8217;originario d.l. n. 73 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una valutazione che deve tenere conto di molteplici indicatori, individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo (sentenze n. 186 del 2020, n. 288 e n. 33 del 2019, n. 137 del 2018); nell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge (sentenze n. 186 e n. 149 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 137 del 2018); nello svolgimento dei lavori preparatori (sentenze n. 288 del 2019, n. 99 e n. 5 del 2018); nel carattere ordinamentale o di riforma della norma (sentenze n. 33 del 2019, n. 99 del 2018 e n. 220 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.1.\u0026#8211; A questo fine va osservato che il d.l. n. 73 del 2021, nella sua originaria formulazione, ossia prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, si componeva di 78 articoli, riconducibili a molteplici ambiti tematici. Oltre che dalla struttura normativa del decreto-legge, le \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e giustificative dell\u0026#8217;intervento d\u0026#8217;urgenza sono ricavabili dal titolo dello stesso (\u0026#171;Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali\u0026#187;), nonch\u0026#233; dal suo preambolo. Quest\u0026#8217;ultimo fa riferimento alla necessit\u0026#224; di introdurre \u0026#171;misure a sostegno dei settori economici e lavorativi pi\u0026#249; direttamente interessati dalle misure restrittive [\u0026#8230;] per la tutela della salute in connessione al perdurare dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19\u0026#187;, nonch\u0026#233; alla \u0026#171;straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all\u0026#8217;economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuit\u0026#224; di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica Covid-19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi previsti dal d.l. n. 73 del 2021 si articolano dunque su molteplici linee di azione, espressamente indicate nei nove Titoli di cui esso si compone, che comprendono: sostegno alle imprese, all\u0026#8217;economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidit\u0026#224; delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; politiche per i giovani, la scuola e la ricerca, oltre ad alcune misure di carattere pi\u0026#249; settoriale in materia di cultura, di agricoltura e trasporti. Il d.l. n. 73 del 2021 si qualifica quindi come un provvedimento governativo \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a contenuto plurimo, volto alla finalit\u0026#224; unitaria di introdurre misure di sostegno economico in svariati settori produttivi, in relazione alle conseguenze dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le disposizioni inserite in sede di conversione rientra l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, collocato nel Titolo quinto del d.l. n. 73 del 2021, dedicato agli \u0026#171;Enti territoriali\u0026#187;. Questo Titolo, fra l\u0026#8217;altro, contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (art. 51), misure di sostegno all\u0026#8217;equilibrio di bilancio degli enti locali (art. 52), interventi di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53), nonch\u0026#233; disposizioni sulla restituzione di riserve alle Province autonome Trento e Bolzano (art. 54), sul contributo per il mancato incasso dell\u0026#8217;imposta di soggiorno (art. 55), nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;utilizzo da parte delle regioni e province di ristori gi\u0026#224; previsti da altre disposizioni (artt. 56 e 57).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori preparatori della legge di conversione risulta che la disposizione censurata \u0026#232; stata introdotta nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;emendamento n. 11.26, approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 2021 (AC n. 3132 \u0026#8211; XVIII Legislatura). In questa sede, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e si mostrava gi\u0026#224; nella versione definitiva, poi confluita nel testo della legge di conversione, approvato dalla Camera il 22 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.5.\u0026#8211; Come si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, stabilisce, in via transitoria, un nuovo assetto del sistema camerale siciliano. Si tratta, nell\u0026#8217;insieme, di un intervento che attiene alla configurazione e alla concreta operativit\u0026#224; di alcune delle CCIAA siciliane, ossia di soggetti \u003cem\u003eab origine \u003c/em\u003enon considerati, nemmeno indirettamente, dall\u0026#8217;originario decreto-legge, come dimostrato dal preambolo, dalle rubriche e dai contenuti normativi dei singoli articoli che lo componevano. La genesi della disposizione censurata evidenzia dunque la mancanza di un collegamento con alcuno degli originari ambiti di intervento del decreto-legge originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento in esame non \u0026#232; qualificabile, come sostiene la difesa statale, in termini di misura temporanea di sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione censurata introduce infatti una nuova configurazione delle CCIAA siciliane, in vista della definitiva riorganizzazione del sistema camerale siciliano, da realizzare \u0026#171;nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonch\u0026#233; del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall\u0026#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219\u0026#187; (art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito). Essa si prefigge una finalit\u0026#224; di carattere ordinamentale, come quella gi\u0026#224; individuata dalla legge n. 124 del 2015 e dal d.lgs. n. 219 del 2016: prescinde dunque dall\u0026#8217;emergenza pandemica e non si pone nell\u0026#8217;ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;elemento di correlazione non \u0026#232; rinvenibile nell\u0026#8217;esigenza di assicurare la \u0026#171;continuit\u0026#224; di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali\u0026#187;, richiamata nel preambolo. La disciplina introdotta dall\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, risulta infatti del tutto estranea a questa finalit\u0026#224;, non solo perch\u0026#233; le CCIAA non sono qualificabili come enti territoriali, ma anche perch\u0026#233; la disposizione censurata delinea un assetto che si discosta in modo significativo dal precedente, anche sul piano procedurale, prevedendo elementi di notevole discontinuit\u0026#224; rispetto alla precedente configurazione delle CCIAA siciliane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ambito di intervento e gli obiettivi perseguiti dall\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito \u0026#8211; il transitorio riassetto del sistema camerale siciliano \u0026#8211; rispondono, in definitiva, a finalit\u0026#224; del tutto diverse rispetto a quelle proprie dell\u0026#8217;originario decreto-legge. Tali obiettivi non appaiono riconducibili ad alcuna delle plurime \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;atto del Governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.6.\u0026#8211; Va infine osservato che l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della disposizione censurata sia rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite dal d.l. n. 73 del 2021, sia rispetto alle materie che quest\u0026#8217;ultimo disciplina, \u0026#232; stata anche sottolineata dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata il 23 luglio 2021 ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione della promulgazione della legge di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.7.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;esame della genesi, del contenuto e della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione censurata emerge, pertanto, la sua palese estraneit\u0026#224; rispetto ai contenuti e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge in cui la stessa \u0026#232; stata inserita. Ci\u0026#242; evidenzia la violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge originario e quella introdotta, con emendamento, in fase di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo va rammentato che da tempo la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che \u0026#171;il rispetto del requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 77, secondo comma, Cost. sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, per violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Restano assorbite le questioni relative agli altri parametri evocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;11 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Regioni - Camera di commercio - Riorganizzazione del sistema camerale della Regione Siciliana entro il 31 dicembre 2022 - Prevista istituzione, nelle more della medesima riorganizzazione, di due nuove Camere di commercio, vale a dire la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani - Denunciata previsione, inserita in sede di conversione, priva di un nesso con l\u0027originario decreto-legge n. 73 del 2021, sia sul versante dell\u0027oggetto della disciplina o della ratio, sia sotto l\u0027aspetto della finalit\u0026#224; o del coordinamento rispetto alle materie interessate dall\u0027atto di decretazione - Introduzione di una disposizione che ha le caratteristiche di una legge-provvedimento la quale immotivatamente confligge con il principio in base al quale le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45889","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sui termini delle questioni sollevate - Necessità della restituzione degli atti al rimettente - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e che incida solo parzialmente sulla norma della cui legittimità costituzionale si dubita, senza mutare i termini della questione, per come è stata posta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non impone la restituzione degli atti (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 30/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43624\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45890","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45890","titoletto":"Decreto-legge - Conversione - Necessaria omogeneità delle disposizioni inserite in sede di conversione - Ratio - Tutela delle ordinarie dinamiche parlamentari nonché di quelle istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica - Possibilità, per la legge di conversione, di inserire norme eterogenee (c.d. intruse) - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina transitoria, introdotta in sede di conversione, che istituisce le CCIAA di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani). (Classif. 076003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all’art. 72, primo comma, Cost., che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace. Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare l’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, pena un vizio della legge di conversione \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 113/2023\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 45571\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 6/2023\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 45283\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 245/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 45226\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 8/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 44472\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 210/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 44267\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 226/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. 41887; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 145/2015\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 38479\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 251/2014\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 38159\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 32/2014\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 37669\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 128/2008\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 32359\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 171/2007\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 31329\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 29/1995\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 21561\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon è consentito l’uso improprio e strumentale del decreto-legge, al fine di evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralità che è propria della legge ordinaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 128/2008\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 32359\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 171/2007\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 31330\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 29/1995\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 21561\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 30/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43627\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 247/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 42854\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 226/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 41886\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 181/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 42797\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eO. 204/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 42950\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eO. 93/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43421\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer valutare la legittimità costituzionale dei decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e, occorre considerare specificamente anche il profilo teleologico, cioè l’osservanza della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dominante che ispira l’intervento normativo d’urgenza. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 8/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 44472\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 30/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43627\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 149/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43409\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 115/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43526\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 247/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 42854\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 244/2016\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 39155\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 154/2015\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 38489\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 32/2014\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 37669\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer accertare la correlazione tra la disposizione introdotta in fase di conversione e l’originario d.l. occorre tenere conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo, l’omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge, lo svolgimento dei lavori preparatori, il carattere ordinamentale o di riforma della norma. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 186/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43202\u003c/em\u003e; \u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 149/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 43409\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 288/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 41900\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 33/2019\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 42327\u003c/em\u003e; \u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 97/2019\u003c/span\u003e \u003cem\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 42213\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 137/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 41383\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 99/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 41225\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 5/2018\u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2018\u0026amp;numero\u003d5\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e - \u003c/a\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 39686; S. 220/2013 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e37319\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 77, secondo comma, Cost. è di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa. (\u003cem\u003ePrecedente\u003c/em\u003e: \u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 32/2014\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003emass. 37669\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., l’art. 54-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che, disciplinando la fase transitoria che precede l’attuazione della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, istituisce la CCIAA di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabilisce la procedura per la nomina dei relativi commissari. La disposizione censurata dal CGARS – intervenendo nel processo di generale riassetto delle CCIAA avviato dall’art. 10 della legge delega n. 124 del 2015 –, inserita in sede di conversione, difetta di omogeneità rispetto al contenuto e alle finalità dell’originario d.l. n. 73 del 2021. Infatti, gli interventi previsti da tale d.l. – provvedimento governativo \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a contenuto plurimo, volto alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in svariati settori produttivi, in relazione alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica – si articolano su molteplici linee di azione, nessuno dei quali però attiene al nuovo assetto del sistema camerale siciliano, come dimostrato dal preambolo, dalle rubriche e dai contenuti normativi dei singoli articoli che lo componevano, come anche sottolineato dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata il 23 luglio 2021 ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione della promulgazione della legge di conversione. L’intervento in esame, che si prefigge una finalità di carattere ordinamentale, prescinde dall’emergenza pandemica e non si pone nell’ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese. Né è volto ad assicurare la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali, non solo perché le CCIAA non sono qualificabili come enti territoriali, ma anche perché delinea un assetto che si discosta in modo significativo dal precedente, anche sul piano procedurale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45889","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"25/05/2021","data_nir":"2021-05-25","numero":"73","articolo":"54","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-05-25;73~art54"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2021","data_nir":"2021-07-23","numero":"106","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44127","autore":"Antonucci C.","titolo":"Abuso della decretazione d\u0027urgenza e \"monocameralismo alternato\" nell\u0027evoluzione della giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44127_2023_215.pdf","nome_file_fisico":"215-2023+altre_Antonucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44841","autore":"Mazzola A.","titolo":"I controlli in sede di conversione del decreto-legge","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44840_2023_215.pdf","nome_file_fisico":"215-2023_Mazzola.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45422","autore":"Veronesi P.","titolo":"La decretazione d’urgenza in materia di “Paesi sicuri”: una “confluenza” di decreti tra inopportunità e illegittimità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45421_2023_215.pdf","nome_file_fisico":"146_24 Veronesi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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