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Giudici : Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra Manutencoop societ\u0026#224; cooperativa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri, con ordinanza del 20 ottobre 2020, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di Manutencoop societ\u0026#224; cooperativa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Fabio Francario per Manutencoop societ\u0026#224; cooperativa e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 ottobre 2020 (r.o. n. 70 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nella parte in cui prevede che \u0026#171;[p]er l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 20 [somministrazione di lavoro], oltre ai requisiti di cui al comma 1, \u0026#232; richiesta: ... e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza [\u0026#8230;], come socio sovventore, almeno [di] un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 [Nuove norme in materia di societ\u0026#224; cooperative], e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone che, con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Manutencoop \u0026#8211; societ\u0026#224; cooperativa a mutualit\u0026#224; prevalente, che si occupa di somministrazione di lavoro in favore di societ\u0026#224;, enti e associazioni \u0026#8211; ha impugnato le note del 12 dicembre 2019 e del 7 gennaio 2020, con cui l\u0026#8217;Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), deputata alla tenuta dell\u0026#8217;Albo istituito presso il Ministero del lavoro al quale devono essere iscritte le agenzie per il lavoro, l\u0026#8217;ha formalmente invitata a regolarizzare la propria posizione, rispristinando la presenza del socio sovventore, venuta meno a seguito del recesso di Coopfond spa comunicato l\u0026#8217;11 dicembre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fondamento del gravame, la societ\u0026#224; ricorrente ha dedotto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003, per violazione degli artt. 3, 41 e 45 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon successivo ricorso per motivi aggiunti, Manutencoop ha impugnato, anche per difetto di motivazione, la nota del 12 febbraio 2020, con cui ANPAL ha sospeso la sua autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro, precisando che, trascorsi sessanta giorni, avrebbe adottato \u0026#171;il provvedimento di revoca dell\u0026#8217;autorizzazione a tempo indeterminato e di contestuale cancellazione dalla sezione I di albo informatico delle agenzie per il lavoro\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la sentenza dell\u0026#8217;11 maggio 2020, n. 4936 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi e, avverso questa pronuncia, la societ\u0026#224; ricorrente ha proposto appello davanti all\u0026#8217;odierno rimettente, deducendo le medesime censure sollevate in primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente riferisce che, prima dell\u0026#8217;\u0026#171;udienza camerale del 2 luglio 2020, fissata per la discussione dell\u0026#8217;istanza cautelare, la societ\u0026#224; ricorrente, onde scongiurare qualsiasi rischio d\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, ha acquisito nella propria compagine sociale un fondo mutualistico diverso da Coopfond, pur precisando di non voler prestare alcuna acquiescenza ai provvedimenti impugnati e di conservare integro l\u0026#8217;interesse al loro annullamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, ANPAL, con il provvedimento direttoriale 1\u0026#176; luglio 2020, n. 80, ha revocato la sospensione impugnata con i motivi aggiunti, \u0026#171;rispristinando l\u0026#8217;autorizzazione a tempo indeterminato all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione\u0026#187; in favore di Manutencoop, con la conseguenza che, con l\u0026#8217;ordinanza n. 3977 del 2020, \u0026#232; stata respinta, per assenza di periculum in mora, l\u0026#8217;istanza cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato ha esaminato, preliminarmente, l\u0026#8217;eccezione di improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;appello sollevata dalle parti resistenti costituitesi in giudizio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ANPAL.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, questa eccezione sarebbe infondata perch\u0026#233; il provvedimento di revoca \u0026#232; \u0026#171;meramente conseguente alla scelta di Manutencoop di acquisire nella propria compagine sociale un fondo mutualistico diverso da Coopfond, onde scongiurare, nelle more del giudizio, qualsiasi possibilit\u0026#224; di rischio d\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;. Tuttavia, Manutencoop ha pi\u0026#249; volte motivato la propria scelta \u0026#171;come opzione di carattere meramente prudenziale e provvisoria, non interpretabile come atto di acquiescenza alle posizioni di Anpal\u0026#187;, bens\u0026#236; imposta dalla citata nota del 12 febbraio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNonostante questa nota sia stata revocata, peraltro, \u0026#171;l\u0026#8217;impugnativa conserva un sostrato oggettivo nelle intimazioni del 12 dicembre 2019 e del 7 gennaio 2020, rispetto alle quali permane l\u0026#8217;interesse della ricorrente alla definizione di un diverso assetto regolatorio della materia e del quadro dei principi normativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe configurabile, \u0026#171;sia pure a parti invertite, una situazione analoga a quella in cui, disposta la sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento, l\u0026#8217;amministrazione vi si adegui mediante l\u0026#8217;adozione di un atto consequenziale al contenuto dell\u0026#8217;ordinanza cautelare\u0026#187;. In entrambi i casi, \u0026#171;non pu\u0026#242; aversi improcedibilit\u0026#224; del ricorso, n\u0026#233; cessazione della materia del contendere, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;adozione non spontanea dell\u0026#8217;atto ha una rilevanza solo provvisoria, valida in attesa che la sentenza di merito accerti se le determinazioni impugnate siano o meno legittime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto dell\u0026#8217;atto di revoca del 1\u0026#176; luglio 2020, \u0026#232; invece improcedibile la censura di carenza di motivazione dedotta con il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento revocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003 sarebbero, pertanto, rilevanti perch\u0026#233; la norma in esame costituisce l\u0026#8217;esclusivo fondamento degli atti impugnati, con la conseguenza che la sua fondatezza comporterebbe l\u0026#8217;accoglimento dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente \u0026#8211; premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento \u0026#8211; ritiene non praticabile, a causa del \u0026#171;tenore precettivo chiaro ed univoco\u0026#187; del testo normativo, un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003, \u0026#171;che giunga a ravvisare in capo alle cooperative di produzione e lavoro la sussistenza di una mera facolt\u0026#224;, e non gi\u0026#224; di un vero e proprio obbligo di assicurare comunque, nella propria compagine la presenza di un fondo mutualistico come socio sovventore\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Ad avviso del Consiglio di Stato, la norma censurata \u0026#8211; nell\u0026#8217;imporre, contrariamente alle disposizioni della legge n. 59 del 1992, richiamate come \u0026#171;norme interposte nel giudizio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, l\u0026#8217;obbligo e non la facolt\u0026#224; di \u0026#171;assumere una forma che preveda la necessaria compresenza di soci cooperatori e soci sovventori\u0026#187; \u0026#8211; violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 45 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assetto costitutivo imposto alle cooperative, infatti, non sarebbe compatibile con lo spirito mutualistico, in quanto implica \u0026#171;la presenza di una figura (quella del socio sovventore) rispondente ad una logica antitetica a quella del socio cooperatore\u0026#187;, la cui partecipazione nella societ\u0026#224; ha la \u0026#171;finalit\u0026#224; di conseguire beni e servizi (socio consumatore), ovvero occasioni di lavoro (socio lavoratore) a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle vigenti nel libero mercato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, \u0026#171;la forzatura nel modello generale della struttura societaria cooperativa\u0026#187;, introdotta dalla norma censurata, non sarebbe giustificabile neppure \u0026#171;alla luce delle finalit\u0026#224; di realizzazione degli scopi della c.d. \u0026#8220;mutualit\u0026#224; esterna\u0026#8221; o \u0026#8220;di sistema\u0026#8221; introiettate nel sistema dalla legge del 1992\u0026#187;, per sviluppare e migliorare il sistema cooperativo generale. Infatti, questi scopi sono realizzabili con diverse modalit\u0026#224; alternative, essendo previsto ad esempio che le cooperative non aderenti ad associazioni riconosciute, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, possano effettuare versamenti in favore del fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo quadro, la trasformazione dell\u0026#8217;originaria facolt\u0026#224;, prevista dalla legge n. 59 del 1992, della societ\u0026#224; cooperativa di ricorrere alla figura del socio sovventore per acquisire risorse finanziarie da parte di terzi mossi da una finalit\u0026#224; lucrativa, in un obbligo, per effetto della norma censurata, \u0026#171;costituisce un irragionevole irrigidimento della disciplina di settore, in quanto travalicante il limite cruciale della ragionevolezza e della ponderata funzionalit\u0026#224; agli intenti perseguiti dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la necessaria compresenza di soci cooperatori e sovventori implicherebbe \u0026#171;una alterazione delle regole della concorrenza e del mercato, in quanto rende cogente una forma necessaria per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa cooperativa in materia di somministrazione e intermediazione [di] lavoro, anche laddove i requisiti economico-finanziari richiesti per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo risultino diversamente soddisfatti dalla societ\u0026#224; cooperativa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la norma censurata, \u0026#171;oltre ad imporre la presenza del fondo mutualistico nella compagine sociale\u0026#187;, obbligherebbe la societ\u0026#224; cooperativa \u0026#171;ad aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, dalle quali i fondi mutualistici promanano\u0026#187;. Questi, infatti, subordinano la partecipazione alla previa adesione, da parte della societ\u0026#224; cooperativa, all\u0026#8217;organismo associativo nazionale che li ha istituiti. Di conseguenza, ad una cooperativa sarebbe preclusa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intermediazione, se \u0026#171;non presenta un socio sovventore che sia fondo mutualistico e se non aderisce previamente ad uno degli organismi associativi nazionali esistenti\u0026#187;, come accaduto nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;imposizione alle sole societ\u0026#224; cooperative dedite alla intermediazione di lavoro, in aggiunta alle garanzie generalmente richieste a tutti gli altri operatori, della condizione aggiuntiva della necessaria partecipazione di un fondo mutualistico nella compagine sociale, appare frutto di una scelta priva di motivate ragioni ed implicante una altrettanto immotivata restrizione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe ragionevole che, nello specifico settore dell\u0026#8217;intermediazione di lavoro, \u0026#171;solo la partecipazione di un fondo mutualistico garantirebbe, oltre ad una qualificata garanzia di solidit\u0026#224; finanziaria, la rispondenza della cooperativa alle finalit\u0026#224; di mutualit\u0026#224; e, dunque, la prevenzione di forme abusive di esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003 gi\u0026#224; prevedono, oltre a una serie di requisiti giuridici e finanziari, un sistema di vigilanza ministeriale permanente sugli operatori nel campo dell\u0026#8217;intermediazione di lavoro e un sistema autorizzatorio \u0026#171;che passa attraverso una fase di autorizzazione provvisoria cui fa seguito, previa verifica dei requisiti e del corretto andamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, l\u0026#8217;autorizzazione in via definitiva\u0026#187;. Ne \u0026#232; conferma il fatto che la norma censurata \u0026#171;non fissa la quota partecipativa del fondo mutualistico, limitandosi a prevederne l\u0026#8217;obbligatoria presenza ai fini dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo delle Agenzie per il lavoro\u0026#187;, con la conseguenza che questa potrebbe essere, come nella specie, irrisoria e simbolica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, una volta superato il regime di monopolio pubblico nel settore del collocamento, \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intermediazione non sembra rivelare pi\u0026#249; alcuna specialit\u0026#224; che possa giustificarne un trattamento differenziato e pi\u0026#249; restrittivo rispetto alle altre attivit\u0026#224; pure generalmente, e senza particolari limitazioni, esercitabili in forma cooperativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, infine, non manifestamente infondate anche con riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto la delega legislativa \u0026#8211; concessa dall\u0026#8217;art. 1 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) per dettare i \u0026#171;principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l\u0026#8217;impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera\u0026#187; \u0026#8211; non avrebbe consentito \u0026#171;una rimodulazione del regime autorizzatorio in relazione alla natura giuridica dell\u0026#8217;intermediario, [n\u0026#233;] una rivisitazione e un\u0026#8217;alterazione della stessa natura giuridica del soggetto intermediario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata eccederebbe, quindi, \u0026#171;il limite della materia della \u0026#8220;disciplina dei servizi per l\u0026#8217;impiego\u0026#8221; prevista dalla legge delega (Riforma Biagi), avendo essa finito per invadere \u0026#8211; e illegittimamente stravolgere \u0026#8211; quella dei principi generali e fondamentali della disciplina in materia di societ\u0026#224; cooperative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, con memoria depositata il 15 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni e, nel merito, chiedendo che esse siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Ad avviso della difesa dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto la motivazione del giudice a quo in ordine al persistente interesse a ricorrere della Manutencoop, nonostante la \u0026#171;sopravvenuta carenza dell\u0026#8217;oggetto del giudizio\u0026#187;, sarebbe inadeguata e implausibile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl provvedimento di sospensione impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, infatti, \u0026#232; stato revocato con il provvedimento direttoriale n. 80 del 1\u0026#176; luglio 2020, che ha ripristinato a tempo indeterminato l\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro, a seguito dell\u0026#8217;ingresso in Manutencoop, come socio sovventore, del fondo mutualistico Promocoop spa, a partire dal 23 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssendo venuto meno l\u0026#8217;oggetto del processo, non pu\u0026#242; continuare \u0026#171;a predicarsi una artificiosa persistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine, non sarebbe sufficiente il riferimento alle intimazioni del 12 dicembre 2019 e del 7 gennaio 2020, gravate con il ricorso principale, perch\u0026#233;, essendo atti endoprocedimentali, sono stati assorbiti dal successivo provvedimento di sospensione, impugnato con i motivi aggiunti, poi revocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene, infine, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato che la fattispecie in cui la parte si \u0026#232; spontaneamente conformata al provvedimento impugnato non pu\u0026#242; essere equiparata, come ha fatto il giudice rimettente, all\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;amministrazione d\u0026#224; esecuzione a \u0026#171;un provvedimento giudiziale interinale, posto che in tal caso \u0026#8220;l\u0026#8217;adeguamento\u0026#8221; non \u0026#232; rimesso a una scelta (sia pure interessata) dell\u0026#8217;Amministrazione [\u0026#8230;] bens\u0026#236; alla doverosa attuazione [\u0026#8230;] di un ordine giudiziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Le questioni sarebbero comunque non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla censura di violazione degli artt. 3 e 41 Cost., la difesa dello Stato \u0026#8211; richiamata la pertinente giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; ritiene che la norma oggetto del giudizio non \u0026#171;violi i limiti costituzionali entro cui pu\u0026#242; essere esercitato il potere legislativo\u0026#187;, in quanto la necessaria presenza di un socio sovventore, nelle societ\u0026#224; cooperative che svolgono attivit\u0026#224; di intermediazione di lavoro, \u0026#171;da un lato, non pare idonea a sacrificarne le opzioni di fondo, dall\u0026#8217;altro, corrisponde all\u0026#8217;esigenza di utilit\u0026#224; sociale di realizzare [\u0026#8230;] la c.d. mutualit\u0026#224; di sistema, oltre che di garantire un apporto di capitale sociale sicuro nella disponibilit\u0026#224; di dette societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circostanza che questa finalit\u0026#224; possa essere realizzata mediante diversi meccanismi, \u0026#171;non vale di per s\u0026#233; a rendere irragionevole la previsione de qua\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, osserva l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, la norma censurata non incide in modo apprezzabile nella sfera giuridica della societ\u0026#224; cooperativa e non ne lede la libert\u0026#224; economica, \u0026#171;in ragione dell\u0026#8217;assenza di un limite minimo per la partecipazione in parola\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero non fondate, anche perch\u0026#233; non vi sarebbe omogeneit\u0026#224; di situazioni tra le societ\u0026#224; cooperative in generale e quelle che svolgono attivit\u0026#224; di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, che si connotano per lo \u0026#171;specifico oggetto sociale\u0026#187;, strettamente connesso a finalit\u0026#224; pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, i fondi mutualistici, a differenza degli altri soci sovventori, perseguono anche scopi mutualistici, \u0026#171;consistendo il loro oggetto sociale esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione\u0026#187;. La previsione della loro presenza nelle societ\u0026#224; cooperative che svolgono attivit\u0026#224; di intermediazione di lavoro \u0026#171;non consente pertanto di ravvisare un\u0026#8217;ipotesi di discriminazione arbitraria e ingiustificata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, conclude la difesa dello Stato, la norma censurata \u0026#171;non comporta alcun onere economico suppletivo in capo alle cooperative, che sono in ogni caso tenute al versamento del contributo previsto dall\u0026#8217;art. 11 della legge n. 59/1992 (devoluto al bilancio dello Stato ex art. 20 se la cooperativa non aderisce a un fondo mutualistico)\u0026#187;. Da qui l\u0026#8217;insussistenza, in un \u0026#171;bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti\u0026#187;, di un contrasto con il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Anche la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 45 Cost. non sarebbe fondata, in quanto la legge n. 59 del 1992 ha introdotto la figura del socio sovventore e l\u0026#8217;istituto dei fondi mutualistici per rafforzare la mutualit\u0026#224; di sistema. A fronte di questa disciplina, la previsione dell\u0026#8217;obbligo, per le societ\u0026#224; cooperative che svolgono attivit\u0026#224; di intermediazione di lavoro e, quindi, operano in uno \u0026#171;specifico e ben circoscritto settore\u0026#187;, di dotarsi di un socio sovventore non costituirebbe uno stravolgimento dello scopo mutualistico, anche perch\u0026#233; questi pu\u0026#242; essere solamente un fondo mutualistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, insomma, sarebbe ragionevole alla luce delle \u0026#171;innumerevoli esigenze di pubblico interesse\u0026#187; sottese alla \u0026#171;particolare conformazione del mercato di riferimento\u0026#187;. Proprio la ratio di salvaguardia di interessi pubblici legati alla tutela dei lavoratori e del sistema previdenziale ai sensi degli artt. 35, 36, 37 e 38 Cost. giustificherebbe la limitazione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata ed escluderebbe l\u0026#8217;abnormit\u0026#224; della previsione che impone alla societ\u0026#224; cooperativa di acquisire risorse finanziarie da un terzo particolarmente qualificato, diverso dai soci cooperatori, che assicuri lo svolgimento effettivo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intermediazione e il contestuale stabile perseguimento degli scopi mutualistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa partecipazione di un fondo mutualistico alla societ\u0026#224; cooperativa sarebbe un \u0026#171;concreto indice di rispondenza della cooperativa alle finalit\u0026#224; di mutualit\u0026#224;, sicch\u0026#233;, ai fini dell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; di particolare interesse pubblico \u0026#8211; quale quella di intermediazione \u0026#8211; ben si giustifica che il predetto requisito assuma la natura di condizione necessaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, infine, manifestamente infondate in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettere l) e m), della legge n. 30 del 2003 ha delegato il Governo ad adottare un regime autorizzatorio diversificato in funzione del tipo di attivit\u0026#224; svolta e della natura giuridica dell\u0026#8217;intermediario in materia di lavoro. In questo quadro, il censurato art. 5, nel disciplinare i criteri di iscrizione all\u0026#8217;albo delle agenzie per il lavoro, ha introdotto un regime differenziato per le societ\u0026#224; cooperative di produzione e lavoro in conformit\u0026#224; ai criteri della delega di cui si \u0026#232; detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore delegato, pertanto, non ha dettato una nuova disciplina delle societ\u0026#224; cooperative, ma ha solamente previsto i requisiti minimi che le stesse devono possedere per svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Con memoria depositata l\u0026#8217;11 giugno 2021, si \u0026#232; costituita Manutencoop societ\u0026#224; cooperativa, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni siano accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, nell\u0026#8217;imporre alle societ\u0026#224; cooperative la \u0026#171;necessaria compresenza di soci cooperatori e soci sovventori\u0026#187;, stravolgerebbe lo scopo mutualistico e violerebbe l\u0026#8217;art. 45 Cost. Infatti, in forza dei commi 4, 5 e 6 dell\u0026#8217;art. 11 della legge n. 59 del 1992, gli obblighi di contribuzione e devoluzione preposti all\u0026#8217;attuazione del principio di mutualit\u0026#224; esterna o di sistema possono essere assolti senza aderire a un fondo mutualistico. \u0026#200; evidente, pertanto, che l\u0026#8217;imposizione della presenza di un fondo mutualistico come socio sovventore nella compagine sociale non risponde a questa finalit\u0026#224; e, comunque, non si giustifica \u0026#171;con riferimento alla mutualit\u0026#224; interna, in quanto, al contrario, introduce tra i contenuti essenziali del contratto associativo una figura (quella del socio finanziatore o sovventore) che \u0026#232; esattamente antitetica a quella del socio cooperatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Le questioni sarebbero non manifestamente infondate, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto \u0026#171;la partecipazione del fondo mutualistico non \u0026#232; necessaria per garantire le obbligazioni assunte dalla societ\u0026#224; cooperativa [\u0026#8230;] n\u0026#233; per garantire l\u0026#8217;adempimento degli obblighi di mutualit\u0026#224; di sistema\u0026#187;. Infatti, gli artt. 11 e 12 della legge n. 59 del 1992, che costituirebbero \u0026#171;norma interposta di riferimento\u0026#187;, non prevedono l\u0026#8217;adesione ai fondi mutualistici come obbligatoria, essendo prevista, in alternativa, la possibilit\u0026#224; di contribuire al fondo istituito presso il Ministero ex art. 20 della medesima legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto obbligo \u0026#171;(che implica [\u0026#8230;] la partecipazione alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo dalle quali derivano i fondi mutualistici) si risolve pertanto in un\u0026#8217;immotivata e irragionevole restrizione della libert\u0026#224; di iniziativa economica dell\u0026#8217;impresa cooperativa, compromessa (solo) nel caso abbia a oggetto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intermediazione di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lesione della \u0026#171;libert\u0026#224; di impresa\u0026#187; sarebbe particolarmente evidente nel caso di specie, in cui Manutencoop \u0026#232; receduta dall\u0026#8217;organismo associativo nazionale LegaCoop, \u0026#171;ponendosi in posizione marcatamente concorrenziale\u0026#187; con le imprese ad esso aderenti e, a causa di ci\u0026#242;, le \u0026#232; stata preclusa la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Le questioni, infine, non sarebbero manifestamente infondate neanche con riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., per le ragioni enunciate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione terza, dubita, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nella parte in cui prevede che le agenzie per il lavoro costituite in forma di societ\u0026#224; cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro devono possedere, oltre ai requisiti giuridici e finanziari previsti per tutte le agenzie per il lavoro dal comma 1 del medesimo art. 5, l\u0026#8217;ulteriore requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societ\u0026#224; cooperative).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 45 Cost., in quanto la norma censurata \u0026#8211; nell\u0026#8217;imporre \u0026#171;la presenza di una figura (quella del socio sovventore) rispondente ad una logica antitetica a quella del socio cooperatore\u0026#187; \u0026#8211; si porrebbe in contrasto con lo spirito mutualistico e non sarebbe giustificata neppure \u0026#171;alla luce delle finalit\u0026#224; di realizzazione degli scopi della c.d. \u0026#8220;mutualit\u0026#224; esterna\u0026#8221; o \u0026#8220;di sistema\u0026#8221; introiettate nel sistema dalla legge del 1992\u0026#187; per sviluppare e migliorare il sistema cooperativo generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sarebbero non manifestamente infondate anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;imposizione alle sole societ\u0026#224; cooperative dedite alla intermediazione di lavoro, in aggiunta alle garanzie generalmente richieste a tutti gli altri operatori, della condizione aggiuntiva della necessaria partecipazione di un fondo mutualistico nella compagine sociale, appare frutto di una scelta priva di motivate ragioni ed implicante una altrettanto immotivata restrizione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica\u0026#187;, non giustificata dalla specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la norma censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto la delega legislativa \u0026#8211; concessa dall\u0026#8217;art. 1 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), per dettare i \u0026#171;principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l\u0026#8217;impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera\u0026#187; \u0026#8211; non avrebbe consentito \u0026#171;una rimodulazione del regime autorizzatorio in relazione alla natura giuridica dell\u0026#8217;intermediario, [n\u0026#233;] una rivisitazione e un\u0026#8217;alterazione della stessa natura giuridica del soggetto intermediario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, perch\u0026#233; il giudice rimettente avrebbe ritenuto superabile, con motivazione inadeguata e implausibile, l\u0026#8217;eccezione di improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;appello proposta dalle amministrazioni resistenti nel giudizio a quo a seguito della revoca del provvedimento di sospensione impugnato e del ripristino, a tempo indeterminato, dell\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro in favore della societ\u0026#224; ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssendo venuto meno l\u0026#8217;oggetto del processo, non potrebbe continuare \u0026#171;a predicarsi una artificiosa persistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere\u0026#187;, con la conseguenza che la sopravvenuta improcedibilit\u0026#224; del ricorso nel giudizio a quo renderebbe irrilevanti le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di rilevanza, il Consiglio di Stato ha riferito che, con il ricorso principale proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Manutencoop \u0026#8211; societ\u0026#224; cooperativa che esercita attivit\u0026#224; di somministrazione di manodopera \u0026#8211; ha impugnato le note del 12 dicembre 2019 e del 7 gennaio 2020, con cui l\u0026#8217;Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), deputata alla tenuta dell\u0026#8217;Albo istituito presso il Ministero del lavoro al quale devono essere iscritte le agenzie per il lavoro, l\u0026#8217;ha formalmente invitata a regolarizzare la propria posizione, rispristinando la presenza del socio sovventore venuta meno a seguito del recesso di Coopfond spa, e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato la nota del 12 febbraio 2020, con cui la medesima Agenzia ha sospeso la sua autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro, precisando che, trascorsi sessanta giorni, avrebbe adottato \u0026#171;il provvedimento di revoca dell\u0026#8217;autorizzazione a tempo indeterminato e di contestuale cancellazione dalla sezione I di albo informatico delle agenzie per il lavoro\u0026#187;. I ricorsi sono stati rigettati con la sentenza dell\u0026#8217;11 maggio 2020, n. 4936, avverso la quale Manutencoop ha proposto appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ha altres\u0026#236; ricordato che, prima dell\u0026#8217;\u0026#171;udienza camerale del 2 luglio 2020, fissata per la discussione dell\u0026#8217;istanza cautelare, la societ\u0026#224; ricorrente, onde scongiurare qualsiasi rischio d\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, ha acquisito nella propria compagine sociale [come socio sovventore] un fondo mutualistico diverso da Coopfond, pur precisando di non voler prestare alcuna acquiescenza ai provvedimenti impugnati e di conservare integro l\u0026#8217;interesse al loro annullamento\u0026#187;. Alla luce di ci\u0026#242;, ANPAL, con il provvedimento direttoriale 1\u0026#176; luglio 2020, n. 80 ha revocato la sospensione impugnata con i motivi aggiunti, \u0026#171;rispristinando l\u0026#8217;autorizzazione a tempo indeterminato all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione\u0026#187; in favore di Manutencoop, con la conseguenza che, con l\u0026#8217;ordinanza n. 3977 del 2020, \u0026#232; stata respinta, per assenza di periculum in mora, l\u0026#8217;istanza cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCiononostante, il Consiglio di Stato ha rigettato l\u0026#8217;eccezione di improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;appello sollevata dalle amministrazioni resistenti, ritenendo che il provvedimento di revoca sarebbe \u0026#171;meramente conseguente\u0026#187; al comportamento di Manutencoop volto a \u0026#171;scongiurare, nelle more del giudizio, qualsiasi possibilit\u0026#224; di rischio d\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;. Si tratterebbe di una scelta \u0026#171;di carattere meramente prudenziale e provvisoria, non interpretabile come atto di acquiescenza alle posizioni di Anpal\u0026#187;, bens\u0026#236; imposta dall\u0026#8217;atto di sospensione gravato. Peraltro, nonostante questo atto sia stato revocato, \u0026#171;l\u0026#8217;impugnativa conserva un sostrato oggettivo nelle intimazioni del 12 dicembre 2019 e del 7 gennaio 2020, rispetto alle quali permane l\u0026#8217;interesse della ricorrente alla definizione di un diverso assetto regolatorio della materia e del quadro dei principi normativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni, pertanto, sarebbero rilevanti perch\u0026#233; la norma censurata costituisce l\u0026#8217;esclusivo fondamento degli atti impugnati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;[i]n virt\u0026#249; dell\u0026#8217;autonomia tra il giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale e quello principale, non rientra tra i poteri di questa Corte, che effettua solo un controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; sulla rilevanza, sindacare, in sede di ammissibilit\u0026#224;, la validit\u0026#224; dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti (sentenze n. 241 del 2008 e n. 62 del 1992). Ai fini del relativo controllo da parte di questa Corte, anche per il riscontro dell\u0026#8217;interesse ad agire e per la verifica della legittimazione delle parti, \u0026#232; dunque sufficiente che il rimettente motivi in modo non implausibile sulla rilevanza (sentenze n. 35 del 2017, n. 303 e n. 50 del 2007, e n. 173 del 1994)\u0026#187; (sentenza n. 224 del 2020; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 183 del 2021, n. 168 e n. 44 del 2020 e n. 128 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione supera, indubbiamente, la soglia di non implausibilit\u0026#224;, avendo il Consiglio di Stato ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza delle condizioni dell\u0026#8217;azione nel giudizio a quo e, in particolare, in ordine alla persistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere della Manutencoop, nonostante la revoca di uno degli atti gravati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, il giudice rimettente ha escluso la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, \u0026#171;che giunga a ravvisare in capo alle cooperative di produzione e lavoro la sussistenza di una mera facolt\u0026#224;, e non gi\u0026#224; di un vero e proprio obbligo, di assicurare comunque, nella propria compagine, la presenza di un fondo mutualistico come socio sovventore\u0026#187;. Ci\u0026#242; sarebbe impedito dal \u0026#171;tenore precettivo chiaro ed univoco\u0026#187; della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ragionamento del rimettente \u0026#232; corretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha pi\u0026#249; volte affermato che l\u0026#8217;univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 118 del 2020, n. 221 del 2019 e n. 83 del 2017). D\u0026#8217;altra parte, sempre secondo una giurisprudenza costituzionale ormai costante, quando il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, ed \u0026#232; piuttosto una valutazione che riguarda il merito delle questioni (cos\u0026#236;, ex multis, sentenze n. 50 e n. 118 del 2020 e n. 133 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per ragioni di pregiudizialit\u0026#224; logico-giuridica deve essere preliminarmente esaminata la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233;, come rilevato dalla costante giurisprudenza costituzionale, si tratta di una censura logicamente prioritaria, incidendo sul piano delle fonti (ex multis, sentenze n. 133 del 2021, n. 142 del 2020, n. 198 e n. 189 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ad avviso del giudice rimettente, l\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attivit\u0026#224; di somministrazione di manodopera, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto la delega legislativa \u0026#8211; concessa dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 30 del 2003 per dettare i \u0026#171;principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l\u0026#8217;impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera\u0026#187; \u0026#8211; non avrebbe consentito \u0026#171;una rimodulazione del regime autorizzatorio in relazione alla natura giuridica dell\u0026#8217;intermediario, [n\u0026#233;] una rivisitazione e un\u0026#8217;alterazione della stessa natura giuridica del soggetto intermediario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata eccederebbe, quindi, \u0026#171;il limite della materia della \u0026#8220;disciplina dei servizi per l\u0026#8217;impiego\u0026#8221; prevista dalla legge delega (c.d. Riforma Biagi), avendo essa finito per invadere \u0026#8211; e illegittimamente stravolgere \u0026#8211; quella dei principi generali e fondamentali della disciplina in materia di societ\u0026#224; cooperative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. non sarebbe fondata, in quanto il citato art. 5, nel disciplinare i criteri di iscrizione all\u0026#8217;albo delle agenzie per il lavoro, ha introdotto un regime differenziato per le societ\u0026#224; cooperative di produzione e lavoro in conformit\u0026#224; ai criteri della delega di cui alle lettere l) e m) del comma 2 dell\u0026#8217;art. 1 della menzionata legge n. 30 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore delegato, pertanto, non avrebbe dettato una nuova disciplina delle societ\u0026#224; cooperative, ma solamente previsto i requisiti minimi che le stesse devono possedere per svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;la previsione di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. non osta all\u0026#8217;emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, cos\u0026#236;, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l\u0026#8217;oggetto, i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell\u0026#8217;attivit\u0026#224; normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d\u0026#8217;altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell\u0026#8217;oggetto indicato dalla legge di delega, fino all\u0026#8217;estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse\u0026#187; (sentenza n. 96 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 133 del 2021, n. 142 del 2020, n. 198 e n. 10 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, la legge n. 30 del 2003, in attuazione della quale \u0026#232; stata adottata la norma censurata, contiene diverse deleghe legislative in tema di diritto del lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima \u0026#8211; ponendosi sulla scia dei precedenti interventi normativi che hanno eliminato il monopolio pubblico in tema di collocamento e di mediazione tra domanda e offerta di lavoro \u0026#8211; attiene alla \u0026#171;revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l\u0026#8217;impiego, nonch\u0026#233; in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro (art. 1)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; chiarito da questa Corte, \u0026#171;[d]all\u0026#8217;analisi del comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 si ricava che la delega concerne i servizi per l\u0026#8217;impiego ed in particolare il collocamento e la somministrazione di mano d\u0026#8217;opera, che il legislatore ritiene tale materia rientrante nella tutela e sicurezza del lavoro, prevista come oggetto di competenza concorrente e che, di conseguenza, nel rispetto delle attribuzioni regionali, la delega \u0026#232; limitata alla determinazione dei principi fondamentali\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2005). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha poi specificato, per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, che in tale materia rientrano sia \u0026#171;la disciplina dei soggetti ad essa abilitati\u0026#187; sia \u0026#171;quella dei rapporti intersoggettivi che nascono dalla somministrazione\u0026#187; (ancora, sentenza n. 50 del 2005). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoerentemente, la lettera l) del comma 2 del citato art. 1 ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, l\u0026#8217;identificazione di un \u0026#171;unico regime autorizzatorio o di accreditamento\u0026#187; per i soggetti pubblici e privati che svolgono intermediazione di lavoro, richiedendo \u0026#171;che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziat[i] in funzione del tipo di attivit\u0026#224; svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulat[i] in relazione alla natura giuridica dell\u0026#8217;intermediario\u0026#187;. Con specifico riferimento alla somministrazione di manodopera, poi, il numero 1) della lettera m) del medesimo comma 2 indica, come ulteriore criterio direttivo, l\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento di questa attivit\u0026#224; da parte dei soli soggetti identificati sulla base della precedente lettera l).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In attuazione di questa delega, il d.lgs. n. 276 del 2003, nel regolamentare l\u0026#8217;organizzazione del mercato del lavoro (Titolo II), ha dettato una nuova disciplina del regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro (Capo I), definite appunto, dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera e), come \u0026#171;gli operatori, pubblici e privati\u0026#187;, autorizzati dallo Stato \u0026#171;allo svolgimento delle attivit\u0026#224; di cui alle lettere da a) a d) del medesimo art. 2\u0026#187;, ossia le attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel far ci\u0026#242;, come previsto dai criteri direttivi di cui alla lettera l) prima citata, il legislatore delegato ha specificamente individuato i requisiti, giuridici e finanziari, per il conseguimento dell\u0026#8217;autorizzazione ministeriale e la conseguente iscrizione nell\u0026#8217;apposito albo delle agenzie per il lavoro. Questi requisiti sono stati poi differenziati, sempre in attuazione di quanto prescritto dalla citata lettera l), in requisiti generali, cio\u0026#232; validi per tutte le attivit\u0026#224; oggetto di autorizzazione, e requisiti particolari, relativi alle singole attivit\u0026#224; svolte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo quadro, la norma censurata ha prescritto uno specifico requisito abilitante le agenzie per il lavoro individuandolo in base al tipo di attivit\u0026#224; svolta (somministrazione di manodopera) e alla natura giuridica dell\u0026#8217;intermediario (societ\u0026#224; cooperative di produzione e lavoro), conformemente al criterio direttivo dettato dalla legge delega. In tal modo, si \u0026#232; posta in coerente sviluppo con le scelte espresse dal legislatore delegante, senza dilatare l\u0026#8217;oggetto indicato dalla legge di delega. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; La questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., pertanto, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il giudice rimettente ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale anche in riferimento all\u0026#8217;art. 45 Cost., in quanto la norma censurata \u0026#8211; nell\u0026#8217;imporre, contrariamente alle disposizioni della legge n. 59 del 1992, richiamate come \u0026#171;norme interposte nel giudizio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, l\u0026#8217;obbligo e non la facolt\u0026#224; di \u0026#171;assumere una forma che preveda la necessaria compresenza di soci cooperatori e soci sovventori\u0026#187; \u0026#8211; non sarebbe coerente con la garanzia costituzionale della cooperazione a carattere di mutualit\u0026#224; e senza fini di speculazione privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del Consiglio di Stato, la trasformazione, per effetto della disposizione censurata, dell\u0026#8217;originaria facolt\u0026#224; della societ\u0026#224; cooperativa di ricorrere alla figura del socio sovventore in un obbligo, \u0026#171;costituisce un irragionevole irrigidimento della disciplina di settore, in quanto travalicante il limite cruciale della ragionevolezza e della ponderata funzionalit\u0026#224; agli intenti perseguiti dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assetto costitutivo imposto alle cooperative, infatti, non sarebbe compatibile con lo spirito mutualistico, in quanto implica \u0026#171;la presenza di una figura (quella del socio sovventore) rispondente ad una logica antitetica a quella del socio cooperatore\u0026#187;, la cui partecipazione nella societ\u0026#224; ha la \u0026#171;finalit\u0026#224; di conseguire beni e servizi (socio consumatore), ovvero occasioni di lavoro (socio lavoratore) a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle vigenti nel libero mercato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo la difesa dello Stato, la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 45 Cost. non sarebbe fondata, in quanto la previsione dell\u0026#8217;obbligo, per le societ\u0026#224; cooperative che svolgono attivit\u0026#224; di intermediazione di lavoro e, quindi, operano in uno \u0026#171;specifico e ben circoscritto settore\u0026#187;, di dotarsi di un socio sovventore \u0026#8211; costituito peraltro da un fondo mutualistico \u0026#8211; non rappresenterebbe uno stravolgimento dello scopo mutualistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata sarebbe, quindi, ragionevole alla luce delle \u0026#171;innumerevoli esigenze di pubblico interesse\u0026#187; sottese alla \u0026#171;particolare conformazione del mercato di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Per verificare la compatibilit\u0026#224; della norma censurata con la tutela costituzionale della cooperazione a carattere di mutualit\u0026#224;, \u0026#232; necessario individuarne la ratio e l\u0026#8217;assetto offerto agli interessi che vengono in gioco nella disciplina in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderato che \u0026#171;il collocamento, ed in genere tutte le attivit\u0026#224; atte a favorire l\u0026#8217;incontro tra domanda ed offerta di lavoro, non sono pi\u0026#249; riservati alle strutture pubbliche\u0026#187;, il d.lgs. n. 276 del 2003 \u0026#8211; nel riformare \u0026#171;i servizi per l\u0026#8217;impiego ed in particolare il collocamento e la somministrazione di mano d\u0026#8217;opera\u0026#187; \u0026#8211; ha dettato anche \u0026#171;la disciplina dei soggetti [pubblici e privati] comunque abilitati a svolgerle\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2005), ossia delle cosiddette agenzie per il lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel far ci\u0026#242;, il legislatore ha optato per un \u0026#171;unico regime giuridico per chiunque voglia svolgere attivit\u0026#224; in senso generico di intermediazione\u0026#187; e ha correlato alla \u0026#171;scelta dell\u0026#8217;unicit\u0026#224; del regime autorizzatorio o di accreditamento\u0026#187; quella \u0026#171;dell\u0026#8217;albo delle agenzie per il lavoro, di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, mentre la previsione delle sue articolazioni \u0026#232; in funzione della variet\u0026#224; sia dei soggetti cui pu\u0026#242; essere data l\u0026#8217;autorizzazione o l\u0026#8217;accreditamento, sia delle attivit\u0026#224; che essi possono svolgere\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2005). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenuto meno il vincolo dell\u0026#8217;oggetto sociale esclusivo, \u0026#171;sussistendo soltanto, per i soggetti polifunzionali, l\u0026#8217;obbligo di tenere distinte divisioni operative, gestite con contabilit\u0026#224; separata, onde consentire una puntuale conoscenza dei dati specifici (art. 5, comma 1, lettera e, d.lgs. n. 276 del 2003)\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2005), il legislatore ha prescritto, quale condizione per l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;apposito albo, requisiti giuridici e finanziari comuni a tutte le agenzie per il lavoro, indipendentemente dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta ad essi, per\u0026#242;, sono stati previsti ulteriori requisiti, per lo pi\u0026#249; di carattere finanziario, in relazione al particolare tipo di attivit\u0026#224; svolta e alla peculiare natura giuridica del soggetto abilitato, a maggiore garanzia degli interessi coinvolti nella disciplina dei servizi per l\u0026#8217;impiego che, come chiarito da questa Corte, sono \u0026#171;predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la lettera e) del comma 2 dell\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 276 del 2003 \u0026#8211; oggetto delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; prevede, per le societ\u0026#224; cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attivit\u0026#224; di somministrazione di manodopera, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti dal medesimo art. 5 per tutte le agenzie, l\u0026#8217;ulteriore requisito della \u0026#171;presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prescrivere questo requisito, la norma individua il suo ambito di applicazione, sul piano oggettivo, con riferimento alle attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 20 del medesimo decreto legislativo (oggi art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante \u0026#171;Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u0026#187;), ossia alla somministrazione di lavoro, e, sul piano soggettivo, con riferimento alle sole agenzie per il lavoro costituite nella forma di societ\u0026#224; cooperative di produzione e lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione al tipo di attivit\u0026#224; esercitata, la norma censurata si giustifica perch\u0026#233; la somministrazione di lavoro \u0026#8211; definita come il \u0026#171;contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un\u0026#8217;agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o pi\u0026#249; lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivit\u0026#224; nell\u0026#8217;interesse e sotto la direzione e il controllo dell\u0026#8217;utilizzatore\u0026#187; (art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015) \u0026#8211; \u0026#171;costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall\u0026#8217;ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l\u0026#8217;imputazione del rapporto a persona diversa dall\u0026#8217;effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore\u0026#187; (sentenza n. 250 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattasi di una forma di interposizione nei rapporti di lavoro fortemente innovativa, peraltro precedentemente sottoposta ad un generale divieto e a sanzioni penali e, ancora oggi, subordinata a specifiche condizioni di liceit\u0026#224;, la cui inosservanza \u0026#232; sanzionata in via amministrativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio per realizzare i \u0026#171;controlli e [le] garanzie\u0026#187; necessari per prevenire \u0026#171;forme di elusione delle tutele del lavoratore\u0026#187;, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 276 del 2003 prescrive, \u0026#171;[p]er l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 20 [oggi art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015]\u0026#187;, specifici requisiti finanziari, tra cui quello \u0026#8211; che qui viene in considerazione \u0026#8211; della presenza nella compagine sociale, come socio sovventore, di un fondo mutualistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa funzione di tale requisito \u0026#232; precipuamente rivolta alla tutela del lavoratore e alla garanzia dei suoi crediti nei confronti dell\u0026#8217;agenzia di somministrazione datrice di lavoro, atteso che il rapporto di lavoro si instaura appunto tra il lavoratore e l\u0026#8217;agenzia stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione alla natura giuridica del soggetto abilitato, invece, il requisito prescritto dalla norma censurata si giustifica perch\u0026#233; mira a superare la difficolt\u0026#224;, propria delle societ\u0026#224; cooperative, della provvista dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della loro attivit\u0026#224;. La figura del socio sovventore, infatti, agevola la raccolta di capitale di rischio da parte delle cooperative, non essendo interessato all\u0026#8217;attivit\u0026#224; mutualistica, ma alla remunerazione del suo investimento nella societ\u0026#224;, e perseguendo uno scopo lucrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore, allora, l\u0026#8217;obbligo imposto alle societ\u0026#224; cooperative di avere, nella compagine sociale, un socio sovventore non sacrifica irragionevolmente la funzione sociale della cooperazione, mirando a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori in una fattispecie di \u0026#171;dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro\u0026#187; (sentenza n. 250 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Peraltro, la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit\u0026#224; non risulta compromessa dalla norma censurata anche perch\u0026#233; il socio sovventore deve essere un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che di quel carattere partecipa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituzione di questi fondi, ad opera della legge n. 59 del 1992, \u0026#232; ispirata alla cosiddetta mutualit\u0026#224; di sistema o esterna, che \u0026#232; volta a incentivare, finanziare e sostenere la cooperazione nella sua globalit\u0026#224;. Anche lo scopo perseguito dai fondi in esame, quindi, va considerato mutualistico, essendo i benefici derivanti dalla loro gestione destinati al sistema cooperativo complessivamente inteso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 11 della menzionata legge n. 59 del 1992, infatti, il loro \u0026#171;oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all\u0026#8217;innovazione tecnologica, all\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno\u0026#187; (comma 2). Per realizzare questi fini, i fondi mutualistici \u0026#171;possono promuovere la costituzione di societ\u0026#224; cooperative o di loro consorzi, nonch\u0026#233; assumere partecipazioni in societ\u0026#224; cooperative o in societ\u0026#224; da queste controllate. Possono altres\u0026#236; finanziare specifici programmi di sviluppo di societ\u0026#224; cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha peraltro rilevato come la finalit\u0026#224; delle norme che prevedono, a carico delle societ\u0026#224; cooperative, obblighi contributivi e devolutivi in favore dei fondi mutualistici vada \u0026#171;identificata in quella di garantire che i benefici conseguiti grazie alle agevolazioni previste per incentivare lo scopo mutualistico non siano destinati allo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; priva di tale carattere e, comunque, non siano fatti propri da coloro che ne hanno fruito\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon deve, infine, dimenticarsi che questa Corte ha sempre riconosciuto al legislatore ampia discrezionalit\u0026#224; nella scelta dei mezzi pi\u0026#249; idonei ad incrementare la cooperazione (sentenza n. 334 del 1995; ordinanze n. 19 del 1988 e n. 371 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 45 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;imposizione alle sole societ\u0026#224; cooperative dedite alla intermediazione di lavoro, in aggiunta alle garanzie generalmente richieste a tutti gli altri operatori, della condizione aggiuntiva della necessaria partecipazione di un fondo mutualistico nella compagine sociale, appare frutto di una scelta priva di motivate ragioni ed implicante una altrettanto immotivata restrizione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe ragionevole ritenere che, nello specifico settore dell\u0026#8217;intermediazione di lavoro, \u0026#171;solo la partecipazione di un fondo mutualistico garantirebbe, oltre ad una qualificata garanzia di solidit\u0026#224; finanziaria, la rispondenza della cooperativa alle finalit\u0026#224; di mutualit\u0026#224; e, dunque, la prevenzione di forme abusive di esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003 gi\u0026#224; prevedono, oltre a una serie di requisiti giuridici e finanziari, un sistema di vigilanza ministeriale permanente sugli operatori nel campo dell\u0026#8217;intermediazione di lavoro e un sistema autorizzatorio, \u0026#171;che passa attraverso una fase di autorizzazione provvisoria cui fa seguito, previa verifica dei requisiti e del corretto andamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, l\u0026#8217;autorizzazione in via definitiva\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, una volta superato il regime di monopolio pubblico nel settore del collocamento, \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intermediazione non sembra rivelare pi\u0026#249; alcuna specialit\u0026#224; che possa giustificarne un trattamento differenziato e pi\u0026#249; restrittivo rispetto alle altre attivit\u0026#224; pure generalmente, e senza particolari limitazioni, esercitabili in forma cooperativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato ha replicato che la norma censurata non violerebbe \u0026#171;i limiti costituzionali entro cui pu\u0026#242; essere esercitato il potere legislativo\u0026#187;, in quanto la necessaria presenza di un socio sovventore, nelle societ\u0026#224; cooperative che svolgono attivit\u0026#224; di intermediazione di lavoro, \u0026#171;da un lato, non pare idonea a sacrificarne le opzioni di fondo, dall\u0026#8217;altro, corrisponde all\u0026#8217;esigenza di utilit\u0026#224; sociale di realizzare [\u0026#8230;] la c.d. mutualit\u0026#224; di sistema, oltre che di garantire un apporto di capitale sociale sicuro nella disponibilit\u0026#224; di dette societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Secondo il costante orientamento di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015), non \u0026#232; configurabile una lesione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata allorch\u0026#233; l\u0026#8217;apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall\u0026#8217;art. 41, comma secondo, Cost., all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, purch\u0026#233; l\u0026#8217;individuazione di quest\u0026#8217;ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, la norma censurata \u0026#8211; nell\u0026#8217;imporre alle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attivit\u0026#224; di somministrazione di manodopera la presenza, nella compagine sociale, di un socio sovventore costituito da un fondo mutualistico \u0026#8211; mira a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori e in particolare, in una fattispecie di \u0026#171;dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro\u0026#187;, a garantire quei \u0026#171;particolari controlli e garanzie\u0026#187; richiesti da questa Corte per \u0026#171;prevenire il rischio che l\u0026#8217;imputazione del rapporto a persona diversa dall\u0026#8217;effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore\u0026#187; (sentenza n. 250 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; facendo, il legislatore ha compiuto un bilanciamento ragionevole tra la libert\u0026#224; di iniziativa economica delle agenzie per il lavoro che svolgono attivit\u0026#224; di somministrazione di manodopera in forma cooperativa ed altre utilit\u0026#224; sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, infatti, non pu\u0026#242; dubitarsi che, nel relativo ambito, vadano ricomprese, attesa la peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; interpositoria in esame, la tutela del lavoratore e il buon funzionamento del mercato del lavoro; e ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; quando, come nella specie, la norma non ha contenuto preclusivo di un\u0026#8217;attivit\u0026#224;, ma si limita a prevedere uno specifico requisito per il suo esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Anche le censure di violazione degli artt. 3 e 41 Cost., quindi, non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Sia il giudice rimettente che la Manutencoop hanno argomentato la presenza di un vulnus ai parametri costituzionali invocati anche sul presupposto che la disposizione censurata, \u0026#171;oltre ad imporre la presenza del fondo mutualistico nella compagine sociale\u0026#187; come socio sovventore, obbligherebbe la societ\u0026#224; cooperativa \u0026#171;ad aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, dalle quali i fondi mutualistici promanano\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, ad avviso del Consiglio di Stato e della parte costituita, ad una cooperativa sarebbe preclusa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intermediazione, non solo se \u0026#171;non presenta un socio sovventore che sia fondo mutualistico [ma anche] se non aderisce previamente ad uno degli organismi associativi nazionali esistenti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomentazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tuttavia, non attiene al contenuto precettivo della norma oggetto del giudizio di costituzionalit\u0026#224;, ovvero di altra normativa dalla quale evincere tale obbligo di associazione, ma riflette quanto accaduto nel caso di specie non in forza di una previsione di legge, bens\u0026#236; per effetto di scelte delle parti. Infatti, il fondo mutualistico Coopefond ha deciso di recedere da Manutencoop, perch\u0026#233; a sua volta quest\u0026#8217;ultima aveva abbandonato l\u0026#8217;associazione nazionale LegaCoop, essendosi posta \u0026#171;in posizione marcatamente concorrenziale\u0026#187; con le imprese ad essa aderenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la norma censurata \u0026#8211; nell\u0026#8217;imporre la presenza, nella compagine sociale delle cooperative che svolgono somministrazione di manodopera, di un fondo mutualistico in qualit\u0026#224; di socio sovventore \u0026#8211; non richiede che le societ\u0026#224; aderiscano all\u0026#8217;associazione nazionale che lo ha istituito, n\u0026#233; tale obbligo deriva dagli artt. 11 e 12 della legge n. 59 del 1992 richiamati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremesso che una previsione atta a interferire con la libert\u0026#224; di associazione (art. 18 Cost.) non pu\u0026#242; certamente essere desunta in via interpretativa, va osservato che i menzionati artt. 11 e 12, nel disciplinare la costituzione, le finalit\u0026#224; e le attivit\u0026#224; dei fondi mutualistici, nulla dicono quanto ad eventuali forme di adesione alle associazioni nazionali riconosciute da parte delle societ\u0026#224; cooperative di cui questi fondi diventano soci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; del resto si giustifica perch\u0026#233; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u0026#171;promozione e [di] finanziamento di nuove imprese e [le] iniziative di sviluppo della cooperazione\u0026#187;, che costituiscono l\u0026#8217;oggetto esclusivo dei fondi mutualistici (art. 11, comma 2), sono rivolte al sistema cooperativo complessivamente inteso e, quindi, anche a societ\u0026#224; cooperative che non aderiscono alle associazioni nazionali riconosciute che li hanno istituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233;, ai sensi del comma 3 del citato art. 11, i fondi mutualistici, per realizzare le proprie finalit\u0026#224;, possono, tra l\u0026#8217;altro, assumere partecipazioni in societ\u0026#224; cooperative, deve ritenersi che ben possa uno di questi fondi entrare a far parte di una societ\u0026#224; cooperativa (ossia assumere in essa una partecipazione) che non aderisce all\u0026#8217;associazione rappresentativa che lo ha istituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente e dalla Manutencoop, le societ\u0026#224; cooperative che intendano svolgere attivit\u0026#224; di somministrazione di manodopera possono soddisfare il requisito imposto dalla norma censurata \u0026#8211; l\u0026#8217;acquisizione di un fondo mutualistico come socio sovventore \u0026#8211; senza dover, necessariamente, aderire ad un\u0026#8217;associazione nazionale riconosciuta per la rappresentanza del movimento cooperativo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Cooperative - Cooperative di produzione e lavoro - Esercizio dell\u0027attivit\u0026#224; di somministrazione di lavoro - Requisiti giuridici - Obbligo della presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, di almeno un fondo mutualistico.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45002","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa all\u0027asserita violazione dell\u0027art. 76 Cost.). (Classif. 111007).","testo":"Nell\u0027esame del merito va esaminata preliminarmente la censura di violazione dell\u0027art. 76 Cost., trattandosi di una censura logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2021; S. 142/2020; S. 198/2018 - mass. 41481; S. 189/2018\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45003","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45003","titoletto":"Delegazione legislativa - Legge delega - Intervento in materie di competenza concorrente - Limitazione alla determinazione dei principi fondamentali - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Rapporto di completamento e sviluppo delle scelte del delegante - Eccesso di delega in caso di dilatazione dell\u0027oggetto indicato dalla legge delega (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla previsione, mediante decreto legislativo, della necessaria presenza, per le agenzie che svolgono l\u0027attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico come socio sovventore). (Classif. 077003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNelle materie di competenza concorrente, come la tutela e sicurezza del lavoro, la delega è limitata alla determinazione dei principi fondamentali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 50/2005 - mass. 29143\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa previsione di cui all\u0027art. 76 Cost. non osta all\u0027emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l\u0027oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall\u0027altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell\u0027attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d\u0027altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell\u0027oggetto indicato dalla legge di delega, fino all\u0027estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all\u0027art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell\u0027art. 5, comma 2, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di manodopera, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La norma censurata, conformemente al criterio direttivo di cui all\u0027art. 1, comma 2, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, della legge delega n. 30 del 2003, ha prescritto uno specifico requisito abilitante le agenzie per il lavoro, individuandolo in base al tipo di attività svolta e alla natura giuridica dell\u0027intermediario).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45004","numero_massima_precedente":"45002","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/09/2003","data_nir":"2003-09-10","numero":"276","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45004","titoletto":"Lavoro - In genere - Somministrazione di mano d\u0027opera - Definizione - Fattispecie negoziale complessa - Finalità - Dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione - Particolari controlli e garanzie a tutela del lavoratore - Riconduzione alla materia della tutela e sicurezza del lavoro. (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa somministrazione di lavoro costituisce una fattispecie negoziale complessa in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro. Tale interposizione è autorizzata dall\u0027ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, condizioni per prevenire il rischio che l\u0027imputazione del rapporto a persona diversa dall\u0027effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 250/ 2021 - mass. 44430\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa somministrazione di lavoro rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro e ricomprende sia la disciplina dei soggetti ad essa abilitati, sia quella dei rapporti intersoggettivi che dalla stessa nascono. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 50/2005 - mass. 29179\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI servizi per l\u0027impiego sono predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 50/2005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45005","numero_massima_precedente":"45003","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45005","titoletto":"Cooperative - In genere - Funzione sociale della cooperazione - Possibile intervento del legislatore a tutela dei lavoratori - Attribuzione, a tal fine, di ampia discrezionalità, nei limiti della ragionevolezza - Possibili limitazioni alla libertà di iniziativa economica a favore della persona e dell\u0027utilità sociale (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che prevede la necessaria presenza, nelle agenzie per il lavoro costituite in forma di cooperative svolgenti attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico quale socio sovventore). (Classif. 069001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027istituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad opera della legge n. 59 del 1992, è ispirata alla mutualità di sistema o esterna, volta a incentivare la cooperazione nella sua globalità. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi più idonei ad incrementare la cooperazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; O. 19/1988 - mass. 10186; O. 371/1987 - mass. 3619\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è configurabile una lesione della libertà d\u0027iniziativa economica privata allorché l\u0027apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all\u0027utilità sociale, purché l\u0027individuazione di quest\u0027ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 151/2018 - mass. 40000: S. 47/ 2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 45 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell\u0027art. 5, comma 2, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nel bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore, detto obbligo non sacrifica irragionevolmente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, mirando a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori ed essendo volto alla garanzia dei crediti del lavoratore nei confronti dell\u0027agenzia e a superare la difficoltà di provvista dei mezzi finanziari; inoltre, il fondo mutualistico, socio sovventore, partecipa anch\u0027esso del carattere di mutualità. Il legislatore ha anche compiuto un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica delle citate agenzie e le utilità sociali, limiti di ordine generale ad essa, essendo ricomprese in quest\u0027ultime la tutela del lavoratore e il buon funzionamento del mercato del lavoro; è, infine, escluso che per soddisfare il requisito in parola le società cooperative debbano aderire ad un\u0027associazione nazionale riconosciuta per la rappresentanza del movimento cooperativo). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 250/ 2021 - mass. 44430; S. 170/2008\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45004","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/09/2003","data_nir":"2003-09-10","numero":"276","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41345","autore":"Pisani C.","titolo":"La Corte costituzionale elimina il regime di tutela indennitaria previsto dall\u0027art. 18 Stat. Lav. per il motivo oggettivo di licenziamento da soppressione del posto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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