HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:125
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.476527
    "namelookup_time" => 0.000617
    "connect_time" => 0.001427
    "pretransfer_time" => 0.157634
    "size_download" => 34947.0
    "speed_download" => 73336.0
    "starttransfer_time" => 0.449208
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 49456
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 157334
    "connect_time_us" => 1427
    "namelookup_time_us" => 617
    "pretransfer_time_us" => 157634
    "starttransfer_time_us" => 449208
    "total_time_us" => 476527
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770576428.5264
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:125"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:125 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 18:47:08 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 18:47:08 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"125","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"18/06/2024","data_decisione":"18/06/2024","data_deposito":"15/07/2024","pubbl_gazz_uff":"17/07/2024","num_gazz_uff":"29","norme":"Art. 135, c. 7°, della legge della Provincia autonoma di Trento 04/03/2008, n. 1.","atti_registro":"ord. 13/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 125\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, nel procedimento vertente tra F. F. e R. N. e il Comune di Stenico e altri, con ordinanza del 22 novembre 2023, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 novembre 2023, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata consente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria \u0026#171;quando \u0026#232; regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l\u0026#8217;opera per la quale \u0026#232; richiesta \u0026#232; gi\u0026#224; stata realizzata abusivamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente descrive la fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nei seguenti termini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; F. F. e R. N. impugnavano dinanzi al TRGA di Trento un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Stenico ai sensi dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, denunciando, con i primi due motivi di ricorso, la carenza dell\u0026#8217;istruttoria per incompleta rappresentazione dello stato dei luoghi, nonch\u0026#233; il mancato rispetto della normativa in materia di distanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon un terzo motivo di ricorso, i ricorrenti contestavano la violazione dell\u0026#8217;art. 135 della legge prov. Trento n. 1 del 2008, in quanto il permesso assentito avrebbe sanato un intervento contrastante con gli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione dell\u0026#8217;intervento stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (artt. 21 e 23 del piano di fabbrica e art. 18.1 del piano urbanistico comunale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Dopo aver rigettato, anche in esito all\u0026#8217;esperimento di apposita istruttoria, i primi due motivi di ricorso (sentenza non definitiva del 13 novembre 2023, n. 177), il giudice rimettente ha ritenuto che la cognizione del terzo e ultimo motivo presupponesse l\u0026#8217;accertamento incidentale della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, per contrasto con il requisito della \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221; sancito dall\u0026#8217;art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione evidenzia che il permesso di costruire in sanatoria \u0026#232; stato \u0026#171;chiesto e rilasciato\u0026#187; sulla base della disposizione censurata: d\u0026#8217;altra parte, secondo il giudice rimettente, non sarebbe controverso, nel caso in esame, che si tratti di opere sanabili solo ai sensi dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, \u0026#171;mancando il requisito della c.d. \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;. Inoltre, il TRGA sottolinea che, nel terzo motivo di ricorso, i ricorrenti avrebbero contestato proprio \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione del meccanismo di sanatoria\u0026#187; previsto dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che, pur avendo ricondotto la disciplina del cosiddetto accertamento della conformit\u0026#224; urbanistica alla materia del \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, ha chiarito che \u0026#171;spetta al legislatore statale la scelta sull\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e, sul \u003cem\u003equando\u003c/em\u003e e sul \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l\u0026#8217;articolazione e la specificazione di tali disposizioni\u0026#187; (sentenza n. 232 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di ci\u0026#242;, secondo il TRGA, l\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, si porrebbe in contrasto sia con l\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza\u0026#187;, sia con il \u0026#171;combinato disposto degli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige/S\u0026#252;dtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670\u0026#187;: lo statuto reg. Trentino-Alto Adige, infatti, subordinerebbe la potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187; al rispetto dei \u0026#171;principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#187;, tra cui rientrerebbe anche il requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La Provincia, innanzitutto, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per contraddittoriet\u0026#224; e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al difetto di rilevanza, ad avviso della Provincia autonoma, il giudice rimettente non avrebbe chiarito se le difformit\u0026#224; agli strumenti urbanistici contestate dai ricorrenti fossero da riferirsi \u0026#171;al momento attuale o al momento della realizzazione dell\u0026#8217;intervento\u0026#187;, n\u0026#233; se tra questi due diversi momenti sia effettivamente mutata la disciplina urbanistica di riferimento: pertanto, non sarebbe stata dimostrata l\u0026#8217;esistenza del \u0026#171;presupposto di fatto che integra la fattispecie\u0026#187; regolata dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, \u0026#232; stato invece eccepito che il TRGA rimettente avrebbe richiamato la giurisprudenza costituzionale riguardante interventi legislativi di regioni a statuto ordinario e non gi\u0026#224; di regioni a statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, la Provincia evidenzia che la disposizione censurata sarebbe da ricondursi alla propria competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187; (art. 8, numero 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige). Tale competenza primaria, secondo l\u0026#8217;interveniente, \u0026#171;implica necessariamente la possibilit\u0026#224; [\u0026#8230;] di prevedere discipline differenziate volte ad adeguare gli istituti dell\u0026#8217;ordinamento statale alla realt\u0026#224; del contesto provinciale nel rispetto dei principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#187; (sono citate le sentenze di questa Corte n. 196 del 2004 e n. 418 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di ci\u0026#242;, attraverso l\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, si sarebbero disciplinate le ipotesi di abusi edilizi caratterizzati da una minore gravit\u0026#224;, in quanto contrastanti con la disciplina urbanistica solo al momento della realizzazione dell\u0026#8217;opera, assicurando comunque l\u0026#8217;efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie (per cui si prevede una maggiorazione del venti per cento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della Provincia, la disposizione censurata, consentendo la conservazione dell\u0026#8217;opera abusiva conforme, \u0026#171;sul presupposto che la stessa non comporta un\u0026#8217;alterazione dell\u0026#8217;ordinato assetto del territorio risultante dalla pianificazione attuale, non dovrebbe essere vista come un\u0026#8217;interpretazione estensiva della disciplina contenuta attualmente nell\u0026#8217;articolo 36 del t.u. edilizia fino a farvi rientrare ipotesi nelle quali non sussiste la doppia conformit\u0026#224;, bens\u0026#236; come la disciplina di una fattispecie diversa che, coerentemente con i principi del sistema, legittima solo per il futuro (a differenza della concessione in sanatoria che sana ora per allora) e solo con effetti amministrativi, la presenza di opere che, una volta demolite, potrebbero essere ricostruite in modo identico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, secondo l\u0026#8217;interveniente, sarebbe solo la \u0026#171;ben maggiore gravit\u0026#224; del problema dell\u0026#8217;abusivismo edilizio in altre regioni d\u0026#8217;Italia (fino a 50,4 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate)\u0026#187; ad aver reso necessario prevedere a livello statale \u0026#171;strumenti di contrasto e prevenzione particolarmente severi\u0026#187;, tra i quali l\u0026#8217;introduzione del \u0026#171;requisito della doppia conformit\u0026#224; e la connessa presunzione assoluta di illegittimit\u0026#224; della pianificazione urbanistica sanante\u0026#187;. Ma in un contesto, quale quello provinciale, ove l\u0026#8217;abusivismo edilizio avrebbe conservato dimensioni \u0026#171;contenute\u0026#187;, sarebbe ragionevole e opportuno il \u0026#171;mantenimento di un regime di sanatoria solo amministrativa, in aggiunta al meccanismo della sanatoria basato sul presupposto della doppia conformit\u0026#224; urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di tutto ci\u0026#242;, l\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, assicurerebbe il ragionevole contemperamento tra i diversi interessi in gioco, nel rispetto dei principi di idoneit\u0026#224;, necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 13 del 2024), il TRGA di Trento ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. e agli artt. 4 e 8 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, l\u0026#224; dove prevede che la concessione in sanatoria possa essere rilasciata \u0026#171;quando \u0026#232; regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l\u0026#8217;opera per la quale \u0026#232; richiesta \u0026#232; gi\u0026#224; stata realizzata abusivamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la disposizione censurata, consentendo il rilascio della concessione in sanatoria anche in assenza della conformit\u0026#224; alle norme urbanistiche vigenti al momento di realizzazione dell\u0026#8217;intervento edilizio (cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;), violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della lesione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, e gli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige, nella parte in cui subordinano l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187; al rispetto dei \u0026#171;principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#187;, tra cui rientrerebbe il requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221; prescritto dall\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa provinciale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;la valutazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilit\u0026#224; allorch\u0026#233; \u0026#8220;il rimettente illustri in modo non implausibile \u0026#8216;le ragioni che giustificano l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialit\u0026#224; della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale\u0026#8217; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 105 del 2018)\u0026#8221; (sentenza n. 85 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, la motivazione del giudice rimettente sulla rilevanza della questione supera ampiamente un simile controllo di non implausibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, infatti, i ricorrenti hanno contestato \u0026#8211; nel terzo e ultimo motivo di ricorso \u0026#8211; la violazione, da parte del provvedimento impugnato, della disposizione provinciale censurata, lamentando il contrasto tra la concessione in sanatoria e alcune previsioni della disciplina urbanistica comunale. Pertanto, la disposizione in esame, oltre ad aver costituito il presupposto per il rilascio della concessione in sanatoria, \u0026#232; stata oggetto anche di una specifica censura da parte dei ricorrenti, i quali ne hanno contestato l\u0026#8217;applicazione da parte dell\u0026#8217;amministrazione: il che appare sufficiente a dimostrare la sicura rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale ai fini della definizione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, va evidenziato che \u0026#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia interveniente \u0026#8211; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha fatto adeguato riferimento ai principali orientamenti della giurisprudenza costituzionale relativi al requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;, richiamando anche quelle pronunce che si sono occupate di legislazioni in sanatoria adottate da regioni a statuto speciale (sentenza n. 232 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate per violazione degli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte ha da tempo ritenuto necessario, ai fini della \u0026#8220;regolarizzazione\u0026#8221; delle opere realizzate in assenza o in difformit\u0026#224; del titolo edilizio, \u0026#171;l\u0026#8217;assoluto rispetto delle relative prescrizioni \u0026#8220;durante tutto l\u0026#8217;arco temporale compreso tra la realizzazione dell\u0026#8217;opera e la presentazione dell\u0026#8217;istanza\u0026#8221; (da ultimo, sentenze n. 24 del 2022, n. 77 del 2021, n. 68 del 2018 e n. 232 del 2017), con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformit\u0026#224; dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio\u0026#187; (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 93 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, si \u0026#232; chiarito che il principio della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;, \u0026#171;nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale\u0026#187;, vincola anche la potest\u0026#224; legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2. La Provincia autonoma di Trento \u0026#232; titolare di una competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187; (art. 8, numero 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige), la quale deve essere esercitata \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 del medesimo statuto \u0026#8211; in armonia con \u0026#171;i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#187; e nel rispetto \u0026#171;delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187; (si veda la sentenza n. 231 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 135 della legge prov. Trento n. 1 del 2008 ha introdotto \u0026#8211; oltre a una disposizione sull\u0026#8217;accertamento di conformit\u0026#224; coerente con l\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia (art. 135, comma 1) \u0026#8211; anche una disciplina che, diversamente da quanto previsto a livello statale, consente di rilasciare concessioni edilizie in sanatoria per opere conformi \u0026#171;al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate\u0026#187; (art. 135, comma 7). In sostanza, nel territorio provinciale \u0026#232; stata ammessa \u0026#8211; in via generalizzata \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di regolarizzare, sul piano amministrativo, opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile disciplina, venendo a derogare al requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;, si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale \u0026#232; quella contenuta nell\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia, che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria \u0026#171;se l\u0026#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione mira ad assicurare sull\u0026#8217;intero territorio nazionale l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; dei requisiti e delle condizioni in base alle quali possono essere ricondotti a legittimit\u0026#224; gli abusi edilizi: ci\u0026#242;, a tutela dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell\u0026#8217;abusivismo nei singoli contesti territoriali. Pertanto, non pu\u0026#242; assumere alcun rilievo, ai fini della concreta applicazione del requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;, il fatto che, nel territorio provinciale, l\u0026#8217;abusivismo edilizio sarebbe di dimensioni \u0026#171;contenute\u0026#187;, soprattutto se comparato con altre realt\u0026#224; regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; N\u0026#233; infine incide sulla questione in esame la sopravvenuta vigenza dell\u0026#8217;art. 1 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), la cui conversione, peraltro, \u0026#232; ancora pendente. Anche a non voler considerare, infatti, che tale intervento non ha inteso superare il requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;, ma ne ha circoscritto l\u0026#8217;ambito di applicazione agli abusi edilizi di maggiore gravit\u0026#224;, \u0026#232; assorbente il rilievo che il giudice rimettente deduce la violazione di una norma fondamentale della materia che condiziona la disposizione della legge provinciale in esame, rispetto alla quale il d.l. menzionato \u0026#232; sopravvenuto, sicch\u0026#233; esso non si applica alla fattispecie sottoposta all\u0026#8217;attenzione del rimettente, che quindi non ne deve fare applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ribadito, in ogni caso, che spetta allo Stato \u0026#8211; sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale \u0026#8211; il compito di stabilire, a tutela dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221; debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonch\u0026#233; i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che a tale disciplina statale dovranno conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario, quanto le regioni a statuto speciale nell\u0026#8217;esercizio delle rispettive competenze legislative: il che non avviene in relazione alla disposizione provinciale censurata, la quale deroga in via generalizzata al requisito della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008 per contrasto con gli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sono assorbite le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240715123813.pdf","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Trento - Concessione in sanatoria - Requisito della cosiddetta doppia conformit\u0026#224; - Previsione che consente, in deroga a tale requisito, il rilascio della concessione edilizia quando \u0026#232; regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l\u0027opera per la quale \u0026#232; richiesta \u0026#232; gi\u0026#224; stata realizzata abusivamente - Denunciata normativa che viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza - Lesione dello statuto autonomo della Regione trentina, il quale subordina l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa delle Province di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori al rispetto dei principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46338","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Accertamento di conformità - Requisiti - Necessaria rispondenza delle opere sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della loro realizzazione, sia al momento dell\u0027istanza (c.d. \"doppia conformità\") - Riconduzione ai principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di governo del territorio e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Effetto vincolante anche per le regioni ad autonomia speciale cui lo statuto affidi una competenza primaria in materia urbanistica - Necessario rispetto delle prescrizioni applicabili durante tutto l\u0027arco temporale compreso tra la realizzazione dell\u0027opera e la presentazione dell\u0027istanza in sanatoria - Conseguente sanabilità dei soli abusi formali non produttivi di danno urbanistico-edilizio. (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSpetta allo Stato – sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia governo del territorio, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della c.d. “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività. A tale disciplina statale devono conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario quanto le regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio della c.d. “doppia conformità”, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2022 - mass. 44558; S. 232/2017; S. 232/2017 - mass. 41706\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini della “regolarizzazione” delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, è necessario l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto o in difformità dal titolo edilizio) che non arrecano danno urbanistico-edilizio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 93/2023 - mass. 45617; S. 77/2021 - mass. 43785; S. 68/2018 - mass. 41447 - 41449\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46339","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46339","titoletto":"Province autonome - Provincia autonoma di Trento - Competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori - Necessario rispetto dei principi dell\u0027ordinamento della Repubblica e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Provincia autonoma di Trento che consente concessioni in sanatoria in evidente contrasto con quanto previsto dalla legislazione statale circa il requisito della \"doppia conformità\"). (Classif. 208003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Provincia autonoma di Trento è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige), la quale deve essere esercitata – ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto – in armonia con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 231/1993 - mass. 19576\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige, l’art. 135, comma 7, della legge prov. autonoma di Trento n. 1 del 2008, che consente, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20%, il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria in via generalizzata, in relazione ad opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, così derogando al requisito della c.d. “doppia conformità”. La disposizione provinciale censurata dal TRGA di Trento si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, contenuta nell’art. 36, comma 1, t.u. edilizia. Né incide sulla questione l’art. 1 del d.l. n. 69 del 2024 che, oltre a essere in attesa di conversione, risulta sopravvenuto, sicché non può applicarsi alla fattispecie sottoposta all’attenzione del rimettente).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46338","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"04/03/2008","data_nir":"2008-03-04","numero":"1","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45189","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 125/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2615","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45265","autore":"Saitta F.","titolo":"Ancora sulla \"doppia conformità\" come principio fondamentale nella materia \"governo del territorio\": che il legislatore ci ripensi?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1257","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]