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Uff.\" n. 115 del 26 aprile 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO \r\n ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO \r\n MACCARONE, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della \r\n Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 21 aprile 1976, recante: \r\n \"Modifica alla disciplina della indennit\u0026#224; integrativa speciale \r\n provinciale\", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, notificato il 7 maggio 1976, depositato in cancelleria il 17 \r\n successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore \r\n Luigi Oggioni; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, \r\n per il ricorrente, e l\u0027avv. Umberto Coronas per la Provincia autonoma \r\n di Bolzano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti \r\n economici al personale statale, fu attribuita al personale stesso una \r\n indennit\u0026#224; integrativa speciale mensile determinata per ogni anno \r\n finanziario applicando, su una base fissata in L. 40.000 mensili per \r\n tutti i dipendenti (salvo alcune ipotesi specificamente indicate), la \r\n variazione percentuale del costo della vita relativo all\u0027anno solare \r\n immediatamente precedente rispetto a quello del giugno 1956 considerato \r\n uguale a 100. L\u0027importo relativo doveva essere determinato per ciascun \r\n esercizio finanziario con decreto del ministro del tesoro. Detta \r\n indennit\u0026#224; introduceva cos\u0026#236; nel sistema retributivo dei dipendenti \r\n statali un congegno speciale di scala mobile, assicurando entro certi \r\n limiti ai pubblici dipendenti un adeguamento delle retribuzioni al \r\n variare dei prezzi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con la legge 31 luglio 1975, n. 364, tale congegno veniva poi \r\n parzialmente modificato ed aggiornato in attuazione della linea di \r\n tendenza intesa ad omogeneizzare i trattamenti retributivi esistenti \r\n nel settore pubblico ed in quello privato. In concreto, con detta \r\n legge, la variazione della misura della indennit\u0026#224; a favore del \r\n personale in servizio veniva ragguagliata a periodi semestrali, sulla \r\n base della somma dei punti di variazione dell\u0027indice del costo della \r\n vita accertati dall\u0027Istituto centrale di statistica ai fini \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; di contingenza del settore dell\u0027industria e del \r\n commercio per i due relativi trimestri. Per ogni punto della variazione \r\n l\u0027indennit\u0026#224; veniva poi maggiorata o diminuita di una somma determinata \r\n progressivamente, dalle L. 1.008 per il semestre 1 novembre 1974-30 \r\n aprile 1975, alle L. 2.389 per il semestre 1 novembre 1977-30 aprile \r\n 1978 e successivi, aumentandosi altres\u0026#236; espressamente la misura \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; stessa per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1975 a L. \r\n 57.700 ed a L. 60.800 a decorrere dal 1 gennaio 1976 in poi, da \r\n corrispondersi anche in relazione alla 13\u0026#170; mensilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con la legge provinciale di Bolzano del 12 novembre 1964, n. 16, \r\n venne estesa l\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale mensile al personale \r\n dell\u0027amministrazione provinciale \"nella misura corrisposta ai \r\n dipendenti statali\" e ci\u0026#242; in attuazione della facolt\u0026#224; concessa in \r\n proposito agli enti locali dall\u0027art. 16 della legge statale del 1959 \r\n sopra ricordata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con la legge provinciale di Bolzano 21 febbraio 1972, n. 4, \r\n concernente nuovi stipendi del personale provinciale, fu peraltro \r\n stabilito che le variazioni della misura dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa \r\n speciale dovevano determinarsi applicando su una base di lire 100.000 \r\n mensili, per tutti i dipendenti provinciali in servizio, la percentuale \r\n di variazione risultante dalla differenza fra le percentuali di aumento \r\n dell\u0027indice del costo della vita stabilite rispettivamente dai singoli \r\n decreti annuali del Ministro del tesoro, e quella fissata con l\u0027analogo \r\n decreto emesso il 24 luglio 1970, assunta quindi come base di raffronto \r\n e di calcolo. Infine, con l\u0027art. 1 della legge provinciale di Bolzano, \r\n riapprovata il 21 aprile 1976, \u0026#232; stato stabilito di uniformare il \r\n calcolo della indennit\u0026#224; integrativa al sistema posto dalla legge \r\n statale del 1975, per quanto attiene alla periodicit\u0026#224; delle variazioni \r\n e l\u0027estensione alla tredicesima mensilit\u0026#224;, attribuendosi peraltro ai \r\n punti di variazione riferiti a ciascun semestre preso in considerazione \r\n il valore costante di L. 2.520. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con l\u0027art. 2 della stessa legge l\u0027indennit\u0026#224; integrativa \r\n corrisposta alla data del 30 giugno dell\u0027anno 1975 \u0026#232; stata aumentata \r\n di ulteriori L. 45.000 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1975, salvi i \r\n maggiori importi spettanti in applicazione delle variazioni periodiche \r\n come sopra determinate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A tale normativa si pervenne dopo che il Consiglio provinciale di \r\n Bolzano, nella seduta del 5 novembre 1975, aveva approvato la legge \r\n recante \"modifiche al vigente ordinamento del personale\", nei cui \r\n articoli 10, 11 e 12 erano contenute disposizioni concernenti l\u0027aumento \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale da corrispondere al personale \r\n provinciale ed un nuovo sistema di determinazione dei punti di \r\n variazione dell\u0027indice del costo della vita, (legge che il Governo \r\n aveva rinviato a nuovo esame ai sensi dell\u0027art. 55 dello Statuto \r\n regionale, ravvisando la violazione degli artt. 3 e 36 Cost.), ed a \r\n seguito dell\u0027avvenuta scissione della legge stessa cos\u0026#236; rinviata in \r\n due distinti provvedimenti, approvati entrambi il 15 gennaio 1976, con \r\n il secondo dei quali, intitolato \"modifiche alla disciplina \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale\" sono state integralmente \r\n riprodotte le disposizioni gi\u0026#224; contenute al riguardo nei menzionati \r\n artt. 10, 11 e 12 della ricordata legge unitaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Contro tale provvedimento legislativo, considerato formalmente \r\n autonomo e diverso, il Governo esperiva nuovamente la procedura di \r\n rinvio ai sensi dell\u0027art. 55 dello Statuto regionale ed il Consiglio \r\n provinciale di Bolzano, come si \u0026#232; detto, riapprovava la disciplina \r\n suddetta nella seduta del 21 aprile 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ricorso notificato il 7 maggio 1976 (e depositato il 17 maggio \r\n 1976 nella Cancelleria della Corte) il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, \r\n ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge cos\u0026#236; \r\n riapprovata per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura osserva che dal raffronto fra la normativa concernente \r\n la misura dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale attribuita ai dipendenti \r\n dello Stato in virt\u0026#249; delle leggi statali sopra ricordate con quanto \r\n risulta attribuito ai dipendenti provinciali dalla legge impugnata, in \r\n relazione alla precedente normativa provinciale al riguardo, \r\n emergerebbe una notevole differenza dell\u0027ammontare base della \r\n indennit\u0026#224; corrisposta in concreto ai dipendenti provinciali nella \r\n misura di L. 129.400 rispetto alle L. 57.000 attribuite allo stesso \r\n titolo ai dipendenti statali, con la conseguenza che su tali diversi \r\n ammontare base influirebbero i punti di variazione dell\u0027indice del \r\n costo della vita, il cui importo, inoltre, per i dipendenti \r\n provinciali, \u0026#232; fissato senz\u0027altro in L. 2.520 a decorrere dal 1 \r\n gennaio 1976 mentre, per i dipendenti statali, \u0026#232; stato graduato nel \r\n tempo fino a raggiungere l\u0027inferiore misura di L. 2.380 a decorrere \r\n soltanto dal 1 luglio 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, l\u0027Avvocatura afferma che l\u0027art. 67 della legge 10 \r\n febbraio 1953, n. 62, col vietare che le Regioni possano disporre a \r\n favore dei propri dipendenti un trattamento economico pi\u0026#249; favorevole \r\n di quello attribuito al personale statale avrebbe posto un principio \r\n fondamentale vincolante anche per il legislatore della Regione a \r\n statuto speciale Trentino-Alto Adige, giacch\u0026#233; il principio stesso \r\n risponderebbe ai canoni di buona amministrazione posti dall\u0027art. 97 e \r\n come tale costituirebbe un principio dell\u0027ordinamento giuridico dello \r\n Stato, espressamente richiamato come limite della potest\u0026#224; legislativa \r\n regionale dagli artt. 4, n. 1, e 8 dello Statuto regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La violazione di detto principio per effetto della attribuzione ai \r\n dipendenti provinciali di Bolzano del menzionato trattamento economico \r\n superiore a quello dei dipendenti statali si convertirebbe in \r\n violazione del principio di eguaglianza nei confronti di questi ultimi \r\n e di quelli delle altre regioni, tenuto anche conto della \r\n considerazione necessariamente unitaria dei pubblici dipendenti che \r\n scaturirebbe, oltre che dall\u0027art. 97, anche dall\u0027art. 98 e dalla VIII \r\n disposizione transitoria della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; potrebbero avere rilievo al riguardo i maggiori requisiti e le \r\n particolari prestazioni richiesti ai dipendenti provinciali, richiamati \r\n nella relazione della Giunta provinciale alla legge impugnata quali \r\n giustificativi del trattamento attribuito. Infine, egualmente violato \r\n risulterebbe il principio della proporzionalit\u0026#224; della retribuzione \r\n alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato, poich\u0026#233; tale principio \r\n posto dall\u0027art. 36 Cost. si dovrebbe parallelamente verificare in \r\n relazione anche a tutti gli altri pubblici dipendenti, regionali o \r\n statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dall\u0027Avv. prof. \r\n Giuseppe Guarino, si \u0026#232; ritualmente costituita resistendo al ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa sostiene che la legge impugnata si sarebbe \r\n sostanzialmente limitata ad accogliere il principio innovatore posto in \r\n materia dalla legge statale 31 luglio 1975, n. 364, dettando una \r\n disciplina analoga nei confronti del personale provinciale anche se, \r\n per coerenza con la precedente normativa locale, non aveva recepito i \r\n valori dei punti di variazione ivi fissati dalla legge statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque, prosegue la difesa della Provincia, la legge impugnata \r\n sarebbe stata emanata nell\u0027esercizio della potest\u0026#224; legislativa \r\n primaria attribuita alla Provincia dagli artt. 4, n. 1, e 8 dello \r\n Statuto speciale, e rientrerebbe nei limiti posti in proposito dalle \r\n dette disposizioni statutarie. Al riguardo la difesa osserva, in linea \r\n generale, che sarebbero da considerare principi dell\u0027ordinamento \r\n giuridico gli orientamenti e le direttive di carattere generale e \r\n fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, dal \r\n coordinamento e dalla intima razionalit\u0026#224; delle norme che concorrono a \r\n formare in un determinato momento storico il tessuto dell\u0027ordinamento \r\n giuridico vigente. Tali principi potrebbero riflettere anche \r\n determinati settori, per convergere in sempre pi\u0026#249; elevate direttive \r\n generali coerenti allo spirito informatore di tutto l\u0027ordinamento, ma \r\n non si identificherebbero con i \"principi\" delle leggi dello Stato \r\n concernenti singoli settori e singole materie incidenti in modo pi\u0026#249; \r\n diffuso e penetrante sulla potest\u0026#224; legislativa regionale e che, \r\n secondo il sistema dello Statuto regionale, varrebbero come limiti \r\n della sola potest\u0026#224; legislativa secondaria della Regione. Ci\u0026#242; posto, \r\n argomentando in base a precedente giurisprudenza della Corte: la difesa \r\n sostiene che il divieto posto dall\u0027art. 67 legge n. 62 del 1953, \r\n richiamato dall\u0027Avvocatura, potrebbe rivestire la qualifica di \r\n principio stabilito dalle leggi dello Stato, ma non quella di principio \r\n dell\u0027ordinamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ci\u0026#242; cadrebbe la doglianza sollevata in relazione all\u0027art. 3 \r\n Cost., sollevata nel presupposto, invece, che il divieto posto dal \r\n citato art. 67 costituisca un limite della legislazione provinciale ai \r\n sensi degli artt. 4, n. 1, e 8 dello Statuto regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; il riferimento all\u0027art. 97 della Costituzione potrebbe giovare \r\n alla tesi avversa, poich\u0026#233;, in ogni caso, il sindacato della Corte \r\n circa l\u0027osservanza del precetto ivi sancito sarebbe limitato alla \r\n constatazione della arbitrariet\u0026#224; o meno della normativa sul personale, \r\n dovendosi in particolare escludere che la non coincidenza di norme \r\n regionali per il personale con quelle analoghe dettate dallo Stato \r\n integri violazione del detto precetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ad ogni modo la violazione dell\u0027art. 3 Cost. sarebbe sempre esclusa \r\n nella specie perch\u0026#233; la disparit\u0026#224; di trattamento potrebbe ravvisarsi \r\n solo a proposito di situazioni giuridiche identiche, e sarebbe stata \r\n comunque dedotta in relazione a singoli settori retributivi e non in \r\n ordine allo stato economico delle categorie raffrontate, globalmente \r\n considerato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine la indennit\u0026#224; in discussione, secondo la difesa della \r\n Regione, dato il suo riferimento ad una costante e fondamentale fascia \r\n retributiva, il cui potere di acquisto tenderebbe appunto a garantire \r\n contro la svalutazione monetaria, prescinderebbe da qualsiasi principio \r\n di proporzionalit\u0026#224; con la qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; del lavoro prestato. \r\n Sarebbe quindi infondata anche la questione sollevata in relazione \r\n all\u0027art. 36 Cost., che detta proporzionalit\u0026#224; tende a garantire. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La causa \u0026#232; stata discussa nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 maggio \r\n 1977 e la Corte, con ordinanza n. 116 del 24 maggio 1977, ha ordinato \r\n alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell\u0027Interno e \r\n al Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige di \r\n provvedere alla esibizione in giudizio dei dati concreti ed analitici \r\n riguardanti l\u0027attuazione da parte degli enti pubblici in genere e di \r\n quelli territoriali in specie dell\u0027aggiornamento dell\u0027indennit\u0026#224; \r\n integrativa speciale, nonch\u0026#233; riguardanti l\u0027incidenza percentuale della \r\n sopra detta applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avendo la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Commissario \r\n del Governo provveduto ad espletare gli incombenti di cui sopra, la \r\n discussione della causa \u0026#232; stata nuovamente fissata per l\u0027odierna \r\n udienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei \r\n ministri ha per oggetto la legge provinciale di Bolzano riapprovata il \r\n 21 aprile 1976, concernente modifiche alla disciplina dell\u0027indennit\u0026#224; \r\n integrativa speciale gi\u0026#224; attribuita ai dipendenti statali ed estesa \r\n con legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, ai dipendenti della \r\n stessa provincia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si assume che, essendosi vietato con l\u0027art. 67 della legge statale \r\n 10 febbraio 1953, n. 62, di disporre a favore del personale di ruolo \r\n regionale un trattamento economico pi\u0026#249; favorevole di quello dei \r\n dipendenti statali e non avendo la Provincia di Bolzano rispettato \r\n questo limite, che assumerebbe il valore di principio fondamentale \r\n dell\u0027ordinamento dello Stato (art. 117 Cost.), e come tale, \r\n costituirebbe limite della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia, \r\n ne conseguirebbe la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 \r\n Cost.), nonch\u0026#233; la violazione del principio della proporzionalit\u0026#224; \r\n delle retribuzioni (art. 36 Cost.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Deve anzitutto darsi atto dei risultati dell\u0027indagine \r\n conoscitiva disposta dalla Corte con l\u0027ordinanza n. 116 del 1977, al \r\n fine di acquisire dati concreti di paragone e di confronto riguardanti \r\n l\u0027attuazione effettuata dallo Stato, dagli enti pubblici in genere e da \r\n quelli territoriali circa l\u0027aggiornamento dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa \r\n speciale e l\u0027incidenza sul trattamento complessivo dei dipendenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; risultato in sintesi che per gli enti pubblici in genere \r\n l\u0027indennit\u0026#224; integrativa \u0026#232; corrisposta in misura pari a quella \r\n prevista per i dipendenti statali e cos\u0026#236; pure \u0026#232; disposto per i \r\n dipendenti delle regioni a statuto ordinario: che altrettanto \u0026#232; \r\n disposto per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d\u0027Aosta, mentre \r\n per le regioni Sicilia e Sardegna \u0026#232; previsto un diverso pi\u0026#249; \r\n favorevole trattamento, come pure per la regione Trentino-Alto Adige e \r\n per la Provincia di Trento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In proposito pu\u0026#242; rilevarsi che il risultato degli accertamenti \r\n compiuti consente di ritenere, per quanto riguarda le regioni a statuto \r\n speciale, che l\u0027attuazione delle esigenze economiche di aggiornamento \r\n delle retribuzioni \u0026#232; stata variamente interpretata e attuata, ma con \r\n prevalente difformit\u0026#224; dai criteri stabiliti per gli impiegati statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Deve aggiungersi che la difesa della Provincia non contesta nella \r\n sostanza la differenziazione del trattamento economico attribuito ai \r\n dipendenti provinciali rispetto a quello goduto dai dipendenti statali, \r\n ricordando per\u0026#242; che l\u0027ammontare dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale \r\n risulterebbe gi\u0026#224; maggiorato a favore dei dipendenti provinciali per \r\n effetto della normativa precedente in materia, per cui, in realta, la \r\n maggiore incidenza dell\u0027indennit\u0026#224; risultante dalla legge impugnata si \r\n limiterebbe al valore unitario dei punti di variazione che, tutto \r\n sommato, coinvolgerebbe solo una lieve maggiorazione calcolabile \r\n intorno al 5%. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In proposito deve ricordarsi peraltro che, con la legge impugnata, \r\n oltre ad una pi\u0026#249; favorevole valutazione dei punti di variazione, \u0026#232; \r\n anche prevista una ulteriore maggiorazione dell\u0027importo base \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; in questione, con decorrenza dal 1 luglio 1975, salvi i \r\n maggiori importi spettanti in applicazione delle variazioni periodiche, \r\n maggiorazione che si presenta in misura autonoma e superiore a quanto \r\n previsto nella legge statale. Non pu\u0026#242; disconoscersi, quindi, che, \r\n anche indipendentemente dalla normativa provinciale precedente \r\n concernente l\u0027indennit\u0026#224; in esame, per effetto della legge impugnata \r\n esiste una maggiore differenza con la parallela indennit\u0026#224; attribuita \r\n ai dipendenti statali che si concreta in un trattamento sempre pi\u0026#249; \r\n favorevole rispetto a quello attribuito allo stesso titolo ai \r\n dipendenti statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato nella sentenza n. 21 del 1978, \r\n le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di \r\n Bolzano, nell\u0027esercizio della loro potest\u0026#224; legislativa primaria, \r\n possono attribuire ai loro dipendenti retribuzioni differenziate \r\n rispetto a quelle che spettino ai dipendenti statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In questo campo, infatti, i legislatori locali non sono tenuti al \r\n rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato \r\n per ciascuna delle materie di competenza regionale o provinciale; e \r\n dunque non hanno l\u0027obbligo di osservare il principio dettato dall\u0027art. \r\n 67 della legge n. 62 del 1953, per cui le norme sul trattamento \r\n economico del personale di ruolo regionale \"non possono disporre un \r\n trattamento economico pi\u0026#249; favorevole\" di quello attribuito al \r\n personale statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tuttavia, ci\u0026#242; non comporta che la determinazione delle \r\n retribuzioni per i dipendenti delle Regioni o delle Provincie dotate di \r\n un\u0027autonomia differenziata possa venire operata in modo arbitrario, \r\n senza tener conto del criterio ricavabile dal combinato disposto degli \r\n artt. 3 e 36 Cost., che fondamentalmente richiede la perequazione \r\n retributiva in corrispondenza alle varie specie di mansioni, sempre che \r\n dall\u0027ordinamento risultino termini sicuri e comuni di raffronto fra \r\n situazioni omogenee. Pi\u0026#249; specificamente, ci\u0026#242; non comporta che uno \r\n strumento retributivo quale l\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale, \r\n destinato per definizione a fronteggiare il costo della vita in una \r\n maniera equivalente per tutti i lavoratori indipendentemente dalla \r\n retribuzione da ciascuno percepita, possa essere legittimamente \r\n utilizzato per introdurre ulteriori disparit\u0026#224; di trattamento \r\n economico. Dall\u0027ordinamento generale dello Stato, e in particolare dal \r\n d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito nella legge 31 marzo 1977, n. \r\n 91) (v. anche di questo testo l\u0027art. 2 ultimo comma), si ricava al \r\n contrario il principio - che potrebbe venir classificato fra le \"norme \r\n fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\" - per \r\n cui il trattamento di contingenza deve essere, in linea di massima, \r\n comune per tutti i lavoratori interessati e comunque contenuto entro \r\n certi limiti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto \u0026#232; illegittima una legge provinciale che faccia leva \r\n sull\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale - sia pure agganciandosi ad una \r\n legge provinciale precedente, determinativa di una base di riferimento \r\n diversa e pi\u0026#249; elevata di quella relativa ai dipendenti statali - per \r\n approfondire, anzich\u0026#233; per colmare, il divario retributivo gi\u0026#224; \r\n esistente in tal senso fra il personale della Provincia di Bolzano e la \r\n generalit\u0026#224; dei dipendenti pubblici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Attraverso la violazione del principio che attualmente informa il \r\n trattamento di contingenza, la legge impugnata ha infatti violato lo \r\n stesso criterio perequativo, ricavabile dagli artt. 3 e 36 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; d\u0027altra parte, data la fondamentale natura dell\u0027indennit\u0026#224; di \r\n contingenza che, come si \u0026#232; detto, \u0026#232; destinata a fronteggiare il costo \r\n della vita in modo eguale per tutti, possono ovviamente avere rilievo i \r\n pretesi elementi differenziatori cui la difesa della Provincia fa \r\n riferimento per giustificare il trattamento attribuito ai dipendenti \r\n provinciali in forza della legge impugnata. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge provinciale di \r\n Bolzano, riapprovata il 21 aprile 1976, concernente modifiche alla \r\n disciplina dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale impugnata dal \r\n Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 \r\n maggio 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, l\u002711 aprile 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA \r\n GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO \r\n LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - \r\n ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO \r\n PALADIN - ARNALDO MACCARONE. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"9591","titoletto":"SENT. 45/78 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE (E PROVINCIALE) - INDENNITA\u0027 INTEGRATIVA SPECIALE PROVINCIALE - PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Il trattamento economico che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono corrispondere ai propri dipendenti puo` essere differente da quello spettante ai dipendenti statali, sempreche` la differenziazione, - allorquando, come nel caso della indennita` integrativa speciale, dall\u0027ordinamento risultino termini sicuri di raffronto tra situazioni omogenee, - non sia operata in modo arbitrario e cioe` senza tener conto del criterio della perequazione retributiva in corrispondenza alle varie specie di mansioni. Va pertanto dichiarata la illegittimita` costituzionale della legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 21 aprile 1976 che nel dettare modifiche alla indennita` integrativa speciale provinciale ha approfondito il divario retributivo gia` esistente tra il personale della Provincia e la generalita` dei dipendenti pubblici, cosi` violando il principio perequativo, proprio dell\u0027istituto dell\u0027indennita` integrativa speciale.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"21/04/1976","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4779","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1979","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"18","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4781","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1870","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4623","autore":"D\u0027ATENA A.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"529","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4622","autore":"GROTTANELLI DE\u0027 SANTI G.","titolo":"PEREQUAZIONE, EGUAGLIANZA E PRINCIPI DELL\u0027ORDINAMENTO","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"710","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4621","autore":"PASTORI G.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"672","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4743","autore":"TREU T.","titolo":"PROBLEMI GIURIDICI DELLA RETRIBUZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali","anno_rivista":"1980","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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