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S. e il Presidente del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione dell\u0026#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest e di M. S.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003ev\u003c/em\u003e\u003cem\u003eisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento di V. L. e M. G., nonch\u0026#233; del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 luglio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Domenico Leotta per V. L. e M. G., Filomena Gallo per M. S. e gli avvocati dello Stato Gianna Maria De Socio e Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 579 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilit\u0026#224; di chi, con le modalit\u0026#224; previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), attui materialmente la volont\u0026#224; suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalit\u0026#224; di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilit\u0026#224; fisica e per l\u0026#8217;assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia, o quando comunque le modalit\u0026#224; alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; I fatti di causa sono descritti dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nei termini seguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eM. S., persona affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, ha proposto innanzi al Tribunale di Firenze ricorso per provvedimento d\u0026#8217;urgenza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 700 del codice di procedura civile, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, al fine di sentire accertare, previa eventuale rimessione di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, del \u0026#171;diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalit\u0026#224; eteronoma e dunque da parte del personale sanitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fondamento del ricorso ella ha dedotto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; di trovarsi ormai nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di deambulare e di compiere qualsiasi atto della vita quotidiana, senza l\u0026#8217;ausilio di terze persone, in quanto la malattia \u0026#232; progredita fino alla completa tetraparesi spastica, con definitiva compromissione di tutti e quattro gli arti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; di avere rifiutato, nell\u0026#8217;esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, la nutrizione artificiale, pur indicata, sul piano clinico, dalla sopravvenienza di disfagia per liquidi e solidi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; di avere chiesto alla competente azienda sanitaria, in data 15 marzo 2024, la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, alla luce della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; di avere ricevuto dapprima parere negativo, non essendo ella tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, e successivamente parere favorevole, a seguito della sentenza n. 135 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; di avere trasmesso all\u0026#8217;azienda sanitaria, in data 10 settembre 2024, la relazione del proprio medico di fiducia, con l\u0026#8217;indicazione del farmaco letale e delle metodiche di autosomministrazione pi\u0026#249; aderenti alle condizioni fisiche e motorie in atto, cui era seguita, in data 25 settembre 2024, la relazione finale della commissione medica multidisciplinare, comprensiva del parere del comitato etico, che confermava l\u0026#8217;adeguatezza delle procedure indicate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; di avere presentato il ricorso d\u0026#8217;urgenza, avente ad oggetto la somministrazione del farmaco letale per via endovenosa da parte di un soggetto terzo, individuato nel proprio medico di fiducia, non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all\u0026#8217;attuazione autonoma del suicidio assistito, cio\u0026#232; una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca e gli occhi, uniche modalit\u0026#224; consentite dallo stato attuale di progressione della malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn data 7 aprile 2025, ulteriormente aggravatosi il quadro clinico, M. S. ha chiesto al giudice cautelare che il proprio medico di fiducia fosse autorizzato, \u003cem\u003einaudita altera parte\u003c/em\u003e, ad attuare la sua volont\u0026#224; suicidaria, tramite infusione del farmaco letale, che ella non \u0026#232; pi\u0026#249; in grado di autosomministrarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitenendo di non poter provvedere senza contraddittorio, il Tribunale di Firenze ha fissato l\u0026#8217;udienza di discussione e ordinato la chiamata in causa dell\u0026#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sono costituiti nel procedimento d\u0026#8217;urgenza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, il difetto della loro legittimazione passiva e l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;azione cautelare funzionale unicamente a promuovere una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; intervenuta nel medesimo procedimento l\u0026#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest, riferendo che, in seguito all\u0026#8217;entrata in vigore della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalit\u0026#224; organizzative per l\u0026#8217;attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), ha chiesto all\u0026#8217;ente di supporto tecnico-amministrativo l\u0026#8217;immediato avvio di una procedura di acquisto di pompe infusionali idonee al caso di specie e che l\u0026#8217;ente, trattandosi di dispositivi non presenti sul mercato, ha risposto di avere pubblicato un avviso di consultazione per individuare potenziali fornitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Azienda sanitaria ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda cautelare, per difetto di strumentalit\u0026#224; rispetto al giudizio di merito e per carenza dell\u0026#8217;interesse ad agire, riguardo alla legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma, l\u0026#8217;art. 579 cod. pen., che comunque non troverebbe applicazione nei confronti della ricorrente; l\u0026#8217;Azienda ha contestato, inoltre, il requisito del \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e, considerata la sua tempestiva attivazione per la ricerca di dispositivi idonei, atteso peraltro che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accedere al suicidio assistito andrebbe ascritta alla scelta personale della paziente di non avvalersi della somministrazione orale del farmaco, modalit\u0026#224; ancora praticabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente considera infondate le eccezioni delle amministrazioni resistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia sul diritto soggettivo all\u0026#8217;autodeterminazione, senza margini di discrezionalit\u0026#224; amministrativa; sussisterebbe altres\u0026#236; la legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, quali articolazioni del Governo, essendo comunque presente in giudizio l\u0026#8217;Azienda sanitaria territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tutela cautelare sarebbe ammissibile, essendo la progressione della malattia incompatibile con i tempi della cognizione ordinaria, e avendo la ricorrente urgenza di sentire affermata la liceit\u0026#224; della somministrazione eteronoma del farmaco, al fine di orientare e attuare la propria scelta di fine vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe identit\u0026#224; di oggetto tra giudizio principale e giudizio incidentale, poich\u0026#233; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale riguardano una norma penale che incrimina la condotta di un terzo, mentre il giudizio principale concerne l\u0026#8217;accertamento del diritto della ricorrente all\u0026#8217;autodeterminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contempo, la sanzione prevista dall\u0026#8217;art. 579 cod. pen. per l\u0026#8217;omicidio del consenziente impedirebbe alla ricorrente di ottenere la cooperazione di un terzo nell\u0026#8217;attuazione materiale del proposito suicidario, terzo che la stessa ricorrente ha gi\u0026#224; individuato nella persona del suo medico di fiducia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe possibile qualificare come aiuto al suicidio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., e quindi ricondurre per via interpretativa nell\u0026#8217;area di non punibilit\u0026#224;, alle condizioni di cui alla sentenza n. 242 del 2019, la condotta del terzo che provoca la morte sostituendosi materialmente all\u0026#8217;aspirante suicida, posto che l\u0026#8217;aiuto al suicidio presuppone che l\u0026#8217;atto sia compiuto di mano propria dal malato, pur con l\u0026#8217;agevolazione altrui; neppure potrebbe il giudice comune estendere alla diversa fattispecie incriminatrice di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen. quanto la sentenza n. 242 del 2019 ha statuito rispetto all\u0026#8217;art. 580 del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale di Firenze premette che la commissione medica multidisciplinare ha acclarato la sussistenza di tutte le condizioni rilevanti in base alla citata sentenza \u0026#8211; patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamenti di sostegno vitale, consenso libero e consapevole \u0026#8211;, sicch\u0026#233; \u0026#232; tutelato il diritto di autodeterminazione della persona nel ricorso al suicidio medicalmente assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, la paziente versa nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; concreta di procedere in altro modo che tramite introduzione endovena del farmaco da parte di terzi; infatti, pur teoricamente possibile, la somministrazione orale, per ingestione di soluzione farmacologica, non sarebbe immune da complicazioni in paziente disfagico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la scelta della persona di accedere alla morte medicalmente assistita solo per infusione endovenosa, modalit\u0026#224; peraltro approvata dalla commissione medica insieme alla procedura orale, sarebbe insindacabile, giacch\u0026#233; motivata dall\u0026#8217;interessata e da lei concordata con il medico di fiducia, sulla base dei rischi della somministrazione per ingestione, alla luce delle attuali condizioni cliniche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, essendo paralizzata dal collo in gi\u0026#249;, M. S. potrebbe autosomministrarsi il farmaco endovena solo con l\u0026#8217;utilizzo di uno strumento meccanico azionato dal movimento dei muscoli della bocca o dei bulbi oculari, o da un comando vocale, dispositivo che, per quanto riferisce la stessa Azienda sanitaria competente, non \u0026#232; attualmente presente sul mercato, e che, quand\u0026#8217;anche venisse nel frattempo prodotto o adattato, dovrebbe soggiacere ai tempi delle necessarie valutazioni di conformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe d\u0026#8217;altronde escludersi che, attesa la natura progressiva della malattia, M. S. perda, \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e, anche l\u0026#8217;uso residuo dei muscoli del volto e della bocca, cosicch\u0026#233; la somministrazione endovenosa ad opera di terzo \u0026#171;rimarrebbe non solo la scelta ritenuta pi\u0026#249; idonea e con minori complicazioni, ma anche la sola tecnicamente possibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; considerato, l\u0026#8217;art. 579 cod. pen., nella parte in cui non esime da punibilit\u0026#224; chi attui materialmente l\u0026#8217;altrui volont\u0026#224; suicidaria nelle condizioni identificate dal caso di specie, violerebbe innanzitutto l\u0026#8217;art. 3 Cost., per l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che verrebbe a prodursi tra situazioni sostanzialmente identiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, \u0026#171;[a] parit\u0026#224; di condizioni (persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili) il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione del paziente viene a essere condizionato da un fatto (possibilit\u0026#224; di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalit\u0026#224; di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzi, \u0026#171;[p]aradossalmente il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione viene pregiudicato proprio negli stati pi\u0026#249; gravi della malattia quando, ad esempio, \u0026#232; totalmente compromesso l\u0026#8217;uso degli arti e/o la capacit\u0026#224; di deglutire, e quindi in quelle ipotesi dove ragionevolmente sono maggiori le sofferenze fisiche e psicologiche del malato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si tratterebbe di ampliare le condizioni in presenza delle quali il malato pu\u0026#242; accedere alla morte medicalmente assistita, condizioni che, rimanendo le stesse indicate da questa Corte con riferimento all\u0026#8217;art. 580 cod. pen., verrebbero applicate anche alla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 579 del medesimo codice \u0026#171;nei casi di impossibilit\u0026#224; di autosomministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe ostativa la sentenza n. 50 del 2022, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0026#8217;abrogazione parziale dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., atteso che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di interpretare la normativa di risulta con garanzia dei limiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019 \u0026#8211; argomento principale di quella declaratoria di inammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; non potrebbe riferirsi al caso odierno, per il quale detti limiti resterebbero validi, tanto da essere stati favorevolmente verificati, in concreto, dalla struttura sanitaria pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento delle questioni in scrutinio consentirebbe pertanto l\u0026#8217;esercizio del diritto del paziente all\u0026#8217;autodeterminazione, \u0026#171;senza far venir meno la cintura di protezione al bene della vita che la norma penale assicura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per l\u0026#8217;omicidio del consenziente, di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen., si riproporrebbe il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e gi\u0026#224; emendato da questa Corte per l\u0026#8217;aiuto al suicidio, di cui all\u0026#8217;art. 580 del medesimo codice, ovvero la norma incriminatrice, per l\u0026#8217;assolutezza della sua portata, violerebbe gli evocati parametri, comprimendo in modo sproporzionato il diritto di autodeterminazione del paziente e generando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra le persone malate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; seguirebbe quella dell\u0026#8217;azione di accertamento esercitata nel giudizio principale, essendo la stessa diretta a superare un dubbio meramente \u0026#171;soggettivo\u0026#187;, rispetto al quale la pronuncia del giudice si risolverebbe in un semplice parere, che \u0026#171;non potrebbe evidentemente vincolare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria penale in ordine ad eventuali condotte successive poste in essere dalla ricorrente e dal terzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa controversia sottesa all\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe quindi una \u003cem\u003elis ficta\u003c/em\u003e, volta unicamente al promuovimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in mancanza del presupposto dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sarebbe comunque non fondata la censura riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; basata sull\u0026#8217;erroneo presupposto che questa Corte, nella giurisprudenza sul suicidio assistito, abbia riconosciuto l\u0026#8217;esistenza di un \u0026#171;diritto di morire\u0026#187;, mentre essa ha affermato solo che il malato, in determinate condizioni, ha un \u0026#171;potere di fatto\u0026#187;, \u0026#171;di lasciarsi morire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe quindi configurabile la denunciata disparit\u0026#224; di trattamento, agganciata al raffronto tra gli artt. 580 e 579 cod. pen., il quale avrebbe senso unicamente nel \u0026#171;comparare due situazioni giuridiche soggettive di diritto e non due poteri di mero fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la comparazione sarebbe irragionevole, per \u0026#171;l\u0026#8217;incomprimibile differenza tra le due ipotesi di reato\u0026#187;, dovuta al fatto che, nell\u0026#8217;omicidio del consenziente, diversamente che nel suicidio assistito, il soggetto passivo \u0026#171;perde il controllo del dinamismo esecutivo\u0026#187;, aspetto di essenziale importanza nell\u0026#8217;ipotesi in cui \u0026#171;chi ha dato il consenso abbia un ripensamento e, all\u0026#8217;ultimo momento, decida di rimandare il momento della morte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe non fondata anche la censura ex artt. 2, 13 e 32 Cost., pure condizionata dall\u0026#8217;equivoco sul diritto di morire: come emergerebbe dalla sentenza n. 50 del 2022, \u0026#171;il vigente quadro normativo gi\u0026#224; opera un bilanciamento tra i due diversi valori (tutela del bene della vita e rispetto della autodeterminazione)\u0026#187;; n\u0026#233; sarebbe possibile la mera estensione della giurisprudenza costituzionale sul suicidio assistito all\u0026#8217;omicidio del consenziente ex art. 579 cod. pen., dovendosi \u0026#171;pur sempre introdurre necessari adattamenti [\u0026#8230;] atti a consentire di non annullare la differenza della presente figura di reato rispetto a quella prevista dall\u0026#8217;art. 580\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio, tramite procuratore generale, M. S., che ha chiesto accogliersi le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ad avviso della parte, esse sarebbero ammissibili, perch\u0026#233; diverso ne sarebbe il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, rispetto a quello del giudizio principale, quest\u0026#8217;ultimo concernente invero l\u0026#8217;accertamento del diritto della paziente di autodeterminarsi nella scelta di fine vita e di ottenere l\u0026#8217;eterosomministrazione del farmaco che \u0026#232; impossibilitata ad autosomministrarsi, l\u0026#8217;altro viceversa riguardante l\u0026#8217;omessa previsione, ad opera dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., di una scriminante per il personale sanitario che, in simili condizioni, effettui la richiesta somministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, sarebbe \u0026#171;possibile chiedere con un\u0026#8217;azione cautelare l\u0026#8217;anticipazione degli effetti anche di sentenze di mero accertamento, non solo nell\u0026#8217;ipotesi in cui venga congiuntamente proposta anche un\u0026#8217;azione accessoria di condanna, ma anche quando il provvedimento richiesto abbia come unico oggetto il mero accertamento del diritto vantato dall\u0026#8217;istante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul piano della rilevanza delle questioni, M. S. deduce ancora che, qualora non fosse introdotta un\u0026#8217;eccezione rispetto alla portata assoluta dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., ella non potrebbe essere aiutata da alcuno, e, non potendo infondersi il farmaco da s\u0026#233;, si troverebbe abbandonata a una \u0026#171;notte senza fine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero altres\u0026#236; fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rigidit\u0026#224; della norma censurata determinerebbe \u0026#171;una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra coloro che, pur trovandosi nelle medesime condizioni cliniche e avendo diritto alla morte volontaria, possono esercitare tale diritto in quanto fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco e quanti \u0026#8211; come l\u0026#8217;odierna ricorrente \u0026#8211; non hanno questa possibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe sarebbe alterato lo stesso processo formativo della volont\u0026#224;, perch\u0026#233; il malato, conscio di non poter chiedere in futuro l\u0026#8217;eterosomministrazione, potrebbe sentirsi costretto, specialmente se la patologia \u0026#232; degenerativa, ad anticipare il suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sono intervenuti in giudizio, tramite procuratori generali, V. L. e M. G., opponendosi all\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresentando di trovarsi in condizioni cliniche analoghe a quelle di M. S., gli intervenienti dichiarano la propria ferma volont\u0026#224; di \u0026#171;rimanere comunque loro stessi i padroni esclusivi e assoluti non solo della scelta di morire, ma anche del compimento materiale di un eventuale atto dispositivo che \u0026#8211; si augurano mai accada \u0026#8211; dovessero scegliere di compiere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli intervenienti medesimi si oppongono dunque all\u0026#8217;introduzione di una qualunque deroga applicativa dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., che \u0026#171;assottiglierebbe la cintura posta a protezione della loro vita, un cui tassello irrinunciabile \u0026#232; dato dalla conservazione, senza eccezioni, della sua inviolabilit\u0026#224;, anche a fronte della maturazione di una volont\u0026#224; di morire e di una richiesta di essere uccisi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sono pervenute sette opinioni scritte di \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, tutte ammesse con decreto presidenziale del 5 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nella propria opinione, l\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS deduce che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Firenze si risolverebbe nell\u0026#8217;estensione della procedura e delle garanzie introdotte dalla sentenza n. 242 del 2019 alla fattispecie della somministrazione eteronoma, mentre l\u0026#8217;omesso accoglimento \u0026#171;determinerebbe una gravissima discriminazione ai danni delle persone malate che, a causa della impossibilit\u0026#224; fisica ad autosomministrarsi il farmaco letale, si trovano addirittura in condizioni peggiori rispetto a quelle che oggi possono accedere al suicidio medicalmente assistito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;Associazione Coscioni, la sentenza n. 50 del 2022, pur avendo dichiarato inammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0026#8217;abrogazione parziale dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., ha escluso che quest\u0026#8217;ultimo contenga una disciplina immodificabile, sicch\u0026#233;, nell\u0026#8217;inerzia protratta del legislatore, sarebbe necessario che questa Corte anche qui riconoscesse il bilanciamento delle tutele di cui alla sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In modo analogo, l\u0026#8217;opinione presentata dall\u0026#8217;Associazione A buon diritto Onlus APS assume che l\u0026#8217;eventuale rigetto delle questioni odierne negherebbe quel bilanciamento tra diritto alla vita e diritto all\u0026#8217;autodeterminazione, che questa Corte ha invece ritenuto necessario in tema di fine vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nel suo scritto, la Consulta di bioetica Onlus osserva che M. S. \u0026#232; in acclarato possesso di tutti i requisiti di ammissione al suicidio assistito, stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, avendo ella \u0026#171;seguito pedissequamente l\u0026#8217;iter metodologico indicato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Consulta di bioetica sostiene che anche per l\u0026#8217;eterosomministrazione, come per il suicidio assistito, la cooperazione della struttura sanitaria pubblica sia indispensabile, essendo il farmaco terminale \u0026#171;a esclusiva dispensa ospedaliera\u0026#187;, dovendosi quindi affermare che l\u0026#8217;azienda sanitaria \u0026#171;non possa negare i farmaci necessari che sono ad essa sola disponibili e la prestazione esecutiva di quello che deve ritenersi, comunque, un trattamento medico sanitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Associazione Liberididecidere, la Leo Foundation ASSL e l\u0026#8217;Associazione Avvocati matrimonialisti italiani (AMI), nella loro opinione congiunta, insistono sull\u0026#8217;\u0026#171;identit\u0026#224; sostanziale\u0026#187; tra la fattispecie oggetto delle odierne questioni e quella del suicidio medicalmente assistito, identit\u0026#224; al cospetto della quale una differenza di trattamento giuridico comporterebbe un\u0026#8217;irragionevole \u0026#171;discriminazione tra malati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;opinione presentata unitariamente dal Centro studi Rosario Livatino, dall\u0026#8217;Unione per la promozione sociale - ODV e dal Comitato per la pubblica agenda sussidiaria e condivisa \u0026#8220;Ditelo sui tetti\u0026#8221; (Mt. 10.27) esclude possa configurarsi una lesione dell\u0026#8217;autodeterminazione del malato quando sia praticabile una modalit\u0026#224; di suicidio assistito \u0026#8211; l\u0026#8217;assunzione orale del farmaco \u0026#8211; ritenuta idonea dai sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione denuncia quindi una contraddizione interna all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che presupporrebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di autosomministrazione del farmaco e tuttavia, al contempo, riconoscerebbe che l\u0026#8217;autosomministrazione \u0026#232;, in qualche modo, ancora possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi insiste poi sul differente ruolo causale del terzo nell\u0026#8217;aiuto al suicidio e nell\u0026#8217;atto eutanasico, solo nel primo restando il gesto terminale sotto il dominio del paziente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;opinione presentata dal Centro Studi Scienza \u0026 Vita, insieme all\u0026#8217;Associazione Unione giuristi cattolici italiani (UGCI), torna sul difetto di incidentalit\u0026#224; delle questioni, relative a una norma penale che sarebbe estranea all\u0026#8217;oggetto del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eComunque, secondo detta opinione, \u0026#171;[l]a discrezionalit\u0026#224; in tale ambito risiede al solo Parlamento, vista la delicatezza dei valori in gioco\u0026#187;; il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale \u0026#171;nel cagionare la morte di un paziente rappresenta, invero, lo stravolgimento delle finalit\u0026#224; per le quali \u0026#232; sorto e della sua stessa essenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.7.\u0026#8211; Infine, nella sua opinione, il Movimento per la vita italiano - Federazione dei movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia sottolinea come la fattispecie sia diversa da quella dei precedenti giurisprudenziali sul suicidio assistito: qui il paziente \u0026#232; ancora in vita, sicch\u0026#233; \u0026#171;\u0026#232; richiesta alle istituzioni l\u0026#8217;attivazione di garanzie specifiche per rendere effettivo il dovere di tutela della vita umana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eReputa il Movimento per la vita che le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze debbano essere quindi disattese, anche perch\u0026#233;, essendo scaturite dalla transitoria indisponibilit\u0026#224; di strumentazione idonea, le questioni stesse sarebbero basate \u0026#171;su un mero fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, hanno depositato memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa di M. S. nonch\u0026#233; quella degli intervenienti V. L. e M. G.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Richiamato il suo atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#232; tornato \u0026#171;ad escludere in radice la possibilit\u0026#224; stessa di qualificare la posizione giuridica soggettiva oggetto del procedimento principale (e segnatamente la richiesta afferente alla \u0026#8220;possibilit\u0026#224; di accedere alla somministrazione eteronoma\u0026#8221; del farmaco letale) quale \u0026#8220;diritto\u0026#8221; azionabile giudizialmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, \u0026#171;mettere la propria vita nelle mani di chi sar\u0026#224; il proprio omicida non \u0026#232; una situazione comparabile a chiedere ad un terzo aiuto al suicidio\u0026#187;, e invero \u0026#171;[l]\u0026#8217;esistenza di condizioni patologiche che comportino un diverso atteggiarsi della condotta del terzo tale da uscire dal perimetro del reato di aiuto al suicidio, per entrare nel perimetro del pi\u0026#249; grave reato di omicidio del consenziente esclude in radice l\u0026#8217;esistenza di situazioni comparabili sul piano della parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La memoria di M. S. replica alle eccezioni statali di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeduce infatti che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale pu\u0026#242; ben cadere su una norma \u0026#8211; nella specie, l\u0026#8217;art. 579 cod. pen. \u0026#8211; che, pur non direttamente applicabile nella decisione del giudizio principale, su di essa comunque incida: \u0026#171;non \u0026#232; dirimente quindi la natura \u0026#8220;penale\u0026#8221; della norma censurata rispetto alla natura \u0026#8220;civile\u0026#8221; del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#8211; assume la parte \u0026#8211; \u0026#171;trattandosi all\u0026#8217;evidenza di due facce della stessa medaglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, viene rappresentato, col sostegno di un\u0026#8217;allegata relazione medica, che \u0026#171;il \u0026#8220;rifiuto\u0026#8221; di [M. S.] di assumere il farmaco per via orale non rappresenta un \u0026#8220;capriccio\u0026#8221; bens\u0026#236; \u0026#232; dettato dal terrore [\u0026#8230;] che l\u0026#8217;assunzione del farmaco per via orale non vada a buon fine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ribadisce che il divieto assoluto di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen., \u0026#171;nei casi in cui sussistano tutte le garanzie previste per l\u0026#8217;aiuto al suicidio\u0026#187;, enfatizza \u0026#171;una distinzione formalistica, ma priva di giustificazione sostanziale, tra autosomministrazione e somministrazione eterodiretta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sua volta, la difesa di M. S. eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di V. L. e M. G., poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;eventuale accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non avrebbe alcuna incidenza sulla loro posizione soggettiva\u0026#187;, in quanto essi, ovviamente, \u0026#171;non potrebbero mai essere obbligati a una simile procedura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La memoria di V. L. e M. G. si sofferma sulla qualificazione del loro interesse a intervenire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssi tornano a indicare la necessit\u0026#224; \u0026#171;che sia garantita la tutela loro accordata oggi dallo Stato, nel godimento del diritto alla vita, alla dignit\u0026#224; e alla autodeterminazione terapeutica, tramite la conservazione del divieto fissato dall\u0026#8217;art. 579 cod. pen.\u0026#187;, ogni deroga implicando \u0026#171;la formulazione di un giudizio di minor meritevolezza di tutela e, quindi, di minore valore del bene della loro vita, sulla base di un criterio di qualit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe odierne questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, essendo il giudizio principale volto a ottenere \u0026#171;un inaudito provvedimento interinale di \u0026#8220;autorizzazione a delinquere\u0026#8221;\u0026#187;, e potendo comunque M. S. procedere al suicidio assistito tramite assunzione orale del farmaco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito si insiste sul raffronto tra gli artt. 579 e 580 cod. pen., adducendo la \u0026#171;diversit\u0026#224; naturalistica\u0026#187; delle condotte rispettivamente previste, il \u0026#171;diverso disvalore\u0026#187; manifestato dal relativo trattamento sanzionatorio e le corrispondenti \u0026#171;finalit\u0026#224; di tutela, contigue, ma non del tutto sovrapponibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Si era costituita in giudizio, e aveva presentato memoria, l\u0026#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest, chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Azienda ha poi formalizzato la rinuncia agli atti del giudizio incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In data 4 luglio 2025, quindi fuori termine rispetto alla data fissata per l\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 luglio 2025, la difesa di V. L. e M. G. ha presentato ulteriore memoria, con allegazione documentale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilit\u0026#224; di chi, con le modalit\u0026#224; previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volont\u0026#224; suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalit\u0026#224; di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilit\u0026#224; fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalit\u0026#224; alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere chiamato a giudicare sul ricorso per provvedimento d\u0026#8217;urgenza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 700 cod. proc. civ., presentato da M. S., persona affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, la quale chiede sia accertato il proprio \u0026#171;diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalit\u0026#224; eteronoma e dunque da parte del personale sanitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che la ricorrente versa nelle condizioni individuate da questa Corte, con la sentenza n. 242 del 2019, per l\u0026#8217;accesso al suicidio medicalmente assistito, tanto essendo stato verificato dalla competente azienda sanitaria, su parere favorevole del comitato etico territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente aggiunge tuttavia che M. S., la cui malattia \u0026#232; progredita fino a completa tetraparesi, non \u0026#232; in grado di attivare manualmente la pompa infusionale del farmaco letale, sicch\u0026#233;, non essendo disponibili sul mercato dispositivi di autosomministrazione azionabili con la voce o con movimenti della bocca o degli occhi, ella chiede che le venga riconosciuto il diritto di ricorrere alla somministrazione da parte di un terzo, indicato nella persona del suo medico di fiducia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Firenze precisa infine che, pur essendo teoricamente possibile l\u0026#8217;assunzione del farmaco per via orale, M. S., essendo affetta da disfagia, rifiuta questa modalit\u0026#224; alternativa, perch\u0026#233; rischiosa, e chiede di poter attuare la propria volont\u0026#224; di congedo dalla vita con una somministrazione per via endovenosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Circa la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente assume che nulla osti sul piano dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;invocata tutela cautelare, essendo la progressione della malattia neurodegenerativa incompatibile con i tempi della cognizione ordinaria, e avendo la ricorrente urgenza di sentire affermata la liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;eterosomministrazione del farmaco, onde poter attuare l\u0026#8217;eventuale scelta di fine vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre ad avviso del rimettente, il giudizio principale e il giudizio incidentale non avrebbero \u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e coincidenti, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale riguardando una norma penale che incrimina la condotta del terzo, laddove il giudizio principale concerne l\u0026#8217;accertamento del diritto della ricorrente all\u0026#8217;autodeterminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel medesimo tempo, la sanzione prevista dall\u0026#8217;art. 579 cod. pen. per l\u0026#8217;omicidio del consenziente impedirebbe alla ricorrente di ottenere la cooperazione di un terzo nell\u0026#8217;attuazione materiale del proposito suicidario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; di un dispositivo di autosomministrazione del farmaco azionabile con la voce, tramite la bocca o con gli occhi renderebbe attuali le questioni, insieme al non irragionevole rifiuto della paziente di una modalit\u0026#224; alternativa \u0026#8211; l\u0026#8217;assunzione orale \u0026#8211; non immune da rischi e complicanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La motivazione della non manifesta infondatezza delle questioni si basa sulla considerazione che la struttura sanitaria pubblica ha ritenuto che M. S. si trovi nelle condizioni previste dalla sentenza n. 242 del 2019, ipotesi nella quale \u0026#232; tutelato il diritto di autodeterminazione del malato tramite il suicidio medicalmente assistito, e sulla considerazione altres\u0026#236; che l\u0026#8217;art. 579 cod. pen., nella parte in cui non esime da punibilit\u0026#224; chi attui materialmente l\u0026#8217;altrui volont\u0026#224; suicidaria nelle condizioni identificate dal caso di specie, impedisca al paziente di realizzare la sua scelta di fine vita in conseguenza di un dato puramente accidentale, qual \u0026#232; la compromissione dell\u0026#8217;uso delle mani determinata dalla progressione della malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe dunque violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., per l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che verrebbe a prodursi tra malato e malato, i quali pure versino in situazioni sostanzialmente identiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violati anche gli artt. 2, 13 e 32 Cost., perch\u0026#233; l\u0026#8217;assolutezza del divieto sancito dall\u0026#8217;art. 579 cod. pen. impedirebbe a chiunque di soccorrere il paziente nell\u0026#8217;attuazione di una legittima scelta di fine vita, che il paziente stesso non \u0026#232; in grado di realizzare da s\u0026#233;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va anzitutto ribadita l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di V. L. e M. G., per le ragioni indicate nell\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, letta in udienza e allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato plurime eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloghe eccezioni hanno formulato gli intervenienti V. L. e M. G., con argomenti che ricorrono anche in alcune opinioni degli \u003cem\u003eamici\u003c/em\u003e\u003cem\u003e curiae\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvolgenti i requisiti della rilevanza, dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224; e della pregiudizialit\u0026#224;, tali eccezioni possono cos\u0026#236; sintetizzarsi:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1) sarebbe inammissibile la domanda cautelare avanzata nel giudizio principale, in quanto diretta a un accertamento non connesso a un interesse ad agire, atteso il carattere meramente soggettivo del dubbio manifestato dalla ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2) la controversia nel cui ambito \u0026#232; stata emessa l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe una \u003cem\u003elis ficta\u003c/em\u003e, preordinata unicamente al promuovimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, non essendovi invero differenza tra l\u0026#8217;oggetto del giudizio principale e quello del giudizio incidentale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3) l\u0026#8217;accertamento chiesto da M. S. riguarderebbe una norma penale, sull\u0026#8217;omicidio del consenziente, a lei inapplicabile quale soggetto passivo, una norma quindi estranea all\u0026#8217;oggetto del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. che ella ha instaurato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4) la pronuncia del giudice della cautela civile, ove pure di accoglimento della domanda di accertamento, sarebbe inidonea a vincolare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria penale in ordine all\u0026#8217;eventuale condotta del terzo, autore della somministrazione del farmaco;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5) sarebbe contraddittorio l\u0026#8217;argomentare del rimettente circa l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di M. S. di procedere al suicidio assistito, e quindi circa la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di un terzo, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza riferisce della possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;assunzione orale del farmaco;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6) l\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; sul mercato di una strumentazione idonea all\u0026#8217;autosomministrazione del farmaco rappresenterebbe un mero fatto, insufficiente a fondare la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste tesi non colgono nel segno, e le eccezioni che vi corrispondono si rivelano, quindi, prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dovere di questa Corte darne conto, pur in una pronuncia di inammissibilit\u0026#224; determinata da altra e differente ragione, in quanto, rispetto a quest\u0026#8217;ultima, le eccezioni stesse si presentano come logicamente preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Innanzitutto, per quanto riguarda l\u0026#8217;interesse ad agire in accertamento, da tempo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ritenuto non determinante l\u0026#8217;attualit\u0026#224; della lesione del diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza che sia rimovibile soltanto con l\u0026#8217;intervento del giudice (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2765; sezione lavoro, sentenza 31 luglio 2015, n. 16262; seconda sezione civile, sentenza 26 luglio 2006, n. 17026).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la ricorrente agisce per rimuovere un reale stato di incertezza sul fatto che il suo diritto di accedere alla procedura di suicidio assistito (gi\u0026#224; riconosciutole dall\u0026#8217;Azienda sanitaria territorialmente competente) possa legittimare la somministrazione del farmaco letale da parte di personale sanitario, essendo ella impossibilitata a provvedervi da sola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa configurabilit\u0026#224; di questa specifica declinazione del diritto della paziente ad autodeterminarsi (ovvero, la sua effettiva riconducibilit\u0026#224; a quanto statuito dalla sentenza n. 242 del 2019) \u0026#232; controversa e la ricorrente ha un evidente interesse a sapere se possa o meno chiedere a un terzo di aiutarla, senza esporlo con ci\u0026#242; stesso a responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Firenze ha specificamente motivato sul punto: \u0026#171;la necessit\u0026#224; di esperire un\u0026#8217;azione di accertamento nel giudizio principale si fonda sulla necessit\u0026#224; per la ricorrente di conoscere la effettiva possibilit\u0026#224; di ottenere lecitamente la somministrazione eteronoma del farmaco per via endovenosa, circostanza rilevante al fine di potersi orientare e compiere consapevolmente le proprie scelte in materia di fine-vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattasi di una motivazione plausibile, in grado di superare il vaglio di questa Corte in punto di rilevanza, interesse ad agire e ricorrere, vaglio che \u0026#8211; per costante giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; \u0026#232; limitato a un controllo esterno di non implausibilit\u0026#224; (tra molte, sentenze n. 62 del 2025, n. 75 e n. 4 del 2024, n. 193 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, a partire dalle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, questa Corte ha avuto modo di affermare, riguardo a questioni incidentali sollevate nei giudizi di accertamento sul diritto di voto per le elezioni politiche, che, se l\u0026#8217;ordinanza di rimessione contiene una motivazione non implausibile circa la sussistenza dell\u0026#8217;interesse ad agire nel giudizio principale e se questo verte su un diritto fondamentale, la rilevanza della questione \u0026#232; assicurata, purch\u0026#233; giudizio principale e giudizio incidentale non abbiano oggetto coincidente e occorra evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDella non implausibilit\u0026#224; della motivazione espressa dal Tribunale di Firenze in ordine all\u0026#8217;interesse ad agire si \u0026#232; appena detto, n\u0026#233; pu\u0026#242; dubitarsi del carattere fondamentale delle scelte che concernono la propria esistenza e la propria morte, implicate nell\u0026#8217;autodeterminazione, quale situazione soggettiva tutelata, pur suscettibile di necessario bilanciamento col diritto al bene della vita, tale essendo il nucleo della giurisprudenza di questa Corte in tema di fine vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;azione cautelare esperita da M. S., quest\u0026#8217;ultima ha fatto valere la sua istanza di accertamento in via d\u0026#8217;urgenza. D\u0026#8217;altra parte, un controllo che intervenisse solo \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, nel giudizio penale avente ad oggetto l\u0026#8217;imputazione ex art. 579 cod. pen. nei confronti del terzo, riguarderebbe l\u0026#8217;esistenza di una causa di non punibilit\u0026#224; relativa al medesimo e non anche l\u0026#8217;accertamento del diritto ad autodeterminarsi della persona gi\u0026#224; ammessa alla procedura di suicidio medicalmente assistito, situazione soggettiva rispetto alla quale si creerebbe, appunto, una zona franca dal sindacato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSull\u0026#8217;ultimo requisito indicato dalla giurisprudenza di questa Corte poc\u0026#8217;anzi richiamata, ovvero che l\u0026#8217;oggetto del giudizio principale non si esaurisca in quello del giudizio incidentale, vale anche quanto di seguito si osserva sull\u0026#8217;eccezione di \u003cem\u003efictio litis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;accertamento chiesto da M. S. al Tribunale di Firenze ha ad oggetto il ruolo causale del terzo, ricondotto alla previsione dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., ovvero alla norma censurata nell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, ma non si limita ad esso, estendendosi invece a tutti gli altri requisiti di esercizio del diritto ad autodeterminarsi, sicch\u0026#233; va esclusa la coincidenza dei \u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e, e potendosi altres\u0026#236; escludere che quella intrapresa dalla ricorrente sia una \u003cem\u003eficta lis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, infatti, non agisce per ottenere la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma, ma per l\u0026#8217;accertamento del diritto di autodeterminarsi anche al fine dell\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;eventuale proposito di congedarsi dalla vita. Sicch\u0026#233; spetta al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e valutare se tale interesse possa essere tutelato gi\u0026#224; sulla base della normativa vigente, ovvero \u0026#8211; in caso negativo \u0026#8211; se sussistano i presupposti per una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale relativa alla disposizione che impedisce il soddisfacimento di quell\u0026#8217;interesse. Il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e prospettato dalla ricorrente nel giudizio principale e la questione sollevata nel giudizio incidentale hanno dunque oggetto ed estensione diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riprova si trae dalla persistenza di un margine di autonomia decisoria del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pur dopo l\u0026#8217;eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte; infatti, anche ove fosse introdotta per additiva la scriminante oggetto dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, quindi ammesso l\u0026#8217;intervento attivo del terzo, potrebbe ancora quel giudice ritenere insussistenti gli altri requisiti di esercizio del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione, e quindi respingere la domanda di accertamento. Invero, allo stato della procedura, \u0026#232; intervenuto soltanto, e unicamente in sede amministrativa, l\u0026#8217;accertamento della sussistenza dei requisiti, gi\u0026#224; definiti da questa Corte, per l\u0026#8217;accesso al suicidio medicalmente assistito, sicch\u0026#233; sussiste l\u0026#8217;interesse a ottenere l\u0026#8217;intervento del giudice al fine dell\u0026#8217;accertamento del diritto della ricorrente ad autodeterminarsi nel senso da lei indicato. Questo profilo appare evidente riguardo alla decisione libera e consapevole, richiesta dalla sentenza n. 242 del 2019, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in termini di attualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon persuade l\u0026#8217;argomento speso dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato nella discussione in udienza, secondo il quale la natura fittizia dell\u0026#8217;azione cautelare esercitata da M. S. dovrebbe evincersi dalla circostanza che ella, nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., non avrebbe formulato domande specifiche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, che pure ha chiamato a contraddire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, nei confronti di queste amministrazioni una domanda \u0026#232; stata spiegata, seppur non di condanna, ma, appunto, di accertamento e tale domanda non poteva che indirizzarsi verso i soggetti potenzialmente coinvolti dalla successiva attuazione del diritto da accertare, mentre rientra nel potere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e estendere il contraddittorio, come qui \u0026#232; avvenuto nei confronti dell\u0026#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Non \u0026#232; meritevole di accoglimento neppure l\u0026#8217;argomento per cui l\u0026#8217;art. 579 cod. pen. sarebbe estraneo alla fattispecie oggetto del giudizio principale, poich\u0026#233; esso sembra enfatizzare un aspetto \u0026#8211; quello della natura penale della norma rispetto alla natura civile del giudizio \u0026#8211; che non \u0026#232;, invece, dirimente, considerato il principio di unit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di tale principio, il giudice civile non potrebbe esprimere l\u0026#8217;accertamento positivo richiestogli da M. S. senza avere verificato l\u0026#8217;insussistenza di norme imperative, anche penali, contrarie al diritto che ne costituisce l\u0026#8217;oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224; \u0026#232; integrato ove la questione investa una norma che il rimettente deve applicare come \u0026#171;passaggio obbligato\u0026#187; per risolvere la controversia oggetto del giudizio principale (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 169 del 2022, n. 46 del 2021 e n. 224 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;art. 579 cod. pen. segna un passaggio obbligato sulla strada dell\u0026#8217;accertamento chiesto al rimettente, in quanto la norma penale, vietando proprio la condotta integrativa del diritto reclamato da M. S., si pone come vero e proprio ostacolo giuridico alla sua affermazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Inconsistente si rivela altres\u0026#236;, e per analoghi motivi, l\u0026#8217;obiezione secondo la quale un provvedimento d\u0026#8217;urgenza eventualmente favorevole a M. S., che ne accertasse il diritto ad autodeterminarsi nell\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;eventuale proposito suicidario tramite intervento di un terzo, sarebbe inidoneo a vincolare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria penale quanto alla condotta del terzo medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questo argomento sconta la non condivisibile tendenza a compartimentare l\u0026#8217;ordinamento per settori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, ove questa Corte, entrando nel merito delle questioni, e accogliendole, riconoscesse la necessit\u0026#224; costituzionale di un\u0026#8217;area di non punibilit\u0026#224; per una determinata fattispecie, la scriminante varrebbe anche in sede penale, ove pure il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sia stato di natura civile. Infatti, se la domanda oggetto del giudizio principale fosse accolta, in un eventuale futuro processo penale a carico dell\u0026#8217;autore della somministrazione, quest\u0026#8217;ultimo potrebbe certamente invocare una causa di non punibilit\u0026#224; riferita al provvedimento di un giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; per contraddittoriet\u0026#224;, \u0026#232; vero che il Tribunale di Firenze riferisce dell\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; di M. S. di procedere al suicidio assistito senza l\u0026#8217;intervento di un terzo, o almeno senza l\u0026#8217;intervento di questi con una somministrazione endovenosa, ma ci\u0026#242; non inficia l\u0026#8217;ordinanza di rimessione quando postula come inevitabile tale intervento per corrispondere alla volont\u0026#224; della paziente, una volta manifestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza medesima \u0026#232; infatti spiegato come, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;non pare che possa sindacarsi la scelta manifestata dalla paziente, non espressione di una mera preferenza immotivata, ma una scelta concordata con il medico di fiducia, sulla base delle possibili complicazioni della somministrazione orale, valutate anche le condizioni fisiche del malato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del rimettente, pur entrambe teoricamente possibili, le due modalit\u0026#224; di somministrazione attuative della volont\u0026#224; suicidaria \u0026#8211; per vena o per bocca \u0026#8211; non sono equivalenti rispetto all\u0026#8217;esistenza dei rischi di complicanze, e allo stesso comprensibile desiderio della paziente di non avventurarsi in una procedura, quella di ingestione, resa incerta dalla disfagia per solidi e liquidi, dalla quale ella \u0026#232; parimenti affetta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; La natura fattuale della ritenuta indisponibilit\u0026#224; di una strumentazione idonea all\u0026#8217;autosomministrazione del farmaco nel caso in esame, o in casi analoghi, non \u0026#232; di per s\u0026#233; ostativa all\u0026#8217;accesso al merito delle questioni, poich\u0026#233; il fatto che paralizza l\u0026#8217;esercizio di un diritto esibisce un\u0026#8217;innegabile giuridicit\u0026#224;, divenendo parte costitutiva di una fattispecie giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, proprio per la stretta inerenza alla possibilit\u0026#224; di esercizio del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione, la circostanza della quale trattasi non rappresenta un mero inconveniente di fatto, del quale\u0026#8211; in base alla giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 35 del 2017 e n. 219 del 2016; ordinanze n. 66 del 2014 e n. 112 del 2013) \u0026#8211; possa predicarsi l\u0026#8217;irrilevanza ai fini del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tuttavia, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha motivato in maniera n\u0026#233; adeguata, n\u0026#233; conclusiva, in merito alla reperibilit\u0026#224; di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l\u0026#8217;uso degli arti e per tale ragione le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione si esprime sul punto con esclusivo richiamo all\u0026#8217;interlocuzione intercorsa con l\u0026#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la quale, tramite l\u0026#8217;ente regionale di supporto tecnico-amministrativo, avrebbe constatato che \u0026#171;tali dispositivi non sono presenti sul mercato\u0026#187;, riferendo che, di conseguenza, si \u0026#232; \u0026#171;pubblicato un avviso di consultazione di mercato, finalizzata a individuare potenziali fornitori, in modo da poter individuare un percorso di acquisto il pi\u0026#249; possibile confacente alle necessit\u0026#224; espresse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esposizione appare carente e inadeguata, proprio su un aspetto che lo stesso rimettente presenta come essenziale alla definizione della fattispecie, ovvero \u0026#8211; cos\u0026#236; nella formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di strumentazione idonea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per quanto riferisce nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il Tribunale di Firenze sembra essersi arrestato al piano dell\u0026#8217;azione di un ente locale di committenza, non andando oltre la presa d\u0026#8217;atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe verifiche concernenti l\u0026#8217;esistenza della strumentazione idonea e, in caso affermativo, la concreta disponibilit\u0026#224; della stessa avrebbero richiesto il coinvolgimento di organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l\u0026#8217;Istituto superiore di sanit\u0026#224;, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, al quale sono assegnate specifiche funzioni istituzionali di natura consultiva, anche per le aziende sanitarie locali (art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante \u0026#171;Istituzione del servizio sanitario nazionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, non pu\u0026#242; non ricordarsi che, nell\u0026#8217;ordinanza con la quale la Corte di assise di Milano ha rimesso a questa Corte la questione poi decisa con la sentenza n. 242 del 2019, si dava atto che il suicidio, agevolato in quella occasione, era avvenuto, in Svizzera, da parte di persona affetta da tetraplegia, mediante attivazione con la bocca di uno stantuffo, che aveva consentito l\u0026#8217;infusione nelle sue vene del farmaco letale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incompletezza dei riferimenti circa l\u0026#8217;esistenza di idonei dispositivi di autosomministrazione, per di pi\u0026#249; nel sostanziale difetto di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria amministrativa o giudiziale, rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 187 del 2024, n. 198 del 2023 e n. 249 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il mancato approfondimento, per quanto risulta dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in ordine alla reperibilit\u0026#224; di strumenti di autosomministrazione per persone con tetraparesi, oltre a rendere inammissibili le questioni in scrutinio, rischia altres\u0026#236; di ledere l\u0026#8217;autodeterminazione di M. S., la quale, ove tali dispositivi esistessero, e potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati al suo stato di sofferenza, avrebbe diritto ad avvalersene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni da questa Corte indicate nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 \u0026#8211; ovvero, l\u0026#8217;esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli \u0026#8211; ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libert\u0026#224; di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l\u0026#8217;ausilio nel relativo impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle menzionate sentenze, \u0026#232; infatti la struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalit\u0026#224; di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell\u0026#8217;esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che \u0026#232;, innanzitutto, presidio delle persone pi\u0026#249; fragili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova in proposito ricordare che, nella citata sentenza n. 242 del 2019 (\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, punto 5), questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare che alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale \u0026#171;spetter\u0026#224; altres\u0026#236; verificare le relative modalit\u0026#224; di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignit\u0026#224; del paziente e da evitare al medesimo sofferenze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora da rinnovata e pi\u0026#249; estesa istruttoria emergesse la reperibilit\u0026#224;, nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita attivabili da persone nello stato clinico di M. S., e qualora essi risultassero utilizzabili, nelle condizioni date, il Servizio sanitario nazionale dovr\u0026#224; prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 579 del codice penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza dell\u00278 luglio 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003egli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 579 del codice penale, promosso con ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, in composizione monocratica, del 30 aprile 2025, iscritta al numero 97 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nel numero 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell\u0027anno 2025.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che, in data 3 giugno 2025, hanno depositato atto di intervento V. L. e M. G., deducendo di essere affetti da patologie irreversibili, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, nonch\u0026#233; sottoposti a trattamenti di sostegno vitale e, tuttavia, capaci di decisioni libere e consapevoli, s\u0026#236; da trovarsi nelle condizioni che - alla luce della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte - integrano l\u0027ipotesi di non punibilit\u0026#224; dell\u0027aiuto al suicidio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche gli intervenienti assumono di essere titolari di un interesse qualificato alla partecipazione a questo giudizio incidentale, avente ad oggetto la disciplina dell\u0027art. 579 del codice penale, relativa all\u0027omicidio del consenziente, giacch\u0026#233;: a) l\u0027eventuale accoglimento della questione \u0026#171;assottiglierebbe la cintura posta a protezione della loro vita, un cui tassello irrinunciabile \u0026#232; dato dalla conservazione, senza eccezioni, della sua inviolabilit\u0026#224;, anche a fronte della maturazione di una volont\u0026#224; di morire e di una richiesta di essere uccisi\u0026#187;; b) \u0026#171;una simile decisione avrebbe comunque incidenza, come conseguenza immediata, diretta e attuale, sul diritto alla loro dignit\u0026#224; personale\u0026#187;, risultandone \u0026#171;un giudizio di qualit\u0026#224; \u003cem\u003edimidiata\u003c/em\u003e della loro vita\u0026#187;; c) essi \u0026#171;non dispongono di altra sede processuale in cui intervenire per la tutela dei propri diritti\u0026#187;.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che V. L. e M. G. non sono parti del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento nel giudizio incidentale di soggetti estranei al giudizio principale \u0026#232; ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento \u0026#232; ammissibile, quindi, solo nell\u0027ipotesi in cui l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della norma stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell\u0027effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (da ultimo, tra molte, ordinanza n. 60 del 2025, nonch\u0026#233; ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze n. 66 del 2025 e n. 144 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche questa Corte, in un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sull\u0027art. 580 cod. pen., ha ammesso l\u0027intervento di persone affette da gravi patologie, le quali, pur estranee al giudizio principale, adducevano l\u0027interesse a contraddire riguardo all\u0027eventuale estensione dell\u0027area di non punibilit\u0026#224; dell\u0027aiuto al suicidio, reputandola contraria al loro diritto alla vita e alla dignit\u0026#224; (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale ora in scrutinio coinvolge problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la peculiare posizione degli odierni intervenienti, in ragione delle patologie da cui entrambi sono affetti, trova in questo giudizio incidentale l\u0027unica sede per essere fatta valere;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, V. L. e M. G. sono legittimati a partecipare al presente giudizio.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibili gli interventi spiegati da V. L. e M. G.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250725135601.pdf","oggetto":"Reati e pene - Omicidio del consenziente - Omessa previsione dell\u0026#8217;esclusione della punibilit\u0026#224; di chi, con le modalit\u0026#224; previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volont\u0026#224; suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalit\u0026#224; di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilit\u0026#224; fisica e per l\u0026#8217;assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalit\u0026#224; alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra persone malate tenuto conto che, a parit\u0026#224; di condizioni, il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione viene a essere condizionato da un fatto (possibilit\u0026#224; di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalit\u0026#224; di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione - Lesione della libert\u0026#224; di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46820","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Necessità di applicare la norma censurata per risolvere la controversia del giudizio principale - In particolare: incidentalità di questioni aventi ad oggetto un diritto fondamentale - Sussistenza laddove non vi sia sovrapponibilità dell\u0027oggetto del giudizio incidentale rispetto a quello del giudizio principale e occorra evitare una zona franca. (Classif. 112004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl requisito dell’incidentalità è integrato ove la questione investa una norma che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato per risolvere la controversia oggetto del giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 169/2022 - mass. 45024; S. 46/2021 - mass. 43711; S. 224/2020 - mass. 42753\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eRiguardo a questioni incidentali sollevate su un diritto fondamentale, se l’ordinanza di rimessione contiene una motivazione non implausibile circa la sussistenza dell’interesse ad agire nel giudizio principale, la rilevanza della questione è assicurata, purché giudizio principale e giudizio incidentale non abbiano oggetto coincidente e occorra evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 35/2017 - mass. 39594; S. 1/2014 - mass. 37582\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46821","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46821","titoletto":"Reati e pene - In genere - Omicidio del consenziente - Esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l\u0027assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e della libertà di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, quarta sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dell’art. 579 cod. pen., censurato in quanto non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti. L’ordinanza di rimessione, infatti, si esprime sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; tale esposizione appare carente e inadeguata, proprio su un aspetto che lo stesso rimettente presenta come essenziale alla definizione della fattispecie, in particolare non andando oltre la presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del SSR. L’incompletezza dei riferimenti circa l’esistenza di idonei dispositivi di autosomministrazione, per di più nel sostanziale difetto di un’attività istruttoria amministrativa o giudiziale, rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in un difetto di motivazione sulla rilevanza. Deve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni necessarie – ovvero: l’esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli – ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego. È proprio la struttura pubblica del SSN, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili. Qualora da rinnovata e più estesa istruttoria emergesse la reperibilità, nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita attivabili da persone nello stato clinico indicato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, qualora essi risultassero utilizzabili, nelle condizioni date, il SSN dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2024 - mass. 46541; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 249/2022 - mass. 45192; S. 242/2019 - mass. 40813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46820","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"579","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46019","autore":"Becchi P.","titolo":"Un commento alla  sentenza n. 132 del 2025 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità dell\u0027art. 579 del Codice penale e una proposta  alternativa","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"Rassegna","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46018_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"132-2025_Becchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46653","autore":"Bucalo M. E.","titolo":"Una nuova declinazione del diritto del paziente ad autodeterminarsi quanto alle scelte sulla fine della vita? Discrasie fra forma e sostanza di Corte cost., 8 luglio 2025, n. 132 in tema di omicidio del consenziente","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"307","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46652_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"132_2025+1_Bucalo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46339","autore":"Campodonico F. G.","titolo":"Fine vita e suicidio medicalmente assistito: dalla sentenza n. 242 del 2019 alla recentissima sentenza n. 132 del 2025. Tra (presunti) diritti, perdurante necessità di tutela degli individui fragili e vulnerabili, possibili interventi legislativi e rischio di un progressivo deterioramento costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"30","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46338_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"242-2019+132-2025_Campodonico.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46651","autore":"Fontana G.","titolo":"La disciplina legislativa del fine vita tra ambiguità giurisprudenziali, inerzie statali e slanci regionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"5","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46650_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"132_2025+altre_Fontana.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46555","autore":"Gallo F.","titolo":"Fine vita, competenze e Costituzione: nota all’ordinanza del tribunale di Firenze del 15 ottobre 2025 nel caso “Libera”","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46554_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"132_2025+2_Gallo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46436","autore":"Lo Calzo A.","titolo":"La legge della Regione Toscana n. 16/2025 sulle “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024”, tra esigenze di certezza nell’uniforme godimento dei diritti e riserve di competenza del legislatore statale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46435_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"242_19 et al. 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L’evoluzione del principio di separazione dei poteri attraverso la lente del diritto ad una morte dignitosa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46365_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"242-2019_signorella.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46685","autore":"Tani C. S.","titolo":"Uomini stanchi. L’esigenza civile di una giusta legge sul fine vita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.lacostituzione.info","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10/25","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46684_2025_132.pdf","nome_file_fisico":"132_25 Tani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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