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A. e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 3 aprile 2025, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 novembre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Antonella Patteri per INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 aprile 2025 e iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che il giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e \u0026#232; stato instaurato con ricorso di V. A. per ottenere sia la rideterminazione dell\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;indebito previdenziale vantato dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e \u0026#171;accertato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 216/2024\u0026#187;, sia la fissazione della misura della trattenuta mensile sulla pensione, di cui all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo quanto riporta il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, le parti hanno raggiunto un accordo sull\u0026#8217;entit\u0026#224; del debito restitutorio, ma non sul \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della trattenuta mensile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, percettore di una pensione netta di euro 3.430,17 mensili, ha invocato il rispetto della soglia di euro 1.000 prevista dall\u0026#8217;art. 545, settimo comma, del codice di procedura civile (come sostituito dall\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INPS, per converso, ha sostenuto l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del solo art. 69 della legge n. 153 del 1969.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;introdurre le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il Tribunale di Ravenna riproduce il testo della norma censurata, secondo cui \u0026#171;[l]e pensioni, gli assegni e le indennit\u0026#224; [\u0026#8230;] possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall\u0026#8217;Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l\u0026#8217;importo corrispondente al trattamento minimo\u0026#187; (art. 69 della legge n. 153 del 1969).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e pone a confronto tale disciplina con l\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., introdotto nel 2015 (con l\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell\u0026#8217;amministrazione giudiziaria\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132) e da ultimo sostituito nel 2022 (con il d.l. n. 115 del 2022, come convertito), in base al quale \u0026#171;[l]e somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennit\u0026#224; che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell\u0026#8217;assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare \u0026#232; pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonch\u0026#233; dalle speciali disposizioni di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente evidenzia come le due discipline operino \u0026#171;in misura nettamente diversa\u0026#187;: quella censurata assicura solo che il pensionato non riceva una pensione inferiore al trattamento minimo (pari attualmente a euro 603,40), rendendo \u0026#171;tutta la pensione [...] aggredibile nei limiti del quinto\u0026#187;; l\u0026#8217;altra \u0026#171;garantisce una fascia di impignorabilit\u0026#224; (\u0026#8364; 1.000,00 o il doppio dell\u0026#8217;assegno sociale [...])\u0026#187;, che non pu\u0026#242; essere oggetto di alcuna trattenuta, mentre \u0026#171;solo sulla somma che eccede tale limite opera il calcolo del quinto pignorabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, secondo il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, quando l\u0026#8217;INPS agisce trattenendo il quinto dalla pensione del proprio debitore non \u0026#232; tenuta a rispettare la fascia di impignorabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., che, viceversa, rappresenterebbe \u0026#171;un minimo vitale che si [sarebbe andato] delineando nel tempo a garanzia del sostentamento del debitore-pensionato nell\u0026#8217;ambito della procedura espropriativa (della pensione) presso terzi (laddove INPS \u0026#232; il terzo \u003cem\u003edebitor\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edebitoris\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Tribunale di Ravenna, il legislatore non avrebbe operato un coordinamento fra le modifiche apportate all\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ. e l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, in tema di recupero dell\u0026#8217;indebito INPS, sicch\u0026#233; \u0026#171;la somma che [l\u0026#8217;INPS] pu\u0026#242; trattenere e quindi compensare (a soddisfacimento del proprio credito) nel momento in cui paga un trattamento pensionistico \u0026#232; superiore, di molto, rispetto a quella che qualunque altro creditore pu\u0026#242; ottenere, in sede esecutiva, sulla pensione del proprio debitore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; determinerebbe una violazione sia dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. e per irragionevolezza intrinseca \u0026#8211; sia dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; A parere del rimettente, le questioni sarebbero rilevanti, dal momento che V. A. ha domandato con l\u0026#8217;atto introduttivo la determinazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; della trattenuta ex art. 69 della legge n. 153 del 1969, sostenendo altres\u0026#236; che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni comporterebbe \u0026#171;un grosso beneficio economico per il pensionato debitore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Ravenna esclude, inoltre, la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione, richiamando la recente pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale \u0026#171;la novella dell\u0026#8217;art. 545 c.p.c. [\u0026#232;] applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall\u0026#8217;Istituto previdenziale, ovvero quando l\u0026#8217;Inps agisca per crediti diversi dall\u0026#8217;indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest\u0026#8217;ultimo caso, si applica la norma di favore per l\u0026#8217;Inps di cui all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26580). Pertanto, \u0026#171;le due norme [avrebbero] ambiti applicativi differenti e [resterebbero] separate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e deduce anzitutto la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento (tra creditori).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente si confronta, preliminarmente, con la sentenza n. 506 del 2002 di questa Corte, che aveva dichiarato \u0026#171;manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153\u0026#187;. In particolare, il Tribunale di Ravenna osserva che tale questione non sarebbe stata \u0026#171;in realt\u0026#224; rilevante nell\u0026#8217;ambito di quel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u0026#187;, che riguardava l\u0026#8217;espropriazione da parte di un soggetto privato, e non da parte dell\u0026#8217;INPS. Inoltre, sottolinea il mutato quadro normativo ed economico-sociale rispetto al 2002, con particolare riferimento alla crisi inflazionistica del periodo 2022-2024, che avrebbe motivato l\u0026#8217;intervento legislativo del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; inferisce che i crediti vantati dall\u0026#8217;INPS ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 69 della legge n. 153 del 1969 debbano avere lo stesso trattamento previsto per gli altri creditori dall\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ., rilevando che, \u0026#171;[s]e in linea di massima pu\u0026#242; concordarsi sulla modulabilit\u0026#224; della misura espropriativa in ragione del particolare valore del credito per cui si procede, tale modulazione non [potrebbe] per\u0026#242; che rispondere [\u0026#8230;] a collaudati criteri di ragionevolezza e di non discriminazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA supporto di tale tesi, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e segnala che persino crediti particolarmente qualificati, come quelli alimentari e i tributi, sono soggetti alla disciplina dell\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; All\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento collega di seguito anche la ritenuta violazione del principio di ragionevolezza intrinseca, sul presupposto che, \u0026#171;se la fascia di impignorabilit\u0026#224; ha senso a tutela del minimo vitale, essa deve essere intangibile per ogni creditore, anche per INPS ed anche quando il creditore agisce non in sede esecutiva, ma operando direttamente una compensazione o trattenuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Infine, a quest\u0026#8217;ultima censura si collega anche la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, partendo dall\u0026#8217;assunto che \u0026#171;la fascia di impignorabilit\u0026#224; [abbia] un senso a tutela del minimo vitale\u0026#187;, ritiene che essa configuri \u0026#171;una rima obbligata per il legislatore che disciplina la materia del soddisfo dei creditori sui trattamenti pensionistici, venendo qui in rilievo esattamente i \u0026#8220;mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita in caso di [\u0026#8230;] vecchiaia\u0026#8221; previsti dalla Suprema Carta\u0026#187;. Pi\u0026#249; in particolare, a parere del Tribunale di Ravenna, l\u0026#8217;aver stabilito un ammontare impignorabile per tutti i creditori, \u0026#171;che agiscono \u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecutivis\u003c/em\u003e sul trattamento pensionistico del debitore, rappresent[erebbe] evidentemente una modalit\u0026#224; di attuazione della previsione dell\u0026#8217;art. 38, 2\u0026#176; comma Cost.\u0026#187;. In sostanza, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ritiene che \u0026#171;tra le modalit\u0026#224; con le quali si assicurano i mezzi adeguati al soddisfacimento dei bisogni ai pensionati, qui ex lavoratori, rientr[i] la necessit\u0026#224; di assicurare dei limiti alla pignorabilit\u0026#224; dei trattamenti pensionistici\u0026#187;. Di conseguenza, pur riconoscendo che \u0026#171;in questo ambito [\u0026#8230;] il legislatore dispone di discrezionalit\u0026#224;\u0026#187;, ne contesta \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio irrazionale e discriminatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il rimettente sostiene che, una volta fissati per la generalit\u0026#224; dei creditori, compresi quelli pubblici e quelli qualificati, \u0026#171;alcuni limiti oggettivi alla possibilit\u0026#224; di aggredire la pensione del debitore (art. 545 c.p.c.), ci\u0026#242; che rappresent[erebbe] una modalit\u0026#224; di attuazione dell\u0026#8217;art. 38, 2\u0026#176; comma Cost., risult[erebbe] irrazionale non avere sottoposto a tali limiti anche il creditore INPS\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il Tribunale di Ravenna chiede a questa Corte di sanare la ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale del censurato art. 69, sostituendo tale disciplina con la regola di cui all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con atto depositato il 16 giugno 2025, l\u0026#8217;INPS si \u0026#232; costituito in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Istituto previdenziale ricostruisce gli eventi che hanno portato al giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, precisando che il ricorrente aveva ottenuto dal 1\u0026#176; marzo 2018 la pensione anticipata in cumulo per complessivi euro 9.254,25 lordi mensili, con quota a carico della gestione artigiani indicata in euro 4.405,00, quando questa era in realt\u0026#224; pari a euro 44.54. La pensione veniva successivamente riliquidata, nel 2021, nell\u0026#8217;importo di euro 4.925,13 lordi mensili, essendo \u0026#171;risultato, inequivocabilmente, che la quota a carico della gestione artigiani [...] era pari ad \u0026#8364; 44,54. Solo per un errore materiale l\u0026#8217;importo della relativa quota era stato moltiplicato per cento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla riliquidazione scaturiva un indebito di euro 178.777,66 (poi euro 176.841,10 per conguagli fiscali), che l\u0026#8217;INPS procedeva a recuperare \u0026#171;a mezzo di trattenuta sul rateo mensile nella misura conforme al disposto dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Ravenna, con la \u0026#171;sentenza [\u0026#8230;] n. 216 del 2024\u0026#187;, accertava l\u0026#8217;indebito oggettivo e il dolo del percipiente, rilevando come fosse \u0026#171;ben chiaro [...] che lo stesso stava ricevendo una prestazione che non gli spettava, sussistendo pertanto lo stato di dolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, il pensionato ha chiesto il calcolo della trattenuta mensile ai sensi dell\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., mentre l\u0026#8217;INPS ha insistito per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Istituto previdenziale passa, dunque, a esaminare le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente con riguardo all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 ed eccepisce la loro inammissibilit\u0026#224;, ritenendo inibito a questa Corte di tornare a esaminare questioni analoghe ad altre gi\u0026#224; dichiarate non fondate. In particolare, richiama la citata sentenza n. 506 del 2002, con la quale \u0026#232; stata reputata manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Nel merito, quanto al primo profilo di censura, l\u0026#8217;INPS sostiene che la norma \u0026#232; \u0026#171;espressione del razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;. A riguardo, rileva che \u0026#171;la disposizione al vaglio si inserisce nell\u0026#8217;ambito della disciplina speciale che regola la ripetibilit\u0026#224; e le modalit\u0026#224; di recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive\u0026#187; (richiama, in particolare, l\u0026#8217;art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante \u0026#171;Ristrutturazione dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale e dell\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro\u0026#187;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di finanza pubblica\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Istituto precisa, inoltre, che \u0026#171;le risorse recuperate sulle pensioni vanno ad alimentare il sistema previdenziale al quale sono state sottratte e vengono destinate, senza possibilit\u0026#224; di deroga, al pagamento delle prestazioni, compresa la pensione sulla quale insiste la trattenuta. Si tratta quindi di ripristinare il normale canale di finanziamento del sistema previdenziale dando concreta attuazione al principio solidaristico sul quale quel sistema si fonda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INPS deduce, dunque, la non omogeneit\u0026#224; fra i crediti per il recupero di indebite prestazioni previdenziali o di omissioni contributive e gli altri crediti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla lamentata irragionevolezza intrinseca, l\u0026#8217;INPS richiama nuovamente la sentenza di questa Corte n. 506 del 2002 e sostiene che \u0026#171;la qualit\u0026#224; del credito costituisce l\u0026#8217;elemento che guida il legislatore nella scelta discrezionale della modalit\u0026#224; per attuare il presidio di cui all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;ben pu\u0026#242; [\u0026#8230;] nella sua discrezionalit\u0026#224; selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione \u0026#8211; anche nella parte in cui \u0026#232; volta ad assicurare al pensionato il \u003cem\u003eminimum\u003c/em\u003e vitale \u0026#8211; \u0026#232; (pro quota dell\u0026#8217;intero) pignorabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, conclude nel senso che \u0026#171;il diverso limite individuato dall\u0026#8217;art. 545, settimo comma, del cod. proc. civ., non rappresenta una rima obbligata per il legislatore\u0026#187; e che \u0026#171;l\u0026#8217;individuazione, nell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, dell\u0026#8217;importo del trattamento minimo pensione come limite da salvaguardare non confligge affatto con il presidio dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., anzi si palesa del tutto congrua rispetto sia alla natura del credito fatto valere dall\u0026#8217;Inps [...] sia per la destinazione delle somme recuperate proprio al pagamento delle prestazioni\u0026#187;. Quando l\u0026#8217;INPS procede al recupero delle prestazioni illegittimamente percepite, ripristina il circuito finanziario del sistema previdenziale, sicch\u0026#233; la norma censurata darebbe \u0026#171;attuazione al disposto dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 giugno 2025, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale contesta la tesi del rimettente secondo la quale il precedente di questa Corte (sentenza n. 506 del 2002) sarebbe superato dalle mutate condizioni economico-sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA detta dell\u0026#8217;Avvocatura generale, \u0026#171;l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153/69 non determin[erebbe] il \u0026#8220;trattamento minimo vitale\u0026#8221; indicando una somma fissa e prestabilita, immutabile nel tempo, ma lo [rapporterebbe] all\u0026#8217;importo corrispondente al trattamento minimo INPS, che varia annualmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di intervento richiama, quindi, la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui, da un lato, \u0026#171;[n]on rientra nel potere di questa Corte, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l\u0026#8217;ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare \u0026#8220;mezzi adeguati alle esigenze di vita\u0026#8221; del pensionato\u0026#187; e, da un altro lato, \u0026#171;nessuna di tali valutazioni consente a questa Corte di adottarla ai fini dell\u0026#8217;individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 92 del 2025), il Tribunale di Ravenna, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La norma censurata dispone, al primo comma, che \u0026#171;[l]e pensioni, le indennit\u0026#224; spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonch\u0026#233; gli assegni, di cui all\u0026#8217;articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall\u0026#8217;Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive\u0026#187;. La disposizione precisa, al secondo comma, che \u0026#171;[p]er le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l\u0026#8217;importo corrispondente al trattamento minimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e pone tale disciplina a confronto con l\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 115 del 2022, come convertito. Quest\u0026#8217;ultimo stabilisce che \u0026#171;[l]e somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennit\u0026#224; che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell\u0026#8217;assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare \u0026#232; pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonch\u0026#233; dalle speciali disposizioni di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, il legislatore non avrebbe coordinato le modifiche apportate all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., con la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di recupero degli indebiti previdenziali e delle omesse contribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Tale discrasia normativa comporterebbe, secondo il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra il creditore INPS, cui \u0026#232; riferibile la norma censurata, e gli altri creditori, per i quali trova applicazione la disciplina codicistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sul presupposto che la soglia di impignorabilit\u0026#224; indicata dall\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. serva a tutelare il minimo vitale, il rimettente ravvisa una irragionevolezza intrinseca nell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, che non rispetta detto limite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, nel ritenere che l\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. abbia dato attuazione all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., indicando per tutti i creditori i limiti oggettivi alla possibilit\u0026#224; di aggredire la pensione del debitore, il Tribunale di Ravenna identifica nel distacco della norma censurata dalla previsione codicistica una lesione dello stesso art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;INPS, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure, ritenendo inibito a questa Corte tornare a esaminare questioni analoghe ad altre, concernenti la medesima norma, gi\u0026#224; dichiarate non fondate. A tal riguardo, richiama la sentenza n. 506 del 2002, con la quale \u0026#232; stata reputata manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione va disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una precedente pronuncia di rigetto non preclude un successivo esame delle questioni (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 167 del 2025, n. 19 del 2024, n. 186 e n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, nel caso di specie, il rimettente, da un lato, lamenta la lesione anche dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., e non solo dell\u0026#8217;art. 3 Cost., e, da un altro lato, muove le proprie censure a partire dalle modifiche apportate all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. dall\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 115 del 2022, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando al merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In via preliminare occorre brevemente richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 prevede che l\u0026#8217;INPS possa pignorare, nei limiti di un quinto del loro ammontare, le pensioni, le indennit\u0026#224; spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), e successive modificazioni e integrazioni, nonch\u0026#233; gli assegni, di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell\u0027assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), al fine di recuperare i crediti derivanti o da indebite prestazioni percepite a carico di forme previdenziali gestite dal medesimo Istituto o da omesse contribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, la citata disposizione prevede che debba essere comunque preservato l\u0026#8217;importo corrispondente al trattamento minimo pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una disciplina che, pur facendo riferimento al pignoramento, al sequestro e alla cessione dei crediti pensionistici, introduce un limite che vale anche per le forme di compensazione di cui si avvale l\u0026#8217;INPS, procedendo al recupero mediante trattenute (Cass., n. 26580 del 2024; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 agosto 2003, n. 12040).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 era stato introdotto \u0026#8211; a tutela dei richiamati crediti INPS \u0026#8211; in un momento storico nel quale la regola generale era quella della impignorabilit\u0026#224; delle pensioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, sia quest\u0026#8217;ultima disciplina sia quella del citato art. 69 sono state censurate, nel 2002, dinanzi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza n. 506 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, nella parte in cui escludeva la pignorabilit\u0026#224; per ogni credito dell\u0026#8217;intero ammontare delle pensioni, assegni e indennit\u0026#224; erogati dall\u0026#8217;INPS, senza prevedere \u0026#8211; con le eccezioni stabilite dalla legge per crediti qualificati \u0026#8211; l\u0026#8217;impignorabilit\u0026#224; della sola parte di pensione, assegno o indennit\u0026#224; necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilit\u0026#224; nei limiti del quinto della residua parte. La medesima declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata estesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche agli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quella medesima pronuncia, la Corte ha, viceversa, dichiarato manifestamente infondate le censure mosse all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, dal momento che, \u0026#171;con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalit\u0026#224; attraverso le quali un creditore qualificato (l\u0026#8217;INPS, per indebite prestazioni ovvero omissioni contributive) pu\u0026#242; assoggettare a pignoramento un quinto dell\u0026#8217;intero ammontare della pensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Di seguito, nel solco della richiamata sentenza n. 506 del 2002, il legislatore \u0026#232; intervenuto sull\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ., introducendo con l\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), del d.l. n. 83 del 2015, come convertito, un settimo comma, che \u0026#232; stato poi ulteriormente sostituito con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 115 del 2022, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttualmente, la previsione codicistica stabilisce, in particolare, una soglia di impignorabilit\u0026#224; costituita dal doppio della misura massima mensile dell\u0026#8217;assegno sociale, con un minimo di euro 1.000, ammettendo solo sulla parte eccedente tale ammontare il pignoramento nei limiti indicati dai commi terzo, quarto e quinto del medesimo articolo o dalle disposizioni speciali di legge. Pi\u0026#249; precisamente: i crediti alimentari possono essere pignorati \u0026#171;nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato\u0026#187; (terzo comma); i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e ogni altro credito sono pignorabili \u0026#171;nella misura di un quinto\u0026#187; (quarto comma) e, nell\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente\u0026#187;, il pignoramento \u0026#171;non pu\u0026#242; estendersi oltre alla met\u0026#224; dell\u0026#8217;ammontare delle somme predette\u0026#187; (quinto comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il sesto comma del richiamato articolo dispone che \u0026#171;[r]estano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La previsione generale, di cui all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e quella speciale, di cui all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, si avvalgono \u0026#8211; com\u0026#8217;\u0026#232; evidente \u0026#8211; di meccanismi differenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma generale garantisce una soglia di impignorabilit\u0026#224; (pari al doppio dell\u0026#8217;assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000), calcolando poi la quota pignorabile sulla sola parte eccedente rispetto a essa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, viceversa, consente il pignoramento di un quinto dell\u0026#8217;intero ammontare della pensione, fermo restando che non pu\u0026#242; essere corrisposta una pensione inferiore al trattamento minimo (attualmente pari a euro 603,40).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; A partire dalla constatazione delle differenze che intercorrono tra le discipline richiamate, le tre censure sollevate dal rimettente \u0026#8211; per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra creditori, per irragionevolezza intrinseca e per lesione dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost. \u0026#8211; si radicano su argomenti fra di loro interconnessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e fonda la propria motivazione sull\u0026#8217;idea che: i) i crediti INPS non possano avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri crediti; ii) la fascia di impignorabilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. rappresenti un incomprimibile minimo vitale, correlato all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.; iii) il meccanismo delineato dall\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. identifichi una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto riflesso dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nessuno dei presupposti argomentativi sopra evocati \u0026#232; condivisibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Anzitutto, non convince la tesi che ravvisa una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra creditori nella diversit\u0026#224; di disciplina dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 rispetto all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, invece, del semplice rapporto fra una norma generale, l\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e una norma speciale, quella censurata, i cui tratti peculiari confutano l\u0026#8217;idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 rinviene la propria giustificazione nella specificit\u0026#224; dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La prestazione oggetto dei crediti tutelati dalla norma censurata si identifica, infatti, nel recupero delle omissioni contributive e nella ripetizione degli indebiti previdenziali, che servono a ripristinare risorse di cui \u0026#232; stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo sostentamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa specificit\u0026#224; di tali crediti consiste, dunque, nel loro correlarsi all\u0026#8217;interesse generale alla tutela dell\u0026#8217;equilibrio e della sostenibilit\u0026#224; del sistema previdenzial-solidaristico, la cui tenuta consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del soggetto obbligato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato dalla sentenza n. 235 del 2020, la sostenibilit\u0026#224; del sistema pensionistico \u0026#232; anch\u0026#8217;essa \u0026#171;espressione dell\u0026#8217;art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilit\u0026#224; (ossia l\u0026#8217;equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all\u0026#8217;interno dello stesso sistema\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Non deve poi trascurarsi che il legislatore garantisce una particolare tutela al pensionato obbligato, stabilendo rigorose condizioni per rendere ammissibile il recupero degli indebiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl pensionato, infatti, \u0026#232; tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e deve corrispondere gli interessi unicamente nell\u0026#8217;ipotesi di dolo commissivo. \u0026#200; quanto stabiliscono, rispettivamente, l\u0026#8217;art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, come interpretato dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 412 del 1991, e l\u0026#8217;art. 69, ultimo comma, della legge n. 153 del 1969.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disciplina viene peraltro applicata, in giurisprudenza, anche a talune ipotesi di omesse contribuzioni (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2023, n. 10337).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che il regime dei crediti oggetto della norma censurata \u0026#232; intriso anche di una funzione deterrente, nell\u0026#8217;ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall\u0026#8217;esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;interesse generale all\u0026#8217;equilibrio e alla sostenibilit\u0026#224; del sistema pensionistico, unitamente alla funzione deterrente che plasma le modalit\u0026#224; di recupero dei crediti INPS da indebiti previdenziali e da omissioni contributive, disegna una peculiarit\u0026#224; della disciplina censurata che giustifica un bilanciamento di interessi diverso da quello che il legislatore riserva in generale agli altri crediti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 spiega la sua divergenza rispetto alla norma codicistica e confuta la tesi di una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussiste, di riflesso, alcun trattamento privilegiato a favore dell\u0026#8217;INPS, che, non a caso, pu\u0026#242; avvalersi della disciplina speciale solo per il recupero dei crediti da indebiti previdenziali o da omissioni contributive, ma non per il recupero di altri crediti vantati nei confronti del pensionato. Per questi ultimi si riespande, infatti, la disciplina generale di cui all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Passando ora a esaminare la censura concernente l\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca, si deve confutare anche il secondo argomento sul quale si fonda la motivazione del giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e. Non appare, infatti, convincente la tesi secondo cui la soglia di impignorabilit\u0026#224;, prevista dall\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., servirebbe a garantire ai titolari di pensione un minimo vitale, correlato all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., che risulterebbe irragionevole non rispettare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Anzitutto, giova evidenziare che l\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto che richiama il paradigma dei \u0026#171;mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita\u0026#187; e non quello dei \u0026#171;mezzi necessari per vivere\u0026#187;, previsto invece dal primo comma del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, i \u0026#171;mezzi necessari per vivere\u0026#187; danno forma al dovere di solidariet\u0026#224;, che si impone nel contesto della pubblica assistenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilit\u0026#224; allo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; remunerativa, a prescindere dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; in precedenza svolta o dai servizi resi allo Stato (sentenze n. 94 del 2025, n. 169 del 2023 e n. 137 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, il paradigma dei \u0026#171;mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita\u0026#187; richiama bisogni pi\u0026#249; ampi rispetto a quelli strettamente necessari alla sopravvivenza. Tale previsione, sebbene anch\u0026#8217;essa ispirata a criteri di solidariet\u0026#224; sociale, riguarda i lavoratori e richiede che, in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attivit\u0026#224; lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 85 del 2015 e n. 316 del 2010). Queste ultime sono determinate \u0026#171;secondo valutazioni generali ed oggettive\u0026#187;, finalizzate ad assicurare non solo \u0026#171;i bisogni elementari e vitali\u0026#187;, ma anche le necessit\u0026#224; \u0026#171;relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa svolta\u0026#187; (sentenza n. 173 del 1986).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Ebbene, l\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. \u0026#8211; adottando una soglia pari al doppio dell\u0026#8217;assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000 \u0026#8211; non ha inteso garantire il minimo vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, l\u0026#224; dove omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non intacca affatto un limite inviolabile e, dunque, non palesa alcuna irragionevolezza intrinseca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, l\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., nel dare attuazione all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., non ha concretizzato una volta per tutte e per qualsivoglia fattispecie il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere, sicch\u0026#233; il fatto che l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 non ricalchi tale disciplina non determina \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ese\u003c/em\u003e l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta, n\u0026#233; il suo essere lesiva dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 10.1. del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Il legislatore gode, infatti, di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso bilanciamento di interessi, che risente, ovviamente, del tipo di interessi implicati. Tale discrezionalit\u0026#224; incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, nell\u0026#8217;adottare con l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 il limite intangibile del trattamento minimo pensionistico, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi \u0026#8211; fra le ragioni del pensionato e le pretese creditorie dell\u0026#8217;INPS, correlate alle istanze di equilibrio e di sostenibilit\u0026#224; del sistema pensionistico \u0026#8211; che non contrasta in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il trattamento minimo pensionistico, oltre a non essere estraneo alle istanze sottese all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., non \u0026#232; un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell\u0026#8217;evoluzione del costo della vita, garantendo l\u0026#8217;adeguamento automatico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Da ultimo, le argomentazioni sopra esposte consentono di confutare anche il terzo assunto, sul quale si fonda la motivazione del rimettente e che d\u0026#224; corpo alla censura concernente la ritenuta violazione dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, non persuade la tesi secondo cui la norma censurata, introducendo una deroga all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., automaticamente violerebbe il richiamato principio costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; In primo luogo, la soglia di impignorabilit\u0026#224; identificata dalla richiamata disciplina codicistica non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, imposta dall\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, la mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell\u0026#8217;alveo di tale disciplina generale non equivale affatto a una violazione della citata previsione costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore con l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969, lungi dal violare l\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., si collega, viceversa, al rilievo attribuito all\u0026#8217;interesse generale all\u0026#8217;equilibrio e alla stabilit\u0026#224; del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In conclusione, questa Corte ritiene che la regola speciale di cui all\u0026#8217;art. 69 della legge n. 153 del 1969 non evidenzia una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a quella generale di cui all\u0026#8217;art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., non risulta di per s\u0026#233; manifestamente irragionevole, n\u0026#233; \u0026#232; lesiva dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e le indennit\u0026#224; spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e successive modificazioni e integrazioni, nonch\u0026#233; gli assegni di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall\u0027Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative - Previsione che per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l\u0027importo corrispondente al trattamento minimo - Impossibilit\u0026#224; di gravare di interessi le somme dovute all\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell\u0027interessato - Omessa previsione di una soglia, sulla quale l\u0026#8217;INPS non pu\u0026#242; comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio credito, pari all\u0026#8217;ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell\u0027assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto - Denunciata normativa che, consentendo a INPS di non rispettare i limiti valevoli per tutti gli altri creditori a fronte di un bisogno vitale del debitore, risulta irragionevole e ingiustamente discriminatoria, poich\u0026#233; situazioni uguali vengono trattate differentemente, in base al creditore che agisce, al tipo di credito e alle modalit\u0026#224; di soddisfo dello stesso \u0026#8211; Disciplina che esentando i crediti vantati da INPS dal rispetto dei minimi vitali, viola una rima essenzialmente obbligata per il legislatore, e il limite previsto dalla normativa di riferimento di generale applicazione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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