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D.A. e L. P., con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 gennaio 2025 (r.o. n. 34 del 2025), la Corte d\u0026#8217;assise di Roma, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, \u0026#171;con riferimento al reato di cui all\u0026#8217;art. 630 c.p., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell\u0026#8217;art. 62 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Collegio rimettente riferisce di dover decidere sulle accuse mosse nei confronti di due soggetti, imputati \u0026#8211; in concorso tra loro e con un terzo (separatamente giudicato), nonch\u0026#233; in esecuzione di un medesimo disegno criminoso \u0026#8211; dei seguenti reati, contestati come commessi dal 31 luglio al 2 agosto 2023:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(a) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), per aver privato della libert\u0026#224; personale la vittima \u0026#8211; con la quale tutti gli imputati avevano appena consumato \u0026#171;cocaina-crack\u0026#187; e uno di essi anche un rapporto sessuale a pagamento \u0026#8211;, legandola a una sedia e bendandola, allo scopo di conseguire, come prezzo per la liberazione, la somma di euro 1.500 oltre all\u0026#8217;ingiusto profitto di euro 100 per acquistare ulteriore sostanza stupefacente e di euro 250 come rimborso per la perdita di \u0026#8220;ulteriori clienti\u0026#8221;; e ci\u0026#242; per quasi due giorni continuativi, fino a quando la persona offesa, approfittando della momentanea assenza degli imputati, non riusciva a liberarsi e a chiedere aiuto, provocando l\u0026#8217;intervento delle forze dell\u0026#8217;ordine, che procedevano alla sua liberazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(b) lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.), per avere a pi\u0026#249; riprese colpito la persona offesa con schiaffi, calci e pugni nonch\u0026#233; con un asciugamano bagnato e un mattarello, cagionandole ecchimosi e fratture;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(c) rapina aggravata (art. 628, primo e terzo comma, numero 1, cod. pen.), per essersi impossessati, con violenze e minacce e sottraendoli alla persona offesa, del telefono cellulare e di una carta di pagamento \u0026#8220;postepay\u0026#8221;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(d) indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.), per aver utilizzato, al fine di trarne profitto e non essendone titolari, la carta \u0026#8220;postepay\u0026#8221; di propriet\u0026#224; della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tutti i suddetti reati, a uno degli imputati \u0026#8211; quello con il quale la vittima aveva pattuito una prestazione sessuale a pagamento \u0026#8211; \u0026#232; stata contestata \u0026#171;la recidiva specifica e reiterata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti oggetto d\u0026#8217;imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In particolare, per quanto concerne la contestazione del sequestro di persona a scopo di estorsione, attribuisce rilievo alla privazione della libert\u0026#224; personale \u0026#171;per un tempo non irrilevante, pari a due intere giornate\u0026#187; e, con le modalit\u0026#224; innanzi descritte, contro la volont\u0026#224; della vittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Inoltre, secondo il rimettente, ricorrono i presupposti per l\u0026#8217;applicazione della recidiva reiterata nei confronti dell\u0026#8217;imputato al quale essa \u0026#232; stata contestata (soggetto, peraltro, gi\u0026#224; dichiarato recidivo reiterato in tre precedenti sentenze di condanna, divenute irrevocabili in data anteriore ai fatti per cui si procede). Infatti, tale imputato \u0026#171;risulta gravato da una serie ininterrotta di condanne [\u0026#8230;] a far data dall\u0026#8217;anno 2012 e sino all\u0026#8217;anno 2023\u0026#187;, per fatti di rapina e lesioni personali in concorso, oltre che per furto e ricettazione, \u0026#171;inframezzate da plurime condanne per evasione (ben quattro) rispetto alle misure di cautela domiciliare\u0026#187;. Tali dati sarebbero sintomatici, a giudizio del rimettente, \u0026#171;di una crescente pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187; e di una \u0026#171;maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere\u0026#187;, le quali, unitamente alla matrice omogenea (rispetto ai precedenti) dei \u0026#171;gravissimi reati\u0026#187; contestati nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, giustificano \u0026#8211; per \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore incremento dell\u0026#8217;attitudine a delinquere\u0026#187; che questi ultimi attestano \u0026#8211; \u0026#171;la risposta sanzionatoria insita nella corretta applicazione della recidiva reiterata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; D\u0026#8217;altro canto, il Collegio rimettente ritiene riconoscibili, in favore del medesimo imputato, le circostanze attenuanti generiche, \u0026#171;sollecitate dallo stesso pubblico ministero e dalle Difese\u0026#187;, per riequilibrare la sanzione finale all\u0026#8217;effettivo disvalore del fatto contestato, considerato nella globalit\u0026#224; degli elementi soggettivi e oggettivi, e, in particolare, per poter adeguatamente valutare \u0026#171;elementi circostanziali ulteriori rispetto a quelli descritti in norme che rilevano esclusivamente sotto il profilo obiettivo\u0026#187;, quale l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 311 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le concrete condizioni di vita dell\u0026#8217;imputato (\u0026#171;soggetto tossicodipendente in difficolt\u0026#224; economiche, che ha intrapreso un percorso di transizione di genere, comprensivo di trattamenti di tipo farmacologico, organico e fisiologico\u0026#187;), il contesto nel quale i fatti sono stati commessi (caratterizzato dalla \u0026#171;degenerazione di un rapporto sinallagmatico trasmodato con modalit\u0026#224; violente\u0026#187;) nonch\u0026#233; la corretta e leale condotta processuale assunta per l\u0026#8217;intera durata del dibattimento (al quale l\u0026#8217;imputato ha scelto di presenziare \u0026#171;offrendo il proprio utile contributo ricostruttivo del fatto\u0026#187;) \u0026#171;inducono una valutazione di meritevolezza delle circostanze stesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Non sarebbe d\u0026#8217;ostacolo all\u0026#8217;applicazione delle circostanze attenuanti di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. il contemporaneo riconoscimento della sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata, avendo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (di cui vengono richiamati alcuni arresti) riconosciuto l\u0026#8217;autonomia e indipendenza \u0026#171;dei giudizi riguardanti i due istituti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;assise di Roma osserva che, proprio per effetto della previsione contenuta nella disposizione censurata, il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto all\u0026#8217;aggravante contestata \u0026#171;deve arrestarsi\u0026#187; a quello di equivalenza, quand\u0026#8217;anche le prime fossero \u0026#171;ritenute di peso specifico superiore rispetto ai profili espressi dalla ritenuta recidiva reiterata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; fonderebbe di per s\u0026#233; la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Tale rilevanza, per il rimettente, si apprezzerebbe anche sotto altro angolo visuale, dal momento che, in caso di condanna, la pena detentiva minima applicabile \u0026#171;dovrebbe necessariamente essere pari ad anni trenta di reclusione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 81, quarto comma, cod. pen., infatti, se commessi da soggetti ai quali venga applicata la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen., l\u0026#8217;aumento di pena per i reati contestati in continuazione con quello pi\u0026#249; grave (qui, il sequestro di persona a scopo di estorsione) \u0026#171;non pu\u0026#242; essere comunque inferiore ad un terzo della pena\u0026#187; stabilita per quest\u0026#8217;ultimo. Poich\u0026#233; il minimo edittale per il sequestro estorsivo \u0026#232; fissato in venticinque anni di reclusione, per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;esito finale del calcolo dovrebbe restituire una pena \u0026#171;pari ad anni trentatr\u0026#233; [e] mesi quattro di reclusione\u0026#187;, contenuta in trenta anni per effetto del criterio moderatore di cui all\u0026#8217;art. 78, primo comma, numero 1), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSeguendo l\u0026#8217;indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (di cui vengono citate alcune pronunce), solo se le circostanze attenuanti generiche potessero essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata, verrebbe esclusa l\u0026#8217;applicazione del \u0026#171;limite minimo di aumento della pena in continuazione\u0026#187; fissato dall\u0026#8217;art. 81, quarto comma, cod. pen., che invece opera anche quando il giudice consideri le attenuanti come equivalenti alla recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude anche la concedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., che si riferisce alla \u0026#171;speciale tenuit\u0026#224;\u0026#187; del \u0026#171;danno patrimoniale\u0026#187; cagionato alla persona offesa. A tal fine, pur a voler considerare modesta l\u0026#8217;entit\u0026#224; della somma pretesa per la liberazione (tra i 1.500 e i 2.500 euro), sarebbe comunque necessario valutare anche il danno alla persona contro cui \u0026#232; stata esercitata la violenza o la minaccia, \u0026#171;trattandosi di reati che ledono tanto l\u0026#8217;integrit\u0026#224; patrimoniale quanto la libert\u0026#224; fisica e morale della persona che ne \u0026#232; vittima\u0026#187;. E a giudizio della Corte d\u0026#8217;assise di Roma, le gravi lesioni fisiche refertate alla vittima a seguito del fatto, guarite in circa trenta giorni, varrebbero \u0026#171;di per s\u0026#233; ad escludere un apprezzamento di speciale tenuit\u0026#224; del danno complessivo subito, anche a prescindere dal profilo patrimoniale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, la Corte rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di riconoscere l\u0026#8217;attenuante della \u0026#171;lieve entit\u0026#224; del fatto\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 311 cod. pen., applicabile anche al sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte e, per effetto della sentenza n. 143 del 2021, sottratta al meccanismo preclusivo di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe modalit\u0026#224; del fatto impedirebbero, a parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;inquadramento tra quelli \u0026#171;di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, rilevando, in particolare: (a) \u0026#171;la durata temporalmente apprezzabile del sequestro (pari a 48 ore)\u0026#187;, (b) l\u0026#8217;entit\u0026#224; del prezzo della liberazione, richiesto \u0026#171;coinvolgendo pure l\u0026#8217;anziana genitrice\u0026#187; della persona offesa, e soprattutto (c) le modalit\u0026#224; attuative del fatto, caratterizzato dall\u0026#8217;inflizione di \u0026#171;serie lesioni fisiche\u0026#187; (cui \u0026#232; conseguito un ricovero ospedaliero della vittima per quattro giorni), nonch\u0026#233; da minacce e dileggi da parte di pi\u0026#249; persone riunite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Solo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, in definitiva, potrebbe eliminare la \u0026#171;manifesta sproporzione\u0026#187; del trattamento sanzionatorio conseguente alla \u0026#171;deroga al regime ordinario di bilanciamento delle circostanze, come disciplinato dall\u0026#8217;art. 69 c.p.\u0026#187;, rispetto a una fattispecie \u0026#171;assolutamente peculiare\u0026#187; quanto a risposta sanzionatoria, \u0026#171;superiore persino a quella fissata per l\u0026#8217;omicidio\u0026#187;. Rispetto a tale fattispecie, solo il ripristino \u0026#171;dell\u0026#8217;ordinaria regola di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui ai primi tre commi dell\u0026#8217;art. 69 c.p.\u0026#187; eviterebbe un trattamento sanzionatorio \u0026#171;manifestamente irragionevole rispetto alla condotta concretamente posta in essere, bench\u0026#233; non integrante un fatto di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, consentendo \u0026#171;di infliggere una pena\u0026#187; proporzionata ai fatti contestati, in quanto \u0026#171;di poco superiore a sedici anni e otto mesi di reclusione\u0026#187;, con un lieve aumento per la continuazione, \u0026#171;nei termini posti dall\u0026#8217;art. 81, comma 2 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ricostruisce preliminarmente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La ricognizione muove dalle modifiche che, nel tempo, hanno interessato la previsione normativa del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, secondo la direttrice del progressivo inasprimento della relativa \u0026#171;cornice sanzionatoria\u0026#187;, infine fissata tra il minimo di venticinque anni e il massimo di trenta anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Viene poi ricostruita la nutrita serie di pronunce con le quali questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., in relazione al divieto di prevalenza di molteplici circostanze attenuanti rispetto all\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata, senza ormai pi\u0026#249; distinguere in ordine alla natura e agli effetti delle circostanze attenuanti coinvolte nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Ancora, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che, pur avendo dichiarato manifestamente infondate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale analoghe a quelle qui proposte, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe comunque riconosciuto che il limite alla regola dettata dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., \u0026#171;\u0026#232; dato dall\u0026#8217;evenienza in concreto di situazioni \u0026#8220;palesemente sproporzionate\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 maggio-22 luglio 2024, n. 29723).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il Collegio rimettente ritiene non rispondente ai principi emergenti dal panorama giurisprudenziale tratteggiato \u0026#171;la previsione del divieto di bilanciamento in termini di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. delle circostanze attenuanti generiche, riferita alla fattispecie criminosa di cui all\u0026#8217;art. 630 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; A tal proposito, afferma che questa Corte avrebbe posto tre \u003cem\u003erationes decidendi\u003c/em\u003e alla base delle sentenze di accoglimento finora pronunciate sulla disposizione qui censurata e reputa che \u0026#171;la questione odierna partecipi di tutte le ragioni\u0026#187; suddette.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In particolare, per il rimettente, un primo gruppo di pronunce (\u0026#232; richiamata, ad esempio, la sentenza n. 251 del 2012) avrebbe valorizzato la \u0026#171;non trascurabile divaricazione tra la pena prevista per il reato base e quella applicabile all\u0026#8217;esito della ritenuta attenuante\u0026#187;, ritenendola compatibile con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), di offensivit\u0026#224; della condotta (art. 25, secondo comma, Cost.) e di proporzionalit\u0026#224; della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, Cost.), solo nella misura in cui venga salvaguardato il potere del giudice di operare \u0026#171;un ordinario bilanciamento\u0026#187; e \u0026#171;di valutare prevalenti le attenuanti rispetto alla recidiva reiterata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche nel caso di specie, esisterebbe \u0026#171;una divaricazione importante\u0026#187; tra la pena prevista per il reato base e quella prevista per il reato circostanziato: per il primo, \u0026#171;pur volendo attestarsi sul minimo edittale, si avrebbero venticinque anni di reclusione\u0026#187;, mentre per il secondo, considerando le attenuanti ex art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. nella loro \u0026#171;massima ampiezza applicativa, si arriverebbe ad una pena di sedici anni ed otto mesi di reclusione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, dovendosi applicare la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 81, quarto comma, cod. pen., la suddetta divaricazione sarebbe \u0026#171;ancor pi\u0026#249; sproporzionata\u0026#187;, poich\u0026#233; la pena irrogabile sarebbe comunque pari a trenta anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente chiarisce di non ritenere per s\u0026#233; \u0026#171;trasmodante nell\u0026#8217;arbitrio\u0026#187; la \u0026#171;blindatura in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche\u0026#187; rispetto alla recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; limitatamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e \u0026#171;ancor di pi\u0026#249; se il fatto risulta commesso in continuazione con altri delitti\u0026#187;, che, \u0026#171;in ragione del severissimo quadro punitivo contemplato in una forbice sanzionatoria assai ristretta\u0026#187;, l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata produrrebbe una \u0026#171;abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata\u0026#187;, con un \u0026#171;aggravio sanzionatorio\u0026#187; manifestamente irragionevole, in quanto tendente al \u0026#171;raddoppio della pena per un fatto che, oggettivamente identico, sia commesso da un recidivo reiterato anzich\u0026#233; da un soggetto incensurato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, conclude sul punto il rimettente, questa Corte (sentenza n. 94 del 2023) avrebbe gi\u0026#224; riconosciuto alle circostanze attenuanti \u0026#8211; senza distinzioni tra quelle comuni e quelle ad effetto speciale \u0026#8211; \u0026#171;una necessaria funzione riequilibratrice\u0026#187; della marcata divaricazione di cui si \u0026#232; finora discusso, dichiarando costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui, in relazione a tutti i reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo, non consente \u0026#171;alle attenuanti tutte \u0026#8211; dunque anche le attenuanti generiche \u0026#8211; di prevalere sulla ritenuta recidiva reiterata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Ritiene ancora il rimettente che, con un secondo fascio di pronunce, questa Corte avrebbe messo in luce l\u0026#8217;esigenza \u0026#171;di bilanciare la particolare ampiezza della fattispecie del reato non circostanziato che accomuna condotte marcatamente diverse\u0026#187;, e che, per questo, \u0026#171;necessitano di essere differenziate nella determinazione del trattamento sanzionatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, alla fattispecie astratta disegnata dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. sarebbe possibile \u0026#171;ascrivere una casistica molto vasta ed eterogenea\u0026#187;, alla luce delle \u0026#171;differenze non trascurabili di contesto, durata e modalit\u0026#224; attuative del sequestro di persona a scopo di estorsione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, \u0026#171;l\u0026#8217;urgenza di applicare una pena proporzionata\u0026#187; non potrebbe spingere l\u0026#8217;interprete \u0026#171;fino all\u0026#8217;estrema conclusione, a questo punto obbligata\u0026#187;, di considerare \u0026#8211; \u0026#171;pur di evitare l\u0026#8217;asprissimo carico sanzionatorio\u0026#187; illustrato \u0026#8211; ogni fatto di sequestro estorsivo come di lieve entit\u0026#224; ex art. 311 cod. pen., anche quando, come nella specie, non ne dovessero ricorrere i presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, aggiunge il rimettente, neppure l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 311 cod. pen. potrebbe escludere la necessit\u0026#224; di una diversa ed ulteriore circostanza capace di assolvere alla medesima funzione mitigatrice, \u0026#171;ma per ragioni diverse\u0026#187;. Le circostanze previste dagli artt. 311 e 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen, infatti, non sarebbero affatto sovrapponibili, essendo quelle generiche \u0026#171;un flessibile strumento che consente di valorizzare profili soggettivi che sfuggono al giudizio oggettivo sulla lieve entit\u0026#224; del fatto\u0026#187;, come appunto sarebbe necessario nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Quanto alla terza \u003cem\u003eratio decidendi\u003c/em\u003e enucleabile dalla rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene che un ulteriore insieme di pronunce avrebbe riguardato \u0026#171;attenuanti strettamente legate al carattere personale \u0026#8211; e dunque pi\u0026#249; marcatamente individuale \u0026#8211; della responsabilit\u0026#224; penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene, quindi, che le argomentazioni spese, in quelle occasioni, con riferimento alle attenuanti di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen. (relative, rispettivamente, al vizio parziale di mente e al cosiddetto concorso anomalo nel reato) si possano \u0026#171;esportare [\u0026#8230;] nel caso odierno\u0026#187;, alla luce del \u0026#171;carattere soggettivo delle attenuanti generiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, sarebbe necessario riconoscere la possibilit\u0026#224; di valorizzare anche situazioni sopravvenute rispetto al fatto di reato, comunque inerenti alla persona dell\u0026#8217;autore e indicative di una sua minore pericolosit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, sarebbe certamente contrario ai principi costituzionali di proporzionalit\u0026#224; ed eguaglianza irrogare a due soggetti \u0026#8211; entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo \u0026#8211; \u0026#171;la medesima, massima sanzione\u0026#187;, qualora per uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per l\u0026#8217;applicazione delle attenuanti generiche (ad esempio, per \u0026#171;un esemplare comportamento processuale, una piena collaborazione successiva ai fatti, la dimostrazione di un sincero pentimento, ecc.\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In definitiva, per la Corte d\u0026#8217;assise di Roma, la disposizione censurata, vietando al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata, comporta, in relazione al reato di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen., innanzitutto la violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto ostacola la finalit\u0026#224; rieducativa della pena. E ci\u0026#242; in quanto risulterebbe negata la possibilit\u0026#224; di irrogarne una che, suscettibile di modulazione in riferimento a fatti diversi, rifletta il concreto disvalore del reato commesso e sia proporzionata alla pericolosit\u0026#224; soggettiva del reo, \u0026#171;soprattutto laddove siano accertati reati connessi che determinano l\u0026#8217;incremento sanzionatorio di cui all\u0026#8217;art. 81, c. 4 c.p.\u0026#187;. In tal modo, il condannato sarebbe portato a \u0026#171;maturare una profonda avversione e disprezzo emotivo per tutto quanto avvertito come ritorsivo ed immeritato\u0026#187;, disponendosi \u0026#171;al rifiuto di una pena ritenuta eccessiva e profondamente ingiusta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe poi \u0026#171;sostenibile\u0026#187; che la valutazione della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;agente, \u0026#171;di cui certamente la recidiva \u0026#232; espressione\u0026#187;, possa rivestire \u0026#171;un rilievo esclusivo ed assorbente, annullando il peso specifico di elementi diversi, tali da essere comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo\u0026#187;. Sarebbero altrimenti lesi i principi della necessaria proporzione della pena rispetto all\u0026#8217;offensivit\u0026#224; del fatto e della indispensabile individualizzazione del trattamento sanzionatorio, presidiato dai restanti parametri costituzionali evocati nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza (artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nessuna delle parti si \u0026#232; costituita in giudizio e neppure vi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;assise di Roma, sezione prima, solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; chiamato a decidere sulle accuse mosse nei confronti di due soggetti, imputati di aver commesso \u0026#8211; in concorso tra loro e con un terzo (separatamente giudicato), nonch\u0026#233; in esecuzione di un medesimo disegno criminoso \u0026#8211; i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un contesto caratterizzato dall\u0026#8217;assunzione di \u0026#171;cocaina-crack\u0026#187; da parte di tutti i protagonisti della vicenda, la persona offesa, dopo aver pattuito e poi consumato un rapporto sessuale a pagamento con uno degli imputati, avrebbe subito, tra l\u0026#8217;altro, un sequestro a scopo di estorsione: alla vittima, privata della libert\u0026#224; personale per essere stata legata a una sedia e bendata, sarebbe stato richiesto, infatti, come prezzo per la sua liberazione, il pagamento della somma di euro 1.500, oltre a ulteriori importi, di euro 100 per acquistare altra sostanza stupefacente e di euro 250 come rimborso per la perdita di \u0026#8220;ulteriori clienti\u0026#8221;. Il sequestro sarebbe durato per quasi due giorni continuativi, durante i quali la persona offesa sarebbe stata a pi\u0026#249; riprese colpita con schiaffi, calci e pugni (anche con l\u0026#8217;utilizzo di un asciugamano bagnato e di un mattarello), riportando ecchimosi e fratture. Ci\u0026#242; fino alla sua liberazione ad opera delle forze dell\u0026#8217;ordine, che la vittima stessa sarebbe riuscita ad allertare, con l\u0026#8217;aiuto dei vicini, approfittando della momentanea assenza degli imputati, che nel frattempo le avevano sottratto, con ulteriori violenze e minacce, il telefono cellulare e una carta di pagamento \u0026#8220;postepay\u0026#8221;, utilizzata per indebiti prelievi di ulteriori somme di denaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tutti i suddetti reati, a uno degli imputati \u0026#232; stata contestata \u0026#171;la recidiva specifica e reiterata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni superano il preventivo vaglio di ammissibilit\u0026#224;, da compiere pur in assenza di eccezioni sollevate da altre parti, non costituitesi n\u0026#233; intervenute in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In primo luogo, risulta condivisibile la riconduzione dei fatti contestati nell\u0026#8217;alveo del sequestro estorsivo punito dall\u0026#8217;art. 630, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha scrupolosamente adempiuto al dovere, rimarcato di recente da questa Corte, \u0026#171;di valutare con particolare attenzione se i fatti accertati siano effettivamente sussumibili nell\u0026#8217;art. 630 cod. pen.\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, e con il supporto del richiamo a pertinente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha attribuito decisiva importanza: (a) al \u0026#171;tempo non irrilevante, pari a due intere giornate\u0026#187;, della limitazione della libert\u0026#224; personale della vittima, lasciata prevalentemente legata a una sedia, in un appartamento chiuso a chiave; (b) alle minacce e alle violenze perpetrate, nel corso dell\u0026#8217;intero lasso temporale indicato, dai tre imputati (nonch\u0026#233; da altri soggetti, rimasti ignoti, fatti appositamente intervenire) e concretizzatesi in schiaffi, calci e pugni e in colpi inferti con un asciugamano bagnato e un mattarello, fino a cagionare ecchimosi e fratture; (c) alla strumentalit\u0026#224; delle minacce e delle violenze \u0026#8211; poste in essere \u0026#171;in forma violenta, dura, dileggiante e sarcastica\u0026#187; \u0026#8211; rispetto alle richieste di denaro, progressivamente crescenti, come prezzo per la liberazione, violentemente preteso \u0026#171;persino dall\u0026#8217;inerme madre della vittima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di motivazione che supera ampiamente il vaglio di non implausibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Risulta adeguata, al metro del criterio da ultimo indicato, anche la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per applicare, a uno degli imputati, la recidiva aggravata specifica e reiterata ai sensi dell\u0026#8217;art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; innanzitutto consapevole del carattere facoltativo dell\u0026#8217;applicazione di questa aggravante, come ribadito anche dalla costante giurisprudenza costituzionale (tra le ultime, sentenza n. 230 del 2022), secondo cui essa \u0026#171;si giustifica solo in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia gi\u0026#224; stato condannato per precedenti delitti non colposi, risulti espressivo in concreto sia di una maggiore pericolosit\u0026#224; criminale, sia di un maggior grado di colpevolezza, legato alla pi\u0026#249; elevata rimproverabilit\u0026#224; della decisione di violare la legge penale nonostante l\u0026#8217;ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio al lume di queste indicazioni, il rimettente enumera le plurime condanne (tutte passate in giudicato, e talune in epoca molto recente) gi\u0026#224; riportate dall\u0026#8217;imputato e pronunciate per reati omogenei (rapina e lesioni, furto e ricettazione) a quelli per i quali si procede nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene, quindi, che tali precedenti \u0026#8211; che disegnano \u0026#171;il quadro di una carriera criminale di durata ultradecennale connotata da reati gravi, contro la persona e il patrimonio\u0026#187; \u0026#8211; siano \u0026#171;sintomatici di una crescente pericolosit\u0026#224; sociale, non contenuta neppure dalle misure di cautela personale nel frattempo disposte e, a seguire, dai periodi di detenzione ripetutamente patiti: indubbio sintomo di maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe condotte oggetto delle precedenti condanne sarebbero collegate a quelle contestate nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e dimostrerebbero \u0026#171;l\u0026#8217;incidenza dell\u0026#8217;ultima ricaduta nel crimine nel contrassegnare l\u0026#8217;ulteriore incremento dell\u0026#8217;attitudine a delinquere\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato, peraltro gi\u0026#224; dichiarato recidivo reiterato in ben tre sentenze divenute irrevocabili in epoca anteriore alla commissione dei fatti per cui oggi si procede e in esecuzione delle quali sono stati gi\u0026#224; scontati periodi di detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, in linea con la stessa giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 141 del 2023), la Corte d\u0026#8217;assise di Roma aggiunge, del tutto plausibilmente, che non \u0026#232; possibile escludere la recidiva, \u0026#171;non gi\u0026#224; perch\u0026#233; non ve ne siano le condizioni applicative, quanto piuttosto per l\u0026#8217;impatto sproporzionato che ne deriverebbe al trattamento sanzionatorio\u0026#187;. Come gi\u0026#224; affermato da questa Corte, si tratterebbe di \u0026#171;un esercizio della discrezionalit\u0026#224; del giudice per fini diversi da quelli propri dell\u0026#8217;istituto\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Sempre rispetto al canone della non implausibilit\u0026#224;, risulta altres\u0026#236; adeguatamente motivata la riconoscibilit\u0026#224; all\u0026#8217;imputato delle attenuanti generiche di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., peraltro \u0026#171;sollecitate dallo stesso pubblico ministero e dalle Difese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente considera rilevanti, a tal fine, i seguenti profili: (a) le concrete condizioni di vita dell\u0026#8217;imputato, \u0026#171;soggetto tossicodipendente in difficolt\u0026#224; economiche, che ha intrapreso un percorso di transizione di genere, comprensivo di trattamenti di tipo farmacologico, organico e fisiologico, al fine di realizzare l\u0026#8217;adeguamento tra identit\u0026#224; fisica e identit\u0026#224; psichica\u0026#187;; (b) il contesto generale della vicenda, caratterizzata dalla \u0026#171;degenerazione di un rapporto sinallagmatico trasmodato con modalit\u0026#224; violente\u0026#187;; (c) la corretta e leale condotta processuale \u0026#171;assunta per l\u0026#8217;intera durata del dibattimento cui il medesimo ha scelto di presenziare offrendo il proprio utile contributo ricostruttivo del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, \u0026#232; vero che l\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., nei casi di recidiva reiterata integrata dalla commissione di un reato che, come appunto il sequestro estorsivo, sia contemplato dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale e sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, ancora inibisce la possibilit\u0026#224; di tenere conto, ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle attenuanti generiche, \u0026#171;dei criteri di cui all\u0026#8217;articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma\u0026#187; cod. pen. e, dunque, per quanto qui interessa, delle \u0026#171;condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo\u0026#187;, prese invece espressamente in considerazione dall\u0026#8217;odierno rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, rilievo centrale assume, nella motivazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la collaborazione prestata lealmente dall\u0026#8217;imputato nel corso dell\u0026#8217;intero giudizio, attraverso il contributo offerto alla ricostruzione dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un profilo, di natura soggettiva, che pu\u0026#242; essere utilmente valorizzato dopo che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 2011, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., proprio nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle attenuanti generiche, non si pu\u0026#242; tenere conto della \u0026#171;condotta del reo susseguente al reato\u0026#187; (di cui alla seconda parte dell\u0026#8217;art. 133, secondo comma, numero 3, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudizio di non implausibilit\u0026#224; della motivazione \u0026#232; confortato, del resto, dalla stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui \u0026#171;anche un solo elemento attinente alla personalit\u0026#224; del colpevole [\u0026#8230;] pu\u0026#242; risultare all\u0026#8217;uopo sufficiente\u0026#187; (tra le pi\u0026#249; recenti, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 maggio-9 luglio 2024, n. 27115) e, tra gli elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rientra certamente \u0026#171;il corretto comportamento processuale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 maggio-2 settembre 2009, n. 33690; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 luglio-4 settembre 2020, n. 25044, che fa riferimento al \u0026#171;contegno collaborativo assunto dall\u0026#8217;imputato\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Infine, per i riflessi in ordine alle valutazioni da compiere non solo in punto di rilevanza, ma anche sul merito delle questioni sollevate, \u0026#232; importante precisare, sempre in via preliminare, che il rimettente offre adeguati argomenti a sostegno dell\u0026#8217;insussistenza dei presupposti per riconoscere all\u0026#8217;imputato altre attenuanti gi\u0026#224; sottratte da questa Corte \u0026#8211; rispettivamente, con le sentenze n. 141 del 2023 e n. 143 del 2021 (quest\u0026#8217;ultima proprio in relazione al sequestro estorsivo) \u0026#8211; al divieto di prevalenza in esito al giudizio di bilanciamento con l\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; In primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si sofferma sull\u0026#8217;attenuante integrata dal fatto di \u0026#171;avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuit\u0026#224;\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente richiama l\u0026#8217;indirizzo prevalso, in tema di rapina, nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, per la quale \u0026#232; possibile riconoscere la suddetta attenuante solo nel caso in cui la valutazione di speciale tenuit\u0026#224; investa sia i pregiudizi arrecati alla persona sia quelli prodotti al patrimonio (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024, n. 42124).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitenendo tali principi estensibili anche al sequestro di persona a scopo di estorsione, attesa l\u0026#8217;analoga natura plurioffensiva del reato (confermata, tra le tante, da Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 marzo-24 maggio 2021, n. 20610), la Corte d\u0026#8217;assise di Roma, ancora una volta non implausibilmente, conclude nel senso che \u0026#171;[l]e gravi lesioni fisiche refertate alla vittima a seguito del fatto, guarite in circa trenta giorni, valgono di per s\u0026#233; ad escludere un apprezzamento di speciale tenuit\u0026#224; del danno complessivo subito, anche a prescindere dal profilo patrimoniale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; Su altro versante, il rimettente esclude anche la possibilit\u0026#224; di riconoscere l\u0026#8217;attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;, che questa Corte ha introdotto, con la sentenza n. 68 del 2012, proprio per il sequestro di persona a scopo di estorsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiamando recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui l\u0026#8217;attenuante in parola postula una valutazione del fatto nel suo complesso (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 gennaio-7 marzo 2024, n. 9820), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude che, nella vicenda concreta sottoposta al suo esame, il fatto possa essere qualificato di lieve entit\u0026#224; (per la durata del sequestro \u0026#171;pari a 48 ore\u0026#187;, per l\u0026#8217;entit\u0026#224; del prezzo per la liberazione, preteso \u0026#171;coinvolgendo pure l\u0026#8217;anziana genitrice\u0026#187; e per le modalit\u0026#224; attuative, caratterizzate da \u0026#171;serie lesioni fisiche inflitte dai tre correi e da sconosciuti appositamente fatti intervenire\u0026#187;, che hanno reso necessario \u0026#171;un ricovero per quattro giornate\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una motivazione che descrive condotte certamente non sovrapponibili \u0026#8211; per la loro indubbia maggiore gravit\u0026#224; \u0026#8211; a quelle che, in una recente occasione, questa Corte ha ritenuto di gravit\u0026#224; comparabile a quella che connotava i fatti nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza n. 68 del 2012 (sentenza n. 113 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prima di passare al merito, \u0026#232; utile premettere una sintetica ricostruzione della ormai cospicua giurisprudenza costituzionale che ha affrontato questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Come ricordato di recente, \u0026#171;[c]ostituisce affermazione risalente nella giurisprudenza di questa Corte quella che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la \u003cem\u003equantitas delicti\u003c/em\u003e, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono (sentenza n. 38 del 1985; da ultimo, sentenza n. 56 del 2025)\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel prevedere il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen., introduce una deroga al regime ordinario del giudizio di bilanciamento tra circostanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato la \u0026#171;legittimit\u0026#224;, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia per \u0026#8220;un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l\u0026#8217;insufficienza, in chiave dissuasiva, dell\u0026#8217;esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale\u0026#8221; (sentenza n. 249 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 205 del 2017, che richiama, a sua volta, le sentenze n. 106 e n. 105 del 2014, e n. 251 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; legislativa non pu\u0026#242; spingersi fino a determinare \u0026#171;un\u0026#8217;alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilit\u0026#224; penale\u0026#187; (ancora, da ultimo, sentenza n. 117 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando ci\u0026#242; \u0026#232; accaduto, questa Corte \u0026#232; intervenuta per dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del meccanismo introdotto dalla disposizione censurata, rilevando la lesione dei medesimi parametri oggi evocati, variamente combinati, in relazione ad attenuanti riconducibili essenzialmente a tre\u003cem\u003e rationes\u003c/em\u003e: circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva (sentenze n. 117 del 2025, n. 188, n. 141 e n. 94 del 2023, n. 143 del 2021, n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), circostanze espressive di un minor grado di rimproverabilit\u0026#224; soggettiva (sentenze n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020) e circostanze attinenti alla collaborazione del reo \u003cem\u003epost delictum\u003c/em\u003e (sentenze n. 56 del 2025, n. 201 del 2023 e n. 74 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;analisi degli argomenti, di volta in volta addotti nelle motivazioni delle sentenze ricordate, consente di ricostruire i contorni di un processo, al contempo, di assestamento e sviluppo della giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle sue prime pronunce, questa Corte ha valutato la tenuta costituzionale del divieto di prevalenza in esame rispetto ad attenuanti ad effetto speciale, come tali espressive di una valutazione operata dallo stesso legislatore in termini di minore disvalore del fatto dal punto di vista dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;, con conseguente riduzione di pena superiore ad un terzo (art. 63, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn queste occasioni (sentenze n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), si \u0026#232; dato essenzialmente rilievo alla particolare ampiezza della divaricazione tra la pena base prevista per il reato non circostanziato e quella risultante dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;attenuante caso per caso considerata e si \u0026#232; affermato \u0026#8211; a partire dalla pronuncia \u0026#8220;capofila\u0026#8221; (sentenza n. 251 del 2012) \u0026#8211; che la disposizione qui nuovamente censurata imponeva di disconoscere la ridotta portata offensiva del fatto, indirizzando l\u0026#8217;individuazione della pena concreta verso \u0026#171;un\u0026#8217;abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato\u0026#187;, fondamentalmente in lesione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e di finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvestita successivamente di questioni analoghe, attinenti sempre a circostanze attenuanti connesse alla ridotta dimensione offensiva del fatto, ma questa volta ad effetto comune, questa Corte ha integrato la sua riflessione sul tema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, non ha certamente abbandonato il criterio della eccessiva divaricazione tra pena base e pena prevista per il reato circostanziato, venendo in rilievo, il pi\u0026#249; delle volte, reati connotati da una cornice edittale particolarmente severa nel minimo, con conseguente notevole abbattimento del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di risposta sanzionatoria anche in caso di riduzione \u0026#171;in misura non eccedente un terzo\u0026#187; (come recita l\u0026#8217;art. 65, primo comma, numero 3, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, ha cominciato ad attribuire rilievo crescente alla particolare ampiezza della fattispecie del reato non circostanziato, come tale idoneo a ricomprendere condotte marcatamente diverse, e che, per questo, necessitano di essere adeguatamente differenziate nella determinazione del trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, ad esempio, la sentenza n. 143 del 2021 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;, introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen., rilevando una violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., anche sotto il profilo del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; o meno contemporaneamente, si andava affermando un indirizzo incentrato su argomenti complementari rispetto a quelli fino ad allora privilegiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon le sentenze n. 73 del 2020 e n. 55 del 2021, infatti, questa Corte ha neutralizzato il divieto di prevalenza rispetto ad attenuanti, sempre ad effetto comune, ma attinenti alla persona del colpevole e, dunque, espressive non gi\u0026#224;, sul piano oggettivo, di una minore offensivit\u0026#224; del fatto rispetto agli interessi protetti dalla norma penale, quanto piuttosto della ridotta rimproverabilit\u0026#224; soggettiva dell\u0026#8217;autore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nucleo delle motivazioni spese in queste occasioni \u0026#232; rinvenibile nell\u0026#8217;affermazione contenuta nella sentenza n. 73 del 2020, secondo cui il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, \u0026#171;che al minor grado di rimproverabilit\u0026#224; soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parit\u0026#224; di disvalore oggettivo del fatto, \u0026#8220;in modo da assicurare altres\u0026#236; che la pena appaia una risposta \u0026#8211; oltre che non sproporzionata \u0026#8211; il pi\u0026#249; possibile \u0026#8216;individualizzata\u0026#8217;, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di \u0026#8216;personalit\u0026#224;\u0026#8217; della responsabilit\u0026#224; penale di cui all\u0026#8217;art. 27, primo comma, Cost. (sentenza n. 222 del 2018)\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valorizzazione del principio di individualizzazione della pena ha poi trovato terreno fertile anche in occasione del sindacato sollecitato a questa Corte in ordine al divieto di prevalenza previsto dalla disposizione oggi censurata rispetto a circostanze attenuanti a effetto comune, non specificamente espressive di un minor grado di rimproverabilit\u0026#224; soggettiva, ma di nuovo implicanti primariamente la valutazione della dimensione oggettiva dell\u0026#8217;offesa al bene giuridico tutelato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, con riferimento all\u0026#8217;attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, la sentenza n. 117 del 2025 ha affermato che, a fronte di una fattispecie astratta \u0026#171;connotata da intrinseca variabilit\u0026#224; nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per il giudice di ritenere prevalente l\u0026#8217;attenuante contraddice, inoltre, il principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che richiede di tenere conto dell\u0026#8217;effettiva entit\u0026#224; e delle specifiche esigenze dei singoli casi\u0026#187;. Un principio che, unitamente alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena, \u0026#171;deve orientare sia le scelte del legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, la sentenza n. 117 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale approccio, del resto, era stato preannunciato gi\u0026#224; dalla sentenza n. 141 del 2023, con la quale \u0026#8211; come ricordato in precedenza (al\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto 3.4.) \u0026#8211; \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante, anch\u0026#8217;essa attinente alla minore dimensione offensiva del fatto e a effetto comune, del danno di speciale tenuit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., applicabile ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio: in quella occasione, infatti, questa Corte, seguendo la traccia gi\u0026#224; lasciata dalla sentenza n. 94 del 2023 attraverso la ricostruzione di tutti i propri precedenti e delle relative \u003cem\u003erationes decidendi\u003c/em\u003e, ha enucleato \u0026#171;principi comuni\u0026#187;, riconducibili \u0026#171;all\u0026#8217;esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravit\u0026#224; (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severit\u0026#224; della risposta sanzionatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, si tratta di riconoscere il ruolo cruciale del giudizio di bilanciamento tra circostanze, che gi\u0026#224; la sentenza n. 38 del 1985 aveva individuato nel \u0026#171;globale giudizio sia sul fatto di reato che sulla personalit\u0026#224; del suo autore\u0026#187;, ossia su \u0026#171;tutta la vicenda soggettiva ed oggettiva dell\u0026#8217;illecito\u0026#187;. A tal fine, il giudice deve essere posto nelle condizioni di attribuire il corretto peso a ciascun elemento della fattispecie concreta, senza essere costretto a sottovalutare necessariamente degli elementi pure ritenuti rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le odierne questioni chiamano in causa il trattamento sanzionatorio previsto per il sequestro estorsivo, di cui, come innanzi ricordato, questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte occupata, anche nell\u0026#8217;affrontare la tematica delle deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 143 del 2021, in particolare, ha ricostruito l\u0026#8217;evoluzione storica della risposta sanzionatoria al delitto di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen., in origine punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni, oltre che con la pena pecuniaria della multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;allarmante incremento degli episodi delittuosi registratosi negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, posti in essere \u0026#171;da pericolose organizzazioni criminali, spesso con efferate modalit\u0026#224; esecutive\u0026#187; e connotati \u0026#171;di norma dal rischio della perdita della vita per il sequestrato\u0026#187;, determin\u0026#242; un continuo innalzamento delle pene edittali, con una normativa avente \u0026#171;i tratti tipici della legislazione \u0026#8220;emergenziale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggi, il primo comma dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen. prevede la reclusione da venticinque a trenta anni, sicch\u0026#233; il minimo della pena risulta essere \u0026#171;addirittura pi\u0026#249; elevato \u0026#8211; e non di poco \u0026#8211; di quello previsto per l\u0026#8217;omicidio volontario (punito, nel minimo, con ventuno anni di reclusione: art. 575 cod. pen.)\u0026#187;, mentre, nel massimo, la pena \u0026#232; stata fissata \u0026#171;al limite estremo\u0026#187; ammesso per quella detentiva (art. 78 cod. pen.), ben oltre il confine temporale che per quest\u0026#8217;ultima, in via generale, l\u0026#8217;art. 23, primo comma, cod. pen. stabilisce in ventiquattro anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto, la pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 68 del 2012 \u0026#8211; introducendo anche per il delitto in esame l\u0026#8217;attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;, sulla falsariga di quella prevista dall\u0026#8217;art. 311 cod. pen. \u0026#8211; \u0026#232; gi\u0026#224; intervenuta per mitigare la rigidit\u0026#224; della descritta risposta sanzionatoria, definita in quella pronuncia come di \u0026#171;eccezionale asprezza\u0026#187;. In tal modo, \u0026#232; fin da allora possibile escludere che tale reazione punitiva si inneschi a fronte di \u0026#171;episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell\u0026#8217;emergenza\u0026#187;, come ad esempio al cospetto di condotte che, pur rientranti nel modello legale, non mettono in pericolo la vita della persona sequestrata e non si inseriscono in un contesto associativo criminale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia da ultimo citata, tuttavia, ha chiarito pure che l\u0026#8217;attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto, a effetto comune e indefinita, consente di mitigare la pena \u0026#171;in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell\u0026#8217;azione criminosa, entit\u0026#224; del danno o del pericolo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tale ultimo profilo \u0026#232; colto in modo perspicuo dall\u0026#8217;odierno rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione al sequestro estorsivo, infatti, la Corte d\u0026#8217;assise di Roma, nel reclamare la facolt\u0026#224; di compiere in pienezza il giudizio di bilanciamento per le attenuanti generiche, ravvisa la necessit\u0026#224; che anche queste ultime, una volta sottratte al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata, possano assolvere alla medesima funzione mitigatrice di una reazione punitiva estremamente severa, \u0026#171;ma per ragioni diverse\u0026#187; da quelle soltanto oggettive che caratterizzano la lieve entit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;assunto del rimettente poggia dichiaratamente sulla giurisprudenza costituzionale innanzi illustrata (al\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto 5.1.) e richiama la funzione che, in essa, \u0026#232; gi\u0026#224; stata riconosciuta alle attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha chiarito, infatti, che tali circostanze \u0026#171;sono strumenti essenziali a disposizione del giudice\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2023) e svolgono la \u0026#171;funzione \u0026#8220;naturale\u0026#8221; [\u0026#8230;] di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all\u0026#8217;esame del giudice rispetto alla gravit\u0026#224; ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato\u0026#187; (sentenza n. 63 del 2022, richiamata dalla successiva sentenza n. 120 del 2023). In particolare, esse consentono non gi\u0026#224; di elargire una generica indulgenza, ma di attribuire rilevanza, nell\u0026#8217;ambito di una precisa motivazione dedicata alla commisurazione della sanzione, \u0026#171;a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore [\u0026#8230;] che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformit\u0026#224; della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre\u0026#187; (sentenza n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di caratteristiche \u0026#171;non tipizzabili \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e dal legislatore in ragione della loro estrema variet\u0026#224;, e diverse da quelle che gi\u0026#224; integrano ipotesi \u0026#8220;nominate\u0026#8221; di attenuazione della pena\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2023). La medesima pronuncia da ultimo citata, per quanto qui rileva, ricollegandosi alla sentenza n. 183 del 2011, ha chiarito che l\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. consente al giudice di valorizzare anche \u0026#171;le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell\u0026#8217;autore, che siano indicative di una sua minore pericolosit\u0026#224;, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena\u0026#187;, come spesso accade proprio in presenza di una piena collaborazione processuale, ove il giudice la consideri \u0026#8211; come avvenuto nella specie \u0026#8211; indice di una positiva evoluzione in atto della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In applicazione dei principi innanzi illustrati, le questioni sollevate dall\u0026#8217;odierno rimettente sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Conformemente ai calcoli operati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sussiste indubbiamente un ampio scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato (pari, nel minimo, a venticinque anni di reclusione) e quella risultante dall\u0026#8217;applicazione delle attenuanti generiche (sedici anni e otto mesi di reclusione). E ci\u0026#242; gi\u0026#224; a causa della particolare severit\u0026#224; della cornice edittale di partenza e, quindi, a prescindere dall\u0026#8217;ulteriore effetto derivante dalla necessit\u0026#224; di applicare l\u0026#8217;aumento di pena nell\u0026#8217;elevata misura prevista dall\u0026#8217;art. 81, quarto comma, cod. pen., qualora, come accade nella specie, il sequestro estorsivo sia commesso dal recidivo reiterato in continuazione con altri reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; gi\u0026#224; chiarito, infatti, che \u0026#171;l\u0026#8217;entit\u0026#224; concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena base [\u0026#8230;] ben potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti pi\u0026#249; gravi, in vari anni di reclusione in meno\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2020, richiamata dalla sentenza n. 197 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente \u0026#232; ben consapevole che, finora, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha pi\u0026#249; volte considerato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, sebbene, a quanto consta, relativamente a reati diversi da quello oggi in esame (tra le tante, basti citare le pi\u0026#249; recenti pronunce della Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 gennaio-24 aprile 2025, n. 15889; sezione quarta penale, sentenza 21 giugno-10 ottobre 2024, n. 37215; n. 29723 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nel contesto della complessiva vicenda sottoposta al suo vaglio, ritiene necessario che gli sia restituita, nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata, la possibilit\u0026#224; di fare applicazione, nella sua massima estensione, di un\u0026#8217;ulteriore attenuante che, come appunto quella di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., consenta di valorizzare profili anche diversi da quelli che possono fondare il riconoscimento della lieve entit\u0026#224; del fatto, gi\u0026#224; sottratta alla sfera di operativit\u0026#224; della disposizione censurata in relazione al sequestro estorsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principi costituzionali evocati richiedono che tale esigenza sia soddisfatta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, infatti, ha affermato che l\u0026#8217;eccezionale rigore della pena base del sequestro estorsivo \u0026#171;\u0026#232; solo parzialmente mitigato dalla possibilit\u0026#224; di applicare [\u0026#8230;] la circostanza attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2025) e che quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;non \u0026#8220;assorbe\u0026#8221;, in linea di principio, le attenuanti comuni [\u0026#8230;], che hanno propri e distinti presupposti di applicabilit\u0026#224;. Considerazioni, queste, estensibili, \u003cem\u003emutatis mutandis\u003c/em\u003e, anche [\u0026#8230;] alle attenuanti generiche (art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.)\u0026#187; (sentenza n. 68 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio le attenuanti generiche possono svolgere un ruolo essenziale rispetto a condotte astrattamente rientranti nell\u0026#8217;ampio modello legale di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen., ma caratterizzate da un minor \u0026#8220;bisogno di pena\u0026#8221; per risvolti diversi da quelli oggettivi del fatto e attinenti, piuttosto, ad aspetti soggettivi dell\u0026#8217;autore del reato o a caratteristiche \u0026#8220;atipiche\u0026#8221; di quest\u0026#8217;ultimo. Si tratta di una funzione che pu\u0026#242; dispiegarsi in relazione a profili non solo precedenti o concomitanti rispetto alla commissione del reato, ma anche successivi (come la collaborazione processuale, non integrante le specifiche attenuanti tipizzate dal legislatore nei commi quarto e quinto dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato la disposizione censurata ha tradizionalmente inteso impedire \u0026#8211; sin dalla sentenza n. 251 del 2012 \u0026#8211; che una \u0026#171;abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva\u0026#187; andasse \u0026#171;a detrimento delle componenti oggettive del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, soprattutto a fronte di una risposta sanzionatoria di \u0026#171;eccezionale asprezza\u0026#187; (sentenza n. 68 del 2012), la medesima necessit\u0026#224; si pone anche rispetto a caratteristiche peculiari attinenti al singolo fatto di reato o al suo autore e, dunque, alla vicenda delittuosa intesa nella sua globalit\u0026#224;, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito che il principio di proporzionalit\u0026#224; \u0026#171;esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensivit\u0026#224; del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 197 e n. 94 del 2023 e n. 55 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE proprio rispetto al reato in esame si \u0026#232; precisato che il medesimo principio \u0026#171;mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del fatto\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riscontrata sussistenza dei presupposti per l\u0026#8217;applicazione delle attenuanti generiche \u0026#8211; anche negli angusti limiti ancora oggi segnati dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#8211; pu\u0026#242; appunto costituire espressione di ridotta gravit\u0026#224; del reato, sul versante oggettivo o soggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, nella commisurazione, in concreto, del trattamento sanzionatorio stabilito in astratto in misura estremamente severa, di tale profilo il giudice deve poter tenere conto \u0026#171;senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell\u0026#8217;imputato. Circostanza, quest\u0026#8217;ultima, che nulla ha a che vedere con la gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del singolo fatto di reato, cui la pena \u0026#8211; in un sistema orientato alla \u0026#8220;colpevolezza per il fatto\u0026#8221;, e non gi\u0026#224; alla \u0026#8220;colpa d\u0026#8217;autore\u0026#8221;, o alla mera neutralizzazione della pericolosit\u0026#224; individuale \u0026#8211; \u0026#232; chiamata a fornire risposta\u0026#187; (sentenza n. 141 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato divieto normativo, applicato al reato di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen, ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalit\u0026#224; della pena presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Tale principio \u0026#171;si oppone a che siano comminate dal legislatore \u0026#8211; e conseguentemente applicate dal giudice \u0026#8211; pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato\u0026#187; (sentenza n. 188 del 2023, che richiama la sentenza n. 141 del 2023), e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalit\u0026#224; rieducativa della stessa\u0026#187; (sentenza n. 56 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta leso, inoltre, il principio di individualizzazione della pena, che ammette esclusivamente una risposta sanzionatoria \u0026#171;il pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;individualizzata\u0026#8221;, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di \u0026#8220;personalit\u0026#224;\u0026#8221; della responsabilit\u0026#224; penale di cui all\u0026#8217;art. 27, primo comma, Cost.\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018, richiamata dalla sentenza n. 73 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; anche violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), perch\u0026#233; sarebbe irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata contrasta anche con il principio di offensivit\u0026#224; presidiato dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., il quale \u0026#171;esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo \u0026#8220;fatto\u0026#8221; di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosit\u0026#224; sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualit\u0026#224; personali\u0026#187; (sentenza n. 188 del 2023, che richiama, sul punto, le sentenze n. 205 del 2017, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza, con riferimento al reato di cui all\u0026#8217;art. 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di estorsione), delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell\u0026#8217;art. 62-bis codice penale sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi secondo e quarto, codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza, di offensivit\u0026#224; della condotta e di proporzionalit\u0026#224; della pena tendente alla rieducazione del condannato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46955","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze -\u{A0}Giudizio di bilanciamento - Funzione - Valutazione del fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale - Deroghe (in particolare: in presenza dell\u0027aggravante della recidiva) - Ammissibilità, nel rispetto degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee svolge un ruolo cruciale, in quanto consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la \u003cem\u003equantitas delicti\u003c/em\u003e, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 117/2025 - mass. 46948; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 38/1985 - mass. 10726\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono legittimi, in via generale, trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per colui che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale); tuttavia, l’esercizio della discrezionalità legislativa non può spingersi fino a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 117/2025 - mass. 46948, 46949; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46956","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46956","titoletto":"Reati e pene - Circostanze - Circostanze attenuanti generiche - Funzione - Adeguamento della misura della pena al minor disvalore del fatto concreto rispetto alla gravità della fattispecie astratta di reato - Circostanze sopravvenute al reato (in particolare: collaborazione processuale) - Possibilità per il giudice di valorizzare tali circostanze ai fini della determinazione della pena ove siano indicative di una minore pericolosità del soggetto o di minor \"bisogno di pena\" - Sussistenza. (Classif. 210011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe circostanze attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice e svolgono la funzione “naturale” di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato, consentendo di attribuire rilevanza, nell’ambito di una precisa motivazione dedicata alla commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore, non tipizzabili \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 197/2023 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45845; S. 120/2023 -mass. 45595; S. 63/2022 - mass. 44730\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., che disciplina le circostanze attenuanti generiche, consente al giudice di valorizzare anche le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell’autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena, come nel caso di una piena collaborazione processuale, ritenuta dal giudice indice di una positiva evoluzione in atto della personalità dell’imputato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2023 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45845; S. 183/2011 - mass. 35683\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46957","numero_massima_precedente":"46955","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46957","titoletto":"Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Necessaria proporzione della sanzione rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato. (Classif. 210050).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di proporzionalità esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di proporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (\u003cem\u003ePrecedente: S.113/2025 - mass. 46919\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di proporzionalità, presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 56/2025 - mass. 46776; S. 188/2023 - mass. 45839; S. 141/2023 - mass. 45820\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46958","numero_massima_precedente":"46956","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46958","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata - Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché di offensività della condotta - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dalla Corte d’assise di Roma, sez. prima, applicato al sequestro estorsivo caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell’autore del reato (come, nella specie, la collaborazione processuale) e caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di eguaglianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 113/2025 - mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45840, 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46957","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46549","autore":"Donnarumma M. R.","titolo":"Il sequestro di persona a scopo di estorsione e l’applicabilità delle attenuanti generiche anche in presenza di recidiva reiterata. La sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46548_2025_151.pdf","nome_file_fisico":"151_2025_Donnarumma.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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