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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l\u0026#8217;equit\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra Aeroporto di Genova spa e Alitalia Linee Aeree Italiane spa in amministrazione straordinaria, con ordinanza del 4 agosto 2023, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 agosto 2023, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;conseguenziale\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l\u0026#8217;equit\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui prevede che le disposizioni \u0026#171;in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350\u0026#187;, \u0026#171;si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone in punto di fatto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel 2012 Aeroporto di Genova spa aveva insinuato al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane spa in amministrazione straordinaria (d\u0026#8217;ora in avanti: Alitalia) il credito di euro 3.150.581,09, in via privilegiata, e di euro 714.242,53, in prededuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il giudice delegato aveva ammesso il credito di euro 3.278.237,70, in via chirografaria, escludendo, in primo luogo, il privilegio speciale di cui all\u0026#8217;art. 1023 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sulla somma di euro 484.531,11, fatta valere per \u0026#171;diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il medesimo giudice aveva in secondo luogo escluso \u0026#8211; \u0026#171;ritenendolo applicabile solamente nei confronti dell\u0026#8217;erario\u0026#187; \u0026#8211; il privilegio generale di cui al terzo (gi\u0026#224; quarto) comma dell\u0026#8217;art. 2752 del codice civile sul credito di euro 279.580,00, azionato a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: addizionale comunale), prevista dall\u0026#8217;art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; Aeroporto di Genova spa aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo, in parte accolta dal Tribunale ordinario di Roma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in particolare, il Tribunale aveva, da un lato, confermato il diniego del privilegio di cui all\u0026#8217;art. 1023 cod. nav., per mancanza di prova del collegamento tra i crediti iscritti e i singoli aeromobili che avevano formato oggetto dei servizi resi, e, dall\u0026#8217;altro, riconosciuto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., il privilegio generale sui beni mobili in relazione al credito di euro 279.580,00 per addizionale comunale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ancora pi\u0026#249; in particolare, secondo il Tribunale, quest\u0026#8217;ultimo privilegio andrebbe riconosciuto poich\u0026#233; il citato art. 2752, terzo comma, cod. civ., nel fare riferimento ai \u0026#171;crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale\u0026#187;, rinvierebbe, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, cos\u0026#236; come chiarito dall\u0026#8217;art. 13, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Aeroporto di Genova spa e ricorso incidentale Alitalia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la ricorrente principale, con un unico motivo relativo al diniego del privilegio speciale sul menzionato credito di euro 484.531,11, ha lamentato la \u0026#171;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 n. 4, 96 e 97 legge fall., nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 1023 cod. nav. e dell\u0026#8217;art. 116 cod. proc. civ.\u0026#187;, osservando che l\u0026#8217;ammissione al passivo in via chirografaria del credito comporterebbe un giudicato endofallimentare sull\u0026#8217;effettivo svolgimento delle prestazioni secondo la documentazione prodotta, la cui efficacia probatoria non potrebbe essere \u0026#171;scissa e negata\u0026#187; ai soli fini della collocazione privilegiata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la medesima ricorrente ha ribadito, in ogni caso, che nell\u0026#8217;istanza di ammissione al passivo erano state analiticamente indicate le sigle di immatricolazione identificative di tutti gli aeromobili in relazione ai quali erano sorti i crediti privilegiati e di aver specificato, in un apposito prospetto, l\u0026#8217;esatto ammontare del credito garantito da privilegio con riferimento ad ogni volo operato dal vettore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la ricorrente incidentale, dal canto suo, ha lamentato la \u0026#171;violazione e falsa applicazione dell\u0026#8217;art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, dell\u0026#8217;art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007 e dell\u0026#8217;art. 2752, ult. comma, cod. civ.\u0026#187;, poich\u0026#233; il credito per addizionale comunale non avrebbe natura tributaria, come espressamente significato dalla norma di interpretazione autentica di cui all\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; sempre secondo la ricorrente incidentale, l\u0026#8217;addizionale comunale avrebbe natura di corrispettivo di un servizio imprenditoriale, dal momento che il relativo importo viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente alla Societ\u0026#224; nazionale per l\u0026#8217;assistenza al volo (ENAV spa), per compensare i costi sostenuti al fine di garantire la sicurezza ai suoi impianti e la sicurezza operativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso in punto di fatto, il rimettente ritiene che \u0026#171;il tema sotteso al ricorso incidentale induca a sollevare d\u0026#8217;ufficio una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale conseguenziale\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; A tal fine, occorrerebbe muovere dal rilievo che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, questa Corte, con la sentenza n. 167 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione stabiliva: \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;articolo 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: \u0026#8220;della legge 24 dicembre 2003, n. 350,\u0026#8221; sono inserite le seguenti: \u0026#8220;e di corrispettivi a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDue \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; sono \u0026#171;le disposizioni implicate da detta norma\u0026#187;: l\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima, per quanto qui rileva, prevede che, \u0026#171;[a]l fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l\u0026#8217;addizionale sui diritti d\u0026#8217;imbarco sugli aeromobili, di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, \u0026#232; incrementata a decorrere dall\u0026#8217;anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societ\u0026#224; aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon tale disposizione, il legislatore avrebbe istituito \u0026#171;due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica\u0026#187; per il servizio antincendi negli aeroporti: a) il fondo alimentato dalle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale; b) l\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;addizionale comunale prevista dall\u0026#8217;art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 e pagata dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, mediante integrazione del prezzo del biglietto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda disposizione presa in considerazione dall\u0026#8217;art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, ossia l\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, a sua volta, prevede che \u0026#171;[l]e disposizioni in materia di tassa d\u0026#8217;imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all\u0026#8217;articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonch\u0026#233; in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di corrispettivi a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inserimento nel citato art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dei corrispettivi relativi al servizio antincendi (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: contributi al fondo antincendi), che le societ\u0026#224; aeroportuali hanno l\u0026#8217;obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato, avrebbe avuto l\u0026#8217;effetto di escluderne la natura tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva poi il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che nella citata sentenza n. 167 del 2018 questa Corte:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ha innanzitutto richiamato il suo costante orientamento in base al quale \u0026#171;una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti\u0026#187;: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti da tale decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ha poi affermato, disattendendo la prospettiva della natura sinallagmatica offerta dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che tutte le suddette caratteristiche del tributo ricorrono nel caso del contributo al fondo antincendi, istituito con l\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ha ancora osservato che la norma ivi scrutinata afferma la natura non tributaria del contributo in parola, ma tale qualificazione legislativa si risolve in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ha pertanto concluso che \u0026#171;la norma interpretativa censurata, [\u0026#8230;] lungi dall\u0026#8217;esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, cos\u0026#236; ledendo la coerenza e la certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;, in violazione del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, verrebbe allora in rilievo l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che l\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e citato sia affetto da illegittimit\u0026#224; costituzionale anche in relazione alla dichiarata natura non tributaria delle obbligazioni che sorgono dalle disposizioni \u0026#171;in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifatti, i sopra cennati elementi strutturali dei tributi, riconosciuti dalla sentenza n. 167 del 2018 con riferimento ai contributi al fondo antincendi, \u0026#171;dovrebbero a maggior ragione ravvisarsi\u0026#187; nell\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui l\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 ha disposto la maggiorazione proprio al fine di alimentare il predetto fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La questione sarebbe \u0026#171;sicuramente e immediatamente\u0026#187; rilevante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;persistente vigenza\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, nella parte in cui esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall\u0026#8217;addizionale comunale, confliggerebbe con quella natura per contro ravvisata dal Tribunale, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, dunque, risolverebbe in senso negativo la questione posta con il ricorso incidentale, diretto a conseguire l\u0026#8217;esclusione del cennato privilegio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione ritiene che sia \u0026#171;prospettabile un\u0026#8217;ipotesi di illegittimit\u0026#224; costituzionale conseguenziale della norma interpretativa\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, in quanto, \u0026#171;laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni \u0026#8220;derivanti dall\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti di imbarco [\u0026#8230;]\u0026#8221;, risulta affetto dalla stessa irragionevolezza [\u0026#8230;] che la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2018 ha ravvisato nella medesima norma interpretativa, con riguardo ai \u0026#8220;corrispettivi a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti [\u0026#8230;]\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Con ordinanza del 4 agosto 2023, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni \u0026#171;in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350\u0026#187;, \u0026#171;si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, l\u0026#8217;addizionale in parola presenterebbe tutti \u0026#171;gli elementi strutturali dei tributi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale\u0026#187;, sicch\u0026#233; la disposizione censurata, nell\u0026#8217;escludere la sua natura tributaria, lederebbe la coerenza e la certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto si ricaverebbe, in via \u0026#171;conseguenziale\u0026#187;, anche dalla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale recata dalla sentenza n. 167 del 2018, avente ad oggetto la porzione dello stesso art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e che (in seguito alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015) escludeva la medesima natura tributaria per i corrispettivi a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativi al servizio antincendi negli aeroporti; e ci\u0026#242; a maggior ragione perch\u0026#233; \u0026#171;sia questi ultimi corrispettivi, sia la maggiorazione dell\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti di imbarco [\u0026#8230;] sono destinati ad alimentare il fondo antincendi\u0026#187; istituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; \u0026#200; preliminare l\u0026#8217;esatta perimetrazione dell\u0026#8217;odierno \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La disposizione censurata, rubricata \u0026#171;Diritti aeroportuali di imbarco\u0026#187;, afferma la natura non tributaria di diversi prelievi: a) la tassa d\u0026#8217;imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea \u0026#171;di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni\u0026#187;; b) i diritti aeroportuali (ossia i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e di imbarco per i passeggeri) \u0026#171;di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324\u0026#187;; c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85\u0026#187;; d) l\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti d\u0026#8217;imbarco dei passeggeri sugli aeromobili \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350\u0026#187;; e) i corrispettivi posti a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativi al servizio antincendi \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori parlamentari emerge che l\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e era stato inserito, con apposito emendamento, al Senato, sul presupposto che i (soli) \u0026#171;diritti e le tasse aeroportuali non sembrano pienamente ascrivibili ad ambiti tributari, ma si configurano prevalentemente come vere e proprie tariffe per servizi resi in specifici ambiti territoriali da soggetti determinati o comunque come oneri dovuti in relazione ad attivit\u0026#224; od operazioni svolte in spazi riservati agli aerodromi\u0026#187; (cos\u0026#236; il dossier del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati 30 ottobre 2007, n. 124). La disposizione, pertanto, avrebbe \u0026#171;lo scopo di evitare lo sviluppo di problematiche interpretative anche ed in particolare con riferimento agli aspetti relativi alle competenze giurisdizionali\u0026#187; (\u003cem\u003eibidem\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; occupata dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, riconoscendone la natura interpretativa (sentenze n. 251 del 2014, n. 335 e n. 102 del 2008), in relazione ai diritti aeroportuali, dei quali in diverse occasioni ha affermato la natura non di tributi, ma di corrispettivi di diritto privato (determinati secondo il meccanismo del cosiddetto \u003cem\u003eprice\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecap\u003c/em\u003e) di alcuni servizi forniti dalle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale (prima con la sentenza n. 51 del 2008 e poi con le citate sentenze n. 102 e n. 335 del 2008, e n. 251 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La medesima disposizione \u0026#232; stata poi scrutinata con riferimento ai contributi al fondo antincendi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la sentenza n. 167 del 2018 citata dal rimettente, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, che aveva incluso tali contributi nel catalogo recato dall\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, affermando che l\u0026#8217;esclusione legislativa della loro natura tributaria si risolveva in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagnava alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria, \u0026#171;cos\u0026#236; ledendo la coerenza e la certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;odierna questione sollevata dalla Corte di cassazione riguarda, invece, l\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella sola parte in cui afferma la natura non tributaria dell\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti d\u0026#8217;imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, che il rimettente per contro ritiene sussumibile tra i tributi e, in particolare, tra quelli locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, \u0026#232; necessario ricostruire l\u0026#8217;articolato quadro normativo di riferimento, per come dipanatosi a seguito dei molteplici interventi legislativi che nel tempo hanno riguardato l\u0026#8217;addizionale in parola, con la precisazione che oggetto della disamina saranno esclusivamente le disposizioni che riguardano la sua istituzione, la modifica dell\u0026#8217;entit\u0026#224; e l\u0026#8217;individuazione del soggetto deputato alla riscossione e dei beneficiari del prelievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;addizionale \u0026#232; stata istituita dall\u0026#8217;art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, che l\u0026#8217;ha fissata nella misura di un euro per passeggero imbarcato, prevedendo, altres\u0026#236;, che essa \u0026#171;\u0026#232; versata all\u0026#8217;entrata del bilancio dello Stato\u0026#187; per la sua \u0026#171;successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro\u0026#187;, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV spa \u0026#171;per i costi sostenuti [\u0026#8230;] per garantire la sicurezza ai propri impianti\u0026#187; e la \u0026#171;sicurezza operativa\u0026#187;; quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell\u0026#8217;interno e ripartito, \u0026#171;sulla base del rispettivo traffico aeroportuale\u0026#187;, secondo i seguenti criteri: il venti per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti e il restante ottanta per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalit\u0026#224; e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;universit\u0026#224; e la ricerca, per i beni e le attivit\u0026#224; culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilit\u0026#224; dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonch\u0026#233; altre misure urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 34, l\u0026#8217;addizionale \u0026#232; stata incrementata di un euro per passeggero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale incremento \u0026#232; stato destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell\u0026#8217;occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContestualmente, il citato art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.l. n. 7 del 2005, come convertito, ha modificato, con il comma 3, le percentuali di assegnazione dell\u0026#8217;addizionale \u0026#8220;base\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, innalzando quella devoluta ai comuni e riducendo quella volta al finanziamento delle misure di contrasto alla criminalit\u0026#224; (fissate, rispettivamente, nel quaranta e nel sessanta per cento della quota eccedente trenta milioni di euro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, il gi\u0026#224; citato art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 ha ulteriormente incrementato l\u0026#8217;addizionale di cinquanta centesimi di euro per passeggero, destinando il relativo introito al finanziamento della riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti (alla medesima finalit\u0026#224; ha concorso, sino all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante \u0026#171;Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il fondo antincendi alimentato con i corrispettivi posti a carico delle societ\u0026#224; aeroportuali di cui si \u0026#232; occupata la sentenza n. 167 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 2, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, ha innalzato a tre euro per passeggero l\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;addizionale gi\u0026#224; disposto dall\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 7 del 2005, come convertito, prevedendo altres\u0026#236; che \u0026#8211; ferma la destinazione al Fondo ivi menzionato \u0026#8211; le somme dovute a tale titolo sono versate \u0026#171;dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilit\u0026#224; speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)\u0026#187; e intestata al detto Fondo speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ha poi disposto un ulteriore incremento dell\u0026#8217;addizionale di due euro per passeggero imbarcato, stabilendo che le maggiori somme da esso derivanti sono versate all\u0026#8217;INPS, per essere anch\u0026#8217;esse destinate al menzionato Fondo speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 48, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della medesima legge ha anche inserito nell\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.l. n. 7 del 2005, come convertito, tre commi, i quali prevedono che: a) la riscossione dell\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalit\u0026#224; in uso per la riscossione dei diritti di imbarco, e il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine di quello in cui sorge l\u0026#8217;obbligo (comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e); b) le somme riscosse sono comunicate mensilmente all\u0026#8217;INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalit\u0026#224; stabilite dall\u0026#8217;Istituto e ad esso riversate, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, \u0026#171;secondo le modalit\u0026#224; previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241\u0026#187;, e a tali somme \u0026#171;si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall\u0026#8217;articolo 116, comma 8, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori\u0026#187; (comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e); c) la comunicazione di cui al comma 3-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecostituisce accertamento del credito e d\u0026#224; titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, \u0026#171;secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni\u0026#187; (comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commi 5 e 6 dell\u0026#8217;art. 13-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, hanno previsto, per il solo 2019, un nuovo incremento dell\u0026#8217;addizionale comunale pari a 0,32 euro, \u0026#171;acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidariet\u0026#224; per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 249 del 2004, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2020, le maggiori somme derivanti dall\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;addizionale di cui all\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 7 del 2005, come convertito, \u0026#171;sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell\u0026#8217;INPS\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 204, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di \u0026#171;far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti di imbarco\u0026#187; previsto dal citato art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2, \u0026#171;sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell\u0026#8217;INPS di cui all\u0026#8217;articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidariet\u0026#224; per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Dal sopra descritto quadro normativo emerge, dunque, che, nonostante l\u0026#8217;addizionale \u0026#171;comunale\u0026#187; sia stata in origine pensata come prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei comuni su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti (dossier del Servizio studi della Camera dei deputati 30 aprile 2004, n. 518/6), essa, sin dalla sua istituzione, \u0026#232; stata in realt\u0026#224; devoluta solo in parte ai predetti comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale devoluzione, peraltro, \u0026#232; rimasta nel tempo quantitativamente immutata, nonostante l\u0026#8217;addizionale sia stata via via incrementata dalla misura iniziale di un euro all\u0026#8217;attuale di sei euro e cinquanta centesimi per passeggero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente afferma che la disposizione censurata, nella parte in cui esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall\u0026#8217;addizionale comunale, confliggerebbe con quella natura per contro ravvisata dal Tribunale di Roma, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#8211; aggiunge il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; risolverebbe in senso negativo la questione posta con il ricorso incidentale, diretto a conseguire l\u0026#8217;esclusione del cennato privilegio e la conseguente ammissione, in via chirografaria, al passivo dell\u0026#8217;amministrazione straordinaria di Alitalia del credito della societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, vantato a titolo di addizionale comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La motivazione del rimettente supera il vaglio esterno di non implausibilit\u0026#224; rimesso a questa Corte (tra le tante, sentenze n. 50 del 2024, n. 164 del 2023, n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), poich\u0026#233;, per decidere sulla spettanza del privilegio \u0026#8211; che \u0026#232; il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e posto dal ricorso incidentale su cui si innesta la questione di costituzionalit\u0026#224; \u0026#8211; esso deve verificare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2752, ultimo comma, cod. civ., che quello vantato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sia un credito di un ente locale avente natura di tributo \u0026#171;locale\u0026#187;, e quindi deve fare applicazione della disposizione censurata, che ne esclude in radice la natura tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Non incide sulla rilevanza della questione la circostanza che a fare valere in giudizio il credito per addizionale comunale non sia l\u0026#8217;ente locale ma la societ\u0026#224; aeroportuale, perch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima agisce quale soggetto deputato alla riscossione, per come espressamente chiarito dall\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 7 del 2005, come convertito (comma, questo, inserito dall\u0026#8217;art. 2, comma 48, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 92 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nemmeno incide sulla rilevanza la circostanza che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non abbia ancora sciolto il nodo interpretativo della effettiva riconducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;addizionale in parola alla nozione di tributo locale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., nonostante essa si configuri come un prelievo interamente istituito, regolato e riscosso dallo Stato (a mezzo delle societ\u0026#224; aeroportuali), e che solo in minima parte \u0026#232; destinato a confluire nelle casse dei comuni nel cui territorio insistono gli aeroporti e di quelli limitrofi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riconoscimento del menzionato privilegio, su cui verte il ricorso incidentale all\u0026#8217;esame del rimettente, presuppone, infatti, sia il riconoscimento della natura tributaria del credito che la sua riconducibilit\u0026#224; \u0026#8211; ovviamente per la sola parte devoluta ai comuni \u0026#8211; alla nozione di tributo \u0026#171;locale\u0026#187;, ai sensi della menzionata disposizione codicistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la pronuncia di questa Corte sulla disposizione censurata che esclude la natura tributaria dell\u0026#8217;addizionale comunale pu\u0026#242; comunque incidere sul percorso argomentativo che sosterr\u0026#224; la decisione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e tanto basta, anche da questa angolazione, a fondare la rilevanza della questione (tra le tante, sentenze n. 50 del 2024, n. 164 del 2023, n. 19 del 2022, n. 215, n. 157 e n. 59 del 2021, e n. 254 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#8211; al di l\u0026#224; dell\u0026#8217;improprio riferimento alla illegittimit\u0026#224; costituzionale in via conseguenziale che, come \u0026#232; noto, non d\u0026#224; luogo ad una diversa modalit\u0026#224; di rimessione da parte del giudice comune, ma \u0026#232; un istituto processuale nella esclusiva disponibilit\u0026#224; di questa Corte \u0026#8211; \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018, n. 269 e n. 236 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel caso di specie, ricorrono tutte le caratteristiche del tributo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Sussiste, in primo luogo, una (articolata) disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo (art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni, quanto all\u0026#8217;addizionale \u0026#8220;base\u0026#8221;; art. 6-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.l. n. 7 del 2005, come convertito, art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, art. 2, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, e art. 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012, quanto ai successivi incrementi), ossia il vettore aereo, che \u0026#232; tenuto a corrispondere la somma di sei euro e cinquanta centesimi per ogni passeggero imbarcato (ferma la traslazione sui passeggeri medesimi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Non ricorre un rapporto sinallagmatico tra il vettore e i vari destinatari del gettito sopra indicati: il primo, infatti, \u0026#232; doverosamente soggetto al tributo a prescindere dalla sua volont\u0026#224; e senza che fruisca dei \u0026#8220;servizi\u0026#8221; che l\u0026#8217;addizionale va ad alimentare (e che sono per contro rivolti alla collettivit\u0026#224; indifferenziata, ovvero al personale del settore del trasporto aereo, ovvero, ancora, a tutti gli utenti delle strutture aeroportuali e ferroviarie o del sistema previdenziale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, ancora, la misura dell\u0026#8217;addizionale \u0026#232; in alcun modo commisurata al costo di quei servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Il prelievo \u0026#232; connesso ad un presupposto economicamente rilevante, essendo ancorato al numero dei passeggeri imbarcati e quindi, in definitiva, al fatturato realizzato dal vettore (sia pure al netto dei passeggeri che, pur avendo pagato il biglietto, decidono di non volare: cos\u0026#236; detto \u003cem\u003eno-show\u003c/em\u003e), ed \u0026#232; finalizzato a sovvenire pubbliche spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;addizionale, pi\u0026#249; in particolare, \u0026#232; volta a sostenere: a) i costi di sicurezza delle strutture e degli impianti di ENAV spa; b) i maggiori costi dei comuni sede di aeroporti e limitrofi, relativi alle infrastrutture e ai servizi indotti dalla presenza sul territorio degli aeroporti medesimi; c) il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalit\u0026#224; e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e ferroviarie; d) dal 2005, il finanziamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell\u0026#8217;occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; e) dal 2006, i costi del servizio statale antincendi; f) dal 2019, il finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;affermazione della natura non tributaria dell\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, operata dalla disposizione censurata, si risolve, anche in questo caso, in \u0026#171;una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale dei ricordati elementi strutturali della fattispecie tributaria\u0026#187; (sentenza n. 167 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma interpretativa censurata, dunque, \u0026#171;lungi dall\u0026#8217;esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, cos\u0026#236; ledendo la coerenza e la certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico (tra le tante, sentenze n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 167 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale lesione, che si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza (sentenze n. 167 del 2018, n. 86 del 2017, n. 87 del 2012 e n. 335 del 2008), consegue l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, limitatamente alle parole \u0026#171;nonch\u0026#233; in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l\u0026#8217;equit\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente alle parole \u0026#171;nonch\u0026#233; in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Diritti aeroportuali di imbarco - Addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all\u0026#8217;art. 2, c. 11, della legge n. 350 del 2003 - Esclusione, con norma interpretativa, della natura tributaria dell\u0026#8217;obbligazione - Ritenuta ricorrenza degli elementi strutturali dei tributi - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2018 - Illegittimit\u0026#224; consequenziale della norma riguardante l\u0027addizionale comunale sui diritti di imbarco, ritenuta affetta dal medesimo vizio di irragionevolezza gi\u0026#224; ravvisato, dalla sentenza n. 167 del 2018, con riguardo ai corrispettivi a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all\u0026#8217;art. 1, c. 1328, della legge n. 296 del 2006.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46174","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessità che la pronuncia della Corte costituzionale possa influire sul percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale - Valutazione rimessa al giudice a quo, salvo il controllo \"esterno\" di non implausibilità della motivazione da parte della Corte costituzionale. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBasta a fondare la rilevanza della questione il fatto che la pronuncia della Corte sulla disposizione censurata possa incidere sul percorso argomentativo che sosterrà la decisione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2024; S. 164/2023 – mass. 45760; S. 19/2022 – mass. 44523; S. 215/2021; S. 157/2021- mass. 44111; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 254/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa motivazione del rimettente deve superare il vaglio esterno di non implausibilità rimesso alla Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2024, S. 164/2023 – mass. 45760; S. 192/2022; S. 32/2021 – mass. 43580\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46175","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46175","titoletto":"Tributi - In genere - Fattispecie di natura tributaria - Requisiti - Disciplina legale che determina una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; assenza di modificazioni di un rapporto sinallagmatico; destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante, a spese pubbliche. (Classif. 255001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUna fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino, quali indefettibili requisiti: una disciplina legale diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, che non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, a sovvenire a pubbliche spese. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 182/2022; S. 128/2022 – mass. 44944; S. 27/2022; S. 149/2021 – mass. 44031; S. 263/2020 – mass. 43283; S. 167/2019 – mass. 40114; S. 89/2018 – mass. 40740; S. 269/2017 – mass. 41949; S. 236/2017 – mass. 42144\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46176","numero_massima_precedente":"46174","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46176","titoletto":"Legge - Leggi interpretative - Possibile attribuzione alla norma interpretata di un significato incompatibile con la natura tributaria della prestazione prevista - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della norma interpretativa che esclude la natura tributaria per l\u0027addizionale comunale sui diritti d\u0027imbarco dei passeggeri sugli aeromobili). (Classif. 141004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando la norma interpretativa censurata, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile (nel caso di specie, con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione) vengono lese la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 73/2017 – mass. 39503; S. 86/2017 – mass. 39940; S. 170/2013; S. 87/2012; S. 78/2012; S. 209/2010 – mass. 34739; S. 335/2008\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 39-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 159 del 2007, come conv. Tale norma di natura interpretativa, censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., nell’escludere la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, viola il principio di ragionevolezza, risolvendosi la citata affermazione in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Questi ultimi, invece, ricorrono tutti; sussiste, infatti, una disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del vettore aereo, tenuto a corrispondere 6,50 € per ogni passeggero imbarcato; non ricorre un rapporto sinallagmatico tra quest’ultimo e i destinatari del gettito, essendo il primo soggetto al tributo a prescindere dalla propria volontà e senza che fruisca dei servizi che l’addizionale va ad alimentare; il prelievo – connesso ad un presupposto economicamente rilevante, quale il numero dei passeggeri imbarcati, e quindi il fatturato realizzato – è finalizzato a sovvenire a pubbliche spese). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 251/2014; S. 335/2008; S. 102/2008\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46175","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/10/2007","data_nir":"2007-10-01","numero":"159","articolo":"39","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2007-10-01;159~art39"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/11/2007","data_nir":"2007-11-29","numero":"222","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-11-29;222"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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