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Legge comunitaria 2004), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra D. B. e la Commissione nazionale per le societ\u0026#224; e la borsa (CONSOB), con ordinanza del 16 febbraio 2018, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di D. B., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 13 aprile 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Antonio Saitta e Renzo Ristuccia per D. B. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 febbraio 2018, la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato \u0026#8211; accanto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; definite da questa Corte con la sentenza n. 112 del 2019 \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee. Legge comunitaria 2004), \u0026#171;nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; censurata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), e all\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudizio a quo trae origine da un procedimento sanzionatorio avviato dalla Commissione nazionale per le societ\u0026#224; e la borsa (CONSOB) nei confronti di D. B., all\u0026#8217;esito del quale sono state irrogate a quest\u0026#8217;ultimo le seguenti sanzioni amministrative:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) una sanzione pecuniaria di 200.000 euro in relazione all\u0026#8217;illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate previsto dall\u0026#8217;art. 187-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca dei fatti, con riguardo all\u0026#8217;acquisto, effettuato da D. B. nel febbraio 2009, di 30.000 azioni di una societ\u0026#224; quotata della quale era socio e consigliere di amministrazione, sulla base del possesso dell\u0026#8217;informazione privilegiata relativa all\u0026#8217;imminente lancio di un\u0026#8217;offerta pubblica di acquisto di tale societ\u0026#224;, da lui promossa assieme ad altri due soci della medesima societ\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) una sanzione pecuniaria di 100.000 euro in relazione al medesimo illecito amministrativo nell\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 187-bis, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 58 del 1998, sempre nella versione vigente all\u0026#8217;epoca dei fatti, per avere D. B. indotto una terza persona ad acquistare azioni della societ\u0026#224; in questione, essendo in possesso della menzionata informazione privilegiata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) una sanzione pecuniaria di 50.000 euro in relazione all\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca dei fatti, per avere rinviato pi\u0026#249; volte la data dell\u0026#8217;audizione alla quale era stato convocato e, una volta presentatosi alla stessa CONSOB, per essersi rifiutato di rispondere alle domande che gli erano state rivolte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ed) la sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di onorabilit\u0026#224; per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ee) la confisca di denaro o beni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, fino a concorrenza dell\u0026#8217;importo di 149.760 euro, pari all\u0026#8217;intero valore delle azioni acquistate mediante la condotta descritta sub a).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer le stesse condotte di cui ai punti a) e b), a D. B. era stato altres\u0026#236; contestato, in un separato procedimento penale, il delitto di abuso di informazioni privilegiate previsto dall\u0026#8217;art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998. Per tale delitto, D. B. ha concordato con il pubblico ministero la pena, condizionalmente sospesa, di undici mesi di reclusione e 300.000 euro di multa, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano il 18 dicembre 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD. B. aveva proposto opposizione avanti alla Corte d\u0026#8217;appello di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio della CONSOB, allegando tra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della sanzione irrogatagli ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello di Roma aveva tuttavia rigettato l\u0026#8217;opposizione, confermando cos\u0026#236; il provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB, con sentenza depositata il 20 novembre 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContro tale sentenza D. B. aveva quindi proposto il ricorso per cassazione che ha dato origine al presente giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 inciderebbe sull\u0026#8217;esito del giudizio a quo, nel quale si controverte (anche) della legittimit\u0026#224; di detta sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe d\u0026#8217;altra parte possibile escludere, in via interpretativa, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della sanzione ex art. 187-quinquiesdecies a D. B., poich\u0026#233; il soggetto attivo dell\u0026#8217;infrazione \u0026#232; \u0026#171;chiunque\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa modifica recata all\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies dall\u0026#8217;art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sarebbe inoltre ininfluente, atteso che la novella si limita ad estendere alla Banca d\u0026#8217;Italia il dovere di collaborazione originariamente previsto nei soli confronti della CONSOB.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero parimenti irrilevanti le modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cos\u0026#236;, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cos\u0026#236; come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016\u0026#187;, il quale ha precisato che il ritardo recato all\u0026#8217;esercizio delle funzioni della CONSOB \u0026#232; sanzionato con riferimento alle sole funzioni \u0026#171;di vigilanza\u0026#187;, ha modificato la cornice edittale delle sanzioni e le ha diversificate a seconda del contravventore (persona fisica o giuridica). Il primo inciso avrebbe infatti valenza meramente esplicativa e non innovativa; mentre la modifica del regime sanzionatorio sarebbe ininfluente, poich\u0026#233; la sanzione irrogata a D. B. si colloca comunque all\u0026#8217;interno della forbice edittale, pur modificata, e d\u0026#8217;altro canto l\u0026#8217;interessato non ha censurato la sua quantificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte di cassazione dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui esso si applica \u0026#171;anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate\u0026#187;, assumendo anzitutto il contrasto di tale disciplina con il diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva la Corte di cassazione che l\u0026#8217;accertamento di un illecito amministrativo come quello di cui \u0026#232; causa \u0026#232; prodromico alla possibile irrogazione, nei confronti di chi ne sia riconosciuto autore, sia di sanzioni propriamente penali, per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998, sia di sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva, come \u0026#232; quella di cui all\u0026#8217;art. 187-bis del medesimo testo unico; ci\u0026#242; che si \u0026#232; appunto verificato nel caso di specie. Per tale ragione, il soggetto al quale la CONSOB intenda addebitare la commissione di un tale illecito amministrativo dovrebbe godere di tutte le garanzie inerenti al diritto di difesa nei procedimenti penali, cos\u0026#236; come riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale sulla base dell\u0026#8217;art. 24 Cost. e, segnatamente, del \u0026#171;diritto di non collaborare alla propria incolpazione\u0026#187; (sono citate l\u0026#8217;ordinanza n. 291 del 2002 e la sentenza n. 361 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La disposizione censurata contrasterebbe inoltre con il \u0026#171;principio della parit\u0026#224; delle parti\u0026#187; nel processo, sancito dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., atteso che \u0026#171;[i]l dovere di collaborare con la CONSOB in capo a colui che dalla stessa CONSOB venga sanzionato per l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 187-bis [del d.lgs. n. 58 del 1998] non sembra [\u0026#8230;] compatibile con la posizione di parit\u0026#224; che tale soggetto e la CONSOB debbono rivestire nella fase giurisdizionale di impugnativa del provvedimento sanzionatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies sarebbe poi contrario all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 CEDU e 14 PIDCP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 6 CEDU, la Corte di cassazione osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (sono richiamate le sentenze 5 aprile 2012, Chambaz contro Svizzera; 8 febbraio 1996, John Murray contro Regno Unito; 17 dicembre 1996, Saunders contro Regno Unito; 21 dicembre 2000, Heaney e McGuinnes contro Irlanda; 3 maggio 2001, J. B. contro Svizzera; 4 ottobre 2005, Shannon contro Regno Unito; 8 ottobre 2002, Beckles contro Regno Unito), il diritto di non cooperare alla propria incolpazione e il diritto al silenzio \u0026#8211; anche nell\u0026#8217;ambito di procedimenti amministrativi funzionali all\u0026#8217;irrogazione di sanzioni aventi natura punitiva \u0026#8211; debbono considerarsi come implicitamente riconosciuti da tale norma convenzionale, situandosi anzi \u0026#171;al cuore della nozione di processo equo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto poi al Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Corte di cassazione osserva che il suo art. 14, paragrafo 3, lettera g), riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo accusato di un reato a \u0026#171;non essere costretto a deporre contro s\u0026#233; stesso o a confessarsi colpevole\u0026#187;. Tale diritto dovrebbe necessariamente essere riconosciuto anche a colui che sia sottoposto a un\u0026#8217;indagine condotta da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, ma potenzialmente funzionale all\u0026#8217;irrogazione nei suoi confronti di sanzioni di carattere punitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; La Corte di cassazione sospetta infine che la disciplina in esame violi gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 47, paragrafo 2, CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRilevato che l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies, e pi\u0026#249; in generale l\u0026#8217;intera disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998, ricadono nell\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea ai sensi dell\u0026#8217;art. 51 CDFUE, il giudice a quo osserva che la formulazione dell\u0026#8217;art. 47, paragrafo 2, CDFUE \u0026#232; sostanzialmente sovrapponibile a quella dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, e deve pertanto essere interpretata \u0026#8211; secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 52, paragrafo 3, CDFUE \u0026#8211; in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;interpretazione della corrispondente previsione convenzionale, sopra menzionata, fornita dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione rileva, inoltre, che dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di tutela della concorrenza si evince il principio secondo cui la Commissione non pu\u0026#242; imporre all\u0026#8217;impresa l\u0026#8217;obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l\u0026#8217;esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione (\u0026#232; citata la sentenza 18 ottobre 1989, in causa C-374/87, Orkem).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione sottolinea, tuttavia, come dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all\u0026#8217;abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) \u0026#8211; direttiva in attuazione della quale l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies \u0026#232; stato introdotto nel d.lgs. n. 58 del 1998 \u0026#8211; si evinca un generale obbligo di collaborazione con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di vigilanza, la cui violazione deve essere sanzionata dallo Stato membro ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, della direttiva medesima; ed evidenzia come tale obbligo sia sancito anche dal recente regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale considerazione induce il giudice a quo a domandarsi se detto obbligo, ove ritenuto applicabile anche nei confronti dello stesso soggetto nei cui confronti si stia svolgendo l\u0026#8217;indagine, sia compatibile con l\u0026#8217;art. 47 CDFUE; e, conseguentemente, se quest\u0026#8217;ultima osti a una disposizione nazionale che, come l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, presupponga un dovere di prestare collaborazione alle indagini (e conseguentemente di sanzionare l\u0026#8217;omessa collaborazione) anche da parte del soggetto nei cui confronti la CONSOB stia svolgendo indagini relative alla possibile commissione di un illecito punito con sanzioni di carattere sostanzialmente penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Rilevato, dunque, che l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 si espone a dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale sotto il profilo della sua possibile contrariet\u0026#224; a parametri costituzionali nazionali (artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.), nonch\u0026#233; sotto il profilo della sua possibile incompatibilit\u0026#224; con la CEDU e con la stessa CDFUE \u0026#8211; incompatibilit\u0026#224; dalla quale deriverebbe pure, in via mediata, la sua illegittimit\u0026#224; costituzionale in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. \u0026#8211;, la Corte di cassazione ha ritenuto di dover anzitutto sottoporre tali questioni all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; premesso che D. B. \u0026#232; stato sanzionato esclusivamente per l\u0026#8217;ingiustificato ritardo nella comparizione innanzi alla CONSOB, sicch\u0026#233; la fattispecie sarebbe assimilabile a quella esaminata da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2002 \u0026#8211; ha sollevato alcune eccezioni preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero irrilevanti, sia per il carattere ipotetico delle eventuali conseguenze pregiudizievoli in sede penale a carico di D. B., sia perch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo ben avrebbe potuto presentarsi all\u0026#8217;audizione e rendere dichiarazioni non sfavorevoli o non suscettibili di pregiudicarlo in sede penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione si fonderebbe inoltre sull\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo che l\u0026#8217;eventuale trasmissione al pubblico ministero della documentazione raccolta nello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dell\u0026#8217;illecito di abuso di informazioni privilegiate comporti anche l\u0026#8217;effettiva utilizzabilit\u0026#224; a fini probatori, nel processo penale, del materiale raccolto. Dal disposto dell\u0026#8217;art. 220 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; formatasi in materia si ricaverebbe, invece, l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di vigilanza, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ci\u0026#242; nonostante, siano state raccolte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Le stesse relazioni ispettive dei funzionari della CONSOB sarebbero acquisibili ai sensi dell\u0026#8217;art. 234 del codice di procedura penale e utilizzabili nel processo penale limitatamente alle parti riguardanti il rilevamento dei dati oggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la premessa interpretativa circa la natura punitiva delle violazioni di cui all\u0026#8217;art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 non sarebbe adeguatamente argomentata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, sarebbe insussistente la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., atteso che il diritto costituzionale di difesa \u0026#171;non [potrebbe] concretarsi in comportamenti che ledono l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;efficiente e trasparente funzionamento del mercato pubblico, tutelato dalla sanzione contemplata dall\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Del pari infondata sarebbe la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 111 Cost., poich\u0026#233; il dovere di collaborazione presidiato dall\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 non sarebbe suscettibile di alterare la posizione di parit\u0026#224; tra l\u0026#8217;incolpato e la CONSOB nella fase giurisdizionale di impugnativa del provvedimento, ove spetta alla seconda provare la fondatezza della propria pretesa punitiva, avvalendosi delle risultanze acquisite nel corso del procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Per le medesime considerazioni, sarebbe insussistente la violazione \u0026#8211; prospettata peraltro in via ipotetica \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Sarebbe infine infondato il dubbio di costituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 47 CDFUE, poich\u0026#233; la direttiva 2003/6/CE \u0026#8211; di cui la disposizione censurata costituisce attuazione \u0026#8211; sottolinea al trentottesimo considerando la necessit\u0026#224; di prevedere sanzioni sufficientemente dissuasive e proporzionate alla gravit\u0026#224; della violazione dei divieti e obblighi fissati dalla stessa direttiva, e precisa all\u0026#8217;art. 12 che i poteri di vigilanza e di indagine conferiti alle autorit\u0026#224; competenti includono il diritto di richiedere informazioni e di convocare in audizione \u0026#171;qualsiasi persona\u0026#187;, ivi compreso, dunque, il soggetto cui si contesti l\u0026#8217;abuso di informazioni privilegiate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; altres\u0026#236; costituito in giudizio D. B., il quale ha invece sostenuto la fondatezza delle questioni, in relazione a tutti i parametri evocati, ripercorrendo le argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ed evidenziando \u0026#8211; in relazione alla prospettata violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU \u0026#8211; che nelle pronunce Chambaz contro Svizzera e J. B. contro Svizzera la Corte EDU ha escluso la compatibilit\u0026#224; con la disposizione convenzionale di sanzioni irrogate a fronte del rifiuto di rispondere a richieste dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa o di fornire documenti, nell\u0026#8217;ambito di procedimenti fiscali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Non si \u0026#232; costituita in giudizio la CONSOB, che era parte nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2019, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha richiamato le deduzioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nella propria memoria illustrativa D. B., contestate le eccezioni di irrilevanza sollevate dalla difesa erariale, ha sottolineato che il diritto di non contribuire alla propria incolpazione non potrebbe ritenersi recessivo rispetto all\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;efficiente funzionamento del mercato pubblico, stanti l\u0026#8217;intangibilit\u0026#224; del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. (\u0026#232; citata la sentenza n. 232 del 1989) e la circostanza che la direttiva 2003/6/CE debba rispettare i diritti fondamentali della CDFUE, secondo quando indicato nel suo quarantaquattresimo considerando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; All\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2019, con l\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 questa Corte ha sottoposto alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), le seguenti questioni pregiudiziali:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;a) se l\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l\u0026#8217;art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente dalle quali possa emergere la propria responsabilit\u0026#224; per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura \u0026#8220;punitiva\u0026#8221;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l\u0026#8217;art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente dalle quali possa emergere la propria responsabilit\u0026#224; per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura \u0026#8220;punitiva\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con sentenza del 2 febbraio 2021 (in causa C-481/19, D. B. contro Consob) la grande sezione della Corte di giustizia ha statuito che \u0026#171;[l]\u0026#8217;articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE [\u0026#8230;], e l\u0026#8217;articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 [\u0026#8230;], letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;indagine svolta nei suoi confronti dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorit\u0026#224; risposte che possano far emergere la sua responsabilit\u0026#224; per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilit\u0026#224; penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; \u0026#200; stata quindi fissata nuova udienza innanzi a questa Corte, per il prosieguo della trattazione del presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica del 13 aprile 2021, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato un\u0026#8217;ulteriore memoria illustrativa, chiedendo alla Corte, in via principale, di dichiarare irrilevanti o infondate le questioni sollevate dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.1.\u0026#8211; La difesa erariale ribadisce che D. B. \u0026#232; stato sanzionato dalla CONSOB non per il silenzio serbato in sede di audizione, ma per le reiterate ed ingiustificate richieste di rinvio dell\u0026#8217;audizione, sicch\u0026#233; la dedotta violazione del diritto al silenzio sarebbe meramente ipotetica, con conseguente irrilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; inoltre, secondo la sentenza D. B. contro Consob della Corte di giustizia, il diritto al silenzio non pu\u0026#242; giustificare qualsiasi condotta di omessa collaborazione con le autorit\u0026#224; competenti, quale il rifiuto a presentarsi a un\u0026#8217;audizione o manovre dilatorie tendenti a rinviare lo svolgimento della stessa, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione non potrebbero essere accolte, riferendosi a una fattispecie in cui la parte privata \u0026#232; stata sanzionata per avere appunto posto in essere manovre dilatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.\u0026#8211; In subordine, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato chiede che l\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni circoscriva la portata del diritto al silenzio nei termini ricavabili dalla sentenza D. B. contro Consob.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIvi la Corte di giustizia avrebbe ricostruito il contenuto del diritto al silenzio alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, da cui risulterebbe il carattere non assoluto di tale diritto, che assumerebbe rilievo solo nella misura in cui le dichiarazioni rese dall\u0026#8217;incolpato su questioni di fatto abbiano influito sulla motivazione della decisione adottata o sulla sanzione inflitta all\u0026#8217;esito del procedimento (sono citate le sentenze Murray contro Regno Unito e 19 marzo 2015, Corbet e altri contro Francia, nonch\u0026#233; le conclusioni dell\u0026#8217;Avvocato generale Pikam\u0026#228;e rese il 27 ottobre 2020 nella causa D. B. contro Consob).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito dei procedimenti innanzi alla CONSOB, la garanzia del diritto al silenzio non dovrebbe essere letta nel senso di \u0026#171;rimettere all\u0026#8217;arbitrio individuale di pochi soggetti qualificati che dispongono di tutte le informazioni rilevanti per qualificare come lecite o illecite le singole operazioni, la decisione se collaborare o meno, consentendo loro di stabilire a propria discrezione se la collaborazione richiesta sia potenzialmente pregiudizievole per i loro interessi in quanto li esporrebbe, a loro giudizio, a sanzioni amministrative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale lettura, alla luce dell\u0026#8217;\u0026#171;asimmetria informativa che regna nel mercato finanziario\u0026#187;, priverebbe di ogni effetto utile le funzioni di vigilanza della CONSOB, la quale non disporrebbe, al fine dell\u0026#8217;accertamento di illeciti legati ad abusi di mercato, di poteri autonomamente esercitabili di accesso, perquisizione e sequestro o di intercettazione di comunicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOccorrerebbe al contrario differire l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della garanzia del diritto al silenzio \u0026#171;ad un momento successivo al completamento delle indagini: vale a dire al momento della decisione circa la sussistenza degli illeciti, o comunque ad un momento successivo alla contestazione formale degli addebiti; momento in cui si potr\u0026#224; realmente valutare se le dichiarazioni doverosamente rese dall\u0026#8217;incolpato siano utilizzabili al fine di accertare a sua carico una violazione sanzionata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderato inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU (\u0026#232; citata la sentenza Chambaz contro Svizzera), la garanzia del nemo tenetur se ipsum accusare nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti amministrativi \u0026#171;acquista consistenza nei casi in cui il mancato riconoscimento di essa possa condurre all\u0026#8217;acquisizione di informazioni utilizzabili contro l\u0026#8217;interessato nell\u0026#8217;ambito di un procedimento penale\u0026#187;, detta garanzia non dovrebbe applicarsi fino al momento in cui il presidente della CONSOB procede alla trasmissione al pubblico ministero della documentazione raccolta nel corso dell\u0026#8217;indagine ispettiva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-decies, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Nella propria ulteriore memoria illustrativa, D. B. chiede invece l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, alla luce dell\u0026#8217;indicata sentenza resa dalla Corte di giustizia, che ha chiarito come gli artt. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 non impongano di sanzionare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies, anche colui che sia \u0026#171;indagato\u0026#187; dalla CONSOB per l\u0026#8217;illecito di abuso di informazioni privilegiate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.1.\u0026#8211; La parte richiama le considerazioni svolte da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019, secondo cui il diritto al silenzio non pu\u0026#242; di per s\u0026#233; legittimare il rifiuto del soggetto di presentarsi all\u0026#8217;audizione disposta dalla CONSOB, n\u0026#233; il suo indebito ritardo nel presentarsi alla stessa audizione, \u0026#171;purch\u0026#233; sia garantito \u0026#8211; diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie \u0026#8211; il suo diritto a non rispondere alle domande che gli vengano rivolte durante l\u0026#8217;audizione stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, D. B. non disponeva, nell\u0026#8217;ambito del procedimento avviato dalla CONSOB, di detta garanzia, invece contemplata in materia penale dall\u0026#8217;art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all\u0026#8217;informazione nei procedimenti penali, richiamato dal trentunesimo e dal trentaduesimo considerando della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; sicch\u0026#233; le sue richieste di rinvio dell\u0026#8217;audizione sarebbero giustificate dall\u0026#8217;esercizio del diritto fondamentale al silenzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe dunque costituzionalmente illegittima ove utilizzata per sanzionare sia \u0026#171;l\u0026#8217;esplicita manifestazione della volont\u0026#224; dell\u0026#8217;incolpato di non rispondere\u0026#187;, sia \u0026#171;un ritardo rispetto a convocazioni prive di indicazioni circa il diritto di evitare di rendere dichiarazioni autoincriminanti nell\u0026#8217;ambito del procedimento sanzionatorio ed in particolare nella sua fase istruttoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Tanto premesso, la parte ripercorre la giurisprudenza di questa Corte sulla natura fondamentale del diritto al silenzio, corollario del diritto di difesa (\u0026#232; citata la sentenza n. 253 del 2019) e sul carattere punitivo, secondo i criteri Engel, delle sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato (sono richiamate le sentenze n. 112 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017), per concludere che il censurato art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 \u0026#171;non opera [\u0026#8230;] un ragionevole bilanciamento tra il diritto di difesa da un lato e quello al buon andamento della p.a. e della tutela del credito ex art. 47 Cost. dall\u0026#8217;altro\u0026#187;, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 24 Cost. Osserva inoltre che \u0026#171;sarebbe contraddittorio se l\u0026#8217;ordinamento interno riconoscesse natura sostanzialmente penale/punitiva alla sanzione de qua [\u0026#8230;] per poi non pretendere che in siffatti procedimenti sanzionatori siano assicurate almeno le garanzie fondamentali da sempre riconosciute in quelli penali tra cui, in primis, il \u0026#8220;diritto al silenzio\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.3.\u0026#8211; Con riferimento alla violazione degli artt. 111 Cost. e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 14, comma 3, lettera g), PIDCP, e 47 CDFUE, la parte ripercorre adesivamente le argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, dell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 di questa Corte e della sentenza D. B. contro Consob della Corte di giustizia, concludendo che l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 si pone in contrasto con detti parametri e non pu\u0026#242; essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata, sicch\u0026#233; dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato \u0026#8211; accanto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; definite da questa Corte con la sentenza n. 112 del 2019 \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee. Legge comunitaria 2004), \u0026#171;nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; censurata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), e all\u0026#8217;art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Infondata \u0026#232;, anzitutto, l\u0026#8217;eccezione di irrilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione d\u0026#224; atto, invero, che il ricorrente nel processo a quo \u0026#232; stato sanzionato dalla Corte d\u0026#8217;appello di Roma non gi\u0026#224; per essersi rifiutato di rispondere alle domande poste dalla Commissione nazionale per le societ\u0026#224; e la borsa (CONSOB) in sede di audizione, bens\u0026#236; per il ritardo nel presentarsi all\u0026#8217;audizione stessa. Da ci\u0026#242; l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce in sostanza \u0026#8211; in particolare nella memoria presentata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza del 13 aprile 2021 \u0026#8211; che anche nell\u0026#8217;ipotesi di accoglimento delle questioni il ricorrente dovrebbe essere comunque sanzionato, dal momento che il suo diritto al silenzio \u0026#8211; secondo quanto espressamente affermato dalla sentenza della grande sezione della Corte di giustizia del 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D. B. contro Consob \u0026#8211; non coprirebbe la condotta consistente nel ritardare le funzioni di vigilanza della medesima CONSOB.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rilievo non \u0026#232;, tuttavia, dirimente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, la rilevanza di una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere vagliata ex ante sulla base del petitum cos\u0026#236; come prospettato dal giudice rimettente, non gi\u0026#224; \u0026#8211; ex post \u0026#8211; sulla base della decisione di questa Corte, che ben pu\u0026#242; circoscrivere l\u0026#8217;accoglimento della questione in termini che potrebbero anche non giovare alla parte del giudizio a quo nel cui interesse la questione stessa \u0026#232; stata formulata. Nel caso ora all\u0026#8217;esame, il rimettente ha ritenuto per l\u0026#8217;appunto di estendere il petitum anche all\u0026#8217;ipotesi del procurato ritardo nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB da parte del ricorrente; ci\u0026#242; che rende di per s\u0026#233; rilevante la questione prospettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, come pi\u0026#249; volte precisato da questa Corte (sentenze n. 59 del 2021, n. 254 del 2020, n. 253 e n. 179 del 2019, n. 20 del 2018), la nozione di rilevanza non si identifica con l\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta dell\u0026#8217;auspicata pronuncia di accoglimento per la parte nel procedimento a quo: essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata \u0026#232;, infatti, che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a s\u0026#233; (sentenza n. 253 del 2019) e che la pronuncia della Corte \u0026#171;influi[sca] sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, non pu\u0026#242; non reiterarsi il rilievo \u0026#8211; gi\u0026#224; svolto nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019, e ripreso dalla parte nelle proprie difese \u0026#8211; per cui, nella valutazione della sanzionabilit\u0026#224; del ritardo di D. B. nel presentarsi all\u0026#8217;audizione disposta dalla CONSOB, ben potrebbe il giudice del procedimento a quo valorizzare la circostanza che il diritto al silenzio non era, all\u0026#8217;epoca, garantito; e che pertanto il ricorrente \u0026#8211; presentandosi all\u0026#8217;audizione \u0026#8211; si sarebbe trovato di fronte all\u0026#8217;alternativa tra rendere in quella sede dichiarazioni potenzialmente autoaccusatorie, ovvero rischiare di essere sanzionato per il rifiuto di rendere tali dichiarazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Infondata \u0026#232; altres\u0026#236; l\u0026#8217;ulteriore eccezione (invero non ripresa nella memoria conclusiva) di erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, relativa alla mancata considerazione, da parte dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, dell\u0026#8217;art. 220 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Tale disposizione \u0026#8211; nell\u0026#8217;interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; escluderebbe l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di vigilanza, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ci\u0026#242; nonostante, siano state raccolte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; rilevato nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019, \u0026#232; indubbio che nell\u0026#8217;ordinamento italiano non \u0026#232; consentito \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 220 norme att. cod. proc. pen. \u0026#8211; utilizzare nel processo penale dichiarazioni rese all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa nel corso di attivit\u0026#224; ispettiva o di vigilanza senza l\u0026#8217;osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale; ma \u0026#232; altrettanto indubbio che tali dichiarazioni \u0026#8211; ottenute dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa mediante la minaccia di sanzione per il caso di mancata cooperazione \u0026#8211; possono in concreto fornire all\u0026#8217;autorit\u0026#224; stessa (e poi al pubblico ministero) informazioni essenziali in vista dell\u0026#8217;acquisizione di ulteriori elementi di prova della condotta illecita, destinati poi a essere utilizzati nel successivo processo penale contro l\u0026#8217;autore della condotta, e possono pertanto contribuire, almeno indirettamente, a determinare la sua futura responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche a prescindere da tale considerazione, \u0026#232; peraltro decisivo il rilievo che il diritto al silenzio \u0026#232; qui invocato dal giudice rimettente quale garanzia in capo a colui che possa essere successivamente accusato di avere commesso anche solo un illecito amministrativo, ma suscettibile di dar luogo all\u0026#8217;applicazione di una sanzione amministrativa dal carattere punitivo. Indipendentemente, dunque, dalla eventualit\u0026#224; che nei suoi confronti venga effettivamente contestata la commissione di un reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ictu oculi infondata \u0026#232;, infine, l\u0026#8217;eccezione \u0026#8211; anch\u0026#8217;essa formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato soltanto nel primo scritto difensivo \u0026#8211; secondo cui il rimettente non avrebbe argomentato sulla natura punitiva delle sanzioni amministrative per l\u0026#8217;illecito di abuso di informazioni privilegiate, di cui D. B. fu poi ritenuto responsabile dalla CONSOB. Il rimettente ha, in effetti, ampiamente motivato sul punto (pagine 14 e 15 dell\u0026#8217;ordinanza), in termini peraltro corrispondenti ad affermazioni pi\u0026#249; volte compiute da questa stessa Corte, in epoca precedente (sentenza n. 68 del 2017) e successiva all\u0026#8217;ordinanza di rimessione (sentenze n. 112 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 223 del 2018, nonch\u0026#233; ordinanza n. 117 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate dal rimettente sono fondate in riferimento agli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP, nonch\u0026#233; agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 47 CDFUE, restando assorbita la questione formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rammentare nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019, l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile ratione temporis ai fatti di cui \u0026#232; causa nel procedimento a quo, prevedeva: \u0026#171;[f]uori dai casi previsti dall\u0026#8217;articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni \u0026#232; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra i poteri attribuiti alla CONSOB si annovera in particolare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-octies, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 58 del 1998, quello di \u0026#171;procedere ad audizione personale\u0026#187; nei confronti di \u0026#171;chiunque possa essere informato sui fatti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tenore letterale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione vigente al momento dei fatti e applicabile nel giudizio a quo, appare dunque estendersi anche all\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;audizione personale sia disposta nei confronti di colui che la CONSOB abbia gi\u0026#224; individuato, sulla base delle informazioni in proprio possesso, come il possibile autore di un illecito il cui accertamento ricade entro la sua competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo dubita, tuttavia, che un simile esito sia compatibile con il \u0026#8220;diritto al silenzio\u0026#8221;, fondato su tutti i parametri costituzionali e sovranazionali poc\u0026#8217;anzi rammentati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che il \u0026#8220;diritto al silenzio\u0026#8221; dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale \u0026#8211; costituisce un \u0026#171;corollario essenziale dell\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa\u0026#187;, riconosciuto dall\u0026#8217;art. 24 Cost. (ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002), garantendo nel procedimento penale all\u0026#8217;imputato la possibilit\u0026#224; di rifiutare di sottoporsi all\u0026#8217;esame testimoniale e, pi\u0026#249; in generale, di avvalersi della facolt\u0026#224; di non rispondere alle domande del giudice o dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente per le indagini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che questa Corte non ha avuto, sinora, l\u0026#8217;occasione di stabilire se tale diritto si estenda anche nell\u0026#8217;ambito di procedimenti amministrativi funzionali all\u0026#8217;irrogazione di sanzioni di natura punitiva secondo i criteri Engel;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, tuttavia, in numerose occasioni questa Corte ha ritenuto che singole garanzie costituzionali previste per la materia penale si estendano anche a tali sanzioni e ai relativi procedimenti applicativi (si vedano le sentenze citate nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 al punto 7.1. del Considerato in diritto, cui adde sentenze n. 68 del 2021 e n. 96 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, d\u0026#8217;altra parte, non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che le sanzioni previste dagli artt. 187-bis e 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998 abbiano natura punitiva (si vedano le sentenze di questa Corte, della Corte EDU e della Corte di giustizia parimenti citate nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 al punto 7.1. del Considerato in diritto);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che la Corte EDU ha dal canto suo espressamente esteso il diritto al silenzio desumibile dall\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; sub specie di diritto a non cooperare alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria \u0026#8211; anche all\u0026#8217;ambito dei procedimenti amministrativi, riconoscendo in particolare il diritto di chiunque sia sottoposto a un procedimento che potrebbe sfociare nella irrogazione di sanzioni di carattere punitivo a non essere obbligato a fornire all\u0026#8217;autorit\u0026#224; risposte dalle quali potrebbe emergere la propria responsabilit\u0026#224;, sotto minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza (si vedano le sentenze citate nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 al punto 7.2. del Considerato in diritto);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che dagli artt. 47 e 48 CDFUE parrebbe parimenti doversi desumere un tale diritto, pur in assenza di una giurisprudenza in termini della Corte di giustizia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Rilevato, peraltro, che l\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 censurato costituisce specifica trasposizione dell\u0026#8217;obbligo sancito dall\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE (poi sostituito, in termini analoghi, dall\u0026#8217;art. 30, paragrafo 1, lettera b, del regolamento UE n. 596/2014), con l\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 questa Corte aveva ritenuto di dover sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la duplice domanda pregiudiziale, di interpretazione e di validit\u0026#224;, letteralmente riportata supra (punto 7 del Ritenuto in fatto). Ci\u0026#242; allo scopo di chiarire, da un lato, se le citate disposizioni della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014, anche alla luce degli artt. 47 e 48 CDFUE, possano essere interpretate nel senso di non vincolare gli Stati membri a sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente dalle quali possa emergere la propria responsabilit\u0026#224; per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura punitiva, esercitando cos\u0026#236; il proprio diritto al silenzio nell\u0026#8217;ambito di tale procedimento; e dall\u0026#8217;altro lato se, in caso di risposta negativa a tale prima domanda, le disposizioni in parola siano compatibili con i citati artt. 47 e 48 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Nella propria sentenza D. B. contro Consob, la Corte di giustizia ha in sintesi risposto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, in forza del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull\u0026#8217;Unione europea (TUE) e dell\u0026#8217;art. 52, paragrafo, 3, CDFUE, nell\u0026#8217;interpretazione degli artt. 47 e 48 CDFUE occorre tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, in quanto soglia di protezione minima;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU sull\u0026#8217;art. 6 CEDU, il diritto al silenzio si trova al centro della nozione di equo processo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, \u0026#171;[t]enuto conto che la protezione del diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa penale, l\u0026#8217;accusa fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volont\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato [\u0026#8230;], tale diritto risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre\u0026#187; (paragrafo 39);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, d\u0026#8217;altra parte, tale diritto \u0026#171;non pu\u0026#242; ragionevolmente essere limitato alle confessioni di illeciti o alle osservazioni che chiamino direttamente in causa la persona interrogata, bens\u0026#236; comprende anche le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell\u0026#8217;accusa ed avere cos\u0026#236; un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona\u0026#187; (paragrafo 40), ma al tempo stesso non pu\u0026#242; essere invocato a giustificazione di \u0026#171;qualsiasi omessa collaborazione con le autorit\u0026#224; competenti, qual \u0026#232; il caso di un rifiuto di presentarsi ad un\u0026#8217;audizione prevista da tali autorit\u0026#224; o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell\u0026#8217;audizione stessa\u0026#187; (paragrafo 41);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che il diritto in questione deve essere rispettato anche nell\u0026#8217;ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, suscettibili di sfociare nell\u0026#8217;inflizione di sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente penale, come nel caso oggetto del procedimento a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che tale conclusione \u0026#171;non trova smentita nella giurisprudenza della Corte [di giustizia] relativa alle norme dell\u0026#8217;Unione in materia di concorrenza, da cui risulta, in sostanza, che, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento inteso all\u0026#8217;accertamento di una violazione di tali norme, l\u0026#8217;impresa interessata pu\u0026#242; essere costretta a fornire tutte le informazioni necessarie relative ai fatti di cui essa pu\u0026#242; avere conoscenza e a fornire, ove occorra, i documenti pertinenti che siano in suo possesso, anche quando questi possano servire per dimostrare, segnatamente nei suoi confronti, l\u0026#8217;esistenza di un comportamento anticoncorrenziale\u0026#187; (paragrafo 46). Ci\u0026#242; perch\u0026#233; \u0026#8211; da un lato \u0026#8211; anche in tale contesto l\u0026#8217;impresa non \u0026#232; comunque tenuta a fornire risposte in virt\u0026#249; delle quali essa si troverebbe a dover ammettere l\u0026#8217;esistenza di una violazione siffatta, e perch\u0026#233; \u0026#8211; dall\u0026#8217;altro \u0026#8211; tale giurisprudenza concerne persone giuridiche, e \u0026#171;non pu\u0026#242; applicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la portata del diritto al silenzio di persone fisiche\u0026#187; come il ricorrente nel giudizio a quo (paragrafo 48);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che nell\u0026#8217;interpretazione delle norme del diritto derivato dell\u0026#8217;Unione, deve essere sempre preferita \u0026#171;quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anzich\u0026#233; quella che porta a constatare la sua incompatibilit\u0026#224; con quest\u0026#8217;ultimo\u0026#187; (paragrafo 50);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che le disposizioni della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014, oggetto dei quesiti di questa Corte, \u0026#171;si prestano ad una interpretazione conforme agli articoli 47 e 48 della Carta, in virt\u0026#249; della quale essi non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilit\u0026#224; per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilit\u0026#224; penale\u0026#187; (paragrafo 55);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, anzi, dal diritto al silenzio garantito dagli artt. 47 e 48 CDFUE, come sopra interpretati, discende l\u0026#8217;obbligo, a carico degli Stati membri, di assicurare che una persona fisica non possa essere sanzionata in circostanze siffatte (paragrafo 57).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;interpretazione della Corte di giustizia appena riassunta collima, dunque, con la ricostruzione offerta da questa Corte della portata del diritto al silenzio nell\u0026#8217;ambito di procedimenti amministrativi che \u0026#8211; come quello che ha interessato il ricorrente nel giudizio a quo \u0026#8211; siano comunque funzionali a scoprire illeciti e a individuarne i responsabili, e siano suscettibili di sfociare in sanzioni amministrative di carattere punitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diritto \u0026#232; fondato, assieme, sull\u0026#8217;art. 24 Cost., sull\u0026#8217;art. 6 CEDU e sugli artt. 47 e 48 CDFUE, questi ultimi nell\u0026#8217;interpretazione che ne ha ora fornito la Corte di giustizia; e pu\u0026#242; essere ricavato altres\u0026#236; dall\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP, laddove alla nozione di \u0026#171;reato\u0026#187; contenuta nell\u0026#8217;incipit del paragrafo 3 venga assegnato un significato sostanziale, corrispondente a quello gradatamente individuato dalle due corti europee a partire dalla sentenza della Corte EDU 8 giugno 1976, Engel contro Paesi Bassi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte queste norme, nazionali e sovranazionali, \u0026#171;si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione\u0026#187; (sentenza n. 388 del 1999, nonch\u0026#233;, di recente, sentenza n. 187 del 2019), nella definizione dello standard di tutela delle condizioni essenziali del diritto di difesa di fronte a un\u0026#8217;accusa suscettibile di sfociare nell\u0026#8217;applicazione di sanzioni a contenuto comunque punitivo, che non possono non comprendere il diritto \u0026#8211; con le parole dell\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP \u0026#8211; a \u0026#171;non essere costretto a deporre contro se stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Resta, a questo punto, soltanto da precisare la portata di tale diritto con riferimento alla specifica questione sottoposta a questa Corte, a fronte della prospettazione del giudice rimettente e delle allegazioni delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene questa Corte, sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia in merito alla portata degli artt. 47 e 48 CDFUE, che sia incompatibile con il diritto al silenzio la possibilit\u0026#224; di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vigilanza svolta da quest\u0026#8217;ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla individuazione dei responsabili, ovvero \u0026#8211; a fortiori \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilit\u0026#224; per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilit\u0026#224; di carattere penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha chiarito la Corte di giustizia, non solo il diritto derivato dell\u0026#8217;Unione non impone allo Stato italiano di applicare una simile sanzione, ma \u0026#8211; anzi \u0026#8211; la sua applicazione in un caso siffatto risulterebbe in contrasto con lo stesso diritto primario dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; condividersi, in proposito, la lettura restrittiva del diritto al silenzio proposta dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato nella sua memoria conclusiva, secondo cui l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di tale garanzia andrebbe riservata al momento della decisione circa la sussistenza dell\u0026#8217;illecito, o comunque ad un momento successivo alla contestazione formale di esso, quando l\u0026#8217;autorit\u0026#224; sia in grado di \u0026#171;valutare se le dichiarazioni doverosamente rese dall\u0026#8217;incolpato siano utilizzabili al fine di accertare a sua carico una violazione sanzionata\u0026#187;. Una tale lettura condurrebbe, infatti, a negare l\u0026#8217;essenza stessa del diritto al silenzio, che consiste \u0026#8211; precisamente \u0026#8211; nel diritto di rimanere in silenzio, ossia di non essere costretto \u0026#8211; sotto minaccia di una sanzione, come quella comminata dalla disposizione in questa sede censurata \u0026#8211; a rendere dichiarazioni potenzialmente contra se ipsum, e dunque a rispondere a domande dalle quali possa emergere una propria responsabilit\u0026#224;. Tale garanzia deve potersi necessariamente esplicare anche in una fase antecedente alla instaurazione del procedimento sanzionatorio, e in particolare durante l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vigilanza svolta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224;, al fine di scoprire eventuali illeciti e di individuarne i responsabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, come parimenti sottolineato dalla Corte di giustizia (paragrafo 41 della sentenza D. B. contro Consob) e come gi\u0026#224; questa Corte aveva rilevato nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 (punto 4 del Considerato in diritto), il diritto al silenzio non giustifica comportamenti ostruzionistici che cagionino indebiti ritardi allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vigilanza della CONSOB, come il rifiuto di presentarsi ad un\u0026#8217;audizione prevista da tali autorit\u0026#224;, ovvero manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell\u0026#8217;audizione stessa. N\u0026#233; il diritto al silenzio potrebbe legittimare l\u0026#8217;omessa consegna di dati, documenti, registrazioni preesistenti alla richiesta della CONSOB, formulata ai sensi dell\u0026#8217;art. 187-octies, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 58 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Va dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, lettera b), della legge n. 62 del 2005 e vigente al momento del fatto addebitato al ricorrente nel processo a quo, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilit\u0026#224; per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, alle disposizioni dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 cos\u0026#236; come modificate, rispettivamente, dall\u0026#8217;art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cos\u0026#236;, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cos\u0026#236; come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima modifica estende le sanzioni previste dalla norma alle condotte di mancata collaborazione con la Banca d\u0026#8217;Italia, tra le quali deve ritenersi compresa anche la mancata risposta a domande formulate dalla stessa Banca d\u0026#8217;Italia, che possano far emergere la responsabilit\u0026#224; della persona fisica per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Anche rispetto a tale situazione, strutturalmente identica a quella della mancata risposta alle domande della CONSOB, non pu\u0026#242; non operare il medesimo diritto al silenzio, nei limiti sopra enucleati; onde la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale che colpisce la disposizione nella versione vigente all\u0026#8217;epoca dei fatti deve necessariamente colpire, in parte qua, anche la nuova formulazione introdotta dalla novella in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda modifica ha precisato che il ritardo recato all\u0026#8217;esercizio delle funzioni della Banca d\u0026#8217;Italia e della CONSOB \u0026#232; sanzionato con riferimento alle sole funzioni \u0026#171;di vigilanza\u0026#187;, ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice edittale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale risultante dalla novella lascia intatta la possibilit\u0026#224; di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d\u0026#8217;Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilit\u0026#224; per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Merita infine sottolineare che la decisione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale ora sottoposte all\u0026#8217;esame di questa Corte \u0026#232; unicamente incentrata sulla disposizione \u0026#8211; l\u0026#8217;art.187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 \u0026#8211; dalla quale discende l\u0026#8217;obbligo di sanzionare anche chi si sia rifiutato di rispondere alle domande della Banca d\u0026#8217;Italia e della CONSOB nell\u0026#8217;esercizio del proprio diritto al silenzio, obbligo che la presente pronuncia dichiara costituzionalmente illegittimo. Spetter\u0026#224; poi primariamente al legislatore la pi\u0026#249; precisa declinazione delle ulteriori modalit\u0026#224; di tutela di tale diritto \u0026#8211; non necessariamente coincidenti con quelle che vigono nell\u0026#8217;ambito del procedimento e del processo penale \u0026#8211; rispetto alle attivit\u0026#224; istituzionali della Banca d\u0026#8217;Italia e della CONSOB, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificit\u0026#224; dei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilit\u0026#224; per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d\u0026#8217;Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilit\u0026#224; per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cos\u0026#236;, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cos\u0026#236; come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016\u0026#187;, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d\u0026#8217;Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilit\u0026#224; per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210430120542.pdf","oggetto":"Borsa - Intermediazione finanziaria - Attivit\u0026#224; di vigilanza della CONSOB - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o ritardo recato all\u0027esercizio delle sue funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria - Applicazione della sanzione anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell\u0027esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43809","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Estensione del petitum, da parte del rimettente, all\u0027ipotesi sottoposta al suo giudizio - Conseguente rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall\u0027art. 9, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione. Il rimettente ha ritenuto di estendere il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e anche all\u0027ipotesi sottoposta al suo giudizio - nel caso di specie: procurato ritardo nell\u0027esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB da parte del ricorrente - senza che si debbano valutare \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e gli effetti del giudizio della Corte costituzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere vagliata \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e sulla base del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e così come prospettato dal giudice rimettente, non già - \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e - sulla base della decisione di questa Corte, che ben può circoscrivere l\u0027accoglimento della questione in termini che potrebbero anche non giovare alla parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nel cui interesse la questione stessa è stata formulata.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa nozione di rilevanza non si identifica con l\u0027utilità concreta dell\u0027auspicata pronuncia di accoglimento per la parte nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata è, infatti, che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé e che la pronuncia della Corte influisca sull\u0027esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 179 del 2019, n. 20 del 2016, n. 20 del 2018 e n. 28 del 2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43810","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2005","data_nir":"2005-04-18","numero":"62","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43810","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Interpretazione della norma censurata in senso lesivo del c.d. diritto al silenzio - Conseguente rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall\u0027art. 9, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo. Anche a prescindere dalla considerazione che le dichiarazioni ottenute dall\u0027autorità amministrativa mediante la minaccia di sanzione per il caso di mancata cooperazione - nel caso di specie: davanti alla CONSOB - possono in concreto contribuire, almeno indirettamente, a determinare la futura responsabilità penale dell\u0027autore, è decisivo il rilievo che il diritto al silenzio è invocato dal rimettente quale garanzia in capo a colui che possa essere successivamente accusato di avere commesso anche solo un illecito amministrativo, ma suscettibile di dar luogo all\u0027applicazione di una sanzione amministrativa dal carattere punitivo. (\u003cem\u003ePrecedente citato: ordinanza n. 117 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43811","numero_massima_precedente":"43809","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2005","data_nir":"2005-04-18","numero":"62","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43811","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Ampia motivazione in ordine alla natura della norma censurata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall\u0027art. 9, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, perché il rimettente non avrebbe argomentato sulla natura punitiva delle sanzioni amministrative per l\u0027illecito di abuso di informazioni privilegiate. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ampiamente motivato sul punto, in termini peraltro corrispondenti ad affermazioni più volte compiute dalla giurisprudenza costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017; ordinanza n. 117 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43812","numero_massima_precedente":"43810","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2005","data_nir":"2005-04-18","numero":"62","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43812","titoletto":"Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB, nell\u0027esercizio delle sue funzioni di vigilanza, o ritardo recato all\u0027esercizio delle sue funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo (nella specie: abuso di informazioni privilegiate), ovvero per un reato - Violazione, anche a seguito delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia in via pregiudiziale, del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale in parte qua del testo vigente al momento del fatto incriminato nel processo a quo.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 3, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0027art. 47 CDFUE - l\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall\u0027art. 9, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Il tenore letterale della disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, risulta incompatibile - come confermato anche dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale - con il diritto al silenzio della persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell\u0027attività di vigilanza svolta da quest\u0027ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla individuazione dei responsabili, ovvero - \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e - nell\u0027ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. Spetterà poi primariamente al legislatore la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela di tale diritto - non necessariamente coincidenti con quelle che vigono nell\u0027ambito del procedimento e del processo penale - rispetto alle attività istituzionali della CONSOB e - a seguito delle pronunce di illegittimità costituzionale consequenziale della medesima disposizione, nella formulazione successiva a due successive novelle - della Banca d\u0027Italia, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificità dei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla CEDU e dal diritto dell\u0027Unione europea. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 68 del 2021, n. 96 del 2020, n. 187 del 2019 e n. 388 del 1999; ordinanza n. 117 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl \"diritto al silenzio\", pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale, costituisce un corollario essenziale dell\u0027inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall\u0027art. 24 Cost., garantendo nel procedimento penale all\u0027imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all\u0027esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell\u0027autorità competente per le indagini. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 del 2002 e n. 291 del 2002\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43813","numero_massima_precedente":"43811","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2005","data_nir":"2005-04-18","numero":"62","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"paragrafo 3","comma":"","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43813","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento della questione riferita ad ulteriore parametro.","testo":"Accolta \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, paragrafo 3, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0027art. 47 CDFUE - la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall\u0027art. 9, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 62 del 2005, resta assorbita la questione formulata in riferimento all\u0027art. 111 Cost.","numero_massima_successivo":"43814","numero_massima_precedente":"43812","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2005","data_nir":"2005-04-18","numero":"62","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43814","titoletto":"Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d\u0027Italia, nell\u0027esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all\u0027esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, come convertito.","testo":"È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall\u0027art. 24, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d\u0027Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La modifica estende le sanzioni previste dalla norma alle condotte di mancata collaborazione con la Banca d\u0027Italia, tra le quali deve ritenersi compresa anche la mancata risposta a domande formulate dalla stessa Banca d\u0027Italia, che possano far emergere la responsabilità della persona fisica per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Anche rispetto a tale situazione, strutturalmente identica a quella della mancata risposta alle domande della CONSOB, non può non operare il medesimo diritto al silenzio, onde la dichiarazione di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione nella versione vigente all\u0027epoca dei fatti deve necessariamente colpire, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, anche la nuova formulazione introdotta dalla novella in parola.","numero_massima_successivo":"43815","numero_massima_precedente":"43813","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/10/2012","data_nir":"2012-10-18","numero":"179","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"17/12/2012","data_nir":"2012-12-17","numero":"221","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43815","titoletto":"Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d\u0027Italia, nell\u0027esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all\u0027esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.lgs. n. 129 del 2017.","testo":"È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 187-\u003cem\u003equinquiesdecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall\u0027art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d\u0027Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La novella, la quale ha precisato che il ritardo recato all\u0027esercizio delle funzioni della Banca d\u0027Italia e della CONSOB è sanzionato con riferimento alle sole funzioni «di vigilanza», ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice edittale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale così risultante lascia intatta la possibilità di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d\u0027Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.","numero_massima_precedente":"43814","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/02/1998","data_nir":"1998-02-24","numero":"58","articolo":"187","specificazione_articolo":"quinquiesdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/08/2017","data_nir":"2017-08-03","numero":"129","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-03;129~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39718","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 84/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2287","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42359","autore":"Allena M., Vaccari S.","titolo":"Diritto al silenzio e autorità di vigilanza dei mercati finanziari","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittobancario.it/rivista","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42359_2021_84.pdf","nome_file_fisico":"84_2021+1_allena_-_vaccari.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41281","autore":"Amati E. Insolera P.","titolo":"Il \"Nemo tenere se detergere\" è applicabile nel procedimento dinanzi alla Consob funzionale all\u0027inflizione di sanzioni amministrative \"sostanzialmente\" punitive: costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 187-quinquiesdecies TUF","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza commerciale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"89","note_abstract":"","collocazione":"C.122 - A.274","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40661","autore":"Amoroso G.","titolo":"La \"doppia pregiudiziale\" e l\u0027individuazione della Corte (costituzionale o di giustizia) cui il giudice può rivolgersi in \"prima battuta\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"V","sezione_rivista":"1","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44394","autore":"Andolina E.","titolo":"Dichiarazioni rese dinanzi ad autorità diverse da quella penale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"71","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40100","autore":"Bindi E.","titolo":"Diritto fondamentale al silenzio e poteri d\u0027indagine di Banca d\u0027Italia e Consob","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1046","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40536","autore":"Bonzano C.","titolo":"\"Matiére pénale\" e diritto al silenzio: la Consulta mette un punto fermo ... o quasi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"47","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41371","autore":"Brugiotti E.","titolo":"Diritto al silenzio. La sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 2/2017 alla luce del dialogo fra le Corti. Possibili aperture all\u0027orizzonte?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40398","autore":"Catalano S.","titolo":"La vicenda decisa dalla sentenza n 84 del 2021 della Corte costituzionale: un esempio di \"buon dialogo\" fra Corti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40398_2021_84.pdf","nome_file_fisico":"84-2021+altre_Catalano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42680","autore":"Cociani S.F.","titolo":"Sul diritto del contribuente al silenzio e a non cooperare alla propria incolpazione. Dal giusto processo al giusto procedimento?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto tributario","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39656","autore":"Coduti D.","titolo":"Il diritto al silenzio nell\u0027intreccio tra diritto nazionale, sovranazionale e internazionale: il caso D.B. c. 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