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Giudici : Daria  de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Franco  MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA, Giulio  PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca  ANTONINI, Stefano  PETITTI, Angelo  BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN GIORGIO, Filippo        PATRONI GRIFFI, Marco        D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit\u0026#224; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch\u0026#233; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, promosso dalla Commissione tributaria regionale dell\u0026#8217;Emilia-Romagna nel procedimento vertente tra il Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio \u0026#8722; societ\u0026#224; cooperativa agricola e il Comune di Concordia sulla Secchia, con ordinanza del 15 novembre 2021, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione del Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio \u0026#8722; societ\u0026#224; cooperativa agricola, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 29 novembre 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato Livia Salvini per il Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio \u0026#8722; societ\u0026#224; cooperativa agricola e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 novembre 2021, iscritta al n. 215 del registro ordinanze del 2021, la Commissione tributaria regionale dell\u0026#8217;Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit\u0026#224; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch\u0026#233; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere investito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione, disposta dalla Corte di legittimit\u0026#224; con ordinanza della sezione sesta civile, 31 ottobre 2019, n. 28135, di una precedente sentenza d\u0026#8217;appello, che aveva confermato l\u0026#8217;accoglimento, in prime cure, dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;avviso di accertamento con il quale il Comune di Concordia sulla Secchia aveva contestato al Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio \u0026#8722; societ\u0026#224; cooperativa agricola l\u0026#8217;omesso versamento dell\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili per l\u0026#8217;anno 2006 (recte: anni 2007, 2008 e 2009) in relazione a sei fabbricati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo grado, soggiunge il rimettente, la Commissione tributaria provinciale di Modena, in linea con le deduzioni del contribuente, aveva ritenuto dimostrata la natura rurale dei fabbricati e, quindi, operante l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista dall\u0026#8217;art. 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa CTR riferisce, quindi, di essere chiamata a decidere la controversia in applicazione del principio di diritto \u0026#8211; enunciato dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza di cassazione con rinvio, in continuit\u0026#224; con l\u0026#8217;orientamento inaugurato dalla sentenza della stessa Corte, sezioni unite civili, 21 agosto 2009, n. 18565 \u0026#8211; secondo il quale, ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;ICI, il carattere rurale dei fabbricati deve risultare dall\u0026#8217;apposita annotazione negli atti del catasto, nella specie non sussistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone, ancora, il rimettente che nel giudizio riassunto il contribuente ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullit\u0026#224; dell\u0026#8217;avviso di accertamento riguardante quattro degli originari sei fabbricati, \u0026#171;non oggetto di autotutela da parte del Comune\u0026#187;, e, in via subordinata, sottoporsi allo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;la norma di riferimento\u0026#187;, nella parte in cui non prescrive la possibilit\u0026#224; di ottenere l\u0026#8217;esenzione dei fabbricati a destinazione rurale che non siano pi\u0026#249; censiti in catasto, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune di Concordia sulla Secchia ha, invece, concluso per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; del ricorso per riassunzione e, in subordine, per il rigetto dello stesso, sul presupposto che, in relazione ai quattro fabbricati privi di annotazione di ruralit\u0026#224;, l\u0026#8217;ICI fosse, invece, dovuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, la CTR rimettente osserva che la risoluzione delle questioni sollevate appare determinante ai fini della decisione del giudizio sottoposto al suo esame, vincolata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella ordinanza sopra indicata, che \u0026#171;condurrebbe inevitabilmente a una pronuncia di rigetto che appare ingiusta\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarisce, al riguardo, il rimettente che \u0026#171;non \u0026#232; in discussione il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione\u0026#187;, secondo il quale l\u0026#8217;annotazione costituisce condizione per il riconoscimento della destinazione rurale dell\u0026#8217;immobile soggetto all\u0026#8217;ICI, ma piuttosto la possibilit\u0026#224; che sia proprio tale principio a determinare la lesione di diritti tutelati dalla Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo la norma censurata sarebbe irragionevole nella parte in cui, secondo la riferita esegesi, richiede l\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;annotazione negli atti catastali ai fini del riconoscimento retroattivo della ruralit\u0026#224; anche nei casi, come quello di specie, in cui l\u0026#8217;annotazione, pur in presenza dei presupposti sostanziali della ruralit\u0026#224;, non possa essere effettuata, in quanto, al momento della presentazione della relativa istanza, la particella catastale identificativa dell\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare sia stata soppressa e sia confluita in un nuovo subalterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, involgente ancora l\u0026#8217;art. 3 Cost., la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra le situazioni, sostanzialmente uguali, dei proprietari degli immobili che, prima della presentazione dell\u0026#8217;istanza di ruralit\u0026#224;, siano stati oggetto di variazioni catastali nel periodo dal 2006 al 2011 e dei titolari di immobili di identica tipologia che non abbiano subito alcuna modifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, la norma censurata, imponendo prestazioni patrimoniali diverse a contribuenti nella medesima situazione sostanziale, recherebbe vulnus al principio della capacit\u0026#224; contributiva enunciato dall\u0026#8217;art. 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio innanzi a questa Corte \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilit\u0026#224; e comunque per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente eccepisce, anzitutto, la genericit\u0026#224; della prospettazione della questione \u0026#171;per il ritenuto contrasto con l\u0026#8217;art. 97 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, inoltre, la difesa statale che le censure svolte dal rimettente investono una norma di interpretazione autentica che non ha introdotto l\u0026#8217;obbligo di annotazione negli atti catastali, ma si \u0026#232; limitata a chiarirne la portata effettuale, precisando che l\u0026#8217;inserimento di tale annotazione ha efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della relativa domanda. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; investirebbe, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, da un lato, la riproposizione di questione analoga, gi\u0026#224; decisa da questa Corte con la ordinanza n. 115 del 2015, dall\u0026#8217;altro, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, essendo la CTR incorsa nella medesima carenza rilevata da questa Corte in riferimento alla questione decisa nella occasione ricordata, in quanto avrebbe omesso di verificare se fosse concretamente applicabile nella fattispecie in scrutinio lo ius superveniens costituito dalla disciplina del procedimento di annotazione della ruralit\u0026#224; posta dal decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 26 luglio 2012 (Individuazione delle modalit\u0026#224; di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale eccepisce, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa CTR Emilia-Romagna, pur avendo dato atto che, nel costituirsi in giudizio, il Comune di Concordia sulla Secchia aveva eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per riassunzione del giudizio, avrebbe omesso di verificare l\u0026#8217;incidenza di tale eccezione, astrattamente ostativa alla decisione di merito, sulla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene, al riguardo, l\u0026#8217;interveniente che l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, ove sussistente, determinerebbe l\u0026#8217;estinzione del processo, con la conseguenza che il giudizio potrebbe essere definito con una pronuncia in rito, senza alcuno scrutinio della disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, ad avviso della difesa statale, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, assumendo che i fabbricati oggetto di causa sarebbero stati soppressi perch\u0026#233; \u0026#171;confluiti in altro subalterno catastale\u0026#187;, senza, tuttavia chiarire se tale soppressione abbia riguardato i soli dati catastali oppure se sia stata la conseguenza della demolizione e ricostruzione degli stessi immobili ovvero di interventi edilizi di trasformazione in un organismo in tutto o in parte diverso, esibirebbe un\u0026#8217;ulteriore carenza motivazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, la CTR \u0026#8211; posto che, quale giudice del rinvio, \u0026#232; vincolata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;ICI presuppone necessariamente l\u0026#8217;annotazione catastale \u0026#8211; non si sarebbe fatta carico di verificare se la normativa di riferimento escluda effettivamente la possibilit\u0026#224; di ottenere l\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224; in riferimento a immobili che nei cinque anni anteriori all\u0026#8217;entrata in vigore della legge abbiano subito trasformazioni o comunque variazioni catastali a seguito delle quali siano confluiti in altre particelle. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rileva, poi, che il giudice a quo non ha chiarito se la contribuente abbia effettivamente proposto, in relazione ai fabbricati in questione, la domanda di riconoscimento della ruralit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8722; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, se questa sia stata respinta dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria e se il relativo provvedimento sia stato tempestivamente impugnato dinanzi alla CTP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Le censure sarebbero, inoltre, inammissibili per inadeguata o carente motivazione sulla non manifesta infondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla denunziata irragionevolezza, il giudice a quo avrebbe omesso di analizzare la ratio della norma indubbiata rispetto al fine perseguito dal legislatore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti carente sarebbe, poi, la motivazione sulla violazione del principio di uguaglianza, non avendo la CTR svolto argomentazioni sufficienti in merito alla omogeneit\u0026#224; delle situazioni comparate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale rilievo si rifletterebbe anche sulle censure relative all\u0026#8217;art. 53 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultimo, l\u0026#8217;interveniente imputa al rimettente di non avere tentato un\u0026#8217;interpretazione della normativa censurata conforme a Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa, in ogni caso, le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, dalla disciplina sul riconoscimento della ruralit\u0026#224; dei fabbricati \u0026#8211; riveniente dal d.l. n. 70 del 2011, come convertito, dal decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze del 14 settembre 2011 (Modalit\u0026#224; applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralit\u0026#224; dei fabbricati), dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal menzionato d.m. 26 luglio del 2012 \u0026#8211;, come chiarita dalle indicazioni interpretative fornite dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria nella circolare dell\u0026#8217;Agenzia del territorio del 22 settembre 2011, n. 6, nella \u0026#171;lettera circolare (prot. 24818 del 17 maggio 2012), indirizzata alle strutture territoriali dipendenti\u0026#187; della Direzione centrale catasto e cartografia dell\u0026#8217;Agenzia del territorio e nella \u0026#171;lettera circolare prot. 13845 del 5 aprile 2013\u0026#187; indirizzata alle medesime strutture territoriali, si ricaverebbe che, con riferimento agli identificativi catastali associati ad unit\u0026#224; immobiliari soppresse, l\u0026#8217;annotazione del carattere rurale dell\u0026#8217;edificio, di norma apposta dal sistema informatico a fronte della sola presentazione, da parte del richiedente, della prescritta documentazione, non operi automaticamente, ma venga, comunque, inserita manualmente, \u0026#171;menzionando lo stadio superato\u0026#187;. L\u0026#8217;informazione viene, quindi, associata all\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare derivata, con la precisazione che il requisito deve essere riferito all\u0026#8217;unit\u0026#224; originaria da cui questa proviene, al fine di offrire un\u0026#8217;adeguata rappresentazione della vicenda. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, secondo la difesa dello Stato, il presupposto su cui si fonda il sollevato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, costituito dalla ritenuta impossibilit\u0026#224; di effettuare materialmente l\u0026#8217;annotazione in relazione agli immobili soppressi, non troverebbe riscontro nella disciplina censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene, infine, la difesa statale che gli speciali procedimenti di variazione catastale e di annotazione della ruralit\u0026#224; introdotti dalla normativa in scrutinio, configurando una sorta di sanatoria, sarebbero il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che non risulta arbitraria, n\u0026#233; irragionevole. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale si \u0026#232; costituito il Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio \u0026#8722; societ\u0026#224; cooperativa agricola, ricorrente in riassunzione nel giudizio principale, chiedendo dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ricorda, anzitutto, che lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale concerne sei fabbricati \u0026#171;indubitabilmente destinati ad attivit\u0026#224; agricola\u0026#187;, i quali, fino al 2009, non risultavano iscritti in catasto nelle categorie A/6 o D/10; che, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 18565 del 2009, la societ\u0026#224; cooperativa agricola aveva presentato richiesta di variazione di classamento e, nell\u0026#8217;ambito di tale riclassificazione, quattro dei sei immobili originari avevano subito un frazionamento dal quale erano stati generati altri subalterni; che l\u0026#8217;avviso di accertamento notificato dal Comune di Concordia sulla Secchia riguardava i fabbricati cos\u0026#236; come individuati anteriormente al frazionamento, poich\u0026#233; si riferiva ad annualit\u0026#224; di imposta allo stesso antecedenti; che nel 2011, in seguito all\u0026#8217;emanazione del d.l. n. 70 del 2011, la stessa societ\u0026#224; cooperativa aveva presentato domanda di accatastamento, valevole anche per le annualit\u0026#224; precedenti, producendo l\u0026#8217;autocertificazione sulla ruralit\u0026#224; richiesta dalla novella legislativa; che, in applicazione dello ius superveniens, l\u0026#8217;amministrazione comunale aveva annullato, in via di autotutela, l\u0026#8217;avviso di accertamento con riguardo a soli due fabbricati, non avendo per i restanti riscontrato l\u0026#8217;annotazione di ruralit\u0026#224; negli atti del catasto; che detta annotazione non si era potuta materialmente eseguire perch\u0026#233; le relative particelle \u0026#8211; la cui destinazione rurale non era mai stata in discussione tra le parti \u0026#8211; erano state soppresse nel 2009, in seguito al frazionamento citato, che aveva generato dei subalterni, pur essendo la destinazione dei fabbricati rimasta invariata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la parte, la norma in scrutinio, ricollegando alla mancata annotazione in catasto l\u0026#8217;automatica impossibilit\u0026#224; di conseguire il requisito della ruralit\u0026#224; \u0026#171;ora per allora\u0026#187;, anche quando tale annotazione sia impossibile per cause meramente formali e non legate al mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso, determinerebbe effetti irragionevoli e arbitrari perch\u0026#233; non riconducibili ad una diversa capacit\u0026#224; contributiva, cos\u0026#236; ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la parte ritiene che il principio della preminenza dell\u0026#8217;annotazione, come enunciato dalla Corte di cassazione, si ponga in contrasto con la ratio della normativa sull\u0026#8217;autocertificazione di ruralit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;annotazione costituirebbe una semplice modalit\u0026#224; procedurale attraverso la quale viene data adeguata pubblicit\u0026#224; alla situazione di fatto preesistente, onde assicurare l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;ICI. L\u0026#8217;art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, sarebbe, dunque, volto a regolamentare il procedimento di acquisizione della ruralit\u0026#224; attraverso una sorta di \u0026#171;sanatoria-trascrizione\u0026#187; basata, per un verso, sull\u0026#8217;autocertificazione, in omaggio a esigenze di semplificazione, e, per l\u0026#8217;altro, su un\u0026#8217;annotazione catastale intesa a garantire la pubblicit\u0026#224; erga omnes della situazione di fatto preesistente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn sistema siffatto, argomenta la parte, lascerebbe privi di copertura casi, come quello in scrutinio, in cui una particella, non essendo pi\u0026#249; censita, non pu\u0026#242; essere oggetto di materiale annotazione, pur avendo avuto la relativa unit\u0026#224; immobiliare, nel corso degli anni, carattere di ruralit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata travalicherebbe, dunque, l\u0026#8217;effetto da essa stessa perseguito, trasformando il procedimento che consente l\u0026#8217;acquisizione del requisito della ruralit\u0026#224; in uno strumento di irragionevole discriminazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, si sottolinea, l\u0026#8217;annotazione negli atti del catasto, rappresentando l\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; per attestare, ora per allora, la ricorrenza dei requisiti della ruralit\u0026#224;, introduce un automatismo che impedisce al giudice di tenere conto delle peculiarit\u0026#224; del caso concreto e di modulare in base ad esse gli effetti della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Con memoria depositata nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, la parte ha replicato alle difese svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Commissione tributaria regionale dell\u0026#8217;Emilia-Romagna solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, auto-qualificandosi come di interpretazione autentica, interviene sulla disciplina dell\u0026#8217;annotazione catastale del carattere di ruralit\u0026#224; dei fabbricati, necessaria per il conseguimento dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili prevista dall\u0026#8217;art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in scrutinio stabilisce che \u0026#171;[a]i sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l\u0026#8217;articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell\u0026#8217;articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In particolare, la CTR dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;interpretazione della citata norma, come risultante dal principio di diritto, enunciato dalla Corte di cassazione, sezione sesta civile, con l\u0026#8217;ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28135 \u0026#8210; al quale essa \u0026#232; tenuta ad attenersi in quanto giudice di rinvio \u0026#8210; secondo il quale, ai fini dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili, la ruralit\u0026#224; dei fabbricati deve risultare dalla prescritta annotazione catastale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la disciplina dalla quale tale principio \u0026#232; stato tratto sarebbe irragionevole nella parte in cui prescrive che, ai fini del riconoscimento retroattivo della natura rurale dei fabbricati, necessario per accedere al regime agevolativo, tale attributo deve essere annotato negli atti del catasto, senza, tuttavia, prevedere un\u0026#8217;eccezione per il caso in cui l\u0026#8217;annotazione, pur in presenza dei presupposti sostanziali della ruralit\u0026#224;, non possa essere effettuata, in quanto, al momento della presentazione della relativa istanza, la particella catastale identificativa dell\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare sia stata soppressa e sia confluita in un nuovo subalterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; La normativa censurata determinerebbe, altres\u0026#236;, una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra le situazioni, sostanzialmente uguali, dei proprietari dei fabbricati che, prima della presentazione dell\u0026#8217;istanza di riconoscimento della ruralit\u0026#224;, siano stati oggetto di variazioni catastali, e dei titolari degli immobili di identica tipologia che, invece, non abbiano subito alcuna modifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.3.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene, infine, violato l\u0026#8217;art. 53 Cost., in quanto la disposizione censurata, imponendo prestazioni patrimoniali diverse a contribuenti che versano nella medesima situazione sostanziale, recherebbe vulnus al principio della capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalla difesa statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La deduzione con la quale l\u0026#8217;interveniente contesta la genericit\u0026#224; della censura involgente l\u0026#8217;art. 97 Cost. \u0026#232; palesemente inconferente, in quanto verte su un parametro non evocato dal giudice a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Neppure pu\u0026#242; essere accolta l\u0026#8217;ulteriore eccezione con la quale l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia che le questioni promosse si incentrano su una disposizione, quale \u0026#232; l\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, che non ha introdotto l\u0026#8217;obbligo di annotazione catastale ritenuto all\u0026#8217;origine del vulnus denunziato, ma ha soltanto chiarito, in quanto norma di interpretazione autentica, che l\u0026#8217;inserimento di tale scritturazione negli atti del catasto ha efficacia retroattiva sino al quinto anno anteriore a quello di presentazione della domanda. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Come ripetutamente affermato da questa Corte, un\u0026#8217;interpretazione non formalistica del canone dell\u0026#8217;esatta ed esaustiva indicazione della disposizione censurata, ricavabile dall\u0026#8217;art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), impone di identificare il thema decidendum tenendo conto della motivazione e dell\u0026#8217;intero contesto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (sentenze n. 258 del 2012 e n. 181 del 2011). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ottica, l\u0026#8217;imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per s\u0026#233; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione ove questa Corte sia posta comunque in condizione di individuare il contesto normativo effettivamente investito dalle censure formulate (sentenze n. 107 del 2021 e n. 14 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, \u0026#232; ben vero che la CTR Emilia-Romagna ha sollevato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento al solo art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, le argomentazioni svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione rendono palese che l\u0026#8217;oggetto delle censure \u0026#232; costituito dal plesso normativo che disciplina l\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224;, dalla quale la Corte di legittimit\u0026#224; ha tratto il principio di diritto vincolante nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina sottoposta a scrutinio pu\u0026#242;, quindi, ritenersi identificata con sufficiente precisione, pur mancando, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, un esplicito riferimento a tutte le disposizioni che la compongono. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; l\u0026#8217;eccezione con la quale la difesa dello Stato lamenta che la CTR Emilia-Romagna avrebbe reiterato una questione gi\u0026#224; dichiarata inammissibile da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 115 del 2015, e sarebbe, inoltre, incorsa nella medesima carenza rilevata con la predetta ordinanza, avendo omesso di verificare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; nella specie del d.m.  26 luglio 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Occorre, anzitutto, ribadire, in linea con un\u0026#8217;enunciazione gi\u0026#224; espressa dalla giurisprudenza costituzionale, che le precedenti pronunce di inammissibilit\u0026#224; non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, posto che la riproposizione della stessa questione \u0026#232; preclusa soltanto nel corso del medesimo giudizio (sentenza n. 99 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; In ogni caso, la questione all\u0026#8217;odierno esame si incentra su profili della normativa in materia di annotazione della ruralit\u0026#224; diversi rispetto a quelli affrontati dal precedente richiamato dalla difesa statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione decisa da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 115 del 2015 riguardava, infatti, l\u0026#8217;art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e l\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost., \u0026#171;nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;[ICI], senza che l\u0026#8217;Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l\u0026#8217;assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fondamento della statuizione di inammissibilit\u0026#224; allora assunta, la Corte evidenzi\u0026#242; la mancata considerazione, da parte del giudice rimettente, della regolamentazione del procedimento di annotazione dettata dal d.m. 26 luglio 2012 in attuazione dell\u0026#8217;art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e, in particolare, quanto previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, del regolamento, ai sensi del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;Ufficio provinciale dell\u0026#8217;Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 6, nonch\u0026#233; alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralit\u0026#224; per gli immobili dichiarati con le modalit\u0026#224; previste dal decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rilievo della difesa statale, secondo il quale l\u0026#8217;odierno rimettente non avrebbe preso in esame la regolamentazione suddetta, non risulta, pertanto, conferente nel caso di specie, in cui, come evidenziato, la disciplina dell\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224; \u0026#232; denunziata sotto il diverso profilo dell\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;automatismo procedimentale delineato dalla normativa in scrutinio ad attestare la ruralit\u0026#224; del fabbricato nell\u0026#8217;ipotesi in cui la particella alla quale riferire l\u0026#8217;annotazione sia stata soppressa a seguito di frazionamento e abbia assunto un diverso identificativo catastale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;omessa delibazione, da parte della CTR, dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso per riassunzione del giudizio di rinvio, formulata dall\u0026#8217;amministrazione comunale resistente, inciderebbe sulla rilevanza delle questioni sollevate, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale accoglimento di tale eccezione condurrebbe all\u0026#8217;estinzione del processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Anche questa eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rilievo risulta, infatti, formulato in modo del tutto generico, in assenza di qualsivoglia indicazione sul contenuto della eccezione di inammissibilit\u0026#224; sulla quale il rimettente avrebbe omesso di pronunciarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Sono, inoltre, non fondate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; con le quali l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, da un lato, evidenzia che il rimettente non ha verificato se la normativa di riferimento escluda effettivamente la possibilit\u0026#224; di ottenere l\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224; per i fabbricati che, nei cinque anni anteriori all\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, abbiano subito variazioni catastali a seguito delle quali siano confluiti in altre particelle; dall\u0026#8217;altro, rileva che il giudice a quo non ha chiarito le ragioni della soppressione dei subalterni in questione \u0026#8211; e in particolare se essa abbia riguardato soltanto i dati catastali ovvero se sia conseguita ad una vera e propria soppressione materiale dei fabbricati \u0026#8211;, n\u0026#233; ha precisato se la societ\u0026#224; cooperativa agricola ricorrente in riassunzione abbia effettivamente presentato, in relazione agli immobili in questione, la domanda di annotazione della ruralit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e se questa sia stata respinta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.1.\u0026#8211; La prima eccezione \u0026#232; destituita di fondamento, posto che \u0026#8211; contrariamente a quanto assume la difesa statale \u0026#8211; il rimettente ha esaminato la disciplina dell\u0026#8217;annotazione e ne ha escluso l\u0026#8217;operativit\u0026#224; nel caso sottoposto al suo esame, in ragione della intervenuta soppressione delle particelle oggetto della richiesta annotazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.2.\u0026#8211; Quanto alla seconda, deve osservarsi che entrambi i fatti di cui l\u0026#8217;interveniente lamenta l\u0026#8217;omessa deduzione risultano, al contrario, descritti in modo esaustivo nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, avendo la CTR chiarito che \u0026#171;[n]el corso del processo si riscontrava un ridimensionamento della pretesa comunale a quattro dei sei fabbricati in quanto, dagli atti di causa, emergeva l\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224; per due di essi, mentre per gli altri quattro, pur in presenza dell\u0026#8217;istanza di cui al D.L. ex art. 7, comma 2-bis del D.L. 70/2011, non risultava alcuna annotazione, dato che detti fabbricati, a tale data, non erano pi\u0026#249; censiti nel catasto dei fabbricati rurali, in seguito a un frazionamento che aveva originato altri subalterni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La difesa dello Stato imputa ancora al rimettente di avere omesso di riferire se fosse stata presentata la domanda di annotazione della ruralit\u0026#224; dei fabbricati interessati dal frazionamento e, in caso affermativo, di precisarne l\u0026#8217;esito, e se, avverso lo stesso, fosse stata proposta tempestiva impugnazione dinanzi alla CTP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rilievo dell\u0026#8217;Avvocatura involge il tema \u0026#8211; peraltro non esplicitamente evocato nell\u0026#8217;atto di intervento \u0026#8722; della possibilit\u0026#224; per la CTR, chiamata a decidere sull\u0026#8217;impugnazione di avvisi di accertamento per mancato versamento dell\u0026#8217;ICI, di conoscere della questione catastale relativa alla ruralit\u0026#224; dei fabbricati gravati dal tributo, sulla quale si innestano le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Occorre, al riguardo, rammentare che, a norma dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), le controversie concernenti le operazioni catastali, pur appartenendo alla giurisdizione tributaria ed essendo soggette, in forza di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 19, comma 1, lettera f), del citato d.lgs. n. 546 del 1992, alle medesime forme del contenzioso tributario, sono dotate, rispetto a quest\u0026#8217;ultimo, di spiccata autonomia, sia sul piano oggettivo, concernendo specificamente gli atti relativi alle operazioni catastali, sia su quello soggettivo, vertendo tra il proprietario dell\u0026#8217;immobile e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Ufficio provinciale del territorio, senza che l\u0026#8217;ente impositore sia parte del rapporto controverso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.1.\u0026#8211; Tra il giudizio relativo alle operazioni catastali e quello concernente la pretesa impositiva intercorre, tuttavia, un vincolo di pregiudizialit\u0026#224;-dipendenza in senso tecnico, in forza del quale il secondo processo deve essere sospeso ai sensi dell\u0026#8217;art. 295 del codice di procedura civile fino alla definizione del primo con autorit\u0026#224; di giudicato (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 9 ottobre 2019, n. 25250).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Coerente con tali premesse ermeneutiche \u0026#232; il principio, enunciato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 18565 del 2009, secondo cui l\u0026#8217;accertamento dei requisiti della ruralit\u0026#224; in difformit\u0026#224; all\u0026#8217;attribuita categoria catastale non pu\u0026#242; essere compiuto incidentalmente dal giudice tributario che sia stato investito dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;avviso di accertamento relativo all\u0026#8217;ICI o della domanda di rimborso di tale tributo. Ci\u0026#242; in quanto, rispetto alla pretesa fiscale concretamente opposta, il classamento costituisce l\u0026#8217;atto presupposto, alla cui cognizione da parte del giudice investito dell\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;imposta osta \u0026#171;il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto di imposta\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 27 marzo 2019, n. 8534).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Sulla scorta di tali enunciazioni consolidate \u0026#8211; e cristallizzate nel principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione nel giudizio a quo \u0026#8211;, il Collegio rimettente non pu\u0026#242; che limitarsi al riscontro dell\u0026#8217;esistenza e dell\u0026#8217;efficacia del provvedimento di classamento sul quale si fonda la pretesa impositiva opposta. Ci\u0026#242; in quanto dovrebbe essere ad esso preclusa la cognizione sulle questioni afferenti al procedimento catastale, tra le quali rientra, evidentemente, anche il quesito sul quale si innesta l\u0026#8217;odierno incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale questione rientrerebbe, infatti, nella competenza del giudice tributario eventualmente investito dell\u0026#8217;impugnazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 19, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 546 del 1992, del diniego tacito di annotazione ex art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 13 febbraio 2015, n. 3001), o comunque del classamento non modificato dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria, nonostante la richiesta di riconoscimento della ruralit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ritiene, tuttavia, questa Corte che nella fattispecie in esame la mancata applicazione delle regole sulla cognizione del giudice tributario sopra richiamate non incida sulla rilevanza delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, evidenziato che il giudice rimettente, rivolgendo le proprie censure alla disciplina sull\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224;, come interpretata alla stregua del principio di diritto enunciato ai sensi dell\u0026#8217;art. 384 cod. proc. civ., ha inteso contestare la validit\u0026#224; costituzionale della stessa ricostruzione che ne \u0026#232; alla base, secondo la quale il giudice investito dell\u0026#8217;accertamento della sussistenza dell\u0026#8217;obbligo di versamento dell\u0026#8217;ICI deve limitarsi a prendere atto dell\u0026#8217;oggettiva classificazione catastale del fabbricato, in quanto \u0026#232; onere del contribuente che invochi l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta impugnare l\u0026#8217;atto di classamento, rimanendovi altrimenti assoggettato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa CTR afferma motivatamente di dubitare della conformit\u0026#224; a Costituzione della normativa, cui inerisce il richiamato punto di diritto, che esclude la propria competenza a compiere direttamente l\u0026#8217;accertamento della ruralit\u0026#224; anche nella specifica ipotesi in cui l\u0026#8217;annotazione in catasto di tale destinazione funzionale sarebbe resa impossibile dalla soppressione della particella gravata dal tributo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233;, dunque, le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale investono, a ben vedere, la regula iuris dalla quale dipende la stessa potestas iudicandi del giudice rimettente, non si configura una macroscopica carenza dei presupposti della stessa incidente sulla rilevanza e quindi sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (per un\u0026#8217;applicazione del principio in tema di giurisdizione, sentenze n. 112 del 1993 e n. 314 del 1992). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Devono, infine, essere respinte le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni e per omessa ricerca di una interpretazione costituzionalmente adeguata, posto che il rimettente ha, da un lato, sia pure sinteticamente, illustrato le ragioni del ritenuto contrasto della disciplina censurata con gli evocati parametri costituzionali, e dall\u0026#8217;altro, ha escluso la percorribilit\u0026#224; di una interpretazione conforme a Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Va, da ultimo, rilevato che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nel ricomporre lo svolgimento del giudizio principale, impropriamente menziona snodi processuali non pertinenti alla controversia, ma riferibili all\u0026#8217;analogo e pi\u0026#249; articolato contenzioso originato dall\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;avviso di accertamento, pur sempre notificato dal Comune di Concordia sulla Secchia al Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio \u0026#8722; societ\u0026#224; cooperativa agricola in riferimento ai fabbricati per cui \u0026#232; causa, ma avente ad oggetto l\u0026#8217;annualit\u0026#224; ICI 2006. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale errore ricostruttivo non infirma, tuttavia, l\u0026#8217;intellegibilit\u0026#224; della motivazione sulla rilevanza, in quanto la lettura coordinata dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e della pronuncia di cassazione con rinvio, ivi riportata per ampi stralci, arricchita delle indicazioni offerte dall\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dall\u0026#8217;atto di costituzione della parte, cos\u0026#236; come illustrato dalla memoria da questa depositata nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, consente di individuare agevolmente i lineamenti essenziali della res controversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il presupposto ermeneutico sul quale si basano i dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale risulta, infatti, non corretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente suppone che la soppressione, conseguente a frazionamento, delle particelle catastali relative ad immobili per i quali \u0026#232; richiesto il riconoscimento della ruralit\u0026#224; e la loro confluenza in nuovi subalterni renda impossibile l\u0026#8217;annotazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione \u0026#232;, tuttavia, da escludere sulla base di argomenti sistematici che tengono conto sia della ratio della disciplina censurata, sia della funzione del sistema catastale, al quale l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224;, qui in esame, \u0026#232; strettamente correlato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; A tale riguardo, \u0026#232; utile ricordare che l\u0026#8217;assunzione del carattere della ruralit\u0026#224; presuppone che il fabbricato sia dotato dei requisiti sostanziali prescritti dall\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l\u0026#8217;anno 1994), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e identificabili, sostanzialmente, nella destinazione dell\u0026#8217;edificio a servizio di terreni agricoli, oppure nel suo impiego in una delle attivit\u0026#224; indicate nell\u0026#8217;art. 2135 del codice civile ovvero nella sua utilizzazione quale abitazione del coltivatore, ed \u0026#232; attuata attraverso un apposito procedimento di annotazione negli atti del catasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sistema \u0026#232; scaturito dalla riforma avviata con il d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e conclusasi con l\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, qui in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, comma 2-bis, del citato d.l. n. 70 del 2011, come convertito,  stabiliva, infatti, che \u0026#171;[a]i fini del riconoscimento della ruralit\u0026#224; degli immobili ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all\u0026#8217;Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un\u0026#8217;autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l\u0026#8217;immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralit\u0026#224; dell\u0026#8217;immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 7, al comma 2-ter, disponeva che \u0026#171;[e]ntro il 20 novembre 2011, l\u0026#8217;Agenzia del territorio, previa verifica dell\u0026#8217;esistenza dei requisiti di ruralit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l\u0026#8217;attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l\u0026#8217;amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente pu\u0026#242; assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l\u0026#8217;avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente \u0026#232; tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 2-quater demandava ad un decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze la fissazione delle modalit\u0026#224; applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonch\u0026#233; ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell\u0026#8217;Agenzia del territorio e dell\u0026#8217;amministrazione comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alla procedura delineata dall\u0026#8217;art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, i soggetti interessati potevano, quindi, presentare all\u0026#8217;Agenzia del territorio \u0026#8211; la quale, dal 1\u0026#176; dicembre 2012, \u0026#232; stata incorporata nell\u0026#8217;Agenzia delle entrate a norma dell\u0026#8217;art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 \u0026#8211; una domanda di variazione della categoria catastale per l\u0026#8217;attribuzione della categoria A/6 (classe \u0026#8216;R\u0026#8217;) agli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 agli immobili rurali ad uso strumentale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa domanda doveva essere presentata entro il 30 settembre 2011, allegando un\u0026#8217;autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il richiedente avrebbe dovuto dichiarare che l\u0026#8217;immobile possedeva, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione dell\u0026#8217;istanza, i requisiti di ruralit\u0026#224; indicati nel citato art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEra, inoltre, previsto un meccanismo, per effetto del quale il contribuente, in mancanza di convalida da parte dell\u0026#8217;Agenzia del territorio entro il 20 novembre 2011, avrebbe potuto assumere, \u0026#171;in via provvisoria\u0026#187;, l\u0026#8217;avvenuta attribuzione della rendita catastale per un ulteriore periodo di dodici mesi (sino al 20 novembre 2012), termine entro il quale la stessa Agenzia del territorio avrebbe potuto negare l\u0026#8217;attribuzione di siffatta rendita, con provvedimento motivato, dal che sarebbe derivato, per il medesimo contribuente, l\u0026#8217;obbligo di corresponsione delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni appena richiamate sono state abrogate dal d.l. n. 201 del 2011, come convertito, il quale, all\u0026#8217;art. 13, comma 14-bis, ha stabilito che \u0026#171;[l]e domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell\u0026#8217;articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralit\u0026#224;, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralit\u0026#224;, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, il d.m. 26 luglio 2012, all\u0026#8217;art. 1, comma 2, ha stabilito che, ai fini dell\u0026#8217;iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralit\u0026#224; dei fabbricati di cui al comma 1 \u0026#8722; ossia dei fabbricati rurali destinati ad abitazione e dei fabbricati strumentali all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola \u0026#8211;, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivit\u0026#224; agricole), \u0026#232; apposta una specifica annotazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 5 del citato decreto ministeriale ha previsto che \u0026#171;[v]iene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unit\u0026#224; immobiliare interessata, dell\u0026#8217;avvenuta presentazione delle domande di cui all\u0026#8217;art. 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralit\u0026#224;\u0026#187; (comma 1) e che \u0026#171;[i]l mancato riconoscimento del requisito di ruralit\u0026#224;, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate, \u0026#232; accertato con provvedimento motivato del direttore dell\u0026#8217;Ufficio provinciale dell\u0026#8217;Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento \u0026#232; impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalit\u0026#224; e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ultimo, l\u0026#8217;art. 5 del d.m. 26 luglio 2012, al comma 3, ha prescritto che, per le dichiarazioni di ruralit\u0026#224;, l\u0026#8217;Agenzia del territorio procede ad effettuare l\u0026#8217;accertamento, anche a campione, apponendo specifica annotazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assetto normativo cos\u0026#236; ricomposto \u0026#232; stato completato dall\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, qui in scrutinio, il quale ha definito la portata temporale degli effetti dell\u0026#8217;annotazione della ruralit\u0026#224;, nel senso di farla retroagire al quinquennio anteriore a quello di presentazione della relativa richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Come si evince dai lavori preparatori relativi alla descritta disciplina,  la ratio della riforma in esame \u0026#232; duplice e va rinvenuta, da un lato, nella finalit\u0026#224; di semplificazione procedimentale dell\u0026#8217;accertamento della ruralit\u0026#224; ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;ICI e, dall\u0026#8217;altro, nelle esigenze di certezza giuridica e di deflazione del contenzioso sorto a causa della disorganicit\u0026#224; del previgente quadro normativo risultante dalla stratificazione di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con tali finalit\u0026#224;, la normativa in esame, attribuendo efficacia retroattiva alla richiesta di riconoscimento della ruralit\u0026#224; e alla conseguente registrazione catastale, ha inteso definire i rapporti di imposta sorti nel quinquennio anteriore alla sua introduzione, anche in vista dell\u0026#8217;anticipo, in via sperimentale, gi\u0026#224; a far data dal 2012, dell\u0026#8217;imposta municipale unica (IMU), la quale, in forza del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), ha poi sostituito definitivamente l\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; Alla esigenza di certezza giuridica risponde anche la previsione che ricollega il conseguimento del riconoscimento della ruralit\u0026#224; ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;ICI all\u0026#8217;inserimento di tale qualit\u0026#224; negli atti del catasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con l\u0026#8217;orientamento di legittimit\u0026#224; inaugurato dalla richiamata sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 18565 del 2009, la normativa censurata dispone, infatti, che il riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati sia cristallizzato in un\u0026#8217;iscrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima \u0026#232; soggetta alle variazioni indotte dalla sopravvenienza di mutamenti materiali e giuridici del cespite cui si riferisce. L\u0026#8217;aggiornamento delle risultanze rientra, infatti, nella funzione di conservazione propria del catasto, la quale \u0026#232; assolta dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria tenendo in evidenza, mediante operazioni di voltura e di verificazione, le mutazioni soggettive e dello stato degli immobili e delle correlate rendite. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua di tale sistema, ogni iscrizione relativa ad atti di aggiornamento viene registrata e rimane accessibile al fine di consentire in ogni tempo la ricostruzione storica delle vicende che hanno interessato ciascun immobile censito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le variazioni tracciabili in catasto deve, quindi, includersi anche il frazionamento da cui derivi la soppressione della particella oggetto di ripartizione e l\u0026#8217;assunzione, da parte dell\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare derivata, di un nuovo identificativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale evenienza, le annotazioni storicamente afferenti alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, sia pure con espresso riferimento al precedente identificativo catastale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.4.\u0026#8211; Il diverso avviso del giudice rimettente, intravvedendo in tale ultima vicenda un ostacolo all\u0026#8217;iscrizione della ruralit\u0026#224; dell\u0026#8217;unit\u0026#224; catastale originaria, omette di considerare che la registrazione retrospettiva rientra nella funzione di aggiornamento propria del catasto, e trascura la finalit\u0026#224; di agevolazione sottesa alla portata retroattiva della normativa censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, infatti, al fine di fornire ai contribuenti una copertura rispetto agli accertamenti fiscali effettuati nel quinquennio antecedente alla richiesta di variazione o di annotazione, detta una disciplina procedimentale che \u0026#232; rivolta essenzialmente al passato, perch\u0026#233; consente di dare evidenza catastale alla circostanza che un determinato fabbricato, che nel periodo considerato risultava censito, possedesse i requisiti di ruralit\u0026#224;, essendo, invece, irrilevante che in un momento successivo esso abbia assunto una diversa configurazione catastale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La premessa interpretativa da cui muove il rimettente si discosta, altres\u0026#236;, dalle indicazioni fornite sul punto dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria, di cui ha dato conto l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ha, infatti, evidenziato che, secondo le istruzioni elaborate dalla Direzione centrale catasto e cartografia dell\u0026#8217;Agenzia del territorio nelle lettere circolari prot. 24818 del 17 maggio 2012 e prot. 13845 del 5 aprile 2013, indirizzate alle strutture territoriali dipendenti, per gli identificativi associati alle unit\u0026#224; immobiliari soppresse, l\u0026#8217;annotazione della destinazione rurale ai sensi della disciplina in scrutinio deve essere inserita manualmente \u0026#171;menzionando lo stadio superato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;informazione viene, quindi, associata all\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare derivata, con la precisazione che il requisito deve essere riferito all\u0026#8217;unit\u0026#224; originaria da cui questa proviene, al fine di offrire un\u0026#8217;adeguata rappresentazione della vicenda. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Sono inconferenti i rilievi svolti sul punto dalla parte, secondo cui l\u0026#8217;annotazione di ruralit\u0026#224; sulle unit\u0026#224; immobiliari derivate non risulterebbe possibile ove il contribuente, ancor prima di presentare la domanda ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, abbia gi\u0026#224; provveduto a far confluire l\u0026#8217;originaria unit\u0026#224; immobiliare in un nuovo subalterno accatastato nelle categorie A/6 o D/10, in quanto non si potrebbe, in tal caso, apporre nessuna ulteriore annotazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8210; Tale affermazione contrasta, invero, con la funzione tipica della registrazione catastale, attraverso la quale \u0026#232; possibile dare evidenza all\u0026#8217;inquadramento assegnato al cespite in un preciso momento storico, in modo da aggiornare il quadro informativo dato dall\u0026#8217;ordine cronologico delle iscrizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ruralit\u0026#224;, non essendo una qualit\u0026#224; connaturata al fabbricato, ma scaturendo da una serie di condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge (art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, come convertito), pu\u0026#242; non permanere nel tempo, cos\u0026#236; che l\u0026#8217;attuale esistenza di tale destinazione funzionale non ne implica necessariamente la sussistenza anteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Alla luce di quanto precede, il contrasto della disciplina in scrutinio con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza si palesa insussistente e cadono, al contempo, i sospetti di violazione del principio della capacit\u0026#224; contributiva espresso dall\u0026#8217;art. 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Sulla base delle argomentazioni esposte, le questioni vanno, pertanto, dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit\u0026#224; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch\u0026#233; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell\u0026#8217;Emilia-Romagna con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Imposta comunale sugli immobili [ICI] - Esenzione - Presentazione della domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralit\u0026#224; - Previsione che richiede l\u0027inserimento dell\u0027annotazione negli atti catastali per il riconoscimento retroattivo nei casi in cui l\u0027adempimento \u0026#232; stato riconosciuto tecnicamente impossibile perch\u0026#233; gli immobili sono stati soppressi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45326","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - In genere - Dichiarazioni di inammissibilità - Effetti - Preclusione alla riproposizione della medesima o analoga questione - Esclusione. (Classif. 204001).","testo":"Le precedenti pronunce di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, posto che la riproposizione della stessa questione è preclusa soltanto nel corso del medesimo giudizio. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 99/2017 - mass. 40418\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45327","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45327","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Censura avverso norma dalla quale dipende la competenza del giudice rimettente - Difetto di macroscopica carenza dei presupposti della stessa - Esclusione. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAllorché le censure di illegittimità costituzionale investano la \u003cem\u003eregula iuris\u003c/em\u003e dalla quale dipende la stessa \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e del rimettente, non si configura una macroscopica carenza dei presupposti della stessa incidente sulla rilevanza e quindi sull\u0027ammissibilità delle questioni sollevate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 112/1993 - mass. 19509; S. 314/1992 - mass. 18630\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45328","numero_massima_precedente":"45326","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45328","titoletto":"Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Condizione per accedere al regime agevolativo - Necessaria annotazione dell\u0027attributo sugli atti del catasto - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell\u0027efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della domanda - Applicabilità dell\u0027agevolazione anche alle particelle catastali soppresse e confluite in un nuovo subalterno - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTR dell\u0027Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell\u0027art. 2, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, secondo cui l\u0027annotazione catastale del carattere di ruralità dei fabbricati, necessaria ai fini dell\u0027operatività dell\u0027esenzione dall\u0027imposta comunale sugli immobili (ICI), ha efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della domanda di variazione catastale. Il rimettente, supponendo che la soppressione, conseguente a frazionamento, delle particelle catastali relative ad immobili per i quali è richiesto il riconoscimento della ruralità e la loro confluenza in nuovi subalterni renda impossibile l\u0027annotazione ai sensi dell\u0027art. 13, comma 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, muove da un presupposto ermeneutico non corretto, poiché omette di considerare che la registrazione retrospettiva rientra nella funzione di aggiornamento propria del catasto e trascura la finalità di agevolazione sottesa alla portata retroattiva della normativa censurata, in quanto di interpretazione autentica. Essa infatti detta una disciplina procedimentale che è rivolta essenzialmente al passato, perché consente di dare evidenza catastale alla circostanza che un determinato fabbricato, che nel periodo considerato risultava censito, possedesse i requisiti di ruralità, essendo, invece, irrilevante che in un momento successivo esso abbia assunto una diversa configurazione catastale. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 115/2015 - mass. 38416\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45327","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/08/2013","data_nir":"2013-08-31","numero":"102","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"ter","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-08-31;102~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/10/2013","data_nir":"2013-10-28","numero":"124","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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