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Uff.\" n. 107 bis dell\u00278 maggio 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                   Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI                    \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente  -  Prof.  \r\n GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - Avv.  ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI  \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof.   ANTONIO  \r\n LA  PERGOLA  - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.  \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -  Prof.  ETTORE  GALLO  -  Prof.  \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,                    \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  127, comma  \r\n terzo, lett. d. t.u. 29 gennaio  1958,  n.    645  (Testo  unico  sulle  \r\n imposte  dirette)  promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1983 dalla  \r\n Corte di Cassazione sul  ricorso  proposto  da  Pezzana  Capranica  del  \r\n Grillo  Maria  Adelaide  ed  altra  c/E.T.I.,  iscritta  al  n. 690 del  \r\n registro ordinanze 1983 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  \r\n Repubblica n. 25 del 1984.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti di costituzione di Pezzana Capranica del Grillo M.  \r\n Adelaide ed altra e dell\u0027E.T.I.;                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  dell\u002711  dicembre  1984  il  Giudice  \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  l\u0027avvocato  Franco  Voltaggio Lucchesi per Pezzana Capranica  \r\n del Grillo M. Adelaide ed altra.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - La Corte di cassazione sez.  I  civile  con  ordinanza  del  6  \r\n aprile   1983   ha   sollevato   d\u0027ufficio   questione  incidentale  di  \r\n legittimit\u0026#224;   costituzionale,   in   relazione   all\u0027art.   53   della  \r\n Costituzione, dell\u0027art. 127, terzo comma, lett. d), del t.u. 29 gennaio  \r\n 1958,  n.    645,  nella  parte  in  cui prevedeva, anzich\u0026#233; l\u0027obbligo,  \r\n soltanto la facolt\u0026#224; di rivalsa  di  quanto  versato  per  ritenuta  di  \r\n acconto,  per  imposta  di  ricchezza  mobile,  da  soggetti  tenuti al  \r\n pagamento  di  rendite  vitalizie,  consentendo  cos\u0026#236;  l\u0027esonero   dal  \r\n pagamento del tributo dei beneficiari delle rendite.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  giudizio  a quo trae origine da un procedimento per ingiunzione  \r\n introdotto davanti al Presidente del Tribunale di Roma da Irma  Castren  \r\n per  inadempienza  da  parte dell\u0027E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) di un  \r\n contratto   di   rendita    vitalizia,    dovuta    in    contropartita  \r\n dell\u0027alienazione  del  dominio  diretto  di  un  complesso immobiliare.  \r\n L\u0027E.T.I. si era difeso sostenendo di aver  sottratto  dalle  mensilit\u0026#224;  \r\n l\u0027ammontare  della trattenuta di acconto I.R.P.E.F.  ai sensi dell\u0027art.  \r\n 47 d.P.R. n. 597  del  1973  e  chiedendo  in  via  riconvenzionale  la  \r\n condanna della Castren al pagamento di quanto versato dall\u0027ente stesso,  \r\n quale  sostituto  d\u0027imposta, per ritenute alla fonte sulle somme pagate  \r\n alla Castren, in relazione alle quali non aveva operato la rivalsa.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Tribunale  respingeva  l\u0027opposizione  avanzata  dall\u0027E.T.I.. La  \r\n Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell\u0027E.T.I., revocava  invece  \r\n il   decreto  ingiuntivo  ed  accoglieva  la  domanda  riconvenzionale,  \r\n ritenuta fondata in quanto la  violazione  degli  artt.  47  d.P.R.  n.  \r\n 597/1973,  1  d.P.R.  n. 600/1973 e 95 d.P.R. n. 602/1973 comportava la  \r\n nullit\u0026#224; del patto stipulato nell\u0027atto di costituzione  della  rendita,  \r\n che  aveva  accollato  all\u0027E.T.I. il peso di imposte presenti e future,  \r\n lasciando la rendita pattuita al netto di ogni peso o imposta.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Avverso la sentenza hanno ricorso  Maria  Adelaide  e  Maria  Sveva  \r\n Capranica  del  Grillo,  eredi  universali della Castren, nel frattempo  \r\n deceduta.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ritiene  la  Corte   di   Cassazione   che   la   nuova   normativa  \r\n sull\u0027I.R.P.E.F.,  equiparando  con  l\u0027art.  47,  lett.  e),  d.P.R,  n.  \r\n 597/1973 le  rendite  vitalizie  ai  redditi  di  lavoro  dipendente  e  \r\n rendendo  cos\u0026#236;  operante  anche  per  esse l\u0027obbligo della ritenuta di  \r\n imposta alla fonte e di rivalsa verso i  percipienti,  abbia  posto  in  \r\n essere  un complesso di norme imperative che comportano la nullit\u0026#224; dei  \r\n patti ad esse contrari, ai sensi dell\u0027art. 1418, primo  comma,  c.c.  o  \r\n comunque risolventesi nella loro concreta elusione (art. 1344 c.c.).     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Senonch\u0026#233;  -  secondo il giudice a quo - la nuova normativa sarebbe  \r\n inapplicabile al caso di specie  e  la  controversia  andrebbe  risolta  \r\n sulla  base  della  normativa  vigente all\u0027epoca della stipulazione del  \r\n contratto, ossia del t.u. 29 gennaio 1958, n.  645,  il  cui  art.  127  \r\n viene   impugnato,   perch\u0026#233;   in  contrasto  con  il  principio  della  \r\n proporzionalit\u0026#224; dell\u0027imposta alla capacit\u0026#224; contributiva.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Si  sono  costituite  nel  giudizio  le  parti  private  Maria  \r\n Adelaide  Pezzana  Capranica  del  Grillo  e  Maria Sveva Capranica del  \r\n Grillo, rappresentate dagli avv.  Franco  Voltaggio  Lucchesi  e  Carlo  \r\n d\u0027Amelio, deducendo l\u0027infondatezza della questione sollevata.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Innanzitutto - argomenta la parte - trattandosi di corrispettivo di  \r\n trasferimento  d\u0027immobili  verrebbe  in  considerazione l\u0027art. 41 della  \r\n Costituzione, essendo il meccanismo concordato liberamente dalle  parti  \r\n diretto  ad  assicurare l\u0027equilibrio sinallagmatico della compravendita  \r\n mediante la corresponsione nel tempo di  un  importo  minimo  e  certo;  \r\n cosicch\u0026#233;  una  sua  riduzione  verrebbe  a diminuire il corrispettivo,  \r\n violando  il  principio  dell\u0027autonomia  negoziale  nonch\u0026#233;  lo  stesso  \r\n principio d\u0027uguaglianza.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In secondo luogo, trattandosi di vitalizio a titolo oneroso, non vi  \r\n sarebbe  violazione  dell\u0027art.  53,  primo  comma,  Cost.,  poich\u0026#233;  di  \r\n \"reddito\" si potrebbe  parlare,  nel  caso  di  specie,  soltanto  dopo  \r\n recuperato  il  capitale  in  corrispettivo  del quale il vitalizio era  \r\n stato costituito. Tassare l\u0027intero  ammontare  -  osserva  la  parte  -  \r\n equivale a tassare un reddito inesistente.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine  la  pretesa  violazione dell\u0027art. 53, secondo comma, Cost.,  \r\n che garantisce la progressivit\u0026#224; dell\u0027imposta, sarebbe  esclusa  se  si  \r\n considera   che   il   patto   operava   limitatamente  alla  ritenuta,  \r\n proporzionale alla rendita, ma non aveva alcuna influenza  in  sede  di  \r\n imposta  complementare (n\u0026#233; successivamente di I.R.P.E.F.), dato che la  \r\n rendita vitalizia concorreva pur sempre  alla  formazione  del  reddito  \r\n complessivo  della contribuente ed a determinare la aliquota d\u0027imposta.  \r\n Nulla quindi - secondo la parte - veniva  sottratto  al  fisco  n\u0026#233;  il  \r\n prelievo  non era commisurato alle condizioni economiche del cittadino,  \r\n poich\u0026#233; la venditrice, obbligata  ex  art.  19  t.u.  a  presentare  la  \r\n dichiarazione  dei redditi, ben subiva le conseguenze che il vitalizio,  \r\n sommandosi  ad  altri  redditi,  comportava sull\u0027ammontare dell\u0027imposta  \r\n progressiva.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In una successiva memoria le parti hanno  ribadito  le  loro  tesi,  \r\n ponendo  in  risalto  l\u0027equivoco  in  cui  sarebbe  incorso  il giudice  \r\n rimettente, equiparando  la  clausola  contrattuale  generatrice  della  \r\n rendita  vitalizia  (oggetto  del  giudizio)  con le clausole dirette a  \r\n mantenere invariato lo stipendio dei lavoratori nonostante gli  aumenti  \r\n fiscali, che hanno presupposti e finalit\u0026#224; completamente diversi.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3.  -  L\u0027Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), in persona del presidente  \r\n pro tempore, rappresentato e difeso  dall\u0027avv.  Paolo  de  Camelis,  ha  \r\n depositato  l\u0027atto  di  costituzione  fuori del termine di venti giorni  \r\n previsto dall\u0027art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  \r\n e precisamente il 2 marzo 1984.   Essendo  stata,  infatti,  pubblicata  \r\n l\u0027ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio  \r\n 1984, la costituzione avrebbe dovuto avvenire entro il 14 febbraio.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  - La questione sottoposta all\u0027esame della Corte \u0026#232; se contrasti  \r\n o meno con l\u0027art. 53 della Costituzione l\u0027art. 127, terzo comma,  lett.  \r\n d,  del  d.P.R.  29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la  \r\n facolt\u0026#224;, e non l\u0027obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta  \r\n d\u0027acconto, per imposta di  ricchezza  mobile,  da  soggetti  tenuti  al  \r\n pagamento di rendite vitalizie.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Lo  stesso  articolo,  al  primo  capoverso, prescrive invece per i  \r\n redditi corrisposti ai prestatori di lavoro,  oltre  all\u0027obbligo  della  \r\n ritenuta  alla  fonte, anche il corrispondente obbligo della rivalsa in  \r\n favore del datore di lavoro che ha pagato l\u0027imposta.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tale  sistema  -  vigente  prima  dell\u0027introduzione   della   nuova  \r\n normativa  sull\u0027I.R.P.E.F.  (d.P.R.  nn.    597,  600 e 602 del 1973) -  \r\n consentiva quindi la stipulazione di patti, come quello di  specie,  in  \r\n forza dei quali il percettore di un reddito, obiettivamente soggetto ad  \r\n imposta  e  non  esente,  veniva ad essere sollevato dal carico fiscale  \r\n gravante sul reddito percepito, trasferendone consensualmente  il  peso  \r\n su soggetto non tenuto in proprio al pagamento dell\u0027imposta.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Secondo la Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione, tale  \r\n disciplina  violerebbe  l\u0027art.  53  della  Costituzione (che prevede un  \r\n prelievo fiscale commisurato alle  condizioni  economiche  \"subiettive\"  \r\n dei cittadini e non semplicemente calcolato in funzione \"obiettiva\" del  \r\n reddito  percepito),  in quanto consente, mediante pattuizioni private,  \r\n che il contribuente si sottragga a quanto dovuto  in  proporzione  alle  \r\n sue  condizioni  economiche  effettive, trasferendo in tutto o in parte  \r\n l\u0027onere fiscale su un altro soggetto.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - \u0026#200; fuor di dubbio che la questione sollevata sarebbe  superata  \r\n se  al  caso  di specie, oggetto del procedimento di merito, si dovesse  \r\n applicare l\u0027attuale normativa che regola la materia.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Infatti l\u0027art. 47, lett. e, del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  597  \r\n stabilisce  che le rendite vitalizie costituite ai sensi dell\u0027art. 1872  \r\n c.c. sono equiparabili ai redditi di lavoro dipendente e  pertanto,  ai  \r\n sensi  dell\u0027art.  24, terzo comma, del d.P.R. n. 600 della stessa data,  \r\n chi \u0026#232; tenuto alla corresponsione della rendita deve operare,  all\u0027atto  \r\n del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell\u0027imposta dovuta dal  \r\n beneficiario  con  l\u0027obbligo,  e non pi\u0026#249; la facolt\u0026#224;, di esercitare la  \r\n rivalsa. E l\u0027art.  95 del d.P.R. n. 602, sempre del 29 settembre  1973,  \r\n pone  una sanzione a carico del debitore della rendita che non effettui  \r\n la prescritta ritenuta alla fonte.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questo  complesso  di  norme imperative - come osserva il giudice a  \r\n quo - comporta  la  nullit\u0026#224;  dei  patti  ad  esse  contrari  ai  sensi  \r\n dell\u0027art.  1418,  primo  comma,  c.c.,  fra  i quali rientra certamente  \r\n quello oggetto della controversia di merito.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si pone quindi in via preliminare il problema se la norma impugnata  \r\n sia da applicare alla fattispecie in esame, perch\u0026#233; in  caso  contrario  \r\n la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sul   punto   l\u0027ordinanza   di   rimessione   difetta  di  adeguata  \r\n motivazione, in quanto si riserva di accertare  l\u0027applicabilit\u0026#224;  della  \r\n norma impugnata, e la conseguente liceit\u0026#224; del patto intervenuto tra le  \r\n parti,    successivamente    alla    soluzione   della   questione   di  \r\n costituzionalit\u0026#224; sollevata davanti a questa Corte.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In tanto la nuova normativa sull\u0027I.R.P.E.F.  sarebbe  inapplicabile  \r\n -  ipotizza  il giudice a quo - in quanto verrebbe non gi\u0026#224; ad incidere  \r\n sull\u0027esecuzione  periodica  del  contratto,  bens\u0026#236;  a  modificare   la  \r\n disciplina giuridica dell\u0027atto generatore del rapporto. Ma la soluzione  \r\n dell\u0027ipotesi  cos\u0026#236;  prospettata  (sulla  base  di  una  giurisprudenza  \r\n ordinaria  che  non  riguarda  rapporti  tributari,  ma  esclusivamente  \r\n rapporti  di  natura  privata)  viene rimessa all\u0027esito del giudizio di  \r\n costituzionalit\u0026#224;. N\u0026#233; va sottaciuto, peraltro,  che  la  richiesta  di  \r\n esercitare  il diritto di rivalsa da parte del vitaliziante non infirma  \r\n l\u0027originaria convenzione intervenuta con il  beneficiario,  ma  attiene  \r\n alla  sua esecuzione nel periodo successivo all\u0027entrata in vigore della  \r\n nuova normativa, che rende obbligatoria la rivalsa.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione va quindi  dichiarata  inammissibile  per  difetto  di  \r\n adeguata motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio de quo.   \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645  \r\n (testo unico sulle imposte dirette), sollevata in relazione all\u0027art. 53  \r\n della Costituzione dalla Corte di Cassazione con  l\u0027ordinanza  indicata  \r\n in epigrafe.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  LEOPOLDO  ELIA   -   GUGLIELMO  \r\n                                   ROEHRSSEN  -  ORONZO REALE - BRUNETTO  \r\n                                   BUCCIARELLI    DUCCI    -     ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ANTONIO  \r\n                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI  CONSO  -  ETTORE  GALLO   -  \r\n                                   GIUSEPPE   BORZELLINO   -   FRANCESCO  \r\n                                   GRECO.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10833","titoletto":"SENT.   112/85.  IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - SOGGETTI TENUTI AL  PAGAMENTO  DI RENDITE VITALIZIE - FACOLTA\u0027 E NON  OBBLIGO  DI RIVALSA  IN  TEMA  D\u0027IMPOSTA  DI   RICCHEZZA  MOBILE  -  ASSERITA VIOLAZIONE  DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA\u0027 TRA  IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E CAPACITA\u0027 CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA -  DIFETTO  DI  ADEGUATA  MOTIVAZIONE  -  INAMMISSIBILITA\u0027  DELLA QUESTIONE.","testo":"Va dichiarata la inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale  quando il giudice a quo non esprime una  adeguata motivazione   sulla   rilevanza,    limitandosi   ad   affermarla apoditticamente  senza neanche indicare degli elementi da cui  si possa almeno desumerla, si\u0027 che la questione stessa sembra essere prospettata  in  via esclusivamente  astratta.  (Inammissibilita\u0027 della  questione di legittimita\u0027 costituzionale - in  riferimento all\u0027art.  53,  comma primo,  Cost.  - dell\u0027art. 127, terzo comma, lett.  d,  del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede  la facolta\u0027,  e non l\u0027obbligo,  della rivalsa di  quanto versato per ritenuta d\u0027acconto,  per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/01/1958","numero":"645","articolo":"127","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"lett.D","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;645~art127"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8005","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2150","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8006","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"690","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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