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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1-septies, lettere a), b), c) ed e), 1-octies e 1-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156, promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorsi notificati il 5 e il 10 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 12 e il 17 gennaio 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 3 e 4 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 6 e 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; La Regione Toscana, con ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1-septies, lettere a), b) ed e), e 1-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotti, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in riferimento agli artt. 9, 77, secondo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali norme determinano una sostanziale modifica dell\u0026#8217;art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) concernente la programmazione dei sistemi portuali e la pianificazione dei porti, sostituendone i commi da 1 a 1-sexies, aggiungendovi il comma 1-septies, ed ancora sostituendone i commi da 2 a 2-sexies, 3, 4-ter e 5, nonch\u0026#233; la sua rubrica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente premette che la normativa nazionale riconosce un significativo ruolo alle regioni in materia di porti nazionali con coinvolgimento nel procedimento di nomina del Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale (AdSP) (art. 8 della legge n. 84 del 1994), con trasferimento di funzioni amministrative in materia di concessione del demanio marittimo anche in ambito portuale nazionale (art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante \u0026#171;Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59\u0026#187;) e, sino alla entrata in vigore delle disposizioni censurate, con attribuzione del potere di approvazione del documento di \u0026#171;programmazione\u0026#187; strategica (recte: allora di pianificazione) di sistema (DPSS) e del piano regolatore portuale (PRP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Con il primo motivo di ricorso la Regione lamenta che le lettere a) e b) dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, violerebbero gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; il principio di leale collaborazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa impugnata conterrebbe, infatti, una disciplina non di principio, ma di dettaglio in materie di potest\u0026#224; legislativa regionale concorrente e residuale delle regioni (\u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, \u0026#171;commercio, attivit\u0026#224; produttive e turismo\u0026#187;, \u0026#171;tutela e sicurezza del lavoro\u0026#187; e \u0026#171;politiche attive del lavoro\u0026#187;) e determinerebbe una indebita riduzione delle competenze regionali in ordine ai porti di interesse nazionale, con vanificazione tanto della legislazione regionale in materia urbanistica con riferimento all\u0026#8217;ambito portuale dei medesimi porti, quanto della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico i parametri sarebbero lesi per quattro profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo \u0026#8722; si duole la ricorrente \u0026#8722; la lettera a) ha ridefinito il ruolo della Regione nella procedura di emanazione del DPSS, che definisce gli obiettivi di sviluppo del porto e individua gli ambiti portuali, attribuendogli un ruolo consultivo non vincolante e prescindibile (con un parere da rendere entro quarantacinque giorni trascorsi i quali \u0026#171;si intende espresso parere non ostativo\u0026#187;) in luogo della precedente competenza regionale di approvazione. La norma ha anche eliso la previsione di approvazione del documento d\u0026#8217;intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con devoluzione, in mancanza di suo raggiungimento, della decisione al Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, similmente, la lettera b) del comma 1-septies del medesimo articolo ha sottratto alla Regione l\u0026#8217;approvazione del PRP dei porti amministrati dalle Autorit\u0026#224; di sistema portuale (di interesse internazionale e nazionale), prevedendo ancora un mero ruolo consultivo non vincolante e prescindibile (con un parere da rendere entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali \u0026#171;si intende espresso\u0026#187; in termini \u0026#171;non ostativ[i]\u0026#187;), \u0026#171;limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn terzo luogo, la medesima lettera b) avrebbe mutato la valenza del PRP dei porti nazionali, divenuto \u0026#171;\u0026#8220;piano territoriale sovraordinato\u0026#8221;\u0026#187; in quanto definito piano territoriale di rilevanza statale e \u0026#171;unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza\u0026#187; e in quanto \u0026#232; venuta meno la prescrizione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultimo \u0026#8722; lamenta la ricorrente \u0026#8722; il comma 1-sexies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dalla disposizione impugnata, prevede che per i porti con PRP approvati antecedentemente alla sua entrata in vigore, nelle more dell\u0026#8217;adozione del nuovo piano, le opere in via di urgenza possono essere previste nel piano operativo triennale dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale approvato dal solo Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili. Con ci\u0026#242; si introdurrebbe una sostanziale \u0026#8220;deroga\u0026#8221; al quadro pianificatorio regionale e comunale per le trasformazioni di tali aree.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn specie alla Regione Toscana \u0026#8722; che con gli artt. 44 e 44-bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ha disciplinato nel dettaglio i procedimenti per l\u0026#8217;approvazione di DPSS e PRP dei porti di interesse nazionale, affidatagli dal previgente art. 5 della legge n. 84 del 1994 \u0026#8722; verrebbero sottratte le verifiche previste dalla legge regionale sulla coerenza di tali atti generali con il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico e con il Masterplan dei porti toscani che del primo costituisce parte integrante con riguardo ai porti di interesse statale. Il Masterplan dei porti toscani perderebbe, in particolare, il ruolo di documento di pianificazione e programmazione per i porti statali divenendo solo atto di indirizzo e programmazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8722; La violazione dei parametri costituzionali sarebbe, secondo la ricorrente, ravvisabile anche giustificando l\u0026#8217;intervento normativo statale con la \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187; delle funzioni attinenti alla \u0026#171;pianificazione strategica della portualit\u0026#224; e della logistica\u0026#187;, per difetto di previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni, da realizzare nelle forme dell\u0026#8217;intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Con il secondo motivo di ricorso, la Regione denuncia l\u0026#8217;ulteriore illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 9 e 117, terzo comma, Cost., in relazione alle norme interposte contenute negli artt. 135, commi l e 2, 143, comma 2, e 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione prevede l\u0026#8217;equiparazione degli ambiti portuali di interesse statale alle zone territoriali omogenee di tipo B, con conseguente loro estromissione dalle zone di interesse paesaggistico e dalla disciplina della tutela dei beni paesaggistici prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004. Tale unilaterale sottrazione delle aree costiere portuali dalla tutela paesaggistica contrasterebbe con le competenze regionali nelle materie \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e \u0026#171;valorizzazione dei beni culturali ed ambientali\u0026#187; e nella tutela paesaggistica in relazione al principio di copianificazione tra Stato e regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la norma violerebbe l\u0026#8217;art. 135 cod. beni culturali, ove prevede l\u0026#8217;elaborazione dei piani paesaggistici in via congiunta tra Ministero e regione, l\u0026#8217;art. 143 cod. beni culturali, ove dispone che i piani sono oggetto di apposito accordo e approvati con provvedimento regionale, e l\u0026#8217;art. 145 cod. beni culturali che sancisce l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; di tali atti pianificatori da piani, programmi e progetti nazionali di sviluppo economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente osserva che alla denuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione di parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenza sarebbe legittimata in quanto l\u0026#8217;intervento normativo statale, per il suo contenuto conformativo, lederebbe in via indiretta le predette attribuzioni regionali. In particolare, la norma censurata comporterebbe la necessit\u0026#224; di sopprimere gli indirizzi dettati per la portualit\u0026#224; commerciale nel Masterplan dei porti toscani, parte integrante del PIT della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Con il terzo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito. La norma interviene nel procedimento di approvazione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP, parificate agli adeguamenti tecnico-funzionali (ATF), eliminando la previgente necessit\u0026#224; di dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei comuni interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsentendo tali interventi a prescindere dalla conformit\u0026#224; urbanistica, anche in relazione alle aree di interazione porto-citt\u0026#224;, la disposizione violerebbe le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, previste dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura l\u0026#8217;intera novella per contrasto con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta la Regione Toscana, per un verso, che le \u0026#171;invasiv[e]\u0026#187; disposizioni non erano contenute nel testo trasmesso alle regioni nell\u0026#8217;iter parlamentare della legge di conversione, in quanto modificata alla Camera dei deputati con numerosi emendamenti e, per altro verso, che esse sono del tutto estranee al contenuto del decreto-legge originario non contenente norme in materia portuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl dedotto vizio \u0026#232; fatto valere dalla Regione in quanto lederebbe in via indiretta le proprie competenze legislative e amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; La Regione Toscana promuove, infine, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma l-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata, nell\u0026#8217;imporre alle regioni l\u0026#8217;adeguamento alla novella entro tre mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge di conversione, vanificherebbe la normativa e gli atti di programmazione regionali vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le promosse questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa statale premette che la novella dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 ad opera dell\u0026#8217;art. 4, commi da 1-septies a 1-nonies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, apporta la riforma della pianificazione portuale per realizzare la Missione \u0026#171;Sviluppo del sistema portuale\u0026#187; (M3C2-1) ricompresa tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio al fine di incentivare investimenti e sviluppo infrastrutturale dei porti, il legislatore ha ritenuto di dover semplificare la procedura di approvazione degli strumenti pianificatori: infatti, pur a fronte degli interventi normativi di semplificazione di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante \u0026#171;Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorit\u0026#224; portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124\u0026#187;, e al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorit\u0026#224; portuali), pochi sono i PRP adottati a seguito della legge quadro, rimanendo per lo pi\u0026#249; vigenti piani approvati negli anni Sessanta e Settanta, i quali si caratterizzano per avere solo funzione di programmazione delle infrastrutture strumentali allo svolgimento delle attivit\u0026#224; nel porto e non anche funzione di governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver ripercorso l\u0026#8217;evoluzione normativa in materia di pianificazione portuale, sottolinea i plurimi interessi costituzionali in essa rilevanti di dimensione sovraregionale e sovracomunale, ulteriori rispetto al governo del territorio, specie per i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale. In particolare, evidenzia essere il porto parte di un sistema integrato di trasporto con funzione strategica per la logistica e lo sviluppo commerciale del Paese e per l\u0026#8217;incentivazione delle relazioni internazionali: ci\u0026#242; \u0026#232; testimoniato dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, dal pi\u0026#249; recente piano generale strategico della portualit\u0026#224; e della logistica approvato con d.P.C.m. 26 agosto 2015, dalla possibilit\u0026#224; attribuita alla Autorit\u0026#224; portuale di costituire sistemi logistici per infrastrutture di collegamento tra porti e aree retro-portuali, nonch\u0026#233; dalla trasformazione delle vecchie Autorit\u0026#224; portuali in Autorit\u0026#224; di sistema portuale per la razionalizzazione della governance dei porti e delle attivit\u0026#224; portuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la difesa statale sottolinea che l\u0026#8217;esigenza di modernizzazione del settore gi\u0026#224; da tempo richiedeva la semplificazione dell\u0026#8217;iter di formazione e approvazione degli atti pianificatori portuali e la ridefinizione del loro rapporto con gli strumenti urbanistici comunali, aspetti che erano stati individuati dalla dottrina come fattori di rallentamento del sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Tanto premesso, il resistente si difende analiticamente sulle singole questioni proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Riguardo al primo gruppo di censure (introduzione di disciplina di dettaglio in materie di potest\u0026#224; legislativa concorrente e residuale con compressione deelle competenze regionali), la difesa statale giustifica l\u0026#8217;intervento normativo nelle materie di competenza legislativa concorrente con i predetti interessi nazionali, sovraordinati alle pur importanti esigenze locali, tra cui la pianificazione urbanistica delle aree interessate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, inoltre, da un lato, respinge l\u0026#8217;affermazione che il coinvolgimento di regioni e comuni debba essere necessariamente assicurato con lo strumento dell\u0026#8217;intesa, essendo sufficiente la partecipazione procedimentale garantita dalle norme statali censurate e, dall\u0026#8217;altro, afferma che la qualificazione come strumento di pianificazione speciale rende ragionevole che ad esso sia richiesta la sola coerenza con i piani urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl resistente ricorda, d\u0026#8217;altronde, che il legislatore statale ha gi\u0026#224; sperimentato procedure di semplificazione assicuranti il celere perseguimento di obiettivi di rilevanza strategica, con partecipazione degli enti locali nella sola misura proporzionata al grado di interesse dell\u0026#8217;opera e senza lesione delle prerogative riconosciute alle regioni a livello costituzionale (modello previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante \u0026#171;Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, poi confluito negli artt. 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante \u0026#171;Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE\u0026#187;; art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante \u0026#171;Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 2021, n. 108).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, lo Stato deduce che l\u0026#8217;intervento normativo censurato si giustifica con la chiamata in sussidiariet\u0026#224; per la presenza dei rilevanti interessi nazionali in gioco, anche per il suo coinvolgimento nel PNRR, e che esso \u0026#232; rispettoso dei princ\u0026#236;pi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza e garantisce adeguate forme di coinvolgimento delle regioni tramite i previsti apporti partecipativi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la leale collaborazione sarebbe garantita dalle previsioni secondo cui le regioni, in uno con i comuni, fanno parte del Comitato di gestione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale che adotta il piano regolatore portuale, esprimono parere sulla coerenza del PRP con gli strumenti urbanistici locali in relazione alle aree contigue a quelle portuali e retroportuali, partecipano alla conferenza dei servizi per l\u0026#8217;approvazione del DPSS, hanno determinante ruolo nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA), necessarie per l\u0026#8217;approvazione degli strumenti pianificatori portuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; Con riferimento alla seconda questione (violazione dell\u0026#8217;interesse paesaggistico), il resistente ne ha eccepito preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, non avendo la Regione ricorrente adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost. ridonderebbe sulle competenze regionali costituzionalmente rilevanti, specie a fronte dell\u0026#8217;essere la tutela del paesaggio tra le materie di competenza legislativa di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato la lettura della ricorrente della disposizione impugnata in termini di esonero dei nuovi PRP dal rispetto delle norme in materia di paesaggio. L\u0026#8217;intervento normativo esclude, unicamente, la sottoposizione delle aree costiere ricomprese nei DPSS al regime di tutela ex lege di cui all\u0026#8217;art. 142 cod. beni culturali, ma non comporta affatto la pretermissione di tutti gli eventuali vincoli paesaggistici specifici insistenti sulle aree medesime. La valutazione della compatibilit\u0026#224; paesaggistica degli strumenti di pianificazione portuale persiste e avviene in sede di conferenza di servizi del novellato art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8722; In ordine al terzo motivo di ricorso (pretermissione della valutazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici per l\u0026#8217;approvazione delle modifiche non sostanziali del PRP), il Governo ne deduce la non fondatezza in quanto la norma non modificherebbe la disciplina dell\u0026#8217;adozione degli adeguamenti tecnico-funzionali, gi\u0026#224; novellata dall\u0026#8217;art. 48 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ma ad essi assimilerebbe l\u0026#8217;adozione di modifiche non sostanziali al PRP. Nota, dunque, il resistente che la prima disposizione non \u0026#232; mai stata contestata dalle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.4.\u0026#8722; Con riguardo agli ultimi due motivi di censura (disomogeneit\u0026#224; della legge di conversione rispetto al decreto-legge e immediatezza dell\u0026#8217;entrata in vigore della normativa), l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato rammenta, per un verso, l\u0026#8217;attenuazione del principio di leale collaborazione con riguardo a norme contenute in decreti-legge e, per altro verso, la coerenza dell\u0026#8217;intervento in tema di pianificazione portuale introdotto nella legge di conversione rispetto al contenuto dell\u0026#8217;originario decreto-legge che, come testimoniato dalla sua rubrica, aveva ad oggetto disposizioni in materia di investimenti di infrastrutture e trasporti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato memoria, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle promosse questioni, deducendo la non fondatezza delle argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la ricorrente ha replicato agli argomenti della difesa statale richiamando e approfondendo quanto prospettato nel ricorso e aggiungendo: a) che nulla aveva previsto il decreto-legge in punto di atti di programmazione e pianificazione dei porti nazionali, piuttosto interessati dalla novella inserita nella legge di conversione con recepimento della riforma ordinamentale contenuta in una precedente proposta di legge (AC n. 2807, recante \u0026#171;Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e altre disposizioni per la semplificazione nel settore portuale\u0026#187;), presentata alla Camera dei deputati il 30 novembre 2020 e assegnata alla Commissione trasporti in sede referente; b) che, diversamente dal decreto-legge contenente le norme impugnate, le modifiche apportate alla legge n. 84 del 1994 dal d.lgs. n. 169 del 2016 erano state emanate sulla base dei criteri della relativa legge delega a seguito di parere della Conferenza Stato-regioni; c) che le invocate esigenze di sviluppo strategico del Paese non sono titolo legittimante per la chiamata in sussidiariet\u0026#224;; d) che alcun ritardo \u0026#232; rimproverabile alla Toscana nella pianificazione portuale, complessivamente rinnovata nell\u0026#8217;arco di cinque anni; e) che il ritenuto necessario strumento concertativo dell\u0026#8217;intesa, in luogo dell\u0026#8217;ora previsto parere, non darebbe luogo a situazione di stallo decisionale, in quanto sarebbero applicabili gli strumenti di superamento del dissenso di cui all\u0026#8217;art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 o, per analogia, di cui all\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 77 del 2021, come convertito; f) che insufficienti per l\u0026#8217;attuazione del principio della leale collaborazione sono le previsioni invocate dallo Stato. In particolare, irrilevante sarebbe la presenza nel Comitato di Gestione dell\u0026#8217;AdSP di membri di nomina regionale e comunale, in quanto figure di profilo tecnico-scientifico e non rappresentanti istituzionali; non sarebbe conferente il richiamo alle procedure di VIA e VAS, sul DPSS, in quanto quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; sottratto dalla novella alla valutazione ambientale strategica; infine inconferente sarebbe il richiamo alla VAS per il PRP in quanto avente ad oggetto non le previsioni pianificatorie, ma le opere infrastrutturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022, ha impugnato l\u0026#8217;art. 4, commi 1-septies, lettere a), b), c) ed e), 1-octies e 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 9, 72, primo comma, 77, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Ed ancora per violazione degli artt. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), 5, primo comma, numero 12), 6, primo comma, numero 3), 8 e 11, primo comma, legge cost. n. 1 del 1963, con le relative norme di attuazione (dettate dal decreto legislativo 1\u0026#176; aprile 2004, n. 111, recante \u0026#171;Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilit\u0026#224; e trasporti\u0026#187;), nonch\u0026#233; con i princ\u0026#236;pi di legalit\u0026#224;, uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, di cui complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso si articola in quattro gruppi di censure suddivisi in: a) illegittimit\u0026#224; costituzionale di tutte le disposizioni, per violazione delle norme sul procedimento legislativo; b) illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme relative al documento di programmazione strategica di sistema; c) illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme relative al piano regolatore portuale; d) illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme relative al regime di applicativo della novella.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8722; La ricorrente ricostruisce in premessa il quadro normativo delle competenze legislative e amministrative a lei spettanti in materia di porti civili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta, infatti: a) di avere potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di \u0026#171;viabilit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;trasporti\u0026#187; e \u0026#171;urbanistica\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), dello statuto speciale; b) di avere conseguentemente adottato la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualit\u0026#224; e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia); c) che i rispettivi rapporti di competenza tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia sono stati disciplinati con le norme di attuazione dello statuto di cui al d.lgs. n. 111 del 2004, il quale ha previsto il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute dallo Stato, relative ai servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, relative a trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali \u0026#8722; ad eccezione dei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, dei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale e delle aree di preminente interesse nazionale \u0026#8722; nonch\u0026#233; relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalit\u0026#224; diverse da quelle di approvvigionamento energetico; d) che con protocollo d\u0026#8217;intesa sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 23 ottobre 2006 a quest\u0026#8217;ultima sono state trasferite le funzioni delle aree portuali di Monfalcone; e) che con legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualit\u0026#224; di competenza regionale), sono state disciplinate le procedure di approvazione dei piani regolatori portuali dei Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro; f) che con il d.P.R. 29 marzo 2018, n. 57 (Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale del Mar Adriatico orientale) \u0026#232; stato inserito il Porto di Monfalcone nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma rimarca, inoltre, che le spetta la potest\u0026#224; legislativa concorrente nelle materie \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187; e \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; ove pi\u0026#249; ampie rispetto a quelle gi\u0026#224; attribuite dallo statuto, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale quadro normativo, la ricorrente esclude che le riduzioni e gli spostamenti di competenza apportati con la impugnata modifica della legge quadro sul sistema portuale si applichino nei suoi confronti, in virt\u0026#249; della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1-novies dell\u0026#8217;art. 4 dello stesso decreto-legge, a mente della quale le disposizioni novellate \u0026#171;si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, essa chiarisce di proporre il ricorso per la diversa ipotesi in cui si ritenga che la novella dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 incida anche sulle proprie competenze relative alla pianificazione portuale per rientrare nella materia dei \u0026#171;porti e aeroporti civili\u0026#187;, non annoverata tra quelle nelle quali lo statuto le conferisce potest\u0026#224; legislativa primaria, \u0026#171;per come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2004, sebbene anteriormente alle norme di attuazione del d.lgs. n. 111 del 2004\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Tanto premesso, la ricorrente promuove plurime questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8722; Con un primo gruppo di questioni, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione da parte del complesso delle disposizioni impugnate delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, con conseguente negativa ripercussione sulla potest\u0026#224; legislativa regionale nelle materie \u0026#171;urbanistica\u0026#187;, \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e \u0026#171;porti\u0026#187; e sulle competenze amministrative a lei spettanti, in uno con gli enti locali, in base alle norme statutarie ed a quelle ad esse integrative, nonch\u0026#233; in base agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La riforma, in particolare, arrecherebbe limitazioni alle competenze regionali in tema di pianificazione delle aree e dei sistemi portuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8722; In primo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto all\u0026#8217;oggetto del decreto-legge e per difetto delle ragioni di necessit\u0026#224; e di urgenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa ricorda che le disposizioni sono state inserite nell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, il quale \u0026#232; stato adottato per la straordinaria urgenza di favorire l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la realizzazione di investimenti delle infrastrutture e l\u0026#8217;incremento della loro sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta, tuttavia, che le disposizioni impugnate sono frutto di un emendamento aggiuntivo in sede di conversione con cui \u0026#232; stata trasposta una proposta di legge autonoma (il gi\u0026#224; citato AC n. 2807), recante una vera e propria riforma ordinamentale delle procedure di adozione degli atti generali della pianificazione portuale. Tale inserimento esorbiterebbe dalla logica e dall\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;originario decreto-legge in tema di infrastrutture.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il difetto di qualsivoglia legame delle disposizioni impugnate con quelle del decreto-legge sarebbe confermato dal loro difetto di urgenza, in quanto recanti norme di non immediata applicazione, ma rivolte a regolare la futura pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.3.\u0026#8722; In secondo luogo, la ricorrente denuncia la violazione del medesimo art. 77, secondo comma, Cost. sotto il diverso profilo dell\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del decreto-legge ad introdurre riforme di sistema. Si sarebbe, infatti, modificata la parte centrale della legge quadro in materia portuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.4.\u0026#8722; In terzo luogo, il ricorso lamenta il contrasto dell\u0026#8217;intervento normativo con l\u0026#8217;art. 72, primo comma, Cost. per abuso del procedimento di conversione del decreto-legge per diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl parametro costituzionale, ove prevede l\u0026#8217;esame del disegno di legge da parte di una commissione e l\u0026#8217;approvazione della Camera dei deputati articolo per articolo, sarebbe violato oltre che per la gi\u0026#224; prospettata disomogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;emendamento aggiuntivo in sede di conversione rispetto al decreto-legge originario, anche perch\u0026#233; la riforma \u0026#232; stata approvata dalle Assemblee, senza specifica discussione, con voto finale, a seguito di sottoposizione della questione di fiducia, sull\u0026#8217;articolo unico della legge di conversione come emendato dalle Commissioni competenti, riunite in sede (formalmente) referente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, si assume che l\u0026#8217;iter percorso si sarebbe concretizzato in un procedimento per Commissione redigente al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti parlamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.5.\u0026#8722; In quarto luogo, la Regione autonoma sostiene la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. e del necessario adeguamento dei princ\u0026#236;pi e dei metodi di legislazione alle esigenze dell\u0026#8217;autonomia di cui all\u0026#8217;art. 5 Cost., anche in riferimento all\u0026#8217;art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme contestate, infatti, non sarebbero state precedute da alcuna forma di consultazione del sistema delle autonomie, per mancanza di interpello della Conferenza Stato-regioni o di adozione di forme equivalenti, oltre che per difetto di ogni forma di discussione in aula.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Con ulteriori due gruppi di censure la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato le singole disposizioni di modifica dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, rivolgendo alcune censure verso le modifiche riguardanti il documento di programmazione strategica di sistema e altre verso quelle relative al piano regolatore portuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8722; Muovendo dalle censure rivolte alle disposizioni del DPSS, la Regione, anzitutto, impugna l\u0026#8217;art. 4 comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, per triplice contrasto con la potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di \u0026#171;viabilit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;trasporti\u0026#187; e \u0026#171;urbanistica\u0026#187; e con quella concorrente in materia di \u0026#171;linee marittime\u0026#187; (artt. 4, primo comma, numeri 9, 11 e 12, e 5, numero 12, dello statuto speciale) e, corrispondentemente, con l\u0026#8217;attribuzione delle relative funzioni amministrative (art. 8 dello statuto e norme di sua attuazione di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, \u0026#232; contestata la norma nella parte in cui prevede l\u0026#8217;approvazione del DPSS da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili previo semplice ed eventuale parere della regione e dei comuni interessati (comma 1-bis del sostituito art. 5 della legge n. 84 del 1994): le disposizioni degraderebbero la competenza della Regione autonoma da approvazione dell\u0026#8217;atto di programmazione, precedentemente prevista, a mero apporto consultivo prescindibile e sminuirebbero il ruolo dei Comuni con spostamento del loro parere dalla fase di elaborazione del documento alla fase successiva della sua adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione statale, in particolare, eliminerebbe l\u0026#8217;intesa con la Regione, richiesta dall\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 111 del 2004 per l\u0026#8217;esercizio delle funzioni rimaste allo Stato in materia di porti di interesse nazionale ed internazionale ed esproprierebbe la Regione stessa dalle funzioni programmatorie sui porti \u0026#171;regionali\u0026#187; di Monfalcone e Porto Nogaro garantite dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 111 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve si escludesse, poi, il ricorrere della competenza primaria, ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la disposizione contrasterebbe, comunque, con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. per illegittima chiamata in sussidiariet\u0026#224; per un duplice verso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, infatti, l\u0026#8217;attrazione in sussidiariet\u0026#224; della funzione legislativa da parte dello Stato sarebbe avvenuta senza una valutazione dell\u0026#8217;interesse nazionale allo sviluppo dei sistemi portuali rispettosa di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, interesse che era, piuttosto, in precedenza soddisfatto con il determinante coinvolgimento dello Stato nell\u0026#8217;approvazione del DPSS. L\u0026#8217;intento del legislatore statale, come evincibile dalla relazione alla originaria proposta di legge AC n. 2807 del 2020, sarebbe stato, piuttosto, quello di superare \u0026#171;le tensioni esistenti con la pianificazione territoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, allo spostamento di competenza non corrisponderebbe una adeguata partecipazione della Regione nella forma dell\u0026#8217;intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.2.\u0026#8722; La modifica normativa contrasterebbe, altres\u0026#236;, con la competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e con quella concorrente in materia di governo del territorio, non solo in relazione al territorio portuale, ma anche in relazione alle interconnessioni tra funzioni portuali e urbanistica generale del territorio cittadino extraportuale. Ci\u0026#242; in quanto il DPSS individua gli ambiti portuali comprensivi delle \u0026#171;ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187; (art. 5, comma 1, lettera b, della legge n. 84 del 1994), le aree \u0026#171;di interazione tra porto e citt\u0026#224;\u0026#187; (art. 5, comma 1, lettera c) e \u0026#171;i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all\u0026#8217;ambito portuale nonch\u0026#233; gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; dei singoli porti del sistema\u0026#187; (art. 5, comma 1, lettera d). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon tali determinazioni gli organi centrali dello Stato e l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; portuale determinerebbero il destino di fondamentali aree e percorsi di sviluppo della citt\u0026#224; senza intesa con regione e comuni e, dunque, con esproprio della Regione dalla potest\u0026#224; legislativa primaria statutaria in materia \u0026#171;urbanistica\u0026#187; e concorrente in materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.3.\u0026#8722; I contenuti assegnati al documento di programmazione strategica dalle menzionate lettere c) e d) lederebbero anche le competenze amministrative delle regioni o dei comuni, proprie o conferite secondo il principio di sussidiariet\u0026#224; verticale, ex artt. 118 Cost. e 11, primo comma, dello statuto speciale. All\u0026#8217;allontanarsi dall\u0026#8217;area strettamente portuale si attenuerebbe, infatti, l\u0026#8217;interesse amministrato dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; statale e, di contro, si intensificherebbero quelli di comuni e regione sulla destinazione del proprio territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.4.\u0026#8722; Con ulteriore motivo la ricorrente censura la novella della lettera b) dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994 nella parte in cui prevede che il DPSS individua gli ambiti portuali comprensivi \u0026#171;oltre alla circoscrizione territoriale dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, [del]le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187; (art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma, nel determinare imprecisate aree soggette a potest\u0026#224; non specificate, conferirebbe un potere generico ed indeterminato al documento di programmazione, in violazione del principio di legalit\u0026#224; di cui agli artt. 3, primo comma, 23 e 97 Cost., nonch\u0026#233; in violazione della competenza primaria statutaria in materia di urbanistica e di quella concorrente in materia di governo del territorio: tali aree, infatti, risulterebbero sottratte, a mera discrezione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; portuale e del Ministero, al regime generale del territorio regionale (artt. 4, primo comma, numeri 9 e 11, e 8 dello statuto speciale, e art. 117, terzo comma, Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tutto, ancora, ove si giustificasse la previsione con il principio di sussidiariet\u0026#224;, senza previsione di intesa con la Regione, in spregio agli artt. 120 e 5 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.5.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia, poi, l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sopprime dal previgente art. 5, comma 1-bis, lettera c), della legge n. 84 del 1994 la previsione di accompagnamento del DPSS ad una relazione illustrativa \u0026#171;che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l\u0026#8217;assetto territoriale del sistema, nonch\u0026#233; per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale abrogazione sarebbe costituzionalmente illegittima, da un lato, per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto l\u0026#8217;omissione priverebbe irragionevolmente la programmazione del suo fondamentale documento esplicativo, rendendone oscuri scelte e criteri, e, dall\u0026#8217;altro lato, per violazione delle stesse norme che prevedono le competenze regionali in materia di \u0026#171;porti civili\u0026#187;, \u0026#171;urbanistica\u0026#187; e \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, in quanto ostacolerebbe l\u0026#8217;esercizio da parte della Regione dei poteri decisionali che, statutariamente e costituzionalmente, le spetterebbero e, persino, del ridotto potere consultivo attribuito dalla riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8722; Con ulteriore gruppo di questioni, la ricorrente impugna le norme sulla pianificazione portuale contenute nell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.\u0026#8722; Anzitutto, la Regione autonoma dubita, con un complesso motivo, della legittimit\u0026#224; costituzionale delle lettere a) e b) del menzionato articolo nella parte in cui, rispettivamente, sostituiscono i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies e i commi 2-bis, 2-ter e 3 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, assumendo la violazione della potest\u0026#224; legislativa primaria nelle materie \u0026#171;urbanistica\u0026#187;, \u0026#171;viabilit\u0026#224;\u0026#187; e \u0026#171;trasporti\u0026#187; (previste dall\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9, 11 e 12 dello statuto, per come attuate dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004), e in subordine degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. per difetto delle condizioni di chiamata in sussidiariet\u0026#224; nelle materie di legislazione concorrente \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e \u0026#171;porti civili\u0026#187;, nonch\u0026#233; la violazione delle competenze urbanistiche spettanti ai comuni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 118, secondo comma, Cost. e dell\u0026#8217;art. 11, primo comma, dello statuto speciale. Le norme lederebbero, infine, i princ\u0026#236;pi di leale collaborazione e di ragionevolezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure, in particolare, sono rivolte, per quanto concerne i porti amministrati dalle Autorit\u0026#224; di sistema portuale (porti di interesse internazionale e nazionale): a) alla disposizione che affida la pianificazione portuale alla competenza esclusiva dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema delle aree portuali e retro-portuali (art. 5, comma 1-quinquies, primo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito); b) alle disposizioni che definiscono il PRP come \u0026#171;piano territoriale di rilevanza statale\u0026#187; e come \u0026#171;unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza\u0026#187; (art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito); c) alle disposizioni che limitano la partecipazione regionale e comunale alla redazione del piano ad un parere relativo alla coerenza \u0026#171;di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto\u0026#187; (art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito), assegnando la competenza dell\u0026#8217;approvazione del piano al Comitato di gestione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; portuale e non alla regione come precedentemente previsto (art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito); d) alla disposizione che affida all\u0026#8217;Autorit\u0026#224; portuale, anzich\u0026#233; al comune, l\u0026#8217;individuazione nelle aree retro-portuali delle attivit\u0026#224; accessorie alle funzioni previste dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, ammesse dai PRP (art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito); e) alle disposizioni che prevedono per i porti con PRP approvati antecedentemente alla approvazione della legge quadro, e nelle more dell\u0026#8217;adozione del nuovo piano, che le opere in via di urgenza possono essere previste nel piano operativo triennale dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; del sistema portuale approvato dal solo Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibile con effetto sostanziale di variante al piano regolatore portuale (art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa complessiva e lesiva portata delle suddette disposizioni, secondo la ricorrente starebbe nell\u0026#8217;assegnazione della valenza preminente assegnata al piano, nell\u0026#8217;eliminazione della necessit\u0026#224; del PRP di armonizzazione con gli strumenti urbanistici vigenti, nella marginalizzazione di regione e comune cui \u0026#232; richiesto di rendere un mero parere di compatibilit\u0026#224; del PRP con i piani urbanistici locali sulle sole aree contigue a quelle portuali e retro-portuali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.1.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta, specificamente, che la detta privazione della competenza di approvazione del PRP contrasterebbe, in prima battuta, con la propria potest\u0026#224; legislativa primaria nelle materie \u0026#171;urbanistica\u0026#187;, \u0026#171;viabilit\u0026#224;\u0026#187; e \u0026#171;trasporti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, ove si giustificasse l\u0026#8217;intervento normativo con la chiamata in sussidiariet\u0026#224; nella materie di legislazione concorrente \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e \u0026#171;porti civili\u0026#187;, secondo la ricorrente vi sarebbe, comunque, una illegittima attrazione della funzione legislativa, per un verso, perch\u0026#233; priva della valutazione dell\u0026#8217;interesse nazionale rispettosa di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza \u0026#8211; sufficientemente tutelato nella previgente disciplina in base a cui il PRP era adottato dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, nonch\u0026#233; subordinato al piano strategico nazionale della portualit\u0026#224; e della logistica, al DPSS e alle apposite linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili \u0026#8211; e, per altro verso, perch\u0026#233; difettosa della previsione di adeguata concertazione con la Regione nella forma dell\u0026#8217;intesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.2.\u0026#8722; Secondo la Regione autonoma sarebbe illogico, inoltre, sia affidare una funzione attratta in sussidiariet\u0026#224; ad autorit\u0026#224; periferiche, sia assegnare alla Regione il giudizio di coerenza del contenuto del PRP relativo alle aree portuali e retro-portuali con gli strumenti di pianificazione vigenti relativi alle aree ad esse contigue in quanto giudizio naturalmente proprio del comune e non della Regione, priva di specifica competenza pianificatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.3.\u0026#8722; La ricorrente assume, altres\u0026#236;, la lesione da parte delle suddette norme alle attribuzioni dei comuni, lesione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le regioni sarebbero legittimata a far valere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;incisiva portata delle disposizioni sui PRP dei porti internazionali e nazionali estrometterebbero in maniera sproporzionata gli enti locali dalla pianificazione urbanistica portuale, loro riservata da norme statutarie e costituzionali quale funzione fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.4.\u0026#8722; Con lo stesso motivo si impugna, ancora, la disposizione che affida al PRP dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale (II categoria, III classe) la specificazione dell\u0026#8217;ambito e dell\u0026#8217;assetto complessivo del porto, l\u0026#8217;individuazione delle caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate (art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera c, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl riformato comma 3 dell\u0026#8217;art. 5, letto unitamente al comma 3-bis \u0026#8211; che prevede per tali porti l\u0026#8217;adozione e l\u0026#8217;approvazione da parte della regione del piano regolatore portuale solo in difetto di \u0026#171;istituzione\u0026#187; di una Autorit\u0026#224; di sistema portuale \u0026#8211; manterrebbe l\u0026#8217;approvazione regionale del PRP solo per i porti regionali ed interregionali non rientranti nel perimetro di una Autorit\u0026#224; di sistema portuale, sottraendola, invece, per i porti regionali ricadenti in tale perimetro. La Regione autonoma assume siano cos\u0026#236; vulnerate le competenze amministrative regionali nelle materie di potest\u0026#224; primaria e il principio di sussidiariet\u0026#224;, in quanto per la natura regionale del porto la funzione amministrativa \u0026#232;, per definizione, di interesse sub statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.2.\u0026#8722; La Regione impugna, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito: 1) alla lettera a), nella parte in cui introduce il comma 1-septies nell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, equiparando gli ambiti portuali delimitati dal DPSS, o in mancanza dal PRP, alle zone territoriali omogenee di tipo B, con conseguente sottrazione dalla disciplina delle aree tutelate dall\u0026#8217;art. 142, comma 1, cod. beni culturali; 2) alla lettera b), nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, omette di specificare che tale piano \u0026#232; redatto in conformit\u0026#224; al piano paesaggistico regionale; 3) ancora alla lettera b), anche nella parte in cui introduce il comma 2-ter nell\u0026#8217;art. 5 della stessa legge n. 84 del 1994, qualificando il PRP come piano territoriale di rilevanza statale e come unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni violerebbero tutte gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 6, primo comma, numero 3), dello statuto speciale, dando prevalenza agli interessi commerciali ed urbanistici su quello ambientale. Tali vizi ridonderebbero sugli obblighi competenziali della Regione in tema di \u0026#171;ambiente\u0026#187;, nonch\u0026#233; sulla potest\u0026#224; legislativa, di carattere attuativo ed integrativo, riconosciuta dallo statuto speciale in materia di \u0026#171;tutela del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con la prima norma si sacrificherebbe l\u0026#8217;interesse paesaggistico dei territori costieri portuali con forzosa ed irragionevole assimilazione ad aree sottratte dal vincolo paesaggistico posto dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 142 per specifica previsione di edificabilit\u0026#224; risalente al lontano 1985 (zone territoriali omogenee di tipo B) e ci\u0026#242; con ulteriore violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la seconda norma e terza norma si prevederebbe la soggiacenza del PRP \u0026#8211; unico strumento di pianificazione del perimetro portuale \u0026#8211; al piano strategico della portualit\u0026#224; e alle linee guida, con conseguente illegittima esclusione della sua soggezione al piano paesaggistico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia corrobora la tesi dell\u0026#8217;esonero della pianificazione portuale dal rispetto delle prescrizioni paesaggistiche, con la circostanza fattuale che l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, con nota del 15 dicembre 2021, ha ritirato le proprie istanze dirette al rilascio di autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.3.\u0026#8722; Il ricorso denuncia, ancora, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che sostituendo il comma 5 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, elimina, per le modifiche che non alterano in modo sostanziale il PRP \u0026#8722; definite adeguamenti tecnico-funzionali \u0026#8722;, la previgente previsione della verifica di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti per le aree destinate a funzioni di interazione porto-citt\u0026#224; (previgente art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eComportando la possibile contrariet\u0026#224; degli interventi ai piani urbanistici, la norma impugnata violerebbe le prerogative regionali sia legislative, nel fissare il valore dei piani comunali, sia amministrative, relative all\u0026#8217;indirizzo e all\u0026#8217;approvazione dei piani comunali, nonch\u0026#233; le prerogative comunali e il principio di ragionevolezza (\u0026#171;Violazione dell\u0026#8217;art. 4, numeri 9, 11 e 12, dello statuto, come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004. Violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione [\u0026#8230;], nonch\u0026#233; del principio di ragionevolezza\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8722; Con l\u0026#8217;ultimo gruppo di questioni, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assume l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni concernenti l\u0026#8217;applicazione della novella.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.1.\u0026#8722; Anzitutto, la Regione censura l\u0026#8217;art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che prevede la non applicazione della riforma ai DPSS approvati alla data di sua entrata in vigore, in quanto sancirebbe a contrario la retroattivit\u0026#224; della disciplina in relazione ai PRP gi\u0026#224; approvati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione violerebbe i pi\u0026#249; volte evocati parametri relativi a competenze di regione e comuni (art. 4, numeri 11 e 12, dello statuto, come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004; artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione), invertendo i rapporti di gerarchia tra atti pianificatori gi\u0026#224; emanati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sarebbero vulnerati anche i princ\u0026#236;pi di ragionevolezza e di legalit\u0026#224;, di cui agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. per immotivata deroga al principio generale del tempus regit actum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.2.\u0026#8722; In ultimo, la ricorrente impugna l\u0026#8217;art. 4, comma 1-novies, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, ove dispone l\u0026#8217;obbligo delle regioni di adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 per come modificate, nel termine di tre mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutte le illegittimit\u0026#224; costituzionali prospettate in ordine alla riforma si riverberebbero, conseguenzialmente, sull\u0026#8217;obbligo di adeguamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Anche in questo giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le promosse questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8722; La difesa statale svolge la medesima premessa rassegnata nel giudizio iscritto al reg. ric. n. 3 del 2022 sull\u0026#8217;essere la novella preordinata a realizzare la Missione \u0026#171;Sviluppo del sistema portuale\u0026#187; (M3C2-1) ricompresa tra gli obiettivi del PNRR e, per tal fine, sul necessario intervento sugli strumenti pianificatori portuali, per lo pi\u0026#249; risalenti, sia in termini di semplificazione nella procedura di approvazione, sia in termini di ridefinizione del rapporto con gli strumenti urbanistici comunali. L\u0026#8217;intervento normativo statale sarebbe volto a superare le criticit\u0026#224; del sistema e si giustificherebbe per il rilievo di plurimi interessi costituzionali di dimensione nazionale di cui, nel tempo, l\u0026#8217;evoluzione normativa ha preso atto nella materia portuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.2.\u0026#8722; In esito a tale inquadramento, la resistente preliminarmente contesta l\u0026#8217;assunto principale del ricorso secondo cui le disposizioni impugnate non si applicherebbero alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa materia \u0026#171;porti e aeroporti civili\u0026#187; non figurerebbe, secondo la ricorrente, tra quelle in cui lo statuto speciale le riconosce potest\u0026#224; legislativa primaria, sicch\u0026#233; essa \u0026#232; da ricondurre, piuttosto, alla potest\u0026#224; legislativa concorrente. In tale prospettiva, in ragione della rilevanza strategica dei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, le norme della legge n. 84 del 1994, relative a conformazione e disciplina dei poteri delle AdSP, compresi i suoi rapporti con le Regioni nella regolazione e nella gestione degli ambiti portuali, dovrebbero qualificarsi quali princ\u0026#236;pi fondamentali della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Nel merito lo Stato si difende, anzitutto, dal primo gruppo di questioni concernenti i vizi nell\u0026#8217;iter di formazione delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8722; In primo luogo, il resistente confuta la prima dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., assumendo la pertinenza della disciplina della pianificazione portuale introdotta con la legge di conversione rispetto alla disciplina degli investimenti in materia di infrastrutture oggetto del decreto-legge. Questi ultimi, infatti, secondo il suo preambolo, sarebbero preordinati a migliorare la mobilit\u0026#224; tra le regioni e a ridurre il divario infrastrutturale esistente, mentre la necessit\u0026#224; della sollecita entrata in vigore della disciplina si giustificherebbe per la sua stretta connessione con gli impegni del PNRR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.2.\u0026#8722; In secondo, luogo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato nega il contrasto con lo stesso parametro costituzionale con riferimento alla pretesa introduzione con decreto-legge di una riforma di sistema, contestando tale qualificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme impugnate si occuperebbero, piuttosto, del solo aspetto pianificatorio, seguendo e integrando precedenti interventi normativi, e in particolare il d.lgs. n. 169 del 2016, che hanno realmente innovato la disciplina sul regime dei porti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Il resistente ritiene, ancora, non meritevoli di accoglimento le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 72, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando quanto gi\u0026#224; argomentato in punto di violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri deduce il rispetto da parte delle Camere della disciplina dei regolamenti parlamentari relativa all\u0026#8217;approvazione dei disegni di legge di conversione con l\u0026#8217;esame in sede referente e con l\u0026#8217;approvazione in aula: ci\u0026#242; escluderebbe la violazione delle norme procedurali contenute nell\u0026#8217;art. 72 Cost., secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di maxi-emendamenti in sede di conversione di decreti-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.4.\u0026#8722; La difesa statale reputa, poi, non fondata la censura di violazione degli artt. 120, secondo comma, e 5 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, l\u0026#8217;atto di costituzione invoca, in diritto, l\u0026#8217;orientamento di questa Corte che esclude che il principio di leale collaborazione si traduca in vincoli a carico della funzione legislativa e rammenta, in fatto, che l\u0026#8217;urgenza dell\u0026#8217;intervento normativo per rispettare gli impegni europei e i tempi imposti dalla conversione del decreto-legge non consentivano l\u0026#8217;acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, ma che queste ultime erano state debitamente consultate durante l\u0026#8217;esame parlamentare della legge di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8722; Il resistente si sofferma, di seguito, sulla non fondatezza delle censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale relative al contenuto delle singole disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ritiene non meritevoli di accoglimento le questioni promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 in relazione al documento di programmazione strategica di sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dire del resistente non sarebbero, anzitutto, configurabili le invocate competenze statutarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, ripercorrendo gli assunti della difesa svolta nei confronti della Regione Toscana, il Presidente del Consiglio dei ministri esclude anche le lesioni delle prerogative regionali nelle invocate materie concorrenti di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.: in ragione degli interessi nazionali coinvolti sarebbe legittimo l\u0026#8217;intervento del legislatore statale con la chiamata in sussidiariet\u0026#224; nel rispetto dei princ\u0026#236;pi di proporzionalit\u0026#224; e di ragionevolezza, e risulterebbe sufficientemente garantito l\u0026#8217;apporto partecipativo con il previsto parere regionale, senza la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intesa o del riconoscimento di una specifica comptenza ad approvare il DPSS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; La rilevanza nazionale degli interessi di infrastrutturazione, sviluppo commerciale e relazioni politiche ed economiche internazionali giustificherebbe anche la previsione secondo cui il DPSS debba interessarsi delle aree retro-portuali e delle aree di interazione porto-citt\u0026#224;, oltre che di ulteriori aree pubbliche o private rientranti nella competenza dell\u0026#8217;AdSP, stante la nozione fluida ed espansiva della nozione di ambito portuale. Evidenzia, inoltre, lo Stato che di queste aree ulteriori, in cui effettivamente si attenua l\u0026#8217;interesse statale, il DPSS si limita alla loro individuazione senza incidere sui poteri pianificatori degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.3.\u0026#8722; Infine, il resistente contesta che l\u0026#8217;eliminazione della relazione di accompagnamento possa ridondare in lesione di competenze regionali, in ragione della rinnovata natura e finalit\u0026#224; del Documento di programmazione strategica di sistema, di per s\u0026#233; idoneo a esternare le scelte di fondo con esso compiute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8722; Il Governo ritiene, ancora, non meritevoli di accoglimento le questioni rivolte verso l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettere a) e b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui modificano l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 in relazione all\u0026#8217;iter di formazione e valenza del piano regolatore portuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.1.\u0026#8722; Richiamando quanto dedotto in ordine alle modifiche della disciplina del DPSS, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il PRP va annoverato tra gli strumenti della pianificazione speciale, cui ragionevolmente conseguirebbe che il rapporto con i piani urbanistici comunali sia di sola coerenza, in luogo del \u0026#171;non contrasto\u0026#187;. Ci\u0026#242; giustificherebbe anche la scelta di semplificazione del procedimento di adozione e approvazione del PRP, con coinvolgimento della regione nella fase di redazione, tramite la partecipazione al Comitato di gestione delle AdSP, e nella fase procedimentale, con l\u0026#8217;acquisizione del suo parere obbligatorio sulla coerenza con i piani locali delle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.2.\u0026#8722; Per quanto concerne la presunta violazione dei parametri afferenti la tutela dell\u0026#8217;interesse ambientale, il resistente ne ha eccepito preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per non avere la Regione ricorrente adeguatamente motivato sulla loro negativa ripercussione sulle competenze regionali costituzionalmente rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, al pari di quanto dedotto nel giudizio iscritto al registro ricorsi n. 3 del 2022, il Presidente del Consiglio ha negato che i nuovi PRP siano esonerati dal rispetto delle norme in materia di tutela del paesaggio: ha, infatti, affermato la persistente necessit\u0026#224; tanto del loro rispetto di eventuali specifici vincoli paesaggistici, quanto della valutazione della compatibilit\u0026#224; paesaggistica in sede di loro approvazione, attraverso la partecipazione delle Autorit\u0026#224; preposte alla tutela ambientale alla conferenza di servizi obbligatoria, contemplata dal novellato art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.3.\u0026#8722; In ordine alla doglianza relativa alla adozione degli adeguamenti tecnico-funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri ne deduce la non fondatezza in quanto la semplificazione relativa all\u0026#8217;adozione degli ATF \u0026#232; da ricondurre all\u0026#8217;art. 48 del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, mentre la norma impugnata si \u0026#232; ragionevolmente limitata ad assimilare ad essi l\u0026#8217;adozione di modifiche minori al PRP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8722; Con riguardo alle ultime due censure, inerenti al regime applicativo delle previsioni censurate, l\u0026#8217;Avvocatura genericamente ne fa discendere la non fondatezza da quella prospettata in relazione al loro contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria in cui ha replicato alla difesa statale con ulteriore illustrazione delle ragioni di fondatezza delle proposte questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via aggiuntiva al ricorso ha dedotto: a) che nessuna consultazione delle regioni \u0026#232; avvenuta sull\u0026#8217;emendamento censurato; b) l\u0026#8217;irrilevanza ai fini collaborativi della presenza nel Comitato di gestione dell\u0026#8217;AdSP di un componente designato dalla regione e di uno designato dai comuni, in quanto essi non fanno parte degli organi politico-rappresentativi muniti delle competenze di indirizzo e pianificazione; c) che l\u0026#8217;illegittima applicazione retroattiva delle nuove norme si tradurrebbe in sanatoria di eventuali vizi dei piani portuali per contrasto con strumenti urbanistici e paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022, la Regione Toscana ha impugnato l\u0026#8217;art. 4, commi 1-septies, lettere a), b) ed e), 1-novies del d.l. n. 121 del 2021, introdotti in sede di conversione, per violazione degli artt. 9, 77, secondo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha censurato le medesime disposizioni, nonch\u0026#233; la lettera c) del comma 1-septies e il comma 1-octies dello stesso art. 4 del d.l. n. 121 del 2021, anch\u0026#8217;essi introdotti con la relativa legge di conversione, per contrasto con i predetti parametri nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 72, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con gli artt. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), 5, primo comma, numero 12), 6, primo comma, numero 3), 8 e 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, con le relative norme di attuazione (dettate dal d.lgs. n. 111 del 2004), nonch\u0026#233; con i princ\u0026#236;pi di legalit\u0026#224;, uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, di cui complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni contestate: a) novellano l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, il quale, nel pi\u0026#249; ampio contesto della legge quadro sui porti, regolamenta la programmazione complessiva dei porti inseriti nella circoscrizione di una Autorit\u0026#224; di sistema portuale e la pianificazione dei singoli porti (art. 4, comma 1-septies, lettere a, b, c ed e); b) delimitano l\u0026#8217;efficacia temporale della novella, che si applica solo ai DPSS approvati dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della legge di conversione (art. 4, comma 1-octies); c) prevedono il termine entro cui le regioni, tenute ad attuare la novella, devono adeguare i propri ordinamenti (art. 4, comma 1-novies).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In considerazione della identit\u0026#224;, anche solo parziale, delle norme impugnate e delle censure proposte, i giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un\u0026#8217;unica sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Vanno, innanzitutto, esaminati i profili preliminari che interessano i due giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In relazione al ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, deve essere previamente valutato il significato della clausola di salvaguardia dettata dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, per le regioni a statuto speciale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, infatti, sostiene in via principale che per effetto di tale previsione, letta in combinazione con le norme statutarie e con quelle di relativa attuazione, le disposizioni del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, non le siano applicabili e ne propone l\u0026#8217;impugnazione solo nell\u0026#8217;ipotesi in cui si ritengano applicabili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;invocato art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, prevede, al secondo periodo, che \u0026#171;Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione\u0026#187; e ha la precisa funzione di rivolgere la normativa statale anche agli enti ad autonomia speciale, a condizione che essa non sia lesiva delle prerogative loro riservate dai parametri statutari (si vedano le sentenze n. 94 del 2018, n. 191 del 2017, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assunto in via principale della Regione ricorrente non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa menzionata clausola non determina una radicale esclusione della citata Regione dai destinatari della riforma statale sulla programmazione e pianificazione portuale. Essa, piuttosto, impone la verifica, di volta in volta, dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle singole previsioni statali, in quanto compatibili con i parametri statutari, o, all\u0026#8217;opposto, della loro inapplicabilit\u0026#224; per effetto della clausola (sentenze n. 46 del 2022, n. 154 del 2017, n. 40 e n. 31 del 2016, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale verifica \u0026#232;, quindi, rimessa alla valutazione nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Per entrambi i ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure relative alla lesione, ad opera di talune delle disposizioni impugnate, dei valori ambientali, in quanto tali censure non sarebbero accompagnate dalla deduzione della contestuale violazione di prerogative regionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due Regioni, nell\u0026#8217;evocare parametri costituzionali non attinenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni, indicano i titoli di competenza indirettamente lesi dalle norme impugnate (la Regione Toscana le competenze in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali di cui agli artt. 117, terzo comma, Cost. e in in particolare quelle relative alla pianificazione paesaggistica; la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le competenze legislative in materia di tutela del paesaggio, previste dall\u0026#8217;art. 6 dello statuto speciale, le competenze regionali nella salvaguardia del paesaggio esercitate con la pianificazione paesaggistica) e motivano sulle ragioni di tale lesione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale prospettazione della ridondanza delle censure sulla sfera di competenza regionale rispetta, quindi, le condizioni di ammissibilit\u0026#224; costantemente richieste da questa Corte (tra le tante, sentenze n. 40 del 2022, n. 187 del 2021, n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Inammissibile per tardivit\u0026#224; risulta, invece, l\u0026#8217;impugnazione da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera c), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, di riforma dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, relativo al contenuto dei PRP dei porti regionali e interregionali (II categoria, III classe, secondo la classificazione dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 84 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione riformulata prevede che \u0026#171;l\u0026#8217;ambito e l\u0026#8217;assetto complessivo del porto sono specificati dal PRP, che individua, altres\u0026#236;, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate\u0026#187;. Tuttavia, a dire della ricorrente, la portata dispositiva di quest\u0026#8217;ultima andrebbe individuata per il tramite della lettura congiunta con il successivo comma 3-bis dell\u0026#8217;indicato art. 5. Questo \u0026#8211; introdotto non gi\u0026#224; dal d.l. n. 121 del 2021, ma dal d.lgs. n. 169 del 2016, per come modificato dal d.lgs. n. 232 del 2017 \u0026#8211; dispone, a sua volta, che \u0026#171;Nei porti di cui al comma 3, nei quali non \u0026#232; istituita l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, il piano regolatore \u0026#232; adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce che illegittimamente l\u0026#8217;intervento normativo del 2021 assegnerebbe alle regioni la competenza all\u0026#8217;approvazione dei piani regolatori dei porti regionali e interregionali solo se non ricompresi nel perimetro di una Autorit\u0026#224; di sistema portuale. Per contro, per gli stessi porti ricompresi in un sistema, l\u0026#8217;approvazione del PRP sarebbe loro sottratta e attribuita alla relativa AdSP su intesa con i comuni interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, tuttavia, evidente, che la Regione autonoma impugna nominalmente il novellato comma 3, senza contestarne la rinnovata disciplina dell\u0026#8217;oggetto del PRP, ma denunciando, piuttosto, la differente disciplina della relativa procedura di approvazione, contenuta nel diverso comma 3-bis, non modificato dal d.l. n. 121 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa proposta lettura congiunta delle due disposizioni non trova, peraltro, alcun riscontro letterale e sistematico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, cos\u0026#236;, finisce per impugnare norme introdotte nel 2016 e non intaccate dall\u0026#8217;intervento riformatore del 2021: di qui l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle relative questioni, per essere state proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all\u0026#8217;art. 127 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, va di contro affermata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni con cui le Regioni ricorrenti denunciano la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, tale legittimazione sussiste (ex multis, sentenze n. 108 del 2021, n. 195 del 2019 e n. 17 del 2018), in quanto la stretta connessione tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame del merito delle questioni promosse richiede una ricostruzione del quadro normativo su cui ha inciso il d.l. n. 121 del 2021, come convertito, e della sua portata riformatrice, nei limiti di quanto di interesse. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La legge n. 84 del 1994, nel riordinare la materia portuale, ha, per la prima volta, dato una disciplina sistematica dei piani regolatori portuali (art. 5). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnovando rispetto al passato, il legislatore \u0026#232; intervenuto in ordine ai profili della funzione dei piani e della competenza ad approvarli: da un lato, i piani di nuovo conio non si atteggiano pi\u0026#249; a meri strumenti di programmazione di opere e sono divenuti strumenti pianificatori settoriali \u0026#8211; seppur (almeno sino alla novella del 2021) sui generis, in quanto non prevalenti per specialit\u0026#224; sul piano regolatore comunale \u0026#8211; e, dall\u0026#8217;altro, la loro approvazione non \u0026#232; pi\u0026#249; devoluta esclusivamente allo Stato, ma vede coinvolti anche comuni e regioni, in considerazione dei rispettivi interessi nel tempo emersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Successivamente, i decreti legislativi n. 169 del 2016 e n. 232 del 2017 hanno profondamente inciso sulla predetta legge quadro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi modificativi hanno dato risposta alle esigenze derivate: a) dall\u0026#8217;inserimento di taluni porti italiani nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2013, \u0026#171;sugli orientamenti dell\u0026#8217;Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE\u0026#187;; b) dalla valorizzata visione di insieme degli scali, per mezzo del Piano strategico nazionale della portualit\u0026#224; e della logistica (PNPL), adottato in attuazione dell\u0026#8217;art. 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164; c) dalla necessit\u0026#224; di contingentare la tempistica dei procedimenti di adozione degli strumenti pianificatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, nella governance dei porti, le Autorit\u0026#224; portuali \u0026#8220;mono-scalo\u0026#8221; sono state sostituite dalle Autorit\u0026#224; con competenza su una circoscrizione territoriale comprendente pi\u0026#249; porti, cos\u0026#236; inseriti in un sistema (le Autorit\u0026#224; di sistema portuale di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 84 del 1994, con competenza sui porti individuati dall\u0026#8217;Allegato A della stessa legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCorrelativamente sono state riformate la programmazione del sistema e la pianificazione dei singoli scali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ogni AdSP tali riforme, infatti, hanno, innovativamente e coerentemente, previsto l\u0026#8217;adozione di uno strumento programmatorio dell\u0026#8217;intera area del sistema, che si aggiunge ai piani portuali dei singoli porti in esso ricompresi, i quali al primo, oltre che al PNPL, devono dar attuazione. Tutti erano ricompresi nell\u0026#8217;unico documento costituito dal Piano regolatore di sistema portuale ora eliminato dall\u0026#8217;intervento del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl nuovo documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) \u0026#232; stato affidato il compito di definire gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione nonch\u0026#233; di individuare gli ambiti portuali (con perimetrazione delle relative aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-citt\u0026#224;) e i loro collegamenti viari e ferroviari con l\u0026#8217;esterno. L\u0026#8217;illustrazione delle scelte operate e dei criteri seguiti e le rappresentazioni grafiche dell\u0026#8217;assetto del sistema dovevano \u0026#8211; secondo una previsione ora abrogata \u0026#8211; essere contenute in apposita relazione, che consentisse anche di guidare la redazione dei singoli piani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ci\u0026#242; che concerne i meccanismi decisionali, le riforme del 2016-17 avevano previsto (con disposizioni oggi modificate dalle norme impugnate): a) per il nuovo documento di area vasta (DPSS), l\u0026#8217;adozione da parte del Comitato di gestione della AdSP su parere dei comuni (da rendere entro quarantacinque giorni) e l\u0026#8217;approvazione della regione (nei sessanta giorni successivi alla adozione) su intesa con il Ministero delle infrastrutture (art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alla novella impugnata); b) per i piani regolatori dei porti di rilevanza nazionale e internazionale ricompresi nel sistema, l\u0026#8217;adozione da parte del Comitato di gestione della AdSP su intesa con i comuni interessati (da raggiungere entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell\u0026#8217;atto), limitatamente alla coerenza con la pianificazione urbanistica delle aree di interazioni porto-citt\u0026#224;, e l\u0026#8217;approvazione della regione (entro quarantacinque giorni dalla conclusione della VAS) (art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alla novella impugnata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer superare gli eventuali stalli decisionali dovuti alle mancate predette intese, era prevista la convocazione di apposita conferenza di servizi in forma simultanea e il ricorso al meccanismo dell\u0026#8217;art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 e, dunque, in ultimo, in caso di persistenza del disaccordo, la devoluzione della decisione al Consiglio dei ministri (art. 5, commi 1-quinquies e 2-quinquies, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alla novella impugnata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Le disposizioni contenute nel d.l. n. 121 del 2021, come convertito, hanno nuovamente inciso sull\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 in relazione ai contenuti e ai procedimenti di approvazione tanto del DPSS quanto dei PRP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; In particolare, il legislatore \u0026#232; intervenuto sul documento di pianificazione strategica di sistema con riguardo a denominazione, contenuto e procedimento di approvazione (prima parte dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui riformula l\u0026#8217;art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe \u0026#232; mutata la denominazione in \u0026#171;documento di programmazione strategica di sistema\u0026#187;, che ne pone in risalto il valore programmatico; gli \u0026#232; correlativamente sottratta la funzione di definire i contenuti sistemici di pianificazione; viene meglio descritto il contenuto relativo a individuazione e ripartizione degli ambiti portuali \u0026#8211; estesi sino a ricomprendere le \u0026#171;ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187; \u0026#8211; ed \u0026#232; eliminato il suo accompagnamento ad apposita relazione illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quel che concerne l\u0026#8217;aspetto procedimentale, il comma 1-bis del novellato art. 5 prevede l\u0026#8217;adozione, da parte del Comitato di gestione, dell\u0026#8217;AdSP, l\u0026#8217;acquisizione, in conferenza di servizi asincrona, del parere di comuni e regioni da rendere in quaranta giorni, scaduti i quali si intende espresso \u0026#171;parere non ostativo\u0026#187;, e l\u0026#8217;approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili (MIMS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; Ancora nei limiti tracciati dalle censure, l\u0026#8217;intervento di riforma ha inciso sui piani regolatori dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale (categoria II, classe I e II, secondo la classificazione di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 84 del 1994), in relazione al meccanismo di approvazione (novellato comma 2-ter dell\u0026#8217;art. 5; resta, invece, immutata e distinta la disciplina dei porti rilevanza economica regionale e interregionale di categoria II, classe III, pur se ricompresi in un sistema, di cui al comma 3-bis che fa \u0026#171;salve, altres\u0026#236;, le disposizioni legislative regionali in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione del PRP \u0026#232; ora rimessa al Comitato di gestione dell\u0026#8217;AdSP, su parere \u0026#8211; da rendere in quarantacinque giorni e con valutazione contenutistica (ancora) \u0026#171;limitat[a] alla coerenza\u0026#187; tra le sue previsioni relative alle aree portuali e retroportuali perimetrali e le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle aree ad esse contigue \u0026#8211; del comune e della regione, nonch\u0026#233; su parere (da rendere entro 90 giorni) del Ministero. I pareri non resi nel previsto termine si intendono espressi in senso \u0026#171;non ostativo\u0026#187;. Infine, il PRP, in esito alla VAS, \u0026#232; approvato ancora dal Comitato di gestione (prima parte dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che riformula l\u0026#8217;art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.3.\u0026#8211; Per effetto di pi\u0026#249; disposizioni del decreto-legge, come convertito, il piano regolatore portuale non \u0026#232; pi\u0026#249; subordinato alla generale pianificazione urbanistica territoriale (\u0026#232; abrogata la previgente previsione \u0026#171;non p[u\u0026#242;] contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti\u0026#187;), ma \u0026#232; su di essa prevalente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl PRP \u0026#232; definito, infatti, \u0026#171;piano territoriale di rilevanza statale [ch]e rappresenta l\u0026#8217;unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza\u0026#187; (art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021 nella parte in cui riformula l\u0026#8217;art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994), e nella pianificazione di tale perimetro (aree portuali e retro-portuali) ha \u0026#171;esclusiva competenza\u0026#187; l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema (art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui riformula l\u0026#8217;art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994 primo periodo), che come detto, acquisisce il solo parere di regione e comune sulla coerenza con la pianificazione delle aree contigue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni, in ragione del dato letterale, della collocazione sistematica e del raccordo con la apposita procedura di approvazione, sono da intendere limitate ai soli porti nazionali e internazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.4.\u0026#8211; Con le ulteriori previsioni impugnate, il d.l. n. 121 del 2021, come convertito, ha: a) sottratto le aree costiere dei porti ricompresi nel sistema portuale dalle aree tutelate per legge ai sensi dell\u0026#8217;art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 4, comma 1-septies, lettera a, di modifica del comma 1-septies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994), tramite la loro equiparazione alle zone territoriali omogenee B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); b) previsto una procedura semplificata di adozione delle modifiche non sostanziali al piano regolatore portuale (cosiddetti adeguamenti tecnico-funzionali, ex art. 4, comma 1-septies, lettera e, di modifica del comma 5 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994); c) disposto che, per i porti ancora dotati di PRP approvati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere), nell\u0026#8217;ipotesi in cui il Comitato di gestione dell\u0026#8217;AdSP ravvisi la necessit\u0026#224; di realizzare opere in via d\u0026#8217;urgenza, il piano operativo triennale (POT) pu\u0026#242;, transitoriamente, definire la destinazione funzionale delle relative aree, ed \u0026#232;, in tal caso, soggetto ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibile (art. 4, comma 1-septies, lettera a, che novella l\u0026#8217;art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo decreto-legge, come convertito, detta, infine, due regole sul proprio regime applicativo: 1) il comma 1-octies prevede che le modifiche apportate all\u0026#8217;art. 5 non si applicano ai documenti di pianificazione strategica di sistema approvati prima della loro entrata in vigore; 2) il comma 1-novies prevede l\u0026#8217;obbligo delle regioni di adeguamento dei propri ordinamenti alle novellate disposizioni entro 3 mesi dalla loro entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Venendo al merito delle numerose questioni promosse alle ricorrenti, per norme impugnate e parametri evocati, esse, per ragioni sistematiche ed espositive, vanno disaminate suddividendole per gruppi tematici, individuati secondo il loro oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Prioritario ad ogni altro, per pregiudizialit\u0026#224; logico-giuridica, \u0026#232; lo scrutinio del gruppo di vizi attinenti all\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. 8 del 2022, n. 186 e n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel sostenere le doglianze, le ricorrenti indicano chiaramente ed esaustivamente le competenze legislative e amministrative, regionali e comunali, asseritamente lese dall\u0026#8217;atto legislativo impugnato, sicch\u0026#233; anche per esse risulta assolto l\u0026#8217;onere di motivazione sulla ridondanza dei vizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;analisi delle diverse censure richiede di soffermarsi sull\u0026#8217;iter legislativo delle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme di riforma della pianificazione portuale sono state introdotte dalla legge di conversione (n. 156 del 2021) del d.l. n. 121 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, risulta dagli atti parlamentari della Camera dei deputati che, nel corso dell\u0026#8217;esame del disegno di legge di conversione (AC n. 3278) da parte delle Commissioni riunite VIII e IX, \u0026#232; stato proposto, esaminato e approvato (tra il 18 e il 25 ottobre 2021) un emendamento aggiuntivo contenente la riforma dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994. Di seguito, l\u0026#8217;Assemblea (il 28 ottobre successivo) ha approvato il testo sottoposto dalle Commissioni, esprimendo il voto sull\u0026#8217;articolo unico della legge di conversione, su cui era stata posta la questione di fiducia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori parlamentari del Senato della Repubblica (AS n. 2437) emerge, inoltre, che il testo \u0026#232; approdato alla VIII Commissione permanente il 2 novembre 2021, nell\u0026#8217;imminenza della scadenza del termine per convertire il decreto-legge (9 novembre 2021), e, dopo il suo esame e il parere favorevole, in esito a quattro sedute, \u0026#232; stato sottoposto (4 novembre 2021) alla votazione dell\u0026#8217;Aula l\u0026#8217;articolo unico della legge di conversione, con apposizione della fiducia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni approvate, per come rappresentato dalle ricorrenti e riscontrabile nei lavori parlamentari, corrispondono sostanzialmente a quelle contenute nella proposta di legge presentata, presso la Camera dei deputati, il 30 novembre 2020 dagli onorevoli Paita e Nobili (AC n. 2807) per la riforma, tra gli altri, dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, rimasto all\u0026#8217;esame della IX Commissione, in sede referente, nell\u0026#8217;aprile del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Alla luce di tale premessa, tutte le questioni in esame risultano non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Si dolgono, anzitutto, le ricorrenti della disomogeneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto al decreto-legge in esame, deducendo la violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, e (la sola Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) dell\u0026#8217;art. 72, primo comma, Cost. per abuso del procedimento di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl difetto di collegamento tra i due atti normativi risiederebbe nella circostanza che il primo conteneva disposizioni attinenti solo agli investimenti e alla sicurezza del trasporto marittimo e non anche alle competenze amministrative in materia portuale, oggetto di una distinta proposta di legge. L\u0026#8217;insussistenza della necessaria correlazione sarebbe, poi, confermata dal difetto di urgenza di norme che sono di non immediata applicazione, ma rivolte a regolare la futura pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe doglianze non hanno fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, la legge di conversione rappresenta una legge \u0026#171;funzionalizzata e specializzata\u0026#187; alla stabilizzazione dell\u0026#8217;originario decreto-legge, con la conseguenza che non pu\u0026#242; aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel d.l., ma pu\u0026#242; solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019). Diversamente, l\u0026#8217;iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, \u0026#171;potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l\u0026#8217;atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte ha, peraltro, precisato che la violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente \u0026#171;estranee\u0026#187; o addirittura \u0026#171;intruse\u0026#187;, cio\u0026#232; tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), rimarcando che solo la palese estraneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), oppure la \u0026#171;evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0026#8217;originario decreto-legge\u0026#187; (sentenza n. 154 del 2015), possono inficiare di per s\u0026#233; la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme introdotte con la legge di conversione (sentenze n. 247 e n. 226 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;assunto che le norme censurate, approvate in sede di conversione, siano del tutto estranee al contenuto originario del decreto-legge che le contiene non pu\u0026#242; essere condiviso per diverse ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome evincibile dal titolo, dal preambolo e dall\u0026#8217;esame delle sue disposizioni, il decreto-legge adottato dal Governo \u0026#232; intervenuto, tra l\u0026#8217;altro, in tema di investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti ai dichiarati scopi di migliorare la mobilit\u0026#224; tra le diverse regioni, ridurre il divario infrastrutturale esistente e incrementare la sicurezza della circolazione e delle infrastrutture. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi trasporti marittimi, in particolare, era gi\u0026#224; dedicato l\u0026#8217;art. 4, il quale \u0026#232; intervenuto anche sulla legge n. 84 del 1994 con modifiche alle circoscrizioni territoriali delle AdSP della Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna, per \u0026#171;assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo\u0026#187; le loro coste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, deve considerarsi che il d.l. n. 121 del 2021 contiene norme (nel preambolo e agli articoli da 10 a 12) per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin dell\u0026#8217;Unione europea, tra i cui obiettivi in tema di \u0026#171;infrastrutture\u0026#187; (missione 3) vi \u0026#232; il potenziamento della competitivit\u0026#224; del sistema portuale con implemento della sua integrazione nella catena logistica (componente 2 \u0026#171;intermodalit\u0026#224; e logistica integrata\u0026#187;). Tra le prime misure da realizzare per il raggiungimento di tali traguardi, il Piano individua proprio la \u0026#171;Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica\u0026#187; avente ad oggetto \u0026#171;l\u0026#8217;aggiornamento della pianificazione portuale per garantire una visione strategica del sistema portuale italiano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pertanto evidente che la riforma della programmazione dei sistemi portuali e della pianificazione dei porti \u0026#8211; atta a valorizzare, con la razionalizzazione di opere e servizi, il loro ruolo di snodo logistico in un contesto sistemico e di interconnessione alle infrastrutture di terra \u0026#8211; non pu\u0026#242; dirsi del tutto estranea, per oggetto e finalit\u0026#224;, all\u0026#8217;originario intervento normativo in tema di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ora affermato vale a superare anche gli ulteriori argomenti in proposito spesi dalle ricorrenti, tutti ancora volti a dimostrare la \u0026#8211; insussistente, come si \u0026#232; detto \u0026#8211; eterogeneit\u0026#224; delle norme aggiunte rispetto all\u0026#8217;originario decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta, poi, la violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. per inidoneit\u0026#224; del decreto-legge a introdurre riforme di sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa censura non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve rilevarsi che il d.l. n. 121 del 2021, come convertito, modifica s\u0026#236; la legge n. 84 del 1994, intitolata \u0026#171;Riordino della legislazione in materia portuale\u0026#187;, ma la sua portata innovativa \u0026#232; solo parziale (si veda, similmente, per l\u0026#8217;esclusione della portata di sistema di talune riforme, perch\u0026#233; limitate a interventi settoriali sulla disciplina, sentenze n. 33 del 2019, n. 99 del 2018 e n. 287 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novella, infatti, ha ad oggetto solo le previsioni relative alla programmazione dell\u0026#8217;area del sistema portuale e alla pianificazione dei porti, mentre la legge quadro ha un respiro ben pi\u0026#249; ampio, disciplinando anche l\u0026#8217;organizzazione e le attivit\u0026#224; portuali, le funzioni delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale (AdSP) e taluni aspetti lavoristici e previdenziali dei lavoratori portuali. La circostanza che le norme impugnate riguardino solo taluni profili della legge quadro, per quanto importanti, vale di per s\u0026#233;, e al di l\u0026#224; d\u0026#8217;ogni altra considerazione, a escludere che quella in discorso possa considerarsi una \u0026#8220;riforma di sistema\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; La Regione autonoma denuncia, ancora, che le modalit\u0026#224; di approvazione delle norme censurate violino l\u0026#8217;art. 72, primo comma, Cost. per radicale alterazione del procedimento ordinario di approvazione della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, l\u0026#8217;apposizione in entrambi i rami del Parlamento della questione di fiducia sull\u0026#8217;articolo unico della legge di conversione, da un lato, avrebbe impedito l\u0026#8217;approvazione della riforma articolo per articolo da parte di ciascuna Assemblea, per come prescritto dalla norma costituzionale, e, dall\u0026#8217;altro, avrebbe dato luogo ad un procedimento per commissione \u0026#171;sostanzialmente\u0026#187; redigente, al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti parlamentari, impedendo ancora una volta all\u0026#8217;aula l\u0026#8217;esame delle singole disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, anzitutto, rammentato che questa Corte \u0026#232; competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari della Camera e del Senato, per la cui eventuale violazione operano rimedi interni alle Assemblee parlamentari, alle quali sole spetta il giudizio relativo all\u0026#8217;interpretazione e all\u0026#8217;applicazione delle previsioni regolamentari (cos\u0026#236;, per tutte, sentenze n. 237 del 2013, n. 78 del 1984 e n. 9 del 1959).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, nella specie non \u0026#232; ravvisabile alcuna violazione dell\u0026#8217;art. 72 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa discussione e la votazione delle Assemblee \u0026#8211; che, come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi visto, sono state precedute dall\u0026#8217;esame in sede referente da parte delle commissioni competenti \u0026#8211; si sono concentrate sull\u0026#8217;articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge: il che, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare, non \u0026#232; di per s\u0026#233; lesivo di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 72 Cost. (sentenze n. 237 del 2013 e n. 391 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la circostanza che esame e votazione si siano manifestati con tali modalit\u0026#224; \u0026#171;non significa, peraltro, che le Camere non abbiano potuto decidere con piena cognizione di tutte le modificazioni apportate\u0026#187; (sentenza n. 391 del 1995), essendo queste tutte allegate all\u0026#8217;articolo unico, sicch\u0026#233; tutte potevano \u0026#171;formare oggetto, se non di voto separato, di discussione nell\u0026#8217;ambito di ciascuna Camera\u0026#187; (ancora sentenza n. 391 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.4.\u0026#8211; In ultimo, entrambe le Regioni ricorrenti lamentano la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. nel procedimento di approvazione delle norme impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche queste questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze (tra le tante, sentenze n. 169 del 2020, n. 44 del 2018, n. 237 e n. 192 del 2017, nonch\u0026#233; n. 251 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rilievo, sul piano della legittimit\u0026#224; costituzionale, della consultazione con le regioni \u0026#232; esclusa a maggior ragione nel caso del decreto-legge \u0026#8211; la cui adozione \u0026#232; condizionata dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 77 Cost. soltanto al presupposto dei casi straordinari di necessit\u0026#224; e urgenza (sentenze n. 194 del 2019, n. 137 e n. 17 del 2018) \u0026#8211; e, soprattutto, nell\u0026#8217;ipotesi, come quella in esame, della conversione in legge, il cui procedimento ha tempi stretti, costituzionalmente stabiliti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Occorre a questo punto esaminare i diversi gruppi di questioni aventi ad oggetto il contenuto precettivo delle singole norme statali di riforma dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Posto che in tutte dette censure \u0026#232; lamentata, quale motivo principale, la violazione del riparto di competenze, diretta o in ridondanza, occorre anzitutto identificare l\u0026#8217;ambito materiale cui ricondurre la disciplina impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Toscana lamenta, in particolare, l\u0026#8217;invasione della potest\u0026#224; legislativa attribuita in via concorrente alle regioni dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. nelle materie \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187;, \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, \u0026#171;tutela e sicurezza del lavoro\u0026#187;, e, in via residuale, dall\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. nelle materie \u0026#171;turismo\u0026#187;, \u0026#171;attivit\u0026#224; produttive\u0026#187; e \u0026#171;commercio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assume, in prima battuta, il contrasto delle disposizioni statali con i parametri statutari che le attribuiscono competenza legislativa primaria nelle materie \u0026#171;urbanistica\u0026#187;, \u0026#171;viabilit\u0026#224;\u0026#187; e \u0026#171;trasporti\u0026#187; (art. 4, numeri 12, 9 e 11 dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa, del d.lgs. n. 111 del 2004). In seconda battuta, anche la Regione autonoma lamenta la violazione dei criteri di riparto della potest\u0026#224; legislativa concorrente stabilita dalla Costituzione nelle materie \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187; e \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 5, numero 12), dello statuto speciale nella materia \u0026#171;linee marittime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata, le ricorrenti censurano le norme per illegittima chiamata in sussidiariet\u0026#224;, per difetto di presupposto e per carenza di previsione di adeguata forma di collaborazione, individuata nell\u0026#8217;intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.1.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;ambito materiale cui ricondurre la disciplina impugnata, occorre tener conto, secondo i criteri enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, della sua ratio, della finalit\u0026#224; che persegue e del suo contenuto, tralasciando la considerazione degli aspetti marginali e degli effetti riflessi (tra le altre, sentenze n. 193 e n. 70 del 2022, n. 56 del 2020, n. 164, n. 137 e n. 116 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, \u0026#232; agevole, anzitutto, rilevare che, nella disciplina statale in esame, non vengono in rilievo, se non marginalmente o di riflesso, le materie \u0026#171;viabilit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;trasporto\u0026#187;, \u0026#171;turismo\u0026#187;, \u0026#171;commercio\u0026#187;, \u0026#171;attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, \u0026#171;tutela e sicurezza del lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, piuttosto, attenendo in estrema sintesi alla \u0026#8220;programmazione e pianificazione portuale\u0026#8221;, incide contestualmente, come ne rivela anche il nome, sulle materie \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187; e \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, e, dunque, anche sulla materia \u0026#171;urbanistica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 4, numero 12), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale interferenza materiale deve essere risolta secondo il criterio della prevalenza (tra le altre, sentenze n. 35 del 2021, n. 170 del 2019 e n. 126 del 2014); ne consegue che, in ragione del suo nucleo essenziale, la disciplina contestata va ascritta alla materia \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pianificazione portuale \u0026#232;, infatti, regolamentazione settoriale dell\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;area portuale preordinata al corretto svolgimento e allo sviluppo dei relativi traffici e, come tale, prevale per \u0026#8220;specialit\u0026#224;\u0026#8221; sulla regolazione generale propria del governo del territorio e dell\u0026#8217;urbanistica. Questa, pur nella sua nozione pi\u0026#249; ampia di globale disciplina dell\u0026#8217;uso e delle trasformazioni del territorio, \u0026#171;non esclude la configurabilit\u0026#224; [\u0026#8230;] di valutazioni e discipline diverse, neppure se improntate anche esse ad analoghe esigenze di integralit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 359 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ascrizione materiale questa Corte ha gi\u0026#224;, d\u0026#8217;altro canto, proceduto per il piano strategico nazionale della portualit\u0026#224; e della logistica\u0026#160;cui il DPSS deve essere coerente e a cui il PRP, nei porti amministrati dalle Autorit\u0026#224; di sistema, deve dare attuazione (sentenza n. 261 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono fondate, dunque, le censure con cui in via principale le Regioni ricorrenti invocano titoli di competenza in materia diversa dai \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Dalla riconducibilit\u0026#224; delle disposizioni impugnate a tale materia di legislazione concorrente deriva che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione se ne stabiliscono i princ\u0026#236;pi fondamentali, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., o se dettate per effetto della \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai primi occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente cui le Regioni devono adeguarsi, deve essere valutata, avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010), in considerazione delle \u0026#171;esigenze di coerenza sistematica e di uniformit\u0026#224; a livello nazionale della disciplina\u0026#187; (sentenza n. 166 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al meccanismo della chiamata in sussidiariet\u0026#224; \u0026#8211; costantemente richiamato da questa Corte a partire dalle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 \u0026#8211; pur nelle materie di legislazione concorrente o residuale, le esigenze di carattere unitario abilitano lo Stato ad accentrare l\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative, ai sensi dell\u0026#8217;art. 118 Cost., e al tempo stesso a regolarne l\u0026#8217;esercizio. Affinch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento normativo statale \u0026#8220;in attrazione\u0026#8221; sia costituzionalmente legittimo \u0026#232; necessario che la disciplina dettata sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l\u0026#8217;esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali (ex plurimis, sentenze n. 123 e n. 40 del 2022, n. 246 del 2019, n. 142 e n. 7 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8722; Con riferimento alla fattispecie in esame, questa Corte ritiene, innanzitutto, che l\u0026#8217;intervento statale in attrazione trovi presupposto legittimante nelle esigenze unitarie, che risultino non sproporzionate o irragionevoli (tra le altre, sentenze n. 170 del 2017 e n. 142 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modifiche apportate alla programmazione dei diversi sistemi portuali e alla pianificazione dei singoli porti di rilevanza internazionale e nazionale \u0026#8211; in disparte la valutazione contenutistica delle diverse norme \u0026#8211; sono atte ad accelerare i tempi di adozione dei relativi strumenti regolatori (DPSS e PRP) e a razionalizzarne il contenuto, per consentire il potenziamento dei porti in termini di opere strutturali e di connessione con la catena logistica nazionale e internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore ha voluto dare risposta agli elementi di criticit\u0026#224; del sistema portuale italiano costituiti dalla carenza di opere, servizi e interconnessione. Criticit\u0026#224; accentuate dal rilievo che, pur a seguito della riforma del 2016-17, persistono scali con piani adottati antecedentemente alla legge n. 84 del 1994 e dunque privi di valore pianificatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novella del 2021, proprio in tale ottica, \u0026#232; stata assunta a tassello degli interventi di rilancio economico ed infrastrutturale del paese previsti nel PNRR (\u0026#171;Riforma 1.1 \u0026#8211; Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica\u0026#187; del sistema portuale italiano come misura di attuazione della Missione 3 componente 2 \u0026#171;Intermodalit\u0026#224; e logistica integrata\u0026#187;), la cui puntuale e sollecita attuazione \u0026#232; normativamente definita di \u0026#171;preminente valore di interesse nazionale\u0026#187; (art. 1, comma 2, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, questa Corte aveva gi\u0026#224; prefigurato che il carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale dei porti avrebbe potuto \u0026#171;giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su di essi sulle connesse aree portuali\u0026#187; (sentenze n. 412 del 2008, n. 255 del 2007, n. 90 e n. 89 del 2006). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Quanto al riscontro dei necessari strumenti collaborativi, i ricorsi assumono che, per il tipo di interessi coinvolti, essi dovrebbero necessariamente consistere nell\u0026#8217;intesa in senso forte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.1.\u0026#8211;Tale forma di collaborazione la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ritiene sia, anzi, imposta dalle norme di attuazione dello statuto per il trasferimento di funzioni in materia di viabilit\u0026#224; e trasporti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;invocazione da parte della Regione autonoma di una specifica previsione normativa non ha fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, nel disciplinare il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione in materia di trasporti, individua tra quelle rimaste allo Stato, per esigenze di unitariet\u0026#224;, la \u0026#171;fissazione dei principi fondamentali [\u0026#8230;] nei porti di rilievo nazionale e internazionale [\u0026#8230;] per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell\u0027attivit\u0026#224; portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali\u0026#187; e prescrive che la fissazione avvenga \u0026#171;previa intesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma risulta non conferente con la regolazione territoriale in termini di ripartizione di essa in aree (zonizzazione) e di individuazione della collocazione di future opere (localizzazione) propria dei piani urbanistici, essendo piuttosto sussumibile in quella attivit\u0026#224;, sicuramente con la prima connessa, ma da essa distinta e successiva, di previsione e progettazione di opere pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.2.\u0026#8211; Escluso, dunque, il ricorrere nella specie di puntuali previsioni che impongano l\u0026#8217;intesa, come di norme costituzionali che impongano che la collaborazione regionale debba consistere in essa (sentenza n. 214 del 2006), deve rammentarsi che i necessari strumenti di collaborazione non sono univoci, ma si diversificano \u0026#171;in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all\u0026#8217;intensit\u0026#224; delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte\u0026#187; (sentenza n. 62 del 2005) nonch\u0026#232; alle competenze incise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nelle materie di potest\u0026#224; legislativa concorrente, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere \u0026#8220;tecnico\u0026#8221; e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenze n. 278 del 2010, n. 214 del 2006, n. 285 e n. 383 del 2005), e piuttosto, richiesto l\u0026#8217;intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (tra le altre, sentenze n. 123 del 2022, n. 165 del 2011 e n. 285 del 2005; nella specifica materia portuale, sentenze n. 261 del 2015, n. 79 del 2011 e n. 378 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non univocit\u0026#224; di funzioni disciplinate e di interessi coinvolti dalle disposizioni impugnate non rende, allora, possibile individuare, in termini generali, l\u0026#8217;adeguatezza di una specifica forma collaborativa, che va pertanto valutata in concreto con riferimento all\u0026#8217;oggetto della disciplina (DPSS, PRP, piano operativo triennale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In relazione al DPSS, le Regioni deducono, in primo luogo, la violazione del principio di leale collaborazione perch\u0026#233; \u0026#232; stata loro sottratta la competenza ad approvarlo; si dolgono, poi, dello slittamento dell\u0026#8217;acquisizione del parere comunale dalla fase precedente l\u0026#8217;adozione del DPSS a quella ad esso successiva (vizio dedotto dalla sola Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e, infine, della previsione che il parere comunale e regionale debba essere espresso in quarantacinque giorni e che la sua omissione sia superabile con il meccanismo devolutivo del silenzio significativo (il parere non espresso \u0026#232; ritenuto infatti \u0026#171;non ostativo\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via ulteriore, la Regione autonoma si duole, anche sotto il profilo della violazione del principio del buon andamento, dell\u0026#8217;abrogazione della norma che prevedeva la relazione illustrativa di accompagnamento al DPSS (previgente art. 5, comma 1-bis, lettera c, della legge n. 84 del 1994), perch\u0026#233; l\u0026#8217;eliminazione di essa costituirebbe ostacolo alle valutazioni sul documento a essa spettanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni promosse sono fondate nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Il principio di leale collaborazione impone, in primo luogo, che l\u0026#8217;AdSP accompagni il DPSS redatto con un documento esplicativo. Diversamente, per i ristretti termini assegnati alle valutazioni e per la complessit\u0026#224; di queste anche sul piano tecnico, regioni e comuni non sarebbero posti nella condizione di esprimersi con la dovuta consapevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994, non prevede che il DPSS sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane assorbita l\u0026#8217;ulteriore questione per violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Fondata \u0026#232; anche la censura volta a lamentare l\u0026#8217;assenza di un idoneo strumento collaborativo nel procedimento di approvazione del DPSS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto riveste i caratteri di documento di programmazione di una area vasta (in quanto attiene all\u0026#8217;intero sistema portuale) che pone le premesse, i confini e le regole della successiva pianificazione delle singole aree portuali e che individua il reticolo di collegamento tra i porti e le infrastrutture logistiche di terra: in quanto tale, esso incide su una considerevole porzione del territorio regionale e involge, si badi, anche i porti regionali ricompresi nella circoscrizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nella funzione rimessagli di individuazione e delimitazione dell\u0026#8217;ambito portuale e delle sue sotto aree (portuali, retroportuali, interazione porto-citt\u0026#224; e collegamenti infrastrutturali), tale documento finisce per stabilire ci\u0026#242; che \u0026#232; di competenza pianificatoria dell\u0026#8217;AdSP (aree portuali e retroportuali) e ci\u0026#242; che spetta alla pianificazione di comune, regione e altri enti competenti (interazione porto-citt\u0026#224; e collegamenti infrastrutturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio di tale rilevante funzione programmatoria \u0026#8211; ferme le previsioni sulla adozione da parte dell\u0026#8217;AdSP e sul parere del comune \u0026#8722; non si pu\u0026#242;, allora, prescindere da uno strumento collaborativo tra Stato e regioni, quale l\u0026#8217;intesa, nella fase di approvazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conclusione risulta in linea con la sentenza n. 261 del 2015 con cui questa Corte ha stabilito la necessit\u0026#224; di adozione in sede di Conferenza Stato-regioni del documento di strategia nazionale della portualit\u0026#224; e logistica (PSNPL), con il quale, va ricordato, il DPSS deve essere coerente (art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come novellato dal d.l. n. 121 del 2021, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl timore che l\u0026#8217;intesa per il DPSS porti a lentezze procedurali e al rischio di paralisi deve superarsi con la previsione di un termine per la sua formazione e con il meccanismo di superamento del mancato accordo, entrambi mutuabili dalle previgenti disposizioni, salva ovviamente una diversa ed eventuale disciplina che il legislatore intendesse adottare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo aspetto, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, nella precedente formulazione, assegnava alla regione un termine per l\u0026#8217;approvazione del DPSS, previa intesa con il Ministero (allora di sessanta giorni dalla adozione del documento); del pari, un termine deve avere ora il Ministero per l\u0026#8217;approvazione del documento, previa intesa con la regione, in esito alla acquisizione del parere del comune. Seguendo la tempistica ora imposta dalla novella, esso va individuato in quarantacinque giorni: tale termine, in particolare, stabilito dal d.l. n. 121 del 2021, come convertito, per il parere della regione, va ora a scandire la tempistica per il raggiungimento della ritenuta necessaria intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo aspetto, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 nella precedente formulazione prevedeva, in caso di dissenso, l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Del pari, per l\u0026#8217;intesa ora ritenuta necessaria da questa Corte, nel caso in cui essa non sia raggiunta, dovr\u0026#224; farsi applicazione di tali disposizioni in quanto compatibili. Esse, infatti, risultano adeguate al principio di leale collaborazione per il previsto procedimento di composizione del dissenso con reiterate trattative (sentenza n. 179 del 2012) e, solo in ultimo, di suo superamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS \u0026#171;\u0026#232; approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale di cui all\u0026#8217;articolo 11-ter della presente legge\u0026#187;, a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anzich\u0026#233; \u0026#171;\u0026#232; approvato, nei quarantacinque giorni successivi all\u0026#8217;acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale di cui all\u0026#8217;articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.1.\u0026#8211; Non risulta, invece, lesivo delle prerogative comunali lo spostamento del parere dello stesso dalla fase precedente a quella successiva all\u0026#8217;adozione del documento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che non d\u0026#224; specifico sostegno argomentativo alla doglianza, non tiene in debito conto che i comuni gi\u0026#224; partecipano nella fase della adozione del DPSS tramite i membri di loro nomina al Comitato di gestione e che esprimere il parere in seguito alla adozione del documento, semmai, potenzia la ponderazione consultiva. L\u0026#8217;espressione del giudizio sul documento formato consente, infatti, da un lato una valutazione pi\u0026#249; puntuale e, dall\u0026#8217;altro, evidenzia le criticit\u0026#224; per la successiva fase di approvazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale assorbe la censura della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nei confronti dello stesso art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella diversa parte in cui riformula il contenuto del documento (comprensivo, tra l\u0026#8217;altro, dell\u0026#8217;individuazione e ripartizione degli ambiti portuali, dell\u0026#8217;individuazione dei collegamenti infrastrutturali e degli attraversamenti dei centri urbani, di cui al novellato art. 5, comma 1, lettere b, c, e d, della legge n. 84 del 1994) senza prevedere che sia raggiunta l\u0026#8217;intesa su di esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Le questioni promosse verso tali ultime norme sul contenuto del documento, per violazione delle competenze amministrative riservate alla regione e ai comuni dagli artt. 118, primo e secondo comma, Cost. e dall\u0026#8217;art. 11 dello statuto speciale, sono, invece, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;affidamento al documento di programmazione dell\u0026#8217;individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali (in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-citt\u0026#224;) e dei loro collegamenti con l\u0026#8217;esterno non sottrae a regioni e comuni le competenze amministrative urbanistiche loro riservate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl novellato art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994 (in parte qua non impugnato), invero, espressamente ripartisce la funzione pianificatoria tra enti a seconda degli interessi tutelati: all\u0026#8217;AdSP quella sul perimetro portuale, a comune e regioni quella sulle aree di interazione porto-citt\u0026#224; e all\u0026#8217;\u0026#171;ente competente\u0026#187; quella sui diversi collegamenti infrastrutturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa delimitazione geografica delle relative aree \u0026#232;, inoltre, garantita dalla (sopra ritenuta necessaria) intesa ed \u0026#232; sindacabile dal giudice amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Fondata \u0026#232;, invece, la questione con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si duole della competenza del DPSS a ricomprendere negli ambiti portuali \u0026#171;le ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187;, esterne alla sua circoscrizione (art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b, seconda parte, della legge n. 84 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma \u0026#232; costituzionalmente illegittima perch\u0026#232; in contrasto con le necessarie condizioni di esercizio della chiamata in sussidiariet\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la previsione \u0026#8211; peraltro dai contorni oscuri \u0026#8722; contrasta con la necessit\u0026#224; che la disciplina statale \u0026#8220;in attrazione\u0026#8221; regoli la funzione amministrativa in termini di pertinenza e stretta indispensabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale, infatti, non indica alcun criterio, geografico o funzionale, per l\u0026#8217;individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all\u0026#8217;ambito portuale di ciascun porto, quanto al sistema. Viene, cos\u0026#236;, rimessa alla stessa Autorit\u0026#224; chiamata all\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative l\u0026#8217;individuazione del perimetro territoriale in cui esse possono essere esercitate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere, quindi, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole \u0026#171;che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimangono assorbiti gli ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale dedotti dalla Regione a statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Un ulteriore gruppo di questioni ha ad oggetto le norme che danno nuova disciplina ai piani regolatori portuali inerenti ai porti di rilevanza economica nazionale e internazionale (art. 4, comma 1-septies, lettere a, b, ed e, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che hanno novellato l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, rispettivamente, ai commi 1-quater, 1-quinquies, primo periodo; ai commi 2-bis e 2-ter; e al comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Devono essere affrontate, anzitutto, le censure con cui si contestano le norme che assegnerebbero nuova valenza al PRP di tali porti in termini di prevalenza sugli strumenti urbanistici generali (art. 4, comma 1-septies, lettere a e b del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che modifica i commi 1-quinquies, primo periodo, 2-bis e 2-ter dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994), in primis per la dedotta violazione dei criteri di riparto della potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe novellate disposizioni prevedono che \u0026#171;[l]a pianificazione delle aree portuali e retro-portuali \u0026#232; competenza esclusiva dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187; (art. 5, comma 1-quinquies), che \u0026#171;[Il] PRP \u0026#232; un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l\u0026#8217;unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza\u0026#187; (art. 5, comma 2-ter) e che la valutazione consultiva regionale e comunale su di esso sia di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici (per le sole aree di cerniera tra il porto e la citt\u0026#224;) (art. 5, comma 2-bis, lettera b).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse, tanto singolarmente quanto nel loro complesso, effettivamente, assegnano preminenza al PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, peraltro, non fa che riportare il piano regolatore portuale al generale principio urbanistico della prevalenza dei piani settoriali, quali piani funzionalmente finalizzati, su quelli generali. Il PRP, infatti, deve dare speciale disciplina al territorio portuale in quanto preordinato alla tutela dello specifico interesse pubblico al corretto svolgimento e allo sviluppo del traffico marittimo nazionale e internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore con le disposizioni impugnate ha, quindi, corretto l\u0026#8217;originaria distonia della previgente subordinazione del piano regolatore portuale al piano regolatore generale, in coerenza con quanto gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 408 del 1995, secondo cui la regola della prevalenza dei piani settoriali \u0026#232; principio fondamentale della materia urbanistica; e tale assunto va ora confermato anche con riferimento alla materia \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; La qualificazione della regola della \u0026#8220;prevalenza\u0026#8221; del PRP dei porti nazionali e internazionali sui piani urbanistici, in termini di principio fondamentale della materia, conduce alla non fondatezza delle questioni che hanno ad oggetto norme ad esso legate per evidente rapporto di coessenzialit\u0026#224; e di necessaria integrazione (sentenze n. 272 del 2013, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono, pertanto, non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto: a) la norma che ammette nelle aree retro-portuali solo attivit\u0026#224; accessorie alle funzioni portuali (art. 4, comma 1-septies, lettera a, che ha modificato l\u0026#8217;art. 5, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994). La norma limita il potere pianificatorio \u0026#8220;prevalente\u0026#8221; dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; portuale nell\u0026#8217;area di sua competenza e, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale limitazione \u0026#232; garanzia e non frustrazione degli interessi territoriali, al pari della previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui nelle aree del porto sono consentite esclusivamente le funzioni portuali; b) la norma che, per l\u0026#8217;adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP (definiti adeguamenti tecnici funzionali), abroga la necessit\u0026#224; della verifica, richiesta in precedenza, dell\u0026#8217;assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree di interazione porto-citt\u0026#224; (art. 4, comma 1-septies, lettera e, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che modifica il comma 5 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994). L\u0026#8217;abrogazione \u0026#232; logico corollario della necessit\u0026#224; della sola coerenza tra pianificazione perimetrale portuale e pianificazione urbanistica delle aree contigue (vigente art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994). Le modifiche non sostanziali a un PRP gi\u0026#224; approvato non sono, peraltro, idonee a incidere negativamente sul suo assetto n\u0026#233; sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Le ricorrenti si dolgono anche della illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che disciplinano il procedimento di approvazione del PRP dei porti nazionali e internazionali (art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui riforma l\u0026#8217;art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994), ancora per l\u0026#8217;inadeguatezza della forma di concertazione prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ricorrenti, in particolare, denunciano la marginalizzazione da parte della novella del loro ruolo nell\u0027ambito del procedimento di approvazione del PRP, in quanto all\u0026#8217;intesa richiesta tra il comune e l\u0026#8217;AdSP in fase di adozione del piano e alla approvazione di questo da parte della regione, previste nella previgente disciplina, la riforma ha sostituito la competenza all\u0026#8217;adozione e all\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema su mero parere regionale e comunale (per giunta, relativo alla mera coerenza con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree porto-citt\u0026#224;) da rendere in quarantacinque giorni, decorsi i quali il parere deve intendersi come \u0026#171;non ostativo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate, diversamente da quanto si \u0026#232; ritenuto per il DPSS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo specifico interesse all\u0026#8217;ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza \u0026#8220;competenziale\u0026#8221; del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePortano, nel loro complesso, a tale conclusione le seguenti considerazioni: a) l\u0026#8217;esclusiva pertinenza dell\u0026#8217;atto pianificatorio al perimetro portuale (aree portuali e retro-portuali, novellato art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994); b) la prevalenza dell\u0026#8217;interesse statale allo sviluppo dello snodo portuale di rilevanza nazionale e internazionale sugli interessi regionali o comunali; c) l\u0026#8217;adozione, ma anche l\u0026#8217;approvazione dello strumento da parte del Comitato di gestione, cui partecipano, per come illustrato, membri nominati da comune e regione; d) e, infine, la prevista sottoposizione del PRP alla VAS (al contrario di quanto stabilito per il DPSS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali conclusioni risultano, per vero, coerenti con quella giurisprudenza (gi\u0026#224; citata al punto 7.4.2.), che ha escluso la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intesa e ritenuto sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiariet\u0026#224;, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati (in particolare, sentenze n. 278 del 2010 e n. 285 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza del DPSS, che \u0026#232; atto di programmazione di una area vasta \u0026#8722; cui la riforma ha, in particolare, sottratto la competenza a stabilire i contenuti sistemici di pianificazione \u0026#8722; infatti, il piano regolatore portuale \u0026#232; atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonch\u0026#233; la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contesta le predette disposizioni anche per violazione del principio di ragionevolezza, sia in quanto sarebbe illogico affidare una funzione attratta in sussidiariet\u0026#224; ad autorit\u0026#224; periferiche, sia in quanto la richiesta di giudizio di coerenza tra PRP e strumenti urbanistici avrebbe senso per il comune ma non per la regione, di cui in tal modo sarebbero totalmente compromesse le competenze in materia portuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura non \u0026#232; fondata sotto ambedue i dedotti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, infatti, l\u0026#8217;affidamento da parte dello Stato delle competenze pianificatorie dei porti nazionali e internazionali alle Autorit\u0026#224; di sistema portuale risponde alla logica del decentramento. Queste sono \u0026#171;enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 208 del 2020), appositamente istituiti dalla legge quadro per l\u0026#8217;esercizio di plurime funzioni sul sistema e sui porti in esso ricompresi: non possono pertanto essere qualificate \u0026#8220;autorit\u0026#224; periferiche\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, la limitazione della valutazione regionale sul PRP alla suddetta sola \u0026#171;coerenza\u0026#187; con gli strumenti urbanistici \u0026#232; conseguenza logica della descritta ripartizione della funzione pianificatoria delle aree. Inoltre, essa non incide negativamente sulla competenza amministrativa portuale regionale: la norma, infatti, non attiene ai porti di rilevanza economica regionale, ma riguarda solo quelli di rilievo internazionale e nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.5.\u0026#8211; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme relative ad approvazione e valore del PRP, in quanto sarebbero stati estromessi i comuni dalla funzione urbanistica loro riservata dalla Costituzione (artt. 5 e 118) e dallo statuto speciale (art. 11).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ammette la limitazione della funzione urbanistica comunale per esigenze generali purch\u0026#233; tale limitazione sia disposta in termini di adeguatezza e necessariet\u0026#224;, secondo un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti (da ultimo, sentenze n. 202 del 2021, n. 119 del 2020 e n. 126 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la funzione pianificatoria su porto e retro-porto \u0026#232; sottratta al piano urbanistico comunale per l\u0026#8217;attuazione del preminente interesse allo sviluppo del traffico portuale nazionale e internazionale, mentre la pianificazione urbanistica \u0026#232; garantita all\u0026#8217;ente locale in relazione alle limitrofe aree di interazione porto-citt\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prevista ripartizione della funzione regolatoria opera, del resto, in senso paritario, in quanto, alla pianificazione delle aree di raccordo tra zone portuali e zone cittadine il comune provvede, a sua volta, su parere non vincolante dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale (vigente art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994). Ci\u0026#242; ancorch\u0026#233; alcune di tali zone possano essere immediatamente funzionali alle operazioni portuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Entrambe le Regioni impugnano, poi, l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), nella parte in cui riformula l\u0026#8217;art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, ancora per violazione della leale collaborazione nella chiamata in sussidiariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, inserita ex novo, \u0026#232; dedicata ai soli porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge quadro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questi \u0026#232; stabilito che l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema, laddove ravvisi la necessit\u0026#224; di realizzare opere in via di urgenza, pu\u0026#242; prevedere in via transitoria la \u0026#171;definizione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni [portuali] ammesse\u0026#187; nel piano operativo triennale, il quale (esclusivamente in tal caso) \u0026#232; soggetto alla approvazione del MIMS e alla procedura di VAS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale piano, occorre ricordare \u0026#8211; a mente dell\u0026#8217;art. 9, comma 5, lettera b), della legge n. 84 del 1994 \u0026#8211; \u0026#232; strumento \u0026#171;concernente le strategie di sviluppo delle attivit\u0026#224; portuali e logistiche\u0026#187; e, come tale, individua gli obiettivi delle attivit\u0026#224; portuali e gli interventi, specie infrastrutturali, per darvi attuazione. \u0026#200;, dunque, al contempo atto preparatorio e attuativo del piano regolatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, con la previsione in esame il legislatore statale intende ovviare al problema della carenza in alcuni porti nazionali e internazionali di PRP con valore pianificatorio, in quanto adottati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere): carenza che impedisce la realizzazione delle opere infrastrutturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer superare l\u0026#8217;impasse, il legislatore ha ragionevolmente affidato in via transitoria la \u0026#8220;zonizzazione\u0026#8221; delle aree, prodromica alla edificazione di opere indispensabili per il traffico portuale, all\u0026#8217;unico strumento di programmazione in dotazione in tali porti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvuto, allora, riguardo al contenuto della disposizione e alla sua funzione nel sistema, deve ritenersi che anche essa assurga a principio fondamentale della materia \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo Stato \u0026#8211; sul quale grava, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 8, della legge quadro n. 84 del 1994, lo specifico onere della realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti nazionali e internazionali \u0026#8211; ha, cos\u0026#236;, affermato la regola della indefettibilit\u0026#224;, nei porti nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta attuazione del PNRR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Un ulteriore gruppo di questioni ha ad oggetto le disposizioni che incidono sulla tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; Entrambe le Regioni impugnano, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che introduce il comma 1-septies all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, da un lato, equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS (o, nelle more di sua approvazione, dai PRP) alle \u0026#171;zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disciplina stabilita dall\u0026#8217;articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, impone alle regioni l\u0026#8217;adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di quarantacinque giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe \u0026#232; assunto dalla Regione Toscana il contrasto con gli artt. 9 e 117, terzo comma, Cost. (sub valorizzazione dei beni culturali e ambientali), per il tramite degli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali che fissano i princ\u0026#236;pi di copianificazione e di inderogabilit\u0026#224; dei piani paesaggistici, con ridondanza sulle competenze regionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali. Direttamente pregiudicate, sarebbero, le previsioni del PIT (e in particolare nella sua componente costituita dal Masterplan dei porti) per la portualit\u0026#224; commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione, oltre che dell\u0026#8217;art. 9, anche dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, infine, dei princ\u0026#236;pi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. In particolare, per tale ultimo profilo, la ricorrente contesta la sottrazione delle aree costiere dei porti ricompresi in un sistema al vincolo paesaggistico previsto dalla lettera a) dell\u0026#8217;art. 142 cod. beni culturali, sottrazione disposta tramite la loro equiparazione alle zone territoriali omogenee B, gi\u0026#224; esentate dalle aree tutelate dalla stessa disposizione statale (comma 2 dell\u0026#8217;art. 142). Si tratterebbe, infatti, di fattispecie tra loro non assimilabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente tali violazioni si riverberebbero sulle competenze amministrative regionali nella tutela paesaggistica ricavabili dall\u0026#8217;art. 9 Cost., esercitate con l\u0026#8217;adottato piano paesaggistico, nonch\u0026#233; sulla potest\u0026#224; legislativa, di carattere attuativo e integrativo, riconosciuta dall\u0026#8217;art. 6 dello statuto speciale nella materia \u0026#171;tutela del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.1.\u0026#8211; Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 142, comma 1, cod. beni culturali prevede, tra gli altri, il vincolo paesaggistico (relativo) per \u0026#171;i territori costieri compresi in una fascia della profondit\u0026#224; di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma d\u0026#224; \u0026#171;attuazione al disposto del[l\u0026#8217;art.] 9 della Costituzione, poich\u0026#233; la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio \u0026#232; quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali\u0026#187; (sentenza n. 367 del 2007). Essa, pertanto, \u0026#232; stata costantemente qualificata da questa Corte quale norma di riforma economico-sociale (si vedano, tra le tante, sentenze n. 108 del 2022, n. 71 del 2020, n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009, n. 51 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore individua, poi, nello stesso art. 142 cod. beni culturali ipotesi, \u0026#171;nominat[e] e tassativ[e]\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 66 del 2012), di deroga alla protezione paesaggistica ex lege e tra queste le \u0026#171;aree che, alla data del 6 settembre 1985, \u0026#8220;erano delimitate [\u0026#8230;] negli strumenti urbanistici [\u0026#8230;] come zone territoriali omogenee [\u0026#8230;] B\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale specifica esclusione dal regime di tutela \u0026#232; stata prevista dal legislatore del 1985, in una con l\u0026#8217;introduzione dei relativi vincoli paesaggistici, per consentire nei centri abitati l\u0026#8217;ultimazione delle costruzioni consentite dai PRG in precedenza adottati (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assimilazione operata dallo Stato tra tali zone urbane di completamento e le zone portuali \u0026#232;, ictu oculi, forzosa assimilazione di situazioni eterogenee. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi riscontra, dunque, la lamentata violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata omologazione di situazioni differenti (ex plurimis, sentenze n. 165 del 2022, n. 185 e n. 143 del 2021, n. 212 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, d\u0026#8217;altronde, gi\u0026#224; giudicato costituzionalmente illegittima una norma regionale che, tramite analoga tecnica assimilativa, aveva incrementato la tipologia delle aree sottratte al regime vincolistico e cos\u0026#236; ristretto l\u0026#8217;ambito della tutela (sentenza n. 66 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.2.\u0026#8211; La disposizione viola, al contempo, l\u0026#8217;art. 9 Cost. in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 135 e 143 cod. beni culturali sulla copianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti, in particolare, rispettivamente, impongono l\u0026#8217;obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con espresso riferimento, tra l\u0026#8217;altro, alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell\u0026#8217;art. 142 e, nello specifico, per tali aree richiedono che il piano provveda alla loro ricognizione e identificazione, nonch\u0026#232; alla \u0026#171;determinazione di prescrizioni d\u0026#8217;uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, anzitutto, gi\u0026#224; chiarito che il \u0026#171;sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta [\u0026#8230;] attuazione dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost. ed \u0026#232; funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti\u0026#187; (sentenza n. 187 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2022, n. 257 e n. 124 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la protezione del paesaggio, in quanto valore primario e assoluto \u0026#171;richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; pianificatoria estesa sull\u0026#8217;intero territorio nazionale [\u0026#8230;] affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni\u0026#187; (sentenze n. 240 e n. 130 del 2020, n. 86 del 2019 e n. 66 del 2018) e proprio \u0026#171;in questa prospettiva il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all\u0026#8217;art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento [tra l\u0026#8217;altro] alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell\u0026#8217;art. 142\u0026#187; (ancora sentenza n. 240 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell\u0026#8217;imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici incide in via unilaterale sull\u0026#8217;assetto della pianificazione paesaggistica, in contrasto con il menzionato principio, per di pi\u0026#249; risolvendosi, a causa della descritta assimilazione tra zone urbane di completamento e zone potuali, in un arretramento della protezione del bene paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che introduce il comma 1-septies all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; La Regione autonoma censura, ancora, l\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui modifica i commi 2 e 2-ter dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994, perch\u0026#233; le nuove norme sottrarrebbero in tal modo il piano regolatore portuale alla subordinazione al piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa doglianza non ha fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrevede la prima disposizione che il piano regolatore portuale \u0026#232; redatto in attuazione del Piano strategico nazionale della portualit\u0026#224; e della logistica, del DPSS e delle linee guida appositamente emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente tale previsione, in una con la seconda, gi\u0026#224; esaminata, che sancisce l\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; della competenza pianificatoria del PRP nel perimetro portuale (comma 2-ter), ne consentirebbe la prevalenza sulla pianificazione paesistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto argomentativo su cui si fonda la questione \u0026#232; errato: questa Corte ha, pi\u0026#249; volte, chiarito che il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non pu\u0026#242; intendersi come deroga a detto piano, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso (per tutte, sentenze n. 45 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, non vi sono elementi che conducano ad affermare la prevalenza dei piani portuali su quelli paesaggistici, in deroga al principio sancito dall\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ultimo gruppo di questioni sono impugnate le disposizioni che dettano il regime applicativo della riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; In primo luogo, \u0026#232; contestata dalla Regione autonoma la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, e esclude l\u0026#8217;applicazione delle modifiche apportate all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994 ai DPSS approvati anteriormente alla sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente la norma disporrebbe a contrario l\u0026#8217;immediata applicazione della novella ai PRP gi\u0026#224; vigenti. Pertanto, sin da subito i piani regolatori portuali gi\u0026#224; approvati avrebbero nuova valenza nei rapporti con i piani urbanistici generali con loro sottrazione al vincolo del rispetto degli atti di pianificazione urbanistica, in violazione, ancora una volta, non solo degli evocati parametri sul riparto di competenze delle funzioni legislative e amministrative nonch\u0026#233; del principio della leale collaborazione, ma anche dei princ\u0026#236;pi di ragionevolezza e legalit\u0026#224; (sub specie del principio del tempus regit actum).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.1.\u0026#8211; Deve, anzitutto, precisarsi la portata della regola intertemporale di immediata applicabilit\u0026#224; della novella ai piani regolatori portuali gi\u0026#224; approvati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, infatti, implica che le future modifiche (sostanziali e non sostanziali adottate rispettivamente con varianti o adeguamenti tecnico-funzionali) ai PRP vigenti saranno adottate con i nuovi procedimenti che, in applicazione del principio della prevalenza, consentono interventi nel perimetro portuale in deroga agli atti pianificatori generali, procedimenti ritenuti immuni da vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer contro, la disposizione transitoria non modifica il contenuto dei piani gi\u0026#224; vigenti. Questi, infatti, risultano ormai approvati con i previgenti procedimenti fortemente partecipati da regioni e comuni (intesa con i comuni e approvazione regionale), secondo la regola del \u0026#171;non contrasto\u0026#187; con la pianificazione territoriale. Salvo loro future modifiche, i piani gi\u0026#224; vigenti non risultano, dunque, intaccati dalla novella. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.2.\u0026#8211; Tanto chiarito, anzitutto, la questione per violazione delle regole del riparto della potest\u0026#224; legislativa concorrente non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna disposizione sul regime temporale \u0026#232; per definizione in rapporto di coessenzialit\u0026#224; e di necessaria integrazione con la norma della cui applicazione si occupa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1-octies dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, consente, dunque, l\u0026#8217;immediata applicazione del principio fondamentale della prevalenza del piano settoriale nella materia \u0026#171;porti [\u0026#8230;] civili\u0026#187; su quelli pianificatori generali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.3.\u0026#8211; Non sono, infine, neppure ravvisabili le dedotte violazioni dei princ\u0026#236;pi di ragionevolezza e legalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma intertemporale, nei termini precisati, non comporta deviazioni dal principio tempus regit actum e non \u0026#232; irragionevole nel semplificare le prossime scelte pianificatorie, anche in variazione ai piani gi\u0026#224; approvati, in ragione degli evidenziati scopi perseguiti (ordinata e celere pianificazione dei porti nazionali e internazionali, oltre che alle esigenze unitarie di realizzazione delle infrastrutturazioni previste nel PNRR).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Entrambi i ricorsi denunciano, infine, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che impone alle Regioni entro tre mesi di \u0026#171;adegua[re] i propri ordinamenti alle disposizioni dell\u0026#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84\u0026#187; come modificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione lederebbe le gi\u0026#224; rivendicate competenze legislative e amministrative, il principio della leale collaborazione e l\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Regioni censurano, dunque, la norma non per vizi propri, ma per mera illegittimit\u0026#224; derivata da quelle fatta valere in relazione alle singole norme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche queste questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, infatti, la clausola di adeguamento non \u0026#232; operante e, pertanto, non \u0026#232; lesiva. Per ci\u0026#242; che concerne, invece, l\u0026#8217;obbligo di adeguamento alle altre norme introdotte con il d.l. n. 121 del 2021, come convertito, la lesivit\u0026#224; di tale obbligo va esclusa dalla ritenuta compatibilit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS \u0026#171;\u0026#232; approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale di cui all\u0026#8217;articolo 11-ter della presente legge\u0026#187;, a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anzich\u0026#233; \u0026#171;\u0026#232; approvato, nei quarantacinque giorni successivi all\u0026#8217;acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale di cui all\u0026#8217;articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole \u0026#171;che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 84 del 1994;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera c), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, letto in combinato disposto con il successivo comma 3-bis, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 11) e 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) \u0026#8722; per come attuato dall\u0026#8217;art. 9 del decreto legislativo 1\u0026#176; aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilit\u0026#224; e trasporti) \u0026#8722;, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettere a), b) ed e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e10) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e11) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e12) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-novies, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e13) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1-septies, 1-octies, e 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 72, primo comma, 77, secondo comma, 5 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all\u0026#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e14) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), 5, comma 12, e 8 della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8722; come attuati dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e15) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettere b), c), e d), della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 12), della legge cost. n. 1 del 1963 e all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0026#8217;art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e16) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1-quinquies, primo periodo, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8722; per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0026#8217;art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e17) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8722; per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0026#8217;art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e18) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8722; per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0026#8217;art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e19) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8722; per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0026#8217;art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e20) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8211; per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; ai princ\u0026#236;pi di leale collaborazione e di agionevolezza, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e21) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8722; per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0026#8217;art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e22) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 5, commi 2 e 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., e all\u0026#8217;art. 6, primo comma, numero 3), della legge cost. n. 1 del 1963, nonch\u0026#233; ai princ\u0026#236;pi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e23) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 \u0026#8211; per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004 \u0026#8722;, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonch\u0026#232; agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalit\u0026#224;, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e24) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento a tutti gli evocati parametri, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 gennaio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Porti e aeroporti - Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo di cui al decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito - Modifiche all\u0027art. 5 della legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale - Atti di pianificazione per i porti di interesse nazionale - Documento di programmazione strategica di sistema [DPSS] - Individuazione e delimitazione geografica delle aree portuali e retro-portuali soggette alla potest\u0026#224; dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale - Procedura di approvazione - Previsione che il DPSS \u0026#232; adottato dal Comitato di gestione dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale e approvato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, previo parere, mediante una conferenza dei servizi, di ciascun Comune e Regione territorialmente interessati.\r\nPiano regolatore portuale [PRP] - Previsione che le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell\u0027art. 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021.\r\nPrevisione, nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all\u0027entrata in vigore della nuova legge, nelle more dell\u0027approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale ravvisi la necessit\u0026#224; di realizzare opere in via d\u0027urgenza, della possibilit\u0026#224; di definire transitoriamente la destinazione funzionale delle aree nel piano operativo triennale dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale, soggetta a specifica approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibile.\r\nProcedura di approvazione - Adozione da parte del Comitato di gestione dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale - Invio successivo al Comune e alla Regione territorialmente interessati, per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto per le aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto - Approvazione da parte del Comitato di gestione dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale - Previsione che il PRP \u0026#232; un piano territoriale di rilevanza statale, costituente l\u0027unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.\r\nPrevisione che gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora approvato dai vigenti PRP, anche se approvati prima dell\u0027entrata in vigore della nuova legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell\u0027applicabilit\u0026#224; della disciplina di cui all\u0027art. 142, c. 2, codice dei beni culturali e del paesaggio - Previsione che le Regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall\u0027approvazione del DPSS.\r\nPrevisione che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del PRP - Previsione che gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale - Modalit\u0026#224; di approvazione.\r\nAtti di pianificazione portuale - Documento di programmazione strategica di sistema [DPSS] - Piano regolatore portuale [PRP] - Esclusione dall\u0027applicazione delle modifiche per i DPSS approvati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021 - Adeguamento degli ordinamenti regionali.\r\nApprovazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, previa sottoposizione, in conferenza di servizi, al parere di ciascun Comune e Regione territorialmente interessati, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale - Contenuti del DPSS.\r\nContenuto del DPSS - Individuazione degli ambiti portuali che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0027Autorit\u0026#224; portuale - Omessa previsione di una relazione illustrativa del DPSS - Pianificazione urbanistica portuale.\r\nPiano regolatore portuale [PRP] - Approvazione da parte dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale - Procedimento - Norma transitoria riguardante i PRP approvati anteriormente all\u0027entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 - Definizione del PRP come piano di rilevanza statale.\r\nPorti di cui alla categoria II, classe III - Specificazione dell\u0027ambito e dell\u0027assetto complessivo del porto da parte del Piano regolatore portuale [PRP].\r\nEquiparazione degli ambiti portuali, come delimitati dal DPSS ovvero, laddove non sia stato ancora approvato, dai vigenti PRP, alle zone territoriali omogenee B previste dal d.m. n. 1444 del 1968, ai fini dell\u0027applicabilit\u0026#224; della disciplina prevista dall\u0027art. 142, c. 2, d.lgs. n. 42 del 2004 - Termine di adeguamento del piano territoriale paesistico regionale al DPSS - Contenuto e qualificazione del Piano regolatore portuale [PRP].\r\nPiano regolatore portuale [PRP] - Competenza del Comitato di gestione dell\u0027Autorit\u0026#224; di sistema portuale all\u0027adozione degli adeguamenti tecnico-funzionali - Qualificazione degli interventi che rientrano tra gli adeguamenti tecnico-funzionali - Omessa previsione, con riguardo alle aree destinate a funzioni di interazione porto-citt\u0026#224;, della previa acquisizione, nel procedimento, della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati.\r\nNorma transitoria - Esclusione dall\u0027applicazione delle modifiche per i DPSS approvati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021 - Omesso riferimento ai PRP.\r\nAdeguamento degli ordinamenti delle Regioni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45274","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Vizi deducibili dalle regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali proprie e degli enti locali - Legittimazione ad agire - Ammissibilità. (Classif. 113002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe Regioni hanno legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali, in quanto la stretta connessione tra le attribuzioni delle prime e quelle delle seconde consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2021 - mass. 3949; S. 195/2019 - mass. 42763; S. 17/2018 - mass. 39766; S. 169/2007 - mass. 31303; S. 95/2007 - mass. 31138; S. 417/2005 - mass. 29942; S. 196/2004 - mass. 29942\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45275","titoletto":"Leale collaborazione - Forme di intesa e collaborazione a livello normativo - Necessità di raggiugere un accordo nel procedimento legislativo statale - Esclusione - Deroga - Stretto intreccio fra materie e competenze - Necessità, in tal caso, di prevedere strumenti di collaborazione con le regioni. (Classif. 139002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze. Il rilievo, sul piano della legittimità costituzionale, della consultazione con le regioni è escluso a maggior ragione nel caso del decreto-legge - la cui adozione è condizionata dal secondo comma dell\u0027art. 77 Cost. soltanto al presupposto dei casi straordinari di necessità e urgenza - e, soprattutto, nell\u0027ipotesi della conversione in legge, il cui procedimento ha tempi stretti, costituzionalmente stabiliti. (\u003cem\u003eS. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018 - mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 44/2018 - mass. 39912; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45276","numero_massima_precedente":"45274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45276","titoletto":"Leale collaborazione - Forme di intesa e collaborazione a livello normativo - Chiamata in sussidiarietà nelle materie a potestà legislativa concorrente - Possibilità di ricorrere al parere obbligatorio (anche non vincolante) o all\u0027intesa (nella forma debole o forte) - Criteri di scelta. (Classif. 139002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNelle materie di potestà legislativa concorrente, è adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere \"tecnico\" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici, mentre è richiesta l\u0027intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 123/2022 - mass. 44990; S. 261/2015 - mass. 38663; S. 165/2011 - mass. 35653; S. 79/2011 - mass. 35475; S. 278/2010 - mass. 34909; S. 214/2006 - mass. 30448; S. 383/2005 - mass. 29831; S. 378/2005 - mass. 29797\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45277","numero_massima_precedente":"45275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45277","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Procedura di approvazione - Abrogazione della relazione illustrativa che descrive i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 156 del 2021, nella parte in cui, sostituendo l\u0027art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994, non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione. La disposizione impugnata dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lede il principio evocato che impone, in primo luogo, che l\u0027Autorità del sistema portuale (AdSP) accompagni il DPSS redatto con un documento esplicativo. Diversamente, per i ristretti termini assegnati alle valutazioni e per la complessità di queste anche sul piano tecnico, regioni e comuni non sarebbero posti nella condizione di esprimersi con la dovuta consapevolezza.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45278","numero_massima_precedente":"45276","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45278","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Procedura di approvazione - Previsione che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all\u0027articolo 11-ter della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all\u0027acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all\u0027articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applica quanto previsto dall\u0027art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241» - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui, nel riordino del sistema portuale, sostituendo l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, prevede che il Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all\u0027articolo 11-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all\u0027acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all\u0027articolo 11-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edella presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all\u0027art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili». La disposizione impugnata dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia viola il parametro evocato in quanto il DPSS - documento di programmazione di una area vasta (in quanto attiene all\u0027intero sistema portuale), che pone le premesse, i confini e le regole della successiva pianificazione delle singole aree portuali e che individua il reticolo di collegamento tra i porti e le infrastrutture logistiche di terra - incide su una considerevole porzione del territorio regionale. Pertanto, nell\u0027esercizio di tale rilevante funzione programmatoria, non si può prescindere da uno strumento collaborativo tra Stato e regioni, quale l\u0027intesa, nella fase di approvazione. Il timore che tale intesa porti a lentezze procedurali e al rischio di paralisi deve superarsi con la previsione di un termine per la sua formazione e con il meccanismo di superamento del mancato accordo, entrambi mutuabili dalle previgenti disposizioni, salva una diversa ed eventuale disciplina che il legislatore intendesse adottare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 261/2015 - mass. 38663; S. 179/2012 - mass. 36489\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45279","numero_massima_precedente":"45277","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45279","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Delimitazione degli ambiti portuali - Estensione alle aree «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell\u0027Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione dell\u0027Autorità sistema portuale», esterne alla sua circoscrizione - Violazione del principio di sussidiarietà - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 118 Cost., l\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), seconda parte, della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell\u0027Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell\u0027Autorità di sistema portuale». La disposizione impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che assegna al Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) la competenza a ricomprendere negli ambiti portuali le ulteriori aree indicate, esterne alla sua circoscrizione, contrasta con le necessarie condizioni di esercizio della chiamata in sussidiarietà. In particolare, la previsione - peraltro dai contorni oscuri - contrasta con la necessità che la disciplina statale \"in attrazione\" regoli la funzione amministrativa in termini di pertinenza e stretta indispensabilità. Il legislatore statale, infatti, non indica alcun criterio, geografico o funzionale, per l\u0027individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all\u0027ambito portuale di ciascun porto, quanto al sistema. Viene, così, rimessa alla stessa Autorità chiamata all\u0027esercizio delle funzioni amministrative l\u0027individuazione del perimetro territoriale in cui esse possono essere esercitate.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45280","numero_massima_precedente":"45278","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45280","titoletto":"Paesaggio - In genere - Ambiti e forme di tutela - Conservazione della morfologia del territorio - Necessità della pianificazione, quale strategia nazionale ad ampio raggio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della legislazione statale che sottrae al vincolo paesaggistico le aree costiere delle zone ricomprese negli ambiti portuali, e impone alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici). (Classif. 170001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali costantemente qualificata quale norma di riforma economico-sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2022; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 66/2012 - mass. 36167; S. 226/2009; S. 164/2009 - mass. 33456; S. 367/2007 - mass. 31778\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell\u0027art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 124/2021- mass. 43933\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa protezione del paesaggio, in quanto valore primario e assoluto, richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un\u0027attività pianificatoria estesa sull\u0027intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2022 - mass. 44648; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 240/2020 - mass. 43211; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 86/2019 - mass. 42376; S. 66/2018 - mass. 40777\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui inserisce il comma 1-\u003cem\u003esepties \u003c/em\u003enell\u0027art. 5 della legge n. 84 del 1994, che, da un lato, equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS - o, nelle more di sua approvazione, dai PRP - alle zone territoriali omogenee B previste dal d.m. n. 1444 del 1968 ai fini dell\u0027applicabilità della disciplina stabilita dall\u0027art. 142, comma 2, cod. beni culturali e, dall\u0027altro, impone alle regioni l\u0027adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di quarantacinque giorni. La disposizione impugnata dal Governo, nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell\u0027imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici, incide in via unilaterale sull\u0027assetto della pianificazione paesaggistica, per di più risolvendosi, a causa della assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali, in un arretramento della protezione del bene paesaggistico. L\u0027assimilazione operata tra tali zone urbane di completamento e le zone portuali è, \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e, forzosa assimilazione di situazioni eterogenee, realizzando così una ingiustificata omologazione di situazioni differenti. La disposizione viola, al contempo, l\u0027art. 9 Cost. in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 135 e 143 cod. beni culturali sulla copianificazione paesaggistica. \u003cem\u003ePrecedenti: S. 165/2022 - mass. 45175; S. 185/2021 \u003c/em\u003e- mass. 44239\u003cem\u003e; S. 66/2012 - mass. 36167\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45281","numero_massima_precedente":"45279","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45281","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piano regolatore portuale (PRP), riferito ai porti di cui alla categoria II, classe III (regionali e interregionali) - Individuazione delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle aree interessate - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della competenza statutaria in materia di trasporti e urbanistica e delle corrispondenti funzioni amministrative, del principio di sussidiarietà e delle competenze urbanistiche dei Comuni - Tardività dell\u0027impugnazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per tardività dell\u0027impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 11) e n. 12), dello statuto di autonomia, per come attuato dall\u0027art. 9 del d.lgs. n. 111 del 2004, nonché all\u0027art. 118 Cost. - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che sostituisce l\u0027art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, letto in combinato disposto con il successivo comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. La disposizione impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativa al contenuto dei Piani regolatori portuali (PRP) dei porti regionali e interregionali, non dispone, come lamentato, che alle regioni è sottratta l\u0027approvazione dei piani regolatori dei porti regionali e interregionali se ricompresi nel perimetro di una Autorità di sistema portuale. Risulta evidente che la ricorrente non ha contestato la rinnovata disciplina dell\u0027oggetto del PRP, ma denuncia, piuttosto, la differente disciplina della relativa procedura di approvazione, contenuta nel diverso comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, non oggetto della novella del 2021, finendo per impugnare norme introdotte nel 2016: di qui l\u0027inammissibilità delle relative questioni, per essere state proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all\u0027art. 127 Cost.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45282","numero_massima_precedente":"45280","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. c)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutiva del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45282","titoletto":"Fonti del diritto - Interna corporis - Regolamenti parlamentari - Disciplina del procedimento legislativo - Insindacabilità da parte della Corte costituzionale, la cui competenza è circoscritta al rispetto delle relative norme costituzionali. (Classif. 106004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale è competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari della Camera e del Senato, per la cui eventuale violazione operano rimedi interni alle Assemblee parlamentari, alle quali sole spetta il giudizio relativo all\u0027interpretazione e all\u0027applicazione delle previsioni regolamentari. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 237/2013 - mass. 37374; S. 78/1984 - mass. 9579; S. 9/1959 - mass. 744\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45283","numero_massima_precedente":"45281","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45283","titoletto":"Decreto-legge - Conversione - Disposizioni aggiunte - Condizioni di ammissibilità - Divieto di contenuto eterogeneo rispetto all\u0027originario d.l. - Limite a garanzia delle dinamiche parlamentari (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che modifica, mediante legge di conversione, la disciplina di riordino della legislazione in materia portuale). (Classif. 076003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata alla stabilizzazione dell\u0027originario decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel d.l., ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. Diversamente, l\u0027iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l\u0027atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa violazione dell\u0027art. 77 Cost. si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, rimarcando che solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all\u0027oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0027originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale delle norme introdotte con la legge di conversione. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all\u0027art. 77, secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv. Come evincibile dal titolo, dal preambolo e dall\u0027esame delle sue disposizioni, il decreto-legge adottato dal Governo è intervenuto, tra l\u0027altro, in tema di investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti; ai trasporti marittimi, in particolare, era già dedicato l\u0027art. 4. Inoltre, esso contiene norme - nel preambolo e agli artt. da 10 a 12 - per l\u0027attuazione del PNRR, tra i cui obiettivi in tema di infrastrutture vi è il potenziamento della competitività del sistema portuale con implemento della sua integrazione nella catena logistica. È pertanto evidente che la riforma della programmazione dei sistemi portuali e della pianificazione dei porti non può dirsi del tutto estranea, per oggetto e finalità, all\u0027originario intervento normativo in tema di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 430/2007 - mass. 31952\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45284","numero_massima_precedente":"45282","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. e)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45284","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piano regolatore portuale (PRP) dei porti nazionali e internazionali - Procedura di approvazione - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti, nonché del principio di sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all\u0027art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, che disciplina il procedimento di approvazione del Piano regolatore portuale (PRP). A differenza del DPSS, che è atto di programmazione di una area vasta - cui la riforma ha, in particolare, sottratto la competenza a stabilire i contenuti sistemici di pianificazione -, il PRP è atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Lo specifico interesse all\u0027ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza \"competenziale\" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 278/2010 - mass. 34919\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45285","numero_massima_precedente":"45283","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45285","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale - Valutazione regionale e comunale su di esso - Limitazione alla sola coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione del principio di sussidiarietà, di leale collaborazione e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994. La disposizione impugnata, nel disciplinare il procedimento di approvazione del Piano regolatore portuale (PRP) nazionali e internazionali, prevede che l\u0027adozione sia rimessa al Comitato di gestione Autorità di sistema portuale (AdSP), su parere - da rendere in quarantacinque giorni - del comune e della regione, nonché su parere (da rendere entro 90 giorni) del Ministero. Non risulta lesivo delle prerogative comunali lo spostamento del parere dello stesso dalla fase precedente a quella successiva all\u0027adozione del documento. Lo specifico interesse all\u0027ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza \"competenziale\" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono infatti adeguata la partecipazione procedimentale di comune e regione, cosicché va esclusa la necessità dell\u0027intesa, essendo sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiarietà, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45286","numero_massima_precedente":"45284","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45286","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Procedura di approvazione - Preminenza del PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti, nonché del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, prevedendo l\u0027esclusività della competenza pianificatoria del PRP nel perimetro portuale. Il presupposto argomentativo su cui si fonda la questione è errato, poiché il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non può intendersi come sua deroga, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso. Nella specie, non vi sono elementi che conducano ad affermare la prevalenza dei piani portuali su quelli paesaggistici, in deroga al principio sancito dall\u0027art. 145, comma 3, cod. beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 54/2021 - mass. 43729\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45287","numero_massima_precedente":"45285","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45287","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge-quadro - Procedura per la realizzazione di opere in via d\u0027urgenza - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione del principio di sussidiarietà, di leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, che, per i soli porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge quadro, stabilisce che l\u0027Autorità di sistema, laddove ravvisi la necessità di realizzare opere in via di urgenza, può prevedere in via transitoria la definizione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni portuali ammesse nel piano operativo triennale, il quale (esclusivamente in tal caso) è soggetto alla approvazione del MIMS e alla procedura di VAS. La disposizione impugnata intende ovviare al problema della carenza in alcuni porti nazionali e internazionali di PRP con valore pianificatorio, in quanto adottati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere). Per superare l\u0027impasse, il legislatore ha ragionevolmente affidato in via transitoria la \"zonizzazione\" delle aree, prodromica alla edificazione di opere indispensabili per il traffico portuale, all\u0027unico strumento di programmazione in dotazione in tali porti. Si afferma così la regola della indefettibilità, nei porti nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta attuazione del PNRR.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45288","numero_massima_precedente":"45286","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"sexies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45288","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale - Procedura semplificata di adozione delle modifiche non sostanziali al piano - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che sostituisce l\u0027art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, prevedendo una procedura semplificata per l\u0027adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale PRP (c.d. adeguamenti tecnico-funzionali). Le modifiche non sostanziali a un PRP già approvato non sono idonee a incidere negativamente sul suo assetto né sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45289","numero_massima_precedente":"45287","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. e)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45289","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Adeguamento da parte delle regioni entro tre mesi - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti, nonché del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost, dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che prevede il termine entro cui le regioni devono adeguare i propri ordinamenti alla novella in materia di sistema portuale. Il vizio fatto valere è di mera illegittimità derivata sicchè in relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime la clausola di adeguamento non è operante e, pertanto, non è lesiva; per contro, in relazione alle norme ritenute costituzionalmente legittime va esclusa la lesività dell\u0027obbligo di adeguamento.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45290","numero_massima_precedente":"45288","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"novies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45290","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni, mediante legge di conversione, alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Efficacia temporale - Adeguamento da parte delle regioni entro tre mesi - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della normativa in materia di decretazione d\u0027urgenza e dell\u0027iter di formazione delle leggi, nonché del principio di leale collaborazione, anche in relazione alle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 72, primo comma, 77, secondo comma, 5 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all\u0027art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001, dell\u0027art. 4, commi 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, e 1-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che rispettivamente: a) regolamenta la programmazione complessiva dei porti inseriti nella circoscrizione di una Autorità di sistema portuale e la pianificazione dei singoli porti; b) delimita l\u0027efficacia temporale della novella; c) prevede il termine entro cui le regioni, tenute ad attuare la novella, devono adeguare i propri ordinamenti. Il d.l. n. 121 del 2021, come conv., modifica la legge n. 84 del 1994, in materia portuale, ma la sua portata innovativa è solo parziale, perché la legge quadro ha un respiro ben più ampio. Né è ravvisabile alcuna violazione dell\u0027art. 72 Cost., perché la discussione e la votazione delle Assemblee - precedute dall\u0027esame in sede referente da parte delle commissioni competenti - si sono concentrate sull\u0027articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge: il che non è di per sé lesivo di quanto disposto dall\u0027art. 72 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 33/2019 - mass. 42327; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 287/2016 - mass. 39389; S. 237/2013 - mass. 37376; S. 391/1995 - mass. 22481\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45291","numero_massima_precedente":"45289","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"octies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"novies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45291","titoletto":"Sussidiarietà (principio di) - In genere - Possibile attrazione della disciplina alla competenza statale - Necessità di cooperazione tra Stato e regioni - In particolare: limiti alla funzione urbanistica comunale - Necessità, per le regioni, di adeguarsi ai principi fondamentali delle materie a competenza concorrente - Criteri di individuazione dei medesimi. (Classif. 249001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAffinché l\u0027intervento normativo statale \"in attrazione\" sia costituzionalmente legittimo è necessario che la disciplina dettata sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l\u0027esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 123/2022 - mass. 44989; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 246/2019 - mass. 40850; S. 142/2016 - mass. 38923; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 6/2004 - mass. 28190; S. 303/2003 - mass. 28036\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa limitazione della funzione urbanistica comunale è ammessa per esigenze generali purché tale limitazione sia disposta in termini di adeguatezza e necessarietà, secondo un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 119/2020 - mass. 43479; S. 126/2018 - mass. 41340\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente cui le Regioni devono adeguarsi, deve essere valutata, avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema, in considerazione delle esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 166/2021 - mass. 44126; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 78/2020 - mass. 42529; S. 94/2018 - mass. 41307; S. 16/2010 - mass. 34273\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45292","numero_massima_precedente":"45290","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45292","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Procedura di approvazione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), 5, primo comma, n. 12), e 8 dello statuto speciale, come attuati dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004 - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, che prevede l\u0027adozione, da parte del Comitato di gestione, Autorità di sistema portuale (AdSP), l\u0027acquisizione, in conferenza di servizi asincrona, del parere di comuni e regioni da rendere in quaranta giorni, scaduti i quali si intende espresso «parere non ostativo», e l\u0027approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). Dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia di legislazione concorrente «porti civili» - cui va ricondotta la disciplina della programmazione e pianificazione portuale - deriva che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione se ne stabiliscono i princìpi fondamentali, secondo quanto previsto dall\u0027art. 117, terzo comma, Cost., o se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà» secondo cui, pur nelle materie di legislazione concorrente o residuale, le esigenze di carattere unitario abilitano lo Stato ad accentrare l\u0027esercizio delle funzioni amministrative, ai sensi dell\u0027art. 118 Cost., e al tempo stesso a regolarne l\u0027esercizio. L\u0027intervento di riforma trova presupposto in tale meccanismo: le modifiche apportate alla programmazione dei diversi sistemi portuali e alla pianificazione dei singoli porti di rilevanza internazionale e nazionale rispondono a esigenze unitarie non sproporzionate o irragionevoli, in quanto sono atte ad accelerare i tempi di adozione dei relativi strumenti regolatori (DPSS e PRP) e a razionalizzarne il contenuto, per consentire il potenziamento dei porti in termini di opere strutturali e di connessione con la catena logistica nazionale e internazionale. Il legislatore ha voluto dare risposta agli elementi di criticità del sistema portuale italiano costituiti dalla carenza di opere, servizi e interconnessione. L\u0027intervento in attrazione richiede, poi, la previsione di adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti. I necessari strumenti di collaborazione non sono univoci, ma si diversificano in relazione al tipo di interessi coinvolti, alla natura, all\u0027intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte e competenze incise. La non univocità di funzioni disciplinate e di interessi coinvolti dalle disposizioni impugnate non rende, allora, possibile individuare, in termini generali, l\u0027adeguatezza di una specifica forma collaborativa, che va pertanto valutata in concreto con riferimento all\u0027oggetto della disciplina. Va, infine, escluso che nella specie ricorra la necessità dell\u0027intesa per come imposta dall\u0027art. 11, comma 1, lett. \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004, in relazione alla «fissazione dei principi fondamentali [...] nei porti di rilievo nazionale e internazionale [...] per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell\u0027attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali» in quanto tale disposizione riguarda l\u0027attività di previsione e progettazione di opere pubbliche che è attività distinta e successiva alla pianificazione portuale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 35/2021 - mass. 43689; S. 170/2017 - mass. 41980; S. 142/2016 - mass. 38923; S. 261/2015 - mass. 38663; S. 126/2014 - mass. 37930; S. 412/2008 - mass. 33039; S. 255/2007 - mass. 31508; S. 214/2006 - mass. 30447; S. 90/2006 - mass. 30238; S. 89/2006 - mass. 30236; S. 62/2005 - mass. 29204; S. 359/1985 - mass. 11312\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45293","numero_massima_precedente":"45291","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. aa)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45293","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Affidamento al DPSS dell\u0027individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città e dei loro collegamenti con l\u0027esterno - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze amministrative riservate alla Regione e ai comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto speciale e all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. nonché all\u0027art. 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0027art. 11, primo comma, dello statuto speciale, dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge n. 84 del 1994, che rispettivamente individuano e ripartiscono gli ambiti portuali, individuano i collegamenti infrastrutturali e gli attraversamenti dei centri urbani. L\u0027affidamento al documento di programmazione dell\u0027individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali (in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città) e dei loro collegamenti con l\u0027esterno non sottrae a regioni e comuni le competenze amministrative urbanistiche loro riservate, perché il novellato art. 5, comma 1-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994 espressamente ripartisce la funzione pianificatoria tra enti a seconda degli interessi tutelati: Autorità di sistema portuale (AdSP) quella sul perimetro portuale, a comune e regioni quella sulle aree di interazione porto-città e all\u0027«ente competente» quella sui diversi collegamenti infrastrutturali. La delimitazione geografica delle relative aree è, inoltre, garantita dall\u0027intesa ed è sindacabile dal giudice amministrativo.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45294","numero_massima_precedente":"45292","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45294","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Pianificazione portuale - Competenza esclusiva dell\u0027Autorità di sistema delle aree portuali e retro-portuali - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0027art. 11, primo comma, dello statuto speciale -, dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo periodo, della legge n. 84 del 1994, che prevede il solo parere di regione e comune sulla coerenza con la pianificazione delle aree contigue. La funzione pianificatoria su porto e retro-porto è sottratta al piano urbanistico comunale per l\u0027attuazione del preminente interesse allo sviluppo del traffico portuale nazionale e internazionale, mentre la pianificazione urbanistica è garantita all\u0027ente locale in relazione alle limitrofe aree di interazione porto-città. La prevista ripartizione della funzione regolatoria opera, del resto, in senso paritario, in quanto, alla pianificazione delle aree di raccordo tra zone portuali e zone cittadine il comune provvede, a sua volta, su parere non vincolante dell\u0027Autorità di sistema portuale. Ciò ancorché alcune di tali zone possano essere immediatamente funzionali alle operazioni portuali.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45295","numero_massima_precedente":"45293","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"quinquies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. aa)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45295","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Valutazione regionale e comunale su di esso - Limitazione alla sola coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0027art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, che disciplina il procedimento di approvazione del PRP dei porti nazionali e internazionali. Lo specifico interesse all\u0027ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza \"competenziale\" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione, cosicché va esclusa la necessità dell\u0027intesa, essendo sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiarietà, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati. Né è illogica la scelta del legislatore statale di affidare una funzione attratta in sussidiarietà alle Autorità di sistema portuale (AdSP): per un verso, le AdSP, quali enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale non possono essere qualificate \"autorità periferiche\" e l\u0027affidamento risponde alla logica del decentramento; per altro verso, la limitazione della valutazione regionale sul PRP alla suddetta sola coerenza con gli strumenti urbanistici è conseguenza logica della ripartizione della funzione pianificatoria delle diverse aree (all\u0027Autorità di sistema per porto e retro-porto e al Comune per le aree di interazione porto-città). Inoltre non è incisa negativamente la competenza amministrativa portuale regionale, attenendo la norma impugnata solo ai porti di rilievo internazionale e nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 208/2020 - mass. 43020; S. 278/2010 - mass. 34915; S. 285/2005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45296","numero_massima_precedente":"45294","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. aa)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45296","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Procedura di approvazione - Preminenza del PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0027art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, stabilendo che il Piano regolatore portuale (PRP) rappresenta l\u0027unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza. La disposizione impugnata, assegnando preminenza al PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali, non fa che riportare il piano regolatore portuale al generale principio urbanistico della prevalenza dei piani settoriali, quali piani funzionalmente finalizzati, su quelli generali. Il PRP, infatti, deve dare speciale disciplina al territorio portuale in quanto preordinato alla tutela dello specifico interesse pubblico al corretto svolgimento e allo sviluppo del traffico marittimo nazionale e internazionale, correggendo l\u0027originaria distonia della previgente subordinazione del piano regolatore portuale al piano regolatore generale, e riaffermando un principio fondamentale della materia urbanistica, confermato anche con riferimento alla materia porti civili. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 16/2010 - mass. 34277; S. 237/2009 - mass. 33738; S. 408/1995\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45297","numero_massima_precedente":"45295","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. aa)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45297","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Ammissione delle sole attività accessorie alle funzioni portuali nelle aree retro-portuali - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0027art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, che ammette nelle aree retro-portuali solo attività accessorie alle funzioni portuali. La disposizione impugnata limita il potere pianificatorio \"prevalente\" dell\u0027Autorità portuale nell\u0027area di sua competenza, con limitazione che è garanzia e non frustrazione degli interessi territoriali, al pari della previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui nelle aree del porto sono consentite esclusivamente le funzioni portuali.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45298","numero_massima_precedente":"45296","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. e)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"lett. aa)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45298","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge quadro - Procedura per la realizzazione di opere in via d\u0027urgenza - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché ai princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, prevedendo una procedura semplificata per l\u0027adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale (PRP) (c.d. adeguamenti tecnico-funzionali). La disposizione impugnata abroga la necessità della verifica, richiesta in precedenza, dell\u0027assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree di interazione porto-città, ed essa si pone quale logico corollario della attuale necessità della sola coerenza tra pianificazione perimetrale portuale e pianificazione urbanistica delle aree contigue. Le modifiche non sostanziali a un PRP già approvato non sono, peraltro, idonee a incidere negativamente sul suo assetto né sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45299","numero_massima_precedente":"45297","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. e)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45299","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Procedura semplificata di adozione delle modifiche non sostanziali al piano - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all\u0027art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994. La disposizione impugnata prevede che, per i porti ancora dotati di Piani regolatori portuali (PRP) approvati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere), nell\u0027ipotesi in cui il Comitato di gestione Autorità di sistema portuale (AdSP) ravvisi la necessità di realizzare opere in via d\u0027urgenza, il piano operativo triennale (POT) può, transitoriamente, definire la destinazione funzionale delle relative aree, ed è, in tal caso, soggetto ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alla procedura di VAS. Attraverso tale piano, al contempo atto preparatorio e attuativo del piano regolatore, il legislatore statale ha inteso ovviare al problema della carenza in alcuni porti nazionali e internazionali di PRP con valore pianificatorio, carenza che impedisce la realizzazione delle opere infrastrutturali. Per superare l\u0027impasse, il legislatore ha ragionevolmente affidato in via transitoria la \"zonizzazione\" delle aree, prodromica alla edificazione di opere indispensabili per il traffico portuale, all\u0027unico strumento di programmazione in dotazione in tali porti. In tal modo lo Stato ha così affermato la regola della indefettibilità, nei porti nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta attuazione del PNRR.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45300","numero_massima_precedente":"45298","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"sexies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45300","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Esclusione nei confronti dei Documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati anteriormente alla sua entrata in vigore - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie in materia di porti e aeroporti nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione, ragionevolezza e legalità - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., e all\u0027art. 6, primo comma, n. 3), dello statuto speciale, nonché ai princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost. -, dell\u0027art. 4, comma 1-s\u003cem\u003eepties\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 5, commi 2 e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 84 del 1994, il primo che dispone che la valutazione consultiva regionale e comunale sul Piano regolatore portuale (PRP) sia di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici (per le sole aree di cerniera tra il porto e la città), e il secondo che definisce il PRP piano territoriale di rilevanza statale che rappresenta l\u0027unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza, redatto in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, del Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) e delle linee guida appositamente emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il presupposto argomentativo su cui si fonda la questione è errato, poiché il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non può intendersi come deroga a detto piano, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso, ipotesi che, nella specie, non sussiste.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45301","numero_massima_precedente":"45299","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"septies, lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1994","data_nir":"1994-01-28","numero":"84","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 3)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45301","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piano regolatore portuale (PRP) - Criteri di redazione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, delle competenze statutarie nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che detta il regime applicativo della riforma del sistema portuale, escludendo che la novella all\u0027art. 5 della legge n. 84 del 1994 si applichi ai Documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati anteriormente alla sua entrata in vigore. Il silenzio della disposizione in ordine ai PRP va inteso come immediata applicazione della riforma alle modifiche ai piani già approvati e non come modifica del contenuto dei piani già vigenti. Né la disposizione impugnata viola le regole del riparto della potestà legislativa concorrente, dal momento che una disposizione sul regime temporale è per definizione in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la norma della cui applicazione si occupa, cosicché consente l\u0027immediata applicazione del principio fondamentale della prevalenza del piano settoriale nella materia porti civili su quelli pianificatori generali. Non sono, infine, neppure ravvisabili le dedotte violazioni dei princìpi di ragionevolezza e legalità, perché la norma intertemporale impugnata non comporta deviazioni dal principio \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e e non è irragionevole nel semplificare le prossime scelte pianificatorie, anche in variazione ai piani già approvati, in ragione degli scopi perseguiti (ordinata e celere pianificazione dei porti nazionali e internazionali, oltre che alle esigenze unitarie di realizzazione delle infrastrutturazioni previste nel PNRR).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45404","numero_massima_precedente":"45300","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"octies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45404","titoletto":"Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Adeguamento da parte delle regioni entro tre mesi - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie in materia di porti e aeroporti nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione, ragionevolezza e legalità - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0027art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che impone alle regioni di adeguare entro tre mesi i propri ordinamenti alle disposizioni dell\u0027art. 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal medesimo d.l. Il vizio fatto valere è di mera illegittimità derivata sicché in relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime la clausola di adeguamento non è operante e, pertanto, non è lesiva; per contro, in relazione alle norme ritenute costituzionalmente legittime va esclusa la lesività dell\u0027obbligo di adeguamento.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45301","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/09/2021","data_nir":"2021-09-10","numero":"121","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"novies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-10;121~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/11/2021","data_nir":"2021-11-09","numero":"156","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 9)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 11)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 12)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/04/2004","numero":"111","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43006","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 6/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1707","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - 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