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IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4), in merito all\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei fatti ascritti al senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, con ricorso depositato in cancelleria il 7 febbraio 2023 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 7 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 1 del 2023), il Tribunale ordinario di Catania in composizione monocratica, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4) con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, dal senatore Mario Michele Giarrusso fosse stato espresso nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso \u0026#232; promosso nell\u0026#8217;ambito di un processo penale a carico del senatore Giarrusso, citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall\u0026#8217;impiego di mezzo di pubblicit\u0026#224; (art. 595, commi primo e terzo, del codice penale), in danno di D. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, con un primo post pubblicato su \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, il 30 ottobre 2017, l\u0026#8217;imputato, dopo avere affermato che \u0026#171;[t]utti hanno parenti lontani impresentabili\u0026#187;, ha aggiunto le seguenti espressioni: \u0026#171;Pensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il suo cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia discendente di Madame De Pompadour\u0026#187;, ossia \u0026#171;[u]na finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d\u0026#8217;Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie come ben pu\u0026#242; testimoniare un mio amico che gli va dietro a cui capita davvero di tutto\u0026#187;. Nella medesima occasione, replicando ad un lettore del \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e che vi aveva letto un \u0026#171;[a]ttacco volgare a [D.]\u0026#187;, il senatore Giarrusso ha scritto la seguente frase: \u0026#171;Attento alla sfiga\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con un secondo \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e, pubblicato il 21 gennaio 2018, l\u0026#8217;imputato ha pubblicato una vignetta raffigurante D. B., commentando: \u0026#171;[n]el frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile\u0026#187;, mentre, in relazione ad una fotografia che ritrae la persona offesa con un terzo, il senatore Giarrusso ha chiosato: \u0026#171;[p]essima compagnia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ricorrente prende atto della deliberazione del 16 febbraio 2022, con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari, ha ritenuto che le dichiarazioni cos\u0026#236; riassunte fossero insindacabili, ma, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ritiene che, al contrario, esse non siano meramente divulgative di alcun atto assunto nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale si sofferma anzitutto sull\u0026#8217;interrogazione orale del 22 luglio 2014, discussa in Aula dal senatore Giarrusso il 10 marzo 2016 (n. 3-01125), e valutata dalla Giunta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tale atto il parlamentare, occupandosi delle elezioni comunali ad Alcamo del 2012, ha denunciato che il sindaco eletto fosse stato appoggiato da un \u0026#171;impresentabile\u0026#187;, vale a dire da persona gravata da accuse tali da impedirne o comunque rendere sconveniente una candidatura ad uffici pubblici. Il senatore Giarrusso ha poi deprecato l\u0026#8217;influenza che \u0026#171;esponenti politici locali\u0026#187; avrebbero esercitato per ritardare l\u0026#8217;esito dei giudizi pendenti nei confronti del sindaco eletto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, il Tribunale prende in esame l\u0026#8217;interrogazione, richiamata dalla Giunta, del 4 febbraio 2016 (n. 3-02557), con la quale il senatore Giarrusso ha sostenuto che l\u0026#8217;allora neo eletta sindaca del Comune di Agira sarebbe stata \u0026#171;politicamente vicina al pi\u0026#249; influente politico della provincia di Enna\u0026#187;, vale a dire a persona estromessa dalle liste elettorali nel 2013 \u0026#171;in quanto definito \u0026#8220;impresentabile\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il Tribunale valuta l\u0026#8217;intervento svolto dall\u0026#8217;imputato in Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 13 giugno 2017 (doc. n. 210). In tale occasione il senatore Giarrusso ha denunciato che \u0026#171;un pregiudicato per mafia\u0026#187; \u0026#171;svolge campagna elettorale\u0026#187;; che \u0026#171;il candidato arrivato secondo alle elezioni di Palermo \u0026#232; un indagato per voto di scambio\u0026#187;; che \u0026#171;il candidato pi\u0026#249; votato a Trapani \u0026#232; una persona appena arrestata dalla magistratura\u0026#187;, che \u0026#171;uno degli sfidanti era un soggetto che la procura ha indicato come socialmente pericoloso\u0026#187;, che ad Avola vi sarebbe stata un\u0026#8217;indicazione mafiosa a favore di un candidato al consiglio comunale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Giunta ha poi rammentato, seppure genericamente, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del senatore Giarrusso in veste di membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione Giustizia e della stessa Giunta, indicando pi\u0026#249; specificamente, quale atto tipico valutabile ai fini della insindacabilit\u0026#224;, la presentazione di un progetto di legge per la modifica dell\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. (rubricato \u0026#171;Scambio elettorale politico-mafioso\u0026#187;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, a parere della Giunta, la cui proposta \u0026#232; stata approvata dall\u0026#8217;aula, i \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicati su \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e dal parlamentare sarebbero da ricondurre all\u0026#8217;attivit\u0026#224; che quest\u0026#8217;ultimo ha svolto in riferimento alla incandidabilit\u0026#224; dei cosiddetti impresentabili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale esclude, invece, che i \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e oggetto della imputazione penale siano riproduttivi di atti parlamentari tipici, posto che la persona offesa non vi viene \u0026#171;mai neppure menzionata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anzi, il tenore dei \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e induce il Tribunale a escludere che essi rappresentino opinioni, trattandosi, invece, di \u0026#171;giudizi di valore aventi ad oggetto la persona di B. D.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ne conclude che la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; abbia \u0026#171;illegittimamente sottratto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato\u0026#187; e debba perci\u0026#242; essere annullata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 7 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 1 del 2023), il Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Giarrusso sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, fosse stato espresso nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Catania a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 148 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 del 2023, n. 148 del 2020 e n. 69 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n.148 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha promosso il conflitto di attribuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale pendente nei confronti dell\u0027on. Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0027epoca dei fatti, imputato del delitto previsto dall\u0027art. 595, commi primo e terzo, codice penale - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse dal senatore nell\u0027esercizio delle sue funzioni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45716","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore M.M. G.). (Classif. 114001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. \u003cem\u003e(Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 35/2022 – mass. 44519, O. 148/2020 – mass. 43530)\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. \u003cem\u003e(Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 148/2020 – mass. 43530,\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 69/2020 – mass. 43150).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. quarta penale, in composizione monocratica, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 – doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4 – con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore M.M. G. sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, fosse stato espresso nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). \u003cem\u003e(Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 35/2022 – mass. 44519,\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 148/2020 – mass. 43530)\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"16/02/2022","data_nir":"2022-02-16","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"(DOC. 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