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V., con ordinanza del 15 marzo 2022, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di B. V., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2023 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Michele Giacomo Carlo Passione per B. V., e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 marzo 2022 (reg. ord. n. 78 del 2022), il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. \u0026#171;177 co. 1\u0026#187; (recte: 177, secondo comma) e 230, primo comma, numero 2), del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui: 1) stabiliscono l\u0026#8217;obbligatoria applicazione della misura della libert\u0026#224; vigilata al condannato alla pena dell\u0026#8217;ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; 2) stabiliscono la durata della libert\u0026#224; vigilata in misura fissa e predeterminata; 3) non prevedono la possibilit\u0026#224; per il Magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l\u0026#8217;esecuzione della libert\u0026#224; vigilata l\u0026#8217;adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l\u0026#8217;effetto, la revoca anticipata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce che, con provvedimento del 29 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha ammesso B. V. \u0026#8211; condannato alla pena dell\u0026#8217;ergastolo per \u0026#171;aver fatto parte di un\u0026#8217;organizzazione criminale\u0026#187; e per i \u0026#171;delitti di omicidio plurimo e detenzione illegale di armi [\u0026#8230;] eseguiti per motivi di mafia e consumati\u0026#187; nell\u0026#8217;anno \u0026#171;1990\u0026#187; \u0026#8211; alla liberazione condizionale. Il giudizio favorevole al provvedimento si sarebbe fondato, oltre che sull\u0026#8217;intervenuto adempimento delle obbligazioni civili e sull\u0026#8217;accertata impossibilit\u0026#224; di risarcire integralmente il danno, sul riconoscimento del sicuro ravvedimento dell\u0026#8217;interessato. Nel periodo della carcerazione, infatti, lo stesso avrebbe partecipato effettivamente alle attivit\u0026#224; trattamentali, si sarebbe impegnato negli studi universitari e avrebbe compiuto un adeguato percorso di revisione critica delle proprie condotte criminali. Lo stesso aveva inoltre gi\u0026#224; fruito, con buon esito, di permessi premio e della semilibert\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conseguenza della concessione della liberazione condizionale, trasmessi gli atti al Magistrato di sorveglianza per gli adempimenti di cui all\u0026#8217;art. 190 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), B. V. \u0026#232; stato sottoposto, a far data dal 5 novembre 2020, a libert\u0026#224; vigilata, che \u0026#171;avr\u0026#224; termine il 5 novembre 2025, salva concessione della liberazione anticipata\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione d\u0026#224; conto del fatto che l\u0026#8217;istanza presentata al magistrato di sorveglianza da B. V. per la revoca della predetta misura \u0026#232; stata rigettata, in quanto non consentita dalla normativa di riferimento. Il Tribunale di sorveglianza, odierno rimettente, \u0026#232; stato dunque investito dell\u0026#8217;appello proposto avverso tale diniego di revoca, sull\u0026#8217;assunto che la libert\u0026#224; vigilata applicata al soggetto ammesso a liberazione condizionale rientrerebbe tra le misure di sicurezza, dovendo pertanto andare soggetta alla previsione di cui all\u0026#8217;art. 202, primo comma, cod. pen., che ne prevede l\u0026#8217;applicazione solo per le persone \u0026#171;socialmente pericolose\u0026#187;. L\u0026#8217;ordinanza precisa che, in subordine, l\u0026#8217;appellante ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione che determina in misura fissa, e senza possibilit\u0026#224; di revoca anticipata, la durata della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice a quo esclude, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di B. V., di poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva anzitutto che, sebbene il veicolo processuale previsto per l\u0026#8217;impugnazione della pronuncia del magistrato di sorveglianza \u0026#8211; ossia l\u0026#8217;appello ai sensi dell\u0026#8217;art. 680, comma 1, cod. proc. pen. \u0026#8211; sia espressamente indicato per le misure di sicurezza, ci\u0026#242; non deporrebbe per la riconducibilit\u0026#224; a queste ultime dell\u0026#8217;istituto in esame, trattandosi di procedimento con caratteri di \u0026#171;atipicit\u0026#224;\u0026#187;, finalizzato a garantire una generale tutela contro i provvedimenti limitativi della libert\u0026#224; personale. Ad ogni modo, \u0026#171;a prescindere dalla natura che si voglia attribuire alla misura in esame\u0026#187;, sarebbe \u0026#171;la dizione letterale\u0026#187; delle disposizioni censurate a sottrarre alla discrezionalit\u0026#224; del giudice ogni possibile decisione sull\u0026#8217;applicazione, nell\u0026#8217;an e sul quantum, della libert\u0026#224; vigilata, e sull\u0026#8217;eventuale revoca anticipata della misura nell\u0026#8217;ipotesi di sopravvenienze positive. L\u0026#8217;art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. include tra i casi in cui \u0026#171;deve\u0026#187; essere ordinata la libert\u0026#224; vigilata l\u0026#8217;ipotesi del condannato ammesso alla liberazione condizionale, e, per parte sua, l\u0026#8217;art. 177, secondo comma, cod. pen. stabilisce che, \u0026#171;[d]ecorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all\u0026#8217;ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma che l\u0026#8217;appellante avrebbe raggiunto \u0026#171;un grado di affidabilit\u0026#224; elevato anche sotto l\u0026#8217;aspetto della convinta revisione critica delle scelte criminali della sua vita precedente\u0026#187;, tanto da confortare il convincimento \u0026#171;circa un serio e ragionevole giudizio prognostico di conformazione della futura condotta di vita ai valori dell\u0026#8217;ordinamento sociale\u0026#187;. Ci\u0026#242; non di meno, le \u0026#171;tassative\u0026#187; disposizioni censurate non consentirebbero un \u0026#171;riesame circa la necessit\u0026#224; della permanenza della libert\u0026#224; vigilata fino alla conclusione del periodo quinquennale\u0026#187;, e condurrebbero al rigetto dell\u0026#8217;appello. Viceversa, in caso di accoglimento delle questioni sollevate, la misura della libert\u0026#224; vigilata \u0026#171;potrebbe essere ridotta nella durata o revocata al pari di qualunque altra misura di sicurezza, ben prima della sua naturale scadenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente muove dalla considerazione che la misura oggetto di esame \u0026#171;sembrerebbe collegata ad un presupposto radicalmente antitetico alla pericolosit\u0026#224;\u0026#187;, in quanto essa \u0026#232; disposta successivamente all\u0026#8217;accertamento di quel \u0026#171;completo ravvedimento che fonda la meritevolezza del beneficio maggiore\u0026#187;, tanto che sia questa Corte (\u0026#232; citata la sentenza n. 282 del 1989) sia la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 gennaio-19 marzo 1991, n. 343), pur riconoscendone \u0026#171;l\u0026#8217;indubbio carattere afflittivo\u0026#187;, avrebbero ad essa attribuito una funzione diversa da quella delle misure di sicurezza vere e proprie, e cio\u0026#232; quella di \u0026#171;sostegno e controllo\u0026#187; dei comportamenti del condannato in libert\u0026#224;, \u0026#171;al fine di verificare se il giudizio sul ravvedimento trovi rispondenza nella realt\u0026#224; dei fatti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Per il giudice a quo, in particolare, la libert\u0026#224; vigilata applicata al condannato che abbia ottenuto la liberazione condizionale sarebbe \u0026#171;una sanzione a tutti gli effetti\u0026#187;, che consegue obbligatoriamente alla commissione del reato \u0026#171;che ha dato origine alla condanna oggetto di liberazione condizionale\u0026#187;, e che reca con s\u0026#233;, come riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 282 del 1989) e dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 29 novembre 2016-22 marzo 2017, n. 13934 e 7-23 aprile 2009, n. 17343), una indubbia afflittivit\u0026#224;, comportando notevoli restrizioni alla libert\u0026#224; del condannato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente \u0026#8211; che non contesta, in s\u0026#233; considerata, la scelta di aver previsto una misura \u0026#171;aggiuntiva alla liberazione condizionale\u0026#187;, quanto la sottrazione al giudice di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla sua applicazione o riduzione \u0026#8211; sarebbe superfluo stabilire se si tratti di \u0026#171;sanzione penale (autonoma)\u0026#187; o di \u0026#171;misura di sicurezza\u0026#187;. Da tempo, infatti, le misure di sicurezza sarebbero state ricondotte al genus delle sanzioni penali; e come tutte le sanzioni \u0026#171;lato sensu penali\u0026#187; anche quella in esame dovrebbe rispettare i principi del finalismo rieducativo, della proporzionalit\u0026#224; e della individualizzazione del trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuello disciplinato dalle norme censurate sarebbe, invece, un \u0026#171;automatismo sanzionatorio [\u0026#8230;] che permea sia il momento genetico della misura (an) sia la sua durata (quantum)\u0026#187;, e che preclude al giudice ogni tipo d\u0026#8217;intervento, non potendo questi attribuire \u0026#171;la giusta importanza al processo di rieducazione del condannato\u0026#187;, \u0026#171;presumibilmente gi\u0026#224; compiutosi\u0026#187;, alla luce del \u0026#171;sicuro ravvedimento\u0026#187; posto a fondamento della liberazione condizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Questa soluzione legislativa, aggiunge il rimettente, sarebbe il risultato di una scelta di politica criminale \u0026#171;risalente nel tempo\u0026#187;, adottata quando era assente l\u0026#8217;articolato sistema delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, successivamente introdotti con la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sull\u0026#8217;esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;). Prima di tale riforma, la liberazione condizionale era l\u0026#8217;unico strumento che consentiva al detenuto \u0026#8211; e in particolare all\u0026#8217;ergastolano \u0026#8211; di acquisire spazi di libert\u0026#224;, sicch\u0026#233; poteva apparire comprensibile, in quel momento, che \u0026#171;il contenuto sostanziale del ravvedimento\u0026#187; fosse ricavabile solo attraverso un controllo successivo alla liberazione. Oggi, invece, a venire in rilievo sarebbe il complessivo \u0026#171;excursus trattamentale del condannato\u0026#187;, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione di misure quali i permessi premio, la liberazione anticipata, il lavoro esterno e la semilibert\u0026#224; consentirebbero una verifica \u0026#171;\u0026#8220;ex ante\u0026#8221;\u0026#187; del ravvedimento necessario a ottenere la misura pi\u0026#249; ampia della liberazione condizionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Per queste ragioni, oltre a confliggere con l\u0026#8217;art. 27 Cost., la disciplina censurata lederebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. Infatti, la stessa accomunerebbe la condizione di individui con percorsi rieducativi eterogenei, prescindendo dal diverso grado di risocializzazione raggiunto da ciascuno. A supporto delle proprie tesi, il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui ogni fattispecie con pena fissa sarebbe per ci\u0026#242; solo indiziata di illegittimit\u0026#224; (sono richiamate le sentenze n. 222 del 2018, n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963, nonch\u0026#233;, in ambito di sanzioni amministrative accessorie, la sentenza n. 88 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dispetto di ci\u0026#242;, le disposizioni censurate \u0026#8211; che introdurrebbero un irragionevole automatismo \u0026#171;per meri scopi di controllo sociale in ambito extramurario\u0026#187; \u0026#8211; sottrarrebbero al giudice la facolt\u0026#224; di una determinazione in concreto della misura, \u0026#171;pur con il limite minimo di durata previsto dall\u0026#8217;art. 228, co. 5 c.p.\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Avendo riconosciuto alla misura in esame la natura di sanzione penale, il rimettente dichiara infine di non doversi confrontare con la sentenza di questa Corte che, \u0026#171;in data assai risalente (12 maggio 1977 n. 78)\u0026#187;, ha dichiarato non fondata una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 177, ultimo comma, cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. e prospettata \u0026#171;nei termini di raffronto con le misure di sicurezza\u0026#187;. A giudizio del Tribunale di sorveglianza di Firenze, infatti, questa Corte avrebbe all\u0026#8217;epoca valorizzato \u0026#171;soprattutto la funzione di controllo sul soggetto vigilato per il suo cauto reinserimento sociale\u0026#187;, giungendo in tal modo ad escludere la necessit\u0026#224; di accertamenti sulla pericolosit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente sostiene che l\u0026#8217;odierna questione sarebbe sovrapponibile, almeno in parte, a quella gi\u0026#224; decisa con la sentenza n. 78 del 1977, i cui principi sarebbero stati \u0026#171;ripresi e condivisi\u0026#187; nella sentenza n. 282 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;Avvocatura, nelle pronunce appena citate questa Corte avrebbe affermato la \u0026#171;inscindibilit\u0026#224; del binomio liberazione condizionale-libert\u0026#224; vigilata\u0026#187;, espressione formale della \u0026#171;essenziale natura di modalit\u0026#224; esecutiva della pena che \u0026#232; propria della liberazione condizionale\u0026#187;. Con l\u0026#8217;applicazione di tale misura, in altre parole, la finalit\u0026#224; rieducativa della pena si realizzerebbe sostituendo al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libert\u0026#224; vigilata di cui all\u0026#8217;art. 230 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella sentenza n. 282 del 1989 si \u0026#232; infatti affermato che la revoca della liberazione condizionale \u0026#171;estingue lo status di \u0026#8220;vigilato in libert\u0026#224;\u0026#8221; del condannato e (ri)costituisce quello di \u0026#8220;detenuto\u0026#8221;\u0026#187;. Ci\u0026#242; starebbe a significare che contenuti afflittivi e riadattamento sociale \u0026#171;connotano congiuntamente struttura e dinamica effettuale della liberazione condizionale\u0026#187;, la quale, nel momento stesso in cui presuppone il \u0026#171;sicuro ravvedimento\u0026#187; del condannato, imporrebbe tuttavia l\u0026#8217;ulteriore \u0026#171;prova in libert\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione non si sarebbe invece misurata con tali basilari considerazioni, obliterando quella che rappresenterebbe \u0026#171;una pi\u0026#249; generale caratteristica del nostro sistema\u0026#187;, nel quale \u0026#171;l\u0026#8217;esecuzione penale \u0026#232; il momento in cui viene data attuazione alla volont\u0026#224; espressa dalla legge e dalla sentenza di condanna, anche in ordine al \u0026#8220;quantum\u0026#8221; della pena da eseguire\u0026#187;. Il rimettente postulerebbe, invece, un diverso sistema nel quale il giudice dell\u0026#8217;esecuzione sarebbe chiamato ad accertare, \u0026#171;in un dato momento dei diversi \u0026#8220;rapporti esecutivi\u0026#8221;\u0026#187;, se il condannato, in ragione del suo percorso rieducativo e dell\u0026#8217;avvenuto ravvedimento, abbia scontato \u0026#171;\u0026#8220;abbastanza pena\u0026#8221;\u0026#187;. Tuttavia, se cos\u0026#236; fosse, opina l\u0026#8217;interveniente, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dovrebbe allora estendersi anche alla previsione che fissa in ventisei anni la quota di pena che deve essere stata espiata per accedere alla liberazione condizionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel giudizio si \u0026#232; costituito B. V., appellante nel giudizio a quo, il quale riferisce anzitutto che, in forza della libert\u0026#224; vigilata cui \u0026#232; sottoposto, gli sono state impartite le seguenti prescrizioni: a) obbligo di svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa indicata nell\u0026#8217;ordinanza applicativa della misura e di comunicare al magistrato competente eventuali modifiche; b) divieto di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 6.00 di ogni giorno; c) divieto di detenere o portare addosso armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; d) obbligo di portare sempre con s\u0026#233; la \u0026#171;carta precettiva\u0026#187; e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti della forza pubblica; e) divieto di allontanarsi dalla Provincia di Firenze senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza; f) divieto di frequentare pregiudicati, tossicodipendenti o persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; g) obbligo di presentarsi due volte al mese \u0026#171;ed ogni qualvolta ne sar\u0026#224; richiesto dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; incaricata della vigilanza\u0026#187;; h) divieto di cambiare abitazione senza permesso del magistrato di sorveglianza; i) obbligo di prendere e mantenere contatti con l\u0026#8217;ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) di Firenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAsserisce inoltre di aver \u0026#171;ottenuto la liberazione condizionale secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (sentt. 32 del 2020 e 193 del 2020) dell\u0026#8217;art. 4 bis o.p., avendo commesso i delitti prima della entrata in vigore del DL n. 306/\u0026#8217;92, convertito in L. n. 356/\u0026#8217;92\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, la parte sostiene in primo luogo che, dovendosi riconoscere alla libert\u0026#224; vigilata in esame natura di misura di sicurezza, la relativa disciplina dovrebbe leggersi in accordo con l\u0026#8217;art. 202 cod. pen. Sarebbe infatti da sottoporre a critica il precedente di legittimit\u0026#224; costituito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 343 del 1991, e, in particolare, il passaggio della relativa motivazione in cui si afferma che la misura in parola si differenzierebbe dalle misure di sicurezza, perseguendo lo scopo di consentire un controllo sul condannato per verificare \u0026#171;se il giudizio sul ravvedimento trovi corrispondenza nella realt\u0026#224; dei fatti\u0026#187;, giacch\u0026#233; tale affermazione sarebbe \u0026#171;apodittica e illogica\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, con il precedente costituito dalla sentenza n. 78 del 1977, questa Corte non avrebbe sciolto il nodo della natura giuridica dell\u0026#8217;istituto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, anche laddove si volesse seguire la tesi del rimettente, secondo cui la libert\u0026#224; vigilata avrebbe in questo caso natura di sanzione penale, la giurisprudenza costituzionale avrebbe comunque chiarito che \u0026#171;previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 185 del 2021) e \u0026#171;ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) \u0026#232; per ci\u0026#242; solo indiziata di illegittimit\u0026#224;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 222 del 2018, unitamente alla sentenza n. 232 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer queste ragioni, e conclusivamente, secondo la parte, per effetto dell\u0026#8217;auspicato accoglimento delle questioni sollevate, \u0026#171;potrebbero divenire applicabili alla misura de qua le disposizioni generali concernenti i termini di durata, il riesame periodico e la revoca anticipata della libert\u0026#224; vigilata ordinaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, hanno depositato opinioni scritte, quali\u0026#160;amici\u0026#160;curiae, l\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), in data 28 luglio 2022, e l\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI), in data 1\u0026#176; agosto 2022, opinioni entrambe ammesse con decreto presidenziale del 10 gennaio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;AIPDP, che ritiene violati anche gli artt. 3 e 5 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, muove dall\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;istituto in esame presenterebbe \u0026#171;irrisolti profili di ambiguit\u0026#224;\u0026#187;, ma che sarebbero indubitabili la sua afflittivit\u0026#224; e natura penale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl precedente specifico costituito dalla sentenza n. 78 del 1977 della Corte costituzionale non sarebbe dirimente, perch\u0026#233; se \u0026#232; vero che il giudice pu\u0026#242; adeguare le prescrizioni della libert\u0026#224; vigilata alle esigenze di controllo e sostegno del vigilato, ci\u0026#242; non sarebbe sufficiente a soddisfare compiutamente le esigenze di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione del trattamento penale. Ancora, l\u0026#8217;amicus curiae evidenzia come la misura sarebbe fondata su una presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224; sociale del soggetto o, per coloro che non assimilano la libert\u0026#224; vigilata di cui all\u0026#8217;art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. ad una misura di sicurezza, su una presunzione, altrettanto assoluta, di \u0026#171;una ineludibile necessit\u0026#224; di controllo sulla persona condizionalmente liberata\u0026#187;. Si tratterebbe, in ogni caso, di una presunzione manifestamente irragionevole, perch\u0026#233;, nel caso di persona che abbia superato positivamente il vaglio del sicuro ravvedimento, la pericolosit\u0026#224; rappresenterebbe l\u0026#8217;eccezione (\u0026#232; citata la sentenza n. 1 del 1971 di questa Corte). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0026#8217;UCPI, per parte sua, ritiene non convincente il tentativo della Corte di cassazione di \u0026#171;svincolare dalla logica delle ordinarie misure di sicurezza la \u0026#8220;peculiare\u0026#8221; libert\u0026#224; vigilata conseguente all\u0026#8217;ammissione all\u0026#8217;istituto di cui all\u0026#8217;art. 176 c.p.\u0026#187;. Pi\u0026#249; precisamente, o si assume che tale peculiare istituto sia comunque assimilabile ad una misura di sicurezza \u0026#8211; e allora, ai fini della sua applicazione, occorre il previo accertamento della pericolosit\u0026#224; del soggetto \u0026#8211; oppure lo si considera una differente modalit\u0026#224; esecutiva della pena, e allora non potr\u0026#224; non censurarsene la fissit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; La parte ha depositato memoria in vista dell\u0026#8217;udienza, contestando puntualmente le tesi dell\u0026#8217;Avvocatura generale e insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. In particolare, a suo dire, \u0026#171;il giudice di sorveglianza \u0026#232; giudice del futuro, e non del passato\u0026#187;, e dovrebbe pertanto essergli consentito valutare il percorso di reinserimento sociale della persona. Il legislatore, invece, mentre consente al giudice, in caso di revoca della liberazione condizionale, di tener conto del periodo trascorso in libert\u0026#224; vigilata ai fini del calcolo della pena residua, gli preclude una valutazione sul raggiungimento della finalit\u0026#224; della pena ai fini di una revoca della libert\u0026#224; vigilata prima del decorso del previsto termine di cinque anni. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8211; Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), cod. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due disposizioni sono censurate, innanzitutto, nella parte in cui stabiliscono l\u0026#8217;obbligatoria applicazione della misura della libert\u0026#224; vigilata al condannato alla pena dell\u0026#8217;ergastolo ammesso alla liberazione condizionale. Cos\u0026#236; disponendo, esse violerebbero gli artt. 3 e 27 Cost., poich\u0026#233; prevedrebbero un \u0026#171;automatismo ex lege\u0026#187; in forza del quale al condannato in questione la libert\u0026#224; vigilata \u0026#232; applicata non gi\u0026#224; in base alla sua concreta situazione e in virt\u0026#249; di specifici elementi rivelatori di esigenze di difesa sociale, bens\u0026#236; sulla scorta del dato \u0026#171;meramente formale\u0026#187; legato alla concessione della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, gli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), cod. pen. violerebbero di nuovo gli artt. 3 e 27 Cost. in quanto stabiliscono la durata della libert\u0026#224; vigilata in misura predeterminata e fissa. Nonostante le \u0026#171;forti limitazioni della libert\u0026#224; personale\u0026#187; che essa comporta, la durata della misura \u0026#232; infatti prevista \u0026#171;per un tempo prefissato ex lege\u0026#187;, essendo cos\u0026#236; sottratta al giudice la facolt\u0026#224; di una sua determinazione in concreto, \u0026#171;pur con il limite minimo di durata previsto dall\u0026#8217;art. 228, co. 5 c.p.\u0026#187;. Ne risulterebbe, in particolare, il contrasto con i principi di individualizzazione e proporzionalit\u0026#224; della sanzione penale, che rendono \u0026#171;indiziata di illegittimit\u0026#224;\u0026#187; ogni fattispecie sanzionata con pena fissa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, le due disposizioni sono sottoposte a censura nella parte in cui non prevedono che il magistrato di sorveglianza possa valutare in concreto, nel corso della misura, l\u0026#8217;adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente, non consentendone, quindi, la revoca anticipata. Ci\u0026#242;, in ulteriore violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poich\u0026#233; al giudice non sarebbe possibile verificare la coerenza della restrizione della libert\u0026#224; personale rispetto alle esigenze di pieno reinserimento e di raggiunta conformazione ai valori della convivenza sociale. L\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di interrompere l\u0026#8217;esecuzione della misura, pur in presenza di significativi progressi compiuti dalla persona liberata condizionalmente, impedirebbe cos\u0026#236; di riconoscere che il \u0026#171;sacrificio\u0026#187; imposto dalla misura della libert\u0026#224; vigilata non \u0026#232; pi\u0026#249; necessario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#232; lamentata la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; le due disposizioni accomunerebbero \u0026#171;situazioni soggettive differenti che, pur nel presupposto comune del sicuro ravvedimento, sono invece caratterizzate da percorsi rieducativi eterogenei\u0026#187;. In violazione del principio di eguaglianza, verrebbe in rilievo un automatismo concepito \u0026#171;per meri scopi di controllo sociale in ambito extramurario\u0026#187;, ingiustificabile sotto il profilo del \u0026#171;divieto di trattare allo stesso modo situazioni che invece presentano caratteristiche differenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Deve essere anzitutto esclusa l\u0026#8217;incidenza sull\u0026#8217;odierno giudizio della novella costituita dal decreto-legge\u0026#160;31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonch\u0026#233; di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIntervenendo sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non hanno collaborato con la giustizia e che risultano perci\u0026#242; soggetti a regime cosiddetto \u0026#8220;ostativo\u0026#8221;, l\u0026#8217;art. 2 del predetto d.l. n.162 del 2022, come convertito, per quanto qui interessa, ha elevato a dieci anni il periodo di sottoposizione a libert\u0026#224; vigilata cui \u0026#232; soggetto il condannato all\u0026#8217;ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, e ha per costui previsto il divieto specifico di tenere contatti, durante l\u0026#8217;esecuzione della misura, con soggetti condannati per taluni reati o nei cui confronti sono applicate talune misure di prevenzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl regime cosiddetto ostativo, tuttavia, risulta non applicato all\u0026#8217;appellante nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si evince dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, i reati in questione sono stati commessi nell\u0026#8217;anno 1990, quindi prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit\u0026#224; mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha introdotto nell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. la disciplina ostativa. Circostanza, questa \u0026#8211; riferisce inoltre l\u0026#8217;atto di costituzione della parte interessata \u0026#8211; che avrebbe consentito al Tribunale di sorveglianza di Firenze di concedere la liberazione condizionale sulla base di una \u0026#171;interpretazione costituzionalmente orientata\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. (fondata sulle sentenze n. 193 e n. 32 del 2020 di questa Corte), essendo stati i reati commessi, appunto, prima della entrata in vigore della disciplina ostativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Viene qui all\u0026#8217;attenzione la situazione del soggetto ammesso alla liberazione condizionale, con particolare riferimento al condannato alla pena dell\u0026#8217;ergastolo. L\u0026#8217;art. 176 cod. pen. stabilisce, in generale, che possa accedere alla misura il condannato a pena detentiva che abbia tenuto, durante il tempo della sua esecuzione, un comportamento \u0026#171;tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento\u0026#187; e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che si dimostri l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di provvedere in tal senso. La disposizione richiede, inoltre, che sia stata gi\u0026#224; espiata una determinata quota di pena (almeno trenta mesi e comunque non meno della met\u0026#224; di quella inflitta) e che il residuo non superi una certa soglia (cinque anni). Una specifica regola \u0026#232; dettata per il condannato all\u0026#8217;ergastolo, che pu\u0026#242; essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 177 cod. pen. definisce il possibile esito della liberazione condizionale, ovverosia l\u0026#8217;estinzione della pena, che si produce una volta decorso un determinato periodo di tempo senza che siano intervenute cause di revoca della misura. Per la generalit\u0026#224; dei condannati la disposizione richiede che sia decorso \u0026#171;tutto il tempo della pena inflitta\u0026#187;, mentre per il condannato all\u0026#8217;ergastolo \u0026#232; necessario che trascorrano \u0026#171;cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al regime cui \u0026#232; sottoposta la persona ammessa alla liberazione condizionale, rileva quanto previsto dall\u0026#8217;art. 230 cod. pen., disposizione che indica i casi nei quali \u0026#171;deve essere ordinata la libert\u0026#224; vigilata\u0026#187; (cos\u0026#236;, testualmente, la rubrica), tra i quali il primo comma, numero 2), annovera proprio l\u0026#8217;ipotesi del soggetto ammesso alla liberazione condizionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la lettura a sistema delle disposizioni portate all\u0026#8217;attenzione di questa Corte comporta che il detenuto ammesso alla liberazione condizionale va soggetto a libert\u0026#224; vigilata (art. 230, primo comma, numero 2, cod. pen.) e che tale status \u0026#8211; di liberato condizionalmente sottoposto a vigilanza \u0026#8211; perdura, quando si tratti di condannato alla pena dell\u0026#8217;ergastolo, per cinque anni (art. 177, secondo comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La decisione delle odierne questioni richiede che questa Corte chiarisca la natura della libert\u0026#224; vigilata, quale si rivela nelle fattispecie come quella in esame, cio\u0026#232; quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale. Se, infatti, la libert\u0026#224; vigilata si presenta ordinariamente come misura di sicurezza a tutti gli effetti, pi\u0026#249; controversa \u0026#232; la sua natura laddove essa risulti disposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, le misure di sicurezza trovano la loro \u0026#171;peculiare ragion d\u0026#8217;essere\u0026#187; nella \u0026#171;funzione di contenimento della pericolosit\u0026#224; sociale [del soggetto]\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2022), con la conseguenza che esse operano se e quando l\u0026#8217;autore del fatto la esprime in concreto, \u0026#171;sia nel momento dell\u0026#8217;applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, sulla scorta di pronunce di questa Corte (in particolare, sentenze n. 249 del 1983 e n. 139 del 1982), il legislatore \u0026#232; intervenuto, da un lato, ad abrogare l\u0026#8217;art. 204 cod. pen. \u0026#8211; disposizione che ammetteva, in questa materia, ipotesi di \u0026#171;[p]ericolosit\u0026#224; sociale presunta\u0026#187; (art. 31, primo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, recante \u0026#171;Modifiche alla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure provative e limitative della libert\u0026#224;\u0026#187;) \u0026#8211; dall\u0026#8217;altro, a statuire, coerentemente, che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento in concreto della condizione di pericolosit\u0026#224; sociale (art. 31, secondo comma). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ritiene comunemente che queste modifiche abbiano condizionato l\u0026#8217;interpretazione dello stesso art. 230 cod. pen., rendendo non pi\u0026#249; obbligata, nei casi che l\u0026#8217;articolo indica, l\u0026#8217;applicazione della libert\u0026#224; vigilata, se non quando il giudice abbia in concreto valutato come socialmente pericoloso il soggetto interessato. Da questa lettura, tuttavia, resta esclusa, come assume lo stesso rimettente, la fattispecie qui rilevante, cio\u0026#232; quella del condannato ammesso alla liberazione condizionale, per la semplice ragione che costui non solo non \u0026#232; socialmente pericoloso ma ne \u0026#232; stato al contrario ritenuto il \u0026#8220;sicuro ravvedimento\u0026#8221;: in questa ipotesi, la libert\u0026#224; vigilata continua ad operare ex lege, sia pur mediata da un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne stabilisce le concrete modalit\u0026#224; esecutive (Cass., sent. n. 343 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il giudice rimettente muove da una peculiare ricostruzione della natura dell\u0026#8217;istituto in esame, non del tutto condivisa, peraltro, dalla parte costituita in giudizio e avversata dall\u0026#8217;interveniente Avvocatura dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione riconosce che alla libert\u0026#224; vigilata prevista ai sensi dell\u0026#8217;art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. \u0026#232; assegnata una funzione diversa rispetto a quella propria delle misure di sicurezza, e assume trattarsi di una \u0026#171;sanzione a tutti gli effetti, che in ogni caso consegue alla commissione di un reato (quello che ha dato origine alla condanna oggetto di liberazione condizionale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAffermando che quella in esame sarebbe \u0026#171;misura aggiuntiva alla liberazione condizionale\u0026#187;, sostiene, d\u0026#8217;altra parte, che non avrebbe, per vero, importanza configurarla quale \u0026#171;sanzione penale (autonoma)\u0026#187; o quale \u0026#171;misura di sicurezza\u0026#187;, in quanto, avendo carattere afflittivo come tutte le \u0026#171;sanzioni lato sensu penali\u0026#187;, soggiacerebbe al necessario rispetto dei principi di proporzionalit\u0026#224;, finalit\u0026#224; rieducativa e individualizzazione del trattamento sanzionatorio: esattamente ci\u0026#242; che le due disposizioni censurate, a suo avviso, negherebbero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, non si sarebbe in presenza di una misura di sicurezza vera e propria e, in ogni caso, a risultare decisiva sarebbe la circostanza che si tratti di una misura comunque afflittiva, che si aggiunge alla liberazione condizionale, e che deve dunque essere soggetta al regime di ogni altra sanzione penale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza del rimettente, la parte assume invece con nettezza che la libert\u0026#224; vigilata sia una misura di sicurezza, sicch\u0026#233; la relativa disciplina dovrebbe \u0026#171;leggersi in accordo, e non in contrasto, con l\u0026#8217;art. 202, comma l, c.p.\u0026#187;, cio\u0026#232; con la disposizione ai cui sensi le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose. Sull\u0026#8217;assunto che il giudice a quo abbia per\u0026#242; escluso la percorribilit\u0026#224; di questa interpretazione, stante dunque l\u0026#8217;applicazione ex lege della misura, ne deriverebbe il necessario accoglimento delle questioni sollevate. D\u0026#8217;altro canto, sottolinea ancora la parte, la libert\u0026#224; vigilata presenterebbe in ogni caso valenza \u0026#171;penale ed afflittiva\u0026#187;, dovendosi perci\u0026#242; conformare ai principi costituzionali in materia penale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMuovendo da una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, per parte sua, approda ad una conclusione del tutto diversa, che la conduce a sostenere la non fondatezza delle questioni. Sottolinea, cio\u0026#232;, la \u0026#171;inscindibilit\u0026#224; del binomio liberazione condizionale-libert\u0026#224; vigilata\u0026#187;, e insiste particolarmente sulla \u0026#171;essenziale natura di modalit\u0026#224; esecutiva della pena che \u0026#232; propria della liberazione condizionale\u0026#187;. Richiamando la sentenza n. 282 del 1989 di questa Corte, afferma che la liberazione condizionale \u0026#171;sostitu[isce] al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libert\u0026#224; vigilata di cui all\u0026#8217;art. 230, n. 2, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer parte loro, infine, discutono la natura dell\u0026#8217;istituto in esame anche le opinioni presentate dall\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale e dall\u0026#8217;Unione camere penali italiane, in qualit\u0026#224; di amici curiae. Muovendo dall\u0026#8217;assunto che la libert\u0026#224; vigilata, pur presentando irrisolti profili di ambiguit\u0026#224;, esibisca indubitabilmente connotato afflittivo e penale, con argomentazioni diversamente articolate ne traggono la comune conclusione che la misura sarebbe irragionevolmente fondata su una presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224; sociale; in ogni caso, se la libert\u0026#224; vigilata ai sensi dell\u0026#8217;art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. non fosse assimilata ad una misura di sicurezza, essa sarebbe comunque fondata sulla presunzione, altrettanto assoluta e irragionevole, circa l\u0026#8217;ineludibile necessit\u0026#224; di un controllo sulla persona condizionalmente liberata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di rilevare alcune caratteristiche specifiche della misura in esame, ritenuta fattispecie \u0026#171;tutta particolare\u0026#187; (sentenza n. 11 del 1970), e di sottolineare, pertanto, la \u0026#171;impossibilit\u0026#224; di assimilare la comune figura della libert\u0026#224; vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale\u0026#187; (ancora, sentenza n. 11 del 1970, nonch\u0026#233; sentenza n. 78 del 1977). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ha poi mancato di chiarire le finalit\u0026#224; cui l\u0026#8217;istituto risponde: dal soggetto liberato condizionalmente \u0026#171;lo Stato attende la conferma della prognosi di gi\u0026#224; avvenuto ravvedimento\u0026#187;, poich\u0026#233; il liberato condizionalmente \u0026#232;, \u0026#171;come dire, in prova\u0026#187;, \u0026#171;attend[endosi] da lui conferme del ravvedimento [\u0026#8230;] che soltanto in situazione di libert\u0026#224; possono essere compiutamente ed indiscutibilmente offerte\u0026#187;. Cos\u0026#236;, ha aggiunto che la libert\u0026#224; vigilata disposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 230 cod. pen. \u0026#232; \u0026#171;segno evidente\u0026#187; dell\u0026#8217;interesse statale \u0026#171;a stimolare l\u0026#8217;esito positivo della prova\u0026#187; (sentenza n. 183 del 1986; nello stesso senso, sentenza n. 282 del 1989). Peraltro, tra le finalit\u0026#224; cui risponde l\u0026#8217;istituto, ha anche sottolineato che l\u0026#8217;ordinamento \u0026#232; chiamato a \u0026#171;garantire i terzi, la collettivit\u0026#224; tutta, dai pericoli derivanti dall\u0026#8217;anticipata liberazione del condannato\u0026#187; (ancora, sentenza n. 183 del 1986). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali conclusioni, che in questa sede vanno ribadite, deve aggiungersi che la libert\u0026#224; vigilata scaturente dall\u0026#8217;ammissione alla liberazione condizionale \u0026#232; solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; certo una qualche incompatibilit\u0026#224; tra l\u0026#8217;accertamento del \u0026#8220;sicuro ravvedimento\u0026#8221; del condannato \u0026#8211; condizione per essere ammessi alla liberazione condizionale \u0026#8211; e l\u0026#8217;eventuale riscontro della sua pericolosit\u0026#224; sociale: l\u0026#8217;uno esclude infatti l\u0026#8217;altro, giacch\u0026#233; \u0026#171;il ravvedimento \u0026#232; appunto il presupposto su cui si basa la valutazione che il condannato non \u0026#232; pi\u0026#249; socialmente pericoloso\u0026#187; (sentenza n. 273 del 2001). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la valutazione sul ravvedimento implica un \u0026#171;esame particolarmente attento e approfondito\u0026#187; circa la sussistenza di comportamenti \u0026#171;obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilit\u0026#224;, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all\u0026#8217;osservanza della legge penale in precedenza violata\u0026#187; (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, 23 marzo-19 maggio 2021, n. 19818). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;applicazione della libert\u0026#224; vigilata al soggetto non dipende dunque da una valutazione in concreto del rischio che egli nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un legame che assume rilievo in una duplice prospettiva. Anzitutto, esso definisce la peculiare ratio dell\u0026#8217;istituto, mirato ad accompagnare la \u0026#171;prova in libert\u0026#224; del condannato\u0026#187; (sentenza n. 282 del 1989) e quindi a verificare la tenuta della prognosi effettuata sul suo \u0026#8220;sicuro ravvedimento\u0026#8221;. La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; gi\u0026#224; richiamata, infatti, pur affermando la necessit\u0026#224; di un penetrante esame sulla sussistenza di tale requisito, mette allo stesso tempo in notevole evidenza come, ai fini della concessione della liberazione condizionale, l\u0026#8217;esame sul \u0026#8220;sicuro ravvedimento\u0026#8221; si risolva comunque in un \u0026#171;giudizio prognostico\u0026#187;, di conformazione della \u0026#171;futura condotta\u0026#187; al rispetto della legge penale (ancora Cass., sentenza n. 19818 del 2021). \u0026#200;, e non pu\u0026#242; non essere, insomma, un giudizio provvisorio, che attende, appunto, conferma in una situazione, pi\u0026#249; completa ed effettiva, di libert\u0026#224;. Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare, d\u0026#8217;altra parte, tale giudizio costituisce \u0026#171;premessa per l\u0026#8217;accesso alla libert\u0026#224; condizionale e, quindi, per la estinzione della pena\u0026#187;. Ci\u0026#242;, si \u0026#232; altres\u0026#236; precisato, proprio \u0026#171;in esito [\u0026#8230;] a un ulteriore periodo di vigilanza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224;\u0026#187; (ordinanza n. 97 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa connessione tra libert\u0026#224; vigilata e liberazione condizionale, inoltre, consente di disvelare meglio la natura della prima. Ben vero che la sentenza n. 282 del 1989 ritenne superfluo chiarire (ai fini per\u0026#242; dello scioglimento dello specifico dubbio che allora veniva all\u0026#8217;esame) se la libert\u0026#224; vigilata ai sensi dell\u0026#8217;art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. sia \u0026#171;sanzione penale (autonoma)\u0026#187; o \u0026#171;misura di sicurezza\u0026#187;: ma proprio in quella pronuncia si era significativamente affermato che l\u0026#8217;istituto \u0026#232; da considerarsi \u0026#171;attenuazione, in sede d\u0026#8217;ammissione alla liberazione condizionale, dell\u0026#8217;originaria pena detentiva\u0026#187;, e che la liberazione condizionale \u0026#171;sostitui[sce] al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libert\u0026#224; vigilata di cui all\u0026#8217;art. 230, n. 2, c.p.\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon erra, allora, l\u0026#8217;Avvocatura generale, laddove, proprio con riferimento a questa pronuncia, afferma che quello tra liberazione condizionale e libert\u0026#224; vigilata costituisce una sorta di inscindibile binomio, secondo una prospettiva contraria a quella assunta dal rimettente, che ragiona invece di una misura afflittiva \u0026#171;aggiuntiva\u0026#187; alla liberazione condizionale, disgiungendo cos\u0026#236; la libert\u0026#224; vigilata dalla stessa liberazione condizionale cui accede e, per l\u0026#8217;effetto, dalla pena detentiva in sostituzione della quale \u0026#232; stata disposta: quasi si trattasse di una sanzione \u0026#8220;ulteriore\u0026#8221;, attraverso cui si infliggono limitazioni ad un soggetto altrimenti libero, o addirittura di una sanzione \u0026#8220;nuova\u0026#8221; e geneticamente distinta rispetto a quella detentiva originariamente inflitta allo stesso soggetto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLiberazione condizionale e libert\u0026#224; vigilata, invece, costituiscono un tutt\u0026#8217;uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, che tale sia la natura della liberazione condizionale \u0026#232; un dato ormai acquisito alla giurisprudenza costituzionale. Sebbene sin dal momento della sua approvazione essa abbia trovato collocazione nel codice penale, precisamente tra le cause di estinzione della pena, a seguito della approvazione della legge n. 354 del 1975, di questo \u0026#171;\u0026#8220;vecchio\u0026#8221; istituto [\u0026#8230;] risulta ormai evidente l\u0026#8217;attrazione nella logica del trattamento del condannato e la sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione disciplinate dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario (cfr. da ultimo sentenze n. 138 del 2001, n. 418 del 1998, nonch\u0026#233; n. 188 del 1990 e n. 282 del 1989)\u0026#187; (sentenza n. 273 del 2001). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche di recente questa Corte ha ragionato della liberazione condizionale in rapporto alle \u0026#171;altre misure alternative\u0026#187; (ordinanza n. 97 del 2021), confermando come si tratti di un istituto \u0026#171;funzionalmente analogo\u0026#187; alle modalit\u0026#224; di esecuzione extramuraria della pena, anch\u0026#8217;esso finalizzato a \u0026#171;consentire il graduale reinserimento del condannato nella societ\u0026#224;, attraverso la concessione di uno sconto di pena\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna conclusione, questa, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, come gi\u0026#224; detto, la liberazione sotto condizione comporta proprio la sostituzione della pena carceraria con prescrizioni di incidenza bens\u0026#236; afflittiva, ma di certo attenuata rispetto alla detenzione, quali quelle proprie della libert\u0026#224; vigilata, che si assume allora \u0026#171;accompagn[ino] necessariamente lo stato di libert\u0026#224; condizionale\u0026#187; (sentenza n. 282 del 1989). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;impostazione descritta \u0026#232; confermata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;. Anzitutto, con la gi\u0026#224; citata sentenza n. 343 del 1991, sulla quale tutte le difese si sono soffermate, la Corte di cassazione ha affermato che quella in esame non sarebbe una \u0026#171;misura di sicurezza stricto sensu\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;strutturalmente e funzionalmente\u0026#187; diversa. Strutturalmente, per la sua durata fissa; funzionalmente, proprio perch\u0026#233; la libert\u0026#224; vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale \u0026#171;prescinde totalmente dalla pericolosit\u0026#224; sociale del condannato\u0026#187;, ed anzi \u0026#171;in tanto \u0026#232; ordinata in quanto sia stato accertato che questi non \u0026#232; pi\u0026#249; socialmente pericoloso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Essa, allora, \u0026#232; finalizzata a \u0026#171;consentire un controllo\u0026#187;, volto a \u0026#171;verificare se il giudizio sul ravvedimento [\u0026#8230;] trovi rispondenza nella realt\u0026#224; dei fatti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene la Corte di legittimit\u0026#224; non sia tornata ad occuparsi ex professo del tema, con successivi arresti ha per\u0026#242; non meno significativamente confermato il nesso tra liberazione condizionale e libert\u0026#224; vigilata. Ai fini che in questa sede maggiormente rilevano, essa ha cos\u0026#236; sottolineato che \u0026#171;[l\u0026#8217;]assimilazione della liberazione condizionale [\u0026#8230;] ad una misura alternativa alla detenzione discende dalla necessaria applicazione della libert\u0026#224; vigilata ad essa conseguente, ai sensi\u0026#160;dell\u0027art. 230 c.p., comma 1, n. 2)\u0026#187;, e che \u0026#171;la liberazione condizionale con la libert\u0026#224; vigilata da essa implicata costituisce esecuzione della pena con modalit\u0026#224; alternative alla restrizione in carcere\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 luglio-9 ottobre 2012, n. 39854; analogamente, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7-23 aprile 2009, n. 17343), ovvero si presenta come modalit\u0026#224; di esecuzione della pena, \u0026#171;diversa e di minore afflittivit\u0026#224; rispetto alla restrizione carceraria\u0026#187;, essendone riconosciuto il carattere distintivo, per regime di applicazione e finalit\u0026#224;, rispetto alle altre misure di sicurezza previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima penale, 29 novembre 2016-22 marzo 2017, n. 13934). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Da tutto ci\u0026#242; deriva, in primo luogo, l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; della pretesa di applicare alla libert\u0026#224; vigilata ordinata in conseguenza dell\u0026#8217;ammissione alla liberazione condizionale lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l\u0026#8217;attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase genetica, della pericolosit\u0026#224; sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il suo inscindibile legame con la liberazione condizionale e, di riflesso, con la pena principale in sostituzione della quale questa \u0026#232; stata disposta, comporta anche l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del predicare per questa forma di libert\u0026#224; vigilata il necessario rispetto del principio di mobilit\u0026#224; della pena. Che sia indiziata di illegittimit\u0026#224; costituzionale ogni sanzione fissa, \u0026#171;(qualunque ne sia la specie)\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018), resta ovviamente confermato: ma il principio \u0026#232; in questo caso erroneamente invocato. Infatti, l\u0026#8217;individualizzazione del trattamento sanzionatorio non \u0026#232; assente, ma \u0026#232; stata gi\u0026#224; assicurata in tutte le sedi necessarie: in quella di predeterminazione legale, ad opera del legislatore, in sede di condanna, dal giudice, che ha cos\u0026#236; potuto irrogare una pena di entit\u0026#224; proporzionata al fatto da questi commesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; un caso, d\u0026#8217;altra parte, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 177 cod. pen., la liberazione condizionale dischiuda l\u0026#8217;accesso alla definitiva estinzione della pena una volta che sia decorso tutto il suo tempo, mentre per il condannato all\u0026#8217;ergastolo si \u0026#232; ovviamente individuato un arco temporale ad hoc, ridotto rispetto all\u0026#8217;orizzonte della pena perpetua. Nel disegno legislativo, dunque, la libert\u0026#224; vigilata si protrae per un periodo fisso proprio perch\u0026#233; il soggetto ammesso alla liberazione condizionale sta espiando, in forma diversa, la pena originariamente inflittagli, questa s\u0026#236; doverosamente commisurata alle specificit\u0026#224; della situazione concreta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Quanto sin qui affermato non esclude affatto che il legislatore sia tenuto, nel costruire la complessiva disciplina di una misura alternativa alla detenzione, e dunque anche della liberazione condizionale cui consegue la libert\u0026#224; vigilata, a rispettare il disposto di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#232; ferma nel ricondurre la liberazione sotto condizione all\u0026#8217;\u0026#171;obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato\u0026#187; (ordinanza n. 97 del 2021; analogamente sentenze n. 32 del 2020, n. 418 del 1998 e, gi\u0026#224;, n. 204 del 1974), e a pretendere, allora, che la relativa disciplina risulti permeata da una finalit\u0026#224; di rieducazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, \u0026#232; da ribadire come le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libert\u0026#224; vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale \u0026#171;trov[ino] razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libert\u0026#224; del condannato\u0026#187; (sentenza n. 282 del 1989). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, l\u0026#8217;applicazione della misura in esame, pur vincolata nell\u0026#8217;an e nel quantum, non lo \u0026#232; affatto nel quomodo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl regime della libert\u0026#224; vigilata implica l\u0026#8217;imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni (idonee ad evitare l\u0026#8217;occasione di nuovi reati) non codificate, che peraltro \u0026#171;possono essere [\u0026#8230;] successivamente modificate o limitate\u0026#187; (art. 228 cod. pen.). L\u0026#8217;art. 190 norme att. cod. proc. pen. integra la disciplina, limitandosi a predeterminare il divieto di trasferire residenza o dimora in un comune diverso senza autorizzazione del magistrato e di mutare abitazione nell\u0026#8217;ambito dello stesso comune senza avvisare le autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza; nonch\u0026#233; il dovere di conservare e, se richiesto, esibire la carta precettiva riepilogativa delle prescrizioni impartite. Fatta eccezione per queste previsioni \u0026#8220;minime\u0026#8221;, il legislatore ha scelto dunque di non definire analiticamente quali obblighi il giudice debba imporre al libero vigilato (sentenza n. 126 del 1983); ferma la necessit\u0026#224; di non rendere difficoltosa la \u0026#171;ricerca di un lavoro\u0026#187; (come conferma il tenore del quarto comma del gi\u0026#224; citato art. 228 cod. pen.) e di consentire di attenersi alla vigilanza con la \u0026#171;necessaria tranquillit\u0026#224;\u0026#187; (art. 190, ultimo comma, norme att. cod. proc. pen.), e fermo il divieto di \u0026#171;applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una misura di sicurezza non detentiva\u0026#187; (da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 novembre-12 dicembre 2019, n. 50383).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suo \u0026#171;contenuto non tipizzato\u0026#187; (sentenza n. 253 del 2003) permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l\u0026#8217;inevitabile afflittivit\u0026#224; della libert\u0026#224; vigilata, anche quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, e cos\u0026#236; di adattare la misura alle esigenze del singolo caso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale aspetto aveva particolarmente insistito questa Corte in occasione del precedente costituito dalla sentenza n. 78 del 1977, affermando che la possibilit\u0026#224; di riduzione delle prescrizioni inizialmente impartite (specificata dall\u0026#8217;art. 195 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, recante \u0026#171;Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena\u0026#187;, ma comunque gi\u0026#224; fondata sul disposto dell\u0026#8217;art. 228 cod. pen.) conferma che il regime della libert\u0026#224; vigilata \u0026#171;\u0026#232; precisamente diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche al fine della graduale rieducazione e del [suo] cauto reinserimento sociale\u0026#187;.\u0026#160;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl magistrato di sorveglianza, in definitiva, \u0026#232; nella condizione (e anzi ha il dovere) di definire il complesso delle limitazioni cui sottoporre il vigilato, in coerenza con la specifica situazione personale ed ambientale in cui questo versi, ed eventualmente di rimodularle nel corso del tempo, laddove risultino elementi tali da far ritenere che il controllo nei suoi confronti debba affievolirsi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe la disciplina in esame sappia esibire elasticit\u0026#224; e capacit\u0026#224; di adattamento al mutare delle circostanze \u0026#232; peraltro ulteriormente avvalorato dal fatto che non ogni trasgressione agli obblighi derivanti dal regime di libert\u0026#224; vigilata comporta la revoca della liberazione condizionale ai sensi dell\u0026#8217;art. 177, primo comma, cod. pen. (sentenza n. 418 del 1998).  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, a venire in rilievo \u0026#232; una specifica caratteristica del regime di libert\u0026#224; vigilata applicato al soggetto ammesso alla liberazione condizionale, in ragione della quale essa \u0026#232; definita \u0026#8220;assistita\u0026#8221;. L\u0026#8217;art. 55 ordin. penit. \u0026#8211; elemento anch\u0026#8217;esso valorizzato dalla sentenza n. 78 del 1977 \u0026#8211; stabilisce infatti che nei confronti del vigilato \u0026#171;il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza\u0026#187; al fine del suo reinserimento sociale. Si tratta di una disposizione che evidenzia come l\u0026#8217;istituto in esame non solo non contraddica obiettivi di risocializzazione, ma sia anzi spiccatamente orientato a concretizzarli, mediante l\u0026#8217;attivazione di uno strumento di accompagnamento del reo nel suo percorso di restituzione alla vita sociale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; da sottolineare, omette di confrontarsi con questi argomenti, perch\u0026#233;, a suo dire, la \u0026#171;assai risalente\u0026#187; sentenza n. 78 del 1977 non richiederebbe di essere considerata, una volta assodata la natura di sanzione penale della misura qui in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRibadisce tuttavia questa Corte che quel precedente mantiene inalterata la sua validit\u0026#224;, nella parte in cui specifica che il regime della libert\u0026#224; vigilata conseguente a liberazione condizionale non \u0026#232; affatto di ostacolo alla risocializzazione della persona, ovvero, come questa Corte aveva affermato ancora in precedenza, all\u0026#8217;effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile (sentenza n. 264 del 1974, in riferimento ad un condannato alla pena perpetua). Se, d\u0026#8217;altra parte, in progresso di tempo, risulta ormai acquisito che l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sole pene in senso stretto e che, anzi, il principio da esso espresso si irradia su ogni aspetto e momento del percorso trattamentale, proprio le ragioni qui particolarmente sottolineate indicano che il regime in questione pu\u0026#242; e deve essere rivolto nella direzione della finalit\u0026#224; espressa dalla disposizione costituzionale ora in questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero, come sottolinea il rimettente, che con l\u0026#8217;introduzione del sistema dei benefici penitenziari si pu\u0026#242; ora valutare progressivamente, ben prima dell\u0026#8217;accesso alla liberazione condizionale, il grado di adesione del condannato al percorso rieducativo propostogli. L\u0026#8217;argomento, tuttavia, non dimostra affatto l\u0026#8217;inutilit\u0026#224;, o addirittura l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, dell\u0026#8217;istituto qui in questione: \u0026#232;, infatti, altrettanto vero che la liberazione condizionale resta, tra le modalit\u0026#224; alternative alla detenzione in carcere, quella che dischiude i maggiori spazi di libert\u0026#224; per il condannato, spazi che, da una parte, consentono il pi\u0026#249; completo reinserimento nel consorzio civile e giustificano, dall\u0026#8217;altra, anche in ragione della possibile estinzione della pena, gli opportuni controlli. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230411130140.pdf","oggetto":"Misure di sicurezza - Libert\u0026#224; vigilata - Condannato alla pena dell\u0027ergastolo ammesso alla liberazione condizionale - Applicazione obbligatoria della misura della libert\u0026#224; vigilata - Previsione della durata della libert\u0026#224; vigilata in misura fissa e predeterminata - Mancata previsione della possibilit\u0026#224; del magistrato di sorveglianza di verificare in concreto, durante l\u0027esecuzione della misura, l\u0027adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e, per l\u0027effetto, di disporre la revoca anticipata - Parit\u0026#224; di trattamento di situazioni diverse.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45431","titoletto":"Misure di sicurezza - In genere -  Ratio  - Necessità di contenere la pericolosità sociale del sottoposto. (Classif. 157001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe misure di sicurezza trovano la loro peculiare ragion d\u0027essere nella funzione di contenimento della pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che esse operano se e quando l\u0027autore del fatto la esprime in concreto, sia nel momento dell\u0027applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2022 - mass. 44582; S. 197/2021 - mass. 44220\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45432","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45432","titoletto":"Misure di sicurezza - In genere - Libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale - Misura  sui generis  solo nominalmente ascrivibile al  genus  delle misure di sicurezza - Configurabilità quale nuova e ulteriore sanzione - Esclusione - Sua esecuzione, da svolgersi con modalità da assicurare la rieducazione del condannato (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto le previsioni del codice penale che stabiliscono, per il condannato all\u0027ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, l\u0027applicazione obbligatoria della libertà vigilata in misura predeterminata e fissa e non ne consentono la revoca anticipata). (Classif. 157001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLiberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt\u0027uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. La libertà vigilata è fattispecie tutta particolare, quale attenuazione, in sede d\u0027ammissione alla liberazione condizionale, dell\u0027originaria pena detentiva; la misura, in inscindibile binomio con la liberazione condizionale, non è configurabile né come sanzione nuova né aggiuntiva, ed è solo nominalmente ascrivibile al \u003cem\u003egenus \u003c/em\u003edelle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità, tra cui garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall\u0027anticipata liberazione del condannato. In particolare, l\u0027applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto del rischio che chi ne usufruisce nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente. A seguito della approvazione della legge n. 354 del 1975, l\u0027istituto è assimilabile alle misure alternative alla detenzione, funzionalmente analogo alle modalità di esecuzione extramuraria della pena, finalizzato a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 32/2020 - mass. 42290; S. 273/2001 - mass. 26455; S. 282/1989 - mass. 15199; S. 183/1986 - mass. 12497; S. 78/1977 - mass. 8831; S. 11/1970 - mass. 4827; O. 97/2021 - mass. 43874\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa liberazione condizionale va ricondotta all\u0027obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato. In questa prospettiva, le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale trovano razionale fondamento, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato, per cui l\u0027applicazione della misura, pur vincolata nell\u0027\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e nel \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e, non lo è nel \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e, in quanto il suo contenuto non tipizzato permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l\u0027inevitabile afflittività della libertà vigilata, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 418/1998 - mass. 24294; S. 126/1983 - mass. 9720; S. 78/1977 - mass. 8832; S. 204/1974 - mass. 7373\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non è di ostacolo alla risocializzazione della persona, ovvero all\u0027effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 264/1974 - mass. 7499\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sole pene in senso stretto, irradiandosi su ogni aspetto e momento del percorso trattamentale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, cod. pen., nella parte in cui stabiliscono l\u0027obbligatoria applicazione, in misura predeterminata e fissa, della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell\u0027ergastolo ammesso alla liberazione condizionale e non consentono di disporne la revoca anticipata).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45431","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"177","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"230","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 2","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43799","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 66/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2673","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43040","autore":"Aprile E.","titolo":"Natura e presupposti applicativi della libertà vigilata nei confronti dell’ergastolano ammesso alla liberazione condizionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44050","autore":"Brancati M.G.","titolo":"La libertà vigilata del liberato condizionalmente: un enclave sanzionatorio alternativo alla detenzione. A margine di Corte cost., sentenza n. 66/2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44049_2023_66.pdf","nome_file_fisico":"66_2023_Brancati.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42843","autore":"De Vito R.","titolo":"La fisionomia del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata nella ricostruzione della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43042","autore":"Di Maio A.","titolo":"Corte costituzionale, libertà vigilata e liberazione condizionale. La parola alla Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"911","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43288","autore":"Donnarumma M.R.","titolo":"Il binomio liberazione condizionale e libertà vigilata. 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