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Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2021, iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana, quest\u0026#8217;ultima in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 5 ottobre 2021 e depositato 12 ottobre 2021 (reg. ric. n. 61 del 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione e all\u0026#8217;art. 17, lettere b) e c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell\u0026#8217;ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della societ\u0026#224; Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attivit\u0026#224; afferenti a pazienti COVID-19, le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020-2022), che prevedono l\u0026#8217;attribuzione di un riconoscimento economico speciale agli operatori del servizio sanitario regionale impegnati nell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione impugnata, incidendo su un profilo del trattamento retributivo del personale dipendente di una societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, disciplinato dai contratti individuali e collettivi di lavoro, si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., operante come tale sia \u0026#171;con riferimento a fattispecie inerenti all\u0026#8217;impiego pubblico privatizzato\u0026#187;, sia \u0026#171;a maggior ragione, con riguardo ai rapporti di lavoro privato, quali sono, pur con profili di specialit\u0026#224;, quelli intercorrenti con le societ\u0026#224; a partecipazione pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all\u0026#8217;art. 122 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l\u0026#8217;anno 2002), il comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di requisiti per essere inseriti nell\u0026#8217;elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente evidenzia, in particolare, che la norma impugnata, prevedendo requisiti di qualificazione \u0026#171;meno rigorosi e selettivi\u0026#187; rispetto a quelli prescritti dall\u0026#8217;art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 17, primo comma, lettere b) e c), dello statuto reg. Siciliana, e con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata, disciplinando i requisiti di idoneit\u0026#224; soggettiva che sono richiesti agli aspiranti direttori amministrativi delle aziende sanitarie per essere parte del contratto di diritto privato di affidamento dell\u0026#8217;incarico dirigenziale, invaderebbe la potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, il ricorrente rileva che le disposizioni dell\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 debbono ritenersi espressione di un principio fondamentale della legislazione in materia di tutela della salute, ai sensi del terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto la disciplina statale sarebbe, evidentemente, ispirata dall\u0026#8217;intento di circoscrivere la scelta dei dirigenti, rimessa alle Regioni, ai \u0026#171;candidati in possesso di comprovati titoli e capacit\u0026#224; professionali, iscritti in appositi elenchi, allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico e di privilegiare criteri di selezione che assicurino effettive capacit\u0026#224; gestionali e un\u0026#8217;elevata qualit\u0026#224; manageriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale esigenza rappresenterebbe, inoltre, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, una indubbia \u0026#171;espressione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., data l\u0026#8217;incidenza che la professionalit\u0026#224; delle persone che ricoprono gli incarichi dirigenziali apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualit\u0026#224; delle prestazioni sanitarie rese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; il ricorrente trae la conclusione che, con la norma impugnata, la Regione Siciliana avrebbe \u0026#171;oltrepassato i limiti della competenza legislativa ad essa riconosciuta\u0026#187;, attribuendo ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali il potere \u0026#171;di conferire gli incarichi di direttore amministrativo delle aziende sanitarie in maniera ampiamente discrezionale sulla base di requisiti meno rigorosi e selettivi rispetto al sistema delineato dal legislatore statale, mettendo quindi a rischio le finalit\u0026#224; perseguite da quest\u0026#8217;ultimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata aggiunge all\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario) il comma 19-bis, ai sensi del quale \u0026#171;[i] soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell\u0026#8217;Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilit\u0026#224; non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l\u0026#8217;ente locale di appartenenza, possono esercitare l\u0026#8217;opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione gi\u0026#224; in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L\u0026#8217;accertamento del possesso dei requisiti \u0026#232; condizione necessaria per consentire la corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; secondo le specifiche procedure indicate al comma 20\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, pur prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti dalle nuove e maggiori spese, conseguenti all\u0026#8217;introduzione di una nuova opzione per la fuoriuscita del personale attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell\u0026#8217;Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, non provvederebbe alla quantificazione e copertura di tali oneri, in palese violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale sarebbe, inoltre, violato \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria cos\u0026#236; come declinato dall\u0026#8217;art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 2011 che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi considerati dal bilancio di previsione pluriennale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 10 novembre 2021, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, senza articolare specifiche deduzioni difensive in riferimento alle censure relative agli artt. 7 e 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, di cui si limita a contestare, genericamente, la fondatezza, evidenziando l\u0026#8217;avvio di un tavolo di confronto con il Governo per superare le questioni sollevate con il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale sostiene, invece, con specifici argomenti, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; ovvero la non fondatezza della censura avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, come detto, all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, il comma 19-bis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Siciliana la censura sarebbe, innanzitutto, inammissibile, in quanto il ricorrente non avrebbe chiarito i motivi di contrasto della disposizione impugnata con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la difesa regionale sostiene, poi, che la norma impugnata si limiterebbe ad introdurre solo una opzione ulteriore della disciplina delineata dall\u0026#8217;art. 3, comma 19, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 e che il legislatore siciliano, in particolare con l\u0026#8217;art. 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), avrebbe gi\u0026#224; previsto la copertura finanziaria dei processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dei precari delle autonomie locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa detta disposizione avrebbe, infatti, assicurato la copertura finanziaria dell\u0026#8217;intervento per l\u0026#8217;intero periodo considerato, prevedendo l\u0026#8217;istituzione del capitolo di spesa n. 215754, la cui competenza pluriennale nel periodo 2020-2023 sarebbe stata cos\u0026#236; specificata: euro 226.700.000,00 per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 ed euro 201.281.709,57, rispettivamente, per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della Regione, pertanto, la disposizione impugnata sarebbe perfettamente in linea con i requisiti evidenziati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui \u0026#171;le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo [\u0026#8230;] debbono quantificarne l\u0026#8217;onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere \u0026#8220;un orizzonte temporale almeno triennale\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 235 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 20 aprile 2022, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa in cui ribadisce le proprie conclusioni e replica alle eccezioni della difesa della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 61 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione e all\u0026#8217;art. 17, lettere b) e c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell\u0026#8217;ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso viene impugnato l\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della societ\u0026#224; Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attivit\u0026#224; afferenti a pazienti COVID-19, le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020-2022), che prevedono l\u0026#8217;attribuzione di un riconoscimento economico speciale agli operatori del servizio sanitario regionale impegnati nell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con la riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di ordinamento civile di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., trattandosi di disciplina incidente sui profili economici del rapporto di lavoro dei dipendenti di una societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, regolamentato dai contratti individuali e collettivi di lavoro e al quale deve applicarsi la disciplina del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con il secondo motivo di ricorso, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato impugna l\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all\u0026#8217;art. 122 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l\u0026#8217;anno 2002), il comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di requisiti per essere inseriti nell\u0026#8217;elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente evidenzia che la norma censurata, prevedendo requisiti di qualificazione \u0026#171;meno rigorosi e selettivi\u0026#187; rispetto a quelli prescritti dall\u0026#8217;art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) si porrebbe in contrasto con gli artt. 17, lettere b) e c), dello statuto reg. Siciliana, e con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata aggiunge all\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario) il comma 19-bis, ai sensi del quale \u0026#171;[i] soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell\u0026#8217;Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilit\u0026#224; non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l\u0026#8217;ente locale di appartenenza, possono esercitare l\u0026#8217;opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione gi\u0026#224; in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L\u0026#8217;accertamento del possesso dei requisiti \u0026#232; condizione necessaria per consentire la corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; secondo le specifiche procedure indicate al comma 20\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, pur prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti dalle nuove e maggiori spese conseguenti dall\u0026#8217;introduzione di una nuova opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione, per il personale degli enti locali, non provvederebbe alla loro quantificazione e copertura, in palese violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana che, in via preliminare, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura relativa all\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in quanto il ricorrente non avrebbe chiarito i motivi di contrasto della disposizione con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. e, in particolare, \u0026#171;le ragioni per le quali la delineata copertura finanziaria non possa risultare idonea allo scopo perseguito per il triennio 2020-2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante orientamento di questa Corte quello secondo cui il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32 del 2017, n. 239 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, il ricorrente non si \u0026#232; limitato a indicare la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. da parte della norma regionale censurata, ma ha sviluppato le argomentazioni dell\u0026#8217;impugnazione, evidenziando, in particolare, che detta norma \u0026#171;determina oneri non quantificati e privi della relativa copertura sui saldi di finanza pubblica, in violazione dell\u0026#8217;articolo 81, terzo comma, della Costituzione\u0026#187;, consistenti nelle \u0026#171;nuove e maggiori spese che discendono da una modifica a regime dei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in alternativa alla stabilizzazione, del personale degli enti locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021 non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata non contiene, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla disciplina in materia di ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi che qualunque norma regionale intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego, comporta un\u0026#8217;illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore statale in materia di ordinamento civile, nel caso in questione tale ingerenza non sussiste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, infatti, opera un rinvio all\u0026#8217;art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 che non stabilisce l\u0026#8217;attribuzione diretta agli operatori sanitari impegnati nell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico, ma autorizza le aziende del servizio sanitario regionale a liquidarlo, previo accordo tra l\u0026#8217;Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, deve ritenersi che la disposizione impugnata preveda un importo massimo, stabilendo la copertura della relativa spesa, ma senza attribuirlo direttamente, anche con riferimento al personale dipendente dalla societ\u0026#224; Servizi ausiliari Sicilia scpa, impegnato in servizi sanitari ausiliari presso aziende sanitarie in attivit\u0026#224; afferenti a pazienti COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata si colloca, pertanto, in una fase, quella attinente alla determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale, riservata alla contrattazione collettiva, ricadente nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200;, invece, fondata la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in relazione alle censure di violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di ricondurre alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006), rilevando in particolare \u0026#171;la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0026#8217;utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacit\u0026#224;, dalla professionalit\u0026#224; e dall\u0026#8217;impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 371 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, a norma dell\u0026#8217;art. 17 dello statuto reg. Siciliana, la potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di \u0026#171;sanit\u0026#224; pubblica\u0026#187; si esercita \u0026#171;entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato\u0026#187;, per cui l\u0026#8217;ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (sentenze n. 159 del 2018 e n. 430 del 2007; nello stesso senso, sentenza n. 448 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che, come gi\u0026#224; rilevato, stabiliscono i requisiti per l\u0026#8217;iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono, indubbiamente, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di sanit\u0026#224; pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di notare che \u0026#171;la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali \u0026#232; da ricondursi all\u0026#8217;esigenza di garantire un alto livello di professionalit\u0026#224; dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari\u0026#187; e che tale esigenza deve ritenersi \u0026#171;espressione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, data l\u0026#8217;incidenza che la professionalit\u0026#224; delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualit\u0026#224; delle prestazioni sanitarie rese\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 159 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella sua versione originaria, prevedeva, tra i requisiti per la nomina a direttore sanitario, che questi avesse svolto per almeno cinque anni una qualificata attivit\u0026#224; di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, mentre al direttore amministrativo era richiesto di avere svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attivit\u0026#224; di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione era, pertanto, chiara nel differenziare, quanto all\u0026#8217;esperienza, il requisito soggettivo richiesto, rispettivamente, al direttore sanitario e a quello amministrativo, perch\u0026#233; solo per quest\u0026#8217;ultimo il legislatore aveva ritenuto di non dovere inserire alcuna specificazione in merito al settore dove fosse maturata la richiesta esperienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha, per\u0026#242;, riformulato la detta disposizione, richiedendo per il direttore sanitario una qualificata attivit\u0026#224; di \u0026#171;direzione tecnico-sanitaria\u0026#187; e per quello amministrativo la \u0026#171;direzione tecnica o amministrativa\u0026#187;, ma sempre, per entrambi, in \u0026#171;enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE in tutte le successive versioni del d.lgs. n. 502 del 1992, quest\u0026#8217;ultimo inciso \u0026#232; rimasto immutato, sia per il direttore sanitario, sia per quello amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla comparazione fra i due testi normativi, quello originario e quello risultante all\u0026#8217;esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993, si desume, pertanto, che il legislatore, a partire dalla data di entrata in vigore di quest\u0026#8217;ultimo decreto, ha voluto rendere coincidenti le due figure dirigenziali quanto al settore di maturazione dell\u0026#8217;esperienza pregressa, limitandola al solo ambito sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questa evoluzione normativa, oggetto di specifici e puntuali interventi del legislatore statale, consegue che le disposizioni in esame debbono, indubbiamente, ritenersi espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute che impone la scelta dei dirigenti sanitari e, per quanto qui interessa, del direttore amministrativo, tra i candidati in possesso di comprovati titoli e capacit\u0026#224; professionali, omogenei a livello nazionale e, comunque, acquisiti solo nello specifico settore sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; all\u0026#8217;evidente scopo di privilegiare criteri di selezione che assicurino l\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; gestionale del dirigente, che opera in un ambito, quello sanitario, connotato da problematiche specifiche che hanno una evidente, e significativa, ricaduta sulla qualit\u0026#224; delle prestazioni rese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La norma impugnata richiede invece \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa\u0026#187; a fronte della previsione statale di \u0026#171;una qualificata attivit\u0026#224; di direzione tecnica o amministrativa\u0026#187; e stabilisce, genericamente, che detta esperienza possa essere acquisita \u0026#171;nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilit\u0026#224; delle risorse umane, tecniche o finanziarie, in strutture di media o grande dimensione\u0026#187;, mentre la disposizione statale prevede una competenza specifica che vada acquisita solo \u0026#171;in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata si pone, dunque, in evidente contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale, non solo perch\u0026#233; modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere all\u0026#8217;elenco degli idonei alla direzione amministrativa, ma anche, soprattutto, in quanto amplia, significativamente, l\u0026#8217;area in cui tale esperienza pu\u0026#242; essere acquisita, estendendola a settori del tutto estranei all\u0026#8217;ambito della sanit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. L\u0026#8217;accoglimento della questione sotto questi profili determina l\u0026#8217;assorbimento delle altre censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200;, altres\u0026#236;, fondata, con riferimento alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata aggiunge all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19-bis, estendendo la facolt\u0026#224;, gi\u0026#224; prevista in capo ai dipendenti di cui al precedente comma 19, di esercitare l\u0026#8217;opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata amplia l\u0026#8217;ambito dei soggetti per cui \u0026#232; prevista tale opzione, richiedendo cinque anni, invece che dieci, al raggiungimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; pensionabile perch\u0026#233; questi la possano esercitare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, in assenza di una qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri derivanti dalla norma impugnata, non pu\u0026#242;, evidentemente, essere accolta la tesi sostenuta dalla difesa regionale sulla sua pretesa invarianza finanziaria, in quanto la disposizione non pu\u0026#242; essere considerata semplice applicazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 19, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, a cui sono riferite le originarie previsioni di spesa contenute nell\u0026#8217;art. 3, comma 21, della medesima legge regionale e nell\u0026#8217;art. 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo \u0026#8220;ipotetici\u0026#8221;, in quanto l\u0026#8217;art. 81 Cost. \u0026#171;impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte\u0026#187; (ex multis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, secondo questa Corte, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui \u0026#171;l\u0026#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, \u0026#232; stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all\u0026#8217;art. 81 Cost.\u0026#187; (ex multis, sentenza n. 227 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, deve essere ribadito che l\u0026#8217;equilibrio finanziario \u0026#171;presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalit\u0026#224; copertura finanziaria ed equilibrio integrano \u0026#8220;una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l\u0026#8217;antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale\u0026#8221; [\u0026#8230;] (sentenza n. 184 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 274 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha anche, correttamente, evidenziato il contrasto della norma impugnata con l\u0026#8217;art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale le leggi regionali, che prevedono spese a carattere continuativo, debbono quantificare l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l\u0026#8217;onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale regola, nel caso della Regione Siciliana, risulta presente nello stesso ordinamento regionale, considerato che l\u0026#8217;art. 7, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilit\u0026#224; della Regione siciliana) e l\u0026#8217;art. 14, comma 8, del decreto presidenziale 17 marzo 2004 (Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilit\u0026#224; applicabili alla Regione siciliana), prevedono espressamente che le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell\u0026#8217;ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in favore del personale di Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. - Previsione che il riconoscimento economico previsto dall\u0027art. 5, c. 8, della legge regionale n. 9 del 2020 per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale \u0026#232; attribuito anche al personale dipendente della societ\u0026#224; Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le aziende sanitarie in attivit\u0026#224; afferenti a pazienti COVID-19.\r\nImpiego pubblico - Disposizioni in materia di direttore amministrativo delle aziende sanitarie - Requisiti per l\u0027accesso all\u0027elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie.\r\nNorme in materia di personale precario degli enti locali - Previsione che i titolari di contratto di lavoro subordinato in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell\u0027Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, possono esercitare l\u0027opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un\u0027indennit\u0026#224; omnicomprensiva.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45008","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Disciplina del rapporto di pubblico impiego - Intervento del legislatore regionale in sostituzione della fonte negoziale - Intrusione nella competenza esclusiva dello Stato (nel caso di specie: non fondatezza della disciplina della Regione Siciliana che estende al personale dipendente della Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, il riconoscimento economico speciale per gli operatori del SSR impegnati nella detta emergenza). (Classif. 216021).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego, comporta un\u0027illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore statale in materia di ordinamento civile.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., dal Governo, dell\u0027art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, l\u0027art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, relativo a un riconoscimento economico speciale per gli operatori del SSR impegnati nella detta emergenza. La norma impugnata non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla materia dell\u0027ordinamento civile. Essa - operando un rinvio alla norma che autorizza le aziende del SSR a liquidare il riconoscimento, previo accordo tra l\u0027Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori - prevede un importo massimo, stabilendo la copertura della relativa spesa e si colloca, pertanto, nella fase della determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella, riservata alla contrattazione collettiva, volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45009","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/08/2021","data_nir":"2021-08-03","numero":"22","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45009","titoletto":"Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della salute - Disposizioni relative ai requisiti per l\u0027iscrizione negli elenchi degli idonei alla nomina di direttore amministrativo - Natura di principio fondamentale della materia - Limite anche della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di «sanità pubblica» (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Siciliana che disciplina in modo difforme dalla previsione statale i requisiti per essere inseriti nell\u0027elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali). (Classif. 231013).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria va ricondotta alla materia «tutela della salute», rilevando la stretta inerenza che tutte le norme \u003cem\u003ede quibus\u003c/em\u003e presentano con l\u0027organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0027utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall\u0027impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30383, mass. 30378, 30379, 30380 e 30381\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa potestà legislativa in materia di sanità pubblica, attribuita dall\u0027art. 17 dello statuto reg. Siciliana, si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, per cui l\u0027ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute». (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 159/2018 - mass. 40049; S. 430/2007 - mass. 31958; S. 448/2006 - mass. 30907\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni contenute nell\u0027art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i requisiti per l\u0027iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell\u0027azione amministrativa.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all\u0027esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari, esigenza che deve ritenersi espressione del principio di buon andamento dell\u0027azione amministrativa, data l\u0027incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 159/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all\u0027art. 122 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che disciplina i requisiti per essere inseriti nell\u0027elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale nella materia della tutela della salute, dal momento che modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere al detto elenco ed amplia significativamente l\u0027area in cui tale esperienza può essere acquisita, estendendola a settori estranei alla sanità).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45010","numero_massima_precedente":"45008","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/08/2021","data_nir":"2021-08-03","numero":"22","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"26/03/2002","data_nir":"2002-03-26","numero":"2","articolo":"122","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45010","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Previsione legislativa che determina, anche in via ipotetica, nuove spese - Necessaria individuazione, da parte del legislatore regionale, delle pertinenti risorse, in modo non generico né privo della chiarezza finanziaria minima - Necessaria quantificazione, per le spese a carattere continuativo, dell\u0027onere annuale per ciascuno degli esercizi finanziari - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Siciliana che non individua né quantifica i mezzi finanziari necessari per l\u0027ampliamento del numero dei soggetti per i quali è prevista l\u0027opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto nel caso di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo \"ipotetici\", in quanto l\u0027art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDevono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui l\u0027individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva della chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 227/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027equilibrio finanziario presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte violate quando l\u0027antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 274/2017 - mass. 41125; S. 184/2016 - mass. 38970\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. - l\u0027art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge all\u0027art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. La norma impugnata dal Governo - richiedendo, per l\u0027esercizio dell\u0027opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione, prevista per il personale degli enti locali che gode dei trasferimenti a carico dell\u0027Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il requisito di cinque anni, invece che dieci, al raggiungimento dell\u0027età pensionabile - amplia l\u0027ambito dei soggetti per cui detta opzione è prevista, in assenza di qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri da essa derivanti. Detta norma contrasta anche con l\u0027art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbono quantificare l\u0027onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l\u0027onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie, regola dettata pure dall\u0027art. 7, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 47 del 1977).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45009","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/08/2021","data_nir":"2021-08-03","numero":"22","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui aggiunge"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/12/2016","data_nir":"2016-12-29","numero":"27","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"19","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41675","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 155/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2605","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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