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(Testo A)\u0026#187; promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con ordinanza del 26 ottobre 2023 nel procedimento a carico di Y. J., iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 9 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 ottobre 2023 (reg. ord. n. 153 del 2023), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, per i redditi prodotti all\u0026#8217;estero, di corredare l\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l\u0026#8217;autocertificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente, \u0026#171;e conseguentemente delle norme di cui agli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114, comma 1 (limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, D.P.R. 115/2002)\u0026#187;; in subordine, \u0026#171;del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) D.P.R. 115/2002)\u0026#187;; nonch\u0026#233;, in ulteriore subordine, \u0026#171;della norma di cui all\u0026#8217;art. 79 comma 2 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (o in subordine del combinato disposto di tale norma e degli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114 comma 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere chiamato a provvedere sull\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall\u0026#8217;imputato Y. J., cittadino del Gambia, arrestato in (quasi) flagranza di reato per furto pluriaggravato e poi rimesso in libert\u0026#224; all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza di convalida del 31 luglio 2023, con rinvio del processo all\u0026#8217;udienza del 2 novembre 2023. Nella stessa udienza di convalida, l\u0026#8217;imputato si riservava di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi depositata tramite il difensore d\u0026#8217;ufficio in data 3 agosto 2023, dichiarando peraltro in detta istanza \u0026#171;di essere l\u0026#8217;unico componente della propria famiglia, di essere in possesso delle condizioni di reddito richieste per l\u0026#8217;ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, autocertificando di non aver percepito nell\u0026#8217;ultimo anno alcun reddito, di non possedere beni mobili e immobili n\u0026#233; sul territorio italiano n\u0026#233; sul territorio di origine, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l\u0026#8217;ammissione al Patrocinio a spese dello Stato\u0026#187; e riservandosi di presentare eventuale documentazione mancante entro venti giorni dal deposito della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce che l\u0026#8217;imputato non ha allegato la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente, prevista dall\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, n\u0026#233; ha provato la presentazione alla medesima autorit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza per il rilascio della suddetta certificazione e neppure ha documentato, o anche solo dedotto, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; a presentarla; null\u0026#8217;altro \u0026#232; stato depositato ad integrazione della domanda di ammissione al beneficio. Ha quindi ritenuto necessario investire questa Corte del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che, per i redditi prodotti all\u0026#8217;estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea di corredare l\u0026#8217;istanza con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente. In subordine, ha censurato la medesima disposizione \u0026#171;nella parte in cui richiede la citata certificazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che siano e fossero gi\u0026#224; residenti in Italia nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dopo aver ampiamente richiamato la motivazione della sentenza di questa Corte n. 101 del 2012, evidenzia che, se non fosse per la disposizione normativa censurata, l\u0026#8217;imputato dovrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato sulla base delle dichiarazioni rese nell\u0026#8217;istanza, sia che la si consideri come presentata da un soggetto detenuto \u0026#8211; poich\u0026#233; l\u0026#8217;interessato, pur non essendo detenuto al momento della presentazione della domanda (3 agosto 2023), era in stato di arresto all\u0026#8217;udienza del 31 luglio 2023, nel corso della quale aveva fatto riserva di presentare l\u0026#8217;istanza nel rispetto del termine di venti giorni ai sensi dell\u0026#8217;art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002 \u0026#8211; sia che la si consideri come presentata da un soggetto libero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, solo la richiesta declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 consentirebbe di accogliere l\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Allo stesso modo, la rilevanza della questione sollevata in ulteriore subordine riposerebbe sulla circostanza che l\u0026#8217;imputato risulta \u0026#171;anagraficamente residente in Italia quanto meno dal 12.4.2017\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui comporterebbe un irragionevole \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra i cittadini italiani o appartenenti all\u0026#8217;Unione europea e tutti gli altri, venendo richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore (certificazione consolare) per l\u0026#8217;accesso al beneficio in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver richiamato la sentenza n. 157 del 2021 di questa Corte, al fine di ricostruire la finalit\u0026#224; sottesa alla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, e quella n. 223 del 2022, per evidenziare le peculiarit\u0026#224; del processo penale, il rimettente, citando altres\u0026#236; la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo sul diritto dell\u0026#8217;accusato ad essere assistito gratuitamente da un avvocato d\u0026#8217;ufficio ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU (sentenza 14 gennaio 2010, Tsonyo Tsonev contro Bulgaria), sottolinea l\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa, che non tollererebbe differenziazioni fondate, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;sul mero dato della cittadinanza\u0026#187;, richiamando a tal fine la pronuncia n. 120 del 1967 di questa Corte e l\u0026#8217;art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione censurata, introducendo, per i soli cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, un adempimento ulteriore e rafforzato rispetto a quanto dichiarato in punto di redditi maturati, determinerebbe un aggravio procedimentale, con conseguente indebita disparit\u0026#224; di trattamento, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti allo stesso beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Pur riconoscendo che il rigore della previsione normativa censurata \u0026#232; attenuato dalla possibilit\u0026#224; di presentare una dichiarazione sostitutiva per il caso di impossibilit\u0026#224; a produrre la certificazione consolare, come disposto dall\u0026#8217;art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il rimettente ritiene \u0026#171;tuttavia\u0026#187; che la norma violi comunque l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, sia sotto quello del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo al primo profilo, la previsione di un onere aggiuntivo per l\u0026#8217;accesso al patrocinio a spese dello Stato, \u0026#171;sebbene temperato nei casi di impossibilit\u0026#224; (di cui peraltro il richiedente \u0026#232; onerato di fornire prova)\u0026#187;, sarebbe fondata sulla mera circostanza che il soggetto richiedente sia un cittadino extracomunitario, e \u0026#171;ci\u0026#242;, secondo il diritto vivente, \u0026#8220;sulla presunzione che lo straniero abbia redditi all\u0026#8217;estero\u0026#8221;\u0026#187;; presunzione che, per quanto non assoluta, implicherebbe un onere gravoso, specie quando la prova abbia un contenuto negativo come l\u0026#8217;insussistenza di redditi, attesa altres\u0026#236; la \u0026#171;estrema genericit\u0026#224;\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, che non circoscriverebbe l\u0026#8217;onere documentale al solo possesso dei redditi nel Paese di origine del soggetto istante, potendosi la norma interpretare \u0026#171;per qualsivoglia reddito prodotto all\u0026#8217;estero, compresi quelli realizzati in Paesi dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo al secondo profilo, la previsione di un regime speciale, pi\u0026#249; gravoso, violerebbe il principio di uguaglianza \u0026#171;nella misura in cui comporta una diversit\u0026#224; di trattamento per situazioni uguali, fondata esclusivamente sul requisito della cittadinanza\u0026#187;, piuttosto che sul criterio della residenza. Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non vi sarebbero ragioni che giustifichino il diverso trattamento riservato ai cittadini extracomunitari rispetto a quelli italiani e appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, che ben potrebbero aver maturato redditi in Paesi extra UE per i quali le autorit\u0026#224; italiane incontrerebbero le stesse difficolt\u0026#224; di accertamento a prescindere dalla cittadinanza del soggetto percettore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe inoltre evidente il carattere discriminatorio dell\u0026#8217;onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea (\u0026#232; richiamata a tal fine la sentenza di questa Corte n. 9 del 2021), in quanto la circostanza del possesso di redditi all\u0026#8217;estero potrebbe riguardare anche cittadini italiani o appartenenti all\u0026#8217;Unione europea invece esclusi dall\u0026#8217;applicazione della norma sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza, per il Tribunale rimettente, sarebbe ancora pi\u0026#249; evidente nell\u0026#8217;ipotesi in cui lo straniero extracomunitario sia residente in Italia e gi\u0026#224; lo fosse nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (cio\u0026#232; nell\u0026#8217;anno in relazione al quale il reddito rilevi ai fini dell\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato), poich\u0026#233; il radicamento dello straniero nel territorio dello Stato italiano giungerebbe a recidere, in ottica presuntiva, il suo ipotetico collegamento con il proprio Paese di provenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La disposizione censurata violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, in base al quale \u0026#171;ogni accusato ha diritto di: [...] se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d\u0026#8217;ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia\u0026#187;, atteso che la richiesta per gli stranieri extracomunitari di produrre necessariamente la certificazione consolare, salvo i casi di impossibilit\u0026#224;, confliggerebbe con la possibilit\u0026#224;, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sentenze 25 aprile 1983, Pakelli contro Germania; 9 giugno 1998, Twalib contro Grecia; 14 gennaio 2010, Tsonyo Tsonev contro Bulgaria), che la carenza dei mezzi finanziari sia provata liberamente, anche sulla base di elementi di natura meramente indiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Secondo il rimettente, non risulterebbero percorribili interpretazioni costituzionalmente conformi della norma censurata, salvo potersi ovviare per via interpretativa \u0026#171;solo all\u0026#8217;anomalia pi\u0026#249; marchiana della disposizione in esame, cio\u0026#232; l\u0026#8217;apparente richiesta ai cittadini extracomunitari di una certificazione consolare per qualunque reddito prodotto all\u0026#8217;estero, anche in Paesi diversi da quello di origine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quindi, dopo aver precisato che \u0026#171;la censura viene qui mossa in via diretta alla norma di cui all\u0026#8217;art. 79 co. 2 D.P.R. 115/2002\u0026#187;, il rimettente, per l\u0026#8217;ipotesi di rigetto della questione sollevata in ordine alla previsione della necessaria certificazione consolare, invoca la declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via subordinata, delle disposizioni che prevedono le conseguenze della mancata presentazione di tale documentazione, cos\u0026#236; individuate: \u0026#171;combinato disposto degli artt. 79 co. 2 e 94 co. 2 DPR 115/2002 per i soggetti non detenuti; combinato disposto degli artt. 79 co. 2, 94 co. 3, 112 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114 comma 1 \u0026#8211; limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) \u0026#8211; D.P.R. 115/2002 per i soggetti detenuti\u0026#187;; nonch\u0026#233;, in ulteriore subordine, \u0026#171;della norma di cui all\u0026#8217;art. 79 comma 2 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (o in subordine del combinato disposto di tale norma e degli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114, comma 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;interveniente, le questioni prospettate sarebbero inammissibili, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia additiva o manipolativa \u0026#171;non costituzionalmente obbligata\u0026#187;, in ambiti riservati alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, peraltro senza adeguatamente argomentare sulla possibilit\u0026#224; di offrire un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In via gradata, le stesse questioni sarebbero comunque non fondate alla luce delle diverse pronunce di questa Corte sull\u0026#8217;istituto del patrocinio a spese dello Stato e dei principi in esse affermati, di cui l\u0026#8217;interveniente riporta ampi stralci (sentenze n. 157 del 2021, n. 80 e n. 47 del 2020, n. 237 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale quadro, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, la disposizione censurata sarebbe pienamente legittima, considerato che, in base alla previsione (specifica per il settore penale) di cui all\u0026#8217;art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il cittadino straniero pu\u0026#242; presentare certificazione sostitutiva inerente ai propri redditi, nel caso in cui non sia possibile produrre la documentazione richiesta dal citato art. 79, comma 2.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, per i redditi prodotti all\u0026#8217;estero, di corredare l\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente, \u0026#171;e conseguentemente delle norme di cui agli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) D.P.R. 115/2002)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata comporterebbe un irragionevole \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso alla tutela giurisdizionale, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra i cittadini italiani o appartenenti all\u0026#8217;Unione europea e tutti gli altri, venendo richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l\u0026#8217;accesso al beneficio in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca, che sotto quello della ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, perch\u0026#233; la richiesta di produrre l\u0026#8217;ulteriore documentazione costituita dalla certificazione consolare si fonderebbe su di una generale, ma tutt\u0026#8217;altro che insuperabile, presunzione che il soggetto richiedente, in quanto straniero, abbia redditi all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, perch\u0026#233; la previsione di tale regime speciale, pi\u0026#249; gravoso, comporterebbe una diversit\u0026#224; di trattamento di situazioni uguali, fondata esclusivamente sul requisito della cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La disposizione violerebbe, infine, anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, in quanto la richiesta per i cittadini non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea di produrre necessariamente la certificazione consolare, salvi i casi di impossibilit\u0026#224;, confliggerebbe con il diritto, riconosciuto dalla giurisprudenza CEDU, di provare liberamente, in ogni altro modo, la carenza dei mezzi finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In subordine, il Tribunale rimettente ha anche sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) D.P.R. 115/2002)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In ulteriore subordine, ha poi prospettato, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, \u0026#171;nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in tale ipotesi, \u0026#232; \u0026#171;evidente come il radicamento dello straniero nel territorio dello Stato italiano giunga a recidere, in ottica presuntiva, il suo ipotetico collegamento con il proprio Paese di provenienza\u0026#187;, su cui invece si fonderebbe la presunzione di abbienza sottesa alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel giudizio, eccependo preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;interveniente, in primo luogo, il rimettente mirerebbe ad ottenere una pronuncia additiva o manipolativa non costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che, come pi\u0026#249; volte ribadito da questa Corte, la disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato ha natura processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte adottate (da ultimo, sentenze n. 228 del 2023, n. 223 del 2022 e n. 166 del 2022). Tuttavia \u0026#8211; a prescindere dalla considerazione che, anche in materie in cui il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, il sindacato di questa Corte non pu\u0026#242;  considerarsi precluso allorquando non sia dato individuare nell\u0026#8217;ordinamento soluzioni costituzionalmente obbligate per rimediare al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e riscontrato \u0026#8211; va qui osservato che il giudice rimettente, nel prospettare l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta legislativa di onerare lo straniero extracomunitario della produzione della certificazione consolare, non sollecita un intervento additivo di questa Corte, bens\u0026#236; intende ottenere l\u0026#8217;eliminazione di detto onere aggiuntivo attraverso una pronuncia ablativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale ha inoltre eccepito la mancanza di un\u0026#8217;adeguata motivazione in ordine alla possibilit\u0026#224; di fornire un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione va disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alla giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;il rimettente non deve motivare la non praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione, ove la formulazione letterale della disposizione censurata sia inequivocabile\u0026#187; (sentenza n. 228 del 2023). E, nel caso in esame, proprio in ragione del tenore letterale della disposizione, pu\u0026#242; ritenersi sufficiente lo sforzo interpretativo profuso dal rimettente e tanto basta per respingere l\u0026#8217;eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nondimeno, questa Corte rileva altri profili di inammissibilit\u0026#224; di alcune delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente prospetta diverse questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei cui confronti muove direttamente le censure di violazione degli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, e censura altres\u0026#236; \u0026#171;conseguentemente\u0026#187; gli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, del medesimo decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, sopra richiamati, presuppongono, tuttavia, la condizione di soggetto detenuto da parte dello straniero richiedente l\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e invece, l\u0026#8217;istante non si trovava in stato di fermo o detenzione al momento della presentazione della domanda, essendo stato rimesso in libert\u0026#224; all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza di convalida, nel corso della quale era stata fatta riserva di presentazione dell\u0026#8217;istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, pur dando atto di questa circostanza, ritiene di poter considerare la domanda come presentata da soggetto detenuto per effetto di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale \u0026#171;[g]li effetti decorrono dalla data in cui l\u0026#8217;istanza \u0026#232; stata presentata o \u0026#232; pervenuta all\u0026#8217;ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l\u0026#8217;interessato fa riserva di presentare l\u0026#8217;istanza e questa \u0026#232; presentata entro i venti giorni successivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione richiamata si riferisce per\u0026#242; alla decorrenza degli effetti dell\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come indicati agli artt. 107 e 108 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativi alla disciplina delle spese, e non attiene alle condizioni personali di colui che presenta la domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, essa presuppone l\u0026#8217;avvenuta ammissione dell\u0026#8217;istante al beneficio; ammissione che, nel caso di specie, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha invece ancora deciso, ostandovi proprio, secondo la prospettazione dello stesso, la condizione dell\u0026#8217;assenza della certificazione consolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, devono essere dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sollevate con riferimento agli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Sono parimenti inammissibili le questioni prospettate in via subordinata e poi ulteriormente gradata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma restando l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di una tale tecnica argomentativa (da ultimo, sentenza n. 188 del 2023), nondimeno la prima questione subordinata, formulata in relazione al \u0026#171;combinato disposto delle norme di cui agli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 112 comma 1 lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) D.P.R. 115/2002)\u0026#187;, oltre a presentare il gi\u0026#224; rilevato difetto di rilevanza nei termini sopra detti (in riferimento alle disposizioni diverse dall\u0026#8217;art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), \u0026#232; priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza, n\u0026#233; il rimettente ha adeguatamente illustrato le argomentazioni necessarie a differenziare tale questione da quella principale, alla luce della sostanziale identit\u0026#224; dei parametri costituzionali e convenzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla questione sollevata \u0026#171;in ulteriore subordine\u0026#187;, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiede la certificazione consolare anche al cittadino extracomunitario residente in Italia o che lo sia \u0026#171;gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187;, la stessa presenta un\u0026#8217;argomentazione non sufficientemente chiara, tanto sotto il profilo della rilevanza, quanto sotto quello della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, essa si pone in contrasto con le stesse premesse dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in cui il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e d\u0026#224; atto, sulla base delle risultanze dei verbali della Polizia giudiziaria, che lo straniero \u0026#232; \u0026#171;senza fissa dimora, [\u0026#8230;] privo di fonti di reddito lecite\u0026#187;, cos\u0026#236; che pare inverosimile che quest\u0026#8217;ultimo, pur trovandosi da oltre un anno in Italia, possa aver maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale; dall\u0026#8217;altro, non \u0026#232; chiaro se il rimettente ritenga sufficiente, per l\u0026#8217;omissione della certificazione, il requisito della residenza ultrannuale in Italia ovvero anche la condizione di avervi prodotto redditi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che possono esaminarsi nel merito, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, vanno pertanto circoscritte all\u0026#8217;art. 79, comma 2, e all\u0026#8217;art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002; quest\u0026#8217;ultimo censurato dal rimettente, dal momento che le due previsioni sono inserite in un sistema unitario, in cui la seconda si pone come completamento della prima, prevedendo una modalit\u0026#224; alternativa, che presuppone pur sempre l\u0026#8217;obbligo di produrre la certificazione consolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato il principio secondo il quale il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, la cui funzione \u0026#232; quella di \u0026#171;rimuovere, in armonia con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., \u0026#8220;le difficolt\u0026#224; di ordine economico che possono opporsi [\u0026#8230;] al concreto esercizio del diritto [di difesa]\u0026#8221;\u0026#187; (di recente, sentenza n. 228 del 2023), sebbene inviolabile nel suo nucleo intangibile, non \u0026#232; sottratto al bilanciamento di interessi, spettante al legislatore, \u0026#171;che, per effetto della scarsit\u0026#224; delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicit\u0026#224; dei diritti che ambiscono alla medesima tutela\u0026#187; (sentenza n. 157 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer comprovare il presupposto reddituale, i cittadini italiani e di Stati appartenenti all\u0026#8217;Unione europea devono produrre, \u0026#171;a pena di inammissibilit\u0026#224;\u0026#187;, una \u0026#171;dichiarazione sostitutiva di certificazione [\u0026#8230;] ai sensi dell\u0026#8217;articolo 46, comma 1, lettera \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445\u0026#187;, che attesti \u0026#171;la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l\u0026#8217;ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalit\u0026#224; indicate nell\u0026#8217;articolo 76\u0026#187; (art. 79, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 115 del 2002), tanto per i redditi prodotti in Italia, tanto per quelli prodotti all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, l\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 richiede invece che, per \u0026#171;i redditi prodotti all\u0026#8217;estero\u0026#187;, l\u0026#8217;istanza sia corredata \u0026#171;con una certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente, che attesta la veridicit\u0026#224; di quanto in essa indicato\u0026#187;. In caso di impossibilit\u0026#224; a produrre la documentazione richiesta \u0026#8211; aggiunge l\u0026#8217;art. 94, comma 2, del medesimo testo unico, che in tal senso completa il sistema oggi sottoposto a scrutinio \u0026#8211; questa andr\u0026#224; sostituita, sempre a pena di inammissibilit\u0026#224;, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure del rimettente si incentrano sull\u0026#8217;aggravio documentale aggiuntivo, non solo in quanto tale, ma anche perch\u0026#233; la produzione della dichiarazione sostitutiva \u0026#8211; considerata sufficiente per i cittadini italiani e per quelli appartenenti all\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di conseguire la certificazione consolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; evidenziato da questa Corte (da ultimo, sentenza n. 228 del 2023), \u0026#171;[l]a presentazione di detta certificazione non \u0026#232; prescritta sotto pena di automatica inammissibilit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 4 giugno-28 luglio 2022, n. 29978). L\u0026#8217;interessato, infatti, pu\u0026#242; dimostrare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di produrre la documentazione richiesta ai sensi dell\u0026#8217;articolo 79, comma 2, nel qual caso ha l\u0026#8217;onere di sostituirla \u0026#8220;a pena di inammissibilit\u0026#224;, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione\u0026#8221;. \u0026#200; quanto dispone testualmente l\u0026#8217;art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, ed \u0026#232; quanto questa Corte ha previsto anche per gli altri procedimenti giurisdizionali, intervenendo in via additiva proprio con riferimento all\u0026#8217;art. 79, comma 2, del citato d.P.R. (sentenza n. 157 del 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla diversit\u0026#224; di disciplina per la concessione del beneficio in parola allo straniero, la giurisprudenza costituzionale ha gi\u0026#224; affermato che la stessa \u0026#171;non pu\u0026#242; non tener conto delle peculiarit\u0026#224; che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale, la quale \u0026#8211; al di l\u0026#224; del maggiore o minore potere d\u0026#8217;acquisto della moneta nei vari paesi, che costituisce differenza fattuale, occasionale e variabile \u0026#8211; condiziona l\u0026#8217;ammissione al beneficio, sia il relativo accertamento\u0026#187; (sentenza n. 219 del 1995), e che \u0026#171;[l]a previsione di tale produzione documentale di supporto, in deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, si giustifica a fronte delle difficolt\u0026#224; di verificare l\u0026#8217;esistenza e l\u0026#8217;entit\u0026#224; dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero dai soggetti considerati, diversamente da quanto pu\u0026#242; avvenire con riguardo al cittadino italiano, rientrando tale verifica tra i poteri del giudice, ai sensi dell\u0026#8217;art. 96 del testo unico\u0026#187; (sentenza n. 101 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, si \u0026#232; ulteriormente chiarito che \u0026#171;\u0026#232; proprio per rafforzare l\u0026#8217;interesse a un accertamento del requisito reddituale che la norma censurata non si limita a richiedere ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea dichiarazioni sostitutive di certificazione dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero, diversamente da quanto dispone il comma 1 dell\u0026#8217;art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 per i cittadini italiani e per quelli di paesi appartenenti all\u0026#8217;Unione europea. \u0026#200;, infatti, a tutela della effettivit\u0026#224; del controllo che il legislatore, facendo perno sul principio di leale collaborazione fra autorit\u0026#224; appartenenti a diversi Stati, affida il compito di asseverare la veridicit\u0026#224; di quanto dichiarato dall\u0026#8217;istante a un ufficio, qual \u0026#232; quello consolare, per il quale \u0026#232; ben possibile svolgere congrui accertamenti, non solo sulla base dei dati di cui dispone, ma anche nel dialogo con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La soluzione legislativa, dunque, potenzia la tutela dell\u0026#8217;interesse a una verifica concreta delle condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea e, al contempo, consente a tali soggetti di rivolgersi ad amministrazioni che si trovano nel territorio italiano. In tal modo, l\u0026#8217;interessato non deve corredare l\u0026#8217;istanza con plurime certificazioni, eventualmente di contenuto solo negativo, rilasciate da differenti amministrazioni dello Stato competente, e previo assolvimento degli oneri prescritti a garanzia della loro autenticit\u0026#224;\u0026#187; (ancora sentenza n. 228 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Deve quindi escludersi la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 24, secondo e terzo comma, Cost., da parte delle disposizioni censurate, in quanto la richiesta di documentazione ulteriore a carico del cittadino extra UE ai fini dell\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lungi dal determinare un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ealla tutela giurisdizionale, \u0026#232; piuttosto funzionale a garantire la verifica delle effettive condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che sono le sole a giustificare l\u0026#8217;ammissione al patrocinio gratuito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con riguardo alla prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il duplice profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca e della ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, \u0026#232; proprio la facolt\u0026#224; \u0026#8211; concessa allo straniero extra UE dallo stesso sistema normativo denunciato dal rimettente \u0026#8211; di avvalersi di una dichiarazione sostitutiva, ove risulti impossibile produrre la certificazione consolare, ad escludere il prospettato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, attenuando considerevolmente l\u0026#8217;onere documentale contestato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Nel rispetto del principio di eguaglianza, che giustifica discipline diverse a fronte di situazioni differenti, le disposizioni censurate impongono un adempimento che, da un lato, non si presenta come inesigibile e, dall\u0026#8217;altro, non fa gravare sull\u0026#8217;istante il rischio dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di produrre la documentazione consolare richiesta per ottenere il godimento del beneficio in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eImpossibilit\u0026#224; che, come la stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ormai chiarito (tra le tante, Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanze 27 ottobre 2023, n. 29925 e 6 febbraio 2023, n. 3473; Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 giugno-28 luglio 2022, n. 29978), non pu\u0026#242;, peraltro, essere assunta in termini assoluti, n\u0026#233; pu\u0026#242; comportare che sia posto a carico al richiedente l\u0026#8217;onere della relativa prova, poich\u0026#233; la sua dimostrazione sarebbe di per s\u0026#233; incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa del non abbiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoerentemente, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 ottobre 2021-7 febbraio 2022, n. 4166) ha precisato che, nel caso in cui l\u0026#8217;interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea, abbia direttamente allegato all\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l\u0026#8217;autocertificazione prevista dall\u0026#8217;art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, egli si trova gi\u0026#224; nelle condizioni di godere del beneficio, senza che occorra una ulteriore produzione documentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione ha invero pi\u0026#249; volte affermato che l\u0026#8217;intero procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto connesso all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa, \u0026#171;impone l\u0026#8217;adozione di procedure la cui elasticit\u0026#224; consenta, in ogni momento e sino alla decisione, di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte (art. 79 comma 3 Dpr 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96 comma 2), funzionali all\u0026#8217;assolvimento dell\u0026#8217;onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 28 settembre-15 novembre 2023, n. 45919).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Ne deriva allora che, come pure questa Corte ha recentemente evidenziato, \u0026#171;l\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 si coordina con un complesso di previsioni normative che se, da un lato, proteggono l\u0026#8217;istante, evitando che gravi su di lui il rischio di condotte imputabili a terzi, da un altro lato, lasciano sempre aperta la possibilit\u0026#224; di accertare in concreto \u0026#8211; anche in via presuntiva \u0026#8211; la mancanza del presupposto legato alle condizioni reddituali\u0026#187; (sentenza n. 228 del 2023), sicch\u0026#233; possono escludersi anche la prospettata irragionevolezza intrinseca e la violazione del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Parimenti, non \u0026#232; fondata la censura della violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, in quanto le disposizioni censurate non precludono affatto la possibilit\u0026#224; che lo stato di non abbienza sia provato liberamente, nell\u0026#8217;ipotesi di mancata allegazione della contestata certificazione consolare, potendo il giudice, oltre ad esercitare d\u0026#8217;ufficio i poteri di sollecitazione e di accertamento sopra ricordati, valutare in ogni caso il \u0026#171;tenore di vita, [le] condizioni personali e familiari, e [le] attivit\u0026#224; economiche eventualmente svolte\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 \u0026#171;nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187;, sollevata in via ulteriormente gradata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell\u0026#8217;istanza - Previsione che, per i redditi prodotti all\u0026#8217;estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea di corredare l\u0026#8217;istanza con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente - Denunciata prescrizione che genera una disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e non comunitari, venendo richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore, per l\u0026#8217;accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Contrasto con il principio di uguaglianza nell\u0026#8217;accesso alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza della norma che, imponendo al cittadino extracomunitario richiedente un onere aggiuntivo per l\u0026#8217;accesso al beneficio del patrocinio, presume, in modo indimostrato, che costui abbia dei redditi all\u0026#8217;estero - Previsione di carattere discriminatorio, atteso che la circostanza del possesso dei redditi all\u0026#8217;estero pu\u0026#242; inerire anche ai cittadini italiani o di altri Paesi dell\u0026#8217;Unione europea, esclusi dall\u0026#8217;ambito di applicazione della norma censurata - Lesione del principio di uguaglianza attesa la diversit\u0026#224; di trattamento a fronte di situazioni uguali, fondata solo sul requisito della cittadinanza - Richiesta ai cittadini di Paesi non aderenti all\u0026#8217;Unione europea di produrre la certificazione consolare che confligge con la possibilit\u0026#224; di provare la carenza di mezzi finanziari liberamente, in ogni altro modo - Lesione degli obblighi internazionali, come declinati dall\u0026#8217;art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU, che accorda all\u0026#8217;accusato il diritto di difendersi e, qualora non abbia i mezzi per retribuire un difensore, il diritto di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d\u0026#8217;ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia - Richiesta alla Corte di dichiarare, in via conseguenziale, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 94, c. 2\u0026#176; e 3\u0026#176;, 112, c. 1\u0026#176;, lett. c), e 114, c. 1\u0026#176;, limitatamente al riferimento all\u0026#8217;ipotesi contemplata dall\u0026#8217;art. 112, c. 1\u0026#176;, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46231","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto a difesa del diritto inviolabile ad agire e difendersi in giudizio, con funzione di assicurare l\u0027eguaglianza sostanziale - Possibile bilanciamento nella definizione della portata del diritto - Finalità di contemperare la scarsità delle risorse con la molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. (Classif. 175001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, che presenta la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, sebbene inviolabile nel suo nucleo intangibile, non è comunque sottratto al bilanciamento di interessi spettante al legislatore il quale, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 157/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e44113\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46232","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46232","titoletto":"Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Accertamento dei redditi prodotti all\u0027estero - Necessità di corredare l\u0027istanza con la certificazione dell\u0027autorità consolare competente - Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiedono ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per i redditi prodotti all’estero, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione dell’autorità consolare competente. La richiesta di documentazione ulteriore a carico del cittadino extra UE ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lungi dal determinare un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ealla tutela giurisdizionale, è piuttosto funzionale a garantire, attraverso un dialogo, basato sul principio di leale collaborazione, fra autorità appartenenti a diversi Stati, la verifica concreta delle effettive condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, che sono le sole a giustificare l’ammissione al patrocinio gratuito. Le peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino giustificano, in questo senso, la deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, quanto alla produzione documentale di supporto; anche tenendo conto che la disciplina costituita da entrambe le disposizioni censurate prevede anche una modalità alternativa, per cui la certificazione non è prescritta sotto pena di automatica inammissibilità. Ciò esclude anche il prospettato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e dell’art. 3 Cost., in quanto attenua considerevolmente l’onere documentale contestato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: nel rispetto del principio di eguaglianza, che giustifica discipline diverse a fronte di situazioni differenti, le disposizioni censurate impongono un adempimento che, da un lato, non si presenta come inesigibile e, dall’altro, non fa gravare sull’istante il rischio dell’impossibilità di produrre la documentazione consolare richiesta per ottenere il godimento del beneficio in parola. Né risulta fondata, infine, la censura della violazione dei principî convenzionali, in quanto le disposizioni censurate non precludono affatto di provare liberamente lo stato di non abbienza nell’ipotesi di mancata allegazione della contestata certificazione consolare, potendo il giudice, oltre ad esercitare d’ufficio i poteri di sollecitazione e accertamento, valutare in ogni caso il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2023 - mass. 45880; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46233","numero_massima_precedente":"46231","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"79","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art79"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"94","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art94"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 3","comma":"","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}]},{"numero_massima":"46233","titoletto":"Straniero – Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea – Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni – Accertamento dei redditi prodotti all’estero – Necessità di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente - Applicabilità allo straniero detenuto – Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono\u003cem\u003e \u003c/em\u003edichiarate inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, nelle ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato stabiliscono le conseguenze della mancata presentazione di certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all’estero anche per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano detenuti. Le disposizioni censurate presuppongono la condizione di soggetto detenuto da parte dello straniero richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003el’istante era stato rimesso in libertà all’esito dell’udienza di convalida, nel corso della quale era stata fatta riserva di presentazione dell’istanza. Né è possibile applicare l’art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce alla decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (di cui agli artt. 107 e 108 del d.P.R. n. 115 del 2002), mentre non attiene alle condizioni personali di colui che presenta la domanda. In ogni caso, tale disposizione presuppone l’avvenuta ammissione dell’istante al beneficio sulla quale il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha ancora deciso, ostandovi proprio la prospettata condizione dell’assenza della certificazione consolare.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46234","numero_massima_precedente":"46232","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"94","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art94"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art112"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art114"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 3","comma":"","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}]},{"numero_massima":"46234","titoletto":"Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Accertamento dei redditi prodotti all\u0027estero - Necessità di corredare l\u0027istanza con la certificazione dell\u0027autorità consolare competente - Applicabilità allo straniero non detenuto - Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), CEDU, del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, nella parte in cui, nelle ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabiliscono le conseguenze della mancata presentazione di certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all’estero anche per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che non siano detenuti. Ferma restando l’ammissibilità di una tecnica argomentativa di presentare le censure di legittimità costituzionale in via subordinata, la prima questione subordinata (in riferimento alle disposizioni diverse dall’art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), oltre a presentare il difetto di rilevanza in ragione dello stato dello straniero nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e – ove era stato rimesso in libertà e non più detenuto, condizione cui invece si riferiscono le prescrizioni normative – è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Né il rimettente ha adeguatamente illustrato le argomentazioni necessarie a differenziare tale questione da quella principale, alla luce della sostanziale identità dei parametri costituzionali e convenzionali evocati. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 188/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46241","numero_massima_precedente":"46233","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"94","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art94"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"94","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art94"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art112"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art114"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 3","comma":"","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}]},{"numero_massima":"46241","titoletto":"Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Accertamento dei redditi prodotti all\u0027estero - Necessità di corredare l\u0027istanza con la certificazione dell\u0027autorità consolare competente - Applicabilità agli stranieri residenti in Italia o che lo siano nell\u0027ultimo anno per il quale sia maturato l\u0027obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, tanto sotto il profilo della rilevanza quanto sotto quello della non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in via ulteriormente gradata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiede la certificazione consolare anche al cittadino extracomunitario residente in Italia o che lo sia «già nell’ultimo anno per il quale sia maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale». L’ordinanza presenta un’argomentazione non sufficientemente chiara: da un lato, essa si pone in contrasto con le stesse premesse da cui muove il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sulla base delle risultanze dei verbali della polizia giudiziaria, che lo straniero è «senza fissa dimora, […] privo di fonti di reddito lecite», così che pare inverosimile che quest’ultimo, pur trovandosi da oltre un anno in Italia, possa aver maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale; dall’altro lato, non è chiaro se il rimettente ritenga sufficiente, per l’omissione della certificazione, il requisito della residenza ultrannuale in Italia, ovvero anche la condizione di avervi prodotto redditi.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46234","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2022","data_nir":"2022-05-30","numero":"115","articolo":"79","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2022-05-30;115~art79"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44732","autore":"Aiuti V, Penco E.","titolo":"Nota redazionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1182","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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