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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO                   \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER  \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI  \r\n - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  COSTANTINO  \r\n MORTATI  -  Prof.  GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.   GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti:                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)   di   legittimit\u0026#224;   costituzionale   della   legge   approvata  \r\n dall\u0027Assemblea  regionale siciliana il 9 aprile 1965, recante \"Stati di  \r\n previsione dell\u0027entrata e  della  spesa  della  Regione  siciliana  per  \r\n l\u0027anno finanziario 1965\" limitatamente al capitolo 77 bis dell\u0027entrata,  \r\n promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la Regione  \r\n siciliana, notificato il 17 aprile 1965, depositato  nella  cancelleria  \r\n della  Corte  costituzionale  il  22 successivo ed iscritto al n. 9 del  \r\n Registro ricorsi 1965;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) di  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dal  Presidente  del  \r\n Consiglio  dei  Ministri  con  ricorso  notificato  il  30 aprile 1965,  \r\n depositato nella cancelleria della Corte  costituzionale  il  7  maggio  \r\n 1965  ed  iscritto  al n. 10 del Registro ricorsi 1965, sorto a seguito  \r\n del decreto dell\u0027Assessore per il turismo e lo spettacolo della Regione  \r\n siciliana 27 aprile 1949, n. 1, e dell\u0027annesso regolamento.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 27 ottobre 1965  la  relazione  del  \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi   il   sostituto   avvocato  generale  dello  Stato  Giuseppe  \r\n Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana  e  \r\n per  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Massimo  \r\n Severo  Giannini,  Giuseppe  Guarino,  Antonio  Sorrentino  e  Vittorio  \r\n Ottaviano, per la Regione siciliana.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 17  \r\n aprile 1965,  il  Commissario  dello  Stato  presso  la  detta  Regione  \r\n impugnava  la legge approvata nella seduta dell\u0027Assemblea regionale del  \r\n precedente giorno 9, con la quale erano stati approvati  gli  stati  di  \r\n previsione per l\u0027esercizio finanziario dell\u0027anno 1965. Si sosteneva nel  \r\n ricorso   la   illegittimit\u0026#224;   costituzionale   del  capitolo  77  bis  \r\n dell\u0027entrata, che  contemplava  i  proventi  dell\u0027esercizio  del  gioco  \r\n d\u0027azzardo  nel casin\u0026#242; di Taormina. Con successive memorie l\u0027Avvocatura  \r\n generale dello  Stato,  che  si  era  costituita  in  giudizio  per  il  \r\n Commissario  dello  Stato,  con ampiezza di argomentazioni illustrava i  \r\n motivi del ricorso.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si costituiva resistente la Regione, col patrocinio degli  avvocati  \r\n Pietro   Bodda,   Massimo  Severo  Giannini  e  Giuseppe  Guarino,  che  \r\n contrastavano, con allegazioni  del  pari  ampie,  i  detti  motivi,  e  \r\n chiedevano   la   dichiarazione  di  inammissibilit\u0026#224;  del  ricorso  o,  \r\n comunque, il rigetto.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Altro  ricorso  veniva  frattanto  prodotto  dal   Presidente   del  \r\n Consiglio  dei  Ministri,  per  conflitto  di  attribuzione,  con  atto  \r\n notificato il 30 aprile 1965. L\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  in  \r\n rappresentanza   del   Presidente   del   Consiglio,   giustificava  la  \r\n proposizione di questo secondo ricorso riferendosi  al  caso  che,  con  \r\n l\u0027approvazione  della legge del bilancio si potesse ritenere di essersi  \r\n attribuita  efficacia  -  che  era  stata  dall\u0027Avvocatura  negata  nel  \r\n precedente ricorso - al decreto dell\u0027Assessore al turismo della Regione  \r\n siciliana  del  27  aprile  1949,  n. 1, e all\u0027annesso regolamento, sul  \r\n quale era stata basata l\u0027iscrizione in bilancio del  capitolo  77  bis.  \r\n Trattandosi di proventi di gioco d\u0027azzardo, incidente in materia penale  \r\n riservata  al  potere  legislativo  dello Stato, l\u0027Avvocatura sosteneva  \r\n l\u0027incompetenza  della  Regione   e   conseguentemente   chiedeva,   con  \r\n l\u0027affermazione  del  potere dello Stato, che il ricordato decreto fosse  \r\n dichiarato nullo e, comunque, inefficace.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Resisteva  la  Regione  col  patrocinio  degli  avvocati   Vittorio  \r\n Ottaviano   e   Antonio   Sorrentino  i  quali,  con  le  deduzioni  di  \r\n costituzione e successiva memoria,  chiedevano  che  il  ricorso  fosse  \r\n dichiarato irricevibile, inammissibile o, in merito, respinto.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nell\u0027udienza  del  14  ottobre 1965, fissata per la discussione dei  \r\n due ricorsi, i patroni della  Regione  siciliana  esibivano  copia  del  \r\n verbale  della  seduta  dell\u0027Assemblea  siciliana dell\u00278 ottobre, dalla  \r\n quale risulta che era  stata  presentata  una  nota  di  variazione  al  \r\n bilancio  regionale del 1965, con cui, fra l\u0027altro, era stato soppresso  \r\n il capitolo 77  bis  delle  entrate,  sul  quale  era  controversia,  e  \r\n chiedevano   perci\u0026#242;  che  fosse  dichiarata  cessata  la  materia  del  \r\n contendere. Siccome la detta nota risultava approvata, in quella seduta  \r\n dell\u0027Assemblea, ma non votata, poich\u0026#233; la votazione era stata  rinviata  \r\n ad  una  seduta  successiva, la Corte rinviava le cause alla successiva  \r\n udienza del 27 ottobre.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In questa i difensori della Regione presentavano il  verbale  della  \r\n seduta  dell\u0027Assemblea  regionale  del  19  ottobre  1965 relativo alla  \r\n votazione finale della legge contenente la nota  di  variazione,  copia  \r\n conforme  della  lettera  di  trasmissione  della  legge del Presidente  \r\n dell\u0027Assemblea al Presidente della  Regione;  e,  infine,  la  Gazzetta  \r\n Ufficiale  della  Regione siciliana, n. 47 del 27 ottobre, nel quale la  \r\n legge \u0026#232; pubblicata, col n. 32:  \"Variazioni allo stato  di  previsione  \r\n dell\u0027entrata   ecc.\".      Insistevano   quindi   nella   richiesta  di  \r\n dichiarazione di cessazione della materia del contendere  per  tutti  e  \r\n due i ricorsi.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027avvocato dello Stato dichiarava di rimettersi alla Corte.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Approvata,  votata e pubblicata la legge regionale 27 ottobre 1965,  \r\n n. 32, concernente la nota di variazione con la  quale  \u0026#232;  stato,  tra  \r\n l\u0027altro, soppresso il capitolo 77 bis, gi\u0026#224; inserito nel bilancio delle  \r\n entrate  del  1965,  \u0026#232;  effettivamente  venuta  meno  la  materia  del  \r\n contendere, e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tale dichiarazione va peraltro fatta per tutti e due i ricorsi.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Col  primo,  invero,  si sosteneva la illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n del capitolo 77 bis sotto il riflesso che, essendo basato tale capitolo  \r\n sul regolamento annesso al decreto dell\u0027Assessore regionale al  turismo  \r\n del  27  aprile 1949, n. 1, si affermava dal Commissario governativo, e  \r\n veniva  confermato  dall\u0027Avvocatura  dello  Stato,  che  il  decreto  e  \r\n l\u0027annesso  regolamento  erano  rimasti  caducati  o,  almeno,  erano da  \r\n considerarsi inefficaci  a  seguito  delle  pronunzie  contenute  nelle  \r\n sentenze  della  Corte  costituzionale  26  novembre  1959, n. 58, e 12  \r\n maggio 1961, n. 23. Venuta meno,  con  la  soppressione  del  capitolo,  \r\n l\u0027assegnazione  in bilancio, cessa ovviamente la materia del contendere  \r\n rispetto al ricorso proposto dal Commissario  dello  Stato  avverso  il  \r\n detto  capitolo  e  la  relativa  assegnazione.  Ma  viene a cessare la  \r\n materia del contendere anche rispetto al ricorso prodotto per conflitto  \r\n di attribuzione dal Presidente del Consiglio.  Questo secondo ricorso -  \r\n deve notarsi - fu proposto, sempre in relazione  al  ricordato  decreto  \r\n dell\u0027Assessore  al  turismo  e  all\u0027annesso  regolamento,  per semplice  \r\n misura cautelativa; per il caso cio\u0026#232;, come espressamente  \u0026#232;  spiegato  \r\n nelle  premesse  del  ricorso,  che  con  l\u0027approvazione della legge di  \r\n bilancio si ritenesse che fosse stata attribuita efficacia  al  decreto  \r\n stesso  e  al  regolamento.  Ora  caduto,  per  la  sopravvenuta  legge  \r\n soppressiva, il capitolo e l\u0027assegnazione in bilancio, non \u0026#232;  pi\u0026#249;  da  \r\n ipotizzare  alcuna  ragione  di  una  nuova efficacia del decreto e del  \r\n regolamento. Ci\u0026#242; dimostra come il secondo ricorso sia da  riconnettere  \r\n al  primo,  esclusivamente  in  relazione al quale \u0026#232; scaturito, in una  \r\n ipotesi condizionata ad una eventuale risoluzione, in un  certo  senso,  \r\n del  primo  ricorso  (e  perci\u0026#242; al primo \u0026#232; da dichiararsi riunito); e  \r\n dimostra come, in conseguenza, la  dichiarazione  di  cessazione  della  \r\n materia  del  contendere  debba  essere riferita anche a questo secondo  \r\n ricorso.                                                                 \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     riunisce  i  due  ricorsi,  come  sopra  indicati  in  epigrafe,  e  \r\n dichiara, per entrambi, cessata la materia del contendere.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI  \r\n                                   AVOLIO - ANTONINO  PAPALDO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO  \r\n                                   MANCA  -  ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                   BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  \r\n                                   MORTATI  -   GIUSEPPE   CHIARELLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE   VERZ\u0026#204;  - GIOVANNI BATTISTA  \r\n                                   BENEDETTI    -    FRANCESCO     PAOLO  \r\n                                   BONIFACIO.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2457","titoletto":"SENT.  87/65. REGIONE SICILIANA - BILANCIO - CAPITOLO ISCRITTO IN BASE  AL  DECRETO ASSESSORIALE N. 1 DEL 1949 - IMPUGNATIVA IN VIA PRINCIPALE  DELLA  LEGGE  DI  BILANCIO  E RICORSO CAUTELATIVO PER CONFLITTO  DI  ATTRIBUZIONE  CONTRO  IL  DECRETO  ASSESSORIALE  - SOPPRESSIONE   DEL   CAPITOLO   CON  SUCCESSIVA  LEGGE  REGIONALE SICILIANA  - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDENTE RISPETTO AD ENTRAMBI I GIUDIZI.","testo":"Essendo  stato  soppresso  con  la  legge  regionale siciliana 27 ottobre  1965,  il  capitolo  n.  77  bis  del bilancio regionale siciliano relativo  all\u0027anno  1965,  deve  dichiararsi cessata la materia  del  contendere sia relativamente al giudizio principale di  legittimita\u0027  costituzionale  promosso  dal Commissario dello Stato  presso  la  Regione  contro  la  legge di approvazione del bilancio  regionale suddetto per supposta caducazione del decreto assessoriale  n.  1  del  1949  in  base  al  quale  era avvenuta l\u0027iscrizione  del capitolo citato, sia relativamente al conflitto di  attribuzione  sollevato in via cautelativa dal Presidente del Consiglio   dei  Ministri  in  relazione  al  menzionato  decreto assessoriale,  per  l\u0027eventualita\u0027  che il decreto stesso potesse ritenersi comunque efficace.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"27/10/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto dell\u0027assessore regione siciliana","data_legge":"27/04/1949","numero":"1","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1154","autore":"CHIEPPA R.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1965","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1265","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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