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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 febbraio 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna, nonch\u0026#233; gli atti di intervento di Ortus Power Resources Italy srl, OPR Sun 11 srl e altri, Pacifico Lapislazzuli srl, FRV Italia srl, EF Agri - sarl, Maple Tree Solar srl, DRen Solare 12 srl, Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 srl, DRen Solare 8 srl, DRen Solare 15 srl, ANT srl, EVO srl, Iberdrola Renovables Italia spa, ERG Wind Energy srl, Engie Trexenta srl, Engie Mistral srl e Rwe Renewables Italia srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Carlo Comand\u0026#232; per la Pacifico Lapislazzuli srl e per gli altri soggetti intervenuti, Claudio Vivani per la RWE Renewables Italia srl, gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia e Giorgio Santini per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u0026#233; gli avvocati Mattia Pani e Floriana Isola per la Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, promuove questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 22 e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili\u0026#187; e agli artt. 1, comma 2, 2 e 7 del decreto del Ministro dell\u0026#8217;ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante \u0026#171;Disciplina per l\u0026#8217;individuazione di superfici e aree idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri lamenta altres\u0026#236; il contrasto della normativa regionale con l\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e con gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna); nonch\u0026#233;, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. da 14 a 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nella parte in cui recano la disciplina della conferenza dei servizi e del silenzio assenso anche tra pubbliche amministrazioni, e della lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) del medesimo articolo, in relazione agli artt. 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, in quanto esso, delimitando il campo di applicazione della medesima legge regionale, si porrebbe in \u0026#171;aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;articolo 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento nonch\u0026#233; di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, infatti, laddove si riferisce ai procedimenti amministrativi relativi a impianti di fonti energetiche rinnovabili (FER) gi\u0026#224; in corso e a quelli conclusi favorevolmente, salvo l\u0026#8217;intervenuto mutamento irreversibile dello stato dei luoghi, inciderebbe negativamente sulla certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, anche in considerazione della valutazione soggettiva che discende dall\u0026#8217;accertamento della natura irreversibile dello stato dei luoghi; determinerebbe un indubbio danno a carico dell\u0026#8217;operatore e, segnatamente, alla libert\u0026#224; di iniziativa economica, considerando che, nelle more del compimento delle procedure per l\u0026#8217;ottenimento dei titoli abilitativi, l\u0026#8217;operatore potrebbe avere gi\u0026#224; sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi. Tale disposizione, dunque, sarebbe irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, incidendo in senso restrittivo \u0026#171;anche sul \u003cem\u003eminimum\u003c/em\u003e di aree idonee\u0026#187; all\u0026#8217;installazione degli impianti, di cui all\u0026#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile, e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta che l\u0026#8217;art. 1, comma 5, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2025, introducendo un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come \u0026#171;non idonee\u0026#187;, cos\u0026#236; come individuate negli Allegati A, B, C, D ed E, nonch\u0026#233; dai successivi commi 9 e 11 del medesimo articolo, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, commi primo e terzo, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, e agli artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 199 del 2021 nonch\u0026#233; agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con il terzo motivo di ricorso \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 1, comma 5, nella parte in cui prevede, al secondo periodo, che il \u0026#171;divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, \u0026#232; in corso al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge\u0026#187; e che, al terzo e quarto periodo, \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0026#8217;attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gi\u0026#224; emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia\u0026#187;, incorrerebbe, altres\u0026#236;, nella violazione del principio di certezza del diritto, che vede, tra i propri corollari, il principio del legittimo affidamento riconosciuto dall\u0026#8217;art. 3 Cost. e del principio di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente censura, altres\u0026#236;, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale sarda, l\u0026#224; dove introduce un criterio di \u0026#171;non idoneit\u0026#224;\u0026#187; destinato a prevalere nel caso in cui un progetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee. Tale disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., poich\u0026#233; si porrebbe in contrasto con il principio eurounitario dell\u0026#8217;interesse pubblico prevalente alla diffusione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta in proposito l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che l\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, numero 7), della direttiva 2023/2413/UE, rubricato \u0026#171;Interesse pubblico prevalente\u0026#187;, enuncerebbe un principio destinato a valere nell\u0026#8217;ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del quale si richiede un apprezzamento caso per caso ad opera dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, principio che non giustificherebbe un divieto generalizzato fissato \u003cem\u003eex ante,\u003c/em\u003e come previsto dal legislatore regionale con l\u0026#8217;impugnata disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, con il quinto motivo di ricorso, anche l\u0026#8217;art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove stabilisce che \u0026#171;[g]li interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonch\u0026#233;, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0026#8217;altezza totale dell\u0026#8217;impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell\u0026#8217;articolo 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiamata disciplina degli interventi di rinnovo e di ristrutturazione (cosiddetti \u003cem\u003erevamping\u003c/em\u003e e \u003cem\u003erepowering\u003c/em\u003e), relativi a impianti gi\u0026#224; realizzati e in esercizio prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale nelle aree non idonee, si porrebbe \u0026#8211; secondo il ricorrente \u0026#8211; in contrasto con il principio della certezza del diritto, atteso che non sarebbe chiaro se essa debba valere solo per il futuro oppure se debba riferirsi anche a interventi gi\u0026#224; assentiti alla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa vaghezza dell\u0026#8217;enunciato normativo determinerebbe la lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto e legittimo affidamento, oltre che di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui agli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione si porrebbe in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che correla il concetto di \u0026#8220;area idonea\u0026#8221; non gi\u0026#224; alla possibilit\u0026#224; di ospitare impianti da fonti rinnovabili, bens\u0026#236; all\u0026#8217;accesso a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, cos\u0026#236; violando principi fondamentali adottati dal legislatore statale nella materia di competenza concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e con gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente impugna, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove individua l\u0026#8217;elenco delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e. Egli ritiene violate le competenze previste dagli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; la disposizione regionale impugnata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 23 (Procedure autorizzative per impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e e individuazione aree idonee) del d.lgs. n. 199 del 2021, che recherebbe principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;. Secondo la prospettazione del ricorrente, l\u0026#8217;art. 23 del richiamato decreto legislativo, stabilendo le modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;individuazione delle aree idonee per gli impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, non lascerebbe spazio alle regioni di intervenire con loro legge secondo procedure diverse da quelle ivi prefigurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Infine, con il settimo motivo di ricorso, \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove introduce misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree non idonee. Tale disposizione, delineando un modello di procedimento autorizzatorio difforme da quello previsto dalle leggi statali, sarebbe affetta da vari vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze che gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale riconoscono alla Regione autonoma Sardegna, violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione ai seguenti parametri interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.1.\u0026#8211; Rileva il ricorrente che la disciplina regionale impugnata, al fine dichiarato di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarit\u0026#224; storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole, riconosce ai comuni la facolt\u0026#224; di proporre un\u0026#8217;istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo di FER all\u0026#8217;interno di un\u0026#8217;area individuata come \u0026#171;non idonea\u0026#187;. Tale istanza, volta al raggiungimento di un\u0026#8217;intesa con la regione (comma 1), \u0026#232; presentata dal comune previa deliberazione adottata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale (o dai consigli comunali il cui territorio sia interessato, anche in virt\u0026#249; di un impatto visivo o paesaggistico dall\u0026#8217;impianto o dall\u0026#8217;accumulo FER) ed \u0026#232; preceduta da un \u0026#171;dibattito pubblico\u0026#187;, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsaurita la fase descritta, l\u0026#8217;istanza del comune \u0026#232; proposta all\u0026#8217;assessorato regionale competente in materia, il quale, in base alla disciplina della conferenza dei servizi istruttoria e \u0026#8220;semplificata\u0026#8221; di cui, rispettivamente, agli artt. 14, comma 1, e 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell\u0026#8217;istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi all\u0026#8217;unanimit\u0026#224; in relazione alla compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. In tale procedimento amministrativo non trovano applicazione, per espressa previsione regionale, le ipotesi di silenzio assenso (comma 4). All\u0026#8217;esito, la Giunta regionale delibera sull\u0026#8217;intesa in base a criteri che saranno successivamente fissati dalla medesima (comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl proponente, perfezionata l\u0026#8217;intesa in base al procedimento sopra descritto, potr\u0026#224; successivamente presentare ai soggetti competenti un\u0026#8217;istanza per la realizzazione dell\u0026#8217;intervento nell\u0026#8217;ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie, utilizzando il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0026#8217;autorizzazione unica (AU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina sopra richiamata, nel prevedere che la predetta istanza del comune sia sottoposta prima a una valutazione di opportunit\u0026#224; del consiglio comunale, previo dibattito pubblico e, poi, a una valutazione tecnico amministrativa, mediante conferenza dei servizi, introdurrebbe un modello procedimentale difforme rispetto agli istituti della conferenza dei servizi e del silenzio assenso disciplinati dagli artt. da 14 a 14-\u003cem\u003equinquie\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e e 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe dichiarate misure di semplificazione e accelerazione introdurrebbero, infatti, a livello regionale, la regola esclusiva della deliberazione all\u0026#8217;unanimit\u0026#224; dei soggetti convocati in sede di conferenza dei servizi, chiamati a esprimersi in ordine alla compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento rispetto alle aree non idonee, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;inoperativit\u0026#224; del silenzio assenso nell\u0026#8217;ambito della conferenza stessa. Le procedure regionali impugnate rappresenterebbero, pertanto, delle deroghe rispetto all\u0026#8217;ordinario funzionamento della conferenza dei servizi e del silenzio assenso, di cui alla richiamata disciplina statale sul procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva al riguardo il ricorrente che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, comma 2-\u003cem\u003eter,\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost. \u0026#171;le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilit\u0026#224; di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano\u0026#187;; il comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del medesimo articolo prevede, poi, che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, \u0026#171;non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela\u0026#187;; infine, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il successivo comma 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e stabilisce che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#171;adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale sarda secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato recherebbe un livello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla disciplina statale, prevedendo esclusivamente il criterio dell\u0026#8217;unanimit\u0026#224; per l\u0026#8217;assunzione della decisione in merito alla compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento all\u0026#8217;interno di un\u0026#8217;area individuata come non idonea, a fronte di una disciplina statale che consente anche l\u0026#8217;adozione di una determinazione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti. Pertanto, il ricorrente deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., \u0026#171;in relazione ai citati parametri interposti\u0026#187; (sono citate le sentenze di questa Corte n. 9 del 2019 e n. 246 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 3, nel violare le richiamate competenze statutarie di cui agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, invaderebbe anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione ai parametri interposti di cui gli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che, per costante giurisprudenza costituzionale la conservazione ambientale e paesaggistica spetterebbe, in base all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (sono citate le sentenze n. 160 del 2021, n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica, viene altres\u0026#236; richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui la legislazione regionale non pu\u0026#242; prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale, perch\u0026#233; alle regioni non \u0026#232; consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica (sono citate le sentenze n. 248 del 2022, n. 160 e n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione in esame, prevedendo che un impianto di fonti energetiche rinnovabili possa essere realizzato nell\u0026#8217;ambito delle aree non idonee a seguito di un\u0026#8217;intesa politica tra enti territoriali, anche in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica, esautorerebbe completamente il procedimento autorizzatorio della soprintendenza competente, cos\u0026#236; ledendo la normativa statale posta a presidio dei beni culturali e paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, in subordine, la non fondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Anzitutto, la resistente eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni dell\u0026#8217;art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge regionale poste in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., per assenza di motivazione. La violazione di tali parametri \u0026#232; assertivamente dedotta solo nella rubrica del relativo motivo di ricorso, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali le disposizioni regionali censurate si porrebbero in contrasto con essi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riferimento, poi, alle questioni proposte in riferimento al principio del legittimo affidamento (art. 1, commi 2 e 5), la Regione autonoma Sardegna ne sostiene la non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente assume che le disposizioni censurate sotto tale profilo farebbero applicazione del principio generale \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e, in base al quale lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e incide sulle fasi del procedimento non ancora concluse. Pertanto, nell\u0026#8217;ipotesi in cui un procedimento autorizzatorio relativo a un progetto insistente su un\u0026#8217;area poi classificata come non idonea da una normativa sopravvenuta sia ancora in corso, dovrebbe necessariamente applicarsi la regolamentazione sopravvenuta, in quanto disciplina vigente durante lo svolgimento della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio varrebbe peraltro, secondo la difesa regionale, anche per i procedimenti gi\u0026#224; conclusi. Occorrerebbe, infatti, considerare che la procedura concernente l\u0026#8217;installazione, la costruzione e l\u0026#8217;esercizio di impianti da fonti di energia rinnovabile si articola in diverse fasi, una delle quali \u0026#232; quella che sfocia nell\u0026#8217;autorizzazione: fase che, tuttavia, non esaurisce la procedura. Seguirebbero, infatti, le fasi dell\u0026#8217;avvio e della conclusione dei lavori, precedute altres\u0026#236; dalle pratiche di acquisizione delle aree e dalla fase della realizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, anche a voler contrariamente opinare, varrebbe il rilievo che il principio di irretroattivit\u0026#224; della legge, di cui all\u0026#8217;art. 11 delle preleggi, non \u0026#232; costituzionalmente vincolate, salvo che in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce della giurisprudenza costituzionale, sarebbe consentito in specie al legislatore, anche regionale, di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti, in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici, che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, nei limiti della proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, nel rispetto del principio di ragionevolezza e per soddisfare un interesse pubblico sopravvenuto quale quello, nella fattispecie, di mettere ordine in uno scenario di affollamento di istanze anche con eventuali intenti speculativi in virt\u0026#249; dei previsti incentivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Sarebbe altres\u0026#236; inammissibile e, comunque, non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, basata sull\u0026#8217;assunto che la disposizione impugnata inciderebbe in senso restrittivo sul minimo di aree idonee prefigurato dall\u0026#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe inammissibile perch\u0026#233; il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto impugnare anche il successivo comma 6 del medesimo art. 1, che provvede a individuare espressamente le aree idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ogni modo, secondo la difesa regionale la questione sarebbe non fondata, in quanto nell\u0026#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 non si rinverrebbe alcun \u003cem\u003emiminum\u003c/em\u003e immodificabile. La norma statale elenca, infatti, una serie di aree che vengono considerate idonee nelle more della concreta individuazione da parte delle regioni secondo i criteri oggi indicati dal d.m. 21 giugno 2024: sicch\u0026#233; l\u0026#8217;elenco della disposizione nazionale varrebbe solo fino all\u0026#8217;adozione delle leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Parimenti inammissibili e non fondate sarebbero le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dipenderebbe dalla genericit\u0026#224; del ricorso e dalla erronea ricostruzione della disciplina regionale contestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta la difesa regionale che il ricorrente non avrebbe dimostrato come la normativa regionale impugnata impedisca il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla disciplina eurounitaria, peraltro \u0026#171;[i]n assenza di espressa impugnazione degli Allegati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltres\u0026#236; inammissibile sarebbe la censura volta a far valere il contrasto con l\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, numero 7), della direttiva 2023/2413/UE, citato solo in rubrica e non sviluppato nelle argomentazioni a sostegno di questa specifica impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Le censure sarebbero comunque non fondate perch\u0026#233; la Regione autonoma, in applicazione del d.lgs. n. 199 del 2021, tenuto conto dell\u0026#8217;obiettivo di potenza complessiva da raggiungere al 2030 concordato con lo Stato e indicato nell\u0026#8217;art. 2 del gi\u0026#224; citato d.m. 21 giugno 2024, avrebbe svolto un\u0026#8217;istruttoria basata sulle condizioni specifiche del territorio e avrebbe disciplinato la probabile futura distribuzione degli impianti nelle aree e superfici classificate come idonee in numero sufficiente al raggiungimento del predetto obiettivo, evitando il sovraccarico delle reti di distribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce la difesa regionale che dagli approfondimenti svolti dalle strutture amministrative regionali sarebbe emerso che il \u0026#171;totale aree idonee potenziale\u0026#187; garantirebbe, comunque, il raggiungimento delle quote di energia FER concordate con il Governo. Pertanto, la normativa regionale contestata sarebbe intervenuta a individuare e disciplinare le aree non idonee nell\u0026#8217;esclusivo intento di preservare al massimo il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale di cui il territorio sardo \u0026#232; ricchissimo, senza tuttavia escludere del tutto la possibilit\u0026#224; di installare nelle aree e superfici non idonee impianti FER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa in questione, poich\u0026#233; dunque volta alla tutela del paesaggio, sarebbe stata adottata nel rispetto della competenza legislativa della Regione in materia di edilizia e urbanistica, prevista dall\u0026#8217;art. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, che comprenderebbe anche il paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclude la difesa regionale rilevando, peraltro, che nelle aree individuate come idonee (art. 1, comma 6, e Allegato F alla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024), nonch\u0026#233; in quelle astrattamente inidonee, qualora sussista sovrapposizione con quelle idonee, sarebbe sempre consentita la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, se finalizzati all\u0026#8217;autoconsumo o al servizio di una comunit\u0026#224; energetica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Sarebbe non fondata anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, poich\u0026#233; il ricorrente non avrebbe considerato nella sua interezza il contenuto della disposizione, da cui emergerebbe che, nel caso di impianti destinati all\u0026#8217;autoconsumo, prevarrebbe il criterio di idoneit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; La questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 8, secondo la difesa regionale, sarebbe inammissibile per genericit\u0026#224; dei motivi e, comunque, non fondata perch\u0026#233; la legge, ove non specificato diversamente, dovrebbe sempre intendersi valevole solo \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Anche la questione relativa agli impianti regionali \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e (art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024) sarebbe inammissibile per genericit\u0026#224; e assenza di adeguata motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene, poi, la difesa regionale che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto impugnare anche il secondo periodo del comma 2 dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, il quale stabilisce che la medesima legge si applica anche \u0026#171;alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994)\u0026#187;, sicch\u0026#233; in tali aree marine la Regione sarebbe competente a identificare zone non compatibili con l\u0026#8217;installazione di impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre con riguardo a siffatti impianti, non sarebbero stati oggetto di censura neppure i commi 10 e 11 del medesimo art. 1, inerenti alle relative opere di connessione a terra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la Regione autonoma Sardegna osserva che, mentre l\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, indicato dal ricorrente come norma interposta riguarderebbe l\u0026#8217;individuazione delle are idonee, la disposizione regionale impugnata si riferirebbe, invece, alle aree non idonee e si inserirebbe in un contesto nel quale, a distanza di quasi quattro anni dall\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 199 del 2021, lo Stato non avrebbe ancora provveduto alla pianificazione delle aree in argomento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva la difesa regionale, infatti, che i Piani di gestione dello spazio marittimo, cui sarebbe demandata l\u0026#8217;individuazione delle aree idonee a mare, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2024, n. 237 (Approvazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201), non recherebbero alcuna definizione delle aree marine idonee/non idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.7.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sarebbero, infine, tutte inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl procedimento stabilito dal menzionato articolo \u0026#8211; concernente la presentazione da parte del comune di un\u0026#8217;istanza alla Regione autonoma finalizzata a definire un\u0026#8217;intesa propedeutica all\u0026#8217;avvio di un procedimento autorizzatorio di un impianto FER, all\u0026#8217;interno di un\u0026#8217;area definita come non idonea \u0026#8211; si inserirebbe in una fase assolutamente antecedente a quella in cui si inseriscono i singoli procedimenti autorizzatori, sia paesaggistici che urbanistico-edilizi, sui quali, pertanto, non inciderebbe la disposizione contestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;istanza finalizzata all\u0026#8217;intesa seguirebbe le procedure della conferenza di servizi istruttoria, che sarebbe del tutto estranea a quella decisoria, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione avrebbe, dunque, disciplinato uno strumento di semplificazione per esaminare, in un unico contesto, una pluralit\u0026#224; di interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo che avrebbe \u0026#171;natura facoltativa e forma libera, essendo la decisione di ricorrere a tale istituto e le modalit\u0026#224; di svolgimento della conferenza, rimesse completamente alla volont\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione procedente\u0026#187;, in conformit\u0026#224; a quanto stabilito dalla medesima legge n. 241 del 1990, la quale consentirebbe alle regioni e agli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, di prevedere livelli ulteriori di tutela (\u0026#232; citato l\u0026#8217;art. 29, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, della legge n. 241 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInammissibili per genericit\u0026#224; e comunque non fondate sarebbero anche le questioni proposte in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Cinque associazioni, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, hanno depositato opinioni, di cui quattro nei termini, in senso sia adesivo che oppositivo rispetto al ricorso governativo, ammesse con decreto presidenziale del 1\u0026#176; luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Venti societ\u0026#224; operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno depositato istanze di intervento in giudizio, asserendo di essere titolari di posizioni giuridiche differenziate, che sarebbero lese in maniera diretta e immediata dalla normativa oggetto del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato ulteriore memoria in cui insiste per l\u0026#8217;accoglimento di tutte le questioni individuate nel ricorso, richiamando, altres\u0026#236;, la giurisprudenza costituzionale \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e intervenuta (\u0026#232; citata soprattutto la sentenza n. 134 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2025 questa Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi con ordinanza allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 8 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, primo comma, Cost. in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE; all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost. in relazione agli artt. da 14 a 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 29, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui reca la disciplina della conferenza dei servizi e del silenzio assenso anche tra pubbliche amministrazioni; all\u0026#8217; art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 199 del 2021 e agli artt. 1, comma 2, 2 e 7 del d.m. 21 giugno 2024, nonch\u0026#233;, all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove prevede che la nuova legge si applichi a tutto il territorio regionale \u0026#171;ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi\u0026#187;. Secondo il ricorrente la disposizione si porrebbe in \u0026#171;aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento nonch\u0026#233; di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\u0026#187;, venendo a incidere in senso sfavorevole su procedimenti amministrativi di autorizzazione gi\u0026#224; avviati nel rispetto della normativa in quel momento vigente, o addirittura gi\u0026#224; conclusi. La medesima disposizione, peraltro, incidendo in senso restrittivo anche sul minimo di \u0026#171;aree idonee\u0026#187; all\u0026#8217;installazione di impianti FER di cui all\u0026#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, violerebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il secondo motivo di ricorso concerne l\u0026#8217;art. 1, comma 5, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, il quale, introducendo un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come \u0026#171;non idonee\u0026#187;, cos\u0026#236; come individuate negli Allegati A, B, C, D ed E, nonch\u0026#233; nei successivi commi 9 e 11 del medesimo articolo, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, commi primo e terzo, Cost., in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonch\u0026#233; in relazione agli artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7 del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 5, \u0026#232; altres\u0026#236; impugnato, con il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui prevede, al secondo periodo, che il \u0026#171;divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, \u0026#232; in corso al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge\u0026#187; e stabilisce, al terzo e quarto periodo, che \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0026#8217;attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gi\u0026#224; emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni incorrerebbero nella violazione del principio di certezza del diritto, che vede, tra i propri corollari, la tutela del legittimo affidamento riconosciuto dall\u0026#8217;art. 3 Cost. e del principio di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il ricorrente con il quarto motivo di ricorso censura, inoltre, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale sarda, l\u0026#224; dove introduce un criterio di \u0026#171;non idoneit\u0026#224;\u0026#187;, destinato a prevalere nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee. Tale norma violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., poich\u0026#233; si porrebbe in contrasto con il principio eurounitario dell\u0026#8217;interesse pubblico prevalente alla massima diffusione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, con il quinto motivo di ricorso, anche l\u0026#8217;art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, il quale stabilisce che \u0026#171;[g]li interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonch\u0026#233;, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0026#8217;altezza totale dell\u0026#8217;impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell\u0026#8217;articolo 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, oltre a ledere il principio del legittimo affidamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., incorrerebbe nel vizio di violazione di principi eurounitari recepiti con il d.lgs. n. 199 del 2021, nella specie con l\u0026#8217;art. 20, ai sensi del quale dalla qualificazione di non idoneit\u0026#224; dovrebbe conseguire un aggravio del procedimento amministrativo e non una preclusione all\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Il ricorrente, con il sesto motivo di ricorso, impugna altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove individua le aree non idonee alla realizzazione degli impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, ritenendo violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 23 (Procedure autorizzative per impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e e individuazione aree idonee) del d.lgs. n. 199 del 2021, che recherebbe principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, nell\u0026#8217;ipotesi in cui si ritenga applicabile la clausola di maggior favore prevista dall\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la prospettazione del ricorrente, l\u0026#8217;art. 23 del richiamato decreto legislativo riconoscerebbe alle regioni esclusivamente la competenza per l\u0026#8217;individuazione delle aree idonee e non idonee sulla terraferma, ma non anche per gli impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, la cui individuazione spetterebbe allo Stato, all\u0026#8217;esito di un percorso partecipato con le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Infine, con il settimo motivo di ricorso, \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove introduce asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni, delineando un modello di procedimento autorizzatorio difforme da quello previsto dalle leggi statali, sarebbero affette da vari vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze che gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale riconoscono alla Regione autonoma Sardegna, violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna eccepisce plurimi profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene anzitutto eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni aventi ad oggetto i commi 2, 8 e 9 dell\u0026#8217;art. 1 impugnato per genericit\u0026#224; e carenza della motivazione; pi\u0026#249; precisamente, quanto alle censure sul comma 2 (applicabilit\u0026#224; della legge a tutti i progetti, indipendentemente dal grado di maturazione del procedimento autorizzatorio, con l\u0026#8217;unico limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi), esse sarebbero inammissibili perch\u0026#233; il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto impugnare anche il successivo comma 6, che individua espressamente le aree idonee. Quanto alle censure sul comma 8 (limiti al cosiddetto \u003cem\u003erevamping\u003c/em\u003e e \u003cem\u003erepowering\u003c/em\u003e), esse sarebbero inammissibili per genericit\u0026#224; e indeterminatezza della contestazione e, quanto al comma 9 (non idoneit\u0026#224; delle aree \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e), il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il secondo periodo del comma 2, nonch\u0026#233; i successivi commi 10 e 11, inerenti alle opere di connessione a terra degli impianti \u003cem\u003eoff-shore.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene poi eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per carente ricostruzione del contesto normativo della questione avente ad oggetto il comma 5 dell\u0026#8217;art. 1; inoltre, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del comma 7 (prevalenza del criterio della non idoneit\u0026#224; a fronte di progetto ricadente in due aree diverse) sarebbe inammissibile per erronea ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la Regione eccepisce la genericit\u0026#224; della motivazione anche della questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., non avendo il ricorrente chiarito in quale modo si determini, in concreto, l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa statale, n\u0026#233; come si attui l\u0026#8217;asserita violazione degli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, evocati quali norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tutte le eccezioni devono essere dichiate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso, infatti, risulta sorretto da argomentazioni sufficienti e da motivazioni idonee a far comprendere il senso delle singole censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, quanto al comma 2 dell\u0026#8217;art. 1, il ricorrente si duole del fatto che il legislatore sardo abbia posto, quale unico limite all\u0026#8217;applicazione retroattiva della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, la modifica irreversibile dello stato dei luoghi, conseguente all\u0026#8217;avvio dei lavori per l\u0026#8217;installazione di FER. \u0026#200; dedotta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario della massima diffusione delle FER, recepito nell\u0026#8217;ordinamento interno dall\u0026#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure, pertanto, risultano sufficientemente chiare per poter essere affrontate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al comma 5 del medesimo articolo, lo Stato lamenta che la Regione autonoma Sardegna, con la disposizione impugnata, imponga il divieto di installazione di impianti FER nelle aree individuate come non idonee, cos\u0026#236; ledendo plurimi parametri, tutti individuati dal ricorrente, unitamente alle relative norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso la censura appare chiara e sufficientemente motivata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso pu\u0026#242; dirsi per la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del comma 7: il ricorrente, infatti, lamenta che la prevalenza automatica del criterio della non idoneit\u0026#224; nel caso in cui un progetto di impianto ricada su aree sia idonee che non idonee si ponga in contrasto con l\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, numero 7), della direttiva 2023/2413/UE \u0026#8211; che qualifica di interesse pubblico prevalente la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili \u0026#8211; con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al comma 8, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce chiaramente la violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto perch\u0026#233; verrebbero introdotti nuovi limiti agli interventi di cosiddetto \u003cem\u003erevamping\u003c/em\u003e e \u003cem\u003erepowering\u003c/em\u003e nelle aree non idonee, senza chiarire se tali nuove disposizioni valgano solo per il futuro o anche per gli interventi gi\u0026#224; autorizzati. Viene lamentato anche il contrasto con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e, pertanto, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; la qualifica di area idonea non inciderebbe sulla possibilit\u0026#224; di ospitare impianti FER ma esclusivamente sull\u0026#8217;accesso a procedimenti amministrativi semplificati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, anche le questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, devono ritenersi sufficientemente motivate, posto che le argomentazioni addotte a loro sostegno consentono di individuare in modo adeguato le ragioni delle doglianze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Deve rilevarsi d\u0026#8217;ufficio, invece, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., per l\u0026#8217;assenza del parametro nella delibera di proposizione del ricorso approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 gennaio 2025; peraltro, il ricorso indica tale parametro solo nel titolo della prima parte motiva, senza sviluppare la censura nella parte descrittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltrettanto dicasi con riguardo alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., come eccepito dalla stessa difesa regionale, perch\u0026#233; nessuna delle censure proposte \u0026#232; motivata rispetto alla violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di accedere al merito, \u0026#232; utile richiamare brevemente la normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa transizione energetica \u0026#232; considerata uno dei pilastri della politica ambientale e della politica di sviluppo economico dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa strategia di promozione delle fonti di energia rinnovabili \u0026#232; stata dapprima definita, per quanto qui interessa, con la direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;, abrogata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che ne ha dettato una ulteriore disciplina e che \u0026#232; stata a sua volta abrogata dalla direttiva 2018/21/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili. La strategia sulle fonti rinnovabili ha ricevuto, quindi, impulso con la direttiva 2018/2001/UE, da ultimo modificata, come pi\u0026#249; volte anticipato, dalla direttiva 2023/2413/UE, il cui decreto attuativo risulta in fase di approvazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContestualmente, con la comunicazione dell\u0026#8217;11 dicembre 2019 (\u0026#8220;Green Deal europeo\u0026#8221;), la Commissione europea ha delineato una strategia di crescita mirata a trasformare l\u0026#8217;Unione europea in una societ\u0026#224; dotata di un\u0026#8217;economia che \u0026#171;nel 2050 non generer\u0026#224; emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sar\u0026#224; dissociata dall\u0026#8217;uso delle risorse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, \u0026#232; stato emanato il regolamento n. 2021/1119/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralit\u0026#224; climatica e che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento n. 2018/1999/UE (Normativa europea sul clima), il cui art. 1 ha stabilito l\u0026#8217;obiettivo vincolante della neutralit\u0026#224; climatica nell\u0026#8217;Unione entro il 2050, nonch\u0026#233;, entro il 2030, la riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra (al netto degli assorbimenti), individuata dall\u0026#8217;art. 4, paragrafo 1 (e anche dal Considerando n. 26), nella misura di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, poi, \u0026#232; stato adottato il regolamento n. 2024/1991/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento n. 2022/869/UE, per il \u0026#171;recupero a lungo termine e duraturo della biodiversit\u0026#224; e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine [...] attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati\u0026#187; (art. 1, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e). Tale regolamento prevede forme di preservazione e miglioramento di diversi \u003cem\u003ehabitat\u003c/em\u003e naturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al rapporto tra tutela degli \u003cem\u003ehabitat\u003c/em\u003e e realizzazione di impianti \u0026#8220;verdi\u0026#8221;, l\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento afferma il principio secondo cui, \u0026#171;[i]n circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l\u0026#8217;applicazione del paragrafo 1\u0026#187; \u0026#8211; ovvero la previsione che \u0026#171;la pianificazione, la costruzione e l\u0026#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [\u0026#8230;] sono presunti di interesse pubblico prevalente\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;a determinate parti del loro territorio nonch\u0026#233; a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorit\u0026#224; stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l\u0026#8217;energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine del raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili fissati a livello europeo sino al 2030, il nostro Paese ha dapprima approvato il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;), successivamente modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevedeva, in origine, un unico procedimento amministrativo nel quale, attraverso apposita conferenza dei servizi decisoria, confluivano le istanze di tutela dell\u0026#8217;ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, in vista del conseguimento di un\u0026#8217;autorizzazione unica per la costruzione e l\u0026#8217;esercizio di impianti FER, comprendendo anche l\u0026#8217;insieme delle opere di connessione alla rete elettrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel corso degli anni, il citato art. 12 \u0026#232; stato oggetto di numerosi interventi di modifica, anzitutto ad opera del richiamato d.lgs. n. 28 del 2011, volto a recepire nuove direttive UE e a introdurre misure di maggiore accelerazione e semplificazione (ad esempio, la previsione di termini perentori, la riduzione dei termini decisionali, l\u0026#8217;introduzione di meccanismi di silenzio-assenso e di forme di digitalizzazione). In estrema sintesi, potevano individuarsi quattro diversi modelli per l\u0026#8217;installazione di impianti FER, in relazione al limite di potenza e al tipo di impianto: a) comunicazione di inizio lavori (CIL); b) dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA); c) procedura abilitativa semplificata (PAS); d) autorizzazione unica (AU). Qualora, poi, gli impianti FER fossero assoggettati a procedure ambientali (VIA o verifica di VIA), il procedimento finalizzato al rilascio dell\u0026#8217;AU veniva sospeso sino alla loro conclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante \u0026#171;Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 26, commi 4 e 5, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge 5 agosto 2022, n. 118\u0026#187;, cosiddetto testo unico sui regimi amministrativi FER, \u0026#232; intervenuto a riordinare la complessa disciplina della materia, riducendo a tre il numero dei modelli amministrativi (attivit\u0026#224; libera, PAS, AU), per ciascuno dei quali \u0026#232; stato predisposto uno specifico allegato, contenente la descrizione degli interventi che ne determinano l\u0026#8217;applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina sui procedimenti autorizzatori si \u0026#232; integrata, poi, con quella recata da apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), funzionali ad assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti FER, con particolare riguardo agli impianti eolici, prevedendo che le regioni potessero procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Per impianti inferiori a determinate soglie di potenza, in rapporto alla diversa tipologia, si affiancava poi lo strumento della denuncia di inizio attivit\u0026#224; (DIA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto si \u0026#232; altres\u0026#236; inserito il d.lgs. n. 199 del 2021 \u0026#8211; che ha attuato la delega attribuita al Governo con l\u0026#8217;art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l\u0026#8217;attuazione di altri atti dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; Legge di delegazione europea 2019-2020) \u0026#8211; adottato nell\u0026#8217;esercizio di \u0026#171;un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187; e concorrenti, in materia di \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;in attuazione della direttiva 2018/2001/UE\u0026#187; (sentenza n. 28 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo di individuazione delle aree idonee \u0026#232; disciplinato dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, il cui comma 4 dispone che le regioni individuano \u0026#171;con legge le aree idonee\u0026#187; all\u0026#8217;installazione degli impianti FER, sulle quali \u0026#232; previsto un \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e accelerato ed agevolato per i procedimenti di autorizzazione degli impianti stessi. Il successivo art. 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede, infatti, da un lato, che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, \u0026#171;[d]ecorso inutilmente il termine per l\u0026#8217;espressione del parere\u0026#187; stesso, l\u0026#8217;amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); dall\u0026#8217;altro, che i termini dei procedimenti di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione dell\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, il d.m. 21 giugno 2024, ha stabilito i principi e i criteri omogenei per l\u0026#8217;individuazione con legge, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione di impianti FER (art. 3, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, si segnala che l\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 \u0026#232; stato abrogato dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), in corso di conversione, che ha introdotto una nuova disciplina sull\u0026#8217;individuazione delle aree idonee inserendo l\u0026#8217;art. 11-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (Aree idonee su terraferma) al d.lgs. n. 190 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruiti i tratti essenziali della normativa relativa ai suddetti impianti, pu\u0026#242; procedersi all\u0026#8217;esame delle singole questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ai sensi del quale la nuova legge si applica a tutto il territorio regionale \u0026#171;ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, l\u0026#8217;impugnato comma 2 violerebbe i principi di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., di certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonch\u0026#233; di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost., venendo ad incidere in senso sfavorevole su procedimenti amministrativi di autorizzazione gi\u0026#224; avviati nel rispetto della normativa in quel momento vigente, o addirittura gi\u0026#224; conclusi. Tale disposizione, inoltre, incidendo in senso restrittivo anche sul minimo di \u0026#171;aree idonee\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; La questione avente ad oggetto il comma 2 dell\u0026#8217;art. 1, l\u0026#224; dove prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, proposta in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; principio consolidato che nei procedimenti complessi e articolati in una sequenza di fasi e atti autonomi \u0026#8211; quali i procedimenti autorizzativi ai fini dell\u0026#8217;installazione di impianti FER \u0026#8211; il principio \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e si evolve in quello del \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactionem\u003c/em\u003e. Ci\u0026#242; significa che ciascuna fase del procedimento \u0026#232; regolata dalla legge in vigore al momento del compimento di ogni singolo atto, non dalla legge vigente al momento dell\u0026#8217;avvio del procedimento complessivamente inteso, ossia a quello della presentazione dell\u0026#8217;istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, la giurisprudenza amministrativa ha univocamente affermato che il principio \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e, in caso di attivit\u0026#224; procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attivit\u0026#224; poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare le situazioni giuridiche emergenti nell\u0026#8217;ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, in questo senso, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 14 gennaio 2024, n. 472, nonch\u0026#233;, in senso analogo, 13 giugno 2025, n. 5153).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tanto si evince, da un lato, che i provvedimenti conclusi in base alla legge precedente non possono essere messi in discussione dalla legge successiva; dall\u0026#8217;altro e al contempo, che l\u0026#224; dove, ad esempio, l\u0026#8217;\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e di valutazione ambientale sia ancora in corso, il procedimento dovr\u0026#224; ritenersi inciso dalla modifica \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e intervenuta, ossia dopo la presentazione dell\u0026#8217;istanza ma prima dell\u0026#8217;adozione del relativo provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la previsione censurata, che prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso, oltre ad essere conforme alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, non viola i parametri evocati dal rimettente, dovendosi escludere un affidamento costituzionalmente tutelato del cittadino a che, una volta che un procedimento amministrativo sia stato avviato sotto il vigore di una disciplina, esso venga necessariamente concluso sulla base della medesima disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Quanto, invece, alla questione avente a oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 2, l\u0026#224; dove impone di applicare la legge regionale n. 20 del 2024 anche ai procedimenti gi\u0026#224; conclusi, promossa in riferimento ai principi del legittimo affidamento e della libert\u0026#224; di iniziativa economica, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, essa \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato atteso dal legislatore sardo, infatti, \u0026#232; quello di travolgere e rendere \u003cem\u003etamquam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e non \u003c/em\u003e\u003cem\u003eesse\u003c/em\u003e\u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi gi\u0026#224; rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono gi\u0026#224; attivati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che esso non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici; tuttavia, occorre \u0026#171;che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0026#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto\u0026#187; (sentenza n. 216 del 2023, nonch\u0026#233; similmente, n. 145 del 2022 e n. 54 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDisposizioni legislative di tal fatta, dunque, non sono di per s\u0026#233; incompatibili con l\u0026#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, \u0026#171;in considerazione del pericolo di disparit\u0026#224; di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalit\u0026#224;, sotto i profili della non arbitrariet\u0026#224; e della non irragionevolezza della scelta legislativa\u0026#187; (sentenza n. 134 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poich\u0026#233; determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l\u0026#8217;esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 88 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattivit\u0026#224; integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonch\u0026#233; della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto pi\u0026#249; che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l\u0026#8217;ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti gi\u0026#224; autorizzati, non \u0026#232; neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell\u0026#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, cos\u0026#236; come attuati dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 28 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 5, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, commi primo e terzo, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai pi\u0026#249; volte ricordati principi di massima diffusione dell\u0026#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e, infine, agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, anche di recente, ha chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall\u0026#8217;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, \u0026#232; stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, per\u0026#242;, che l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; non pu\u0026#242; mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assetto \u0026#232; funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, \u0026#232; \u0026#171;idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversit\u0026#224;, ricorrano allo \u0026#8220;strappo legislativo\u0026#8221; per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l\u0026#8217;efficace espressione \u0026#8220;\u003cem\u003eNimby\u003c/em\u003e\u0026#8221;: \u003cem\u003enot\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003emy\u003c/em\u003e\u003cem\u003e back yard\u003c/em\u003e), ci\u0026#242; che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili [\u0026#8230;] anche nell\u0026#8217;interesse delle future generazioni\u0026#8221; (sentenza n. 216 del 2022)\u0026#187; (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, l\u0026#224; dove prevede, al primo periodo, che la non idoneit\u0026#224; corrisponda al divieto di installazione \u0026#232; costituzionalmente illegittima per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti rappresentati dai sopra citati principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023; nonch\u0026#233; in relazione agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 5, periodi secondo, terzo e quarto, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ai sensi dei quali il \u0026#171;divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, \u0026#232; in corso al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge\u0026#187;, e \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0026#8217;attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gi\u0026#224; emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni, oltre a contrastare con il principio di massima diffusione degli impianti FER, incorrerebbero anche nella violazione del principio di certezza del diritto che vede, tra i propri corollari, il principio del legittimo affidamento riconosciuto dall\u0026#8217;art. 3 Cost., e il principio di libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, come nel precedente di cui al comma 2, occorre valutare singolarmente le diverse disposizioni oggetto di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Le questioni aventi ad oggetto il secondo e terzo periodo del comma 5 dell\u0026#8217;art. 1, l\u0026#224; dove prevedono che il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER, la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, \u0026#232; in corso al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge stessa, e che \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0026#8217;attuazione\u0026#187;, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osservato \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, al punto 6.1.2., la qualifica di non idoneit\u0026#224; di un\u0026#8217;area non pu\u0026#242; tradursi in un aprioristico divieto di installazione, determinando piuttosto l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili (sentenza n. 134 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione che alla qualifica di non idoneit\u0026#224; consegua un automatico divieto di installazione di impianti FER costituisce, pertanto, una diretta violazione dei principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell\u0026#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla pi\u0026#249; volte richiamata direttiva 2023/2413/UE e, pertanto, si pone in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.\u0026#8211; La questione inerente al quarto periodo del comma 5 dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, l\u0026#224; dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gi\u0026#224; emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia, \u0026#232; fondata, oltre che in riferimento agli stessi parametri gi\u0026#224; individuati al punto che precede, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libert\u0026#224; di iniziativa economica, per le medesime ragioni indicate al punto 6.1.2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto il comma 7 dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale sarda, ai sensi del quale, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., poich\u0026#233; si porrebbe in contrasto con il principio eurounitario dell\u0026#8217;interesse pubblico prevalente alla diffusione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, espresso dall\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, numero 7), della direttiva 2023/2413/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata, nei termini di seguito specificati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, nella gi\u0026#224; richiamata sentenza n. 134 del 2025, ha chiarito che la qualifica di \u0026#171;non idoneit\u0026#224;\u0026#187; di un\u0026#8217;area non corrisponde al divieto di installazione, bens\u0026#236; \u0026#171;equivale a indicare un\u0026#8217;area in cui l\u0026#8217;installazione dell\u0026#8217;impianto pu\u0026#242; essere egualmente autorizzata ancorch\u0026#233; sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le \u0026#171;aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0026#8217;installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalit\u0026#224; stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0026#8217;allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rinvio alle precedenti linee guida sta a significare \u0026#8211; stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una \u0026#171;apposita istruttoria\u0026#187; \u0026#8211; che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all\u0026#8217;esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all\u0026#8217;interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la disposizione regionale impugnata deve intendersi nel senso che la circostanza che un impianto insista anche su un\u0026#8217;area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi della richiamata normativa statale, infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all\u0026#8217;esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. In quella sede, pertanto, dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato. Questo consente altres\u0026#236; di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell\u0026#8217;ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione impugnata supera il vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ai sensi del quale \u0026#171;[g]li interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonch\u0026#233;, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0026#8217;altezza totale dell\u0026#8217;impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell\u0026#8217;articolo 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la Regione autonoma Sardegna introduca una nuova disciplina in materia di \u003cem\u003erevamping\u003c/em\u003e e \u003cem\u003erepowering\u003c/em\u003e, ai sensi della quale sarebbero ammessi solo interventi di \u003cem\u003erevamping\u003c/em\u003e, purch\u0026#233; non vengano modificati volumi e altezze degli impianti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre a ledere il principio del legittimo affidamento la disposizione impugnata incorrerebbe nel vizio di violazione di principi eurounitari alla massima diffusione di impianti FER attuati con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, ai sensi del quale dalla qualificazione di non idoneit\u0026#224; dovrebbe conseguire un aggravio del procedimento amministrativo e non una preclusione all\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quadro normativo a livello nazionale per gli interventi di \u003cem\u003erevamping\u003c/em\u003e e \u003cem\u003erepowering\u003c/em\u003e su impianti esistenti (ossia interventi di ammodernamento degli impianti finalizzati a una loro maggiore efficienza e a un loro potenziamento) \u0026#8211; vigente nel momento in cui \u0026#232; stata approvata la legge regionale sarda, ossia prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 190 del 2024 \u0026#8211; era articolato mediante la previsione di diverse procedure amministrative a seconda della natura (sostanziale o meno) delle variazioni apportate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre a quanto stabilito in via generale dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, l\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella sua ultima formulazione, stabiliva alcuni criteri per la qualificazione di una variazione come \u0026#8220;non sostanziale\u0026#8221;, specificando che tale qualificazione (fatta eccezione per gli interventi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata) non escludeva in modo automatico la necessit\u0026#224; delle procedure ambientali, e demandava a un successivo decreto ministeriale l\u0026#8217;individuazione dei criteri di \u0026#8220;sostanzialit\u0026#224;\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, il d.lgs. n. 190 del 2024 ha modificato tale sistema, avendo previsto anche per gli interventi di modifica (su impianti esistenti o a progetti autorizzati) \u0026#8211; a seconda della loro consistenza \u0026#8211; la realizzabilit\u0026#224; in regime \u0026#8220;libero\u0026#8221; (Allegato A), di procedura abilitativa semplificata (Allegato B) e di autorizzazione unica (Allegato C).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata introduce diverse tipologie di limiti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u003cem\u003erepowering\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ere\u003c/em\u003e\u003cem\u003evamping\u003c/em\u003e, legate sia all\u0026#8217;estensione delle superfici interessate sia, di fatto, al numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, cos\u0026#236; introducendo un criterio diverso da quello stabilito dal legislatore statale, con esso in contrasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale criterio risulta estraneo sia alle previsioni statali di cui all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, sia a quanto stabilito dal d.m. del 21 giugno 2024, che hanno attribuito alle regioni la competenza a individuare aree idonee e non idonee, non a introdurre criteri limitativi alla diffusione di impianti FER alternativi a (e in contrasto con) quelli previsti dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione deve, pertanto, dichiararsi costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale e dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione degli impianti FER, con assorbimento degli altri profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Il sesto motivo di impugnazione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, l\u0026#224; dove individua le aree non idonee alla realizzazione degli impianti \u003cem\u003eoff-shor\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ritiene violati gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, che recherebbe principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021 \u0026#8211; prima della sua abrogazione da parte dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, e dell\u0026#8217;Allegato D, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante \u0026#171;Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge 5 agosto 2022, n. 118\u0026#187;, a decorrere dal 30 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 17, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 190 del 2024 \u0026#8211; prevedeva che per gli impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e l\u0026#8217;autorizzazione fosse rilasciata dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all\u0026#8217;attivit\u0026#224; della pesca marittima, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell\u0026#8217;ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al successivo comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d\u0026#8217;uso del demanio marittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;individuazione delle aree idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti FER \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e \u0026#232; di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mediante l\u0026#8217;approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo (comma 2). Nelle more dell\u0026#8217;approvazione dei richiamati piani, il successivo comma 3 prevede che sono da considerarsi comunque idonee: le piattaforme petrolifere in disuso e l\u0026#8217;area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma; nonch\u0026#233;, per impianti eolici fino a 100 MW, i porti, previa eventuale variante del piano regolatore portuale. \u0026#200; altres\u0026#236; stabilito, sempre nelle more della definizione delle aree idonee, il divieto di qualsiasi moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande gi\u0026#224; presentate (comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 199 del 2021, quindi, non prevede la competenza legislativa regionale a individuare per i siti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e le aree idonee, n\u0026#233; le aree non idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non osta il fatto che il d.m. 21 giugno 2024, nel novero della potenza nominale complessiva al fine del raggiungimento degli obiettivi da conseguire entro il 2030, faccia riferimento anche agli impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, prevedendo specifici criteri di riparto della potenza nominale prodotta\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e laddove le relative opere di connessione ricadano nel territorio di una regione diversa rispetto a quella la cui costa risulti pi\u0026#249; prossima alle opere \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e (art. 2, commi 2 e 4, del richiamato d.m.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina, peraltro, non risulta difforme da quella introdotta di recente dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), del d.l. n. 175 del 2025, in corso di conversione, che ha inserito nel d.lgs. n. 190 del 2024 l\u0026#8217;art. 11-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e (Aree idonee a mare), ai sensi del quale \u0026#171;sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, [\u0026#8230;] le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo\u0026#187;; la nuova disciplina non \u0026#232; rilevante nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tanto deve concludersi che, nell\u0026#8217;individuare con legge le aree idonee e non idonee, le regioni possono farlo esclusivamente con riferimento a quelle \u0026#8220;a terra\u0026#8221;, mentre l\u0026#8217;individuazione dei siti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e idonei all\u0026#8217;installazione di impianti FER \u0026#232; di competenza statale, mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, ferma restando la competenza del Ministro dell\u0026#8217;ambiente e la sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione unica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata \u0026#232;, pertanto, costituzionalmente illegittima per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai pi\u0026#249; volte citati principi eurounitari come attuati dall\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, nonch\u0026#233; delle competenze statutarie di cui agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Il settimo motivo di impugnazione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni, delineando un modello di procedimento autorizzatorio difforme da quello previsto dalle leggi statali, sarebbero affette da vari vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze che gli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale riconoscono alla Regione autonoma Sardegna, violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.1.\u0026#8211; Le questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. n. 20 del 2024 sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale impugnata prevede che, in caso di area non idonea, il divieto di installazione previsto dal comma 5 dell\u0026#8217;art. 1 possa essere superato mediante l\u0026#8217;attivazione di un procedimento alquanto articolato, che principia con un\u0026#8217;istanza del comune interessato all\u0026#8217;installazione di impianti FER, volta al raggiungimento di un\u0026#8217;intesa con la Regione (comma 1). Tale istanza \u0026#232; presentata, previa deliberazione di una maggioranza qualificata del consiglio comunale (o dei consigli comunali il cui territorio sia interessato), ed \u0026#232; preceduta da un \u0026#171;dibattito pubblico\u0026#187;, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole (comma 2). Esaurita la fase sopra descritta, l\u0026#8217;istanza del comune \u0026#232; proposta all\u0026#8217;Assessorato regionale competente in materia il quale, in base alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli artt. 14, comma 1, e 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal relativo ricevimento, convoca i soggetti competenti ad esprimersi all\u0026#8217;unanimit\u0026#224; in relazione alla compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. In tale procedimento amministrativo, per espressa previsione regionale, non trovano applicazione le ipotesi di silenzio assenso (comma 4). All\u0026#8217;esito di tale sequenza procedimentale, la Giunta regionale delibera sull\u0026#8217;intesa in base a criteri che saranno successivamente fissati dalla medesima (comma 6). Il proponente, una volta perfezionatasi l\u0026#8217;intesa in base al procedimento sopra descritto, potr\u0026#224; successivamente presentare ai soggetti competenti un\u0026#8217;istanza per la realizzazione dell\u0026#8217;intervento nell\u0026#8217;ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie utilizzando il regime della PAS o dell\u0026#8217;AU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre altres\u0026#236; ricordare che questa Corte ha affermato che \u0026#171;la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all\u0026#8217;articolo 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., alla cura esclusiva dello Stato\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017) e che per le regioni ad autonomia speciale, come la Sardegna, dotate, in base al loro statuto, di competenze legislative esclusive nella materia, il legislatore statale conserva il potere di vincolare tali competenze con norme qualificabili come riforme economico-sociali (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 160 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato, inoltre, che la legislazione regionale non pu\u0026#242; prevedere una procedura per l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perch\u0026#233; alle regioni non \u0026#232; consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni oggi impugnate consentono, invece, l\u0026#8217;approvazione degli interventi in aree non idonee mediante l\u0026#8217;articolato procedimento previsto dal citato art. 3 anche \u0026#171;a prescindere dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica di cui all\u0026#8217;art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale \u0026#232; norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell\u0026#8217;ambito della competenza esclusiva statale nella materia \u0026#8220;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\u0026#187; (sentenza n. 189 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, le disposizioni in esame devono dichiararsi costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale e dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), al comma 6 dell\u0026#8217;art. 3, che delega la Giunta regionale a definire i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalit\u0026#224; di coinvolgimento delle popolazioni interessate, nonch\u0026#233; i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi\u0026#187;, limitatamente alle parole \u0026#171;, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, primo periodo, della legge reg. Sardegna. 20 del 2024, nella parte in cui prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e10) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, numero 7), della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eordinanza letta all\u0027udienza del 7 ottobre 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eVisti\u003cem\u003e \u003c/em\u003egli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti autorizzativi\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 3 febbraio 2025 (reg. ric. n. 8 del 2025).\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eRilevato\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con atti depositati il 17 e il 18 marzo 2025, sono intervenuti nel giudizio le societ\u0026#224; Ortus Power Resources Italy srl, OPR Sun 8 srl, OPR Sun 11 srl, OPR Sun 17 srl, OPR Sun 30 srl, Pacifico Lapislazzuli srl, FRV Italia srl, EF Agri - societ\u0026#224; agricola arl, Maple Tree Solar srl, DRen Solare 12 srl, Lightsource Renewable Energy Italy spv 22 srl, DRen Solare 8 srl, DRen Solare 15 srl, ANT srl, EVO srl, Iberdrola Renovables Italia spa, ERG Wind Energy srl, Engie Trexenta srl, Engie Mistral srl, nonch\u0026#233; RWE Renewables Italia srl;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche le menzionate societ\u0026#224;, attive nello sviluppo, costruzione, riparazione ed esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile eolica, fotovoltaica e agrivoltaica e nella realizzazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile sul territorio italiano, assumono, complessivamente, di vantare un \u0026#171;interesse qualificato\u0026#187; a tutela del quale sarebbero legittimati a intervenire ad\u003cem\u003e \u003c/em\u003eadiuvandum, rilevando che l\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento assicurerebbe loro l\u0027esercizio del diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di parit\u0026#224;, avuto riguardo alla possibilit\u0026#224;, riconosciuta da questa Corte ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, di depositare opiniones.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eConsiderato\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio in via principale \u0026#171;si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potest\u0026#224; legislativa e non ammette l\u0027intervento di soggetti che ne siano privi\u0026#187; (ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eplurimis, ordinanza letta all\u0027udienza del 9 aprile 2024, allegata alla sentenza n. 119 del 2024), n\u0026#233; \u0026#171;di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potest\u0026#224; legislativa il cui esercizio \u0026#232; oggetto di contestazione, salva l\u0027ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome\u0026#187; (ordinanza letta all\u0027udienza dell\u00278 luglio 2025,  allegata alla sentenza n. 134 del 2025 e  ordinanza letta all\u0027udienza del 14 gennaio 2025, allegata alla sentenza n. 28 del 2025);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche questa Corte ha altres\u0026#236; escluso che il ristretto confine entro cui \u0026#232; ammissibile l\u0027intervento pregiudichi il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall\u0027esito del giudizio in via di azione, osservando che questo \u0026#171;non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l\u0027interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformit\u0026#224; a Costituzione della legge impugnata\u0026#187; (ordinanza letta all\u0027udienza del 9 aprile 2024 e allegata alla sentenza n. 119 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003ePer Questi Motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili gli interventi in giudizio delle societ\u0026#224; Ortus Power Resources Italy srl, OPR Sun 8 srl, OPR Sun 11 srl, OPR Sun 17 srl, OPR Sun 30 srl, Pacifico Lapislazzuli srl, FRV Italia srl, EF Agri - societ\u0026#224; agricola arl, Maple Tree Solar srl, DRen Solare 12 srl, Lightsource Renewable Energy Italy spv 22 srl, DRen Solare 8 srl, DRen Solare 15 srl, ANT srl, EVO srl, Iberdrola Renovables Italia spa, ERG Wind Energy srl, Engie Trexenta srl, Engie Mistral srl, nonch\u0026#233; RWE Renewables Italia srl.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la l. reg.le n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.\nPrevisione che \u0026#232; vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla l. reg.le n. 20 del 2024 e dai c. 9 e 11 dell\u0027art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, \u0026#232; in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 - Previsione che non pu\u0026#242; essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gi\u0026#224; emanati, aventi a oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia.\nPrevisione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneit\u0026#224;.\nInterventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi a impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonch\u0026#233;, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del c. 6 dell\u0027art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale.\nPrevisione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore.\nPrevisione che i comuni hanno facolt\u0026#224; di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione - Previsione che l\u0027istanza \u0026#232; deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virt\u0026#249; di un impatto visivo o paesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER - Previsione che la deliberazione \u0026#232; preceduta da un processo partecipativo, denominato \"dibattito pubblico\", nonch\u0026#233; dall\u0027espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l\u0027istanza per il raggiungimento dell\u0027intesa \u0026#232; proposta all\u0027Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell\u0027istanza, convoca i soggetti competenti a esprimersi, all\u0027unanimit\u0026#224;, in relazione alla compatibilit\u0026#224; dell\u0027intervento rispetto alla presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell\u0027intesa, il proponente ha facolt\u0026#224; di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell\u0027intervento nell\u0027ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell\u0027impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione unica (AU).","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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