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G., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 maggio 2021 e nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 (anticipata al giorno precedente) il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Franco Rossi Galante e Paola Boccardi per P. G. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 luglio 2020, iscritta al r.o. n. 133 del 2020, il Tribunale ordinario di Paola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, commi 4 e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente censura innanzi tutto l\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. citato, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCensura, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui il procedimento \u0026#232; rinviato sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del precedente comma 7, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo riferisce di procedere nei confronti di P. G., R. M. G., G. M., R. A. R. e C. F., imputati del delitto di cui agli artt. 113 e 589 del codice penale consumatosi il 19 maggio 2012 in danno di V. G., nell\u0026#8217;esercizio della professione medica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, il rimettente rileva che la disciplina prevista ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ruota attorno a un duplice asse: da una parte, la necessit\u0026#224; di sospendere tutte le attivit\u0026#224; processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell\u0026#8217;epidemia; dall\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;esigenza di neutralizzare ogni effetto negativo che il \u0001massivo differimento delle attivit\u0026#224; processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il comma 4 del citato art. 83 prevede che \u0026#171;[n]ei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2\u0026#187; \u0026#232; altres\u0026#236; sospeso, \u0026#171;per lo stesso periodo, il corso della prescrizione\u0026#187;. Con tale norma il legislatore ha istituito uno stretto legame tra la sospensione dei termini processuali e la sospensione del corso della prescrizione, ancorando quest\u0026#8217;ultima alla prima, sia per quel che concerne i presupposti applicativi, sia per quel che riguarda l\u0026#8217;estensione temporale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, laddove siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attivit\u0026#224; processuale, \u0026#232; parimenti sospeso il corso della prescrizione, per un periodo di tempo, sempre fisso e prestabilito, che intercorre tra il 9 marzo e l\u0026#8217;11 maggio 2020, pari a complessivi sessantaquattro giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale sospensione deve poi essere aggiunta quella prevista dall\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020. Tale disposizione, parimenti censurata dal giudice rimettente, prevede che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento \u0026#232; rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), dello stesso articolo, e, in ogni caso, non oltre un termine massimo, originariamente individuato nel 30 giugno 2020, poi differito al 31 luglio 2020, ed, infine, nuovamente fissato al 30 giugno 2020, per effetto dell\u0026#8217;abrogazione della disposizione che tale differimento aveva previsto (legge 25 giugno 2020, n. 70, recante \u0026#171;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalit\u0026#224; dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonch\u0026#233; disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l\u0026#8217;introduzione del sistema di allerta Covid-19\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il suddetto comma 7, lettera g), indica, tra le misure organizzative adottabili dai capi degli uffici giudiziari, per contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al precedente comma 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alla non manifesta infondatezza, in riferimento all\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il rimettente ritiene di condividere \u0026#8211; richiamandole testualmente \u0026#8211; le argomentazioni espresse dal Tribunale ordinario di Crotone nell\u0026#8217;ordinanza del 19 giugno 2020, iscritta al r.o. n. 165 del 2020, con cui \u0026#232; stata sollevata analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo, poi, alla questione di costituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, il rimettente richiama le considerazioni svolte relativamente all\u0026#8217;art. 83, comma 4, del medesimo d.l., in merito alla violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alla violazione del parametro costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 Cost., afferma inoltre che la norma censurata determina disparit\u0026#224; di trattamento sul territorio nazionale, conseguente all\u0026#8217;adozione, soltanto eventuale, di misure organizzative volte al rinvio dei procedimenti da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari; in tal modo la sospensione della prescrizione sarebbe rimessa alla discrezionalit\u0026#224; degli stessi e dei giudici che debbano adeguarsi ai detti provvedimenti organizzativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con atto del 20 ottobre 2020, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa statale rileva che non appare censurabile la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, poich\u0026#233; \u0026#232; giustificata dal rinvio dei termini processuali e delle udienze che, a causa della pandemia da COVID-19, ha comportato la sostanziale paralisi di fatto dei procedimenti penali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, infatti, di una causa di sospensione che \u0026#232; stata introdotta da una legge eccezionale e temporanea da applicarsi ai procedimenti penali in corso, forzatamente sospesi, e, in quanto tale, necessariamente con efficacia retroattiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato ritiene, altres\u0026#236;, infondato il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n 18 del 2020, in quanto le disparit\u0026#224; di trattamento, asseritamente derivanti dall\u0026#8217;esercizio del potere di rinvio delle udienze riconosciuto ai capi degli uffici giudiziari dall\u0026#8217;art. 83, comma 7, lettera g), del d.l. n. 18 del 2020, sono funzionali al perseguimento della finalit\u0026#224;, della cui ragionevolezza non \u0026#232; lecito dubitare, di approntamento di uno strumento flessibile di controllo permanente circa la parziale ripresa, in condizioni di relativa sicurezza, delle attivit\u0026#224; processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con atto depositato il 14 ottobre 2020, si \u0026#232; costituita in giudizio P. G., imputata nel giudizio principale, che ha chiesto a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva che l\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, introdotto nel contesto emergenziale, incide sul regime della prescrizione, modificandone la disciplina retroattivamente, in quanto si introduce un\u0026#8217;ipotesi di sua sospensione (ex se pregiudizievole per l\u0026#8217;imputato) ulteriore per fatti commessi anche prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della norma, in contrasto, attesa la natura sostanziale della prescrizione, con il principio di legalit\u0026#224; e, nello specifico, di quello dell\u0026#8217;irretroattivit\u0026#224; della legge penale, garantito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. e dall\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla questione relativa al comma 9 dello stesso art. 83, nell\u0026#8217;atto di costituzione si afferma che tale disposizione presenta profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale analoghi e anche ulteriori rispetto a quelli argomentati con riferimento al precedente comma 4, non essendo la fattispecie riconducibile all\u0026#8217;art. 159 cod. pen. perch\u0026#233; non sarebbe ravvisabile alcuna ipotesi di sospensione del processo prevista dalla legge, ma solo un discrezionale rinvio d\u0026#8217;ufficio del processo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma, inoltre, mostrerebbe ulteriori aspetti critici per la irragionevole ed illogica discrezionalit\u0026#224; lasciata ai singoli capi degli uffici giudiziari ed ai singoli giudici circa la possibilit\u0026#224; di rinviare d\u0026#8217;ufficio le udienze con sospensione della prescrizione addirittura fino al 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, oltre ad incidere retroattivamente sul regime della prescrizione, affida ai capi degli uffici giudiziari e, poi, ai singoli giudici, la possibilit\u0026#224; di rinviare, arbitrariamente e in maniera disomogenea sia su base nazionale, sia nell\u0026#8217;ambito del medesimo ufficio giudiziario, per ragioni meramente organizzative, le udienze, con contestuale sospensione del decorso del termine di prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon memoria depositata in data 9 aprile 2021, la difesa di P. G., in considerazione della intervenuta sentenza n. 278 del 2020 di questa Corte, insiste in particolare nell\u0026#8217;affermare la fondatezza delle censure del giudice rimettente con riferimento al comma 9 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 maggio 2020, iscritta al r.o. n. 152 del 2020, il Tribunale ordinario di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall\u0026#8217;art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero, pertanto, rilevanti poich\u0026#233; la nuova ipotesi di sospensione della prescrizione costituisce l\u0026#8217;unico ostacolo, nel giudizio a quo, alla possibilit\u0026#224; di emettere una sentenza di non doversi procedere ex art. 129 del codice di procedura penale, considerata l\u0026#8217;assenza dei presupposti per l\u0026#8217;emissione di una sentenza di immediato proscioglimento nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa formulazione della disposizione \u0026#232; tale da dovere essere intesa nel senso che la sospensione operi per tutti i procedimenti penali pendenti e quindi anche per quelli, come quello in esame, che non hanno subito un rinvio d\u0026#8217;ufficio, ai sensi del comma 1 dell\u0026#8217;art. 83, o che hanno ad oggetto fatti di reato commessi anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, nel richiamare in particolare la sentenza n. 32 del 2020 di questa Corte, afferma che, in mancanza di una preesistente normativa, la nuova ipotesi di sospensione dei procedimenti e dei termini per il compimento di atti processuali, a differenza di quelle disciplinate dall\u0026#8217;art. 159 cod. pen., non era prevedibile e quindi non pu\u0026#242; avere efficacia retroattiva in malam partem.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussiste quindi la violazione del principio di legalit\u0026#224;, recato dal parametro interno al pari di quello convenzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con atto depositato il 24 novembre 2020, \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver precisato che la disposizione censurata introduce una vera e propria sospensione dei procedimenti penali, atteso che in ci\u0026#242; si traduce la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, la difesa statale afferma che non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, visto il tenore della previsione censurata, che la sospensione della prescrizione operi anche con riferimento ai reati commessi in data anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva che non vi sono ragioni per escludere che la previsione legale della sospensione del procedimento, richiamata dall\u0026#8217;art. 159 cod. pen., sia anche quella introdotta dopo la commissione del fatto, per far fronte a circostanze eccezionali e imprevedibili, tra cui l\u0026#8217;emergenza sanitaria in corso, che impediscano forzatamente il regolare svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria. E ci\u0026#242; non comporterebbe alcuna violazione del principio di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge vigente al tempo del fatto, ossia l\u0026#8217;art. 159 cod. pen., gi\u0026#224; prevedeva la possibilit\u0026#224; di una sospensione del corso della prescrizione nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui una disposizione di legge, come l\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.1. n. 18 del 2020, stabilisse la sospensione del procedimento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la circoscritta operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;indicata sospensione ad un arco temporale ristretto deporrebbe per l\u0026#8217;assoluta ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; della disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 giugno 2020, iscritta al r.o. n. 159 del 2020, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, nonch\u0026#233; del successivo comma 9 dello stesso art. 83, nella parte in cui prevede una causa di sospensione della prescrizione sulla base di un provvedimento giudiziario autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario. Quest\u0026#8217;ultima disposizione \u0026#232; stata anche censurata, in via subordinata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, in quanto ricollega la sospensione della prescrizione al mero provvedimento di rinvio, anzich\u0026#233; alla sospensione del processo sino alla data di rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8210; In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di procedere nei confronti di B. A. per il reato di cui all\u0026#8217;art. 648 cod. pen., commesso il 30 marzo 2010 e che, in mancanza del periodo di sospensione introdotto dalla norma censurata, i termini massimi di prescrizione del reato sarebbero decorsi il 30 maggio 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente rileva, tuttavia, che dal 9 marzo al 12 maggio 2020, il corso della prescrizione \u0026#232; stato sospeso ai sensi del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 citato, e, inoltre, riferisce che in data 20 aprile 2020 il Presidente del Tribunale ha adottato il provvedimento organizzativo con il quale \u0026#232; stato altres\u0026#236; previsto il rinvio, oltre il 31 luglio 2020, di tutti i processi non rientranti tra quelli per i quali \u0026#232; stata ritenuta possibile la trattazione e con sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi del comma 9 dello stesso art. 83, sino al 30 giugno 2020 (essendo venuta meno l\u0026#8217;indicazione nel 31 luglio 2020 del dies ad quem della sospensione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;applicazione delle due cause di sospensione della prescrizione (quella prevista dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 e quella contemplata dal successivo comma 9), il rimettente rileva che \u0026#232; preclusa una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, che invece si imporrebbe in assenza di tali due disposizioni, della cui legittimit\u0026#224; egli dubita. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il giudice a quo riferisce di non poter pervenire ad una pronuncia favorevole all\u0026#8217;imputato sulla base delle evidenze processuali sinora emerse dall\u0026#8217;istruttoria dibattimentale, di cui d\u0026#224; conto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente si sofferma sul principio di irretroattivit\u0026#224; delle norme penali di sfavore e della sua incidenza sull\u0026#8217;istituto della prescrizione del reato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver precisato che la ratio dell\u0026#8217;istituto \u0026#232; quella di stabilire un limite temporale massimo alla punibilit\u0026#224; del reato, s\u0026#236; da assicurare al reo il cosiddetto diritto all\u0026#8217;oblio, rileva che le norme che disciplinano i termini di prescrizione del reato rientrano nell\u0026#8217;alveo del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., che comporta la tassativit\u0026#224; e la precisione della norma penale e la sua non retroattivit\u0026#224; in mala partem. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, in particolare, l\u0026#8217;orientamento della Corte EDU secondo cui l\u0026#8217;istituto della prescrizione e le norme che ne regolano il funzionamento hanno natura processuale e come tali non sono soggette al principio di irretroattivit\u0026#224; della legge penale, mentre secondo il consolidato orientamento di questa Corte la prescrizione del reato, afferendo alla punibilit\u0026#224; dello stesso, \u0026#232; istituto di diritto penale sostanziale, e pertanto soggetto all\u0026#8217;inderogabile principio di irretroattivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nel condividere la natura sostanziale della prescrizione, osserva che se, da un lato, non si pu\u0026#242; dubitare che la definizione in termini chiari ed inequivoci del tempo necessario perch\u0026#233; il reato si estingua per prescrizione debba essere soggetta allo statuto di garanzia proprio della norma penale incriminatrice, d\u0026#8217;altro canto l\u0026#8217;istituto della sospensione della prescrizione \u0026#232; piuttosto correlato alle vicende del processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente osserva \u0026#8211; in riferimento alla seconda disposizione censurata (comma 9 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020) \u0026#8211; che, dopo la previsione della sospensione di tutta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria prevista dall\u0026#8217;art. 83, commi 1 e 2, il comma 6 del medesimo articolo ha previsto il potere-dovere dei capi degli uffici giudiziari di adottare misure organizzative, \u0026#171;anche relative alla trattazione degli affari\u0026#187;, al fine di contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 (essendo venuto meno il differimento al 31 luglio 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 7 ha espressamente previsto, tra le misure organizzative che devono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari, la possibilit\u0026#224; di prevedere il rinvio delle udienze, a data successiva al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni di cui al comma 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo il giudice a quo osserva che la norma censurata (comma 9 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020) si pone in irrimediabile contrasto con i principi di riserva di legge, di tassativit\u0026#224; e di determinatezza della norma penale nella misura in cui \u0026#224;ncora la sospensione del corso della prescrizione ad una disposizione (eventuale) contenuta nei plurimi e differenziati provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici giudiziari, sulla scorta dei quali il singolo giudice \u0026#232; legittimato a rinviare alcuni procedimenti oltre la data del 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene che la possibilit\u0026#224; di trattazione in udienza di tutti i procedimenti gi\u0026#224; pendenti nell\u0026#8217;arco temporale compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno, ovvero l\u0026#8217;individuazione della data di rinvio oltre il 30 giugno 2020, sono circostanze legate ad una serie di fattori contingenti al singolo ufficio giudiziario (quali le dimensioni degli uffici e il connesso carico di lavoro, la logistica dell\u0026#8217;edilizia giudiziaria che possa pi\u0026#249; o meno consentire il rispetto delle norme di distanziamento sociale, il carico di ruolo del singolo ufficio giudicante, nonch\u0026#233; la stessa differente manifestazione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale), con inevitabile discrezionalit\u0026#224; del singolo capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario ovvero del singolo giudice: il provvedimento di rinvio del processo, ancorch\u0026#233; legittimo, sconter\u0026#224; pur sempre un inevitabile tasso di discrezionalit\u0026#224; per la situazione particolare del singolo ufficio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale differente trattamento, ad avviso del giudice a quo, se in astratto pu\u0026#242; sottrarsi alla censura di irragionevolezza, potendo ritenersi ragionevole una differente gestione dell\u0026#8217;emergenza da parte dei singoli uffici giudiziari, in alcun modo pu\u0026#242; valere quale deroga al principio di tassativit\u0026#224; e determinatezza della norma penale. Tale principio \u0026#8211; secondo il giudice rimettente \u0026#8211; sarebbe violato in quanto i \u0001processi da rinviare non sono previsti in modo preciso e tassativo per l\u0026#8217;inevitabile incidenza di ragioni organizzative in relazione ai differenti uffici e al carico di ruolo del singolo magistrato giudicante. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la previsione della sospensione della prescrizione di cui al censurato comma 9 dell\u0026#8217;art. 83, diversamente da quanto previsto dal precedente comma 4, non sarebbe peraltro neppure legata, almeno espressamente, ad alcuna ipotesi di sospensione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Con atto depositato il 9 dicembre del 2020, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura, chiedendo a questa Corte di dichiarare le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, si evidenzia che le questioni debbano essere dichiarate non fondate essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 278 del 2020 di questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto concerne l\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, l\u0026#8217;interveniente richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta penale, 14 settembre-9 novembre 2020, n. 31269, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non solo del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ma anche del successivo comma 9. In particolare, la difesa statale osserva che il potere organizzativo dei capi degli uffici trova fondamento in una fonte primaria, che vi riconnette una sospensione del processo riconducibile alla norma generale prevista dall\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, ad avviso della difesa statale, il comma 7, lettera g), dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ha rimesso ai capi degli uffici la ponderazione del grado di sicurezza per la salute pubblica, rispetto alla ripresa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria e, in caso di perdurante rischio epidemiologico, ha previsto l\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; del regime di rinvio dei procedimenti penali e della connessa sospensione della prescrizione, come prevista per la prima fase dal comma 4 del medesimo articolo. La sospensione della prescrizione censurata troverebbe la sua fonte nella legge e vede nel provvedimento dei dirigenti degli uffici la condizione per l\u0026#8217;ulteriore estensione temporale degli istituti emergenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 giugno 2020, iscritta al n. 165 r.o. del 2020, il Tribunale ordinario di Crotone, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di procedere nei confronti di B. S. e P. G., imputati del delitto di cui agli artt. 56, 81, 110 e 629 cod. pen., commessi tra l\u0026#8217;estate del 2010 e il novembre del 2011, e, in punto di rilevanza, afferma che il giudizio non pu\u0026#242; essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;indicato art. 83, comma 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che il legislatore ha previsto un\u0026#8217;ipotesi di sospensione della prescrizione avente una particolare efficacia retroattiva, in quanto applicabile anche a tutti i fatti commessi prima della sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, dopo essersi soffermato sulla natura sostanziale della prescrizione, ma in ogni caso riconoscendone una natura ibrida, per le vicende processuali connesse al suo decorso, rileva che questa causa di estinzione del reato e tutte le sue vicende debbano essere ricondotte nell\u0026#8217;alveo applicativo del principio di legalit\u0026#224; e, dunque, le modifiche in peius della disciplina della prescrizione possono essere applicate solo a fatti commessi successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, escludere il divieto di applicazione retroattiva dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 potrebbe sembrare l\u0026#8217;unica soluzione ragionevole per evitare di vanificare il lodevole intento del legislatore; ma per giungere a tale soluzione sarebbe necessario approdare ad una \u0026#171;processualizzazione\u0026#187; della sospensione dei termini di prescrizione, limitatamente alla norma censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMa l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di individuare un parametro costituzionale di riferimento a fondamento dell\u0026#8217;ipotizzata \u0026#171;processualizzazione\u0026#187; della sospensione dei termini di prescrizione renderebbe la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma, 4, del d.l. n. 18 del 2020, fondata in riferimento ai parametri sopra indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Con atto depositato in data 15 dicembre 2020, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura, concludendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o l\u0026#8217;infondatezza delle questioni, sulla base di argomentazioni gi\u0026#224; espresse con riferimento alle precedenti ordinanze di rimessione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8210; Con ulteriore memoria del 3 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ribadire le argomentazioni gi\u0026#224; precedentemente formulate, richiama, a sostegno delle ragioni di inammissibilit\u0026#224; e di non fondatezza della questione, la sentenza n. 278 del 2020 di questa Corte, avente ad oggetto la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe (r.o. n. 133, n. 152, n. 159 e n. 165 del 2020), i Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone sollevano questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze iscritte al n. 133 e al n. 159 r.o. del 2020, inoltre, sollevano questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale anche nei confronti del comma 9 dello stesso art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento \u0026#232; rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), del medesimo art. 83 del d.l. n.18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tutte le ordinanze censurano l\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d. l. n. 18 del 2020, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, che vieta la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso e che, ad avviso dei rimettenti, preclude l\u0026#8217;applicazione retroattiva delle norme che modificano in senso peggiorativo la disciplina della prescrizione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, le ordinanze, ad eccezione di quella iscritta al n. 159 r.o. del 2020, prospettano anche la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che pone il divieto di applicazione della legge penale a fatti commessi prima dell\u0026#8217;introduzione della legge medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate nei confronti dell\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, sono prospettate, dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 133 r.o. del 2020, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza in quanto, secondo il rimettente, la sospensione del corso della prescrizione sarebbe conseguenza dell\u0026#8217;adozione, da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, di misure organizzative, volte al rinvio dei procedimenti, soltanto eventuali e, quindi, sarebbe rimessa alla discrezionalit\u0026#224; degli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, inoltre, sussisterebbe il contrasto anche con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU, sotto il profilo della violazione del divieto di retroattivit\u0026#224; delle norme che modificano in senso peggiorativo la disciplina della prescrizione, perch\u0026#233; la disposizione censurata prevede, anche per i fatti commessi prima del 9 marzo 2020, la sospensione del corso della prescrizione nei casi in cui il procedimento \u0026#232; rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), dell\u0026#8217;art. 83 del d. l. n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 159 r.o. del 2020 censura la medesima disposizione (art. 83, comma 9, del d. l. n. 18 del 2020) in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., non solo sotto il profilo della violazione del divieto di retroattivit\u0026#224; della norma penale sfavorevole, ma anche per la violazione del principio di legalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice rimettente, la norma impugnata ancorerebbe la sospensione del corso della prescrizione ad una disposizione eventuale, contenuta nelle plurime e differenziate misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari, sulla scorta delle quali il singolo giudice \u0026#232; legittimato a rinviare alcuni procedimenti oltre la data del 30 giugno 2020 (il differimento ulteriore al 31 luglio 2020 \u0026#232; venuto meno per abrogazione della norma che lo prevedeva).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di tassativit\u0026#224; e determinatezza, in quanto la disposizione censurata introdurrebbe una causa di sospensione della prescrizione, riconnessa al rinvio delle udienze di cui all\u0026#8217;art. 83, comma 7, lettera g), del d.l. n. 18 del 2020, senza una previsione precisa e tassativa dei \u0001processi da rinviare, stante l\u0026#8217;inevitabile incidenza di ragioni organizzative differenti in base alle esigenze dei singoli uffici e in considerazione del carico del ruolo del singolo magistrato giudicante. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima ordinanza inoltre prospetta anche la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) in quanto la norma censurata ricollega la sospensione della prescrizione al mero provvedimento di rinvio, anzich\u0026#233; alla sospensione del processo sino alla data di rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Tutte le ordinanze sollevano questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sostanzialmente analoghe e comunque strettamente connesse, s\u0026#236; da rendere opportuna la riunione dei giudizi per la loro decisione congiunta, alla quale non \u0026#232; di ostacolo la fissazione in un caso in udienza pubblica, negli altri casi in camera di consiglio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8210; Le questioni sono state sollevate nell\u0026#8217;ambito di procedimenti penali \u0026#8211; aventi ad oggetto imputazioni per i delitti di cui rispettivamente agli artt. 113 e 589 cod. pen. (r.o. n. 133 del 2020), all\u0026#8217;art. 658 cod. pen. (r.o. n. 152 del 2020), all\u0026#8217;art. 648 cod. pen. (r.o. n. 159 del 2020) e agli artt. 81 e 629 cod. pen. (r.o. n. 165 del 2020) \u0026#8211; pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i giudici rimettenti dovrebbero dichiarare l\u0026#8217;estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste quindi la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate tutte in giudizi di primo grado, che vedono ormai pressoch\u0026#233; esaurito l\u0026#8217;intero termine massimo di prescrizione e quindi compromessa una risposta di giustizia in tempi compatibili con il canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va in primo luogo rilevato che le disposizioni censurate \u0026#8211; sia il comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, sia il successivo comma 9 \u0026#8211; appartengono all\u0026#8217;articolata disciplina introdotta per contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 con riguardo al settore della giustizia; disposizioni che, con particolare riferimento al procedimento penale, hanno entrambe previsto \u0026#8211; ma sulla base di significativi differenti presupposti e secondo la scansione temporale di seguito indicata \u0026#8211; una stasi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria, salvo le eccezioni di cui si dir\u0026#224; pi\u0026#249; innanzi, stabilendo, altres\u0026#236;, la sospensione del corso della prescrizione dei reati, senza distinzione tra procedimenti aventi ad oggetto condotte consumate prima o dopo l\u0026#8217;introduzione di tali norme. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 83 \u0026#232; gi\u0026#224; stato scrutinato da questa Corte, limitatamente al suo comma 4, con la sentenza n. 278 del 2020, alla quale si far\u0026#224; ripetuto riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe doglianze rivolte al successivo comma 9 della stessa disposizione presentano, invece, significativi elementi di novit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Vanno innanzi tutto esaminate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che investono il comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, sollevate da tutte le ordinanze di rimessione; questioni che \u0026#8211; come si \u0026#232; appena rilevato \u0026#8211; recano censure analoghe a quelle gi\u0026#224; esaminate da questa Corte nella pronuncia sopra richiamata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., sono manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; dichiarato non fondate le medesime questioni di costituzionalit\u0026#224;, sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del divieto di retroattivit\u0026#224; della norma penale sfavorevole (sentenza n. 278 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In tale pronuncia ha posto in evidenza come la disciplina emergenziale, di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, abbia dato luogo \u0026#8211; come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; ad un caso di sospensione del procedimento e del processo penale, in ragione dell\u0026#8217;integrale sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale nel periodo emergenziale, conseguente alla previsione sia del rinvio delle udienze, sia della sospensione dei termini processuali di qualsiasi atto del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte, quindi, ha ritenuto non fondata la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., rilevando che la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, \u0026#232; prevista \u0026#171;da una norma che impon[e] una \u0026#8220;stasi\u0026#8221; del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi\u0026#187;. Sicch\u0026#233; la \u0026#171;riconducibilit\u0026#224; della fattispecie in esame alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen. esclude [\u0026#8230;] che si sia in presenza di un intervento legislativo\u0026#187; in contrasto con il principio di irretroattivit\u0026#224; della norma penale sostanziale sfavorevole, sancito dall\u0026#8217;evocato parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, dunque, affermato che il principio di legalit\u0026#224; \u0026#232; rispettato perch\u0026#233; la sospensione del corso della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della \u0026#171;particolare disposizione di legge\u0026#187; di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen., pu\u0026#242; dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola di cui all\u0026#8217;art. 159 cod. pen. \u0026#8211; secondo cui, quando il procedimento o il processo penale \u0026#232; sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo \u0026#232; anche il corso della prescrizione \u0026#8211; \u0026#232;, infatti, certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perch\u0026#233; contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che ha modificato, sostituendolo, il citato art. 159 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riconducibilit\u0026#224; della sospensione della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, alla regola generale stabilita dall\u0026#8217;art. 159 cod. pen. assicura, dunque, che al momento della commissione del fatto il suo autore ha potuto avere consapevolezza ex ante che, in caso di sospensione del procedimento o del processo in applicazione di una particolare disposizione di legge, anche il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato sospeso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Tutte le ordinanze di rimessione non prospettano profili di censura che non siano gi\u0026#224; stati esaminati nella richiamata pronuncia n. 278 del 2020, sicch\u0026#233;, in mancanza di argomentazioni nuove e diverse, le questioni sollevate in riferimento alla violazione del principio di retroattivit\u0026#224; (art. 25, secondo comma, Cost.) devono essere dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche le questioni prospettate nei confronti del medesimo comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 7 CEDU per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., sono analoghe a quelle gi\u0026#224; scrutinate \u0026#8211; e ritenute inammissibili \u0026#8211; da questa Corte nella richiamata pronuncia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse sono, quindi, manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Tutti i rimettenti, ad eccezione del Tribunale di Roma (r.o. n. 159 del 2020), hanno evocato \u0026#8211; come parametro interposto in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 7 CEDU, che prevede che nessuno pu\u0026#242; essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui \u0026#232; stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale; n\u0026#233; pu\u0026#242; essere inflitta una pena pi\u0026#249; grave di quella applicabile al momento in cui il reato \u0026#232; stato commesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rimettenti richiamano la tesi della natura processuale dell\u0026#8217;istituto della prescrizione accolta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, che implica una garanzia di portata meno estesa di quella affermata dal costante orientamento di questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve al riguardo ribadirsi, in relazione al principio di legalit\u0026#224;, che \u0026#171;gli stessi principi o analoghe previsioni si rinveng[o]no nella Costituzione e nella CEDU, cos\u0026#236; determinandosi una concorrenza di tutele, che per\u0026#242; possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi pu\u0026#242; essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela pi\u0026#249; ampia\u0026#187; (sentenza n. 25 del 2019). Quindi in questa ipotesi di \u0026#171;concorrenza di tutele\u0026#187; si ha che l\u0026#8217;invocato parametro convenzionale (art. 7 CEDU) ben pu\u0026#242; offrire talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela pi\u0026#249; ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.). Ed \u0026#232; quanto accaduto allorch\u0026#233; la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest\u0026#8217;ultimo (sentenza n. 282 del 2010), \u0026#232; poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto (ancora sentenza n. 25 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, sotto tale specifico profilo, i rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l\u0026#8217;istituto della prescrizione riveste nell\u0026#8217;ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalit\u0026#224; maggiore di quella dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., laddove invece la \u0026#171;predicata natura processuale della prescrizione riduce il perimetro della non retroattivit\u0026#224; della norma penale rispetto alla ricostruzione dell\u0026#8217;istituto, quale presente nella giurisprudenza di questa Corte, che [\u0026#8230;] ne afferma invece la natura sostanziale\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzi, le ordinanze di rimessione evidenziano \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di individuare un parametro costituzionale di riferimento per l\u0026#8217;orientamento della \u0026#8220;processualizzazione\u0026#8221; della sospensione dei termini di prescrizione\u0026#187; (r.o. n. 133 e r.o. n. 165 del 2020) e rimarcano che, con riferimento all\u0026#8217;istituto della prescrizione, \u0026#232; il parametro nazionale ad avere un ambito di applicazione pi\u0026#249; ampio di quello convenzionale (r.o. n. 152 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate nei confronti dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; ora passare all\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate nei confronti del comma 9 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n.18 del 2020; disposizione questa che invece non \u0026#232; stata oggetto della sentenza n. 278 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Giova innanzi tutto richiamare brevemente il quadro normativo in cui si colloca la norma censurata, distinguendo una prima e una seconda fase di contrasto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Il primo intervento legislativo concernente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale posto in essere per rispondere all\u0026#8217;emergenza determinata dall\u0026#8217;epidemia da Covid-19 si \u0026#232; avuto con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, all\u0026#8217;art. 10, ha riguardato esclusivamente i procedimenti penali (e civili) pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartenevano i Comuni indicati all\u0026#8217;Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u0026#176; marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale provvedimento aveva previsto \u0026#8211; limitatamente ai territori indicati \u0026#8211; la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze, ma si era altres\u0026#236; stabilito che, a partire dal 3 marzo 2020, il corso della prescrizione fosse sospeso per il tempo in cui il processo fosse rinviato o i termini procedurali fossero sospesi e comunque fino al 31 marzo 2020 (art. 10, comma 10, del citato decreto-legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; seguito il decreto-legge 8 marzo del 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria), per disciplinare, sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per tutti i procedimenti (civili, penali, tributari e militari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, all\u0026#8217;art. 1, comma 1, si \u0026#232; previsto che a decorrere dal giorno successivo al 9 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto medesimo, e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (fatti salvi alcuni procedimenti di particolare urgenza) fossero rinviate d\u0026#8217;ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContestualmente, al comma 2 dello stesso art. 1, si \u0026#232; prevista anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei detti procedimenti, fatti salvi quelli gi\u0026#224; richiamati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi intervenuto il decreto-legge n. 18 del 2020, cui appartengono le norme censurate, e, prima che maturassero i termini di decadenza dei decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020 per mancata conversione, detti provvedimenti sono stati abrogati, con salvezza degli effetti, dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l\u0026#8217;adozione di decreti legislativi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; sopra rilevato, l\u0026#8217;art. 83, ai commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, per quanto attiene ai processi penali, ha disposto in via generale e obbligatoria, salvo alcune eccezioni, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei \u0026#171;termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali\u0026#187; dal 9 marzo al 15 aprile 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali disposizioni \u0026#232;, poi, intervenuto l\u0026#8217;art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, fosse prorogato all\u0026#8217;11 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tali fattispecie, la prima delle disposizioni oggetto di censura (il comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020) ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, oltre che dei termini di durata massima delle misure cautelari personali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto, dunque, della proroga disposta dall\u0026#8217;art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, la sospensione dei termini prescrizionali, di cui al comma 4 dell\u0026#8217;art. 83, ha operato dal 9 marzo 2020 all\u0026#8217;11 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Quanto alla seconda fase di contrasto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica, deve rilevarsi che il d.l. n. 18 del 2020 ha confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari \u0026#8211; gi\u0026#224; previsto dal d.l. n. 11 del 2020 \u0026#8211; di adottare misure organizzative connesse alle esigenze sanitarie, derivanti dall\u0026#8217;epidemia in atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; con ci\u0026#242; consentita una graduale ripresa delle udienze penali (e anche civili), rimessa alla valutazione dei capi degli uffici giudiziari, funzionale al controllo della diffusione del contagio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020 \u0026#8211; dando inizio a tale seconda fase successiva all\u0026#8217;11 maggio 2020 e ferma la necessit\u0026#224; di contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria \u0026#8211; ha previsto, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 che \u0026#171;i capi degli uffici giudiziari, sentiti l\u0026#8217;autorit\u0026#224; sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell\u0026#8217;ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d\u0026#8217;intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d\u0026#8217;intesa con il Presidente della Corte d\u0026#8217;appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d\u0026#8217;appello dei rispettivi distretti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, rimasta invariata nel suo contenuto sostanziale, \u0026#232; stata pi\u0026#249; volte modificata in relazione all\u0026#8217;ambito temporale di esplicazione del potere da essa conferita ai capi degli uffici giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formulazione originaria prevedeva, infatti, che i capi degli uffici potessero adottare tali misure organizzative nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020; tale periodo veniva sostituito, per effetto dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettere b) e i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalit\u0026#224; dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonch\u0026#233; disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l\u0026#8217;introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, con quello compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio; l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera i) del d.l. n. 28 del 2020 disponeva, poi, che la data del 31 luglio sostituisse quella del 30 giugno, ovunque questa si trovasse indicata nell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020; successivamente, di seguito alla conversione del d.l. n. 28 del 2020, la lettera i) veniva soppressa e, con l\u0026#8217;introduzione della lettera b-bis), il termine del 30 giugno veniva espressamente ripristinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito a tali modifiche normative il potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare misure organizzative, di cui al comma 6 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, \u0026#232; rimasto riferito al periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio per consentire la ripartenza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria, nel rispetto della finalit\u0026#224; di cui al comma 6 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, si \u0026#232; stabilito che i capi degli uffici giudiziari potessero adottare misure organizzative, come la limitazione dell\u0026#8217;accesso del pubblico agli uffici giudiziari, restrizioni dell\u0026#8217;orario di apertura al pubblico degli uffici, prevedendo anche la chiusura degli stessi (salvo che per servizi urgenti) e pi\u0026#249; in generale, la regolamentazione dell\u0026#8217;accesso ai servizi, tramite una previa prenotazione, da effettuarsi anche con mezzi di comunicazione telefonica o telematica, in ogni caso predisponendo misure volte ad evitare forme di assembramento (art. 83, comma 7, lettere a, b e c, del d.l. n. 18 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa accanto a tali misure generali, di carattere strettamente organizzativo-amministrativo, \u0026#232; stato conferito ai capi degli uffici giudiziari il potere di adottare provvedimenti riguardanti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria in senso stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, infatti, prevista l\u0026#8217;adozione da parte loro di linee guida con carattere vincolante per la fissazione e la trattazione delle udienze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegnatamente ai capi degli uffici giudiziari \u0026#232; stato conferito il potere di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, peraltro con alcune eccezioni. Sono stati esclusi i casi contemplati dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 83 citato, ossia quegli stessi procedimenti in relazione ai quali anche la sospensione ex lege di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 non trovava applicazione; quali, tra gli altri, i procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui erano applicate misure cautelari o di sicurezza o di prevenzione, nonch\u0026#233; i procedimenti che presentavano carattere di urgenza per la necessit\u0026#224; di assumere prove indifferibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di fuori di tali procedimenti, per assicurare l\u0026#8217;attuazione delle misure dirette alla prevenzione del contagio, i capi degli uffici giudiziari \u0026#8211; come accaduto in relazione ai procedimenti a quibus \u0026#8211; alla luce delle specifiche esigenze sanitarie e organizzative dell\u0026#8217;ufficio, valutate ai sensi del precedente comma 6 \u0026#8211; hanno potuto prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale evenienza, qualora il magistrato non avesse ritenuto di trattare il processo nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020, la disposizione censurata ha stabilito che per il tempo in cui il procedimento \u0026#232; stato rinviato, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020, \u0026#232; sospeso il decorso del termine di prescrizione. Tale \u0026#232; infatti il contenuto precettivo della disposizione censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020): nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento \u0026#232; rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, deve, in primo luogo, essere dichiarata la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di costituzionalit\u0026#224; sollevata dal Tribunale ordinario di Paola (r.o. n. 133 del 2020), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, a sostegno della sua censura di lesione del parametro convenzionale, ha replicato argomentazioni identiche a quelle svolte nei confronti del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e, pertanto, non chiarendo, anche in questo caso, in quali termini tale parametro interposto offrirebbe una protezione del principio di legalit\u0026#224; pi\u0026#249; estesa di quella dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., vanno ribadite \u0026#8211; anche con riferimento al comma 9 dello stesso art. 83 \u0026#8211; le medesime ragioni di inammissibilit\u0026#224; manifesta (vedi supra, punti 7. e seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Nuova \u0026#232; invece la questione sollevata dal Tribunale di Roma (r.o. n. 159 del 2020), in riferimento al principio di legalit\u0026#224; (art. 25, secondo comma, Cost.), sotto il profilo della denunciata sua violazione per insufficiente determinatezza della fattispecie legale dalla quale consegue la sospensione della durata del termine di prescrizione dei reati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Va ribadito che la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; il legislatore che \u0026#8211; secondo scelte di politica criminale legate alla gravit\u0026#224; dei reati \u0026#8211; valuta l\u0026#8217;affievolimento progressivo dell\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l\u0026#8217;estinzione. Ossia stabilisce la \u0026#171;durata, per cos\u0026#236; dire \u0026#8220;tabellare\u0026#8221;, prevista in generale dall\u0026#8217;art. 157 cod. pen., ma talora fissata con norme speciali in riferimento a particolari reati (ad esempio, in caso di delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) \u0026#8211; entro la quale sussister\u0026#224;, in ogni caso, la punibilit\u0026#224; della condotta contestata\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questa l\u0026#8217;intrinseca natura sostanziale della prescrizione che chiama in causa la garanzia del principio di legalit\u0026#224; (art. 25, secondo comma, Cost.); principio questo che costituisce caposaldo del complessivo sistema punitivo \u0026#8211; il cosiddetto \u0026#8220;diritto sanzionatorio\u0026#8221; \u0026#8211; trovando esso applicazione alle fattispecie di reato (sentenza n. 25 del 2019) e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo (sentenza n. 5 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna persona accusata di un reato deve poter conoscere ex ante (ossia al momento della commissione del fatto), sia la fattispecie di reato, sia l\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena con proiezione, entro certi limiti, anche alle modalit\u0026#224; della sua espiazione in regime carcerario (sentenza n. 32 del 2020), sia la durata della prescrizione (art. 157 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa la garanzia della natura sostanziale della prescrizione si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata possono avere norme processuali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe da una parte per queste ultime trova, invece, applicazione di per s\u0026#233;, in quanto regola del processo, il diverso canone del tempus regit actum, dall\u0026#8217;altra le conseguenze in termini di possibile allungamento della durata del termine di prescrizione sono attratte alla dimensione sostanziale, che connota tale istituto, e quindi al rispetto del principio di legalit\u0026#224;: anch\u0026#8217;esse devono essere previste dalla legge del tempus commissi delicti. Rileva, sotto questo profilo, soprattutto la disciplina della sospensione e dell\u0026#8217;interruzione della prescrizione (artt. 159 e 160 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConiugando l\u0026#8217;uno e l\u0026#8217;altro aspetto, si ha che la garanzia del principio di legalit\u0026#224; richiede che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua \u0026#171;dimensione temporale\u0026#187;; quest\u0026#8217;ultima risultante dalla (ben precisa) durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla (possibile) incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell\u0026#8217;interruzione e della sospensione (amplius, sentenza n. 278 del 2020). Ci\u0026#242; comporta \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; non gi\u0026#224; l\u0026#8217;esatta prevedibilit\u0026#224; ex ante del dies ad quem in cui maturer\u0026#224; la prescrizione e il reato sar\u0026#224; estinto, stante l\u0026#8217;applicazione solo eventuale di siffatte regole processuali con ricadute sostanziali sulla durata del termine di prescrizione, ma la predeterminazione per legge del termine entro il quale sar\u0026#224; possibile l\u0026#8217;accertamento nel processo, con carattere di definitivit\u0026#224;, della responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Il rispetto del principio di legalit\u0026#224; richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione (art. 157 cod. pen.), ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell\u0026#8217;applicazione di una regola processuale, sia \u0026#171;sufficientemente determinata\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2020), e, ove tale, sia anche non retroattiva (e pertanto applicabile solo a reati commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alla cosiddetta \u0026#8220;regola Taricco\u0026#8221; di derivazione europea, che significava il prolungamento, in alcuni casi, della durata del termine di prescrizione di reati tributari, dapprima la stessa Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B.) ha affermato che l\u0026#8217;obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base di tale regola, viene meno quando ci\u0026#242; comporta una violazione del principio di legalit\u0026#224; dei reati e delle pene, a causa dell\u0026#8217;insufficiente determinatezza della legge applicabile oppure dell\u0026#8217;applicazione retroattiva di una normativa che preveda un regime di punibilit\u0026#224; pi\u0026#249; severo di quello vigente al momento della commissione del reato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente questa Corte (sentenza n. 115 del 2018), proprio richiamando tale pronuncia, ha ritenuto assorbente il \u0026#171;deficit di determinatezza\u0026#187; che caratterizzava la \u0026#8220;regola Taricco\u0026#8221; \u0026#171;a causa della genericit\u0026#224; dei concetti di \u0026#8220;grave frode\u0026#8221; e di \u0026#8220;numero considerevole di casi\u0026#8221;\u0026#187;, intorno ai quali essa ruotava; e quindi ha concluso affermando, in via interpretativa, che \u0026#171;la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all\u0026#8217;ingresso della \u0026#8220;regola Taricco\u0026#8221; nel nostro ordinamento\u0026#187;, e non gi\u0026#224;, soltanto, che essa non poteva avere efficacia retroattiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti si \u0026#232; affermato che \u0026#171;il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell\u0026#8217;applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate\u0026#187; (ordinanza n. 24 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; recentemente, questa Corte, esaminando la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, ha ribadito innanzi tutto che la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere \u0026#8211; come gi\u0026#224; ricordato \u0026#8211; \u0026#171;sufficientemente determinata\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2020). E tale \u0026#232; stata ritenuta la disposizione allora censurata che ha previsto la sospensione del termine di prescrizione in riferimento all\u0026#8217;applicazione della regola processuale contenuta nella congiunta applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso art. 83; i quali hanno disposto il rinvio d\u0026#8217;ufficio di tutti i procedimenti penali (oltre che civili) a data successiva all\u0026#8217;11 maggio 2020 e la sospensione del decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale generalizzata stasi processuale identifica, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, una fattispecie legale \u0026#8211; nella specie, integralmente legale \u0026#8211; di sospensione del procedimento o del processo imposta da una particolare disposizione di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233;, in quel caso, la Corte \u0026#232; passata ad esaminare la denunciata violazione del principio di non retroattivit\u0026#224;, parimenti contenuto nell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., ritenendola, nella specie, non sussistente \u0026#8211; come gi\u0026#224; sopra ricordato \u0026#8211; perch\u0026#233; la sospensione del procedimento o del processo, recata dai primi due commi del censurato art. 83, poteva dirsi rientrare nella fattispecie di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen., costituendo cos\u0026#236; esplicitazione di una regola gi\u0026#224; contenuta in quest\u0026#8217;ultima norma codicistica, come \u0026#171;causa generale di sospensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Al contrario, con riguardo alla questione in esame \u0026#8211; quella che investe il comma 9 dell\u0026#8217;art. 83 \u0026#8211; la valutazione del rispetto del principio di legalit\u0026#224; sotto il profilo della sufficiente determinazione della fattispecie legale conduce ad una diversa conclusione, dovendo ritenersi che esso sia violato per le ragioni che si vengono ora ad esporre; conclusione questa che \u0026#232; assorbente s\u0026#236; da non richiedere che si debba procedere anche alla verifica del rispetto del canone di non retroattivit\u0026#224; della legge che in ipotesi prolunghi la durata del termine di prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; La norma censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020) prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento \u0026#232; rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formulazione testuale della norma \u0026#232; apparentemente simile a quella del comma 4 dello stesso art. 83, gi\u0026#224; scrutinato da questa Corte, ma in realt\u0026#224; vi \u0026#232; una radicale differenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 \u0026#224;ncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talch\u0026#233; \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; sottolineato \u0026#8211; la fattispecie \u0026#232; sufficientemente determinata per legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece il comma 9 fa riferimento al precedente comma 7, lettera g), che contiene un rinvio alle \u0026#171;misure organizzative\u0026#187; che i capi degli uffici giudiziari \u0026#8211; in ragione della generale previsione del comma 6 del medesimo art. 83 \u0026#8211; sono facoltizzati ad adottare per contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria; misure che \u0026#8211; secondo la catalogazione contenuta nel comma 7 \u0026#8211; possono consistere in una serie di prescrizioni riguardanti non solo l\u0026#8217;accesso del pubblico agli uffici giudiziari, ma anche \u0026#171;l\u0026#8217;adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze\u0026#187; (lettera d) e \u0026#171;la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3\u0026#187; (lettera g).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, in particolare, la previsione del rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione del decorso della prescrizione, costituisce il contenuto possibile di una misura organizzativa che il capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario pu\u0026#242; adottare ai sensi del comma 6 del medesimo art. 83; facolt\u0026#224; questa che solo genericamente \u0026#232; delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalit\u0026#224; da perseguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; sufficiente che il capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario abbia di mira il contrasto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 per contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria e il contenuto delle misure organizzative pu\u0026#242; riguardare anche la trattazione degli affari giudiziari, se ci\u0026#242; \u0026#232; ritenuto necessario per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d\u0026#8217;intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare contatti ravvicinati tra persone all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ufficio giudiziario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rinvio delle udienze \u0026#8211; con il limite dei procedimenti indifferibili tassativamente elencati al comma 3 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 \u0026#8211; \u0026#232; disposto sulla base di \u0026#171;linee guida vincolanti\u0026#187; che il capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario \u0026#232; facoltizzato ad adottare per la fissazione e per la trattazione delle udienze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce s\u0026#236; una fattispecie di rilievo processuale, in quanto essa pu\u0026#242; comportare il rinvio delle udienze penali per alcuni processi e non per altri, secondo quanto prescritto nelle linee guida del capo dell\u0026#8217;ufficio; ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale nella misura in cui il comma 9 dell\u0026#8217;art. 83 dispone la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo \u0026#232; rinviato,  non oltre comunque il 30 giugno 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;eventuale provvedimento generale del capo dell\u0026#8217;ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all\u0026#8217;andamento della pandemia, la norma censurata riconnette l\u0026#8217;effetto in malam partem recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo, determinando cos\u0026#236; un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilit\u0026#224; si realizza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell\u0026#8217;area di applicazione del principio di legalit\u0026#224;, il quale richiede \u0026#8211; come si \u0026#232; detto sopra \u0026#8211; che essa, incidendo sulla punibilit\u0026#224; del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi s\u0026#236; da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, la misura organizzativa del dirigente dell\u0026#8217;ufficio, cui consegue il censurato effetto in malam partem (per l\u0026#8217;imputato) in caso di rinvio del processo, non trova nelle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 83, commi 6, 7 e 9, del d.l. n. 18 del 2020 adeguata specificazione circa le condizioni e i limiti legittimanti l\u0026#8217;adozione del provvedimento di rinvio, cui appunto consegue tale effetto sfavorevole sul piano della punibilit\u0026#224; del reato in ragione dell\u0026#8217;allungamento del termine di prescrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto, il contenuto e le finalit\u0026#224; di tali misure organizzative, consistenti in linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, sono solo genericamente fissate dalla legge (art. 83, commi 6 e 7, del d.l. n. 18 del 2020). Inoltre, tale vincolo per il giudice del processo, chiamato poi a disporne, caso per caso, il rinvio sulla base di siffatte linee guida (e non gi\u0026#224; a richiesta della difesa dell\u0026#8217;imputato), non \u0026#232; neppure assoluto, perch\u0026#233; \u0026#232; sempre possibile che egli ritenga invece che il processo abbia carattere d\u0026#8217;urgenza per la necessit\u0026#224; di assumere prove indifferibili (art. 83, comma 3, lettera c), con l\u0026#8217;effetto di rendere non operante la regola posta nelle linee guida del capo dell\u0026#8217;ufficio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; In sostanza, \u0026#232; solo al momento dell\u0026#8217;adozione del provvedimento di rinvio del processo che si completa e si integra, caso per caso, la fattispecie legittimante il rinvio stesso: in tal modo la regola speciale finisce per avere un\u0026#8217;imprevedibile variabilit\u0026#224; in sostanza non dissimile da quella che avrebbe avuto il contenuto della \u0026#8220;regola Taricco\u0026#8221;; contenuto \u0026#171;deciso da un tribunale caso per caso, cosa che \u0026#232; senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale\u0026#187; (ordinanza n. 24 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fattispecie del rinvio del processo, prevista dalla disposizione censurata, \u0026#232; integrata completamente con il richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure organizzative del capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze. Ci\u0026#242; non inficia certo la legittimit\u0026#224; della previsione di tale richiamo come regola processuale, ma non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l\u0026#8217;effetto sostanziale dell\u0026#8217;allungamento della durata del termine di prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;integrazione eteronoma della regola processuale che reca la sospensione del processo, prevista dalla norma censurata, pu\u0026#242; ricondursi al mero completamento della fattispecie legale, come in altre ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 159 cod. pen. Tali sono quelle per cui la sospensione della prescrizione opera rispettivamente nei casi di autorizzazione a procedere; di deferimento della questione ad altro giudizio; di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell\u0026#8217;imputato o del suo difensore; di sospensione del procedimento penale per assenza dell\u0026#8217;imputato; o, infine, di rogatorie all\u0026#8217;estero. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutte queste ipotesi il principio di legalit\u0026#224;, sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, \u0026#232; rispettato perch\u0026#233; la disciplina della sospensione del processo \u0026#8211; e conseguentemente anche del corso della prescrizione \u0026#8211; trova una descrizione chiara e precisa nella medesima disposizione che la prevede (art. 159 cod. pen.), oppure, ferma restando la riconducibilit\u0026#224; alla disposizione codicistica, essa \u0026#232; integrata dal richiamo a una \u0026#171;particolare disposizione di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece la norma attualmente censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto \u0026#232; definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell\u0026#8217;ufficio giudiziario, cos\u0026#236; esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalit\u0026#224; limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Pertanto \u0026#8211; assorbite le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento, sia all\u0026#8217;art. 3 Cost., sia allo stesso art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattivit\u0026#224; della legge penale sfavorevole \u0026#8211; deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n.18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Paola, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU, dai Tribunali ordinari di Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210706113855.pdf","oggetto":"Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione della sospensione del corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali e per un periodo di tempo pari a quello in cui il procedimento \u0026#232; rinviato sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.\r\nEventuale adozione di misure organizzative da parte dei singoli uffici giudiziari.\r\nSospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell\u0027art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali - Applicabilit\u0026#224; ai fatti di reato commessi anteriormente all\u0027entrata in vigore della disposizione.\r\nSospensione della prescrizione per il tempo in cui il procedimento \u0026#232; rinviato ai sensi del comma 7, lett. g), dell\u0027art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 - Previsione di una causa di sospensione della prescrizione sulla base di un provvedimento giudiziario autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo dell\u0027Ufficio.\r\nIn via subordinata: \r\nMancata previsione della sospensione del processo sino alla data di rinvio del procedimento per l\u0027impossibilit\u0026#224; della sua trattazione e comunque non oltre il 31 luglio 2020.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43974","titoletto":"Rilevanza della questione incidentale - Censura di norme processuali incidenti su procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento - Efficacia di una pronuncia di accoglimento sulla estinzione dei reati, per cui si procede nei giudizi a quibus, per decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 83, commi 4 e 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui rispettivamente dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del medesimo art. 83 del d.l. n.18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le questioni sono state sollevate nell\u0027ambito di procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i rimettenti dovrebbero dichiarare l\u0027estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43975","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43975","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dai Tribunali di Paola, Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all\u0027art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. Le medesime questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 278 del 2020. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 278 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43976","numero_massima_precedente":"43974","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43976","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Questioni analoghe ad altre già ritenute inammissibili - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 7 CEDU, dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Le questioni sono analoghe a quelle già scrutinate - e ritenute inammissibili - nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020. I rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l\u0027istituto della prescrizione riveste nell\u0027ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale evocato offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell\u0027art. 25, secondo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 278 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43977","numero_massima_precedente":"43975","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43977","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell\u0027ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Paola in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, della Cost, in relazione all\u0027art. 7 CEDU, dell\u0027art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020. Il rimettente ha replicato argomentazioni identiche a quelle svolte nei confronti del comma 4 dell\u0027art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - già scrutinato nel senso della inammissibilità -, pertanto non chiarendo, anche in questo caso, in quali termini il parametro convenzionale interposto offrirebbe una protezione del principio di legalità più estesa di quella dell\u0027art. 25, secondo comma, Cost.","numero_massima_successivo":"43978","numero_massima_precedente":"43976","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43978","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell\u0027ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Violazione del principio di legalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l\u0027art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lette. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. A differenza del comma 4 - già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge -, la formulazione testuale della norma censurata dal Tribunale di Roma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19; misure che possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire. In tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale. All\u0027eventuale provvedimento generale del capo dell\u0027ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all\u0027andamento della pandemia, la norma censurata riconnette l\u0027effetto \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo - sia pure non oltre il 30 giugno 2020 -, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza. Per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell\u0027area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 278 del 2020 e n. 115 del 2018; ordinanza n. 24 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. È infatti il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l\u0027affievolimento progressivo dell\u0027interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l\u0027estinzione. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 278 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43979","numero_massima_precedente":"43977","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43979","titoletto":"Reati e pene - Principio di legalità in materia penale - Caposaldo del diritto sanzionatorio - Conseguente sua estensione al regime della prescrizione, stante l\u0027intrinseca natura sostanziale dell\u0027istituto.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027intrinseca natura sostanziale della prescrizione chiama in causa la garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.); principio questo che costituisce caposaldo del complessivo sistema punitivo - il c.d. \"diritto sanzionatorio\" - trovando esso applicazione alle fattispecie di reato e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo e la cui garanzia si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata possono avere norme processuali; se da una parte, per queste ultime trova applicazione, di per sé, in quanto regola del processo, il diverso canone del \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e, dall\u0027altra le conseguenze in termini di possibile allungamento della durata del termine di prescrizione sono attratte alla dimensione sostanziale, che connota tale istituto, e quindi al rispetto del principio di legalità: anch\u0027esse devono essere previste dalla legge del \u003cem\u003etempus commissi delicti\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 5 del 2021 e n. 25 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna persona accusata di un reato deve poter conoscere \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e (ossia al momento della commissione del fatto), sia la fattispecie di reato, sia l\u0027entità della pena con proiezione, entro certi limiti, anche alle modalità della sua espiazione in regime carcerario, sia la durata della prescrizione (art. 157 cod. pen.). (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 32 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa garanzia del principio di legalità richiede che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua dimensione temporale; quest\u0027ultima risultante dalla ben precisa durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla possibile incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell\u0027interruzione e della sospensione. Il rispetto di tale principio richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione, ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell\u0027applicazione di una regola processuale, sia sufficientemente determinata e, ove tale, sia anche non retroattiva. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 278 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell\u0027applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate. (\u003cem\u003ePrecedente citato: ordinanza n. 24 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn relazione al principio di legalità, gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvengono nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia. Quindi, in questa ipotesi di «concorrenza di tutele», si ha che l\u0027art. 7 CEDU ben può offrire, talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela più ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.), cosicché la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest\u0027ultimo, è poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 25 del 2019 e n. 282 del 2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43978","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40713","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 140 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"3721","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41759","autore":"Daniele M.","titolo":"Improcedibilità dell\u0027impugnazione penale e reazioni applicative","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40267","autore":"Donini M.","titolo":"Le antinomie di una doppia difforme: C. cost. nn. 140/2021 e 278/2020","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1502","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40473","autore":"Insolera P.","titolo":"Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40473_2021_140.pdf","nome_file_fisico":"278_2020+ 1_Insolera.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42700","autore":"Insolera P.","titolo":"Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione: riflessioni critiche a margine delle sentenza costituzionali n. 278 del 2020 e n. 140 del 2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42331","autore":"Leo G.","titolo":"Prescrizione e improcedibilità:  problematiche di diritto intertemporale  alla luce della giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42331_2021_140.pdf","nome_file_fisico":"278_2020+altre_Leo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40574","autore":"Losappio G.","titolo":"Regole dei tempi e tempi delle regole. Sospensione della prescrizione, precisione della norma penale e irretroattività in \u0027malam partem\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40579","autore":"Lupo E.","titolo":"Sistema delle fonti, diritto giurisprudenziale e legalità penale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42770","autore":"Mucciarelli F.","titolo":"La controversa natura della confisca per equivalente tra efficienza e garanzie","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1144","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42750","autore":"Panigada N.","titolo":"Quarantena obbligatoria e libertà personale: \"effetto persuasivo\" nelle pieghe di una pronuncia di manifesta infondatezza della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"247","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39418","autore":"Pierantoni D.","titolo":"Irretroattività penale e sospensione della prescrizione del reato: la Corte costituzionale salva la normativa Covid-19","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39418_2021_140.pdf","nome_file_fisico":"278-2020+altre_Pierantoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40740","autore":"Sottile L.","titolo":"Nel dedalo del principio di legalità durante l\u0027emergenza epidemiologica. 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