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Ai fini della tutela dell\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citt\u0026#224; metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all\u0026#8217;osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e economica europea secondo le modalit\u0026#224; previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono princ\u0026#236;pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui al comma 788 gli enti in dissesto finanziario, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 244 del testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1\u0026#176; gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all\u0026#8217;articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all\u0026#8217;osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e economica europea secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724. [\u0026#8230;]\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo \u0026#232; effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto \u0026#232; effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall\u0026#8217;ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione. [\u0026#8230;]\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citt\u0026#224; metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all\u0026#8217;articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [\u0026#8230;]. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma \u0026#232; iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. [\u0026#8230;] La costituzione del fondo, sul quale non \u0026#232; possibile disporre impegni, \u0026#232; finanziata attraverso le risorse di parte corrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell\u0026#8217;esercizio precedente, costituisce un\u0026#8217;economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell\u0026#8217;esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell\u0026#8217;esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. [\u0026#8230;]\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e792. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, \u0026#232; verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell\u0026#8217;equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell\u0026#8217;accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell\u0026#8217;esercizio precedente non hanno rispettato l\u0026#8217;equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo \u0026#232; determinato l\u0026#8217;incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all\u0026#8217;esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e del saldo di cui al comma 785 registrato nell\u0026#8217;esercizio precedente se negativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e793. Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all\u0026#8217;esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica \u0026#232; incrementato del 10 per cento con le modalit\u0026#224; previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le altre disposizioni impugnate, i commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, incidono rispettivamente sui commi 139 e 134 dell\u0026#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), prevedendo, il primo, la riduzione di contributi agli investimenti dei comuni e, il secondo, l\u0026#8217;azzeramento di quelli assegnati alle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il citato comma 796 riduce \u0026#171;di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030\u0026#187; l\u0026#8217;autorizzazione di spesa per l\u0026#8217;assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, mentre il successivo comma 797 determina la soppressione, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2027, delle assegnazioni alle regioni a statuto ordinario per investimenti, in precedenza previste fino all\u0026#8217;anno 2034 per complessivi 2.376,5 milioni di euro e la sostituzione della Tabella 1, che determina gli importi spettanti a ciascuna regione a valere su tali contributi, con una nuova Tabella, contenuta nell\u0026#8217;Allegato II della stessa legge n. 207 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il ricorso segnala anzitutto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel parere reso sul testo del disegno di legge di bilancio 2025, ha evidenziato profili critici del contributo alla finanza pubblica, in quanto aggiuntivo rispetto a quelli gi\u0026#224; stabiliti dalle precedenti manovre di bilancio e quindi difficilmente sostenibile per le regioni, per la maggioranza delle quali sarebbe, peraltro, risultata inattuabile la disposizione che consente di utilizzare gli accantonamenti in bilancio per finanziare investimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge che tali rilievi sono stati ribaditi nella nota del 30 gennaio 2025, con la quale la citata Conferenza, nel comunicare l\u0026#8217;accordo raggiunto in sede di autocoordinamento tra le regioni sul riparto del contributo esclusivamente per l\u0026#8217;anno 2025, ha chiesto l\u0026#8217;avvio di un confronto con lo Stato per gli anni 2026 e seguenti, nonch\u0026#233; la convocazione in tempi rapidi della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in quanto sede di coinvolgimento degli enti territoriali richiamata dalla sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, la Regione ricorrente ricorda di essere impegnata a recuperare un consistente disavanzo di amministrazione, risalente all\u0026#8217;esercizio finanziario 2015, mediante un piano di rientro che incide sui bilanci di previsione con una quota annua pari a pi\u0026#249; di centoventotto milioni di euro, e sottolinea che, alla data del 31 dicembre 2023, la riduzione conseguita \u0026#232; maggiore rispetto all\u0026#8217;obiettivo risultante dal piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Introducendo i motivi di impugnazione, il ricorso rileva che sebbene l\u0026#8217;art. 1, comma 784, della legge n. 207 del 2024 qualifichi espressamente le previsioni di cui ai successivi commi da 785 a 794 come \u0026#171;principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, l\u0026#8217;importo, le modalit\u0026#224; e i termini di contribuzione delle regioni alla finanza pubblica previsti dalle disposizioni impugnate non sarebbero qualificabili come tali alla luce degli approdi, anche recenti, della giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel complesso, infatti, le disposizioni statali: a) imporrebbero \u0026#171;una specifica modalit\u0026#224; di contribuzione alla finanza pubblica\u0026#187; \u0026#8211; mediante l\u0026#8217;accantonamento di ingenti risorse con conseguente \u0026#171;uso vincolato delle stesse\u0026#187; \u0026#8211; che si aggiunge alle altre gi\u0026#224; in corso \u0026#171;senza prevedere alcuna verifica istruttoria sulla congruit\u0026#224; rispetto agli obiettivi e sulla sostenibilit\u0026#224; della misura imposta\u0026#187;; b) sottrarrebbero \u0026#171;alle Regioni in disavanzo la facolt\u0026#224; di utilizzare\u0026#187; le suddette risorse finanziarie; c) in maniera irragionevole e contraria ai principi di eguaglianza sostanziale e di capacit\u0026#224; contributiva non distinguerebbero la posizione delle regioni gi\u0026#224; impegnate nel rientro dal disavanzo da quella delle regioni non in disavanzo, imponendo solo alle prime una ulteriore sottrazione di risorse, a discapito delle comunit\u0026#224; amministrate; d) prevederebbero \u0026#171;gravose sanzioni\u0026#187; per la mancata attuazione della misura, senza rispettare il principio di leale collaborazione; e) sopprimerebbero risorse destinate a investimenti, in contraddizione con il vincolo a conseguire un determinato livello di spesa di tale natura, per le regioni impegnate nel rientro dal disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con un primo gruppo di questioni, quanto ai commi 784, 786 e 789 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024, il ricorso si duole che il legislatore abbia \u0026#171;omesso del tutto di imporre il doveroso approfondimento istruttorio\u0026#187; sulla sostenibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;importo del contributo da parte degli enti ai quali \u0026#232; stato richiesto, pur a fronte della sollecitazione, allo stesso rivolta da questa Corte nella sentenza n. 195 del 2024, a coinvolgere, al fine di rispettare il principio di leale collaborazione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa misura di contribuzione introdotta, pertanto, risulterebbe \u0026#171;del tutto arbitraria e irragionevole ed illegittima\u0026#187; alla stregua degli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il comma 786, prevedendo un accordo tra le regioni in sede di autocoordinamento in ordine al riparto del contributo, non assicurerebbe il rispetto sostanziale del principio di leale collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 120 Cost., dal momento che la \u0026#171;precisa individuazione degli importi del contributo alla finanza pubblica\u0026#187; che le regioni debbono assicurare per ogni annualit\u0026#224; lascerebbe alle regioni stesse \u0026#171;solo un formale margine di discrezionalit\u0026#224;\u0026#187;, vincolandole ad attenersi a criteri di riparto discendenti \u0026#171;da condizioni di mero fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa disposizione, nella parte in cui disciplina il meccanismo di riparto in assenza di accordo tra le regioni, violerebbe i parametri costituzionali evocati \u0026#171;commisura[ndo] asetticamente\u0026#187; l\u0026#8217;ammontare del contributo alla grandezza finanziaria della spesa corrente, senza considerare l\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; di contribuzione alla spesa pubblica di ciascuna regione, non essendovi alcun legame diretto tra quest\u0026#8217;ultima e l\u0026#8217;importo della spesa corrente, preso a riferimento dalla norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, richiamando i dati di una relazione della direzione generale per le risorse finanziarie della Regione Campania, il ricorso evidenzia che il meccanismo dei contributi alla finanza pubblica avrebbe inciso sulla possibilit\u0026#224; per la Regione \u0026#171;di svolgere le proprie finalit\u0026#224; istituzionali\u0026#187;, costringendola, al fine di ripianare i disavanzi, ad attivare la leva fiscale. Con il risultato che nel periodo dal 2015 al 2023 le risorse aggiuntive ottenute dagli incrementi delle addizionali all\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle aliquote dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) non sarebbero state utilizzate \u0026#171;per erogare maggiori servizi ai cittadini, ma per finanziare il concorso della Campania agli obiettivi di finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con un secondo motivo di ricorso, l\u0026#8217;art. 1, comma 790, della legge n. 207 del 2024 \u0026#232; impugnato nella parte in cui, differenziando significativamente l\u0026#8217;utilizzo del fondo di cui al comma 789, nel quale va accantonato l\u0026#8217;importo del contributo alla finanza pubblica, a seconda che la regione si trovi o meno \u0026#171;in situazione di disavanzo di amministrazione\u0026#187;, realizzerebbe una \u0026#171;illogica quanto evidente disparit\u0026#224; di trattamento tra Regioni\u0026#187;, in contrasto con il principio di eguaglianza, e produrrebbe effetti sulle comunit\u0026#224; amministrate, determinando un ulteriore ampliamento delle disuguaglianze tra cittadini, a seguito dell\u0026#8217;incremento della sperequazione infrastrutturale e dei conseguenti effetti sul prodotto interno lordo (PIL) regionale, svantaggiando, in contrasto con i principi costituzionali, i territori con minore capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn modo doppiamente paradossale, le regioni che pi\u0026#249; contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, contraendo maggiormente la spesa corrente, verrebbero penalizzate dal divieto di utilizzare i risparmi cos\u0026#236; ottenuti per finanziare spesa in conto capitale; inoltre, le regioni \u0026#171;gi\u0026#224; in disavanzo\u0026#187; verrebbero a disporre di minori risorse \u0026#171;per rilanciare il PIL regionale\u0026#187; e, con esso, le entrate del bilancio dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., che imporrebbe la previsione di misure legislative compensative o correttive delle differenti posizioni originarie, la disposizione in esame contribuirebbe piuttosto \u0026#171;ad aggravare le disuguaglianze gi\u0026#224; presenti (e scaturenti da condizioni ataviche)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato altres\u0026#236; il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., precludendo l\u0026#8217;utilizzo dell\u0026#8217;accantonamento per finanziare investimenti anche alle regioni, come la Campania, che gi\u0026#224; sono obbligate a incrementare i pagamenti annui per investimenti in forza della disciplina del ripiano del disavanzo di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 779 e 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutte le suddette censure presenterebbero \u0026#171;chiari riverberi nella sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita\u0026#187;, posto che la denunciata violazione di parametri costituzionali verrebbe a menomare le autonomie e prerogative regionali riconosciute dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., impedendo di esercitare l\u0026#8217;autonomia regionale di programmazione e di spesa e, addirittura, di assolvere gli obblighi di investimento connessi al regime di rientro dal disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Il ricorso argomenta \u0026#171;un ulteriore profilo di disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; della disposizione di cui al suddetto comma 790, osservando che la possibilit\u0026#224; riconosciuta agli enti non in disavanzo di utilizzare l\u0026#8217;importo del contributo per finanziare investimenti nell\u0026#8217;esercizio successivo comporterebbe \u0026#171;un costo per l\u0026#8217;erario\u0026#187;, specificato dalla relazione tecnica al disegno di legge governativo per gli anni dal 2026 al 2035. Tuttavia, le regioni in disavanzo non potrebbero \u0026#171;accedere al riparto delle risorse destinate agli investimenti\u0026#187;, nei limiti delle capacit\u0026#224; del bilancio dello Stato, in attuazione dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque costituzionalmente illegittima la previsione secondo la quale l\u0026#8217;onere relativo al contributo di finanza pubblica \u0026#232; ripartito, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, tra tutti gli enti, sia in avanzo, sia in disavanzo, mentre \u0026#171;il beneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello Stato per spese di investimento\u0026#187;, in base all\u0026#8217;impugnato comma 790, va a favore dei \u0026#171;soli enti che presentano un avanzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Il terzo periodo del richiamato comma 790 presenterebbe \u0026#171;ulteriori ed autonomi profili di illegittimit\u0026#224;\u0026#187; costituzionale, prevedendo in maniera ritenuta irragionevole e arbitraria che, ai fini della individuazione degli enti ammessi a utilizzare il contributo per finanziare investimenti, \u0026#171;le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto\u0026#187; (in seguito, anche: DANC).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, la Regione ricorrente osserva che per effetto della citata disposizione il PIL delle regioni non in disavanzo oppure \u0026#171;in disavanzo solo da debito autorizzato e non contratto\u0026#187; risulterebbe incrementato, a seguito dell\u0026#8217;ampliamento della capacit\u0026#224; di spesa, sia corrente, sia di investimento, generato dalla disposizione medesima; all\u0026#8217;opposto, il PIL delle regioni in disavanzo si contrarrebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della censura \u0026#232; richiamata la sentenza n. 274 del 2017 di questa Corte, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione di una legge regionale di assestamento al bilancio perch\u0026#233;, in violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., aveva previsto l\u0026#8217;applicazione al bilancio di una quota di avanzo di amministrazione dell\u0026#8217;esercizio precedente, pur in presenza di un risultato negativo, avendo erroneamente considerato quale componente attiva, tra l\u0026#8217;altro, la voce del \u0026#171;complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, [\u0026#8230;] si concretano in cespiti inesistenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, rileva il ricorso, laddove l\u0026#8217;istituto del DANC determini disavanzo, questo \u0026#171;deve essere trattato come tale\u0026#187;, come sarebbe confermato dalla esistenza di \u0026#171;una precisa modalit\u0026#224; di recupero della quota di disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto\u0026#187;, contenuta nei principi contabili applicati concernenti la contabilit\u0026#224; finanziaria (\u0026#232; citato il paragrafo 5.3.4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si comprenderebbero, dunque, le motivazioni del trattamento differenziato previsto dalla disposizione in esame, tanto pi\u0026#249; considerando che, invece, nel disciplinare il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2024, il legislatore avrebbe espressamente ricompreso il disavanzo da DANC nel disavanzo di amministrazione, prescrivendo alle regioni in tale situazione di appostare nel bilancio di previsione dell\u0026#8217;esercizio finanziario 2024 un fondo pari all\u0026#8217;importo del contributo dovuto e di destinare l\u0026#8217;economia, registrata nel rendiconto dello stesso esercizio, a riduzione del suddetto disavanzo (in base al disposto dell\u0026#8217;art. 1, comma 527-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante \u0026#171;Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026\u0026#187;, inserito dall\u0026#8217;art. 19, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante \u0026#171;Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, risulterebbero violati gli artt. 3, 81, 97 e 119 Cost.; il contrasto con quest\u0026#8217;ultimo darebbe conto altres\u0026#236; della ridondanza della lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, impegnata nel piano di recupero del disavanzo, in considerazione degli effetti negativi della disposizione in esame sul PIL regionale e sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini del proprio territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Secondo quanto argomentato nel terzo motivo di ricorso, le disposizioni di cui ai commi 792 e 793 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024 violerebbero gli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., prevedendo \u0026#171;gravose sanzioni, in termini di incremento del contributo alla finanza pubblica\u0026#187;, per le ipotesi del mancato accantonamento in bilancio dello stesso e della mancata trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all\u0026#8217;esercizio precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsse, in particolare: a) \u0026#171;aggrav[erebbero] l\u0026#8217;importo del contributo in mancanza di un\u0026#8217;effettiva necessit\u0026#224; sul piano economico-finanziario\u0026#187;, ma solo quale conseguenza \u0026#171;diretta ed automatica del mancato rispetto dei termini sanciti\u0026#187;; b) ometterebbero di prevedere che sia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a determinare \u0026#171;la quantificazione\u0026#187; o a concorrere a tale operazione; c) violerebbero la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del contributo, dal momento che il relativo incremento sarebbe quantificato \u0026#171;senza alcuna attivit\u0026#224; istruttoria in ordine alla concreta sostenibilit\u0026#224;\u0026#187; da parte della regione interessata, la quale non verrebbe coinvolta \u0026#171;nel procedimento\u0026#187;, peraltro nemmeno delineato, in quanto la disposizione configurerebbe una sanzione automatica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ultimo motivo sono, infine, impugnati i commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024, i quali, rispettivamente, incidono sui commi 139 e 134 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso osserva che le suddette previsioni hanno messo a disposizione di regioni e comuni risorse statali, \u0026#171;a prescindere dalla condizione finanziaria\u0026#187; di tali enti, per una serie di finalit\u0026#224; concernenti diritti dei cittadini \u0026#8211; quali la sicurezza, la mobilit\u0026#224;, la riduzione dell\u0026#8217;inquinamento \u0026#8211; e prevedendo una priorit\u0026#224; di assegnazione per i comuni del Mezzogiorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, per effetto delle disposizioni impugnate, il finanziamento statale destinato alle regioni risulta soppresso a partire dall\u0026#8217;anno 2027 \u0026#8211; facendo cos\u0026#236; venire meno lo stanziamento gi\u0026#224; previsto nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 della Regione Campania, per l\u0026#8217;esercizio 2027, per circa 32 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018 \u0026#8211;, mentre quello rivolto ai comuni \u0026#232; stato ridotto in misura consistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali previsioni, oltre a porsi esse stesse in contrasto con tutti i parametri evocati \u0026#171;per le medesime ragioni svolte con riferimento ai precedenti commi\u0026#187;, espressamente richiamate, renderebbero \u0026#171;evidente la fondatezza\u0026#187; delle censure specificamente articolate nei confronti delle disposizioni degli impugnati commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, in particolare, sotto i profili della irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224;, nonch\u0026#233; della carenza di istruttoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso sottolinea che, con riferimento alla combinazione delle suddette misure \u0026#8211; dei tagli ai trasferimenti e dell\u0026#8217;ampliamento della spesa per investimenti \u0026#8211; previste nel disegno di legge governativo, l\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio, nell\u0026#8217;audizione alle Commissioni bilancio, riunite, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del 5 novembre 2024 ha segnalato gli effetti netti \u0026#171;complessivamente negativi\u0026#187; sulla spesa in conto capitale degli enti territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva infine che, al fine di consentire il raggiungimento dell\u0026#8217;obiettivo di cofinanziamento regionale dei programmi finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, la Regione Campania, dopo oltre un decennio dall\u0026#8217;ultima accensione di prestiti, \u0026#171;ha dovuto autorizzare il ricorso all\u0026#8217;indebitamento\u0026#187; con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, sostenendo pertanto i costi correlati al servizio del debito. Sotto questo profilo, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di utilizzare l\u0026#8217;accantonamento di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 penalizzerebbe le regioni svantaggiate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, i commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024, anche in combinato disposto con il precedente comma 790, violerebbero gli artt. 3, 97 e 119, nonch\u0026#233; gli artt. 81 e 120 Cost., dovendosi ritenere oggettiva ed evidente la ridondanza della lesione nella sfera delle attribuzioni regionali, anche perch\u0026#233; le disposizioni indicate, omettendo di prevedere \u0026#171;strumenti perequativi\u0026#187; e, anzi, realizzando \u0026#171;un meccanismo proteso ad acuire le disparit\u0026#224; tra territori\u0026#187;, contribuirebbero \u0026#171;alla perpetrazione e cristallizzazione di condizioni di fatto\u0026#187; tali da limitare, per le regioni pi\u0026#249; svantaggiate, l\u0026#8217;esercizio delle prerogative costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 aprile 2025 si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con le disposizioni impugnate lo Stato avrebbe inteso stabilire le modalit\u0026#224; di partecipazione degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all\u0026#8217;osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e economica europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderata la necessit\u0026#224; di rispettare a livello nazionale la traiettoria dell\u0026#8217;indicatore della spesa netta, il legislatore statale, mediante norme qualificabili come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si sarebbe limitato a determinare complessivamente il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario, lasciando alle stesse adeguati margini di autonomia sulle voci di spesa alle quali applicare i risparmi, come emergerebbe dal meccanismo descritto dall\u0026#8217;art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, il quale non indicherebbe \u0026#171;misure specifiche di riduzione, che sono rimesse all\u0026#8217;autonomia di bilancio del singolo ente\u0026#187;. Peraltro, gi\u0026#224; in sede di riparto del contributo, la previsione che questo sia effettuato sulla base dell\u0026#8217;accordo tra le regioni stesse, in sede di autocoordinamento, lascerebbe \u0026#171;ampi spazi di libert\u0026#224;\u0026#187; sugli ambiti su cui incidere; anche nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;intervento sostitutivo statale non sarebbero stati aggiunti vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, venendo anzi esclusi quelli maggiormente inerenti ai diritti sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale, prospettata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., \u0026#171;non vertendosi in materia tributaria\u0026#187;, ritiene rispettate, nella specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la previsione di legittimi principi di coordinamento finanziario. Infatti, le revisioni della spesa sarebbero temporanee ed assicurerebbero il coinvolgimento degli enti territoriali in ossequio al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura sulla sostenibilit\u0026#224; del contributo da parte delle regioni, la difesa statale rileva che la ricorrente non avrebbe fornito la prova di non potere farvi fronte e che, in ogni caso, il rapporto del contributo a carico della Regione Campania rispetto al totale della spesa corrente del bilancio regionale \u0026#171;non [sarebbe] tale da incidere sulla capacit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente di assolvere ai suoi compiti istituzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche le censure mosse ai commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024 andrebbero rigettate, dovendosi valutare l\u0026#8217;effetto della revisione dei contributi, da questi disposta nei confronti delle regioni e dei comuni, \u0026#171;tenendo conto delle risorse straordinarie assegnate ai medesimi nell\u0026#8217;ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La difesa statale contesta anche la fondatezza della censura che, interpretando la sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte, ritiene violato il principio di leale collaborazione, per avere le disposizioni impugnate omesso di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La suddetta pronuncia, infatti, non sarebbe riconducibile alla categoria delle decisioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale accertata ma non dichiarata, costituendo, piuttosto, \u0026#171;un\u0026#8217;espressione pi\u0026#249; blanda dei poteri di indirizzo esercitabili dalla Corte nei riguardi del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La stessa sentenza, nella parte in cui ha ricordato la necessit\u0026#224; che il ripiano dei disavanzi avvenga in tempi contenuti, varrebbe a confutare la doglianza mossa al diverso trattamento riservato alle regioni in disavanzo di amministrazione, impossibilitate a utilizzare le risorse del contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, guardando all\u0026#8217;obiettivo finale e unitario che la disciplina dell\u0026#8217;impugnato comma 790 concorre a perseguire, essa consentirebbe di realizzare obiettivi a favore degli enti territoriali, quali \u0026#171;il riequilibrio dei bilanci degli enti in crisi finanziaria\u0026#187; e \u0026#171;la riqualificazione della spesa e il sostegno alla crescita\u0026#187; di quelli non in disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Non sarebbe, poi, irragionevole n\u0026#233; arbitraria la prevista esclusione della quota del disavanzo derivante da DANC dal meccanismo applicativo del richiamato comma 790, date le \u0026#171;caratteristiche di tale forma di disavanzo, funzionali alle esigenze del percorso di aggiustamento dei conti pubblici\u0026#187; richieste dalle nuove regole economiche europee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, diversamente dalle altre forme di disavanzo di amministrazione, quello derivante da DANC \u0026#171;favorisce la realizzazione di investimenti senza incrementare il debito pubblico ed \u0026#232; destinato a essere ripianato senza determinare riduzioni di spesa corrente, attraverso il ricorso a nuovo debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno sarebbe significativo il richiamo, da parte della Regione ricorrente, al trattamento riconosciuto al disavanzo derivante da DANC dall\u0026#8217;art. 1, comma 527-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 213 del 2023, essendo stata questa disposizione definita \u0026#171;nelle more delle nuove regole della \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e europea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Infine, sarebbero non fondate anche le censure mosse agli impugnati commi 792 e 793, i quali, disciplinando gli effetti sanzionatori del mancato rispetto dei termini previsti per l\u0026#8217;attuazione del contributo alla finanza pubblica, costituirebbero misure \u0026#171;necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica\u0026#187; e non violerebbero l\u0026#8217;art. 120 Cost., limitandosi a sanzionare un inadempimento da parte del singolo ente.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 13 del 2025), la Regione Campania ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge n. 207 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In base alle prime sei disposizioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell\u0026#8217;osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e economica europea, attraverso disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 784) alle regioni a statuto ordinario \u0026#232; stato richiesto un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2029 (comma 786, primo periodo) e il cui riparto \u0026#232; effettuato in sede di autocoordinamento tra le regioni, oppure, in assenza di accordo, mediante un provvedimento statale, in proporzione alla spesa corrente sostenuta da ciascuna regione, ma con l\u0026#8217;esclusione, tra l\u0026#8217;altro, dell\u0026#8217;intero perimetro sanitario e delle spese della Missione 12, relativa a \u0026#171;Diritti sociali, politiche sociali e famiglia\u0026#187; (comma 786, secondo e terzo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attuazione del contributo richiede alle regioni di comprimere la spesa corrente in ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; ci\u0026#242; avviene mediante l\u0026#8217;iscrizione in bilancio di un fondo di importo pari al contributo dovuto, sul quale non \u0026#232; possibile disporre impegni di spesa e che deve essere finanziato attraverso le risorse di parte corrente (comma 789).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla fine di ciascun esercizio il fondo in esame costituisce quindi un\u0026#8217;economia, che, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione, contribuisce a ripianare tale disavanzo in misura aggiuntiva rispetto all\u0026#8217;ordinario piano di rientro. Per gli enti non in disavanzo, invece, l\u0026#8217;importo del contributo alla finanza pubblica, iscritto nel richiamato fondo, \u0026#232; destinato a finanziare investimenti nell\u0026#8217;esercizio successivo. Ai fini dell\u0026#8217;alternativa appena descritta le regioni considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto (comma 790).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina del contributo alla finanza pubblica \u0026#232; completata dalla previsione di una sanzione per gli enti inadempienti agli obblighi di accantonare il fondo e di trasmettere i rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (commi 792 e 793).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In forza delle altre due previsioni impugnate, i commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, si determina, rispettivamente, la riduzione e la cancellazione di contributi per investimenti assegnati ai comuni e alle regioni a statuto ordinario dai commi 139 e 134 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione impugna, anzitutto, con un primo gruppo di censure le disposizioni di cui ai commi 784, 786 e 789 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024, che violerebbero, sotto vari profili, gli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In via preliminare, va dichiarata inammissibile la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., come esattamente eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri, trattandosi di un parametro inconferente rispetto alle disposizioni impugnate, non aventi a oggetto statuizioni tributarie ma principi di coordinamento finanziario applicabili agli enti territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La prima censura lamenta, innanzitutto, il carattere di dettaglio delle previsioni contenute nelle suddette disposizioni, che non potrebbero quindi qualificarsi come principi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#171;norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l\u0026#8217;altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 195 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con tale giurisprudenza, il legislatore statale, con le disposizioni impugnate, si \u0026#232; limitato a determinare l\u0026#8217;importo complessivo dei contributi richiesti, nel circoscritto arco temporale del quinquennio, alle regioni a statuto ordinario, lasciando alle stesse adeguati margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi, dal momento che il relativo riparto \u0026#232; espressamente rimesso all\u0026#8217;accordo tra le regioni in sede di autocoordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, anche in assenza di tale accordo, l\u0026#8217;intervento sussidiario dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale si limita a quantificare gli importi complessivamente dovuti da ciascuna regione, senza aggiungere vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, salvo escludere quelli inerenti ai diritti sociali e alla sanit\u0026#224;, e ci\u0026#242; in conformit\u0026#224; alla giurisprudenza di questa Corte che richiede il rispetto della spesa costituzionalmente necessaria (da ultimo, ancora sentenza n. 195 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle modalit\u0026#224; della contribuzione, va ricordato che questa Corte ha ricondotto nell\u0026#8217;ambito dei principi di coordinamento anche norme puntuali, quando le stesse sono state adottate dal legislatore per realizzare in concreto la \u0026#171;finalit\u0026#224;\u0026#187; del coordinamento finanziario (sentenza n. 78 del 2020): \u0026#232;, infatti, \u0026#171;il finalismo\u0026#187; (sentenza n. 38 del 2016) insito in tale genere di disposizioni che consente di escludere il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialit\u0026#224; e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 137 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la dinamica del contributo strutturata dalle disposizioni impugnate presenta importanti differenze rispetto a quella dei due precedenti contributi, previsti rispettivamente dalla legge di bilancio 2021 e, in origine, da quella 2024, che in realt\u0026#224; sono stati impostati in termini pi\u0026#249; invasivi dell\u0026#8217;autonomia regionale: mentre questi disponevano un versamento diretto delle risorse proprie degli enti territoriali al bilancio dello Stato, quello ora in esame le mantiene al bilancio degli enti, sebbene vincolandone la destinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la disposizione sulle modalit\u0026#224; di contribuzione \u0026#232;, da questo punto di vista, quindi idonea a perseguire correttamente l\u0026#8217;obiettivo finalistico sotteso ai principi fondamentali del coordinamento dinamico della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Un secondo profilo di censura fa derivare la violazione dei parametri evocati dal carattere aggiuntivo del contributo alla finanza pubblica, che si sommerebbe alle misure di coordinamento gi\u0026#224; in corso, senza che sia stata svolta una adeguata istruttoria sulla congruit\u0026#224; e sulla sostenibilit\u0026#224; della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, la ricorrente precisa che il concorso richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029 si sovrappone, per gran parte del periodo, a quello gi\u0026#224; introdotto dalla precedente legge di bilancio per gli anni dal 2024 al 2028 e, per l\u0026#8217;anno 2025, anche a quello stabilito dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, sotto il profilo della leale collaborazione, la ricorrente ritiene violata la sollecitazione rivolta al legislatore dalla sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte sulla necessit\u0026#224; del coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, va rilevato che, in effetti, secondo la suddetta pronuncia tale coinvolgimento \u0026#232; funzionale a salvaguardare l\u0026#8217;assetto costituzionale, e cio\u0026#232; \u0026#171;a scongiurare l\u0026#8217;adozione di \u0026#8220;tagli al buio\u0026#8221;, i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare. In relazione a questa esigenza e nella prospettiva della nuova \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e economica europea, che prevede [\u0026#8230;] anche l\u0026#8217;allungamento temporale delle misure di contenimento della spesa netta menzionate nel Piano strutturale di bilancio, si palesa vieppi\u0026#249; la necessit\u0026#224; di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale collaborazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eErra quindi l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato quando afferma che la sollecitazione della richiamata sentenza costituirebbe \u0026#171;un\u0026#8217;espressione pi\u0026#249; blanda dei poteri di indirizzo esercitabili dalla Corte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto delle ricordate sovrapposizioni, il contributo complessivamente dovuto dalle regioni a statuto ordinario risulta pari a 805 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2025, a 1.190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2029.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di importi considerevoli, che impattano in modo significativo sull\u0026#8217;autonomia finanziaria delle regioni, la cui voce deve, necessariamente, essere almeno sentita nelle sedi appositamente preposte dall\u0026#8217;ordinamento, anche al fine di poter fornire al Parlamento gli indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltrimenti \u0026#232; forte il rischio che si scarichino eccessivamente sulle autonomie regionali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, frustrando cos\u0026#236; la stessa loro possibilit\u0026#224; di porsi in termini generativi all\u0026#8217;interno di quel pluralismo istituzionale che la Costituzione mira a garantire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, tutte le censure devono tuttavia ritenersi non fondate, poich\u0026#233; la richiamata sentenza \u0026#232; stata depositata il 6 dicembre 2024, dopo quindi che le Commissioni bilancio delle due Camere avevano ormai acquisito gli elementi informativi sui contenuti del disegno di legge di bilancio con un ciclo di audizioni informali (svolte, sui temi della finanza degli enti territoriali, il 5 novembre 2024). Considerata la serrata scansione temporale per l\u0026#8217;approvazione parlamentare della manovra di bilancio, pu\u0026#242; ritenersi che la pretesa di usufruire dell\u0026#8217;apporto istruttorio fornito dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica non sarebbe stata in concreto esigibile prima dell\u0026#8217;adozione della legge impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl coinvolgimento della suddetta Conferenza permanente, per quanto prima precisato, deve per\u0026#242; ritenersi certamente indefettibile gi\u0026#224; in riferimento alla prossima manovra di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, lo Stato non potrebbe in futuro invocare i tempi procedimentali serrati onde neutralizzare l\u0026#8217;esigenza di un pi\u0026#249; compiuto coinvolgimento delle autonomie nell\u0026#8217;iter di adozione delle decisioni fondamentali di finanza pubblica in sede di legge di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Non sono fondate le ulteriori censure incentrate sulla disciplina del riparto del contributo, riguardo sia alla grandezza della spesa pubblica, assunta a criterio in via sussidiaria in caso di mancato accordo, sia all\u0026#8217;autocoordinamento che, secondo il ricorso, non lascerebbe adeguati margini di discrezionalit\u0026#224; in capo alle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, la ricorrente allega i dati relativi alle risorse aggiuntive acquisite azionando la leva tributaria regionale sull\u0026#8217;addizionale all\u0026#8217;IRPEF e sull\u0026#8217;IRAP, evidenziando che tali risorse, dato l\u0026#8217;impatto dei contributi alla finanza pubblica nel periodo dal 2015 al 2023, non sarebbero state utilizzate \u0026#171;per erogare maggiori servizi ai cittadini, ma per finanziare il concorso della Campania agli obiettivi di finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura in esame non coglie nel segno, perch\u0026#233; adottando il criterio della spesa corrente, il legislatore ha inteso, in realt\u0026#224;, vincolare la discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; ministeriale, alla quale \u0026#232; demandata la delicata operazione di riparto del contributo quando non sia stato raggiunto l\u0026#8217;accordo in sede di autocoordinamento tra le regioni. A questi fini, tale grandezza poggia su un dato oggettivo, risultante dall\u0026#8217;ultimo rendiconto approvato, a sua volta riconducibile alle scelte gestionali autonomamente adottate dal singolo ente territoriale. Si tratta quindi di un indicatore finanziario idoneo a distribuire il carico del contributo tra gli enti e difficilmente surrogabile con altri; d\u0026#8217;altro canto, nemmeno la ricorrente prospetta un criterio alternativo adeguato a evitare i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre considerato che, siccome il censurato contributo alla finanza pubblica non sottrae risorse finanziarie alle regioni ma le mantiene al loro bilancio, non \u0026#232; pertinente il richiamo, cos\u0026#236; come formulato, all\u0026#8217;utilizzo della leva fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; precisato, il nuovo contributo si differenzia dai precedenti; profilo del resto rilevato anche dall\u0026#8217;audizione dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio: \u0026#171;[n]el recente passato il concorso degli Enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica \u0026#232; avvenuto attraverso diverse forme: ricorrendo ai tagli dei trasferimenti statali (come negli anni dal 2011 al 2015), prelevando le risorse proprie dei vari comparti e facendole affluire al bilancio dello Stato (come avvenuto per una parte del concorso a carico delle Province negli anni tra il 2011 e il 2015 e per le misure di \u003cem\u003espending review\u003c/em\u003e introdotte dal 2023 [\u0026#8230;]) o imponendo agli Enti l\u0026#8217;obbligo di conseguire avanzi positivi che venivano acquisiti a beneficio dei saldi di finanza pubblica (come quando vigeva il Patto di stabilit\u0026#224;). Oltre che attraverso misure dirette, la spesa corrente \u0026#232; stata tenuta sotto controllo anche mediante interventi indiretti come, ad esempio, il blocco del \u003cem\u003eturnover\u003c/em\u003e o l\u0026#8217;imposizione di altri vincoli all\u0026#8217;assunzione del personale\u0026#187; (documento dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio, depositato in occasione dell\u0026#8217;audizione del 5 novembre 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo profilo di censura, la previsione legislativa non lede il principio di leale collaborazione, dal momento che il riparto \u0026#232; espressamente rimesso all\u0026#8217;accordo raggiunto in sede di autocoordinamento, attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome, \u0026#171;lasciando cos\u0026#236; anche ampi spazi di libert\u0026#224; in riferimento agli ambiti su cui intervenire\u0026#187; (ancora, sentenza n. 195 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione impugna, poi, con il secondo motivo di ricorso, il comma 790, che violerebbe, sotto vari profili, gli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., prescrivendo modalit\u0026#224; diverse, a seconda della presenza o meno di disavanzo, di utilizzo del fondo appostato in bilancio per un importo pari al contributo alla finanza pubblica dovuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Rispetto all\u0026#8217;ordine di illustrazione delle censure del motivo di ricorso, \u0026#232; logicamente prioritario l\u0026#8217;esame di quelle mosse al terzo periodo della suddetta disposizione, in forza del quale \u0026#171;[a]i fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto\u0026#187;, dovendosi valutare anzitutto la legittimit\u0026#224; costituzionale di tale criterio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, la ricorrente lamenta che, stabilendo lo scomputo dall\u0026#8217;importo del disavanzo di amministrazione della quota derivante da DANC, la disposizione violerebbe gli artt. 3, 81, 97 e 119 Cost., differenziando il trattamento di tale tipologia di disavanzo in maniera irragionevole e in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; ammissibile, in quanto \u0026#232; stato chiaramente individuato l\u0026#8217;ambito di competenza legislativa indirettamente inciso dalla disciplina statale e adeguatamente illustrato il requisito di ridondanza, evidenziando, inoltre, l\u0026#8217;interesse della ricorrente a fare valere la censura, che deriverebbe dalla necessit\u0026#224; di una \u003cem\u003epar condi\u003c/em\u003e\u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003eio\u003c/em\u003e tra le regioni nell\u0026#8217;adozione di misure statali di coordinamento finanziario (sentenze n. 192, punto 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 139 del 2024, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura non \u0026#232; per\u0026#242; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 274 del 2017, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una legge regionale di assestamento al bilancio dell\u0026#8217;esercizio finanziario 2016, perch\u0026#233;, in violazione dell\u0026#8217;obbligo di copertura di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., aveva applicato al bilancio di quell\u0026#8217;esercizio una quota dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione dell\u0026#8217;esercizio precedente, laddove, invece, tale risultato doveva ritenersi di segno negativo, essendosi erroneamente considerato quale componente attiva, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, [\u0026#8230;] si concretano in cespiti inesistenti\u0026#187;: la sentenza, aveva infatti richiamato le patologie cui l\u0026#8217;istituto dei suddetti mutui autorizzati ma non contratti aveva dato luogo nella prassi delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; quanto emerge dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 40 del d.lgs. n. 118 del 2011 \u0026#8211; aggiunto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eaa)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) \u0026#8211; e dell\u0026#8217;art. 1, comma 688-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, va precisato che a tale conclusione la sentenza perveniva sulla base della disciplina contabile allora applicabile, dove la pratica dell\u0026#8217;autorizzazione alla contrazione di mutui poi non stipulati era stata interdetta dal legislatore statale, il quale, al contempo, con un intervento eccezionale, aveva dettato una disciplina temporanea che, prendendo atto dei dissesti pregressi, ha consentito il recupero dei prestiti gi\u0026#224; autorizzati in passato ma non perfezionati e ci\u0026#242; solo fino alla fine dell\u0026#8217;esercizio 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina, successivamente alla citata sentenza, \u0026#232; stata per\u0026#242; innovata con l\u0026#8217;art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, che, inserendo il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 40 del d.lgs. n. 118 del 2011, ha reintrodotto nell\u0026#8217;ordinamento contabile delle regioni l\u0026#8217;istituto del DANC \u0026#171;con l\u0026#8217;obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti pubblici, senza far crescere il debito pubblico, e risparmiando la spesa per interessi\u0026#187; (A.C. n. 1334 \u0026#8211; XVIII Legislatura \u0026#8211; Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio 2019, in riferimento all\u0026#8217;art. 70).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAccanto a tale disposizione, che, per evitare il rischio di tensioni di liquidit\u0026#224; di cassa, condiziona espressamente al rispetto da parte della regione dei tempi di pagamento delle obbligazioni commerciali il ricorso allo strumento del DANC, il successivo comma 938, \u0026#171;[a]l fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto\u0026#187;, ha immesso nello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, all\u0026#8217;art. 11, comma 6, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, la previsione di puntuali adempimenti di trasparenza contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle regioni \u0026#232; quindi imposto di elencare nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia gli impegni per spese di investimento di competenza dell\u0026#8217;esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto, sia gli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell\u0026#8217;anno, distintamente per esercizio di formazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, rispetto alle affermazioni contenute nella richiamata sentenza n. 274 del 2017, il quadro normativo attualmente in vigore, per un verso, registra nuovamente un istituto che ammette la copertura delle spese di investimento con una modalit\u0026#224; derogatoria della ordinaria necessit\u0026#224; di utilizzare entrate giuridicamente accertate (tali non potendosi considerare, per definizione, quelle consistenti in mutui da contrarre); per altro verso, tuttavia, risulta avere circoscritto l\u0026#8217;impiego del DANC mediante la previsione di diverse misure precauzionali, prima non considerate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; quindi ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di scomputare la quota di disavanzo da DANC dal meccanismo del comma 790 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024, la cui \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e \u0026#232; quella di velocizzare il rientro dei disavanzi per i quali l\u0026#8217;ordinamento prevede il ripiano in un tempo certo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il ripiano di quello da DANC non vale, infatti, la regola, stabilita in via generale dall\u0026#8217;art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, che impone il recupero del disavanzo nel primo esercizio in corso di gestione alla data dell\u0026#8217;approvazione del rendiconto, oppure nei due successivi esercizi del triennio del bilancio di previsione, e comunque non oltre la durata della legislatura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, poich\u0026#233; la quota di disavanzo derivante da DANC pu\u0026#242; essere coperta \u0026#171;con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa\u0026#187; (art. 40, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 118 del 2011), finch\u0026#233; queste esigenze non divengano attuali, l\u0026#8217;obbligo di ripiano rimane \u0026#8220;sospeso\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa suddetta conclusione non \u0026#232; contraddetta dalla previsione \u0026#8211; segnalata dalla ricorrente nel tentativo di evidenziare l\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione impugnata \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 1, comma 527-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 213 del 2023, come novellata, che ha consentito alle regioni \u0026#171;in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023\u0026#187;, compreso anche il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, di assolvere il contributo alla finanza pubblica, anzich\u0026#233; nella forma, originariamente prevista, del versamento diretto al bilancio dello Stato, attraverso l\u0026#8217;accantonamento in un fondo diretto a ridurre appunto i disavanzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima previsione e quella impugnata hanno \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e diverse: la prima \u0026#232; stata, infatti, funzionale a consentire a tutte le regioni, comprese quelle in cui il disavanzo derivava solo da DANC, di accedere alla forma alternativa di corresponsione del contributo previsto; la seconda, invece, a permettere la spesa di investimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, tuttavia, rimane da segnalare la particolare prudenza che deve accompagnare la valorizzazione della prassi del ricorso al DANC, che, nonostante le nuove precauzioni introdotte, pu\u0026#242; comunque portare a distorsioni nell\u0026#8217;utilizzo dei flussi di cassa, come rilevato, in sede di parifica del rendiconto generale della Regione Lombardia, esercizio 2024, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (decisione 17 luglio 2025, n. 230, relazione allegata, pagine 11-12).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Secondo la ricorrente, l\u0026#8217;impugnato comma 790, precludendo alle regioni in disavanzo di finanziare investimenti con il fondo accantonato in bilancio ai sensi del precedente comma 789, violerebbe, poi, anche i principi di eguaglianza, formale e sostanziale, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., aggravando le attuali differenze tra i territori regionali, nonch\u0026#233; il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., contraddicendo il vincolo, gi\u0026#224; esistente per le regioni in piano di rientro in forza dell\u0026#8217;art. 1, comma 780, della legge n. 205 del 2017, ad assicurare un determinato livello di spesa per investimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Con riferimento al primo profilo, la censura regionale che pretende di conseguire, anche per le regioni in disavanzo, l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intero contributo per la spesa di investimento non \u0026#232; fondata. Questa Corte ha gi\u0026#224; evidenziato che l\u0026#8217;obbligo di ripianare con sollecitudine i disavanzi di amministrazione \u0026#171;risponde anche al principio di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;amministrazione delle risorse della collettivit\u0026#224; territoriale\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2024). La previsione impugnata, mirando a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, non \u0026#232; dunque in s\u0026#233; irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, occorre rilevare che, in effetti, il meccanismo previsto dal comma 790 si rivela eccessivamente rigido perch\u0026#233; le regioni in disavanzo sono escluse del tutto dalla possibilit\u0026#224; di utilizzare le risorse corrispondenti al contributo per finanziare investimenti, riservata esclusivamente alle regioni senza disavanzo di amministrazione (peraltro al netto, come si \u0026#232; visto, del disavanzo dal DANC).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccessiva rigidit\u0026#224; determina esternalit\u0026#224; negative sulla perequazione infrastrutturale tra le diverse regioni a statuto ordinario, dal momento che solo poche di esse nel corso del quinquennio di applicazione del contributo, dati i tempi di recupero dei disavanzi, potranno implementare la spesa di investimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che nel periodo interessato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare sono stati stanziati, come dimostrato in udienza pubblica dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato in risposta allo specifico quesito formulato da questa Corte ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, circa diciannove miliardi di euro di spesa di investimento per progetti che hanno come soggetti attuatori le regioni a statuto ordinario e che, \u003cem\u003epro capite\u003c/em\u003e, la spesa \u0026#232; stata maggiore in regioni come la Campania, anche in considerazione delle esigenze di perequazione infrastrutturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, \u0026#232; anche vero che l\u0026#8217;orizzonte temporale dei suddetti Piani \u0026#232; destinato ad esaurirsi ben prima del quinquennio di riferimento del nuovo contributo e che nella stessa legge di bilancio 2025, con l\u0026#8217;impugnato comma 797, sono stati cancellati specifici finanziamenti statali destinati agli investimenti delle regioni a statuto ordinario per importi rilevanti \u0026#8211; difficilmente suscettibili di essere compensati dalla assegnazione del contributo alla spesa di investimento, che potr\u0026#224; realisticamente riguardare, come detto, poche regioni \u0026#8211; in precedenza autorizzati fino all\u0026#8217;anno 2034, e ora definanziati a partire dal 2027.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, sia nella audizione della Corte dei conti che in quella dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio, gi\u0026#224; citate, sono state segnalate criticit\u0026#224; al riguardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prima, infatti, pur essendosi positivamente rilevato l\u0026#8217;incremento dei fondi per il Servizio sanitario nazionale e per la perequazione comunale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;istituzione di un nuovo fondo \u0026#8211; ma solo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato \u0026#8211; per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, si \u0026#232; evidenziato il rischio, in riferimento al \u0026#171;periodo post PNRR\u0026#187;, di \u0026#171;depotenziare fortemente la spinta impressa dalle progettualit\u0026#224;\u0026#187; in esso previste e dell\u0026#8217;acuirsi delle \u0026#171;divaricazioni nella dotazione di capitale tra aree territoriali\u0026#187; (documento della Corte dei conti, depositato in occasione dell\u0026#8217;audizione del 5 novembre 2024, pagine 95-96).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella seconda, si \u0026#232; sottolineata \u0026#171;la mancata attuazione della L. 42/2009 per la parte relativa alla perequazione infrastrutturale\u0026#187;, l\u0026#8217;assenza di indicatori efficaci al fine di rilevare le criticit\u0026#224; territoriali e l\u0026#8217;esistenza di effetti netti \u0026#171;complessivamente negativi\u0026#187; sulla spesa in conto capitale degli enti territoriali (documento dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio, depositato in occasione dell\u0026#8217;audizione del 5 novembre 2024, pagine 134 e 136).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa totale preclusione per l\u0026#8217;intero quinquennio dell\u0026#8217;impiego per investimenti da parte delle regioni in disavanzo risulta, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le regioni che si pu\u0026#242; riflettere in un pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, quindi, ritiene necessario sollecitare il legislatore, per le annualit\u0026#224; successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le regioni orientata al bene comune, l\u0026#8217;eccessiva rigidit\u0026#224; del meccanismo, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che l\u0026#8217;\u0026#171;obbligo di evitare la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in termini contenuti, secondo le modalit\u0026#224; declinate dalle regole statali dell\u0026#8217;armonizzazione contabile, consegue, da un lato, ai principi di buona amministrazione, di copertura delle spese e dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, \u0026#232; anche vero che tali principi non possono diventare \u0026#8220;tiranni\u0026#8221;, comprimendo del tutto, nella specie, la possibilit\u0026#224; della spesa di investimento delle regioni in disavanzo, che \u0026#232; comunque funzionale anche a colmare il grave deficit infrastrutturale che ancora penalizza le potenzialit\u0026#224; di sviluppo di diverse aree del nostro Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata nemmeno la censura che investe lo stesso comma 790 in riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., dal momento che la disciplina richiamata dalla ricorrente \u0026#8211; relativa al ripiano dei disavanzi maturati al 31 dicembre 2015, tra cui quello della Campania \u0026#8211; richiede, a fronte della significativa deroga al termine di rientro dal disavanzo, l\u0026#8217;impegno della regione a incrementare i pagamenti complessivi per investimenti per gli anni dal 2018 al 2026. Ci\u0026#242; significa che l\u0026#8217;incremento da conseguire per l\u0026#8217;anno 2026 \u0026#8211; l\u0026#8217;unico che, in ipotesi, si sovrappone con l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del meccanismo impugnato \u0026#8211; presuppone che i finanziamenti degli investimenti siano stati stanziati in precedenza nel bilancio regionale e, soprattutto, che l\u0026#8217;avanzamento degli interventi abbia determinato pagamenti effettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata \u0026#232; invece destinata a finanziare nuovi investimenti in un arco temporale nel quale la disciplina cui la ricorrente fa riferimento avr\u0026#224; in buona sostanza esaurito la sua applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve dunque escludere la prospettata interferenza tra la richiamata disciplina speciale del ripiano del disavanzo e la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Infine, secondo la Regione Campania, la preclusione risultante dall\u0026#8217;impugnato comma 790 impedirebbe alle regioni in disavanzo, irragionevolmente e in violazione dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., di fruire del \u0026#171;beneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello Stato per spese di investimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa poggia sull\u0026#8217;assunto che la possibilit\u0026#224; di utilizzare il fondo per investimenti riconosciuta agli enti in avanzo abbia \u0026#171;un costo per l\u0026#8217;erario, puntualmente specificato\u0026#187; nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, e che il finanziamento degli investimenti consentito ai predetti enti avvenga a carico del bilancio dello Stato, con risorse assimilabili a quelle di cui all\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., dalle quali sarebbero esclusi gli enti in disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assunto \u0026#232; fallace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, quello che la ricorrente qualifica \u0026#171;costo per l\u0026#8217;erario\u0026#187; non rappresenta un onere al quale il bilancio dello Stato ha fatto fronte con un\u0026#8217;apposita copertura, ma soltanto la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione sui saldi che riguardano le pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intero meccanismo del contributo non determina, infatti, passaggi di risorse n\u0026#233; dagli enti territoriali allo Stato, e neanche in senso inverso, a vantaggio degli enti in avanzo: infatti, il finanziamento degli investimenti a questi consentito avviene utilizzando i risparmi registrati al termine dell\u0026#8217;esercizio sul fondo appostato in bilancio con risorse dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;inesattezza del presupposto mina la fondatezza della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con un terzo gruppo di censure, la ricorrente impugna i commi 792 e 793 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 207 del 2024 per violazione degli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., in quanto: a) prevederebbero \u0026#171;gravose sanzioni\u0026#187; solo quale conseguenza \u0026#171;diretta ed automatica del mancato rispetto dei termini sanciti\u0026#187;; b) ometterebbero di coinvolgere la Conferenza Stato-regioni nella determinazione della quantificazione della sanzione; c) imporrebbero una misura sanzionatoria senza alcuna attivit\u0026#224; istruttoria in ordine alla concreta sostenibilit\u0026#224; da parte della regione interessata e senza prevedere che questa partecipi al procedimento di applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Per le ragioni gi\u0026#224; illustrate (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 2.1.), la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost. \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le residue censure non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al profilo dell\u0026#8217;applicazione in via automatica, non pare dubitabile che nell\u0026#8217;ambito del coordinamento della finanza pubblica spetti al legislatore statale definire un sistema di sanzioni, individuando le necessarie misure che costituiscono \u0026#171;naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica\u0026#187; (sentenza n. 77 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla specifica censura sulla necessit\u0026#224; di una previa verifica di sostenibilit\u0026#224; della sanzione, va considerato che la disposizione impugnata non prevede un incremento, a titolo sanzionatorio, del contributo dovuto e non accantonato in bilancio, ma si limita a stabilire che tale importo sia appostato nel fondo nell\u0026#8217;esercizio successivo, nel quale si effettua il monitoraggio della misura. Pertanto, l\u0026#8217;assenza di un vero e proprio carattere afflittivo del meccanismo in questione esclude in radice la necessit\u0026#224; di condizionarne l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; alla verifica di sostenibilit\u0026#224; da parte dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversa \u0026#232; la previsione nel caso di inadempimento all\u0026#8217;obbligo di trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni dei dati consuntivi, nel quale l\u0026#8217;importo del contributo dovuto \u0026#232; incrementato del dieci per cento. La quantificazione di tale sanzione risulta, tuttavia, contenuta in una misura proporzionata a realizzare l\u0026#8217;effetto deterrente. Di conseguenza, nemmeno per tale previsione sussiste la denunciata lesione dei parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel complesso, quindi, le misure stabilite in risposta agli inadempimenti si presentano congegnate a un livello minimo, tale da escludere anche il contrasto con il principio di leale collaborazione per l\u0026#8217;omessa previsione del coinvolgimento del sistema delle conferenze nella quantificazione dell\u0026#8217;incremento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, va altres\u0026#236; esclusa la denunciata lacuna in ordine alla partecipazione della regione interessata al procedimento, dal momento che nell\u0026#8217;attuazione del meccanismo sanzionatorio troverebbero comunque applicazione i principi generali sul procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con un ultimo gruppo di questioni, il ricorso impugna l\u0026#8217;art. 1, commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge n. 207 del 2024, in quanto, riducendo, il primo, e azzerando, il secondo, le autorizzazioni di spesa per contributi statali per investimenti dei comuni e delle regioni a statuto ordinario, tali previsioni violerebbero, in particolare, gli artt. 3, 97 e 119, nonch\u0026#233; gli artt. 81 e 120 Cost., omettendo di prevedere \u0026#171;strumenti perequativi\u0026#187; e, anzi, realizzando \u0026#171;un meccanismo proteso ad acuire le disparit\u0026#224; tra territori\u0026#187;, cos\u0026#236; contribuendo \u0026#171;alla perpetrazione e cristallizzazione di condizioni di fatto\u0026#187; tali da limitare, per le regioni pi\u0026#249; svantaggiate, l\u0026#8217;esercizio delle prerogative costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di quanto precisato al punto 3.2.1., le censure non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate intervengono su risorse statali qualificabili come aggiuntive, ai sensi dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., determinandone una rimodulazione nel contesto di scelte allocative inserite in una manovra di finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento a fondi cos\u0026#236; connotati, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto possibile che essi siano \u0026#171;oggetto di una nuova programmazione, alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, si tratta di risorse statali \u0026#171;non ancora utilizzate, che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta pi\u0026#249; consona in rapporto al mutato quadro di politica economica\u0026#187; (sentenza n. 207 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, alla base delle rimodulazioni operate dalle disposizioni impugnate vi \u0026#232; anche il collegamento tra queste e il meccanismo che consente agli enti territoriali in avanzo di amministrazione di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti. La stessa relazione al disegno di legge di bilancio esplicita che tutti i disposti definanziamenti agli enti territoriali tengono conto della previsione della suddetta modalit\u0026#224; applicativa del contributo (A.C. n. 2112 \u0026#8211; XIX Legislatura \u0026#8211; Relazione al disegno di legge di bilancio 2025 \u0026#8211; pagina 151).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, quanto al comparto degli enti locali, la maggioranza dei quali presenta avanzi di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti pu\u0026#242; trovare compensazione, nel periodo considerato, dalla destinazione del contributo alla spesa di investimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome evidenziato al punto 3.2.1., lo stesso saldo positivo non \u0026#232; per\u0026#242; ipotizzabile per le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per questi enti territoriali l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dei denunciati definanziamenti non \u0026#232; immediata, bens\u0026#236; differita al 2027, per cui il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potr\u0026#224; essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione di questa Corte a intervenire, nelle annualit\u0026#224; successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell\u0026#8217;alternativa sulla utilizzazione del contributo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 53 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 796 e 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge n. 207 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Legge di bilancio 2025 - Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica - Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente - Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalit\u0026#224; di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo costituisce un\u0027economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione - Denunciata introduzione di limiti all\u0026#8217;autonomia finanziaria non corrispondenti alla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta assenza di margini di discrezionalit\u0026#224; nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Denunciata illogica disparit\u0026#224; di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini - Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l\u0026#8217;accantonamento - Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell\u0026#8217;omessa previsione di un\u0026#8217;istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell\u0026#8217;ambito della Conferenza unificata - Disparit\u0026#224; di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi - Ritenuta irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224; della previsione che il disavanzo di amministrazione \u0026#232; considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto - Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini.\nModalit\u0026#224; di contribuzione - Regime sanzionatorio - Denunciato aggravio dell\u0026#8217;importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti - Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione - Denunciata omessa istruttoria con riguardo all\u0026#8217;importo del contributo aggiuntivo - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all\u0026#8217;art. 1, c. 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l\u0026#8217;assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilit\u0026#224; e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalit\u0026#224; di ridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224; per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell\u0026#8217;ambito della Conferenza unificata - Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni pi\u0026#249; svantaggiate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47046","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica allargata – Contributo alla finanza pubblica – Contributo aggiuntivo richiesto alle regioni ordinarie per il quinquennio 2025-2029 – Importo, modalità e termini di contribuzione, riparto del contributo – Sanzioni per gli enti inadempienti agli obblighi previsti – Denunciata violazione del principio di capacità contributiva – Inconferenza del parametro – Inammissibilità della questione. (Classif. 036009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024 che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell’osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova \u003cem\u003egovernance \u003c/em\u003eeconomica europea, richiede alle regioni ordinarie un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, stabilendone l’importo, le modalità e i termini di contribuzione, il meccanismo di riparto nonché le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti. Le disposizioni impugnate non hanno ad oggetto statuizioni tributarie, ma principi di coordinamento finanziario applicabili agli enti territoriali.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47047","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47047","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Impugnazione, da parte della Regione, di una disposizione statale [in riferimento a parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato] - Condizione di ammissibilità - Individuazione dell\u0027ambito di competenza legislativa indirettamente inciso dalla disciplina statale e adeguata illustrazione del requisito della ridondanza. (Classif. 113005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio costituzionale in via principale la Regione ricorrente quando evoca parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto delle competenze con lo Stato deve individuare chiaramente l’ambito di competenza legislativa indirettamente inciso dalla disciplina statale e illustrare adeguatamente il requisito di ridondanza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 192/2024; S. 139/2024\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47048","numero_massima_precedente":"47046","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47048","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) – Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Principi fondamentali della materia – Disposizioni ad essi riconducibili – Fissazione di limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali – Condizioni – Contenimento complessivo della spesa corrente con carattere transitorio, o comunque finalizzate al coordinamento finanziario. (Classif. 217005).\u{A0}","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNorme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 195/2024 - mass. 46553\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePossono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche norme puntuali, quando le stesse sono state adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario; è, infatti, il finalismo insito in tale genere di disposizioni che consente di escludere il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2024 - mass. 46553\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 78/2020 - mass. 42533; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 38/2016 - mass. 38744\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47049","numero_massima_precedente":"47047","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47049","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica allargata – Contributo alla finanza pubblica – Contributo aggiuntivo richiesto alle regioni ordinarie per il quinquennio 2025-2029 – Importo, modalità e termini di contribuzione, riparto del contributo – Sanzioni per gli enti inadempienti – Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, di equilibro di bilancio, di buon andamento della P.A., di leale collaborazione nonché della disciplina della destinazione delle “risorse aggiuntive” – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni – Sollecito al legislatore, per le annualità successive, a coinvolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, a ricorrere con prudenza al debito autorizzato e non contratto (DANC) nonché a rivedere il meccanismo nel senso di consentire anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento. (Classif. 036009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della leale collaborazione, dell’art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell’osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova \u003cem\u003egovernance \u003c/em\u003eeconomica europea, richiede alle regioni a statuto ordinario un contributo aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Più in particolare, attraverso disposizioni qualificate principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 784) la disciplina prevede: i) l’importo del contributo (comma 786, primo periodo); ii) le modalità del riparto (comma 786, secondo e terzo periodo); iii) la necessaria iscrizione in bilancio di un fondo di importo pari al contributo dovuto, sul quale non è possibile disporre impegni di spesa (comma 789). Le disposizioni impugnate sono qualificabili come principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto il legislatore si è limitato a determinare l’importo complessivo dei contributi richiesti nel quinquennio, lasciando alle regioni margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi; anche l’intervento sussidiario dello Stato si limita a quantificare gli importi complessivamente dovuti da ciascuna regione, senza aggiungere vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, salvo il rispetto della spesa costituzionalmente necessaria. Allo stesso modo la dinamica del contributo – che mantiene le risorse nel bilancio degli enti, pur vincolandone la destinazione – persegue correttamente l’obiettivo finalistico sotteso ai principi fondamentali del coordinamento dinamico della finanza pubblica. Le disposizioni nemmeno violano gli evocati parametri in ragione del mancato rispetto della sollecitazione, rivolta dalla Corte costituzionale al legislatore nella sentenza n. 195 del 2024, in merito al coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: il fatto che il deposito di tale sentenza sia avvenuto successivamente all’acquisizione, da parte delle Commissioni bilancio, degli elementi informativi sui contenuti del d.d.l. di bilancio e la serrata scansione temporale per l’approvazione parlamentare di quest’ultimo fa sì che la pretesa di usufruire dell’apporto istruttorio della Conferenza non sarebbe stata in concreto esigibile. Ciò nonostante, il suo coinvolgimento deve essere ritenuto indefettibile già nella prossima manovra di bilancio, anche per fornire al Parlamento gli elementi istruttori necessari per assumere le decisioni. Con riferimento alla disciplina del riparto del contributo previsto, poi, la scelta del legislatore di adottare, in via sussidiaria, il criterio della spesa corrente non reca alcun \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai detti parametri intendendo invece, vincolare la discrezionalità dell’autorità ministeriale tramite una grandezza che poggia su un dato oggettivo, riconducibile alle scelte gestionali del singolo ente. L’altra disposizione impugnata (comma 790) disciplina le modalità di contribuzione, prevedendo, in particolare: iv) modalità diverse di utilizzo del fondo appostato in bilancio; v) la possibilità di calcolare il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC). Quest’ultima scelta legislativa non risulta manifestamente irragionevole dal momento che, in ragione del mutamento del quadro normativo rispetto a quanto affermato nella sentenza n. 274 del 2017 della Corte costituzionale, oggi è ammessa, seppur con diverse misure precauzionali, la copertura delle spese di investimento con una modalità derogatoria della ordinaria necessità di utilizzare entrate giuridicamente accertate. Si segnala, tuttavia, la particolare prudenza che deve accompagnare la valorizzazione della prassi del ricorso al DANC, considerato che questo, nonostante le precauzioni, può comunque portare a distorsioni nell’utilizzo dei flussi di cassa. Con riferimento, poi, alla prevista preclusione, per le regioni in disavanzo, di finanziare investimenti con il fondo accantonato in bilancio non sono violati i principi di eguaglianza, formale e sostanziale, e di ragionevolezza, in quanto il meccanismo previsto mira a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, il cui obbligo di ripiano risponde anche al principio di responsabilità nell’amministrazione delle risorse della collettività. Tuttavia, lo stesso si rivela eccessivamente rigido: si sollecita, pertanto, il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivederne l’eccessiva rigidità, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento. Il citato comma 790, infine, non interferisce nemmeno con la disciplina speciale del ripiano del disavanzo maturato al 31 dicembre 2015, dal momento che è destinato a finanziare nuovi investimenti in un arco temporale nel quale la disciplina speciale avrà, in buona sostanza, esaurito la sua applicazione; né viola l’art. 119, quinto comma, Cost., in quanto il meccanismo del contributo previsto non determina un passaggio di risorse né dagli enti territoriali allo Stato, e neanche in senso inverso, a vantaggio degli enti in avanzo. Nemmeno le ulteriori disposizioni impugnate, che stabiliscono le sanzioni per gli enti inadempienti agli obblighi di accantonare il fondo e di trasmettere i rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (commi 792 e 793), comportano una violazione dei parametri evocati. Da un lato, infatti, spetta al legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, definire il sistema di sanzioni, naturale deterrente per ogni infrazione degli enti territoriali a tali vincoli. Dall’altro, le misure sono congegnate a un livello minimo, tale da escludere anche il contrasto con il principio di leale collaborazione: nel primo caso difetta un vero e proprio carattere afflittivo, dal momento che la disposizione si limita a stabilire che l’importo sia appostato nel fondo nell’esercizio successivo, mentre, nel secondo, la quantificazione della sanzione risulta contenuta in misura proporzionata a realizzare l’effetto deterrente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2024 - mass. 46554; S. 77/2019 - mass. 41953\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47050","numero_massima_precedente":"47048","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47050","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Risorse aggiuntive - Nuova programmazione - Possibilità - Condizione - Risorse non ancora utilizzate - Valutazioni di interesse strategico nazionale, quale rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative alle disposizioni che, nel quadro del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica richiesto alle regioni ordinarie per il quinquennio 2025-2029, riducono e cancellano i contributi per investimenti già assegnati, rispettivamente, ai comuni e alle regioni. Sollecito al legislatore a intervenire, nelle annualità successive, per una modulazione meno rigida dell\u0027alternativa sulla utilizzazione del contributo, in particolare per le regioni in disavanzo). (Classif. 036001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI fondi qualificabili come risorse aggiuntive, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., possono essere oggetto di una nuova programmazione, alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale qualora si tratti di risorse statali non ancora utilizzate. In tal caso, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, possono ricevere nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 143/2017 - mass. 40079; S. 207/2011 - mass. 35732\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, commi 796 e 797, lett. \u003cem\u003ea \u003c/em\u003ee \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, della legge n. 207 del 2024, che, rispettivamente, riducono e cancellano i contributi per investimenti assegnati ai comuni e alle regioni a statuto ordinario dai commi 139 e 134 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018. Le disposizioni impugnate intervengono su risorse statali aggiuntive ancora non utilizzate, determinandone una rimodulazione nel contesto di scelte allocative inserite in una manovra di finanza pubblica; ciò anche in ragione del collegamento con il meccanismo ivi previsto che consente agli enti territoriali in avanzo di amministrazione di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti. Se, per il comparto degli enti locali – la maggioranza dei quali presenta avanzi di amministrazione – la riduzione dei trasferimenti trova quindi compensazione, nel periodo considerato, dalla destinazione del contributo alla spesa di investimento, ciò non accade, in particolare, per le regioni in disavanzo. Tuttavia, essendo l’operatività dei definanziamenti alle regioni differita al 2027, il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potrà essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione a intervenire, nelle annualità successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell’alternativa sulla utilizzazione del contributo, nel senso di consentire anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47049","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero":"207","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"796","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero":"145","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"139","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero":"207","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"797","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero":"145","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"134","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero":"207","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"797","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":"sostitutivo della","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero":"145","articolo":"","specificazione_articolo":"Tabella 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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