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necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalità organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti – Ricorso del Governo – Denunciato intervento\u0026nbsp;rivolto a un istituto giuridico che, innovando il diritto civile e trovando applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e art. 1.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo;\u0026nbsp;legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\u0026nbsp;Sardegna), artt. 3 e 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 –\u0026nbsp;Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell\u0027ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti – Disciplina degli oneri finanziari – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e artt. 2, 6 e 7.\u003c/p\u003e\u003cp 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dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere – Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessa – Previsione che la persona interessata può decidere di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento con le modalità e secondo le forme di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione alla predetta Commissione di compiti e funzioni relativi a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio sanitario nazionale non previsti e, comunque, non ancora disciplinati da alcuna disposizione di legge statale – Sovrapposizione con le competenze riservate dalla legge statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Denunciata incidenza delle scelte asseritamente organizzative su decisioni di portata generale circa il modo in cui si intende connotare concretamente l’istituto giuridico del “suicidio medicalmente assistito” – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, artt. 3 e 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 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del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 27 novembre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 27 novembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nSanita\u0027 pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure\n e tempi per l\u0027assistenza sanitaria regionale al suicidio\n medicalmente assistito ai sensi e per l\u0027effetto della sentenza\n della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che la\n Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi\n stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la\n necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere\n al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalita\u0027\n organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti. \nSanita\u0027 pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure\n e tempi per l\u0027assistenza sanitaria regionale al suicidio\n medicalmente assistito ai sensi e per l\u0027effetto della sentenza\n della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che possono\n accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio\n medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti\n indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel\n rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - Previsione\n che le prestazioni e i trattamenti nell\u0027ambito del percorso\n terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono\n gratuiti - Disciplina degli oneri finanziari. \nIn via subordinata: Sanita\u0027 pubblica - Norme della Regione autonoma\n Sardegna - Procedure e tempi per l\u0027assistenza sanitaria regionale\n al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l\u0027effetto della\n sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione\n che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione\n multidisciplinare permanente per la 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effetto della sentenza della Corte\n costituzionale n. 242 del 2019), intero testo e artt. 1, 2, 6 e 7,\n nonche\u0027, in subordine, 3 e 4. \n\n\r\n(GU n. 50 del 10-12-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della della Costituzioneituzione\nnell\u0027interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,\nrappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato\n(codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei\nPortoghesi n. 12, e\u0027 domiciliato (fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), \n nei confronti della Regione Sardegna, in persona del Presidente\ndella Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di\nillegittimita\u0027 costituzionale della intera legge regionale 18\nsettembre 2025, n. 26, recante «Procedure e tempi per l\u0027assistenza\nsanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per\neffetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019»,\npubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 53 del 25 settembre 2025, nonche\u0027\ndei suoi articoli 1, 2, 3, 4 e 7 in virtu\u0027 della deliberazione del\nConsiglio dei ministri in data 20 novembre 2025. \nPremessa. \n 1. La Regione Sardegna ha emanato la Legge Regionale in epigrafe\nindicata, la quale si propone, nei suoi otto articoli, di definire i\nruoli, le modalita\u0027 di verifica delle condizioni del paziente, i\ntempi e le modalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione dei trattamenti\nalle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente\nassistito, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 22\nnovembre 2019, n. 242. \n Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto: \n - L\u0027art. 1, recante le finalita\u0027 della legge, dispone che la\nRegione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi\nstabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019,\nal fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone\nche intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce\ntempi e modalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione dei relativi\ntrattamenti. \n - L\u0027art. 2 individua i requisiti per l\u0027accesso al suicidio\nmedicalmente assistito, stabilendo che possono accedere alle\nprestazioni e ai relativi trattamenti, le persone in possesso dei\nrequisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,\nnel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n.\n219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni\nanticipate di trattamento). \n L\u0027art. 3 prevede l\u0027istituzione presso ogni ASL di una\nCommissione multidisciplinare permanente (composta dalle seguenti\nfigure professionali: un medico palliativista, un medico neurologo,\nun medico psichiatra, un medico anestetista, un infermiere e uno\npsicologo, composizione che puo\u0027 essere integrata, di volta in volta,\nun medico specialista nella patologia da cui e\u0027 affetta la persona\ninteressata), per la verifica della sussistenza dei requisiti per\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito dei richiedenti e la\ndefinizione delle modalita\u0027 per garantire alle persone in possesso\ndei requisiti di cui all\u0027art. 2, comma 1, un fine vita piu\u0027 indolore\ne dignitoso possibile. E\u0027 previsto che la partecipazione alla\nCommissione sia volontaria, nell\u0027ambito del personale dipendente\ndell\u0027azienda sanitaria, e non comporti la corresponsione di compensi,\ngettoni di presenza o altre indennita\u0027, salvo il rimborso spese\nsostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, a carico\ndella azienda sanitaria presso cui e\u0027 istituita la Commissione. E\u0027\ninoltre previsto che le aziende sanitarie assicurino ai componenti\nun\u0027adeguata formazione in materia di cure palliative. \n - L\u0027art. 4 disciplina il procedimento di verifica dei requisiti\nper l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito, che in sintesi\nprevede quanto segue: \n la procedura deve concludersi entro il termine di trenta\ngiorni, decorrenti dalla presentazione della domanda da parte della\npersona interessata, che puo\u0027 essere sospeso, una sola volta, per\naccertamenti, non oltre cinque giorni; \n la procedura e\u0027 avviata su istanza del paziente, e puo\u0027\nessere da quest\u0027ultimo sospesa, posticipata e interrotta in ogni\nmomento; \n entro cinque giorni dall\u0027istanza deve essere convocata la\nCommissione multidisciplinare di cui all\u0027art. 3, per la verifica dei\nrequisiti di cui all\u0027art. 2; \n in via preliminare, la Commissione verifica che il\nrichiedente abbia ricevuto informativa adeguata sulla possibilita\u0027 di\naccedere alle cure palliative, compresa la sedazione palliativa\nprofonda continua, e sul suo diritto di rifiutare o revocare il\nconsenso a qualsiasi trattamento sanitario ai sensi della legge n.\n219/2017; \n se, in seguito a tale informativa, il richiedente conferma la\nvolonta\u0027 di accedere al suicidio medicalmente assistito, si procede\nalla verifica dei requisiti; \n in caso di esito negativo del procedimento di verifica, e\u0027\npossibile presentare una nuova istanza a seguito del mutamento delle\ncondizioni del soggetto interessato; \n la Commissione, entro dieci giorni dalla convocazione da\nparte dell\u0027azienda sanitaria, trasmette l\u0027esito degli accertamenti al\nComitato etico territorialmente competente, il quale ha dieci giorni\nper trasmettere il proprio parere; \n entro tre giorni dall\u0027acquisizione del parere, la Commissione\nredige la relazione finale; \n entro i successivi due giorni, l\u0027azienda sanitaria comunica\nle risultanze della verifica all\u0027interessato e in caso di esito\npositivo, le modalita\u0027 di erogazione del trattamento di suicidio\nmedicalmente assistito; \n la persona in possesso dei requisiti, autorizzata ad accedere\nal suicidio medicalmente assistito puo\u0027 decidere in ogni momento di\nsospendere o annullare l\u0027erogazione del trattamento, con le modalita\u0027\ne le forme di cui all\u0027art. 1, comma 4, della Legge n. 219 del 2017. \n - L\u0027art. 5 disciplina le modalita\u0027 di attuazione, prevedendo\nche siano le aziende sanitarie regionali a fornire il supporto\ntecnico e farmacologico e l\u0027assistenza medica per la preparazione\nall\u0027autosomministrazione del farmaco autorizzato, presso una\nstruttura ospedaliera, l\u0027hospice o il proprio domicilio. L\u0027assistenza\ne\u0027 prestata su base volontaria e come attivita\u0027 istituzionale da\nsvolgersi in orario di lavoro. \n - L\u0027art. 6 stabilisce la gratuita\u0027 del percorso\nterapeutico-assistenziale per il suicidio medicalmente assistito. \n - L\u0027art. 7, norma finanziaria, quantifica la spesa dell\u0027art. 5\nin euro 6.000,00 annui, a partire dal 2025, a carico delle risorse\nregionali allocate nella Missione 13, Programma 2 (finanziamento\naggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA),\nTitolo 1 (spese correnti) e autorizza le necessarie variazioni di\nbilancio nel bilancio di previsione 2025/2027 (aumento missione 13,\nprogramma 2, titolo 1 e diminuzione missione 13, programma 1, titolo\n1). A decorrere dal 2028, la spesa e\u0027 previsto sia coperta mediante\nutilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla\nregione ai sensi dell\u0027art. 8 dello Statuto speciale. All\u0027attuazione\ndelle altre disposizioni si fa fronte utilizzando le risorse umane,\nstrumentali e finanziarie gia\u0027 disponibili a legislazione vigente,\nsenza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. \n - L\u0027art. 8, clausola di cedevolezza, prevede che a decorrere\ndall\u0027entrata in vigore della disciplina statale in materia, le\ndisposizioni regionali si applichino solo in quanto compatibili. \n La illustrata L.R. Sardegna n. 26/2025 presenta diversi profili\ndi illegittimita\u0027 costituzionale, nel suo complesso, ed in relazione\nai singoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei ministri\nha pertanto ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in effetti si\nprovvede mediante il presente ricorso, sulla base dei seguenti\nmotivi. \n 1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intera L.R. Sardegna n.\n26/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117, secondo\ncomma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, nonche\u0027\ndegli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.\n3, recante lo «Statuto speciale della Sardegna» \n La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art. 1, (1)\nsi propone di dettare la disciplina dianzi compendiata, oltre che nel\ndichiarato «rispetto» delle «competenze» della Regione, anche «dei\nprincipi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242\ndel 2019». \n Occorre, pertanto, preliminarmente soffermarsi sul contenuto\ndelle sentenze della Corte costituzionale emanate in materia, di cui\nla Regione asserisce di definire, con la legge in esame, tempi e\nmodalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti. \n 1.1 Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha\ndichiarato «l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 580 del codice\npenale, nella parte in cui non esclude la punibilita\u0027 di chi, con le\nmodalita\u0027 previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,\nn. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni\nanticipate di trattamento), agevola l\u0027esecuzione del proposito di\nsuicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona\ntenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una\npatologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche\nche ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere\ndecisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le\nmodalita\u0027 di esecuzione siano state verificate da una struttura\npubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato\netico territorialmente competente». \n La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto ed\neccezionale perimetro entro il quale puo\u0027 non essere sanzionabile\npenalmente l\u0027aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale, sempre\nillecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli articoli\n579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai sensi dell\u0027art. 5\ndel codice civile)], ma ha anche espressamente precisato che «la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale si limita a escludere\nla punibilita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio nei casi considerati, senza\ncreare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici»\n(cfr. § 6, sentenza n. 242/2019 cit.). \n Con la sentenza del 18 luglio 2024, n. 135, inoltre, la Corte\ncostituzionale ha ribadito «la necessita\u0027 del puntuale rispetto delle\ncondizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019»,\nsegnatamente specificando che «non puo\u0027 (...) ritenersi irragionevole\nla limitazione della liceita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio ai soli pazienti\nche abbiano gia\u0027 la possibilita\u0027, in forza del diritto\ncostituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i\ntrattamenti di sostegno vitale». \n Parimenti, la Corte ha ritenuto di confermare «lo stringente\nappello, gia\u0027 contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4.\ndel Considerato in diritto), affinche\u0027, sull\u0027intero territorio\nnazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si\ntrovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di\nsuicidio assistito, una effettiva possibilita\u0027 di accesso alle cure\npalliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo\nquanto previsto dalla legge n. 38 del 2010». \n La Regione Sardegna, con la legge in esame, titolata «Procedure e\ntempi per l\u0027assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente\nassistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte\ncostituzionale n. 242 del 2019», ha ritenuto di definire, per come si\nlegge nel gia\u0027 ricordato art. 1, «al fine di garantire la necessaria\nassistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio\nmedicalmente assistito [...] tempi e modalita\u0027 organizzative per\nl\u0027erogazione dei relativi trattamenti». \n 1.2 Come e\u0027 noto, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, tra le materie di competenza regionale concorrente vi\ne\u0027 la «tutela della salute». Tale competenza legislativa e\u0027\nesercitabile nel quadro dei principi fondamentali che spetta allo\nStato determinare. \n Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza dello Stato\nvi e\u0027 l\u0027«ordinamento civile e penale» [art. 117, secondo comma,\nlettera l), della Costituzione]. \n In questo contesto, occorre valutare se una disciplina del\n«suicidio medicalmente assistito», per come e\u0027 espressamente\nqualificato l\u0027intervento nella legge regionale in esame, sia\neffettivamente riconducibile ad una materia di legislazione\nconcorrente. \n Ad avviso del Presidente del Consiglio, tale disciplina, per\nl\u0027appunto del «suicidio medicalmente assistito» - o, se si vuole\nutilizzare un\u0027altra terminologia, dell\u0027accesso di un individuo ad una\nmorte volontaria - rientra nella materia «ordinamento civile e\npenale» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato in quanto,\nevidentemente, incide su diritti personalissimi, tra i quali il\ndiritto alla vita, precondizione di tutti i diritti, e il diritto\nall\u0027integrita\u0027. \n Si tratta di diritti ai quali l\u0027ordinamento riconosce massima\ntutela, anche contro la volonta\u0027 del titolare, tanto da prevedere un\nreato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art. 579\ndel codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare l\u0027altrui\nintenzione suicidaria o ad agevolare l\u0027esecuzione dell\u0027atto (art. 580\ndel codice penale). \n La disciplina dei presupposti e delle modalita\u0027 esecutive in\npresenza delle quali viene scriminato l\u0027aiuto al suicidio viene\ndunque a creare un istituto giuridico che, per un verso, innova il\ndiritto civile e, per altro verso, trova applicazione diretta\nnell\u0027ambito del diritto penale. \n La disciplina dell\u0027istituto giudico in questione, quindi, non\npuo\u0027 che essere dettata da una legge statale. \n In ragione del riparto di competenze delineato a livello\ncostituzionale e\u0027 inibito, dunque, al legislatore regionale\nintervenire in una materia che tocca la responsabilita\u0027 penale\n(articoli 579 e 580 del codice penale), il dovere di tutela della\nvita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e\nrifiuto dei trattamenti sanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e\n32 della Costituzione e 5 del codice civile. \n Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica de\nqua sono, pertanto, anzitutto riconducibili alla competenza\nlegislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e\npenale» ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.\nE\u0027, quindi, evidente l\u0027esigenza di uniformita\u0027 e omogeneita\u0027 di\ndisciplina sull\u0027intero territorio nazionale che solo l\u0027intervento del\nlegislatore statale puo\u0027 assicurare. \n Solo a quest\u0027ultimo e\u0027 dato bilanciare interessi\ncostituzionalmente rilevanti, ma contrapposti, quali, da un lato, la\npossibilita\u0027 di rifiuto di trattamenti sanitari e, dall\u0027altro, il\nfondamentale dovere costituzionale di tutela della vita umana,\nmuovendosi nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza\ncostituzionale in materia. \n 1.3 Anche nella sentenza del 15 febbraio 2022, n. 50, codesta\nCorte ha significativamente rilevato che le norme dettate con la\nfinalita\u0027 di «tutela della vita» non sono norme «a contenuto\ncostituzionalmente vincolato», ed e\u0027 dunque necessariamente rimessa\nalla valutazione del legislatore statale la determinazione del\n«livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai\nquali esse si saldano». \n A cio\u0027 si aggiunga, con riferimento all\u0027intera legge, e,\ncomunque, all\u0027art. 1 della stessa, che la dichiarata «finalita\u0027»\ndell\u0027intervento, ovvero definire, rispetto «alle persone che\nintendono accedere al suicidio medicalmente assistito», i «tempi e»\nle «modalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione dei relativi\ntrattamenti», e cio\u0027 «al fine di garantire la necessaria assistenza\nsanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio\nmedicalmente assistito», finisce, in concreto, per prevedere e\napprontare gli strumenti operativi affinche\u0027 possa operare una causa\ndi non punibilita\u0027 penale, in quanto quello - e solo quello - hanno\ndisciplinato le sentenze citate. \n Cio\u0027 evidenzia, anche, la diretta incidenza della\nregolamentazione sull\u0027ordinamento penale, pacificamente sottratto\nalla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. \n Merita poi rilevare che la previsione di condizioni che\nconsentono il concreto operare di una causa di giustificazione penale\nsolo su una parte del territorio danno vita ad una disparita\u0027 di\ntrattamento che l\u0027ordinamento penale (materia come gia\u0027 detto di\nesclusiva competenza del legislatore statale) non puo\u0027 tollerare. \n 1.4 Non potrebbero essere addotti, in senso contrario, argomenti\nche assegnino alle Regioni un ruolo «supplente» rispetto al\nlegislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte. \n Al riguardo, appare utile richiamare quanto la Corte\ncostituzionale ha statuito con la sentenza del 14 dicembre 2016, n.\n262, nella parte in cui ha dichiarato illegittima una legge del\nFriuli-Venezia Giulia che, per «rimediare» all\u0027asserita inerzia del\nlegislatore statale, aveva introdotto una disciplina regionale in\ntema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario. \n In particolare, codesta Corte ha ricordato che, «data la sua\nincidenza su aspetti essenziali della identita\u0027 e della integrita\u0027\ndella persona, una normativa in tema di disposizioni di volonta\u0027\nrelative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al\npari di quella che regola la donazione di organi e tessuti -\nnecessita di uniformita\u0027 di trattamento sul territorio nazionale, per\nragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo\nStato della competenza legislativa esclusiva in materia di\n«ordinamento civile». In quell\u0027occasione si e\u0027 affermato che\nl\u0027assenza di una specifica legislazione nazionale «non vale a\ngiustificare in alcun modo l\u0027interferenza della legislazione\nregionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza\ndello Stato». \n Principi identici non possono non valere anche nel caso di\nspecie. \n Con la sentenza del 18 gennaio 2018, n. 5, codesta Corte ha\nrilevato «che il diritto della persona di essere curata\nefficacemente, secondo i canoni della scienza e dell\u0027arte medica, e\ndi essere rispettata nella propria integrita\u0027 fisica e psichica\n(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002) deve\nessere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese,\nattraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli\nindirizzi condivisi dalla comunita\u0027 scientifica nazionale e\ninternazionale». \n In ordine alla possibile riconducibilita\u0027 dell\u0027intervento alla\nmateria della «tutela della salute» di cui all\u0027art. 117, terzo comma,\ndella Costituzione, di competenza legislativa concorrente, ovvero\nalla materia della «igiene e sanita\u0027 pubblica» di cui all\u0027art. 4\ndello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, va considerato: \n che l\u0027ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e\u0027 fatto\ncarico, ma soltanto con pronunce giurisprudenziali, anche della Corte\ncostituzionale, di mandare esenti da responsabilita\u0027 penale i terzi\nche supportano una persona nel darsi una morte volontaria\nesclusivamente in relazione a soggetti che siano affetti da gravi\npatologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche\nassolutamente intollerabili; \n che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle\ndella Corte costituzionale, peraltro volte esclusivamente ad\nindividuare una causa di giustificazione penale) hanno previsto che\nl\u0027aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre\n«medicalmente» accertato. \n Alla luce di cio\u0027, non puo\u0027 ammettersi che la regolamentazione\ndei casi in cui l\u0027ausilio al suicidio risulti scriminato\ndall\u0027ordinamento possa attenere propriamente alla materia «tutela\ndella salute», come declinata dall\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, in quanto la grave compromissione della salute e\u0027 solo\nun antefatto concreto che scrimina (per come l\u0027ordinamento si e\u0027 ad\noggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte\ncostituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e la\nverificazione medica dei presupposti per l\u0027accesso al suicido\nassistito e\u0027 solo la modalita\u0027 accertativa dei presupposti ritenuta\nimprescindibile. \n Di conseguenza, nell\u0027ambito della materia «tutela della salute»\nnon potrebbe rientrare la disciplina delle condizioni sostanziali e\nprocedurali che scriminano l\u0027aiuto al suicidio di un terzo, ne\u0027, a\nben vedere, potrebbe rientrarvi la disciplina delle modalita\u0027 di\nverifica della sussistenza dei presupposti che legittimano l\u0027atto,\nanche ove quei presupposti fossero di carattere medico/sanitario. \n In ogni caso, anche qualora - per mera ipotesi - si ritenesse che\nalcuni aspetti relativi all\u0027esimente da responsabilita\u0027 penale per\naiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della salute», di\ncerto resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per cui\nla Costituzione vuole che la «determinazione dei principi\nfondamentali» sia «riservata alla legislazione dello Stato» avrebbe\nun peso vincolante assai piu\u0027 pregnante. \n Deve, quindi, ribadirsi l\u0027esistenza di una riserva di competenza\ndello Stato che sarebbe tale da precludere la possibilita\u0027 per la\nRegione di intervenire prescindendo dalla preventiva previsione di\nquei principi fondamentali, sia perche\u0027 i principi fondamentali\nsarebbero conseguenti all\u0027assetto che nell\u0027«ordinamento civile e\npenale» si e\u0027 ritenuto di dare all\u0027istituto, ma anche perche\u0027\naltrimenti l\u0027esito, in relazione all\u0027operare concreto dell\u0027istituto,\nsarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul\nterritorio nazionale; soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto\nall\u0027attuazione di diritti fondamentali, come affermato dalla Corte\ncostituzionale (sentenza n. 262 del 2016). \n 1.5 In sostanza, la giurisprudenza costituzionale esclude ogni\nattivita\u0027 legislativa regionale «suppletiva» o «sostitutiva» in\nassenza di principi fondamentali posti a livello statale. Con la\nconseguenza che la legge regionale che intervenga in tale situazione\ne\u0027 illegittima perche\u0027 invasiva di una riserva statale relativa alla\nfissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale, sentenza\ndel 23 dicembre 2008, n. 438). \n Invero, per quanto codesta Corte costituzionale abbia auspicato\nche la materia del «fine vita» sia oggetto di sollecita e compiuta\ndisciplina da parte del legislatore, appare evidente il riferimento\nal legislatore statale, perche\u0027 l\u0027incidenza della normativa\nsollecitata «su aspetti essenziali della identita\u0027 e della integrita\u0027\ndella persona, (...) necessita di uniformita\u0027 di trattamento sul\nterritorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza». \n Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il «fine vita»,\nnel silenzio del legislatore statale, attraverso l\u0027esercizio della\niniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della salute»\n(art. 117, terzo comma, della Costituzione) e\u0027, per le ragioni\nesposte, passibile di censure sotto il profilo della legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Per incidens, si segnala - quale ulteriore argomento circa la\ncompetenza esclusiva del legislatore statale - che presso il Senato\ndella Repubblica risulta in stato di avanzato esame un testo base in\nmateria di morte medicalmente assistita (v. da ultimo seduta delle\nCommissioni riunite 2° e 10° del Senato del 23 ottobre 2025). \n In definitiva, l\u0027introduzione di qualsiasi normativa regionale\npermissiva di pratiche di suicidio assistito, in assenza di una\ncornice normativa statale di riferimento deputata a delineare\nquantomeno i principi fondamentali di un settore particolarmente\nsensibile come e\u0027 quello in esame, incide sulle prerogative\nregolatorie dello Stato e si presta a compromettere il complesso\nequilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla giurisprudenza\ncostituzionale. \n 1.6 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in argomento\nsi pone, anzitutto nel suo complesso e nella sua interezza, in\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. l), della\nCostituzione, e al contempo dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, in quanto impingente: \n anzitutto, ed in via assorbente, su titolo legislativo di\nesclusiva competenza dello Stato; \n in via subordinata, su titolo legislativo soggetto a competenza\nconcorrente, in relazione al quale e\u0027 necessaria la preventiva\ndeterminazione dei principi fondamentali della materia, riservata\nalla legislazione dello Stato. \n Nella evidenziata prospettiva, deve dirsi affetto dalle\nviolazioni costituzionali in discorso, anche singolarmente\nconsiderato, l\u0027art. 1 della legge regionale in esame, allorche\u0027\nprecisa che la finalita\u0027 della legge, nel rispetto «dei principi\nstabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019,\nal ine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone\nche intendono accedere al suicidio medicalmente assistito», e\u0027 quella\ndi definire «tempi e modalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione dei\nrelativi trattamenti», in quanto perviene ad affermare che la legge\nregionale intende predisporre gli strumenti operativi affinche\u0027 possa\noperare una causa di non punibilita\u0027 penale. \n Cio\u0027, oltre a dimostrare la diretta incidenza della\nregolamentazione sul piano dell\u0027ordinamento penale, sottratto alla\ncompetenza delle Regioni, e dunque autonomamente violativo dell\u0027art.\n117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - e correlativamente\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione - fa emergere un altro\naspetto di rilievo. Quell\u0027intervento, infatti, realizza le condizioni\nche consentono di ottenere in concreto l\u0027operare di una causa di\ngiustificazione penale solo su una parte del territorio nazionale,\ndando corpo, quindi, ad una disparita\u0027 di trattamento tra cittadini\nche l\u0027ordinamento non puo\u0027 ammettere. \n 1.8 Quanto sin qui esposto con riferimento alla violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, avuto riguardo alla\n«tutela della salute», varrebbe pure ove si volesse ritenere\nconferente e prevalente, in materia, l\u0027attribuzione disposta\ndall\u0027art. 4, lettera l), dello Statuto speciale della Regione\nSardegna (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3),\nin base al quale la «la Regione emana norme legislative» in materia\ndi «igiene e sanita\u0027 pubblica». \n Trattasi, invero, di attribuzione disposta «Nei limiti» di cui\nall\u0027art. 3 dello stesso Statuto (e dunque «in armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica» e dei principi stabiliti dalle\nleggi dello Stato; si sarebbe dunque di fronte, anche in\nquest\u0027ipotesi, ad una legislazione concorrente, rispetto alla quale,\nperaltro, e per l\u0027appunto come si e\u0027 sin qui esposto, manca la\npreventiva e necessaria determinazione, da parte della legislazione\nstatale, dei principi fondamentali della materia. \n Di qui la violazione anche dello Statuto speciale, pure con\nriferimento agli altri profili in precedenza esposti, atteso che lo\nstesso Statuto speciale, agli articoli 3 e 4, conformemente al\ndettato Costituzionale, non attribuisce competenze legislative alla\nRegione in nessuna delle materie riservate alla competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato. \n Si richiama poi, al riguardo, quanto piu\u0027 volte affermato da\ncodesta Corte (ex plurimus sentenze nn. 119 del 2019 e 279 del 2020)\ncirca l\u0027esonero dall\u0027onere di confrontare le competenze legislative\npreviste dallo statuto autonomo nel caso in cui le disposizioni\ncensurate riguardino la violazione di competenze esclusive statali. \n 2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intera L.R. Sardegna n.\n26/2025 e dei suoi articoli 2, 6 e 7, per violazione dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lett. m), della Costituzione. \n 2.1 La legge regionale n. 26/2025, nella sua interezza e con\nriferimento ai suoi articoli 2, (2) 6 (3) e 7, (4) impatta, altresi\u0027,\nsulla competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli\nessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\n[art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione]. \n La esclusivita\u0027 della competenza legislativa statale non puo\u0027\nessere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7, comma 1),\nla Regione ponga gli oneri di cui all\u0027art. 5 a carico della missione\n13, programma 2, titolo 1 («finanziamento aggiuntivo corrente per\nlivelli di assistenza superiori ai LEA» perche\u0027, si ribadisce,\ntrattandosi di istituti giuridici che per definizione incidono sul\nprimo dei diritti civili garantito dalla nostra della Costituzione,\nossia il diritto alla vita (art. 2), essi non possono che trovare\ndisciplina in una legge dello Stato. \n E\u0027 appena il caso di ricordare, al riguardo, che la Corte\ncostituzionale non ha affermato l\u0027esistenza di un «diritto» al\nsuicidio, come prestazione garantita dalla legislazione statale, ma\nha fissato casi in cui l\u0027aiuto al suicidio debba ritenersi penalmente\nscriminato. \n Chiarissima, in tal senso, e\u0027 la sentenza costituzionale n.\n242/2019, in termini confermata anche dalla menzionata sentenza n.\n50/2022: «dall\u0027art. 2 della Costituzione - non diversamente che\ndall\u0027art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita\ndi ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di\nriconoscere all\u0027individuo la possibilita\u0027 di ottenere dallo Stato o\nda terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito\ndall\u0027art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a\nvivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, e\u0027 stato, del\nresto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo,\nproprio in relazione alla tematica dell\u0027aiuto al suicidio». \n Cio\u0027 posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta Corte,\n«il legislatore nazionale deve poter porre le norme necessarie per\nassicurare a tutti, sull\u0027intero territorio nazionale, il godimento di\nprestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti,\nsenza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»\n(cfr., ex plurimis, sentenze nn. 282/2002, 353/2003, 338/2003,\n134/2006, 115/2012, 231/2017, 72/2020, 91/2020). \n Codesta Corte, peraltro, anche nella recente sentenza n.\n135/2024, ogniqualvolta considera un intervento legislativo, in\nquesta delicata materia, si rivolge solo e soltanto al legislatore\nnazionale. Ad esempio: al § 7.2 si ritiene essere «compito del\nlegislatore» la individuazione «del» (al singolare) «punto di\nequilibrio» fra autodeterminazione e tutela della vita e ancora,\nrichiamando la giurisprudenza della Corte EDU, si ricorda come tale\npossibilita\u0027 «spetta agli Stati» (non alle regioni); al § 9, si\nrimane in attesa di un «organico intervento del legislatore», che non\npuo\u0027 che intervenire con norma nazionale; al § 10 si auspica una sola\n«disciplina» di attuazione dei principi di cui alle sentenze nn.\n242/2019 e 135/2024; e al § 6.1 ci si riferisce direttamente al\n«legislatore penale» che e\u0027, ovviamente, sempre e solo nazionale. \n Non e\u0027 dato pertanto alle Regioni modificare, limitare o\ncondizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il\ndiritto alla vita previsti dalla legislazione statale e,\nsegnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla vita\nsi dispone. \n 2.2 Anche a voler considerare le prestazioni di cui alla legge in\nesame come prestazioni superiori rispetto ai livelli essenziali\nprevisti da legge statale, e finanziarle come tali, cio\u0027 sarebbe\nerroneo, in quanto il legislatore statale non ha fissato alcun\nlivello minimo di prestazione da garantire; la Regione finirebbe\ndunque con il disporre autonomamente dei citati livelli di servizio,\nil che le e\u0027 certamente precluso per il contrasto che verrebbe a\ndeterminarsi con le esigenze di indispensabile omogeneita\u0027 a livello\nnazionale della disciplina in materia di «fine vita». \n Ne\u0027 i livelli minimi di prestazione possono ricavarsi dalle\nsentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le citate pronunce, come gia\u0027\nrilevato, hanno riguardato la legittimita\u0027 costituzionale di una\nnorma penale che punisce l\u0027agevolazione del suicidio e hanno\nesclusivamente inciso sulle cause di non punibilita\u0027 rispetto a quel\nreato: un ambito preciso e circoscritto dell\u0027ordinamento giuridico,\ndiverso dalla fissazione di una legislazione in materia di livelli\nessenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali. \n A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe essere attribuita una\nportata che non e\u0027 loro propria, e che esse hanno anzi espressamente\nescluso, e tale, addirittura, da poter sostituire una «legislazione\ndello Stato» che disciplini positivamente l\u0027istituto del «suicidio»\no, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla\ngestione di quell\u0027istituto nell\u0027ambito della «tutela della salute». \n Tanto e\u0027 vero che, nella sentenza n. 242 del 2019, codesta Corte\nriteneva di «ribadire con vigore l\u0027auspicio che la materia formi\noggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore,\nconformemente ai principi precedentemente enunciati». \n In altri termini, le pronunce di codesta Corte non hanno\nintrodotto nell\u0027ordinamento l\u0027istituto giuridico del «diritto al\nsuicidio assistito», disciplinandone tutti gli aspetti che sono\nconnessi alla sua introduzione nell\u0027ordinamento civile e penale,\nanche perche\u0027 non era quella la questione che doveva essere\nesaminata. Codesta Corte ha solo escluso la punibilita\u0027 di un\nsoggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,\nquando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine\nalla sua vita. \n In questo quadro si pone, dunque, il quesito relativo alla\npossibilita\u0027 che quegli interventi strutturali e organizzativi\n(necessari affinche\u0027 il servizio sanitario possa svolgere le\nattivita\u0027 accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte\ncostituzionale) possano essere effettuati con legge regionale. \n Al quesito deve essere data risposta negativa, perche\u0027 tutte le\ndeterminazioni assunte implicano scelte tutt\u0027altro che meramente\norganizzative, bensi\u0027 tali da incidere direttamente sul diritto alla\nvita; per questo non possono che rientrare nella competenza esclusiva\ndel legislatore statale. \n 2.3 E\u0027 opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a\nfavore di una disciplina regionale del «fine vita» - l\u0027applicazione\ndel principio di «cedevolezza invertita» (Corte costituzionale,\nsentenza n. 398 del 2006), a fronte dell\u0027inerzia del legislatore\nstatale, per come la legge regionale dispone con la previsione di cui\nall\u0027art. 8. \n Cio\u0027 in quanto - com\u0027e\u0027 noto - la cedevolezza normativa puo\u0027\nessere prevista dalla Regione in materie di propria competenza\nlegislativa, «senza pero\u0027 che la previsione della clausola consenta\nalle Regioni di intervenire in ordine a profili che attengano alla\ncompetenza esclusiva del legislatore statale» (Corte costituzionale,\nsentenza n. 1 del 2019): profili che nella materia in esame - come\nrilevato in precedenza - certamente sussistono. \n Ne\u0027 il carattere asseritamente temporaneo della normativa\nregionale si presta in alcun modo a incidere sulle considerazioni\nsopra svolte. \n D\u0027altro canto, la non necessarieta\u0027 di una legge regionale per\nrendere immediatamente operativi i precetti fissati dalle decisioni\ndella Corte costituzionale e\u0027 inequivocabilmente confermata dal fatto\nche gia\u0027 in alcuni casi tali precetti hanno ricevuto applicazione,\nvalendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019\nnella ricorrenza dei presupposti indicati dalle sentenze stesse,\ngarantendosi cosi\u0027 piena applicazione dei loro principi. Appare\nquindi evidente la finalita\u0027 della legge regionale di andare oltre a\nquanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo che -\nper le ragioni esposte - rientra nell\u0027esclusiva competenza dello\nStato. \n Per gli evidenziati profili, la legge regionale in argomento si\npone, nel suo complesso e nella sua interezza, anche in violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in\nquanto impingente su titolo competenziale legislativo di esclusiva\npertinenza dello Stato. \n Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo vizio di\nincostituzionalita\u0027, anche singolarmente considerati, sia l\u0027art. 2\ndella legge regionale in esame, disciplinante i «requisiti per\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito», sia l\u0027art. 6, in\ncombinato disposto con l\u0027art. 7, norma finanziaria, laddove\nprevedono, l\u0027uno, la «gratuita\u0027 della prestazione», e, l\u0027altro, che\nla copertura degli oneri di cui all\u0027art. 5 sono imputati, come\nricordato in precedenza, alla «missione 13 - programma 02 - titolo 1»\n(relativo al «finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di\nassistenza superiori ai LEA»). \n Vale al riguardo considerare che di livello di assistenza\nsuperiore puo\u0027 legittimamente parlarsi solo se il legislatore statale\nabbia gia\u0027 definito i livelli essenziali di assistenza uniformi sul\nterritorio nazionale. \n 3. Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 3 e 4 della L.R.\nSardegna n. 26/2025, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera l) e lettera m), della Costituzione, dell\u0027art. 117, terzo\ncomma, della Costituzione, nonche\u0027 degli articoli 3 e 4 della legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale\ndella Sardegna», anche in relazione all\u0027art. 1, commi 556, 557 e 558,\ndella legge n. 208/2015, e in relazione all\u0027art. 2 della legge n.\n3/2018 (quali norme statali interposte). \n I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita\u0027 rivolti\nnei confronti dell\u0027intera L.R. Sardegna n. 26/2025, e comunque anche\nnei confronti degli articoli 1, 2, 6 e 7 della stessa, intendono\npervenire all\u0027integrale annullamento del provvedimento legislativo\nregionale di che trattasi. \n E\u0027 dunque in via subordinata che si formula anche il presente\nmotivo di ricorso, rivolto specificamente nei confronti degli\narticoli 3 e 4 della medesima legge regionale. \n 3.1 Come evidenziato in premessa, l\u0027art. 3 della legge regionale\nha previsto che le aziende sanitarie regionali istituiscano una\n«Commissione multidisciplinare permanente» nei seguenti testuali\ntermini: \n «1. Entro quindici giorni dall\u0027entrata in vigore della presente\nlegge, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione\nmultidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei\nrequisiti di cui all\u0027art. 2, comma 1, per l\u0027accesso al suicidio\nmedicalmente assistito nonche\u0027 per la verifica o definizione delle\nrelative modalita\u0027 di attuazione. \n 2. La Commissione prevista al comma 1 e\u0027 composta da: a) un\nmedico palliativista; b) un medico neurologo; c) un medico\npsichiatra; d) un medico anestesista; e) un infermiere; f) uno\npsicologo. \n 3. I componenti sono individuati, su base volontaria,\nnell\u0027ambito del personale dipendente dell\u0027azienda sanitaria\nregionale. In caso di indisponibilita\u0027 di personale interno, i\ncomponenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre\naziende od enti del servizio sanitario regionale. \n 4. La Commissione puo\u0027 essere integrata di volta in volta da un\nmedico specialista nella patologia da cui e\u0027 affetta la persona\ninteressata ad accedere al suicidio medicalmente assistito. \n 5. Le aziende sanitarie regionali assicurano ai componenti\nun\u0027adeguata formazione specifica in materia di cure palliative. \n 6. La partecipazione alla Commissione non comporta la\ncorresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennita\u0027\ncomunque denominate, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute,\nnei limiti previsti per il personale dipendente, che e\u0027 posto a\ncarico dell\u0027azienda sanitaria regionale presso cui e\u0027 istituita la\nCommissione». \n A tale Commissione vengono dunque attribuiti compiti e funzioni\nrelative a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio\nsanitario nazionale non previsti (essendosi, si ribadisce, la Corte\ncostituzionale limitata a rendere legittima, a certe condizioni, una\ncondotta penalmente rilevante) e comunque non ancora disciplinati da\nalcuna disposizione di legge statale. \n 3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi con le\ncompetenze indiscutibilmente riservate dalla legge statale ai\ncomitati di cui ai decreti ministeriali Salute del 26 e 30 gennaio\n2023. \n La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019, ha infatti\nindividuato proprio nei comitati etici territorialmente competenti\n«l\u0027organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il\nquale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare\nvulnerabilita\u0027». Ha rilevato la Corte che «tali comitati - quali\norganismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura\netica che possano presentarsi nella pratica sanitaria - sono,\ninfatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la\ntutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle\nsperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all\u0027uso di questi\nultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del\ndecreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale della\nsalute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il\nfunzionamento dei comitati etici»: funzioni che involgono\nspecificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si\nestendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei\nconfronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano\ndisponibili valide alternative terapeutiche (articoli 1 e 4 del\ndecreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante\n«Disciplina dell\u0027uso terapeutico di medicinali sottoposto a\nsperimentazione clinica»). \n Nella richiamata sentenza del 2019, codesta Corte, sempre\nribadendo che l\u0027intervento del legislatore statale risulta non\nsurrogabile da quello regionale, ha chiaramente individuato quali\nsiano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more di un\nintervento del Parlamento, sono idonei e legittimati a esprimere il\nparere sulle condizioni di pazienti affetti da una patologia\nirreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. \n I «comitati etici» ai quali la Corte ha fatto riferimento sono\nquelli previsti dall\u0027art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 158/2012\n(convertito con legge n. 189/2012) che sono stati in prima battuta\ndisciplinati, nei requisiti minimi, per assicurare uniformita\u0027 di\ncomposizione e funzioni sul territorio nazionale, con il decreto\nministeriale Salute dell\u00278 febbraio 2013, il cui art. 1, comma 2,\nstabiliva che «ove non gia\u0027 attribuita a specifici organismi, i\ncomitati etici possono svolgere anche funzioni consultive in\nrelazione a questioni etiche connesse con le attivita\u0027 scientifiche e\nassistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della\npersona. I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di\nformazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di\nbioetica». \n Successivamente, e\u0027 intervenuto un nuovo provvedimento\nlegislativo (la legge n. 3/2018, recante «Delega al Governo in\nmateria di sperimentazione clinica di medicinali nonche\u0027 disposizioni\nper il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza\nsanitaria del Ministero della salute»), con l\u0027obiettivo, tra gli\naltri, di razionalizzare e ridurre i Comitati etici. Con i successivi\ndecreti del Ministero della salute del gennaio 2023 e\u0027 stata data\nattuazione alla disposizione normativa del 2018. In particolare, con\nil decreto ministeriale del 26 gennaio 2023 sono stati individuati i\nquaranta comitati etici territoriali da mantenere in funzione, e con\nil decreto ministeriale 30 gennaio 2023 sono stati definiti i criteri\nper la composizione e il funzionamento dei comitati etici\nterritoriali. \n Questi comitati etici, ridisegnati sulla base - oltretutto - di\nun\u0027intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque proprio\ngli organismi ai quali ha fatto riferimento la Corte costituzionale\ncome unici competenti a rendere le eventuali valutazioni dalla stessa\nCorte indicate. \n In altri termini, secondo la Corte costituzionale, solo i\ncomitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera uniforme\nsul territorio nazionale da disposizioni statali, e competenti, in\nvia esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di\nfarmaci - possono essere interpellati per rendere eventuali pareri\nche saranno poi rilevanti al fine di considerare non punibile, in\nambito penale, la condotta di chi asseconda la scelta di un paziente\nversante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima. \n La Commissione prevista dalla legge regionale in esame non e\u0027 uno\ndei comitati etici individuati nell\u0027elenco allegato al decreto\nministeriale Salute del 26 gennaio 2023, e non e\u0027 neppure un comitato\nche possa ritenersi rientrante nella previsione di cui all\u0027art. 1,\ncomma 4, dello stesso decreto. Essa e\u0027 infatti un organismo di\nesclusiva provenienza regionale. \n Non puo\u0027 dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai\nfini della scriminante della responsabilita\u0027 penale a organismi di\nvolta in volta creati, con regole autonome, da ciascuna Regione.\nBasti qui considerare che la Commissione di cui all\u0027art. 3 della\nlegge regionale n. 26 del 2025 risulta essere dotata di una\ncomposizione particolarmente ampia (sette membri, di cui sei in via\nordinaria e uno in via eventuale), senza tuttavia prevedere se essa\nsi debba esprimere all\u0027unanimita\u0027 o a maggioranza: profilo decisivo\nper connotare l\u0027operare concreto dell\u0027istituto, perche\u0027, se\nprevalesse una deliberazione a maggioranza, potrebbero essere private\ndi peso competenze, invece, essenziali; al contrario, se si\npervenisse ad imporre una deliberazione unanime verrebbero poste\nsullo stesso piano competenze assai differenti, di peso estremamente\ndiverso. \n La scelta delle professionalita\u0027 operata dalla legge regionale\nderiva probabilmente dall\u0027improprio cumulo sul medesimo organo sia\ndella competenza a valutare i presupposti di accesso al percorso, sia\ndella competenza ad approvare, dal punto di vista medico, le\nmodalita\u0027 di esecuzione della procedura di suicidio medicalmente\nassistito. \n Quello che e\u0027 certo e\u0027 che la concreta scelta delle\nprofessionalita\u0027 destinate a comporre la Commissione e\u0027 radicalmente\ndiversa da quella fissata dalla normativa statale per i comitati\netici richiamati dalla sentenza n. 242/2019 della Corte\ncostituzionale. \n 3.3 Ne deriva che anche le relative previsioni regionali sulla\nistituzione e sui compiti di tale Commissione si pongono, ex se\nconsiderate, in contrato con la competenza legislativa statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. \n Esse, d\u0027altra parte, si pongono anche in contrasto con l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in uno con i\nparametri legislativi statali interposti di cui all\u0027art. 1, commi\n556, 557 e 558, della Legge n. 208/2015 (che disciplina - come noto -\nle modalita\u0027 necessariamente condivise tra Stato e Regioni di\ndefinizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza\nsanitaria) e di cui all\u0027art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma 7\nha demandato ad apposito decreto del Ministro della salute la\nindividuazione dei comitati etici territoriali poi considerati dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. \n 3.4 Analoghe considerazioni, e correlative censure di\nincostituzionalita\u0027, vanno svolte circa il ruolo delineato dalla\nlegge regionale per il «Comitato etico territorialmente competente»,\ndeputato, in base all\u0027art. 4, comma 7, (5) a rendere «alla\nCommissione il proprio parere», del quale non e\u0027 specificata la\nnatura (se vincolante, facoltativo o idoneo ad imporre almeno, ove\ncontrario, una valutazione rinforzata), e inoltre perche\u0027, per come\nla norma e\u0027 strutturata, sembrerebbe che da tale parere si possa\nprescindere ove esso non sia reso nel termine (di dieci giorni)\nfissato dallo stesso art. 4, comma 7. \n Anche tali elementi confermano come le scelte asseritamente\norganizzative di un servizio implicano, invece, decisioni di portata\ngenerale sul modo in cui si intende connotare concretamente\nl\u0027istituto giuridico del «suicidio medicalmente assistito». \n 3.5 Ancora per le stesse ragioni, si ritiene confliggente con la\ncompetenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» la\nprevisione per cui l\u0027attivazione del procedimento e\u0027 rimessa ad una\n«istanza delle persona interessata» (articolo 4, comma 1 (6) ), non\nmeglio specificata nelle sue caratteristiche di contenuto e di forma. \n Al riguardo, resta incerto anche il rapporto con le forme, assai\npiu\u0027 precise, che la legge n. 219 del 2017 detta per l\u0027acquisizione\ndel consenso ad un trattamento sanitario e che sono indicate\nespressamente come applicabili dalla Corte costituzionale. \n Dubbio e\u0027 anche il fatto che la disciplina del contenuto e della\nforma della rilevantissima facolta\u0027 dell\u0027interessato di «sospendere o\nannullare l\u0027erogazione del trattamento» (art. 4, comma 12) (7) sia\ndettata con mero rinvio all\u0027art. 1, comma 4, della legge n. 219 del\n2017, che disciplina il consenso informato ad un trattamento\nsanitario, il quale ha, per definizione, un contenuto assai meno\nimportante, delicato e invasivo di una procedura volta alla\nesecuzione di un suicidio medicalmente assistito e, in particolare,\ndella sospensione o annullamento di quella stessa procedura. \n 3.6 La legge regionale in esame, oltre a porsi in violazione, in\nragione di quanto sin qui esposto, della competenza statale esclusiva\nnella materia di ordinamento civile e penale [art. 117, secondo\ncomma, lettera l), della Costituzione] e nella materia della\ndeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i\ndiritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il\nterritorio nazionale [art. 117, secondo comma, lettera m), della\nCostituzione], eccede anche dalle competenze statutarie riconosciute\nalla Regione dal suo Statuto speciale. \n Si e\u0027 gia\u0027 ricordato, nell\u0027ambito del primo motivo di ricorso,\nl\u0027orientamento di codesta Corte (ex plurimus sentenze nn. 119 del\n2019 e 279 del 2020) nel senso di ravvisare l\u0027esonero dall\u0027onere di\nconfrontare le competenze legislative previste dallo statuto autonomo\nnel caso in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di\ncompetenze esclusive statali. \n Ad ogni buon conto, in relazione alla esposta violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione., riferita alla materia\nlegislativa concorrente della tutela della salute, e come si e\u0027 gia\u0027\navuto modo di rappresentare nell\u0027ambito del primo motivo di ricorso,\nessa si pone anche in violazione dell\u0027art. 4, lettera i), dello\nStatuto speciale, che sottopone l\u0027intervento legislativo regionale in\nmateria di «igiene e sanita\u0027 pubblica» (la quale di per se\u0027 sarebbe,\npropriamente, competenza distinta dalla «tutela della salute»), oltre\nche ai limiti richiamati nell\u0027art. 3 dello Statuto, anche ai principi\nstabiliti dalle leggi dello Stato. \n\n(1) L\u0027art. 1 testualmente prevede che «la Regione, nel rispetto delle\n proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza della\n Corte costituzionale n. 242 del 2019, al fine di garantire la\n necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono\n accedere al suicidio medicalmente assistito, conformemente a\n quanto disposto dall\u0027art. 2, definisce tempi e modalita\u0027\n organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti». \n\n(2) L\u0027art. 2 della legge regionale in discorso testualmente recita:\n «Possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al\n suicidio medicalmente assistito di cui alla presente legge le\n persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza\n della Corte costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dagli\n articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in\n materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di\n trattamento). 2. I requisiti di cui al comma 1 sono soggetti a\n verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4». \n\n(3) L\u0027art. 6 della legge regionale in discorso testualmente recita:\n «Le prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge\n nell\u0027ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio\n medicalmente assistito sono gratuiti». \n\n(4) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 7, comma 1, della\n legge regionale in discorso testualmente recita: «1. Gli oneri\n derivante dall\u0027attuazione dell\u0027art. 5 sono pari ad euro 6.000\n annui a decorrere dall\u0027anno 2025 (Missione 13 - Programma 02 -\n Titolo 1)». \n\n(5) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 4, comma 7, della\n legge regionale in discorso testualmente recita: «La Commissione\n effettua gli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 nel termine di\n dieci giorni dalla convocazione da parte dell\u0027azienda sanitaria.\n Entro il medesimo termine, la Commissione trasmette l\u0027esito degli\n accertamenti effettuati e le determinazioni assunte in ordine\n alle modalita\u0027 di attuazione del suicidio medicalmente assistito\n al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone\n di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio\n parere». \n\n(6) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 4, comma 1, della\n legge regionale in discorso testualmente recita: «Il procedimento\n di verifica del possesso dei requisiti di cui all\u0027art. 2, comma\n 1, si conclude entro il termine complessivo di trenta giorni\n dalla presentazione dell\u0027istanza della persona interessata\n all\u0027azienda sanitaria competente per territorio. Il termine puo\u0027\n essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a\n cinque giorni, per eventuali ulteriori accertamenti». \n\n(7) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 4, comma 12, della\n legge regionale in discorso testualmente recita: «La persona in\n possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio\n medicalmente assistito puo\u0027 decidere in ogni momento di\n sospendere o annullare l\u0027erogazione del trattamento. In tali casi\n la relativa manifestazione di volonta\u0027 e\u0027 acquisita con le\n modalita\u0027 e secondo le forme previste dall\u0027art. 1, comma 4, della\n legge n. 219 del 2017». \n\n \n P. Q. M. \n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il Presidente del\nConsiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e\ndomiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche\u0027 la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -\nla illegittimita\u0027 costituzionale della L.R. Sardegna 26 settembre\n2025, n. 26, nonche\u0027 degli articoli in precedenza indicati, per le\nragioni e nei termini dettagliati nel presente ricorso. \n Si deposita la seguente documentazione: \n 1) copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025, con\nallegata relazione; \n 2) copia della legge della Regione Sardegna 18 marzo 2025, n.\n26. \n Roma, 24 novembre 2025 \n \nGli Avvocati dello Stato: Galluzzo - Fiorentino - Caselli - La Greca","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"30/12/2025"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
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