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Dal che la lamentata violazione della potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa concorrente statale di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni. A quest\u0026#8217;ultimo riguardo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; citando la sentenza di questa Corte n. 127 del 2023 \u0026#8211; ricorda che in materia di professioni la potest\u0026#224; legislativa regionale \u0026#171;deve rispettare il principio secondo cui l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u0026#232; riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato\u0026#187;, mentre rientrerebbe \u0026#171;nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale\u0026#187;, non potendo, peraltro, le regioni, \u0026#171;dar vita a nuove figure professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che non varrebbe a superare le ritenute ragioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale la circostanza che il legislatore toscano, nell\u0026#8217;istituire nuove figure professionali, abbia utilizzato la locuzione \u0026#171;nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale\u0026#187;. In altri termini, l\u0026#8217;intervento regionale non potrebbe trovare giustificazione nel \u0026#171;principio della c.d. cedevolezza invertita\u0026#187;. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, sarebbe operante esclusivamente in relazione a situazioni nelle quali vi sia, quantomeno, un intreccio di competenze legislative statali e regionali, consentendo alle regioni di intervenire e di disciplinare provvisoriamente ed eccezionalmente la materia, in caso di inerzia dello Stato e fino all\u0026#8217;adozione della relativa disciplina a opera di quest\u0026#8217;ultimo (si citano le sentenze di questa Corte n. 1 del 2019 e n. 222 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tali presupposti, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che il richiamato principio della cosiddetta cedevolezza invertita non sarebbe in alcun modo predicabile \u0026#171;in quanto ontologicamente incompatibile con l\u0026#8217;esigenza di assicurare, in caso di istituzione di nuove figure professionali, una disciplina unitaria funzionale\u0026#187; alla tutela sia della concorrenza sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, evitando discriminazioni legate ad ambiti territoriali infra statuali, sia del \u0026#171;pieno esercizio della libera prestazione di servizi e della libert\u0026#224; di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea nonch\u0026#233; [de]l conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale rileva, inoltre, che, a ragionare diversamente, verrebbe rimessa all\u0026#8217;iniziativa regionale, e non allo Stato, l\u0026#8217;istituzione di nuove figure professionali, unitamente all\u0026#8217;individuazione dei relativi profili e dei titoli abilitanti. E aggiunge che l\u0026#8217;assenza di una disciplina statale volta a regolare una determinata attivit\u0026#224;, quale una professione, non potrebbe essere ascrivibile alla mera inerzia, \u0026#171;legittimante (in ipotesi) l\u0026#8217;assunzione di iniziative legislative\u0026#187; regionali, ma ben potrebbe qualificarsi come puntuale volont\u0026#224; di non intervenire, con conseguente impossibilit\u0026#224; per il legislatore regionale di superarla o di sostituirsi alla stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Fatte tali premesse, in primo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 76, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale dispone che \u0026#171;[i]l direttore tecnico deve prestare la propria attivit\u0026#224; lavorativa con carattere di continuit\u0026#224; ed esclusivit\u0026#224; in una sola agenzia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, preliminarmente, rappresenta che la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo \u0026#232; contemplata dall\u0026#8217;art. 20, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonch\u0026#233; attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multipropriet\u0026#224;, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, l\u0026#8217;individuazione dei \u0026#171;requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;; a tale disposizione ha dato poi attuazione il decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo), senza prevedere alcun vincolo di esclusivit\u0026#224; in capo agli stessi direttori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce della richiamata normativa nazionale, l\u0026#8217;impugnato art. 76, comma 4, travalicherebbe, anzitutto, i limiti della competenza legislativa concorrente attribuita al legislatore regionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, comma terzo, Cost., in materia di professioni. In questa materia, infatti, spetterebbe allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle Regioni sarebbe demandata la determinazione della disciplina di dettaglio, come chiarito da questa Corte nella gi\u0026#224; richiamata sentenza n. 127 del 2023 (si ricorda, inoltre, anche la sentenza n. 178 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la disposizione censurata, introducendo limitazioni valide soltanto sul territorio regionale, determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra gli operatori del settore che esercitano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; in tale ambito e quelli che, invece, operano in altre regioni, nelle quali non \u0026#232; previsto alcun vicolo di esclusivit\u0026#224;, con il rischio di frammentazione, a livello regionale, della disciplina di tale professione. In altri termini, sarebbero stati violati i \u0026#171;principi in materia di concorrenza, la cui tutela \u0026#232; riservata alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;articolo 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) della Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con un secondo gruppo di questioni, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna un\u0026#8217;ampia serie di disposizioni della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che hanno introdotto e disciplinato le figure professionali dell\u0026#8217;accompagnatore turistico (artt. 95-101) e della guida ambientale (artt. 102-110).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; In primo luogo, vengono impugnati gli artt. 95, 96, 97, 98 e 99, attraverso i quali la Regione avrebbe illegittimamente istituito la figura professionale dell\u0026#8217;accompagnatore turistico (art. 95); dettato la relativa disciplina, e, in specie, individuato i requisiti per l\u0026#8217;esercizio della professione (art. 96); previsto e disciplinato i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione (artt. 97 e 98); e, infine, stabilito il regime della pubblicit\u0026#224; dei prezzi delle prestazioni professionali indicati nel materiale pubblicitario e informativo (art. 99).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; In secondo luogo, lo Stato impugna gli artt. 102, 103, 104, comma 2, 105, 106, 107 e 108, lamentando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituzione della figura professionale della guida ambientale (art. 102, comma 1) e della relativa disciplina, ossia, nel dettaglio: l\u0026#8217;individuazione dei requisiti per l\u0026#8217;esercizio della professione (art. 103); la previsione di corsi di qualificazione e specializzazione riconosciuti dalla Regione (artt. 105 e 106); la previsione di obblighi professionali volti a garantire la sicurezza dei clienti in relazione alle capacit\u0026#224; di questi ultimi e alla difficolt\u0026#224; dei percorsi (art. 107); e il regime della pubblicit\u0026#224; dei prezzi delle prestazioni professionali indicati nel materiale pubblicitario e informativo (art. 108).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione, nell\u0026#8217;introdurre e disciplinare le nuove figure professionali dell\u0026#8217;accompagnatore turistico e della guida ambientale, avrebbe travalicato i limiti della competenza legislativa concorrente attribuitale dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, in quanto alle regioni sarebbe precluso introdurre nuove figure professionali in assenza della preventiva individuazione delle stesse da parte del legislatore statale. Secondo il ricorrente, infatti, la potest\u0026#224; legislativa regionale \u0026#8211; come espressamente previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) \u0026#8211; potrebbe essere esercitata solo sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242;, del resto, troverebbe conferma anche nella giurisprudenza di questa Corte, come dimostrerebbero le sentenze n. 271 del 2009 e n. 230 del 2011, richiamate nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva, invero, che il legislatore statale si sarebbe limitato a dettare la definizione generale delle professioni turistiche, tipizzando, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 79 del 2011 (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: cod. turismo), solo \u0026#171;quelle attivit\u0026#224;, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; turistica, nonch\u0026#233; servizi di ospitalit\u0026#224;, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore regionale avrebbe, poi, determinato anche una frammentazione, a livello regionale, della disciplina di tali professioni, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela \u0026#232; riservata in ogni caso alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, quindi, gli artt. 100, 101, 109 e 110, che prevedono l\u0026#8217;irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, rispettivamente, per l\u0026#8217;accompagnatore turistico (artt. 100 e 101) e per la guida ambientale (artt. 109 e 110).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul presupposto \u0026#8211; gi\u0026#224; chiarito da questa Corte \u0026#8211; che la previsione di sanzioni amministrative, ancorch\u0026#233; non possa ricondursi a un autonomo titolo competenziale, \u0026#171;accede alle materie sostanziali\u0026#187; (sentenza n. 12 del 2004; vengono inoltre citate le sentenze n. 148 e n. 121 del 2018), alle quali le sanzioni si riferiscono e che, pertanto, essa spetterebbe all\u0026#8217;ente che abbia la competenza su queste ultime, il ricorrente ritiene che le impugnate disposizioni incorrerebbero nei vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; denunciati nelle precedenti censure. Esulando, infatti, dalla competenza delle regioni la potest\u0026#224; di introdurre e disciplinare le professioni turistiche, il legislatore toscano non avrebbe potuto neppure introdurre le relative fattispecie sanzionatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche per tali disposizioni, inoltre, il ricorrente lamenta il rischio di frammentazione della disciplina a livello regionale e la conseguente violazione della \u0026#171;potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;articolo 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) della Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnazione investe, poi, l\u0026#8217;art. 103, e in particolare il suo comma 3, il quale dispone che l\u0026#8217;esercizio della professione di guida ambientale da parte di lavoratori autonomi \u0026#232; soggetto a segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive (SUAP) competente per il territorio in cui si intende operare; l\u0026#8217;art. 96, comma 3, che reca analoga disciplina con riferimento all\u0026#8217;accompagnatore turistico, e l\u0026#8217;art. 104, comma 2, il quale prevede che \u0026#171;[l]e guide del parco o della riserva naturale gi\u0026#224; abilitate ai sensi dell\u0026#8217;art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 49/1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare a esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del ricorrente, invero, le richiamate disposizioni limiterebbero la possibilit\u0026#224; delle guide di operare fuori dalla Regione, determinando, anche per questo profilo, una frammentazione su base regionale delle professioni turistiche, con effetti distorsivi della necessit\u0026#224; di coordinamento unitario e tutela dell\u0026#8217;uniformit\u0026#224; del mercato e, quindi, dell\u0026#8217;interesse pubblico. In altri termini, le impugnate disposizioni inciderebbero negativamente su \u0026#171;un assetto normativo [\u0026#8230;] volto, tra le altre cose, a garantire sia il pieno diritto alla libera prestazione di servizi e alla libert\u0026#224; di stabilimento, di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE sia il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (sul riconoscimento delle qualifiche professionali)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;impugnata disciplina delineerebbe una regolamentazione applicabile esclusivamente all\u0026#8217;ambito regionale toscano, peraltro non giustificata da un collegamento con le peculiari esigenze della realt\u0026#224; territoriale (si citano a supporto le sentenze di questa Corte n. 153 del 2006 e n. 230 del 2011), e sarebbe suscettibile di impedire e/o ostacolare l\u0026#8217;esercizio della medesima attivit\u0026#224; da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela \u0026#232; riservata alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, comma secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con un terzo gruppo di questioni, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 111, comma 1, 112, comma 3, 113, 114, comma 3, 115, commi 1 e 3, 116, commi 2, 7 e 8, 117, 118, 123, comma 1, e 124, che disciplinano la figura del maestro di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSalvo che per l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 117 (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 1.4.6.), il ricorrente ritiene che alcune di tali disposizioni travalicherebbero i limiti della competenza legislativa concorrente attribuita al legislatore regionale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni, poich\u0026#233; si porrebbero in contrasto con alcuni principi fondamentali della materia, introdotti dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSono richiamati anche i commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 117 Cost., che per\u0026#242; sono menzionati nella sola epigrafe del motivo di ricorso (e il solo art. 117, primo comma, anche nelle conclusioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;art. 111, comma 1, \u0026#232; ritenuto costituzionalmente illegittimo poich\u0026#233;, recando una definizione del profilo professionale sulla base di quella gi\u0026#224; fornita dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 81 del 1991, violerebbe il principio, affermato da questa Corte (si richiama la sentenza n. 271 del 2009), secondo cui alla legge regionale non sarebbe consentito ripetere quanto gi\u0026#224; stabilito da una legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; \u0026#200; denunciata, poi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 3, in quanto prevede che l\u0026#8217;albo dei maestri di sci sia \u0026#171;suddiviso, per specialit\u0026#224;, nelle seguenti sezioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) maestri di sci alpino; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) maestri di sci di fondo; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) maestri di sci di snowboard\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto che, come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 127 del 2023, gli albi regionali possono svolgere solo \u0026#171;funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento\u0026#187;, il legislatore toscano, nel parcellizzare la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario, avrebbe, infatti, travalicato le proprie competenze in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale investirebbe, correlativamente, gli artt. 114, comma 3, e 115, i quali \u0026#171;prevedono che i corsi di qualificazione propedeutici all\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale riguardino la \u0026#8220;singola specialit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, inoltre, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 113, comma 1, che stabilisce i requisiti per ottenere l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, innanzitutto, deduce che \u0026#8211; secondo la giurisprudenza di questa Corte (si cita ancora una volta la sentenza n. 271 del 2009) \u0026#8211; il legislatore regionale non potrebbe indicare specifici requisiti per l\u0026#8217;esercizio delle professioni, pur se in parte coincidenti con quelli espressi dalla legislazione statale, poich\u0026#233; la disciplina dei titoli necessari si qualifica come principio fondamentale della materia, di competenza dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta, poi, che, cos\u0026#236; operando, il legislatore toscano ostacolerebbe, in contrasto con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 5 della legge n. 81 del 1991, anche il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3.1.\u0026#8211; Viene denunciata, quindi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, commi 2 e 7, nella parte in cui, ai fini dell\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;albo regionale dei maestri di sci di professionisti gi\u0026#224; iscritti negli albi di altre regioni ovvero ai fini dell\u0026#8217;esercizio stabile della professione da parte di maestri provenienti da Paesi non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, richiamano i requisiti di cui all\u0026#8217;impugnato art. 113.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.4.\u0026#8211; Il ricorrente censura poi, in modo specifico, l\u0026#8217;art. 115, comma 1, il quale, nel prescrivere che \u0026#171;[c]on deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all\u0026#8217;articolo 114, il numero delle ore e le modalit\u0026#224; di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche\u0026#187;, illegittimamente demanderebbe la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riportata disposizione si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con i principi fondamentali della materia dettati dall\u0026#8217;art. 7 della legge n. 81 del 1991, il quale dispone che \u0026#171;[i] corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilit\u0026#224; del maestro; leggi e regolamenti professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.5.\u0026#8211; Viene anche dedotta l\u0026#8217;illegittima costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, commi 7 e 8, della legge regionale in oggetto, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, , laddove, nel subordinare l\u0026#8217;esercizio stabile e quello occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea al rispetto della condizione di reciprocit\u0026#224; del trattamento, attribuirebbe il potere di riconoscere l\u0026#8217;equivalenza del titolo professionale alla Federazione italiana sport invernali, mentre la normativa statale individuerebbe quale organo competente il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale richiama sul punto l\u0026#8217; art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 1991, il quale dispone che, per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, in possesso di titoli professionali per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di maestro di sci rilasciati da tali Stati, \u0026#171;l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della professione \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda poi che in materia sarebbe intervenuto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonch\u0026#233; della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell\u0026#8217;adesione di Bulgaria e Romania), il quale, all\u0026#8217;art. 5, comma 1, stabilisce che \u0026#171;[a]i fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, per tutte le attivit\u0026#224; che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;individuazione in tale ufficio statale (oggi Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche professionali di coloro che provengono da Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea) determinerebbe, quindi, la denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale del suindicato art. 116, commi 7 e 8, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.6.\u0026#8211; \u0026#200; censurato anche l\u0026#8217;art. 117, in base al quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;esercizio abusivo della professione di maestro di sci \u0026#232; punito ai sensi dell\u0026#8217;articolo 348 del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del richiamato principio secondo cui al legislatore regionale sarebbe impedito ripetere quanto gi\u0026#224; stabilito da quello statale, la disposizione impugnata, pur limitandosi a rinviare all\u0026#8217;art. 348 del codice penale, avrebbe illegittimamente invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, infatti, l\u0026#8217;Avvocatura generale che l\u0026#8217;impugnato art. 117 della legge toscana potrebbe creare confusione nelle fonti dirette a disciplinare la materia, soprattutto laddove il legislatore statale dovesse in futuro modificare la norma penale incriminatrice o individuare per la stessa una diversa \u003cem\u003esedes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e materiae\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.7.\u0026#8211; Il ricorrente chiede altres\u0026#236; che sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 118 dell\u0026#8217;impugnata legge regionale, che disciplina il Collegio regionale dei maestri di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, seppure con alcune difformit\u0026#224;, sarebbe, secondo lo Stato, perlopi\u0026#249; ripetitiva di quanto gi\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge n. 81 del 1991, intervenendo cos\u0026#236; illegittimamente su un ambito gi\u0026#224; disciplinato dalla legge statale di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.8.\u0026#8211; \u0026#200; censurato, poi, l\u0026#8217;art. 123, comma 1, della stessa legge regionale, limitatamente alle parole \u0026#171;[f]ermo restando quanto previsto dalle norme penali\u0026#187;, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost., poich\u0026#233;, derogando all\u0026#8217;art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avrebbe introdotto sanzioni amministrative per l\u0026#8217;esercizio abusivo della professione di maestro di sci destinate a cumularsi alla sanzione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.9.\u0026#8211; Da ultimo (con riguardo alla disciplina regionale del maestro di sci), il ricorrente deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale prescrive che \u0026#171;[l]a prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale di maestro di sci \u0026#232; vietata dal comune qualora l\u0026#8217;interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;. In tal caso \u0026#232; ritirata la tessera di riconoscimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della difesa statale la norma si porrebbe in contrasto con le previsioni dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge n. 81 del 1991, che, invece, attribuisce al Collegio regionale dei maestri di sci, e in particolare al consiglio direttivo, \u0026#171;\u0026#8220;tutte le funzioni\u0026#8221; concernenti, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#8220;la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull\u0026#8217;esercizio della professione, l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni disciplinari\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ultimo gruppo di questioni, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, disciplinanti la figura professionale delle guide alpine, denunciando la violazione di una serie di parametri costituzionali e interposti, analogamente a quanto dedotto per le altre figure professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSalvo che per l\u0026#8217;impugnato art. 136, comma 1, (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 1.5.5.), il ricorrente\u003cem\u003e \u003c/em\u003edenuncia che la disciplina regionale in parola, analogamente alle disposizioni sul maestro di sci, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8211; In primo luogo viene censurato l\u0026#8217;art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, nel definire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; della guida alpina in modo \u0026#171;pressoch\u0026#233; ripetitivo\u0026#187; di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), violerebbe, per le ragioni esposte nei precedenti motivi di ricorso, la competenza legislativa statale in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, poi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 126 e 127, comma 1, della stessa legge regionale, concernenti rispettivamente l\u0026#8217;albo regionale delle guide alpine e i requisiti per l\u0026#8217;iscrizione allo stesso, in quanto, riprendendo, pur se \u0026#171;con alcune differenze\u0026#187;, i contenuti della legge n. 6 del 1989, si sovrapporrebbero a quanto previsto dai medesimi. In particolare, non risulterebbero del tutto \u0026#171;coincidenti le previsioni al riguardo dettate dall\u0026#8217;art. 5 della [citata] legge statale e quelle di cui all\u0026#8217;art. 127 della legge regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, \u0026#171;[g]li artt. 126 e 127 [\u0026#8230;] appaiono costituzionalmente illegittimi, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;art. 130, comma 2, che rinvia all\u0026#8217;art. 127 ai fini dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale delle guide alpine di altre regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene impugnato anche il solo comma 3 del citato art. 126, il quale definisce \u0026#171;esercizio stabile della professione\u0026#187; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta \u0026#171;dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0026#8217;offerta delle proprie prestazioni\u0026#187;, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 130, comma 1, della citata legge regionale, il quale stabilisce che \u0026#171;[l]e guide alpine gi\u0026#224; iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva che l\u0026#8217;impugnata normativa regionale non consentirebbe, in difformit\u0026#224; da quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989, l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale a coloro che, pur non avendo un recapito, anche stagionale, nella Regione, offrono le proprie prestazioni sul suo territorio. In tal modo, sarebbe, altres\u0026#236;, violato il principio espresso dal comma 3 del citato art. 4, secondo il quale l\u0026#8217;abilitazione all\u0026#8217;esercizio della professione di guida alpina ha efficacia su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.1.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia anche l\u0026#8217;art. 130, comma 3, dell\u0026#8217;impugnata legge regionale il quale, nello stabilire che l\u0026#8217;esercizio \u0026#171;della professione da parte di guide alpine che provengono dall\u0026#8217;estero o da altre regioni italiane e che accompagnano i loro clienti, non \u0026#232; subordinato all\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo\u0026#187;, contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 6 del 1989, che, invece, consente alla guida iscritta in un albo regionale di esercitare la professione sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.3.\u0026#8211; Viene poi censurato il comma 4 del medesimo art. 130, il quale disciplina l\u0026#8217;iscrizione delle guide alpine provenienti da Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea. Il ricorrente ritiene, infatti, che, analogamente alla disciplina del maestro di sci, l\u0026#8217;impugnata disposizione regionale, oltre che con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 206 del 2007, che individua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l\u0026#8217;organo competente al riconoscimento delle relative qualifiche professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione, infatti, illegittimamente subordinerebbe l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo delle guide alpine al Collegio nazionale delle guide alpine, individuato quale organo deputato al riconoscimento della equivalenza del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche gli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplinano rispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le sanzioni disciplinari, deducendo che le relative disposizioni sarebbero \u0026#171;pressoch\u0026#233; ripetitive degli artt. 13, 14 e 17 della legge n. 6/1989 e, pertanto, [\u0026#8230;] costituzionalmente illegittime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.5.\u0026#8211; Rinviando integralmente alle ragioni addotte in relazione all\u0026#8217;impugnato art. 123, l\u0026#8217;Avvocatura generale chiede altres\u0026#236; di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 136, comma 1, poich\u0026#233; introdurrebbe un \u0026#171;doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.6.\u0026#8211; Da ultimo, viene impugnato l\u0026#8217;art. 137, il quale stabilisce che il comune possa vietare la prosecuzione delle attivit\u0026#224; nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;interessato perda i requisiti per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; di guida alpina. Anche per tale disciplina, divergente dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, sussisterebbero i medesimi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; rilevati in relazione all\u0026#8217;art. 124 della citata legge regionale, recante analoga disciplina per i maestri di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 aprile 2025, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo di dichiarare manifestamente infondate o comunque non fondate le questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La resistente premette che l\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme impugnate si fonderebbe su presupposti e argomenti manifestamente erronei, nonch\u0026#233; sulla base di una lettura non condivisibile della giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, si osserva che il legislatore toscano aveva gi\u0026#224; introdotto una disciplina specifica in relazione alle figure professionali di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina, con la legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri n\u0026#233; oggetto di pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale, quale esito di un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in via preliminare, la difesa regionale delinea il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disciplina censurata, richiamando in primo luogo \u0026#171;l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, anche recentemente ribadito dal Consiglio di Stato\u0026#187; (si cita Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 agosto 2024, n. 7124), secondo cui le regioni possono intervenire e disciplinare provvisoriamente ed eccezionalmente una materia (cosiddetta \u0026#8220;cedevolezza invertita\u0026#8221;) che non sia ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, allorch\u0026#233; vengano del pari in discussione competenze legislative regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione premette altres\u0026#236; che, con riguardo all\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in materia di tutela della concorrenza, il diritto dell\u0026#8217;Unione europea avrebbe fortemente inciso sull\u0026#8217;ordinamento degli Stati membri, imponendo una sempre pi\u0026#249; spiccata liberalizzazione delle attivit\u0026#224; professionali; il che avrebbe altres\u0026#236; comportato che, anche sul versante della legislazione regionale grava un generale divieto di introdurre ostacoli ingiustificati alla libera circolazione all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;Unione europea dei soggetti che esercitano le attivit\u0026#224; professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente osserva, poi, che la giurisprudenza costituzionale, seppure abbia negli anni determinato \u0026#171;una notevole compressione dello spazio di manovra del legislatore regionale\u0026#187;, avrebbe, di recente, arginato la tendenza del legislatore statale a monopolizzare la produzione normativa in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa ricorda, infatti, che, per un verso, fin dalla sentenza n. 355 del 2005, questa Corte avrebbe riconosciuto alle regioni la competenza a disciplinare gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale e, per l\u0026#8217;altro verso, con la sentenza n. 192 del 2024 avrebbe individuato nella \u0026#171;specificit\u0026#224; territoriale\u0026#187; un criterio che sorreggerebbe l\u0026#8217;intero sistema di differenziazione delle competenze legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, muovendo dalla tradizionale tripartizione \u0026#171;tra professioni cosiddette ordinistiche, professioni riconosciute e professioni non riconosciute\u0026#187;, osserva che la definizione dei confini tra la competenza legislativa statale e quella regionale in materia di professioni non pu\u0026#242; non tenere conto della categoria professionale che viene in rilievo. Da tale considerazione, sul ritenuto presupposto che sarebbero \u0026#171;assai rare le ipotesi in cui una professione diversa ([perch\u0026#233;] ad esempio caratterizzata da attivit\u0026#224; prevalentemente manuali o meccaniche)\u0026#187; da quella intellettuale (presa a riferimento dall\u0026#8217;art. 33 Cost.) possa avere rilievo sotto il profilo della tutela degli interessi costituzionali, deriverebbe, secondo la difesa regionale, anche in considerazione degli interessi costituzionali in gioco, che l\u0026#8217;esigenza di una pi\u0026#249; penetrante e uniforme regolazione dovrebbe essere massima nell\u0026#8217;ambito delle sole professioni ordinistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 76, comma 4, la resistente ritiene che \u0026#171;da una prima e sommaria lettura del motivo di ricorso\u0026#187; si evincerebbe chiaramente come la giurisprudenza costituzionale ivi citata sia manifestamente inconferente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl punto cruciale di una disciplina come quella in discussione sarebbe rappresentato dall\u0026#8217;eventuale disparit\u0026#224; di trattamento che essa potrebbe ingenerare con il connesso rischio di alterazione dei meccanismi concorrenziali; ma, a parere della difesa regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri giunge a tale conclusione in modo non condivisibile oltre che apodittico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; anche in ragione del fatto che la disposizione impugnata troverebbe la propria giustificazione nel contesto regionale toscano, nel quale il turismo rappresenta un settore economico di particolare rilevanza e che necessiterebbe \u0026#171;di personale sempre pi\u0026#249; specializzato e presente sul territorio\u0026#187;, e avrebbe come \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003equella di rafforzare la filiera turistica regionale, all\u0026#8217;interno della quale il direttore tecnico assumerebbe un ruolo centrale nelle attivit\u0026#224; svolte dalle agenzie di viaggio e di turismo, come avrebbe chiarito anche l\u0026#8217;art. 1 d.m. n. 1432 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer le ragioni sin qui esposte, la Regione chiede che sia dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La resistente chiede che siano dichiarate manifestamente infondate anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle impugnate disposizioni che hanno istituito e regolato le figure professionali dell\u0026#8217;accompagnatore turistico e della guida ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, si deduce che esse risulterebbero in sostanza specificazione delle professioni turistiche, previste dalla legislazione statale e in particolare dall\u0026#8217;art. 6 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 79 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, viene messo in evidenza che l\u0026#8217;introduzione di tali figure e della relativa disciplina esplicherebbe la propria efficacia solo fintantoch\u0026#233; intervenga il legislatore statale, il quale si sarebbe tuttavia dimostrato colpevolmente inerte con riguardo alla regolamentazione di tali professioni, contrariamente a quanto fatto con altre figure parimenti riconducibili alle professioni turistiche. Inerzia, questa, che avrebbe creato difficolt\u0026#224; alla Regione Toscana, data la sua particolare vocazione turistica, e che rappresenterebbe la giustificazione dell\u0026#8217;intervento legislativo \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e, divenuto improcrastinabile soprattutto in considerazione del vero e proprio disordine che caratterizza il settore delle guide, non di rado prive di un\u0026#8217;adeguata formazione e inidonee ad offrire al turista un servizio con un elevato standard qualitativo, in un contesto territoriale che avrebbe registrato negli ultimi anni un notevole incremento della presenza turistica. Su tali basi, la resistente deduce che, contrariamente a quanto avrebbe apoditticamente affermato lo Stato, sussisterebbe quel particolare e specifico collegamento che \u0026#8211; anche per la giurisprudenza di questa Corte (si citano le sentenze n. 153 del 2006 e n. 230 del 2011) \u0026#8211; legittimerebbe le regioni ad adottare disposizioni legislative \u0026#171;di dettaglio nella materia delle professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon particolare riguardo all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 104, comma 2, la difesa regionale osserva che il ricorrente, denunciando la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., non avrebbe preso in considerazione il secondo periodo di tale comma, secondo il quale le guide del parco o della riserva naturale possono, se in possesso di un\u0026#8217;adeguata formazione, esercitare la professione di guida ambientale sull\u0026#8217;intero territorio regionale. La Regione aggiunge che non si comprenderebbe poi come le previsioni dell\u0026#8217;art. 104, comma 2, potrebbero impedire o ostacolare l\u0026#8217;esercizio della medesima attivit\u0026#224; da parte di operatori residenti nel territorio di altre Regioni, \u0026#171;risultando conseguentemente del tutto inconferenti le censure avanzate dalla difesa erariale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione delle varie disposizioni che disciplinano la figura del maestro di sci, la difesa regionale deduce, in primo luogo, che quella dell\u0026#8217;art. 111, comma 1, sarebbe priva di fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe, infatti, omesso di considerare che tale disposizione attuerebbe un rinvio improprio e meramente dichiarativo, ossia rappresenterebbe un\u0026#8217;ipotesi di legge regionale che richiama quella statale al solo fine di facilitare l\u0026#8217;individuazione delle norme regolanti i rapporti. Come avrebbe chiarito questa Corte (viene richiamata sul punto la sentenza n. 192 del 2024), tale tipo di rinvio non sarebbe costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; In relazione all\u0026#8217;impugnato art. 112, comma 3, la resistente osserva che i tre profili professionali, previsti rispettivamente nelle sezioni in cui \u0026#232; suddiviso l\u0026#8217;albo professionale regionale dei maestri di sci, non rappresenterebbero autonome figure professionali, ma mere articolazioni interne dell\u0026#8217;unica figura costituita dal maestro di sci. Sarebbe stata introdotta, in sostanza, un\u0026#8217;articolazione dell\u0026#8217;albo, volta a rendere pi\u0026#249; agevole l\u0026#8217;identificazione dell\u0026#8217;ambito di insegnamento del maestro di sci, sempre nella logica di una razionalizzazione e migliore organizzazione delle attivit\u0026#224; turistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; La Regione chiede che venga dichiarata la non fondatezza anche della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 113.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto riguarda l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; psicofisica \u0026#8211; non contemplata dalla disciplina statale \u0026#8211; viene dedotto che il legislatore toscano avrebbe introdotto un requisito necessario, la cui omissione nella legge statale sarebbe foriera di seri dubbi in ordine alla legittimit\u0026#224; costituzionale della stessa. Si ritiene, infatti, manifestamente irragionevole non contemplare un simile requisito in relazione all\u0026#8217;esercizio di una professione che impone peraltro l\u0026#8217;assunzione di notevoli responsabilit\u0026#224; in ordine alla salute e alla sicurezza dei clienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale afferma, inoltre, che la previsione, nel suddetto art. 113, di requisiti parzialmente differenti da quelli contemplati dal legislatore statale non ostacolerebbe \u0026#8211; come invece denunciato nel ricorso \u0026#8211; il trasferimento da un albo professionale regionale all\u0026#8217;altro o l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio temporaneo della professione in un\u0026#8217;altra regione. Ci\u0026#242; \u0026#8211; si afferma \u0026#8211; soprattutto in considerazione del fatto che i (due) requisiti ulteriori previsti dall\u0026#8217;articolo impugnato sono rappresentati dall\u0026#8217;idoneit\u0026#224; psicofisica e dal decorso del quinquennio in caso di condanna penale, quest\u0026#8217;ultimo, invero, pi\u0026#249; favorevole per il richiedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE aggiunge che neppure si comprenderebbe in che modo la previsione dei due requisiti in parola, solo parzialmente differenti da quelli contemplati dal legislatore statale, possa ostacolare l\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;albo regionale di maestri di sci provenienti da Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.3.\u0026#8211; Sarebbe poi manifestamente infondata l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 115, che demanda la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della Giunta regionale, in quanto sarebbe \u0026#171;evidente\u0026#187; che tale definizione debba avvenire nel rispetto dei principi fondamentali fissati all\u0026#8217;art. 7 della legge n. 81 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.4.\u0026#8211; Anche la censura dell\u0026#8217;art. 116, commi 7 e 8, non sarebbe fondata, poich\u0026#233; sarebbe stata \u0026#171;dedotta sulla base di un vero e proprio errore, non considerando la differenza tra i maestri di sci cittadini dell\u0026#8217;Unione europea [\u0026#8230;] e quelli di Stati non appartenenti\u0026#187; alla stessa. Per questi ultimi professionisti, infatti, il legislatore regionale non avrebbe potuto fare riferimento \u0026#8211; come invece ha fatto per i primi \u0026#8211; alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 206 del 2007. Ci\u0026#242; spiegherebbe l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;una disciplina regionale, ovviamente \u0026#8220;cedevole\u0026#8221; rispetto a quella nazionale che eventualmente intervenisse\u0026#187; sul punto. Inoltre, la disciplina regionale avrebbe il pregio di demandare a organi massimamente qualificati, quali la Federazione italiana sport invernali e il Collegio nazionale dei maestri di sci, la verifica dei requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.5.\u0026#8211; La resistente ritiene, poi, manifestamente infondata l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 117 della medesima legge regionale, in quanto non riprodurrebbe il testo dell\u0026#8217;art. 348 cod. pen., ma si limiterebbe a operarvi un rinvio formale, che escluderebbe in radice l\u0026#8217;emersione di qualsiasi possibile confusione nel sistema delle fonti e di conseguenza la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.6.\u0026#8211; Con riguardo al censurato art. 118, disciplinante il Collegio regionale dei maestri di sci, la difesa regionale rinvia a quanto affermato in relazione all\u0026#8217;impugnato art. 111 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003epunto 2.4.)\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee si limita \u0026#171;a porre in evidenza che nel caso dell\u0026#8217;art. 118 della legge regionale impugnata il testo normativo \u0026#232; solo parzialmente coincidente con quello inserito nella legge statale, non potendosi di conseguenza qualificare il primo come puramente e semplicemente riproduttivo del secondo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.7.\u0026#8211; Sarebbe non fondata anche l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 123, che disciplina le sanzioni amministrative irrogabili ai maestri di sci, in quanto si baserebbe su un\u0026#8217;interpretazione del dato testuale palesemente \u003cem\u003econtra \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegem\u003c/em\u003e. L\u0026#8217;inciso, che apre il comma 1 del suddetto articolo (\u0026#171;Fermo restando quanto previsto dalle norme penali\u0026#187;), non potrebbe \u0026#171;infatti che essere interpretato nel senso di prevedere che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo quando il fatto non integri, al tempo stesso, un reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa formula utilizzata opererebbe un rinvio generalizzato all\u0026#8217;intero ordinamento penale e, conseguentemente, anche all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 689 del 1981, il quale impone la prevalenza della legge penale statale rispetto alla disciplina regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.8.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 124, perch\u0026#233; violerebbe l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 81 del 1991, la difesa regionale rileva che tra le due disposizioni normative non sussisterebbe \u0026#171;in alcun modo una relazione di antinomia, di talch\u0026#233; \u0026#232; ben possibile che \u0026#8211; senza che ci\u0026#242; determini l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione prodotta dal legislatore regionale\u0026#187; \u0026#8211; tanto il Collegio regionale dei maestri di sci (come prevede il citato art. 13), quanto i comuni (come statuisce l\u0026#8217;impugnato art. 124) \u0026#171;risultino titolari del potere di vietare la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale di maestro di sci\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;impugnazione delle varie disposizioni della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 che disciplinano la figura della guida alpina, la difesa regionale deduce, innanzitutto, la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 125, rinviando alle argomentazioni gi\u0026#224; spese in merito all\u0026#8217;impugnato art. 111 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto 2.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.1.\u0026#8211; Sull\u0026#8217;impugnazione degli artt. 126 e 127, la resistente spende, nella sostanza, i propri argomenti difensivi solo in relazione alla specifica impugnazione del comma 3 del citato art. 126.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione promossa viene ritenuta non fondata, in quanto la riferita disposizione mirerebbe \u0026#171;a semplificare e, al tempo stesso, a rendere maggiormente certo il criterio [dell\u0026#8217;esercizio stabile della professione], offrendo un riferimento semplice e concreto come il recapito, cio\u0026#232; un indirizzo al quale fare riferimento\u0026#187;. Ci\u0026#242; anche in considerazione del fatto che \u0026#8211; osserva ancora la difesa regionale \u0026#8211; il mero recapito, che potrebbe essere agevolmente indicato anche nella sede di lavoro, non sarebbe elemento tale da rendere pi\u0026#249; onerosa la stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente osserva, poi, che non sussisterebbe la denunciata antinomia tra l\u0026#8217;impugnato art. 126, comma 3, e l\u0026#8217;art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989, in quanto il primo si limiterebbe a non prevedere una delle due condizioni prescritte per qualificare come \u0026#171;stabile\u0026#187; l\u0026#8217;esercizio della professione e, quindi, sarebbe perfettamente possibile operare un\u0026#8217;integrazione tra le due fattispecie, salvando cos\u0026#236; la disposizione impugnata dalla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.2.\u0026#8211; Non fondate sarebbero anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130, commi 1 (in combinato disposto con l\u0026#8217;impugnato art. 126, comma 3), 3 e 4. Per gli argomenti sulla non fondatezza, la difesa regionale rinvia a quanto gi\u0026#224; affermato in relazione all\u0026#8217;art. 116, commi 7 e 8 (punto 2.4.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.3.\u0026#8211; Riguardo alle questioni relative agli artt. 131 e 134, recanti, rispettivamente, la disciplina del Collegio regionale delle guide alpine e quella delle sanzioni disciplinari, e all\u0026#8217;art. 136, comma 1, sulle sanzioni amministrative per l\u0026#8217;esercizio abusivo della professione, la difesa regionale rinvia a quanto gi\u0026#224; argomentato in relazione, rispettivamente, agli artt. 111 (punto 2.4.) e 123 (punto 2.4.7.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.4.\u0026#8211; Da ultimo, sull\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 137, la difesa regionale rinvia a quanto gi\u0026#224; argomentato in relazione a quella dell\u0026#8217;art. 124 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto 2.4.8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 17 settembre 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni della resistente, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso. In particolare, la difesa statale ha osservato che le giustificazioni fornite a fondamento delle norme impugnate \u0026#8211; ruotanti attorno alle peculiari esigenze della realt\u0026#224; territoriale regionale \u0026#8211; non rappresenterebbero un dato ufficiale o spendibile nel giudizio costituzionale, poich\u0026#233; non risulterebbero illustrate le peculiarit\u0026#224; della realt\u0026#224; regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In pari data, anche la Regione Toscana ha depositato memoria nella quale, replicando alle deduzioni del ricorrente, ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione, svolgendo, tra l\u0026#8217;altro, precisazioni sulle ragioni che giustificherebbe il proprio intervento, ossia lo specifico collegamento tra questo e il territorio regionale. \u0026#200; stato messo, in particolare, in evidenza che le norme impugnate disciplinano profili professionali connessi al settore del turismo, di sicura competenza regionale e che \u0026#171;secondo i dati Istat-Irpet nel 2023, la Toscana si \u0026#232; imposta come la terza Regione in Italia per presenze turistiche e i consumi dei turisti rappresentano il 23% dei consumi interni della Toscana\u0026#187;. Dati, questi, che darebbero fondamento allo specifico collegamento tra la realt\u0026#224; regionale e la disciplina impugnata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 14 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, fra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 76, comma 4; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, comma 2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, comma 1, 112, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 3, 115, commi 1 e 3, 116, commi 2, 7 e 8, 117, 118, 123, comma 1, 124, 125, 126, 127, comma 1, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, denunciando la violazione di diversi parametri costituzionali, nonch\u0026#233; di plurimi parametri interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella valutazione delle singole impugnazioni saranno puntualmente indicati i parametri di volta in volta evocati, ma in via preliminare si evidenzia che il ricorso si fonda, in larga parte, sulla denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di professioni, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe sono state definite con la sentenza n. 186 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Lo Stato censura, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 76, comma 4, a norma del quale il direttore tecnico dell\u0026#8217;agenzia di viaggio deve prestare la propria attivit\u0026#224; lavorativa con carattere di continuit\u0026#224; ed esclusivit\u0026#224; per una sola agenzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente, l\u0026#8217;impugnata disposizione regionale travalicherebbe i limiti della competenza legislativa concorrente in materia di professioni, rispetto alla quale spetta allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle regioni \u0026#232; demandata la disciplina di dettaglio, come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 127 del 2023 (si richiama anche la sentenza n. 178 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 76, comma 4, violerebbe altres\u0026#236; la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost., in quanto, introducendo limitazioni valide soltanto sul territorio regionale, determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra gli operatori del settore che esercitano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; nella Regione Toscana e quelli che, invece, la svolgono in altre regioni, nelle quali non \u0026#232; previsto alcun vincolo di esclusivit\u0026#224;, con il rischio di frammentazione, a livello regionale, della disciplina di tale professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene sia menzionato nell\u0026#8217;atto introduttivo anche l\u0026#8217;art. 117, comma primo, Cost., tale parametro, comparendo nella sola epigrafe del motivo di ricorso e nelle conclusioni, che si appuntano tuttavia sulla sola violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, non pu\u0026#242; ritenersi ritualmente evocato e, quindi, validamente coinvolto nell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; \u0026#200; preliminarmente opportuno ricordare che \u0026#8211; come evidenziato da entrambe le parti \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 20, comma 1, cod. turismo, rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del ministro delegato, l\u0026#8217;individuazione dei \u0026#171;requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;. A dare attuazione alla citata disposizione \u0026#232; intervenuto (a distanza di anni) il d.m. n. 1432 del 2021, il quale, tuttavia, non fa alcun riferimento alla continuit\u0026#224; ed esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa prestata dal direttore tecnico dell\u0026#8217;agenzia di viaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre in via preliminare, deve essere messo in evidenza che su questi ultimi requisiti si \u0026#232; anche espressa l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante per la concorrenza e il mercato, con segnalazione del 2 febbraio 2017, n. AS1350 (Profili distorsivi della concorrenza nella disciplina delle agenzie di viaggio e dei direttori tecnici ivi operanti), la quale, prendendo atto della loro presenza nella quasi totalit\u0026#224; delle discipline regionali, li ha ritenuti un fattore \u0026#171;di criticit\u0026#224; in termini di tutela della concorrenza\u0026#187;, evidenziando che \u0026#171;il divieto di esercizio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica in pi\u0026#249; sedi o in pi\u0026#249; aree geografiche \u0026#232; stato espressamente qualificato come restrizione non ammissibile ai sensi dei decreti di liberalizzazione della riforma 2011 (articolo 34 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la questione relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha chiarito questa Corte all\u0026#8217;indomani della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la nozione di concorrenza, che \u0026#171;non pu\u0026#242; non riflettere quella operante a livello europeo\u0026#187; (affermazione, questa, costante e ribadita, anche di recente, nella sentenza n. 183 del 2024, punto 8.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), \u0026#171;comprende interventi regolativi, la disciplina \u003cem\u003eantitrust \u003c/em\u003ee misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza\u0026#187; (sentenza n. 14 del 2004, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha pure affermato che la tutela della concorrenza \u0026#171;non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull\u0026#8217;assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese\u0026#187;; promozione che \u0026#171;si realizza, in primo luogo, mediante l\u0026#8217;eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, le regioni, quando adottano leggi che limitano o ostacolano il libero ingresso di lavoratori e imprese nel mercato e la competizione tra queste ultime, incidono direttamente sull\u0026#8217;ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questo il caso anche dell\u0026#8217;impugnato art. 76, comma 4, il quale, nell\u0026#8217;imporre al direttore tecnico di prestare la propria attivit\u0026#224; lavorativa con carattere di continuit\u0026#224; ed esclusivit\u0026#224;, per una sola agenzia, introduce un limite all\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLimite, questo, che ha dei riflessi anche sulla competizione tra operatori economici del settore, ossia non solo sui singoli direttori tecnici, ma anche sulle agenzie, le quali vedono limitata la possibilit\u0026#224; (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: libert\u0026#224;) di rivolgersi a un pi\u0026#249; ampio numero di professionisti del settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione del carattere continuativo ed esclusivo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa del direttore tecnico dell\u0026#8217;agenzia di viaggio, pertanto, investe un \u0026#171;profilo\u0026#187; rientrante \u0026#171;nell\u0026#8217;ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\u0026#187;, si traduce in \u0026#171;una scelta che impone un limite alla libert\u0026#224; di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato\u0026#187; (sentenza n. 265 del 2016, punto 4.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) ed \u0026#232; lesiva della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; In conclusione, deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 76, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost., con assorbimento delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia, poi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 volte a introdurre e disciplinare le figure professionali dell\u0026#8217;accompagnatore turistico e della guida ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn specie, con riguardo alla prima, vengono impugnate le seguenti disposizioni:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; art. 95, che ha istituito la figura professionale dell\u0026#8217;accompagnatore turistico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; art. 96, che ha previsto i requisiti per l\u0026#8217;esercizio della suddetta professione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; artt. 97 e 98, che disciplinano i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; art. 99, che disciplina il regime della pubblicit\u0026#224; dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; artt. 100 e 101, che disciplinano, rispettivamente, le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda, invece, la guida ambientale vengono censurati:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 102, che ha istituito la figura professionale della guida ambientale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 103, che ha previsto i requisiti per l\u0026#8217;esercizio della suddetta professione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; gli artt. 105 e 106, che disciplinano i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 107, che prescrive gli obblighi professionali volti a garantire la sicurezza dei clienti in relazione alle loro capacit\u0026#224; e alla difficolt\u0026#224; dei percorsi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 108, che disciplina il regime della pubblicit\u0026#224; dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; gli artt. 109 e 110, che disciplinano, rispettivamente, le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale lamenta che il legislatore regionale, attraverso le richiamate disposizioni, avrebbe introdotto e compiutamente disciplinato figure professionali non previste dalla legislazione statale, travalicando i limiti della competenza legislativa concorrente attribuitagli dall\u0026#8217;art. 117, comma terzo, Cost., in materia di professioni. Alle regioni, infatti, sarebbe precluso introdurre figure professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale avrebbe, inoltre, determinato una frammentazione, a livello regionale, della disciplina di tali professioni, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, \u0026#171;la cui tutela \u0026#232; riservata in ogni caso alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, [comma] primo e comma secondo, lettera e) della Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato deduce, poi, che non varrebbe a superare i rilevati vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale la circostanza che gli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, dell\u0026#8217;impugnata legge regionale, istitutivi delle professioni in parola, rechino, entrambi, la locuzione \u0026#171;nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, secondo il ricorrente, le citate disposizioni, e la disciplina delle figure professionali da esse introdotte, farebbero illegittima applicazione del principio (implicito) della cosiddetta \u0026#8220;cedevolezza invertita\u0026#8221;; principio sul quale si fondano, invero, le difese della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Logicamente pregiudiziale allo scrutinio di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; la valutazione sull\u0026#8217;effettiva esistenza, e sull\u0026#8217;eventuale portata, del richiamato principio della cedevolezza invertita nel sistema costituzionale del riparto delle competenze legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale valutazione d\u0026#224; un esito negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le parti, infatti, muovono da una lettura non corretta della giurisprudenza costituzionale e nella specie della sentenza n. 1 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che in tale sentenza si legge che \u0026#171;nella prospettiva della cosiddetta \u0026#8220;cedevolezza invertita\u0026#8221;, [\u0026#8230;] l\u0026#8217;intervento che il legislatore regionale pu\u0026#242; anticipare nell\u0026#8217;inerzia del legislatore statale attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione\u0026#187; (punto 4.1.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tale affermazione, tuttavia, deve essere letta alla luce del pi\u0026#249; generale contesto normativo in cui essa si colloca, che \u0026#232; quello dell\u0026#8217;attuazione del diritto eurounitario e in special modo delle direttive dell\u0026#8217;Unione. Nella vicenda venuta all\u0026#8217;attenzione di questa Corte in quell\u0026#8217;occasione era denunciata, infatti, per ritenuta invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, una norma regionale ligure avente la finalit\u0026#224; di dare temporaneamente attuazione alla normativa europea, nell\u0026#8217;attesa di un intervento organico di riordino della materia da parte del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mera presa in considerazione del contesto in cui vanno collocate le affermazioni della richiamata sentenza n. 1 del 2019, e, pi\u0026#249; in generale, delle pronunce nelle quali questa Corte ha fatto riferimento alla \u0026#8220;cedevolezza invertita\u0026#8221; (oltre alle decisioni gi\u0026#224; ricordate, si vedano le sentenze n. 89 del 2025, punto 5.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 398 del 2006, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), rende evidente che il richiamo a quest\u0026#8217;ultima non pu\u0026#242;, e non deve, essere inteso come il riferimento a \u0026#8211; n\u0026#233; tantomeno come un\u0026#8217;affermazione dell\u0026#8217;esistenza di \u0026#8211; un principio costituzionale implicito recante una deroga al riparto delle competenze legislative delineate dall\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento \u0026#232;, invece, a un preciso meccanismo previsto dalla legislazione statale sull\u0026#8217;attuazione delle direttive europee, ossia dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell\u0026#8217;Italia alla formazione e all\u0026#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell\u0026#8217;Unione europea), la quale, stabilendo che le regioni provvedono tempestivamente, nelle materie di loro competenza, al recepimento delle suddette direttive (in base a quanto disposto dagli artt. 29, comma 1, e 40, comma 1, della stessa legge), seppure riconosce alle regioni il potere di intervenire nelle materie di competenza concorrente senza dover attendere la normativa di principio statale, non introduce una generale deroga al riparto costituzionale delle competenze legislative. Nelle materie di competenza concorrente, resta, quindi, riservata al legislatore statale l\u0026#8217;individuazione dei principi fondamentali della materia (cos\u0026#236; art. 30, comma 2, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, della citata legge) e resta, parimenti, fermo l\u0026#8217;obbligo costituzionale delle regioni \u0026#8211; direttamente derivante dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \u0026#8211; di conformarsi alle disposizioni di principio, anche sopravvenute, dettate dalla legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiariti ambito e limiti della \u0026#8220;cedevolezza invertita\u0026#8221;, deve aggiungersi che l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; di questo meccanismo, nella connotazione che ne danno le parti, con il riparto costituzionale delle competenze legislative, trova indirettamente conferma nell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale dispone che \u0026#171;[n]elle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potest\u0026#224; legislativa nell\u0026#8217;ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti\u0026#187;. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel riconoscere che \u0026#171;le Regioni, per poter esercitare le proprie potest\u0026#224; legislative di tipo concorrente, non devono attendere l\u0026#8217;eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato\u0026#187; (sentenza n. 94 del 2003, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nonch\u0026#233;, nello stesso senso, fra le altre, sentenze n. 166 del 2021, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 120 del 2005, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 359 del 2003, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 196 del 2003, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ha, del pari, affermato che in tali circostanze i principi fondamentali possono e devono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dalla normativa statale gi\u0026#224; in vigore (fra le molte, sentenze n. 424 del 2005, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 120 del 2005, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 359 del 2003, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 196 del 2003, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 282 del 2002, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il richiamo alla \u0026#8220;cedevolezza invertita\u0026#8221;, intesa, come assunto dalla resistente, quale generale potere delle regioni, nelle materie di potest\u0026#224; legislativa concorrente, di dettare una disciplina di principio surrogatoria di quella statale, non ha fondamento costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, si pu\u0026#242; passare all\u0026#8217;esame delle specifiche censure, muovendo dalla preliminare valutazione della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, recanti la definizione, e quindi l\u0026#8217;istituzione, delle figure professionali dell\u0026#8217;accompagnatore turistico e della guida ambientale. Tale scrutinio \u0026#232;, invero, logicamente antecedente (e quindi condizionante) quello sulle altre disposizioni impugnate, inerenti alla disciplina delle figure professionali in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, che possono essere unitariamente scrutinate, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma Cost., \u0026#171;\u0026#8220;l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u0026#232; riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale; e che tale principio, al di l\u0026#224; della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [\u0026#8230;] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ci\u0026#242; derivando che non \u0026#232; nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali\u0026#8221; (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del 2020)\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 127 del 2023, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso analogo, fra le molte, sentenze n. 161 del 2025, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 6 del 2022, punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 241 del 2021, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 228 del 2018, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 217 del 2015, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che \u0026#171;l\u0026#8217;enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e indicato dalla legge statale\u0026#187;, nel caso di specie l\u0026#8217;art. 6 cod. turismo, che contiene una definizione generale di professione turistica, \u0026#171;\u0026#232; preclusa alla legge regionale (sentenza n. 328 del 2009)\u0026#187;\u0026#160;(sentenza n. 117 del 2015, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contenuto delle disposizioni impugnate si pone in evidente contrasto con la richiamata giurisprudenza costituzionale, in quanto la Regione Toscana, attraverso esse, ha introdotto due figure professionali aggiuntive a quelle previste dalla legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; fondato, poi, l\u0026#8217;argomento, dedotto dalla resistente, secondo cui le questioni in esame dovrebbero essere destinate a una pronuncia di non fondatezza in quanto la disciplina impugnata \u0026#232; riproduttiva di quanto gi\u0026#224; contenuto nell\u0026#8217;abrogata legge reg. Toscana n. 86 del 2016, in precedenza non impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la disposizione contestata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l\u0026#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l\u0026#8217;interesse a ricorrere\u0026#187; (sentenza n. 76 del 2024, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso analogo, fra le molte, sentenze n. 22 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 151 del 2024, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure pu\u0026#242; trovare accoglimento l\u0026#8217;ulteriore argomento speso dalla difesa regionale, secondo il quale la normativa impugnata sarebbe giustificata dalla vocazione turistica della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha avuto modo di chiarire a pi\u0026#249; riprese questa Corte (e come qui si \u0026#232; pure ricordato) l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali \u0026#232; un limite di ordine generale che non pu\u0026#242; mai essere travalicato dalle regioni, ossia \u0026#232; un ambito sempre e comunque precluso all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;autonomia legislativa regionale, la quale, invece, pu\u0026#242; esplicarsi nella disciplina di \u0026#171;aspetti\u0026#187; \u0026#8211; ossia di puntuali oggetti \u0026#8211; inerenti a professioni gi\u0026#224; istituite dalla legislazione statale, allorch\u0026#233; tale operazione sia giustificata dalla (ossia si mostri collegata alla) specifica realt\u0026#224; regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, \u0026#232; destituita di fondamento anche la distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, dedotta dalla regione al fine di giustificare l\u0026#8217;adozione della disciplina censurata e, quindi, l\u0026#8217;introduzione e la regolamentazione delle due figure professionali in parola. Ci\u0026#242; per l\u0026#8217;assorbente motivo che non \u0026#232; il tipo di professione, ma l\u0026#8217;esigenza di regolamentazione unitaria, e quindi di uniformit\u0026#224; di disciplina, a impedire alle regioni di istituire nuove professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, con assorbimento delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Per le medesime ragioni deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli impugnati artt. 95, comma 2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, commi 2 e 3, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della stessa legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Lo Stato censura anche l\u0026#8217;art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale stabilisce che \u0026#171;[l]e guide del parco o della riserva naturale gi\u0026#224; abilitate ai sensi dell\u0026#8217;art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente, tale disposizione limiterebbe la possibilit\u0026#224; delle stesse guide di operare fuori dalla Regione e, \u0026#171;nel delineare una regolamentazione applicabile esclusivamente al proprio ambito territoriale di riferimento, \u0026#232; suscettibile di impedire e/o ostacolare l\u0026#8217;esercizio della medesima attivit\u0026#224; da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela \u0026#232; riservata alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;articolo 117, comma secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso muove da un erroneo presupposto derivante dalla non adeguata considerazione dell\u0026#8217;assetto normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, lo Stato non si avvede che l\u0026#8217;art. 104, comma 2, primo periodo, costituisce attuazione conforme dell\u0026#8217;art. 14, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), a norma del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;Ente parco organizza, d\u0026#8217;intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa statale appena richiamata \u0026#232; una delle modalit\u0026#224; di valorizzazione e promozione dei parchi e delle aree protette delineate dallo stesso art. 14 e costituisce attuazione delle finalit\u0026#224; di garanzia e promozione della conservazione e della valorizzazione di tali aree naturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata detta una disciplina che, nell\u0026#8217;ambito della competenza legislativa regionale in materia di turismo e in piena conformit\u0026#224; a quanto prescritto dalla legge n. 394 del 1991, \u0026#232; strumento di valorizzazione e di promozione delle aree naturali protette, con caratteristiche ambientali, naturali e anche storico-culturali sue proprie, le quali impongono che la guida del parco sia legata a una determinata area naturale protetta. Ci\u0026#242;, sull\u0026#8217;assunto, non irragionevole, della necessit\u0026#224; di una specifica formazione \u0026#8211; e quindi dell\u0026#8217;acquisizione di specifiche conoscenze \u0026#8211; per la valorizzazione di quella particolare area.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., deve, quindi, essere dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Lo Stato ha, poi, impugnato plurime disposizioni relative alla figura professionale del maestro di sci, lamentando, salvo che per l\u0026#8217;art. 117 (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto\u003cem\u003e \u003c/em\u003e6.6.), l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa statale di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene siano menzionati, nell\u0026#8217;atto introduttivo, anche l\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., tali parametri, comparendo nella sola epigrafe del motivo di ricorso (e il solo art. 117, primo comma, anche nelle conclusioni), non possono, invero, ritenersi ritualmente evocati e quindi validamente coinvolti nell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Le censure investono, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale definisce la figura professionale del maestro di sci e riproduce testualmente il contenuto dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 81 del 1991, cui fa espresso richiamo la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente, la disciplina regionale, pur non risultando antinomica a quella statale di principio, sarebbe comunque lesiva dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, in quanto alla legge regionale non \u0026#232; consentito ripetere quanto gi\u0026#224; stabilito da una legge statale (si richiama la sentenza di questa Corte n. 271 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; La difesa resistente, a sostegno della scelta del legislatore toscano, osserva che l\u0026#8217;impugnato art. 111, comma 1, si limiterebbe a operare un rinvio improprio e meramente dichiarativo, ossia rappresenterebbe un\u0026#8217;ipotesi di legge regionale che richiama quella statale al solo fine di facilitare l\u0026#8217;individuazione delle norme applicabili. La disposizione non potrebbe pertanto ritenersi costituzionalmente illegittima (come confermerebbe quanto affermato, per una fattispecie analoga, da questa Corte con la sentenza n. 192 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; La replica non \u0026#232; condivisibile, in quanto la norma riproduce, e fa proprio, il contenuto precettivo dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 81 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre pertanto valutare se la ripetizione dei contenuti della legge statale, e, nella specie, di quelli del suddetto art. 2, sia conforme al riparto costituzionale delle competenze legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale giudizio restituisce un esito negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, \u0026#232; \u0026#171;preclusa l\u0026#8217;intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2024, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; fra le molte si vedano anche le sentenze n. 158 del 2025, punto 3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 239 del 2022, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 4 del 2022, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricorda, poi, la difesa statale, proprio in materia di professioni questa Corte ha chiarito che la riproduzione della legislazione statale di principio, nella specie delle disposizioni recanti l\u0026#8217;indicazione dei requisiti di iscrizione agli albi, \u0026#232; preclusa ai legislatori regionali (sentenza n. 271 del 2009, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, deve essere rilevato che, in linea generale, nelle materie di potest\u0026#224; legislativa concorrente \u0026#8211; pur se non si pu\u0026#242; ritenere di per s\u0026#233; costituzionalmente illegittima la disposizione regionale che richiama \u0026#171;i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale di riferimento alla quale \u0026#232; tenuta ad adeguarsi\u0026#187; (sentenza n. 66 del 2017, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) o che \u0026#171;si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo\u0026#187; previsto dalla legislazione statale di principio (sentenza n. 108 del 2025, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; il carattere meramente ripetitivo delle previsioni statali non \u0026#232; elemento di per s\u0026#233; idoneo a far superare il \u0026#171;test di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 290 del 2019, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indebita ingerenza nella sfera di attribuzione statale deve, infatti, ritenersi esclusa solo allorch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento regionale richiami, in modo pi\u0026#249; o meno analitico, il contenuto della normativa statale di principio, in funzione direttamente attuativa della stessa, ossia quando la ripetizione del principio (statale) sia funzionale alla previsione della normativa di dettaglio (regionale); quando, invece, tale nesso funzionale manca, ossia quando la riproduzione della normativa di principio non \u0026#232; direttamente e specificamente volta all\u0026#8217;introduzione della normativa regionale di dettaglio, l\u0026#8217;intervento regionale si configura come un\u0026#8217;indebita invasione di un ambito riservato alla competenza legislativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, sull\u0026#8217;impugnata disposizione vale quanto affermato da questa Corte in un lontano precedente, ossia che \u0026#171;se \u0026#232; pur vero che riproducendo esattamente il contenuto delle norme statali\u0026#187; in nulla la legge regionale \u0026#171;ha innovato per quanto riguarda la concreta disciplina della materia, nel senso che non ha posto norme diverse per contenuto da quelle vigenti, \u0026#232; peraltro da ritenere che, non limitandosi la disposizione ad un puro e semplice richiamo alle norme statali, ma riproducendone autonomamente il contenuto, sia pure in forma testuale, la Regione ha fatto proprie le regole relative, esercitando in ordine ad esse la propria potest\u0026#224; legislativa e imprimendo quindi alle stesse una forza propria di legge ulteriore e diversa da quella originaria, cio\u0026#232; la forza di legge regionale\u0026#187; (sentenza n. 128 del 1963, punto 1 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;impugnato art. 111, comma 1, nel riprodurre la normativa statale recante la definizione del maestro di sci e con un\u0026#8217;operazione non necessaria per l\u0026#8217;introduzione della normativa regionale di dettaglio, ha duplicato tale definizione e le ha impresso la forza della legge regionale, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l\u0026#8217;individuazione della professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre considerare, infatti, che la definizione normativa della figura professionale non \u0026#232; elemento indifferente, sul piano degli effetti, all\u0026#8217;individuazione di tale figura, ma \u0026#232;, anzi, presupposto logico (per il nesso di implicazione che intercorre tra la definizione e l\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;oggetto da definire), prima ancora che giuridico, della sua istituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; trascurarsi, poi, che seppure l\u0026#8217;ordinamento appresti specifici rimedi per l\u0026#8217;evenienza di un contrasto sopravvenuto tra legge statale vincolante e la legge regionale, ossia l\u0026#8217;abrogazione, di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), o l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sopravvenuta a seguito della eventuale rimessione della relativa questione a questa Corte da parte del giudice comune, innegabilmente, operazioni come quella posta in essere dal legislatore toscano mettono in tensione il principio della certezza del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.4.\u0026#8211; Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi pertanto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Lo Stato censura anche l\u0026#8217;art. 112, comma 3, della medesima legge regionale in quanto, nel prevedere che l\u0026#8217;albo sia \u0026#171;suddiviso, per specialit\u0026#224;, nelle seguenti sezioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) maestri di sci alpino; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) maestri di sci di fondo; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) maestri di sci di snowboard\u0026#187;, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, poich\u0026#233; avrebbe parcellizzato la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, non pu\u0026#242; ritenersi che la disposizione impugnata si limiti a prevedere un\u0026#8217;articolazione dell\u0026#8217;albo professionale regionale dei maestri di sci, volta a rendere pi\u0026#249; agevole l\u0026#8217;identificazione del relativo ambito di insegnamento e che le \u0026#171;specialit\u0026#224;\u0026#187;, coincidenti con le sezioni in cui \u0026#232; suddiviso lo stesso albo, rappresentino delle mere articolazioni interne dell\u0026#8217;unica figura del maestro di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 112, comma 3, infatti, nel disporre la suddivisione dell\u0026#8217;albo regionale in sezioni corrispondenti a determinate specialit\u0026#224;, non attribuisce a tali sezioni \u0026#171;funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento\u0026#187;, come consentito al legislatore regionale (cos\u0026#236;, da ultimo, la sentenza n. 127 del 2023, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ma fa assumere alla relativa attivit\u0026#224; professionale una posizione qualificata nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;ordinamento giuridico regionale, rispetto alla quale l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo assume una vera e propria funzione costitutiva (in senso analogo sentenza n. 230 del 2011, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento regionale si colloca, cos\u0026#236;, illegittimamente nella fase genetica di individuazione normativa della professione, al punto da determinare, mediante una sostanziale ridefinizione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del maestro di sci, una diversificazione non consentita in seno all\u0026#8217;unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (cos\u0026#236; ancora sentenza n. 230 del 2011, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; trova conferma, in primo luogo, nell\u0026#8217;art. 114, comma 3, della legge regionale impugnata, il quale subordina l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;esito di un percorso formativo che, per espressa previsione normativa, deve calibrarsi e svolgersi in relazione alle specialit\u0026#224; individuate dall\u0026#8217;impugnato art. 112, comma 3. Al punto che dette specialit\u0026#224; si atteggiano a elemento qualificante e di differenziazione della professione del maestro di sci. E, in secondo luogo, nell\u0026#8217;art. 112, comma 4, della stessa legge regionale, laddove limita l\u0026#8217;iscrizione, avente efficacia triennale, alla (sola) sezione in cui il maestro \u0026#232; iscritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Deve pertanto dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, e ci\u0026#242; determina (come chiesto dal ricorrente) anche la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dei suoi artt. 114, comma 3, limitatamente alle parole \u0026#171;nella singola specialit\u0026#224;\u0026#187;, e 115, comma 3. Quest\u0026#8217;ultima disposizione, statuendo che \u0026#171;[i] maestri di sci gi\u0026#224; abilitati in una specialit\u0026#224; che hanno superato la prova attitudinale per l\u0026#8217;ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialit\u0026#224; sono esonerati dal corso di formazione e dall\u0026#8217;esame limitatamente alle materie gi\u0026#224; oggetto del corso di formazione per il quale \u0026#232; stata ottenuta l\u0026#8217;abilitazione\u0026#187;, reca, infatti, una disciplina costruita sull\u0026#8217;illegittima previsione delle singole specialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, altres\u0026#236;, essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 4, limitatamente alle parole \u0026#171;, \u0026#232; limitata alla sezione in cui il maestro \u0026#232; iscritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Lo Stato ha impugnato, ancora, l\u0026#8217;art. 113, comma 1, in quanto, indicando i requisiti di iscrizione all\u0026#8217;albo, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre a lamentare, \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;invasione di un ambito competenziale riservato allo Stato, il ricorrente deduce che tali requisiti non sarebbero neppure perfettamente coincidenti con quelli previsti dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 81 del 1991. Infatti, il legislatore toscano, per un verso, introduce il requisito dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; psico-fisica, non contemplato dalla legislazione statale; e, per l\u0026#8217;altro verso, prevede la possibilit\u0026#224;, anch\u0026#8217;essa non contemplata dalla legislazione statale, di iscrizione all\u0026#8217;albo di coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato implicante l\u0026#8217;interdizione, anche temporanea, dall\u0026#8217;esercizio della professione, ove \u0026#171;siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena \u0026#232; stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena\u0026#187;. In tal modo, peraltro, il medesimo legislatore ostacolerebbe, in contrasto con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 5 della legge n. 81 del 1991, anche il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; La censura \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome correttamente dedotto dalla difesa statale, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato la vigenza del principio fondamentale che \u0026#171;riserva allo Stato non solo l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l\u0026#8217;esercizio delle professioni stesse\u0026#187; (sentenza n. 271 del 2009, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e, in senso analogo, da ultimo, sentenze n. 161 del 2025, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 127 del 2023, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Ne consegue che \u0026#8220;l\u0026#8217;indicazione di specifici requisiti per l\u0026#8217;esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gi\u0026#224; stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l\u0026#8217;esercizio di una professione) costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006\u0026#8221; (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 271 del 2009, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 113, comma 1, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni, e tale declaratoria determina (come chiesto dal ricorrente) l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 113\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, l\u0026#8217;art. 115, comma 1, della stessa legge regionale, che, disciplinando i corsi di qualificazione, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia, dettati dall\u0026#8217;art. 7 della legge n. 81 del 1991, e avrebbe pertanto invaso la competenza legislativa statale in materia di professioni, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, a parere del ricorrente la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui demanda la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata nei limiti e nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, va ricordato che l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 81 del 1991 prevede che l\u0026#8217;abilitazione all\u0026#8217;esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi, organizzati dalla regione, con la collaborazione del Collegio dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, \u0026#171;secondo modalit\u0026#224; stabilite dalle leggi regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; la stessa legge statale, quindi, che riconosce la competenza regionale a organizzare i corsi per conseguire l\u0026#8217;abilitazione, in linea, peraltro, con il riconoscimento della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tale presupposto \u0026#8211; e come correttamente rimarca la resistente \u0026#8211; il denunciato contrasto con la normativa statale di principio si rivela non sussistente, poich\u0026#233; la disposizione impugnata pu\u0026#242; essere interpretata in modo da prevenire l\u0026#8217;insorgere della denunciata antinomia, in quanto l\u0026#8217;impugnato art. 115, comma 1, nel riconoscere alla Giunta regionale il potere di definire la durata oraria e le materie dei corsi (in forza di quanto previsto dal citato art. 6), non preclude l\u0026#8217;applicazione di quanto previsto dalla normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, infatti, l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 81 del 1991, prescrivendo la durata minima dei corsi, non esclude affatto che le regioni possano stabilire una diversa durata, purch\u0026#233; non inferiore al minimo previsto dalla legislazione statale. Pertanto, il citato art. 115, comma 1, deve essere interpretato nel senso che la Giunta regionale pu\u0026#242; determinare la durata dei corsi, dovendo rimanere tuttavia fermo il rispetto del limite minimo delle 90 ore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, anche rispetto all\u0026#8217;insegnamento delle materie da impartire nei corsi, la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che, ferma l\u0026#8217;erogazione degli insegnamenti fondamentali indicati dal citato art. 7, la Giunta regionale pu\u0026#242; prevedere insegnamenti ulteriori ovvero \u0026#8211; come sottolinea la resistente \u0026#8211; l\u0026#8217;individuazione di profili, anche operativi e tecnici, e, comunque sia, specificamente professionalizzanti rispetto alle caratteristiche proprie del turismo invernale della regione toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza la relativa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere dichiarata non fondata nei termini qui precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Lo Stato censura, inoltre, l\u0026#8217;art. 116, commi 7 e 8, della legge regionale impugnata, in quanto, nel subordinare l\u0026#8217;esercizio stabile e quello occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea al rispetto della condizione di reciprocit\u0026#224; del trattamento, attribuisce il potere di riconoscere l\u0026#8217;equivalenza del titolo professionale alla Federazione italiana sport invernali, laddove la normativa statale individua quale organo competente il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale deduce che l\u0026#8217;esercizio della professione per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea \u0026#232; disciplinato dall\u0026#8217;art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 1991, il quale prevede che per questi soggetti, in possesso dei titoli professionali per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di maestro di sci rilasciati da tali Stati, \u0026#171;l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della professione \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ricorda, poi, che in materia \u0026#232; intervenuto il d.lgs. n. 206 del 2007, il quale, all\u0026#8217;art. 5, comma 1, stabilisce che \u0026#171;[a]i fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport [oggi Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri], per tutte le attivit\u0026#224; che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l\u003cem\u003e-\u003c/em\u003e\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo lo Stato, l\u0026#8217;impugnato art. 116, commi 7 e 8, sarebbe pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, nella parte in cui riconosce invece tale potere alla Federazione italiana sport invernali, d\u0026#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.1.\u0026#8211; La resistente eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, poich\u0026#233; sarebbe \u0026#171;dedotta sulla base di un vero e proprio errore, non considerando la differenza tra i maestri di sci cittadini dell\u0026#8217;Unione europea [\u0026#8230;] e quelli di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;. Per questi ultimi, a suo dire, il legislatore regionale non avrebbe potuto fare riferimento \u0026#8211; come invece ha fatto per i primi \u0026#8211; alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 206 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere respinta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, l\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007 \u0026#232; conferente nel caso di specie, poich\u0026#233; disciplina anche il riconoscimento dell\u0026#8217;equivalenza delle qualifiche professionali dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 1991, evocato quale altro parametro interposto, infatti, rinvia al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in base al quale (e nella specie a quanto disposto al suo art. 1, comma 6) \u0026#232; stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In forza dell\u0026#8217;art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, l\u0026#8217;art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 349 del 1999, regolante il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese non appartenente all\u0026#8217;Unione europea, deve leggersi come rinvio al citato decreto legislativo, la cui disciplina pertanto si applica anche alla fattispecie considerata dalla disposizione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, pur se in modo sintetico, il ricorso individua correttamente la disciplina statale rilevante nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, la questione \u0026#232; fondata, poich\u0026#233; l\u0026#8217;impugnato art. 116, commi 7 e 8, viola l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; preliminarmente opportuno evidenziare che le predette disposizioni impugnate riproducono la disciplina dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, della legge n. 81 del 1991, nella versione antecedente alla modifica operata dall\u0026#8217;art. 17, comma 1, della legge 1\u0026#176; marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee. Legge comunitaria 2001). Il citato art. 12, comma 1, nella versione originaria, disponeva, infatti, che \u0026#171;[l]e regioni disciplinano l\u0026#8217;esercizio non saltuario nel proprio territorio della attivit\u0026#224; di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della professione \u0026#232; subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d\u0026#8217;intesa con il collegio nazionale di cui all\u0026#8217;articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007, che, come si \u0026#232; visto, regola anche il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese non appartenente all\u0026#8217;Unione europea, deve considerarsi principio fondamentale della materia, in quanto la disciplina del riconoscimento dell\u0026#8217;equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati \u0026#232; strettamente connessa all\u0026#8217;individuazione dei requisiti e dei titoli per esercitare la professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;impugnato art. 116, commi 7 e 8, il legislatore regionale, rimettendo alla Federazione italiana sport invernali la competenza a riconoscere l\u0026#8217;equivalenza del titolo professionale di maestro di sci ai cittadini non europei, ha, dunque, violato il principio fondamentale della materia, espresso dal citato art. 5, il quale, come si \u0026#232; detto, individua oggi nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.3.\u0026#8211; Deve pertanto essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 116, comma 7, secondo periodo, laddove dispone che l\u0026#8217;iscrizione \u0026#232; effettuata a seguito di riconoscimento, \u0026#171;da parte della Federazione italiana sport invernali, d\u0026#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocit\u0026#224; di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all\u0026#8217;articolo 113\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve altres\u0026#236; essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 116, comma 8, nella parte in cui dispone che il nulla osta \u0026#232; rilasciato a seguito di riconoscimento, \u0026#171;da parte della Federazione italiana sport invernali d\u0026#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l\u0026#8217;art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, in base al quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;esercizio abusivo della professione di maestro di sci \u0026#232; punito ai sensi dell\u0026#8217;articolo 348 del codice penale\u0026#187;, denunciandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;Avvocatura generale, alla luce del richiamato principio che impedisce al legislatore regionale di ripetere quanto gi\u0026#224; stabilito da quello statale, l\u0026#8217;impugnata disposizione regionale, pur limitandosi a rinviare all\u0026#8217;art. 348 cod. pen., esorbiterebbe dall\u0026#8217;ambito delle competenze legislative regionali, disponendo nella materia \u0026#171;ordinamento penale\u0026#187;, demandata alla competenza legislativa esclusiva statale dal richiamato art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#232; costituzionalmente illegittima una norma regionale che \u0026#8211; al pari di quella oggi impugnata \u0026#8211; provveda a qualificare penalmente determinati fatti, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenza n. 167 del 2010, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il richiamo, contenuto nella legge regionale, alla legge statale (e, comunque, la conformit\u0026#224; della prima alla seconda) vale a emendare il vizio denunciato, posto che non rileva \u0026#171;\u0026#8220;stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre\u0026#8221;\u0026#187; la qualificazione penale di un fatto \u0026#171;\u0026#8220;indipendentemente dalla conformit\u0026#224; o dalla difformit\u0026#224; rispetto alla legge dello Stato\u0026#8221; (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 35 del 2011, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 117, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dell\u0026#8217;art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplina il Collegio regionale dei maestri di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo si limita, tuttavia, a rilevare che la disposizione reca una disciplina perlopi\u0026#249; ripetitiva di quanto gi\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 81 del 1991, seppure con alcune difformit\u0026#224; in relazione alla composizione del Collegio regionale, che non \u0026#232; del tutto coincidente con l\u0026#8217;analoga previsione di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 1, della citata legge statale. L\u0026#8217;impugnata disciplina regionale sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittima, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, poich\u0026#233; interverrebbe, anche in tale ambito, su oggetti gi\u0026#224; disciplinati dalla legge statale di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.1.\u0026#8211; La questione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la motivazione a supporto dell\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; carente e meramente assertiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che \u0026#171;\u0026#8220;l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 125 del 2023, n. 265, n. 259 e n. 135 del 2022, n. 170 del 2021 e n. 279 del 2020)\u0026#8221; (sentenza n. 169 del 2024)\u0026#187; (sentenze n. 126 del 2025, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e n. 106 del 2025, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non ha assolto in modo adeguato tale onere. Non viene, infatti, presa esattamente in considerazione la portata normativa della disposizione impugnata, posto che essa \u0026#232; attuativa della disposizione statale che richiede l\u0026#8217;istituzione dei collegi dei maestri di sci in ogni regione e non \u0026#232;, peraltro, ascrivibile alla categoria delle norme che istituiscono la figura professionale e stabiliscono i relativi profili e titoli abilitanti. Non avendo il ricorso portato alcuna \u0026#171;sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure\u0026#187; (sentenza n. 175 del 2024, punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), non risultano, pertanto, chiari i motivi per cui l\u0026#8217;impugnato art. 118 contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali e interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 118, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., deve pertanto essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.8.\u0026#8211; Lo Stato censura poi l\u0026#8217;art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;[f]ermo restando quanto previsto dalle norme penali\u0026#187;, poich\u0026#233; la formulazione letterale sarebbe idonea a introdurre un doppio binario sanzionatorio per i maestri di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente il legislatore regionale avrebbe introdotto una sanzione amministrativa per l\u0026#8217;esercizio abusivo della relativa professione, destinata a cumularsi con la sanzione penale, cos\u0026#236; invadendo la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.8.1.\u0026#8211; La questione deve essere dichiarata inammissibile, poich\u0026#233; la disposizione impugnata non risulta indicata n\u0026#233; nell\u0026#8217;atto autorizzativo al ricorso del Consiglio dei ministri, n\u0026#233; nell\u0026#8217;allegata relazione, cui esso rinvia. E, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;[l]a riscontrata omissione comporta l\u0026#8217;esclusione della volont\u0026#224; del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilit\u0026#224;. Infatti, [\u0026#8230;] nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l\u0026#8217;organo legittimato si determina all\u0026#8217;impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;impugnazione (tra le tantissime, sentenze n. 134 e n. 58 del 2023 e n. 179 del 2022)\u0026#187; (sentenza n. 142 del 2024, punto 6.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.9.\u0026#8211; Da ultimo (in questo gruppo di questioni inerenti alla figura del maestro di sci), il ricorrente censura l\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, in quanto, nel disporre che \u0026#171;[l]a prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale di maestro di sci \u0026#232; vietata dal comune qualora l\u0026#8217;interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;. In tal caso \u0026#232; ritirata la tessera di riconoscimento\u0026#187;, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, in relazione all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 81 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.9.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 124 si pone, invero, in contrasto con il citato art. 13, che, al comma 4, attribuisce al Collegio regionale dei maestri di sci, e in particolare al suo consiglio direttivo, \u0026#171;tutte le funzioni\u0026#187; concernenti, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull\u0026#8217;esercizio della professione, l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni disciplinari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ha pregio l\u0026#8217;argomento speso, a sostegno della legittimit\u0026#224; della disposizione impugnata, dalla difesa regionale, secondo cui tra le due previsioni normative non sussisterebbe \u0026#171;in alcun modo una relazione di antinomia, di talch\u0026#233; \u0026#232; ben possibile che \u0026#8211; senza che ci\u0026#242; determini l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione prodotta dal legislatore regionale\u0026#187; \u0026#8211; tanto il Collegio regionale dei maestri di sci (come prevede il citato art. 13), quanto i comuni (come statuisce l\u0026#8217;impugnato art. 124) \u0026#171;risultino titolari del potere di vietare la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale di maestro di sci\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto art. 124, infatti, erode o, comunque sia, mette in discussione le attribuzioni del Collegio regionale dei maestri di sci, cos\u0026#236; invadendo la competenza statale nello stabilire i principi fondamentali della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, neppure si riesce a comprendere come un ente (il comune) che non abbia competenza alcuna sulla tenuta dell\u0026#8217;albo, sulla verifica dei requisiti per l\u0026#8217;iscrizione a quest\u0026#8217;ultimo, nonch\u0026#233; sul connesso rilascio della tessera di riconoscimento, possa efficacemente esercitare un potere di controllo sulla sussistenza degli stessi, con il correlato potere di ritirare la citata tessera di riconoscimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.9.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 124 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ultimo gruppo di questioni, lo Stato ha impugnato una serie di disposizioni della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 relative alla professione della guida alpina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via preliminare, \u0026#232; opportuno ricordare che, a parere della difesa statale, la disciplina regionale in parola, analogamente a quella oggetto delle questioni in precedenza analizzate sul maestro di sci, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni (salvo, l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 130, comma 4, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., e 136, comma 1, in riferimento l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost., \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, rispettivamente, punti 7.6. e 7.8.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Viene, in primo luogo, censurato l\u0026#8217;art. 125, il quale, nel definire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; della guida alpina in modo \u0026#171;pressoch\u0026#233; ripetitivo\u0026#187; di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 6 del 1989, violerebbe la competenza legislativa statale in materia di professioni, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome l\u0026#8217;art. 111, comma 1, della citata legge regionale, anche l\u0026#8217;impugnato art. 125, nel riprodurre i contenuti dell\u0026#8217;atto legislativo statale, ha, infatti, realizzato un\u0026#8217;illegittima novazione della fonte, appropriandosi dei principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.1.\u0026#8211; Pertanto, per ragioni analoghe a quelle pi\u0026#249; diffusamente esposte per il citato art. 111, comma 1, (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.1.) deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 125, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, poi, congiuntamente, gli artt. 126 e 127, comma 1, inerenti rispettivamente all\u0026#8217;albo regionale delle guide alpine e ai requisiti per l\u0026#8217;iscrizione allo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente, la disciplina introdotta dai citati articoli si sovrapporrebbe, riprendendone, pur se \u0026#171;con alcune differenze\u0026#187;, i contenuti, a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989. In particolare, non risulterebbero del tutto \u0026#171;coincidenti le previsioni al riguardo previste dall\u0026#8217;art. 5 della legge statale e quelle di cui all\u0026#8217;art. 127 della legge regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, gli artt. 126 e 127, comma 1, sarebbero costituzionalmente illegittimi, \u0026#171;cos\u0026#236; come l\u0026#8217;art. 130, comma 2, che fa rinvio all\u0026#8217;art. 127 ai fini dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale delle guide alpine di altre regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Per quanto concerne l\u0026#8217;art. 126, nonostante il ricorrente, nella prima parte del relativo motivo di ricorso, lamenti l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;articolo nella sua interezza, nello sviluppare le censure, lo Stato indirizza specificamente le proprie doglianze sul solo comma 3, impugnato, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 130, comma 1, della citata legge regionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, in relazione all\u0026#8217;art. 4, commi 3 e 5, della legge n. 6 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricorda l\u0026#8217;Avvocatura generale, il citato art. 130 dispone, al comma 1, che \u0026#171;[l]e guide alpine gi\u0026#224; iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana\u0026#187;; mentre il richiamato art. 126, comma 3, definisce come \u0026#171;esercizio stabile della professione\u0026#187; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta \u0026#171;dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0026#8217;offerta delle proprie prestazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale lamenta che quest\u0026#8217;ultima disposizione, non consentirebbe, in difformit\u0026#224; da quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989, l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale a coloro che, pur non avendo un recapito, anche stagionale, nella Regione Toscana, offrono le proprie prestazioni sul suo territorio, cos\u0026#236; violando, altres\u0026#236;, il principio espresso dal comma 3 del citato art. 4, secondo il quale l\u0026#8217;abilitazione all\u0026#8217;esercizio della professione di guida alpina ha efficacia su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si deduce dalla surriportata sintesi delle ragioni di censura, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non investe il combinato disposto degli artt. 130, comma 1, e 126, comma 3, dell\u0026#8217;impugnata legge regionale, ma solo quest\u0026#8217;ultima disposizione, recante, appunto, la definizione di esercizio stabile della professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, il citato art. 130, comma 1, costituisce attuazione conforme del principio contenuto nell\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 6 del 1989, il quale dispone che le guide alpine che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio di pi\u0026#249; regioni possono iscriversi in pi\u0026#249; albi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.1.\u0026#8211; La censura, circoscritta all\u0026#8217;art. 126, comma 3, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricorda correttamente la difesa statale, l\u0026#8217;art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989 considera, infatti, esercizio stabile della professione \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall\u0026#8217;aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti\u0026#187;. Si dispone, pertanto, che l\u0026#8217;esercizio della professione pu\u0026#242; essere considerato stabile in un determinato territorio regionale, non soltanto se la guida alpina abbia in esso un recapito, ma anche se in esso svolga effettivamente la propria attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo la disciplina inerente ai requisiti per l\u0026#8217;esercizio della professione deve considerarsi espressione del principio fondamentale, a pi\u0026#249; riprese richiamato dalla giurisprudenza costituzionale (e in questa pronuncia), che riserva allo Stato non solo l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l\u0026#8217;esercizio delle relative professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;impugnata disposizione, che reca a sua volta una nozione di esercizio stabile della professione, peraltro pi\u0026#249; ristretta di quella recata dalla citata previsione statale, il legislatore regionale si \u0026#232; appropriato, quindi, di un ambito, quello dell\u0026#8217;individuazione dei requisiti per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo, riservato alla competenza legislativa statale. Ci\u0026#242;, peraltro, con evidenti ricadute sulla libert\u0026#224; di esercizio della professione di guida alpina per coloro che, pur iscritti in altri albi regionali, offrono le proprie prestazioni nella Regione Toscana, i quali, in contrasto con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 6 del 1989, non potranno iscriversi nel relativo albo regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 126, comma 3, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 127, comma 1, il ricorrente muove censure analoghe a quelle rivolte all\u0026#8217;art. 113, comma 1, della medesima legge regionale, lamentando che la Regione Toscana avrebbe, attraverso l\u0026#8217;illegittima riproduzione del contenuto dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 6 del 1989, disciplinato i requisiti di iscrizione all\u0026#8217;albo delle guide alpine, in modo peraltro neppure perfettamente coincidente con la disciplina statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via preliminare, va rilevato che la censura, pur se sinteticamente argomentata, \u0026#232; ammissibile, in quanto motivata per mezzo di rinvio interno alle doglianze rivolte contro il citato art. 113.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito da questa Corte, tale tecnica argomentativa non \u0026#232;, di per s\u0026#233;, ragione di inammissibilit\u0026#224;, in quanto il ricorrente ha rinviato in modo puntuale ad argomentazioni gi\u0026#224; esposte nelle pagine precedenti del ricorso, per motivare censure di analogo tenore e inerenti a una disposizione di analogo contenuto (cos\u0026#236; sentenza n. 68 del 2011, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso e pi\u0026#249; di recente: sentenza n. 90 del 2023, punto 13.1.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), rendendo in tal modo perfettamente intellegibile la censura mossa contro l\u0026#8217;impugnato art. 127, comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.1.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; affermato in relazione all\u0026#8217;art. 113 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.3.), infatti, l\u0026#8217;indicazione di specifici requisiti per l\u0026#8217;esercizio delle professioni \u0026#232; ambito riservato alla competenza statale e, conseguentemente, precluso all\u0026#8217;intervento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.2.\u0026#8211; Deve pertanto concludersi per l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 127, comma 1, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni e la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale determina (come richiesto dal ricorrente) anche l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 127\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Il ricorrente ha impugnato, ancora, l\u0026#8217;art. 130, comma 3, della medesima legge regionale, laddove stabilisce che l\u0026#8217;esercizio \u0026#171;della professione da parte di guide alpine che provengono dall\u0026#8217;estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti, non \u0026#232; subordinato all\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, in relazione all\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 6 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo articolo, recante la disciplina per il \u0026#171;trasferimento\u0026#187; e la \u0026#171;aggregazione temporanea\u0026#187; delle guide alpine, prevede, tra le altre, la possibilit\u0026#224; per la guida alpina iscritta \u0026#171;nell\u0026#8217;albo di una regione [di trasferirsi] presso l\u0026#8217;albo di altra regione\u0026#187; (art. 6, comma 1), \u0026#171;a condizione che l\u0026#8217;interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima\u0026#187; (art. 6, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.1.\u0026#8211; La censura, peraltro non chiarissima, deve essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella delibera che autorizza l\u0027impugnazione \u0026#8211; nella quale peraltro si fa genericamente riferimento all\u0026#8217;(intero) art. 130, ma nulla si dice sul suo comma 3 \u0026#8211; manca infatti la necessaria indicazione del parametro. Difetta, dunque, quella necessaria corrispondenza tra ricorso e delibera, che \u0026#232; condizione necessaria nel giudizio in via principale (fra le tante, si vedano le sentenze n. 142 del 2024, punto 6.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; e n. 134 del 2023, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Viene impugnato anche l\u0026#8217;art. 130, comma 4, il quale statuendo che \u0026#171;[l]\u0026#8217;iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, \u0026#232; subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell\u0026#8217;equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza\u0026#187;, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, e terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche alla luce del senso complessivo del ricorso, volto innanzitutto alla denuncia della violazione delle competenze statali di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, questa Corte \u0026#8211; avvalendosi del potere di decidere l\u0026#8217;ordine delle questioni da affrontare (tra le molte, sentenze n. 192 del 2024, punto 13.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 92 del 2023, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 120 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; ritiene di dovere scrutinare prioritariamente quest\u0026#8217;ultima censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur se sinteticamente motivata, infatti, la disposizione censurata e il citato parametro costituzionale risultano individuati in modo chiaro, avendo lo Stato denunciato la violazione di quest\u0026#8217;ultimo da parte di tutte le impugnate disposizioni sulle guide alpine in apertura del motivo di ricorso; ed emerge anche la ragione delle impugnazioni, ossia l\u0026#8217;invasione di un ambito riservato al legislatore statale, con una disciplina peraltro antinomica con quella dettata da quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche con il citato art. 130, comma 4, cos\u0026#236; come con l\u0026#8217;art. 116, commi 7 e 8, della legge regionale in oggetto, il legislatore toscano si \u0026#232;, invero, appropriato di un ambito riservato alla legislazione statale, ossia il riconoscimento dell\u0026#8217;equivalenza dei titoli professionali acquisiti all\u0026#8217;estero, dettando, una disciplina che viola quella statale di principio, che attribuisce tale competenza al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.5.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.3.\u0026#8211; Deve pertanto essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 130, comma 4, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, laddove dispone che l\u0026#8217;iscrizione \u0026#232; subordinata al riconoscimento \u0026#171;da parte del Collegio nazionale delle guide alpine\u0026#187; anzich\u0026#233; \u0026#171;da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri\u0026#187;, con assorbimento delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia congiuntamente anche l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 131 e 134, che disciplinano rispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le sanzioni disciplinari. Le disposizioni, infatti, sarebbero \u0026#171;pressoch\u0026#233; ripetitive degli artt. 13, 14 e 17 della legge n. 6/1989 e, pertanto, [\u0026#8230;] costituzionalmente illegittime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl passaggio sopra riportato esaurisce, in sostanza, quanto dedotto nel ricorso introduttivo, sicch\u0026#233; le questioni relative agli impugnati artt. 131 e 134 devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.1.\u0026#8211; Il ricorrente, infatti, non ha adeguatamente assolto all\u0026#8217;onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale, essendosi limitato a indicare genericamente i suddetti articoli, i quali sono, peraltro, tra loro marcatamente eterogenei, disciplinando, il primo, il Collegio regionale delle guide alpine e, il secondo, le sanzioni disciplinari. Pur a voler ritenere superabile il difetto rappresentato dalla mancata indicazione, anche meramente \u003cem\u003epro forma\u003c/em\u003e, delle disposizioni costituzionali asseritamente violate (difetto cui potrebbe rimediare la generale evocazione della violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., fatta in apertura del relativo motivo di ricorso), osta, comunque, all\u0026#8217;esame del merito, la motivazione estremamente sintetica e con ogni evidenza assertiva (si denuncia semplicemente che le disposizioni censurate sono ripetitive degli artt. 13, 14 e 17 della legge n. 6 del 1989); difetti, questi, che vengono vieppi\u0026#249; amplificati proprio dalla rilevata eterogeneit\u0026#224; del contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, che avrebbero preteso una puntuale e separata, pur se sintetica, esposizione sui motivi del contrasto con i parametri costituzionali e interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.2.\u0026#8211; In definitiva, sul punto, il ricorso non ha assolto all\u0026#8217;onere di motivazione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, dovendosi di conseguenza dichiarare inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.8.\u0026#8211; Il ricorrente ha poi censurato l\u0026#8217;art. 136, comma 1, della medesima legge regionale, che introdurrebbe un \u0026#171;doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine\u0026#187;. Richiamando integralmente le ragioni addotte in relazione all\u0026#8217;impugnato art. 123, si chiede di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dell\u0026#8217;art. 136 della citata legge regionale per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.8.1.\u0026#8211; La questione deve essere, anche in questo caso, dichiarata inammissibile, per mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella delibera \u0026#232; presente l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;art. 136, ma, poich\u0026#233; le ragioni dell\u0026#8217;impugnazione vengono espresse \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelationem\u003c/em\u003e, ossia mediante il rinvio a quanto sostenuto per l\u0026#8217;inesistente impugnazione dell\u0026#8217;art. 123 della stessa legge regionale, il rimando si risolve in un rinvio a vuoto, non risultando indicati, in relazione all\u0026#8217;art. 136, n\u0026#233; i parametri, n\u0026#233; i motivi dell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha avuto modo di ribadire questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 179 del 2022 (punto 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), \u0026#171;\u0026#8220;[\u0026#8230;] \u0026#8216;l\u0026#8217;omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;organo politico, comporta l\u0026#8217;esclusione della volont\u0026#224; del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso\u0026#8217; (sentenza n. 239 del 2016)\u0026#8221; (sentenza n. 128 del 2018, richiamata nella sentenza n. 166 del 2021; in termini, tra le pi\u0026#249; recenti, anche sentenza n. 129 del 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.9.\u0026#8211; Da ultimo viene impugnato l\u0026#8217;art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale stabilisce che il comune possa vietare la prosecuzione delle attivit\u0026#224; nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;interessato perda i requisiti per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; di guida alpina, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale disciplina sarebbe affetta dai medesimi vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale dedotti per l\u0026#8217;art. 124 della citata legge regionale, recante analoga disciplina per i maestri di sci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il ricorrente rileva che l\u0026#8217;impugnato art. 137 divergerebbe dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, in quanto, tra le prerogative che la norma statale attribuirebbe al Collegio regionale delle guide alpine rientrerebbe anche il potere di vigilanza sulla persistenza dei requisiti per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di guida alpina e, conseguentemente, il potere di inibire la prosecuzione della professione quando se ne riscontri la mancanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.9.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche l\u0026#8217;impugnato art. 137 \u0026#8211; analogamente a quanto si \u0026#232; gi\u0026#224; rilevato in merito all\u0026#8217;art. 124 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.9.) \u0026#8211; si pone, invero, in contrasto con il principio fondamentale della materia espresso dal citato art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, il quale \u0026#8211; come rileva la difesa statale \u0026#8211; attribuisce al Collegio regionale delle guide alpine i richiamati poteri di vigilanza e di inibitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.9.2.\u0026#8211; Dev\u0026#8217;essere pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole \u0026#171;nella singola specialit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 4, limitatamente alle parole \u0026#171;, \u0026#232; limitata alla sezione in cui il maestro \u0026#232; iscritto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e10) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 113\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e11) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l\u0026#8217;iscrizione \u0026#232; effettuata a seguito di riconoscimento, \u0026#171;da parte della Federazione italiana sport invernali, d\u0026#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocit\u0026#224; di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all\u0026#8217;articolo 113\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e12) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta \u0026#232; rilasciato a seguito di riconoscimento, \u0026#171;da parte della Federazione italiana sport invernali d\u0026#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e13) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e14) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e15) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e16) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e17) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e18) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 127\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e19) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l\u0026#8217;iscrizione \u0026#232; subordinata al riconoscimento \u0026#171;da parte del Collegio nazionale delle guide alpine\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e20) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e21) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e22) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e23) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e24) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e25) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e26) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e27) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Alessandra SANDULLI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Professioni - Accompagnatore turistico - Previsione che \u0026#232; accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l\u0027attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell\u0027ambito di competenza delle guide turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione - Modalit\u0026#224; e contenuti di tali corsi - Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l\u0027indicazione dei relativi prezzi - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione - Divieto di prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in caso di perdita di uno dei requisiti - Previsione che \u0026#232; guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale - Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione - Requisiti per l\u0026#8217;esercizio della professione - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale - Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalit\u0026#224; di accesso e contenuti - Obblighi professionali - Pubblicit\u0026#224; dei prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione - Divieto di prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in caso di perdita di uno dei requisiti.\nPrevista definizione dell\u0027attivit\u0026#224; di maestro di sci - Istituzione dell\u0026#8217;albo professionale regionale - Previsione che si intende esercizio stabile della professione l\u0027attivit\u0026#224; svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni - Suddivisione dell\u0026#8217;albo per specialit\u0026#224; nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard - Requisiti per l\u0027iscrizione all\u0027albo - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione - Modalit\u0026#224; di accesso e contenuti dei corsi - Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalit\u0026#224; di accesso dei Maestri di sci di altre regioni e Stati - Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all\u0027iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all\u0027art. 113 della l. reg.le n. 61 del 2024 - Previsione che l\u0027esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea \u0026#232; subordinato alla iscrizione nell\u0027albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana - Effettuazione dell\u0026#8217;iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d\u0027intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocit\u0026#224; di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all\u0027art. 113 della l. reg.le n. 61 del 2024 - Previsione che l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro di sci \u0026#232; punito ai sensi dell\u0027art. 348 del codice penale - Disciplina del collegio regionale dei maestri di sci - Sanzione amministrativa per l\u0026#8217;esercizio abusivo della professione - Previsione che la prosecuzione dell\u0027attivit\u0026#224; professionale di maestro di sci \u0026#232; vietata dal comune qualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti.\nPrevista definizione dell\u0027attivit\u0026#224; di guida alpina - Albo professionale regionale delle guide alpine - Previsione che \u0026#232; da intendersi esercizio stabile della professione l\u0027attivit\u0026#224; svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l\u0027iscrizione - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che le guide alpine gi\u0026#224; iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l\u0027iscrizione nell\u0027Albo professionale regionale - Previsione che l\u0027iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea, \u0026#232; subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell\u0027equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza - Collegio regionale delle guide alpine - Sanzioni disciplinari e amministrative - Divieto del comune di prosecuzione dell\u0027attivit\u0026#224; professionale di guida alpina, qualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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