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D\u0026#8217;A. e altri, con ordinanza del 16 dicembre 2022 iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente deve giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilit\u0026#224; di E. D\u0026#8217;A., G. G., C. N. ed E. T., imputati \u0026#8211; unitamente ad altri soggetti nei confronti dei quali, previa separazione dei procedimenti, ha gi\u0026#224; emesso sentenza con rito abbreviato \u0026#8211; del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2, t.u. stupefacenti, aggravato ai sensi del comma 3 dello stesso art. 74 e dell\u0026#8217;art. 61, numero 9), cod. pen., per essersi associati, tra il 2014 e il 2019, in numero superiore a dieci persone, alcune delle quali dedite all\u0026#8217;uso di stupefacenti, al fine di compiere attivit\u0026#224; di acquisto, detenzione ai fini di spaccio e spaccio di stupefacenti, all\u0026#8217;interno di un reparto del Centro penitenziario di Napoli-Secondigliano. G. G., E. T. e C. N. sono accusati, in particolare, di essere stati capi di gruppi di spaccio operanti nell\u0026#8217;interno di diverse sezioni di detto reparto, mentre a E. D\u0026#8217;A. \u0026#232; contestata la mera partecipazione all\u0026#8217;associazione, con il ruolo di addetto al trasporto e alla consegna di droga ai detenuti incaricati dello spaccio al dettaglio delle singole dosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE. T., E. D\u0026#8217;A. e C. N. sono altres\u0026#236; imputati di concorso in corruzione ai sensi degli artt. 110, 81, secondo comma, 319 e 321 cod. pen. per avere, unitamente ad altri soggetti e con pi\u0026#249; atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, consegnato a diversi agenti della Polizia penitenziaria somme di denaro per introdurre all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;istituto penitenziario sostanza stupefacente, telefoni cellulari e altri oggetti non consentiti, e per ottenere che gli appartenenti all\u0026#8217;associazione fossero collocati nelle medesime celle.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e illustra come, alla luce delle risultanze processuali, sussista la responsabilit\u0026#224; degli imputati per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti. N\u0026#233; l\u0026#8217;associazione potrebbe dirsi costituita per commettere i fatti di lieve entit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (art. 74, comma 6), atteso che essa operava all\u0026#8217;interno di un istituto penitenziario; circostanza, quest\u0026#8217;ultima, che il legislatore considera aggravante rispetto ai fatti di cui al medesimo art. 73 (\u0026#232; richiamato l\u0026#8217;art. 80, comma 1, lettere \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, dello stesso testo unico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; G. G., C. N. ed E. T. sono divenuti collaboratori di giustizia e hanno reso dichiarazioni etero e autoaccusatorie, di decisiva importanza per lo sviluppo delle indagini. Quanto a E. D\u0026#8217;A., a seguito della notifica di ordinanza di custodia cautelare per i fatti in questione, in sede di interrogatorio ha anch\u0026#8217;egli ammesso gli addebiti e reso dichiarazioni eteroaccusatorie, \u0026#171;arricchendo ulteriormente il materiale indiziario raccolto fino a quel momento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe dunque applicabile, nei confronti dei quattro imputati, la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti, che prevede una diminuzione di pena dalla met\u0026#224; a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all\u0026#8217;associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbero altres\u0026#236; riconosciute a beneficio degli imputati le circostanze attenuanti generiche, onde adeguare le pene di eccezionale severit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2 \u0026#8211; ossia la reclusione non inferiore a vent\u0026#8217;anni per i capi dell\u0026#8217;associazione dedita al narcotraffico, e non inferiore a dieci anni per i partecipi \u0026#8211; al concreto disvalore del fatto, caratterizzato dal traffico di droga \u0026#8220;leggera\u0026#8221; (hashish), in quantit\u0026#224; non particolarmente elevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDovrebbero per altro verso applicarsi, oltre alle contestate aggravanti di cui agli artt. 74, comma 3, t.u. stupefacenti e 61, numero 9), cod. pen., la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale a carico di E. D\u0026#8217;A., G. G. ed E. T., e la recidiva reiterata e infraquinquennale a carico di C. N. (tutte rilevanti \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 99, quarto comma, cod. pen.), essendo tutti gli imputati \u0026#171;intranei a sodalizi camorristici e quindi dediti per scelta di vita a commettere gravissimi reati\u0026#187;, ciascuno con numerosi precedenti penali espressivi sia di una accentuata colpevolezza, sia di una \u0026#171;tendenza a delinquere davvero incontenibile\u0026#187;. N\u0026#233; potrebbe ritenersi, prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che l\u0026#8217;avvenuta dissociazione sia di per s\u0026#233; espressiva di una minore pericolosit\u0026#224;, ben potendo la stessa essere frutto di un \u0026#171;mero calcolo utilitaristico, come verosimilmente avviene nel caso in esame\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti dovrebbe essere considerata prevalente sulle aggravanti contestate, nonch\u0026#233; sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen. Ci\u0026#242; sia per valorizzare i contributi dichiarativi degli imputati, sia per evitare \u0026#171;un risultato incongruo in termini di pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prevalenza di tale attenuante sulla recidiva reiterata sarebbe per\u0026#242; preclusa dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. Ci\u0026#242; comporterebbe la necessit\u0026#224; di applicare agli imputati collaboranti pene nella sostanza corrispondenti a quelle gi\u0026#224; irrogate ai coimputati non dissociatisi dall\u0026#8217;associazione, ai quali pure sono state riconosciute le attenuanti generiche \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., con giudizio di equivalenza con la recidiva, per adeguare la pena al concreto disvalore dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, gli imputati G. G., E. T. e C. N., che rivestivano il ruolo di capi dell\u0026#8217;associazione, si vedrebbero applicare la pena base di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 1, t.u. stupefacenti, non inferiore a vent\u0026#8217;anni di reclusione (per E. T. e C. N. tale pena dovrebbe peraltro essere aumentata, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 81 cod. pen., per la continuazione con i fatti di corruzione di agenti di Polizia penitenziaria da loro stessi ammessi), diminuita di un terzo in ragione del rito speciale prescelto. A questi ultimi sarebbe dunque applicata una pena analoga a quella dei coimputati giudicati in separato procedimento, cui pure sono state applicate le circostanze attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto infine a E. D\u0026#8217;A., mero partecipe all\u0026#8217;associazione, egli dovrebbe essere condannato alla reclusione di durata non inferiore a dieci anni, aumentata per la continuazione con i fatti di corruzione da lui stesso ammessi e poi ridotta di un terzo per il rito. In questo caso, la pena risulterebbe dunque superiore a quella applicata in separato procedimento agli altri partecipi non dissociatisi; ci\u0026#242; \u0026#171;in totale spregio del suo apporto dichiarativo; anzi addirittura \u0026#8220;a causa\u0026#8221; di esso\u0026#187;, atteso che i fatti di corruzione, originariamente non contestati a E. D\u0026#8217;A., sarebbero stati scoperti in conseguenza delle sue dichiarazioni autoaccusatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altre parole, in assenza di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del divieto contenuto nel censurato art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; che impedisce la prevalenza dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; gli imputati dal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;subirebbero un trattamento sanzionatorio pari o addirittura peggiore rispetto ai coimputati che essi hanno contribuito in materia decisiva a far arrestare e a far condannare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente lamenta anzitutto il contrasto della disciplina censurata con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;\u0026#171;astratto e assoluto automatismo\u0026#187; insito nel divieto di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante della collaborazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva reiterata produrrebbe un risultato disarmonico rispetto alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;attenuante medesima, che \u0026#232; quella di favorire il pi\u0026#249; possibile la dissociazione da un contesto associativo di elevata pericolosit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, infatti, l\u0026#8217;art. 74, comma 7, accorderebbe un \u0026#171;fortissimo \u0026#8220;sconto\u0026#8221; di pena (dalla met\u0026#224; a due terzi) come \u0026#8220;ricompensa\u0026#8221; per chi, allontanandosi dal sodalizio e mettendo, spesso, anche a rischio l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; propria e dei familiari, \u0026#8220;si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all\u0026#8217;associazione risorse decisive per la commissione dei delitti\u0026#8221;\u0026#187; e costituirebbe \u0026#171;un importante tassello nella lotta al narcotraffico\u0026#187;, quale \u0026#171;strumento per tentare di scardinare quel patto di collaborazione e di omert\u0026#224;, spesso impenetrabile, che \u0026#232; alla base delle organizzazioni criminali, anche di quelle finalizzate allo spaccio di stupefacenti\u0026#187;. Dall\u0026#8217;altro lato, sarebbe \u0026#171;pi\u0026#249; che verosimile\u0026#187; che soggetti di spessore criminale tale da rivestire il ruolo di capi o promotori di un\u0026#8217;associazione dedita al narcotraffico siano anche recidivi reiterati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSicch\u0026#233; l\u0026#8217;attenuante in questione, non potendo spiegare tutta la sua valenza per i recidivi reiterati \u0026#8211; in ragione del divieto contenuto nel censurato art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; perderebbe \u0026#171;gran parte della sua ragion d\u0026#8217;essere, dal momento che tali soggetti non avrebbero alcun beneficio a dissociarsi, vedendo al massimo eliso l\u0026#8217;aumento per la recidiva, sempre che ci\u0026#242; non avvenga gi\u0026#224; per effetto di altre attenuanti\u0026#187;; con conseguente \u0026#171;totale neutralizzazione della valenza positiva del contributo dichiarativo\u0026#187; degli imputati e \u0026#171;sostanziale \u0026#8220;tradimento\u0026#8221; del patto che lo Stato intende instaurare con chi si dissocia onde pervenire alla disarticolazione del sodalizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama diffusamente, sul punto, le argomentazioni della sentenza n. 74 del 2016 di questa Corte, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza, sulla recidiva reiterata, della circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 73, comma 7, t.u. stupefacenti per chi si dissoci, in quel caso, da fatti di traffico di stupefacenti commessi al di fuori di un contesto associativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe considerazioni allora espresse da questa Corte \u0026#8211; secondo cui la norma censurata, impedendo alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti, ne frustrava in modo manifestamente irragionevole la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, perch\u0026#233; faceva venire meno quell\u0026#8217;incentivo (la sensibile diminuzione di pena) sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; collaborativa \u0026#8211; varrebbero \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e nel caso di specie. E invero, stante la maggiore gravit\u0026#224; del reato associativo di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti, rispetto al delitto di cui all\u0026#8217;art. 73, \u0026#171;ancora pi\u0026#249; impellente risult[erebbe] essere l\u0026#8217;esigenza di favorire la dissociazione di chi fa parte del sodalizio\u0026#187;. Inoltre, poich\u0026#233; \u0026#171;il reato associativo comporta l\u0026#8217;adesione a un \u003cem\u003epactum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esceleris\u003c/em\u003e dal quale non ci si libera in alcuni ambienti se non a prezzo della vita\u0026#187;, non potrebbe non riconoscersi a colui che si dissoci un \u0026#8220;premio\u0026#8221; \u0026#171;quantomeno della stessa portata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Peraltro, la circostanza che, alla luce della sentenza n. 74 del 2016, sia possibile ritenere prevalente sulla recidiva reiterata l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 7, t.u. stupefacenti, ma non quella, \u0026#171;in tutto analoga\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, rivelerebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza del censurato art. 69, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza del divieto emergerebbe altres\u0026#236; dal raffronto con il regime della circostanza attenuante prevista per i delitti di tipo mafioso dall\u0026#8217;art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalit\u0026#224; organizzata e di trasparenza e buon andamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, poi trasfuso nell\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1, terzo comma, cod. pen. Detta attenuante \u0026#8211; caratterizzata, secondo il rimettente, dalla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di quella che sorregge la disposizione censurata \u0026#8211; per consolidata giurisprudenza non \u0026#232; soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed \u0026#232; di applicazione obbligatoria (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-18 marzo 2010, n. 10713; sezione sesta penale, sentenza 13 aprile-4 luglio 2017, n. 31983), laddove la circostanza attenuante dell\u0026#8217;art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 non solo \u0026#232; soggetta al giudizio di bilanciamento, ma non pu\u0026#242; neppure prevalere sulla recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8211; Osserva ancora il rimettente che questa Corte, con le sentenze n. 251 del 2012, n. 105 e n. 106 del 2014, n. 205 del 2017, n. 73 del 2020, n. 55 e n. 143 del 2021, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza, sulla recidiva reiterata, di una pluralit\u0026#224; di circostanze attenuanti, \u0026#171;connesse a ipotesi delittuose di lieve entit\u0026#224; o comunque di minor rimproverabilit\u0026#224; sotto il profilo dell\u0026#8217;elemento soggettivo, in relazione alle quali il divieto di prevalenza si tradurrebbe nell\u0026#8217;imposizione di una pena sproporzionata al recidivo reiterato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tali declaratorie, sarebbe irragionevole la vigente disciplina che impedisce la prevalenza della diminuente di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti, ossia di un\u0026#8217;attenuante a effetto speciale, che prevede una riduzione di pena di gran lunga pi\u0026#249; incisiva (dalla met\u0026#224; ai due terzi), rispetto ad altre circostanze a efficacia comune, il cui divieto di prevalenza \u0026#232; gi\u0026#224; stato ritenuto costituzionalmente illegittimo, quali quelle di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen. (rispettivamente, sentenze n. 73 del 2020 e n. 55 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, non potrebbe d\u0026#8217;altra parte essere paragonata, per \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e valenza in termini di riduzione della pena, alle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale circa il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata (\u0026#232; citata la sentenza della sezione sesta penale, 23-31 marzo 2017, n. 16487), sul rilievo che trattasi di circostanze comuni rispetto a cui il divieto non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio. La diminuente di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, a effetto speciale, prevedrebbe una riduzione di pena di gran lunga superiore a un terzo (dalla met\u0026#224; a due terzi) e avrebbe una finalit\u0026#224; del tutto diversa e peculiare rispetto alle attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente ravvisa infine, nel censurato divieto di prevalenza, un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., \u0026#171;sia sotto il profilo della sua funzione rieducativa che di quella retributiva, in quanto una pena che non tenga in debito conto della proficua collaborazione prestata per effetto di una dissociazione \u003cem\u003epost-\u003c/em\u003e\u003cem\u003edelictum\u003c/em\u003e, spesso sofferta, e che pu\u0026#242; esporre a gravissimi rischi personali e familiari, da un lato non pu\u0026#242; correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalit\u0026#224; violata, dall\u0026#8217;altro \u0026#8211; soprattutto \u0026#8211; non potr\u0026#224; mai essere sentita dal condannato come rieducatrice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta in proposito il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 74, comma 7, comporta l\u0026#8217;inflizione agli imputati di \u0026#171;un trattamento sanzionatorio pari o addirittura peggiore rispetto ai coimputati che essi hanno contribuito in maniera decisiva a far arrestare e a far condannare e, altres\u0026#236;, peggiore rispetto all\u0026#8217;ipotesi in cui non avessero \u0026#8220;collaborato\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe anzitutto affetta da un\u0026#8217;\u0026#171;intima contraddizione\u0026#187;: in un contesto criminoso di \u0026#171;inaudita gravit\u0026#224;, se non di natura eversiva\u0026#187;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e da un lato avrebbe evidenziato l\u0026#8217;\u0026#171;irriducibile tendenza a delinquere\u0026#187; degli imputati, e dall\u0026#8217;altro lato avrebbe inopinatamente applicato le circostanze attenuanti generiche agli associati giudicati in separato procedimento, in tal modo \u0026#171;paralizzando l\u0026#8217;aumento di pena per i recidivi giudicati separatamente con il bilanciamento d\u0026#8217;equivalenza\u0026#187; e creando \u0026#171;una potenziale disimmetria con gli imputati odierni quanto (a parit\u0026#224; di posizioni e stante la collaborazione fornita) alla pena irrogabile che non si discosta da quella irrogata ai consorti non collaboranti\u0026#187;. L\u0026#8217;errore del rimettente nel riconoscere le attenuanti generiche \u0026#8211; non accordabili per la mera, generica necessit\u0026#224; di adeguare la pena all\u0026#8217;entit\u0026#224; del fatto (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 18 maggio-11 ottobre 2017, n. 46568 e sezione quarta penale, sentenza 28 ottobre-1\u0026#176; dicembre 2020, n. 33867) \u0026#8211; non potrebbe essere posto a fondamento della dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le censure del rimettente si appunterebbero, in realt\u0026#224;, sull\u0026#8217;eccessiva asprezza delle pene previste dall\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti, e solo \u0026#171;indirettamente e per ricaduta\u0026#187; riguarderebbero il divieto di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva reiterata; divieto, quest\u0026#8217;ultimo, che sarebbe per\u0026#242; del tutto ragionevole, \u0026#171;di fronte ad imputati avvezzi a irredimibili atti di delinquenza secondo i canoni tratteggiati dall\u0026#8217;art. 99, quarto comma, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; N\u0026#233; potrebbe essere considerato irragionevole che \u0026#8211; in forza della sentenza n. 74 del 2016 di questa Corte \u0026#8211; sia possibile per il giudice ritenere prevalente l\u0026#8217;attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 73, comma 7, t.u. stupefacenti, ma non quella contenuta nel successivo art. 74, comma 7. Le argomentazioni spese in quella pronuncia non sarebbero infatti trasponibili al caso di specie, in ragione della \u0026#171;gravissima pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in carcere ad uso di detenuti\u0026#187; e delle \u0026#171;qualificate recidive tutte comprovanti uno stato di vita nel delitto irredimibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; N\u0026#233;, ancora, produrrebbe alcun \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale la circostanza che il recidivo reiterato, per il divieto di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti, non possa fruire dello stesso sconto di pena di cui godrebbe chi recidivo non sia, in quanto \u0026#171;in assenza di attenuanti generiche, il reo recidivo qualificato con la collaborazione e grazie ad essa evita l\u0026#8217;aumento di pena\u0026#187; connesso alla recidiva reiterata. Sicch\u0026#233; \u0026#171;la funzione di incentivo alla collaborazione\u0026#187; sussisterebbe \u0026#171;in ampia misura anche per il soggetto recidivo qualificato che evita, comunque, un incremento di pena ben importante\u0026#187;. Le pene da irrogare gli imputati del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;[a]lla luce dei fatti processuali\u0026#187;, non sarebbero dunque manifestamente sproporzionate e contrarie all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Nemmeno, infine, si potrebbero ricavare profili di irragionevolezza della disciplina censurata dal raffronto con il regime di applicazione dell\u0026#8217;attenuante, non soggetta a bilanciamento, di cui all\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1 cod. pen., che non costituirebbe un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eomogeneo. E invero, l\u0026#8217;ipotesi di dissociazione prevista in relazione a reati di tipo mafioso, per \u0026#171;l\u0026#8217;irriducibile peculiarit\u0026#224; socio-criminale del fenomeno mafioso\u0026#187;, non potrebbe costituire un \u0026#171;valido raffronto n\u0026#233; interno (diverso lo sconto di pena tra essa e la collaborazione prevista dall\u0026#8217;art. 74, settimo comma, D.P.R. n. 309/1990) n\u0026#233; esterno ([\u0026#8230;] la dissociazione mafiosa nella quasi totalit\u0026#224; dei casi riguarda affiliati gi\u0026#224; pluripregiudicati)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, pur dolendosi dell\u0026#8217;\u0026#171;intima contraddizione\u0026#187; che emergerebbe dalla motivazione del rimettente \u0026#8211; il quale denuncerebbe una irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra imputati collaboranti e condannati non collaboranti, che egli stesso avrebbe creato riconoscendo inopinatamente a questi ultimi le attenuanti generiche \u0026#8211;, non solleva propriamente alcuna eccezione di inammissibilit\u0026#224;, limitandosi a sostenere la non fondatezza nel merito delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente argomenta in punto di fatto, con motivazione diffusa e certo non implausibile: a) che i quattro imputati nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sono responsabili del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2, t.u. stupefacenti, tre di essi a titolo di capi e il quarto a titolo di partecipe; b) che nei confronti di tutti gli imputati deve essere altres\u0026#236; ritenuta sussistente la recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen. in relazione ai numerosi precedenti penali di ciascuno, espressivi di una loro accentuata colpevolezza e pericolosit\u0026#224;; c) che agli stessi devono altres\u0026#236; essere riconosciute le attenuanti generiche e l\u0026#8217;attenuante speciale prevista dall\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti, la quale prevede la diminuzione della pena dalla met\u0026#224; a due terzi \u0026#171;per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all\u0026#8217;associazione risorse decisive per la commissione dei delitti\u0026#187;; d) che tale ultima attenuante meriterebbe di essere considerata prevalente, per tutti gli imputati, sulla contestata recidiva; e) che tale esito \u0026#232;, tuttavia, precluso dal censurato art. 69, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta ai fini del vaglio della rilevanza delle questioni sollevate, che questa Corte \u0026#232; chiamata a compiere. L\u0026#8217;argomento della sostanziale equivalenza tra le pene che dovrebbero essere irrogate ai quattro imputati e quelle gi\u0026#224; inflitte, in esito a un separato procedimento, ai loro ex associati non collaboranti \u0026#232; utilizzato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in chiave meramente rafforzativa della dimostrazione della rilevanza delle questioni, ma non \u0026#232; essenziale rispetto a tale dimostrazione, e appare piuttosto attenere al merito delle questioni, con le quali si lamenta in via generale \u0026#8211; e non solo con riferimento al caso concreto, pur indicato come emblematico \u0026#8211; l\u0026#8217;eccessivit\u0026#224; delle conseguenze sanzionatorie cui condurrebbe l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata, al duplice metro degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna \u0026#171;intima contraddizione\u0026#187; tale da viziare la tenuta logica dell\u0026#8217;ordinanza \u0026#232;, dunque, ravvisabile in punto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in relazione all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) \u0026#8211; la cosiddetta legge \u0026#8220;ex Cirielli\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#232; stata oggetto di molteplici pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen. (per una recente dettagliata rassegna di tali pronunce e delle loro diverse linee argomentative, sentenza n. 94 del 2023, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nonch\u0026#233;, in seguito, sentenze n. 141 e n. 188 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza n. 74 del 2016 ha gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della parallela circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 7, t.u. stupefacenti, che \u0026#8211; rispetto al delitto di traffico di sostanze stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo \u0026#8211; prevede la diminuzione della pena dalla met\u0026#224; a due terzi \u0026#171;per chi si adopera per evitare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di polizia o l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; in quell\u0026#8217;occasione osservato che l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 7, t.u. stupefacenti \u0026#171;\u0026#232; espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso del reo, rispondendo, sia all\u0026#8217;esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti\u0026#187;. E si \u0026#232; aggiunto che il divieto assoluto di operare tale diminuzione di pena in presenza di recidiva reiterata del reo \u0026#171;impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e cos\u0026#236; ne frustra in modo manifestamente irragionevole la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, perch\u0026#233; fa venire meno quell\u0026#8217;incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; collaborativa\u0026#187;. Ci\u0026#242; anche considerando che la scelta di collaborare \u0026#8211; pur non comportando necessariamente la resipiscenza del reo e potendo essere il frutto di mero calcolo \u0026#8211; implica comunque \u0026#171;il distacco dell\u0026#8217;autore del reato dall\u0026#8217;ambiente criminale nel quale la sua attivit\u0026#224; in materia di stupefacenti era inserita e trovava alimento, e lo espone non di rado a pericolose ritorsioni, determinando cos\u0026#236; una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita\u0026#187; (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Tali considerazioni non possono non valere anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti, che parimenti prevede la diminuzione della pena dalla met\u0026#224; a due terzi \u0026#171;per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all\u0026#8217;associazione risorse decisive per la commissione dei delitti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;attenuante ora in esame, anzi, le considerazioni svolte dalla sentenza n. 74 del 2016 valgono a maggior ragione, dal momento che \u0026#8211; come l\u0026#8217;esperienza del contrasto alle differenti forme di criminalit\u0026#224; organizzata nel nostro Paese ha ampiamente mostrato, dagli anni Ottanta in poi \u0026#8211; il contributo dei collaboratori di giustizia intranei ai sodalizi criminosi \u0026#232; di grande importanza ai fini della scoperta dell\u0026#8217;organigramma dell\u0026#8217;associazione e delle sue attivit\u0026#224; delittuose. Il che \u0026#232;, in effetti, accaduto anche nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, come puntualmente evidenziato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi talch\u0026#233; appare contraddittorio che, per effetto del generale divieto introdotto nell\u0026#8217;art. 69 cod. pen. dalla legge \u0026#8220;ex Cirielli\u0026#8221;, questo sostanzioso incentivo alla collaborazione venga meno laddove il potenziale collaboratore sia \u0026#8211; come spesso accade, trattandosi di associati a delinquere \u0026#8211; gi\u0026#224; stato pi\u0026#249; volte condannato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa particolare gravit\u0026#224; del delitto associativo che viene ora in considerazione, sulla quale insiste l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, costituisce semmai una ragione in pi\u0026#249; per assicurare agli associati che intendano collaborare l\u0026#8217;incentivo promesso in via generale dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe ritenersi, come ancora sostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che un incentivo alla collaborazione sia comunque rappresentato, per il recidivo, dalla prospettiva di ottenere il riconoscimento dell\u0026#8217;attenuante in parola come meramente equivalente rispetto alla recidiva reiterata. Infatti, tale prospettiva comporterebbe pur sempre, per il collaborante, l\u0026#8217;applicazione delle elevate pene previste dall\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti (vent\u0026#8217;anni di reclusione nel minimo per i capi, appena al di sotto della pena minima prevista per l\u0026#8217;omicidio volontario): pene che rischiano di scoraggiare qualsiasi scelta collaborativa, e che il legislatore ha invece inteso diminuire \u0026#8211; addirittura sino ai due terzi \u0026#8211; per favorire simili scelte, ritenute essenziali a fini di indagini. Tanto pi\u0026#249; a fronte della circostanza, gi\u0026#224; evidenziata dalla sentenza n. 74 del 2016, che la collaborazione processuale espone sempre a gravi rischi la propria persona e la propria famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ridonda in un vizio di irragionevolezza intrinseca della disciplina, che finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore mediante la previsione della circostanza attenuante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che la violazione \u0026#8211; gi\u0026#224; sotto questo assorbente profilo \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Resta altres\u0026#236; assorbita l\u0026#8217;ulteriore censura svolta dal rimettente in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 novembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art. 74, c. 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all\u0027art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del denunciato automatismo del divieto, anche in considerazione che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2016, \u0026#232; consentito al giudice di ritenere prevalente, sulla recidiva reiterata, l\u0027analoga circostanza attenuante di cui all\u0027art. 73, c. 7, del d.P.R. n. 309 del 1990.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45852","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Circostanza attenuante della collaborazione (art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990) - Divieto di prevalenza sull\u0027aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto di prevalenza, stabilito dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Napoli, presenta profili di irragionevolezza intrinseca analoghi a quelli già evidenziati nella sentenza n. 74 del 2016 in relazione all’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del medesimo d.P.R. per il traffico di stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo. Al pari di quest’ultima, infatti, la circostanza in esame prevede, come incentivo alla collaborazione, la diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi, nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti; anche rispetto a questa attenuante, dunque, ed anzi a maggior ragione il divieto finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore, scoraggiando scelte collaborative da parte di soggetti intranei a sodalizi criminosi – spesso già condannati – il cui contributo è invece di grande importanza ai fini della scoperta dell’organigramma dell’associazione e delle sue attività delittuose. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 74/2016 - mass. 38813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45228","autore":"Ripepi A.","titolo":"Gli automatismi sanzionatori nella più recente giurisprudenza di legittimità. 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