HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:199 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 2.74234 "namelookup_time" => 0.000433 "connect_time" => 0.228055 "pretransfer_time" => 1.191078 "size_download" => 57505.0 "speed_download" => 20969.0 "starttransfer_time" => 2.534754 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 38590 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 1190985 "connect_time_us" => 228055 "namelookup_time_us" => 433 "pretransfer_time_us" => 1191078 "starttransfer_time_us" => 2534754 "total_time_us" => 2742340 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770694209.162 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:199" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:199 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:11 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:11 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"199","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"PATRONI GRIFFI","relatore":"PATRONI GRIFFI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"21/06/2022","data_decisione":"21/06/2022","data_deposito":"28/07/2022","pubbl_gazz_uff":"03/08/2022","num_gazz_uff":"31","norme":"Art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6.","atti_registro":"ric. 39/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 199\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversit\u0026#224;, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-26 luglio 2021, depositato in cancelleria il 26 luglio 2021, iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 giugno 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Massimo Luciani e Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ricorso iscritto al n. 39 del reg. ric. 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversit\u0026#224;, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)\u0026#187;, \u0026#171;per violazione degli artt. 3, 4, 117, primo e secondo comma, lett. m), 120, primo comma, e 137, terzo comma, Cost.\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon tale disposizione la Regione ha inserito nell\u0026#8217;art. 77 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l\u0026#8217;occupazione, la tutela e la qualit\u0026#224; del lavoro), dopo il comma 3-quater, il comma 3-quater.1, ai sensi del quale \u0026#171;[f]ermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime pu\u0026#242; prevedere che l\u0026#8217;ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l\u0026#8217;assunzione o la stabilizzazione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Innanzitutto, il ricorrente espone che il predetto art. 77 era stato gi\u0026#224; modificato dall\u0026#8217;art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo aveva inserito il comma 3-quinquies, a norma del quale \u0026#171;[a]l fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3-bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale comma \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 281 del 2020, sulla base del proprio orientamento in materia di accesso ai servizi sociali, secondo cui il requisito della residenza pu\u0026#242; reputarsi ammissibile soltanto a determinate condizioni, quando sussista un ragionevole collegamento con la funzione del servizio (sono richiamate le sentenze n. 44 del 2020, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222 e n. 133 del 2013). Con particolare riferimento alla fattispecie interessata dalla norma impugnata, viene ricordato come, nella richiamata pronuncia, si affermi che \u0026#171;sebbene sia condivisibile che gli incentivi occupazionali possono ben essere rivolti solo alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori, risulta irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, non solo ove protratta nel tempo. Sotto un primo profilo, infatti, non pu\u0026#242; sostenersi che il criterio della residenza sia necessario a identificare l\u0026#8217;ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, tenuto conto che, nel caso di specie, i beneficiari diretti dell\u0026#8217;erogazione sono le imprese, che devono ovviamente avere una sede nel territorio regionale. Sotto un secondo profilo, la limitazione introdotta dalla disposizione impugnata risulta in contrasto con la ratio dalla stessa indicata, ossia il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale. Verrebbero infatti esclusi, ad esempio, coloro che, sebbene non residenti, abbiano svolto un periodo di attivit\u0026#224; lavorativa pi\u0026#249; consistente rispetto ai soggetti semplicemente residenti, dando cos\u0026#236; un maggiore contributo a quel progresso della comunit\u0026#224; regionale asserito anche dalla difesa della Regione quale motivo ispiratore dell\u0027incentivo. Il che finirebbe per penalizzare la stessa mobilit\u0026#224; inter-regionale dei lavoratori\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale significativo precedente, analiticamente ripercorso, il ricorrente sostiene innanzitutto che l\u0026#8217;art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021 si porrebbe in contrasto con i princ\u0026#236;pi dalla stessa affermati, \u0026#171;integrando un\u0026#8217;elusione del dictum in essa contenuto con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 137, terzo comma, Cost.\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Il ricorrente sostiene il contrasto con una serie di altri parametri. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione, infatti, \u0026#8211; a parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; \u0026#171;in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., pone un\u0026#8217;irragionevole discriminazione quanto alla misura dell\u0026#8217;incentivo, e viola altres\u0026#236; il principio affermato dall\u0026#8217;art. 4 Cost., secondo cui il diritto al lavoro \u0026#232; riconosciuto a tutti indistintamente, di fatto privilegiando la categoria dei domiciliati di lungo periodo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il ricorrente sostiene il contrasto della disposizione impugnata con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a mente del quale la disponibilit\u0026#224; di servizi e di misure di politica attiva del lavoro deve essere assicurata a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza, oltre che con l\u0026#8217;art. 120 Cost., in quanto \u0026#171;modulare gli incentivi all\u0026#8217;occupazione, che spettano al datore, in misura crescente nel loro importo in base all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; continuativa di \u0026#8220;domicilio fiscale\u0026#8221; del lavoratore sul territorio regionale, svantaggia il lavoratore che di fatto ha esercitato, nel corso della vita, il diritto alla libera circolazione all\u0026#8217;interno del territorio nazionale o in un Paese membro UE\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; le dedotte violazioni si potrebbero reputare scongiurate \u0026#8211; prosegue la difesa erariale \u0026#8211; per il fatto che la norma impugnata fa rinvio al regolamento attuativo che \u0026#8220;pu\u0026#242;\u0026#8221; modulare l\u0026#8217;entit\u0026#224; degli incentivi, in quanto \u0026#171;da un lato, l\u0026#8217;indefinitezza della norma primaria, quanto al margine entro il quale contenere la discriminazione soggettiva fra lavoratori, lascia aperto l\u0026#8217;adito alla pi\u0026#249; radicale e \u0026#8220;sproporzionata\u0026#8221; delle sperequazioni; dall\u0026#8217;altro, la fonte regolamentare regionale non \u0026#232; autorizzata a derogare alla legislazione statale sopra citata, espressione di competenza legislativa esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eReputa, ancora, il ricorrente che l\u0026#8217;impugnata disposizione violi, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 45 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, che assicura la libera circolazione dei lavoratori all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;Unione europea, e all\u0026#8217;art. 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;Unione, che include tra gli ambiti ricompresi nel principio di parit\u0026#224; di trattamento e non discriminazione la reintegrazione professionale e il ricollocamento, inclusa la materia degli incentivi occupazionali a favore dei datori di lavoro che intendano assumere lavoratori disoccupati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn chiusura, il ricorrente sostiene la violazione della \u0026#171;disciplina statale a tutela dei lavoratori migranti di paesi terzi non membri dell\u0026#8217;UE: l\u0026#8217;art. 2, comma 3, del D. lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede, infatti, che \u0026#8220;la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell\u0026#8217;OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 151 garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit\u0026#224; di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Secondo la difesa regionale, in primo luogo, non sussisterebbe l\u0026#8217;asserita elusione del giudicato, posto che la disposizione impugnata \u0026#232; diversa da quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 281 del 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto la disposizione scrutinata dalla suddetta pronuncia (e cio\u0026#232; il comma 3-quinquies dell\u0026#8217;art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall\u0026#8217;art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019) fissava un requisito rigido di eleggibilit\u0026#224; per la concessione del beneficio (sia pure in via indiretta, atteso che il destinatario principale \u0026#232; l\u0026#8217;impresa che assume e non il lavoratore), mentre quella oggetto del presente giudizio \u0026#171;si limita a contenere una clausola a regolamentare che fa salvi i requisiti d\u0026#8217;accesso gi\u0026#224; previsti per legge e che consente alla fonte secondaria di modulare l\u0026#8217;ammontare degli incentivi sulla base del periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale\u0026#187;. Inoltre la disposizione attuale non contemplerebbe un arco di tempo minimo di residenza continuata come condizione per l\u0026#8217;accesso al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltre a ci\u0026#242;, la Regione rileva come il ricorrente abbia erroneamente lamentato la violazione dell\u0026#8217;art. 137 Cost. anzich\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 136 Cost., rispetto al quale ribadisce, comunque, le medesime ragioni di non fondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Proprio partendo dalla sentenza n. 281 del 2020, poi, la resistente afferma la non fondatezza delle altre censure. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, viene innanzitutto valorizzato che nell\u0026#8217;impugnata disposizione non sarebbe previsto un generale limite all\u0026#8217;accesso al beneficio, bens\u0026#236; la possibilit\u0026#224; che quello della protratta residenza costituisca un criterio preferenziale relativo non all\u0026#8217;an del beneficio, ma al suo quantum. E ci\u0026#242; esattamente in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo la quale \u0026#171;il radicamento territoriale non [pu\u0026#242;] assumere un\u0026#8217;importanza tale da escludere qualsiasi rilievo dello stato di bisogno [..] essendo pi\u0026#249; appropriato utilizzarlo ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro \u0026#8211; prosegue la Regione \u0026#8211; non ci si pu\u0026#242; lamentare del fatto che, in sede d\u0026#8217;attuazione della disposizione impugnata, il regolamento regionale potrebbe quantificare in maniera irragionevole l\u0026#8217;ammontare degli incentivi. Tale censura, infatti, dovrebbe reputarsi inammissibile per genericit\u0026#224;, astrattezza, difetto d\u0026#8217;interesse e perch\u0026#233; sostanzialmente rivolta a una fonte di natura regolamentare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Per le medesime ragioni, a parere della resistente, non sarebbe pertinente il richiamo all\u0026#8217;art. 11, comma l, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2015, poich\u0026#233;, diversamente da quanto postulato dal ricorrente, non si verterebbe nell\u0026#8217;ambito competenziale riservato allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto viene sottolineato che la stessa disposizione statale invocata, invece di procedere con la devoluzione di competenze o con l\u0026#8217;attribuzione imperativa di funzioni e servizi ai diversi livelli di governo (come sarebbe fisiologico ove si vertesse in ambito competenziale statale), prevede il ricorso allo strumento della \u0026#8220;convenzione\u0026#8221; tra Stato e Regioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, in chiusura di tali argomentazioni, viene rimarcata la non ravvisabilit\u0026#224; di un contrasto con l\u0026#8217;evocato art. 11, in quanto la disposizione impugnata non escluderebbe alcuna categoria di lavoratori dall\u0026#8217;accesso (indiretto) alle misure attive per il lavoro, ma semplicemente prevedrebbe la possibilit\u0026#224; di una distinzione relativa all\u0026#8217;ammontare del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Manifestamente infondate sono reputate, poi, le censure di violazione del diritto eurounitario, in quanto l\u0026#8217;impugnato art. 73 si limita \u0026#171;a prevedere la possibilit\u0026#224; di modulare l\u0026#8217;ammontare del beneficio sulla base di un criterio che \u0026#232; del tutto indifferente alla nazionalit\u0026#224; o alla cittadinanza del lavoratore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Sulla base delle stesse argomentazioni viene dalla Regione sostenuta la non fondatezza della censura relativa all\u0026#8217;art. 120 Cost., in quanto la mera previsione della possibilit\u0026#224; di una modulazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del beneficio sulla base dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di residenza non impedirebbe e nemmeno scoraggerebbe la circolazione interregionale dei lavoratori, i quali potrebbero accedere al beneficio anche in mancanza di una qualificata anzianit\u0026#224; di residenza nel territorio regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Non fondata viene reputata, infine, anche l\u0026#8217;affermazione secondo cui il legislatore regionale avrebbe decampato dalla competenza legislativa prevista dagli artt. 5 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), che consentirebbe alla Regione di intervenire nelle materie \u0026#171;lavoro, previdenza e assistenza sociale\u0026#187; soltanto in funzione integrativa e attuativa della legislazione statale, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. non impedirebbe alle autonomie di intervenire nell\u0026#8217;assetto socio-economico regionale per apprestare livelli ulteriori di tutela, funzione che trova il suo titolo di attribuzione (quantomeno) nella competenza legislativa regionale residuale ex art. 117, quarto comma, Cost. (sul punto vengono ricordate le sentenze di questa Corte n. 91 del 2020 e n. 222 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria in data 31 maggio 2022, ribadendo le censure esposte nel ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, poi, viene ritenuto \u0026#8220;non conferente\u0026#8221; il richiamo operato dalla Regione nel proprio atto di costituzione a quella parte della sentenza n. 281 del 2020 in cui si afferma che il radicamento territoriale potrebbe essere utilizzato \u0026#171;ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali\u0026#187;. Con essa, infatti, questa Corte avrebbe inteso solamente sottolineare che il criterio del radicamento territoriale non pu\u0026#242; essere utilizzato per \u0026#171;escludere qualsiasi rilievo dello stato di bisogno\u0026#187; mentre la \u0026#171;formazione di graduatorie e criteri preferenziali\u0026#187; verrebbe indicato come possibile legittimo utilizzo del citato criterio. Nel caso in esame, invece, non si tratterebbe di applicare il principio del radicamento nel territorio con riferimento a una procedura di assunzione o di selezione, bens\u0026#236; di modulare l\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;incentivo da corrispondere al datore di lavoro che deve procedere all\u0026#8217;assunzione stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il ricorrente insiste sulla violazione dell\u0026#8217;art. 11, comma l, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2015, non ritenendo dirimente la circostanza, valorizzata dalla resistente, per cui, ai sensi della disposizione statale, la gestione dei servizi per il lavoro e per le politiche sociali sarebbe regolata da una convenzione tra lo Stato e la Regione. A parere della difesa erariale, il fatto che la norma interposta disciplini le modalit\u0026#224; di gestione dei servizi per il lavoro e per le politiche sociali attraverso una convenzione non solo non escluderebbe la sussistenza del potere esclusivo dello Stato di legiferare, ma, anzi, confermerebbe che, sulla materia, la Regione non pu\u0026#242; intervenire autonomamente con propri provvedimenti, tanto pi\u0026#249; di natura regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In pari data ha depositato memoria la Regione, con la quale ribadisce alcune argomentazioni gi\u0026#224; svolte nel proprio atto di costituzione, sviluppandole ulteriormente, ed esamina analiticamente le singole censure contestandone ammissibilit\u0026#224; e fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#160;dell\u0026#8217;art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversit\u0026#224;, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)\u0026#187;, il quale ha inserito, nell\u0026#8217;art. 77 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l\u0026#8217;occupazione, la tutela e la qualit\u0026#224; del lavoro), dopo il comma 3-quater, il comma 3-quater.1, ai sensi del quale \u0026#171;[f]ermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime pu\u0026#242; prevedere che l\u0026#8217;ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l\u0026#8217;assunzione o la stabilizzazione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) \u0026#8211; i cui artt. 5 e 6 non prevedono la materia del lavoro tra quelle riservate alla potest\u0026#224; legislativa della Regione, e il cui art. 6, in particolare, consente alla stessa di emanare in materia di \u0026#171;lavoro, previdenza e assistenza sociale\u0026#187; soltanto \u0026#171;norme di integrazione e di attuazione\u0026#187; delle disposizioni statali al fine di adeguarle alle proprie particolari esigenze \u0026#8211;, si porrebbe in contrasto con pi\u0026#249; parametri costituzionali: gli artt. 3, 4, 117, primo comma \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 45 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all\u0026#8217;art. 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 \u0026#8211;, e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) \u0026#8211;, nonch\u0026#233; con gli artt. 120, primo comma, in particolare nel suo collegamento con il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3, secondo comma, e 137, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una complessiva lettura del ricorso si possono individuare due gruppi di censure, concernenti, rispettivamente, la violazione dell\u0026#8217;art. 137 Cost., per elusione del giudicato formatosi con la sentenza di questa Corte n. 281 del 2020, e la violazione dei restanti parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Quanto alla dedotta censura di elusione del giudicato \u0026#8211; essendo superabile l\u0026#8217;eccezione di inconferenza del parametro ex art. 137 Cost., sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, in quanto dal tenore del ricorso risulta chiaramente quale sia la violazione dedotta e l\u0026#8217;indicazione del predetto parametro deve reputarsi frutto di un mero errore materiale (ex multis, sentenze n. 172 del 2020 e n. 225 del 2018) \u0026#8211;, essa non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005 era stato gi\u0026#224; modificato dall\u0026#8217;art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), con l\u0026#8217;inserimento del comma 3-quinquies, a norma del quale \u0026#171;[a]l fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3-bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale comma veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 281 del 2020, sulla base del proprio orientamento in materia di accesso ai servizi sociali, secondo cui il requisito della residenza pu\u0026#242; reputarsi ammissibile soltanto a determinate condizioni, quando sussista un ragionevole collegamento con la funzione del servizio (sentenze n. 44 del 2020, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222 e n. 133 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente sostiene dunque che l\u0026#8217;impugnato art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021 si porrebbe in contrasto con i princ\u0026#236;pi affermati in tale pronuncia, \u0026#171;integrando un\u0026#8217;elusione del dictum in essa contenuto\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, la violazione o l\u0026#8217;elusione del giudicato ricorrono quando la nuova disposizione \u0026#171;riproduce un\u0026#8217;altra dichiarata incostituzionale o ne persegue anche indirettamente il risultato (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250, n. 231 e n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3-quinquies, oggetto della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale ad opera della sentenza n. 281 del 2020, fissava un criterio (rappresentato dalla residenza ultra-quinquennale nel territorio regionale) idoneo a regolamentare, ed eventualmente precludere, l\u0026#8217;accesso al beneficio (sia pure indirettamente, essendone diretto destinatario il datore di lavoro); la disposizione oggetto del presente giudizio, invece, prevede la possibilit\u0026#224; di modulare l\u0026#8217;ammontare degli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale. Pi\u0026#249; precisamente essa, fatti salvi i requisiti d\u0026#8217;accesso gi\u0026#224; stabiliti per legge, si limita a prevedere che il regolamento attuativo possa modulare l\u0026#8217;ammontare degli incentivi sulla base del periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale, senza, peraltro, contemplare un arco di tempo minimo di residenza continuativa come condizione per l\u0026#8217;accesso al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente, dunque, la diversit\u0026#224; di struttura delle due disposizioni: il comma 3-quater.1, se pure possa esporsi agli stessi dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; sollevati con riferimento al comma 3-quinquies, non \u0026#171;mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 236 del 2021, che richiama, ex multis, le sentenze n. 272 e n. 256 del 2020, n. 101 del 2018, n. 231 del 2017 e n. 72 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; da ritenere riferita all\u0026#8217;art. 136 Cost. \u0026#8211; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200;, invece, fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa con riferimento agli artt. 3 e 120 Cost., in particolare nel suo collegamento con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte si \u0026#232; espressa pi\u0026#249; volte su disposizioni che limitavano l\u0026#8217;accesso a determinate provvidenze sociali o misure di assistenza sulla base del criterio della residenza sul territorio regionale per un periodo prolungato. Tali pronunce sono state poi richiamate proprio dalla ricordata sentenza n. 281 del 2020 con specifico riferimento agli incentivi occupazionali previsti dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005. Si trattava in quel caso di benefici di carattere indiretto, riconosciuti in favore delle aziende (destinatari in via diretta) che effettuino assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti determinate categorie di soggetti (che ne sono, dunque, i beneficiari indiretti), selezionati in base al requisito della residenza continuativa sul territorio regionale da almeno cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale consolidatasi in materia ha ammesso la possibilit\u0026#224;, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di introdurre criteri selettivi per l\u0026#8217;accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, ma solo a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro (sentenze n. 7 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222 e n. 133 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto altro profilo, si \u0026#232; affermato che, se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d\u0026#8217;identificare l\u0026#8217;ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non \u0026#232; invece possibile che l\u0026#8217;accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza (sentenze n. 7 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento al requisito della residenza di durata ultra-quinquennale, questa Corte ha sottolineato come tale prospettiva di stabilit\u0026#224; non possa assumere un\u0026#8217;importanza tale da escludere il rilievo dello stato di bisogno, potendo semmai risultare pi\u0026#249; appropriato ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali (sentenza n. 44 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Rilevanza decisiva assume, al riguardo, che si verta in fattispecie di benefici diretti o indiretti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, per i benefici diretti, graduatorie e criteri preferenziali possono trovare applicazione, almeno di regola, al fine di distribuire nel tempo i destinatari al beneficio medesimo, cos\u0026#236; incidendo unicamente sulla tempistica senza che ne sia precluso l\u0026#8217;accesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i benefici indiretti, invece, tra i quali vanno ricompresi gli incentivi occupazionali, graduatorie e criteri preferenziali si traducono di regola (salvo che l\u0026#8217;offerta di posti di lavoro ecceda la domanda) in un fattore preclusivo dell\u0026#8217;accesso al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la modulazione dell\u0026#8217;incentivo occupazionale rischia di \u0026#8220;determinare\u0026#8221;, sulla base dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del beneficio che andrebbe a ottenere, la scelta del datore di lavoro a favore di un soggetto al posto di un altro, scelta che rappresenta un\u0026#8217;irreversibile preclusione al beneficio per quest\u0026#8217;ultimo, dato che il posto di lavoro viene ormai coperto. Nei benefici a carattere indiretto, cio\u0026#232;, va valutata la ragionevolezza di criteri preferenziali perch\u0026#233; la modulazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;incentivo pu\u0026#242; tradursi in un fattore escludente, incidendo in maniera determinante sulla scelta del datore di lavoro del soggetto da assumere al posto di (e non semplicemente prima di) un altro, cos\u0026#236; sostanziandosi in una vera e propria preclusione all\u0026#8217;accesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi criteri preclusivi all\u0026#8217;accesso al beneficio \u0026#8211; e alla giurisprudenza costituzionale elaborata in materia \u0026#8211; va dunque assimilata, ai fini del controllo di ragionevolezza, la disciplina in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Tanto premesso, occorre accertare se il criterio posto dall\u0026#8217;impugnato comma 3-quater.1 alla base della possibile modulazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;incentivo occupazionale possa reputarsi ragionevole e coerente rispetto alla funzione del beneficio e alla ratio della norma (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011), rammentando che \u0026#171;[i]l giudizio sulla sussistenza e sull\u0026#8217;adeguatezza di tale collegamento \u0026#8211; fra finalit\u0026#224; del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari \u0026#8211; \u0026#232; operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., che muove dall\u0026#8217;identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, la finalit\u0026#224; della disposizione impugnata viene identificata, da un lato, nella volont\u0026#224; di premiare chi ha contribuito alla crescita della Regione \u0026#8211; come si evince dai lavori preparatori \u0026#8211; promuovendo \u0026#171;con tutti gli strumenti disponibili la ricollocazione di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, dopo avere contribuito per anni allo sviluppo morale e materiale della comunit\u0026#224; regionale, avevano pagato maggiormente il prezzo delle situazioni di crisi innescatesi in questi ultimi anni in termini di disoccupazione e precariet\u0026#224;\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro lato, \u0026#8211; come sottolineato dalla stessa Regione nel proprio atto di costituzione in giudizio \u0026#8211; nell\u0026#8217;esigenza di arginare l\u0026#8217;emorragia demografica di cui la stessa \u0026#232; teatro negli ultimi anni, come attestato dalla Nota di Aggiornamento del documento di economia e finanza regionale 2021 depositata dalla stessa Regione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito che \u0026#232; irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, cos\u0026#236; come \u0026#232; irragionevole valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali (sentenza n. 281 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto, innanzitutto, il radicamento nel territorio nel passato non \u0026#232; garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale (sentenze n. 281 e n. 44 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, una volta esclusa la necessit\u0026#224; di un criterio legato alla residenza a fini particolari, quale l\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;ente erogatore del beneficio (che avviene tramite requisiti specifici legati al datore di lavoro, diretto destinatario della prestazione), deve ritenersi irragionevole utilizzare tale criterio che limita la mobilit\u0026#224; di chi non risiede nella regione, sfavorendo dunque la mobilit\u0026#224; interregionale dei lavoratori (sempre sentenza n. 281 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, se si tratta di \u0026#8220;agevolare\u0026#8221; chi ha dato un maggiore contributo a quel progresso della comunit\u0026#224; regionale (come affermato anche dalla difesa della Regione nell\u0026#8217;individuare il motivo ispiratore dell\u0026#8217;incentivo de quo), non pu\u0026#242; trascurarsi che chi si sposta da altra regione presumibilmente ha, dal canto suo, contribuito al welfare di quest\u0026#8217;ultima e si finirebbe per penalizzarlo per aver esercitato il proprio diritto di circolazione infraregionale consacrato dall\u0026#8217;art. 120 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, l\u0026#8217;introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale (basati vuoi sulla residenza, vuoi sul domicilio fiscale) finisce per costituire una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolino \u0026#171;in qualsiasi modo\u0026#187;, e quindi anche di fatto, la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, sostanziandosi in una lesione dell\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost. (cos\u0026#236;, ancora, sentenze n. 281 del 2020 e n. 107 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; N\u0026#233; rileva in senso contrario il fatto che l\u0026#8217;impugnato comma 3-quater.1 preveda solo la possibilit\u0026#224; che, con regolamento attuativo, si proceda alla modulazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224;, in quanto \u0026#232; la possibilit\u0026#224; in s\u0026#233; prevista dalla legge \u0026#8211; a prescindere, quindi, dal concreto atteggiarsi della sua attuazione nella sede regolamentare \u0026#8211; a rappresentare un vulnus rispetto agli evocati parametri, tanto pi\u0026#249; alla luce di un criterio-guida dalla portata particolarmente generica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sulla base di tali argomentazioni, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, comma 3-quater.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall\u0026#8217;art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, per violazione degli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., nel suo collegamento con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale relativa all\u0026#8217;art. 136 Cost. \u0026#232; invece non fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbiti gli altri parametri.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, comma 3-quater.1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l\u0026#8217;occupazione, la tutela e la qualit\u0026#224; del lavoro), introdotto dall\u0026#8217;art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversit\u0026#224;, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, comma 3-quater.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall\u0026#8217;art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro e occupazione - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Modifica alla legge regionale n. 18 del 2005 - Incentivi occupazionali - Previsione che il regolamento regionale attuativo pu\u0026#242; prevedere che l\u0027ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l\u0027assunzione o la stabilizzazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45085","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Violazione o elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Riproduzione, da parte di nuova disposizione, di un\u0027altra dichiarata costituzionalmente illegittima o perseguimento, anche indiretto, del risultato ovvero mantenimento o ripristino della stessa (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa a norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 204007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa violazione o l\u0027elusione del giudicato costituzionale ricorrono quando la nuova disposizione riproduce un\u0027altra dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato ovvero mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 236/2021 - mass. 44373, S. 272/2020 - mass. 43247; S. 256/2020 - mass. 42709; S. 234/2020 - mass. 43229; S. 164/2020 - mass. 42588; S. 57/2019 - mass, 41672; S. 101/2018 - mass. 41105; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 231/2017 - mass. 41846; S. 5/2017 - mass. 39286; S. 73/2013 - mass. 37021; S. 72/2013 - mass. 37019; S. 245/2012 - mass. 36703; S. 350/2010 - mass. 35148\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 136 Cost., dell\u0027art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha inserito, nell\u0027art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, il comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e.1, che prevede la possibilità di modulare l\u0027ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Mentre il comma 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, - inserito nel medesimo art. 77 dall\u0027art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 e dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza n. 281 del 2020 - fissava il criterio della residenza ultra-quinquennale nel territorio regionale, per regolamentare, ed eventualmente precludere, l\u0027accesso al detto beneficio, la disposizione censurata si limita a prevedere che il regolamento attuativo possa modularne l\u0027ammontare sulla base del detto requisito; risulta, pertanto, evidente la diversità di struttura delle due disposizioni).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45086","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"14/05/2021","data_nir":"2021-05-14","numero":"6","articolo":"73","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/08/2005","data_nir":"2005-08-09","numero":"18","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"quater.1","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45086","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Requisito della residenza quale criterio selettivo per l\u0027accesso - Condizione - Ragionevole collegamento con la funzione del servizio richiesto - Impossibilità che l\u0027esercizio del diritto di circolazione precluda l\u0027accesso a prestazioni pubbliche - Residenza ultra-quinquennale - Rilevanza ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali, non già per l\u0027esclusione dello stato di bisogno. (Classif. 022005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ possibile - in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili - introdurre criteri selettivi per l\u0027accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, ma solo a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 141/2014; S. 222/2013; S. 133/2013 - mass. 37132\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d\u0027identificare l\u0027ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l\u0027accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza. Con particolare riferimento al requisito della residenza di durata ultra-quinquennale, la prospettiva di stabilità non può assumere un\u0027importanza tale da escludere il rilievo dello stato di bisogno, escludendo l\u0027accesso a un servizio sociale, ma può semmai risultare più appropriato ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 107/2018 - mass. 40774\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45087","numero_massima_precedente":"45085","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45087","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Criterio preferenziale del pregresso radicamento territoriale ai fini di godere di benefici indiretti (nel caso di specie: incentivi occupazionali) - Irragionevole limitazione fattuale alla circolazione tra le Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 022005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale - basati vuoi sulla residenza, vuoi sul domicilio fiscale - costituisce una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le Regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 281/2020 - mass. 42947; S. 107/2018\u003c/em\u003e). È irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come lo è valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali, in quanto questo non è garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2020 - mass. 43051\u003c/em\u003e) Esclusa la necessità di un criterio legato alla residenza a fini particolari - quale l\u0027individuazione dell\u0027ente erogatore del beneficio - deve ritenersi irragionevole utilizzare tale criterio, che limita la mobilità di chi non risiede nella Regione, sfavorendo la mobilità interregionale dei lavoratori. (\u003cem\u003ePrecedenti S. 281/2020 - mass. 43051\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eMentre per i benefici diretti, graduatorie e criteri preferenziali possono trovare applicazione al fine di distribuire nel tempo i destinatari al beneficio medesimo, incidendo, di regola, unicamente sulla tempistica, senza che ne sia precluso l\u0027accesso, per i benefici indiretti - tra i quali vanno ricompresi gli incentivi occupazionali - gli stessi si traducono, di regola, in un fattore preclusivo dello stesso accesso, sicché va valutata la loro ragionevolezza. Il giudizio sulla sussistenza e sull\u0027adeguatezza del collegamento fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell\u0027art. 3, primo comma, Cost., che muove dall\u0027identificazione della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del filtro selettivo introdotto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 172/2013 - mass. 37192; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 40/2011 - mass. 35326\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., nel suo collegamento con l\u0027art. 3, secondo comma, Cost., l\u0027art. 77, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall\u0027art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che prevede la possibilità che, con regolamento attuativo, si moduli l\u0027ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Nella disposizione impugnata dal Governo non sussiste un ragionevole collegamento tra il riconoscimento dell\u0027incentivo occupazionale, destinato al datore di lavoro, e il requisito del domicilio fiscale protratto nel tempo del lavoratore il quale, inoltre, sfavorisce la mobilità interregionale degli stessi lavoratori. Né rileva che la disposizione preveda solo la possibilità della detta modulazione, rappresentando essa stessa un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eai citati parametri costituzionali).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45086","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/08/2005","data_nir":"2005-08-09","numero":"18","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"quater.1","nesso":"introdotto dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"14/05/2021","data_nir":"2021-05-14","numero":"6","articolo":"73","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43000","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 199/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1309","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|