HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1966:28 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.539028 "namelookup_time" => 0.000328 "connect_time" => 0.001223 "pretransfer_time" => 0.103319 "size_download" => 36720.0 "speed_download" => 68122.0 "starttransfer_time" => 0.502463 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 44132 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 103126 "connect_time_us" => 1223 "namelookup_time_us" => 328 "pretransfer_time_us" => 103319 "starttransfer_time_us" => 502463 "total_time_us" => 539028 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770478131.7962 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1966:28" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1966:28 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:51 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:51 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1966","numero":"28","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMBROSINI","redattore":"","relatore":"CASTELLI AVOLIO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"16/02/1966","data_decisione":"17/03/1966","data_deposito":"23/03/1966","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 28 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 17 MARZO 1966 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 23 marzo 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 76 del 26 marzo 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI \r\n - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti del \r\n Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre \r\n 1952, n 1756, promossi con ordinanze rispettivamente emesse l\u002711 maggio \r\n 1964 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Di \r\n Clemente Pietro ed altri e l\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma \r\n tosco-laziale, ed il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Pisa, nel \r\n procedimento civile vertente tra Campani Laura e l\u0027Ente per la \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritte ai nn. 173 e 174 \r\n del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica, n. 282 del I4 novembre 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Di Clemente Pietro ed altri, di \r\n Campani Laura e dell\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma \r\n tosco-laziale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 16 febbraio 1966 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uliti l\u0027avv. Franco Lorenzo Prosperi, per la Campani, e l\u0027avv. \r\n Guido Astuti, per l\u0027Ente Maremma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Di Clemente \r\n Pietro ed altri, quali eredi di Di Clemente Benedetto, e l\u0027Ente per la \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Roma, con \r\n ordinanza 11 maggio 1964, ha sollevato la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 29 novembre 1952, \r\n n. 2774, per violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione in relazione \r\n all\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Rileva il Tribunale nell\u0027ordinanza che all\u0027esproprio disposto col \r\n detto decreto si era giunti attraverso l\u0027accertamento della consistenza \r\n della propriet\u0026#224; del de cuius eseguito mediante inclusione, fra \r\n l\u0027altro, nel coacervo, di alcuni terreni in agro di Scurcola Marsicana, \r\n secondo i dati risultanti dal catasto rustico entrato in conservazione \r\n nella zona il 1 agosto 1951, per una superficie di ha. 103.35 ed un \r\n reddito dominicale di lire 40.276; mentre secondo i dati del vecchio \r\n catasto-risultava per gli stessi terreni, alla data del 15 novembre \r\n 1949, una superficie di ha. 93.74, con reddito dominicale di lire \r\n 20.762. La propriet\u0026#224; complessiva del Di Clemente ai fini dello \r\n scorporo era stata cos\u0026#236; calcolata in complessivi ha. 334.47 per un \r\n reddito di lire 103.786, anzich\u0026#233;, come si sarebbe dovuto, in ha. \r\n 324.86 per un reddito dominicale di lire 84.272. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della \r\n Corte costituzionale, secondo cui, per l\u0027accertamento della consistenza \r\n della propriet\u0026#224; terriera privata ai fini della determinazione della \r\n quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data \r\n del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed \r\n eguale per tutti, a norma dell\u0027art. 4 della legge n. 841 del 1950, e \r\n ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini \r\n del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti \r\n alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, \u0026#232; stata \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964 n. 282. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Avanti alla Corte si sono costituiti gli eredi del Di Clemente \r\n Benedetto, col patrocinio dell\u0027avv. Leo Collina, il quale, nelle difese \r\n depositate in cancelleria il 3 dicembre 1964, ha fatto proprie le \r\n ragioni esposte nell\u0027ordinanza, insistendo per la dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato decreto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Si \u0026#232; anche costituito l\u0027Ente di riforma, in persona del \r\n Presidente avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell\u0027avv. Guido Astuti, \r\n il quale ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 4 \r\n dicembre 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente riconosce che, in effetti, la quota \r\n espropriabile in danno del Di Clemente fu determinata sulla base dei \r\n dati del nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva al 15 \r\n novembre 1949, e non contesta perci\u0026#242; l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n del decreto impugnato. Assume peraltro che anche cos\u0026#236; non si sarebbe \r\n fatto luogo ad esproprio di una quota maggiore di quella che \r\n legittimamente vi era soggetta, e perci\u0026#242; conclude chiedendo che, nel \r\n dichiarare la illegittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. impugnato, con \r\n la consueta formula \"in quanto\", costantemente adottata in casi \r\n analoghi, venga fatta riserva degli accertamenti del giudice di merito \r\n circa la consistenza della propriet\u0026#224; e della relativa quota di \r\n scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell\u0027art. 4 della legge n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Campani Laura e \r\n l\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale \r\n di Pisa con ordinanza 30 aprile 1964 ha sollevato questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1756, con \r\n cui erano stati espropriati alla predetta ha. 370.89.76 di terreno in \r\n agro di Volterra, per violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione in \r\n relazione all\u0027art. 4 della legge n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale premette nell\u0027ordinanza che l\u0027attrice aveva eccepito \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del D. P. impugnato per due ragioni: \r\n la prima, perch\u0026#233; il calcolo della intera propriet\u0026#224; era stato fatto \r\n sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in vigore \r\n nella zona di Volterra il 1 settembre 1951, anzich\u0026#233; sulla base della \r\n consistenza al 15 novembre 1949, e secondo le tariffe di estimo al 1 \r\n gennaio 1943, come stabilito dall\u0027art. 4 della legge n. 841; la seconda \r\n ragione, perch\u0026#233; nel calcolo del reddito dominicale per ettaro, che \r\n costituisce uno degli elementi da tenere presenti ai fini della \r\n determinazione della quota da espropriare, ai sensi del citato art. 4 \r\n della legge n. 841, non era stata esclusa una notevole quantit\u0026#224; di \r\n terreni che per la loro natura avevano un reddito perfino inferiore a \r\n quello dei \"boschi\" e degli \"incolti produttivi\", che pure il ripetuto \r\n art. 4 vieta di considerare ai fini della determinazione suddetta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per queste ragioni la Campani sosteneva che la espropriazione aveva \r\n avuto ad oggetto una quota notevolmente superiore a quella che avrebbe \r\n dovuto essere colpita a norma di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, osserva il Tribunale che la tesi come riferita al primo \r\n punto \u0026#232; conforme alla costante giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale, la quale ha sempre ritenuto viziati di illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno posto a base \r\n del calcolo i dati del nuovo catasto, entrato in vigore dopo il 15 \r\n novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, ritenuta la questione non manifestamente infondata e \r\n rilevante ai fini della decisione, sospendeva il giudizio e rimetteva \r\n gli atti alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, \u0026#232; stata \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964, n. 282. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5. - Avanti alla Corte si \u0026#232; costituita la Campani, rappresentata e \r\n difesa dagli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini, i quali hanno \r\n depositato le deduzioni in cancelleria il 17 novembre 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, insiste \r\n nell\u0027affermare l\u0027illegittimit\u0026#224; del decreto impugnato derivante \r\n dall\u0027avere l\u0027Ente determinato, in base ai dati risultanti dal nuovo \r\n catasto, una quota di esproprio maggiore di quella che sarebbe stato \r\n legittimo accertare in base ai dati del vecchio catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Aggiunge poi che. la seconda questione, gi\u0026#224; sottoposta al \r\n Tribunale, circa la mancata esclusione, ai fini del calcolo del reddito \r\n medio, dei terreni a reddito inferiore a quello dei boschi od incolti \r\n produttivi, sarebbe superata dal fatto che, giusta la consulenza \r\n tecnica espletata nel giudizio principale, la quota espropriabile in \r\n base ai dati del vecchio catasto sarebbe rimasta sempre la stessa anche \r\n con l\u0027esclusione in parola. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva inoltre la difesa della Campani che, in ogni caso, \r\n diversamente da quanto sostenuto dalla controparte nel giudizio di \r\n merito, nella specie non potrebbe demandarsi al giudice a quo il \r\n compito di effettuare indagini sulla reale consistenza della propriet\u0026#224; \r\n al 15 novembre 1949, e di sostituirsi cosi alla Commissione censuaria \r\n nei compiti che essa sola avrebbe potuto svolgere a norma dell\u0027art. 6 \r\n della legge, qualora ne fosse stata tempestivamente richiesta, anche \r\n perch\u0026#233; in tal modo si verrebbe ad investire il Tribunale di una \r\n questione di estimo catastale, che non rientra nella sua competenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimit\u0026#224; costituzionale del \r\n decreto impugnato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 6. - L\u0027Ente di riforma, rappresentato e difeso dall\u0027avv. Guido \r\n Astuti, si \u0026#232; costituito mediante deposito delle deduzioni nella \r\n cancelleria in data 4 dicembre 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche in questo giudizio l\u0027Ente riconosce la illegittimit\u0026#224; del \r\n decreto di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata \r\n in base ai dati del nuovo catasto, anzich\u0026#233; del vecchio, ancora in \r\n vigore nella zona al 15 novembre 1949. Tale vizio, pero, sarebbe \r\n soltanto parziale, dovendosi ritenere espropriata soltanto una quota \r\n maggiore di quella che, in ogni caso, avrebbe dovuto espropriarsi a \r\n norma dell\u0027art. 4 della legge. Pertanto la difesa dell\u0027Ente afferma \r\n che, nel dichiarare l\u0027illegittimit\u0026#224; del decreto, si dovrebbero \r\n demandare al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza \r\n della propriet\u0026#224; e della relativa quota a norma del citato art. 4. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto alla questione di illegittimit\u0026#224; del decreto relativa \r\n all\u0027inclusione di terreni aventi un reddito inferiore a quello dei \r\n boschi e degli incolti produttivi, ai fini del calcolo del reddito \r\n dominicale medio, la difesa dell\u0027Ente eccepisce, anzitutto, che la \r\n stessa non risulterebbe sottoposta alla Corte dal giudice a quo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque sarebbe infondata, perch\u0026#233; la legge n. 841 avrebbe escluso \r\n i boschi e gli incolti produttivi dal calcolo suddetto non in relazione \r\n al loro basso reddito, ma in considerazione della loro funzione \r\n economico-sociale, in quanto cio\u0026#232; necessari nell\u0027ambio di un razionale \r\n ordinamento culturale. Pertanto i detti terreni dovevano essere inclusi \r\n nel calcolo, ed anzi tanto pi\u0026#249; lo dovevano, quanto pi\u0026#249; basso era il \r\n reddito, secondo il principio informatore della legge n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclude la difesa dell\u0027Ente chiedendo che, previa eventuale \r\n dichiarazione di manifesta infondatezza della questione da ultimo \r\n accennata, venga dichiarata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto \r\n impugnato sotto l\u0027altro profilo sopra riferito, con la consueta formula \r\n \"in quanto\", costantemente usata dalla Corte nei casi di riconosciuta \r\n illegittimit\u0026#224; parziale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 7. - La difesa dell\u0027Ente di riforma, in entrambe le cause, ha \r\n depositato, nei termini, memorie illustrative di identico contenuto, \r\n con le quali insiste, sviluppandole, nelle tesi gi\u0026#224; svolte a favore \r\n dell\u0027ammissibilit\u0026#224; di ulteriori accertamenti da parte del giudice a \r\n quo circa l\u0027effettiva consistenza dei terreni espropriati alla data del \r\n 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare la difesa osserva che la Corte costituzionale, in \r\n varie sue decisioni, avrebbe affermato appunto il principio che i dati \r\n catastali devono corrispondere alla realt\u0026#224; di fatto alla data \r\n suddetta, e che la propriet\u0026#224; da assoggettare allo scorporo deve essere \r\n valutata nella sua consistenza effettiva. N\u0026#233;, d\u0027altra parte, potrebbe \r\n obbiettarsi che l\u0027Ente avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso alla \r\n Commissione censuaria centrale per ottenere la correzione delle \r\n risultanze del vecchio catasto, ai sensi del l\u0027art. 6 della legge 21 \r\n ottobre 1950, n. 841, dato che il piano di esproprio era stato gi\u0026#224; \r\n compilato, appunto, coi dati del nuovo catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, sempre a dire della difesa dell\u0027Ente, il giudice ordinario \r\n ben potrebbe, dopo la sentenza della Corte costituzionale, procedere \r\n alla rettifica dei dati catastali, ed accertare cos\u0026#236; l\u0027effettiva \r\n consistenza della propriet\u0026#224;, senza incorrere nel difetto di \r\n giurisdizione di cui all\u0027art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, \r\n allegato E, ed all\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. I dati \r\n del nuovo catasto rispecchierebbero, infatti, in realt\u0026#224;, la situazione \r\n al 15 novembre 1949, e, ove il giudice ad essi si riferisse, nel \r\n valutare la consistenza della propriet\u0026#224; espropriabile, non farebbe che \r\n recepire un accertamento eseguito dall\u0027organo amministrativo \r\n competente, senza violare quindi le citate disposizioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; a questa soluzione osterebbe la legge n. 841 del 1950, che \r\n riterrebbe validi ai fini dell\u0027esproprio, e senza possibilit\u0026#224; di \r\n ricorso, i dati risultanti dal nuovo catasto, purch\u0026#233; entrato in vigore \r\n al momento della emanazione della legge; e ammetterebbe cos\u0026#236; la \r\n validit\u0026#224; di un accertamento, anche se fatto in periodi diversi, ma \r\n prossimi alla data del 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Neppure osterebbe alla ammissibilit\u0026#224; delle indagini la necessit\u0026#224; \r\n di determinare il reddito imponibile sulla base delle tariffe vigenti \r\n alla data del 1 gennaio 1943, in relazione ai terreni pei quali si \r\n fosse cos\u0026#236; accertata una consistenza diversa da quella risultante dal \r\n vecchio catasto. Questa determinazione richiederebbe, infatti, soltanto \r\n un\u0027operazione di carattere tecnico, consistente nell\u0027attribuzione ai \r\n fondi stessi del reddito dominicale imponibile a fondi di identica \r\n consistenza alla data suddetta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva infine che l\u0027indagine richiesta sarebbe indispensabile per \r\n evitare sperequazioni fra i proprietari, dovute alla fortuita \r\n circostanza che in alcune zone, al 15 novembre 1949, fosse ancora in \r\n vigore il vecchio catasto, con conseguente esonero dall\u0027espropriazione; \r\n tanto pi\u0026#249; ingiusto in casi, come quello di specie, in cui vi sarebbe \r\n la certezza morale della non corrispondenza dei dati del vecchio \r\n catasto alla consistenza effettiva dei terreni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa insiste pertanto nel chiedere che la Corte, nel \r\n dichiarare la illegittimit\u0026#224; dei decreti impugnati con la conseguente \r\n formula \"in quanto\", voglia precisare che il giudice a quo \u0026#232; tenuto, \r\n ai fini della decisione della causa di merito, a provvedere \r\n all\u0027accertamento della effettiva consistenza delle propriet\u0026#224; in esame \r\n al 15 novembre 1949, \"con l\u0027eventuale rettificazione delle risultanze \r\n del vecchio catasto terreni allora in vigore, le quali non fossero \r\n rispondenti alla situazione reale dei terreni per qualit\u0026#224; di coltura e \r\n classe di produttivit\u0026#224;\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Le due cause riguardano questioni sostanzialmente identiche, e \r\n vanno perci\u0026#242; riunite e decise con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La illegittimit\u0026#224; costituzionale per eccesso di delega dei \r\n decreti presidenziali di espropriazione impugnati non \u0026#232; contestata \r\n dall\u0027Ente Maremma e d\u0027altra parte, secondo l\u0027oramai costante \r\n giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 70 del 1958; 47 e 77 del \r\n 1961; 18 del 1962; 73 del 1964; 3 del 1965), sussiste la violazione \r\n dell\u0027art. 76 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 4 della legge 21 \r\n ottobre 1950, n. 841, quando, per la formulazione del piano di \r\n esproprio ai fini della riforma fondiaria, l\u0027Ente di riforma ha tenuto \r\n conto dei dati del nuovo catasto, non ancora entrato in vigore nelle \r\n zone di esproprio al 15 novembre 1949, anzich\u0026#233; dei dati del vecchio \r\n catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non vi \u0026#232; dubbio pertanto che, sotto il cennato profilo, debbano \r\n dichiararsi costituzionalmente illegittimi i DD. PP. 29 novembre 1952, \r\n n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - La Corte ha anche avuto occasione di pronunciarsi circa \r\n quell\u0027aspetto della questione su cui, nelle deduzioni e nelle memorie, \r\n insiste la difesa dell\u0027Ente, e precisamente sulla passibilit\u0026#224; che \r\n venga demandato al giudice a quo ogni ulteriore accertamento sulla \r\n consistenza dei terreni al 15 novembre 1949, ai fini della esatta \r\n determinazione della quota soggetta ad esproprio. Ha in proposito gi\u0026#224; \r\n affermato la Corte che mentre sono sottratte alla competenza del \r\n giudice ordinario le indagini riguardanti questioni attinenti \r\n all\u0027estimo catastale, come quelle concernenti la qualit\u0026#224; di coltura e \r\n la classe di produttivit\u0026#224; dei terreni, \u0026#232; invece da ammettere la \r\n competenza dello stesso giudice sulle questioni direttamente attinenti \r\n alla estensione dei terreni soggetti a scorporo (sentenza n. 73 del \r\n 1964). Ribadendo tali principi, la Corte, con sentenza n. 3 del 1965, \r\n ha poi pi\u0026#249; specificamente affermato che l\u0027indagine tendente ad \r\n accertare se ed in quale misura si sarebbe dovuto fare luogo alla \r\n espropriazione qualora si fossero tenuti presenti i dati catastali \r\n vigenti al 15 novembre 1949 anzich\u0026#233; quelli desunti dal nuovo catasto \r\n entrato in vigore successivamente\u0027 a tale data, pur restando fuori \r\n dalla competenza della Corte, se ed in quanto implichi una indagine di \r\n merito, pu\u0026#242; tuttavia essere effettuata dal giudice a quo, purch\u0026#233; non \r\n abbia attinenza all\u0027estimo catastale, sottratto alla competenza del \r\n giudice ordinario ai sensi dell\u0027art. 6 della legge sul contenzioso \r\n amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, ed anche dell\u0027ultimo \r\n comma dell\u0027art. 6 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841. Al di \r\n l\u0026#224; di questa indicazione, contenuta nelle richiamate precedenti \r\n sentenze, questa Corte non pu\u0026#242; andare senza invadere il campo proprio \r\n del giudice di merito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Per quanto attiene alla questione di legittimit\u0026#224; del decreto \r\n di esproprio 3 ottobre 1952, n. 1756, in danno di Campani Laura, \r\n relativa alle modalit\u0026#224; seguite per il calcolo del reddito medio per \r\n ettaro, nel quale calcolo sarebbe stato compreso anche il reddito di \r\n terreni inferiore a quello dei boschi e dei terreni incolti produttivi, \r\n dalla legge escluso dal calcolo stesso, \u0026#232; da rilevare che, come \r\n eccepisce la difesa dell\u0027Ente, trattasi di questione ricordata \r\n nell\u0027ordinanza di rinvio, ma non proposta dal Tribunale all\u0027esame di \r\n questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Invero, mentre tale questione \u0026#232; esposta nella parte narrativa \r\n dell\u0027ordinanza, ove \u0026#232; chiaramente contraddistinta con la lettera b), \r\n dopo l\u0027esposizione dell\u0027altra concernente l\u0027errore sui dati catastali, \r\n distinta con la lettera a), nella parte motiva dell\u0027ordinanza si \r\n rinviene solo l\u0027esposizione delle ragioni secondo cui, ad avviso del \r\n Tribunale \"la tesi sostenuta dall\u0027attrice Campani Laura, come riportata \r\n al punto a)\" \u0026#232; rilevante e non manifestamente infondata. Nessun \r\n accenno nella motivazione dell\u0027ordinanza pu\u0026#242; far ritenere che il \r\n giudice a quo abbia inteso esprimere il suo pur necessario giudizio \r\n sulla manifesta infondatezza o meno della questione sub b), ed abbia \r\n comunque inteso sottoporla alla Corte. Ci\u0026#242; lascia ragionevolmente \r\n ritenere che l\u0027esposizione della stessa nella parte narrativa sia stata \r\n fatta dal Tribunale unicamente ai fini di una completa relazione delle \r\n vicende della causa, e non abbia quindi alcuna influenza sulla materia \r\n sottoposta al giudizio della Corte, desumibile in modo sufficientemente \r\n chiaro dalla motivazione e dal dispositivo dell\u0027ordinanza come limitata \r\n alla questione sub a). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma, a parte ci\u0026#242;, \u0026#232; da osservare che la stessa difesa della \r\n Campani non ha giudicato di dovere insistere sulla questione in questa \r\n sede, dando anzi atto che la stessa sarebbe \"superata\" dalle risultanze \r\n della consulenza tecnica effettuata nel giudizio di merito, la quale \r\n avrebbe escluso qualsiasi rilevanza dalla inclusione o meno dei terreni \r\n in discorso nel computo del reddito medio, ai fini della determinazione \r\n della quota di scorporo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Escluso, quindi, che la Corte possa occuparsi di quest\u0027ultima \r\n questione, non rimane che dichiarare la illegittimit\u0026#224; dei decreti \r\n presidenziali per la ragione innanzi spiegata. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e riunisce le due cause; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara la illegittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti del \r\n Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre \r\n 1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio \r\n 1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei \r\n piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di \r\n Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi \r\n catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre \r\n 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI \r\n AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO \r\n MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE \r\n BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO \r\n MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - \r\n GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA \r\n BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO \r\n BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2540","titoletto":"SENT. 28/66 A. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - PIANI DI ESPROPRIO FORMATI SULLA BASE DEI DATI DEL NUOVO CATASTO NON ANCORA IN VIGORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 4 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ECCESSO DI DELEGA - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2774 E 3 OTTOBRE 1952, N. 1756 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Sussiste la violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione quando, per la formulazione del piano di esproprio ai fini della riforma fondiaria, l\u0027Ente di riforma ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto, non ancora entrato in vigore nelle zone di esproprio al 15 novembre 1949, anziche\u0027 dei dati del vecchio catasto. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi i D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2774 e 3 ottobre 1952, n. 1756.","numero_massima_successivo":"2541","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2774","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2774~art0"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/10/1952","numero":"1756","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1756~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2541","titoletto":"SENT. 28/66 B. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - QUESTIONI RIGUARDANTI L\u0027ESTENSIONE DEI TERRENI DA ESPROPRIARE - INDAGINE DI MERITO - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.","testo":"L\u0027indagine tendente ad accertare se ed in quale misura si sarebbe dovuto far luogo all\u0027espropriazione ai fini della riforma fondiaria qualora si fosse tenuto conto dei dati catastali vigenti al 15 novembre 1949 anziche\u0027 di quelli illegittimamente desunti dal nuovo catasto entrato in vigore successivamente a tale data esula dalla competenza della Corte costituzionale se ed in quanto implichi una indagine di merito, ma puo\u0027 essere effettuata dal giudice \"a quo\" sempreche\u0027 non abbia attinenza all\u0027estimo catastale, sottratto alla competenza del giudice ordinario.","numero_massima_successivo":"2542","numero_massima_precedente":"2540","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art6"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2542","titoletto":"SENT. 28/66 C. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - OGGETTO - QUESTIONE ESPOSTA NELLA NARRATIVA DELL\u0027ORDINANZA DI RINVIO MA NON MENZIONATA NELLA PARTE MOTIVA E NEL DISPOSITIVO - PRONUNZIA DELLA CORTE - ESCLUSIONE.","testo":"La Corte costituzionale non puo\u0027 pronunciarsi su una questione di legittimita\u0027 costituzionale esposta nella narrativa dell\u0027ordinanza di rinvio del giudice \" a quo\" ma non riprodotta nella motivazione e nel dispositivo, ove debba ritenersi che la questione stessa e\u0027 stata indicata al solo scopo di fornire una completa relazione delle vicende della causa e resti quindi escluso che essa formi oggetto del giudizio incidentale di legittimita\u0027.","numero_massima_precedente":"2541","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2774","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2774~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|