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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO                   \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori Prof. GASPARE AMBROSINI,  Presidente  -  Prof.  \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER  \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott.  ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI  \r\n -  Prof.    GIUSEPPE  BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO  \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -  Dott.  GIUSEPPE   VERZ\u0026#204;  -  Dott.  \r\n GIOVANNI  BATTISTA  BENEDETTI  -  Prof.    FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti  del  \r\n Presidente  della  Repubblica  29  novembre  1952, n. 2774, e 3 ottobre  \r\n 1952, n 1756, promossi con ordinanze rispettivamente emesse l\u002711 maggio  \r\n 1964 dal Tribunale di Roma, nel procedimento  civile  vertente  tra  Di  \r\n Clemente  Pietro  ed altri e l\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma  \r\n tosco-laziale, ed  il  30  aprile  1964  dal  Tribunale  di  Pisa,  nel  \r\n procedimento  civile  vertente  tra  Campani  Laura  e  l\u0027Ente  per  la  \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritte ai nn. 173  e  174  \r\n del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica, n.  282 del I4 novembre 1964.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti di costituzione di Di Clemente Pietro ed altri, di  \r\n Campani  Laura  e  dell\u0027Ente  per  la  colonizzazione   della   Maremma  \r\n tosco-laziale;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica del 16 febbraio 1966 la relazione del  \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uliti l\u0027avv. Franco Lorenzo Prosperi,  per  la  Campani,  e  l\u0027avv.  \r\n Guido Astuti, per l\u0027Ente Maremma.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1.  -  Nel  corso  del procedimento civile vertente fra Di Clemente  \r\n Pietro ed altri, quali eredi di Di Clemente Benedetto, e l\u0027Ente per  la  \r\n colonizzazione  della  Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Roma, con  \r\n ordinanza 11 maggio 1964, ha sollevato  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 29 novembre 1952,  \r\n n.  2774,  per  violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione in relazione  \r\n all\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Rileva  il  Tribunale nell\u0027ordinanza che all\u0027esproprio disposto col  \r\n detto decreto si era giunti attraverso l\u0027accertamento della consistenza  \r\n della  propriet\u0026#224;  del  de  cuius  eseguito  mediante  inclusione,  fra  \r\n l\u0027altro, nel coacervo, di alcuni terreni in agro di Scurcola Marsicana,  \r\n secondo  i dati risultanti dal catasto rustico entrato in conservazione  \r\n nella zona il 1 agosto 1951, per una superficie di  ha.  103.35  ed  un  \r\n reddito  dominicale  di  lire 40.276; mentre secondo i dati del vecchio  \r\n catasto-risultava per gli stessi terreni, alla  data  del  15  novembre  \r\n 1949,  una  superficie  di  ha.  93.74,  con reddito dominicale di lire  \r\n 20.762. La  propriet\u0026#224;  complessiva  del  Di  Clemente  ai  fini  dello  \r\n scorporo  era  stata  cos\u0026#236;  calcolata in complessivi ha. 334.47 per un  \r\n reddito di lire 103.786, anzich\u0026#233;,  come  si  sarebbe  dovuto,  in  ha.  \r\n 324.86 per un reddito dominicale di lire 84.272.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242;  premesso,  il  Tribunale,  ricordata  la giurisprudenza della  \r\n Corte costituzionale, secondo cui, per l\u0027accertamento della consistenza  \r\n della propriet\u0026#224; terriera privata ai fini  della  determinazione  della  \r\n quota  di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data  \r\n del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed  \r\n eguale per tutti, a norma dell\u0027art. 4 della legge n. 841  del  1950,  e  \r\n ritenuta  la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini  \r\n del giudizio principale, sospendeva il giudizio e  rimetteva  gli  atti  \r\n alla Corte costituzionale.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza,   ritualmente   notificata   e  comunicata,  \u0026#232;  stata  \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964 n. 282.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Avanti alla Corte si sono costituiti gli eredi del Di Clemente  \r\n Benedetto, col patrocinio dell\u0027avv. Leo Collina, il quale, nelle difese  \r\n depositate in cancelleria il 3  dicembre  1964,  ha  fatto  proprie  le  \r\n ragioni  esposte  nell\u0027ordinanza,  insistendo  per  la dichiarazione di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato decreto.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - Si \u0026#232; anche costituito  l\u0027Ente  di  riforma,  in  persona  del  \r\n Presidente avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell\u0027avv. Guido Astuti,  \r\n il  quale  ha  depositato  le  proprie  deduzioni  in  cancelleria il 4  \r\n dicembre 1964.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  dell\u0027Ente  riconosce  che,   in   effetti,   la   quota  \r\n espropriabile  in  danno  del Di Clemente fu determinata sulla base dei  \r\n dati del nuovo catasto, entrato in vigore in  epoca  successiva  al  15  \r\n novembre  1949,  e non contesta perci\u0026#242; l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n del decreto impugnato. Assume peraltro che anche cos\u0026#236; non  si  sarebbe  \r\n fatto   luogo  ad  esproprio  di  una  quota  maggiore  di  quella  che  \r\n legittimamente vi era soggetta, e perci\u0026#242; conclude chiedendo  che,  nel  \r\n dichiarare  la  illegittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. impugnato, con  \r\n la  consueta  formula  \"in  quanto\",  costantemente  adottata  in  casi  \r\n analoghi,  venga fatta riserva degli accertamenti del giudice di merito  \r\n circa la  consistenza  della  propriet\u0026#224;  e  della  relativa  quota  di  \r\n scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell\u0027art. 4 della legge n. 841.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Campani Laura e  \r\n l\u0027Ente  per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale  \r\n di Pisa  con  ordinanza  30  aprile  1964  ha  sollevato  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  D.P.R. 3 ottobre 1952, n.  1756, con  \r\n cui erano stati espropriati alla predetta ha.  370.89.76 di terreno  in  \r\n agro  di  Volterra,  per  violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione in  \r\n relazione all\u0027art. 4 della legge n. 841.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Tribunale premette nell\u0027ordinanza che l\u0027attrice  aveva  eccepito  \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale  del D. P.  impugnato per due ragioni:  \r\n la prima, perch\u0026#233; il calcolo della intera propriet\u0026#224;  era  stato  fatto  \r\n sulla  base  dei  dati  risultanti  dal nuovo catasto entrato in vigore  \r\n nella  zona  di Volterra il 1 settembre 1951, anzich\u0026#233; sulla base della  \r\n consistenza al 15 novembre 1949, e secondo le tariffe di  estimo  al  1  \r\n gennaio 1943, come stabilito dall\u0027art. 4 della legge n. 841; la seconda  \r\n ragione,  perch\u0026#233;  nel  calcolo  del reddito dominicale per ettaro, che  \r\n costituisce uno  degli  elementi  da  tenere  presenti  ai  fini  della  \r\n determinazione  della  quota da espropriare, ai sensi del citato art. 4  \r\n della legge n. 841, non era stata esclusa  una  notevole  quantit\u0026#224;  di  \r\n terreni  che  per la loro natura avevano un reddito perfino inferiore a  \r\n quello dei \"boschi\" e degli \"incolti produttivi\", che pure il  ripetuto  \r\n art. 4 vieta di considerare ai fini della determinazione suddetta.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per queste ragioni la Campani sosteneva che la espropriazione aveva  \r\n avuto  ad oggetto una quota notevolmente superiore a quella che avrebbe  \r\n dovuto essere colpita a norma di legge.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242; posto, osserva il Tribunale che la tesi come riferita al primo  \r\n punto  \u0026#232;   conforme   alla   costante   giurisprudenza   della   Corte  \r\n costituzionale,  la  quale ha sempre ritenuto viziati di illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno  posto  a  base  \r\n del  calcolo  i  dati  del  nuovo catasto, entrato in vigore dopo il 15  \r\n novembre 1949.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pertanto, ritenuta la  questione  non  manifestamente  infondata  e  \r\n rilevante  ai  fini della decisione, sospendeva il giudizio e rimetteva  \r\n gli atti alla Corte costituzionale.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza,  ritualmente  notificata  e   comunicata,   \u0026#232;   stata  \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964, n. 282.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     5. - Avanti alla Corte si \u0026#232; costituita la Campani, rappresentata e  \r\n difesa  dagli  avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini, i quali hanno  \r\n depositato le deduzioni in cancelleria il 17 novembre 1964.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa, richiamandosi alla giurisprudenza della  Corte,  insiste  \r\n nell\u0027affermare   l\u0027illegittimit\u0026#224;   del   decreto  impugnato  derivante  \r\n dall\u0027avere l\u0027Ente determinato, in base ai  dati  risultanti  dal  nuovo  \r\n catasto,  una  quota  di esproprio maggiore di quella che sarebbe stato  \r\n legittimo accertare in base ai dati del vecchio catasto.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Aggiunge  poi  che.  la  seconda  questione,  gi\u0026#224;  sottoposta   al  \r\n Tribunale, circa la mancata esclusione, ai fini del calcolo del reddito  \r\n medio,  dei  terreni a reddito inferiore a quello dei boschi od incolti  \r\n produttivi, sarebbe  superata  dal  fatto  che,  giusta  la  consulenza  \r\n tecnica  espletata  nel  giudizio principale, la quota espropriabile in  \r\n base ai dati del vecchio catasto sarebbe rimasta sempre la stessa anche  \r\n con l\u0027esclusione in parola.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva  inoltre  la  difesa  della  Campani  che,  in  ogni  caso,  \r\n diversamente  da  quanto  sostenuto  dalla  controparte nel giudizio di  \r\n merito, nella specie non  potrebbe  demandarsi  al  giudice  a  quo  il  \r\n compito di effettuare indagini sulla reale consistenza della propriet\u0026#224;  \r\n al  15  novembre 1949, e di sostituirsi cosi alla Commissione censuaria  \r\n nei compiti che essa sola avrebbe potuto svolgere a norma  dell\u0027art.  6  \r\n della  legge,  qualora  ne fosse stata tempestivamente richiesta, anche  \r\n perch\u0026#233; in tal modo si  verrebbe  ad  investire  il  Tribunale  di  una  \r\n questione di estimo catastale, che non rientra nella sua competenza.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimit\u0026#224; costituzionale del  \r\n decreto impugnato.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     6.  -  L\u0027Ente  di  riforma, rappresentato e difeso dall\u0027avv.  Guido  \r\n Astuti, si  \u0026#232;  costituito  mediante  deposito  delle  deduzioni  nella  \r\n cancelleria in data 4 dicembre 1964.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche  in  questo  giudizio  l\u0027Ente riconosce la illegittimit\u0026#224; del  \r\n decreto di esproprio, per essere stata la quota di  scorporo  calcolata  \r\n in  base  ai  dati  del  nuovo catasto, anzich\u0026#233; del vecchio, ancora in  \r\n vigore nella zona al  15  novembre  1949.  Tale  vizio,  pero,  sarebbe  \r\n soltanto  parziale,  dovendosi  ritenere espropriata soltanto una quota  \r\n maggiore di quella che, in ogni caso,  avrebbe  dovuto  espropriarsi  a  \r\n norma  dell\u0027art.  4  della  legge. Pertanto la difesa dell\u0027Ente afferma  \r\n che,  nel  dichiarare  l\u0027illegittimit\u0026#224;  del  decreto,  si   dovrebbero  \r\n demandare  al  giudice  di merito gli accertamenti circa la consistenza  \r\n della propriet\u0026#224; e della relativa quota a norma del citato art. 4.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  alla  questione  di  illegittimit\u0026#224;  del  decreto  relativa  \r\n all\u0027inclusione  di  terreni  aventi  un  reddito inferiore a quello dei  \r\n boschi e degli incolti produttivi, ai  fini  del  calcolo  del  reddito  \r\n dominicale  medio,  la  difesa  dell\u0027Ente  eccepisce, anzitutto, che la  \r\n stessa non risulterebbe sottoposta alla Corte dal giudice a quo.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque sarebbe infondata, perch\u0026#233; la legge n. 841 avrebbe escluso  \r\n i boschi e gli incolti produttivi dal calcolo suddetto non in relazione  \r\n al loro  basso  reddito,  ma  in  considerazione  della  loro  funzione  \r\n economico-sociale, in quanto cio\u0026#232; necessari nell\u0027ambio di un razionale  \r\n ordinamento culturale. Pertanto i detti terreni dovevano essere inclusi  \r\n nel  calcolo,  ed anzi tanto pi\u0026#249; lo dovevano, quanto pi\u0026#249; basso era il  \r\n reddito, secondo il principio informatore della legge n. 841.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Conclude  la  difesa  dell\u0027Ente  chiedendo  che,  previa  eventuale  \r\n dichiarazione  di  manifesta  infondatezza  della  questione  da ultimo  \r\n accennata, venga dichiarata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto  \r\n impugnato sotto l\u0027altro profilo sopra riferito, con la consueta formula  \r\n \"in quanto\", costantemente usata dalla Corte nei casi  di  riconosciuta  \r\n illegittimit\u0026#224; parziale.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     7.  -  La  difesa  dell\u0027Ente  di  riforma, in entrambe le cause, ha  \r\n depositato, nei termini, memorie illustrative  di  identico  contenuto,  \r\n con  le  quali  insiste, sviluppandole, nelle tesi gi\u0026#224; svolte a favore  \r\n dell\u0027ammissibilit\u0026#224; di ulteriori accertamenti da parte  del  giudice  a  \r\n quo circa l\u0027effettiva consistenza dei terreni espropriati alla data del  \r\n 15 novembre 1949.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  particolare  la  difesa osserva che la Corte costituzionale, in  \r\n varie sue decisioni, avrebbe affermato appunto il principio che i  dati  \r\n catastali   devono  corrispondere  alla  realt\u0026#224;  di  fatto  alla  data  \r\n suddetta, e che la propriet\u0026#224; da assoggettare allo scorporo deve essere  \r\n valutata nella sua consistenza effettiva. N\u0026#233;, d\u0027altra parte,  potrebbe  \r\n obbiettarsi  che l\u0027Ente avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso alla  \r\n Commissione  censuaria  centrale  per  ottenere  la  correzione   delle  \r\n risultanze  del  vecchio  catasto, ai sensi del l\u0027art. 6 della legge 21  \r\n ottobre 1950, n. 841, dato che il piano di  esproprio  era  stato  gi\u0026#224;  \r\n compilato, appunto, coi dati del nuovo catasto.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre, sempre a dire della difesa dell\u0027Ente, il giudice ordinario  \r\n ben  potrebbe,  dopo  la sentenza della Corte costituzionale, procedere  \r\n alla rettifica dei  dati  catastali,  ed  accertare  cos\u0026#236;  l\u0027effettiva  \r\n consistenza   della   propriet\u0026#224;,   senza   incorrere  nel  difetto  di  \r\n giurisdizione di cui all\u0027art. 6 della legge 20  marzo  1865,  n.  2248,  \r\n allegato  E, ed all\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n.  841. I dati  \r\n del nuovo catasto rispecchierebbero, infatti, in realt\u0026#224;, la situazione  \r\n al 15 novembre 1949, e, ove  il  giudice  ad  essi  si  riferisse,  nel  \r\n valutare la consistenza della propriet\u0026#224; espropriabile, non farebbe che  \r\n recepire    un   accertamento   eseguito   dall\u0027organo   amministrativo  \r\n competente, senza violare quindi le citate disposizioni.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233;  a  questa  soluzione  osterebbe  la legge n. 841 del 1950, che  \r\n riterrebbe validi ai  fini  dell\u0027esproprio,  e  senza  possibilit\u0026#224;  di  \r\n ricorso, i dati risultanti dal nuovo catasto, purch\u0026#233; entrato in vigore  \r\n al  momento  della  emanazione  della  legge;  e  ammetterebbe cos\u0026#236; la  \r\n validit\u0026#224; di un accertamento, anche se fatto  in  periodi  diversi,  ma  \r\n prossimi alla data del 15 novembre 1949.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Neppure  osterebbe alla ammissibilit\u0026#224; delle indagini la necessit\u0026#224;  \r\n di determinare il reddito imponibile sulla base delle  tariffe  vigenti  \r\n alla  data  del  1  gennaio  1943, in relazione ai terreni pei quali si  \r\n fosse cos\u0026#236; accertata una consistenza diversa da quella risultante  dal  \r\n vecchio catasto. Questa determinazione richiederebbe, infatti, soltanto  \r\n un\u0027operazione  di  carattere  tecnico, consistente nell\u0027attribuzione ai  \r\n fondi stessi del reddito dominicale  imponibile  a  fondi  di  identica  \r\n consistenza alla data suddetta.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva  infine che l\u0027indagine richiesta sarebbe indispensabile per  \r\n evitare  sperequazioni  fra  i  proprietari,   dovute   alla   fortuita  \r\n circostanza  che  in  alcune zone, al 15 novembre 1949, fosse ancora in  \r\n vigore il vecchio catasto, con conseguente esonero dall\u0027espropriazione;  \r\n tanto pi\u0026#249; ingiusto in casi, come quello di specie, in cui  vi  sarebbe  \r\n la  certezza  morale  della  non  corrispondenza  dei  dati del vecchio  \r\n catasto alla consistenza effettiva dei terreni.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  insiste  pertanto  nel  chiedere  che  la  Corte,   nel  \r\n dichiarare  la  illegittimit\u0026#224; dei decreti impugnati con la conseguente  \r\n formula \"in quanto\", voglia precisare che il giudice a quo  \u0026#232;  tenuto,  \r\n ai   fini   della   decisione  della  causa  di  merito,  a  provvedere  \r\n all\u0027accertamento della effettiva consistenza delle propriet\u0026#224; in  esame  \r\n al  15  novembre 1949, \"con l\u0027eventuale rettificazione delle risultanze  \r\n del vecchio catasto terreni allora in  vigore,  le  quali  non  fossero  \r\n rispondenti alla situazione reale dei terreni per qualit\u0026#224; di coltura e  \r\n classe di produttivit\u0026#224;\".                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Le due cause riguardano questioni sostanzialmente identiche, e  \r\n vanno perci\u0026#242; riunite e decise con unica sentenza.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  -  La  illegittimit\u0026#224;  costituzionale per eccesso di delega dei  \r\n decreti presidenziali di espropriazione  impugnati  non  \u0026#232;  contestata  \r\n dall\u0027Ente   Maremma   e   d\u0027altra   parte,  secondo  l\u0027oramai  costante  \r\n giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 70 del 1958; 47  e  77  del  \r\n 1961;  18  del  1962;  73 del 1964; 3 del 1965), sussiste la violazione  \r\n dell\u0027art. 76 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 4 della legge 21  \r\n ottobre 1950,  n.  841,  quando,  per  la  formulazione  del  piano  di  \r\n esproprio  ai fini della riforma fondiaria, l\u0027Ente di riforma ha tenuto  \r\n conto dei dati del nuovo catasto, non ancora entrato  in  vigore  nelle  \r\n zone  di  esproprio  al 15 novembre 1949, anzich\u0026#233; dei dati del vecchio  \r\n catasto.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non vi \u0026#232; dubbio pertanto che, sotto il  cennato  profilo,  debbano  \r\n dichiararsi  costituzionalmente illegittimi i DD. PP. 29 novembre 1952,  \r\n n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - La Corte  ha  anche  avuto  occasione  di  pronunciarsi  circa  \r\n quell\u0027aspetto  della questione su cui, nelle deduzioni e nelle memorie,  \r\n insiste la difesa dell\u0027Ente,  e  precisamente  sulla  passibilit\u0026#224;  che  \r\n venga  demandato  al  giudice  a  quo ogni ulteriore accertamento sulla  \r\n consistenza dei terreni al 15  novembre  1949,  ai  fini  della  esatta  \r\n determinazione  della quota soggetta ad esproprio. Ha in proposito gi\u0026#224;  \r\n affermato  la  Corte  che  mentre  sono  sottratte  alla competenza del  \r\n giudice  ordinario  le   indagini   riguardanti   questioni   attinenti  \r\n all\u0027estimo  catastale, come quelle concernenti la qualit\u0026#224; di coltura e  \r\n la classe di produttivit\u0026#224; dei  terreni,  \u0026#232;  invece  da  ammettere  la  \r\n competenza  dello stesso giudice sulle questioni direttamente attinenti  \r\n alla estensione dei terreni soggetti a scorporo  (sentenza  n.  73  del  \r\n 1964).   Ribadendo tali principi, la Corte, con sentenza n. 3 del 1965,  \r\n ha  poi  pi\u0026#249;  specificamente  affermato  che  l\u0027indagine  tendente  ad  \r\n accertare  se  ed  in  quale  misura  si sarebbe dovuto fare luogo alla  \r\n espropriazione qualora si fossero  tenuti  presenti  i  dati  catastali  \r\n vigenti  al  15 novembre 1949 anzich\u0026#233; quelli desunti dal nuovo catasto  \r\n entrato in vigore successivamente\u0027 a  tale  data,  pur  restando  fuori  \r\n dalla  competenza della Corte, se ed in quanto implichi una indagine di  \r\n merito, pu\u0026#242; tuttavia essere effettuata dal giudice a quo, purch\u0026#233;  non  \r\n abbia  attinenza  all\u0027estimo  catastale,  sottratto alla competenza del  \r\n giudice ordinario ai sensi dell\u0027art.  6  della  legge  sul  contenzioso  \r\n amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, ed anche dell\u0027ultimo  \r\n comma  dell\u0027art.  6 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841. Al di  \r\n l\u0026#224;  di  questa  indicazione,  contenuta  nelle  richiamate  precedenti  \r\n sentenze,  questa Corte non pu\u0026#242; andare senza invadere il campo proprio  \r\n del giudice di merito.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Per quanto attiene alla questione di legittimit\u0026#224; del  decreto  \r\n di  esproprio  3  ottobre  1952,  n.  1756,  in danno di Campani Laura,  \r\n relativa alle modalit\u0026#224; seguite per il calcolo del  reddito  medio  per  \r\n ettaro,  nel  quale  calcolo sarebbe stato compreso anche il reddito di  \r\n terreni inferiore a quello dei boschi e dei terreni incolti produttivi,  \r\n dalla legge escluso dal  calcolo  stesso,  \u0026#232;  da  rilevare  che,  come  \r\n eccepisce   la   difesa  dell\u0027Ente,  trattasi  di  questione  ricordata  \r\n nell\u0027ordinanza di rinvio, ma non proposta dal  Tribunale  all\u0027esame  di  \r\n questa Corte.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Invero,  mentre  tale  questione  \u0026#232;  esposta nella parte narrativa  \r\n dell\u0027ordinanza, ove \u0026#232; chiaramente contraddistinta con la  lettera  b),  \r\n dopo  l\u0027esposizione dell\u0027altra concernente l\u0027errore sui dati catastali,  \r\n distinta con la  lettera  a),  nella  parte  motiva  dell\u0027ordinanza  si  \r\n rinviene  solo  l\u0027esposizione  delle ragioni secondo cui, ad avviso del  \r\n Tribunale \"la tesi sostenuta dall\u0027attrice Campani Laura, come riportata  \r\n al punto a)\"  \u0026#232;  rilevante  e  non  manifestamente  infondata.  Nessun  \r\n accenno  nella  motivazione  dell\u0027ordinanza  pu\u0026#242;  far  ritenere che il  \r\n giudice a quo abbia inteso esprimere il  suo  pur  necessario  giudizio  \r\n sulla  manifesta  infondatezza  o meno della questione sub b), ed abbia  \r\n comunque inteso sottoporla  alla  Corte.  Ci\u0026#242;  lascia  ragionevolmente  \r\n ritenere che l\u0027esposizione della stessa nella parte narrativa sia stata  \r\n fatta  dal Tribunale unicamente ai fini di una completa relazione delle  \r\n vicende della causa, e non abbia quindi alcuna influenza sulla  materia  \r\n sottoposta al giudizio della Corte, desumibile in modo sufficientemente  \r\n chiaro dalla motivazione e dal dispositivo dell\u0027ordinanza come limitata  \r\n alla questione sub a).                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma,  a  parte  ci\u0026#242;,  \u0026#232;  da  osservare  che la stessa difesa della  \r\n Campani non ha giudicato di dovere insistere sulla questione in  questa  \r\n sede, dando anzi atto che la stessa sarebbe \"superata\" dalle risultanze  \r\n della  consulenza  tecnica  effettuata nel giudizio di merito, la quale  \r\n avrebbe escluso qualsiasi rilevanza dalla inclusione o meno dei terreni  \r\n in discorso nel computo del reddito medio, ai fini della determinazione  \r\n della quota di scorporo.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Escluso,  quindi,  che  la  Corte  possa  occuparsi di quest\u0027ultima  \r\n questione, non rimane che  dichiarare  la  illegittimit\u0026#224;  dei  decreti  \r\n presidenziali per la ragione innanzi spiegata.                           \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     riunisce le due cause;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara   la   illegittimit\u0026#224;   costituzionale   dei  decreti  del  \r\n Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n.   2774,  e  3  ottobre  \r\n 1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio  \r\n 1953  e  n.  280  del  3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei  \r\n piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli  eredi  di  Di  \r\n Clemente  Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi  \r\n catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla  data  del  15  novembre  \r\n 1949.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI  \r\n                                   AVOLIO - ANTONINO  PAPALDO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO  \r\n                                   MANCA  -  ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                   BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  \r\n                                   MORTATI  -   GIUSEPPE   CHIARELLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE   VERZ\u0026#204;  - GIOVANNI BATTISTA  \r\n                                   BENEDETTI    -    FRANCESCO     PAOLO  \r\n                                   BONIFACIO.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2540","titoletto":"SENT.  28/66  A. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - PIANI DI  ESPROPRIO  FORMATI  SULLA BASE DEI DATI DEL NUOVO CATASTO NON ANCORA  IN  VIGORE  AL  15 NOVEMBRE 1949 - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 4 DELLA  LEGGE DI DELEGAZIONE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 -  ECCESSO DI DELEGA  -  D.P.R.  29 NOVEMBRE 1952, N. 2774 E 3 OTTOBRE 1952, N. 1756 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Sussiste  la  violazione  dell\u0027art. 76 della Costituzione quando, per  la formulazione del piano di esproprio ai fini della riforma fondiaria,  l\u0027Ente  di riforma ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto,  non ancora entrato in vigore nelle zone di esproprio al 15  novembre  1949,  anziche\u0027  dei dati del vecchio catasto. Sono pertanto  costituzionalmente  illegittimi  i  D.P.R.  29 novembre 1952, n. 2774 e 3 ottobre 1952, n. 1756.","numero_massima_successivo":"2541","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2774","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2774~art0"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/10/1952","numero":"1756","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1756~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2541","titoletto":"SENT.  28/66  B.  RIFORMA  FONDIARIA  -  DECRETI  DI  ESPROPRIO - QUESTIONI  RIGUARDANTI  L\u0027ESTENSIONE DEI TERRENI DA ESPROPRIARE - INDAGINE  DI  MERITO  -  COMPETENZA  DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE  - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.","testo":"L\u0027indagine tendente ad accertare se ed in quale misura si sarebbe dovuto   far  luogo  all\u0027espropriazione  ai  fini  della  riforma fondiaria  qualora  si  fosse  tenuto  conto  dei  dati catastali vigenti  al  15 novembre 1949 anziche\u0027 di quelli illegittimamente desunti  dal  nuovo  catasto  entrato in vigore successivamente a tale data esula dalla competenza della Corte costituzionale se ed in  quanto  implichi  una  indagine  di   merito,  ma puo\u0027 essere effettuata  dal  giudice  \"a  quo\" sempreche\u0027 non abbia attinenza all\u0027estimo  catastale,  sottratto  alla  competenza  del  giudice ordinario.","numero_massima_successivo":"2542","numero_massima_precedente":"2540","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art6"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2542","titoletto":"SENT.    28/66   C.   GIUDIZIO   INCIDENTALE    DI   LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE  -  OGGETTO  -  QUESTIONE  ESPOSTA NELLA NARRATIVA DELL\u0027ORDINANZA  DI  RINVIO MA NON MENZIONATA NELLA PARTE MOTIVA E NEL  DISPOSITIVO  -  PRONUNZIA DELLA CORTE - ESCLUSIONE.","testo":"La Corte costituzionale non puo\u0027 pronunciarsi su una questione di legittimita\u0027    costituzionale     esposta     nella    narrativa dell\u0027ordinanza  di  rinvio del giudice \" a quo\" ma non riprodotta nella  motivazione  e nel dispositivo, ove debba ritenersi che la questione  stessa  e\u0027 stata indicata al solo scopo di fornire una completa  relazione  delle  vicende  della  causa e resti  quindi escluso  che  essa  formi  oggetto  del  giudizio  incidentale di legittimita\u0027.","numero_massima_precedente":"2541","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2774","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2774~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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