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Disposizioni varie), e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 22-25 settembre 2020 e il 9-15 febbraio 2021, depositati in cancelleria il 5 ottobre 2020 e il 18 febbraio 2021, iscritti, rispettivamente, al n. 89 del registro ricorsi 2020 e al n. 8 del registro ricorsi 2021 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020 e n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 settembre 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 22-25 settembre 2020 e depositato il successivo 5 ottobre (reg. ric. n. 89 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 10 e 11, lettera b), della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie), per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), che non prevedono la competenza legislativa regionale in materia di finanza pubblica, nonch\u0026#233; degli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione al principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all\u0026#8217;art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio rappresenta che l\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge regionale impugnata, intervenendo sull\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge della Regione Siciliana 27 febbraio 2007, n. 4 (Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione), ha demandato la definizione dell\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile (in analogia a quanto riconosciuto ai corpi di polizia ad ordinamento civile) per il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana alla contrattazione collettiva, senza individuare la relativa copertura finanziaria in violazione delle competenze statuarie, poich\u0026#233; gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana non attribuiscono alla Regione la competenza legislativa in materia di finanza pubblica, nonch\u0026#233; in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e del principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui ogni norma che importi nuovi o maggiori spese deve inderogabilmente indicare i mezzi per farvi fronte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l\u0026#8217;art. 1, comma 11, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 nella parte in cui, sostituendo l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale. Stralcio I), ha posto l\u0026#8217;onere del trattamento economico fondamentale del personale comandato del Corpo forestale della Regione a carico degli enti di provenienza, ponendosi a suo avviso in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede che l\u0026#8217;amministrazione utilizzatrice rimborsi l\u0026#8217;onere relativo al trattamento fondamentale del personale comandato all\u0026#8217;amministrazione di provenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sulla scorta delle precisazioni della difesa regionale, con atto del 13 luglio 2021, la difesa dello Stato, in conformit\u0026#224; alla delibera del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, ha rinunciato al ricorso in riferimento all\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 1, comma 11, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, ferme per il resto le restanti doglianze. La Regione Siciliana ha accettato la rinuncia con atto depositato il 27 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con successivo ricorso notificato il 9-15 febbraio 2021 e depositato il 18 febbraio 2021 (reg. ric. n. 8 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana), per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. e perch\u0026#233; le norme impugnate esulerebbero dalle competenze statutarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Le nuove disposizioni intervengono sulla legge reg. Siciliana n. 16 del 2020. In particolare, quanto all\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020, esso individua la copertura finanziaria per la spesa relativa all\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, autorizzando la spesa di euro 505.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021-2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Inoltre, quanto all\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020, esso prevede nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel Corpo forestale siciliano gi\u0026#224; autorizzate dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 e, a tal fine, incrementa le risorse autorizzando una spesa di 5 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 milioni gi\u0026#224; stanziati per ciascun esercizio nel triennio 2020-2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Entrambe le disposizioni prevedono che la spesa gravi sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale ed \u0026#232; su tale profilo che si appunta la censura dello Stato poich\u0026#233;, essendo il capitolo relativo a \u0026#171;stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale (spese obbligatorie)\u0026#187;, lo ritiene inidoneo in quanto destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;economia di spesa, che dovrebbe concorrere al finanziamento della spesa in questione e che \u0026#232; segnalata nella relazione finanziaria al disegno di legge regionale, pari ad euro 1.135.516,64 e riconducibile alle cessazioni dal servizio nel triennio 2021-2023, lo Stato osserva che essa potrebbe concorrere solo parzialmente alla copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni, non essendo stata considerata l\u0026#8217;incidenza del trattamento di quiescenza del personale, la cui erogazione rimane a carico del bilancio regionale in ragione della specifica disciplina del trattamento pensionistico dei dipendenti della Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Inoltre, quale ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale, la difesa dello Stato segnala il fatto che le disposizioni normative impugnate non indicano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall\u0026#8217;assunzione del personale e dall\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; pensionabile per gli anni 2023 e successivi, in violazione dell\u0026#8217;art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell\u0026#8217;art. 7, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilit\u0026#224; della Regione siciliana) che impongono la quantificazione per le spese obbligatorie a carattere permanente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Infine, con specifico riferimento all\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020, l\u0026#8217;onere economico sarebbe sottostimato, poich\u0026#233; quantificato per n. 802 unit\u0026#224; di personale, come si evince nella relazione allegata al disegno di legge, al netto degli oneri riflessi che sono a carico dell\u0026#8217;amministrazione (contributi previdenziali e IRAP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione per indeterminatezza del petitum, poich\u0026#233; lo Stato non avrebbe chiarito i motivi del denunciato difetto di competenza della Regione e, in riferimento alla lesione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., non avrebbe spiegato i motivi per cui ha ritenuto insufficiente la copertura finanziaria individuata dalle norme impugnate, a fronte dell\u0026#8217;attestazione di capienza del capitolo di spesa da parte del Ragioniere regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, la Regione ha dedotto che, come rappresentato al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, la Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale contiene uno stanziamento di euro 44.707.000,00 con una disponibilit\u0026#224; di euro 8.721.725,00, di cui euro 2.000.000,00 gi\u0026#224; impegnati dalla legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 per far fronte alle nuove assunzioni; alla determinazione delle disponibilit\u0026#224; suddette non avrebbero concorso le economie derivanti dal collocamento in quiescenza del personale del Corpo forestale per il triennio 2020-2023, come si evincerebbe dalla relazione tecnica al disegno di legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale il capitolo di spesa sarebbe, quindi, capiente anche per l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile, che \u0026#232; stata gi\u0026#224; corrisposta al personale del Corpo forestale della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; La Regione segnala di aver agito nell\u0026#8217;ambito della propria capacit\u0026#224; programmatoria, previa adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui la dotazione organica assume il significato di dotazione di spesa potenziale massima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl piano assunzionale previsto dalla legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 sarebbe stato redatto sulla base degli specifici stanziamenti destinati al rafforzamento del Corpo forestale e avrebbe tradotto in dati numerico-quantitativi di unit\u0026#224; di personale le indicazioni del piano triennale dei fabbisogni del personale. Quest\u0026#8217;ultimo costituirebbe, quindi, il presupposto del bando di concorso per il reclutamento delle 173 unit\u0026#224; di personale, a valere sulle risorse autorizzate nel triennio 2021-2023 sulla base delle capacit\u0026#224; assunzionali accertate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, con separati ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 89 del 2020 e n. 8 del 2021), l\u0026#8217;art. 1, commi 10 e 11, lettera b), della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie) e gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon atto del 9 luglio 2021, la difesa dello Stato ha rinunciato al ricorso limitatamente all\u0026#8217;art. 1, comma 11, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020. La Regione ha accettato la rinuncia con atto depositato il 27 luglio 2021 e, di conseguenza, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La prima legge regionale impugnata (reg. ric. n. 89 del 2020), ha ad oggetto l\u0026#8217;istituzione di una indennit\u0026#224; per il Corpo forestale della Regione Siciliana, che non \u0026#232; stato riassorbito nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, da corrispondersi, in analogia con i corpi di polizia ad ordinamento civile dello Stato, al personale con qualifica non dirigenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 per la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonch\u0026#233;, implicitamente, anche per la violazione dell\u0026#8217;art. 81 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Siciliana, costituita in giudizio, ha replicato che si sarebbe trattato della mera individuazione dei parametri per i futuri adeguamenti di tale indennit\u0026#224; rimessi comunque alla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con la successiva legge reg. Siciliana n. 29 del 2020, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il secondo ricorso (reg. ric. n. 8 del 2021), in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., la Regione ha inteso dare copertura finanziaria, mediante l\u0026#8217;art. 2, comma 1, alla previsione della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, prevedendo l\u0026#8217;importo di euro 505.000,00 destinato alla futura copertura della spesa relativa alle suddette indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la legge reg. Siciliana n. 29 del 2020 ha previsto, all\u0026#8217;art. 1, comma 1, la spesa di 5 milioni di euro che destina all\u0026#8217;assunzione di nuovo personale nel Corpo forestale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Entrambe le disposizioni prevedono che la spesa gravi sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale, relativo alle retribuzioni del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato rileva che il capitolo in questione sarebbe sicuramente incapiente, trattandosi di spese incomprimibili e obbligatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, le disposizioni impugnate con il secondo ricorso sarebbero prive della necessaria proiezione finanziaria per gli anni 2023 e successivi e ci\u0026#242; in violazione dell\u0026#8217;art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell\u0026#8217;art. 7, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilit\u0026#224; della Regione siciliana), che impongono la quantificazione delle spese obbligatorie con una previsione decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La Regione resistente si \u0026#232; difesa presentando documentazione tesa a dimostrare l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della copertura della spesa: relazione tecnico-finanziaria, certificazione della Ragioneria regionale, piano di fabbisogno triennale della spesa per il personale, e una sommaria analisi della spesa decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione sostiene comunque che il capitolo relativo alla spesa del personale avrebbe capienza, avendo a suo tempo gi\u0026#224; previsto la possibilit\u0026#224; delle nuove assunzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato non ha replicato, ma spetta a questa Corte valutare la idoneit\u0026#224; della documentazione esibita e verificare la asserita copertura della spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Stante la connessione delle questioni oggetto dei due ricorsi, i giudizi vanno riuniti \u0005e decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va pertanto dichiarato estinto il processo limitatamente alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 11, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il primo ricorso (reg. ric. n. 89 del 2020) impugna, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e degli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, l\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che rimette alla contrattazione sindacale la definizione dell\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana; nondimeno, dal tenore della motivazione, che si riferisce alla mancata individuazione della copertura finanziaria della spesa, si evince che la doglianza afferisce anche al contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La norma interviene sul trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale, demandando alla contrattazione sindacale l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; pensionabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; La disciplina di questo personale \u0026#232; rimasta privatistica, anche dopo l\u0026#8217;assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, per effetto dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e del decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2016, n. 177, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, poich\u0026#233; il riordino non ha riguardato i Corpi forestali delle Regioni e delle Province autonome che non facevano parte del Corpo forestale dello Stato e che sono rimasti regolati dalla disciplina vigente, rimanendo i rapporti di lavoro contrattualizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; cos\u0026#236; intervenuto l\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge della Regione Siciliana 27 febbraio 2007, n. 4 (Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione), prevedendo che al personale del Corpo forestale della Regione venisse attribuita l\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato; successivamente, la legge regionale impugnata (art. 1, comma 10) ha aggiunto, al comma 6 della ricordata legge reg. Siciliana n. 4 del 2007, la previsione che la suddetta indennit\u0026#224; mensile pensionabile sia corrisposta in analogia agli altri corpi di polizia ad ordinamento civile e definita in sede di contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 \u0026#232; fondata per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Questa Corte, anche con particolare riferimento alla Regione Siciliana, ha affermato che il canone costituzionale dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \u0026#171;opera direttamente, a prescindere dall\u0026#8217;esistenza di norme interposte\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell\u0026#8217;attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, quella dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione (art. 14, lettera q), ne ammette l\u0026#8217;esercizio \u0026#171;nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato\u0026#187; (sentenza. n. 235 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.5.\u0026#8211; Tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale deve rammentarsi in primo luogo l\u0026#8217;art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica) in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria (\u0026#171;per l\u0026#8217;evidente motivo che non pu\u0026#242; essere assoggettata a copertura un\u0026#8217;entit\u0026#224; indefinita\u0026#187;: cos\u0026#236; la sentenza n. 147 del 2018), con rinvio, quanto alle modalit\u0026#224; di copertura, all\u0026#8217;art. 17 della medesima legge di contabilit\u0026#224;. Devono poi richiamarsi le disposizioni \u0026#8211; ulteriormente specificative dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \u0026#8211; contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, nell\u0026#8217;art. 38, comma 1, a mente del quale \u0026#171;[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l\u0026#8217;onere a regime [\u0026#8230;]\u0026#187;; solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell\u0026#8217;onere annuo alla legge di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa suddetta regola, peraltro, \u0026#232; gi\u0026#224; da tempo presente nell\u0026#8217;ordinamento regionale, considerato che anche la legge regionale n. 47 del 1977, all\u0026#8217;art. 7, comma 8, prevede che \u0026#171;[l]e leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l\u0026#8217;onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell\u0026#8217;onere annuo alla legge di approvazione del bilancio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.6.\u0026#8211; Nel caso di specie si tratta di spese afferenti al trattamento economico del personale dipendente e quindi rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente, come espressamente previsto dall\u0026#8217;art. 48, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la legge regionale impugnata, prevedendo che l\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile sia corrisposto in analogia agli altri corpi di polizia ad ordinamento civile e definito in sede di contrattazione collettiva, avrebbe gi\u0026#224; dovuto quantificare essa stessa l\u0026#8217;onere annuale e quello a regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.7.\u0026#8211; La Regione Siciliana sostiene la natura meramente programmatica della norma impugnata; tuttavia l\u0026#8217;aver demandato alla futura contrattazione collettiva la definizione dell\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; non poteva esimere la legge regionale dal prevedere comunque quella copertura di spesa che deve necessariamente precedere l\u0026#8217;apertura di una trattativa sindacale, dovendo la contrattazione collettiva nel pubblico impiego svolgersi nell\u0026#8217;ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Deve essere pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., con assorbimento degli altri parametri invocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il secondo ricorso (reg. ric. n. 8 del 2021), \u0026#232; stato proposto, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020: le disposizioni impugnate individuano per la copertura della spesa \u0026#8211; relativa rispettivamente all\u0026#8217;assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e alla corresponsione al suddetto personale dell\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; pensionabile \u0026#8211; le somme gravanti sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; Va innanzitutto ricordato che l\u0026#8217;art. 17 della legge n. 196 del 2009, al comma 1, prevede quali esclusive modalit\u0026#224; di copertura finanziaria delle spese l\u0026#8217;utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonch\u0026#233; delle relative coperture. Infine il comma 7 precisa che \u0026#171;[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all\u0026#8217;andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Nella specie le due norme impugnate intervengono in materia di spese obbligatorie e continuative, avendo ad oggetto, l\u0026#8217;una, l\u0026#8217;autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l\u0026#8217;assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale, e, l\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;autorizzazione di spesa di 505.000,00 euro per la corresponsione al suddetto personale dell\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; pensionabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.3.\u0026#8211; La relazione allegata al disegno di legge precisa che le risorse finanziarie finalizzate al reclutamento di centottanta unit\u0026#224; di personale e di duecentosettanta corsisti rientrerebbero nel Capitolo 150001, Missione 9, Programma 5, che in atto contiene uno stanziamento di euro 44.702.000,00, con una disponibilit\u0026#224; di euro 8.721.725,00 di cui 2.000.000,00 gi\u0026#224; impegnati dall\u0027art. 1, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020. Con riferimento all\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; pensionabile, la relazione precisa che finora essa \u0026#232; stata corrisposta con provvedimenti amministrativi, in misura corrispondente agli incrementi del personale del Corpo forestale dello Stato. Tuttavia dopo l\u0026#8217;assorbimento di quest\u0026#8217;ultimo nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, per accordare l\u0026#8217;adeguamento a quello previsto per il personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 (Recepimento dell\u0026#8217;accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare \u0026#171;Triennio normativo ed economico 2016-2018\u0026#187;) \u0026#232; stato incrementato il capitolo 150001 di bilancio, su cui la suddetta indennit\u0026#224; gravava gi\u0026#224; in precedenza, per un importo pari ad euro 505.000,00 per anno quantificato per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.4.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha prodotto anche una nota del Ragioniere generale regionale che ha espresso parere favorevole al disegno di legge, che tale incremento prevedeva, osservando che le disponibilit\u0026#224; sul predetto capitolo derivano dalle risorse finanziarie non impegnate per l\u0026#8217;esercizio 2020 e che esse risulterebbero sufficienti ad assicurare la copertura finanziaria richiesta, pur essendo necessaria la copertura per gli esercizi finanziari successivi in ragione della natura pluriennale e continuativa della spesa, che comunque \u0026#232; destinata ad un decremento a seguito dei pensionamenti previsti nel triennio 2021-2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020 \u0026#232; fondata per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Le previsioni finanziarie della legge regionale impugnata contrastano palesemente con l\u0026#8217;art. 17 della legge di contabilit\u0026#224; n. 196 del 2009 in quanto sia l\u0026#8217;art. 1, comma 1, che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. n. 29 del 2020 si limitano ad individuare la copertura a valere sulla Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Il capitolo 150001 comprende le spese per il personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale (CFR).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso delle disposizioni impugnate si tratta di nuove e maggiori spese, derivanti cio\u0026#232; da nuove assunzioni e dall\u0026#8217;adeguamento (id est aumento) delle indennit\u0026#224; mensili pensionabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale in tal modo non prevede alcuna nuova entrata n\u0026#233; prevede alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa inoltre non accompagna lo stanziamento con una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo nel presupposto della effettiva presenza di risorse gi\u0026#224; stanziate e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.3.\u0026#8211; I documenti prodotti dalla difesa regionale sono evidentemente inconferenti e comunque gravemente insufficienti a fondare ogni possibile giudizio positivo di copertura. Essi in realt\u0026#224; finiscono per confermare l\u0026#8217;assenza di idonei stanziamenti finanziari in bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto capitolo 150001 \u0026#232; un \u0026#8216;contenitore\u0026#8217; di spese permanenti obbligatorie connesse allo status giuridico ed economico dei dipendenti del CFR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;argomento principale sostenuto dalla Regione, e cio\u0026#232; che le disponibilit\u0026#224; gi\u0026#224; in esso presenti mostrerebbero risorse disponibili per circa 8 milioni di euro, \u0026#232; privo di fondamento e di ogni effettivo riscontro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.5.\u0026#8211; Innanzitutto risulta indimostrato e comunque non corretto che le risorse gi\u0026#224; stanziate per spese previste in bilancio potessero contenere delle eccedenze tali da sopportare l\u0026#8217;ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, costituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano gi\u0026#224; interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese gi\u0026#224; ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio trova vieppi\u0026#249; applicazione per le spese obbligatorie per il personale, che per loro natura si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.6.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, laddove comunque si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento complessivo per le spese del personale gi\u0026#224; vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, senza quindi richiedere di essere incrementato da risorse derivanti da nuove entrate o da ulteriori riduzioni permanenti di spesa, se ne sarebbe dovuta dare un\u0026#8217;analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica e nello sviluppo degli oneri con proiezione almeno decennale (art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Nessuno di tali elementi conoscitivi \u0026#232; stato in realt\u0026#224; prodotto dalla Regione Siciliana, che dimostra solamente l\u0026#8217;astratta pertinenza del capitolo 150001 nel provvedere alle coperture delle spese in oggetto, cosa ben diversa dalla effettiva presenza delle relative risorse finanziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; La dimostrazione della permanente presenza di un\u0026#8217;eccedenza di risorse (almeno pari alle nuove spese) in tale capitolo avrebbe richiesto, come gi\u0026#224; anticipato, un analitico esame di tutte le tipologie di spesa gi\u0026#224; fatte gravare nel triennio, a regime e dei rispettivi andamenti, con proiezioni almeno decennali delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento (art. 17, comma 7: \u0026#171;[\u0026#8230;] Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonch\u0026#233; sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili [\u0026#8230;]\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; Solo in tal modo, assolvendo a detti oneri probatori sarebbe stato possibile intendere se vi fosse effettivamente una tendenziale e permanente eccedenza di risorse tra quelle gi\u0026#224; stanziate nel predetto capitolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto non \u0026#232; avvenuto nel caso di specie ed anzi, a mero titolo di esempio, lo stanziamento previsto per il 2021 non sembra comunque tenere conto delle due ulteriori autorizzazioni di spesa disposte per il personale da assumere: 2 milioni di euro di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020 e 5,505 milioni di euro di cui agli artt. 1 e 2 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; \u0026#200; evidente che la \u0026#8220;proiezione decennale \u0026#8211; costi decennali a regime\u0026#8221; allegata alla legge regionale impugnata non \u0026#232; assolutamente rispondente ai dettami indicati dall\u0026#8217;art. 17 della l. n. 196 del 2009, dacch\u0026#233;, limitandosi a replicare per il decennio la cifra del tutto invariata dei costi presunti per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020, non \u0026#171;[\u0026#8230;] contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all\u0026#8217;andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento\u0026#187; (art. 17, comma 7, primo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.4.\u0026#8211; Neppure soddisfa tali dettami la nota del Ragioniere regionale prodotta dalla Regione Siciliana, che si limita ad attestare apoditticamente la presenza di disponibilit\u0026#224; di circa 8 milioni di euro in dipendenza degli andamenti di spesa del corrente anno (2020) sul capitolo 150001, peraltro a gestione ancora non conclusa. \u0026#200; lo stesso Ragioniere regionale, poi, che in detta nota conferma la necessit\u0026#224; di prevedere una copertura per gli anni successivi al 2020, rendendo evidente che l\u0026#8217;indicazione per detto anno si appalesa una disponibilit\u0026#224; una tantum, destinata al rapido riassorbimento delle dinamiche gi\u0026#224; in essere delle spese e delle relative coperture finanziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Deve pertanto dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020 per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Gli altri parametri costituzionali che la difesa dello Stato ha evocato sono da considerarsi assorbiti.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara estinto il processo limitatamente alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 11, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo forestale della Regione - Modificazioni dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 4 del 2007 - Previsione che l\u0027adeguamento dell\u0027indennit\u0026#224; mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione, in analogia agli incrementi riconosciuti con d.P.R. n. 39 del 2018 al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia a ordinamento civile, \u0026#232; definito in sede di contrattazione sindacale.\r\nModifiche dell\u0027art. 3 della legge regionale n. 10 del 2018 - Autorizzazione del Corpo forestale della Regione, al fine di sopperire ai vuoti di organico necessari all\u0027espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali dipendenti dal Servizio ispettorato, ad attivare l\u0027istituto del comando di cui al comma 2-sexies dell\u0027art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l\u0027utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli Enti parco - Previsione che il trattamento economico fondamentale del personale comandato rimane a carico degli Enti di provenienza.\r\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Autorizzazione di spesa per le finalit\u0026#224; assunzionali, di cui all\u0027art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sulle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l\u0027esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. \r\nRideterminazione di indennit\u0026#224; mensile pensionabile - Modificazioni della legge regionale n. 16 del 2020 - Incremento dell\u0027indennit\u0026#224; mensile pensionabile gi\u0026#224; corrisposta al personale del Corpo forestale per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 a valere sulle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l\u0027esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44384","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione Siciliana - Corpo forestale regionale - Personale comandato - Oneri relativi al trattamento economico fondamentale - Attribuzione a carico degli enti di provenienza - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia, accettata dalla resistente costituita in giudizio - Estinzione del processo in parte qua. (Classif. 131011).","testo":"È dichiarato estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost. - dell\u0027art. 1, comma 11, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che pone l\u0027onere del trattamento economico fondamentale del personale comandato del Corpo forestale della Regione a carico degli enti di provenienza. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la resistente, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.","numero_massima_successivo":"44385","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"20/07/2020","data_nir":"2020-07-20","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"10/07/2018","data_nir":"2018-07-10","numero":"10","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44385","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione Siciliana - Corpo forestale regionale - Istituzione, mediante contrattazione sindacale, di un\u0027indennità pensionabile per il personale non dirigenziale - Violazione del principio dell\u0027obbligo della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131011).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., l\u0027art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che istituisce, mediante contrattazione sindacale, un\u0027indennità pensionabile per il personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale. La norma regionale impugnata - pur introducendo spese obbligatorie aventi natura permanente, in quanto afferenti al trattamento economico del personale dipendente - demanda la definizione dell\u0027indennità alla futura contrattazione collettiva, mentre invece avrebbe dovuto già essa stessa quantificare il relativo onere annuale e quello a regime.","numero_massima_successivo":"44386","numero_massima_precedente":"44384","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"20/07/2020","data_nir":"2020-07-20","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"27/02/2007","data_nir":"2007-02-27","numero":"4","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44386","titoletto":"Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro - Trattative sindacali - Preventiva definizione della provvista finanziaria - Necessità. (Classif. 131005).","testo":"La copertura di spesa deve necessariamente precedere l\u0027apertura di una trattativa sindacale, dovendo la contrattazione collettiva nel pubblico impiego svolgersi nell\u0027ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita.","numero_massima_successivo":"44387","numero_massima_precedente":"44385","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44387","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Applicabilità del canone costituzionale anche agli enti territoriali ad autonomia speciale (nella specie: Regione Siciliana) ed a prescindere dall\u0027esistenza di norme interposte. (Classif. 036005).","testo":"Il canone costituzionale per cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte (art. 81, terzo comma, Cost.) opera direttamente, a prescindere dall\u0027esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. Lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell\u0027attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie, ne ammette l\u0027esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. Tra le disposizioni direttamente attuative di tale precetto costituzionale figurano gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009, nonché l\u0027art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 235/2020 - mass. 42572; S. 147/2018; S. 26/2013\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44388","numero_massima_precedente":"44386","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2009","numero":"196","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2009","numero":"196","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44388","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Risorse stanziate in bilancio (nella specie: spese per il Corpo forestale della Regione Siciliana) - Preventivo e integrale impegno a sovvenire a spese ivi previste - Necessità - Illegittimità costituzionale delle disposizioni prive di tale indicazione (nel caso di specie: autorizzazione della spesa, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 505.000 euro, per il biennio 2021-2022, finalizzata all\u0027assunzione di nuovo personale e alla corresponsione di un\u0027indennità pensionabile per il personale non dirigenziale). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste, specialmente quelle obbligatorie per il personale, che per loro natura si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 171/2021 - mass. 44137\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge Reg. Siciliana n. 29 del 2020, che autorizzano la somma di 5 milioni di euro e di 505.000 euro per il biennio 2021-2022 rispettivamente per l\u0027assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e per la corresponsione al suddetto personale non dirigenziale di un\u0027indennità pensionabile. Le disposizioni impugnate dal Governo introducono nuove spese obbligatorie e continuative, senza prevedere alcuna nuova entrata né alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire tali oneri. Né la legge regionale che le contiene accompagna lo stanziamento con una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al pertinente capitolo del bilancio regionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44387","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/12/2020","data_nir":"2020-12-03","numero":"29","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/12/2020","data_nir":"2020-12-03","numero":"29","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41644","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 226 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"812","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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