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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 513, primo \r\n comma, ultima parte, del Codice di procedura civile, promosso con \r\n ordinanza emessa il 28 novembre 1965 dal Pretore di Fermo nel \r\n procedimento di esecuzione mobiliare contro Minervini Renato, iscritta \r\n al n. 9 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione \r\n del Giudice Nicola Jaeger. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con verbale in data 23 novembre 1965 l\u0027ufficiale giudiziario \r\n Antonio Vitolo, addetto all\u0027ufficio esecuzioni del Tribunale di Fermo, \r\n attestava che egli si era recato alla abitazione di certo Renato \r\n Minervini a Porto S. Giorgio, per eseguirvi un pignoramento, in \r\n relazione ad un credito spettante alla cancelleria della Pretura di \r\n Civitanova Marche per spese di giustizia e pena pecuniaria dovute \r\n all\u0027Erario dello Stato; che egli aveva appreso sul luogo, per\u0026#242;, che il \r\n debitore non risultava reperibile nella sua abitazione nelle ore \r\n indicate nell\u0027art. 519 del Codice di procedura civile (il quale \r\n richiama l\u0027art. 147 del Codice stesso), ma soltanto a tarda ora e nei \r\n giorni festivi. Pertanto l\u0027ufficiale giudiziario faceva istanza al \r\n Pretore di Fermo, quale giudice della esecuzione, per essere dispensato \r\n dai termini di cui al suddetto art. 519 ed autorizzato a pignorare beni \r\n da ricercare sulla persona del debitore ai sensi dell\u0027art. 513 del \r\n Codice di procedura civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In seguito a tale istanza, il Pretore pronunciava il 28 novembre \r\n successivo una ordinanza, con la quale elevava d\u0027ufficio l\u0027\"eccezione \r\n di incostituzionalit\u0026#224; del disposto dell\u0027art. 513, alinea ultima parte \r\n (scilicet del Cod. proc. civ.), che recita: \"l\u0027ufficiale giudiziario \r\n pu\u0026#242; anche ricercarle (le cose da pignorare) sulla persona del \r\n debitore...\", in riferimento all\u0027art. 13, alinea e primo capoverso, \r\n della Costituzione, sospendendo la procedura in corso\". Disponeva \r\n quindi l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale \r\n per il giudizio di sua competenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si osserva nell\u0027ordinanza che l\u0027art. 513, primo comma, del Codice \r\n di procedura civile, consente all\u0027ufficiale giudiziario di ricercare le \r\n cose da pignorare sulla persona del debitore, e che siffatta ricerca si \r\n sostanzia in una perquisizione personale, e comunque in una costrizione \r\n o limitazione alla libert\u0026#224; personale. Si aggiunge che l\u0027art. 13 della \r\n Costituzione, concernente le guarentigie supreme dell\u0027habeas corpus, \r\n fondamento della convivenza civile in un regime democratico, afferma il \r\n principio della inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale, e stabilisce \r\n che non \u0026#232; ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione personale, \r\n n\u0026#233; qualsiasi altra restrizione, se non per atto motivato \r\n dell\u0027Autorit\u0026#224; giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Vi si legge quindi che nella specie l\u0027ufficiale giudiziario ha \r\n manifestato il proposito di procedere alla ricerca dei beni pignorabili \r\n sulla persona del debitore, e all\u0027uopo ha chiesto di essere autorizzato \r\n ad agire \"fuori orario ed in giorni festivi\", sicch\u0026#233; concedergli \r\n l\u0027invocata dispensa dall\u0027osservanza dei termini equivarrebbe di fatto \r\n ad accordare \"diritto di cittadinanza\" anche nel nuovo ordinamento \r\n vigente alla norma che attribuisce agli ufficiali giudiziari, in sede \r\n di pignoramento, il potere di coercizione e perquisizione personale, \r\n potere svincolato dal preventivo atto motivato dell\u0027Autorit\u0026#224; \r\n giudiziaria; e ci\u0026#242; \"in contrasto, come sembra, con il richiamato \r\n disposto della Carta costituzionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si legge infine nella stessa ordinanza che \"spetta al Pretore \r\n dirigere, quale giudice dell\u0027esecuzione, ai sensi degli artt. 484, 174 \r\n e 175 del Codice di procedura civile, l\u0027espropriazione mobiliare, in \r\n modo che essa si svolga nell\u0027ambito del principio di stretta legalit\u0026#224;, \r\n e garantire, quale autorit\u0026#224; giudiziaria, il rispetto delle \r\n fondamentali libert\u0026#224; costituzionali\" e che \"si impone la risoluzione \r\n dell\u0027insorta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, a cui sono \r\n subordinati la concessione all\u0027ufficiale giudiziario della \"dispensa \r\n dai termini\" (che rimuoverebbe nella fattispecie un impedimento \r\n materiale all\u0027esercizio da parte dell\u0027ufficiale giudiziario del potere \r\n di perquisizione personale, della cui legalit\u0026#224; si discute) e lo \r\n svolgimento e definizione della procedura esecutiva in esame\". \r\n L\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale (n. 64 del 12 marzo 1966). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non essendovi stati atti di costituzione di alcuna parte, la causa \r\n \u0026#232; stata rimessa dal Presidente della Corte alla camera di consiglio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione sollevata dal Pretore di Fermo \u0026#232; priva di fondamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La ricerca dei mobili da pignorare \u0026#232; un atto di istruzione del \r\n pignoramento e si inserisce nel processo di espropriazione mobiliare \r\n come una fase essenziale al suo effetto utile. La ricerca sulla persona \r\n del debitore \u0026#232; una modalit\u0026#224; di tale istruttoria, connaturale alla \r\n funzione del procedimento esecutivo al pari della ricerca nella casa \r\n del debitore. Come non pu\u0026#242; ammettersi che questi impedisca l\u0027ingresso \r\n nella sua abitazione all\u0027ufficiale giudiziario, nemmeno pu\u0026#242; ammettersi \r\n che egli sottragga le cose da pignorare alla apprensione esecutiva, \r\n ponendole addosso a s\u0026#233; o addosso a s\u0026#233; occultandole: si ammetterebbe \r\n che il debitore sia libero di sottrarsi alla responsabilit\u0026#224; \r\n patrimoniale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quello di ricercare sulla persona del debitore ci\u0026#242; di cui questi \r\n deve essere espropriato \u0026#232; allora un potere dell\u0027ufficiale giudiziario \r\n che si pone sullo stesso piano del potere che ha di operare nella casa \r\n del debitore. Il relativo esercizio non richiede un\u0027autorizzazione \r\n speciale, perch\u0026#233; l\u0027autorizzazione \u0026#232; nel titolo esecutivo; il quale \r\n abilita a compiere tutti gli atti coattivi che sono necessari alla \r\n realizzazione forzata dell\u0027obbligazione. L\u0027ipotesi rimane distinta \r\n dalle altre in cui la coazione sulla persona del debitore deve essere \r\n espressamente autorizzata o convalidata dal giudice: in codeste \r\n ipotesi, la speciale autorizzazione o la convalida \u0026#232; richiesta perch\u0026#233; \r\n manca un qualsiasi titolo giudiziario preventivo che riconosca la \r\n necessit\u0026#224; di compiere l\u0027atto o abiliti a compierlo, mentre \r\n nell\u0027espropriazione forzata, preesistendo quel titolo, si rendono \r\n inutili interventi singoli del giudice. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; la norma che affida ad un giudice la direzione \r\n dell\u0027espropriazione forzata (art. 484, primo comma, del Cod. proc. \r\n civ.) apporta limitazioni ai poteri dell\u0027ufficiale giudiziario: si \r\n richiede l\u0027autorizzazione del pretore per l\u0027esecuzione del pignoramento \r\n fuori orario (art. 519, secondo comma, del Cod. proc. civ.), perch\u0026#233; il \r\n tempo entro cui l\u0027atto si pu\u0026#242; compiere non ne \u0026#232; una modalit\u0026#224;. Ma \r\n l\u0027art. 517 del Codice suddetto, ove il debitore non esibisca cose di \r\n sua scelta, impone all\u0027ufficiale giudiziario di preferire il \r\n pignoramento di danaro contante, di oggetti preziosi e di titoli di \r\n credito che ritiene di sicura realizzazione; le due prime specie di \r\n cose, non di rado, possono ritrovarsi soltanto sulla persona del \r\n debitore, e la possibilit\u0026#224; di ricercarvele \u0026#232; un modo di assolvere al \r\n dovere di quella scelta, e nello stesso tempo \u0026#232; un modo di soddisfare \r\n all\u0027esigenza cui \u0026#232; coordinata l\u0027imposizione di tale dovere, rendere \r\n cio\u0026#232; possibile un sollecito e fruttuoso rendimento dell\u0027esecuzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Garantisce, del resto, contro ogni abuso, da un lato, l\u0027obbligo \r\n fatto all\u0027ufficiale di aver rispetto del decoro della persona del \r\n debitore e, dall\u0027altro lato, la responsabilit\u0026#224;, anche penale, che su \r\n lui grava quando va oltre i limiti di ci\u0026#242; che gli \u0026#232; consentito di \r\n fare sulla base del titolo esecutivo, nell\u0027osservanza del procedimento \r\n apprestato dalla legge; ed \u0026#232; certo che l\u0027ufficiale dovr\u0026#224; tener conto, \r\n per le sue determinazioni, di tutte le circostanze che facciano \r\n ritenere opportuno l\u0027esercizio del potere di cui si tratta. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della norma contenuta nell\u0027art. 513, ultima parte del primo comma, del \r\n Codice di procedura civile, in riferimento alla norma contenuta \r\n nell\u0027art. 13, secondo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI \r\n BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO \r\n BONIFACIO - LUIGI OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4625","titoletto":"SENT. 67/67. LIBERTA\u0027 PERSONALE - ART. 513, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RICERCA DELLE COSE DA PIGNORARE SULLA PERSONA DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA\u0027 PERSONALE - ESCLUSIONE.","testo":"La ricerca di beni da pignorare sulla persona del debitore da parte dell\u0027ufficiale giudiziario e\u0027 un atto di istruzione del pignoramento, che, essendo gia\u0027 autorizzato dal titolo esecutivo, non richiede una speciale autorizzazione del giudice ai sensi dell\u0027art. 13 secondo comma della Costituzione. Del resto contro ogni possibile abuso garantisce da un lato l\u0027obbligo fatto all\u0027ufficiale di aver rispetto del decoro della persona e, dall\u0027altro lato, la responsabilita\u0027, anche penale, che su lui grava quando va oltre i limiti di cio\u0027 che gli e\u0027 consentito.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"0","articolo":"513","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1652","autore":"ANDRIOLI V.","titolo":"RICERCA DI COSE DA PIGNORARE E LIBERTA\u0027 PERSONALE E DOMICILIARE.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"727","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1653","autore":"FASO I.","titolo":"PIGNORAMENTO MOBILIARE E LIBERTA\u0027 COSTITUZIONALE.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"734","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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