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Daniele Granara, in proprio e nella qualità di procuratore e difensore dei 101 sottoscrittori, cittadini italiani, appartenenti al personale della Polizia di Stato, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 21/09/2021, n. 127.","atti_registro":"confl. pot. amm. 9/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 32\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana                   SCIARRA, Daria                  de PRETIS, Nicol\u0026#242;    ZANON, Franco    MODUGNO, Augusto Antonio       BARBERA, Giulio                 PROSPERETTI, Giovanni               AMOROSO, Francesco              VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano   PETITTI, Angelo    BUSCEMA, Emanuela   NAVARRETTA, Maria Rosaria   SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell\u0026#8217;omesso esame da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della petizione ex art. 50 della Costituzione, presentata alle Camere il 18 ottobre 2021 dall\u0026#8217;avv. prof. Daniele Granara, in proprio e nella qualit\u0026#224; di procuratore e difensore dei 101 sottoscrittori, cittadini italiani, appartenenti al personale della Polizia di Stato, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), promosso da Daniele Granara, in proprio e in qualit\u0026#224; di rappresentante dei firmatari della petizione, con ricorso depositato in cancelleria il 1\u0026#176; dicembre 2021 e iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 1\u0026#176; dicembre 2021 (reg. confl. poteri n. 9 del 2021), l\u0026#8217;avvocato Daniele Granara, in proprio e in qualit\u0026#224; di procuratore e difensore di 101 cittadini italiani appartenenti al personale della Polizia di Stato, firmatari della petizione ex art. 50 della Costituzione, presentata il 18 ottobre 2021, rispettivamente alla Camera dei deputati (n. 839) \u0026#8211; assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali) \u0026#8211; e al Senato della Repubblica (n. 939) \u0026#8211; assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) \u0026#8211; e relativa al procedimento di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0027ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati; della I Commissione permanente (Affari costituzionali) e della XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati; del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati; del Senato della Repubblica; della I Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica; della Commissione parlamentare questioni regionali; del Consiglio dei ministri; del Presidente del Consiglio dei ministri; del Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 32, 35, 36, 50, 67, 70, 71, 72 \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 109 del regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971 e s.m.i. e agli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 e s.m.i.\u0026#8211;, 77 e 117, primo comma, Cost. quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3, 13, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), al regolamento (UE) n. 953/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, \u0026#171;su un quadro per il rilascio, la verifica e l\u0026#8217;accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell\u0026#8217;UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19\u0026#187; e all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la petizione all\u0026#8217;origine del conflitto, sottoscritta da 101 cittadini italiani appartenenti al personale della Polizia di Stato, aveva ad oggetto la conversione in legge del d.l. n. 127 del 2021, che ha esteso l\u0026#8217;obbligo della certificazione verde COVID-19 \u0026#8211; cosiddetto green pass \u0026#8211; per accedere ai luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, tra gli altri, a quelli ove i firmatari prestano il loro servizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i firmatari della petizione sostenevano, in particolare, \u0026#171;la comune necessit\u0026#224; di non sottoporsi alla certificazione verde Covid-19 \u0026#8211; cd. Green Pass \u0026#8211; per accedere ai luoghi di lavoro\u0026#187;, chiedendo alle Camere di denegare la conversione in legge del citato decreto-legge, in quanto in contrasto con le disposizioni costituzionali e del diritto europeo richiamate anche nell\u0026#8217;odierno ricorso e, in subordine, di apportare modifiche alla disciplina introdotta dal medesimo decreto-legge in modo che siano rispettati il diritto fondamentale alla salute, la libert\u0026#224; di cura e il diritto di autodeterminazione dei dipendenti pubblici, e segnatamente del personale della Polizia di Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i ricorrenti espongono che l\u0026#8217;iter di conversione in legge del d.l. n. 127 del 2021 ha preso avvio in Senato (A.S. 2394), ove la discussione in Assemblea \u0026#232; iniziata il 9 novembre 2021 e si \u0026#232; conclusa il giorno successivo con la votazione della questione di fiducia posta dal Governo, ed \u0026#232; quindi proseguito alla Camera dei deputati (A.C. 3363), dove \u0026#8211; a seguito dell\u0026#8217;esame in Commissione tra 1\u0026#8217;11 e il 16 novembre 2021 \u0026#8211; \u0026#232; stato approvato definitivamente il 17 novembre 2021, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, senza che sia stata presa in alcun modo in considerazione la loro petizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i ricorrenti sollevano conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle Commissioni parlamentari assegnatarie della petizione, dei loro rispettivi presidenti, nonch\u0026#233; del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare questioni regionali, in quanto la petizione non sarebbe da essi stata adeguatamente esaminata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il conflitto \u0026#232; altres\u0026#236; promosso nei confronti del Consiglio dei ministri e del Presidente del Consiglio dei ministri, ai quali non sarebbe spettato porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 127 del 2021, in ragione del mancato recepimento da parte di quest\u0026#8217;ultima legge delle istanze sollevate con la petizione, nonch\u0026#233; del Presidente della Repubblica, a cui non sarebbe spettato emanare il d.l. n. 127 del 2021 e promulgare la legge di conversione dello stesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in riferimento alla legittimazione dei proponenti, sarebbe evidente l\u0026#8217;eadem ratio della petizione e del referendum abrogativo, riguardo a cui questa Corte ha affermato la sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in capo al Comitato promotore (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 69 del 1978);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il diritto di petizione sarebbe un diritto funzionalizzato alla partecipazione del cittadino alla formazione della volont\u0026#224; statale e, quindi, all\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;attribuzione costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ragione della funzione della petizione quale forma di controllo diretto del popolo sovrano sull\u0026#8217;operato dei propri rappresentanti, la qualificazione dei sottoscrittori come potere riconducibile allo Stato-comunit\u0026#224; potrebbe altres\u0026#236; ricollegarsi, per analogia, al potere di iniziativa legislativa ed emendativo del singolo parlamentare, legittimato a presentare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera di appartenenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ulteriore analogia si rinverrebbe tra il diritto di petizione e il potere di iniziativa attribuito a ciascun membro delle Camere dall\u0026#8217;art. 71, primo comma, Cost., prerogativa che questa Corte ha gi\u0026#224; ritenuto \u0026#8211; proprio quanto al profilo soggettivo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato \u0026#8211; \u0026#171;divers[a] e distint[a] da quelle di cui dispone in quanto componente dell\u0026#8217;assemblea, che gli [spetta] come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato\u0026#187; (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019, a sua volta richiamata dall\u0026#8217;ordinanza n. 186 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di specie, i firmatari della petizione sarebbero mossi dalle \u0026#171; \u0026#8220;comuni necessita`\u0026#8221; che l\u0026#8217;art. 50 Cost. esige\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;onere del green pass inciderebbe sull\u0026#8217;esercizio delle loro liberta` fondamentali e si porrebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali che le garantiscono (artt. 13, 16, 17, 21, 32, 35 e 36 Cost.) e, prima ancora, con i principi fondamentali della Costituzione (artt. 1, 2, 3, 4, 10 e 11 Cost.), nonch\u0026#233; con gli artt. 3 e 21 CDFUE e con il regolamento n. 953/2021/UE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le Camere avrebbero avuto l\u0026#8217;obbligo di esaminare la petizione e di pronunciarsi su di essa, al punto da legittimare, in difetto, i cittadini medesimi alla proposizione di un conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;omesso esame della petizione, dunque, determinerebbe una violazione, oltre che dei parametri costituzionali poc\u0026#8217;anzi evocati, anche degli artt. 67, 70, 71 e 72 Cost., ledendo nello specifico gli artt. 140 e 141 regol. Senato e l\u0026#8217;art. 109 regol. Camera, che imporrebbero l\u0026#8217;esame delle petizioni attinenti ai progetti di legge in abbinamento ai medesimi progetti, richiedendo, allo stesso modo degli emendamenti presentati dai parlamentari, non solo tale esame, ma anche una pronuncia delle Camere sul punto, cosa non avvenuta nel caso di specie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche secondo i ricorrenti, al fine di decidere sul conflitto di attribuzione, questa Corte dovrebbe sollevare innanzi a s\u0026#233; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (\u0026#232; richiamata l\u0026#8217;ordinanza n. 22 del 1960) dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, del d.l. n. 127 del 2021 e della legge di conversione medio tempore approvata, di cui sarebbe evidente la contrariet\u0026#224; al diritto europeo, agli obblighi internazionali e a plurime disposizioni costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il d.l. n. 127 del 2021, come convertito, nel richiedere il possesso della certificazione verde per coloro che accedono ai luoghi di lavoro del personale della Polizia di Stato, imporrebbe surrettiziamente un obbligo vaccinale di cui non sussisterebbero i presupposti, in quanto di detti vaccini non sarebbero garantite n\u0026#233; la sicurezza, n\u0026#233; l\u0026#8217;efficacia, essendo la comunit\u0026#224; scientifica unanime nel ritenere insufficiente la sperimentazione eseguita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la scarsa sicurezza dei vaccini sarebbe confermata dalla pretesa di condizionare la somministrazione del vaccino al rilascio di una totale esenzione da responsabilit\u0026#224; per danni che dal vaccino stesso dovessero derivare, nonch\u0026#233; dalla conseguente mancata previsione di un indennizzo, ritenuto invece dalla giurisprudenza costituzionale condizione essenziale e imprescindibile per l\u0026#8217;imposizione di un obbligo vaccinale e, in generale, di un trattamento sanitario obbligatorio (sono richiamate le sentenze n. 118 del 2020, n. 107 del 2012 e n. 307 del 1990);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ulteriore riprova si trarrebbe dalle determinazioni dell\u0026#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA) richiamate nel ricorso, dalla risoluzione del Consiglio d\u0026#8217;Europa del 27 gennaio 2021, n. 2361, recante \u0026#171;Considerazioni sulla distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il COVID-19\u0026#187;) e dal regolamento n. 953/2021/UE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche da ci\u0026#242; risulterebbe la concorrente violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 13, 21, 32, 35, 36, 70, 72 e 77 Cost. nonch\u0026#233; degli artt. 3, 13, 21 e 52 CDFUE, dell\u0026#8217;art. 8 CEDU e del regolamento n. 953/2021/UE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 1 Cost. sarebbe violato in quanto la previsione dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accesso ai luoghi di lavoro troverebbe \u0026#171;il suo deleterio precedente solo nell\u0026#8217;epoca autoritaria e totalitaria che ha preceduto la Liberazione e la susseguente Costituzione repubblicana di un\u0026#8217;Italia libera e democratica fondata sul lavoro\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche gli artt. 2 e 32 Cost. sarebbero violati in quanto un ordinamento, che possa definirsi democratico, non potrebbe imporre un trattamento sanitario di cui siano incerte \u0026#8211; se non addirittura ignote \u0026#8211; le conseguenze sulla persona che vi si sottopone, posto che ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 Cost. un trattamento sanitario potrebbe divenire obbligatorio con una disposizione di rango legislativo solo se di tale trattamento siano garantite sicurezza ed efficacia, poich\u0026#233; la tutela della collettivit\u0026#224; non potrebbe mai imporre il sacrificio del singolo, esponendolo a danni o a pericoli, salvo che il sacrificio medesimo non sia assunto dal singolo con il di lui consenso (e` richiamata la sentenza di questa Corte n. 118 del 1996);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche parimenti risulterebbe violato l\u0026#8217;art. 32 Cost. in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 13 Cost., da cui sarebbe ricavabile il principio di autodeterminazione, che impone l\u0026#8217;acquisizione di un consenso informato rispetto a un trattamento sanitario, mentre quello alla somministrazione del vaccino non sarebbe n\u0026#233; un consenso, essendo \u0026#171;estorto\u0026#187; con la minaccia del mancato accesso al luogo di lavoro e della sospensione senza retribuzione, n\u0026#233; informato, in quanto non sarebbero note le controindicazioni che potrebbero derivare dalla somministrazione dei vaccini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbero altres\u0026#236; lesi i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, con conseguente violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., dal momento che l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; del green pass non sarebbe idonea al raggiungimento del fine di tutela della salute pubblica e sarebbe in ogni caso sproporzionata, importando un eccessivo sacrificio ai contrastanti interessi meritevoli di tutela (diritto alla salute e all\u0026#8217;autodeterminazione), tenuto tra l\u0026#8217;altro conto che l\u0026#8217;AIFA e la Commissione europea avrebbero ufficialmente dichiarato, in plurime occasioni e sedi istituzionali, di non sapere se la somministrazione del vaccino elimini o meno la contagiosit\u0026#224; del soggetto vaccinato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 9 Cost. sarebbe violato in quanto \u0026#171;la Repubblica, propugnando (financo obbligandone l\u0026#8217;impiego) alcuni trattamenti sanitari, non promuove la ricerca scientifica con riferimento ad altre plausibili e possibili soluzioni, precludendone il progresso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe altres\u0026#236; conculcata la libert\u0026#224; di scienza, e dunque la liberta` di manifestazione del pensiero, garantita come inviolabile dall\u0026#8217;art. 21 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il surrettizio obbligo vaccinale, rendendo impossibile o eccessivamente oneroso l\u0026#8217;accesso al luogo di servizio, confliggerebbe con la tutela del principio lavoristico, valore fondante della Costituzione repubblicana, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 4 Cost., nonch\u0026#233; con il diritto a un trattamento economico proporzionato alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a tutti i lavoratori e alle loro famiglie le risorse necessarie per un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa, in contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche violati sarebbero altres\u0026#236; gli artt. 3, 21 e 52 CDFUE, il regolamento n. 953/2021/UE e l\u0026#8217;art. 8 CEDU, poich\u0026#233; il d.l. n. 127 del 2021, come convertito, introdurrebbe una discriminazione delle persone non vaccinate per scelta, mentre l\u0026#8217;Assemblea parlamentare del Consiglio d\u0026#8217;Europa (con la citata risoluzione n. 2361 del 2021) e il regolamento n. 953/2021/UE avrebbero chiarito che il possesso di un certificato di vaccinazione non potrebbe costituire una condizione preliminare per l\u0026#8217;esercizio del diritto di libera circolazione o per l\u0026#8217;utilizzo di servizi di trasporto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;obbligo di green pass contrasterebbe ancora con l\u0026#8217;art. 3 CDFUE, secondo cui ogni individuo ha diritto alla propria integrit\u0026#224; fisica e psichica, nel rispetto del consenso libero e informato della persona interessata nelle pratiche mediche; diritto al quale il d.l. n. 127 del 2021, come convertito, apporterebbe limitazioni non necessarie e che non risponderebbero effettivamente a finalit\u0026#224; di interesse generale riconosciute dall\u0026#8217;Unione europea o all\u0026#8217;esigenza di proteggere i diritti e le libert\u0026#224;, come invece esige l\u0026#8217;art. 52 CDFUE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo rinvia anche alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, potrebbe apprezzarsi altres\u0026#236; una violazione dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, disposizione che secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo verrebbe in gioco in relazione alle ipotesi di obbligo vaccinale (\u0026#232; richiamata Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 8 aprile 2021, Vavricka e altri contro Repubblica Ceca) e la cui eventuale violazione andrebbe apprezzata alla luce della sussistenza o meno della necessit\u0026#224; di controllare la diffusione di malattie infettive o di considerazioni di salute pubblica, senza mai poter sconvolgere l\u0026#8217;equilibrio tra salute della collettivit\u0026#224; e salute del singolo, che non dovrebbe subire conseguenze pregiudizievoli, irreversibili o comunque di grave entit\u0026#224; (\u0026#232; richiamata Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, prima sezione, sentenza 24 settembre 2012, Solomakhin contro Ucraina, in punto di requisiti della legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;interferenza);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;obbligo del green pass sarebbe inoltre lesivo del patrimonio costituzionale comune degli Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea, in riferimento al principio personalista, al principio democratico, alla separazione dei poteri e al sistema di giustizia costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe infine violato l\u0026#8217;art. 77 Cost., richiamato in combinato disposto con gli artt. 70 e 72 Cost., con l\u0026#8217;art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con gli artt. 23, 24, 73, 81, 85-bis, 92, 96-bis e 119 regol. Camera e con gli artt. 35, 36, 37, 78 e 120 regol. Senato, nella parte in cui disciplinano il procedimento di conversione dei decreti-legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, un decreto-legge che disponga la sua efficacia dopo quasi un mese dalla sua entrata in vigore \u0026#8211; il d.l. n. 127 del 2021 e` stato emanato e pubblicato il 21 settembre 2021 ed e` entrato in vigore il giorno successivo, mentre l\u0026#8217;obbligo di certificazione verde per i dipendenti pubblici previsto dall\u0026#8217;art. 1 ha acquistato efficacia solo il 15 ottobre 2021 e, per quanto ivi previsto, fino al 31 dicembre 2021 \u0026#8211; sarebbe vistosamente privo dei presupposti costituzionali di necessita` ed urgenza, prescritti dall\u0026#8217;art. 77 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la violazione di quest\u0026#8217;ultima disposizione costituzionale si evincerebbe anche dall\u0026#8217;utilizzo, nel preambolo del d.l. n. 127 del 2021, di mere clausole di stile inidonee a giustificare l\u0026#8217;incisione su diritti fondamentali dei dipendenti pubblici (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 171 del 2007), senza che la mera conversione del decreto-legge possa di per s\u0026#233; sanare i vizi di quest\u0026#8217;ultimo (sono richiamate ancora la sentenza n. 171 del 2007, nonch\u0026#233; la sentenza n. 22 del 2012);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, il ricorrente chiede a questa Corte di accertare il diritto di presentare la citata petizione innanzi alle Camere, nonch\u0026#233; di accertare e dichiarare che non spettava: alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alle Commissioni permanenti I e XII della Camera dei deputati e I del Senato della Repubblica, e ai loro rispettivi presidenti, nonch\u0026#233; al Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e alla Commissione parlamentare questioni regionali non esaminare la suddetta petizione; al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 127 del 2021; al Presidente della Repubblica emanare il d.l. n. 127 del 2021 e promulgare la legge di conversione dello stesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per effetto, la parte ricorrente, previa disposizione di idonee misure cautelari ex art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), chiede di annullare: il d.l. n. 127 del 2021 e la legge di conversione n. 165 del 2021; i pareri non ostativi e/o favorevoli resi dalle Commissioni permanenti e dalla Commissione parlamentare questioni regionali in sede istruttoria, nonch\u0026#233; dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati; l\u0026#8217;atto di approvazione del Senato della Repubblica del 10 novembre 2021; l\u0026#8217;atto di approvazione  della Camera dei deputati del 17 novembre 2021; ogni altro atto, provvedimento o determinazione dei poteri dello Stato intimati in relazione alla petizione presentata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, in questa fase del giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte \u0026#232; chiamata a verificare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, con sommaria delibazione limitata alla sola ammissibilit\u0026#224;, la sussistenza della materia del conflitto, ossia che il ricorso sia stato effettivamente promosso da organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso odierno deve essere ritenuto inammissibile, per le medesime ragioni esposte nella recente ordinanza n. 254 del 2021, avente ad oggetto un ricorso per conflitto di attribuzione promosso dallo stesso avvocato Daniele Granara, in proprio e in qualit\u0026#224; di rappresentante di 27.252 cittadini italiani firmatari di un\u0026#8217;analoga petizione presentata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nella quale si dolevano del procedimento di conversione di altro decreto-legge recante misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nella menzionata ordinanza questa Corte ha qualificato il diritto di petizione quale \u0026#171;diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale\u0026#187;, mentre \u0026#171;le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto, invece, non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all\u0026#8217;ordinamento della Repubblica\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche il presente conflitto \u0026#232; pertanto privo tanto del requisito soggettivo quanto di quello oggettivo, risultando in realt\u0026#224; promosso al solo scopo di portare impropriamente all\u0026#8217;attenzione di questa Corte gli asseriti vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165 e della relativa legge di conversione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche deve altres\u0026#236; ribadirsi che \u0026#171;la presentazione di una petizione, a differenza di quanto preteso dal ricorrente, non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, n\u0026#233; tantomeno di recepirne i contenuti, bens\u0026#236; un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti\u0026#187; (ordinanza n. 254 del 2021): ci\u0026#242; che peraltro nel caso di specie risulta puntualmente avvenuto, dal momento che in Senato la petizione risulta ricevuta, numerata con il n. 939, assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) il 19 ottobre 2021, annunciata nella seduta n. 368 dell\u0026#8217;Assemblea del medesimo giorno, mentre alla Camera essa risulta ricevuta, numerata con il n. 839 e assegnata il 19 ottobre 2021 alla XII Commissione permanente (Affari sociali);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la mancanza dei requisiti di ammissibilit\u0026#224; del conflitto preclude l\u0026#8217;esame della richiesta di autorimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, comunque manifestamente irrilevanti per la carenza del necessario nesso di pregiudizialit\u0026#224; tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio (si vedano la sentenza n. 313 del 2013 e l\u0026#8217;ordinanza n. 101 del 2000, entrambe richiamate dall\u0026#8217;ordinanza n. 254 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche resta assorbita l\u0026#8217;istanza di sospensione cautelare (ordinanza n. 254 del 2021 e precedenti ivi richiamati).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Petizioni, in data 18 ottobre 2021, alla Camera dei deputati [n. 839] e al Senato della Repubblica [n. 939], dall\u0027avv. prof. Daniele Granara, in proprio e n.q. di procuratore e difensore dei sottoscritti, cittadini italiani, appartenenti al personale della Polizia di stato - Opposizione alla conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 [c.d. green pass] in ambito lavorativo pubblico - Obbligo, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all\u0027art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e per il personale degli altri enti elencati, ai fini dell\u0027accesso ai luoghi di lavoro, del possesso e dell\u0027esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare, dinanzi a se stessa, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 2021, n. 162, art. 1.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44518","titoletto":"Parlamento - Petizione alle Camere - Natura giuridica dell\u0027istituto - Diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente - Assenza di un obbligo, presso le Camere, di esaminare o deliberare sulla petizione - Tutela avverso il mancato esame mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Esclusione (nel caso di specie, inammissibilità del conflitto proposto nei confronti di entrambe le Camere, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica dai firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 127 del 2021, che ha esteso l\u0027obbligo della certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - per accedere ai luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni). (Classif. 172001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto di petizione si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale suscettibile di generare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tali sono unicamente le attribuzioni previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all\u0027ordinamento della Repubblica. La presentazione di una petizione non determina, pertanto, un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 254/2021 - mass. 44436\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall\u0027avvocato Daniele Gradara in proprio e in qualità di procuratore e difensore dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 127 del 2021, che ha esteso l\u0027obbligo della certificazione verde COVID-19 - c.d. \u003cem\u003egreen pass\u003c/em\u003e - per accedere ai luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nei confronti di entrambe le Camere, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Repubblica, in seguito all\u0027omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l\u0027esame della richiesta di autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, comunque manifestamente irrilevanti per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/10/2021","data_nir":"2021-10-18","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41630","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 32 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"753","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41259","autore":"Addis P.","titolo":"Il diritto di petizione in tempi di pandemia: alcune osservazioni a partire dall\u0027ord. n. 32 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"389","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42454","autore":"Crivelli E.","titolo":"La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota a Corte cost. n. 79 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"129","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42454_2022_32.pdf","nome_file_fisico":"79_2022+1_Crivelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44369","autore":"Roberti I.","titolo":"L’esercizio del diritto di petizione. 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