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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Franco  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), e degli artt. 112, commi 1 e 1-bis, e 112-bis del medesimo d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 13-16 luglio e il 9-11 settembre 2020, depositati in cancelleria il 20 luglio e il 15 settembre 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 60 e 82 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020, e nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell\u0026#8217;avviso di rettifica relativo al d.l. n. 34 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020, nella parte in cui attiene all\u0026#8217;indicato art. 112, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 16 luglio 2020, depositato in cancelleria il 20 luglio 2020, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 13-16 luglio 2020 e depositato il 20 luglio 2020 (reg. ric. n. 60 del 2020), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), prima della conversione in legge, nel testo risultante dall\u0026#8217;avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020, per contrasto con gli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; impugnata nella parte in cui non prevede che siano ammessi a beneficiare del fondo di 200 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020 \u0026#171;i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi\u0026#187;, in base alla formola adoprata nella versione antecedente alla suddetta rettifica \u0026#171;oppure secondo altra formulazione indicata dalla Corte stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Come riporta la ricorrente, nella versione originaria dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, al fondo istituito presso il Ministero dell\u0026#8217;interno accedevano \u0026#8211; e accedono tuttora \u0026#8211; i Comuni delle Province di cui \u0026#171;al comma 6 dell\u0026#8217;art. 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23\u0026#187;, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali\u0026#187;, ossia le Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, \u0026#171;nonch\u0026#233; i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza della puntuale ricostruzione della successione normativa che ha interessato la gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, la difesa regionale afferma che la Regione Veneto sarebbe stata interessata dalle zone rosse gi\u0026#224; a partire dal d.P.C.m. 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, e ben pi\u0026#249; significativamente per la ricorrente, il d.P.C.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), ulteriormente ampliando le misure restrittive, ha rimodulato le aree territoriali ove queste ultime dovessero trovare applicazione, facendovi rientrare \u0026#8211; per ci\u0026#242; che rileva nel presente giudizio \u0026#8211; anche le Province di Padova, Treviso e Venezia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon solo quest\u0026#8217;ultimo d.P.C.m. sarebbe stato vigente fino al 13 aprile 2020, vale a dire per un periodo di tempo superiore a trenta giorni consecutivi, ma la Regione Veneto avrebbe, altres\u0026#236;, adottato misure di contenimento pi\u0026#249; restrittive, mediante proprie ordinanze rimaste in vigore fino a domenica 3 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In base all\u0026#8217;originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, avrebbero pertanto dovuto considerarsi zone rosse anche le Province di Padova, Treviso e Venezia, le quali, invece, sono state escluse dal fondo istituito presso il Ministero dell\u0026#8217;interno in forza dell\u0026#8217;avviso di rettifica che ha espunto, dalla rubrica e dal testo del citato articolo, ogni riferimento \u0026#171;ai comuni dichiarati zona rossa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione, al fine delle impugnazioni svolte nel presente giudizio, presuppone la legittimit\u0026#224; del suddetto avviso, ritenendo pertanto che \u0026#171;il testo vigente dell\u0026#8217;art. 112 del decreto-legge n. 34/2020 sia quello depurato del noto inciso\u0026#187;; pur se chiarisce espressamente che, sulla rettifica cos\u0026#236; operata, possono nutrirsi fondati dubbi, che verranno fatti valere in sede di conflitto di attribuzione tra enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In primo luogo, la ricorrente ritiene che l\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020 si ponga in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; In via preliminare, la Regione (richiamando alcuni passi della sentenza n. 155 del 2006 di questa Corte) si dice consapevole, per un verso, che la censura non possa assumere autonomo rilievo, ma deve essere tale da rendere manifesto un vulnus alla propria sfera di competenza, che nello specifico attiene all\u0026#8217;autonomia amministrativa e finanziaria; e, per l\u0026#8217;altro, che vi sia una motivazione sufficiente in ordine ai profili di una possibile ridondanza delle predette violazioni sul riparto di competenza, mediante l\u0026#8217;indicazione della specifica competenza che risulterebbe lesa e le ragioni di tale lesione (si cita la sentenza n. 56 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Nel caso in esame, le attribuzioni costituzionali regionali coinvolte sono quella amministrativa, di cui all\u0026#8217;art. 118 Cost., e quella finanziaria, ex art. 119 Cost., che sarebbero state menomate dall\u0026#8217;esclusione dei Comuni delle Province di Padova, Treviso e Venezia. Se tali Comuni fossero stati ammessi ad usufruire dei benefici, questi ultimi sarebbero divenuti risorsa da includere in una posta di bilancio alla voce \u0026#171;\u0026#8220;interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l\u0026#8217;emergenza sanitaria Covid-19\u0026#8221;\u0026#187;. La Regione Veneto ritiene, pertanto, che \u0026#171;[d]all\u0026#8217;esclusione, consegue l\u0026#8217;evidente menomazione di competenze attinenti l\u0026#8217;amministrazione e la finanza, che la Regione [\u0026#8230;] fa valere [\u0026#8230;] con specifico riferimento alla sfera di autonomia \u0026#8211; oltre che propria \u0026#8211; degli enti locali\u0026#187; (si cita la sentenza n. 298 del 2009 di questa Corte). A ci\u0026#242; la ricorrente aggiunge che l\u0026#8217;assenza di queste disponibilit\u0026#224; da parte dei Comuni obbligherebbe la Regione ad intervenire, sottraendo in tal modo risorse autonome, destinate a fronteggiare urgenze dell\u0026#8217;intera comunit\u0026#224; regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Nel merito, a parere della Regione Veneto, l\u0026#8217;esclusione operata dalla disposizione impugnata configurerebbe \u0026#171;la pi\u0026#249; classica violazione dell\u0026#8217;art. 3\u0026#187; Cost., in quanto l\u0026#8217;esclusione dei Comuni ricadenti nella zona rossa delle Province di Padova, Treviso e Venezia, risulterebbe irragionevole. Nello specifico, la ricorrente si duole dell\u0026#8217;esclusione degli enti dichiarati zona rossa e rientranti in tali Province, i quali verserebbero nelle medesime condizioni degli enti inclusi tra i destinatari delle risorse del fondo istituito dalla disposizione impugnata, e verso i quali il trattamento avrebbe dovuto, invece, essere identico a quello previsto per gli enti inclusi. Gli enti esclusi avrebbero, pertanto, dovuto ricevere lo stesso trattamento riconosciuto a quelli ricompresi nella formulazione dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, cos\u0026#236; come risultanti a seguito della rettifica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede che siano ammessi a beneficiare \u0026#171;del Fondo di 200 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020 \u0026#8220;i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi\u0026#8221;\u0026#187;, ossia i Comuni delle zone rosse delle Province di Padova, Treviso e Venezia, \u0026#171;oppure secondo altra formulazione indicata dalla Corte stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La Regione Veneto denuncia l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, anche per violazione degli artt. 5, 114, 118 e 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; Riguardo alla violazione dell\u0026#8217;art. 5 Cost., la ricorrente deduce che l\u0026#8217;esclusione dal fondo istituito dalla disposizione impugnata produrrebbe \u0026#171;il singolare effetto di beneficare due volte le comunit\u0026#224; territoriali ammesse: per la parte spettante e per quella, non spettante, acquisita a carico dei beneficiari illegittimamente esclusi\u0026#187;; in tal modo, verrebbero discriminate le relative popolazioni e si obbligherebbe la Regione Veneto ad attivarsi al fine di ridurre lo svantaggio conseguente. Verrebbe, in altri termini, a determinarsi una lesione del principio autonomistico, poich\u0026#233; verrebbero riservati trattamenti differenziati a centri di autonomia che versano nelle medesime condizioni. Tale irragionevole sottrazione di risorse, derivante dall\u0026#8217;impoverimento economico-finanziario e determinato dalla disposizione impugnata, porterebbe a disattendere l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; del regime giuridico, in una situazione in cui detta uniformit\u0026#224; si rivela essenziale. Tale ultimo rilievo, che a parere della difesa regionale sarebbe \u0026#171;scontato a lume di buon senso\u0026#187;, si fonderebbe peraltro anche sulla giurisprudenza di questa Corte (si richiamano le sentenze n. 171 del 2018 e n. 58 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; Risulterebbe violato anche l\u0026#8217;art. 114 Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;irragionevole discriminazione, che ha riguardato i Comuni delle Province venete escluse dal fondo istituito dalla disposizione impugnata, avrebbe fatto venir meno \u0026#171;il necessario coordinamento imparziale delle competenze, le quali saranno esercitate dagli enti territoriali interessati [\u0026#8230;] in condizioni comparativamente degradate\u0026#187;, pur versando in identiche situazioni di fatto rispetto ai Comuni ammessi al suddetto fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 118 Cost. e, nella specie, non sarebbero stati rispettati i principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione ed adeguatezza. Secondo la ricorrente, l\u0026#8217;\u0026#171;interferenza nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative locali\u0026#187; inciderebbe sulla posizione prioritaria che dovrebbe essere riconosciuta ai Comuni, allorch\u0026#233; si decida sull\u0026#8217;allocazione delle funzioni amministrative. In forza della norma impugnata, sarebbe \u0026#171;[i]nnegabile, nel caso concreto, la menomazione di questa potest\u0026#224;\u0026#187;, poich\u0026#233; questa avrebbe ad oggetto \u0026#171;\u0026#8220;interventi di sostegno di carattere economico e sociale\u0026#8221; spettanti\u0026#187; a tali enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.4.\u0026#8211; Da ultimo, la Regione Veneto denuncia il contrasto con l\u0026#8217;art. 119 Cost., poich\u0026#233; la mancata iscrizione nei bilanci comunali delle dotazioni finanziarie previste dall\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 32 del 2020 inciderebbe sull\u0026#8217;autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni e determinerebbe una \u0026#171;sopravvenuta carenza\u0026#187;, la quale, dovendo essere verosimilmente colmata dalla Regione, determinerebbe anche una illegittima compressione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 20 agosto 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, si \u0026#232; costituito in giudizio, chiedendo che siano dichiarate inammissibili e, comunque sia, infondate tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, lo Stato ritiene inammissibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto le provvidenze economiche, che la ricorrente ritiene siano state illegittimamente sottratte ai Comuni veneti dalla disposizione impugnata, sono poi state riconosciute ai suddetti Comuni con l\u0026#8217;art. 112-bis dello stesso d.l. n. 34 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione \u0026#8211; la quale, come si vedr\u0026#224;, \u0026#232; stata essa stessa impugnata con successivo ricorso dalla Regione Veneto \u0026#8211; ha infatti disposto, al comma 1, che, \u0026#171;[i]n considerazione dell\u0026#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall\u0026#8217;articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;interno \u0026#232; istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene il ricorso inammissibile anche per carenza di legittimazione ad agire, poich\u0026#233; la ricorrente si sarebbe limitata a generiche recriminazioni e non avrebbe, invece, indicato le ripercussioni reali che si sarebbero verificate nell\u0026#8217;esercizio delle proprie prerogative costituzionali relative all\u0026#8217;autonomia amministrativa e finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la giurisprudenza di questa Corte, la difesa statale pone in evidenza, infatti, che la lesione delle competenze costituzionali deve essere concreta e attuale, non potendo, invece, essere semplicemente ipotizzata o paventata in relazione a un intervento normativo primario che si assume illegittimo (il richiamo \u0026#232; alla sentenza n. 28 del 2018). E si aggiunge \u0026#8211; sempre richiamando la giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; che le Regioni possono evocare parametri diversi da quelli che sovraintendono il riparto di competenza solo se la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e sia, altres\u0026#236;, adeguatamente motivata la ridondanza della lamentata illegittimit\u0026#224; costituzionale sul riparto di competenze costituzionalmente stabilito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il ricorso, poi, sarebbe ad ogni modo infondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;avviso di rettifica, da cui sarebbe derivata la denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, sarebbe stato effettivamente finalizzato a correggere e a riportare ad unit\u0026#224; e coerenza il complesso normativo dettato dalla citata disposizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMediante tale intervento \u0026#8211; non censurabile \u0026#171;n\u0026#233; nella forma (avviso di rettifica) n\u0026#233; nella sostanza (art. 112 + 112-bis)\u0026#187; \u0026#8211; il legislatore avrebbe inteso, infatti, distinguere gli interventi fra i Comuni lombardi e gli altri Comuni, compresi quelli veneti, al fine di evitare \u0026#171;provvidenze \u0026#8220;a pioggia\u0026#8221;\u0026#187; e, in questo modo, calibrare gli interventi in relazione alle diverse condizioni nelle quali si erano venuti a trovare i Comuni lombardi rispetto agli altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Non sarebbero stati violati gli artt. 3 e 5 Cost., poich\u0026#233;, anche ai Comuni veneti, sarebbe stata \u0026#171;attribuita una sovvenzione finanziaria\u0026#187;, ad opera dell\u0026#8217;art. 112-bis, introdotto dalla legge di conversione  n. 77 del 2020, la quale sarebbe commisurata alla gravit\u0026#224;, all\u0026#8217;incidenza epidemiologica ed al numero degli abitanti colpiti, senza che si sia determinata la denunciata violazione dei principi che regolano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle autonomie locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8211; Neppure risulterebbero \u0026#171;violati gli altri parametri costituzionali evocati\u0026#187;, atteso che \u0026#8211; cos\u0026#236; sostiene la difesa statale \u0026#8211; le risorse finanziarie disponibili sarebbero state attribuite in relazione a precisi parametri di incidenza e diffusione dell\u0026#8217;epidemia nel contesto socio-economico locale, \u0026#171;secondo criteri razionali ed equilibrati, mai censurati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 9-11 settembre 2020 e depositato il 15 settembre 2020 (reg. ric. n. 82 del 2020), la Regione Veneto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 112, commi 1 e 1-bis, e 112-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Al riguardo delle censure sull\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, la Regione ripropone le argomentazioni e le conclusioni gi\u0026#224; esposte nell\u0026#8217;atto introduttivo, iscritto al registro ricorsi n. 60 (si rinvia pertanto a quanto gi\u0026#224; esposto supra al punto 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, \u0026#232; impugnato perch\u0026#233; contiene una previsione specifica riguardante il Comune di San Colombano al Lambro, rispetto alla quale la Regione afferma di non avere, \u0026#171;[i]n s\u0026#233; e per s\u0026#233;, nulla da eccepire\u0026#187;, poich\u0026#233; sarebbe un ente locale \u0026#171;gravemente colpito da COVID-19\u0026#187;, ma che risulterebbe per la ricorrente \u0026#171;arduo resistere alla tentazione di obiettare al legislatore statale che non \u0026#232; legittimo procedere evitando di trattare allo stesso modo chi versa nelle medesime condizioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, sarebbe stata perpetrata la disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia e, pertanto, le violazioni dei parametri 3, 5, 114, 118 e 119 Cost. denunciate in riferimento al comma 1 del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione impugna, infine, l\u0026#8217;art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, \u0026#8211; chiarendo che, al pari dell\u0026#8217;impugnazione del comma 1-bis del medesimo articolo, anche tale impugnazione \u0026#171;ha ragion d\u0026#8217;essere fintantoch\u0026#233; vige il testo rettificato dell\u0026#8217;art. 112, 1\u0026#176; co.\u0026#187; \u0026#8211; che renderebbe ancora pi\u0026#249; palesi le divergenze, rispetto a quel che prevede la Costituzione agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale preliminarmente offre una interpretazione della disposizione impugnata, lamentandone l\u0026#8217;essere \u0026#171;caotica\u0026#187;. Si sostiene, infatti, che tale disposizione, nell\u0026#8217;individuare i suoi destinatari \u0026#171;\u0026#8220;nei comuni non compresi tra quelli previsti dall\u0026#8217;art. 112\u0026#187;, si riferirebbe, escludendoli, in generale, ai Comuni inclusi in una zona rossa; a ci\u0026#242; verrebbe tuttavia aggiunto che la disposizione si riferirebbe ai Comuni \u0026#171;\u0026#8220;particolarmente colpiti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria\u0026#8221;\u0026#187;. Dalla richiamata formulazione letterale, la difesa regionale conclude che, prima facie, la disposizione parrebbe non riferirsi ai Comuni inclusi in una zona rossa, anche se, al comma 3, si precisa che \u0026#171;\u0026#8220;[a]l fine della ripartizione del fondo (...) si tiene conto (...) dei Comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa (...) per un periodo non inferiore a quindici giorni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDagli artt. 112, comma 1, e 112-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, si ricaverebbe, pertanto, che i Comuni delle Province di Padova, Treviso e Venezia, \u0026#171;inclusi in zone rosse per un periodo superiore a trenta giorni\u0026#187;, per un verso, sarebbero stati esclusi dai benefici spettanti ai Comuni che versano nelle medesime condizioni, cos\u0026#236; ai sensi dell\u0026#8217;art. 112, comma 1, del citato decreto-legge; per l\u0026#8217;altro, sono stati declassati \u0026#171;a Comuni particolarmente colpiti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria\u0026#187; e, pertanto, destinati a fruire a titolo preferenziale in sede di riparto di un fondo da 40 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; risulterebbe in modo \u0026#171;[e]vidente [\u0026#8230;] la discriminazione, quale effetto di assimilazioni di fattispecie disomogenee, che implicano la denunciata violazione\u0026#187; degli evocati \u0026#171;parametri costituzionali (nei termini indicati sub A)\u0026#187;, ossia secondo le argomentazioni svolte in riferimento all\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche l\u0026#8217;art. 97 Cost. risulterebbe violato dalla disposizione impugnata, poich\u0026#233; la forzata esclusione dei Comuni aventi titolo al beneficio \u0026#8211; appartenenti alle Province di Padova, Treviso e Venezia \u0026#8211; risulterebbe ledere i principi di imparzialit\u0026#224; e di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 21 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, si \u0026#232; costituito in giudizio, chiedendo che siano dichiarate inammissibili e, comunque sia, infondate tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Preliminarmente il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon argomentazioni identiche a quelle spese nell\u0026#8217;atto di costituzione del giudizio iscritto al registro ricorso n. 60 del 2020 (punto 2.2. del Ritenuto in fatto), l\u0026#8217;eccepita carenza di legittimazione ad agire sarebbe determinata dalla circostanza che la Regione non avrebbe indicato le ripercussioni reali che si sarebbero verificate nell\u0026#8217;esercizio delle proprie prerogative costituzionali, relative all\u0026#8217;autonomia amministrativa e finanziaria, essendosi, al contrario, limitata a generiche recriminazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il ricorso sarebbe, comunque sia, infondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; La difesa statale mette in evidenza che, con la legge di conversione n. 77 del 2020, il legislatore avrebbe confermato per l\u0026#8217;anno 2020 la dotazione di 200 milioni del fondo istituito con l\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, finalizzato al sostegno straordinario di natura economica e sociale dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, aggiungendo il Comune di San Colombano al Lambro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa limitazione dei Comuni beneficiari troverebbe giustificazione nel fatto che le indicate Province avrebbero fatto registrare i pi\u0026#249; elevati tassi di contagio e di mortalit\u0026#224;, in misura non comparabile con quelli circoscritti ai singoli Comuni, pur dichiarati zona rossa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo \u0026#8211; sostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale \u0026#8211; questa Corte avrebbe ammesso la possibilit\u0026#224; per lo Stato di destinare risorse aggiuntive in favore di specifici Comuni, Province, Citt\u0026#224; metropolitane e Regioni per determinati scopi, pure diversi dall\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Anche in riferimento all\u0026#8217;impugnato art. 112-bis, inserito in sede di conversione del d.l. n. 34 del 2020, sarebbero prive di fondamento le censure mosse dalla ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeduce la difesa statale che la disposizione sarebbe stata adottata proprio al fine di dare sostegno anche agli altri Comuni, i quali, in applicazione delle norme statali o regionali, sono stati individuati come zona rossa o che hanno avuto un numero elevato di casi di contagio e di decessi da COVID-19. A tal fine si sarebbe istituito, infatti, presso il Ministero dell\u0026#8217;interno, un fondo di 40 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020, da ripartire sulla base della popolazione residente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Dal delineato contesto normativo si ricaverebbe, pertanto, che le disposizioni impugnate rientrerebbero nelle competenze statali in materia di perequazione finanziaria, poich\u0026#233;, come avrebbe chiarito questa Corte, i fondi come quelli previsti dalle norme impugnate sarebbero istituiti dallo Stato a tutela di peculiari esigenze e finalit\u0026#224; di coesione economica e sociale (si citano le sentenze n. 174 del 2017 e n. 16 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, tali fondi recherebbero risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie per l\u0026#8217;esercizio delle ordinarie funzioni regionali, alla luce di valutazioni di interesse nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tali basi, l\u0026#8217;intervento additivo invocato dalla Regione Veneto rientrerebbe nell\u0026#8217;ambito delle scelte di bilancio che comportano decisioni di natura politico-economica, costituzionalmente riservate alla determinazione del Governo e del Parlamento (si richiama la sentenza n. 84 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, la difesa statale ritiene, riproponendo le argomentazioni gi\u0026#224; svolte avverso le censure espresse dalla ricorrente sull\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che non risulterebbero violati gli artt. 3 e 5 Cost., poich\u0026#233; anche ai Comuni veneti \u0026#232; stata attribuita una sovvenzione finanziaria commisurata alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;incidenza epidemiologica ed al numero degli abitanti colpiti. Da tale distribuzione delle risorse non potrebbe configurarsi la denunciata violazione dei principi che regolano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle autonomie locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure risulterebbero violati \u0026#171;gli altri parametri costituzionali evocati\u0026#187;, posto che le risorse finanziarie disponibili sarebbero state attribuite in relazione a precisi indici di incidenza e diffusione dell\u0026#8217;epidemia nel contesto socio-economico locale, in base a \u0026#171;criteri razionali ed equilibrati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Regione Veneto ha promosso, altres\u0026#236;, conflitto di attribuzioni tra enti (reg. confl. enti n. 4 del 2020) nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all\u0026#8217;avviso di rettifica del d.l. n. 34 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale avviso di rettifica, nel sopprimere il riferimento ai \u0026#171;comuni dichiarati zona rossa\u0026#187; nella rubrica e nel testo dell\u0026#8217;art. 112, impedendo cos\u0026#236; alle Province di Padova, Treviso e Venezia di essere destinatarie degli stanziamenti previsti dalla citata disposizione, avrebbe menomato le attribuzioni regionali e dovrebbe, pertanto, essere annullato per violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., \u0026#171;nonch\u0026#233; degli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost.\u0026#187;, previa dichiarazione che non spettava allo Stato modificare l\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, attraverso il ricorso ad uno strumento non legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Regione Veneto denuncia, anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., in quanto l\u0026#8217;avviso non avrebbe prodotto gli effetti propri di una rettifica, rispetto all\u0026#8217;enunciato rettificato, ma avrebbe, invece, alterato il \u0026#171;decisum\u0026#187;, e cio\u0026#232; il contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020 per approvare il decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;odierno ricorso si fonderebbe, dunque, sulla convinzione che l\u0026#8217;avviso di rettifica non abbia i caratteri per esso prescritti dalle leggi dello Stato e non rispetti principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, dal momento che \u0026#171;nulla \u0026#232; dato sapere circa la data, la paternit\u0026#224; e la sottoscrizione del nuovo enunciato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConcludendo sul punto, la Regione Veneto ritiene che l\u0026#8217;avviso di rettifica violi l\u0026#8217;art. 77 Cost., \u0026#171;dal momento che ha introdotto una modifica dell\u0026#8217;enunciato dell\u0026#8217;art. 112 del decreto-legge n. 34/2020 in forma non legislativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Secondo la ricorrente, a \u0026#171;questo profilo di illegittimit\u0026#224;, che riguarda la forma dell\u0026#8217;atto, altri se ne collegano, tutti connessi a lesioni sostanziali della Legge fondamentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;atto impugnato violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto l\u0026#8217;esclusione, operata attraverso l\u0026#8217;avviso di rettifica, configurerebbe la pi\u0026#249; classica violazione del principio di eguaglianza, dal momento che l\u0026#8217;esclusione dei Comuni ricadenti in \u0026#8220;zona rossa\u0026#8221; delle Province di Padova, Treviso e Venezia risulterebbe irragionevole, trovandosi questi nelle medesime condizioni degli altri Comuni che hanno ricevuto le provvidenze statali. Ci\u0026#242; ridonderebbe sulle attribuzioni regionali in materia di autonomia amministrativa e autonomia finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero poi violati gli artt. 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., rispetto ai quali, la ricorrente, pur riferendole all\u0026#8217;impugnato avviso, riproduce le argomentazioni gi\u0026#224; spese nei ricorsi n. 60 e n. 82 del 2020 in relazione all\u0026#8217;art. 112, delle quali si \u0026#232; gi\u0026#224; detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche in questo giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarato inammissibile e, comunque sia, infondato il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In primo luogo, e analogamente a quanto sostenuto in relazione al ricorso n. 60 del 2020, il resistente ritiene inammissibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto le provvidenze economiche, che la ricorrente ritiene siano state illegittimamente sottratte ai Comuni veneti dalla disposizione impugnata, sono poi state riconosciute ai suddetti Comuni con l\u0026#8217;art. 112-bis dello stesso d.l. n. 34 del 2020, nel testo convertito in legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile anche per carenza di legittimazione ad agire, non avendo la Regione indicato quali ripercussioni reali si sarebbero verificate per l\u0026#8217;esercizio delle proprie prerogative costituzionali ed essendosi limitata a dedurre generiche recriminazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, infondati sarebbero i motivi di ricorso, in quanto, con il contestato avviso di rettifica, lo Stato avrebbe inteso correggere e riportare ad unit\u0026#224; e coerenza il complesso normativo e calibrare gli interventi in relazione alle diverse condizioni \u0026#171;nelle quali si erano venuti a trovare i comuni lombardi rispetto agli altri\u0026#187;. Pertanto l\u0026#8217;intervento non sarebbe censurabile in alcun modo: n\u0026#233; nella forma (avviso di rettifica), n\u0026#233; nella sostanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 26 febbraio 2021, la Regione Veneto ha depositato memorie di analogo contenuto, con le quali ha risposto alle deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri avverso i ricorsi n. 60 e n. 82 del 2020, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento dei ricorsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La Regione Veneto, ripercorrendo novamente i fatti e la serie di atti normativi che hanno caratterizzato la prima fase di gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, deduce l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; della tesi dell\u0026#8217;Avvocatura spesa per sostenere l\u0026#8217;infondatezza nel merito della pretesa della ricorrente: ossia che la ratio dell\u0026#8217;impugnato art. 112 risiederebbe nell\u0026#8217;intensit\u0026#224; e nella gravit\u0026#224; del contagio per i singoli Comuni e non nell\u0026#8217;essere stati dichiarati o ricompresi in una zona rossa. A parere della difesa regionale sarebbe, invece, quest\u0026#8217;ultimo il criterio che avrebbe dovuto guidare la scelta governativa, poich\u0026#233;, proprio alla luce di tale criterio, emergerebbe l\u0026#8217;analogia tra la situazione delle Province di Treviso, Padova e Venezia con quelle Province destinatarie del fondo istituito dalla norma impugnata e, di conseguenza, la natura discriminatoria della esclusione da questa operata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI Comuni veneti, infatti, sarebbero stati interessati dalle misure restrittive, come i Comuni lombardi, sin dal febbraio dello scorso anno, cos\u0026#236; come sarebbero equiparabili le misure applicate in Lombardia e in Veneto e le loro conseguenze di carattere economico e sociale; dal che la ricorrente deduce che anche i rimedi compensativi dovrebbero essere gli stessi e di conseguenza l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata, la quale, in quanto annoverabile nella categoria delle leggi-provvedimento, dovrebbe essere sottoposta ad uno stretto scrutinio di ragionevolezza e non arbitrariet\u0026#224;, per il pericolo di disparit\u0026#224; di trattamento insito in tale tipo di previsioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Da ultimo, la difesa regionale deduce l\u0026#8217;infondatezza delle eccezioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sull\u0026#8217;assenza di interesse ad agire e di legittimazione al ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Veneto ricorda che ad essa \u0026#232; riconosciuta una potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, di istruzione e formazione professionale, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali, di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi. Di una potest\u0026#224; legislativa residuale in materia di agricoltura, commercio, turismo e assistenza sociale. Relativamente a tali attribuzioni, la Regione sarebbe legittimata a porre in essere atti e provvedimenti amministrativi (art. 118 Cost.) e interventi di carattere finanziario (119 Cost.) destinati al sostegno delle comunit\u0026#224; locali, in nome oltretutto del principio di sussidiariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio dalle richiamate competenze sarebbe dimostrato tanto l\u0026#8217;interesse quanto la legittimazione a ricorrere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria, anche nel giudizio instaurato con il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, con la quale ha contestato le tesi difensive del Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In data 2 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria nella quale articola in maniera unitaria le deduzioni in riferimento, sia al ricorso per conflitto, sia al ricorso n. 60 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La difesa statale ribadisce che i ricorsi sarebbero inammissibili per carenza di interesse, dato che dal combinato disposto degli artt. 112 e 112-bis, come rispettivamente modificato e aggiunto dalla legge n. 77 del 2020, di conversione del d.l. n. 34 del 2020, si evincerebbe che nessun Comune colpito da misure restrittive urgenti \u0026#232; escluso dalle provvidenze stanziate dal Governo, e, pertanto, non vi sarebbe la lamentata invasione delle competenze regionali o la violazione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria o amministrativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi eccepisce, inoltre, integrando sul punto le deduzioni dell\u0026#8217;atto di costituzione, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, in base alla quale la cessata materia del contendere si pu\u0026#242; verificare allorch\u0026#233; le norme censurate siano state modificate in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente e, altres\u0026#236;, non abbiano avuto applicazione medio tempore, l\u0026#8217;Avvocatura generale afferma che nella specie sarebbero sussistenti entrambe coteste condizioni. I Comuni veneti, infatti, potrebbero accedere al fondo previsto dalle norme censurate al pari di altri Comuni italiani colpiti dalle misure restrittive e, nelle more della conversione del decreto-legge, non si sarebbero cristallizzate situazioni giuridiche pregiudizievoli per la parte ricorrente. Sostiene, peraltro, la difesa statale che, per spirito di leale collaborazione, la Regione Veneto avrebbe ben potuto rinunciare ai primi due ricorsi a seguito del deposito dell\u0026#8217;ultimo (reg. ric. n. 82 del 2020): risultando inutile la discussione sulla presunta invasione di attribuzioni regionali quando sarebbe in vigore una disciplina legislativa che concerne i Comuni veneti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome nell\u0026#8217;atto di costituzione, inoltre, la difesa statale ribadisce la carenza di legittimazione ad agire della Regione Veneto, per non aver indicato quali ripercussioni si produrrebbero sulle prerogative regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Infine, la memoria rileva la non fondatezza delle censure promosse, ribadendo, nella sostanza, le ragioni esposte nell\u0026#8217;atto di costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; In pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato ulteriore memoria in riferimento al ricorso n. 82 del 2020, insistendo nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione (reg. ric. n. 60 del 2020); nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 112, commi 1 e 1-bis, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., e dell\u0026#8217;art. 112-bis, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dello stesso d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (reg. ric. n. 82 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Veneto, con altro e distinto ricorso (reg. confl. enti n. 4 del 2020), ha altres\u0026#236; promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sorto a seguito dell\u0026#8217;avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020, con il quale si \u0026#232; corretto il testo dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato adottare tale avviso, per modificare un atto avente forza di legge, e che deve pertanto essere annullato per violazione degli artt. 77, 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiudizio, questo, che la ricorrente ritiene logicamente pregiudiziale rispetto ai ricorsi promossi in via principale, in quanto l\u0026#8217;eventuale dichiarazione che non spettava allo Stato adottare il citato avviso e il contestuale annullamento dell\u0026#8217;atto impugnato renderebbero superfluo l\u0026#8217;esame delle censure contenute nel ricorso n. 60 del 2020 e aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva fra i giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale ed il giudizio per conflitto di attribuzione, questi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Al fine di analizzare le impugnazioni promosse \u0026#232; preliminarmente opportuno delineare le vicende normative che hanno riguardato le disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, nella versione originaria, prevedeva (e prevede tuttora) la costituzione presso il Ministero dell\u0026#8217;interno di un fondo per l\u0026#8217;anno 2020 al quale avrebbero potuto accedere i Comuni delle Province di cui \u0026#171;al comma 6 dell\u0026#8217;articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23\u0026#187;, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali\u0026#187;, ossia le Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, \u0026#171;nonch\u0026#233; i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 129 del 2020 (d\u0026#8217;ora in avanti: avviso di rettifica), vengono corrette la rubrica e il testo dell\u0026#8217;impugnato art. 112, sopprimendo, nella prima, le parole \u0026#171;e comuni dichiarati zona rossa\u0026#187; e, al comma 1, primo periodo, le parole \u0026#171;nonch\u0026#233; i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;avviso di rettifica, pertanto, l\u0026#8217;art. 112, recante la (nuova) rubrica \u0026#171;Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza\u0026#187;, cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;1. [i]n considerazione della particolare gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell\u0026#8217;articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, \u0026#232; istituito presso il Ministero dell\u0026#8217;interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell\u0026#8217;interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, \u0026#232; disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l\u0026#8217;emergenza sanitaria da COVID-19. All\u0026#8217;onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020, si provvede ai sensi dell\u0026#8217;articolo 265\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl testo, cos\u0026#236; modificato, \u0026#232; stato oggetto di conversione con la legge n. 77 del 2020, e, in sostanza, l\u0026#8217;oggetto di impugnazione del ricorso n. 60 del 2020 \u0026#232; rimasto invariato, coincidendo con l\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito (\u0026#232; stato modificato solo lo stanziamento complessivo del fondo in conseguenza della modifica introdotta dal comma 1-bis, di cui subito appresso si dir\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sede parlamentare, all\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020 \u0026#232; stato inserito anche il comma 1-bis, che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro e, di conseguenza, lo stanziamento complessivo del fondo di cui all\u0026#8217;art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, \u0026#232; passato da 200 a 200,5 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre in sede di conversione, si \u0026#232; aggiunto l\u0026#8217;art. 112-bis, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;interno, un fondo di 40 milioni per i Comuni non compresi tra quelli previsti dall\u0026#8217;art. 112, comma 1, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria (comma 1), che, ai sensi del comma 3, deve essere ripartito \u0026#171;sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, \u0026#232; stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell\u0026#8217;incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In via del tutto preliminare, occorre rilevare che, in tutti i giudizi promossi, la Regione Veneto agisce a tutela, sia delle proprie attribuzioni, sia di quelle dei Comuni esclusi dalla ripartizione delle somme del fondo istituito dall\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, cos\u0026#236; come modificato dal citato avviso di rettifica. Circostanza, quest\u0026#8217;ultima, che non pone problema alcuno in tema di legittimazione ad agire, potendo le Regioni denunciare davanti a questa Corte la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali (ex multis, sentenze n. 195 del 2019, n. 17 del 2018 e n. 205 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Seguendo l\u0026#8217;ordine prescelto dalla ricorrente vanno esaminate per prime le doglianze esposte in sede di conflitto di attribuzione tra enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo la Regione Veneto, l\u0026#8217;avviso di rettifica, con il quale si \u0026#232; corretto il testo dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, avrebbe menomato le attribuzioni regionali e dovrebbe pertanto essere annullato per violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., \u0026#171;nonch\u0026#233; degli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost.\u0026#187;, previa dichiarazione che non spettava allo Stato modificare il citato art. 112 attraverso uno strumento non legislativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, in primo luogo, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del conflitto per carenza di interesse a ricorrere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl resistente afferma, infatti, che le provvidenze finanziarie, che si assumono sottratte ai Comuni veneti ricadenti in \u0026#8220;zona rossa\u0026#8221;, in conseguenza della correzione della rubrica e del testo dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, sono state invece destinate a questi ultimi mediante l\u0026#8217;art. 112-bis dello stesso decreto-legge, come convertito. Tale articolo riguarderebbe lo stanziamento di risorse proprio in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria, ma non rientranti tra quelli beneficiari delle previsioni di cui all\u0026#8217;articolo precedente. Sarebbero, cos\u0026#236;, prive di fondamento le censure secondo cui, a seguito della rettifica operata sul testo dell\u0026#8217;art. 112 del citato decreto-legge, si sarebbero in concreto prodotte la violazione delle prerogative regionali e la disparit\u0026#224; di trattamento tra le popolazioni locali maggiormente colpite dalla pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, a rilevare nel conflitto fra enti, \u0026#232; l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;accertamento della violazione o menomazione del riparto costituzionale delle attribuzioni (fra le tante, sentenze n. 255 del 2019 e n. 198 del 2017), interesse che si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza in ordine a tale riparto, al punto che irrilevanti sono, sia l\u0026#8217;esaurimento degli effetti dell\u0026#8217;atto impugnato, sia pi\u0026#249; in generale le sopravvenienze di fatto in corso di giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene il conflitto inammissibile in quanto la Regione Veneto, rispetto a tutti i parametri evocati, non avrebbe prospettato la lesione di una propria sfera di attribuzioni, ma si sarebbe limitata a generiche recriminazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, le Regioni \u0026#171;possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell\u0026#8217;art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 1996). Se ci\u0026#242; non si verifichi, \u0026#171;e tuttavia si prospetti l\u0026#8217;illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare\u0026#187; la ripartizione costituzionale delle competenze (ex multis, sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014 e n. 380 del 2007) o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non pu\u0026#242; ritenersi ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene l\u0026#8217;oggetto del conflitto sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell\u0026#8217;atto del quale si chiede l\u0026#8217;annullamento), la sostanza del conflitto di attribuzione si identifica sempre, infatti, nella questione di competenza, per come esplicata in concreto e non nella prospettazione di essa, per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera causa petendi, ma concretano il \u0026#8220;bene della vita\u0026#8221; controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali presupposti, il conflitto deve ritenersi inammissibile con riguardo a tutti i parametri evocati. La Regione Veneto, infatti, per alcuni di essi (ossia gli artt. 5, 114, 77 e 97 Cost.) si \u0026#232; limitata a denunciarne la violazione ad opera dell\u0026#8217;avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimit\u0026#224; del citato avviso si rifletta su di esse; riguardo agli altri (artt. 3, 118 e 119 Cost.), si \u0026#232;, invece, limitata, a tutto concedere, ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto impugnato avrebbe prodotto su di esse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Il conflitto, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, tuttavia, non pu\u0026#242; non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l\u0026#8217;ordinamento costituzionale prescrive. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con riguardo ai ricorsi in via principale, la Regione Veneto, in primo luogo, impugna gli artt. 112 del d.l. n. 34 del 2020 e 112, comma 1, del citato decreto-legge, come convertito, con modificazioni, in legge n. 77 del 2020, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost. e, lamentando l\u0026#8217;illegittima esclusione dal fondo istituito dalla citate norme dei Comuni di Padova, Treviso e Venezia, chiede a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui non prevedono che siano ammessi a beneficiare del fondo da queste istituito per l\u0026#8217;anno 2020 \u0026#171;i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi\u0026#187;, in base alla formola adoprata nella versione antecedente alla suddetta rettifica \u0026#171;oppure secondo altra formulazione indicata dalla Corte stessa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, in sostanza, denuncia l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;esclusione dei Comuni ricadenti nelle \u0026#8220;zone rosse\u0026#8221; delle Province di Padova, Treviso e Venezia, in quanto questi verserebbero nelle medesime condizioni degli enti inclusi tra i destinatari delle risorse del fondo istituito dalle disposizioni impugnate e avrebbero pertanto dovuto ricevere trattamento eguale a quello riservato a questi ultimi. Dall\u0026#8217;illegittima esclusione \u0026#8211; e quindi dal contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. \u0026#8211; deriverebbero la violazione dell\u0026#8217;autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), tanto dei Comuni rientranti nelle menzionate Province, quanto della Regione, nonch\u0026#233; la violazione del principio autonomistico (art. 5 Cost.) e del coordinamento imparziale delle competenze (art. 114 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Sulle richiamate impugnazioni, in via preliminare, occorre mettere in evidenza che, in sede di conversione, il testo, cos\u0026#236; come risultante dalla rettifica operata in data 20 maggio, dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, pur divenendo l\u0026#8217;art. 112, comma 1, non ha subito modifiche di rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In primo luogo, da ci\u0026#242; deriva che, in riferimento alle questioni promosse sull\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per carenza di interesse sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri (punto 2.1. del Ritenuto in fatto) non pu\u0026#242; essere accolta. Ci\u0026#242; in quanto le modifiche operate in sede di conversione sulla disposizione impugnata non hanno inciso sulla portata precettiva dell\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, nella sua versione precedente alla conversione in legge. Per le stesse ragioni (e in modo del tutto conseguente) non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere (cos\u0026#236; come chiesto \u0026#8211; punto 9.1. del Ritenuto in fatto \u0026#8211; dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In secondo luogo, lo scrutinio va condotto sull\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, tenendo conto, per\u0026#242;, delle ragioni esposte in entrambi i ricorsi, peraltro coincidenti (in senso analogo: sentenze n. 5 del 2018, n. 216 del 2008 e n. 430 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, pur se il riferimento \u0026#232; al solo art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, le argomentazioni che seguono devono intendersi riferite anche al d.l. n. 34 del 2020, ossia alla disposizione rettificata e vigente fino al momento della conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene inammissibili le questioni promosse in riferimento all\u0026#8217;impugnato art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, in quanto la ricorrente si sarebbe limitata a generiche contestazioni, non indicando le ripercussioni reali, che si sarebbero verificate nell\u0026#8217;esercizio delle proprie prerogative costituzionali, sull\u0026#8217;autonomia amministrativa e finanziaria. In sostanza, il resistente denuncia un difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali e degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di chiarire che le Regioni \u0026#171;possono evocare parametri di legittimit\u0026#224; diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all\u0026#8217;onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (ex plurimis, sentenze n. 151 del 2017, n. 147 e n. 29 del 2016, n. 251, n. 218 e n. 89 del 2015)\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 56 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn precedenti occasioni questa Corte, poi, ha \u0026#171;ritenuto possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;art. 119 Cost.\u0026#187;. Si \u0026#232; precisato, tuttavia, che in tali ipotesi \u0026#232; \u0026#171;necessario che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all\u0026#8217;entit\u0026#224; della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; di competenza regionale (ex multis, sentenze n. 83, n. 68, n. 64 e n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014)\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 79 del 2018 e, in senso analogo, sentenza n. 194 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali basi, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi in cui \u0026#171;i lamentati effetti negativi sulle finanze della ricorrente sono generici e congetturali e, conseguentemente, del tutto astratta e immotivata \u0026#232; [anche] la pretesa lesione dell\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative regionali\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, sentenza n. 79 del 2018 e, in senso analogo, sentenza n. 194 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; Le censure della Regione Veneto non rispettano i requisiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome messo in evidenza, nelle proprie difese, dal Presidente del Consiglio dei ministri, la ricorrente, nel sollevare le censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, motiva in modo generico e apodittico sulle ragioni per le quali le pretese violazioni ridonderebbero sulle attribuzioni dei Comuni veneti e su quelle proprie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, infatti, certo ritenersi sufficiente la generica affermazione operata dalla Regione Veneto che le competenze coinvolte sono quella amministrativa e quella finanziaria, nulla dicendo sulla prima e limitandosi a sostenere, riguardo alla seconda, che, se i Comuni delle Province di Treviso, Padova e Venezia fossero stati ammessi ai benefici, questi ultimi sarebbero stati iscritti in \u0026#171;una posta di bilancio\u0026#187; alla voce \u0026#171;\u0026#8220;interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l\u0026#8217;emergenza sanitaria Covid-19\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure le rilevate lacune nelle motivazioni del ricorso possono essere colmate dalle memorie illustrative depositate in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza (in senso analogo, da ultimo, sentenza n. 56 del 2020), nelle quali, ad ogni modo, la ricorrente non \u0026#232; andata oltre la insufficiente indicazione delle competenze regionali, richiamando peraltro ambiti di competenza differenti da quelli individuati nel ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, concludersi per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 112 del d.l. n. 34 del 2020 e l\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La Regione Veneto impugna anche l\u0026#8217;art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, l\u0026#8217;impugnata disposizione perpetuerebbe la disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia, cos\u0026#236; violando gli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost.; parametri rispetto ai quali la Regione motiva mediante rinvio alle argomentazioni gi\u0026#224; spese in relazione all\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Le censure mosse all\u0026#8217;art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non esprimono reali margini di autonomia, dimostrandosi soltanto quali meri argomenti a sostegno delle ragioni di incostituzionalit\u0026#224; espresse in riferimento all\u0026#8217;art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, delle quali, pertanto, condividono la sorte della dichiarazione di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, concludersi per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Da ultimo, la Regione Veneto impugna l\u0026#8217;art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente ritiene costituzionalmente illegittima tale disposizione, perch\u0026#233; i Comuni veneti rientranti nelle Province di Treviso, Padova e Venezia, gi\u0026#224; illegittimamente esclusi dal fondo previsto dall\u0026#8217;art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, sarebbero stati declassati \u0026#171;a Comuni particolarmente colpiti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria\u0026#187;, e, pertanto, destinati a fruire a titolo preferenziale in sede di riparto di un fondo da 40 milioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; risulterebbe in modo \u0026#171;[e]vidente [\u0026#8230;] la discriminazione, quale effetto di assimilazioni di fattispecie disomogenee, che implicano la denunciata violazione\u0026#187; degli evocati \u0026#171;parametri costituzionali (nei termini indicati sub A)\u0026#187;, ossia secondo le argomentazioni svolte in riferimento all\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tali questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; ricordato, le censure sull\u0026#8217;impugnato art. 112-bis sono espressamente motivate mediante rinvio a quelle rivolte all\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e pertanto ad esse non possono che estendersi le ragioni di inammissibilit\u0026#224; gi\u0026#224; rilevate in relazione alle questioni aventi ad oggetto tale ultima disposizione. \u0026#200; del pari inammissibile la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost. (parametro evocato solo per il citato art. 112-bis), perch\u0026#233; anche rispetto a questo (punto 3.3. del Ritenuto in fatto) la ricorrente non ha adeguatamente assolto l\u0026#8217;onere di motivazione richiesto in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Devono, pertanto, dichiararsi inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto a seguito dell\u0026#8217;avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020 con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 60 del 2020 indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali introdotte dall\u0027art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avviso di rettifica, relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0027economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale-serie generale del 20 maggio 2020, n. 129, nella parte in cui, all\u0027art. 112, sopprime, nella rubrica, le parole \"e comuni dichiarati zona rossa\" e, al comma 1, primo periodo, le parole \"nonch\u0026#233; i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi.\r\nIstituzione di un fondo, presso il Ministero dell\u0027interno, con una dotazione di 200 milioni di euro per l\u0027anno 2020, in favore dei Comuni delle Province di cui al comma 6, dell\u0027art. 18, del d.l. n. 23 del 2020, nonch\u0026#233; dei Comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi. \r\nRiconoscimento al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l\u0027anno 2020.\r\nIstituzione di un fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall\u0027emergenza sanitaria da COVID-19, non compresi tra quelli previsti dall\u0027art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43949","titoletto":"Ricorso in via principale e conflitto di attribuzione tra enti - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali proprie e degli enti locali - Legittimazione ad agire - Ammissibilità.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe Regioni hanno legittimazione ad agire per denunciare davanti alla Corte costituzionale la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nei casi di specie, avente ad oggetto la ripartizione delle somme del fondo istituito dall\u0027art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, così come modificato dall\u0027avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, la Regione Veneto ha agito a tutela sia delle proprie attribuzioni, sia di quelle dei Comuni esclusi dalla suddetta ripartizione). (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 17 del 2018 e n. 205 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43950","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come rettificato con avv. pubb. in G.U. 20.05.2020","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43950","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuta modifica normativa - Permanenza dell\u0027interesse attuale e concreto all\u0027accertamento del riparto delle attribuzioni - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio per conflitto tra enti avente ad oggetto l\u0027art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell\u0027avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, in quanto, in conseguenza della correzione della rubrica e del testo dell\u0027art. 112, non sussisterebbe più la violazione delle prerogative regionali e la disparità di trattamento tra le popolazioni locali maggiormente colpite dalla pandemia. A rilevare nel conflitto fra enti è l\u0027interesse all\u0027accertamento della violazione o menomazione del riparto costituzionale delle attribuzioni interesse che si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza in ordine a tale riparto, al punto che irrilevanti sono sia l\u0027esaurimento degli effetti dell\u0027atto impugnato, sia più in generale le sopravvenienze di fatto in corso di giudizio. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 255 del 2019 e n. 198 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43951","numero_massima_precedente":"43949","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come rettificato con avv. pubb. in G.U. 20.05.2020","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43951","titoletto":"Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure in favore degli enti territoriali - Istituzione di apposito fondo - Avviso di rettifica della legge istitutiva del fondo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Lamentata violazione delle disposizioni sulla decretazione d\u0027urgenza, irragionevole disparità di trattamento rispetto ai Comuni esclusi dal fondo attraverso l\u0027avviso di rettifica, menomazione dell\u0027autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità del conflitto.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 Cost. - a seguito dell\u0027avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020 con il quale si è corretto il testo dell\u0027art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che istituisce un fondo a favore di alcuni enti territoriali colpiti dall\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione Veneto per alcuni dei parametri evocati si è limitata a denunciarne la violazione ad opera dell\u0027avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; per altri si è, invece, limitata ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell\u0027atto impugnato avrebbe prodotto su di esse. Tuttavia, non si può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l\u0027ordinamento costituzionale prescrive.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell\u0027art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale. Se ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l\u0027illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014, n. 380 del 2007, e n. 27 del 1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSebbene l\u0027oggetto del conflitto di attribuzione tra enti sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell\u0027atto del quale si chiede l\u0027annullamento), la sua sostanza si identifica sempre nella questione di competenza, per come esplicata in concreto e non per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera \u003cem\u003ecausa petendi\u003c/em\u003e, ma concretano il \"bene della vita\" controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43952","numero_massima_precedente":"43950","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"20/05/2020","data_nir":"2020-05-20","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione al"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43952","titoletto":"Thema decidendum - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione, senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Permanenza dell\u0027interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della ricorrente. Le modifiche operate in sede di conversione sulla disposizione impugnata non hanno inciso sulla sua portata precettiva, nella sua versione precedente alla conversione in legge. Per le stesse ragioni (e in modo del tutto conseguente) non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.","numero_massima_successivo":"43953","numero_massima_precedente":"43951","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come rettificato con avv. pubb. in G.U. 20.05.2020","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43953","titoletto":"Thema decidendum - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione, senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Giudizio riferito anche alla disposizione vigente al momento della conversione.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, e dell\u0027art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., lo scrutinio va condotto su quest\u0027ultima disposizione, tenendo conto, però, delle ragioni esposte in entrambi i ricorsi, peraltro coincidenti. Pur se il riferimento è al solo art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., le argomentazioni della ricorrente devono intendersi riferite anche alla disposizione rettificata e vigente fino al momento della conversione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 216 del 2008 e n. 430 del 2007\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43954","numero_massima_precedente":"43952","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come rettificato con avv. pubb. in G.U. 20.05.2020","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero":"77","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43954","titoletto":"Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore, a seguito di avviso di rettifica, dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell\u0027autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell\u0027art. 112, per intero e in riferimento al comma 1, del d.l. n. 34, come conv. Il testo impugnato - che, in sede di conversione, così come risultante dalla rettifica operata in data 20 maggio, ha fatto sì che l\u0027art. 112 diventasse l\u0027art. 112, comma 1, senza subire modifiche di rilievo -, nell\u0027individuare i Comuni che accendono al fondo istituito per l\u0027anno 2020 per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, esclude quelli ricadenti nelle \"zone rosse\" delle Province di Padova, Treviso e Venezia. La ricorrente, nel sollevare le censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, motiva in modo generico e apodittico sulle ragioni per le quali le pretese violazioni ridonderebbero sulle attribuzioni dei Comuni veneti e su quelle proprie. Né le lacune nelle motivazioni del ricorso possono essere colmate dalle memorie illustrative depositate in prossimità dell\u0027udienza, nelle quali, ad ogni modo, la ricorrente non è andata oltre la insufficiente indicazione delle competenze regionali, richiamando peraltro ambiti di competenza differenti da quelli individuati nel ricorso. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 56 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all\u0027onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 151 del 2017, n. 147 e n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eÈ possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l\u0027indicazione dell\u0027art. 119 Cost. Tuttavia, in tali ipotesi è necessario che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all\u0027entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull\u0027attività di competenza regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati:\u003c/em\u003e \u003cem\u003esentenze n. 79 del 2018, n. 194 del 2019 n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43955","numero_massima_precedente":"43953","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero":"77","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43955","titoletto":"Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Riconoscimento, in sede di conversione, al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l\u0027anno 2020 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell\u0027autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell\u0027art. 112, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro al fine di fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto perpetuerebbe la disparità di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia. Le censure non esprimono reali margini di autonomia, dimostrandosi soltanto quali meri argomenti a sostegno delle ragioni di incostituzionalità espresse in riferimento all\u0027art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, delle quali, pertanto, condividono la sorte della dichiarazione di inammissibilità.","numero_massima_successivo":"43956","numero_massima_precedente":"43954","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero":"77","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43956","titoletto":"Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Istituzione, in sede di conversione, di ulteriore fondo per i Comuni non ricompresi nel primo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento e violazione dell\u0027autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dell\u0027art. 112-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 34 del 2020, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell\u0027interno, un fondo di 40 milioni per i Comuni non compresi tra quelli previsti dall\u0027art. 112, comma 1, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall\u0027emergenza sanitaria. Le censure sono espressamente motivate mediante rinvio a quelle rivolte all\u0027art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., e pertanto ad esse non possono che estendersi le ragioni di inammissibilità già rilevate in relazione alle questioni aventi ad oggetto tale ultima disposizione, anche in riferimento all\u0027art. 97 Cost. (parametro evocato solo per l\u0027art. 112-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), perché anche rispetto a questo la ricorrente non ha adeguatamente assolto l\u0027onere di motivazione richiesto in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze.","numero_massima_precedente":"43955","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"112","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art112"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero":"77","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40379","autore":"Menegatto G.","titolo":"Una \"giurisprudenza per tutte le stagioni\"? Una lettura critica della sentenza n. 108/2021 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40379_2021_108.pdf","nome_file_fisico":"108-2021_Menegatto.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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