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A., con ordinanza del 15 aprile 2021, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 aprile 2021 (reg. ord. n. 141 del 2021), il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, in riferimento all\u0026#8217;art. 13 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 6, censurato stabilisce che \u0026#171;[\u0026#232;] fatto divieto di mobilit\u0026#224; dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all\u0026#8217;accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 3, censurato aggiunge che \u0026#171;[s]alvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell\u0026#8217;articolo 452 del codice penale o comunque pi\u0026#249; grave reato, la violazione della misura di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 6, \u0026#232; punita ai sensi dell\u0026#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente riferisce di dover giudicare un imputato tratto a giudizio direttissimo, tra l\u0026#8217;altro, in relazione alla contravvenzione cos\u0026#236; punita, perch\u0026#233; tale persona \u0026#171;non avrebbe osservato un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell\u0026#8217;uomo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe perci\u0026#242; palese la rilevanza della questione, che investe la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che il divieto di mobilit\u0026#224; dalla propria abitazione o dimora avrebbe un contenuto \u0026#171;assolutamente identico\u0026#187; alla restrizione imposta mediante gli arresti domiciliari ai sensi dell\u0026#8217;art. 284 del codice di procedura penale, ovvero mediante la detenzione domiciliare di cui all\u0026#8217;art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli istituti di diritto penale appena citati inciderebbero senza dubbio sulla libert\u0026#224; personale tutelata dall\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ne deduce che analoga conclusione debba essere formulata quanto al divieto di mobilit\u0026#224; oggetto di causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la quarantena obbligatoria implicherebbe una limitazione positiva legata alla persona, anzich\u0026#233; negativa in relazione ai luoghi: ovvero, essa \u0026#171;non impone un divieto di recarsi in determinati luoghi\u0026#187;, ma \u0026#171;un divieto di muoversi a determinati soggetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo ne conclude che il provvedimento di adozione del divieto comporti una restrizione della libert\u0026#224; personale, anzich\u0026#233; della libert\u0026#224; di circolazione tutelata dall\u0026#8217;art. 16 Cost., e che quindi esso debba essere adottato dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, o soggetto a convalida di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, escluso che la lettera delle disposizioni impugnate permetta in via interpretativa di ritenere che il provvedimento sia soggetto a convalida dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, dubita perci\u0026#242; della legittimit\u0026#224; costituzionale del divieto di mobilit\u0026#224; e del regime penale che ne accompagna la violazione, per lesione della riserva di giurisdizione prevista dall\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura ritiene che la misura alla quale \u0026#232; sottoposto chi si ammala vada ricondotta alla sfera della libert\u0026#224; di circolazione, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;art. 13 Cost., deducendone l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sulla base, sia del criterio cosiddetto quantitativo, sia del criterio cosiddetto qualitativo, che sarebbero stati elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e che determinerebbero, altres\u0026#236;, la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, secondo la difesa statale, la restrizione, nel caso di specie, avrebbe carattere lieve e non comprometterebbe la dignit\u0026#224; della persona, sottoponendola ad un trattamento degradante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali considerazioni, che sottraggono al campo proprio dell\u0026#8217;art. 13 Cost. i trattamenti sanitari obbligatori, varrebbero anche per i \u0026#171;cordoni sanitari\u0026#187; istituiti per contenere il contagio, anche se con provvedimenti diretti nei confronti di singoli individui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl divieto di mobilit\u0026#224; per cui \u0026#232; causa sarebbe perci\u0026#242; una misura limitativa della libert\u0026#224; di circolazione, di natura provvisoria, e subordinata al \u0026#171;mero accertamento della positivit\u0026#224; al virus Covid-19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di ogni carattere coercitivo renderebbe, inoltre, improprio il riferimento operato dal giudice rimettente agli istituti degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, che invece comportano \u0026#171;forme di coazione fisica\u0026#187;, quale l\u0026#8217;applicazione del regime carcerario, in caso di inosservanza delle misure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, limitandosi a reiterare gli argomenti gi\u0026#224; svolti in sede di intervento.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 aprile 2021 (reg. ord. n. 141 del 2021) il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, in riferimento all\u0026#8217;art. 13 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente giudica un imputato al quale \u0026#232; contestato, in concorso con altri reati, di essere uscito dalla propria abitazione, dopo che ne era stata accertata la positivit\u0026#224; al virus COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo reputa il combinato disposto delle norme censurate difforme dall\u0026#8217;art. 13 Cost., perch\u0026#233; esse non prevedono che il provvedimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; sanitaria, con il quale il malato \u0026#232; sottoposto alla cosiddetta quarantena obbligatoria, sia convalidato entro 48 ore dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nella fase iniziale della pandemia il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, aveva approntato una risposta penale per ogni violazione delle \u0026#171;misure di contenimento\u0026#187; attuate, sulla base di tale fonte primaria, a mezzo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, fin dall\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, il legislatore ha preferito riservare la sanzione penale alla trasgressione ritenuta pi\u0026#249; grave, nell\u0026#8217;ottica del contenimento del contagio, ovvero alla violazione del \u0026#171;divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorit\u0026#224; sanitaria locale, purch\u0026#233; risultate positive al virus\u0026#187;, a condizione che tale misura fosse stata attivata con gli strumenti di cui all\u0026#8217;art. 2 di tale testo normativo, ovvero d.P.C.m. o ordinanze del Ministro della salute (art. 1, comma 2, lettera e, del d.l. n. 19 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon le disposizioni oggi censurate \u0026#232; direttamente la legge, senza la successiva intermediazione di un d.P.C.m., a porre il \u0026#171;divieto di mobilit\u0026#224; dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell\u0026#8217; autorit\u0026#224; sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all\u0026#8217;accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata\u0026#187; (art. 1, comma 6, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito), nonch\u0026#233; a stabilire che \u0026#171;salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell\u0026#8217;articolo 452 del codice penale o comunque pi\u0026#249; grave reato, la violazione della misura di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 6, \u0026#232; punita ai sensi dell\u0026#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265\u0026#187; (art. 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale figura contravvenzionale di reato mantiene analoga forma, quanto agli elementi costitutivi della fattispecie e alla pena comminata, con il sopravvenuto art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), che \u0026#171;a decorrere dal 1\u0026#176; aprile 2022\u0026#187; introduce l\u0026#8217;art. 10-ter nel testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, saldandosi all\u0026#8217;art. 13, comma 2-bis, del d.l. n. 52 del 2021, come introdotto a propria volta dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera b), del d.l. n. 24 del 2022, continua a comportare che sia incriminato, con la medesima pena, il fatto descritto dalle disposizioni del d.l. n. 33 del 2020, in forza delle quali l\u0026#8217;imputato viene giudicato nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#232; palese che lo ius superveniens non interferisce con l\u0026#8217;attuale questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, perch\u0026#233; il rimettente avrebbe errato nel ricondurre la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria allo statuto giuridico della libert\u0026#224; personale (art. 13 Cost.), anzich\u0026#233; a quello della libert\u0026#224; di circolazione (art. 16 Cost.), che non contiene in s\u0026#233;, diversamente dal primo, la riserva di giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, posto che essa attiene con ogni evidenza al merito della questione, e non gi\u0026#224; ai suoi profili preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il dubbio del rimettente nasce dalla convinzione che una misura cos\u0026#236; limitativa della facolt\u0026#224; di libera locomozione, da impedire l\u0026#8217;uscita dalla propria abitazione durante la malattia, non possa che ricadere nella sfera giuridica della libert\u0026#224; personale, al pari di misure che il giudice a quo reputa del tutto affini quanto al grado di afflittivit\u0026#224;, ovvero gli arresti domiciliari, che sono una misura cautelare (art. 284 del codice di procedura penale), e la detenzione domiciliare, ovvero una misura alternativa alla detenzione (art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante \u0026#171;Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che la facolt\u0026#224; di autodeterminarsi quanto alla mobilit\u0026#224; della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libert\u0026#224; personale, sia della libert\u0026#224; di circolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, i criteri che il rimettente suggerisce per qualificare la fattispecie ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 Cost., anzich\u0026#233; in base all\u0026#8217;art. 16 Cost., non hanno mai trovato corrispondenza nella ormai pluridecennale giurisprudenza maturata da questa Corte sul punto controverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con la sentenza n. 68 del 1964, ha gi\u0026#224; rilevato che i \u0026#171;motivi di sanit\u0026#224;\u0026#187; che permettono alla legge, ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 Cost., di limitare in via generale la libert\u0026#224; di circolazione delle persone possono giungere fino alla \u0026#171;necessit\u0026#224; di isolare individui affetti da malattie contagiose\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerci\u0026#242;, in linea di principio, e impregiudicato ogni ulteriore profilo concernente la legittimit\u0026#224; costituzionale di tali misure, non si pu\u0026#242; negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute nell\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; (art. 32 Cost) possa stringersi di quanto \u0026#232; necessario, secondo un criterio di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto, per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seconda dei casi, in particolare, e sempre alla luce della evoluzione della pandemia, il legislatore potr\u0026#224; orientarsi, sia nel senso di prescrivere un divieto generalizzato a recarsi in determinati luoghi, per esempio quando il fattore di contagio alberghi solo in questi ultimi (ci\u0026#242; che il rimettente definisce \u0026#171;limitazioni negative\u0026#187; legate al luogo, attribuendole all\u0026#8217;art. 16 Cost.), sia nel senso di imporre un divieto di spostarsi a determinate persone, specie quando queste ultime, in ragione della libert\u0026#224; di circolare, siano, a causa della contagiosit\u0026#224;, un pericoloso vettore della malattia (ci\u0026#242; che il giudice a quo sostiene erroneamente comportare una \u0026#171;limitazione positiva\u0026#187; prescritta all\u0026#8217;individuo, come tale in ogni caso presidiata dall\u0026#8217;art. 13 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Si tratta di stabilire, anzitutto, se le modalit\u0026#224; con le quali una simile, gravosa misura siano state adottate non trasmodino, in concreto, in restrizione della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Inoltre, una volta che si sia giunti alla conclusione che la limitazione introdotta dal legislatore appartenga, a buon titolo, al campo governato dall\u0026#8217;art. 16 Cost., e si sia quindi potuto escludere ogni rilievo all\u0026#8217;art. 13 Cost., ugualmente occorrerebbe valutare la conformit\u0026#224; della misura adottata ai limiti costituzionali che il legislatore incontra in tema di compressione della libert\u0026#224; di circolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, pur priva della riserva di giurisdizione, resta assistita da garanzie consone al fondamentale rilievo costituzionale che connota la facolt\u0026#224; di locomozione, anche quale base fattuale per l\u0026#8217;esercizio di numerosi altri diritti di primaria importanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale secondo aspetto del problema non \u0026#232; stato sottoposto all\u0026#8217;attenzione di questa Corte dal giudice rimettente, che ha invece circoscritto il dubbio di costituzionalit\u0026#224; alla violazione dell\u0026#8217;art. 13 Cost., sicch\u0026#233; \u0026#232; solo a quest\u0026#8217;ultima che deve riservarsi ora l\u0026#8217;attenzione, restando invece impregiudicato ogni profilo afferente all\u0026#8217;osservanza dell\u0026#8217;art. 16 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nella giurisprudenza costituzionale, il nucleo irriducibile dell\u0026#8217;habeas corpus, tutelato dall\u0026#8217;art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti espressamente menzionati dallo stesso articolo (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, o convalidato da quest\u0026#8217;ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impiego della forza per restringere la capacit\u0026#224; di disporre del proprio corpo, purch\u0026#233; ci\u0026#242; avvenga in misura non del tutto trascurabile e momentanea (sentenze n. 30 del 1962 e n. 13 del 1972), \u0026#232; quindi precluso alla legge dalla lettera stessa dell\u0026#8217;art. 13 Cost., se non interviene il giudice, la cui posizione di indipendenza e imparzialit\u0026#224; assicura che non siano commessi arbitri in danno delle persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora, pertanto, il legislatore intervenga sulla libert\u0026#224; di locomozione, indice certo per assegnare tale misura all\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 13 Cost. (e non dell\u0026#8217;art. 16 Cost.) \u0026#232; che essa sia non soltanto obbligatoria (tale, vale a dire, da comportare una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tale da richiedere una coercizione fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer detta ragione, questa Corte ha ritenuto che un mero ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la cui esecuzione sia affidata alla collaborazione spontanea di chi lo riceve, afferisca alla libert\u0026#224; di circolazione, ma che, diversamente, ove l\u0026#8217;ordine comporti la traduzione fisica della persona, esso debba essere assistito dalle garanzie di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost. (sentenze n. 2 del 1956 e n. 45 del 1960). Parimenti, il respingimento dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera, a differenza dell\u0026#8217;ordine di espulsione, restringe la libert\u0026#224; personale in ragione di tale \u0026#171;modalit\u0026#224; esecutiva\u0026#187; (sentenza n. 275 del 2017; in precedenza, sentenza n. 222 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;\u0026#171;assoggettamento fisico all\u0026#8217;altrui potere e che \u0026#232; indice sicuro dell\u0026#8217;attinenza della misura alla sfera della libert\u0026#224; personale\u0026#187; contraddistingue anche il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza, in quanto l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente, \u0026#171;avvalendosi della forza pubblica\u0026#187; adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (sentenze n. 105 del 2001; si veda, inoltre, la sentenza n. 23 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre in osservanza del fondamentale criterio che attiene alla coercizione fisica, questa Corte ha ricondotto all\u0026#8217;art. 13 Cost. l\u0026#8217;esecuzione di un prelievo ematico nel corso di un procedimento penale \u0026#171;quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva\u0026#187; (sentenza n. 238 del 1996), ma ha invece escluso l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di tale disposizione costituzionale al test alcolemico, ove proposto a chi sia sospettato di aver guidato in stato di ebbrezza, considerato che la persona, pur commettendo reato in caso di rifiuto ingiustificato, \u0026#171;non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell\u0026#8217;agente\u0026#187; di pubblica sicurezza (sentenza n. 194 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; bene precisare che qualora sia previsto il ricorso alla forza fisica al fine di instaurare o mantenere in essere, con apprezzabile durata, una misura restrittiva della facolt\u0026#224; di libera locomozione, allora la circostanza che la legge abbia introdotto tale misura in via generale per motivi di sanit\u0026#224; non comporta che essa vada assegnata alla garanzia costituzionale offerta dall\u0026#8217;art. 16 Cost., e sfugga cos\u0026#236; alla riserva di giurisdizione, posto che detto elemento coercitivo implica necessariamente che sia l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ad applicare la restrizione, o a convalidarne l\u0026#8217;esecuzione provvisoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, in particolare, la garanzia di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost. raggiunge certamente misure disposte o protratte coattivamente, anche se sorrette da finalit\u0026#224; di cura, perch\u0026#233; \u0026#171;quanto meno allorch\u0026#233; un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come \u0026#8220;obbligatorio\u0026#8221; \u0026#8211; con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso, ma anche come \u0026#8220;coattivo\u0026#8221; \u0026#8211; potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana \u0026#8211; le garanzie dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell\u0026#8217;art. 13 Cost., che tutela in via generale la libert\u0026#224; personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;obbligo, per chi \u0026#232; sottoposto a quarantena per provvedimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora, non restringe la libert\u0026#224; personale, anzitutto perch\u0026#233; esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, n\u0026#233; in fase iniziale, n\u0026#233; durante la protrazione di esso per il corso della malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl destinatario del provvedimento \u0026#232; infatti senza dubbio obbligato ad osservare l\u0026#8217;isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi \u0026#232; costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla \u0026#8220;quarantena\u0026#8221; e si allontani dalla propria dimora incorrer\u0026#224; nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potr\u0026#224; impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, n\u0026#233; potr\u0026#224; essere arrestato in conseguenza di tale violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; a tale proposito sfuggire la marcata differenza che separa tale fattispecie dalle ipotesi normative evocate dal rimettente per giustificare l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 cod. proc. pen.), sia la misura alternativa alla detenzione costituita dalla detenzione domiciliare (art. 47-ter della legge n. 354 del 1975) sono, infatti, coattivamente imposte e mantenute in vigore, al punto che l\u0026#8217;art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalit\u0026#224; organizzata e di trasparenza e di buon andamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, consente l\u0026#8217;arresto di chi sia evaso anche al di fuori dei casi di flagranza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; quindi, su questo piano, alcun paragone possibile tra l\u0026#8217;introduzione, da parte delle norme censurate e a pena di commettere una contravvenzione, del solo obbligo di non uscire di casa se malati, al fine di scongiurare ulteriori contagi, e l\u0026#8217;esecuzione di provvedimenti tipici del diritto penale, ai quali \u0026#232; connaturata la coercibilit\u0026#224;, perlomeno per i casi di inosservanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Fin dagli esordi della sua giurisprudenza, questa Corte ha riconosciuto che l\u0026#8217;art. 13 Cost. deve trovare spazio non soltanto a fronte di restrizioni mediate dall\u0026#8217;impiego della forza fisica, ma anche a quelle che comportino l\u0026#8217;\u0026#171;assoggettamento totale della persona all\u0026#8217;altrui potere\u0026#187;, con le quali, vale a dire, viene compromessa la \u0026#171;libert\u0026#224; morale\u0026#187; degli individui (sentenza n. 30 del 1962), imponendo loro \u0026#171;una sorta di degradazione giuridica\u0026#187; (sentenza n. 11 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale criterio di lettura ha trovato ripetutamente applicazione, ove si \u0026#232; trattato di qualificare sul piano costituzionale i limiti imposti alla facolt\u0026#224; di libera locomozione, che non fossero accompagnati da forme di coercizione (sentenze n. 144 del 1997; n. 193 e n. 143 del 1996; n. 210 del 1995; n. 419 del 1994; n. 68 del 1964; n. 45 del 1960), e che, di conseguenza, si prestavano, in linea astratta, a convergere verso il campo di applicazione dell\u0026#8217;art. 16 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha tenuto ferma, al contrario, la necessit\u0026#224; che simili restrizioni, ove implicanti \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187;, fossero assistite dalle piene garanzie dell\u0026#8217;habeas corpus offerte dallo statuto della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpecie a fronte di un vasto apparato di misure di prevenzione, che la legislazione dei tempi affidava alla gestione della sola autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza, si \u0026#232; infatti ritenuto che la medesima esigenza costituzionale di preservare la libert\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo, comprimibile solo per atto motivato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge, dovesse essere avvertita non soltanto innanzi allo spiegamento di forme coercitive (il cui esercizio segna la pi\u0026#249; icastica manifestazione del monopolio statale della forza), ma anche per quei casi nei quali la legge assoggetta l\u0026#8217;individuo a specifiche prescrizioni che si riflettono sulla facolt\u0026#224; di disporre di s\u0026#233; e del proprio corpo, compresa quella di locomozione, recando al contempo \u0026#171;una menomazione o mortificazione della dignit\u0026#224; o del prestigio della persona\u0026#187; (sentenze n. 419 del 1994 e n. 68 del 1964).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, \u0026#232; appena il caso di precisarlo, di un criterio che \u0026#232; stato utilizzato nella giurisprudenza di questa Corte solo per allargare lo scudo protettivo dell\u0026#8217;art. 13 Cost., e in nessun caso per ridimensionarlo: in altri termini, ove la restrizione sia ottenuta mediante coercizione fisica, essa continua ad afferire alla libert\u0026#224; personale, quand\u0026#8217;anche non rechi degradazione giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso opposto, prescrizioni restrittive degradanti per la persona, per quanto previste dalla legge e necessarie a perseguire il \u0026#171;fine costituzionalmente tracciato\u0026#187; che le giustifica (sentenza n. 219 del 2008), non possono sfuggire alla riserva di giurisdizione, perch\u0026#233; esse, separando l\u0026#8217;individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettivit\u0026#224;, e riservando loro un trattamento deteriore, portano con s\u0026#233; un elevato tasso di potenziale arbitrariet\u0026#224;, al quale lo Stato di diritto oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Naturalmente, pu\u0026#242; essere complicato, talvolta, distinguere, tra le incisioni della facolt\u0026#224; di locomozione, quelle che convergono, in quanto degradanti, verso la libert\u0026#224; personale, e quindi di competenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, e quelle che, invece, afferiscono alla libert\u0026#224; di circolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBasti pensare, a tale proposito, che questa Corte ha ravvisato la pertinenza dell\u0026#8217;art. 13 Cost. a fronte dell\u0026#8217;obbligo, non coercibile, di comparire presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive (sentenze n. 193 e n. 143 del 1996), ma la ha invece esclusa con riguardo al divieto di accedere agli stadi, perch\u0026#233; l\u0026#8217;assenza di un contatto con la pubblica autorit\u0026#224;, in tal caso, determina una \u0026#171;minore incidenza sulla sfera della libert\u0026#224; del soggetto\u0026#187;, ovvero non ne comporta una degradazione giuridica afferente alla dignit\u0026#224; della persona (sentenza n. 193 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; in questi casi, e salvo eccezioni, quel sottostante giudizio sulla personalit\u0026#224; morale del singolo, e la incidenza sulla pari dignit\u0026#224; sociale dello stesso, che reclamano, ove posti a base di una misura restrittiva pur non coercitiva, l\u0026#8217;apparato di garanzie predisposto a tutela della libert\u0026#224; personale. Tuttavia, non \u0026#232; detto che questo sia sufficiente sul piano costituzionale, e che non debbano invece aggiungersi a ci\u0026#242;, in casi del tutto particolari, le garanzie offerte dall\u0026#8217;art. 13 Cost., alla luce delle peculiarit\u0026#224; con cui si \u0026#232; eventualmente manifestato l\u0026#8217;intervento legislativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Sulla base di questi principi deve ritenersi che, nel caso di specie, \u0026#232; palese che la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria recata dall\u0026#8217;art. 1, comma 6, censurato non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto e quindi non incide sulla libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; qui, infatti, in presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che pu\u0026#242; venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque di immediata evidenza che l\u0026#8217;accertamento dello stato di positivit\u0026#224; non si congiunge ad alcuno stigma morale, e non pu\u0026#242; cagionare mortificazione della pari dignit\u0026#224; sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null\u0026#8217;altro che dall\u0026#8217;esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Va infine ribadito che il paragone che il giudice rimettente instaura con le misure degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare \u0026#232; insostenibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali casi si \u0026#232; infatti in presenza di misure proprie del diritto penale, la cui applicazione \u0026#232; inscindibilmente connessa ad una valutazione individuale della condotta e della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente, da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria a ci\u0026#242; costituzionalmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono, questi, elementi che danno pienamente conto delle ragioni per le quali non \u0026#232; dubitabile che simili misure siano soggette alla riserva di giurisdizione di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost., ma che, al contempo, servono a chiarire perch\u0026#233; non lo debba invece essere la cosiddetta quarantena obbligatoria, che non fa seguito ad alcun tratto di illiceit\u0026#224;, anche solo supposta, nella condotta della persona, ma alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalit\u0026#224; morale e della pari dignit\u0026#224; sociale, di essersi ammalata a causa di un agente patogeno diffuso nell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, sebbene il legislatore abbia costruito la figura di reato sull\u0026#8217;inosservanza del provvedimento che sottopone la singola persona alla quarantena a seguito di positivit\u0026#224; al test del virus Covid-19, non solo non vi \u0026#232; alcun obbligo ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 Cost. che tale provvedimento sia convalidato dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, ma di quest\u0026#8217;ultimo provvedimento amministrativo non vi sarebbe neppure stata la necessit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ben potrebbe, infatti, configurare come reato la condotta di chi, sapendosi malato, lasci la propria abitazione o dimora, esponendo gli altri al rischio del contagio, senza la necessit\u0026#224; della sopravvenienza di un provvedimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; sanitaria. Ci\u0026#242; infatti \u0026#232; accaduto durante la vigenza del d.l. n. 19 del 2020, il cui art. 4, comma 6, aveva provveduto proprio in tal senso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la natura del virus, la larghissima diffusione di esso, l\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; degli esami diagnostici per rilevarne la presenza, sulla base di test scientifici obiettivi, fugano ogni pericolo di \u0026#171;arbitrariet\u0026#224; e di ingiusta discriminazione\u0026#187; (sentenza n. 68 del 1964), tale da chiamare in causa il giudice, affinch\u0026#233; la misura dell\u0026#8217;isolamento sia disposta, o convalidata tempestivamente; fermo restando che il malato non solo, come si \u0026#232; visto, pu\u0026#242; sottrarsi alla misura obbligatoria, ma non coercitiva (pur sostenendone le conseguenze penali), ma pu\u0026#242; altres\u0026#236; far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perch\u0026#233; ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l\u0026#8217;isolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In definitiva, la questione di legittimit\u0026#224; degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020 non \u0026#232; fondata, in riferimento all\u0026#8217;art. 13 Cost., perch\u0026#233; la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria \u0026#232; istituto che limita la libert\u0026#224; di circolazione, anzich\u0026#233; restringere la libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli art. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220526105300.pdf","oggetto":"Reati e pene - Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 - Divieto di mobilit\u0026#224; dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell\u0027autorit\u0026#224; sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all\u0027accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44864","titoletto":"Circolazione e soggiorno (libertà di) - In genere - Limitazioni per motivi di sanità - Necessità di prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità - Possibilità per il legislatore di adottare misure adeguate, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, fino all\u0027isolamento individuale. (Classif. 046001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell\u0027art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 68/1964 - mass. 2186\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn linea di principio, non si può negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute nell\u0027interesse della collettività (art. 32 Cost.) possa stringersi di quanto è necessario, secondo un criterio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto, per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità. A seconda dei casi, in particolare, e sempre alla luce della evoluzione della pandemia, il legislatore potrà orientarsi, sia nel senso di prescrivere un divieto generalizzato a recarsi in determinati luoghi, sia nel senso di imporre un divieto di spostarsi a determinate persone, specie quando queste ultime, in ragione della libertà di circolare, siano, a causa della contagiosità, un pericoloso vettore della malattia.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44865","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44865","titoletto":"Libertà personale - In genere - Garanzia dell\u0027habeas corpus - Portata. (Classif. 142001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl nucleo irriducibile dell\u0027\u003cem\u003ehabeas corpus\u003c/em\u003e, tutelato dall\u0027art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti ivi espressamente menzionati (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell\u0027autorità giudiziaria, o convalidato da quest\u0027ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l\u0027autorità di pubblica sicurezza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027impiego della forza per restringere la capacità di disporre del proprio corpo, purché ciò avvenga in misura non del tutto trascurabile e momentanea, è precluso alla legge dalla lettera stessa dell\u0027art. 13 Cost., se non interviene il giudice, la cui posizione di indipendenza e imparzialità assicura che non siano commessi arbìtri in danno delle persone. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 30/1962 - mass. 1489; S. 13/1972 - mass. 5898\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44866","numero_massima_precedente":"44864","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44866","titoletto":"Libertà personale - In genere - Riserva di giurisdizione - Estensione alle misure limitative della libertà di locomozione che richiedano coercizione fisica o implichino forme di degradazione giuridica (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che sanzionano penalmente la violazione della quarantena obbligatoria imposta con provvedimento dell\u0027autorità sanitaria a chi sia risultato positivo al virus da Covid-19). (Classif. 142001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe misure restrittive della libertà di locomozione in tanto rientrano nell\u0027ambito applicativo dell\u0027art. 13 Cost. (e non dell\u0027art. 16 Cost.) in quanto siano non soltanto obbligatorie (comportino cioè una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tali da richiedere una coercizione fisica (pure se disposte in via generale per motivi di sanità) oppure da comportare l\u0027assoggettamento totale della persona all\u0027altrui potere, vale a dire da compromettere la libertà morale degli individui, imponendo loro una sorta di «degradazione giuridica». (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 219/2008 - mass. 32596;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; \u003c/em\u003eS\u003cem\u003e. 144/1997 - mass. 23255;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS.238/ 1996 - mass. 22598; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 143/1996 - mass. 22387;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 210/1995 - mass. 21483;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 419/1994 - mass. 21052; S. 23 del 1975 - mass. 7643, mass. 7644; S. 68/1964 - mass. 2187, mass. 2191\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 30/1962 - mass. 1489, mass. 1490\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 45/1960 - mass. 1082; S. 11/1956 - mass. 41\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 2/1956 - mass. 12\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all\u0027art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., in quanto, sanzionando penalmente l\u0027inosservanza della quarantena imposta al soggetto risultato positivo al virus da Covid-19 con provvedimento dell\u0027autorità sanitaria, non prevedono che tale provvedimento sia convalidato entro 48 ore dall\u0027autorità giudiziaria. La c.d. quarantena obbligatoria è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Diversamente dalle misure penali degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, evocate dal rimettente, il divieto di uscire dalla propria abitazione o dimora non è infatti accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, che impedisca al soggetto di allontanarsi o ne consenta l\u0027arresto in caso di violazione; né determina alcuna degradazione giuridica di chi vi è sottoposto, in quanto si collega alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalato a causa di un agente patogeno altamente contagioso e che può essere contratto da chiunque. Pertanto, non solo non vi è alcun obbligo ai sensi dell\u0027art. 13 Cost. che il provvedimento dell\u0027autorità sanitaria sia convalidato dall\u0027autorità giudiziaria, ma di quest\u0027ultimo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. La natura del virus, la sua larghissima diffusione, l\u0027affidabilità degli esami diagnostici fugano, del resto, ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione tale da chiamare in causa il giudice, fermo restando che il malato può far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l\u0027isolamento).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44865","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"16/05/2020","data_nir":"2020-05-16","numero":"33","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-16;33~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"16/05/2020","data_nir":"2020-05-16","numero":"33","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-16;33~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"14/07/2020","data_nir":"2020-07-14","numero":"74","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-14;74"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41688","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 127/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2246","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43947","autore":"Camerlengo Q.","titolo":"Il Presidente della Repubblica, la coesione sociale, le onorificenze: spunti di riflessione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43946_2022_127.pdf","nome_file_fisico":"127-2022+altra_Camerlengo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42530","autore":"Carrer M.","titolo":"I limiti costituzionali del diritto di circolazione. I casi della pandemia e delle politiche sulla mobilità e circolazione stradale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42529_2022_127.pdf","nome_file_fisico":"127-2022+altre_Carrer.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42192","autore":"Cecere A.M.","titolo":"Quarantena obbligatoria tra provvedimento amministrativo e sanzione penale: profili di incostituzionalità non rilevanti ma persistenti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42319","autore":"Ciervo A.","titolo":"Limitazioni alla libertà personale e garanzia della riserva di giurisdizione nella recente giurisprudenza costituzionale: due precedenti importanti anche per il diritto all\u0027immigrazione?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42319_2022_127.pdf","nome_file_fisico":"22_2022+1 Ciervo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41726","autore":"Della Bella A.","titolo":"Quarantena obbligatoria, libertà personale e libertà di circolazione. 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