HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:80 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.636777 "namelookup_time" => 0.001134 "connect_time" => 0.002134 "pretransfer_time" => 0.123751 "size_download" => 68126.0 "speed_download" => 106985.0 "starttransfer_time" => 0.57529 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 36226 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 123424 "connect_time_us" => 2134 "namelookup_time_us" => 1134 "pretransfer_time_us" => 123751 "starttransfer_time_us" => 575290 "total_time_us" => 636777 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770532461.8826 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:80" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:80 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sun, 08 Feb 2026 06:34:22 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sun, 08 Feb 2026 06:34:22 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"80","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"21/05/2025","data_decisione":"21/05/2025","data_deposito":"19/06/2025","pubbl_gazz_uff":"25/06/2025","num_gazz_uff":"26","norme":"Art. 22, c. 13°, della legge della Provincia di Bolzano 16/07/2024, n. 2.","atti_registro":"ric. 34/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 80\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attivit\u0026#224; economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224;, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanit\u0026#224;, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 settembre 2024, depositato in cancelleria il 24 settembre successivo, iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocata Patrizia Pignatta per la Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 24 settembre 2024 e iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attivit\u0026#224; economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224;, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanit\u0026#224;, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata ha sostituito il comma 4 dell\u0026#8217;art. 27 della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 2015, n. 16 (Disposizioni sugli appalti pubblici) con il seguente: \u0026#171;4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonch\u0026#233; gli oneri aziendali concernenti l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera e del personale nonch\u0026#233; gli oneri aziendali non sono richiesti nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Prima dell\u0026#8217;aggiudicazione la stazione appaltante verifica la congruit\u0026#224; del costo e degli oneri indicati. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l\u0026#8217;esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero violati gli artt. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; gli artt. 4 e 8, primo comma, numero 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, la modifica legislativa introdotta dalla disposizione impugnata, applicabile agli appalti pubblici \u0026#171;di interesse provinciale\u0026#187; disciplinati dalla legge prov. Bolzano n. 16 del 2015, contrasterebbe con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 108, comma 9, cod. contratti pubblici dispone che \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;offerta economica l\u0026#8217;operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale\u0026#187;. Di conseguenza \u0026#8211; osserva il ricorrente \u0026#8211;, tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara sono tenuti a fornire tali indicazioni in sede di offerta, \u0026#171;a prescindere dal (solo successivo) esito della procedura\u0026#187; stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, invece, prevede che questo adempimento sia richiesto al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria, quindi soltanto prima dell\u0026#8217;aggiudicazione, nonostante i costi della manodopera e gli oneri aziendali sostenuti dall\u0026#8217;operatore economico per rispettare le disposizioni sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro costituiscano parte integrante dell\u0026#8217;offerta economica e debbano pertanto essere considerati, quale \u0026#171;elemento ineludibile\u0026#187;, ai fini della valutazione complessiva operata dalla stazione appaltante in sede di determinazione della graduatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo confermerebbe il testo dell\u0026#8217;art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici, il quale, nel disciplinare le \u0026#171;[o]fferte anormalmente basse\u0026#187;, prevede che \u0026#171;[l]e stazioni appaltanti valutano la congruit\u0026#224;, la seriet\u0026#224;, la sostenibilit\u0026#224; e la realizzabilit\u0026#224; della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente osserva che la disposizione impugnata rischia di attenuare le tutele dei dipendenti degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, tutele che il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 ha inteso invece \u0026#171;irrobustire\u0026#187;, innovando rispetto alla disciplina anteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato art. 108, comma 9, andrebbe considerato \u0026#8211; oltre che insieme alla norma sui criteri di aggiudicazione dell\u0026#8217;offerta, di cui al comma 4 dello stesso articolo \u0026#8211; anche alla luce della previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 41, comma 14, cod. contratti pubblici, concernente la determinazione dell\u0026#8217;importo posto a base di gara nei contratti di lavori e servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima disposizione prevede, da un lato, che per determinare l\u0026#8217;importo posto a base di gara la stazione appaltante \u0026#171;individua nei documenti di gara i costi della manodopera\u0026#187; e, d\u0026#8217;altro lato, che \u0026#171;[i] costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall\u0026#8217;importo assoggettato al ribasso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOccorre perci\u0026#242; distinguere, secondo il ricorrente, tra l\u0026#8217;importo posto a base di gara determinato dalla stazione appaltante, di cui fanno parte anche i costi di manodopera e di sicurezza, e l\u0026#8217;importo ribassabile dal concorrente, che invece non li deve comprendere. Si imporrebbe cos\u0026#236; alle imprese di stimare in modo congruo e adeguato tali costi \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, in modo da \u0026#171;costruire una corretta base di ribasso\u0026#187;. Infatti, se l\u0026#8217;operatore economico indicasse nell\u0026#8217;offerta un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, l\u0026#8217;offerta stessa sarebbe sottoposta al procedimento di verifica dell\u0026#8217;anomalia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe richiamate regole del codice dei contratti pubblici, conformatesi a consolidati orientamenti sia della giurisprudenza amministrativa che della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sarebbero improntate alla necessita\u0026#768; che la stazione appaltante determini la base d\u0026#8217;asta in modo congruo e corretto e alla necessit\u0026#224; che essa valuti, in piena trasparenza ed \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, la rispondenza di tutte le offerte alla normativa lavoristica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutti gli operatori economici dovrebbero dunque indicare separatamente nella propria offerta i costi della manodopera e della sicurezza, insuscettibili di ribasso, avendo il legislatore statale espresso \u0026#171;una scelta [...] non derogabile dall\u0026#8217;ordinamento territoriale, in quanto mirata a raggiungere un complessivo punto di equilibrio fra perseguimento dell\u0026#8217;utile d\u0026#8217;impresa in sede di partecipazione a procedure pubbliche per l\u0026#8217;aggiudicazione di appalti, e sostenibilit\u0026#224; sociale delle relative offerte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui le disposizioni del codice dei contratti pubblici che disciplinano le procedure di gara, da un lato, sono riconducibili alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; e, d\u0026#8217;altro lato, vanno qualificate sia come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, sia come norme con cui lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea, il ricorrente lamenta la violazione, in primo luogo, dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., nonch\u0026#233; degli artt. 4 e 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale, disposizione, quest\u0026#8217;ultima, che attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;lavori pubblici di interesse provinciale\u0026#187;, nel rispetto degli obblighi sovranazionali in materia di tutela della concorrenza. L\u0026#8217;art. 22, comma 13, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2024 avrebbe introdotto una disciplina in contrasto con tale previsione statutaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, inoltre, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, ponendosi in contrasto con i citati artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici, costituenti norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Sarebbero di conseguenza superati, anche sotto tale profilo, i limiti posti dai citati artt. 4 e 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale alla competenza legislativa primaria provinciale nella materia \u0026#171;lavori pubblici di interesse provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 21 ottobre 2024, concludendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, nel merito, per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In via preliminare, la Provincia autonoma eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, innanzi tutto, della questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., posto che tale parametro, in ragione di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sarebbe applicabile alle province autonome solo nella parte in cui attribuisce forme di autonomia pi\u0026#249; ampie di quelle gi\u0026#224; riconosciute dai relativi statuti. Non verificandosi tale circostanza nel caso concreto, il riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. non sarebbe conferente, \u0026#171;tanto pi\u0026#249; che la violazione dei limiti della competenza statutaria e\u0026#768; fatta derivare direttamente dal contrasto con il [c]odice dei contratti pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inammissibili, inoltre, per non avere il ricorrente indicato \u0026#171;in quali termini si sarebbe determinato un livello di tutela della concorrenza inferiore rispetto a quello garantito dalla legislazione statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la Provincia autonoma evidenzia che l\u0026#8217;art. 27, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2015, nel testo previgente \u0026#8211; introdotto dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 9 luglio 2019, n. 3 (Semplificazioni negli appalti pubblici) \u0026#8211;, prevedeva il controllo dei costi e degli oneri in esame solo nei confronti dell\u0026#8217;aggiudicatario, statuendo che \u0026#171;[i]n fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l\u0026#8217;indicazione del costo della manodopera e del personale, nonch\u0026#233; degli oneri aziendali concernenti l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro\u0026#187;. Nell\u0026#8217;ipotesi di esito negativo della verifica, di conseguenza, si sarebbe dovuto procedere all\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;aggiudicazione, all\u0026#8217;escussione della garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la modifica apportata dalla disposizione impugnata, il legislatore provinciale, anzich\u0026#233; violare le regole del codice dei contratti pubblici, vi avrebbe aderito nella parte in cui esse prevedono che la suddetta verifica avvenga in una fase precedente l\u0026#8217;aggiudicazione. Secondo il novellato art. 27, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2015, infatti, la stazione appaltante dovrebbe procedere sempre, prima dell\u0026#8217;aggiudicazione e a prescindere dalla valutazione di anomalia dell\u0026#8217;offerta, alla verifica della congruita\u0026#768; dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, trattandosi di una condizione autonoma e indefettibile del provvedimento di aggiudicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe pacifica, d\u0026#8217;altra parte, la circostanza che, in sede di offerta, i partecipanti alla gara debbano tenere conto di tali costi nella determinazione dell\u0026#8217;importo economico. La modifica normativa introdotta a livello provinciale \u0026#8211; analoga, secondo la Provincia autonoma, a una previsione gi\u0026#224; esistente, come prima evidenziato \u0026#8211; sarebbe consistita nella richiesta della loro puntuale indicazione solo al concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria, in ossequio ai principi di massima celerit\u0026#224;, di semplificazione e di risultato, ispiratori del codice dei contratti pubblici, senza esonerare i concorrenti dal considerare gli stessi costi nella formulazione dell\u0026#8217;offerta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo \u0026#8211; osserva la Provincia autonoma \u0026#8211; ogni concorrente \u0026#232; consapevole del fatto che la sua offerta, ove egli risulti primo in graduatoria, sar\u0026#224; sottoposta a verifica di congruita\u0026#768; a prescindere da eventuali anomalie e che i costi del personale e della sicurezza dovranno essere giustificati in coerenza con l\u0026#8217;importo complessivo da lui indicato, al pari di quanto accadrebbe ove l\u0026#8217;offerta fosse sottoposta a verifica di anomalia, ex art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore provinciale avrebbe esclusivamente inteso \u0026#171;sollevare i partecipanti alla procedura dal dover fornire sin dalla fase della partecipazione alla gara la puntuale e specifica indicazione di detti costi, trasferendo tale obbligo in capo al solo soggetto collocato [ne]lla prima posizione della graduatoria\u0026#187;, senza rinunciare alla tutela sostanziale dei diritti dei lavoratori, che risulterebbe anzi rafforzata rispetto alla normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo quest\u0026#8217;ultima, infatti, la verifica del rispetto dei minimi salariali, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatterebbe solo nell\u0026#8217;ipotesi di anomalia dell\u0026#8217;offerta, ex art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici, o nell\u0026#8217;ipotesi in cui i costi della manodopera indicati dal concorrente divergano dai valori indicati nei documenti di gara, ex art. 41, comma 14, dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la disposizione impugnata dovrebbe essere letta considerando l\u0026#8217;intero impianto normativo in cui si colloca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, andrebbe considerato anche il comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 27 della legge prov. Bolzano n. 16 del 2015, come sostituito dall\u0026#8217;art. 22, comma 14, della stessa legge prov. Bolzano n. 2 del 2024, che non \u0026#232; oggetto di censura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Provincia autonoma osserva che in esso si prevede, conformemente all\u0026#8217;art. 11, commi 3 e 4, cod. contratti pubblici, l\u0026#8217;obbligatoria indicazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell\u0026#8217;appalto o nella concessione. Inoltre, si prevede che la stazione appaltante, prima dell\u0026#8217;aggiudicazione, richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il contratto collettivo da lui applicato, con obbligo di produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele garantite al personale dipendente, se ha indicato un contratto collettivo diverso da quello individuato nel bando o nell\u0026#8217;invito. La stessa disposizione prevede poi che la stazione appaltante proceda alla verifica del contratto indicato dal concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tutte queste ipotesi \u0026#8211; osserva ancora la Provincia autonoma \u0026#8211; entrambe le discipline, statale e provinciale, stabiliscono che la stazione appaltante richieda soltanto prima di procedere all\u0026#8217;aggiudicazione la dichiarazione di impegno dell\u0026#8217;operatore ad applicare il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele garantite dal diverso contratto collettivo da lui indicato; entrambe le discipline, inoltre, stabiliscono le medesime conseguenze in caso di verifica negativa di tale equivalenza, consistenti nell\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;operatore inadempiente dalla procedura e nello scorrimento della graduatoria, ex artt. 107, comma 2, e 110, comma 5, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. contratti pubblici, nonch\u0026#233; ex art. 27, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, non sussisterebbero \u0026#171;incompatibilit\u0026#224;\u0026#187; in riferimento alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, tenuto conto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; della competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano nella materia dei \u0026#171;lavori pubblici di interesse provinciale\u0026#187;, da esercitare \u0026#171;in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto [...] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali\u0026#187;, ex artt. 4 e 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol in materia di contratti pubblici), secondo il quale \u0026#171;[l]e Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell\u0026#8217;Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa natura trasversale della materia concorrenziale non si tradurrebbe in un\u0026#8217;integrale \u0026#171;espropriazione delle competenze legislative regionali e delle Province autonome\u0026#187;. Nessun pregiudizio all\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; delle prerogative statali in tale materia deriverebbe dalla disposizione impugnata, non incidendo quest\u0026#8217;ultima sull\u0026#8217;assetto concorrenziale del mercato e sull\u0026#8217;equilibrio economico generale. Essa rimarrebbe \u0026#171;sintonizzata sulla realt\u0026#224; provinciale\u0026#187;, trattandosi di una mera semplificazione burocratica rientrante nella sfera della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio di tale competenza e senza travalicarne i limiti, dunque, il legislatore provinciale avrebbe inteso facilitare la partecipazione alle procedure di gara, riducendone gli oneri di produzione documentale e introducendo cos\u0026#236; misure pro-concorrenziali, in linea con quanto disposto dal citato art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non sussisterebbe alcun contrasto con norme fondamentali delle riforme economico-sociali, in quanto anche la disposizione provinciale impugnata rispetterebbe il principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 110 cod. contratti pubblici, in base al quale le stazioni appaltanti devono verificare, prima dell\u0026#8217;aggiudicazione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, per non pregiudicare il diritto dei lavoratori tutelato dall\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; La disposizione provinciale impugnata sarebbe altres\u0026#236; rispettosa dell\u0026#8217;art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, a tenore del quale \u0026#171;[g]li Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell\u0026#8217;esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell\u0026#8217;Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell\u0026#8217;allegato X\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non sarebbe violato il principio di uniformit\u0026#224; di trattamento degli operatori economici nell\u0026#8217;intero territorio nazionale, poich\u0026#233; anche coloro che partecipano alle procedure di gara regolate dalla legge prov. Bolzano n. 16 del 2015, come modificata dalla disposizione provinciale impugnata, sarebbero obbligati, in sede di presentazione dell\u0026#8217;offerta, a tenere conto dei costi in esame, in quanto strettamente collegati alla determinazione del \u0026#171;monte ore\u0026#187; del personale necessario per la corretta esecuzione della prestazione. Gli operatori economici, come gi\u0026#224; osservato, sarebbero esclusivamente sollevati dai relativi oneri documentali sin dalla fase iniziale di partecipazione alla gara.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, richiamando gli argomenti gi\u0026#224; esposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale memoria, inoltre, la Provincia autonoma richiama il decreto dell\u0026#8217;Agenzia per i contratti pubblici (ACP) della Provincia autonoma di Bolzano 18 agosto 2023, n. 48, recante \u0026#171;Approvazione schemi-tipo dei disciplinari di gara per lavori, servizi e forniture e servizi di architettura e ingegneria\u0026#187;, il quale, discostandosi dal bando-tipo dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1 del 2023 (Procedura aperta per l\u0026#8217;affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit\u0026#224;/prezzo), ha previsto, alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), che i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante nei documenti di gara possano essere oggetto di ribasso, in linea con la pi\u0026#249; recente giurisprudenza amministrativa sul punto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Provincia autonoma osserva che, in forza della medesima disposizione, la stazione appaltante deve compiere sempre la verifica della congruit\u0026#224; del costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi all\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a differenza di quanto avviene a livello nazionale, dove tale verifica viene effettuata solo in caso di anomalie nell\u0026#8217;offerta.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 2024), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 13, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2024, che ha sostituito il comma 4 dell\u0026#8217;art. 27 della legge prov. Bolzano n. 16 del 2025 con la seguente previsione: \u0026#171;4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonch\u0026#233; gli oneri aziendali concernenti l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera e del personale nonch\u0026#233; gli oneri aziendali non sono richiesti nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Prima dell\u0026#8217;aggiudicazione la stazione appaltante verifica la congruit\u0026#224; del costo e degli oneri indicati. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l\u0026#8217;esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione provinciale contrasterebbe con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici, i quali prevedono, rispettivamente, che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;offerta economica l\u0026#8217;operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#171;[l]e stazioni appaltanti valutano la congruit\u0026#224;, la seriet\u0026#224;, la sostenibilit\u0026#224; e la realizzabilit\u0026#224; della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, queste disposizioni del codice dei contratti pubblici sono riconducibili alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; e costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea. Esse, nell\u0026#8217;imporre a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di indicare nell\u0026#8217;offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali sostenuti per rispettare le disposizioni sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro, esprimerebbero la necessita\u0026#768; che la stazione appaltante determini la base d\u0026#8217;asta in modo congruo e corretto e valuti, in piena trasparenza ed \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, \u0026#171;a prescindere dal (solo successivo) esito della procedura\u0026#187;, la rispondenza di tutte le offerte alla normativa posta a tutela dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione provinciale impugnata, nel richiedere questo adempimento al solo concorrente risultato primo in graduatoria, non terrebbe conto del fatto che i costi della manodopera e della sicurezza costituiscono parte integrante dell\u0026#8217;offerta economica e dovrebbero pertanto essere considerati, quale \u0026#171;elemento ineludibile\u0026#187;, ai fini della valutazione complessiva operata dalla stazione appaltante in sede di determinazione della graduatoria. Lo confermerebbe il testo del citato art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici, il quale prevede che tra gli elementi specifici di valutazione delle offerte anormalmente basse siano inclusi \u0026#171;i costi dichiarati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 108, comma 9\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, sarebbero violati l\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., nonch\u0026#233; gli artt. 4 e 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Vanno esaminate, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, la questione concernente la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. sarebbe inammissibile, in quanto tale parametro potrebbe applicarsi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome solo nella parte in cui attribuisce forme di autonomia pi\u0026#249; ampie di quelle gi\u0026#224; riconosciute dai relativi statuti, ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dunque, non sarebbe conferente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta, in realt\u0026#224;, il superamento dei limiti della potest\u0026#224; legislativa provinciale di natura primaria in materia di \u0026#171;lavori pubblici di interesse provinciale\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti limiti, che derivano dalla necessit\u0026#224; di rispettare \u0026#8211; in forza del richiamo fatto dall\u0026#8217;art. 8 citato al precedente art. 4 \u0026#8211; gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonch\u0026#233; i principi generali dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, sarebbero rinvenibili nelle disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici emanate dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;. \u0026#200; questo, pertanto, il corretto significato da attribuire alla contemporanea evocazione del citato parametro statutario e dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. (in senso analogo, sentenze n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la Provincia autonoma eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della medesima questione sull\u0026#8217;assunto che il ricorrente non avrebbe indicato \u0026#171;in quali termini\u0026#187; la disposizione impugnata comporti \u0026#171;un livello di tutela della concorrenza inferiore rispetto a quello garantito dalla legislazione statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto una simile censura riguarda, semmai, il merito della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri evoca, innanzi tutto, la violazione degli artt. 4 e 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale, per superamento dei limiti posti alla competenza legislativa primaria provinciale nella materia \u0026#171;lavori pubblici di interesse provinciale\u0026#187; dalle disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, emanate dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo proposito il ricorrente evoca, come si \u0026#232; visto, quali norme statali interposte, gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra queste norme assume peculiare rilievo l\u0026#8217;art. 108, comma 9, secondo il quale l\u0026#8217;indicazione nell\u0026#8217;offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro \u0026#232; espressamente imposta a tutte le imprese concorrenti \u0026#171;a pena di esclusione\u0026#187; dalla procedura di gara.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; innanzi tutto opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;art. 108, comma 9, cod. contratti pubblici, il Consiglio di Stato, nella relazione allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici, del 7 dicembre 2022, ha osservato che \u0026#171;[l]a disposizione \u0026#232; presente anche nel decreto legislativo n. 50 del 2016 ed \u0026#232; ormai oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale diretto a descrivere l\u0026#8217;omissione in questione quale causa di esclusione\u0026#187;, precisando che, \u0026#171;[a] tali fini, \u0026#232; stato espressamente inserito l\u0026#8217;inciso \u0026#8220;a pena di esclusione\u0026#8221; per dare maggiore certezza agli operatori giuridici derivanti dalla citata omissione dichiarativa\u0026#187; (pag. 158).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, il previgente codice dei contratti pubblici dettava, al comma 10 dell\u0026#8217;art. 95, una norma simile, ma priva dell\u0026#8217;espressa comminatoria dell\u0026#8217;esclusione, per il caso in cui non fossero stati indicati dall\u0026#8217;impresa separatamente i costi della manodopera e quelli della sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, nell\u0026#8217;interpretare tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1 e sentenze 2 aprile 2020, n. 7 e n. 8; sezione quinta, sentenza 17 febbraio 2022, n. 1191; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, sentenza 21 giugno 2024, n. 1559) era pervenuta alla conclusione che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza comportasse necessariamente l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;impresa dalla gara, senza possibilit\u0026#224; di sanatoria mediante il cosiddetto \u0026#8220;soccorso istruttorio\u0026#8221; (in applicazione del principio della \u003cem\u003epar condicio \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecompetitorum\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) l\u0026#8217;esclusione dalla gara scattasse anche in assenza di espressa previsione della \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003especialis\u003c/em\u003e, in quanto la normativa era sufficientemente chiara in ordine a tale obbligo, considerando che ai pubblici appalti debbono prendere parte soggetti ragionevolmente informati e normalmente diligenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) i suddetti costi non fossero neppure ricostruibili \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, in sede di verifica di congruit\u0026#224; delle offerte, attraverso l\u0026#8217;eventuale dimostrazione che il dato era comunque compreso nell\u0026#8217;offerta economica, anche se non espressamente indicato: ci\u0026#242;, in quanto i costi dovevano essere espressamente \u0026#171;indicati\u0026#187; e non soltanto considerati o comunque contemplati dai concorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ha ritenuto l\u0026#8217;esclusione dalla gara conseguente al mancato rispetto delle previsioni di cui all\u0026#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, come interpretate dalla giurisprudenza, compatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea (CGUE, nona sezione, sentenza del 2 maggio 2109, in causa C-309/18, Lavorgna srl contro Comune di Montelanico e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa all\u0026#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l\u0026#8217;obbligo dichiarativo in esame e il correlato automatismo espulsivo rispondessero \u0026#171;all\u0026#8217;evidente esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere pi\u0026#249; agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni\u0026#187;, osservando in particolare che \u0026#171;negli appalti ad alta intensit\u0026#224; di manodopera (in cui gli oneri lavorativi sono la parte prevalente \u0026#8211; o pressoch\u0026#233; esclusiva \u0026#8211; degli oneri di impresa), il concorrente che formuli un\u0026#8217;offerta economica omettendo del tutto di specificare quali siano gli oneri connessi alle prestazioni lavorative non commette soltanto una violazione di carattere formale, ma presenta un\u0026#8217;offerta economica di fatto indeterminata nella sua parte pi\u0026#249; rilevante, in tal modo mostrando un contegno certamente incompatibile con l\u0026#8217;onere di diligenza particolarmente qualificata che ci si pu\u0026#242; ragionevolmente attendere da un operatore professionale\u0026#187; (Cons. Stato, n. 1191 del 2022, che richiama l\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Adunanza plenaria n. 1 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche di recente, si \u0026#232; affermato che la previsione di cui all\u0026#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 aveva lo scopo \u0026#171;di consentire alla stazione appaltante di verificare in che modo l\u0026#8217;operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto, onde evitare un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.)\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 aprile 2025, n. 3195).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, l\u0026#8217;indicazione del costo della manodopera rappresenta \u0026#171;un elemento costitutivo ed essenziale dell\u0026#8217;offerta economica, che non \u0026#232; suscettivo di essere immutato nell\u0026#8217;importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l\u0026#8217;incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parit\u0026#224; di trattamento dei concorrenti\u0026#187; (TAR Veneto, sezione prima, sentenza 9 febbraio 2024, n. 230, che richiama Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 31 maggio 2022, n. 4406).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo l\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha reso esplicite le conseguenze dell\u0026#8217;omessa indicazione dei costi nell\u0026#8217;offerta economica, la giurisprudenza amministrativa ha puntualmente osservato che \u0026#171;il d.lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal d.lgs. n. 50 del 2016 nell\u0026#8217;assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l\u0026#8217;esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volont\u0026#224; di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio \u0026#8220;ribasso complessivo\u0026#8221;, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. L\u0026#8217;art. 108, comma 9, innovando rispetto al codice previgente, sanziona espressamente l\u0026#8217;omessa indicazione nell\u0026#8217;offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l\u0026#8217;esclusione dalla gara, come riconosciuto nella relazione al nuovo codice. Da ci\u0026#242; si desume la piena continuit\u0026#224; del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 19 novembre 2024, n. 9255 e, in senso analogo, n. 9254).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDepone in tal senso l\u0026#8217;evidente difformit\u0026#224; della disposizione provinciale impugnata rispetto alle norme del codice dei contratti pubblici invocate dal ricorrente, che prevedono sia la specifica indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell\u0026#8217;offerta economica, a pena di esclusione dell\u0026#8217;operatore dalla procedura di gara (art. 108, comma 9, cod. contratti pubblici), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell\u0026#8217;offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (art. 110, comma 1, dello stesso codice).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione provinciale impugnata, infatti, esonera gli operatori economici dall\u0026#8217;indicare i costi in sede di presentazione delle offerte, a pena di esclusione, e differisce l\u0026#8217;insorgenza di tale obbligo al momento successivo alla formazione della graduatoria, limitandolo, peraltro, all\u0026#8217;operatore classificatosi per primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene cos\u0026#236; vanificata la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;obbligo dichiarativo e del correlato automatismo espulsivo, i quali rispondono, come ha riconosciuto la giurisprudenza amministrativa, all\u0026#8217;esigenza perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere pi\u0026#249; agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo, consentendo alla stazione appaltante di verificare con trasparenza ed \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando in tal modo un pregiudizio alla tutela del lavoro. Sotto questo profilo, va ricordato che, come ha parimenti riconosciuto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 18 aprile 2025, n. 3418, nonch\u0026#233; n. 9255 e n. 9254 del 2024; Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione quarta, sentenza 29 gennaio 2024, n. 120), la previsione dell\u0026#8217;obbligo di dichiarare nell\u0026#8217;offerta i costi della manodopera, a pena di esclusione, si spiega in quanto tali costi sono comunque ribassabili rispetto a quelli individuati dalla stazione appaltante nei documenti di gara ai sensi dell\u0026#8217;art. 41, comma 13, cod. contratti pubblici e costituiscono elementi specifici in presenza dei quali si avvia il procedimento di verifica dell\u0026#8217;anomalia disciplinato dall\u0026#8217;art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici. Resta ferma, nell\u0026#8217;ambito di tale procedimento, \u0026#171;la possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell\u0026#8217;importo deriva da una pi\u0026#249; efficiente organizzazione aziendale\u0026#187;, ex art. 41, comma 14, dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl delineato quadro normativo statale, riveniente dal combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici, \u0026#232; l\u0026#8217;esito di un\u0026#8217;operazione di bilanciamento fra la tutela della concorrenza, diretta a salvaguardare valori quali la parit\u0026#224; di trattamento dei partecipanti alla gara e la trasparenza, e la tutela della manodopera, che il legislatore statale ha inteso apprestare in modo rafforzato, con la finalit\u0026#224; di conseguire obiettivi di interesse sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione provinciale impugnata, dunque, contrasta con la scelta operata dal nuovo codice dei contratti pubblici, in continuit\u0026#224; con il precedente, di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza un elemento di per s\u0026#233; costitutivo ed essenziale dell\u0026#8217;offerta economica, non modificabile nel corso della procedura. L\u0026#8217;indicazione richiesta al solo concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria e la successiva verifica di congruit\u0026#224;, previste dal legislatore provinciale, rischiano di tradursi in una ricostruzione \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e e non trasparente dei costi, attraverso la dimostrazione che il dato era comunque compreso, anche se non espressamente indicato, nell\u0026#8217;offerta economica. A escludere questo rischio non \u0026#232; quindi sufficiente la circostanza che, come sottolinea la Provincia autonoma, la disposizione impugnata preveda comunque la verifica di congruit\u0026#224; dei costi prima dell\u0026#8217;aggiudicazione al primo classificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di \u0026#171;obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea\u0026#187; (tra le tante, sentenze n. 174 del 2024, n. 23 del 2022, n. 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 382, n. 184 e n. 114 del 2011). Ne consegue che le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. In particolare, si \u0026#232; affermato che \u0026#171;[l]a concorrenza, che in generale rinviene nell\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di disciplina \u0026#8220;un valore in s\u0026#233; perch\u0026#233; differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali\u0026#8221; (sentenza n. 283 del 2009), \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2024, che richiama la sentenza n. 23 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha sottolineato, inoltre, che spetta esclusivamente allo Stato, nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., definire sul piano legislativo il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti (tra le tante, sentenze n. 56 del 2020 e n. 30 del 2016), \u0026#171;come quelli sottesi al raggiungimento di \u0026#8220;obiettivi di politica sociale [...], di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 4 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il contrasto con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici \u0026#8211; disposizioni che senza alcun dubbio riguardano le procedure di affidamento \u0026#8211; determina il superamento dei limiti posti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano in materia di \u0026#171;lavori pubblici di interesse provinciale\u0026#187;, ex art. 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nessuna delle difese svolte dalla Provincia autonoma \u0026#232; idonea a scalfire la fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; essere evocata, in senso contrario, la norma di attuazione dello statuto speciale di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2017, a tenore del quale \u0026#171;[l]e Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell\u0026#8217;Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, nell\u0026#8217;esaminare la legittimit\u0026#224; di una disciplina concernente le procedure di affidamento introdotta dalla Provincia autonoma di Trento, titolare di analoghe competenze legislative, ha infatti gi\u0026#224; osservato che il quadro attinente al riparto di competenze tra lo Stato e le autonomie speciali \u0026#171;non pu\u0026#242; ritenersi [\u0026#8230;] in alcun modo inciso\u0026#187; dall\u0026#8217;adozione della citata norma di attuazione dello statuto, in quanto il d.lgs. n. 162 del 2017 \u0026#171;preserva [\u0026#8230;] il riferimento al rispetto della normativa dell\u0026#8217;Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2022; in senso analogo, con riferimento a normativa della Provincia autonoma di Bolzano, sentenza n. 79 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al prospettato perseguimento di legittime finalit\u0026#224; di semplificazione, si osserva che la spettanza allo Stato del potere di definire legislativamente il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, al fine di garantire uniformit\u0026#224; di disciplina su tutto il territorio nazionale, non vale solo per gli interessi sottesi alla tutela dei lavoratori, ma anche con riguardo a eventuali finalit\u0026#224; di semplificazione procedimentale, poich\u0026#233; le scelte operate in tale ambito implicano (come questa Corte ha affermato esaminando norme regionali o provinciali introduttive di forme di cosiddetta \u0026#8220;inversione procedimentale\u0026#8221;) \u0026#171;un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalit\u0026#224; delle medesime procedure, [\u0026#8230;] quale garanzia di uniformit\u0026#224; della disciplina su tutto il territorio nazionale\u0026#187; (sentenza n. 39 del 2020, richiamata dalla sentenza n. 23 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#232; utile indagare se la disposizione impugnata possa produrre effetti pro-concorrenziali, peraltro non meglio precisati dalla Provincia autonoma. Nella regolamentazione delle procedure di aggiudicazione, infatti, non sussistono le condizioni che consentono a norme regionali o provinciali, riconducibili a competenze primarie, di produrre simili effetti, in quanto le conseguenze di una diversificazione a livello territoriale, in questo ambito, sono tali da evidenziare un contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (ancora, sentenza n. 23 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In conclusione, deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 13, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione avente per oggetto la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. resta assorbita.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attivit\u0026#224; economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224;, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanit\u0026#224;, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250619124348.pdf","oggetto":"Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla l. prov.le n. 16 del 2015 - Previsione che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l\u0026#8217;indicazione del costo della manodopera e del personale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;indicazione degli oneri aziendali concernenti l\u0027adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima dell\u0027aggiudicazione la medesima stazione appaltante verifica la congruit\u0026#224; del costo e degli oneri indicati - Previsione che, in caso di esito negativo della verifica, si procede con l\u0027esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria di gara - Difformit\u0026#224; rispetto alla normativa nazionale, contenuta nel codice dei contratti pubblici, che dispone che tutti gli operatori, partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione, a indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l\u0026#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Potenziale attenuazione delle tutele giuslavoristiche per i dipendenti degli operatori economici che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici di interesse provinciale - Contrasto con gli obblighi sovranazionali riguardanti il rispetto delle regole concorrenziali e i principi eurounitari a tutela della libert\u0026#224; di circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libert\u0026#224; di stabilimento - Inosservanza delle previsioni statutarie.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46854","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) – Tutela della concorrenza – Definizione del punto di equilibrio con altri interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori e la semplificazione procedimentale – Spettanza allo Stato, a garanzia dell’uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale – In particolare: disciplina della c.d. “inversione procedimentale” nelle procedure di gara. (Classif. 216038).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSpetta esclusivamente allo Stato, nell’esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., definire sul piano legislativo il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese. Tale spettanza vale anche con riguardo a eventuali finalità di semplificazione procedimentale: le scelte operate in tale ambito implicano, come nei casi di norme regionali o provinciali introduttive di forme di c.d. “inversione procedimentale”, un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle stesse, a garanzia dell’uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 4/2022 - mass. 44469; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 30/2016 - mass. 38728\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46855","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46855","titoletto":"Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Disposizioni dettate dallo Stato - Riconduzione alla tutela della concorrenza e qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale - Competenza regionale a dettare una disciplina difforme - Esclusione, anche per gli enti ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Provincia autonoma di Bolzano che prevede la verifica dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza solo nei confronti del concorrente collocatosi primo in graduatoria, anziché di tutti gli operatori economici partecipanti a una procedura a evidenza pubblica). (Classif. 015004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eTutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme, poiché la concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé (potendo differenti normative regionali creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali), \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 174/2024 - mass. 46403; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 187/2013 - mass. 37218-37219-37220; S. 36/2013 - mass. 36952-36955; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 184/2011 - mass. 35685-35686; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 283/2009 - mass. 34040-34041\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, operata con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2017, che riconosce alle Province autonome la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, non può incidere sul riparto di competenze tra lo Stato e le autonomie speciali, in quanto preserva il riferimento al rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 79/2023 - mass. 45569; S. 23/2022 - mass. 44499\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 22, comma 13, legge Prov. Bolzano n. 2 del 2024. La disposizione impugnata dal Governo determina il superamento dei limiti, posti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale» – ex art. 8, primo comma, numero 17, statuto spec. – e contrasta con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici che, riguardando le procedure di affidamento, sono attratte nella competenza esclusiva statale, non alterabile nemmeno dall’attuazione dello statuto speciale. Né l’impugnata disposizione può ritenersi giustificata da finalità di semplificazione, la quale è riservata allo Stato per consentire un corretto bilanciamento tra concorrenza e interessi concomitanti, o produttiva di effetti pro-concorrenziali, i quali, oltre a non essere ben precisati dalla Provincia autonoma, genererebbero un contrasto con gli obiettivi statali, ove ricercati tramite regolamentazione regionale o provinciale delle procedure di aggiudicazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46854","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"16/07/2024","data_nir":"2024-07-16","numero":"2","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 17","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/03/2023","numero":"36","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/03/2023","numero":"36","articolo":"110","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|