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Francesco SAJA; \r\n Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo \r\n CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. \r\n Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. \r\n Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo \r\n CAIANIELLO, \r\n avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 283 del testo \r\n unico della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. \r\n 1175 e modificato dall\u0027art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261, nonch\u0026#233; \r\n dell\u0027art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e \r\n sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza \r\n emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento \r\n vertente tra il Comune di Arenzano e De Filippi Enrico, iscritta al \r\n n. 217 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell\u0027anno 1989; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri e l\u0027atto di costituzione del Comune di Arenzano; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nella pubblica udienza del 4 luglio 1989 il Giudice relatore \r\n Francesco Saja; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi l\u0027avv. Cesare Glendi per il Comune di Arenzano e l\u0027avvocato \r\n dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il 1\u0026#176; luglio 1975 veniva notificato ai fratelli De Filippi Enrico \r\n e Francesco, comproprietari di terreni in Arenzano, avviso di \r\n accertamento ai fini dell\u0027imposta sugli incrementi delle aree \r\n fabbricabili prevista dalla legge 5 marzo 1963 n. 246, relativamente \r\n al periodo 1\u0026#176; gennaio 1961-31 dicembre 1970. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Un successivo avviso veniva notificato l\u002711 dicembre 1975, per un \r\n ulteriore imponibile, ai suddetti fratelli nonch\u0026#233; a Boggiano Pia, \r\n comproprietari per un terzo ciascuno di altri terreni nel Comune \r\n suindicato, relativamente alla stessa imposta e per il medesimo \r\n periodo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In data 3 dicembre 1975 era notificato ai detti fratelli, quali \r\n eredi di De Filippi Giuseppe, proprietario di terreni ivi siti, \r\n avviso di accertamento, sempre per la medesima imposta e per lo \r\n stesso periodo, con un diverso imponibile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Contro questi atti i contribuenti presentavano separati ricorsi \r\n alla Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale, \r\n dopo averli riuniti, li accoglieva in parte, riducendo l\u0027imponibile \r\n accertato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avverso tale decisione i contribuenti adivano la Giunta \r\n provinciale amministrativa di Genova, Sezione speciale tributi \r\n locali, la quale, in accoglimento del ricorso, dichiarava che il \r\n Comune era decaduto dal diritto di procedere agli accertamenti in \r\n questione perch\u0026#233; tardivamente notificati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Comune impugnava questa decisione dinanzi al Tribunale di \r\n Genova, chiamando in giudizio De Filippi Enrico, De Filippi Francesco \r\n e Boggiano Pia e instando perch\u0026#233; fossero dichiarati legittimi i \r\n detti avvisi di accertamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza del 3 giugno 1985 (reg. ord. n. 687 del 1985) il \r\n Tribunale sollevava, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e \r\n 108, secondo comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, del testo unico \r\n della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e \r\n successive modificazioni, nella parte in cui, rispettivamente, \r\n determinano la composizione della Commissione comunale e della \r\n Sezione speciale della G.P.A. per i tributi locali. Riteneva il \r\n Tribunale che i detti collegi - di natura giurisdizionale e \r\n sopravvissuti alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell\u0027art. \r\n 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 - non offrissero le garanzie di \r\n indipendenza e di imparzialit\u0026#224; richieste dalle norme costituzionali \r\n sopra citate, in quanto composti da membri legati da subordinazione \r\n gerarchica all\u0027Esecutivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nell\u0027ordinanza non si diceva affatto che le due questioni erano \r\n state sollevate nei giudizi svoltisi avanti agli organi suddetti e \r\n pertanto questa Corte con ordinanza 14 ottobre 1987 n. 332 le \r\n dichiarava manifestamente inammissibili perch\u0026#233; irrilevanti nel \r\n giudizio a quo; ci\u0026#242; sul rilievo che, secondo un consolidato \r\n orientamento giurisprudenziale, gli atti delle singole fasi \r\n processuali gi\u0026#224; concluse non divengono inefficaci per effetto delle \r\n successive pronunce di incostituzionalit\u0026#224; della composizione \r\n dell\u0027organo giudiziario - in quanto i relativi rapporti debbono \r\n considerarsi esauriti -, salvo che la questione sia stata sollevata \r\n prima dell\u0027esaurimento delle fasi stesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza 9 febbraio 1989 (n. 217 reg. ord. 1989) lo stesso \r\n Tribunale, a cui gli atti erano stati restituiti, riconosceva che \r\n l\u0027eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale non era stata sollevata \r\n relativamente alla Commissione comunale nel giudizio svoltosi avanti \r\n alla medesima e accettava quindi sul punto la decisione di questa \r\n Corte; per quanto concerneva invece la G.P.A., deduceva che la \r\n questione, come risultava da alcuni documenti uniti alla nuova \r\n ordinanza, era stata sollevata davanti alla stessa e pertanto ne \r\n sussisteva l\u0027ammissibilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In relazione a ci\u0026#242; il Tribunale prospettava ancora il dubbio di \r\n incostituzionalit\u0026#224;, negando che a ci\u0026#242; ostasse l\u0027art. 24, secondo \r\n comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, in base al quale la questione \r\n dichiarata manifestamente irrilevante o infondata pu\u0026#242; essere \r\n riproposta soltanto nei gradi ulteriori dello stesso processo; \r\n subordinatamente eccepiva l\u0027illegittimit\u0026#224; di tale norma per \r\n contrasto col diritto di difesa di cui all\u0027art. 24 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si costituiva il Comune di Arenzano, aderendo alle considerazioni \r\n dell\u0027ordinanza di rimessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo \r\n l\u0027infondatezza della questione relativa al cit. art. 24 legge n. 87 \r\n del 1953 e l\u0027inammissibilit\u0026#224; di quella concernente la composizione \r\n della G.P.A., essendosi questa Corte gi\u0026#224; pronunciata con la \r\n ricordata ordinanza n. 332 del 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza il Comune di Arenzano ha presentato \r\n memoria illustrativa con cui ha ulteriormente sviluppato gli \r\n argomenti precedentemente svolti nell\u0027atto di costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; ormai ius receptum che in base all\u0027art. 23, secondo comma, \r\n legge 11 marzo 1953 n. 87, l\u0027ordinanza di rimessione deve essere \r\n specificatamente motivata con riguardo ad entrambi i requisiti di \r\n ammissibilit\u0026#224; della questione, vale a dire la rilevanza nel giudizio \r\n principale e la non manifesta infondatezza. Conseguentemente il \r\n detto provvedimento deve contenere tutti gli elementi necessari ad \r\n identificare il thema decidendum, ed i motivi che stanno alla base di \r\n esso. \r\n Pertanto, nella specie era indispensabile che nell\u0027ordinanza di \r\n rimessione del 3 giugno 1985 il Tribunale deducesse in qualche modo \r\n che l\u0027eccezione di incostituzionalit\u0026#224;, concernente la composizione \r\n della detta Sezione speciale della G.P.A., era stata gi\u0026#224; sollevata \r\n nel relativo giudizio, giacch\u0026#233; soltanto la tempestiva proposizione \r\n di tale eccezione consentiva il controllo di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale. Per contro, nulla di tutto ci\u0026#242; risultava dalla \r\n suddetta ordinanza, mentre il giudice a quo ha mostrato di prendere \r\n consapevolezza del problema soltanto per effetto dell\u0027ordinanza \r\n emessa da questa Corte: infatti soltanto dopo la pubblicazione di \r\n questa egli ha abbandonato l\u0027eccezione relativa alla commissione \r\n comunale, non sollevata tempestivamente dalla parte, mentre l\u0027ha \r\n riproposta per la G.P.A., sul rilievo - non prospettato in precedenza \r\n - che l\u0027eccezione stessa era stata formulata davanti a quell\u0027organo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il Tribunale non ha mancato di aggiungere che tale ultima \r\n circostanza sarebbe risultata dal fascicolo di causa trasmesso \r\n insieme alla precedente ordinanza di rimessione; comunque va \r\n osservato che gli elementi richiesti per l\u0027ammissibilit\u0026#224; della \r\n questione, come gi\u0026#224; detto, debbono risultare esclusivamente \r\n dall\u0027ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere \r\n tratti dagli atti del giudizio a quo; infatti soltanto l\u0027ordinanza, \r\n debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalit\u0026#224; \r\n dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio \r\n costituzionale in tutti i suoi estremi: il che va inteso in maniera \r\n pi\u0026#249; rigorosa relativamente alla non manifesta infondatezza, \r\n trattandosi in realt\u0026#224; di indicare l\u0027essenza oggettiva della \r\n questione, mentre, per quanto concerne la rilevanza, i suoi aspetti \r\n possono presentare peculiarit\u0026#224; specifiche e diversificate secondo le \r\n varie fattispecie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Da ci\u0026#242; discende come non sia configurabile alcun \"errore di \r\n fatto\" da parte della Corte, la quale ha invece osservato \r\n scrupolosamente le norme che regolano il processo costituzionale, \r\n mentre la causa della ricordata vicenda processuale sta unicamente \r\n nella lacuna dell\u0027ordinanza di rimessione, ove il problema non fu \r\n colto nella sua vera essenza: proprio perci\u0026#242; il Tribunale - che, \r\n ripetesi, non avvert\u0026#236; allora i reali termini del problema - non fece \r\n cenno, a suo tempo, dell\u0027eccezione di incostituzionalit\u0026#224; relativa \r\n alla G.P.A., formulata nella precedente fase, e di conseguenza \r\n sollev\u0026#242; indistintamente l\u0027eccezione anche nei confronti della \r\n Commissione comunale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In relazione al problema concernente la G.P.A., il fatto che nella \r\n precedente ordinanza di rimessione non si sia fatto cenno alla \r\n tempestiva eccezione di incostituzionalit\u0026#224; davanti al giudice \r\n tributario pu\u0026#242; considerarsi come una pura omissione materiale, che \r\n la Corte, secondo un suo precedente indirizzo (cfr. ord. nn. 164 del \r\n 1987 e 930 del 1988), non ritiene ostativa alla riproposizione della \r\n questione da parte dello stesso giudice, riproposizione da ritenere \r\n interdetta soltanto se la precedente ordinanza della Corte abbia \r\n natura decisoria (cfr. sent. n. 536 del 1988). Pertanto non sembra \r\n conferente l\u0027impugnazione, da parte del giudice a quo, dell\u0027art. 24, \r\n secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, il quale non preclude \r\n l\u0027esame nel merito della questione concernente il giudice tributario: \r\n di conseguenza risulta inammissibile la questione relativa alla detta \r\n impugnazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tutto ci\u0026#242; premesso, ritiene la Corte che la eccezione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale relativa alla composizione della G.P.A. \r\n - Sezione speciale per i tributi locali - alla quale va riconosciuto, \r\n com\u0027\u0026#232; noto, natura giurisdizionale, sia evidentemente fondata, \r\n analogamente a quanto gi\u0026#224; ritenuto con la sent. n. 30 del 1967 \r\n rispetto allo stesso organo nell\u0027ordinaria sede giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed infatti, anche per quanto riguarda tale organo di giustizia \r\n tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati nella sentenza ora \r\n richiamata: esso, invero, \u0026#232; composto, tra l\u0027altro, oltre che dal \r\n prefetto e dall\u0027intendente di finanza, anche da funzionari di \r\n prefettura e dell\u0027intendenza di finanza, i quali continuano ad \r\n espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permangono alle \r\n dipendenze dell\u0027Esecutivo; vi sono inoltre rappresentanti dei comuni \r\n interessati. Tutto ci\u0026#242; chiaramente esclude che ricorra il requisito \r\n dell\u0027indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile \r\n dell\u0027organo giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va ricordato al riguardo che, sempre per mancanza di indipendenza, \r\n questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale anche \r\n della commissione comunale (sent. n. 281 del 1989), di guisa che il \r\n giudizio a quo risulta venuto meno nelle due prime fasi: ci\u0026#242; \r\n necessariamente importa che, fin quando il legislatore non \r\n interverr\u0026#224; per disporre una nuova e legittima composizione dei detti \r\n due organi tributari giurisdizionali, non potr\u0026#224; funzionare neanche \r\n il giudizio davanti alla commissione centrale prevista dagli artt. \r\n 284- bis del citato t.u. della finanza locale e 19 d.P.R. 26 ottobre \r\n 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicch\u0026#233; sembra potersi \r\n dedurre che il ricorso del contribuente dovr\u0026#224; essere proposto \r\n direttamente innanzi all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria ordinaria. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 283 r.d. 14 \r\n settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale \r\n amministrativa - sezione speciale per i tributi locali), come \r\n modificato dall\u0027art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 24 legge 25 marzo 1953 n. 87, sollevata in \r\n riferimento all\u0027art. 24 Cost. dal Tribunale di Genova con l\u0027ordinanza \r\n indicata in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: SAJA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il Redattore: SAJA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: DI PAOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il cancelliere: DI PAOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"13878","titoletto":"SENT. 451/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA\u0027 CHE DA ESSA RISULTINO LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CRITERIO.","testo":"Se e\u0027 vero che gli elementi richiesti per l\u0027ammissibilita\u0027 della questione incidentale di legittimita\u0027 costituzionale debbono risultare esclusivamente dall\u0027ordinanza di rimessione, cio\u0027 va inteso in maniera piu\u0027 rigorosa per la non manifesta infondatezza (trattandosi di indicare l\u0027essenza oggettiva della questione), mentre, per quel che concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarita\u0027 specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.","numero_massima_successivo":"13879","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"13879","titoletto":"SENT. 451/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RIPROPONIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE DA PARTE DEL MEDESIMO GIUDICE - PRECLUSIONE DETERMINATA DA PRONUNCIA PROCESSUALE DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art. 24, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, preclude la riproponibilita della medesima questione di legittimita\u0027 costituzionale da parte dello stesso giudice soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia \"natura decisoria\"; pertanto, esso non osta all\u0027esame nel merito della questione - riproposta dal medesimo Tribunale - concernente la composizione della sezione speciale per i tributi locali della g.p.a., questione dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (per difetto di rilevanza) in dipendenza di una mera lacuna della (prima) ordinanza di rimessione. (Inammissibilita\u0027 della questione sollevata in riferimento all\u0027art. 24 Cost. e relativa all\u0027art. 24, comma secondo, della legge n. 87 cit., in quanto precluderebbe in ogni caso la riproposizione, nel medesimo grado di giudizio, della questione dichiarata manifestamente inammissibile). - O.nn. 164/1987, 536 e 930/1988; nonche\u0027 O.n. 332/1987 (dichiarativa della manifesta inammissibilita\u0027 della questione concernente la g.p.a. - sezione speciale tributi locali).","numero_massima_successivo":"13880","numero_massima_precedente":"13878","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;87~art24"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"13880","titoletto":"SENT. N. 451/89 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell\u0027intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l\u0027indipendenza di tale giudice dall\u0027Esecutivo, violando cosi\u0027 gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, e\u0027 costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall\u0027art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finche\u0027 il legislatore non interverra\u0027 per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreche\u0027 della Commissione comunale per i tributi locali - non potra\u0027 funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicche\u0027 il ricorso del contribuente dovra\u0027 essere proposto direttamente innanzi all\u0027autorita\u0027 giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonche\u0027 S.n. 281/1989 (dichiarativa dell\u0027incostituzionalita\u0027 della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).","numero_massima_precedente":"13879","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"283","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art283"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/03/1948","numero":"261","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;261~art14"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"29659","autore":"Liberali B.","titolo":"\"Lettura non consentita\" o \"mera conferma\": quale ruolo per il fascicolo del giudizio \u0027a quo\u0027 davanti alla Corte costituzionale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2018","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"29659_1989_451.pdf","nome_file_fisico":"57-2018+altre_Liberali.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10542","autore":"ROMBOLI R.","titolo":"QUALE LA FUNZIONE DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO A QUO ALLA CORTE COSTITUZIONALE?","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1476","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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