HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:120 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.804966 "namelookup_time" => 0.000366 "connect_time" => 0.012069 "pretransfer_time" => 0.131943 "size_download" => 58823.0 "speed_download" => 73075.0 "starttransfer_time" => 0.759521 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 42450 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 131819 "connect_time_us" => 12069 "namelookup_time_us" => 366 "pretransfer_time_us" => 131943 "starttransfer_time_us" => 759521 "total_time_us" => 804966 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770637616.6067 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:120" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:120 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Mon, 09 Feb 2026 11:46:57 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Mon, 09 Feb 2026 11:46:57 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"120","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"PETITTI","relatore":"PETITTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"24/05/2023","data_decisione":"24/05/2023","data_deposito":"15/06/2023","pubbl_gazz_uff":"21/06/2023","num_gazz_uff":"25","norme":"Art. 629, del codice penale.","atti_registro":"ordd. 91 e 126/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\tSENTENZA N. 120\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\tANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 20 giugno 2022, e dal Tribunale ordinario di Roma, sezione ottava penale, in composizione collegiale, con ordinanza del 18 luglio 2022, iscritte rispettivamente ai numeri 91 e 126 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 36 e 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di T. P., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Rocco Marsiglia per T. P. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 giugno 2022, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, e, in via subordinata, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare su un\u0026#8217;imputazione di estorsione, reato che sarebbe stato consumato in danno di una minore d\u0026#8217;et\u0026#224;, la quale, perduto il possesso del telefono cellulare in conseguenza di un furto patito durante i festeggiamenti notturni del capodanno del 2022, lo aveva riacquistato solo dietro il pagamento della somma di quaranta euro, preteso dall\u0026#8217;imputato quale condizione per la restituzione dell\u0026#8217;oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, il fatto estorsivo sarebbe di lieve entit\u0026#224;, atteso il carattere estemporaneo della condotta, l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; del danno patrimoniale e del profitto, nonch\u0026#233; la scarsa incidenza della minaccia, limitatasi alla prospettazione del mancato recupero del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderata tuttavia la severit\u0026#224; del minimo edittale della pena detentiva per il reato di estorsione, la sanzione da irrogare in concreto risulterebbe irragionevole e sproporzionata, nonostante l\u0026#8217;eventuale riduzione per l\u0026#8217;attenuante comune della speciale tenuit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;omessa previsione nell\u0026#8217;art. 629 cod. pen. di una specifica attenuante per lieve entit\u0026#224; violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia per l\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, sia in comparazione con altre ipotesi delittuose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attestarsi del minimo edittale per il delitto di estorsione alla soglia dei cinque anni di reclusione sarebbe di per s\u0026#233; irragionevole, in quanto riferibile anche a fatti connotati \u0026#8211; soprattutto per la natura solo patrimoniale della minaccia \u0026#8211; da \u0026#171;una gravit\u0026#224; modesta, se non addirittura bagatellare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul piano comparativo, il rimettente insiste sulla diminuzione di pena fino a due terzi prevista dall\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. per la violenza sessuale di minore gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA suo avviso, si avrebbe il paradosso per cui, nel caso di specie, considerato il minimo edittale di sei anni di reclusione per la violenza sessuale, \u0026#171;se in funzione della restituzione del telefono l\u0026#8217;imputato avesse preteso e ottenuto un atto sessuale, si sarebbe potuta applicare \u0026#8211; qualora il fatto fosse risultato di minore gravit\u0026#224; \u0026#8211; la pena di anni due di reclusione\u0026#187;, cio\u0026#232; una pena assai inferiore al minimo edittale del reato di estorsione, pur ridotto di un terzo ai sensi dell\u0026#8217;art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltri tertia comparationis sono individuati nei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia per costringere a commettere reato, rispettivamente puniti dagli artt. 336 e 611 cod. pen. con un massimo edittale pari al minimo dell\u0026#8217;estorsione, nonostante l\u0026#8217;analogia strutturale delle fattispecie tipiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; A parere del giudice a quo, la mancata previsione di un\u0026#8217;ipotesi attenuata di estorsione di lieve entit\u0026#224; violerebbe altres\u0026#236; la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, enunciata dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, \u0026#171;ogniqualvolta il fatto estorsivo abbia una gravit\u0026#224; contenuta\u0026#187;, una pena resa sproporzionata dall\u0026#8217;assenza di una previsione moderatrice \u0026#171;sar\u0026#224; avvertita inevitabilmente dal condannato come ingiusta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il rimettente chiede quindi che, utilizzando la tecnica del \u0026#8220;ritaglio\u0026#8221;, all\u0026#8217;interno della censurata norma incriminatrice questa Corte enuclei una fattispecie attenuata di lieve entit\u0026#224;, come nella sentenza n. 68 del 2012 relativa al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, e come del resto previsto dalla legge per altri reati contro il patrimonio, segnatamente la ricettazione attenuata di cui all\u0026#8217;art. 648, quarto comma, cod. pen., e anche per delitti contro la persona, quale appunto la violenza sessuale di minore gravit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio in quest\u0026#8217;ultima disposizione il rimettente indica la grandezza predata per la richiesta pronuncia additiva, che dovrebbe quindi consentire al giudice di diminuire la pena fino a due terzi quando il fatto estorsivo risulti di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, lo stesso rimettente chiede che per tale ipotesi sia introdotta un\u0026#8217;attenuante ad effetto comune, tale da permettere la riduzione della pena fino a un terzo, secondo la regola prevista dall\u0026#8217;art. 65 cod. pen. e sul modello della citata sentenza n. 68 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, il giudice a quo non avrebbe considerato tutti gli strumenti normativi funzionali all\u0026#8217;adeguamento della pena, in particolare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all\u0026#8217;art. 62-bis cod. pen., la cui applicazione nel caso concreto, unitamente a quella dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., avrebbe consentito di moderare la pena entro i limiti della sospensione condizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, le sollevate questioni sarebbero rivolte \u0026#171;a mettere in discussione scelte di politica criminale preordinate a soddisfare precise esigenze di difesa sociale\u0026#187;, mentre la commisurazione delle sanzioni penali, al pari della configurazione delle fattispecie di reato, \u0026#232; riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 luglio 2022, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Roma, sezione ottava penale, in composizione collegiale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non preved[e] una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare su un\u0026#8217;imputazione di estorsione, aggravata dalla commissione da parte di pi\u0026#249; persone riunite, reato che sarebbe stato consumato da due autori, entrambi recidivi, i quali, dopo aver sottratto le chiavi dal blocchetto di accensione di un motociclo, avrebbero preteso e ottenuto dal proprietario la dazione di cento euro quale condizione per la restituzione del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Richiamata la pacifica natura estorsiva della fattispecie concreta, designata nella prassi giurisprudenziale con l\u0026#8217;immagine del \u0026#8220;cavallo di ritorno\u0026#8221;, poich\u0026#233; l\u0026#8217;autore del furto estorce alla persona offesa una somma di danaro quale prezzo della refurtiva, il giudice a quo osserva che la pena detentiva minima applicabile a entrambi gli imputati sarebbe pari a otto anni e quattro mesi di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeterminata in applicazione del criterio di concorso tra aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 63, quarto comma, cod. pen., quindi facendo prevalere sull\u0026#8217;aggravante della pluralit\u0026#224; di persone riunite ex artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, numero 1), cod. pen. l\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata, specifica per un imputato e infraquinquennale per l\u0026#8217;altro, la predetta misura sanzionatoria appare al Tribunale di Roma irragionevole e sproporzionata, attesa l\u0026#8217;estemporaneit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione delittuosa nonch\u0026#233; l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; del danno e del profitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In particolare, l\u0026#8217;omessa previsione di un\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224; per il reato di estorsione violerebbe il principio di uguaglianza in base alla comparazione con l\u0026#8217;art. 630 cod. pen. sul sequestro di persona a scopo di estorsione, come emendato dalla sentenza n. 68 del 2012, e con l\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. sulla violenza sessuale di minore gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltri tertia comparationis sono individuati nel reato di sequestro di persona a scopo di coazione, di cui all\u0026#8217;art. 289-ter cod. pen., e nel reato di atti sessuali con minorenne, di cui all\u0026#8217;art. 609-quater cod. pen., per i quali sono previste diminuzioni di pena in ipotesi di lieve entit\u0026#224; e minore gravit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi richiamano altres\u0026#236; la diminuente della lieve entit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalit\u0026#224; dello Stato, quella della particolare tenuit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 323-bis cod. pen. in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e quella della speciale tenuit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 518-septiesdecies cod. pen. per i reati contro il patrimonio culturale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi fa infine riferimento alla disposizione dell\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che riduce la pena edittale quando la condotta di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope \u0026#232; di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltre che in un\u0026#8217;ottica comparativa, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato per l\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio del delitto di estorsione, la cui eccessiva severit\u0026#224; non rifletterebbe l\u0026#8217;\u0026#171;intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale\u0026#187;, il che impedirebbe al giudice \u0026#171;di adattare la sanzione al caso concreto, mitigando la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravit\u0026#224; del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224; per il reato di estorsione violerebbe anche il principio di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e il finalismo rieducativo della pena, sanciti rispettivamente dai commi primo e terzo dell\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la sproporzione che potrebbe derivare da tale omissione ostacolerebbe l\u0026#8217;individualizzazione della pena, corollario del carattere personale della responsabilit\u0026#224; penale, e ne svilirebbe la funzione rieducativa, giacch\u0026#233; una sanzione manifestamente eccessiva \u0026#232; sempre avvertita dal condannato come ingiusta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammentato che le scelte di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore e sono sindacabili unicamente se arbitrarie o manifestamente sproporzionate, l\u0026#8217;interveniente assume che la disposizione censurata sia immune da tali vizi, \u0026#171;in quanto tende ad attuare una forma di prevenzione generale rispetto ad una condotta odiosa, quella di estorsione, che genera particolare allarme sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi contesta che la disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione, come integrata dalla ricordata sentenza n. 68 del 2012, possa costituire un tertium omogeneo, trattandosi di una fattispecie criminosa punita con un minimo edittale incommensurabilmente pi\u0026#249; elevato rispetto all\u0026#8217;estorsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale aggiunge che la gravit\u0026#224; del delitto di estorsione non pu\u0026#242; essere misurata solo in termini patrimoniali, \u0026#171;ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione del bene personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eReputa infine l\u0026#8217;Avvocatura generale che, attesa la facoltativit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della recidiva, il giudice a quo sia in grado di adeguare la sanzione alla gravit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio T. P., uno dei coimputati nel giudizio principale, aderendo interamente agli argomenti spesi dal rimettente e sollecitando pertanto l\u0026#8217;accoglimento delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Firenze (reg. ord. n. 91 del 2022), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, e, in via subordinata, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Roma (reg. ord. n. 126 del 2022), in riferimento agli stessi parametri nonch\u0026#233; al primo comma dell\u0026#8217;art. 27 Cost., ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non preved[e] una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Entrambi i rimettenti devono giudicare su imputazioni per il reato di estorsione \u0026#8211; in forma semplice il Tribunale di Firenze, aggravata dalla pluralit\u0026#224; di persone il Tribunale di Roma \u0026#8211; riguardo a fatti di coartazione tramite minaccia, perpetrati ai danni di vittime di furto, le quali, per recuperare il bene loro sottratto (rispettivamente, un telefono cellulare e le chiavi di un motociclo), sono state costrette a pagare somme, pur modeste, di danaro (rispettivamente, quaranta e cento euro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI giudici a quibus ritengono che i fatti estorsivi oggetto delle imputazioni siano di lieve entit\u0026#224;, per il carattere estemporaneo della condotta, per l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; del danno patrimoniale e del lucro, per la scarsa incidenza della minaccia di definitiva perdita del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi lamentano tuttavia che la severit\u0026#224; del minimo edittale della pena impedisca di irrogare una sanzione proporzionata al concreto, modesto, disvalore del fatto, al netto dell\u0026#8217;eventuale applicazione dell\u0026#8217;attenuante comune della speciale tenuit\u0026#224; del danno e del lucro, di cui all\u0026#8217;art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impedimento discenderebbe in particolare dalla mancata previsione di un\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224; per il delitto di estorsione, la cui introduzione \u0026#232; oggetto della richiesta di una pronuncia additiva, formulata da entrambi i rimettenti evocando a modello la sentenza di questa Corte n. 68 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze ritiene che la mancanza di un\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224; per il reato di estorsione violi l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; il conseguente trattamento sanzionatorio risulterebbe irragionevole, sia considerato intrinsecamente, sia in comparazione con altre ipotesi delittuose, segnatamente a confronto con la diminuente di pena fino a due terzi prevista dall\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. per la violenza sessuale di minore gravit\u0026#224;; la sproporzione per eccesso della pena in concreto non potrebbe d\u0026#8217;altronde conciliarsi con la finalit\u0026#224; rieducativa che ad essa attribuisce l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui la richiesta additiva, che il Tribunale di Firenze riferisce, in via principale, ad un\u0026#8217;attenuante fino a due terzi, estesa per comparazione dall\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., e, in via subordinata, ad un\u0026#8217;attenuante fino a un terzo, sull\u0026#8217;esempio della gi\u0026#224; citata sentenza n. 68 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Roma vengono sviluppati argomenti simili, con l\u0026#8217;evocazione aggiuntiva del parametro di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 27 Cost., sotto il profilo del canone di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale, che il rimettente assume violato dall\u0026#8217;ostacolo normativo all\u0026#8217;individualizzazione della sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Roma non formula istanze subordinate, ma chiede unicamente che il trattamento sanzionatorio del reato di estorsione sia ricondotto a legittimit\u0026#224; costituzionale tramite una diminuente ad effetto comune, la medesima gi\u0026#224; introdotta nella disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione dalla menzionata sentenza n. 68 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Attesa l\u0026#8217;ampia sovrapponibilit\u0026#224; delle questioni, i giudizi vanno riuniti, per essere decisi con unica sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato un\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per non avere il rimettente considerato la possibilit\u0026#224; di mitigare la pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha tuttavia gi\u0026#224; osservato che le circostanze attenuanti generiche hanno, di regola, la funzione di adeguare la misura concreta della pena, e non quella di correggere l\u0026#8217;eventuale sproporzione dei minimi edittali (sentenza n. 63 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, il Tribunale di Firenze, come quello di Roma, deduce che il minimo edittale del reato di estorsione sia di tale asprezza da non poter essere ricondotto a legittimit\u0026#224; costituzionale se non attraverso l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di un\u0026#8217;ulteriore e specifica attenuante, che consenta la riduzione della pena nei casi di lieve entit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Per analoghe ragioni non \u0026#232; pertinente quanto la difesa statale ha eccepito nel giudizio promosso dal Tribunale di Roma riguardo alla facoltativit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della recidiva, deduzione che sembra alludere a un esercizio della discrezionalit\u0026#224; del giudice per fini diversi da quelli propri dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, non sono fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Esse tendono a ottenere l\u0026#8217;addizione di una diminuente fino a due terzi, che il rimettente compara all\u0026#8217;attenuante prevista per il reato di violenza sessuale dall\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. (\u0026#171;[n]ei casi di minore gravit\u0026#224; la pena \u0026#232; diminuita in misura non eccedente i due terzi\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per costante giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 136 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009), rilievo tanto pi\u0026#249; ovvio quando si prospetti l\u0026#8217;estensione di un\u0026#8217;attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all\u0026#8217;ordinario effetto diminuente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica e all\u0026#8217;evoluzione normativa del reato di estorsione, il tertium proveniente dalla disciplina della violenza sessuale \u0026#232; invece del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Infatti, l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. si inscrive nel contesto di un\u0026#8217;operazione legislativa di generale riconfigurazione dei delitti sessuali, alla quale il reato di estorsione \u0026#232; estraneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), ha infatti unificato il trattamento sanzionatorio della violenza carnale, di cui all\u0026#8217;originario art. 519 cod. pen., e quello degli atti di libidine violenti, di cui all\u0026#8217;anteriore art. 521 cod. pen., nel nuovo reato di violenza sessuale, di cui all\u0026#8217;attuale art. 609-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha avuto modo di sottolineare che l\u0026#8217;attenuante della minore gravit\u0026#224; \u0026#232; stata introdotta in sede di riforma dei delitti sessuali appunto per temperare gli effetti della concentrazione in un unico titolo di reato di condotte tra loro assai differenti, inclusive tanto della congiunzione carnale quanto dell\u0026#8217;atto di libidine (sentenze n. 106 del 2014 e n. 325 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; tra l\u0026#8217;estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, coerentemente con il bene tutelato dalla norma incriminatrice, la Corte di cassazione collega il riconoscimento dell\u0026#8217;attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell\u0026#8217;estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libert\u0026#224; sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici (sezione terza penale, sentenze 18 settembre-14 dicembre 2020, n. 35695, e 10 ottobre-12 dicembre 2019, n. 50336).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Sono invece fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In base al primo comma dell\u0026#8217;art. 629 cod. pen., l\u0026#8217;estorsione \u0026#232;, nella forma semplice, la condotta di \u0026#171;[c]hiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a s\u0026#233; o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di questa tipizzazione legislativa, rimasta inalterata dall\u0026#8217;entrata in vigore del codice, il trattamento sanzionatorio del titolo di reato ha registrato un progressivo inasprimento, che ha interessato sia la pena detentiva, sia la concorrente multa, anche con riguardo all\u0026#8217;ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 629.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUno snodo cruciale di tale percorso \u0026#8211; anche per la diretta incidenza sulle odierne questioni \u0026#8211; va identificato nell\u0026#8217;innalzamento del minimo edittale della pena detentiva per l\u0026#8217;estorsione semplice da tre a cinque anni, operato dall\u0026#8217;art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatto incremento del minimo edittale ha invero determinato una sostanziale impossibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;autore del reato di estorsione di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena, ove pure il fatto-reato sia in concreto, non soltanto esente da circostanze aggravanti, ma finanche connotato dalla speciale tenuit\u0026#224; del danno patrimoniale e del lucro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEra questo, d\u0026#8217;altronde, l\u0026#8217;obiettivo dichiarato del legislatore del tempo, ai fini del contrasto dell\u0026#8217;allora dilagante criminalit\u0026#224; estorsiva di stampo mafioso, obiettivo verso il quale pure convergeva la contestuale istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Chiamata a pronunciarsi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale di tale innalzamento di pena, al metro degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questa Corte dichiar\u0026#242; le questioni manifestamente infondate, con un argomento in linea con le finalit\u0026#224; emergenziali del d.l. n. 419 del 1991, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi osserv\u0026#242; infatti che detto inasprimento, \u0026#171;come emerge dalla Relazione accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile individuazione in concreto dell\u0026#8217;aggravante di far parte di un\u0026#8217;associazione di stampo mafioso\u0026#187; (ordinanza n. 368 del 1995, sostanzialmente confermata dall\u0026#8217;ordinanza n. 460 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Riguardando specificamente l\u0026#8217;entit\u0026#224; del minimo edittale, questo precedente non pregiudica le questioni ora in esame, che concernono il diverso profilo dell\u0026#8217;inesistenza di un\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMaggiore attinenza ha quindi la sentenza n. 68 del 2012, sull\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224; nel sequestro di persona a scopo di estorsione, cui infatti gli odierni rimettenti affidano larga parte delle loro tesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Con la sentenza appena indicata, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome il reato di estorsione, anche quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, previsto dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen., ha conosciuto un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, sebbene ovviamente in una diversa, e pi\u0026#249; elevata, scala di grandezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe tappe e le ragioni di questo percorso di aggravamento sono illustrate nella medesima sentenza n. 68 del 2012, che ricostruisce gli interventi normativi, sviluppatisi \u0026#171;con i tratti tipici della legislazione \u0026#8220;emergenziale\u0026#8221;\u0026#187;, i quali, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, hanno inteso contrastare, anche mediante forti inasprimenti sanzionatori, lo \u0026#171;straordinario, inquietante incremento, in quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalit\u0026#224; esecutive (privazione pressoch\u0026#233; totale della libert\u0026#224; di movimento della vittima, sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non seguiva la liberazione del sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAtteso che la fattispecie descritta dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. \u0026#232; capace di includere \u0026#171;anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell\u0026#8217;emergenza\u0026#187;, in particolare \u0026#171;per la pi\u0026#249; o meno marcata \u0026#8220;occasionalit\u0026#224;\u0026#8221; dell\u0026#8217;iniziativa delittuosa\u0026#187;, oltre che per la ridotta entit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa alla vittima e la non elevata utilit\u0026#224; pretesa, questa Corte ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, nei termini sopra ricordati, sulla scorta del tertium comparationis della diminuente della \u0026#171;lieve entit\u0026#224; del fatto\u0026#187;, prevista dall\u0026#8217;art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalit\u0026#224; dello Stato, tra i quali il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall\u0026#8217;art. 289-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, rilevato che il sequestro terroristico o eversivo offende l\u0026#8217;ordine costituzionale, quindi un bene superiore al patrimonio viceversa colpito dal sequestro estorsivo, questa Corte ha ritenuto manifestamente irrazionale \u0026#8211; e dunque lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entit\u0026#224;, analoga a quella applicabile alla fattispecie \u0026#8220;gemella\u0026#8221; che, ceteris paribus, aggredisce l\u0026#8217;interesse di rango pi\u0026#249; elevato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza ha inoltre ritenuto sussistente la violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., nella prospettiva della proporzionalit\u0026#224; della pena come premessa della finalit\u0026#224; rieducativa, \u0026#171;tanto pi\u0026#249; ove si consideri la particolare funzione assolta da detta attenuante, rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali (non avendo il legislatore meglio precisato il concetto di \u0026#8220;lievit\u0026#224;\u0026#8221; del fatto): funzione che consiste propriamente nel mitigare \u0026#8211; in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell\u0026#8217;azione criminosa, entit\u0026#224; del danno o del pericolo) \u0026#8211; una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla variet\u0026#224; delle situazioni concrete riconducibili al modello legale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Un analogo iter argomentativo \u0026#232; stato seguito pi\u0026#249; di recente dalla sentenza n. 244 del 2022, relativa al cosiddetto sabotaggio militare, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevedeva che la pena fosse diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risultasse, per la particolare tenuit\u0026#224; del danno causato, di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl minimo edittale di otto anni di reclusione, stabilito dalla richiamata norma per ogni fattispecie di sabotaggio, anche solo temporaneo, \u0026#232; parso a questa Corte determinare una situazione \u0026#171;in larga misura corrispondente a quella oggetto della pronuncia con cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen.\u0026#187;, per l\u0026#8217;assenza di una \u0026#171;valvola di sicurezza\u0026#187; a fronte di una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; della carenza normativa \u0026#232; emersa anche dalla comparazione con la parallela figura delittuosa del sabotaggio comune, che l\u0026#8217;art. 253 cod. pen. sanziona con uguale asprezza, alla quale risulta tuttavia applicabile l\u0026#8217;attenuante della lieve entit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 311 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur ritenendo impraticabile un\u0026#8217;estensione di tale attenuante dal sabotaggio comune al sabotaggio militare, questa Corte ha osservato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;analoga valvola di sicurezza nel sistema penale militare comporta, invece, che anche rispetto a condotte del militare che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare la pena della reclusione non inferiore a otto anni\u0026#187;, trattamento sanzionatorio che pu\u0026#242; risultare, anche per il militare in servizio, \u0026#171;manifestamente sproporzionato rispetto alla gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla sua necessaria funzione rieducativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Riferite tali considerazioni alle questioni odierne, non pu\u0026#242; che riscontrarsi un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la mancata previsione di una \u0026#171;valvola di sicurezza\u0026#187; che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravit\u0026#224; concreta del fatto estorsivo, pu\u0026#242; determinare l\u0026#8217;irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.\u0026#8211; Tenuto conto che il reato di estorsione ha sperimentato \u0026#8211; come gi\u0026#224; detto \u0026#8211; un rigido aggravamento del trattamento sanzionatorio in funzione del contrasto ad un mezzo operativo tipico della criminalit\u0026#224; organizzata, pu\u0026#242; per esso ripetersi quanto la pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 68 del 2012 ha osservato a proposito del sequestro estorsivo, esso pure interessato, per analoghe ragioni, da un inasprimento della pena, sebbene su un differente ordine di grandezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve cio\u0026#232; constatarsi che, al pari dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen., anche l\u0026#8217;art. 629 del medesimo codice \u0026#232; capace di includere nel proprio ambito applicativo \u0026#171;episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell\u0026#8217;emergenza\u0026#187;, in particolare \u0026#171;per la pi\u0026#249; o meno marcata \u0026#8220;occasionalit\u0026#224;\u0026#8221; dell\u0026#8217;iniziativa delittuosa\u0026#187;, oltre che per la ridotta entit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa alla vittima e la non elevata utilit\u0026#224; pretesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.8.\u0026#8211; L\u0026#8217;affinit\u0026#224; tra l\u0026#8217;estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione, che dunque non emerge soltanto dalla parziale coincidenza dell\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica, ma anche dal parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori, impone di estendere all\u0026#8217;un titolo di reato la medesima \u0026#171;valvola di sicurezza\u0026#187; introdotta per l\u0026#8217;altro dalla sentenza n. 68 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene il Tribunale di Firenze, con la locuzione \u0026#171;quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, sembri esporre un petitum meno definito rispetto a quello del Tribunale di Roma, \u0026#232; tuttavia da ritenere, dato il comune richiamo alla sentenza n. 68 del 2012, che entrambi i rimettenti intendano riferirsi all\u0026#8217;attenuante introdotta da tale sentenza, la quale ha riscontro nell\u0026#8217;art. 311 cod. pen. (\u0026#171;quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.9.\u0026#8211; Gli indici dell\u0026#8217;attenuante di lieve entit\u0026#224; del sequestro estorsivo \u0026#8211; individuati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; nell\u0026#8217;estemporaneit\u0026#224; della condotta, scarsit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa personale alla vittima, esiguit\u0026#224; delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981) \u0026#8211; risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi garantiscono che la riduzione della pena \u0026#8211; in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell\u0026#8217;art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. \u0026#8211; sia riservata alle ipotesi di lesivit\u0026#224; davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libert\u0026#224; di autodeterminazione della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; considerato, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 cod. pen. \u0026#8211; per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., assorbita la censura di cui al primo comma dello stesso art. 27 \u0026#8211; nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Vanno invece dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 cod. pen. \u0026#8211; sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione di una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;.\nOmessa previsione che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45595","titoletto":"Reati e pene - Circostanze - Circostanze attenuanti generiche - Funzione - Correzione dei minimi edittali della pena - Esclusione. (Classif. 210011).","testo":"Le circostanze attenuanti generiche hanno, di regola, la funzione di adeguare la misura concreta della pena, e non quella di correggere l\u0027eventuale sproporzione dei minimi edittali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 63/2022 - mass. 44730\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45596","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45596","titoletto":"Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Ragionevolezza delle scelte - Criteri di valutazione - Raffronto tra casistiche omogenee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la richiesta additiva di applicare al reato di estorsione di lieve entità la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi, come previsto per il reato di violenza sessuale). (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l\u0027estensione di un\u0027attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all\u0027ordinario effetto diminuente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 136/2020 - mass. 43506; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 161/2009 - mass. 33451\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente chiede di ottenere l\u0027addizione indicata invocando come \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e l\u0027attenuante prevista per il reato di violenza sessuale - 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen. -, \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione. Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l\u0027eterogeneità tra l\u0027estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità, che collega il riconoscimento dell\u0027attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell\u0027estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45597","numero_massima_precedente":"45595","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"629","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45597","titoletto":"Reati e pene - In genere - Reato di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Possibilità che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l\u0027art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La disciplina censurata dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, a fronte di una tipizzazione legislativa rimasta inalterata, ha registrato nel tempo un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, per cui l\u0027innalzamento del minimo edittale da tre a cinque anni (operato dall\u0027art. 8 del d.l. n. 419 del 1991, come conv.) ha determinato una sostanziale impossibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena. Riguardo specificamente l\u0027entità del minimo edittale, l\u0027inesistenza di un\u0027attenuante di lieve entità determina un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena. La mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare infatti l\u0027irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. Ciò comporta la necessità di estendere al reato in esame la medesima «valvola di sicurezza» (contenuta nell\u0027art. 311 cod. pen.) prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, al primo affine, poiché gli indici dell\u0027attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 244/2022 - mass. 45209; S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45596","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"629","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43044","autore":"de Gioia V.","titolo":"Corte costituzionale: illegittima la mancata previsione, nel reato di estorsione, di una diminuente per il fatto di lieve entità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"692","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45001","autore":"Dell\u0027Osso A.M.","titolo":"Another Brick in the Wall: individualizzazione della pena e illegittimità dei limiti al giudizio di bilanciamento","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"94","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45000_2023_120.pdf","nome_file_fisico":"197_2023+2_Dell\u0027Osso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44367","autore":"Faillaci G.","titolo":"Corte costituzionale: introdotta la \"valvola di sicurezza\" dell\u0027attenuante di lieve entità del fatto per il delitto di rapina","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"603","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43631","autore":"Frosini T.E.","titolo":"Le criticita’ della legislazione e qualche rimedio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44277","autore":"Palma I.","titolo":"L\u0027estorsione di lieve entità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1503","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43818","autore":"Peccioli A.","titolo":"La proporzionalità del minimo edittale dell\u0027estorsione: una trasfigurazione del \u0027tertium comparationis\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1323","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45407","autore":"Tigano S.","titolo":"La produzione di materiale pedopornografico tra logiche sistematiche e principi costituzionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45406_2023_120.pdf","nome_file_fisico":"91_2024+2_Tigano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|