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L\u0027Avvocatura dello Stato rileva altres\u0026#236; che la disciplina, \u0026#171;di preminente interesse nazionale per la sua natura di servizio\u0026#187;, rientrerebbe nella materia, di competenza esclusiva statale, della \u0026#171;tutela dell\u0027ambiente\u0026#187; [art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), della Costituzione], non sembrando possibile ricondurla a quella della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    A suffragio della censura si deduce, infine, la normativa comunitaria (direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996), la quale, prevedendo che \u0026#171;soltanto\u0026#187; gli Stati membri possano imporre condizioni circa l\u0027installazione e la gestione di reti o la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ed esclusivamente per esigenze fondamentali tassativamente individuate, imporrebbe una conseguente considerazione del riparto delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.2. - Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Lombardia, con atto depositato in data 6 agosto 2002, sostenendo, con richiamo di dati normativi e giurisprudenziali, l\u0027inammissibilit\u0026#224; e l\u0027infondatezza del ricorso.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.1. - Con ricorso notificato il 6 agosto 2002, depositato il successivo 12 agosto (reg. ricorsi n. 49 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell\u0027applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4]. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, rileva come, in pendenza della controversia instaurata a seguito del ricorso precedente (reg. ricorsi n. 34 del 2002), la Regione medesima abbia approvato la legge ora in questione che, all\u0027art. 1, comma 1, introduce \u0026#171;una sorta di (pi\u0026#249; apparente che effettiva) sospensione della disposizione contenuta nella lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e)\u0026#187; dell\u0027art. 3, comma 12, della legge regionale lombarda n. 4 del 2002, indicando nel \u0026#171;non lontano\u0026#187; 1\u0026#176; gennaio 2003 la decorrenza dell\u0027efficacia della nuova versione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027art. 1, comma 2, della legge ora impugnata avrebbe a sua volta sostanzialmente rinnovato il divieto disposto dal citato art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), apportando alla disciplina in argomento varianti non essenziali (in particolare sostituendo, al criterio del limite di distanza di 75 metri, quello del divieto di installazione degli impianti \u0026#171;in corrispondenza\u0026#187; degli edifici citati), per il periodo anteriore al 1\u0026#176; gennaio 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ad avviso del ricorrente, quindi, le disposizioni denunciate sarebbero affette dai medesimi vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; rilevati nel ricorso antecedente, di cui vengono ribadite le argomentazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.2. - Si \u0026#232; costituita in questo secondo giudizio la Regione Lombardia, che, riservandosi ulteriori deduzioni, ha chiesto che il ricorso proposto venga dichiarato manifestamente inammissibile ovvero, in subordine, manifestamente infondato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.1. - Nel primo giudizio (reg. ricorsi n. 34 del 2002), l\u0027Avvocatura generale dello Stato ha depositato in data 28 febbraio 2003 (oltre il termine stabilito dall\u0027art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) un atto, denominato \u0026#171;seconda parte\u0026#187; della memoria concernente il giudizio costituzionale in questione (una \u0026#171;prima parte\u0026#187;, concernente le altre questioni sollevate con il medesimo ricorso, essendo stata depositata entro il termine prescritto), nel quale, con diverse e ulteriori argomentazioni, si insiste per l\u0027accoglimento della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.2. - Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria nel medesimo giudizio, ribadendo le conclusioni per l\u0027inammissibilit\u0026#224; sotto diversi profili e, nel merito, per l\u0027infondatezza di ogni censura proposta con il ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    4. - La Regione Lombardia resistente ha inoltre depositato una memoria nel secondo giudizio (reg. ricorsi n. 49 del 2002). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Preliminarmente, la Regione sostiene l\u0027inammissibilit\u0026#224; dell\u0027impugnativa governativa. In particolare, il ricorrente non chiarisce perch\u0026#233; la disposizione regionale - che sospende, fino al 1\u0026#176; gennaio 2003, l\u0027applicabilit\u0026#224; di altra disposizione che si reputa lesiva delle competenze statali e che perci\u0026#242; \u0026#232; stata autonomamente impugnata con il primo ricorso - sia da considerare anch\u0027essa lesiva: se la Corte dichiarasse incostituzionale la norma anteriore, la cui applicazione \u0026#232; sospesa, la previsione della sospensione resterebbe senza oggetto; se invece la Corte rigettasse l\u0027impugnazione anteriore, la dichiarazione di incostituzionalit\u0026#224; della successiva norma di sospensione non gioverebbe in alcun modo al ricorrente, che otterrebbe anzi l\u0027eliminazione della sospensione dell\u0027efficacia di una disposizione dallo stesso ricorrente considerata incostituzionale. Per questo, la Regione deduce il difetto di interesse dello Stato a una pronuncia sul punto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nel merito, la resistente assume comunque l\u0027infondatezza della questione, attraverso l\u0027esame della disposizione - avente un proprio autonomo contenuto - di cui al comma 2 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 12 del 2002: disposizione che, fino alla data del 1\u0026#176; gennaio 2003, vieta l\u0027installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione \u0026#171;in corrispondenza\u0026#187; delle strutture abitative pi\u0026#249; volte menzionate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La Regione argomenta l\u0027infondatezza dell\u0027impugnazione, incentrata sulla violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e dei principi posti con la legge quadro n. 36 del 2001, facendo riferimento, con ampi richiami testuali, alla recente giurisprudenza costituzionale, che nega la possibilit\u0026#224; di isolare l\u0027\u0026#171;ambiente\u0026#187; da altre materie, all\u0027ambiente stesso inestricabilmente collegate, affidate alle competenze regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Come in analoghi casi - in particolare, nel giudizio definito con la sentenza n. 407 del 2002 - sarebbe dunque da escludere che contrasti con i principi fondamentali  una legislazione regionale che, come appunto quella in esame, incrementa il livello di tutela, senza sostituirsi al legislatore statale ma solo ponendo una garanzia ulteriore, a salvaguardia degli interessi della popolazione lombarda. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In ogni caso, prosegue la Regione, la legge quadro n. 36 del 2001 lascia aperto uno spazio alla legislazione regionale, giacch\u0026#233; affida allo Stato solo la determinazione dei \u0026#171;limiti di esposizione\u0026#187; e dei \u0026#171;valori di attenzione\u0026#187;, senza dire alcunch\u0026#233; sull\u0027aspetto della \u0026#171;corrispondenza\u0026#187; spaziale tra le installazioni radioelettriche e taluni, particolarissimi, insediamenti abitativi, quali quelli elencati nella disposizione impugnata. Anzi, la stessa legge fa salvi, nel suo art. 3, comma 1, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), i \u0026#171;criteri localizzativi [\u0026#8230;] indicati dalle leggi regionali\u0026#187;, che costituiscono anch\u0027essi \u0026#171;obiettivi di qualit\u0026#224;\u0026#187; perseguiti dalla legge statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Infine, la Regione confuta l\u0027argomentazione dell\u0027Avvocatura, che dall\u0027esistenza della normativa comunitaria vorrebbe far derivare la competenza dello Stato, opponendo l\u0027ormai consolidato principio secondo il quale l\u0027attuazione del diritto comunitario - cui \u0026#232; indifferente l\u0027articolazione interna degli Stati membri - spetta anche alle Regioni, potendo queste come quello disporre, ciascuno per la propria parte e nell\u0027ambito delle competenze delineate dalla Costituzione. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.1. - Con un primo ricorso (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l\u0027attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l\u0027integrazione di disposizioni legislative), che sostituisce il comma 8 dell\u0027art. 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall\u0027esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). La disposizione impugnata stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di propriet\u0026#224; di asili, edifici scolastici, nonch\u0026#233; strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze. Ritiene il ricorrente che questa normativa regionale violi la competenza dello Stato in materia di tutela dell\u0027ambiente, prevista dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), della Costituzione ed esercitata con la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), introducendo un \u0026#171;parametro di attenzione\u0026#187; non previsto dalla normativa statale, quale la distanza degli impianti da luoghi particolari.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Con il medesimo ricorso, sono state sollevate ulteriori questioni su altre disposizioni della stessa legge regionale n. 4 del 2002: una legge priva di unitariet\u0026#224;, che interviene sulle pi\u0026#249; disparate materie. Per ragioni di chiarezza e omogeneit\u0026#224; di decisione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, comma 12, della citata legge regionale viene trattata separatamente dalle altre, sollevate rispettivamente sull\u0027art. 1, comma 3, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) - in tema di funzioni attribuite al Corpo forestale regionale -, e sull\u0027art. 1, comma 4 - in tema di cause di incompatibilit\u0026#224; con la carica di consigliere regionale -, e decise con le sentenze n. 313 e n. 201 del 2003 di questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.2. - Con altro ricorso (reg. ricorsi n. 49 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri propone questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell\u0027applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4], il quale sposta al 1\u0026#176; gennaio 2003 il termine per l\u0027applicazione della norma oggetto del precedente ricorso, dettando una disciplina interinale che fa divieto di installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione \u0026#171;in corrispondenza\u0026#187; degli edifici suddetti. Anche in questo caso, il ricorrente ritiene violata la competenza dello Stato prevista dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), della Costituzione, esercitata con la legge quadro n. 36 del 2001. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2. - Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso n. 34 del 2002, perch\u0026#233; avvenuta con atto depositato oltre il termine - di carattere perentorio (per tutte, da ultimo, sentenza n. 307  del 2003) - di venti giorni dal deposito del ricorso stabilito dall\u0027art. 23, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e      3. - Stante l\u0027identit\u0026#224; della materia e dei parametri costituzionali invocati, le due questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, concernenti la collocazione sul territorio di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, possono essere trattate congiuntamente, per essere decise con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    4. - Il problema posto dai ricorsi in esame consiste nello stabilire il rapporto esistente tra queste disposizioni di legislazione regionale e i compiti che, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, indubbiamente spettano allo Stato in forza delle sue competenze in materia di tutela dell\u0027ambiente, a norma della lettera \u003cI\u003es\u003c/I\u003e) del secondo comma dell\u0027art. 117 della Costituzione, e in materia di tutela della salute, a norma del terzo comma del medesimo art. 117. Su tali competenze si basa la legge quadro n. 36 del 2001. Essa contiene \u0026#171;principi fondamentali diretti a: \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell\u0027esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell\u0027articolo 32 della Costituzione; \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) [\u0026#8230;] attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all\u0027articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell\u0027Unione Europea\u0026#187;, e \u0026#171;\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) assicurare la tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio [\u0026#8230;]\u0026#187; (art. 1).  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Nell\u0027ambito di tali finalit\u0026#224;, la legge quadro affronta specificamente il problema  della protezione speciale degli ambienti abitativi, degli ambienti scolastici e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate, in vista delle finalit\u0026#224; di cui all\u0027art. 1, lettere \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e), della legge medesima, prevedendo speciali \u003cI\u003evalori di attenzione\u003c/I\u003e [art. 3, comma 1, lettera \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e)] - pi\u0026#249; rigorosi dei generali \u003cI\u003elimiti di esposizione\u003c/I\u003e posti a salvaguardia della salute della popolazione in generale [art. 3, comma 1, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e)]. Tali valori di attenzione sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati nei luoghi suddetti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La normativa in questione, tuttavia, indiscutibilmente incide anche sulla funzione di governo del territorio la cui disciplina legislativa, in base al terzo comma dell\u0027art. 117 della Costituzione, spetta alle Regioni. Conseguentemente, il numero 1) della lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) dell\u0027art. 3, prevedendo (dopo i limiti di esposizione e i valori di attenzione) gli \u003cI\u003eobiettivi di qualit\u0026#224;\u003c/I\u003e cui deve tendere il dispiegamento sul territorio della rete di impianti di telecomunicazioni, tra questi comprendendo i \u0026#171;criteri localizzativi\u0026#187;, ne affida la determinazione alle leggi regionali, secondo quanto previsto dall\u0027art. 8 della legge n. 36 stessa.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    5.1. - Alla stregua del contesto normativo risultante dalle anzidette disposizioni della legge quadro n. 36 del 2001, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall\u0027esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che \u0026#232; essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    N\u0026#233;, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, \u0026#232; sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) dell\u0027art. 3, riconosce quanto a determinazione dei \u0026#171;criteri localizzativi\u0026#187;. A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi cos\u0026#236; da \u0026#171;criteri di localizzazione\u0026#187; in \u0026#171;limitazioni alla localizzazione\u0026#187;, dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d\u0027altra parte, non \u0026#232; senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all\u0027evidente nesso di strumentalit\u0026#224; tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    5.2. - La difesa della Regione Lombardia evoca, a difesa della disposizione impugnata, la sentenza di questa Corte n. 382 del 1999, che ha escluso l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale di una legge regionale che prescriveva, per la collocazione sul territorio di linee elettriche, distanze di rispetto da aree edificabili con particolari destinazioni, maggiori di quelle stabilite dalla legge dello Stato. Ma da questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di materia, non pu\u0026#242; trarsi in generale il principio della derogabilit\u0026#224; \u003cI\u003ein melius \u003c/I\u003e(rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli \u003cI\u003estandard\u003c/I\u003e posti dallo Stato. La questione allora decisa non si collocava entro un\u0027organica disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull\u0027intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del \u0026#171;considerato in diritto\u0026#187;). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perch\u0026#233; l\u0027aggiunta si traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell\u0027equilibrio tracciato dalla legge statale di principio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    6. - La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2002,  invece, non \u0026#232; fondata.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La disciplina impugnata, vietando l\u0027installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione \u0026#171;in corrispondenza\u0026#187; delle aree \u0026#171;sensibili\u0026#187; che si sono in precedenza dette, non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta l\u0027installazione dei medesimi impianti \u0026#171;su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido\u0026#187;, ritenuta da questa Corte, con la gi\u0026#224; citata sentenza n. 307 del 2003 (v. il punto 20 del \u0026#171;considerato in diritto\u0026#187;), compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001. Il divieto ora in questione, come quello esaminato in questa sentenza, non eccede l\u0027ambito di un \u0026#171;criterio di localizzazione\u0026#187;, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell\u0027art. 3, comma 1, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), numero 1), e dell\u0027art. 8, comma 1, lettera \u003cI\u003ee\u003c/I\u003e), della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessit\u0026#224; di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non \u0026#232; tale da poter determinare l\u0027impossibilit\u0026#224; della localizzazione stessa.  \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e   per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e    LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    riuniti i giudizi, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    1) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l\u0027attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l\u0027integrazione di disposizioni legislative); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    2) \u003cI\u003edichiara \u003c/I\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell\u0027applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all\u0027art. 3, comma 12, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4], sollevata, in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    F.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Riccardo CHIEPPA, Presidente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    F.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28010","titoletto":"Costituzione in giudizio - Regione lombardia - Deposito oltre il previsto termine perentorio - Inammissibilità.","testo":"E’ inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della Regione Lombardia, perché avvenuta con atto depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dal deposito del ricorso, stabilito dall’art. 23, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"28011","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"28011","titoletto":"Oggetto del giudizio - Disposizioni della legge della regione lombardia - Esame e trattazione separata da altre questioni sollevate (con il medesimo ricorso sulla stessa legge) e già decise con sentenza.","testo":"La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, viene trattata separatamente da altre questioni sollevate con il medesimo ricorso, rispettivamente sull’art. 1, comma 3, lettera b) (in tema di funzioni attribuite al Corpo forestale regionale) e sull’art. 1, comma 4 (in tema di cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale), già decise con le sentenze n. 313 e 201 del 2003.","numero_massima_successivo":"28012","numero_massima_precedente":"28010","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"06/03/2002","data_nir":"2002-03-06","numero":"4","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"28012","titoletto":"Regione lombardia - Tutela dell’ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione - Limite di distanza da luoghi particolari - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Difformità dai limiti di immissione stabiliti dalla legge quadro dello stato - Illegittimità costituzionale.","testo":"E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, l’art. 3, comma 12, lettera a) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di aree “sensibili” (asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze). Infatti, pur riconoscendo alla competenza regionale la determinazione dei criteri localizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, tuttavia, in tale concetto non possono ricondursi divieti come quello in esame, poiché esso potrebbe rendere, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni e trasformarsi così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”, aventi, cioè, natura diversa da quella consentita dalla citata legge n. 36 del 2001.","numero_massima_successivo":"28013","numero_massima_precedente":"28011","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"06/03/2002","data_nir":"2002-03-06","numero":"4","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"lettera a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/02/2001","numero":"36","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"28013","titoletto":"Regione lombardia - Tutela dell’ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione in corrispondenza di aree sensibili - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata violazione della competenza statale - Non fondatezza della questione.","testo":"La legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 non eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1 e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della legge quadro n. 36 del 2001, spetta alle Regioni, poiché, pur vietando la installazione di impianti di telecomunicazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree “sensibili”, comporta la possibilità di una sempre fattibile localizzazione alternativa e, quindi, non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa.  \r\n\r\n- V. sentenza citata n. 307/2003.","numero_massima_precedente":"28012","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"10/06/2002","data_nir":"2002-06-10","numero":"12","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/02/2001","numero":"36","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"16851","autore":"Ceruti M.","titolo":"La Corte costituzionale detta il “decalogo” della buona legge regionale in materia di inquinamento elettromagnetico sulla base della inderogabilità (anche in melius) dei valori soglia statali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica dell\u0027ambiente","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"258","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16848","autore":"Chieppa R.","titolo":"Inquinamento elettromagnetico ed installazione di infrastrutture per comunicazioni: è finita l\u0027incertezza dopo le sentenze della Corte costituzionale?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustizia-amministrativa.it","anno_rivista":"0","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"16848_2003_331.pdf","nome_file_fisico":"303-307-308-324-331-03 chieppa.mht","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16211","autore":"Gennari N.","titolo":"Sul riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in tema di infrastrutture di telecomunicazione e tutela dai campi elettromagnetici","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"2003","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"182","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"18402","autore":"Gennari N.","titolo":"Sul riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in tema di infrastrutture di telecomunicazione e tutela dai campi elettromagnetici","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"2003","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"167","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16858","autore":"Mazzola M.A.","titolo":"Ambiente, salute, urbanistica e poi ... l\u0027elettrosmog: quale potestà legislativa tra Stato e Regioni dopo il nuovo Titolo V della Costituzione?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica dell\u0027ambiente","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"269","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16210","autore":"Miglioranza M.","titolo":"Inquinamento elettromagnetico e limiti alle competenze regionali:standard di protezione nazionali e legalità sostanziale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"5","parte_rivista":"1","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1364","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - 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