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N., con ordinanza del 4 agosto 2017, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Uffi\u003c/em\u003e\u003cem\u003eciale\u003c/em\u003e della Repubblica numero 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRi\u003c/em\u003e\u003cem\u003etenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 4 agosto 2017, pervenuta a questa Corte solamente il 13 settembre 2023, il Tribunale ordinario di Catania, prima sezione penale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena non pu\u0026#242; essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi nell\u0026#8217;ambito di un incidente di esecuzione promosso da A. N. per ottenere la sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione emesso nei propri confronti il 12 maggio 2017, relativo a una sentenza di condanna, all\u0026#8217;esito di giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione e trecento euro di multa per il delitto di furto in abitazione di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., divenuta irrevocabile il 3 aprile 2017;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale istanza dovrebbe essere rigettata, ai sensi della disposizione censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, sospettandone il contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nonch\u0026#233; con il principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il giudice rimettente, il divieto di sospendere l\u0026#8217;ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione, previsto dal primo comma dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., produrrebbe una non giustificabile disparit\u0026#224; di trattamento sanzionatorio \u0026#8211; risultante dalle diverse modalit\u0026#224; esecutive della pena \u0026#8211; rispetto al pi\u0026#249; grave delitto di rapina, in relazione al quale tale sospensione \u0026#232; invece consentita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, si riserverebbe in questo modo al primo delitto, caratterizzato da \u0026#171;un\u0026#8217;aggressione puramente patrimoniale\u0026#187;, un trattamento di pi\u0026#249; intenso rigore afflittivo del secondo, nel quale vi \u0026#232; altres\u0026#236; una \u0026#171;aggressione consumata al bene incolumit\u0026#224; individuale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, il divieto di sospendere l\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva breve, applicato in modo indiscriminato ai condannati per furto in abitazione, imponendone l\u0026#8217;ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le specifiche esigenze del singolo condannato, introdurrebbe, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, un automatismo incompatibile con la necessit\u0026#224; di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del colpevole, la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, cos\u0026#236; ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, la scelta operata dal legislatore risulterebbe ponderata e priva di irragionevolezza e, quindi, pienamente rispettosa dell\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; il furto in abitazione, in termini di gravit\u0026#224;, sarebbe piuttosto assimilabile alla rapina aggravata \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen., delitto per il quale non a caso vige il divieto di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in particolare alla base di tale scelta legislativa vi sarebbe la considerazione che \u0026#171;la pericolosit\u0026#224; soggettiva manifestata dall\u0026#8217;autore\u0026#187; del delitto di furto in abitazione \u0026#171;emerga dalla violazione dell\u0026#8217;altrui domicilio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sempre secondo l\u0026#8217;interveniente, la disciplina censurata non escluderebbe affatto \u0026#171;una valutazione individualizzata del prevenuto in relazione alla possibilit\u0026#224; di concedergli i benefici previsti dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario\u0026#187;, restando questa \u0026#171;demandata al Tribunale di sorveglianza in sede di esame dell\u0026#8217;istanza di concessione dei benefici, che il condannato pu\u0026#242; comunque presentare una volta passata in giudicato la sentenza che lo riguarda\u0026#187;, cos\u0026#236; non compromettendo in alcun modo il perseguimento della finalit\u0026#224; rieducativa della pena prevista dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che questa Corte ha ritenuto identiche questioni non fondate con la sentenza n. 216 del 2019, e poi manifestamente infondate con l\u0026#8217;ordinanza n. 67 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con le predette decisioni si \u0026#232; anzitutto escluso l\u0026#8217;allegato vizio di irragionevolezza della disposizione censurata, la quale \u0026#171;trova [\u0026#8230;] la propria \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravit\u0026#224; del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un\u0026#8217;abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosit\u0026#224; soggettiva manifestata dall\u0026#8217;autore di un simile reato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la particolare gravit\u0026#224; del fatto e la speciale pericolosit\u0026#224; soggettiva del suo autore, dimostrate dall\u0026#8217;ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l\u0026#8217;autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nella sentenza n. 216 del 2019, e poi nell\u0026#8217;ordinanza n. 67 del 2020, si \u0026#232; altres\u0026#236; negato che la disposizione censurata dia luogo a un irragionevole automatismo legislativo: \u0026#171;il legislatore, infatti, ha, con valutazione immune da censure sul piano costituzionale, ritenuto che \u0026#8211; indipendentemente dalla gravit\u0026#224; della condotta posta in essere dal condannato, e dall\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena irrogatagli \u0026#8211; la pericolosit\u0026#224; individuale evidenziata dalla violazione dell\u0026#8217;altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensione dell\u0026#8217;ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza, della possibilit\u0026#224; di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, in tali decisioni si \u0026#232; ritenuto insussistente il lamentato contrasto con il principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che la valutazione individualizzata rispetto alla possibile concessione dei benefici penitenziari resta pur sempre \u0026#171;demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell\u0026#8217;istanza di concessione dei benefici, che il condannato pu\u0026#242; comunque presentare una volta passata in giudicato la sentenza che lo riguarda\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per tutte queste ragioni le questioni sollevate debbono essere ritenute manifestamente infondate, ferma restando l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; \u0026#8211; gi\u0026#224; segnalata nella sentenza n. 216 del 2019 (punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e ribadita nell\u0026#8217;ordinanza n. 67 del 2020 \u0026#8211; che il legislatore intervenga a rimediare alla \u0026#171;incongruenza cui pu\u0026#242; dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non \u0026#232; prevista la sospensione dell\u0026#8217;ordine di carcerazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali \u0026#8211; tuttavia \u0026#8211; la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilit\u0026#224; di accedere a talune misure alternative sin dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;esecuzione della pena\u0026#187;: con il connesso rischio che la valutazione del tribunale di sorveglianza sull\u0026#8217;istanza di concessione dei benefici intervenga dopo che il condannato abbia interamente o quasi scontato la propria pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara \u003c/em\u003ela manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, prima sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto in abitazione di cui all\u0027art. 624-bis codice penale - Ingiustificato trattamento deteriore rispetto al delitto di rapina - Irragionevole aprioristica valutazione di massima pericolosit\u0026#224; sociale - Incoerenza rispetto alla disciplina per l\u0026#8217;accesso alle misure alternative alla detenzione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45962","titoletto":"Esecuzione penale - In genere - Sospensione dell\u0027esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate rispettivamente non fondate e manifestamente infondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Rinnovata segnalazione dell\u0027opportunità di un intervento del legislatore per rimediare a possibili incongruenze della disciplina. (Classif. 098001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 656, comma 9, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Questioni identiche a quelle sollevate sono state dichiarate non fondate e poi manifestamente infondate dalla sentenza n. 216 del 2019 e dall’ordinanza n. 67 del 2020. Va peraltro ribadita l’opportunità che il legislatore intervenga a rimediare a possibili incongruenze della disciplina in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione, ma ai quali è riconosciuta la possibilità di accedere alle misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione, con il connesso rischio che la valutazione sulla concessione dei benefici intervenga dopo che la pena sia stata in tutto o in parte già scontata. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 67/2020 - mass. 42632; S. 216/2019 - mass. 41621\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"656","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44332","autore":"Aiuti V.","titolo":"Divieto di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione e furto in abitazione: ancora una questione manifestamente infondata","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44230","autore":"Morana D.","titolo":"L’appropriatezza quale oggetto di valutazioni tecnico-scientifiche nel sistema di riparto delle competenze fra Stato e regioni","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44229_2024_14.pdf","nome_file_fisico":"37-2021+14-2023_Morana.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44459","autore":"Penasa S.","titolo":"Corti e scienza: il giudizio di attendibilità scientifica delle leggi come costante della giurisprudenza costituzionale comparata","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44458_2024_14.pdf","nome_file_fisico":"14-2024+altre_Penasa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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