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N. e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 9 settembre 2024, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 maggio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 settembre 2024, iscritta al n. 207 registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 117, primo comma) della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) \u0026#171;nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all\u0026#8217;interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l\u0026#8217;avviso che il provvedimento sar\u0026#224; sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l\u0026#8217;avviso che l\u0026#8217;interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonch\u0026#233; di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida; nonch\u0026#233; nella parte in cui non prevedono che la ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificata all\u0026#8217;interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l\u0026#8217;avviso che pu\u0026#242; presentare ricorso ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 833/1978\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Corte rimettente espone di essere stata adita nell\u0026#8217;ambito di un giudizio avente a oggetto il decreto del 18 gennaio 2021, con il quale il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Caltanissetta aveva convalidato un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disposto dal Sindaco di Caltanissetta, impugnato il 19 febbraio 2021 dalla donna che vi era stata sottoposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che il Tribunale ordinario di Caltanissetta ha rigettato il ricorso, ritenendo integrati i presupposti di cui all\u0026#8217;art. 33 della legge n. 833 del 1978 sulla scorta della diagnosi operata dai sanitari e delle risultanze istruttorie allegate agli atti di causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce, altres\u0026#236;, che la Corte d\u0026#8217;appello di Caltanissetta ha parimenti disatteso il gravame, ritenendo sussistenti le condizioni per operare il trattamento, in particolare in relazione alle idee suicidarie della donna e all\u0026#8217;assunzione di dosi eccessive del farmaco Tavor. Verificato il rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, la Corte d\u0026#8217;appello ha rilevato che i vizi denunciati, ovvero la mancata notificazione degli atti, la mancata informazione sui tempi del trattamento, la mancata audizione da parte del giudice tutelare, la mancata allegazione e acquisizione di una relazione medica psichiatrica, la mancata acquisizione di informativa dei carabinieri costituiscono adempimenti non richiesti dalla normativa di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, con l\u0026#8217;unico motivo di ricorso per cassazione, l\u0026#8217;interessata lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 101, 115, 116 e 167 del codice di procedura civile, dell\u0026#8217;art. 2697 del codice civile e degli artt. 33 e 34 della legge n. 833 del 1978 in relazione all\u0026#8217;art. 360, numeri 3) e 5), cod. proc. civ., essenzialmente per tre profili: a) i vizi procedurali consistenti nella mancata notifica degli atti del procedimento e nella mancata audizione da parte del giudice tutelare, che le avrebbero impedito di venire a conoscenza nell\u0026#8217;immediatezza di quanto le stava accadendo; b) il difetto dei presupposti sostanziali previsti dalla legge per disporre il trattamento, avendo ella manifestato l\u0026#8217;intento di suicidarsi solo per fare pressione sulle figlie, nonch\u0026#233; il mancato esame di fatto decisivo, non avendo compiuto l\u0026#8217;atto contestatole (essersi sporta da un ponte) e avendo assunto psicofarmaci solo per controllarsi; fatti, questi, che sarebbero stati dimostrati se fossero state ammesse le prove da lei richieste; c) i profili attinenti alla legittimazione, nel giudizio di merito, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;asserito conflitto di interessi del sindaco, essendo ella dipendente comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Corte di cassazione riferisce che la Procura generale ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che venisse sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in ordine alla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, in quanto la misura coattiva, privando la persona della autodeterminazione in relazione alle cure mediche e della libert\u0026#224; personale, non sarebbe conforme agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 Cost. e all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ritenuto il ricorso ammissibile, la Corte rimettente sostiene che la questione sia rilevante, poich\u0026#233; non sarebbe possibile decidere la controversia senza fare applicazione degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, dato che la valutazione in ordine alla legittimit\u0026#224; della procedura non potrebbe essere definita se non sciogliendo il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel ricostruire il quadro giuridico di riferimento, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prende le mosse dall\u0026#8217;art. 32 Cost., che comprenderebbe un lato individuale e soggettivo, ossia la salute come fondamentale diritto dell\u0026#8217;individuo, e un lato sociale e oggettivo, ossia la salute come interesse della collettivit\u0026#224;, e limiterebbe i trattamenti sanitari obbligatori a determinate condizioni, che la rimettente puntualmente descrive, con rinvio alle sentenze n. 15 del 2023, n. 118 del 1996, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per ci\u0026#242; che attiene alla salute mentale, la Corte rimettente osserva che l\u0026#8217;originario pregiudizio di pericolosit\u0026#224; sotteso alla legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati) \u0026#8211; in cui il ricovero per \u0026#171;custodia e cura\u0026#187; era previsto per le persone affette da qualunque causa di alienazione mentale, quando fossero \u0026#171;pericolose a s\u0026#233; o agli altri\u0026#187; o \u0026#171;di pubblico scandalo\u0026#187; \u0026#8211; sarebbe stato superato dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), cosiddetta legge Basaglia, per cui oggi la misura di sicurezza non si applicherebbe per un generico pregiudizio, ma solo quando il soggetto abbia commesso un fatto costituente oggettivamente reato e vi sia una valutazione, anche prognostica, di pericolosit\u0026#224; sociale, con eventuale applicazione del ricovero presso una Residenza per l\u0026#8217;esecuzione di una misura di sicurezza (REMS) disposto anche a tutela della collettivit\u0026#224; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 253 del 2003). Di contro, il malato mentale non sarebbe di per s\u0026#233; isolato dalla societ\u0026#224; per la sua patologia, ma l\u0026#8217;ordinamento ne favorirebbe la presa in carico da parte dei servizi territoriali di salute mentale e il suo reinserimento nel mondo del lavoro, per esempio con l\u0026#8217;art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; La legge Basaglia, ad avviso della Corte rimettente, si sarebbe fatta carico anche del trattamento sanitario del malato di mente che rifiuti le cure urgenti e indifferibili, disegnando il quadro normativo confluito nella legge n. 833 del 1978. Dagli artt. 33, 34 e 35 di quest\u0026#8217;ultima, che la rimettente ripercorre nel dettaglio, emergerebbe che il trattamento sanitario obbligatorio \u0026#232; finalizzato solo alla tutela della salute del paziente e non alla difesa sociale; il trattamento, infatti, potrebbe essere disposto soltanto dopo aver esperito ogni iniziativa possibile per ottenere il consenso e solo in presenza di tre condizioni previste dalla legge: a) l\u0026#8217;esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) la loro mancata accettazione da parte dell\u0026#8217;infermo; c) l\u0026#8217;esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere (Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 509).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ad alcuni aspetti specifici della normativa, la rimettente osserva che le fasi e i termini di cui all\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 sarebbero previsti a pena della cessazione di ogni effetto della misura; che, pur dovendo il trattamento interrompersi al venir meno delle esigenze di cura, anche prima del termine ordinario di sette giorni, la legge non prevederebbe un termine massimo; che, non essendo il trattamento rimesso alla spontanea esecuzione, ma consistendo in un ricovero coattivo con l\u0026#8217;uso della forza pubblica di cui dispone il sindaco (circolare del Ministero dell\u0026#8217;interno 20 luglio 2001, n. 3, recante \u0026#171;Trattamento sanitario obbligatorio per soggetti con patologia mentale. Competenze della polizia Municipale\u0026#187;) si tratterebbe di un trattamento sanitario coattivo; che avverso il provvedimento convalidato dal giudice tutelare l\u0026#8217;art. 35 della citata legge prevederebbe un controllo giurisdizionale differito; che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe inteso la relativa legittimazione, riconosciuta dalla legge a \u0026#171;chiunque vi abbia interesse\u0026#187;, come circoscritta a coloro che abbiano un concreto e attuale interesse, in ragione di uno stretto e personale rapporto con il paziente, tale da far valere l\u0026#8217;interesse di costui alla corretta applicazione della misura (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 15 febbraio 2024, n. 4229 e 13 febbraio 2024, n. 4000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Ricostruito il quadro normativo, la Corte di cassazione rileva che le censure proposte dalla ricorrente metterebbero in luce che, nella normativa vigente, il sindaco e il giudice tutelare comunicherebbero tra loro, ma nessuno dei due comunicherebbe con il paziente, non essendo prevista n\u0026#233; la comunicazione del provvedimento sindacale, n\u0026#233; la notificazione del successivo decreto di convalida; inoltre, l\u0026#8217;eventuale impugnazione del decreto avverrebbe \u0026#171;al buio\u0026#187;, non essendo la persona resa partecipe degli atti a monte della convalida; la mancata audizione della persona da parte del giudice tutelare prima della convalida o anche successivamente, ma in ogni caso prima della scadenza del trattamento, renderebbe il controllo giudiziale meramente formale; nel successivo giudizio di opposizione, la mancata audizione renderebbe alcuni elementi non pi\u0026#249; recuperabili e gli accertamenti fatti sulla persona dopo la dimissione dall\u0026#8217;ospedale rischierebbero di essere poco utili per ricostruire la situazione legittimante il trattamento nella sua effettiva consistenza e gravit\u0026#224; al momento del ricovero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Secondo la Corte rimettente, l\u0026#8217;omessa previsione delle indicate comunicazioni e dell\u0026#8217;audizione prima della convalida configurerebbe una violazione del diritto al contraddittorio, alla informazione e alla difesa, dunque un deficit costituzionalmente rilevante. Tale deficit non sarebbe rimediabile con una lettura costituzionalmente orientata, atteso che gli adempimenti procedurali in materia, essendo sottoposti a riserva di legge, dovrebbero essere previsti dalla legge stessa e non creati dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la distinzione tra trattamenti sanitari obbligatori e trattamenti sanitari coercitivi, per i quali le garanzie dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungerebbero a quelle dell\u0026#8217;art. 13 Cost. (sono richiamate le sentenze n. 22 del 2022 e, in materia vaccinale, n. 14 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.1.\u0026#8211; Le garanzie dell\u0026#8217;art. 13 Cost., secondo la Corte rimettente, sarebbero correlate al diritto di agire e di difendersi in giudizio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 24 Cost., e alle garanzie di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost., che considererebbe giusto solo il processo che si svolge nel contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto a tali parametri, il vigente quadro normativo sarebbe carente, poich\u0026#233; una coazione fisica limitativa della capacit\u0026#224; di autodeterminarsi nelle scelte sanitarie richiederebbe non soltanto una valutazione medica soggetta a controllo giurisdizionale esterno, ma un giudizio assistito dalle relative garanzie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Per ci\u0026#242; che attiene al diritto alla tutela giurisdizionale, esso costituirebbe un principio supremo dell\u0026#8217;ordinamento (\u0026#232; citata la sentenza n. 18 del 1982 di questa Corte), a maggior ragione nei casi in cui sono in gioco diritti fondamentali, quali il diritto di rifiutare le cure; il rispetto della dignit\u0026#224; della persona, inoltre, non troverebbe espressione soltanto nella relazione medico-paziente, ma anche nel diritto a essere informati e a potersi difendere nel procedimento di adozione di una misura restrittiva al tempo stesso della libert\u0026#224; personale e del diritto di autodeterminarsi in materia di salute. In proposito, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione richiama la sentenza n. 74 del 1968, nella quale questa Corte dichiar\u0026#242; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della previgente disciplina di cui alla legge n. 36 del 1904, nella parte in cui non permetteva la difesa dell\u0026#8217;infermo nel procedimento giurisdizionale di ricovero definitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente rileva quindi che, sebbene la legge preveda la possibilit\u0026#224; di chiedere la revoca del provvedimento trattamentale e di proporre successiva opposizione, di fatto l\u0026#8217;assenza del diritto a essere tempestivamente informati del provvedimento sindacale e delle ragioni su cui questo si fonda, nonch\u0026#233; della necessaria convalida e delle modalit\u0026#224; di opposizione, costituirebbe un ostacolo rilevante all\u0026#8217;esercizio del diritto a un ricorso effettivo, alla difesa e, in ultima istanza, a un giusto processo. Ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; che, ad avviso della Corte di cassazione, mentre altre ipotesi di privazione della libert\u0026#224; personale, quali la custodia cautelare, richiederebbero il bilanciamento con altri interessi giuridicamente rilevanti, nei trattamenti sanitari coattivi l\u0026#8217;interesse alla libert\u0026#224; individuale non sarebbe posto in bilanciamento con un interesse della collettivit\u0026#224;, ma soltanto con l\u0026#8217;interesse alla salute del soggetto stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.3.\u0026#8211; In termini comparativi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama altri procedimenti restrittivi della libert\u0026#224; personale non connessi a un procedimento penale, quali l\u0026#8217;accompagnamento alla frontiera e il trattenimento nei centri di permanenza degli stranieri espulsi, ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che questa Corte avrebbe ricondotto alle garanzie della libert\u0026#224; personale (sono citate le sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001) e nel cui ambito avrebbe riconosciuto il diritto a essere ascoltati da un giudice con l\u0026#8217;assistenza di un difensore (\u0026#232; citata la sentenza n. 222 del 2004), ritenendo, pertanto, irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza l\u0026#8217;assenza di garanzie analoghe nei trattamenti sanitari coattivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero, in questo senso, sufficienti la convalida, il diritto di parlare con chiunque nel corso del trattamento e la successiva opposizione, poich\u0026#233; non si comprenderebbe come una persona in stato di alterazione psichica possa tempestivamente opporsi prima della fine del trattamento, quando nessun altro lo fa, \u0026#171;se non viene informata del suo status giuridico e delle ragioni per le quali, \u003cem\u003eex abrupto\u003c/em\u003e, le si parano dinnanzi i vigili urbani per prenderla e portarla in ospedale, in esecuzione di una ordinanza sindacale di cui la persona, o eventualmente il suo legale rappresentante, non ha contezza. E come possa reagire, prima di avere recuperato la sua libert\u0026#224; e la collocazione nella societ\u0026#224;, se della esistenza di un giudice che convalida il provvedimento sindacale non ha notizia, posto che neppure l\u0026#8217;ordinanza del giudice tutelare le viene notificata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in termini comparativi, sostiene la stessa Corte rimettente che l\u0026#8217;ordinamento prevederebbe altri modelli processuali semplificati a tutela delle persone fragili e dei loro diritti fondamentali, come il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, per i quali la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe preteso il rispetto dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio (sono citate Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenze 20 marzo 2013, n. 6861 e 29 novembre 2006, n. 25366).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, inoltre, richiama il \u003cem\u003eReport\u003c/em\u003e periodico adottato nel 2023 nei confronti dell\u0026#8217;Italia dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) del Consiglio d\u0026#8217;Europa, secondo cui il procedimento di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio seguirebbe un formato standardizzato e ripetitivo, il giudice tutelare non incontrerebbe mai i pazienti di persona ed essi rimarrebbero disinformati sul loro status legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comitato avrebbe rilevato un problema di compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 13 Cost. e dato atto di un disegno di legge presentato nel 2017, volto al rafforzamento delle tutele giuridiche dei pazienti ospedalizzati coercitivamente, compresa la nomina di un curatore. Non essendo intervenute modifiche al sistema, il Comitato avrebbe raccomandato allo Stato italiano di agire, anche a livello legislativo, per garantire che i pazienti siano informati tempestivamente del loro status, dei rispettivi diritti, della possibilit\u0026#224; di opposizione ai sensi della legge n. 833 del 1978, e che siano, di norma, ascoltati personalmente dal giudice tutelare, preferibilmente nei locali ospedalieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; La Corte rimettente evoca la sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, seconda sezione, 8 ottobre 2013, Azenabor contro Italia, di irricevibilit\u0026#224; per mancato esaurimento dei rimedi interni, in cui pure la Corte di Strasburgo ha sottolineato l\u0026#8217;importanza dell\u0026#8217;audizione diretta del paziente da parte del giudice tutelare, \u0026#171;per poter valutare realmente e correttamente la situazione prima di decidere\u0026#187; (paragrafo 21); inoltre, la Corte EDU ha rilevato come, in linea di principio, la mancata comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento possa ridurre le garanzie procedurali dei soggetti interessati, pur concludendo che, nel caso di specie, i diritti della ricorrente non erano stati pregiudicati, poich\u0026#233; ella aveva potuto presentare ricorso. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e insiste, tuttavia, sull\u0026#8217;importanza non solo della possibilit\u0026#224; di presentare ricorso, ma anche dei tempi della tutela, in quanto diritti come la libert\u0026#224; e la salute potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati dall\u0026#8217;impedimento alla presentazione di un tempestivo ricorso e non adeguatamente compensati da un risarcimento monetario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Quanto alle eccezioni proposte dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per cui la privazione della libert\u0026#224; non avrebbe scopo punitivo e sarebbe adottata a fin di bene sulla base di un giudizio medico rispetto a cui il controllo giurisdizionale non potrebbe essere che esterno, ritiene la Corte rimettente che questa impostazione costituisca \u0026#171;un ultimo residuo di quella logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato, e di quella convinzione, contrastata dal diritto vivente, che la persona affetta da patologia psichiatrica, disabilit\u0026#224;, immaturit\u0026#224;, non debba partecipare, nella misura in cui le circostanze glielo consentono, alle decisioni che la riguardano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diritto di essere informati e di esprimere la propria opinione, invece, anche se quest\u0026#8217;ultima fosse poi motivatamente disattesa dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, costituirebbe un principio ormai immanente nell\u0026#8217;ordinamento, affermatosi progressivamente sia per i minori di et\u0026#224;, che per gli adulti che necessitano di una misura di protezione civile, anche eventualmente limitativa della capacit\u0026#224; (sono citate Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 20 marzo 2024, n. 7414 e 21 novembre 2023, n. 32219; terza sezione civile, sentenza 11 dicembre 2023, n. 34560; prima sezione civile, sentenza 26 marzo 2015, n. 6129), in quanto il diritto della persona a essere informata e a partecipare ai processi in cui si discute del suo interesse attiene alla dignit\u0026#224; della persona, da assicurare anche attraverso una adeguata informativa ogni qualvolta la persona sconti una posizione di debolezza o di asimmetria. Sarebbe, pertanto, irragionevole che il diritto all\u0026#8217;ascolto venga garantito nella fase medica e non anche nella fase giurisdizionale, atteso che l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; mai inciderebbe sulla titolarit\u0026#224; dei diritti, ma soltanto sul loro modo di esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Sotto altro profilo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta che dall\u0026#8217;art. 111 Cost. e dagli artt. 6 e 13 CEDU si ricaverebbero alcuni connotati fondamentali della funzione giurisdizionale, quali l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice, il contraddittorio, la tempestivit\u0026#224; e l\u0026#8217;effettivit\u0026#224;, principi che si compenetrerebbero a vicenda; il diritto a un ricorso effettivo, in particolare, consisterebbe nel diritto di richiedere tutela a un giudice per mezzo di un rimedio giurisdizionale effettivo, ossia idoneo a consentire la riparazione, e praticabile, nel senso di non impossibile o assai difficile (\u0026#232; citata Corte EDU, grande camera, sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte in tema di diritto alla tutela giurisdizionale (sentenze n. 82 del 1996 e n. 18 del 1982) e di diritto di agire e di difendersi in giudizio (sentenze n. 120 del 2014, n. 29 del 2003 e n. 26 del 1999; ordinanza n. 386 del 2004); sebbene tali principi non impongano che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con gli stessi effetti, essi impedirebbero oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attivit\u0026#224; processuale (sentenze n. 427 del 1999 e n. 63 del 1977; ordinanza n. 99 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, non verrebbe in rilievo l\u0026#8217;imposizione di un onere eccessivo, ma una lacuna, la mancata notificazione dei provvedimenti, essendo impensabile che si possa proporre ricorso avverso un provvedimento di cui non si ha contezza, tanto pi\u0026#249; che il primo destinatario della motivazione di un provvedimento \u0026#232; la persona i cui diritti sono incisi e che, pure, non \u0026#232; posta in condizione di conoscerne le ragioni, scontando un ostacolo insormontabile all\u0026#8217;accesso in tempo utile alla giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Pertanto, ad avviso della Corte rimettente, la mancata previsione negli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, non rimediabile in via interpretativa, della notificazione dei provvedimenti, nonch\u0026#233; dei passaggi procedimentali a garanzia del contraddittorio, della difesa e di un ricorso tempestivo ed effettivo contro le decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libert\u0026#224; personale, compresa l\u0026#8217;audizione della persona interessata, determinerebbero una violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; Non \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, n\u0026#233; si \u0026#232; costituita la parte ricorrente nel giudizio di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, \u0026#171;nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all\u0026#8217;interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l\u0026#8217;avviso che il provvedimento sar\u0026#224; sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l\u0026#8217;avviso che l\u0026#8217;interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonch\u0026#233; di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida; nonch\u0026#233; nella parte in cui non prevedono che la ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificata all\u0026#8217;interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l\u0026#8217;avviso che pu\u0026#242; presentare ricorso ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 833/1978\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente espone di essere stata adita nell\u0026#8217;ambito di un giudizio di opposizione avverso il decreto di convalida di un provvedimento sindacale che ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ne afferma la sussistenza poich\u0026#233; il motivo di ricorso su cui \u0026#232; chiamato a decidere attiene all\u0026#8217;assenza di garanzie nel procedimento che ha disposto il trattamento. La legittimit\u0026#224; costituzionale di tale procedimento costituirebbe questione preliminare e centrale per stabilire se il trattamento sanitario sia stato disposto legalmente o abbia comportato una illegittima privazione della libert\u0026#224; personale e della facolt\u0026#224; di autodeterminarsi in materia di salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che quello disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 sia un trattamento sanitario coattivo ai sensi degli artt. 32 e 13 Cost., che in quanto tale dovrebbe rispettare le garanzie richieste da entrambe le disposizioni costituzionali; tuttavia, la mancata previsione sia della comunicazione alla persona interessata del provvedimento sindacale che dispone il trattamento, sia della notificazione alla stessa del decreto di convalida del giudice tutelare, nonch\u0026#233; la sua mancata audizione da parte del giudice prima della convalida determinerebbero una lesione dell\u0026#8217;art. 13 Cost., considerato insieme all\u0026#8217;art. 24 Cost., in relazione al diritto di azione e di difesa in giudizio, e all\u0026#8217;art. 111 Cost., per cui \u0026#232; giusto solo il processo che si svolge nel contraddittorio. Un provvedimento che, sul presupposto di un\u0026#8217;alterazione psichica, provoca la temporanea limitazione della libert\u0026#224; di autodeterminarsi nella scelta delle cure e che si accompagna a una coazione fisica richiederebbe un giudizio assistito dalle suddette garanzie costituzionali, che l\u0026#8217;attuale disciplina legislativa non prevede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto altro profilo, la Corte di cassazione osserva che altri provvedimenti amministrativi restrittivi della libert\u0026#224; personale, quali l\u0026#8217;accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio, devono essere assistiti dal diritto di essere ascoltati dal giudice in sede di convalida, sicch\u0026#233; sarebbe irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza l\u0026#8217;omessa previsione di analogo adempimento nel trattamento sanitario coattivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in relazione alle persone fragili, inoltre, ad avviso della Corte rimettente l\u0026#8217;ordinamento prevederebbe modelli procedurali che, pur semplificati, quando incidono su diritti costituzionali contemplano sempre l\u0026#8217;audizione della persona, come il procedimento per la nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, inoltre, che la vigente normativa lederebbe il diritto a un ricorso effettivo, che troverebbe fondamento nel giusto processo garantito dall\u0026#8217;art. 111 Cost. e, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., dagli artt. 6 e 13 CEDU, i quali esprimerebbero, congiuntamente considerati, alcuni connotati essenziali della funzione giurisdizionale. Tali connotati sarebbero pregiudicati dalla mancata notificazione del provvedimento avverso cui il soggetto dovrebbe ricorrere, con il paradosso che il destinatario del provvedimento non avrebbe neppure contezza della sua esistenza, non potendo conoscere n\u0026#233; confutare le ragioni che ne costituiscono il fondamento e incontrando cos\u0026#236; un ostacolo insormontabile nell\u0026#8217;accesso in tempo utile alla giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di affrontare nel merito le questioni, \u0026#232; opportuna una breve ricostruzione della disciplina legislativa del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e del suo inquadramento nel sistema delle garanzie costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera \u0026#232; regolato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, con i quali \u0026#232; stata trasposta nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale la disciplina introdotta pochi mesi prima dalla legge n. 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, disponendo la chiusura dei manicomi, ha segnato il passaggio da una visione custodialista, finalizzata alla difesa sociale, a una visione volta alla cura della persona affetta da disabilit\u0026#224; psichica, costituendo una tappa fondamentale del cambiamento di paradigma culturale, scientifico e normativo nel trattamento della salute mentale e contribuendo al riconoscimento, anche in favore delle persone affette da disabilit\u0026#224; mentale, della pienezza dei diritti costituzionali (sentenza n. 99 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 33 della legge n. 833 del 1978, al secondo comma, riconduce gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori all\u0026#8217;art. 32 Cost., stabilendo che essi si svolgono \u0026#171;nel rispetto della dignit\u0026#224; della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura\u0026#187;. E tanto dispone con portata generale, riferendosi a tutti i cosiddetti trattamenti sanitari \u0026#171;obbligatori\u0026#187; \u0026#8211; cos\u0026#236; nella rubrica dell\u0026#8217;articolo \u0026#8211; disposti dal sindaco, nella sua qualit\u0026#224; di autorit\u0026#224; sanitaria, su proposta motivata di un medico, compresi i trattamenti obbligatori extraospedalieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alla generalit\u0026#224; di tali trattamenti, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione concernono esclusivamente i trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, i soli per i quali l\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 prevede la convalida dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 ne disciplinano i presupposti sostanziali e le condizioni procedimentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai profili sostanziali, il trattamento pu\u0026#242; essere adottato \u0026#171;solo se\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 34, quarto comma, della citata legge, ricorrono tre presupposti: a) l\u0026#8217;esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) la mancata accettazione degli stessi da parte dell\u0026#8217;infermo; c) l\u0026#8217;assenza di condizioni e circostanze per l\u0026#8217;adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione al secondo presupposto sostanziale (la mancata accettazione degli interventi), l\u0026#8217;art. 33, quinto comma, prevede che i trattamenti \u0026#171;devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi \u0026#232; obbligato\u0026#187;, prospettando il trattamento coattivo come \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e, in coerenza con il principio espresso dal primo comma della stessa disposizione, per cui \u0026#171;[g]li accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La legge, inoltre, circonda il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di garanzie procedimentali e processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe garanzie procedimentali precedono l\u0026#8217;adozione del provvedimento sindacale e consistono in un duplice parere medico. Il provvedimento \u0026#232; adottato su proposta motivata di un medico (art. 33, terzo comma) sottoposta a \u0026#171;convalida\u0026#187; \u0026#8211; cos\u0026#236; testualmente l\u0026#8217;art. 34, quarto comma, ultimo periodo \u0026#8211; di un secondo medico dell\u0026#8217;unit\u0026#224; sanitaria locale, dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sindaco adotta il provvedimento che dispone il trattamento entro quarantotto ore dalla convalida da parte dello specialista (art. 35, primo comma), motivando espressamente in ordine all\u0026#8217;esistenza dei tre presupposti sostanziali sopra richiamati, tra cui la ricerca dell\u0026#8217;alleanza terapeutica e l\u0026#8217;assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero (art. 34, quarto comma, ultimo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, i richiamati presupposti sostanziali costituiscono autonomi elementi di valutazione della cui esistenza la motivazione del decreto di convalida deve dare conto ai fini della validit\u0026#224; della misura (Cass., ord. n. 509 del 2023; in questo senso, gi\u0026#224; Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 23 giugno 1998, n. 6240).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituiscono garanzie procedimentali, inoltre, il diritto della persona, nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, di comunicare con chi ritenga opportuno e il diritto, esercitabile da chiunque, di chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento che ha disposto il trattamento o della sua proroga (art. 33, commi sesto e settimo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Sul piano processuale l\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 disciplina la convalida giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione prevede che il provvedimento sindacale deve essere notificato, entro quarantotto ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune (art. 35, primo comma). Il giudice tutelare, entro le successive quarantotto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne d\u0026#224; comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida, il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (art. 35, secondo comma). La proroga del trattamento oltre il settimo giorno ripete lo schema originario della proposta motivata del medico, del provvedimento sindacale e della convalida giurisdizionale (art. 35, quarto comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; previsto un termine massimo di durata del trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omissione delle comunicazioni previste dalle richiamate disposizioni comporta la cessazione di ogni effetto del provvedimento e, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto pi\u0026#249; grave, configura il reato di omissione di atti d\u0026#8217;ufficio (art. 35, settimo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; I successivi commi dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 disciplinano il controllo giurisdizionale sui provvedimenti adottati, nella forma del contraddittorio differito. Per ci\u0026#242; che qui rileva, la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse possono proporre ricorso contro il provvedimento sindacale convalidato avanti al tribunale competente per territorio (art. 35, ottavo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome la stessa ordinanza di rimessione rileva, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha escluso che la nozione di \u0026#171;chiunque\u0026#187;, ai fini della possibilit\u0026#224; di proporre opposizione, comporti una legittimazione diffusa, circoscrivendola in capo a soggetti che abbiano un interesse concreto e attuale a far valere la legittimit\u0026#224; del trattamento, in ragione di un rapporto stretto e personale con il paziente che vi \u0026#232; sottoposto (Corte di cassazione, ordinanze n. 4229 e n. 4000 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio di opposizione, la parte pu\u0026#242; stare in giudizio personalmente o assistita da un difensore. Il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza \u0026#232; notificato alle parti e al pubblico ministero. Su istanza della parte o del pubblico ministero, il presidente del tribunale pu\u0026#242; disporre la sospensione del trattamento prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione, evidentemente laddove sia ancora in corso (art. 35, commi decimo e seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Dal punto di vista delle garanzie costituzionali, il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volont\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato e incidente sulla sua libert\u0026#224; fisica. La misura si pone cos\u0026#236; sul crinale tra la libert\u0026#224; di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l\u0026#8217;esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall\u0026#8217;altro, che giustifica in via d\u0026#8217;eccezione un trattamento contro la sua volont\u0026#224; imposto mediante coazione fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, allorch\u0026#233; un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell\u0026#8217;art. 13 Cost., che tutela la libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIncide, infatti, sulla libert\u0026#224; personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libert\u0026#224; di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile (sentenze n. 203 del 2024, n. 205, n. 127 e n. 22 del 2022, n. 275 del 2017, n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 419 del 1994). Tra le misure restrittive della libert\u0026#224; personale questa Corte ha annoverato anche ogni trattamento medico suscettibile di essere eseguito con la forza nei confronti del paziente, ritenendolo per ci\u0026#242; stesso qualificabile non solo come obbligatorio ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., ma anche come coattivo ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 Cost. (sentenze n. 203 e n. 135 del 2024, n. 22 del 2022 e n. 238 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePresupposto del trattamento di cui all\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978, invero, \u0026#232; la mancanza di consenso della persona interessata. Inoltre, il trattamento \u0026#232; portato a esecuzione coattiva dai vigili urbani, in quanto polizia amministrativa sanitaria, mediante accompagnamento presso un presidio ospedaliero da cui la persona non pu\u0026#242; allontanarsi per tutta la durata della misura, prevista per un termine ordinario di sette giorni, salva proroga da disporsi, come detto, reiterando le fasi e i presupposti del procedimento originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione alla previgente disciplina dell\u0026#8217;internamento coattivo in manicomio, di cui alla legge n. 36 del 1904, d\u0026#8217;altra parte, questa Corte ritenne che il ricovero per necessit\u0026#224; e urgenza disposto dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza rientrasse \u0026#171;tra quelli restrittivi della libert\u0026#224; personale\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, terzo comma, Cost. (sentenza n. 74 del 1968).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; indubbio, dunque, che ai trattamenti sanitari coattivi si applicano tutte le garanzie dell\u0026#8217;art. 13 Cost., proprio in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volont\u0026#224; (sentenze n. 203 e n. 135 del 2024, n. 22 del 2022 e n. 238 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La riconducibilit\u0026#224; del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale dell\u0026#8217;istituto e ne illumina la ragion d\u0026#8217;essere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio l\u0026#8217;incidenza sulla libert\u0026#224; personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e, ossia nell\u0026#8217;osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall\u0026#8217;art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libert\u0026#224; personale (sentenza n. 22 del 2022, concernente le REMS; sentenza n. 250 del 2018, relativa alle misure di sicurezza detentive; sentenza n. 179 del 2017, in tema di pena detentiva; sentenza n. 265 del 2010, riferita alle misure cautelari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato, infatti, che gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all\u0026#8217;art. 2 Cost., che tutela i diritti involabili della persona, tra cui la sua integrit\u0026#224; psicofisica, esigono che il legislatore preveda trattamenti sanitari coattivi in chiave, appunto, di \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e ed entro i limiti della proporzionalit\u0026#224; in rapporto alle necessit\u0026#224; terapeutiche e al rispetto della dignit\u0026#224; della persona (sentenza n. 22 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il requisito della ricerca del consenso fino a dove \u0026#232; possibile, gi\u0026#224; presente nella legge Basaglia e poi nella legge n. 833 del 1978, risulta oggi ulteriormente rafforzato dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che ha affermato, rispetto alla generalit\u0026#224; dei trattamenti medici, la necessit\u0026#224;, di regola, del consenso libero e informato del paziente maturato in seno all\u0026#8217;alleanza terapeutica con il medico: necessit\u0026#224; che questa Corte aveva, peraltro, gi\u0026#224; da tempo dedotto dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. (sentenze n. 438 del 2008, n. 253 del 2009, n. 242 del 2019, n. 135 del 2024, n. 66 del 2025; ordinanza n. 207 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto alle finalit\u0026#224; che legittimano il trattamento sanitario coattivo, esse trovano la loro ragion d\u0026#8217;essere essenzialmente nell\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione d\u0026#224; atto di come, nell\u0026#8217;attuale contesto normativo, siano scomparsi i riferimenti alla pericolosit\u0026#224; per gli altri e al \u0026#171;pubblico scandalo\u0026#187; che, invece, connotavano le misure di ricovero provvisorio o definitivo nei manicomi nella gi\u0026#224; richiamata legge n. 36 del 1904. In quella disciplina, la richiesta di ricovero coattivo \u0026#8211; previsto senza limiti di tempo, dunque anche per l\u0026#8217;intera vita \u0026#8211; poteva essere formulata non solo dai parenti dell\u0026#8217;infermo, ma anche da chiunque altro nell\u0026#8217;interesse \u0026#171;della societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiamata a pronunciarsi su quella disciplina, come gi\u0026#224; ricordato, questa Corte ne diede una lettura costituzionalmente orientata anche sotto il profilo delle finalit\u0026#224;, affermando che il ricovero \u0026#171;non \u0026#232; disposto contro il soggetto a titolo di pena o di misura di sicurezza, ma, quanto meno prevalentemente, a favore di lui, a protezione della sua salute e della sua integrit\u0026#224; fisica\u0026#187; (sentenza n. 74 del 1968).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ottica dell\u0026#8217;attuazione del disegno costituzionale relativo alla centralit\u0026#224; della persona, i ricordati presupposti sostanziali del trattamento sanitario coattivo, previsti dagli artt. 33 e 34 della legge n. 833 del 1978, riflettono la finalit\u0026#224; eminente cui il trattamento \u0026#232; indirizzato, ossia la tutela della salute del paziente stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha confermato questa impostazione, incentrata sul principio personalista, affermando che il trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera non \u0026#232; una misura di difesa sociale, ma deve essere necessariamente finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente stesso (Corte di cassazione, ordinanze n. 4000 del 2024 e n. 509 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 32 Cost., pertanto, costituisce insieme causa e limite del trattamento sanitario coattivo, che non trova giustificazione se non nella cura della persona interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Esistono nell\u0026#8217;ordinamento, del resto, altri istituti che presuppongono la pericolosit\u0026#224; sociale della persona affetta da infermit\u0026#224; mentale e che sono finalizzati anche alla protezione dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; e di diritti costituzionali di terzi, quali le misure di sicurezza, e, in particolare, l\u0026#8217;assegnazione alle REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha chiarito che i due istituti, trattamento sanitario coattivo e assegnazione alle REMS, hanno presupposti diversi, richiedendo soltanto la misura di sicurezza una manifestazione della pericolosit\u0026#224; sociale nel compimento di fatti costituenti reato e una valutazione della pericolosit\u0026#224; stessa anche in termini prognostici, a tutela della collettivit\u0026#224;. La \u0026#171;natura \u0026#8220;ancipite\u0026#8221;\u0026#187; della misura di sicurezza, la sua duplice \u0026#171;polarit\u0026#224;\u0026#187;, di cura e tutela dell\u0026#8217;infermo e di contenimento della pericolosit\u0026#224; sociale (sentenza n. 22 del 2022), difettano nel trattamento sanitario coattivo in degenza ospedaliera, che resta, invece, ispirato al principio personalista e finalizzato essenzialmente alla cura della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ricostruita la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;istituto del trattamento sanitario coattivo nel sistema delle garanzie costituzionali, pu\u0026#242; procedersi all\u0026#8217;esame nel merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, peraltro, precisato che, alla luce delle censure prospettate, tali questioni, pur essendo proposte anche nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge n. 833 del 1978, devono ritenersi limitate al solo art. 35 della stessa legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza, di prescrizione o di altre disposizioni condizionanti l\u0026#8217;azione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023, n. 143 e n. 13 del 2022), che si ravvisa, con riferimento specifico all\u0026#8217;art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un\u0026#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire (tra le molte, sentenze n. 271 del 2019, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, si \u0026#232; pi\u0026#249; volte affermato che l\u0026#8217;art. 24 Cost. non comporta che la persona debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purch\u0026#233; non vengano imposti oneri o prescritte modalit\u0026#224; tali da rendere impossibile o estremamente difficile l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; A fronte della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, tuttavia, l\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cio\u0026#232; dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale. Tale compressione assume particolare rilievo perch\u0026#233; attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell\u0026#8217;interessato, in violazione del principio di libert\u0026#224; di cura, e incidenti sulla sua libert\u0026#224; fisica, quindi sul nucleo primario della protezione costituzionale della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di provvedimenti che hanno una finalit\u0026#224; terapeutica, nell\u0026#8217;interesse della salute della persona stessa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 Cost., per la cui adozione non vengono in rilievo esigenze costituzionali di ordine pubblico e sicurezza riconoscibili in capo alla collettivit\u0026#224;. Sicch\u0026#233; proprio il soggetto nel cui interesse il provvedimento coattivo \u0026#232; adottato non \u0026#232; messo in condizione di conoscerlo ed \u0026#232; escluso dal relativo procedimento di convalida giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libert\u0026#224; personale non \u0026#232; inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Innanzitutto, il trattamento sanitario coattivo pu\u0026#242; intervenire nei casi pi\u0026#249; diversi, da quello di persone affette da una persistente infermit\u0026#224; psichica, eventualmente gi\u0026#224; interdette, inabilitate o assistite da amministratore di sostegno, a quello di persone che solo occasionalmente si trovino in una condizione di alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha dato atto di queste variabili, affermando che \u0026#171;[n]onostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realt\u0026#224; clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libert\u0026#224; decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO\u0026#187;, osservando come nella prassi debbano operare approcci multidimensionali, volti alla valutazione caso per caso, nel singolo paziente, della capacit\u0026#224; a prestare il consenso (Corte di cassazione, ordinanza n. 509 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In secondo luogo, \u0026#232; certamente escluso che le persone, soltanto perch\u0026#233; affette da infermit\u0026#224; fisica o psichica, siano per ci\u0026#242; stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio, in violazione del principio personalista e del principio della pari dignit\u0026#224; sociale espressi dagli artt. 2 e 3, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl trattamento giuridico che l\u0026#8217;ordinamento riserva alle persone affette da infermit\u0026#224; fisica o psichica chiama in causa un complesso di princ\u0026#236;pi \u0026#171;che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 215 del 1987; nello stesso senso, sentenze n. 25 e n. 3 del 2025, n. 42 del 2024, n. 110 del 2022, n. 114 e n. 83 del 2019, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016). Ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., infatti, \u0026#232; compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli materiali che, per le persone affette da fragilit\u0026#224;, si frappongono al godimento effettivo dei diritti costituzionali (sentenze n. 25, n. 3 e n. 1 del 2025, n. 258 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Anche in relazione ai diritti processuali, e in particolare alla capacit\u0026#224; processuale della persona affetta da infermit\u0026#224; psichica, questa Corte ha rilevato come l\u0026#8217;ordinamento escluda, attraverso plurimi istituti, che la sola incapacit\u0026#224; naturale, intesa come incapacit\u0026#224; di intendere e di volere, momentanea o persistente, possa di per s\u0026#233; sola riverberarsi sulla capacit\u0026#224; processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano sostanziale, il legislatore ha progressivamente ampliato le tutele dell\u0026#8217;incapace naturale, esprimendo un \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e verso forme di tutela preventiva che comportino la minore limitazione possibile della capacit\u0026#224; di agire, quali l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno che \u0026#8211; a differenza dei tradizionali istituti dell\u0026#8217;interdizione e dell\u0026#8217;inabilitazione \u0026#8211; plasma i rimedi della rappresentanza e dell\u0026#8217;assistenza sulle effettive e concrete condizioni di vita dell\u0026#8217;interessato, conservando al beneficiario la capacit\u0026#224; di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l\u0026#8217;assistenza necessaria dell\u0026#8217;amministratore di sostegno (sentenze n. 144 e n. 114 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano processuale, le norme sulla capacit\u0026#224; di agire sono ispirate all\u0026#8217;obiettivo di bilanciare la protezione dell\u0026#8217;incapace con l\u0026#8217;esigenza di non limitare \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e la sua capacit\u0026#224; processuale, se non a seguito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali e tenuto conto del complesso degli interessi costituzionali implicati nel processo (in ambito civile, sentenza n. 168 del 2023; in ambito penale, sentenza n. 65 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ci\u0026#242; che qui rileva, la persona conserva la piena capacit\u0026#224; processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacit\u0026#224; di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilit\u0026#224; psichiche. In particolare, l\u0026#8217;interdicendo, l\u0026#8217;inabilitando e il potenziale beneficiario dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno, nei relativi procedimenti, possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisori, ai sensi dell\u0026#8217;art. 419 cod. civ., o l\u0026#8217;amministratore provvisorio, ex art. 405, quarto comma, del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi recente, il legislatore ha conservato le previsioni che erano dettate a riguardo per tali procedimenti dagli artt. 712 e seguenti cod. proc. civ., contestualmente abrogati, nel nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie introdotto con decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), mediante le disposizioni espresse dagli artt. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.55 e 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.58 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; rilevato, il legislatore ha inteso cos\u0026#236; ribadire l\u0026#8217;importanza di non spogliare della capacit\u0026#224; processuale chi non sia stato ancora privato della capacit\u0026#224; legale d\u0026#8217;agire, tant\u0026#8217;\u0026#232; che proprio nei procedimenti diretti ad accertare l\u0026#8217;eventuale incapacit\u0026#224; legale dell\u0026#8217;interessato \u0026#232; stata confermata la sua piena capacit\u0026#224; di stare in giudizio e di compiere qualsivoglia atto processuale (sentenza n. 168 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; La necessit\u0026#224; che la persona interessata, affetta da momentanea alterazione o da persistente infermit\u0026#224; psichica, partecipi al giudizio che la riguarda trova conferma nei precedenti di questa Corte, gi\u0026#224; menzionati e richiamati dalla stessa Corte rimettente, relativi ai procedimenti giurisdizionali per il ricovero definitivo e provvisorio previsti dalla legge n. 36 del 1904, all\u0026#8217;epoca disposti rispettivamente dal tribunale in camera di consiglio e dal pretore. Di quelle disposizioni fu dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto all\u0026#8217;interessato non era consentito di essere parte del procedimento, conoscere gli esiti dell\u0026#8217;istruttoria e produrre nuove prove.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi osserv\u0026#242;, in quelle occasioni, che \u0026#171;non \u0026#232; ammissibile che il ricovero definitivo sia ordinato sul fondamento di istruttorie che all\u0026#8217;infermo non \u0026#232; consentito di seguire o di contestare. Vero \u0026#232; che l\u0026#8217;interessato pu\u0026#242; non essere in grado di provvedere personalmente alla propria difesa; ma da ci\u0026#242; non pu\u0026#242; argomentarsi che il diritto ad essa non debba spettare a chi si trova invece in condizione di provvedervi non ostante la infermit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 74 del 1968, ripresa dalla sentenza n. 223 del 1976).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione all\u0026#8217;interessato del provvedimento del sindaco con il quale \u0026#232; disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario coattivo e la notificazione del relativo decreto motivato del giudice tutelare non trovino ostacolo nella condizione di possibile incapacit\u0026#224; naturale nella quale il destinatario si trovi al momento della comunicazione o della notificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata, tuttavia, pu\u0026#242; essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle richiamate comunicazioni. Queste, dunque, bench\u0026#233; necessarie, non sono sufficienti alla effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; di tali diritti assume particolare rilievo l\u0026#8217;audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;attuale formulazione dell\u0026#8217;art. 35, secondo comma, della legge n. 833 del 1978 stabilisce che il giudice tutelare provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il trattamento \u0026#171;assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti\u0026#187;. La disposizione prevede, dunque, un\u0026#8217;istruttoria sommaria prodromica alla convalida. Gli accertamenti, tuttavia, sono prescritti soltanto come eventuali, per cui l\u0026#8217;audizione dell\u0026#8217;interessato \u0026#232; rimessa alla valutazione discrezionale dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dottrina segnala da tempo che il controllo svolto dal giudice tutelare in sede di convalida, nella prassi, \u0026#232; essenzialmente cartolare e per questo insufficiente per la reale conoscenza delle condizioni in cui \u0026#232; stato disposto il trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa vicenda oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non vi \u0026#232; stata audizione prima della convalida. La Corte rimettente richiama, a questo proposito, il \u003cem\u003eReport\u003c/em\u003e del 24 marzo 2023, adottato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti disumani e degradanti (CPT) del Consiglio d\u0026#8217;Europa in seguito a una visita periodica svoltasi in Italia. Nel rapporto il Comitato, pur riconoscendo il progressivo impegno del Governo italiano, ha ribadito alcuni rilievi gi\u0026#224; espressi in precedenti occasioni: da un lato, il riscontro di episodi prolungati e non giustificati di contenzione meccanica; dall\u0026#8217;altro, per ci\u0026#242; che qui rileva, il fatto che le procedure con cui sono disposti i trattamenti sanitari coattivi siano poste in essere in maniera standardizzata e ripetitiva e che il giudice incaricato della loro verifica non incontri mai la persona interessata; infine, che i pazienti continuino a non essere informati della loro condizione giuridica e della possibilit\u0026#224; di presentare ricorso e che le informazioni loro rese siano incomplete o a volte del tutto mancanti. Il Comitato, pertanto, ha rivolto alcune raccomandazioni alle autorit\u0026#224; italiane per ovviare a tali criticit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la Corte EDU, bench\u0026#233; in una pronuncia di irricevibilit\u0026#224; per mancato esaurimento dei rimedi interni, ha sottolineato l\u0026#8217;importanza dell\u0026#8217;audizione diretta del paziente da parte del giudice tutelare, per valutare realmente e correttamente la situazione prima di decidere, rilevando altres\u0026#236; che la mancata comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e del decreto del giudice tutelare possa, in linea di principio, ridurre le garanzie procedurali dei soggetti interessati (Corte EDU, sezione seconda, decisione 8 ottobre 2013, Azenabor contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio da parte del giudice tutelare prima della convalida del provvedimento sindacale assolve a diverse funzioni, in relazione a ciascuna delle quali essa appare necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, l\u0026#8217;audizione costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libert\u0026#224; personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 Cost. Essa \u0026#232; necessaria per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento ed \u0026#232; funzionale alla sua convalida, atteso che alla mancata convalida consegue la cessazione della restrizione della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;audizione, da questo punto di vista, risponde sia ai rilievi formulati dal richiamato \u003cem\u003eReport\u003c/em\u003e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sia alle analoghe sollecitazioni espresse in pi\u0026#249; occasioni dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale, volte all\u0026#8217;adozione di maggiori cautele nell\u0026#8217;applicazione dei trattamenti sanitari coattivi, affinch\u0026#233; siano disposti in via residuale e nei soli casi effettivamente previsti dalla legge (da ultimo, Relazione al Parlamento 2023, \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e sezione \u0026#171;Fragilit\u0026#224; recluse\u0026#187;, pagina 92).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova \u0026#8211; normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura \u0026#8211; \u0026#232; certamente garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell\u0026#8217;art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libert\u0026#224; personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.3.\u0026#8211; Infine, il diritto di essere sentiti assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, come possono essere coloro che si trovano sottoposti a un trattamento sanitario coattivo per alterazione psichica, sia essa transitoria o permanente. Per questo profilo, l\u0026#8217;audizione assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell\u0026#8217;esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Con riferimento alle persone fragili, del resto, l\u0026#8217;ordinamento contempla misure di protezione differenti, modulate sulle condizioni concrete del destinatario. Nella diversit\u0026#224; dei presupposti, esse sono accomunate dalla centralit\u0026#224; assegnata al diritto della persona di essere sentita prima dell\u0026#8217;adozione di provvedimenti che la riguardano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;audizione \u0026#232; prevista nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, per i quali l\u0026#8217;art. 419, primo comma, cod. civ., stabilisce che \u0026#171;[n]on si pu\u0026#242; pronunziare l\u0026#8217;interdizione o l\u0026#8217;inabilitazione senza che si sia proceduto all\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;interdicendo o dell\u0026#8217;inabilitando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, l\u0026#8217;art. 407, secondo comma, cod. civ. stabilisce che \u0026#171;[i]l giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ritenuto che questa disposizione sia diretta espressione dei diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, approvata dall\u0026#8217;Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. L\u0026#8217;audizione personale del beneficiario costituisce, infatti, adempimento essenziale della procedura, sia perch\u0026#233; rispettoso della dignit\u0026#224; della persona, sia perch\u0026#233; funzionale allo scopo dell\u0026#8217;istituto, per comprendere le concrete e attuali condizioni di menomazione fisica o psichica della persona e la loro incidenza sulla capacit\u0026#224; di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, consentendo di perimetrare i poteri gestori dell\u0026#8217;amministratore alle effettive esigenze del beneficiario (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze n. 32219 del 2023 e 19 gennaio 2023, n. 1667).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano processuale, come gi\u0026#224; ricordato, in relazione alla capacit\u0026#224; processuale dell\u0026#8217;incapace naturale, l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;interdicendo e dell\u0026#8217;inabilitando, gi\u0026#224; previsto negli artt. 714 e 715 cod. proc. civ., \u0026#232; ora ripreso nell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.54 cod. proc. civ. e, per l\u0026#8217;amministrazione di sostegno, nell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.58 del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Anche nel procedimento di convalida del trattamento sanitario coattivo l\u0026#8217;audizione della persona interessata assume importanza ai fini della possibile adozione di provvedimenti provvisori di protezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978 prevede che \u0026#171;[q]ualora ne sussista la necessit\u0026#224; il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell\u0026#8217;infermo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione era gi\u0026#224; presente nel testo originario della legge Basaglia, ricalcando l\u0026#8217;art. 361 cod. civ., in materia di tutela del minore, ma finalizzando i poteri ufficiosi a una visione patrimonialista. Gi\u0026#224; all\u0026#8217;epoca, la dottrina vi aveva scorto una norma di chiusura, in quanto espressiva del ruolo del giudice tutelare nel sistema. Il legislatore, in questo modo, avrebbe inteso sancire la presa in carico, da parte della volontaria giurisdizione, di un nuovo soggetto, la persona affetta da infermit\u0026#224; psichica, non interdetta e non inabilitata, affinch\u0026#233; trovasse in questo ambito possibilit\u0026#224; di tutela sostanziale e formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce degli artt. 2, 3 e 32 Cost., conduce a intendere l\u0026#8217;esercizio dei poteri ufficiosi come rivolto anche alla cura della persona. Gi\u0026#224; nella sentenza n. 74 del 1968, pi\u0026#249; volte richiamata, questa Corte rilev\u0026#242; che, nell\u0026#8217;ambito del procedimento per il ricovero coattivo, avrebbero potuto essere adottati \u0026#171;provvedimenti di protezione, emessi di ufficio dal Tribunale avendo riguardo alle circostanze del caso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;audizione della persona interessata prima della convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario coattivo, pertanto, consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice tutelare non pu\u0026#242; che avvenire nel rispetto del delicato equilibrio che intercorre tra esigenze protettive e autonomia individuale (sentenza n. 114 del 2019). Tali poteri possono consistere nell\u0026#8217;adozione sia di misure informali, che di provvedimenti formali. Il giudice, ove sia il caso, potr\u0026#224; interloquire con i servizi sociali o investire il pubblico ministero per l\u0026#8217;adozione degli atti di competenza tra i quali, in particolare, il promovimento della procedura di amministrazione di sostegno ai sensi degli artt. 406 e 417 cod. civ., nell\u0026#8217;ambito della quale eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, procedere alla nomina di amministratore di sostegno provvisorio ex art. 405 del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Non si oppongono, d\u0026#8217;altra parte, n\u0026#233; all\u0026#8217;obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libert\u0026#224; personale, n\u0026#233; all\u0026#8217;obbligo di audizione le ragioni dell\u0026#8217;urgenza connesse alla convalida, che l\u0026#8217;art. 35, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, ripetendo lo schema dell\u0026#8217;art. 13, terzo comma, Cost., richiede intervenga entro quarantotto ore dalla trasmissione del provvedimento sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;obbligo di comunicazione e l\u0026#8217;obbligo di audizione, infatti, sono stati ritenuti necessari anche in relazione ad altre misure amministrative restrittive della libert\u0026#224; personale, quali l\u0026#8217;accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio, che richiedono le garanzie di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost. (tra le molte, sentenze n. 212 del 2023, n. 275 del 2017, n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePronunciandosi anche sull\u0026#8217;omessa comunicazione del provvedimento e sull\u0026#8217;omessa audizione del destinatario in seno alla convalida, questa Corte ha ritenuto che la disposizione all\u0026#8217;epoca censurata, insieme alla libert\u0026#224; personale, violasse \u0026#171;il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile\u0026#187;, poich\u0026#233; non prevedeva che questi dovesse essere ascoltato dal giudice, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (sentenza n. 222 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur riconoscendo la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerit\u0026#224;, anche in considerazione delle esigenze di sicurezza e ordine pubblico nella regolazione dei flussi migratori, si afferm\u0026#242; che \u0026#171;quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i princip\u0026#238; della tutela giurisdizionale; non pu\u0026#242;, quindi, essere eliminato l\u0026#8217;effettivo controllo sul provvedimento \u003cem\u003ede libertate\u003c/em\u003e, n\u0026#233; pu\u0026#242; essere privato l\u0026#8217;interessato di ogni garanzia difensiva\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;omessa previsione dell\u0026#8217;audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole \u0026#171;deve essere\u0026#187;, le parole \u0026#171;comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole \u0026#171;assunte le informazioni\u0026#187;, le parole \u0026#171;, sentita la persona interessata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole \u0026#171;ne d\u0026#224; comunicazione al sindaco\u0026#187;, le parole \u0026#171;e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Le ulteriori censure relative alla violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU sono assorbite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbiti, altres\u0026#236;, i profili di censura attinenti all\u0026#8217;omessa previsione degli avvisi da inserirsi nelle comunicazioni rivolte alla persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo, in quanto le sottese esigenze sono soddisfatte dall\u0026#8217;obbligo di audizione del giudice tutelare prima della convalida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Atteso che la necessit\u0026#224; di conoscere i provvedimenti restrittivi della libert\u0026#224; personale e le loro ragioni giustificative sussiste anche in caso di proroga del trattamento sanitario coattivo inizialmente disposto, deve essere dichiarata in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole \u0026#171;ne d\u0026#224; comunicazione\u0026#187;, le parole \u0026#171;alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Resta ferma, per il legislatore, la possibilit\u0026#224; di intervenire in qualsiasi momento al fine di individuare, nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; che gli spetta, una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purch\u0026#233; rispettosa dello statuto costituzionale della libert\u0026#224; personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio, come pure l\u0026#8217;adozione di ogni altra e diversa misura di protezione sostanziale o procedimentale della persona che vi sia sottoposta, quale in particolare la possibilit\u0026#224; di prevedere la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u0026#8211; nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole \u0026#171;deve essere\u0026#187;, le parole \u0026#171;comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u0026#8211; nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole \u0026#171;assunte le informazioni\u0026#187;, le parole \u0026#171;, sentita la persona interessata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u0026#8211; nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole \u0026#171;ne d\u0026#224; comunicazione al sindaco\u0026#187;, le parole \u0026#171;e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole \u0026#171;ne d\u0026#224; comunicazione\u0026#187;, le parole \u0026#171;alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250530113401.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera - Tempestiva notifica all\u0026#8217;interessato, o al suo legale rappresentante, del provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento, con l\u0026#8217;avviso che il provvedimento sar\u0026#224; sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l\u0026#8217;avviso che l\u0026#8217;interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del provvedimento, nonch\u0026#233; di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida - Tempestiva notifica dell\u0026#8217;ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare all\u0026#8217;interessato, o al suo legale rappresentante, con l\u0026#8217;avviso che pu\u0026#242; presentare ricorso ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978 - Incidenza sulla libert\u0026#224; personale - Lesione del diritto di autodeterminazione sulle scelte sanitarie - Omesso riconoscimento delle garanzie costituzionali a tutela della libert\u0026#224; personale e della dignit\u0026#224; umana - Contrasto con il diritto, anche convenzionale, a un ricorso effettivo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46860","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) - In genere - Contenuto - Possibilità di modulare modi ed effetti della tutela giurisdizionale - Necessità comunque di garantire l\u0027esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell\u0027attività processuale - Estensione della tutela processuale anche alla persona affetta da infermità psichica, anche se sottoposta a trattamento sanitario coattivo. (Classif. 031001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 24 Cost. non comporta che la persona debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 199/2017 - mass. 41344; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016 - mass. 38761\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAnche in relazione ai diritti processuali, e in particolare alla capacità processuale della persona affetta da infermità psichica, l’ordinamento esclude, attraverso plurimi istituti, che la sola incapacità naturale, intesa come incapacità di intendere e di volere, momentanea o persistente, possa di per sé sola riverberarsi sulla capacità processuale. Se, sul piano sostanziale, il legislatore ha progressivamente ampliato le tutele dell’incapace naturale, esprimendo un \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e verso forme di tutela preventiva che comportino la minore limitazione possibile della capacità di agire, quali l’istituto dell’amministrazione di sostegno, sul piano processuale le norme sulla capacità di agire sono ispirate all’obiettivo di bilanciare la protezione dell’incapace con l’esigenza di non limitare \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e la sua capacità processuale, se non a seguito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali e tenuto conto del complesso degli interessi costituzionali implicati nel processo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 65/2023 - mass. 45451; S. 144/2019 - mass. 42405; S. 114/2019 - mass. 41660\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46861","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46861","titoletto":"Libertà personale – In genere – Garanzie – Applicazione delle garanzie previste dall’art. 13 Cost. ai trattamenti sanitari coattivi – Differenza rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori – Possibilità, per i primi, di assoggettarvi il destinatario con la forza contro la sua volontà – In particolare: trattamento sanitario in degenza ospedaliera – Necessità di bilanciare la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso con l’esigenza di protezione della salute della persona stessa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale, anche consequenziale, del trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera, nella parte in cui non prevede la necessità di comunicare e notificare l’adozione del provvedimento adottivo sindacale alla persona interessata o al suo eventuale legale rappresentante, ove esistente, che il giudice cautelare lo convalidi sentita prima la persona interessata). (Classif. 142001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAllorché un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell’art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale. Incide, infatti, sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile. Dal punto di vista delle garanzie costituzionali, il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce pertanto un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica. La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 205/2022 - mass. 45016; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 74/1968 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 2912\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi trattamenti sanitari coattivi si applicano tutte le garanzie dell’art. 13 Cost., in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 238/1996 - mass. 22598\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa riconducibilità del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale dell’istituto e ne illumina la ragion d’essere. Proprio l’incidenza sulla libertà personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e, ossia nell’osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale. Gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all’art. 2 Cost., che tutela i diritti involabili della persona, tra cui la sua integrità psicofisica, esigono che il legislatore preveda trattamenti sanitari coattivi in chiave, appunto, di \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e ed entro i limiti della proporzionalità in rapporto alle necessità terapeutiche e al rispetto della dignità della persona. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34862\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003edichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., l’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nei termini di seguito precisati: \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e] nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e] nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; \u003cem\u003eiii\u003c/em\u003e] nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente». Pur a fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, infatti, la disposizione censurata dalla Cassazione, prima sez. civile, determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale. Tale compressione assume particolare rilievo perché attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell’interessato, in violazione del principio di libertà di cura, e incidenti sulla sua libertà fisica, nucleo primario della libertà personale. Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco con il quale è disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario coattivo e la notificazione del relativo decreto motivato del giudice tutelare non trovino ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale nella quale il destinatario si trovi al momento della comunicazione o della notificazione. La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata, tuttavia, può essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle richiamate comunicazioni. Queste, dunque, benché necessarie, non sono sufficienti alla effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l’effettività di tali diritti assume particolare rilievo l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida presso il luogo in cui la persona si trova, normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. L’audizione assolve infatti a diverse funzioni: costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale; è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto degli artt. 13, quarto comma, e 32, secondo comma, Cost.; assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, come le persone sottoposte a trattamento sanitario coattivo per alterazione psichica, sia essa transitoria o permanente. Sotto questo profilo, l’audizione consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni della persona anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale e di individuare le forme di miglior ausilio, nel rispetto del delicato equilibrio che intercorre tra esigenze protettive e autonomia individuale, compresa l’adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978. È inoltre dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e». Resta ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine di individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che gli spetta, una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio, come pure l’adozione di ogni altra e diversa misura di protezione sostanziale o procedimentale della persona che vi sia sottoposta, quale in particolare la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 66/2025 - mass. 46773; S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - mass. 46571; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 212/2023 - mass. 45872; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 114/2019 - mass. 41660; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 258/2017 - mass. 41001; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 253/2009 - mass. 33857; S. 438/2008 - mass. 33086; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 215/1987 - mass. 4349; S. 223/1976 - mass. 8559; S. 74/1968 - mass. 2912; O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46860","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/1978","data_nir":"1978-12-23","numero":"833","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art35"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45755","autore":"Daly E.","titolo":"Trattamento sanitario obbligatorio e diritto di difesa","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"887","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45754_2025_76.pdf","nome_file_fisico":"76_25 Daly.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46223","autore":"Daly E.","titolo":"La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge Basaglia. I problemi aperti dalla “nuova” procedura di TSO tra garanzie per il paziente e criticità organizzative","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"216","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46222_2025_76.pdf","nome_file_fisico":"76_2025_Daly.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46281","autore":"Daly E.","titolo":"La Corte costituzionale «riscrive» la procedura di TSO introducendo l’audizione del paziente da parte del giudice tutelare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46439","autore":"De Luca C.","titolo":"Tra danno evento e danno conseguenza: il risarcimento del danno da TSO illegittimo su persona fragile","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Danno e responsabilità","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"587","note_abstract":"","collocazione":"C.119 - A.456","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46404","autore":"Dolso G. 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